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	<title>8331 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8331 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2008 n.8331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-9-2008-n-8331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-9-2008-n-8331/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2008 n.8331</a></p>
<p>Pres. De Lise, Est. Spagnoletti Erbavoglio S.n.c. (Avv.ti G. e R.Florida e A.Presutti) c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato) e N.Capriotti 1. Pubblicità ingannevole – AGCM – Incombenza istruttoria ex art. 7, co. 4. D.lgs n.74 del 1992 – Messaggio pubblicitario – Efficacia particolare del prodotto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-9-2008-n-8331/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2008 n.8331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-9-2008-n-8331/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2008 n.8331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise, Est. Spagnoletti<br /> Erbavoglio S.n.c. (Avv.ti G. e R.Florida e A.Presutti) c/ Autorità garante<br /> della concorrenza e del mercato (Avv. Stato) e N.Capriotti</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblicità ingannevole – AGCM – Incombenza istruttoria ex art. 7, co.<br />
4. D.lgs n.74 del 1992 – Messaggio pubblicitario – Efficacia particolare del prodotto – Certificazione &#8211; Test clinici – Legittimità.</p>
<p>2.	Pubblicità ingannevole – AGCM – Incombenza istruttoria ex art. 7, co. 4. D.lgs n.74 del 1992 – Inversione onere della prova – Omessa ottemperanza – Dati di fatto inesatti – Accertamento – Legittimità..																																																																																												</p>
<p>3.	Pubblicità ingannevole – AGCM –  Audizione – Natura &#8211; Istanza di una parte &#8211; Rigetto –Onere della parte – Rilevanza ai fini della decisione del caso.																																																																																												</p>
<p>4.	Pubblicità ingannevole – AGCM – Pubblicazione rettificativa – Natura –Finalità – Impedire ulteriori effetti ingannevoli – Determinazione – Commisurata al messaggio pubblicitario ingannevole.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ legittima la richiesta d’incombenza istruttoria sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, e in particolare sui tests clinici condotti sul prodotto al fine di confermare i risultati promessi ex art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 74 del 1992 (c.d. inversione dell’onere della prova), disposta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato effettuata in termini puntuali e sullo specifico effetto evidenziato nei claims laddove il messaggio pubblicitario afferma un’efficacia particolare e significativa del prodotto, obiettivata da tests clinici e dalla prospettata esistenza di un certificato di efficacia connesso ai tests.																																																																																												</p>
<p>2.	In tema di repressione della pubblicità ingannevole, il mancato adempimento da parte dell’operatore pubblicitario dell’incombente istruttorio ex art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 74 del 1992, in base al quale l’operatore pubblicitario deve fornire all’Autorità garante della concorrenza e del mercato prove sull’esattezza dei dati contenuti nella pubblicità (c.d. inversione dell’onere della prova), comporta che i dati di fatto contenuti nel messaggio pubblicitario sono considerati inesatti e conseguentemente la comunicazione ingannevole.																																																																																												</p>
<p>3.	Nel procedimento diretto alla repressione della pubblicità ingannevole, la decisione di procedere a perizia, di richiedere una consulenza ovvero un’audizione poiché rientra nelle opzioni discrezionalmente esercitabili dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, può essere censurata soltanto se l’interessato dimostra che l’adempimento istruttorio avrebbe consentito di acquisire risultanze in grado di incidere sulla decisione. (1)																																																																																												</p>
<p>4.	E’ legittima la misura imposta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di evitare che gli obiettivi di una campagna promozionale ingannevole siano comunque perseguiti e assicurati con un mezzo concorrente, di eliminare anche dalla confezione del prodotto il claim veicolato nella pubblicità vietata, poiché quest’ultimo non perde il proprio carattere decettivo e d’ingannevolezza per la sola circostanza che cessi la diffusione del messaggio sui media, e ciò sia per la rilevanza diretta della natura promozionale dei claims contenuti sulle confezioni del prodotto, sia perché l’effetto promozionale connesso a una campagna pubblicitaria non si esaurisce in breve periodo e può conservarsi per un tempo più o meno lungo. (2)																																																																																												</p>
<p></b>_______________________________<br />
(1) Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1208 e T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 3 marzo 2004, n. 1997; <br />
(2) T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 marzo 2002, n. 2638</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<BR><br />
SEDE DI ROMA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 5186 del 2000 proposto da<br />
<b>ERBAVOGLIO S.n.c.</b>, con sede in Brescia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giorgio Floridia, Raffaella Floridia e Avilio Presutti e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via delle Tre Madonne n. 16, per mandato a margine del ricorso; <br />
<B><P ALIGN=CENTER>CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
AUTORITA’ GARANTE della CONCORRENZA e MERCATO</B>, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Natascia CAPRIOTTI</b>, intimata quale denunciante, non costituita in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato assunta nell’adunanza del 20 gennaio 2000, e comunicata con nota n. 12236 di protocollo del 3 febbraio 2000, con la quale, in relazione al procedimento n. PI/2640*, è stato dichiarato che i messaggi pubblicitari pubblicati a mezzo stampa e riportati sulla confezione del prodotto relativi al gel denominato “Sodo” rivestono carattere di pubblicità ingannevole e ne è stata vietata l’ulteriore diffusione con assegnazione di termine di novanta giorni per l’adeguamento della confezione, con eliminazione in particolare del riferimento alla vantata efficacia del prodotto e alla circostanza che essa sia stata clinicamente testata<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 2960 del 12 aprile 2000 di reiezione dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 18 giugno 2008, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>F A T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 27-29 marzo 2000 e depositato in segreteria il 5 aprile 2000, Erbavoglio S.n.c., con sede in Brescia, in persona del legale rappresentante pro-tempore ha impugnato la deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato  in epigrafe meglio indicata.<br />
Giova premettere che:<br />
&#8211; a seguito di segnalazione di un consumatore in data 5 luglio 1999, integrata il 23 luglio 1999, con nota n. 28882 di protocollo del 18 agosto 1999 è stato comunicato l’avvio del procedimento n. PI/2640, rivolto all’accertamento del carattere ingannevole<br />
&#8211; acquisita memoria difensiva e documentazione presentata dall’operatore pubblicitario, con deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 7 ottobre 1999 è stato disposto di esercitare i poteri di cui all’art. 7 comma 4 del d.lgs.<br />
&#8211; con memoria difensiva l’operatore pubblicitario contestava l’inversione dell’onere della prova, chiedendo la revoca dell’incombente istruttorio posto a carico, salvo l’esperimento di apposita perizia a cura dell’Autorità;<br />
&#8211; con deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 16 dicembre 1999 veniva respinta l’istanza di revoca, ritenuta carente di presupposti, e con successiva deliberazione del 20 gennaio 2000, comunicata con nota n. 12236 di protoc<br />
Avverso il provvedimento impugnato, la società ricorrente ha dedotto due ordini di censure:<br />
1) <u>Violazione di legge ed eccesso di potere anche per carenza assoluta di motivazione</u><br />
Il potere disciplinato dall’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 74/1992, che consente di onerare l’operatore pubblicitario di provare la veridicità delle affermazioni contenute nei <i>claims</i>, attiene esclusivamente alla dimostrazione della esattezza materiale di dati di fatto contenuti nella pubblicità, e quindi non può riguardare l’efficacia dei principi attivi contenuti nel prodotto (peraltro attinente non ai singoli principi ma alla loro combinazione), che rinvia ad un giudizio critico afferente al miglioramento estetico connesso all’uso del prodotto.<br />
Sotto altro profilo, il giudizio tecnico contenuto nella pubblicità avrebbe potuto essere sottoposto al limite a revisione critica soltanto attraverso apposita perizia, che però l’Autorità garante, pur richiesta, non ha ritenuto di disporre.<br />
2) <u>Eccesso di potere anche per insufficienza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla congruità del riferimento pubblicitario al test clinico</u><br />
Il test clinico di elasticità cutanea, condotto presso l’Università degli studi di Pavia, che conclude nel senso di una significa modifica del parametro indagato deve considerarsi come test di efficacia del prodotto.<br />
La distinzione tra effetto elasticizzante ed effetto rassodante non può integrare una valutazione d’ingannevolezza del richiamo al secondo poiché il <i>claim</i> va riguardato nel suo contesto come mera “accentuazione enfatica perfettamente compatibile con la funzione del prodotto”, nella quale i destinatari del messaggio sono messi in grado di percepire l’esatto effetto reclamizzato solo se espresso in termini di “rassodamento”, ossia di miglioramento dell’aspetto estetico ottenuto con un miglioramento dell’elasticità dell’epidermide e quindi dell’aspetto di compattezza della parte anatomica.<br />
In ogni caso il provvedimento contrasta con altri che, sempre a proposito di prodotti cosmetici, hanno escluso il carattere ingannevole dei relativi <i>claims</i>.<br />
Non è poi giustificato l’ordine di rimuovere il messaggio dalle confezioni del prodotto, posto che questo può avere in astratto carattere ingannevole soltanto se collegato al messaggio pubblicitario, di cui è stata inibita l’ulteriore diffusione.<br />
Costituitasi in giudizio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con memoria difensiva depositata in vista della trattazione dell’istanza cautelare, ha dedotto ha sua volta l’infondatezza del ricorso sul rilievo che:<br />
a) i poteri ex art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 74/1992 attengono appunto alla veridicità dei risultati promessi nel messaggio pubblicitario, presentati come risultante di studi e garantiti da tests clinici, che costituiscono appunto dati di fatto dei quali soltanto l’operatore pubblicitario può disporre;<br />
b) il test clinico di elasticità cutanea è inidoneo a provare il promesso effetto di rassodamento, che presuppone un’azione svolta in profondità e un effetto non effimero e soltanto cutaneo;<br />
c) è inconferente il richiamo ad altre decisioni dell’Autorità relative ad altri prodotti cosmetici ben diversi nella tipologia, nel meccanismo d’azione e nei <i>claims</i> reclamizzati.<br />
Con ordinanza n. 2960 del 12 aprile 2000 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.<br />
All’udienza pubblica del 18 giugno 2008 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.)</b> Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere, pertanto, respinto.<br />
<b>1.1) </b>Il messaggio pubblicitario, comparso sulla rivista “Starbene” del mese di aprile 1999 (e inoltre, secondo la documentazione fornita dall’operatore pubblicitario all’Autorità, sempre nel mese di aprile 1999 sulle riviste “Erboristeria domani”, “Silhouette donna”, “Visto”, “Novella 2000”, nel mese di maggio 1999 sulla rivista “Visto”, nel mese di giugno 1999 sulle riviste “Essere/benessere”, “Silhouette donna”,  “Grazia”, “Visto”, “Farmacia naturale”) era composto da immagini e testi così testualmente individuati nella decisione dell’Autorità garante:<br />
“Il messaggio…occupa il lato destro della pagina e reca l’immagine di un occhio, quindi la dicitura ‘lo voglio così Sodo!’ e infine la raffigurazione di glutei e della confezione del prodotto. Nel corpo centrale vengono riportati il logo SODO e la seguente dicitura: ‘Io non mi rassegno al tempo che passa. E nemmeno i miei glutei. Per fortuna, Erbavoglio ha creato per me Sodo, un trattamento mirato ed efficace che regala ai miei glutei una profonda tonificazione e uno straordinario rassodamento. Formulato nei Laboratori di Ricerca Erboristica Erbavoglio, Sodo è un gel che viene subito assorbito e agisce in profondità per darmi, in modo naturale, i risultati stupefacenti che ho sempre desiderato. E senza palestra, cura o massaggi!’. Di seguito, in grassetto, ‘Sodo è un prodotto unico ed esclusivo che si trova solo nelle migliori erboristerie e farmacie’. Segue, infine, l’indicazione Erbavoglio by Tiziana e un numero verde”.<br />
A sua volta il messaggio riportato nella confezione del prodotto:<br />
“…raffigura, da una parte, dei glutei recanti la scritta ‘Sodo’ e reca, dall’altra, le seguenti diciture ‘Sodo gel rassodante glutei’ e ‘Sodo è clinicamente testato con Certificato di Efficacia’. Nella parte centrale compare nuovamente la raffigurazione dei glutei e la scritta in sovrimpressione ‘Sodo’; nella parte inferiore, infine, l’indicazione degli ingredienti ed ‘Erbavoglio by Tiziana’, seguita dall’indirizzo e da un numero verde”.<br />
L’Autorità garante, con la comunicazione d’avvio del procedimento, ha chiesto all’operatore pubblicitario Erbavoglio S.n.c., ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del d.P.R. n. 627/1996, di fornire informazioni relative al prodotto (composizione chimica, modalità di azione, pubblicazioni scientifiche sull’efficacia dei componenti del prodotto, indicazione di tests clinici, delle relative modalità e dei risultati conseguiti in relazione ai vari effetti pubblicizzati) e alla programmazione della relativa campagna pubblicitaria.<br />
L’operatore pubblicitario ha presentato una prima memoria, corredata da due tests clinici, l’uno d’irritazione cutanea, l’altro di elasticità cutanea.<br />
L’autorità, con la deliberazione del 7 ottobre 1999, esaminata la memoria e la documentazione, ha disposto di esercitare i poteri di cui all’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 74/1992, invitando l’operatore pubblicitario a “provare l’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio…”, attraverso “…l’invio di documentazione di carattere scientifico, anche consistente in tests clinici&#8230;” in ordine all’idoneità del prodotto a conseguire i risultati reclamizzati (ossia che “Sodo è un trattamento mirato ed efficace che regala ai miei glutei una profonda tonificazione ed uno straordinario rassodamento…agisce in profondità per darmi, in modo naturale, i risultati stupefacenti…senza palestra, cure e massaggi…clinicamente testato con Certificato di Efficacia”).<br />
L’Autorità ha quindi respinto l’istanza di revoca dell’incombente istruttorio posto a carico dell’operatore (come formulata in una seconda memoria difensiva) e ha assunto la deliberazione del 20 gennaio 2000 con cui -rilevato che non era stata “…dimostrata in concreto una specifica funzionalità cosmetica attiva, quale quella di tonificare e rassodare…riferendosi il test a una valutazione sulla elasticità della cute, né in modo statisticamente significativo…”-, è stato dichiarato che i messaggi pubblicitari pubblicati a mezzo stampa e riportati sulla confezione del prodotto rivestono carattere di pubblicità ingannevole e ne è stata vietata l’ulteriore diffusione con assegnazione di termine di novanta giorni per l’adeguamento della confezione, con eliminazione in particolare del riferimento alla vantata efficacia del prodotto e alla circostanza che essa sia stata clinicamente testata.<br />
<b>1.2) </b>La società ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sotto due distinti profili:<br />
a) l’illegittimità dell’incombente istruttorio posto a suo carico e del connesso effetto di “inversione” dell’onere della prova in ordine al carattere ingannevole dei <i>claims</i> contenuti nel messaggio pubblicitario e sulla confezione del prodotto;<br />
b) la carente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione d’ingannevolezza dei<i> claims</i> in relazione ai suoi contenuti e ai risultati del test clinico di elasticità cutanea.<br />
<b>1.2.a) </b>Il primo ordine di censure è imperniato sul rilievo che l’esercizio del potere istruttorio non riguarderebbe “la veridicità di dati di fatto”, sebbene un giudizio critico sull’efficacia percepita del miglioramento estetico connesso all’uso del prodotto.<br />
Le argomentazioni svolte dagli abili difensori della società ricorrente, per quanto suggestive, non risultano fondate.<br />
Com’è noto l’art. 7 comma 4 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 (recante “<i>Attuazione della direttiva (CEE) n. 450/84, in materia di pubblicità ingannevole</i>”) dispone, testualmente, che:<br />
“L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti”.<br />
L’art. 11 del d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627 (“<i>Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole</i>”) a sua volta stabilisce che:<br />
“Qualora l’Autorità, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto, disponga che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova. (comma 1)<br />
Il responsabile del procedimento comunica alle parti diverse dal soggetto che ha prodotto la prova le risultanze dell’incombente istruttorio; le parti stesse possono presentare controdeduzioni entro dieci giorni” (comma 2)<br />
Nel caso di specie, l’incombente istruttorio disposto onerava l’operatore pubblicitario “…di provare…attraverso l’invio di documentazione di carattere scientifico, anche consistente in tests clinici, di cui sia stato dettagliatamente specificato il protocollo e le condizioni di esecuzione, nonché l’identità e la qualità dell’autore, che il prodotto pubblicizzato sia idoneo a conseguire i seguenti risultati: 1) “Sodo un trattamento mirato ed efficace che regala ai miei glutei una profonda tonificazione ed uno straordinario rassodamento”; “Sodo agisce in profondità per darmi, in modo naturale, i risultati stupefacenti…”; e che questi ultimi possano essere conseguiti 2) “senza palestra, cure e massaggi”; e infine che il prodotto pubblicizzato sia: 3) “clinicamente testato con Certificato di Efficacia””.<br />
Esso era dunque incentrato proprio sullo specifico effetto evidenziato nei <i>claims</i> (che appunto in accezione tecnica è la promessa principale fatta al consumatore in una campagna di comunicazione), presentato in termini puntuali di “profonda tonificazione” e “straordinario rassodamento”, “stupefacente”, conseguibile “senza palestra, cure e massaggi” e assistito da test clinici con certificato di efficacia.<br />
Gli effetti indotti dall’uso del prodotto non erano presentati in termini generici, ancorché più o meno enfatici secondo gli stilemi di ogni campagna pubblicitaria, di miglioramento estetico, sebbene in termini concreti di tonificazione e rassodamento “profondi”, “straordinari”, “stupefacenti”, obiettivati da tests clinici che ne garantivano l’efficacia, tanto più rimarchevole in quanto ottenibili senza l’adozione di particolari stili di vita (“palestre, cure, massaggi”), che notoriamente contribuiscono, e spesso sono essenziali in associazione con prodotti cosmetici, ad effetti quali quelli reclamizzati (alternativamente ottenibili con interventi mirati di chirurgia estetica).<br />
In funzione quindi della presentazione di un’efficacia tanto particolare e significativa del prodotto, obiettivata da tests clinici e dalla prospettata esistenza addirittura di un certificato di efficacia connesso ai tests, è del tutto legittimo che l’Autorità abbia richiesto all’operatore pubblicitario di fornire la prova delle affermazioni contenute nei <i>claims</i>, e in particolare dei tests clinici condotti sul prodotto atti a confermare i risultati promessi.<br />
Tali tests e la certificazione di efficacia presentata come ad essi connessa nel messaggio costituiscono appunto “dati di fatto”, ove esistenti, rappresentando il sostrato clinico-scientifico costituito da prove condotte su campionature significative di popolazione, con metodi di misurazione adeguati e con risultati confrontabili (ad esempio rispetto a campione sottoposto a prodotto placebo, secondo la metodica del c.d. doppio cieco).<br />
I tests clinici esibiti dall’operatore pubblicitario, viceversa, riguardavano profili ben diversi (test d’irritabilità cutanea e test di elasticità della cute), dai quali esulava ogni indagine sui magnificati effetti di tonificazione e rassodamento. <br />
L’operatore pubblicitario non ha ottemperato al disposto incombente istruttorio, non avendo saputo o potuto esibire prove cliniche di efficacia sui risultati specifici promessi nei <i>claims</i>, né alcuna certificazione di efficacia.<br />
Né potrebbe confondersi -che anzi questo rappresenta proprio il crinale oltre il quale la normale enfasi reclamistica trasmoda in pubblicità ingannevole- un effetto “elasticizzante”, di miglioramento dell’aspetto estetico della cute (quale la percezione di una maggiore compattezza dell’epidermide) e un effetto “rassodante”, che implica un’azione ben più profonda e stabile sulla struttura della parte anatomica.<br />
Sotto altro profilo, a fronte dell’inottemperanza all’ìncombente istruttorio, l’Autorità non aveva alcun obbligo di promuovere l’esecuzione di una perizia, provvedendo a “surrogarsi”, con aggravi finanziari, all’operatore pubblicitario che evidentemente tali tests specifici non aveva voluto o potuto condurre, verosimilmente proprio in relazione al ben diverso e più modesto effetto di elasticizzazione cutanea che il prodotto era in grado di sortire.<br />
E’ peraltro significativo che la società ricorrente non abbia esibito nemmeno nel giudizio alcuna perizia o test clinico atto a comprovare il reclamizzato effetto di rassodamento (nel senso che, qualora ad esempio l’Autorità rifiuti di procedere ad una audizione richiesta dall’operatore pubblicitario, sia onere di questi dimostrare in sede giurisdizionale che l’audizione avrebbe consentito acquisizioni istruttorie in grado d’incidere sulla decisione, vedi T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 marzo 2004, n. 1997).<br />
<b>1.2.b)</b> Il secondo ordine di censure attiene, da un lato, alla contestata sufficienza della motivazione in rapporto al carattere non ingannevole dei <i>claims</i>, nei quali il riferimento all’effetto rassodante sarebbe percepibile dal consumatore nei termini testati di miglioramento estetico quale elasticizzazione e miglior compattezza della cute; dall’altro, alla confutata permanenza di effetti decettivi connessi al <i>claim</i> presente sulla confezione in ragione dell’inibizione dell’ulteriore diffusione del messaggio pubblicitario.<br />
Quanto al primo aspetto, la deliberazione dell’Autorità appare congruamente motivata non soltanto in relazione agli effetti ex lege dell’inottemperanza dell’incombente istruttorio (inesattezza dei dati di fatto contenuti nei <i>claims</i> e quindi della magnificata efficacia di tonicità e rassodamento e della certificazione della suddetta efficacia), bensì in rapporto alla esatta ricostruzione della portata decettiva del messaggio pubblicitario.<br />
E’ evidente, infatti, che se il consumatore medio del tipo di prodotto non può nutrire un ragionevole affidamento di conseguire, ad esempio, glutei della perfezione di quelli raffigurati nelle fotografie che compaiono nel messaggio o sulla confezione; nondimeno non può sfuggirgli la netta distinzione tra un effetto “profondo”, “straordinario”, “stupefacente” di tonicizzazione e rassodamento dei glutei e un effetto estetico superficiale, quale il miglior aspetto connesso alla elasticizzazione della cute.<br />
La presentazione di una efficacia tanto peculiare, ottenuta per giunta senza modificazione dello stile di vita, ossia senza ricorrere a “palestra, cure, massaggi”, e l’assicurazione che tale efficacia è certificata da tests clinici, incide sicuramente in modo significativo, se non decisivo, sugli orientamenti all’acquisto e quindi sulle scelte economiche del consumatore.<br />
Il consumatore, richiamato dal <i>claim</i> veicolato nel messaggio pubblicitario trova ulteriore e specifica motivazione all’acquisto dalla presenza sulla confezione dell’assicurazione della certificazione d’efficacia.<br />
A sua volta quest’ultima non perde il proprio carattere decettivo e d’ingannevolezza per la sola circostanza che cessi la diffusione del messaggio pubblicitario veicolato sui <i>media</i>, e ciò sia per la rilevanza diretta della natura promozionale dei <i>claims</i> contenuti sulle confezioni del prodotto (cfr. deliberazione Autorità garante, 31 marzo 2003, n. 11809), sia perché l’effetto promozionale connesso a una campagna pubblicitaria non si esaurisce in breve periodo e può conservarsi per un tempo più o meno lungo proprio in relazione alla sua particolare suggestività e alla natura e diffusione del <i>media</i> prescelto, che quando coincida con una rivista non assume la <i>volatilità</i> informativa propria, ad esempio, di un quotidiano (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 28 marzo 2002 , n. 2638).<br />
Sotto altro aspetto, l’eliminazione di un claim ingannevole di particolare incisività, quale quello concernente la clinicamente testata e certificata efficacia del prodotto, concorre allo scopo di evitare che gli obiettivi della campagna promozionale siano comunque perseguiti e assicurati con un mezzo concorrente dotato di autonoma idoneità decettiva (vedi T.A.R. Lazio, Roma, n. 2638/2002).<br />
Del tutto inapprezzabili sono, da ultimo, i riferimenti a decisioni di adottate dall’Autorità garante con riguardo a prodotti e claims ben diversi, e quindi a fattispecie non sovrapponibili a quella in esame.<br />
<b>2.)</b> In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.<br />
<b>3.)</b> Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sede di Roma – Sezione I, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 5186 del 2000:<br />
1) rigetta il ricorso;<BR><br />
2) condanna la società ricorrente Erbavoglio S.n.c., con sede in Brescia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), in favore dell’Avvocatura generale dello Stato, distrattaria ex lege.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2008, con l’intervento dei magistrati:<br />
Pasquale	DE LISE		Presidente 		<br />	<br />
Roberto	POLITI		Componente<br />	<br />
Leonardo	SPAGNOLETTI	Componente est.</p>
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