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	<title>8318 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8318 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.8318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.8318</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Modica de Mohac G. A. (Avv. A. Campagnola) c/ Comune di Roma (Avv. N. Sabato) sull&#8217;obbligo di difesa della proprietà privata incombente in capo all&#8217;Amministrazione 1. Comune e province – Proprietà privata – Difesa – Competenza autorità amministrativa – Conseguenze – Atti abusivi di terzi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.8318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.8318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Tosti – <i>Est.</i> Modica de Mohac<br /> G. A. (Avv. A. Campagnola) c/ Comune di Roma (Avv. N. Sabato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di difesa della proprietà privata incombente in capo all&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e province – Proprietà privata – Difesa – Competenza autorità amministrativa – Conseguenze – Atti abusivi di terzi – Misure a carico del proprietario – Ingiunzione – Inammissibilità	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Sgombero materiali in luoghi aperti al pubblico – Applicabilità – Limiti – Zone urbanizzate ad alta densità – Aree non residenziali – Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La difesa della proprietà privata contro atti di violazione della stessa, costituenti reato, incombe sull’Amministrazione e, dunque, il proprietario non può essere ritenuto responsabile degli abusi compiuti da terzi sulla sua proprietà (specie se li abbia tempestivamente denunciati), né può essere “obbligato” ad approntare a proprie spese strumenti di difesa contro atti violentemente lesivi della stessa e contro altrui reati (nella specie il Collegio ha ritenuto che l’ingiunzione della P.A., con cui era stato attribuita direttamente ed esclusivamente al proprietario la difesa della propria proprietà dagli atti abusivi di terzi, si connotasse come richiesta eccessivamente gravosa e tendenzialmente inesigibile).	</p>
<p>2. L’art. 47 del Regolamento di polizia urbana &#8211; che stabilisce che il proprietario di luoghi aperti al pubblico o in vista del pubblico deve provvedere allo sgombero di materiali di risulta ed alla nettezza degli stessi &#8211; si riferisce ad aree ubicate in zone urbanizzate ove sussista una densità (e sia prevista una destinazione) abitativa; e non anche ad aree disabitate e comunque non residenziali dell’agro comunale (seppur confinanti con quartieri abitati), come possono essere talune zone agricole; o come certamente sono i boschi e le montagne.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08318/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 12570/1995 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 12570 del 1995, proposto dal <br />	<br />
Prof. <b>Giovanni ALDOBRANDINI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Antonio Campagnola, presso il cui studio, in Roma, via Lutezia n. 8, è elettivamente domiciliato; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Nicola Sabato,unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, via Tempio di Giove n.21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza sindacale n.117 del 7.8.1995, notificata in data 6.9.1995, con la quale il Sindaco di Roma ingiunge al ricorrente di recingere il terreno ivi indicato (dell’estensione di ha 45) e di tenerlo libero dai rifiuti che vi vengono abbandonati;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente è proprietario di un’area di quarantacinque ettari (ha 45) in Ostia (località “Procoio”), sulla quale insiste una pineta, soggetta a vincolo di riserva naturale, e confinante con aree fittamente edificate ed abitate.<br />	<br />
Preso atto che parte di essa viene occupata abusivamente ad opera di soggetti extra-comunitari (zingari e nomadi) che periodicamente la utilizzano come zona di sosta dei propri automezzi e come accampamento, e che porzioni della medesima vengono utilizzate come ricettacolo di carcasse di auto abbandonate e, in ultima analisi, come discarica, il ricorrente ha denunciato tali fatti a tutte le competenti Autorità chiedendo l’intervento dei pubblici poteri al fine di ottenere lo sgombero dei terreni mediante l’ausilio della forza pubblica.<br />	<br />
Da tale denunzia è però scaturita &#8211; anzicchè l’invocata azione di intervento a tutela della proprietà &#8211; una multa a carico del denunziante (elevata dai Vigili Urbani), alla quale è seguita un’ordinanza di sgombero a firma del Commissario Straordinario (la n.243 del 3.9.1993), ordinanza che il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.<br />	<br />
A distanza di poco più un anno il Sindaco di Roma ha adottato l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale ingiunge al ricorrente di recingere il terreno in questione (di 45 ettari) e di tenerlo libero dai rifiuti che vi vengono abusivamente (ed illecitamente) abbandonati dai terzi.<br />	<br />
Con il ricorso in esame il ricorrente la ha impugnata.<br />	<br />
Nel chiederne l’annullamento, per le conseguenti statuizioni conformative e di condanna, lamenta:<br />	<br />
eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché per sviamento e straripamento di potere, deducendo che la difesa della proprietà privata contro atti di violazione della stessa incombe sull’Amministrazione; che egli non può essere ritenuto responsabile degli abusi compiuti da terzi sulla sua proprietà, né obbligato ad approntare a proprie spese strumenti di difesa della sua proprietà per prevenire altrui reati;<br />	<br />
violazione, per falsa applicazione, dell’art.47 del Regolamento di polizia urbana (che stabilisce che il proprietario di luoghi aperti al pubblico o in vista del pubblico deve provvedere allo sgombero di materiali di risulta ed alla nettezza degli stessi), deducendo che esso non è applicabile allorquando il proprietario subisca atti di immissione, costituenti reato (e comunque atto illecito), da parte di terzi;<br />	<br />
violazione dell’art.38 della L. n.142 del 1990, deducendo che difettavano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente;<br />	<br />
violazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo che la motivazione del provvedimento è incongrua, posto che attribuisce la responsabilità in ordine ai fatti contestati (accumulo di rifiuti) non già agli occupanti abusivi, ma allo stesso proprietario (“colpevole” di non aver recintato i suoi 45 ettari);<br />	<br />
eccesso di potere per ingiustizia manifesta, deducendo che il provvedimento penalizza ingiustamente il proprietario, il quale non soltanto subisce gli effetti degli atti illeciti degli occupanti abusivi, ma viene anche chiamato a sobbarcarsi le spese di ripristino dell’area.<br />	<br />
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />	<br />
Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.<br />	<br />
Infine, all’udienza dl 13.7.2011, uditi i Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta n decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Con il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivi di gravame &#8211; che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa &#8211; il ricorrente lamenta violazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990, violazione, per falsa applicazione, dell’art.47 del Regolamento di polizia urbana, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, straripamento di potere, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta, deducendo:<br />	<br />
che la difesa della proprietà privata contro atti di violazione della stessa incombe sull’Amministrazione; che egli non può essere ritenuto responsabile degli abusi compiuti da terzi sulla sua proprietà, né obbligato ad approntare a proprie spese strumenti di difesa della medesima per prevenire altrui reati;<br />	<br />
che la motivazione del provvedimento è incongrua, posto che attribuisce la responsabilità in ordine ai fatti contestati (accumulo di rifiuti) non già agli occupanti abusivi, ma allo stesso proprietario (“colpevole” di non aver recintato i suoi quarantacinque ettari)<br />	<br />
e che il provvedimento penalizza ingiustamente il proprietario, il quale non soltanto subisce gli effetti degli atti illeciti compiuti dagli occupanti abusivi, ma viene anche chiamato a sobbarcarsi le spese di ripristino dell’area;<br />	<br />
e che l’art.47 del Regolamento di polizia urbana non è applicabile allorquando il proprietario subisca atti di immissione, costituenti reato (e comunque atto illecito), da parte di terzi.<br />	<br />
L’articolata doglianza merita accoglimento.<br />	<br />
1.1. Il ricorrente ha denunciato alle competenti Autorità che il suo terreno viene <i>illecitamente</i> varcato e &#8211; ciò che è peggio &#8211; <i>abusivamente occupato</i> da soggetti da lui non autorizzati (apparentemente zingari e nomadi) che lo utilizzano in parte come “accampamento” (per l’impianto di tende o per il parcheggio di camper) ed in parte come vera e propria discarica per i loro rifiuti.<br />	<br />
Esclusa (per evidenti ragioni di fatto e di diritto) la possibilità di farsi giustizia da sé, Egli -denunciati più volte i fatti &#8211; ha atteso con fiducia l’intervento delle Istituzioni, che immaginava (sarebbe stato) finalizzato ad intimare ai soggetti abusivi lo sgombero, a farlo eseguire (ove necessario) anche coattivamente (cosa per lui impossibile), e a punire i colpevoli dei fatti di reato lesivi del suo diritto di proprietà.<br />	<br />
Ma contrariamente alle sue aspettative, il ricorrente &#8211; ancorchè denunziante &#8211; si è visto raggiungere da un’ordinanza che lo obbliga a recingere il suo terreno, esteso ben quarantacinque ettari. <br />	<br />
E cioè, in buona sostanza, da un provvedimento amministrativo che lo <i>“costringe” a difendere da solo</i> &#8211; e senza l’ausilio e la protezione dell’Ordinamento &#8211; il suo <i>diritto di proprietà</i>.<br />	<br />
Il che, all’evidenza, è <i>giuridicamente inaccettabile</i>.<br />	<br />
La difesa della proprietà privata contro atti di violazione della stessa, costituenti reato, incombe &#8211; infatti &#8211; sull’Amministrazione. <br />	<br />
Ed il proprietario non può essere ritenuto responsabile degli abusi compiuti da terzi sulla sua proprietà (specie se li abbia tempestivamente denunciati), né può essere “obbligato” ad approntare a proprie spese strumenti di difesa contro atti violentemente lesivi della stessa e contro altrui reati.<br />	<br />
1.2. In tale ottica l’art. 47 del Regolamento di polizia urbana &#8211; che stabilisce che il proprietario di luoghi aperti al pubblico o in vista del pubblico deve provvedere allo sgombero di materiali di risulta ed alla nettezza degli stessi &#8211; non appare applicabile, <i>sic et simpliciter</i>, alla fattispecie per cui è causa. <br />	<br />
Esso pone una <i>regola di civiltà</i> in un <i>contesto di legalità</i>, e dunque non può essere invocato da un’Amministrazione che non garantisca &#8211; con tutti gli strumenti a sua disposizione &#8211; quel contesto. <br />	<br />
1.3. A ciò si aggiunga che la disposizione in esame si riferisce ad aree ubicate in <i>zone urbanizzate</i> ove sussista una densità (e sia prevista una destinazione) abitativa; e non anche ad <i>aree disabitate</i> e comunque <i>non residenziali</i> dell’agro comunale (seppur confinanti con quartieri abitati), come possono essere talune zone agricole; o come certamente sono i boschi e le montagne. <br />	<br />
Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio, l’area del ricorrente è una “pineta” di quarantacinque ettari, soggetta a <i>vincolo ambientale</i> ed <i>assolutamente inedificabile</i>, ovviamente <i>disabitata.</i><br />	<br />
Da essa, nelle condizioni di fatto e giuridiche nelle quali si trova, il proprietario non trae alcuna utilità.<br />	<br />
La pretesa che detta zona venga recintata e “difesa” (da atti abusivi di terzi che ne pregiudicano la naturale pulizia e la bellezza paesaggistica) <i>direttamente ed esclusivamente</i> dal proprietario, si connota certamente &#8211; dunque &#8211; come <i>richiesta eccessivamente gravosa;</i> e perciostesso &#8211; com’è desumibile da un elementare principio di diritto (<i>ad impossibilia nemo tenetur</i>) &#8211; tendenzialmente <i>inesigibile</i>.<br />	<br />
In fattispecie come quella per cui è causa, la soluzione consiste &#8211; invero &#8211; nell’<i>equilibrata collaborazione</i> fra Pubblica Amministrazione e privato proprietario, e cioè nel <i>congiunto adempimento</i>, da parte di ciascuno, dei propri obblighi. <br />	<br />
E se è vero che il proprietario ha l’obbligo di curare la sua proprietà in modo da evitare che essa possa inquinare l’ambiente e/o divenire fonte di pericoli, non appare revocabile in dubbio che <i>l’Amministrazione abbia il dovere di difenderlo da atti di terzi che ledano, in modo violento ed abusivo, il suo diritto</i>. <br />	<br />
Ciò che nella fattispecie l’Amministrazione ha omesso di fare, <i>gravando irragionevolmente</i> il proprietario di un <i>onere</i> che egli da solo non è in grado di sostenere; e che traduce il suo diritto di proprietà &#8211; già compresso, in favore della collettività, da un vincolo che riduce significativamente la possibilità di trarne un apprezzabile utile (sufficiente quantomeno a coprire le spese di manutenzione) &#8211; <i>esclusivamente in un costo</i>.<br />	<br />
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.2.000,00.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali con le modalità e nella misura indicate in motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-31-10-2011-n-8318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.8318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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