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	<title>836 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>836 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;annullamento d’ufficio di S.C.I.A. e sulla qualificazione delle obbligazioni assunte con una convenzione urbanistica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullannullamento-dufficio-di-s-c-i-a-e-sulla-qualificazione-delle-obbligazioni-assunte-con-una-convenzione-urbanistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 15:34:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullannullamento-dufficio-di-s-c-i-a-e-sulla-qualificazione-delle-obbligazioni-assunte-con-una-convenzione-urbanistica/">Sull&#8217;annullamento d’ufficio di S.C.I.A. e sulla qualificazione delle obbligazioni assunte con una convenzione urbanistica.</a></p>
<p>&#8211; Convenzione urbanistica – S.C.I.A. attuativa – Annullamento d’ufficio. &#8211; Convenzione urbanistica – Obbligazioni assunte – Oneri reali. &#8211; Per il caso in cui sia emanato un provvedimento di annullamento parziale in autotutela riferito ad una S.C.I.A. – nell’ambito dell’attuazione di una convenzione con impegno a realizzare l’allargamento di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullannullamento-dufficio-di-s-c-i-a-e-sulla-qualificazione-delle-obbligazioni-assunte-con-una-convenzione-urbanistica/">Sull&#8217;annullamento d’ufficio di S.C.I.A. e sulla qualificazione delle obbligazioni assunte con una convenzione urbanistica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullannullamento-dufficio-di-s-c-i-a-e-sulla-qualificazione-delle-obbligazioni-assunte-con-una-convenzione-urbanistica/">Sull&#8217;annullamento d’ufficio di S.C.I.A. e sulla qualificazione delle obbligazioni assunte con una convenzione urbanistica.</a></p>
<ol>
<li>&#8211; Convenzione urbanistica – S.C.I.A. attuativa – Annullamento d’ufficio.</li>
<li>&#8211; Convenzione urbanistica – Obbligazioni assunte – Oneri reali.</li>
</ol>
<hr />
<ol>
<li>&#8211; Per il caso in cui sia emanato un provvedimento di annullamento parziale in autotutela riferito ad una S.C.I.A. – nell’ambito dell’attuazione di una convenzione con impegno a realizzare l’allargamento di una strada quale opera di urbanizzazione primaria –, la ragione dell’annullamento consiste sostanzialmente nella violazione del progetto allegato a tale segnalazione, nonché nella violazione del permesso di costruire iniziale e degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica. Benché in via generale il carattere abusivo o difforme delle opere non retroagisca sulla legittimità degli atti autorizzatori, nel caso della S.C.I.A. appare invece giustificato l’annullamento, totale o parziale, in autotutela. La S.C.I.A., infatti, non è un vero e proprio titolo edilizio, ma una qualificazione che il privato attribuisce alla propria attività edificatoria prima di iniziare i lavori. Conseguentemente, nel caso di opere in tutto o in parte difformi, l’annullamento della SCIA cancella la presunzione di legittimità associata alla segnalazione del privato e fa emergere il carattere abusivo dei lavori.</li>
<li>-Le obbligazioni assunte con una convenzione urbanistica, e specificamente quelle relative alle opere di urbanizzazione, costituiscono oneri reali, essendo il naturale bilanciamento dei diritti edificatori riconosciuti ai privati. Pertanto, chiunque subentri nella proprietà è vincolato a eseguire puntualmente le suddette obbligazioni, anche oltre il termine previsto nella convenzione urbanistica e anche dopo la scadenza della convenzione stessa. I privati potrebbero ottenere la liberazione della loro proprietà dagli oneri reali solo attraverso la rinuncia integrale ai diritti edificatori, pur essendo sempre necessaria – non trattandosi di una conseguenza automatica, ma di una circostanza da far valere in un confronto con il Comune – una modifica della zonizzazione, affinché vi sia una verifica in sede amministrativa, come filtro indispensabile per la tutela degli interessi pubblici. Quando i diritti edificatori sono già stati consumati non è più possibile alcun ripensamento da parte dei privati, i quali restano sempre esposti alla richiesta di adempimento.</li>
</ol>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 449 del 2018, proposto da<br />
LOGICA SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Cristiano Duva e Giancarlo Sala, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO, non costituitosi in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo">&#8211; del provvedimento del responsabile del Settore Tecnico prot. n. 0005497 di data 27 aprile 2018, con il quale è stato disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA n. 170/2017 presentata in data 29 settembre 2017, e della SCIA n. 20/2018 presentata in data 17 febbraio 2018, relativamente alle recinzioni esterne lungo il tratto di via Dosso a ovest dell’area di proprietà;</p>
<p class="popolo">&#8211; con domanda di risarcimento;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il dott. Mauro Pedron;</p>
<p class="popolo">Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Visto l’art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 4 del DL 30 aprile 2020 n. 28, e dall’art. 25 del DL 28 ottobre 2020 n. 137;</p>
<p class="popolo">Considerato quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. La società ricorrente è proprietaria di un complesso residenziale, situato nel Comune di Trescore Balneario, in via Dosso.</p>
<p class="popolo">2. L’edificazione è avvenuta in base al permesso di costruire convenzionato n. 237/2005 del 6 novembre 2006, rilasciato al precedente proprietario. Il progetto prevedeva la costruzione di quattro corpi di fabbrica, ciascuno composto da due unità abitative. La convenzione sottoscritta il 6 novembre 2006 conteneva l’impegno della proprietà a realizzare nel termine di 36 mesi, quale opera di urbanizzazione primaria, “<i>[l’a]llargamento del tratto di via Dosso a ovest, dell&#8217;area di proprietà, fino a una sezione stradale di m 6,00</i>”. Occorre precisare che via Dosso è una strada pubblica a doppio senso di marcia e a fondo chiuso.</p>
<p class="popolo">3. La ricorrente, subentrata nella proprietà, ha completato l’intervento edilizio con la SCIA n. 170/2017 presentata in data 29 settembre 2017, e con la SCIA n. 20/2018 presentata in data 17 febbraio 2018. Nelle planimetrie allegate alle due SCIA (v. rispettivamente le tavole 01-02-05-06, e le tavole 01-02-08-09) la larghezza di via Dosso è sempre indicata in 6,00 metri.</p>
<p class="popolo">4. Mediante un sopralluogo svolto in data 14 marzo 2018 i tecnici comunali hanno accertato che via Dosso “<i>risulta avere un calibro stradale variabile da 4,93 m a 5,60 m, inferiore [ai] m. 6,00 indicati nelle tavole allegate alla SCIA n. 170/2017</i>”. È sottolineato anche il contrasto con la convenzione sottoscritta il 6 novembre 2006 allegata al permesso di costruire n. 237/2005, e si osserva che “<i>l&#8217;interesse pubblico [ad] avere una strada consona al doppio senso di marcia, sicura al transito dei veicoli e dei pedoni, è stato disatteso</i>”.</p>
<p class="popolo">5. In un secondo sopralluogo, svolto in data 11 aprile 2018 in contradittorio con il progettista della ricorrente, i tecnici comunali hanno individuato i punti da cui doveva essere misurata la distanza di 6,00 metri, con arretramento dei muretti di recinzione e degli accessi carrali e pedonali. In proposito, nel verbale si afferma che “<i>[il] limite sinistro della via Dosso è [costituito] dal palo dell&#8217;illuminazione pubblica, il cui filo esterno (verso strada) è posto ad una distanza di 8 cm dal limite esterno della linea bianca esistente di delimitazione stradale; a tale punto è stato assegnato il n. 2 (vedi planimetria allegata). Successivamente sono stati individuati ulteriori 4 punti lungo il margine sinistro della via, posti a 8 cm dal limite esterno della linea bianca; questi punti sono stati individuati da un chiodo infisso nell&#8217;asfalto evidenziato da un cerchio disegnato con uno spray di colore blu (vedi fotografie allegate). Sarà da questi n. 5 punti che dovrà avvenire il tracciamento delle nuove recinzioni e la verifica, da parte dell&#8217;Ufficio Tecnico, del rispetto della larghezza minima stradale pari a 6,00 m</i>”.</p>
<p class="popolo">6. Poiché la ricorrente non ha arretrato i muretti di recinzione sul lato ovest dell’area di proprietà per ampliare via Dosso, il responsabile del Settore Tecnico, con provvedimento di data 27 aprile 2018, ha disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA n. 170/2017 e della SCIA n. 20/2018, con riguardo a questa parte dell’intervento edilizio. Nella motivazione viene qualificato “<i>di preminente interesse pubblico il rispetto di quanto convenzionato e prescritto nei titoli edilizi in ordine alla prevista larghezza di 6,00 mt per la via Dosso (bassa), in quanto tale sezione, uniformandosi alla larghezza di alcuni tratti più a monte e a valle del lotto di intervento, può garantire un transito veicolare e pedonale in maggior sicurezza</i>”.</p>
<p class="popolo">7. In un ulteriore sopralluogo, svolto in data 24 maggio 2018, e quindi dopo il provvedimento in autotutela, i tecnici comunali hanno accertato che “<i>la posizione del muretto di recinzione sulla via Dosso bassa risulta difforme da quanto previsto nel permesso di costruire originario n. 237/2005 e anche dalla SCIA n. 170/2017, in quanto è stato realizzato ad una distanza maggiore dal fabbricato in progetto; se misurato al centro del fabbricato il muretto di recinzione dista circa mt 7,86 dalla facciata del fabbricato mentre da permesso di costruire 237/2005 e SCIA 170/2017 dovrebbe distare mt 7,00 dalla facciata</i>”.</p>
<p class="popolo">8. Contro l’annullamento in autotutela la ricorrente ha presentato impugnazione, lamentando il fraintendimento dei titoli edilizi e della situazione dei luoghi. Gli argomenti possono essere sintetizzati come segue: (i) il Comune avrebbe dovuto calcolare la larghezza della strada pubblica includendo la striscia di terreno (nelle foto ricoperta di foglie e ghiaia) che si trova oltre la linea di demarcazione della carreggiata, sul lato di via Dosso opposto a quello dove è situato l’immobile di proprietà della ricorrente, fino al confine con il fondo vicino; (ii) dopo la scadenza del termine di 36 mesi non sussisterebbe più alcun obbligo di assicurare alla strada pubblica una larghezza di 6,00 metri, e dunque sarebbe applicabile la disciplina prevista dall’art. 140 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (ossia 2,75 metri per corsia); (iii) vi sarebbe poi violazione dell’art. 19 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto non è stato concesso il termine minimo di 30 giorni per conformare l’attività svolta; (iv) in ogni caso, non esisterebbe alcun interesse pubblico idoneo a giustificare l’intervento in autotutela, trattandosi di una strada a fondo chiuso al servizio dei soli residenti.</p>
<p class="popolo">9. Oltre all’annullamento dell’atto impugnato è stato chiesto il risarcimento del danno.</p>
<p class="popolo">10. Il Comune non si è costituito in giudizio.</p>
<p class="popolo">11. Questo TAR, con ordinanza n. 366 del 21 settembre 2018, ha respinto la domanda cautelare.</p>
<p class="popolo">12. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:</p>
<p class="popolo">(a) in primo luogo, si osserva che il provvedimento impugnato è un annullamento parziale in autotutela riferito a due SCIA, ma la ragione dell’annullamento consiste sostanzialmente nella violazione del progetto allegato a tali segnalazioni, nonché nella violazione del permesso di costruire iniziale e degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica. Benché in via generale il carattere abusivo o difforme delle opere non retroagisca sulla legittimità degli atti autorizzatori, nel caso della SCIA appare invece giustificato l’annullamento, totale o parziale, in autotutela ai sensi dell’art. 19 comma 4 e dell’art. 21-<i>nonies</i> della legge 241/1990;</p>
<p class="popolo">(b) l’attività edilizia oggetto della SCIA è infatti libera, ma solo entro i confini della regolazione urbanistica, ed è sempre sottoposta a controllo da parte dell’amministrazione. La SCIA non è quindi un vero e proprio titolo edilizio, ma una qualificazione che il privato attribuisce alla propria attività edificatoria prima di iniziare i lavori. Conseguentemente, nel caso di opere in tutto o in parte difformi, l’annullamento della SCIA cancella la presunzione di legittimità associata alla segnalazione del privato, e fa emergere il carattere abusivo dei lavori, con effetti analoghi all’ordine di rimessione in pristino ex art. 31 comma 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380;</p>
<p class="popolo">(c) l’obbligo di realizzare una strada pubblica con larghezza pari a 6,00 metri è inserito in tutti gli atti che legittimano l’edificazione, comprese la planimetrie delle due SCIA, e trova la sua fonte nella convenzione urbanistica. Al riguardo, occorre sottolineare che le obbligazioni assunte con una convenzione urbanistica, e specificamente quelle relative alle opere di urbanizzazione, costituiscono oneri reali, essendo il naturale bilanciamento dei diritti edificatori riconosciuti ai privati. Pertanto, chiunque subentri nella proprietà è vincolato a eseguire puntualmente le suddette obbligazioni, anche oltre il termine previsto nella convenzione urbanistica, e anche dopo la scadenza della convenzione stessa;</p>
<p class="popolo">(d) i privati potrebbero ottenere la liberazione della loro proprietà dagli oneri reali solo attraverso la rinuncia integrale ai diritti edificatori. Peraltro, non si tratta di una conseguenza automatica, ma di una circostanza da far valere in un confronto con il Comune, in vista di una modifica della zonizzazione. È sempre necessaria una verifica in sede amministrativa, come filtro indispensabile per la tutela degli interessi pubblici. Quando i diritti edificatori sono già stati consumati, come nel caso in esame, non è più possibile alcun ripensamento da parte dei privati, i quali restano sempre esposti alla richiesta di adempimento;</p>
<p class="popolo">(e) la ricorrente nello specifico risulta inadempiente, in quanto il sopralluogo del 14 marzo 2018 ha accertato che il calibro stradale di via Dosso varia da 4,93 metri a 5,60 metri. Poiché l’obbligo assunto convenzionalmente riguardava una larghezza pari a 6,00 metri, non rilevano le norme del codice della strada o del regolamento edilizio che potrebbero consentire deroghe in riduzione;</p>
<p class="popolo">(f) analizzando più da vicino l’obbligo di realizzare una strada pubblica con larghezza pari a 6,00 metri, appare chiaro che il risultato è appunto una strada di queste dimensioni, ma non risulta puntualmente disciplinata la cessione gratuita del sedime. Si può tuttavia presumere che le parti abbiano associato implicitamente l’obbligo di cessione alla circostanza che la strada si potesse allargare solo erodendo la proprietà della ricorrente. Se la situazione dei luoghi è effettivamente questa, i muretti di recinzione devono essere demoliti e arretrati, per fare posto all’ampliamento della sede stradale;</p>
<p class="popolo">(g) il ricorso insiste sul fatto che vi sarebbe abbastanza spazio dall’altra parte della strada, senza tuttavia chiarire di chi sia la proprietà della striscia di terreno coperta dalle foglie in prossimità della siepe. È evidente che se si trattasse di proprietà di terzi la superficie sarebbe intangibile. Qualora la superficie fosse invece del Comune o della ricorrente, spetterebbe all’amministrazione decidere se autorizzare la ricorrente a realizzare qui la porzione mancante della carreggiata, con spese a carico della ricorrente stessa. L’eventuale autorizzazione potrebbe essere accompagnata dalla richiesta di ulteriori compensazioni economiche, in quanto, come accertato nel sopralluogo del 24 maggio 2018, la minore larghezza della strada ha avvantaggiato la ricorrente, permettendole di realizzare spazi pertinenziali più profondi;</p>
<p class="popolo">(h) su tali punti non può evidentemente pronunciarsi in via anticipata il giudice amministrativo, in quanto si tratta di valutazioni non ancora effettuate dagli uffici comunali. Questi ultimi, nel motivare l’eventuale traslazione verso ovest della carreggiata, dovranno inoltre esaminare i problemi tecnici rimasti estranei al presente giudizio, quali la sufficienza dello spazio disponibile lungo l’intero tratto stradale, l’arretramento del palo dell’illuminazione e dei sottoservizi, e soprattutto l’allineamento e la sicurezza della strada come risultante dall’ampliamento;</p>
<p class="popolo">(i) nel caso in cui la valutazione fosse negativa, e si dovesse necessariamente incidere la proprietà della ricorrente in prossimità degli edifici, il Comune potrà adottare un ordine di demolizione, specificando esattamente la superficie da cedere e le distanze da mantenere;</p>
<p class="popolo">(j) rispetto a tale esito la ricorrente non dispone di un affidamento tutelabile. Certamente non in base ai titoli edilizi o alle SCIA, che prevedevano chiaramente la larghezza della strada, ma neppure in base al tempo trascorso, in quanto gli interessi dei privati contrastanti con la disciplina urbanistica ed edilizia si consolidano molto più lentamente che in altri settori. In realtà, l’interesse pubblico urbanistico non si affievolisce se non quando venga modificata l’impostazione dello strumento urbanistico, con l’ingresso di nuove linee di pianificazione. Nello specifico, vi è poi anche un interesse pubblico viabilistico, che rimane costante nel tempo, in quanto collegato all’esigenza di garantire e migliorare la sicurezza della circolazione.</p>
<p class="popolo">13. Con queste precisazioni, il ricorso deve essere respinto, sia nella parte impugnatoria sia relativamente alla domanda di risarcimento.</p>
<p class="popolo">14. Vista la mancata costituzione del Comune, non è necessaria una pronuncia sulle spese.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</p>
<p class="popolo">definitivamente pronunciando:</p>
<p class="popolo">(a) respinge il ricorso;</p>
<p class="popolo">(b) nulla per le spese.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 comma 2 del DL 137/2020, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Bernardo Massari, Presidente</p>
<p class="tabula">Mauro Pedron, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Mara Bertagnolli, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2014 n.836</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-2-9-2014-n-836/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-2-9-2014-n-836/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-2-9-2014-n-836/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2014 n.836</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. &#8211; U. Giovannini Est. K. Nossir (Avv. D. Ascari) contro il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato) Stranieri &#8211; Emersione dal lavoro irregolare &#8211; Requisito della presenza stabile sul territorio &#8211; Sussistenza sia alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 109 del 2012 che al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-2-9-2014-n-836/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2014 n.836</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-2-9-2014-n-836/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2014 n.836</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. &#8211; U. Giovannini Est. <br /> K. Nossir (Avv. D. Ascari) contro il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; Emersione dal lavoro irregolare &#8211; Requisito della presenza stabile sul territorio &#8211; Sussistenza sia alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 109 del 2012 che al momento di presentazione della domanda &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di emersione dal lavoro irregolare il legislatore esige espressamente, quale requisito di carattere oggettivo, la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale, alle dipendenze di un datore di lavoro, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 109 del 2012 (9 agosto 2012) ed anche al momento della presentazione della dichiarazione di emersione, con la conseguenza che anche la mera interruzione del rapporto di lavoro, attestata dall’assenza del lavoratore dal territorio nazionale (in specie per ben oltre sei mesi) è elemento che legittima il diniego di regolarizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 563 del 2013, proposto da:<br />
Khalil Nossir, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Davide Ascari, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore, 53; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato <i>ex lege</i>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento in data 29/4/2013, con il quale U.T.G. &#8211; Prefettura di Modena, ha respinto l&#8217;istanza del datore di lavoro dell’odierno ricorrente diretta all’emersione dal lavoro irregolare di quest’ultimo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014, il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il presente gravame un cittadino di nazionalità marocchina chiede l’annullamento del provvedimento in data 29/4/2013, con il quale U.T.G. &#8211; Prefettura di Modena, ha respinto l&#8217;istanza del datore di lavoro del medesimo diretta all’emersione dal lavoro irregolare da questi prestato.<br />
A sostegno dell’impugnativa, l’interessato deduce censure di eccesso di potere, sotto i profili di: carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, difetto di istruttoria.<br />
Il Ministero dell’Interno, costituitosi in resistenza, chiede la reiezione del ricorso, in quanto infondato.<br />
Con ordinanza collegiale n. 474 del 24/10/2014, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente. Il Consiglio di Stato, sez. III, in sede di appello cautelare, ha riformato la predetta ordinanza, accogliendo l’istanza del ricorrente ai fini di un sollecito esame della controversia nel merito ex art. 55, c. 10, Cod. proc. amm..<br />
Alla pubblica udienza del 26/6/2014, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />
Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento, risultando dirimente il rilievo, contenuto nel provvedimento prefettizio impugnato, circa la prolungata assenza del ricorrente dall’Italia, nel periodo successivo al 31/12/2011, nel quale, invece, il medesimo avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa di tipo domestico presso il datore di lavoro (connazionale del medesimo), il quale a suo tempo aveva presentato dichiarazione di emersione di lavoro irregolare <i>ex lege </i>n. 109 del 2012. Nel caso in esame, dagli atti di causa risulta che il lavoratore straniero é rientrato in Italia solo il giorno antecedente a quello di convocazione da parte della Prefettura di Modena. Nello specifico, dal passaporto risulta che il ricorrente si è allontanato dal territorio Schengen (dalla Spagna) in data 4/10/2012 per fare rientro in territorio Schengen (in Italia) il 18/4/2013, per un periodo, quindi, superiore ai sei mesi. Al riguardo, l’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 109 del 2012 stabilisce espressamente che possono essere ammessi al procedimento di legalizzazione in sanatoria i lavoratori stranieri “…presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente”. E’ evidente, di conseguenza, che la lunga assenza del ricorrente si ponga in aperto contrasto con la suddetta norma e che al lavoratore straniero manchi un requisito necessario per concludere, con esito per lui favorevole, il procedimento avviato con la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro.<br />
Sulla questione, il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa (più volte condiviso da questo Tribunale in passato e tuttora condiviso) si è espresso nel senso che il legislatore esige espressamente, quale requisito di carattere oggettivo, la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale, alle dipendenze di un datore di lavoro, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 109 del 2012 (9 agosto 2012) ed anche al momento della presentazione della dichiarazione di emersione. La norma pertanto, esige non solo l’esistenza del rapporto di lavoro irregolare, ma anche, stante l’evidente<i>ratio </i>di evitare comportamenti opportunistici da parte di soggetti che intendano entrare nel territorio nazionale dopo la data fissata dal legislatore per accedere alla sanatoria, la continuità delle prestazioni lavorative, con la conseguenza che anche l’interruzione del rapporto di lavoro (attestata dalla assenza del lavoratore dal territorio nazionale) è elemento che legittima il diniego di regolarizzazione. (v. da ultimo: T.A.R. Veneto, sez. III, 10/3/2014 n. 324).. Né può condurre a diverse conclusioni, l’esame della documentazione prodotta dall’interessato riguardo alla malattia del figlio come certificata in Marocco dai medici di quella nazione, stante che la struttura ospedaliera marocchina ha unicamente attestato il ricovero del minore per un breve periodo di 8 giorni (dal 1/10/2012 al 8/10/2012), che evidentemente non può valere a giustificare il lungo periodo di assenza del lavoratore marocchino dall’Italia.<br />
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di lite, tenuto anche conto del diverso esito, nei due gradi, dell’incidente cautelare.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-2-9-2014-n-836/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2014 n.836</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/2/2012 n.836</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-2-2012-n-836/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-2-2012-n-836/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/2/2012 n.836</a></p>
<p>Va sospesa, su istanza di un proprietario controinteressato, la DIA di autorizzazione impianto fotovoltaico con autorizzazione paesaggistica rilasciata da un Comune pugliese, fermo il necessario approfondimento circa l&#8217;incidenza delle pronunzie della Corte Costituzionale n. 119 e 366 del 2010 (che dichiarano illegittime le norme regionali che prevedono un regime semplificato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-2-2012-n-836/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/2/2012 n.836</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-2-2012-n-836/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/2/2012 n.836</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza di un proprietario controinteressato, la DIA di autorizzazione impianto fotovoltaico con autorizzazione paesaggistica rilasciata da un Comune pugliese, fermo il necessario approfondimento circa l&#8217;incidenza delle pronunzie della Corte Costituzionale n. 119 e 366 del 2010 (che dichiarano illegittime le norme regionali che prevedono un regime semplificato di denuncia di inizio attività per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) ed i dubbi di tardivita&#8217; (Ad. Plen. 15/2011, prima della modifica dell’art. 19 ultimo comma della l. 241/1990), poiche&#8217; appare prevalente il danno rappresentato dalla parte ricorrente anche in relazione all’opportunità che la sentenza del primo Giudice intervenga prima che gli impianti siano completati ed attivati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00836/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00805/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 805 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Masseria Curti Vechi Sas di Minguzzi Andrea &#038; C.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Specchia</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b>Regione Puglia</b>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>Ren Power Srl</b>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
sig.ra <b>Domenica Scupola</b>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>Elettric Srl</b>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>Effesolar Srl</b>, non costituito in giudizio;;<br />	<br />
<b>Cm Energy Srl </b>e <b>Cm Energy 2 srl</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Pietro Quinti, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00085/2012, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Cm Energy Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Luigi Paccione e Adriano Casellato in sostituzione di Pietro Quinti;	</p>
<p>Rilevato che le questioni di diritto proposte dalle parti meritano il necessario approfondimento proprio della fase di merito del giudizio, attesa la loro evidente complessità anche sotto il profilo dell’eventuale incidenza nel procedimento contestato delle pronunzie della Corte Costituzionale n. 119 e 366 del 2010;<br />	<br />
Considerato, quanto al danno, che appare prevalente, allo stato, quello rappresentato dall’appellante anche in relazione all’opportunità che la sentenza del primo Giudice intervenga prima che gli impianti siano completati ed attivati;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l&#8217;appello cautelare in epigrafe (Ricorso n. 805/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-28-2-2012-n-836/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/2/2012 n.836</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.836</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-836/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-836/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-836/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.836</a></p>
<p>Va sospesa il decreto del Presidente della Provincia di Brindisi con il quale è stato nominato un componente esterno in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi Considerato che l’impugnativa appare meritevole di accoglimento, per la assoluta carenza motivazionale del predetto provvedimento, dal quale non è possibile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-836/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.836</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-836/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.836</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa il decreto del Presidente della Provincia di Brindisi con il quale è stato nominato un componente esterno in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi Considerato che l’impugnativa appare meritevole di accoglimento, per la assoluta carenza motivazionale del predetto provvedimento, dal quale non è possibile inferire in base a quali elementi si sia ritenuto di individuare quale rappresentante dell’Ente provinciale in seno al Consorzio A.S.I. il Sig. Rollo Marcello. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00836/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01128/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Vitali Luigi</b> e <b>Guadalupi Italo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Orlandino, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Brindisi</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;<br />	<br />
<b>Consorzio A.S.I. di Brindisi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;<br />	<br />
<b>Regione Puglia</b>, n.c.	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Rollo Marcello</b>, n.c.	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della delibera del Consiglio Provinciale di Brindisi del 6 maggio 2011 n.6/3, di revoca della delibera C.P. n. 40/7 del 13.7.2010 di nomina di n.3 componenti della Provincia di Brindisi, di cui uno in rappresentanza della minoranza, in seno all&#8217;Assemble<br />
&#8211; dei seguenti atti richiamati nella predetta delibera 28:<br />	<br />
&#8211; nota n. A00158/09/2011 n. 2435 del Dirigente reg. delle Aree Politiche per lo sviluppo;<br />	<br />
&#8211; nota Pres. Provincia del 29.10.2010 prot. 94707;<br />	<br />
&#8211; nota prot. 0001183 del 25.3.2011 del Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Brindisi &#8211; ASI di Brindisi;	</p>
<p>nonché, a seguito della proposizione di motivi aggiunti per l&#8217;annullamento:<br />	<br />
1) del decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n.92 del 06.09.2011, di nomina &#8211; quale componente esterno in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi &#8211; del Sig. Rollo Marcello;<br />	<br />
2) della Determina Dirigenziale n.1209 del 17.08.2011;<br />	<br />
3) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo, laddove dovessero risultare lesivi degli interessi dei ricorrenti;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio A.S.I. di Brindisi;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avv.to F.sco Orlandino, l’avv.to R. Ruggiero, in sostituzione dell&#8217;avv.to L. Durano, l’avv.to E. Sticchi Damiani e l’avv.to D. Tanzarella;	</p>
<p>Premesso che con ordinanza di questo Tribunale n. 572/2011 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio per la non ravvisabilità del danno grave ed irreparabile, prospettato dalle parti ricorrenti, essendo detti provvedimenti sostanzialmente conformi al disposto dell’art. 11, comma 2, della legge regionale della Puglia 8 marzo 2007 n.2 (a norma del quale: “Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente”);<br />	<br />
Rilevato che, con motivi aggiunti, è stato impugnato il decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 92 del 6 settembre 2011, con il quale è stato nominato &#8211; quale componente esterno in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi &#8211; il Sig. Rollo Marcello;<br />	<br />
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, l’impugnativa proposta con motivi aggiunti avverso quest’ultimo provvedimento appare meritevole di accoglimento, per la assoluta carenza motivazionale del predetto provvedimento, dal quale non è possibile inferire in base a quali elementi si sia ritenuto di individuare quale rappresentante dell’Ente provinciale in seno al Consorzio A.S.I. il Sig. Rollo Marcello;<br />	<br />
Ritenuto del pari sussistente il danno grave ed irreparabile derivante dalla perdurante efficacia del provvedimento impugnato con motivi aggiunti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda accoglie l’istanza di sospensione cautelare della efficacia del provvedimento del Presidente della Provincia impugnato con motivi aggiunti.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 marzo 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere<br />	<br />
Paolo Marotta, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-836/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.836</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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