<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>837 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/837/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/837/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>837 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/837/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-837/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.837</a></p>
<p>Pres., S. Romano, Est. A. Cacciari Sull’obbligo per i concorrenti di una gara suddivisa in lotti funzionali di produrre uno specifico PASSOE, una sorta di “carta di identità dell’Operatore Economico”, per ciascun lotto, a pena di esclusione e sulla obbligatorietà del soccorso istruttorio prima di procedere all’esclusione 1. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-837/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-837/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., S. Romano, Est. A. Cacciari</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo per i concorrenti di una gara suddivisa in lotti funzionali di produrre uno specifico PASSOE, una sorta di “carta di identità dell’Operatore Economico”, per ciascun lotto, a pena di esclusione e sulla obbligatorietà del soccorso istruttorio prima di procedere all’esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della Pubblica Amministrazione &#8211; Suddivisione della gara in lotti funzionali &#8211; Obbligo per il concorrente di produrre e inserire uno specifico PASSOE per ogni lotto &#8211; A pena di incertezza della provenienza dell’offerta &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Obbligatorietà<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della P.A. – Omissione dell’obbligo di produrre il PASSOE &#8211; Soccorso istruttorio -Obbligatorietà</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il c.d. PASSOE identifica il concorrente nel procedimento, oggi informatizzato, di verifica del possesso dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara e ne costituisce, la sua carta di identità digitale. Tale elemento consente di associare l’offerta ad un soggetto giuridico determinato e, pertanto, la sua mancanza, anche laddove non costituisce un requisito di partecipazione alla gara, può essere fatta rientrare nel concetto di incertezza sulla provenienza dell’offerta di cui all’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 163/06, cui consegue l’esclusione. Se l’appalto è suddiviso in lotti funzionali, occorre pertanto generare uno specifico PASSOE per ciascun lotto, come prevede il Manuale utente dell’AVCP, poiché evidentemente si richiede che il controllo sul possesso dei requisiti venga effettuato lotto per lotto. Previsione giustificata dalla circostanza che spesso i requisiti speciali di partecipazione sono diversi per ciascun lotto di gara.<br />
&nbsp;<br />
2. L’esclusione dalla gara per il concorrente che non abbia prodotto il PASSOE non deve essere automatica. Se al momento di verifica della documentazione presentata dai concorrenti la stazione appaltante si avveda della mancanza del PASSOE, deve prima richiederlo in via di soccorso istruttorio, senza che sia violata la parità di trattamento tra i concorrenti. Dovrà quindi assegnare un termine perentorio al concorrente entro il quale produrre il PASSOE, decorso il quale l’esclusione diventa inevitabile.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00837/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00061/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" /> </strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2016, proposto da:<br />
All Foods s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Di Ienno, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
l’Università degli Studi di Pisa in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini e Laura Ciuccoli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; l’Autorità Nazionale Anticorruzione in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) del provvedimento del Dirigente della Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali prot. n. 46165 del 1° dicembre 2015, comunicato in pari data, con cui la Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione della ricorrente dal lotto n. 2 della gara poiché non ha inserito il PASSOE nel sistema AVCPASS e non ha trasmesso il PASSOE cartaceo con conseguente segnalazione all&#8217;ANAC ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;<br />
b) della comunicazione della disposta esclusione, prot. n. 46173 del 1° dicembre 2015;<br />
c) di tutti i verbali della Commissione di Gara, con particolare riferimento a:<br />
c.1) quello del 22 ottobre 2015, nella parte in cui afferma che &#8220;per quanto riguarda il concorrente ALL FOODS S.r.l. la commissione constata, tramite il Responsabile Verifica dei Requisiti, che la medesima non ha inserito il PASSOE nel sistema AVCPASS e, riesaminata la documentazione amministrativa presentata, constata che tale ditta ha presentato, al posto del PASSOE, un documento cartaceo non completo e mancante del codice VCPASS. Pertanto, per quanto riguarda il lotto 1, la Commissione delibera che sia richiesto al predetto concorrente ALL FOODS s.r.l., l&#8217;inserimento del PASSOE nel sistema AVCPASS e la trasmissione entro un congruo termine, del PASSOE, debitamente firmato, all&#8217;Università di Pisa &#8230; [omissis] per il lotto 2 la commissione verifica, tramite il Responsabile Verifica dei Requisiti, che non risultano inseriti nel sistema AVCPASS gli altri PASSOE dei concorrenti che hanno presentato l’offerta per entrambi i lotti, e cioè non risultano inseriti i PASSOE di IVS Italian Vending Group, Supermatic Sp.a ALL FOOD S.r.l” ;<br />
c.2) il verbale del 13 novembre 2015, nella parte in cui afferma che “il Responsabile della Verifica dei Requisiti ha interpellato informalmente l&#8217;ANAC che ha confermato la necessità dell&#8217;inserimento nel sistema AVCPASS da parte di un concorrente che concorra a più lotti, di un PASSOE per ciascuno dei lotti per i quali concorre; &#8230;. [ omissis ] &#8230; che la All Foods Srl: la commissione verifica che è stato presentato un PASSOE cartaceo per il lotto n. 1 e che la ditta non ha presentato il PASSOE cartaceo per il lotto 2, come invece era stato richiesto &#8230; [ omissis] &#8230; che sempre per il lotto n. 2, sia escluso il concorrente ALL FOODS in quanto per tale lotto non ha inserito il PASSOE cartaceo”;<br />
d) della comunicazione informale richiesta dal Responsabile per la Verifica dei Requisiti della Stazione Appaltante e della risposta &#8220;informale&#8221; effettuata dall’ANAC, dei contenuti, modalità e data sconosciuti;<br />
e) <em>in parte qua</em>, laddove occorrer possa, del bando e del disciplinare di gara;<br />
f) del silenzio serbato dalla Stazione Appaltante in merito al preavviso di ricorso ex art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e di ogni atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale nonché, laddove intervenuta, dell&#8217;aggiudicazione definitiva, e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in merito al Lotto n. 2<br />
e per l&#8217;accertamento<br />
del diritto della ricorrente al reintegro nella gara con riferimento al Lotto n. 2 ed al risarcimento del danno in forma specifica, attraverso l&#8217;aggiudicazione della procedura, ovvero attraverso il risarcimento per equivalente.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pisa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. L’Università di Pisa ha indetto una procedura aperta, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di somministrazione cibi e bevande a mezzo di distributori automatici, per la durata di cinque anni. La gara è stata divisa in due lotti funzionali, il primo interessante i locali dell&#8217;Amministrazione Centrale e dei Poli Didattici e il secondo alcuni Dipartimenti, il Polo Fibonacci e altre Strutture dell&#8217;Università. Il Disciplinare prevedeva che il medesimo operatore economico potesse presentare offerta per uno o entrambi i lotti, e che quindi potesse aggiudicarsi separatamente o congiuntamente. La legge di gara richiedeva poi, quali requisiti di capacità tecnica-organizzativa per la partecipazione alla gara, di avere eseguito negli ultimi tre anni (2014 &#8211; 2013 &#8211; 2012) due contratti analoghi presso enti pubblici o privati della durata di almeno un anno ciascuno, per un numero di distributori per i due contratti analoghi pari almeno alla metà del numero di distributori messi a gara nel lotto cui l&#8217;offerente intendeva partecipare. Per il lotto 1 l&#8217;offerente doveva dimostrare di aver eseguito, nel periodo richiesto, due contratti analoghi per un numero complessivo di ventun distributori, mentre per il lotto 2 l&#8217;offerente doveva dimostrare di avere eseguito, nel medesimo periodo richiesto, due contratti analoghi per un numero complessivo di trentadue distributori.<br />
La ditta All Foods S.r.l. ha preso parte alla gara in oggetto presentando offerta per entrambi i lotti. La Commissione di gara, nella seduta del 22 ottobre 2015, durante l’esame della documentazione prodotta dai concorrenti per la partecipazione rilevava, per quanto qui interessa, che per il lotto n. 1 essa aveva presentato un documento cartaceo non completo e sprovvisto del codice AVCPASS e che per il lotto n. 2 il PASSOE non era stato inserito. Deliberava quindi di procedere al soccorso istruttorio, dopo una consultazione informale dell&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte del Responsabile Verifica Requisiti della stazione appaltante. Con nota 29 ottobre 2015, prot. 40498, veniva quindi richiesta alla All Foods l’integrazione del PASSOE. L’impresa, in esito alla richiesta, ha prodotto un unico PASSOE recante entrambi i lotti a cui intendeva partecipare e per tale motivo è stata esclusa dalla procedura relativamente al lotto n. 2, con nota dell’Università di Pisa 1 dicembre 2015 prot. 46173. Il provvedimento, in uno con gli atti presupposti, è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 30 dicembre 2015 e depositato il 10 gennaio 2016.<br />
La ricorrente, con primo motivo, lamenta che nessuna norma prescriverebbe l’obbligo per i concorrenti di inserire e produrre uno specifico PASSOE per ogni singolo lotto allorché si partecipa ad una gara suddivisa in lotti funzionali, e a suo dire neanche la <em>lex specialis</em> della gara in discussione onerava i partecipanti, a pena di esclusione, a far ciò. L&#8217;ANAC anzi avrebbe reso noto, con FAQ N.4 aggiornata al 3 aprile 2014, che è possibile effettuare una selezione multipla di lotti per una stessa gara nell&#8217;ambito della creazione del PASSOE. Questo è infatti lo strumento per verificare i requisiti posseduti dall&#8217;operatore economico e non potrebbe assurgere a requisito di partecipazione, per di più in relazione ad ogni singolo lotto di gara, a pena di esclusione del concorrente.<br />
Con secondo motivo la ricorrente lamenta difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati poiché l&#8217;Amministrazione sarebbe stata perfettamente in grado di effettuare le prescritte verifiche. Infatti, il soggetto giuridico partecipante alla gara per il Lotto n. 1 è il medesimo del lotto n. 2.<br />
In vista della discussione sul merito della causa ha prodotto un documento costituito da una schermata del sito dell’ANAC che dimostrerebbe l’avvenuta generazione il 13 novembre 2015 dei PASSOE riferiti sia al lotto 1 che al lotto 2 della gara, con conferma di acquisizione da parte della stazione appaltante. A maggior ragione sarebbe quindi fondato il motivo in esame. A questo proposito chiede lo svolgimento di una verificazione e domanda inoltre che venga ordinato all’ANAC di depositare le schermate visionabili in merito all’acquisizione del PASSOE da parte sua per il lotto 2.<br />
Formula inoltre domanda risarcitoria con riserva di specificarne l’importo, chiedendo in via subordinata la corresponsione di un equo indennizzo ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Si è costituita dell’Università di Pisa replicando alle deduzioni della ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso. Rileva di non avere ricevuto alcun preavviso di ricorso e deduce che il documento prodotto dalla ricorrente in vista dell’udienza di discussione non proverebbe nulla poiché non sarebbe a lei riferibile e, comunque, non dimostrerebbe l’avvenuta generazione di un PASSOE anche per il lotto 2. Esso peraltro, anche se fosse stato generato, non è stato prodotto nel termine assegnato per l’integrazione dell’offerta e non potrebbe quindi essere preso in considerazione nella presente sede.<br />
Con ordinanza 3 febbraio 2016, n. 71, è stata respinta la domanda cautelare.<br />
All’udienza del 27 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
2.1 In via preliminare occorre verificare se la ricorrente abbia inoltrato il preavviso di ricorso all’Università di Pisa, come previsto dall’art. 243 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, poiché essa nega di averlo mai ricevuto.<br />
La documentazione in atti non dimostra che il preavviso sia stato né trasmesso né ricevuto dall’Università, come la ricorrente pretende. Questa, nella sua produzione documentale sub n. 6, fornisce il testo di un “atto di significazione…… a valere quale preavviso di ricorso” ma anzitutto, lo scritto non è firmato dal suo legale rappresentante e soprattutto, ciò che più rileva, non è corredato da alcuna prova che sia stato inoltrato né tantomeno ricevuto dall’Università. La ricorrente non prova quindi di avere adempiuto all’onere di avvisare la stazione appaltante dell’intenzione di proporre ricorso avverso i provvedimenti odiernamente gravati.<br />
2.2 In memoria depositata per l’udienza di discussione il 9 aprile 2016 la ricorrente sostiene di avere inserito due PASSOE, uno per ogni lotto, e a dimostrazione di ciò produce un documento sub n. 8.<br />
Questa deduzione è anzitutto inammissibile poiché rappresenta un motivo nuovo, e la questione è stata proposta alle parti durante la discussione. L’argomentazione viene dedotta per la prima volta in memoria non notificata alle controparti e non era contenuta nei motivi del ricorso originario sicché, a tacere della sua tardività, avrebbe dovuto essere proposta con atto per motivi aggiunti.<br />
In ogni caso il motivo è anche infondato poiché pur ammettendo che effettivamente l’impresa ricorrente abbia generato un PASSOE per ciascun lotto di gara, come correttamente replica la difesa dell’Università avrebbero dovuto entrambi esserle prodotti in corso di gara, entro il termine di 10 giorni assegnato con la richiesta del 29 ottobre 2015. La ricorrente invece ha prodotto un unico PASSOE, come risulta dal verbale della Commissione di gara in data 13 novembre 2015.<br />
È superfluo aggiungere che il termine assegnato alla ricorrente aveva carattere perentorio come risultava dalla comunicazione dell’Università, la quale esplicitamente ricollegava l’esclusione alla mancata produzione della documentazione richiesta.<br />
Devono quindi essere respinte le istanze di istruttoria documentale e di verificazione proposte dalla ricorrente con la medesima memoria, anche a tacere della genericità della prima, poiché il motivo a supporto del quale vengono richieste appare inammissibile e infondato, pertanto il loro espletamento non produrrebbe alcuna utilità per il presente processo.<br />
2.3 A questo punto le questioni da affrontare si sintetizzano nei seguenti interrogativi:<br />
1) se la mancanza del PASSOE determini l’esclusione del concorrente;<br />
2) in caso di risposta positiva, se il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) richieda che ad ogni lotto debba essere associato uno specifico PASSOE.<br />
Quanto alla prima questione, è da rilevare che il PASSOE identifica il concorrente nel procedimento, oggi informatizzato, di verifica del possesso dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara e ne costituisce, per così dire, la sua carta di identità digitale. Tale elemento che consente di associare ad un soggetto giuridico determinato la richiesta di verifica viene effettuata dalla stazione appaltante e, pertanto, la sua mancanza può essere fatta rientrare nel concetto di incertezza sulla provenienza dell’offerta di cui all’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 163/06.<br />
L’articolo 6 bis del d.lgs. 163/2006 stabilisce che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare volte all’affidamento di contratti pubblici debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici con procedure telematiche, le cui modalità sono definite dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC. Nella procedura di acquisizione delle conferme circa il possesso dei requisiti dichiarati è essenziale che la stazione appaltante abbia a disposizione un elemento che consente di ricondurre ad un soggetto giuridico specifico l’offerta per la quale viene richiesta conferma; la mancanza di tale elemento, ovvero del PASSOE, non consente di avere alcuna certezza in proposito. Esso non è quindi un requisito di partecipazione, tuttavia costituisce un essenziale elemento identificativo dell’offerta nell’ambito del procedimento di controllo dei requisiti dichiarati dal concorrente, la cui assenza non consente di ricondurre, in tale procedimento, le offerte ad un soggetto determinato. L’omessa produzione del PASSOE produce quindi una incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta che ne impone l’esclusione.<br />
L’espulsione dalla gara non deve però essere comminata senza espletare il soccorso istruttorio. Se al momento di verifica della documentazione presentata dai concorrenti la stazione appaltante si avveda della mancanza del PASSOE, ben può (<em>rectius</em>: deve) richiederlo in via di soccorso istruttorio, perché in tal modo non viene violata la parità di trattamento tra i concorrenti. Certamente dovrà essere stabilito un termine tassativo per il concorrente entro il quale produrre il PASSOE poiché, diversamente opinando, verrebbe menomato il principio di speditezza dell’azione amministrativa; ove però il concorrente non provveda entro tale termine, la sua esclusione diventa inevitabile.<br />
Il caso deciso da T.A.R. Campania 6 aprile 2016, n. 1682, citato dal ricorrente, non è pertinente poiché in tale fattispecie la Commissione di gara ha richiesto la produzione del PASSOE in via di soccorso istruttorio; il PASSOE è stato fornito ma è stata disposta egualmente l’esclusione dell’impresa poiché non lo possedeva al momento di scadenza del termine per presentare le offerte.<br />
Venendo ora alla seconda questione, effettivamente, come sostiene la ricorrente, la FAQ n. 4 sul sito <em>d</em>ell’ANAC sub “N &#8211; CREAZIONE PASS Operatore Economico” recita: “è possibile selezionare più Lotti relativamente ad una stessa gara? Si, è possibile effettuare una selezione multipla di lotti relativi ad una stessa gara”. Con ciò però si intende esplicitare che il sistema garantisce l’accesso a diversi lotti di una stessa gara, ma non che un solo PASSOE possa essere associato a lotti diversi. Tale asserzione sostenuta dalla ricorrente è infatti smentita dalla lettura del “Manuale utente” dell’AVCP, prodotta dall’Università sub n. 17, che a pagg. 10- 12, punti 3.2 e 3.4, indica che in fase di creazione del PASSOE deve essere selezionato <em>il lotto/gara</em> cui si partecipa. Tale indicazione conferma che se ad ogni gara deve essere associato uno specifico PASSOE, in caso di una gara divisa in lotti occorre selezionare ciascuno dei lotti associando ad essi un altrettanto specifico PASSOE, poiché evidentemente si richiede che il controllo sul possesso dei requisiti venga effettuato lotto per lotto. Tale previsione non è irragionevole ma, anzi, appare giustificata dalla circostanza che spesso i requisiti speciali di partecipazione sono diversi per ciascun lotto di gara, come accade proprio nel caso di specie.<br />
3. In conclusione, per le ragioni suddette il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza poiché, pur insistendo nel caso di specie gli estremi per la compensazione stante la novità della questione, tuttavia ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5, d.lgs. 163/06, occorre tenere conto del fatto che la ricorrente non ha provato di avere inoltrato il preavviso di ricorso. Essa pertanto è condannata al pagamento della somma di € 2.000,00 (duemila/00) a favore dell’Università degli Studi di Pisa; nulla spese per l’Autorità Nazionale Anticorruzione che non si è costituita in giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) a favore dell’Università degli Studi di Pisa; nulla spese per l’Autorità Nazionale Anticorruzione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-837/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.837</a></p>
<p>Va sospeso, in attesa di attivita’ istruttoria, il provvedimento in tema di condotte anticoncorrenziali tenute dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, adottato dall&#8217; Autorità garante della concorrenza. In particolare, l&#8217;Autorita&#8217; ha rideterminato una sanzione pecuniaria (Euro 1.270.386) già irrogata alla ricorrente due anni prima (nella precedente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, in attesa di attivita’ istruttoria, il provvedimento in tema di condotte anticoncorrenziali tenute dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, adottato dall&#8217; Autorità garante della concorrenza. In particolare, l&#8217;Autorita&#8217; ha rideterminato una sanzione pecuniaria (Euro 1.270.386) già irrogata alla ricorrente due anni prima (nella precedente misura di 30.000 € in piu’), sanzione oggetto di decisione del Consiglio di Stato n. 3013/2011 che, annullando la quantificazione della sanzione, sollecitava l’opportunita’ parametri di valutazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00837/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01278/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2012, proposto da <b>Piombifera Bresciana Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia, 785;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Anie &#8211; Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettriche</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento relativo alla conclusione del procedimento prot. n. I687B avviato in data 25.8.2011 nei confronti, tra gli altri, della società Piombifera Bresciana S.p.A, con cui l&#8217;Autorità ha provveduto alla rideterminazione della sanzione pecuniaria già irrogata all&#8217;odierna ricorrente con provvedimento n. 19814 del 29.4.2009 nella misura di Euro 1.270.386,00;<br />	<br />
di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto, e segnatamente della delibera dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 25.8.2011 di avvio del procedimento prot. I687B per la rideterminazione delle sanzioni	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso il gravato provvedimento recante rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;<br />	<br />
Dato atto dell’esigenza di condurre approfondimenti istruttori preordinati ad una puntuale verifica del percorso logico seguito ai fini di cui sopra dalla procedente Autorità;<br />	<br />
Nelle more dell’espletamento dell’incombente di cui sopra, ulteriormente rilevata l’esigenza di disporre l’interinale sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) così dispone:<br />	<br />
ORDINA all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di depositare in giudizio, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, una motivata ed articolata relazione di chiarimenti in ordine ai criteri seguiti ai fini della rideterminazione della sanzione de qua, avuto riguardo al contenuto della sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 3013/2011;<br />	<br />
DIFFERISCE l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2012;<br />	<br />
SOSPENDE, nelle more dell’adempimento del suindicato incombente e fino alla data dell’udienza camerale da ultimo indicata, l’esecuzione del provvedimento impugnato.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.837</a></p>
<p>Pres. Virgilio – Est. Mastrandrea Studio di radiologia Prof. Michelangelo Scaccianoce s.r.l. (Avv.ti M.G. Valenti, G. Barbera) c/ Azienda sanitaria provinciale di Catania (Avv. V. Antonio), Assessorato ragionale alla salute (Avv. A. De Gasperi) sulla impossibilità di individuare controinteressati in caso di contestazione del budget annuale di spesa assegnato ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio – Est. Mastrandrea<br /> Studio di radiologia Prof. Michelangelo Scaccianoce s.r.l. (Avv.ti M.G. Valenti, G. Barbera) c/ Azienda sanitaria provinciale di Catania (Avv. V. Antonio), Assessorato ragionale alla salute (Avv. A. De Gasperi)</span></p>
<hr />
<p>sulla impossibilità di individuare controinteressati in caso di contestazione del budget annuale di spesa assegnato ad una struttura sanitaria convenzionata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio sanitario – Azienda sanitaria provinciale – Budget di spesa annuale – Assegnazione – Impugnazione – Controinteressati – Individuazione – Impossibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di contestazione dell’assegnazione del budget annuale di spesa alla struttura sanitaria, non è possibile individuare posizioni di controinteresse in senso tecnico nelle altre strutture sanitarie specialistiche convenzionate per la stessa branca, in quanto al variare, in senso incrementale o meno, di un budget assegnato alla singola struttura non può connettersi alcun effetto automatico di variazione, in senso di decremento o meno, in capo alle strutture similari. (Nel caso si specie, il T.a.r. aveva dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati esercenti la medesima attività del ricorrente, ritenendo che l’aumento del budget di una struttura sanitaria potesse essere realizzato soltanto a scapito di altre strutture sanitarie, in quanto la spesa regionale per l’erogazione delle prestazioni sanitarie non può crescere in modo incrementale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA PARZIALE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</B>sul ricorso in appello n. 208/2011, proposto da<br />	<br />
<BR><br />
STUDIO DI RADIOLOGIA PROF. MICHELANGELO SCACCIANOCE s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>,<B> </B>rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Gabriella Valenti e Giovanni Barbera ed elettivamente domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi n. 58, presso lo studio della prima;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Vitale ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Tommaso Gargallo n. 12 , presso lo studio Mangalaviti;	</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE, in persona dell’Assessore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; Sezione staccata di Catania (Sezione quarta) &#8211; 2 luglio 2010, n. 2643, in tema di assegnazione budget di spesa per l’anno 2009.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti pubbliche intimate;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 344/11, del 18 marzo 2011, con cui è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, il Consigliere Gerardo Mastrandrea;<br />	<br />
Uditi , altresì, l’avv. E. Daina, su delega dell’avv. M. G. Valenti, per la società appellante, l’avv. S. Mazza, su delega dell’avv. A. Vitale, per l’ASP di Catania e l’avv. dello Stato Rubino per l’Assessorato regionale della salute;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO    E    DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.<b> </b>Con ricorso al TAR di Catania, la struttura ricorrente impugnava gli atti con i quali l’ASP di Catania aveva determinato il budget spettantele per l’anno 2009.</p>
<p>2. Il Collegio di prime cure, preliminarmente, esaminava d’ufficio la questione dell’integrità del contraddittorio, con specifico riferimento alla presenza di controinteressati non evocati in giudizio, non essendo stato notificato il ricorso ad alcuna delle strutture esercenti la medesima attività della ricorrente.<br />	<br />
Orbene, il Tribunale amministrativo, pur consapevole di precedente diverso e copioso orientamento, anche della stessa Sezione, muovendo dalla considerazione che l’eventuale aumento del budget di una struttura sanitaria può essere realizzato soltanto a scapito di altre strutture sanitarie, poiché la spesa regionale per l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie non può crescere in modo incrementale, ha dichiarato, in conclusione, il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati.</p>
<p>3. Lo studio radiologico appellante ha chiesto l’integrale riforma della predetta pronunzia, muovendo dalla considerazione che non è possibile, nella fattispecie, individuare un controinteressato da intimare obbligatoriamente e comunque ribadendo, nel merito, la fondatezza dei vizi dedotti per l’annullamento dell’atto impugnato.</p>
<p>4. L’Azienda sanitaria intimata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.</p>
<p>5. Anche l’Assessorato regionale alla salute si è costituito in giudizio, ma unicamente per chiedere che venga estromesso, per difetto di ogni legittimazione passiva, dal giudizio stesso.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memoria.<br />	<br />
Con ordinanza n. 344/11 del 18 marzo 2011, è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, attesa la mancanza dei presupposti, con particolare riguardo all’ele-mento del pregiudizio grave ed irreparabile.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.</p>
<p>6. Premesso che non può disporsi l’estromissione dal giudizio dell’Assessorato competente, atteso che l’Amministrazione regionale non può dirsi completamente estranea ai processi di assegnazione dei budget di spesa alle strutture private convenzionate, l’appello merita accoglimento per quanto, in via parziale, può essere allo stato deciso (in punto di rito), mentre  per  il  resto (nel merito) devono disporsi acquisizioni istruttorie, nei sensi di cui appresso.</p>
<p>7<b>. </b>Non si intravvedono, in caso di contestazione di un budget annuale di spesa, posizioni di controinteresse in senso tecnico nelle altre strutture sanitarie specialistiche convenzionate per la stessa branca, in quanto al variare, in senso incrementale o meno, di un budget assegnato alla singola struttura non può connettersi alcun effetto automatico di variazione, in senso di decremento o meno, in capo alle strutture similari.<br />	<br />
Al riguardo, è sufficiente pensare ai meccanismi di disposizione ed attuazione della spesa sanitaria, alle ipotesi di residui, per non parlare dei casi di retribuzioni di prestazioni in eccedenza del budget e così via esemplificando. Tutto depone nel senso sopraindicato.<br />	<br />
Del resto, l’aggregato assegnato all’Azienda sanitaria non può corrispondere per definizione al mero coacervo, in termini di sommatoria, dei budget assegnati alle varie strutture, di modo che ampliando un budget si assiste ad un restringimento automatico delle altre quote assegnate.<br />	<br />
Perdipiù, nel caso di specie, viene in contestazione non la scelta discrezionale di ripartizione del budget complessivo, bensì le modalità di calcolo che hanno portato a definire, nel singolo rapporto con il soggetto interessato, il budget specifico.<br />	<br />
L’appello, dunque, va accolto per questa parte.</p>
<p>8. Ritenuta la causa ai fini della valutazione del merito, il Collegio ritiene che debba disporsi, con pronunzia per questa parte interlocutoria, l’acquisizione, in via istruttoria, di documentati chiarimenti circa i conteggi che hanno portato ad assegnare il budget contestato, a fronte delle pretese inevase della struttura ricorrente, evidenziando, in maniera peculiare e specifica, l’esatta situazione circa le prestazioni di RMN da prendersi a riferimento.<br />	<br />
A tale onere è chiamata l’Azienda sanitaria intimata, nel termine di trenta giorni dalla notifica, o previa comunicazione, della presente decisione.<br />	<br />
Fissa, per il prosieguo del giudizio, la prima udienza pubblica utile del mese di marzo 2012.<br />	<br />
Spese al definitivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in appello in epigrafe, nei termini di cui in motivazione. Per il resto dispone acquisizioni istruttorie, nei sensi e termini parimenti indicati in parte motiva.<br />	<br />
Fissa per il prosieguo del giudizio la prima udienza pubblica utile del mese di marzo 2012.<br />	<br />
Spese al definitivo.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gerardo Mastrandrea, Estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 14 novembre 2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-11-2011-n-837/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2011 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.837</a></p>
<p>Pres. S. Corasaniti – Est. V. Farina Eni s.p.a. (Avv. Stefano Grassi e F. Rosati) c/ Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri. 1. Ambiente – Danno ambientale – Oneri di bonifica – Proprietario o detentore fondo – Imputazione – Illegittimità – Ragioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Corasaniti – Est. V. Farina<br /> Eni s.p.a. (Avv. Stefano Grassi e F. Rosati) c/ Ministero dell’Ambiente e della<br /> Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Danno ambientale – Oneri di bonifica – Proprietario o detentore fondo – Imputazione – Illegittimità – Ragioni.	</p>
<p>2. Ambiente – Danno ambientale – Inquinamento del sito &#8211; Bonifica – Proprietario area – Facoltà – Finalità.	</p>
<p>3. Ambiente – Danno ambientale – Responsabile – Identificazione – Necessità &#8211; Procedimento &#8211; Bonifica &#8211; Proprietario incolpevole – Partecipazione – Motivazione adeguata – Obbligo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono illegittime le determinazioni amministrative che pongono in tutto o in parte a carico del proprietario o del detentore di un fondo i costi e gli oneri, anche procedurali, di bonifica dei suoli o dell’ambiente dei danni derivanti dall’inquinamento, a meno che non venga accertata rigorosamente la responsabilità dei soggetti suindicati, anche in relazione alla specifica attività svolta, in quanto l’Amministrazione è tenuta ad accertare la responsabilità dell’inquinamento e, in caso di accertamento infruttuoso, è la stessa Amministrazione che deve procedere alla bonifica, per poi operare il recupero delle somme a carico del proprietario del fondo incolpevole, salvaguardando in questo caso l’apporto partecipativo, fermo restando, comunque, che a carico del suddetto proprietario il recupero degli oneri della bonifica potrà avvenire solo nel limite dell’arricchimento di valore che il disinquinamento avrà apportato al fondo.	</p>
<p>2. A carico del proprietario dell’area inquinata non sussiste alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali di bonifica, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato, gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.	</p>
<p>3. L’imposizione dell’onere reale sui terreni oggetto di bonifica presuppone non solo il pieno coinvolgimento del proprietario incolpevole nel procedimento, ma prima ancora, che sia stato compiuto ogni possibile sforzo per identificare il responsabile della contaminazione e imporgli l’intervento di rispristino e/o il relativo costo: di tali presupposti deve sussistere nel relativo provvedimento adeguata illustrazione e corrispondente obbligo motivazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 323 del 2007, proposto da:<br />
<b>Eni Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; <b>Ministero della Salute</b>, <b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Agenzia del Demanio, Ispesl</b> &#8211; <b>Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Sul Lavoro</b>, <b>Agenzia per la Protezione dell&#8217;Ambiente e Per i Servizi Tecnici</b> &#8211; <b>Apat</b>, <b>Enea &#8211; Ente Per Le Nuove Tecnologie, L&#8217;Energia e L&#8217;Ambiente</b>, <b>Icram &#8211; Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare</b>, <b>Iss &#8211; Istituto Superiore di Sanita&#8217;</b>, <b>Regione Friuli-Venezia Giulia</b>, <b>Provincia di Trieste</b>, <b>Comune di Trieste</b>, <b>Autorita&#8217; Portuale di Trieste</b>, <b>Capitaneria di Porto di Trieste</b>, <b>Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto</b>, <b>Asl 101 &#8211; Triestina</b>, <b>Arpa Friuli-Venezia Giulia &#8211; Trieste, Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Trieste</b>, <b>Comune di Muggia</b>, <b>Comune di San Dorligo della Valle</b>; </p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Associazione Industriali della Provincia di Trieste</b>, <b>Foster Wheeler Italiana Srl</b>, <b>Autamarocchi Spa</b>, <b>Petroltecnica Srl</b>, <b>Movest Spa</b>, <b>Sviluppo Italia Spa</b>, <b>Sviluppo Italia Aree Produttive Spa</b>; <b>Bic Sviluppo Italia &#8211; Friuli Venezia Giulia Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 8; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 49 del 2008, proposto da:<br />
<b>Eni Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3;</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Gen. Qualita&#8217; Vita Gen. Qualita&#8217; Vita</b>, <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio -Divisione Ix, Ministero della Salute</b>, <b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Uff. Genio Civile Opere Marittime</b>, <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio</b>, <b>Ispesl &#8211; Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Sul Lavoro</b>, <b>Agenzia per la Protezione dell&#8217;Ambiente e Per i Servizi Tecnici (Apat)</b>, <b>Enea &#8211; Ente Per Le Nuove Tecnologie, L&#8217;Energia e L&#8217;Ambiente</b>, <b>Icram-Ist. Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare</b>, <b>Iss &#8211; Istituto Superiore di Sanita&#8217;</b>, <b>Regione Friuli-Venezia Giulia</b>, <b>Provincia di Trieste</b>, <b>Comune di Trieste</b>, <b>Autorita&#8217; Portuale di Trieste</b>, <b>Capitaneria di Porto di Trieste</b>, <b>Ram &#8211; Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto</b>, <b>Asl 101 &#8211; Triestina</b>, <b>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Friuli Venezia Giulia -Dipartimento Provinciale di Trieste</b>, <b>Laboratorio Chimico Merceologico della Cciaa di Trieste</b>, <b>Comune di Muggia</b>, <b>Comune di San Dorligo della Valle</b>; </p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Associazione Industriali della Provincia di Trieste</b>, <b>Foster Wheeler Italiana Srl</b>, <b>Autamarocchi Spa</b>, <b>Petroltecnica Srl</b>, <b>Movest Spa</b>, <b>Sviluppo Italia Spa</b>, <b>Sviluppo Italia Aree Produttive Spa</b>; <b>Sviluppo Italia-Friuli Venezia Giulia Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 8; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
quanto al ricorso n. 323 del 2007:<br />	<br />
-del decreto prot. n. 3606-bis/QDV/DI/B dd. 7 maggio 2007;<br />	<br />
-del decreto prot. n. 3605-bis/QDV//DI/B dd. 7 maggio 2007;<br />	<br />
-di tutti gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi, in quanto occorrer possa:<br />	<br />
-la nota del Dirigente della Divisione IX della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. 12063/QDV/DI dd. 16 maggio 2007;<br />	<br />
-dei verbali e delle prescrizioni di cui alle Conferenze di servizi tenutesi in sede decisoria nelle sedute dd. 13 ottobre 2005, del 22 novembre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006, del 31 ottobre 2006 e del 14 febbraio 2007&#8243;, relative al sito d<br />
quanto al ricorso n. 49 del 2008:<br />	<br />
del decreto dd. 7 novembre 2007 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi il verbale e le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi nella seduta dd. 26 luglio 2007; dei verbali e documenti preparatori delle conferenze di servizi istruttorie presupposti e conseguenti alla Conferenza di servizi dd. 26 luglio 2007, in particolare del verbale o comunque determinazioni e/o conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi istruttoria dd. 21 maggio 2007..</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Bic Sviluppo Italia &#8211; Friuli Venezia Giulia Spa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sviluppo Italia-Friuli Venezia Giulia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con un primo ricorso, rubricato al n. 323/07, la società ENI S.P.A. ha chiesto l’annullamento:<br />	<br />
&#8211; del decreto prot. n. 3606-bis/QDV/DI/IB del 7 maggio 2007 del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso alla Società con nota prot. 11615/QDV/D del 10 maggio 2007, ad ogg<br />
&#8211; del decreto prot. n. 3605-bis/QDV/DI/B del 7 maggio 2007 del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso alla Società con nota prot. 11628/QDV/DI del 10 maggio 2007, ad ogg<br />
&#8211; di tutti gli atti, i procedimenti ed i comportamenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi, in quanto occorrer possa:<br />	<br />
&#8211; la nota del Dirigente della Divisione IX della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 12063/QDV/DI del 16 maggio 2007, ad oggetto “decreti direttoriali concernenti i provve<br />
&#8211; i verbali e le prescrizioni di cui alle Conferenze di servizi tenutesi in sede decisoria nelle sedute deI 13 ottobre 2005, del 22 novembre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006, del 31 ottobre 2006 e del 14 febbraio 2007, relative al sito di int<br />
&#8211; i verbali delle conferenze di servizi sia decisorie che istruttorie presupposti e conseguenti alle sedute decisorie del 13 ottobre 2005, del 22 novembre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006, del 31 ottobre 2006 e del 14 febbraio 2007, tra cui,<br />
La ricorrente società Eni S.p.A., Divisione Refining and Marketing, premette di essere conduttrice di due aree incluse nel sito di “Trieste”, dichiarato sito di bonifica di interesse nazionale con decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante il “Programma nazionale bonifica e ripristino ambientale” e successivamente perimetrato con decreto ministeriale 24 febbraio 2003: si tratta, in particolare, dell’ex punto vendita per la distribuzione di carburaranti marchio “AGIP” n. 4060 “Riva Cadomosto” (oggi dismesso) e del punto vendita a marchio “AGIP” n. 51672 “Valmaura sud”.<br />	<br />
L’area sulla quale sorgeva l’ex punto vendita “Riva Cadomosto”, situato a Trieste, sul canale marittimo lungo la Riva Cadomosto – prosegue la deducente &#8211; era occupata dalla società Autamarocchi S.p.A. in forza di concessione dell’Autorità Portuale di Trieste n. 606/A del 1998 e da questa adibita a stazione di servizio per la distribuzione di carburante per le imbarcazioni da diporto marchio Agip in forza di contratto di cessione gratuita dell’uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi stipulato con la ricorrente nel marzo 1997 e da questa disdettato nel mese di aprile 1998. L’impianto è stato definitivamente disattivato nel 2001; nei giorni 25 e 26 novembre 2003, nell’ambito delle attività di dismissione del punto vendita, hanno avuto luogo le operazioni di estrazione delle cisterne interrate, contenute all’interno di vasche di contenimento, che hanno comportato la disattivazione, lo svuotamento, la bonifica e la successiva rimozione delle tubazioni e dei serbatoi interrati; durante le operazioni, svolte in presenza di tecnici funzionari dell’ARPA Friuli Venezia Giulia — Dipartimento Provinciale di Trieste sono state rinvenute evidenze di contaminazione da idrocarburi nei terreni di riempimento delle vasche in cemento armato che avevano contenuto i serbatoi rimossi. I terreni di riempimento (per un totale di 43.920 kg) sono stati, pertanto, rimossi e conferiti in idoneo impianto di smaltimento autorizzato. A seguito delle operazioni di scavo, si è proceduto ad esaminare i serbatoi interrati e le vasche di cemento armato che li contenevano: queste ultime, risultate perfettamente integre, sono state lasciate in sito, d’accordo con i rappresentanti dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Gli scavi sono stati riempiti con terreno da riporto.<br />	<br />
A conclusione delle attività – continua l’istante &#8211; Foster Wheeler Italiana, ditta specializzata incaricata dalla ricorrente, provvedeva a certificare la qualità ambientale del sito; nel “Rapporto tecnico di accertamento della qualità ambientale” del febbraio 2005, la ditta specializzata concludeva “escludendo la necessità di bonifica del sito al fine del rilascio di una presa d‘atto della conformità dell‘area alla destinazione d ‘uso commerciale, prevista dagli strumenti urbanistici”.<br />	<br />
Il Rapporto veniva trasmesso al Ministero dell’ambiente ed esaminato dal conferenza di servizi decisoria del 27 aprile 2005: in tale sede, le Amministrazioni procedenti chiedevano nondimeno “la presentazione di un Piano di Caratterizzazione ai sensi del d.m. n. 471 del 1999 entro 30 giorni” dal ricevimento del verbale. Nel giugno 2005, la ricorrente presentava dunque tempestivamente, a mezzo di altra ditta specializzata (Petroltecnica s r I), subentrata a Foster Wheeler Italiana s. r. l., il Piano della caratterizzazione ai sensi del d.m. n. 471 del 1999, volto all’accertamento mediante gli opportuni prelievi ed analisi di campioni di terreno e di acque, dell’assenza di contaminazione del sottosuolo della stazione carburanti: i parametri da ricercare, nella fase di investigazione, venivano limitati a quelli astrattamente riconducibili all’attività esercitata dal punto vendita (idrocarburi e BTEX, etc.).<br />	<br />
Il Piano di caratterizzazione, discusso in sede di conferenza di servizi istruttoria il giorno 29 luglio 2005, veniva approvato dalla Conferenza di servizi nella sedi decisoria del 13 ottobre 2005.<br />	<br />
Gli esiti delle indagini, validati dai tecnici dell’ARPA Friuli Venezia Giulia dimostravano la piena conformità dei terreni alle concentrazioni limite applicabili di alla tabella 1 dell’allegato 1 al d.m. n. 471 del 1999 (oggi, “Concentrazioni Soglia Rischio”), ed il superamento, per i campioni di acqua prelevati, dei limiti di cui alla tabella 2 per alcuni parametri non riconducibili all’attività esercitata in passato dal punto vendita.<br />	<br />
Pertanto, con nota prot. 1748/06/RC del 18 agosto 2006, la ricorrente trasmetteva alle Amministrazioni procedenti la relazione tecnica descrittiva del piano di investigazione iniziale, con richiesta di stralcio dell’area e la sua restituzione agli legittimi: nelle conclusioni della relazione, predisposta dalla ditta specializzata incaricata Petroltecnica s.r.l., si precisa, inoltre, che “la contaminazione da metalli e IPA nelle acque sotterranee risulta peraltro presente in direzione del Porto di Trieste, come si evince dal Capitolo 4 “concentrazioni e criticità ambientali rilevate sulla base di studi/indagini già eseguite” e dalle Figure 3.3.8-1 “superamenti terreni” e 3.3.8-2 “superamenti acque sotterranee” del <Progetto per la messa in sicurezza d’emergenza della falda del sito di interesse nazionale di Trieste> redatto da Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. Pertanto si chiede alle competenti PPAA lo stralcio della posizione di ENI S.p.A. Divisione Refining and Marketing in quanto alla stessa non è attribuibile la contaminazione presente nel sottosuolo dell‘ex P. V. AGIP n. 4060 ubicato nel Comune di Trieste in Riva Cadamosto”. (cap. 7, pag. 18)<br />	<br />
Alla conferenza di servizi istruttoria deI 30 ottobre 2006, la ricorrente ribadiva la richiesta lo stralcio dell’area e la sua restituzione agli usi legittimi.<br />	<br />
Tale richiesta, unitamente agli esiti delle indagini effettuate, riportati nella “Relazione tecnica descrittiva del piano di investigazione iniziale” trasmessa il 18 agosto 2006, è stata esaminata solo alla conferenza di servizi decisoria del 14 febbraio 2007, il cui verbale è stato “approvato” dal decreto direttoriale del 7 maggio 2007 (atti impugnati con il presente ricorso).<br />	<br />
La conferenza di servizi del 14 febbraio 2007 – puntualizza la ricorrente &#8211; ha in effetti “preso atto” del “Piano di Investigazione Iniziale” e della “richiesta di stralcio dell’area”, se non che, in modo del tutto apodittico e contraddittorio, ha richiesto all’Azienda di attivare, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del verbale, “idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, attesa la contaminazione riscontrata da Arsenico nel PM4 (valore riscontrato 669.0 pg/i contro una CLA di 10 pg/i) e da Manganese (valore riscontrato 225.0 pg/I contro una CLA di 50ug/l)”; inoltre, la conferenza di servizi ha considerato le vasche interrate di cemento armato che contenevano i serbatoi rimossi (che, dopo essere state esaminate in contraddittorio con l’ARPA Friuli Venezia Giulia erano state concordemente lasciate sul posto), come “rifiuti”, chiedendo di provvedere alla loro “la rimozione” ed al successivo “controllo del fondo e delle pareti dello scavo in accordo con gli enti di controllo”.<br />	<br />
La conferenza ha inoltre dettato alcune prescrizioni sulle metodiche analitiche utilizzate, richiedendo di riportare “i dati analitici sia in termini di concentrazione riferita al totale (comprensivo dello scheletro e privo della frazione maggior di 2 cm, da scartare in campo) che in termini di concentrazione riferita al passante ai 2 mm, per poter valutare eventuali differenze sostanziali: tali procedure potranno essere soggette a breve, ad ulteriori modifiche a seguito della revisione del d.lgs. n. 152 del 2006”.<br />	<br />
Infine, in merito agli interventi di scavo già effettuati, la conferenza di servizi ha richiesto alla ricorrente di “fornire le caratteristiche dei terreni utilizzati per il riempimento degli scavi che dovrebbero essere terreni vergini di cava. Nel caso in cui sia stato riutilizzato terreno di scavo è necessario fornire i seguenti elementi:<br />	<br />
i) analisi di conformità dei terreni ai limiti di colonna B tab, I allegato 5 Parte Quarta Titolo V del d. lgs. n. 152/06, nel caso di destinazione d’uso dell‘area a fini industriali/commerciali;<br />	<br />
ii) le risultanze dell‘eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi eluente acqua deionizzata satura di C02, di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella acque sotterranee della vigente normativa in materia di bonifica”.<br />	<br />
La medesima conferenza di servizi decisoria del 14 febbraio 2007 – ricorda ancora la deducente &#8211; ha esaminato il Piano di caratterizzazione del punto vendita AGIP n. 51672 denominato “Valmaura sud” (punto 7 dell’ordine del giorno, pag. 32 e ss.): l’area oggetto del piano di caratterizzazione, anch’essa compresa nel perimetro del Sito di interesse nazionale di Trieste, è situata lungo la Strada Statale n. 202 nel Comune di Trieste ed è adibita alla distribuzione di carburante per autotrazione. La conferenza di servizi ha approvato, con prescrizioni, il Piano di Caratterizzazione presentato: tra le prescrizioni impartite, le amministrazioni procedenti hanno richiesto:<br />	<br />
a) di estendere la lista degli analiti da indagare nei suoli e nelle acque di falda “con la ricerca almeno dei seguenti ulteriori parametri: alfatici clorurati cancerogeni e non, alifatici alogenati cancerogeni” (prescrizioni nn. 2 e 12, pag. 35-36);<br />	<br />
b) di riportare “i dati analitici sia in termini di concentrazione riferita al totale (comprensivo dello scheletro e privo della frazione maggior di 2 cm, da scartare in campo) che in termini di concentrazione riferita al passante ai 2 mm, per poter valutare eventuali differenze sostanziali. Si osserva, infatti, che tali procedure potranno essere soggette a breve, ad ulteriori modifiche a seguito della revisione del d.lgs. n. 152 del 2006”(prescrizione n. 4, pag. 35);<br />	<br />
c) “per quanto riguarda l‘MTBE, la concentrazione massima accettabile, in base al parere ISS prot. n. 57058 IA.2 dei 06/02/01 è di 250 mg/kg per i terreni ad uso industriale e di 10 ug/i per le acque di falda. Allegato al presente verbale sotto la lettera L onde costituirne parte integrante e sostanziale” (prescrizione n. 7, pag. 35);<br />	<br />
d) “per quanto riguarda il Piombo tetraetile, la concentrazione massima accettabile, in base al parere ISS prot. n. 049759 lA. 12 del 2001 è di 0.068 mg/kg per i terreni ad uso industriale e di 0.1 ug/I per le acque di falda. Allegato al presente verbale sotto la lettera L onde costituirne parte integrante e sostanziale” (prescrizione n. 7, pag. 35).<br />	<br />
Ciò posto, la ricorrente ricorda che con i due decreti impugnati con il presente ricorso (nn. 3605-bis e 3606- bis/QDV/DJIB del 7 maggio 2007) il Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente ha inteso “approvare e considerare come definitive” sia le prescrizioni stabilite nei verbali delle precedenti sedute del 13 ottobre 2005, del 22 novembre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006 e del 31 ottobre 2006 (decreto prot. n. 3606-bis/QDV/DJJB) sia quelle di cui al verbale dell’ultima Conferenza di servizi decisoria del 14 febbraio 2007, sopra richiamate (decreto prot. n. 3605- bis/QDVIDI!B).<br />	<br />
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto nove mezzi, con i quali ha denunciato l’illegittimità degli atti impugnati sotto svariati profili di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Il secondo ricorso, rubricato al n. 49/08, è volto all’annullamento:<br />	<br />
&#8211; del decreto prot. n. 4109/dV/DI del 7 novembre 2007 del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso alla Società con nota prot. 28998/QdV/DI del 7 novembre 2007, ad oggetto<br />
&#8211; di tutti gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi, in quanto occorrer possa: il verbale e le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi tenutasi in sede decisoria nella seduta del 26 luglio 20<br />
&#8211; dei verbali e i documenti preparatori delle conferenze di servizi istruttorie presupposti e conseguenti alla Conferenza di servizi del 26 luglio 2007 tra cui, in particolare, il verbale (ove redatto) o comunque le determinazioni e/o conclusioni raggiunt<br />
La ricorrente società, dopo aver ripercorso brevemente i passaggi essenziali della vicenda, ricorda che con l’impugnato decreto prot. n. 4109/dV/DI del 7 novembre 2007 il Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente ha inteso “approvare e considerare come definitive” le determinazioni assunte dall’ultima Conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2007: il verbale della nuova conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2007 – sottolinea l’istante &#8211; si pone come atto consequenziale rispetto ai precedenti e ripropone alcune delle prescrizioni già impugnate, con particolare riferimento ai limiti per i parametro MTBE e Piombo tetraetile in acque sotterranee (cfr. pag. 32), all’integrazione della lista degli analiti da ricercare (p. 32), alla rimozione delle vasche in cemento nell’area Valmaura sud (p. 33-34), alle metodiche analitiche (p. 34) e alla richiesta di interventi di MISE per le acque di falda (p. 34); con riferimento agli interventi attivati, inoltre, la Conferenza di servizi del 26 luglio 2007 ha richiesto alla Società di “emungere le acque di falda in continuo e non con il sistema di “spurgo periodico”. Quindi – prosegue la deducente &#8211; sulla base della erronea equiparazione delle acque di falda emunte a “rifiuti liquidi”, la Conferenza di servizi ha richiesto che queste siano conferite “in impianti di trattamento autorizzati ai sensi dell’art. 208 Titolo 1 Parte IV del d.lgs n. 152/06 a trattare rifiuti identificati dal codice CER appartenenti alla famiglia 19.13” (pag. 36, sub 1 e 2). Al decimo punto dell’ordine del giorno del verbale del 26 luglio 2007, la Conferenza di servizi ha, poi, preso atto del documento “Studio sui livelli naturali di arsenico boro ferro e manganese” trasmesso da ARPA il 16 febbraio 2007; in particolare, il dott. Mascazzini ha affermato, sulla base dello studio esaminato, che le concentrazioni di manganese (e — limitatamente alle acque provenienti dall’alta valle del rio Ospo — anche di ferro) che vengono riscontrate nelle zone pianeggianti della provincia di Trieste “possono essere considerati valori naturali non attribuibili a situazioni di inquinamento bensì ad un processo di solubilizzazione che si instaura in particolari condizioni atossiche-riducenti nel sistema acque suolo”.<br />	<br />
Sulla base di tali conclusioni, la Conferenza di servizi ha pertanto demandato all’ARPA di determinare i valori massimi di concentrazione del fondo naturale per il Ferro, Manganese e Boro “sulla base di analisi di campioni prelevati in aree non antropizzate a monte del Sito di interesse nazionale in numero tale da poter applicare la teoria statistica e comunque non inferiore a 20, così come previsto dal documento APAT — ISS relativo alla determinazione del fondo naturale”.<br />	<br />
Le conclusioni dell’ARPA – puntualizza la ricorrente &#8211; confermano l’illegittimità e la contraddittorietà della richiesta di interventi d’urgenza sulla falda, giustificate in relazione a superamenti (in particolare, il manganese) che non solo non sono attribuibili all’attività svolta dalla Società e comunque non sufficienti a richiedere l’adozione di interventi emergenziali, ma che l’Amministrazione stessa riconduce, sulla base dei dati ARPA, ai valori del fondo naturale; inoltre, al primo punto dell’ordine del giorno, dopo aver “evidenziato l’opportunità” della stipula di un Accordo di programma tra soggetti pubblici — con la possibilità di adesione da parte dei privati &#8211; per la realizzazione degli interventi di MISE e bonifica, la Conferenza di servizi ha deliberato di richiedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del verbale, l’attivazione di idonee misure di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda risultate contaminate ed ha minacciato, in caso di inadempienza delle aziende interessate, l’attivazione dei “poteri sostituitivi in danno ai sensi dell’art. 252 comma 5 della Parte Quarta, Titolo V del d.lgs n. 152 del 2006”; la Conferenza di servizi ha poi deliberato di procedere attraverso I’APAT “all’accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale cagionato dalla mancata attivazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza ad oggi prescritti” ed ha infine dato mandato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste di promuovere nei confronti di ciascuna Società “ogni iniziativa ritenuta opportuna a tutelare la pretesa erariale dell’Amministrazione in relazione agli obblighi di risarcimento del danno ambientale derivato e derivante dalla fuoriuscita a inquinanti dai terreni e dalle falde sottostanti la proprietà sia alla rivalsa dai costi sostenuti per la messa in sicurezza e la bonifica della medesima” e di attivare altresì “le procedure per l’iscrizione dell’ipoteca legale sulla proprietà a garanzia dei crediti che saranno azionati”.<br />	<br />
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto sette mezzi, con i quali ha denunciato l’illegittimità degli atti impugnati sotto svariati profili di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
I gravami sono stati introitati dal Collegio e sono passati in decisione nella pubblica udienza del 28.10. 2009.<br />	<br />
Evidenti ragioni di connessione inducono il Collegio a riunire i due ricorsi, rubricati ai nn. 323/07 e 49/08, onde deciderli con unica sentenza.<br />	<br />
In rito, la società Bic Sviluppo Italia s.p.a. va estromessa dai due giudizi, conformemente alle richieste formulate dalla medesima società e basate sulla sua estraneità alla vicenda. <br />	<br />
Ciò posto ed entrando nel merito dei due gravami, va premesso che il Tribunale, con le ordinanze nn. 2/2009 e 13/2009 (reiterate), ha ritenuto indispensabile acquisire dall’intimato Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare copia dei verbali di alcune conferenze di servizi decisorie ed istruttorie (rispettivamente: 1) copia delle conferenze di servizi istruttorie del 21.5.2005 e del 30.10.2006, compresi gli eventuali allegati; 2) copie dei verbali delle impugnate conferenze di servizi decisorie del 22.11.2005, 7.9.2006 e 31.10.2006, compresi gli eventuali allegati).<br />	<br />
Il Ministero ha ottemperato alle richieste istruttorie.<br />	<br />
Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i mezzi dedotti con i due gravami.<br />	<br />
Il nucleo argomentativo centrale e (logicamente) prioritario ed assorbente di entrambi i gravami rispetto alle altre censure dedotte, contenuto già nella surriferita ricostruzione in fatto della vicenda e ripreso nei singoli motivi, ruota essenzialmente intorno alla asserzione della mancanza di una specifica responsabilità in capo alla ricorrente in relazione alla rilevata situazione di inquinamento: responsabilità che, invece, l’Autorità procedente avrebbe dovuto ricercare ed accertare mediante una appropriata attività istruttoria, trasfusa, poi, in provvedimenti assistiti – sul punto &#8211; da un rigoroso bagaglio motivazionale.<br />	<br />
La predetta Autorità &#8211; si duole la ricorrente – ha pretermesso l’indagine in parola, nonchè l’assunzione dei provvedimenti consequenziali, in palese violazione del quadro normativo di riferimento e dei principi tradizionali in tema di motivazione, ora trasfusi nella legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Questa censura, di carattere – ripetesi – prioritario, centrale ed assorbente perché involge ab imis l’operato del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella vicenda in esame, introdotta in via generale dalla ricorrente (e della quale si è detto sopra), tale da condurre (se ritenuta fondata) alla caducazione dei provvedimenti adottati dal Ministero, è stata riprodotta in entrambi i ricorsi anche in relazione a talune specifiche determinazioni adottate con i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
La censura merita ingresso.<br />	<br />
Ed invero, dalla documentazione versata al processo, e, in particolare, dai verbali delle varie Conferenze di servizi, qui impugnati, non risulta che siano stati disposti dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare appositi accertamenti al fine di individuare il soggetto responsabile (o i soggetti responsabili) della situazione di inquinamento, né, tampoco, che siano stati effusi precisi ragguagli sul punto.<br />	<br />
La società ricorrente – ripetesi &#8211; nega in entrambi i ricorsi che possa esserle attribuita una siffatta responsabilità, che legittimerebbe la imposizione a suo carico di misure di recupero ambientale, anche in via emergenziale.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che in linea di principio siano illegittime quelle determinazioni amministrative che pongono in tutto o in parte a carico del proprietario o del detentore di un fondo i costi e gli oneri, anche procedurali, di bonifica dei suoli o dell’ambiente dai danni derivanti dall’inquinamento; a meno che non venga accertata rigorosamente la responsabilità dei soggetti suindicati, anche in relazione alla specifica attività svolta.<br />	<br />
Va soggiunto che in tema di inquinamento c.d. “diffuso”, ossia in quei casi in cui detto accertamento non sia possibile o risulti oltremodo difficoltoso, la bonifica resta a carico della Pubblica amministrazione ed i relativi vantaggi dei privati proprietari o detentori dei fondi bonificati, in termini di aumento di valore del fondo, potranno costituire giusta causa di recupero delle corrispondenti somme, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento.<br />	<br />
Venendo alle specifiche previsioni ordinamentali, è a dire che l’obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (v. gli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica (art. 245 D.Lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253 decreto cit.).<br />	<br />
In particolare, l’art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che: “Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”, ma sono comunque fatti salvi gli obblighi del responsabile dell’inquinamento a norma dell’art. 242.<br />	<br />
In base a quest’ultima disposizione, le “procedure operative ed amministrative” sono radicate in capo al responsabile dell’inquinamento, sul quale incombono precisi obblighi di intervento e comunicazione, che ovviamente presuppongono il nesso causale tra l’inquinamento e la condotta dell’agente, commissiva od omissiva.<br />	<br />
Infine, il richiamato art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, qualora il responsabile non sia stato individuato o comunque non provveda e non provvedano neppure i proprietari incolpevoli (questi ultimi a titolo volontario, come previsto dall’art. 245 sopra riportato), provvede l’Amministrazione alla bonifica ed al recupero del sito inquinato: la P.A. competente è individuata nel livello territoriale proporzionato alla tipologia ed all’estensione dell’inquinamento, secondo il principio di sussidiarietà (e quindi, provvederà, a seconda dei casi, il Comune o la Provincia, oppure interverrà il Ministero per i siti di interesse nazionale). <br />	<br />
Pertanto, è dato trarre la conclusione, alla luce delle coordinate normative di cui al D.Lgs. n. 152/2006, che l’Amministrazione è tenuta ad accertare la responsabilità dell’inquinamento e, in caso di accertamento infruttuoso, è la stessa Amministrazione che dovrà procedere alla bonifica, per poi operare il recupero delle somme a carico del proprietario del fondo incolpevole, ma salvaguardando in questo caso l’apporto partecipativo di queste ultime, in specie per quanto riguarda le modalità dell’intervento e fermo restando, comunque, che a carico del suddetto proprietario il recupero degli oneri della bonifica potrà avvenire solo nel limite dell’arricchimento di valore che il disinquinamento avrà apportato al fondo.<br />	<br />
Sotto quest’ultimo profilo il diritto dell’amministrazione al recupero delle somme va ricondotto nell’alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento, rispetto alle quali la azione in parola si differenzia essenzialmente per l’esistenza di particolari forme di garanzia (onere reale e privilegio speciale immobiliare) che assicurano il recupero dei costi di intervento.<br />	<br />
A questo punto non sembra superfluo soffermarsi brevemente sulla natura della responsabilità per l’inquinamento ambientale.<br />	<br />
Il D.Lgs. n. 152/2006 ha operato una scelta precisa in favore della riconduzione della responsabilità per i danni all’ambiente nel paradigma della “tradizionale” responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. “responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva: il D. Lgs. n. 152 del 2006, all’art. 311, comma 2, disciplina, infatti, la responsabilità per danni all’ambiente, prevedendo che “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all&#8217;ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”. <br />	<br />
La disposizione di cui all’art. 311, dunque, definisce in modo paradigmatico la responsabilità per la situazione di inquinamento, accedendo ad un concetto di responsabilità di natura soggettiva.<br />	<br />
Svolti questi brevi cenni sulla responsabilità da inquinamento, il Collegio osserva che a carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe, dunque, alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato, gravato, per l’appunto, da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.<br />	<br />
L’imposizione dell’onere reale sui terreni oggetto di intervento di bonifica presuppone non solo il pieno coinvolgimento del proprietario incolpevole nel procedimento, ma, prima ancora, che sia stato compiuto ogni possibile sforzo per identificare il responsabile della contaminazione e imporgli l’intervento di ripristino e/o il relativo costo: di tali presupposti deve sussistere nel relativo provvedimento adeguata illustrazione e corrispondente obbligo motivazionale.<br />	<br />
I suesposti postulati in tema di responsabilità da inquinamento sono, peraltro, correlati al principio comunitario, espressamente richiamato dall’art. 239 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui “chi inquina paga”.<br />	<br />
Ordunque, il provvedimento impositivo della messa in sicurezza e bonifica va notificato al proprietario al fine di renderlo edotto del suindicato onere reale (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l’inquinamento del sito.<br />	<br />
E’ d’uopo ricordare, in questo contesto, che gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati non tanto alla diminuzione del livello di inquinamento dell’area interessata (obiettivo questo che va perseguito attraverso l’attivazione delle opere di bonifica) quanto a scongiurare che la contaminazione in atto si espanda nel terreno o nella falda in attesa dell’esecuzione di interventi definitivi di bonifica del sito (Cfr., sull’intera tematica in argomento, e, in particolare, sullo specifico profilo della responsabilità da inquinamento, tra le tante, Cons. St., II, 21 novembre 2007, n. 65; VI, 5 settembre 2005, n. 4525; T.A.R. Toscana, II, 30 maggio 2008, n. 1541; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 28 gennaio 2008, n. 89; T.A.R. Sicilia, Catania, 20 luglio 2007, n. 1254).<br />	<br />
Il carattere assorbente della censura riguardante la responsabilità della contaminazione, sotto i profili della mancanza di una apposita istruttoria e di correlati referti motivazionali, in spregio alla normativa surriferita ed all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, esime il Collegio dal prendere in esame le altre censure, che restano assorbite.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso rubricato al n. 323/07 va in parte accolto, con conseguente annullamento dei gravati verbali delle conferenze di servizi e dei relativi decreti di approvazione in parte qua, vale a dire nelle parti relative alla società ricorrente.<br />	<br />
Il medesimo ricorso va, invece, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nelle parti in cui sono stati impugnati gli altri atti sopra indicati, posto che l’annullamento giurisdizionale dei verbali in parola fa, chiaramente, venir meno l’interesse all’annullamento di questi ulteriori atti.<br />	<br />
Il ricorso n. 49/08 va accolto, con conseguente annullamento:<br />	<br />
1) del gravato verbale della conferenza di servizi decisoria del 26.7.2007 e del relativo decreto di approvazione del 7.11.2007 in parte qua, vale a dire nelle parti relative alla società ricorrente;<br />	<br />
2) del gravato verbale della conferenza di servizi istruttoria del 21 maggio 2007 in parte qua, vale a dire nelle parti relative alla società ricorrente.<br />	<br />
Le spese dei due giudizi riuniti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
P.Q.M.<br />	<br />
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sui ricorsi rubricati ai nn. 323/07 e 49/08 in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, <br />	<br />
riunisce i due ricorsi; accoglie in parte, come in motivazione, il ricorso rubricato al n. 323/07 e, per l’effetto, annulla gli atti meglio specificati in motivazione; accoglie il ricorso rubricato al n. 49/08 e, per l’effetto, annulla gli atti meglio specificati in motivazione .<br />	<br />
Dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 323/07, come in motivazione.<br />	<br />
Estromette dai due giudizi la società Bic Sviluppo Italia s.p.a.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti della ricorrente, che liquida in complessivi euro 5000 (cinquemila), oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione dei contributi unificati alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2009 n.837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-3-2009-n-837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-3-2009-n-837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-3-2009-n-837/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2009 n.837</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Graziano Cabinet Merlin s.a. ed altri (avv.ti Demagistris, Ludogoroff, Sandretto) c. Trattamento Rifiuti Metropolitani spa (avv. Piacentini) e Rechi Ingegneria e Partecipazioni spa ed altri (avv.ti Casavecchia, Romeo) sull&#8217;avvalimento in caso di imprese facenti parte di uno stesso gruppo imprenditoriale 1. – Contratti p.a. – Atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-3-2009-n-837/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2009 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-3-2009-n-837/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2009 n.837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Graziano<br /> Cabinet Merlin s.a. ed altri (avv.ti Demagistris, Ludogoroff, Sandretto) c. Trattamento Rifiuti Metropolitani spa (avv. Piacentini) e Rechi Ingegneria e Partecipazioni spa ed altri (avv.ti Casavecchia, Romeo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;avvalimento in caso di imprese facenti parte di uno stesso gruppo imprenditoriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Atti relativi al procedimento ad evidenza pubblica – Natura – Provvedimenti amministrativi – Giurisdizione G.A.	</p>
<p>2. – Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Effetto paralizzante ricorso principale – Esame – Successivo al sommario esame fondatezza ricorso principale.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Appalto – Gara – Raggruppamento imprese – Possesso da parte mandataria dei requisiti nella misura del 50% &#8211; Dichiarazione – Formalità.	</p>
<p>4. – Contratti p.a. – Appalto – Gara – Documentazione &#8211; Mancata produzione documento in lingua italiana – Integrazione – Ammissibilità.	</p>
<p>5. – Contratti p.a. – Appalto – Gara –  Documentazione &#8211; Ati &#8211;  dichiarazione parti di servizio eseguite da singoli componenti &#8211; Mancata sottoscrizione – Irrilevanza – Condizioni.	</p>
<p>6. – Contratti p.a. – Appalto – Bando di gara – Divieto avvilimento – Illegittimità.	</p>
<p>7. – Contratti p.a. – Appalto – Gara – Avvalimento – Onere Commissione accertamento esistenza avvalimento – Esclusione.	</p>
<p>8. – Contratti p.a. – Appalto – Documenti – Avvalimento – Possesso requisiti come gruppo – Necessità indicazione ex art. 49 lett. a) d.lgs. 163/06.	</p>
<p>9. – Contratti p.a. – Appalto – Avvalimento – Società facente parte di gruppo imprenditoriale – Indicazione legami societari – Insufficienza.	</p>
<p>10. – Contratti p.a. – Appalto – Avvalimento – Da parte società del gruppo – Dichiarazione da parte società ausiliaria – Necessità.	</p>
<p>11. – Contratti p.a. – Appalto – Avvilimento – Prestazione da parte di società del gruppo – Produzione certificazione SOA e dichiarazione possesso requisiti art. 38 d.lgs. 163/06.	</p>
<p>12. – Contratti p.a. – Appalto – Appalto servizi e forniture – Avvalimento cumulativo – Ante d.lgs. 152/08 – Divieto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le procedure di gara ad evidenza pubblica si sostanziano in una sequela di atti che assumono la natura di provvedimenti amministrativi e giustificano la giurisdizione a favore del G.A. come rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004.	</p>
<p>2. – L’esame di un ricorso incidentale “paralizzante” ossia volto ad ottenere l’inammissibilità del ricorso principale, presuppone la previa delibazione della fondatezza del gravame principale.	</p>
<p>3. – A fronte di una clausola a pena di esclusione che richieda da parte della mandataria la dichiarazione di possedere i requisiti minimi di partecipazione nella quota del 50%, è corretta la dichiarazione con la quale la concorrente attesti di essere in possesso dei requisiti minimi nei termini e modi espressamente previsti in detta clausola.	</p>
<p>4. – Nei casi in cui un concorrente abbia prodotto un documento in lingua straniera senza la traduzione in italiano certificata da un traduttore ufficiale, come richiesto nel bando, la Commissione può invitare il concorrente a chiarire il contenuto linguistico del documento ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 163/2006.	</p>
<p>5. – E’ legittima la mancata esclusione dalla gara di un ATI qualora la stessa non abbia sottoscritto l’indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli componenti, ma tale indicazione sussista nell’offerta tecnica, firmata sul solo frontespizio.	</p>
<p>6. – E’ illegittima una previsione di gara che vieti l’avvalimento.	</p>
<p>7. &#8211; L’impresa partecipante che vuole valersi dell’avvalimento è tenuta a dichiararlo, indicando i requisiti che intende fare oggetto di avvalimento e l’impresa ausiliaria delle cui risorse intende avvalersi, non potendo pretendere che la P.A. attraverso un’iniziativa accertativa giunga ad individuare l’impresa ausiliaria.	</p>
<p>8. – La formale dichiarazione di avvalimento può essere sostituita dalla dichiarazione di possesso dei requisiti come “gruppo”, purchè con l’indicazione delle specificazioni menzionate nell’art. 49 lett. a) d.lgs. 163/06.	</p>
<p>9. – Per dimostrare l’avvalimento non è sufficiente la mera allegazione dei legami societari che avvincono i due soggetti, ma è necessario dimostrare l’esistenza di atti giuridici vincolanti e preesistenti.	</p>
<p>10. – Nei casi in cui l’avvalimento sia prestato da una società del gruppo, è comunque necessario la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso il concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.	</p>
<p>11. – In caso di partecipazione alla gara di un gruppo di imprese, il concorrente che intenda avvalersi delle referenze e dei requisiti soggettivi di altre imprese deve produrre oltre alla certificazione SOA propria e dell’impresa avvalente, anche la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 d.lgs. 163/06.	</p>
<p>12. – Antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 152/08 era vietato per gli appalti di servizi e forniture l’avvalimento cumulativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14051_14051.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-3-2009-n-837/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2009 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.837</a></p>
<p>Pres. Baccarini, est. Fera Società Obiettivo Lavoro &#8211; Agenzia per il Lavoro s.p.a. (Avv. M. Brugnoletti) c. Adecco Italia s.p.a.(Avv.ti G. Falasca, A. Pandolfo e S. Piscitelli) sulla soggezione delle gare per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo alla disciplina dell&#8217;evidenza pubblica e sulla illegittimità della clausola del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, est. Fera<br /> Società Obiettivo Lavoro &#8211;  Agenzia per il Lavoro s.p.a. (Avv. M. Brugnoletti) c. Adecco Italia s.p.a.(Avv.ti G. Falasca, A. Pandolfo e S. Piscitelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla soggezione delle gare per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo alla disciplina dell&#8217;evidenza pubblica e sulla illegittimità della clausola del bando che preveda, quale elemento di valutazione dell&#8217;offerta tecnica, la quantità del fatturato per servizi analoghi realizzato negli ultimi tre esercizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – Disciplina dell’evidenza pubblica – Applicabilità – Sussiste – Ragioni</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Bando &#8211; Offerta economicamente più vantaggiosa – Elementi di valutazione dell’offerta tecnica – Quantità del fatturato per servizi analoghi negli ultimi tre esercizi – Illegittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le procedure di affidamento di servizi concernenti la somministrazione di lavoro temporaneo sono soggette ai principi ed alle regole stabilite dalle direttive comunitarie e dal D.Lgs. 163/2006. Infatti l’art. 19 D.Lgs. 163/2006 e l’art. 16 co. 1 lett. E,  Direttiva 18/2004, laddove escludono dall’ambito di applicazione della disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica i soli contratti  pubblici …“concernenti  contratti di lavoro”, fanno riferimento ai soli contratti concernenti un rapporto di lavoro tra l’amministrazione aggiudicatrice ed un prestatore d’opera (cfr. anche art. 20 D.Lgs. 276/2003 che prevede, agli artt. 21 e 22, che il contratto ed il rapporto di lavoro intercorrono  “tra somministratore e prestatore di lavoro”). 	</p>
<p>2. E’ illegittima la clausola del bando di gara che preveda, quale elemento valutabile in sede di esame dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, il fatturato per servizi analoghi realizzato dai concorrenti negli ultimi tre esercizi. Il predetto requisito configura infatti un requisito di partecipazione alla gara e non può essere utilizzato per l’attribuzione di punteggi all’offerta tecnica, pena la commistione, non consentita, tra requisiti di ammissione alla gara ed elementi di valutazione dell’offerta (1). D’altro canto, anche a voler ammettere la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell&#8217;offerta tecnica di tipo soggettivo concernenti, cioè, la specifica attitudine del concorrente &#8211; anche sulla base di analoghe esperienze pregresse &#8211; a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara, resta fermo che la valutazione di tali tali elementi è consentita solo nella misura in cui questi possano assumere rilievo in relazione alla qualità della offerta. Una simile circostanza tuttavia non può essere ammessa nel caso del fatturato, anche considerato che il criterio di privilegiare nell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica la quantità del fatturato pregresso rischia di operare come fattore limitativo della concorrenza sfavorendo l’entrata nel mercato di nuovi imprenditori.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Sul punto, di recente, Corte giustizia CE, sez. I, 24 gennaio 2008 C-532/06).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 7206 del 2007, proposto dalla </p>
<p><b>Società Obiettivo Lavoro &#8211;  Agenzia per il Lavoro s.p.a.</b> &#8211; in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Brugnoletti, domiciliato in Roma, via   Antonio Bertoloni n. 26/b ;<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
L’<b>impresa Adecco Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Giampiero Falasca, Angelo Pandolfo e Stefania Piscitelli, domiciliata in Roma, via  di San Basilio n. 72; ;<br />	<br />
il <b>Comune di Alghero</b>, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in appello;	</p>
<p align=center>per la riforma </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del TAR  Sardegna 20/07/2007 n. 1674;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />	<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del  28 ottobre 208 il Consigliere Aldo Fera;<br />	<br />
Udito per la parte appellante l’avv. Unto per delega dell’avv. Brugnoletti, come indicato nel verbale d’udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Oggetto dell’appello, proposto dalla Società Obiettivo Lavoro &#8211;  Agenzia per il Lavoro s.p.a., è la sentenza specificata in rubrica, con la quale il TAR per la Sardegna ha accolto il ricorso proposto dalle imprese Adecco Italia s.p.a. e Vedior s.p.a.,  per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Alghero ha aggiudicato all’attuale appellante il servizio concernente la somministrazione di lavoro temporaneo, nonché dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica contenuti nella lettera d’invito 27/11/2006 n.° 0070841 e nel disciplinare di gara.<br />	<br />
Il primo giudice ha ritenuto fondata la censura di illegittimità del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che una consistente porzione del punteggio attribuibile per le caratteristiche tecnico qualitative dell’offerta &#8211; 20 punti su 50 &#8211; debba essere assegnata in considerazione della “<i>capacità professionale e specializzazione dell’Agenzia</i>”: nello specifico, 10 punti in ragione del fatturato realizzato nell’ultimo triennio nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri 10 punti in ragione del rapporto tra detto fatturato ed il fatturato globalmente realizzato nel medesimo periodo. La sentenza, dopo aver richiamato la giurisprudenza in tema di commistione tra elementi soggettivi di qualificazione del concorrente ed elementi oggettivi attinenti alla qualità dell’offerta, ha osservato come nel caso di specie “ <i>l’amministrazione ha attribuito un illegittimo rilievo ad elementi che nulla hanno a che vedere con il valore intrinseco dell’offerta</i>.”<br />	<br />
L&#8217;appellante, che contesta le motivazioni contenute nella sentenza, ripropone, in via preliminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso disattese dal primo giudice, sostenendo:<br />	<br />
1. l’insindacabilità delle decisioni discrezionali dell’Amministrazione nel definire i criteri di aggiudicazione;<br />	<br />
2. l’acquiescenza prestata nei confronti delle norme di gara che la ricorrente aveva accettato con il solo partecipare ad essa.<br />	<br />
Nel merito prospetta i seguenti motivi d’appello:<br />	<br />
3. il contratto di somministrazione di lavoro subordinato non rientra né nell’ambito delle direttive comunitarie ( art. 16 della direttiva n. 18 del 2004) né del codice dei contratti pubblici ( art. 19 D.L.vo. n. 163 del 2006);<br />	<br />
4. comunque, nella specie, non è illegittimo prevedere, tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica,  criteri correlati alla pregressa esperienza maturata dai concorrenti, specie se provata dall’attestazione della relativa Amministrazione del buon esito del servizio.<br />	<br />
Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata, il rigetto  del ricorso di primo grado.<br />	<br />
E’ costituita in giudizio l’impresa Adecco Italia, che controbatte le tesi avversarie e  conclude per il rigetto dell&#8217;appello.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Oggetto dell’appello è la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale il Tar per la Sardegna, in accoglimento del ricorso proposto dalle imprese Adecco Italia s.p.a. e Vedior s.p.a.,  ha annullato il procedimento di gara per l’affidamento del servizio concernente la somministrazione di lavoro temporaneo aggiudicato dal Comune di Alghero alla Società Obiettivo Lavoro &#8211;  Agenzia per il Lavoro s.p.a., avendo ritenuto illegittimo il criterio di valutazione dell’offerta tecnica che assegnava 20 punti, su 50 complessivi, alla “<i>capacità professionale e specializzazione dell’Agenzia</i>”: in particolare, 10 punti in ragione del fatturato realizzato nell’ultimo triennio nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri 10 punti in ragione del rapporto tra detto fatturato ed il fatturato globalmente realizzato nel medesimo periodo.</p>
<p>2. L’appello, proposto dalla Obiettivo Lavoro è  infondato.<br />	<br />
2.1 In via preliminare, l’appellante ripropone due eccezioni di inammissibilità disattese dal primo giudice. Con la prima sostiene che il primo motivo ( ritenuto fondato dal Tar) non poteva essere esaminato perché la scelta dei criteri di valutazione delle offerte è di natura discrezionale e, per tale ragione, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.  Con la seconda, afferma che, con il solo fatto di partecipare alla procedura negoziata, la ricorrente di primo grado aveva prestato acquiescenza sia al tipo di procedura scelta che ai criteri di valutazione delle offerte.<br />	<br />
Entrambe le eccezioni non hanno pregio.<br />	<br />
Quanto alla prima, la stessa giurisprudenza richiamata dall’appellante, secondo la quale le scelte operate dall’amministrazione aggiudicatrice in materia di predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono “ <i>ampiamente discrezionali</i>”, sottraendosi così <i>“ al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi   manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie, sproporzionate illogiche e contraddittorie</i>” ( cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3103), non sta a significare che esiste al riguardo un’area franca dal controllo giurisdizionale, ma solo che il giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione di legittimità, non può sostituire le proprie scelte discrezionali a quelle dell’amministrazione. In altri termini, se pur è vero l’ambito del controllo giurisdizionale in detta materia non può essere esteso al merito amministrativo, ciò non vuol dire che le scelte effettuate dall’amministrazione siano sottratte anche al controllo di legittimità, cioè alla verifica che le medesime siano conformi alle norme ed ai principi che regolano l’esercizio della discrezionalità e che non siano il frutto di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione. <br />	<br />
Ed è questo il caso di cui qui ci si occupa, in quanto, stando alla prospettazione del ricorrente di primo grado, la scelta di comprendere tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica anche la “<i>capacità professionale e specializzazione </i>” dell’offerente espressa in termini di fatturato triennale, viola uno dei principi cardine, elaborato dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, che regola la materia. E non v’è dubbio che entro questi limiti la controversia rientra nell’ambito della giurisdizione di legittimità poiché si tratta di stabilire se le la scelta operata in concreto dall’amministrazione rientri o meno nell’ambito delle scelte consentite dall’ordinamento.<br />	<br />
Quanto alla seconda, a parte che “ <i>non è configurabile una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell&#8217;interesse legittimo, effettuata prima della lesione di quest&#8217;ultimo, ossia nel momento in cui, non essendo ancora attuale la lesione stessa, lo strumento di tutela non è ancora azionabile</i>” (Consiglio Stato , sez. V, 14 novembre 2006 , n. 6678), sta per certo che “<i>la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale indetta per l&#8217;aggiudicazione di un contratto con la p.a. non comporta acquiescenza al bando di gara, trattandosi di atto necessario per radicare l&#8217;interesse al ricorso.</i>” (Consiglio Stato , sez. V, 23 gennaio 2006 , n. 206). E che nel caso di specie si tratti di una procedura concorsuale di scelta del contraente non v’è dubbio, posto che l’amministrazione ha indetto a tal fine una apposita gara, specificando per di più all’art. 4 del disciplinare che il servizio sarebbe stato aggiudicato, in base al criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. </p>
<p>3. Nel merito, l’infondatezza del ricorso di primo grado viene prospettata sulla base di due differenti considerazioni tra loro correlate: con la prima si sostiene che il contratto di somministrazione di lavoro subordinato non rientra nell’ambito né  delle direttive comunitarie ( art. 16 della direttiva n. 18 del 2004) né del codice dei contratti pubblici ( art. 19 D.L.vo n. 163 del 2006); con il secondo che, comunque,  non è illegittimo prevedere, tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica,  criteri correlati alla pregressa esperienza maturata dai concorrenti, tantopiù laddove venga prese in considerazione solo l’esperienza corredata dall’attestazione del buon esito del servizio.<br />	<br />
Entrambe le censure vanno disattese.<br />	<br />
Quanto alla prima, sia la direttiva comunitaria che il codice dei contratti pubblici ( art. 19, comma 1 lett. e) D.L.vo n. 163 del 2006) si limitano ad escludere dall’ambito di applicazione della disciplina de qua i contratti  pubblici …“<i>concernenti  contratti di lavoro</i>”.  La norma recepisce in maniera pedissequa l’analoga statuizione contenuta nell’art. 16, comma 1 lett. E,  della Direttiva 31 marzo 2004, n. 18/CE che appunto esclude “<i>gli appalti pubblici di servizi…concernenti i contratti di lavoro</i>”.   Ora, il puntuale riferimento al contratto di lavoro lascia intendere come l’ambito dell’esclusione debba essere circoscritto a prestazioni rivolte a favorire la stipulazione di atti negoziali costitutivi di un rapporto di lavoro tra l’amministrazione aggiudicatrice ed un prestatore d’opera. Ma non è questo il caso, giacchè l’istituto disciplinato dall’art. 20 del D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 che rappresenta l’oggetto del servizio in questione,  seppur prevede ( comma 2) che “<i>i lavoratori svolgono la propria attività nell&#8217;interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell&#8217;utilizzatore</i>”, è caratterizzato proprio dal fatto che il contratto ed il rapporto di lavoro intercorrono ( artt. 21 e 22) “<i>tra somministratore e prestatore di lavoro</i> “.<br />	<br />
A parte ciò, nel caso di specie, anche ad ipotizzare l’esistenza, pur nell’ambito dei principi generali che regolano la materia contrattuale, di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice nel determinare le regole del confronto concorrenziale, sta per certo che tale discrezionalità è stata esercitata nel senso di richiamare il criterio di aggiudicazione stabilito dall’art. 83 del D.L.vo n. 163 del 2006 (art. 4 del disciplinare di gara). Il che comportava, ovviamente, il dover congegnare i criteri di valutazione dell’offerta in modo tale da rispettare i principi fondamentali che regolano l’offerta economicamente più vantaggiosa; ciò per una insopprimibile esigenza logica, quella di evitare una incoerenza tra metodo e criteri.<br />	<br />
Passando, quindi, alla sostanza della questione posta dalla difesa dell’amministrazione appellante, va ricordato come l’illegittimità della clausola del bando di gara, che opera una commistione tra requisiti di ammissione alla gara ed elementi valutabili in sede di esame dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, è da tempo pacificamente affermata dalla giurisprudenza ( cfr. Consiglio Stato , sez. V, 15 giugno 2001 , n. 3187).<br />	<br />
Vale la pena di rammentare che, di recente , la Corte di giustizia CE ha ribadito come ““ <i>se è vero che, in quest&#8217;ultimo caso (l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa), i criteri che possono essere applicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non sono tassativamente elencati all&#8217;art. 36, n. 1, della direttiva 92/50 e che tale disposizione lascia quindi alle amministrazioni aggiudicatici la scelta dei criteri ch&#8217;esse intendono adottare per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, ciò nondimeno tale scelta può riguardare soltanto criteri volti ad individuare l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa (v., in tale senso, in materia di appalti pubblici di lavori, sentenze Beentjes, cit., punto 19; 18 ottobre 2001, causa C-19/00, SIAC Construction, Racc. pag. I-7725, punti 35 e 36, e, in materia di appalti pubblici di servizi, sentenze 17 settembre 2002, causa C-513/99, Concordia Bus Finland, Racc. pag. I-7213, punti 54 e 59, e 19 giugno 2003, causa C-315/01, GAT, Racc. pag. I-6351, punti 63 e 64).<br />	<br />
Di conseguenza, sono esclusi come “criteri di aggiudicazione” criteri che non siano diretti ad identificare l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, ma che siano essenzialmente collegati alla valutazione dell&#8217;idoneità degli offerenti ad eseguire l&#8217;appalto di cui trattasi.<br />	<br />
Pertanto, occorre dichiarare che gli art. 23, n. 1, 32 e 36, n. 1, della direttiva 92/50 ostano a che, nell&#8217;ambito di una procedura di aggiudicazione, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice tenga conto dell&#8217;esperienza degli offerenti, del loro personale e delle loro attrezzature nonché della capacità dei medesimi di effettuare l&#8217;appalto entro il termine previsto non come “criteri di selezione qualitativa”, ma come “criteri di aggiudicazione</i>.””  ( Corte giustizia CE, sez. I, 24 gennaio 2008- nel procedimento C-532/06).<br />	<br />
D’altro canto, anche a voler leggere tale principio in maniera più elastica, resta sempre fermo l’altro principio fondamentale che caratterizza la scelta dei criteri di aggiudicazione: secondo il quale “<i>i criteri devono, comunque, essere collegati all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto, devono essere tali da non conferire all&#8217;amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, devono essere adeguatamente pubblicizzati e devono rispettare il principio di non discriminazione.</i> “ (Corte giustizia CE, 17 settembre 2002 , n. 513).  In tal senso, anche la giurisprudenza che ammette la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell&#8217;offerta tecnica di tipo soggettivo concernenti, cioè, la specifica attitudine del concorrente &#8211; anche sulla base di analoghe esperienze pregresse -a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara, è ferma nel ritenere “<i>ciò legittimo, nella misura in cui aspetti dell&#8217;attività dell&#8217;impresa possano illuminare la qualità dell&#8217;offerta.</i> “ (Consiglio Stato , sez. VI, 09 giugno 2008 , n. 2770).<br />	<br />
E, di certo, non è questo il caso di specie, sia perché qui il fatturato degli ultimi tre esercizi, anche se accompagnato da certificati di buona esecuzione,  ha un peso predominante nell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica (20 punti, su 50 complessivi) sia perché la prestazione ( somministrazione di lavoro temporaneo) non evidenzia un servizio connotato da particolari conoscenze tecniche od organizzative nelle quali possa aver giocato un ruolo determinante la pregressa esperienza professionale. <br />	<br />
Di contro, va detto il criterio di privilegiare nell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica la quantità del fatturato pregresso rischia di operare come fattore limitativo della concorrenza sfavorendo, oltre il ragionevole, l’entrata nel mercato di nuovi imprenditori.<br />	<br />
L’appello, pertanto, deve essere respinto .<br />	<br />
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, sezione V,  respinge l’appello.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2008, con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Stefano Baccarini &#8211;	Presidente<br />
Aldo Fera &#8211;	Consigliere estensore<br />
Filoreto D’Agostino &#8211;	Consigliere <br />
Vito Poli &#8211;	Consigliere<br />
Nicola Russo &#8211; 	Consigliere</p>
<p align=center>
<b><br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.16/02/2009&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>	<br />
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
