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	<title>830 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>830 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2016 n.830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-1-4-2016-n-830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-1-4-2016-n-830/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2016 n.830</a></p>
<p>Pres. Ferlisi – Est. Lamberti Sulle condizioni per la sussistenza alla decisione del ricorso a fini risarcitori nel caso di sopravvenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato Giustizia amministrativa – Ricorso &#8211; Impugnazione provvedimento &#8211; Revoca in autotutela &#8211; Conseguenze &#8211; Interesse al ricorso &#8211; Sussistenza a fini risarcitori &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-1-4-2016-n-830/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2016 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-1-4-2016-n-830/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2016 n.830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferlisi – Est. Lamberti</span></p>
<hr />
<p>Sulle condizioni per la sussistenza alla decisione del ricorso a fini risarcitori nel caso di sopravvenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Giustizia amministrativa – Ricorso &#8211; Impugnazione provvedimento &#8211; Revoca in autotutela &#8211; Conseguenze &#8211; Interesse al ricorso &#8211; Sussistenza a fini risarcitori &#8211; Condizioni&nbsp;</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di revoca in autotutela del provvedimento impugnato in giudizio, la sussistenza dell&#8217;interesse processuale alla decisione per finalità risarcitorie presuppone, pena l&#8217;improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interessa, la rigorosa prova del pregiudizio subito o sia dimostrata,con evidenza liquida, la contestuale o prossima proposizione in un separato giudizio. In difetto, non sussistono i presupposti per la pronuncia del giudice ex art. 34, co. 3 c.p.a., restando comunque salva la facoltà, per il ricorrente,&nbsp;la facoltà di articolare compiutamente, nei termini e nelle forme previsti dall’art. 30, comma 5, c.p.a., le proprie istanze risarcitorie.</p>
<div>
<div id="ftn1">&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">N. 00830/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00302/2015 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 302 del 2015, proposto da Alessandro Marsana, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Cimino e Marco Ferrante, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 21;&nbsp;<br />
contro<br />
Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Palermo, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del decreto del Prefetto di Palermo prot. n.0091984 del 23.10.2014, classifica 55.27, notificato in data 27.10.2014, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;<br />
&#8211; di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura di Palermo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il dott. Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div style="text-align: center;">
FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. Marsana ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Prefetto di Palermo ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, assegnandogli centocinquanta giorni per la cessione a terzi di quelle in suo possesso, pena la confisca.<br />
Il provvedimento è stato emesso “in quanto il ricorrente è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria in data 19.02.2013 per i reati di esplosione di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico; danneggiamento aggravato; omessa custodia di armi; detenzione abusiva di armi” ed a seguito dei risultati di perizia balistica eseguita da personale della locale Questura, “che ha confermato che tutti i proiettili rinvenuti sul luogo del danneggiamento sono stati esplosi dalla pistola di proprietà” del sig. Marsana.<br />
Il ricorrente sostiene che aveva prodotto, nell’ambito del procedimento amministrativo, una consulenza tecnica che smentiva le conclusioni raggiunte dalla Polizia Giudiziaria in punto di individuazione della sua pistola come arma che aveva esploso i colpi de quibus e che aveva, altresì, rappresentato all’Amministrazione che avrebbe chiesto, nell’ambito del procedimento penale frattanto apertosi nei suoi confronti, un incidente probatorio in proposito: ciò avrebbe, in tesi, suggerito di adottare, al più, un provvedimento di mera sospensione, anziché di radicale revoca.<br />
Oltretutto, aggiunge il ricorrente, la perizia poi disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, che avrebbe pienamente riscontrato le sue ragioni, sarebbe stata depositata in data 6 ottobre 2014 (benché i consulenti abbiano poi dovuto correggere un refuso e, pertanto, la versione definitiva sia stata ufficializzata soltanto in data 3 dicembre 2014) ed egli avrebbe chiesto la revoca del gravato provvedimento sin dal 12 dicembre 2014.<br />
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mera forma.<br />
Alla Camera di consiglio del 6 febbraio 2015 l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente è stata accolta ai soli fini della “sollecita definizione del giudizio nel merito, senza sospensione, nelle more, dell’atto impugnato, alla luce della carenza di oggettivi, attuali e concreti profili di periculum”.<br />
L’Amministrazione ha, quindi, provveduto a diverse produzioni documentali, tra cui il decreto del Prefetto di Palermo prot. n. 65782 del 3 luglio 2015, con cui, in accoglimento di nuova istanza del ricorrente del 1 luglio 2015 basata sull’intervenuta archiviazione disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo in data 30 giugno 2015, è stato revocato il gravato provvedimento.<br />
Con successiva memoria, infine, il sig. Marsana, dato atto dell’intervenuta revoca dell’atto impugnato, ha comunque sollecitato l’emanazione di pronuncia dichiarativa dell’illegittimità provvedimentale ai sensi dell’art. 34, comma 3, instando, altresì, per la condanna delle Amministrazioni resistenti a tenore dell’art. 26, comma 2, c.p.a..<br />
Il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 10 marzo 2016 e, quindi, trattenuto in decisione su conforme richiesta dei legali, presenti come da verbale.<br />
Il ricorso è, quanto alla domanda di annullamento, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la revoca dell’atto impugnato, infatti, elimina in radice ogni interesse del ricorrente alla coltivazione di censure volte alla demolizione giudiziaria di un atto nelle more ritirato motu proprio dall’Amministrazione.<br />
La domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, da ultimo formulata dal ricorrente, deve respingersi per difetto dei relativi presupposti.<br />
Come noto, l’art. 34, comma 3, del c.p.a. prevede che “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.<br />
La disposizione è oggetto di plurivoca esegesi giurisprudenziale, sostanzialmente ramificatasi in due distinti tronconi.<br />
L’orientamento più rigoroso (cfr., in particolare, T.A.R. Brescia, I, 11 gennaio 2012, n. 5) sostiene che la pronunziade qua sia possibile solo allorché venga contestualmente avanzata la domanda risarcitoria o, quanto meno, ne sia dimostrata, con evidenza liquida, la contestuale o prossima proposizione in un separato giudizio.<br />
L’architrave concettuale di tale interpretazione riposa sul coordinamento fra la disposizione in parola e l’art. 30, comma 5, c.p.a., a termini del quale “nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”: “l’interesse ai fini risarcitori” richiesto dall’art. 34, si sostiene, non può che manifestarsi con la proposizione, nel giudizio in corso od in altro distinto episodio processuale, della relativa domanda.<br />
Un diverso indirizzo (ex multis C.d.S., VI, 20 luglio 2011, n. 4388) si limita, invece, a porre in capo al ricorrente “un onere di allegazione di elementi concreti i quali depongano nel senso dell’effettiva sussistenza” di tale interesse: non è, dunque, necessaria la formale sollecitazione della tutela risarcitoria, ma è sufficiente “che il ricorrente abbia allegato compiutamente i presupposti per la successiva proposizione dell&#8217;azione risarcitoria o abbia, almeno, comprovato, sulla base di elementi concreti, il danno ingiustamente subito” (così, da ultimo, C.d.S., V, 15 marzo 2016, n. 1023).<br />
Secondo tale esegesi, quindi, il ricorrente, pur non onerato dell’attuale presentazione della domanda di risarcimento, deve nondimeno dare corpo al mentovato “interesse ai fini risarcitori”, declinando con precisione i fatti costitutivi del proprio assunto diritto ed allegando, in particolare, il pregiudizio (sub specie di danno emergente o lucro cessante) asseritamente subito.<br />
Pur ove si voglia accedere a tale secondo orientamento, non può comunque accogliersi l’istanza da ultimo avanzata dal sig. Marsana, priva di una puntuale individuazione del concreto, oggettivo e specifico danno subito; non rilevano, a tale proposito, le spese (onorari di avvocato e compensi ai consulenti tecnici di parte) sopportate in occasione del presente giudizio, il cui regolamento è disciplinato dall’art. 26 c.p.a., né quelle relative alla difesa nel procedimento penale, non collegate all’assunta illegittimità amministrativa da un nesso di causalità “immediata e diretta”, tanto più in considerazione dell’obbligo di segnalazione alla Procura di notizie di reato sancito dall’art. 347 c.p.p..<br />
Resta evidentemente salva, per il ricorrente, la facoltà di articolare compiutamente, nei termini e nelle forme previsti dall’art. 30, comma 5, c.p.a., le proprie istanze risarcitorie.<br />
L’oggettiva peculiarità della controversia induce alla compensazione delle spese di lite, anche alla luce della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti dai provvedimenti in tema di armi e della pendenza di un procedimento penale, i cui esiti, peraltro, sono stati prontamente trasfusi dall’Amministrazione in provvedimenti satisfattivi delle ragioni del ricorrente.<br />
A fortiori non vi sono motivi per disporre ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br />
Rigetta, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’istanza di parte ricorrente di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />
Luca Lamberti, Referendario, Estensore<br />
&nbsp;</div>
<p>L&#8217;ESTENSORE &nbsp; &nbsp;<br />
IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-1-4-2016-n-830/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2016 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2014-n-830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2014-n-830/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2014-n-830/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.830</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Gabricci D. Giangiulio (Avv.ti Annecchino, Sciarretta, Parrotta) c/ AGCM (Avv. Stato) Pubblico impiego – AGCM – Incarichi direttivi – Assegnazione – Mancata comparazione curricula simili – Nomina – Illegittimità – Conseguenze – Nuovo provvedimento “ora per allora” – Necessità Nel caso di procedure interne di assegnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2014-n-830/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2014-n-830/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Gabricci<br /> D. Giangiulio (Avv.ti Annecchino, Sciarretta, Parrotta) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – AGCM – Incarichi direttivi – Assegnazione – Mancata comparazione curricula simili – Nomina – Illegittimità – Conseguenze – Nuovo provvedimento “ora per allora” – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di procedure interne di assegnazione di incarichi direttivi (nella specie incarichi per funzionari dell’AGCM), il provvedimento di nomina che tenga conto del profilo professionale più adeguato alla mansione da assegnare, ma che sia privo, in presenza di curricula simili degli aspiranti, di una comparazione che giustifichi la scelta, è affetto da difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In tal caso l’Amministrazione dovrà ripronunciarsi ora per allora sulle nomine, nel rispetto dei comuni principi in materia di procedimento amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Nel giudizio, introdotto con il ricorso 9730/09, integrato da motivi aggiunti, proposto da Daniela Giangiulio, rappresentata e difesa dagli avv. ti Annecchino, Sciarretta e Parrotta, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Cassiodoro 1/A;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>l’Autorità garante della concorrenza e del mercato &#8211; Antitrust, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i>;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>quanto al ricorso principale, di Anna Argentati, Paolo Cassinis, Angelo Lalli, Alessandro Santilli e Giulia Zanchi;<br />
e, quanto ai primi motivi aggiunti, di Paola Quaranta,<br />
e, quanto ai secondi motivi aggiunti, di Lara Magnani, Paolo Cassinis, Barbara Fattorini, Alessandra Tonazzi e Giulia Antenucci, tutti non costituiti in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>A. quanto al ricorso principale:<br />
1) della deliberazione assunta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 9 luglio 2009;<br />
2) della deliberazione assunta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 29 luglio 2009;<br />
3) della deliberazione assunta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 10 settembre 2009;<br />
B. e, quanto ai motivi aggiunti, depositati il 27 gennaio 2012,<br />
4) della deliberazione assunta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 5 ottobre 2011;<br />
C. e, quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il 12 luglio 2012;<br />
5) della deliberazione assunta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 16 maggio 2012.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato &#8211; Antitrust;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre il cons. avv. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Daniela Giangiulio, laureata in scienze statistiche ed economiche, con successivo e pertinente master, quale funzionario dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato partecipò a due procedure concorsuali interne, bandite dall’Autorità alla fine del 2008, per l’attribuzione di posizioni dirigenziali sia nel settore della concorrenza sia in quello della tutela del consumatore.<br />
Mentre non fu compresa tra i sette idonei in quest’ultimo settore, l’interessata si collocò al decimo posto – su undici – nella graduatoria finale nel settore della concorrenza: di entrambe le graduatorie (tre candidati erano presenti in entrambe) fu promosso dirigente il primo classificato.<br />
2.1. Con la deliberazione 9 luglio 2009 l’Autorità attribuì funzioni e responsabilità direttive per alcuni uffici interni a sette dirigenti o funzionari, e, tra questi, ad alcuni idonei nelle procedure citate: Scorciarini, collocatasi al quarto posto nella graduatoria in cui era inclusa la Giangiulio, e, per l’altra graduatoria, Stella (in terza posizione), Napolitano (quinto), Ragno (settimo) e Ferrero (primo, e dunque appena nominato dirigente).<br />
2.2.1. Con la deliberazione 29 luglio 2009 l’Autorità conferì analoghe posizioni ad altri cinque funzionari, tra cui due idonei – Ciaralli (VII) e Pancaldi (VIII) &#8211; nella graduatoria in cui era presente la Giangiulio.<br />
2.2.2. In seguito, con la nuova deliberazione del 10 settembre 2009, fu attribuita un’analoga responsabilità ad altro funzionario, non incluso nelle precedenti graduatorie.<br />
2.2.3. Tutti questi provvedimenti sono stati impugnati con il ricorso principale, notificato a cinque soltanto dei presunti controinteressati (Argentati, Cassinis, Lalli, Santilli e Zanchi).<br />
2.2.4. In seguito, con la deliberazione 2 novembre 2011, l’Autorità ha assegnato un altro incarico, quello di responsabile della direzione energia e industria, interna alla Direzione generale della tutela del consumatore, a Paola Quaranta, funzionaria della stessa Autorità: tale provvedimento è stato impugnato con i primi motivi aggiunti, notificati nel gennaio 2012.<br />
2.2.5. Da ultimo, con la deliberazione 16 maggio 2012, l’Autorità ha attribuito cinque nuovi incarichi a funzionari non inclusi nelle ricordate graduatorie: si tratta di Lara Magnani, Paolo Cassinis, Barbara Fattorini, Alessandra Tonazzi e Giulia Antenucci.<br />
La deliberazione è stata a sua volta gravata con i secondi motivi aggiunti.<br />
2.3. Tutti i provvedimenti in questione, va precisato, non dispongono la nomina a dirigente, ma attribuiscono incarichi a soggetti che, per la massima parte, sono funzionari: ad esempio, con tale qualifica Scorciarini è stata nominata “responsabile all’Ufficio normativa comunitaria della direzione centrale rapporti comunitari”; Ciaralli e Pancaldi, entrambe “direttore aggiunto della direzione generale per la tutela dei consumatori”.<br />
2.4. Con sentenza non definitiva 15 febbraio 2013, n. 1684, la Sezione ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, per vizi di notifica; quanto ai secondi motivi aggiunti ha invece disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei quattro contro interessati che ancora non erano stati ritualmente notiziati, ed ha fissato per il giorno 20 novembre 2013 la nuova udienza pubblica per la discussione del ricorso.<br />
Le formalità sono state perfezionate nei termini prescritti: nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.<br />
3.1. Secondo quanto comunicato alla Giangiulio dall&#8217;Ufficio del segretario generale dell&#8217;A.G.C.M. nella riunione dell&#8217;Autorità, svoltasi il 16 maggio 2012, erano stati deliberati, con effetto dal seguente 21 maggio, i seguenti incarichi: a Lara Magnani, quello di direttore aggiunto <i>chief</i> economista, a Paolo Cassinis, di responsabile della direzione clausole vessatorie — tutela del consumatore, mantenendo la funzione di direttore aggiunto della direzione generale per la tutela del consumatore; a Barbara Fattorini, di direttore aggiunto della direzione bilancio e ragioneria; ad Alessandra Tonazzi, di responsabile dell’ufficio per gli affari internazionali; a Giulia Antenucci, di responsabile dell&#8217;ufficio statistico e ispezioni informatiche della direzione risorse informative.<br />
3.2. Il secondo ricorso per motivi aggiunti censura la determinazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 98 Cost. e degli artt. 25, 26, 28, 35 e 36 del testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché dell’art. 13 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della stessa Autorità, e ancora degli artt. 1 e 3 della l. 241/90; inoltre, l’atto gravato è censurato altresì per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà.<br />
3.3.1. La Giangiulio, in sintesi, si duole del fatto di non essere presa in considerazione per l’assegnazione degli incarichi direttivi predetti, pur avendo i requisiti per ricoprirli e potendo dunque legittimamente aspirare al loro conferimento.<br />
3.3.2. Tale omissione sarebbe ancor meno giustificabile, se si tiene conto che i cinque incaricati, prima citati, non hanno mai sostenuto lo scrutinio per valutazione comparativa, previsto dall&#8217;art. 35, II comma, del regolamento del personale &#8211; che, invece, la Giangiulio aveva superato, risultando idonea alla dirigenza; né i medesimi incaricati sono stati comunque dichiarati idonei alla dirigenza.<br />
3.3.3. Inoltre, secondo quanto espone il ricorso, ad almeno ventidue funzionari, colleghi della Giangiulio, diversamente che a questa sono stati conferiti, nel tempo, uno o più incarichi direttivi; di questi funzionari, solo sei hanno un livello retributivo, ovvero un punteggio di merito superiore a quello della ricorrente.<br />
3.3.4. Né va dimenticato, seguita la ricorrente, come essa abbia maturato, durante “19 anni di servizio in Autorità e 7 anni di precedente esperienza post laurea, sia lavorativa che di studio, copiosi titoli ed esperienze che avrebbero dovuto essere presi in considerazione comparativamente per valutare la sua idoneità a ricoprire un incarico dirigenziale”: in particolare, aveva ricevuto “buone valutazioni relativamente alle capacità di coordinamento dal 2000 al 2004, ultimo anno nel quale, all&#8217;interno dell&#8217;Autorità, sono state effettuate valutazioni comparative di merito di tutti i funzionari”.<br />
4.1. Orbene, si deve anzitutto convenire con l’Autorità, sia quando sostiene che non spetta a questo giudice intrudersi nell’assetto organizzativo della sua struttura, come invece la ricorrente vorrebbe, quando mette in discussione gli incarichi da assegnare, sia quando afferma che la Giangiulio non ha alcun diritto soggettivo all’assegnazione di un incarico direttivo.<br />
4.2. È peraltro inconfutabile che la stessa Giangiulio, oltre ad aver espresso (non foss’altro con la presentazione del ricorso originario) la propria aspirazione ad ottenere un simile incarico, disponeva nel maggio 2012, quando il provvedimento impegnato fu emesso, di una cospicua anzianità giuridica ed economica, di una rilevante anzianità di servizio e di un<i>curriculum</i> complessivamente significativo.<br />
4.3. Invero, nel provvedimento impugnato si afferma che gli incarichi sono stati assegnati “a dipendenti con la qualifica di funzionario in possesso del profilo professionale adeguato all’incarico in questione”, e considerati “i profili professionali e le esperienze maturate del personale preposto per l’affidamento della responsabilità delle unità organizzative e per l’attribuzione degli incarichi”.<br />
4.4. Ora, tenendo conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente, si può ritenere che, di tali incarichi, quello di direttore aggiunto della direzione bilancio e ragioneria avrebbe potuto esserle affidato, quale funzionario di formazione economica; le sue competenze ed il suo <i>curriculum</i> avrebbero potuto egualmente giustificare l’eventuale conferimento dell’incarico di direttore aggiunto chief economista, così come di responsabile dell&#8217;ufficio statistico e ispezioni informatiche della direzione risorse informative.<br />
Al contrario, nessuna comparazione risulta essere stata operata tra la Giangiulio ed i funzionari cui è stato effettivamente assegnato ciascuno di questi tre incarichi: laddove è da ritenere che, nella situazione concreta, fin qui tratteggiata, essa avesse titolo ad essere presa in specifica considerazione, ed dovesse essere espressamente e puntualmente motivata l’eventuale decisione di preferirle altro collega, confrontando le rispettive esperienze professionali in relazione all’incarico da ricoprire.<br />
4.5. L’atto gravato è dunque affetto da difetto di istruttoria e carenza di motivazione ed in tali limiti va annullato: e, dunque, conservando le nomine di Cassinis e Tonazzi, per le quali manca l’interesse, riconoscendo la stessa Giangiulio, sia pure per implicito, di non avere un adeguato <i>curriculum</i> per conseguire i relativi incarichi.<br />
4.6. L’Amministrazione dovrà pertanto ripronunciarsi sulle rammentate nomine, ora per allora, in conformità alle precedenti statuizioni, e dunque nel rispetto dei comuni principi in materia di procedimento amministrativo.<br />
5. Le spese di lite, considerata la reciproca parziale soccombenza, anche in riferimento al ricorso principale ed ai primi motivi aggiunti, di cui si conferma la reiezione, possono essere integralmente compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie i secondi motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla parzialmente la deliberazione assunta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 16 maggio 2012, secondo quanto specificato in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 20 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore<br />
Rosa Perna, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2014-n-830/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2011 n.830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-5-2011-n-830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-5-2011-n-830/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-5-2011-n-830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2011 n.830</a></p>
<p>sull&#8217;affermazione che, in tema di silenzio della p.a., l&#8217;obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l&#8217;adozione di un provvedimento Pubblica amministrazione – Silenzio della p.a. – Fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-5-2011-n-830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2011 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-5-2011-n-830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2011 n.830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;affermazione che, in tema di silenzio della p.a., l&#8217;obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l&#8217;adozione di un provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Silenzio della p.a. – Fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento – Obbligo di provvedere – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di silenzio della p.a., l’obbligo di provvedere deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o dai principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa o nel principio di legalità della stessa azione amministrativa; pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall&#8217;esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00830/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00300/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 300 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Saim Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, viale Otranto,117; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Enel Distribuzione Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Grandolfo, Raffaele Nicolì, Roberto Tanzariello, con domicilio eletto presso Raffaele Nicolì in Lecce, via Rubichi,6; </p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
della illegittimità del silenzio serbato da Enel Distribuzione spa in relazione alla domanda presentata da Saim srl, in data 24/12/2010, per la validazione degli elaborati progettuali relativi al passaggio del cavidotto a seguito dello spostamento in altri siti di due impianti fotovoltaici, dei quali alle STMG n. 12831 (per l&#8217;impianto fotovoltaico denominato &#8220;Pierri Eo101&#8221;) e n. 12832 (per l&#8217;impianto fotovoltaico denominato &#8220;Pierri eo12&#8221;); per la declaratoria dell&#8217;obbligo per Enel Distribuzione spa di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell&#8217;istanza presentata in data 24/12/2010;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Enel Distribuzione Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Vergine, per la ricorrente, e l’avv. Nicolì, per l’Enel;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente ha presentato al comune di Erchie due distinte DIA per la realizzazione di due impianti eolici di potenza inferiore a 1Mw ai sensi della l.r. 1/2008.<br />	<br />
Enel Produzione ha poi concesso per ciascun impianto due differenti SMTG (Soluzione Tecnica Minima Generale).<br />	<br />
Nelle more della formazione del silenzio-assenso sulle DIA, la Regione Puglia, con la l.r. 31/2008, ha vietato la costruzione di impianti eolici di potenza inferiori a 1 Mw con il procedimento della DIA con diretta applicazione del predetto divieto ai procedimenti autorizzativi non ancora conclusi.<br />	<br />
La ricorrente, quindi, avendo deciso di convertire gli impianti in due distinti impianti fotovoltaici e di spostarli in altri siti, ha presentato, l’11 giugno 2010, due domande alla Regione Puglia per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di due impianti fotovoltaici e opere connesse di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, siti nel comune di Erchie, della potenza di 660 Kw.<br />	<br />
Successivamente, con nota del 22 dicembre 2010, la ricorrente ha richiesto a Enel la validazione degli elaborati progettuali relativi al nuovo tracciato dei cavidotti di collegamento ai due impianti, mantenendo fermi i due punti di connessione.<br />	<br />
Poiché l’Enel non ha concluso il procedimento, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione dell’art. 2 l. 241/1990; violazione dell’art. 14.12 del d.m. 10 settembre 2010.<br />	<br />
Deduce la ricorrente che Enel esercita poteri autoritativi riconducibili al perseguimento di interessi pubblici e quindi soggiace alla disciplina prevista dalla l. 241/1990, con il conseguente obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e che la domanda di validazione degli elaborati progettuali per il cambiamento dei siti è espressamente consentita dall’art. 14.12 del d.m. 10 settembre 2010.<br />	<br />
L’Enel si è costituita con controricorso del 18 marzo 2011 eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza perché l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento non sussiste nel caso di un’istanza manifestamente infondata. Nel caso in esame, l’istanza è manifestamente infondata perché la norma regolamentare richiamata postula che la necessità di traslazione della STMG discenda dal fatto di un terzo e non, come nel caso in esame, quando sia il frutto di una scelta imprenditoriale.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 13 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La giurisprudenza amministrativa ha precisato che il meccanismo del silenzio è diretto ad accertare se l’inerzia serbata dall’Amministrazione in ordine all’istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell’obbligo di adottare un provvedimento esplicito, richiesto con l’istanza stessa. Ciò significa che il dovere dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato non può essere desunto dall’esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l’inerzia dell&#8217;Amministrazione in ordine all’esercizio dei poteri a lei attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all’Amministrazione, direttamente o indirettamente, di adottare il provvedimento nell&#8217;interesse del privato richiedente. <br />	<br />
Per ciò che attiene all’obbligo di provvedere, di regola, esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o dai principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa o nel principio di legalità della stessa azione amministrativa. Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall&#8217;esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (così Tar Catanzaro, sez. I, 17 novembre 2010, n. 2704).<br />	<br />
Nel caso in esame, l’obbligo per Enel di riscontrare la domanda formulata dalla ricorrente discende proprio dal dovere di correttezza e buona amministrazione, anche alla luce del rapporto che si è istaurato a seguito dell’assegnazione della precedente SMTG, e quindi la ricorrente ha interesse a ottenere un provvedimento esplicito che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa.<br />	<br />
Pertanto, fermo restando il potere amministrativo di valutare nel merito la pretesa dedotta, il ricorso è fondato sotto il profilo dell’illegittimità del silenzio dell’Enel e va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, dichiara l’obbligo, per Enel Distribuzione, di provvedere sull’istanza avanzata dalla Saim nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-5-2011-n-830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2011 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2007 n.830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-12-2007-n-830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-12-2007-n-830/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-12-2007-n-830/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2007 n.830</a></p>
<p>G. Giaccardi – Presidente, O. Ciliberti – Estensore R. S.P.A. (Avv.ti G. Franco Ferrari e V. Colalillo) c. la REGIONE MOLISE (Avv. Dist. St.) e nei confronti del MINISTERO DELLA SALUTE e MINISTERO DELLA ECONOMIA (n.c.) e DOC G. S.R.L. (n.c.) illegittimi i provvedimenti regionali che, al fine di contenere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-12-2007-n-830/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2007 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-12-2007-n-830/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2007 n.830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giaccardi – Presidente, O. Ciliberti – Estensore<br /> R. S.P.A. (Avv.ti G. Franco Ferrari e V. Colalillo) c. la REGIONE MOLISE (Avv. Dist. St.) e nei confronti del  MINISTERO DELLA SALUTE e MINISTERO DELLA ECONOMIA (n.c.) e DOC G. S.R.L. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>illegittimi i provvedimenti regionali che, al fine di contenere la spesa sanitaria, stabiliscono prezzi massimi di rimborso di alcuni farmaci appartenenti a categorie terapeutiche omogenee</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità pubblica – Servizio farmaceutico – Misure regionali per il contenimento della spesa farmaceutica &#8211; Art. 48, comma 5, lett. f), D.L. 30 settembre 2003 n. 269 ed art. 1 comma 796, lett. l), L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) &#8211; Misure alternative al “ticket” – Criterio di legittimità – Violazione – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono illegittimi, per contrasto con l’art. 48, comma 5, lett. f), D.L. 30 settembre 2003 n. 269 e l’art. 1 comma 796 lett. l), L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) &#8211; nella parte in cui prevedono che le misure regionali per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata debbano consistere nell’apposizione del “ticket” per confezione di farmaco e quelle alternative al “ticket” debbano, comunque, essere congrue, nel senso di incidere in modo equanime, ragionevole e motivato su tutti i farmaci della stessa fascia e su tutti i soggetti privati (produttori, grossisti e farmacisti) – i provvedimenti regionali che individuano una categoria terapeutica omogenea (nella specie, gli inibitori di pompa protonica, che sono farmaci di fascia A), in ordine alla quale – sul presupposto della sostanziale equipollenza tra i farmaci appartenenti a tale categoria – la spesa addebitabile a carico del S.S.N. è limitata al costo del farmaco generico.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti in termini in questa Rivista.<br />
CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 7 luglio 2006 n. 279, in questa Rivista, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell&#8217;art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 (Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Lorenzo. L&#8217;imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, che comporta la determinazione indiretta di un nuovo e minore prezzo, non è che una delle misure stabilite discrezionalmente dal legislatore al fine di bilanciare le diverse esigenze, da un lato, di contenimento della spesa farmaceutica, nel contesto di risorse date, e, dall&#8217;altro, di garanzia, nella misura più ampia possibile, del diritto alla salute mediante l&#8217;inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell&#8217;elenco di quelli rimborsabili dal SSN. Nello stesso senso, T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III TER &#8211; Sentenza 21 settembre 2005 n. 7240, ivi. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di <b>registro generale 197 del 2007</b>, proposto da</p>
<p><B>R. S.P.A</B>., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Vincenzo Colalillo, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43, <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
la <B>REGIONE MOLISE</B>, in persona del Presidente p .t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è domiciliata, <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; <B>MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELLA ECONOMIA</B>, in persona dei rispettivi Ministri p. t., non costituitisi;<br />
&#8211; <B>DOC G. S.R.L</B>., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>dei seguenti atti: 1)la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 358 del 30.3.2007, pubblicata sul B.u.r.m. n. 10 del 30.4.2007, recante &#8220;accordo tra Ministro della salute, Ministro della economia e finanze, Regione Molise sottoscritto in data 27.3.2007 – programma operativo triennio 2007-2009, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge 30.12.2004 n. 311 – obiettivo operativo 10.4 “prezzo massimo di rimborso sui medicinali appartenenti alla categoria terapeutica omogenea ATC A02BC &#8220;inibitori della pompa acida&#8221;” &#8211; provvedimenti&#8221;; 2)ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o connesso; 3)in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 30.3.2007, portante alla approvazione dell’accordo stipulato il 27.3.2007 tra il Ministro della salute, il Ministro della economia e il Presidente della Regione Molise, per l’approvazione del piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge n. 311 del 2004, unitamente ai relativi allegati 1 e 2, rispettivamente costituiti dall’Accordo 27.3.2007 predetto e dal cosiddetto &#8220;Piano di rientro o Programma operativo 2007-2009&#8221;; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria della ricorrente società;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita, alla pubblica udienza del 21 novembre 2007, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;<br />
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I – La società ricorrente, che commercializza alcune specialità di farmaci, ritiene lesivi dei propri interessi i provvedimenti regionali che, al fine di contenere la spesa sanitaria, stabiliscono prezzi massimi di rimborso di alcuni farmaci appartenenti a categorie terapeutiche omogenee. Insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 358 del 30.3.2007, pubblicata sul B.u.r.m. n. 10 del 30.4.2007, recante &#8220;accordo tra Ministro della salute, Ministro della economia e finanze, Regione Molise sottoscritto in data 27.3.2007 – programma operativo triennio 2007-2009, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge 30.12.2004 n. 311 – obiettivo operativo 10.4 “prezzo massimo di rimborso sui medicinali appartenenti alla categoria terapeutica omogenea ATC A02BC &#8220;inibitori della pompa acida&#8221;” &#8211; provvedimenti&#8221;; 2)ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o connesso; 3)in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 30.3.2007, portante alla approvazione dell’accordo stipulato il 27.3.2007 tra il Ministro della salute, il Ministro della economia e il Presidente della Regione Molise, per l’approvazione del piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge n. 311 del 2004, unitamente ai relativi allegati 1 e 2, rispettivamente costituiti dall’Accordo 27.3.2007 predetto e dal cosiddetto &#8220;Piano di rientro o Programma operativo 2007-2009&#8221;. Deduce i seguenti motivi:1)violazione e falsa applicazione dell’art. 48 D.L. n. 269/2003 relativa legge di conversione, violazione e falsa applicazione D.P.C.M. 29.11.2001 recante la &#8220;definizione dei livelli essenziali di assistenza&#8221;; violazione e falsa applicazione del Titolo III del D.Lgs. n. 219/2006; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 347/2001, conv. in legge n. 405/2001, in specie degli artt. 4, 6, 7, 8, 10 e 12; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 183 legge n. 311 del 2004, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 796 legge n. 296/2006, violazione dell’art. 70 legge n. 448/1998, violazione degli artt. 3 e segg. legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione della direttiva 89/105/CEE in materia di trasparenza e della normativa nazionale di attuazione (D.Lgs. n. 79/1992), violazione degli artt. 2, 3, 5, 32, 97 e 117 della Costituzione, incompetenza assoluta, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia, sviamento, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà intrinseca; 2)violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 Costituzione, violazione della legge n. 287/1990 e dei principi fondamentali in tema di concorrenza, violazione e falsa applicazione della direttiva 89/105/CEE in materia di trasparenza e della normativa nazionale di attuazione (D.Lgs. n. 79/1992), violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del Trattato CEE, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 3472001 conv. Legge n. 405/2001, dell’art. 48 D.L. n. 296/2003 conv. Legge 326/2003, e dell’art. 3 comma primo D.L. n. 23/1998 conv. Legge n. 94/1998, violazione e falsa applicazione art. 12 del Codice deontologico medico, violazione del D.Lgs. n. 30/2005, eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, ingiustizia e irragionevolezza, contraddittorietà, incompetenza.<br />
Con successiva memoria, la ricorrente società ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.<br />
Si costituisce la Regione intimata, deducendo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.<br />
All’udienza del 21 novembre 2007, la causa viene introitata per la decisione.<br />
II – Il ricorso è ammissibile e fondato.<br />
III – La ricorrente, in qualità di azienda farmaceutica, impugna la deliberazione della Giunta Regionale, con la quale, al fine di contenere la spesa sanitaria complessiva, viene individuata una categoria terapeutica omogenea (quella degli inibitori di pompa protonica, che sono farmaci di fascia A), in ordine alla quale – sul presupposto della sostanziale equipollenza tra i farmaci appartenenti a tale categoria – la spesa addebitabile a carico del S.S.N. sia limitata al costo del farmaco generico. La ricorrente società ha, dunque, un interesse concreto e attuale a impugnare sia l’atto di programmazione generale della Regione Molise, che il connesso provvedimento attuativo, atteso che la disposta limitazione alla rimborsabilità dei farmaci appartenenti alla categoria omogenea degli inibitori di pompa acida reca serio nocumento alla sua produzione, trattandosi, nella specie, di un fornitore di specialità medicinali rientranti tra quelle limitatamente rimborsabili. Pertanto, il ricorso è ammissibile sotto il profilo dell’interesse a ricorrere. <br />
IV – I motivi del ricorso sono attendibili.<br />
I prezzi delle specialità medicinali rimborsabili dal S.S.N. non sono stabiliti liberamente dalle aziende farmaceutiche, ma vengono definiti da una procedura di contrattazione che, a mente dell’art. 48 comma 33 del D.L. n. 269/2003 (conv. Legge n. 326/2003), si svolge tra l’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.FA.) e le singole aziende produttrici. Le aziende farmaceutiche private (produttori, grossisti e farmacisti) sono chiamate a contribuire al ripiano di una quota-parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica programmata, per rendere possibile il contenimento della spesa del S.S.N. e, in particolare, per consentire alle Regioni di rispettare il patto di stabilità interno. Tale quota-parte facente carico ai soggetti privati è pari al 60 per cento, mentre il restante 40 per cento grava sulle stesse Regioni. <br />
Invero, il Molise, con i provvedimenti impugnati, scarica su alcuni produttori di principi attivi (non su tutti, ma solo su quelli che producono esomeprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo) una parte del ripiano della quota regionale.<br />
Tale scelta appare in violazione della normativa di cui all’art. 48 comma quinto lett. f) del D.L. n. 269/2003, nonché all’art. 1 comma 796 lett. l) della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), nella parte in cui è previsto che le misure regionali per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata debbano consistere nella apposizione del “ticket” per confezione di farmaco e quelle alternative al “ticket” debbano, comunque, essere congrue.<br />
Anche a voler consentire che la Regione recuperi sui soggetti privati una parte della quota regionale di contenimento della spesa farmaceutica, è improprio, illogico, discriminante che essa lo faccia solo a carico di alcuni soggetti e non di tutti. Ne consegue la attendibilità dei denunciati vizi di eccesso di potere. Il metodo per raggiungere l’effetto &#8211; in modo equo, ragionevole, motivato e senza operare disparità di trattamento tra farmaco e farmaco &#8211; è proprio quello dell’apposizione di un “ticket” per confezione, misura prevista, in via ordinaria, dalla vigente normativa statale per il contenimento della spesa farmaceutica di quota regionale. In ogni caso, anche un eventuale misura alternativa al “ticket” , per essere legittima, deve incidere in modo equanime, ragionevole e motivato su tutti i farmaci della stessa fascia e su tutti i soggetti privati (produttori, grossisti e farmacisti), non già su alcuni piuttosto che altri. <br />
Il principio della sovrapponibilità dei farmaci – cioè della sostituibilità del prodotto prescritto con altro a più basso costo – può anche presiedere ad un criterio di limitazione della rimborsabilità del farmaco a più alto costo, ma a condizione che la scelta di quel farmaco non sia arbitraria e discriminante e rinvii ad una preventiva classificazione e individuazione dei farmaci operata dalla Agenzia Italiana del Farmaco (ora A.I.FA., in passato C.U.F.), a cui compete, per legge, di riconoscere, nelle categorie terapeutiche, i farmaci che hanno un ruolo non essenziale e sovrapponibile (art. 6 D.L. n. 347/2001). <br />
Non a caso, proprio l’A.I.FA., in un comunicato del 9.2.2007, esprime preoccupazione sulle iniziative di alcune Regioni di introdurre differenziazioni immotivate in merito ai prezzi di rimborso e all’accessibilità gratuita ai farmaci, con la conseguenza di ledere il principio della unitarietà del sistema farmaceutico nazionale. La stessa A.I.FA., in quel comunicato, afferma che i Prontuari farmaceutici non possono essere regionalizzati e la materia dei prezzi e dei rimborsi dei farmaci di fascia A costituisce un livello essenziale di assistenza (L.E.A.) che non può essere modificato nelle singole Regioni, stante il diritto del cittadino di avere un accesso uniforme ai farmaci di fascia A indipendentemente dalla sua collocazione geografica.<br />
V – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<b> accoglie</b> il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla, “in parte qua”, i provvedimenti con esso impugnati.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2007, dal Collegio così composto:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore<br />
Rita Tricarico, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/12/2007<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-12-2007-n-830/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2007 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2007 n.830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-6-2007-n-830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-6-2007-n-830/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-6-2007-n-830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2007 n.830</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. A.M.R. s.r.l. (Avv. S. Nocentini) contro il Comune di Civitella (Avv. U. Gulina) e nei confronti della Regione Toscana (non costituita), della Provincia di Grosseto (non costituita), di M. Roggi (non costituito) e di L. Chiazzi (Avv. T. Amarugi in tema di annullamento in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-6-2007-n-830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2007 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-6-2007-n-830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2007 n.830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> A.M.R. s.r.l. (Avv. S. Nocentini) contro il Comune di Civitella (Avv. U. Gulina) e nei confronti della Regione Toscana (non costituita), della Provincia di Grosseto (non costituita), di M. Roggi (non costituito) e di L. Chiazzi (Avv. T. Amarugi</span></p>
<hr />
<p>in tema di annullamento in autotutela di una variante al P.R.G. e sull&#8217;insussistenza dell&#8217;affidamento del privato nel caso di non rilevante distanza di tempo dall&#8217;adozione dell&#8217;atto oggetto di annullamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Annullamento in autotutela &#8211; Presupposti<br />
2. 1. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Situazione di affidamento &#8211; Attività di autotutela dispiegata a non rilevante distanza di tempo dall’adozione dell’atto oggetto di annullamento &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. l’Amministrazione conserva il potere di agire in autotutela per revocare od annullare i propri precedenti atti in ragione dell’immanenza del principio costituzionale del buon andamento cui la stessa deve sempre ragguagliare il proprio operato, attraverso l&#8217;adozione di atti finalizzati costantemente al migliore perseguimento dei fini pubblici alla stessa affidati.<br />
Né la Pubblica Amministrazione incontra limiti temporali nell&#8217;esercizio del potere di riconsiderare l&#8217;assetto di determinate situazioni giuridiche, sempre che la situazione di fatto si configuri in modo tale da consentire di ricondurre tale situazione entro il confine di una corretta applicazione delle norme giuridiche che andavano adottate all&#8217;epoca in cui la situazione fu valutata e, d’altro canto, l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di atti illegittimi con effetti dannosi permanenti per l&#8217;Amministrazione non abbisogna di una specifica motivazione sull&#8217;interesse pubblico (fattispecie relativa all’annullamento di una variante al P.R.G.)</p>
<p>2. La situazione di affidamento alla quale si riconnette l’obbligo per l’Amministrazione che il provvedimento di ritiro sia sorretto, per un verso, da congrua esposizione dell’esistenza dell&#8217;interesse pubblico concreto ed attuale che ne legittima l&#8217;adozione e, per altro verso, da adeguata comparazione tra dette esigenze e la posizione soggettiva del privato non si rinviene qualora l&#8217;attività di autotutela si dispieghi a non rilevante distanza di tempo dall’adozione dell’atto oggetto di annullamento (fattispecie relativa all’annullamento di una variante al P.R.G.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 830 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
n.  531  Reg. Ric.<br />
Anno 2005</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sul ricorso n. 531/05 proposto da </p>
<p><b>A.M.R. s.r.l.</b>, con sede in Civitella Paganico (GR), in persona dell’amministratore unico, sig. Massimo Roggi, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Nocentini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2,</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Civitella Paganico</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Gulina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Cuccurullo, in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20, </p>
<p><b>e nei confronti</b><br />
&#8211; della <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Provincia di Grosseto</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; di <b>Roggi Mario</b> non costituito in giudizio;<br />
&#8211; di <b>Chiazzi Lorensino</b> rappresentato e difeso dall’avv. Tania Amarugi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaia Falconi, in Firenze, via Santa Reparata n. 40;<br />
<b><br />
per l’annullamento<br />
</b>&#8211; della deliberazione in data 25 gennaio 2005 n. 7 del Consiglio comunale di Civitella Paganico aventi ad oggetto &#8220;<i>delibere del Consiglio comunale n. 58 del 25.11.2003 e n. 8 del 26.3.2004 relative alla variante in località Poggio al Rosso. Annullamento</i>&#8220;, nonché della allegata relazione del responsabile U.O. Area tecnica;<br />
&#8211;  non di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, ancorché incogniti, ivi compresi, in particolare:<br />
&#8211; le note prot. 6682 in data 2 luglio 2004 e prot. n. 8148 in data 9 agosto 2004 del Responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico comunale; <br />
&#8211; l&#8217;articolo 37 dello Statuto del Comune di Civitella Paganico;</p>
<p><b>e per l’annullamento,<br />
con proposizione di motivi aggiunti,<br />
</b>del provvedimento in data 24 marzo 2005 del Responsabile Area tecnica del Comune di Civitella Paganico di diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un capannone destinato alla riparazione e alla manutenzione delle macchine agricole di cui all’istanza del 24 gennaio 2005 prot. n. 00738 presentata dalla società ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti  notificati il 30 aprile 2005;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 28 marzo 2007, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente è proprietaria di un terreno situato nel territorio del Comune di Civitella Paganico acquistato in data 25 marzo 2004 <br />
Tale porzione di terreno e altre adiacenti sono state interessate da una variante di PRG ex art. 40, comma 2, lett. f), della legge regionale n. 5/1995, adottata con deliberazione consiliare n. 58 del 25 novembre 2003, e definitivamente approvata con la deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2004.<br />
Con la variante il Comune, pur mantenendo la destinazione a zona E dell&#8217;area interessata, aveva consentito alla società ricorrente di realizzare, nel lotto in questione, una struttura dove esercitare l&#8217;attività artigianale di cui al proprio oggetto sociale.<br />
Avverso la suddetta variante venivano presentati due esposti da parte dell’odierno controinteressato, prospettandone l’illegittimità in ragione della partecipazione al voto del sig. Mario Roggi, “<i>cugino dei componenti dell’impresa destinataria della variante al PRG</i>”, in violazione dell’art. 37 dello Statuto del Comune di Civitella Paganico.<br />
Veniva, perciò, inviata ai sigg. Mario e Massimo Roggi comunicazione di avvio del procedimento per la verifica delle circostanze sopra riferite ed acquisito un parere legale sulla legittimità della procedura posta in essere dall’Amministrazione.<br />
Nonostante le osservazioni presentate dagli interessati, con l’atto in epigrafe il Comune di Civitella Paganico annullava le deliberazioni del Consiglio comunale n. 58 del 25.11.2003 e n. 8 del 26.3.2004 di approvazione della variante in località Poggio al Rosso.<br />
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Violazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e carenza di motivazione. <br />
<b>2.</b> Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 37 dello Statuto del Comune di Civitella Paganico. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di presupposto, travisamento, violazione del giusto procedimento.<br />
<b>3.</b> Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 19 della l. 3 agosto 1999, n. 265. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto, errore di fatto, travisamento.<br />
<b>4.</b> Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 78 e 134 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 19 della l. 3 agosto 1999, n. 265, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 40 della l. reg. n. 5/1995. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto, errore di fatto, travisamento, violazione dei principi in materia di annullamento di pregressi provvedimenti e dell’affidamento. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto, travisamento.<br />
<b>5.</b> Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 19 della l. 3 agosto 1999, n. 265. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto, errore di fatto, perplessità e contraddittorietà.<br />
Successivamente, con provvedimento in data 24 marzo 2005, il Responsabile Area tecnica del Comune di Civitella Paganico ha rigettato l’istanza della società ricorrente tesa a conseguire il permesso di costruire per la realizzazione di un capannone destinato alla riparazione e alla manutenzione delle macchine agricole, rilevando che l’intervento non rientrava tra quelli ammissibili ai sensi degli artt. 5, 5 bis e 5 ter della l. reg. n. 64/1995, atteso che con la deliberazione n. 7 del 25 gennaio 2005 il Comune aveva annullato l’atto introduttivo della variante al PRG approvato con la deliberazione n. 58/2003.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 aprile 2005 e ritualmente depositato, la società ricorrente ha impugnato anche tale atto proponendo le seguenti censure:<br />
<b>6.</b> Illegittimità derivata. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 77, 78 e 83 della l. reg. n. 1/2005 e dell’art. 1 della l. reg. n. 65/1995.<br />
<b>7.</b> Illegittimità derivata. Violazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e carenza di motivazione. <br />
<b>8.</b> Illegittimità derivata. Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 37 dello Statuto del Comune di Civitella Paganico. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di presupposto, travisamento, violazione del giusto procedimento.<br />
<b>9.</b> Illegittimità derivata. Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 19 della l. 3 agosto 1999, n. 265. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto, errore di fatto, travisamento.<br />
<b>10.</b> Illegittimità derivata. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 78 e 134 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 19 della l. 3 agosto 1999, n. 265, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 40 della l. reg. n. 5/1995. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto, errore di fatto, travisamento, violazione dei principi in materia di annullamento di pregressi provvedimenti e dell’affidamento. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto, travisamento.<br />
<b>11.</b> Illegittimità derivata. Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 19 della l. 3 agosto 1999, n. 265. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto, errore di fatto, perplessità e contraddittorietà.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 28 marzo 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame sono impugnati l’atto con cui il Comune di Civitella Paganico ha annullato le precedenti delibere del Consiglio comunale n. 58 del 25.11.2003 e n. 8 del 26.3.2004 di adozione e approvazione definitiva della variante in località Poggio al Rosso, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento in data 24 marzo 2005 del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un capannone destinato alla riparazione e alla manutenzione delle macchine agricole di cui all’istanza in precedenza presentata dalla società ricorrente.<br />
Il ricorso non può essere accolto.<br />
Con il primo motivo si lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all’annullamento delle deliberazioni di approvazione della variante in questione.<br />
La doglianza non è fondata.<br />
Come ammesso dalla stessa ricorrente, nel luglio ed agosto del 2004 il Responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico comunale ha inviato al signor Massimo Roggi missive alle quali era allegato l&#8217;esposto presentato dal signor Chiezzi dalle quali poteva evincersi chiaramente l’avvio del procedimento il cui possibile esito avrebbe condotto a provvedimenti di ritiro delle deliberazioni di approvazione della variante in località Poggio al Rosso.<br />
Osserva in proposito il Collegio che l&#8217;avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 è funzionale, essenzialmente, a consentire al destinatario dell&#8217;atto conclusivo la partecipazione alla procedura stessa, mercé la presentazione di difese, deduzioni e documenti, di cui la p.a. deve tener conto in sede istruttoria e nella statuizione finale, onde detta formalità è superflua quando l&#8217;interessato consegua <i>aliunde</i> la conoscenza del procedimento e, come è avvenuto nella fattispecie, possa comunque parteciparvi (T.A.R. Lazio, sez. II, 1 febbraio 2005, n. 871; id. sez. III, 22 febbraio 2006, n. 1343; T.A.R. Sardegna, sez. II, 21 settembre 2005, n. 1916).<br />
Non può perciò avere alcuna rilevanza la circostanza che la comunicazione di cui trattasi sia stata fornita al sig. Roggi, come persona fisica e non nella qualità di amministratore della società ricorrente.<br />
Con il secondo e il terzo motivo la società ricorrente si duole dell’interpretazione dell’art. 37 dello Statuto del Comune di Civitella Paganico, fatta propria dall’Amministrazione, e comunque del contrasto tra detta norma e l’art. 78 del T.U. degli enti locali.<br />
Infatti la norma statutaria si limiterebbe a prescrivere l’obbligo di allontanamento dei consiglieri comunali in situazione di potenziale conflitto d’interesse con la delibera in discussione, omettendo di sanzionare l’illegittimità dell’atto approvato dal Consiglio comunale in violazione di detta norma di comportamento. Inoltre l’art. 37 dello Statuto comunale si porrebbe in contrasto (o comunque andrebbe letto in conformità) con l’art. 78 del d.lgs. 267/2000 che stabilisce per il consigliere comunale il mero obbligo di astenersi dalla votazione, senza prevedere alcuna conseguenza in caso di mancato allontanamento dall’aula, come in effetti è avvenuto nella circostanza.<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
La norma contenuta nell&#8217;art. 19, comma 2, l. 3 agosto 1999 n. 265, successivamente trasfusa nell&#8217;art. 78 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dispone che “<i>Gli amministratori di cui all&#8217;art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L&#8217;obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell&#8217;amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado</i>”.<br />
Si osserva al riguardo che la disposizione recata dall’art. 37 dello Statuto del Comune di Civitella Paganico il quale stabilisce che “<i>nelle riunioni degli Organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio, i membri hanno l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze quando si deliberi di questioni delle quali essi o i loro parenti ed affini fino al 4° grado od il coniuge abbiano interesse proprio</i>”, non appare in contrasto con quanto disposto in tema dal T.U. degli enti locali, atteggiandosi, piuttosto, come una esplicitazione del dovere di astensione dalla discussione, oltre che dalla votazione stabilito dal T.U..<br />
E’ evidente, infatti che, quando sussiste un possibile conflitto tra l’interesse personale del titolare di un pubblico ufficio e quello generale affidato alle cure dell&#8217;organo di cui fa parte, indipendentemente dall&#8217;applicazione della cosiddetta prova di resistenza, la semplice partecipazione alla seduta e alla discussione in posizione di non assoluta imparzialità può, in astratto, contribuire ad influenzare il voto degli altri componenti del consesso (T.A.R. Lombardia Brescia, 30 maggio 2006, n. 648).<br />
Tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l&#8217;amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in linea di mera ipotesi, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a. (Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4622; T.A.R. Abruzzo, Pescara; 13 febbraio 2004, n. 208; T.A.R. Liguria sez. I, 3 giugno 2005, n. 798).<br />
Né può ragionevolmente sostenersi che con la formulazione dell’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Legislatore abbia inteso modificare, in senso meno restrittivo, l’obbligo già stabilito dall’art. 279 del R.D. n. 383/1934 il quale, dopo aver previsto, al 1° comma, che “<i>gli amministratori dei comuni delle province…devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono…come pure quando si tratta d’interesse proprio, o d’interesse…dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge</i>”, stabiliva, al comma 2°, che “<i>il divieto di cui sopra importa anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari</i>”.<br />
E ciò in quanto la <i>ratio</i> alla base della scelta legislativa che impone l&#8217;obbligo di astensione per le deliberazioni in ordine a questioni per le quali potrebbe esservi interesse non è la sfiducia sulle capacità del singolo consigliere di saper decidere anche contro il proprio personale interesse, ma piuttosto la convinzione che il soggetto, al quale è affidata la cura di un interesse pubblico, deve essere posto in condizione di operare senza condizionamenti di sorta, realizzabili evidentemente anche attraverso la mera presenza dell’interessato nell’aula del Consiglio.<br />
Quanto poi alla tesi secondo la quale nessun effetto viziante si realizzerebbe in caso di violazione dell’obbligo suddetto, non vi è chi non veda la sua mancanza di fondamento, prima che per una ragione di logica giuridica (assurdo essendo prevedere un divieto senza sanzionarne la sua violazione), perché ciò comporterebbe una palese violazione del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.<br />
Giova, inoltre rammentare che il comma 4 dell’art. 78  del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che “<i>Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell&#8217;accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell&#8217;amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico</i>”.<br />
Con il quarto motivo la ricorrente deduce che il Comune non avrebbe avuto il potere di rivedere le proprie scelte urbanistiche in assenza di specifiche iniziative giurisdizionali da parte di terzi, titolari di un interesse qualificato alla rimozione dell’atto asseritamente viziato dal conflitto d’interessi e, in ogni caso, solo dopo una sentenza passata giudicato. E ciò senza neppure dare conto della sussistenza di un interesse pubblico concreto sotteso all’annullamento dell’atto ritenuto viziato.<br />
La tesi non è persuasiva.<br />
Deve osservarsi, infatti, che, a prescindere dalle eventuali sollecitazioni che possono pervenire da terzi, l’Amministrazione conserva il potere di agire in autotutela per revocare od annullare i propri precedenti atti in ragione dell’immanenza del principio costituzionale del buon andamento cui la stessa deve sempre ragguagliare il proprio operato, attraverso l&#8217;adozione di atti finalizzati costantemente al migliore perseguimento dei fini pubblici alla stessa affidati.<br />
In tal senso già si è espressa la Sezione rilevando che la Pubblica Amministrazione non incontra limiti temporali nell&#8217;esercizio del potere di riconsiderare l&#8217;assetto di determinate situazioni giuridiche, sempre che la situazione di fatto si configuri in modo tale da consentire di ricondurre tale situazione entro il confine di una corretta applicazione delle norme giuridiche che andavano adottate all&#8217;epoca in cui la situazione fu valutata (Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2002 n. 3714 ) e, d’altro canto, l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di atti illegittimi con effetti dannosi permanenti per l&#8217;Amministrazione non abbisogna di una specifica motivazione sull&#8217;interesse pubblico (TAR Toscana, sez. I, 16 gennaio 2006, n. 128; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, V Sez. 1 luglio 2002 n. 3599).<br />
Alla luce di quanto sopra non può essere obliterata la circostanza che la violazione del dovere di astensione integra il reato di abuso di ufficio, anche dopo la riforma dell&#8217;art. 323 cod. pen., introdotta con l&#8217;art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234, sotto il profilo della violazione di legge (Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2001, n. 43169, id., 23 settembre 1998, n. 2662).<i><br />
</i>Quanto all’affidamento della società ricorrente, asseritamente leso dal provvedimento impugnato, conviene rammentare che la situazione di affidamento alla quale si riconnette l’obbligo per l’Amministrazione che il provvedimento di ritiro sia sorretto, per un verso, da congrua esposizione dell’esistenza dell&#8217;interesse pubblico concreto ed attuale che ne legittima l&#8217;adozione e, per altro verso, da adeguata comparazione tra dette esigenze e la posizione soggettiva del privato non si rinviene qualora l&#8217;attività di autotutela si dispieghi a non rilevante distanza di tempo dall’adozione dell’atto oggetto di annullamento (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6956).<i> </i><br />
Nel caso in esame la variante, pur approvata, non era neppure stata oggetto di pubblicazione sul BURT.<br />
Infondato, si palesa, infine, il quinto mezzo di gravame con cui la società ricorrente lamenta che, anche nell’ipotesi in cui si riconoscesse all’Amministrazione il potere di annullare la Variante già approvata, il provvedimento di ritiro avrebbe dovuto riguardare solo una parte dell’area interessata e non quella pertinente al terreno di proprietà della ricorrente.<br />
Deve, infatti, rilevarsi, che se, in linea di principio le prescrizioni contenute in una variante al piano regolatore generale vanno considerate scindibili, ai fini del loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale (e quindi anche nell’esercizio del potere di autotutela), ciò non si realizza quando, per il carattere impresso con essa alla zona considerata, la variante rivesta un carattere unitario che non ammette la sua scomposizione.<br />
E, d’altro canto, ciò costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione, atteso che il comma 4 dell’art. 78  del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si limita a stabilire che “<i>Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale</i>”.<br />
Nel caso in esame il Comune assume di avere in corso la stesura di un nuovo Piano strutturale nel quale convergeranno in un contesto omogeneo le nuove prescrizioni scaturite dalla situazione creatasi per effetto dell’annullamento della variante.<br />
Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente censura per illegittimità derivata il provvedimento di diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un capannone destinato alla riparazione e alla manutenzione delle macchine agricole di cui all’istanza in precedenza presentata.<br />
Atteso che nessuna autonoma doglianza viene dedotta nei riguardi di tale atto, per le ragioni già esposte devono ritenersi infondati tutti i motivi di gravame.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso e i motivi aggiunti devono pertanto essere rigettati.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 28 marzo 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 GIUGNO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-6-2007-n-830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2007 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-6-3-2007-n-830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-6-3-2007-n-830/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-6-3-2007-n-830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.830</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore Associazione “Casa Famiglia San Francesco” O.N.L.U.S. (avv. M. Liviello) c. Comune di Miggiano (avv. P. Quinto) sull&#8217;indennizzo in caso di revoca ex art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990 1. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Concessione di beni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-6-3-2007-n-830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-6-3-2007-n-830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore<br /> Associazione “Casa Famiglia San Francesco” O.N.L.U.S. (avv. M. Liviello) c. Comune di Miggiano (avv. P. Quinto)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;indennizzo in caso di revoca ex art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Concessione di beni pubblici – Revoca – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.<br />
2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Risarcimento come misura di completamento della tutela di tipo impugnatorio – Principio sancito dalla Corte cost. n.204 del 2004 – Controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo ex art. 21-quinquies, l. n.241 del 1990 – Applicabilità.</p>
<p>3. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Revoca ex art. 21-quinquies, l. n.241 del 1990 – Controversie sulla determinazione e la corresponsione dell’indennizzo – Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Scelta coerente del Legislatore.</p>
<p>4. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Revoca ex art. 21-quinquies, l. n.241 del 1990 – Controversie anteriori all’entrata in vigore della l. n.15 del 2005 – Indennizzo – Spetta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art.5, l. 6 dicembre 1971 n.1034, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di controversia avente ad oggetto un atto di revoca di una concessione di beni pubblici.</p>
<p>2. Il principio sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.204 del 2004, secondo cui, il risarcimento del danno costituisce misura (necessaria) di completamento della tutela di tipo impugnatorio, appare a fortiori applicabile per le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo che, ai sensi dell’art. 21-quinquies, l. 7 agosto 1990 n.241, è dovuto al privato nel caso in cui l’Amministrazione decida legittimamente di revocare un proprio precedente atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario.</p>
<p>3. In tema di revoca, il diritto all’indennizzo costituisce conseguenza diretta dell’accertamento della legittimità della revoca, per cui appare coerente con l’obiettivo della concentrazione dei giudizi la scelta del Legislatore del 2005 (l. 11 febbraio 2005 n.15) di attribuire le controversie sulla determinazione e la corresponsione dell’indennizzo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
4. In tema di revoca, l’indennizzo spetta anche in relazione a vicende insorte ed esauritesi prima dell’entrata in vigore della l. 11 febbraio 2005 n.15, perché l’art. 21-quinquies, l. 7 agosto 1990 n.241, ha semplicemente codificato un principio che era già desumibile dall’ordinamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia<br />
II Sezione di Lecce</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori Magistrati:<br />
<b>Dott.	Antonio CAVALLARI	 &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott.	Tommaso CAPITANIO	&#8211; Referendario, relatore<br />	<br />
Dott. 	Patrizia MORO	&#8211; Referendario<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>A) sul ricorso n. 1288/2003, proposto da</p>
<p><b>Associazione “Casa Famiglia San Francesco” O.N.L.U.S.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Liviello, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria, 1,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Comune di Miggiano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Garibaldi, 43,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della deliberazione del C.C. di Miggiano n. 19 del 16 aprile 2003, comunicata in data 28 aprile 2003, avente ad oggetto “<i>Revoca concessione in uso casa di riposo per anziani</i>”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto,<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’Amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla illegittima revoca della concessione;</p>
<p>B) sui motivi aggiunti al predetto ricorso, proposti da</p>
<p><b>Associazione “Casa Famiglia San Francesco” O.N.L.U.S.</b>, rappresentata e difesa come sopra,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Comune di Miggiano</b>, rappresentato e difeso come sopra,</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo,<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto, per equivalente monetario,<br />
<b></p>
<p align=center>
o, in via subordinata, per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente di un indennizzo per i lavori già eseguiti, ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 41/2001 e/o dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e/o dell’art. 2041 c.c.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Vista l’ordinanza 24.7.2003, n. 677, con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 il relatore, Referendario Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Liviello e Antonio Quinto in sostituzione di Pietro Quinto.<br />
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FATTO
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1.</b> L’Associazione ricorrente impugna la deliberazione con cui il Consiglio Comunale di Miggiano ha stabilito di revocare la concessione in uso, a suo tempo disposta in favore della ricorrente a seguito di procedura ad evidenza pubblica, di un immobile di proprietà comunale da destinare all’esercizio di attività assistenziali in favore di categorie socialmente svantaggiate.<br />
Espone al riguardo la ricorrente (la quale è iscritta nel registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 16.3.1994, n. 11 e gestisce centri di accoglienza per giovani svantaggiati in regime di convenzione con varie ASL e numerosi Comuni della provincia salentina) che:<br />
&#8211; nel 1997 ha partecipato ad una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione trentennale da parte del Comune di Miggiano di un immobile (nato per essere adibito a casa di riposo per anziani e mai del tutto completato per mancanza di risorse<br />
&#8211; per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, i patti negoziali prevedevano la ristrutturazione e l’attivazione della struttura secondo una precisa tempistica, ed in particolare la sistemazione e la messa in funzione di un primo lotto (la parte<br />
&#8211; la sistemazione e la messa in funzione del primo lotto sono avvenute nel rispetto della tempistica concordata, tanto è vero che nel giugno 1999 il Comune ha rilasciato il certificato di agibilità e nel gennaio 2000 la struttura è stata inaugurata alla p<br />
&#8211; nel frattempo, l’Associazione si era impegnata per ottenere un finanziamento regionale dell’importo di circa un miliardo di lire, che è stato regolarmente concesso con deliberazione di G.R. n. 857/1999, finalizzato alla sistemazione di un’ulteriore porz<br />
&#8211; a questo punto, sono insorti due ordini di problemi, che hanno impedito, secondo la ricorrente, la continuazione e l’implementazione delle attività oggetto della convenzione. Da un lato, la concomitanza dei lavori avviati a seguito del finanziamento reg<br />
&#8211; ad ogni buon conto, l’Amministrazione, dopo aver inviato la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della concessione, con la deliberazione impugnata ha deciso di procedere alla revoca, sul triplice presupposto che: (a) l’Associazione non ha r<br />
<b>2.</b> L’operato del Comune viene censurato per i seguenti motivi:<br />
&#8211; non risponde al vero che i lavori di sistemazione del primo lotto sono stati completati dopo la scadenza del termine convenuto, il che è dimostrato dall’avvenuto rilascio nel mese di giugno 1999 del certificato di agibilità (documento che comprova fino- seppure è vero che nel termine convenuto non è stata attivata la Comunità Terapeutica, ciò non è dipeso da circostanze imputabili alla ricorrente e, ad ogni buon conto, nel periodo 1998-2000 la struttura ha ospitato attività comunque ricomprese nell’ogg<br />
&#8211; infine, è falso il riferimento alla mancata stipula delle predette polizze assicurative, visto che l’immobile è stato assicurato in data 30.7.2002 (e le polizze sono allegate in copia al ricorso);<br />
&#8211; in realtà, alla base della deliberazione impugnata ci sarebbe la volontà del Comune di sanzionare l’Associazione per non avere questa assunto manodopera di gradimento dell’ente, per cui sussiste lo sviamento di potere;<br />
&#8211; inoltre, trattandosi di rapporto di natura negoziale, trovano applicazione le regole civilistiche in materia di risoluzione per inadempimento, le quali presuppongono l’accertamento della colpa del debitore e la gravità dell’inadempimento (presupposti ch<br />
&#8211; infine, l’atto impugnato è carente dal punto di vista motivazionale, non essendo state esplicitate le ragioni di pubblico interesse che giustificano la revoca.<br />
In ragione dell’illegittimità del provvedimento impugnato, l’Associazione “S. Francesco” chiede altresì il risarcimento del danno ingiusto, quantificato inizialmente in € 3.414.319,99 (come da perizia di parte allegata al ricorso). <br />
<b>3.</b> Si è costituita l’Amministrazione intimata, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del TAR, e contestando nel merito le argomentazioni di parte ricorrente.<br />
Con l’ordinanza in epigrafe, confermata dal Consiglio di Stato (ordinanza della Sez. VI 7.10.2003, n. 4397), è stata rigettata la domanda cautelare.<br />
<b>4.</b> Successivamente, avendo il Comune proceduto alla reimmissione in possesso dell’immobile, la ricorrente ha notificato motivi aggiunti, in cui, oltre ad insistere nella domanda impugnatoria e in quella risarcitoria (che viene però limitata al solo risarcimento per equivalente, non essendo più possibile la riassegnazione dell’immobile), propone anche, in via subordinata, domanda di condanna del Comune alla liquidazione di un indennizzo per le opere e i lavori eseguiti.<br />
A tal riguardo, non avendo voluto presenziare alle operazioni di occupazione della struttura, l’Associazione ricorrente in data 21.11.2005 ha notificato al Comune un’istanza di accertamento tecnico preventivo (al fine di accertare l’esatta consistenza dell’immobile), per la qual cosa è stato nominato un consulente tecnico d’ufficio, il quale ha eseguito il compito affidatogli ed ha rimesso al Tribunale la relativa relazione.<br />
<b>5.</b> Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 la causa è stata quindi trattenuta per la decisione di merito.<br />
<b></p>
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DIRITTO
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1.</b> Il ricorso merita accoglimento nei limiti che si andranno a precisare.<br />
<b><br />
2.</b> Preliminarmente va quindi esaminata la questione di giurisdizione, sollevata dal Comune intimato sul presupposto che, nel caso di specie, viene in evidenza una controversia afferente l’esecuzione di un contratto stipulato dall’Amministrazione intimata nell’esercizio della sua capacità di diritto privato, per cui, in base ai consueti canoni di riparto, della presente azione dovrebbe conoscere l’A.G.O.<br />
L’eccezione è però infondata.<br />
In effetti, la presente controversia concerne pacificamente un rapporto di natura concessoria (precisamente, una concessione di beni pubblici o, più esattamente, una concessione di costruzione e gestione di un’opera pubblica, di prevista durata trentennale), per cui, in punto di giurisdizione, trova applicazione l’art. 5 della L. n. 1034/1971, il quale, a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs. n. 80/1998 e della L. n. 205/2000, dispone che “<i>Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici…..Resta salva la giurisdizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775</i>”.<br />
Pertanto, concernendo il presente giudizio in primo luogo l’impugnazione di un atto di revoca di una concessione di beni pubblici, sembrerebbe pacifica la sussistenza della giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo. Peraltro, occorre considerare gli effetti della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, con cui la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i seguenti artt. del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80:<br />
&#8211; 33, comma 1, come sostituito dall&#8217;art. 7, let.<i> </i>a, della L. 21.7.2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi<br />
&#8211; 33, comma 2, come sostituito dal citato art. 7 della L. n. 205/2000; <br />
&#8211; 34, comma 1, come sostituito dall&#8217;art. 7, let.<i> </i>b, della L. n. 205/2000, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comport<br />
In tale decisione, secondo una certi tesi interpretativa, la Corte avrebbe in sostanza affermato che sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. per tutte le controversie in cui la P.A. è coinvolta nella sua veste di contraente e non già come Autorità. Per cui, vertendosi nel caso di specie di una controversia in tema di inadempimento di obbligazioni discendenti da un contratto (sia pure “accessivo” ad una concessione), la causa dovrebbe essere proposta di fronte all’A.G.O. (in questo senso si è espressa ad esempio la Sez. V del Consiglio di Stato con decisione 17.5.2005, n. 2461, avente ad oggetto una controversia analoga).<br />
Tale ricostruzione, tuttavia, non convince, in quanto:<br />
&#8211; la revoca è pur sempre un provvedimento amministrativo (la cui disciplina generale è ora scolpita dall’art. 21-<i>quinquies</i> della L. n. 241/1990), che si fonda su presupposti in parte diversi rispetto a quelli che legittimano la risoluzione del cont<br />
&#8211; la Corte Costituzionale, come è noto, con la sentenza n. 204/2004 ha “riscritto” alcune norme coinvolte nella declaratoria di incostituzionalità, tanto che il dispositivo della decisione recita testualmente “<i>La Corte Costituzionale …. dichiara l&#8217;ille<br />
Come si vede, oltre a non avere per nulla inciso sulla disposizione di cui all’art. 5 della L. n. 1034/1971 (che del resto non era oggetto del giudizio), la sentenza n. 204 ha implicitamente riconfermato la costituzionalità della predetta disposizione (anzi, la Corte ha “modellato” sull’art. 5 la nuova disposizione che attualmente disciplina il riparto di giurisdizione in materia di concessioni di servizi pubblici), seppure, a voler sottilizzare, per i beni pubblici le controversie affidate alla giurisdizione esclusiva del G.A. dovrebbero riguardare “atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione”, mentre per i servizi pubblici le controversie <i>tout court</i> “in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi”. Peraltro, si tratta di una sottigliezza linguistica, che non incide sulla sostanza del problema, essendo del tutto evidente che le controversie in materia di concessioni – di beni e di servizi – possono concernere o atti e provvedimenti adottati dal concedente (e allora sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A.) oppure canoni, indennità o altri corrispettivi (e allora è competente l’A.G.O.) <br />
<b><br />
3.</b> La giurisdizione, inoltre, sussiste sia in relazione alla domanda risarcitoria proposta unitamente all’azione impugnatoria (e ciò in base al disposto dell’art. 7 della L. n. 1034/1971, come modificato dalla L. n. 205/2000), sia in relazione alla domanda proposta (come subordinata) con i motivi aggiunti, ossia quella finalizzata a conseguire un indennizzo per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere legittima la decisione dell’Amministrazione.<br />
A tal ultimo riguardo, rileva la disposizione di cui all’art. 21-<i>quinquies</i> della L. n. 241/1990, introdotta come è noto dalla L. n. 15/2005 e modificata da ultimo dall’art. 12, comma 4, del D.L. n. 7/2007, la quale prevede che “<i>1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell&#8217;organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell&#8217;indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <br />
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali, l&#8217;indennizzo liquidato dall&#8217;amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell&#8217;eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell&#8217;atto amministrativo oggetto di revoca all&#8217;interesse pubblico, sia dell&#8217;eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all&#8217;erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l&#8217;interesse pubblico</i>”.<br />
Al primo comma la norma da un lato codifica principi che erano stati affermati fin dagli albori dalla giurisprudenza amministrativa e dalla dottrina, dall’altro istituisce una nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie inerenti la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo; al comma 1-<i>bis</i> (introdotto dal D.L. n. 7/2007), invece, stabilisce le modalità di quantificazione dell’indennizzo allorquando la revoca incida su rapporti negoziali. Lasciando per un attimo da parte la disposizione di cui al comma 1-<i>bis</i>, per quanto concerne l’attribuzione delle controversie sull’indennizzo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza potersi dilungare in questa sede a discutere del fatto se si tratti o meno di una vera e propria “materia” ai sensi dell’art. 113 Cost. (e della sentenza della Consulta n. 204/2004), il Tribunale ritiene la disposizione coerente con i principi di riparto della giurisdizione, quali si sono venuti delineando e si stanno ancora definendo – grazie soprattutto ad alcuni incisivi interventi della Corte Costituzionale e delle Supreme Magistrature ordinaria e amministrativa – a seguito dell’attribuzione al plesso giurisdizionale amministrativo del potere di condannare la P.A. al risarcimento del danno ingiusto che sia conseguenza dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa.<br />
Come è noto, nella sentenza n. 204/2004 la Consulta ha ritenuto compatibile con l’attuale assetto costituzionale tale scelta del Legislatore ordinario, in quanto il risarcimento del danno costituisce misura (necessaria) di completamento della tutela di tipo impugnatorio, tradizionalmente l’unica che il G.A. poteva assicurare nelle controversie attribuite alla giurisdizione generale di legittimità.<br />
Tale principio appare <i>a fortiori</i> applicabile per le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo che, ai sensi dell’art. 21-<i>quinquies</i>, è dovuto al privato nel caso in cui l’Amministrazione decida legittimamente di revocare un proprio precedente atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario.<br />
In questo caso, infatti, il legame fra l’accertamento della legittimità dell’atto e la conseguente affermazione del diritto all’indennizzo è ancora più stringente che non nel caso del risarcimento del danno, in quest’ultima caso ben potendo l’A.G.O. (come accadeva in passato e come alcuni Autori ritengono debba accadere anche in futuro) valutare l’atto dichiarato illegittimo dal G.A. come semplice elemento costitutivo dell’illecito civile della P.A. Ma in ogni caso, la giurisprudenza venutasi a formare dopo la sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite è costante nel negare l’equivalenza fra illegittimità dell’atto e illiceità della condotta, essendo richiesta, ai fini della condanna al risarcimento, la presenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, la c.d. colpa d’apparato (e ciò anche laddove si voglia inquadrare la responsabilità dell’Amministrazione come avente natura contrattuale o da contatto sociale, essendo tale prospettiva finalizzata soprattutto a ripartire diversamente l’<i>onus probandi</i>).<br />
Nella fattispecie in esame, invece, il diritto all’indennizzo costituisce conseguenza diretta dell’accertamento della legittimità della revoca (dovendo il ricorrente provare solo di aver subito un pregiudizio patrimonialmente rilevante), per cui appare coerente con l’obiettivo della concentrazione dei giudizi la scelta del Legislatore del 2005 di attribuire le controversie sulla determinazione e la corresponsione dell’indennizzo alla giurisdizione esclusiva del G.A. (peraltro, la corresponsione dell’indennizzo attiene alla fase esecutiva, di cui comunque il giudice amministrativo conoscerebbe in sede di giudizio di ottemperanza). <br />
Infine, va precisato che:<br />
&#8211; l’indennizzo in argomento non può essere ricompreso fra i canoni, indennità e altri corrispettivi di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 1034/1971 (essendo tali diritti comunque relativi ai rapporti di credito-debito che si instaurano fra le parti del- se anche così volesse opinarsi, si dovrebbe concludere, in base al principio per cui la legge posteriore abroga la legge antecedente incompatibile, o espressamente o implicitamente, che l’art. 21-<i>quinquies</i> ha modificato <i>in parte qua</i> l’art.<br />
<b><br />
4.</b> Passando quindi all’esame dell’azione impugnatoria, il Collegio ritiene, come detto, che nel caso di specie non si controverte di inadempimento di obbligazioni contrattuali, bensì dell’adozione, da parte del Comune intimato, di un atto di revoca, avente i requisiti di forma e sostanza di cui al citato art. 21-<i>quinquies</i> della L. n. 241/1990, anche se è ovvio che sulla decisione dell’Amministrazione hanno influito anche vicende relative al contratto “accessivo” alla concessione.<br />
E’ evidente, infatti, che se l’Associazione ricorrente avesse adempiuto integralmente ai patti negoziali, sarebbe venuta meno in radice qualsiasi giustificazione per la revoca della concessione, o, quantomeno, sarebbe stata necessaria una motivazione particolarmente esaustiva da parte del civico ente.<br />
Ed invece è abbastanza agevole constatare che, a prescindere dalla sussistenza e dalla gravità delle inadempienze addebitate alla ricorrente, la ragione ultima per la quale il Comune ha ritenuto di dover revocare la concessione e procedere alla individuazione di un nuovo concessionario sta nel fatto che la struttura per cui è causa non ha mai funzionato in base a quelle che erano le sue potenzialità e le aspettative che l’Amministrazione aveva posto a base dell’affidamento a suo tempo disposto in favore dell’Associazione ricorrente. <br />
In effetti, bisogna considerare che la revoca è stata disposta dopo quasi tre anni rispetto alla prima comunicazione in cui l’Amministrazione aveva rilevato il mancato funzionamento della struttura: la nota n. 5926 è infatti del 16.11.2000, e in essa il responsabile del settore rilevava proprio l’inoperatività della struttura ad oltre un anno dal rilascio del certificato di agibilità.<br />
A tale contestazione, l’Associazione ricorrente replicava con nota del 7.2.2001, in cui si limitava a riepilogare lo stato delle pratiche avviate presso l’AUSL LE/2 per il rilascio delle autorizzazioni alla creazione di una comunità di recupero per tossicodipendenti e chiedeva altresì l’interessamento del Sindaco di Miggiano presso le competenti Autorità sanitarie, al fine di addivenire al rilascio delle predette autorizzazioni.<br />
Nel ricorso introduttivo (pagina 12 e seguenti), peraltro, si afferma che tali autorizzazioni non erano comunque ottenibili, alla luce della sopravvenuta normativa di settore (Intesa Stato-Regioni del 1° ottobre 1999 e disposizioni applicative adottate dalla Regione Puglia). <br />
In ogni caso, ciò che rileva è che, a prescindere dall’esistenza o meno di un atteggiamento negligente dell’Associazione ricorrente (la quale non risulta aver censurato, anche in via giurisdizionale, i provvedimenti con cui l’AUSL LE/2 ha in sostanza negato il rilascio delle autorizzazioni richieste dalla ricorrente), nessuna attività fra quelle dedotte nella concessione è stata mai avviata e sviluppata nel tempo con carattere di continuità.<br />
Tra l’altro, dopo lo scambio epistolare intercorso fra le parti fra il novembre 2000 e il febbraio 2001, il Comune ha di nuovo contestato le inadempienze solo nell’ottobre 2002, concedendo quindi alla ricorrente un tempo più che sufficiente per predisporre progetti alternativi, come pure era consentito dalla convenzione (il che del resto è ammesso dalla stessa ricorrente, nel momento in cui – pagina 11 del ricorso &#8211; sostiene che la comunità terapeutica non era l’unica attività socio-assistenziale attivabile in base ai patti negoziali).<br />
In sostanza, sembra al Collegio che l’Associazione ricorrente non abbia comprovato di essersi attivata proficuamente né per cercare di ottenere l’autorizzazione all’attivazione della comunità terapeutica per <i>ex</i> tossicodipendenti, né per avviare una qualsiasi delle altre attività indicate nella convenzione (casa di riposo, casa-famiglia per disabili, centro servizi socio-sanitari-educativi e, in generale, qualsiasi altra attività similare, da illustrare con apposito progetto d’intervento predisposto dal concessionario – cfr. art. 2 della convenzione). <br />
E’ vero che risultano attivati alcuni progetti, ma essi sono stati portati avanti solo per brevi periodi e non hanno comunque assunto quel carattere di continuità che le parti avevano certamente auspicato al momento della stipula della convenzione.<br />
In particolare, non rileva in senso contrario a quanto appena detto l’avvenuto impiego di <i>ex</i> tossicodipendenti nella fase di ristrutturazione dell’immobile (gennaio 1998-maggio 2000), in quanto si tratta di attività non legate al funzionamento della Comunità Terapeutica (la quale, come detto, non era attivabile e di fatto non è stata mai attivata), e delle quali non è stata comunque comprovata l’inclusione in un qualche programma terapeutico.<br />
Per quanto riguarda invece la casa-famiglia per minori, si tratta di attività svolta solo per un limitato periodo di tempo (tanto è vero che il Comando della locale P.M. già nel novembre 2001 accertava che nell’immobile non era in svolgimento la predetta attività – cfr. note del Comune n. 5837 e 5838 del 27.11.2001, non censurate dalla ricorrente) e in ogni caso la struttura non era idonea ad ospitare una casa-famiglia per minori (vedasi la nota dell’AUSL LE/2 n. 2021/4282 dell’11.3.2002).<br />
Infine, il progetto denominato “Impegno donna” è stato avviato solo nel mese di dicembre 2002, ossia dopo che il Comune aveva già comunicato l’avvio del procedimento di revoca.<br />
Inoltre, la struttura non ha garantito nemmeno il ritorno occupazionale sperato (nel progetto iniziale era prevista l’assunzione a regime di 147 unità lavorative, in parte gestite direttamente dal concessionario, in parte mediante progetti approvati dal Comune e gestiti dal concessionario). Al riguardo, il Tribunale ritiene che, a prescindere dalle illazioni avanzate dalla ricorrente a proposito del fatto che la revoca sarebbe dovuta al fatto che l’Amministrazione vorrebbe avere “mano libera” nella gestione della assunzioni, anche per questo specifico profilo la struttura per cui è causa non ha conseguito, nemmeno in parte, gli obiettivi sperati.<br />
A fronte della descritta situazione, non appare quindi illegittima la scelta del Comune di revocare la concessione e cercare, mediante una nuova procedura di gara, un altro soggetto in grado di completare la ristrutturazione dell’immobile e avviare le attività di utilità sociale previste dal bando.<br />
In effetti, in disparte le inadempienze che vengono addebitate alla ricorrente (le quali,come già detto in precedenza, hanno comunque influito sulla decisione dell’Amministrazione, costituendo il substrato motivazionale della parte “sanzionatoria” della revoca), ciò che rileva è l’oggettiva mancata attivazione (ed implementazione) della struttura oggetto della concessione, la quale fa venire meno la ragione stessa dell’affidamento a suo tempo disposto dal Comune e costituisce quindi sufficiente motivo di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 21 <i>quinquies </i>della L. n. 241/1990. Tale aspetto, del resto, era espressamente evidenziato nelle note a firma del responsabile dell’U.T.C. del 16.11.2000, dell’8.7.2002 e dell’8.10.2002, il cui contenuto è riportato – <i>per relationem</i> – nel preambolo della deliberazione impugnata.<br />
<b><br />
5.</b> In conseguenza dell’accertamento della legittimità della revoca, risulta infondata la domanda risarcitoria, mentre va accolta quella subordinata, tendente, come detto, a conseguire un indennizzo per le opere realizzate dall’Associazione ricorrente.<br />
Al riguardo, vanno esaminate tre questioni:<br />
&#8211; l’<i>an</i> della pretesa;<br />
&#8211; l’incidenza a tal fine della clausola di cui all’art. 13 della convenzione stipulata <i>inter partes</i>;<br />
&#8211; il <i>quantum</i>. <br />
<b>5.1.</b> Per quanto concerne la prima questione, si deve osservare anzitutto che l’art. 21-<i>quinquies</i> non prevede la necessità di un formale riconoscimento dell’<i>utiliter coeptum</i> da parte dell’Amministrazione, il che semplifica di molto il compito dell’interprete, essendo abbastanza agevole l’accertamento della sussistenza degli altri elementi della fattispecie. In effetti, non c’è alcun dubbio che la concessione è un provvedimento ad efficacia durevole, dalla cui adozione il concessionario ricava un utile e dalla cui revoca riceve un pregiudizio patrimonialmente rilevante (che nel caso in esame consiste nell’impossibilità di utilizzare, per tutto il tempo previsto nella originaria convenzione, strutture realizzate dallo stesso concessionario).<br />
Il problema è stabilire allora se l’indennizzo di che trattasi spetta in relazione a vicende insorte ed esauritesi prima dell’entrata in vigore della L. n. 15/2005 o, il che è lo stesso, se l’art. 21-<i>quinquies</i> ha semplicemente codificato un principio che era già desumibile dall’ordinamento o se invece la disposizione <i>de qua</i> ha portata innovativa. <br />
Il Tribunale ritiene di dover propendere per la prima soluzione, in quanto le disposizioni in materia di contratti e di concessioni di LL.PP. (art. 345 della L. n. 2248/1865, All. F, e art. 122 del DPR n. 554/1999), indicano chiaramente che, in materia concessoria, alla revoca del provvedimento ampliativo deve accompagnarsi una forma di ristoro (non risarcimento) della <i>deminutio</i> patrimoniale che il concessionario subisce a causa della cessazione anticipata del rapporto, sempre che, naturalmente, il concessionario possa dimostrare di aver subito un pregiudizio. Analogamente dispone il DPR n. 41/2001, il quale, seppure concerne una fattispecie diversa (ossia, le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici), all’art. 7, comma 5, prevede espressamente che, in caso di revoca anticipata della concessione, il concessionario ha diritto al rimborso per le eventuali migliorie previamente concordate ed apportate.<br />
<b>5.2.</b> La questione da ultimo affrontata si salda poi con l’altra, relativa agli effetti della clausola di cui all’art. 13 della convenzione stipulata fra le parti, che prevede espressamente che, in caso di revoca anticipata della concessione, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo per le opere già realizzate.<br />
Al riguardo, si deve ritenere che la clausola sia affetta da nullità per contrasto con norme imperative, quali sono quelle dianzi richiamate, e comunque da nullità sopravvenuta per contrasto con l’art. 21-<i>quinquies </i>della L. n. 241/1990. Pertanto, la summenzionata clausola della convenzione non è ostativa al riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’Associazione ricorrente.<br />
<b>5.3.</b> Per quanto riguarda, infine, il <i>quantum</i>, il Collegio ritiene innanzitutto di poter condividere le risultanze della c.t.u. eseguita dall’ing. Russo, il quale ha quantificato in € 156.440,65 il valore delle opere eseguite e degli altri materiali rinvenuti nella struttura. <br />
Peraltro, dall’importo suddetto vanno detratti:<br />
&#8211; in primo luogo, € 19.363,57, relativi a spese sopportate dal Comune nell’ambito del progetto “Comunità terapeutica diurna” (vedasi al riguardo le controdeduzioni alla c.t.u., depositate dall’Amministrazione il 18.12.2006 e non contestate sul punto dalla<br />
&#8211; in secondo luogo, € 17.762,50, somma pari al 50% del valore delle essenze arboree con cui erano stati abbelliti i giardini della struttura, in quanto, come correttamente eccepito dal Comune con la consulenza di parte (anche su questo punto non contestat<br />
Pertanto, l’indennizzo viene ad essere fissato in € 119.314,58, che vanno maggiorati degli interessi legali, decorrenti dalla data della domanda.<br />
Al riguardo, non spiega alcun effetto la disposizione di cui al citato comma 1-<i>bis</i> dell’art. 21-<i>quinquies</i> della L. n. 241/1990, in quanto:<br />
&#8211; la determinazione dell’indennizzo che il Tribunale ritiene equa tiene conto solo del danno emergente, ossia del valore delle opere edilizie e non edilizie realizzate dall’Associazione ricorrente;<br />
&#8211; non esiste alcun problema di buona o mala fede dell’Associazione ricorrente (in effetti, il comma 1-<i>bis</i> impone al giudice o alla P.A. di tenere conto, nella determinazione dell’indennizzo, “<i>….sia dell&#8217;eventuale conoscenza o conoscibilità da pa<br />
Pertanto, l’indennizzo come sopra determinato non deve essere decurtato in applicazione del comma 1-<i>bis</i>. <br />
<b><br />
6.</b> In ragione di quanto precede, il ricorso va rigettato per ciò che attiene alla domanda impugnatoria, mentre la domanda indennitaria va accolta nei limiti di cui sopra.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.<br />
Il Collegio dispone altresì la corresponsione al c.t.u. del compenso per l’opera prestata, compenso che è posto per metà a carico dell’Associazione ricorrente e per metà a carico del Comune e viene liquidato in dispositivo, restando salvi i rapporti fra le parti connessi alla anticipazione  della somma indicata da parte della associazione ricorrente ed alle disposizioni relative alle spese contenute nella presente sentenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Seconda Sezione di Lecce:<br />
&#61485;	respinge la domanda impugnatoria e accoglie in parte la domanda indennitaria;<br />	<br />
&#61485;	condanna il Comune intimato al pagamento in favore della ricorrente della somma di cui in motivazione;<br />	<br />
&#61485;	liquida in favore del c.t.u. ing. Antonio Russo il compenso per l’opera svolta, che ritiene di determinare in Euro 10.000,00 (diecimila/00), comprensivo delle spese sostenute e documentate (Euro 1.300,00), che pone a carico per metà dell’Associazione ricorrente e per metà del Comune intimato;<br />	<br />
&#61485;	ordina pertanto al rag. Santo Scarascia, collaboratore di cancelleria di questo Tribunale, di estinguere il libretto postale giudiziario n. 83408 rilasciato in data 22.2.2006 e di corrispondere all’ing. Antonio Russo la somma di € 10.000,00.<br />	<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2007 e il 14 febbraio 2007.</p>
<p>Pubblicata il 6 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-6-3-2007-n-830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/10/2006 n.830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-10-2006-n-830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-10-2006-n-830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/10/2006 n.830</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare nel ricorso che impugna l’annullamento di un’autorizzazione al subentro in un passo carrabile, ricorso proposto dal subentrante che aveva subito l’annullamento. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA FIRENZE TERZA SEZIONE Registro Ordinanze: 830/2006 Registro Generale: 1414/2006 nelle persone dei Signori: GIUSEPPE DI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-10-2006-n-830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/10/2006 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-10-2006-n-830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/10/2006 n.830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare nel ricorso che impugna l’annullamento di un’autorizzazione al subentro in un passo carrabile, ricorso proposto dal subentrante che aveva subito l’annullamento. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA<br />
FIRENZE <br />
TERZA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze:  830/2006<br />
Registro Generale: 1414/2006</p>
<p>nelle persone dei Signori:</p>
<p>GIUSEPPE DI NUNZIO Presidente f.f., relatore   <br />
RAFFAELE POTENZA Cons. <br />
FILIPPO MUSILLI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 19 Ottobre 2006<br />
Visto il ricorso 1414/2006  proposto da:</p>
<p><b>CAMPANARI FABRIZIO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CELLINI PARDOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA CAVOUR 85presso<br />
CELLINI PARDO<br />
contro</p>
<p><b>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA    </b><br />
non costituitasi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<b>SALVESTRINI NATALE E BUCALOSSI CARLA   </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
PETTINI ANDREAVANNISANTI VALERIAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LANDUCCI 17presso<br />
PETTINI ANDREA<br />
e nei confronti di<b>LEONCINI PRIMETTA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
PETTINI ANDREAVANNISANTI VALERIAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LANDUCCI 17presso<br />
PETTINI ANDREA<br />
e nei confronti di<b>BUCALOSSI ANNA </b>rappresentato e difeso da:<br />
PETTINI ANDREAVANNISANTI VALERIAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LANDUCCI 17presso<br />
PETTINI ANDREA<br />
e nei confronti di<b>BUCALOSSI LORENZO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
PETTINI ANDREAVANNISANTI VALERIAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LANDUCCI 17presso<br />
PETTINI ANDREAper l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
della disposizione n. 80 del 12.07.2006 adottata dall’Amministrazione Provinciale di Siena di annullamento della autorizzazione n. 3002741 del 28.04.2004 relativa al subentro parziale del sig. Campanari Fabrizio alla licenza (passo carrabile) n. 7571/91 e relativa variazione alla medesima autorizzazione disposta dalla medesima Amministrazione con nota prot. n. 95592 del 10.06.2004 relativa ad un passo carrabile sito sulla S. P. n. 127 “di Ulignano” prog. Km 1+468 lato sinistro in loc. la Cava, il Casale, Comune di San Gimignano.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
BUCALOSSI ANNABUCALOSSI LORENZOLEONCINI PRIMETTASALVESTRINI NATALE E BUCALOSSI CARLAUdito il relatore Cons. GIUSEPPE DI NUNZIO e uditi altresì per le parti gli avv.ti P. Zanoboni, delegato Pardo Cellini, e Valeria Vannisanti;<br />
Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame ed allo stato degli atti, non appare assistito dal prescritto requisito del fumus boni juris;</p>
<p align=center>P. Q. M.</p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 19 ottobre 2006</p>
<p>f.to Giuseppe Di Nunzio</p>
<p>f.to Mara Vagnoli &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 ottobre 2006</p>
<p>Firenze, lì 19.10.2006</p>
<p>Il Collaboratore di Cancelleria<br />
f.to Mara Vagnoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-10-2006-n-830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/10/2006 n.830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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