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	<title>8336 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla c.d. inversione procedimentale in materia di appalti pubblici.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 08:59:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-inversione-procedimentale-in-materia-di-appalti-pubblici/">Sulla c.d. inversione procedimentale in materia di appalti pubblici.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Inversione procedimentale &#8211; Art. 133, co. 8, d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Non può intervenire ad aggiudicazione avvenuta. In una procedura di gara che si svolga con la c.d. inversione procedimentale – in cui, dunque,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-inversione-procedimentale-in-materia-di-appalti-pubblici/">Sulla c.d. inversione procedimentale in materia di appalti pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-inversione-procedimentale-in-materia-di-appalti-pubblici/">Sulla c.d. inversione procedimentale in materia di appalti pubblici.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Inversione procedimentale &#8211; Art. 133, co. 8, d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Non può intervenire ad aggiudicazione avvenuta.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In una procedura di gara che si svolga con la c.d. inversione procedimentale – in cui, dunque, la verifica dei requisiti di partecipazione segue e non precede, come accade in una procedura di gara ordinaria, la fase di valutazione delle offerte – gli operatori economici non possono rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di partecipazione solo ad aggiudicazione avvenuta. Nessuna indicazione in tal senso si ricava, infatti, dall’art. 133, comma 8, d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’inversione procedimentale dal punto di vista (delle facoltà) della stazione appaltante; è previsto, infatti, che: “<em>Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificatamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice</em>”<em>. </em>Per cui, in mancanza di espressa previsione derogatoria, vale la regola generale, che si ricava dall’art. 85 d.lgs. n. 50 del 2016 ove è disciplinato il contenuto del D.G.U.E. – documento di gara unico europeo, per la quale al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura di gara gli operatori economici dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara (ovvero di non trovarsi in una delle situazioni previste come cause di esclusione dall’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Barra Caracciolo &#8211; Est. Di Matteo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10155 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Trenitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia s.p.a. e di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Roberto Invernizzi, Giovanni Corbyons, Giorgio Fraccastoro, Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 3 dicembre 2019 (e in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 6 dicembre 2019) Trenitalia s.p.a. indiceva una procedura di gara, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del “<em>Servizio di vigilanza armata, con l’ausilio di unità cinofila, presso impianti ferroviari di Milano</em>” per un importo a base di gara di € 2.747.932,08.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Il bando di gara prevedeva la c.d. inversione procedimentale; era, infatti, stabilito (al punto III.1.4.1) che: “<em>Ai sensi dell’art. 133, comma 8, d.lgs. 50/2016 si procederà alla preventiva apertura delle offerte</em>” e, di seguito (al punto III.1.4.3), che: “<em>Con la presentazione delle offerte, si intende che l’operatore economico – e l’eventuale impresa ausiliaria: a. è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico – finanziario e tecnico-organizzativo di cui al precedente paragrafo III.1 ed è in regola con gli adempimenti previsti dal Bando di gara</em>; (…)”.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Presentavano offerta diversi operatori economici, tra i quali -OMISSIS-..</p>
<p style="text-align: justify;">In occasione della verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, Trenitalia apprendeva da altra impresa in gara che -OMISSIS-. era stata sanzionata dall’A.G.C.M. per aver preso parte ad una intesa restrittiva della concorrenza; con nota del 6 marzo 2020, pertanto, richiedeva chiarimenti su tale vicenda nonché di trasmettere la documentazione attestante l’adozione di misure di <em>self-clening</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In risposta alla richiesta della stazione appaltante, -OMISSIS-., oltre a fornire i chiarimenti dovuti, dichiarava “<em>in pieno spirito dialogico e per trasparenza</em>” che il presidente del consiglio di amministrazione e il consigliere delegato cessato dalla carica erano stati condannati con sentenza del Tribunale di Torino del 4 luglio 2019 a titolo di colpa per il reato di cui all’art. 589, comma 2, c.p. in relazione agli artt. 29, comma 1, 18 comma 1, lett. f) e 3-<em>bis</em>, 37 d.lgs. n. 81 del 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Con delibera del 7 aprile 2020, n. 49 Trenintalia disponeva l’esclusione di -OMISSIS- dalla procedura di gara per omessa dichiarazione <em>ex</em> art. 80, comma 5, lett. c-<em>bis</em>) d.lgs. n. 50 del 2016 delle predette condanne, precisando che: “<em>detta omissione ha infatti comportato l’impossibilità di valutare consapevolmente l’affidabilità del concorrente, né la stessa può essere sanata mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di uno strumento di ausilio nel chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara che non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni, riguardanti elementi essenziali, radicalmente mancanti, pena la violazione della par condicio fra i concorrenti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sollecitata dall’impresa, Trenitalia confermava l’esclusione con provvedimento dell’8 maggio 2020</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia -OMISSIS-. impugnava entrambi i provvedimenti sulla base di quattro motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Lamentava la ricorrente che il bando di gara non richiedeva di corredare l’offerta con il DGUE – documento di gara unico europeo, né con altre dichiarazioni <em>ex</em> art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016: la stazione appaltante, pertanto, non avrebbe potuto escluderla dalla procedura di gara per aver violato un obbligo dichiarativo non espressamente previsto (primo motivo), né poteva condividersi la lettura del bando di gara (e, specificatamente, del punto III.1.4).3) data dalla stazione appaltante nel provvedimento di conferma dell’esclusione – secondo cui i concorrenti non erano tenuti a produrre dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti generali di partecipazione salvo l’esistenza di circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 che avrebbero dovuto dichiarare – poiché in una procedura che si svolga secondo l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del codice è solo l’aggiudicatario prescelto, e solo nella fase successiva alla valutazione delle offerte, che deve dichiarare l’esistenza dei requisiti generali di qualificazione e, con essi, gli eventuali pregressi illeciti professionali (secondo motivo).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Nel terzo motivo la ricorrente contestava alla stazione appaltante di aver motivato l’esclusione con l’impossibilità di valutare la sua affidabilità in ragione delle omissioni dichiarative: al contrario, quando le erano stati richiesti i chiarimenti, aveva spontaneamente fornito ogni informazione utile a decidere sulla sua affidabilità (evitando, così, di influenzare indebitamente il processo decisionale). Nell’ultimo motivo, infine, sosteneva che, contrariamente a quanto affermato da Trenitalia, era doverosa nel caso di specie l’attivazione del soccorso istruttorio, che le avrebbe consentito di sanare ogni mancanza della documentazione trasmessa al momento della presentazione della domanda di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Con motivi aggiunti l’impugnazione era estesa alla delibera del 20 maggio 2020, n. 59, di aggiudicazione della procedura di gara a -OMISSIS- per invalidità derivata dall’illegittimità del provvedimento di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Resistenti Trenitalia s.p.a. e -OMISSIS-, con sentenza del 2 settembre 2021, n. 1962, il giudice di primo grado respingeva il ricorso introduttivo del giudizio e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale:</p>
<p style="text-align: justify;">– precisava che alla luce delle disposizioni contenute nella <em>lex specialis</em> (bando di gara, ai paragrafi III.1 e III.1.4, comma 3, nonché disciplinare di gara al punto II.1) i concorrenti erano tenuti a dichiarare le circostanze suscettibili di configurare una causa di esclusione (e la presentazione dell’offerta costituiva espressa conferma del possesso di detti requisiti);</p>
<p style="text-align: justify;">– rilevava che risultava dagli atti che la ricorrente aveva omesso di dichiarare il provvedimento sanzionatorio subito dall’A.G.C.M. e anche la condanna penale riportata dal Presidente del consiglio di amministrazione e dal consigliere delegato per omicidio colposo per violazione delle misure di sicurezza sul lavoro;</p>
<p style="text-align: justify;">– precisava che, per quanto secondo l’Adunanza plenaria n. 16 del 2020 la condotta reticente, omissiva o mendace del concorrente in relazione a circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell’ammissione alla procedura di gara non comporta esclusione automatica, nel caso di specie, la predetta condanna riguardava fatti molto gravi, idonei ad incidere, secondo l’<em>id quod plerumque accidit</em>, sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico, e come tale risultava essere stata intesa da Trenitalia, nel cui provvedimento espulsivo era dato <em>intravedere sostanzialmente</em> un globale giudizio di inaffidabilità del concorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">– aggiungeva che il meccanismo di semplificazione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 non poteva impedire alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che in corso di gara già fossero risultati privi dei requisiti generali;</p>
<p style="text-align: justify;">– concludeva nel senso dell’impossibilità di far ricorso al soccorso istruttorio nei casi in cui il concorrente abbia omesso la dichiarazione di un episodio astrattamente rilevante ai fini della sua affidabilità professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi aggiunti erano dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione a ricorrere: il concorrente escluso dalla procedura di gara è privo del titolo non solo a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; il suo interesse, cioè, è un interesse di mero fatto, non diverso da qualsiasi operatore del settore che non abbia partecipato alla procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Propone appello -OMISSIS-.; si sono costituiti Trenitalia s.p.a. e -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno depositato memorie <em>ex</em> art. 73, comma 1, cod. proc. amm., cui sono seguite rituali repliche.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 9 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo di appello -OMISSIS-. censura la sentenza di primo grado per “<em>Violazione degli artt. 97 Cost.; art. 4 TUE; art. 12 disp. prel., degli artt. 1, 3, 6 e 10 L. 241/1990; Violazione e falsa applicazione art. 80 CCP, in relazione agli art.t. 30, 83 e 133 c. 8 CCP; violazione del § III.1.4) punto 3 del bando e del § VI del disciplinare</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A parere dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016; a suo dire, tale disposizione andrebbe intesa nel senso che, in caso di procedura che si svolga con la c.d. inversione procedimentale, i concorrenti siano tenuti a rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali a graduatoria già formata – senza che a nulla rilevi la scelta di taluno dei concorrenti di anticipare la predetta dichiarazione al momento della presentazione dell’offerta –; tale interpretazione troverebbe conferma nello stesso bando, il quale se letto in tutte le sue disposizioni – differentemente da quanto fatto dal giudice di primo grado che si era limitato ad interpretare il solo § III.1.4) punto 3) – non imponeva di dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione se non in fase successiva alla proposta di aggiudicazione, come, peraltro, ammesso dalla stessa stazione appaltante nel provvedimento di conferma dell’esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">La conclusione cui perviene l’appellante è che la stazione appaltante non potesse disporre l’esclusione di quegli operatori economici incorsi in omissioni dichiarative per non aver reso alcuna dichiarazione al momento della presentazione dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Nel secondo motivo di appello contesta al giudice di primo grado di aver violato la sfera discrezionale della stazione appaltante, dicendo giustificata la sua esclusione per una ragione diversa da quella contenuta nella motivazione dei provvedimenti impugnati: Trenitalia l’aveva esclusa perché l’omissione dichiarativa (in particolare relativa ai provvedimenti di condanna penale a carico di membri della compagine sociale) le aveva impedito di valutare la sua affidabilità; all’interno di tale motivazione andava valutata la legittimità dell’esclusione, senza in alcun modo considerare la misura sanzionatoria assunta dall’A.G.C.M., neppure menzionata da Trenitalia nei suoi provvedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con il terzo motivo la sentenza è detta erronea per “<em>Violazione degli artt. 97 Cost., 36 e 80 Dir. 2014/25/UE e 57 Dir. 2014/21/UE, 12 disp. prel., 30 e 80 c. 5 e 83 CCP, artt. 1, 3, 6 e 10 L. 241/1990</em>”: il giudice di primo grado avrebbe avvallato il sostanziale automatismo espulsivo applicato dalla stazione appaltante in contrasto con l’art. 80, comma 5, lett. c-<em>bis</em>) d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 57 dir. 25/2014/UE per come interpretati dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 16 del 2020, pur correttamente citata, secondo la quale, in disparte il mendacio, l’esclusione può essere disposta solo in base ad una “<em>valutazione in concreto della stazione appaltante</em>” che dimostri, tra le altre cose, come il comportamento tenuto dall’operatore economico abbia inciso in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale valutazione, completamente mancante nei provvedimenti impugnati, sarebbe stata effettuata dal giudice che, sostituendosi all’amministrazione, aveva valutato inaffidabile l’operatore economico, sulla base di un “<em>fumoso</em>” richiamo all’<em>id quod plerumque accidit</em>, il quale, peraltro, costituisce un parametro di giudizio opposto alla valutazione concreta che si richiede alla stazione appaltante; senza considerare che a fronte della astratta gravità del fatto alla base della condanna v’erano da soppesare l’assoluta lievità della condanna di soli sei mesi, nonchè l’intervenuta assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello di Torino in riforma della sentenza di primo grado, ormai passata in giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Nel quarto motivo di appello la sentenza è criticata per “<em>Violazione dell’art. 76 § 4 Dir. 2014/25/UE; artt. </em><em>30, 80 c. 5 e 83 c. 9 CCP; artt. 1 e 3 l. 241/1990; art. 34 c. 2 dlgs 104/2010, art. 12 disp. prel. </em><em>Falsa applicazione del § IV e § IX del disciplinare; violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; violazione del principio del soccorso istruttorio</em>”: il giudice avrebbe errato ad escludere l’ammissibilità del soccorso istruttorio nel caso di specie, a ciò non ostando la lettera dell’art. 83, comma 9, che ammette la possibilità di sanare “<em>la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni del concorrente</em>” né la giurisprudenza in materia che lo esclude solo in caso di totale assenza di documentazione al momento della presentazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Con ultimo motivo, l’appellante assume che vi sia stata “<em>Violazione artt. 24 e 97 Cost., art. 1 § 3 Dir. 2007/66/Ce. Falsa applicazione artt. 2 e 39 dlgs. 104/2010, anche in relazione all’art. 100 c.p.c. Violazione del principio di effettività</em>”; il giudice avrebbe errato a dichiarare inammissibili i motivi aggiunti per carenza di legittimazione a ricorrere: egli non era un <em>quivis de populo</em>, aveva invece partecipato alla procedura ed era legittimato a contestare (non solo la sua esclusione, ma anche) gli esiti della stessa; la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, inoltre, avrebbe da tempo affermato che è sufficiente alla proposizione di un valido ricorso anche il solo interesse strumentale alla ripetizione della gara (di cui è titolare anche il ricorrente principale nel caso di accoglimento del ricorso incidentale c.d. escludente proposto da altro partecipante).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata riproposizione dei motivi (aggiunti) articolati in primo grado avverso il provvedimento di aggiudicazione a -OMISSIS-, formulata dalla difesa della controinteressata nell’odierna udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione è infondata per due ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, in quanto nella esposizione della vicenda processuale (che precede i motivi di appello), -OMISSIS-. ha riportato i motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di aggiudicazione a -OMISSIS-., così dando al giudice d’appello la possibilità di conoscere le censure formulate nel primo grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, risulta dalla sentenza impugnata che con i (primi) motivi aggiunti -OMISSIS-. (oltre a proporre autonomo vizio di illegittimità) ha innanzitutto esteso l’originaria domanda di annullamento del provvedimento di esclusione alla successiva aggiudicazione per illegittimità derivata; quest’ultima domanda non è rinunciata, avendo l’appellante formulato istanza di caducazione del contratto e subentro nel servizio per il caso di accoglimento dei motivi di appello; ne segue che, a prescindere dagli autonomi vizi dell’aggiudicazione formulati con i motivi aggiunti in primo grado, occorrerà in ogni caso pronunciare sulla domanda di annullamento per illegittimità derivata in caso di accoglimento dell’appello e annullamento del provvedimento di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Può procedersi ora all’esame dei motivi di appello. Quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni poste; di essi, il terzo motivo è fondato e comporta riforma della sentenza di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La tesi dell’appellante secondo cui in una procedura di gara che si svolga con la c.d. inversione procedimentale – in cui, dunque, la verifica dei requisiti di partecipazione segue e non precede, come accade in una procedura di gara ordinaria, la fase di valutazione delle offerte – gli operatori economici siano tenuti a rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di partecipazione solo ad aggiudicazione avvenuta non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1. Nessuna indicazione in tal senso si ricava dall’art. 133, comma 8, d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’inversione procedimentale dal punto di vista (delle facoltà) della stazione appaltante; è previsto, infatti, che: “<em>Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificatamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice</em>”<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di espressa previsione derogatoria, vale la regola generale, che si ricava dall’art. 85 d.lgs. n. 50 del 2016 ove è disciplinato il contenuto del D.G.U.E. – documento di gara unico europeo, per la quale al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura di gara gli operatori economici dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara (ovvero di non trovarsi in una delle situazioni previste come cause di esclusione dall’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.2. D’altronde, a voler seguire il ragionamento dell’appellante e ritenere che l’amministrazione aggiudicatrice, giunta alla fase di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, sia tenuta a richiedere al concorrente la presentazione della dichiarazione sul possesso dei predetti requisiti, fino a quel momento legittimamente assente, si avrebbe un allungamento dei tempi procedurali in evidente contrasto con le esigenze di celerità (e semplificazione) che ispirano l’uso dell’inversione procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.3. Né può dirsi che una disciplina derogatoria fosse contenuta nella <em>lex specialis</em> della procedura di gara: se è vero, infatti, che tra i documenti da inserire nella busta “A” relativa alla “<em>documentazione amministrativa</em>” non v’era il D.G.U.E. né altro modello contenente dichiarazioni sui requisiti di partecipazione, è pur vero, come rilevato dal giudice di primo grado, che il bando di gara, al par. III.1.4.3 precisava “<em>Con la presentazione dell’offerta, si intende che l’operatore economico – e l’eventuale impresa ausiliaria: a. è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di ordine generale, economico – finanziario e tecnico organizzativo di cui al precedente paragrafo III.1 ed è in regola con gli adempimenti previsti dal Bando di gara</em>”, così assegnando alla presentazione dell’offerta un contenuto dichiarativo implicito in ordine all’assenza di motivi di esclusione ed onerando l’operatore economico che in tale condizione non fosse (che, cioè, si trovasse in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016) a dichiararlo espressamente (proprio per evitare che alla sua offerta fosse attribuito il predetto valore dichiarativo implicito).</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.4. La stazione appaltante, poi, può escludere l’operatore economico che accerti essere incorso in una causa di esclusione anche prima di giungere alla fase di verifica dei requisiti generali, che, come ricordato, in caso di inversione procedimentale, è successiva a quella di valutazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, infatti, che: “<em>Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al comma 1, 2, 4 e 5</em>”; per la sua portata generale è da ritenersi regola valida anche in caso di procedura di gara che si svolga con l’inversione procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra porta a dire infondato il primo motivo di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. E’ indubbio, invece, che in caso di omissioni dichiarative di precedenti vicende professionali suscettibili di integrare un “<em>grave illecito professionale</em>” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, non è prevista l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla procedura di gara, ma la stazione appaltante, venuta a conoscenza della pregressa vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell’integrità dell’operatore economico e della sua affidabilità quanto all’esecuzione del contratto di appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso è consolidata la giurisprudenza amministrativa, che con la sentenza dell’Adunanza plenaria 28 agosto 2020, n. 16 ha precisato che l’omissione dichiarativa non è equiparabile alla falsità e non costituisce di per sé autonoma causa escludente, sufficiente a condurre all’estromissione del concorrente a prescindere dalla concreta rilevanza dell’informazione taciuta (cfr. <em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2022, n. 4965: III, 10 marzo 2021, n. 2043; V, 22 febbraio 2021, n. 1542; V, 14 giugno 2021, n. 4574; V, 15 giugno 2021, 4641).</p>
<p style="text-align: justify;">In altre pronunce è stato puntualmente definito il contenuto della valutazione cui è tenuta la stazione appaltante qualora sia venuta a conoscenza di una condotta suscettibile di integrare un “<em>grave illecito professionale</em>”; in sintesi (secondo Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307 e 27 ottobre 2021, n. 7223) la stazione appaltante è tenuta ad una duplice valutazione: dapprima se si tratti, in ogni aspetto, di un effettivo caso di pregresso “<em>grave illecito professionale</em>” e poi in che termini il fatto che lo integra risulti incongruo rispetto all’affidabilità dell’impresa in vista del particolare contratto per il quale è gara.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Nel caso di specie, tale valutazione è completamente mancata; Trenitalia s.p.a. ha escluso -OMISSIS-. dalla procedura di gara per la sola ragione di aver taciuto al momento della presentazione della domanda di partecipazione la vicenda penale che aveva interessato il presidente del consiglio di amministrazione e il cessato consigliere delegato. Non v’è stato alcun giudizio sulla vicenda in sé e sulla sua idoneità a far dubitare della integrità ed affidabilità del concorrente; l’amministrazione aggiudicatrice si è solo lamentata di non aver potuto esprimere alcuna valutazione perché era stata omessa a tempo debito l’informazione, ma in questo modo è incorsa proprio nel ricordato automatismo espulsivo, essendo evidente che ogni omissione dichiarativa (di pregresse vicende suscettibili di integrare il “<em>grave illecito professionale</em>”) impedisce la formulazione di un giudizio completo sulla idoneità morale del concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Se, dunque, il secondo motivo di appello è inammissibile – il giudice di primo grado non ha ampliato le ragioni dell’esclusione dalla procedura addotte dalla stazione appaltante con il riferimento al provvedimento sanzionatorio assunto dall’A.G.C.M. – il terzo motivo è invece fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado non si è limitato ad avallare l’automatismo espulsivo, ma ha sopperito alla carenza motivazionale (e di giudizio) reputando la pregressa vicenda penale (per essere intervenuta una sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo<em> ex</em> art. 589, comma 2, cod. pen. in relazione agli articoli 29, comma 1, 29 comma 1, lett. l) e 3 – <em>bis</em>, 37 del d.lgs. n. 81 del 2008) di particolate gravità e idonea a incidere sull’integrità o affidabilità dell’operatore economico secondo l’<em>id quod plerumque accidit </em>(sia pur affermando che siffatta valutazione era da “<em>intravedersi</em>” nella motivazione del provvedimento, il quale, però, come detto, non conteneva alcun giudizio sulla pregressa vicenda); in questo modo, però, ha espresso una valutazione che compete alla sola amministrazione aggiudicatrice (come chiaramente precisato dall’Adunanza plenaria nella richiamata sentenza n. 16 del 2020: “<em>Qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo. Osta a ciò, nel caso in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo (secondo cui il giudice non può pronunciare «con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati»). Laddove invece svolta, operano per essa i consolidati limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l’amministrazione sola è chiamata a fissare «il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente»</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Come giustamente rilevato dall’appellante è proprio il riferimento all’<em>id quod plerumque accidit </em>come criterio di collegamento tra la gravità della condotta e la sua idoneità a far dubitare dell’affidabilità dell’operatore economico che dimostra più di tutto il travalicamento dei limiti segnati dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.: la valutazione di inaffidabilità non può compiersi secondo un giudizio di probabilità astratta, ma va necessariamente operata in concreto tenendo conto del pregresso episodio e dalle specificità del contratto posto a gara, ed è per questo rimessa alla sola amministrazioni aggiudicatrice (salvo il sindacato successivo del giudice amministrativo).</p>
<p style="text-align: justify;">3.5. In sintesi: -OMISSIS- era tenuta a dichiarare le pregresse vicende professionali, ma Trenitalia s.p.a., una volta venuta a conoscenza – è del tutto indifferente se per iniziativa spontanea dell’appellante o perché espressamente richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice – non poteva escluderla per il solo fatto di aver omesso l’informazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.6. Alla luce delle esposte considerazioni, il quarto motivo di appello resta assorbito; in relazione alla questione posta dall’appellante in merito alla praticabilità del soccorso istruttorio anche in caso di omessa dichiarazione su “gravi illeciti professionali”, è sufficiente precisare che l’amministrazione aggiudicatrice, richiedendo chiarimenti in merito alla vicenda professionale di cui era venuta a conoscenza – la sanzione irrogata da A.G.C.M. per aver partecipato ad intesa anticoncorrenziale – ha consentito al concorrente di integrare le dichiarazioni omesse, con modalità sostanzialmente equiparabile al soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Per le ragioni in precedenza esposte, il ricorso introduttivo del giudizio va accolto e il provvedimento di esclusione di -OMISSIS-. dalla procedura di gara e la sua conferma annullati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quinto motivo di ricorso, rivolto a contestare la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di aggiudicazione, è assorbito; poiché è ivi sostenuta la legittimazione del concorrente escluso, in pendenza del giudizio sull’esclusione, a contestare l’altrui aggiudicazione, il motivo è implicitamente subordinato alla reiezione dei motivi di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Il loro accoglimento nei sensi prima esposti e il conseguente annullamento dell’esclusione, ripristinando la posizione (in gara) di -OMISSIS-., comporta il superamento di ogni dubbio sulla sua legittimazione a contestare l’intervenuta aggiudicazione a -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato, quest’ultimo provvedimento va annullato in accoglimento della domanda di annullamento in via derivata per illegittimità del provvedimento di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Trenitalia s.p.a. dovrà riprendere la valutazione delle pregresse vicende professionali di -OMISSIS-. con le modalità precedentemente indicate e tenendo conto di tutto quanto rappresentato da quest’ultimo nella nota del 12 marzo 2020 e delle ulteriori sopravvenienze emerse nel presente giudizio (quale, in particolare, la sentenza della Corte d’appello di Torino del 28 settembre 2021, n. 4821).</p>
<p style="text-align: justify;">5. -OMISSIS-. ha riproposto in grado di appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., l’istanza (<em>rectius</em>: la domanda) di caducazione del contratto e subentro nel servizio già formulata in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo ha allegato che il contratto di appalto è stato sottoscritto con -OMISSIS- il 26 novembre 2020; le altre parti non hanno contestato la circostanza rimarcando, però, che il contratto è in corso di esecuzione e la scadenza è fissata al gennaio 2023 (l’indicazione di “<em>gennaio 2022</em>” contenuta a pag. 26 della memoria di-OMISSIS-è un chiaro refuso, essendo la durata del contratto prevista dal bando di gara di 24 mesi prorogabili per altri 12).</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto va accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto dei rispettivi interessi delle parti, considerata la residua durata del contratto – non potendosi escludere che l’amministrazione aggiudicatrice si avvalga della proroga prevista – nonché la possibilità per l’appellante di risultare aggiudicatario all’esito della ripetizione della fase di valutazione delle offerte, il Collegio ritiene che ricorrano le condizioni previste dall’art. 122 cod. proc. amm. per dichiarare l’inefficacia del contratto a far data dalla pubblicazione della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Per la parziale novità delle questioni poste ricorrono giusti motivi per compensare tra tutte le parti in causa le spese del doppio grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. -OMISSIS-, accoglie il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara l’inefficacia del contratto di appalto stipulato da Trenitalia s.p.a. con -OMISSIS- a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra tutte le parti in causa le spese del doppio grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luciano Barra Caracciolo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Grasso, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-inversione-procedimentale-in-materia-di-appalti-pubblici/">Sulla c.d. inversione procedimentale in materia di appalti pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.8336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-24-12-2020-n-8336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-24-12-2020-n-8336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.8336</a></p>
<p>Carlo Deodato, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI: (Pasquale C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la signora Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104 contro il Comune di San Prisco, in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-24-12-2020-n-8336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.8336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-24-12-2020-n-8336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.8336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Deodato, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Pasquale C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la signora Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104 contro il Comune di San Prisco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Giordano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giorgio Carnevali in Roma, viale Bruno Buozzi, n.19)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;indennità  di funzione ex art. 82 TUEL</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Enti locali &#8211; amministratori locali &#8211; indennità  di funzione ex art. 82 TUEL &#8211; divergenze interpretative &#8211; sussistono &#8211; rati restrittiva &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La disciplina dell&#8217;indennità  di funzione di un amministratore locale (nel caso di specie, il Presidente del Consiglio comunale) è contenuta nell&#8217;art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali che ha subito nel tempo molteplici modifiche, tutte ispirate ad esigenze di finanza pubblica: la norma dispone in generale, in ordine al trattamento economico degli amministratori locali, distinguendo fra indennità  di funzione e gettoni di presenza, la prima riservata alle cariche di Sindaco, Presidente del Consiglio comunale e Assessori, il cui ammontare è stato stabilito in generale con il decreto del Ministro dell&#8217;interno 4 aprile 2000, n. 119; gli altri, di spettanza dei consiglieri comunali in ragione della effettività  della partecipazione alle sedute. La stratificazione di novelle in direzione rigorista sia in termini assoluti, che avuto riguardo alla limitazione -recte, eliminazione- delle possibilità  derogatorie originariamente riconosciute ai singoli Enti locali, hanno dato adito a divergenze interpretative.</em><br /> <em>Tali incertezze interpretative, giÃ  di per sè comprensibili a fronte di continue interpolazioni del testo, risultano amplificate dalla mancanza di una qualche disciplina transitoria, indispensabile a maggior ragione con riferimento ad una modifica destinata ad incidere su situazioni in corso. La ribadita esigenza di generale contenimento dei c.d. costi della politica, ne ha evidentemente ispirato una interpretazione restrittiva da parte degli uffici chiamati a dare applicazione all&#8217;istituto, comprensibilmente preoccupati dagli incombenti profili di potenziale responsabilità  erariale in caso di erogazioni sovradimensionate.</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 24/12/2020<br /> <strong>N. 08336/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08274/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8274 del 2011, proposto dal signor Pasquale C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la signora Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di San Prisco, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Giordano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giorgio Carnevali in Roma, viale Bruno Buozzi, n.19,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1972/2011, resa tra le parti, concernente la quantificazione dell&#8217;indennità  di carica di Presidente del Consiglio comunale.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Prisco;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l&#8217;art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con ricorso al T.A.R. per la Campania n.r.g. 360 del 2010 il signor Pasquale C. impugnava il provvedimento della responsabile dell&#8217;area &#8220;Affari generali&#8221; del Comune di San Prisco del 26 novembre 2009 con il quale si formalizzava l&#8217;avvenuta riduzione, con decorrenza 1 gennaio 2008, dell&#8217;indennità  di carica allo stesso spettante in quanto Presidente del Consiglio comunale dal luglio 2007. Con un unico, articolato motivo, il ricorrente lamentava plurime violazioni di legge. In particolare, si doleva del contrasto della determinazione unilateralmente assunta, peraltro da soggetto incompetente, con le previsioni dell&#8217;art. 8, comma 8, dello Statuto comunale, che commisurava l&#8217;importo della relativa spettanza alla somma erogata con analoga causale al vice Sindaco.<br /> 2. Il Tribunale adito, effettuata una sommaria ricostruzione del quadro normativo sotteso alla vicenda, riteneva corretta la scelta adottata, stante che dopo le novelle apportate alla formulazione originaria dell&#8217;art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), da ultimo con l&#8217;art. 76, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, essendo stato abrogato il potere incrementale in precedenza riconosciuto alle Amministrazioni locali, la quantificazione doveva essere necessariamente effettuata con riferimento alle indicazioni nazionali.<br /> 3. Avverso tale sentenza ha interposto appello il signor Pasquale C., censurando l&#8217;<em>iter</em> argomentativo seguito dal primo giudice. In particolare, il T.A.R. avrebbe errato nell&#8217;attribuire portata retroattiva alla novella del 2008, laddove essa, al contrario, non poteva riferirsi agli incrementi approvati sulla base della previgente diversa cornice ordinamentale, in particolare il d.m. n. 119 del 2000, che poneva solo limiti percentuali all&#8217;incremento deliberato rispetto al totale delle spese correnti stanziate in bilancio. A conferma della correttezza della propria ricostruzione, invocava altresì¬ alcune pronunce della Corte dei conti in sede consultiva, chiaramente orientate al riconoscimento delle scelte di favore legittimamente attuate in ambito comunale fino alla fine della consiliatura in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 122/2008 (pareri n. 102 del 2008 della sezione controllo della Corte dei conti della Lombardia e n. 22 del 2008 di quella della Sardegna). Essendo, peraltro, l&#8217;entità  dell&#8217;indennità  in controversia riconducibile addirittura a norma statutaria, la sua disapplicazione non avrebbe certo potuto avvenire per il tramite di una mera scelta dirigenziale.<br /> 4. Si è costituito in giudizio il Comune di San Prisco per chiedere la reiezione dell&#8217;appello e la conferma della sentenza di primo grado. Le modifiche apportate all&#8217;art. 82 T.U.E.L. costituiscono il punto di approdo di una tendenza legislativa rigorista, che ha preso avvio con l&#8217;art. 1, comma 54, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, che «<em>per esigenze di coordinamento della finanza pubblica</em>», ha rideterminato in riduzione del 10 % la misura delle indennità  e dei gettoni di presenza degli amministratori locali. La natura inderogabile di tutte le norme di settore, in quanto riconducibili a principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, sarebbe del resto confermata da giurisprudenza contabile di segno diametralmente opposto a quella citata da controparte, nonchè, ancor pìù in dettaglio, dal parere rilasciato sul punto dalla Corte dei conti della Regione Campania nonchè dall&#8217;A.N.C.I. regionale, debitamente interpellati in merito.<br /> 5. Con memoria versata in atti in data 30 settembre 2020, l&#8217;appellante ha ribadito la propria prospettazione, richiamando da ultimo le indicazioni rivenienti dall&#8217;art. 1, comma 552, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha definitivamente chiarito che le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 25, lett. d), della l. 24 dicembre 2007, n. 244 e 76, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, trovano applicazione «<em>fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data</em>».<br /> 6. Alla pubblica udienza dell&#8217;11 novembre 2020, svoltasi con modalità  da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 7. Il Collegio ritiene l&#8217;appello fondato.<br /> 8. Oggetto della controversia è la disciplina dell&#8217;indennità  di funzione di un amministratore locale, nel caso di specie il Presidente del Consiglio comunale, la cui disciplina, contenuta nell&#8217;art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, ha subito nel tempo molteplici modifiche, tutte ispirate ad esigenze di finanza pubblica. La norma dispone dunque, in generale, in ordine al trattamento economico degli amministratori locali, distinguendo fra indennità  di funzione e gettoni di presenza, la prima riservata alle cariche di Sindaco, Presidente del Consiglio comunale e Assessori, il cui ammontare è stato stabilito in generale con il decreto del Ministro dell&#8217;interno 4 aprile 2000, n. 119; gli altri, di spettanza dei consiglieri comunali in ragione della effettività  della partecipazione alle sedute. La stratificazione di novelle in direzione rigorista sia in termini assoluti, che avuto riguardo alla limitazione &#8211;<em>recte</em>, eliminazione- delle possibilità  derogatorie originariamente riconosciute ai singoli Enti locali, hanno dato adito a divergenze interpretative di cui sono speculari le contrapposte letture da parte della giurisprudenza contabile reciprocamente invocate nelle divergenti ricostruzioni delle parti.<br /> Rileva il Collegio come tali incertezze interpretative, giÃ  di per sè comprensibili a fronte di continue interpolazioni del testo, risultano amplificate dalla mancanza di una qualche disciplina transitoria, indispensabile a maggior ragione con riferimento ad una modifica destinata ad incidere su situazioni in corso. La ribadita esigenza di generale contenimento dei c.d. costi della politica, ne ha evidentemente ispirato una interpretazione restrittiva da parte degli uffici chiamati a dare applicazione all&#8217;istituto, comprensibilmente preoccupati dagli incombenti profili di potenziale responsabilità  erariale in caso di erogazioni sovradimensionate.<br /> 8.1. L&#8217;iniziale determinazione della misura dell&#8217;indennità  di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali è recata nel giÃ  richiamato d.m.4 aprile 2000, n. 119, adottato sulla base dell&#8217;allora vigente art. 23, comma 9, della l. n. 265 del 1999, successivamente trasfuso nel T.U.E.L. La norma consentiva comunque di incrementare o diminuire gli importi con delibera, di Giunta o di Consiglio comunale. Su tale base normativa è intervenuto l&#8217;art. 1, comma 54, della l.23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per «<em>esigenze di coordinamento della finanza pubblica</em>» sono rideterminate «<em>in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all&#8217;ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005</em>» (tra l&#8217;altro) le indennità  di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi (lett. a). L&#8217;art. 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 ha successivamente sostituito l&#8217;art. 82, comma 11, primo periodo, del T.U.E.L. con una disciplina in parte successivamente abrogata, ai sensi della quale: i) resta la possibilità  di incrementare le indennità  di funzione degli amministratori locali con delibera di Giunta, relativamente ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di Consiglio, per i Presidenti delle assemblee; ii) tale facoltà  è esclusa nel solo caso di enti locali in condizioni di dissesto finanziario o che non rispettano il patto di stabilità  interno; iii) le eventuali delibere adottate in violazione di tali regole sono nulle; iv) la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni. L&#8217;art.76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha a sua volta riformulato il medesimo comma 11 dell&#8217;art. 82, facendo salvo, rispetto al testo introdotto dalla l. n. 244/2007, soltanto l&#8217;ultimo periodo. L&#8217;art. 61, comma 10, del medesimo provvedimento, ha invece stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la rideterminazione delle indennità  di funzione e dei gettoni di presenza con una riduzione del 30 % rispetto all&#8217;ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti che nell&#8217;anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità . Il medesimo comma 10 ha previsto anche la sospensione sino al 2011 della possibilità  di incremento dei medesimi compensi. Completa il quadro l&#8217;art. 1, commi 135 e 136, della l. n. 56 del 2014, inapplicabile <em>ratione temporis</em>, che ha fissato il principio della invarianza della spesa pubblica a legislazione vigente nel disporre modifiche al numero dei consiglieri comunali e al numero massimo di assessori.<br /> 9. Nel caso di specie, dunque, la responsabile dell&#8217;Area &#8220;Affari generali&#8221; del Comune di San Prisco, con provvedimento prot. n. 15986 del 26 novembre 2009, motivando peraltro <em>ex post</em> un orientamento giÃ  attuato con decorrenza dal 1 gennaio 2008 &#8211; e dunque, fatto addirittura retroagire rispetto all&#8217;entrata in vigore della novella, posteriore di qualche mese &#8211; giustificava la scelta gestionale attuata appellandosi all&#8217;avvenuta eliminazione da parte del d.l. n. 112/2008 del potere incrementale delle indennità  giÃ  riconosciuto alle Amministrazioni locali: da qui, la ritenuta abrogazione implicita dell&#8217;art. 8, comma 8, dello Statuto comunale, che aveva provveduto in tal senso, commisurando la somma spettante al Presidente del Consiglio comunale a quella del vice Sindaco, a sua volta pari al 55 % di quella del Sindaco <em>ex </em>art. 4, comma 4, del d.m. n. 119/2000 (per un importo pari ad euro 1.533,88 mensili lordi).<br /> 10. La portata solo <em>pro futuro</em> di quelle, tra le disposizioni di rigore sopra richiamate, che impattano su scelte giÃ  legittimamente effettuate dagli Enti locali &#8211; ferma restando invece quella immediata della riduzione percentuale del 30 % a partire dal 2009, per gli Enti c.d. &#8220;non virtuosi&#8221;, nonchè il &#8220;blocco&#8221; degli incrementi sino al 2011, in quanto a valenza generale &#8211; è stata definitivamente chiarita con l&#8217;art. 1, comma 552, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). La disposizione reca, infatti, una norma interpretativa delle regole limitative dei poteri dei singoli in materia di indennità  e gettoni di presenza degli amministratori locali, prevedendo esplicitamente che esse siano da intendere come divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all&#8217;ammontare giÃ  in godimento alla data di entrata in vigore delle disposizioni, ma «<em>fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data</em>».<br /> 11. Quanto detto conferma la bontà  della tesi di parte appellante, laddove ha lamentato la disapplicazione delle -legittime, in quanto previgenti- statuizioni dello Statuto, con riferimento alla sua carica di Presidente del Consiglio comunale <em>in itinere</em> alla data di entrata in vigore della novella, con ciò facendo indebitamente retroagire la portata della stessa, addirittura a data antecedente la sua entrata in vigore.<br /> 12. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene di dover accogliere l&#8217;appello e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, sez. I, n. 1972 del 6 aprile 2011, accogliere il ricorso di primo grado n.r.g. 1972 del 2011 e annullare il provvedimento della responsabile dell&#8217;Area &#8220;Affari generali&#8221; del Comune di San Prisco del 26 novembre 2009, nella parte in cui individua l&#8217;entità  dell&#8217;indennità  spettante al Presidente del Consiglio comunale senza tenere conto delle previsioni incrementali adottate dal Comune mediante disposizione statutaria antecedente l&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 112/2008. Quanto detto ferma restando la necessità  di riduzione percentuale dei relativi importi con decorrenza dal 1 gennaio 2009, ove il Comune versi nelle condizioni all&#8217;uopo individuate dal legislatore.<br /> 13. L&#8217;incertezza interpretativa obiettivamente insistente sulla materia giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania n. 1972 del 2011, accoglie il ricorso di primo grado n.r.g. 360 del 2010 e annulla il provvedimento del Comune di San Prisco prot. n. 15986 del 26 novembre 2009.<br /> Spese del doppio grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 tenutasi con modalità  da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Deodato, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore.</div>
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