<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>83 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/83/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2022 13:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>83 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/83/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sulle competenze del Sindaco.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-del-sindaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:31:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=84223</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-del-sindaco/">Sulle competenze del Sindaco.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Ordinanze sindacali &#8211; Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi &#8211; Incompetenza del Sindaco &#8211; Illegittimità. Deve essere annullata, in quanto illegittima, l’ordinanza il Sindaco ha ingiunto ex art. 31 d.P.R. 380/2001 “di provvedere entro il termine di 90 giorni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-del-sindaco/">Sulle competenze del Sindaco.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-del-sindaco/">Sulle competenze del Sindaco.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Ordinanze sindacali &#8211; Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi &#8211; Incompetenza del Sindaco &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere annullata, in quanto illegittima, l’ordinanza il Sindaco ha ingiunto <em>ex </em>art. 31 d.P.R. 380/2001 <em>“di provvedere entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza a ripristinare lo stato dei luoghi originario mediante rimozione di tutti i materiali abbancati in assenza di alcun titolo edilizio”,</em> in quanto il decreto con cui il Sindaco si è attribuito il potere di intervenire in materia non è stato preceduto da una apposita deliberazione di Giunta né trova il suo presupposto legittimante in una disposizione regolamentare.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Morbelli &#8211; Est. Morbelli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 633 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Roberto Aloia, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi, Ilaria Greco, Filippo Polvicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Gerbi in Genova, via Roma 11/1;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Uscio, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianemilio Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Nicolo’ Bacigalupo, 4/21;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’ordinanza sindacale n. 15 del 16.07.2020 avente ad oggetto “accertamento a seguito di attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001, di violazione delle norme urbanistico-edilizie”, nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, e in particolare della comunicazione del 07.08.2020 prot. 3944 di diniego del riesame e del decreto sindacale n. 4 del 21.03.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Uscio;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il sig. Roberto Aloia ha impugnato gli atti in epigrafe ed in particolare l’ordinanza 16 luglio 2020 n. 15 con cui il Sindaco ha ingiunto <em>ex </em>art. 31 D.P.R. 380/2001 <em>“di provvedere entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza a ripristinare lo stato dei luoghi originario mediante rimozione di tutti i materiali abbancati in assenza di alcun titolo edilizio” perchè “i </em><em>suddetti abbancamenti si configurano come una realizzazione di deposito di materiale e rientrano, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.7) D.P.R. 380/2001 nella definizione di “interventi di nuova costruzione”, che necessitano del preventivo rilascio dell’idoneo titolo edilizio, permesso di </em><em>costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a) D.P.R. 380/2001″.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto di essere titolare di una discarica in località Calcinara di Uscio e di avere collocato del materiale inerte nel piazzale della stessa al fine di provvedere alla successiva chiusura della stessa discarica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione comunale ha, invece, ravvisato nel comportamento del ricorrente una ipotesi di abuso edilizio con conseguente adozione dell’ordinanza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione ha, altresì, respinto l’istanza di autotutela medio tempore presentata dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale ultimo provvedimento è stato impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 53, comma 23, L. 388/2000. Violazione dell’art. 42 dello Statuto del Comune di Uscio. Incompetenza;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione degli artt. 3, 6 e 31 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivo atto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 53, comma 23, L. 388/2000. Violazione dell’art. 42 dello Statuto del Comune di Uscio. Incompetenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione dell’art. 6-<em>bis </em>L. 241/1990. Violazione dell’art. 7 D.P.R. 62/2013. Violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 53, comma 23, L. 388/2000. Violazione dell’art. 42 dello Statuto del Comune di Uscio. Incompetenza;</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione dell’art. 6-bis L. 241/1990. Violazione dell’art. 7 D.P.R. 62/2013. Violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 53, comma 23, L. 388/2000. Violazione dell’art. 42 dello Statuto del Comune di Uscio. Incompetenza.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 12 gennaio 2022, celebrata da remoto ai sensi dell’art. 7 – bis d.l. 105/21, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato avuto riguardo al vizio di incompetenza dedotto con il primo motivo è successivamente sviluppato nei motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato adottato dal Sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene sono concordi sia l’art. 107, comma 2, D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alla competenza dei dirigenti “<em>tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale</em>“, sia l’art. 27 D.P.R. 380/2001 che attribuisce ai dirigenti la vigilanza in materia edilizia e urbanistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Né può soccorrere, per sostenere la competenza sindacale, la previsione di cui all’art. art. 53, comma 23, L. 388/2000 secondo cui “<em>Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo è stato precisato che <em>“Si tratta di una disposizione che fa eccezione ad un principio generale, sicché, in conformità al canone interpretativo restrittivo di cui all’art. 14 disp prel. cod. civ., è necessario che le relative disposizioni organizzative rivestano la prescritta forma “regolamentare”, ovvero siano contenute nello statuto o in un regolamento comunale, cioè in atti di competenza del consiglio comunale (art. 42 T.U.E.L.) o della giunta (articolo 48 comma 3 T.U.E.L., relativamente al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)”</em> (TAR Liguria I 31 marzo 2021 n. 284).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie il decreto con cui il Sindaco si è attribuito il potere non è stato preceduto da una apposita deliberazione di Giunta né trova il suo presupposto legittimante in una disposizione regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo non deve trarre in inganno la previsione di cui all’art. 14 del regolamento degli uffici del Comune di Uscio, approvato con deliberazione della Giunta 12 gennaio 2005 n. 1 secondo cui “<em>spetta comunque al sindaco affidare con proprio decreto le funzioni e la responsabilità dei servizi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma, infatti, per il suo stesso tenore e per il contesto in cui è contenuta non regola il potere di cui all’art. 53 l. 388/00, ma riguarda semplicemente il potere di nomina dei responsabili degli Uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 50, comma 10, tuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, infatti, rilevarsi come, ove la disposizione avesse inteso riferirsi anche alla fattispecie di cui all’art. 53 l. 388/00, tale riferimento avrebbe dovuto essere espresso e inequivoco, operando una deroga al fondamentale principio organizzativo della separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella di gestione. Nella specie, invece, tale inequivoco riferimento è del tutto assente.</p>
<p style="text-align: justify;">Consegue a quanto evidenziato l’illegittimità del decreto 21 marzo 2019 n. 4 e della ordinanza impugnata in principalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2000, 00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Genova nella camera di consiglio, celebrata da remoto ai sensi dell’art. 7 – bis d.l. 105/21, del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Morbelli, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Peruggia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Richard Goso, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-del-sindaco/">Sulle competenze del Sindaco.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-83/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-83/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.83</a></p>
<p>Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; del 24 luglio 2019, n. 9938 a cura di Manuela Cundari Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; del 24 luglio 2019, n. 9938 INTERESSE DEL CONCORRENTE LEGITTIMAMENTE ESCLUSO AD IMPUGNARE L&#8217;AGGIUDICAZIONE DELL&#8217;ALTRO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-83/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-83/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-7-2019-n-9938/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; del 24 luglio 2019, n. 9938</a> a cura di Manuela Cundari</p>
<p>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-7-2019-n-9938-2/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; del 24 luglio 2019, n. 9938</a></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>INTERESSE DEL CONCORRENTE LEGITTIMAMENTE ESCLUSO AD IMPUGNARE L&#8217;AGGIUDICAZIONE DELL&#8217;ALTRO CONCORRENTE</strong>
</div>
<div style="text-align: right;"><strong>nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; del 24 luglio 2019, n. 9938</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Â</div>
<div style="text-align: right;"><strong>a cura di Manuela Cundari</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Prologo</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Nel caso all&#8217;esame dei giudici del Tar Lazio nell&#8217;ambito di un medesimo ricorso <strong>&#8211; </strong>corredato da motivi aggiunti <strong>&#8211; </strong>il ricorrente contesta la legittimità  della propria esclusione ed in via subordinata l&#8217;ammissione/aggiudicazione in favore della controinteressata. In tale contesto il giudice amministrativo con la sentenza n. 9938 del 24 luglio 2019, partendo dal presupposto che alla gara hanno partecipato due soli concorrenti, ha affermato che, nonostante nel caso in esame non si tratti di due ricorsi incrociati bensì di un unico ricorso, è possibile ravvisare un rapporto di connessione tra i provvedimenti impugnati e sussiste l&#8217;interesse del ricorrente legittimamente escluso da una gara ad impugnare la mancata esclusione della aggiudicataria. Ne consegue che è possibile ottenere la caducazione e la rinnovazione della gara nonostante i motivi di ricorso avverso la propria esclusione siano stati ritenuti infondati.</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Il fatto</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Con il giudizio incardinato innanzi al Tar Lazio il ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento della propria esclusione alla gara disposta a seguito della verifica dei requisiti ex art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 e contestualmente, in subordine, in caso di mancato accoglimento delle censure avverso il provvedimento espulsivo, l&#8217;annullamento del provvedimento di ammissione e/o eventuale aggiudicazione della controinteressata, unica partecipante alla procedura di gara oltre alla stessa ricorrente, per carenza dei requisiti richiesti dalla <em>lex specialis. </em>Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace emesso dopo l&#8217;instaurazione del giudizio. Â In via preliminare i giudici del Tar Lazio sono stati chiamati a risolvere alcune eccezioni in rito relative all&#8217;inammissibilità  del ricorso sollevate dalla resistente e dalla controinteressata. In particolare è stata contestata l&#8217;insussistenza dei presupposti per presentare un ricorso cumulativo e la carenza di interesse della ricorrente esclusa legittimamente dalla gara ad impugnare l&#8217;altrui ammissione alla medesima procedura di affidamento. Entrambe le eccezioni sono state ritenute infondate.</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Nel respingere le eccezioni relative alla inammissibilità  del ricorso, il Tar Lazio ha in primo luogo ritenuto sussistenti i presupposti per la presentazione di un ricorso cumulativo in considerazione del fatto che sia l&#8217;annullamento della revoca della propria aggiudicazione che l&#8217;altrui ammissione e successiva aggiudicazione della gara sono censure che attengono alla verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara delle imprese partecipanti e riguardano il medesimo segmento procedimentale.<br />
Sulla scia di un orientamento richiamato giù  espresso dal medesimo Tar (Tar Lazio, sez. II ter, 8 aprile 2019, n. 4517) contrastante rispetto alla tradizionale e consolidata giurisprudenza amministrativa e tenuto conto dell&#8217;evoluzione giurisprudenziale formatasi sulla base dei noti pronunciamenti della Corte di giustizia UE in materia di rapporti tra ricorso incidentale escludente e ricorso principale, i giudici hanno inoltre ravvisato l&#8217;interesse di un concorrente legittimamente escluso dalla gara ad impugnare gli atti relativi all&#8217;altrui aggiudicazione dell&#8217;appalto.<br />
Secondo il giudice amministrativo, infatti, non è rilevante la questione che si tratti di due ricorsi incrociati reciprocamente escludenti o di un unico ricorso, corredato da motivi aggiunti, in quanto il punto nodale è il medesimo ossia la persistenza o meno dell&#8217;interesse del ricorrente, a seguito della reiezione dei motivi di ricorso avverso la propria esclusione, ad ottenere una pronuncia di accertamento della illegittimità  della mancata esclusione della aggiudicataria e la conseguente caducazione dell&#8217;intera gara. Si tratta, ad avviso dei giudici, di una situazione sostanzialmente identica a quella relativa al ricorso incidentale escludente, con la conseguenza che nel caso in cui ad una gara abbiano partecipato due soli concorrenti, così come qualora si tratti di due ricorsi reciprocamente escludenti è necessario esaminare entrambi i mezzi di impugnazione, parimenti si impone l&#8217;esame dei motivi di esclusione dell&#8217;aggiudicatario anche nel caso in cui il ricorrente in via principale abbia impugnato la propria esclusione la cui legittimità  sia stata confermata dai giudici.</div>
<div></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-83/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2019 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-3-2019-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-3-2019-n-83/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-3-2019-n-83/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2019 n.83</a></p>
<p>S. I. Silvestri, Pres., O. Ciliberti, Est. PARTI: (Consorzio Obbligatorio XX rapp. avv.to A. De Michele c. Regione Molise ed altri rapp. Avv.ra Stato) Ove la sentenza da ottemperare stabilisca un obbligo di procedere e non giù  un obbligo di fare infungibile determinato nel contenuto, la coazione indiretta all&#8217;adempimento è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-3-2019-n-83/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2019 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-3-2019-n-83/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2019 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. I. Silvestri, Pres., O. Ciliberti, Est. PARTI: (Consorzio Obbligatorio XX rapp. avv.to A. De Michele c. Regione Molise ed altri rapp. Avv.ra Stato)</span></p>
<hr />
<p>Ove la sentenza da ottemperare stabilisca un obbligo di procedere e non giù  un obbligo di fare infungibile determinato nel contenuto, la coazione indiretta  all&#8217;adempimento è da ritenersi inappropriata alla fattispecie dell&#8217;ottemperanza conseguente all&#8217;inerzia della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giudizio di ottemperanza &#8211; penalità  di mora &#8211; sentenza che stabilisca un mero obbligo di procedere e non giù  un obbligo di fare infungibile determinato nel contenuto &#8211; inapplicabilità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Se è vero che l&#8217;opportunità  di ricorrere all&#8217;adozione di strumenti di coazione indiretta all&#8217;adempimento, quali le penalità  di mora (o astreintes), si impone nell&#8217;illecito a carattere permanente in presenza di un obbligo di fare infungibile, è altresì vero che ove la sentenza da ottemperare stabilisca un obbligo di procedere e non giù  un obbligo di fare infungibile determinato nel contenuto, la detta forma di coazione all&#8217;adempimento è da ritenersi inappropriata alla fattispecie dell&#8217;ottemperanza conseguente all&#8217;inerzia della P.A.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 07/03/2019</p>
<p>N. 00083/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00456/2018 REG.RIC.</p>
</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I &#8211; Il Consorzio ricorrente veniva costituito tra i titolari di diritti reali su di un immobile sito nel Comune di Casacalenda, danneggiato e dichiarato inagibile, a seguito dell&#8217;evento sismico del 31.10.2002. Pur avendo ottenuto l&#8217;approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Casacalenda e richiesto all&#8217;Agenzia della Protezione Civile della Regione Molise l&#8217;erogazione del contributo economico previsto per la ricostruzione post-sisma, l&#8217;intervento proposto dal Consorzio ricorrente veniva escluso dall&#8217;elenco regionale degli interventi cantierabili. Questo T.a.r., con la sentenza n. 466/2016 accoglieva il ricorso n.r.g. 7/2015 proposto dal Consorzio e, per l&#8217;effetto, annullava, in parte qua, le impugnate deliberazioni di Giunta Regionale nn. 614/14 e 636/14 nonchè, sempre in parte qua, i presupposti atti istruttori e preparatori di A.R.P.C. e Regione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;Amministrazione. Tale decisione veniva confermata in appello dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4241 del 12.7.2018. Regione Molise e ARPS, tuttavia, non provvedevano a rideterminarsi, con nuovi provvedimenti, sull&#8217;istanza del Consorzio, lasciando ineseguito il giudicato nella parte in cui stabilisce che &#8220;La conseguenza di ciù² è che la Regione e l&#8217;A.R.P.C. dovranno rideterminarsi, con nuovi provvedimenti, in ordine all&#8217;istanza del Consorzio, esplicitando nel dettaglio i criteri generali di priorità  che giustificano la postergazione del suo progetto e prim&#8217;ancora le ragioni che ne giustifichino l&#8217;eventuale esclusione, dopo avere correttamente individuato l&#8217;oggetto della domanda di finanziamento nell&#8217;unico sottoprogetto 01 approvato con delibera di Giunta comunale del Comune di Casacalenda n. 63 del 12.7.2013 trasmessa in pari data alla Agenzia regionale di protezione civile e successivamente menzionato anche nella nota di conferma dati prot. 3264 del 19.9.2013 ricevuta dalla Regione in data 25.9.2013 (protocollo 29046). Laddove non sussistano plausibili ragioni idonee a giustificare l&#8217;esclusione del progetto o comunque la sua postergazione, resta ferma la tutela risarcitoria sia per il caso di definitiva indisponibilità  di risorse aggiuntive &#8211; anche a motivo dello spirare del termine del 31.12.2014 prescritto dal CIPE per l&#8217;assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti &#8211; sia per il caso in cui il ritardo nella loro erogazione possa essere fonte di danno ingiusto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Insorge il Consorzio, con il ricorso notificato il 23.11.2018 e depositato il 5.12.2018, per chiedere l&#8217;ottemperanza al giudicato, con l&#8217;aggravio delle penalità  di mora.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione si costituisce per resistere nel giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella camera di consiglio del 6 marzo 2019, la causa è introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">II &#8211; Il ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">III &#8211; La citata sentenza di questo T.a.r. n. 466/2016 stabilisce che &#8220;che la Regione e l&#8217;A.R.P.C. dovranno rideterminarsi, con nuovi provvedimenti, in ordine all&#8217;istanza del Consorzio, esplicitando nel dettaglio i criteri generali di priorità  che giustificano la postergazione del suo progetto e prim&#8217;ancora le ragioni che ne giustifichino l&#8217;eventuale esclusione, dopo avere correttamente individuato l&#8217;oggetto della domanda di finanziamento&#8221;; pertanto &#8220;laddove non sussistano plausibili ragioni idonee a giustificare l&#8217;esclusione del progetto o comunque la sua postergazione, resta ferma la tutela risarcitoria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la Regione Molise e l&#8217;ARPS non hanno ancora proceduto nè provveduto, come necessario, stante l&#8217;esecutività  del pronunciamento, a rideterminarsi con riguardo al progetto edilizio unitario (PEU) del Consorzio ricorrente, pur nella riconosciuta urgenza della situazione di disagio sottesa allo stesso, in quanto oggetto di ricostruzione di fabbricati inclusi nell&#8217;ambito di un Comune del cratere danneggiato dal sisma. Sussiste l&#8217;obbligo per le dette Amministrazioni, in particolare per la Regione Molise, di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nei sensi sopra specificati, sicchè va ad essa ordinato di rideterminarsi con nuovi provvedimenti in ordine alle posizioni dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale determinazione l&#8217;Amministrazione regionale dovrà  dar seguito nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, significando che, in caso di perdurante inadempimento, si provvede sin d&#8217;ora mediante la nomina di un commissario ad acta, che si indica nel Prefetto di Campobasso, con facoltà  di delega in favore di un qualificato funzionario &#8211; da individuare secondo un criterio di rotazione &#8211; il quale procederà , in via sostitutiva, su impulso di parte, alla scadenza infruttuosa del termine ultimativo concesso per l&#8217;adempimento, entro il successivo termine di 60 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ipotesi in cui la Regione Molise &#8211; o per essa il commissario ad acta &#8211; ritenesse di dover reperire e stanziare le somme necessarie a finanziare gli interventi ricostruttivi chiesti dai ricorrenti, allora i medesimi dovranno sollecitare il Comune competente, affinchè ponga in essere i conseguenti adempimenti entro 60 giorni e, in mancanza, subentrerà  il medesimo commissario ad acta che provvederà  negli ulteriori 60 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">IV &#8211; Non vi sono, tuttavia, i presupposti per il riconoscimento e l&#8217;applicazione delle penalità  di mora, ex art. 114 lett. e), del c.p.a., poichè detta norma, a seguito della modifica di cui all&#8217;art. 1, comma 781, lett. a) della legge n. 208/2015, prevede che &#8220;detta penalità  non può considerarsi manifestamente iniqua, quando è stabilita in misura pari agli interessi legali&#8221;. Ne consegue che per applicare la penalità  di mora sarebbe necessario avere a riferimento un parametro monetario sul quale calcolare la misura pari agli interessi legali. Tale parametro, nel caso di specie, non c&#8217;è. Inoltre, se è vero che l&#8217;opportunità  di ricorrere all&#8217;adozione di strumenti di coazione indiretta all&#8217;adempimento, quali le penalità  di mora (o astreintes), si impone nell&#8217;illecito a carattere permanente, in presenza di un obbligo di fare infungibile, è altresì vero che la sentenza da ottemperare, nel caso di specie, stabilisce un obbligo di procedere, non giù  un obbligo di fare infungibile determinato nel contenuto, di guisa che la detta forma di coazione all&#8217;adempimento è da ritenersi inappropriata alla fattispecie dell&#8217;ottemperanza conseguente all&#8217;inerzia della P.A., dopo una sentenza T.a.r. che stabilisce un mero obbligo di procedere, non giù  un obbligo di fare infungibile determinato nel contenuto (cfr.: T.a.r. Molise I, 26.11.2018 n. 677).</p>
<p style="text-align: justify;">V &#8211; L&#8217;ipotesi di un&#8217;eventuale ristoro risarcitorio per equivalente nei confronti del Consorzio ricorrente è subordinata all&#8217;eventuale infruttuoso esito della procedura sostitutiva, nonchè ad un&#8217;esplicita domanda risarcitoria, da proporsi nelle forme di cui agli artt. 30 e 112, comma 3, c.p.a., da parte del ricorrente (cfr.: T.a.r. Molise n. 700/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">VI &#8211; In conclusione, il ricorso è accolto, nei termini della motivazione. Le spese del giudizio, in parte compensate, per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) accoglie il ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe, come da motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la Regione Molise a rifondere le spese del giudizio sostenute dal ricorrente Consorzio, liquidandole in euro 1.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-7-3-2019-n-83/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2019 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-83/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.83</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Lattanzi Sulla applicabilità della normativa in materia di condizioni di detenzione sia ai detenuti che agli internati Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Processo – Processo penale – dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall&#8217;art. 1, c. 1°, del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>Sulla applicabilità della normativa in materia di condizioni di detenzione sia ai detenuti che agli internati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Processo – Processo penale – dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall&#8217;art. 1, c. 1°, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, c. 1°, della legge 11 agosto 2014, n. 117 – Internamento – Misure di sicurezza detentive – Condizioni di detenzione – Spazio minimo delle celle – Q.l.c. sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova – Asserita violazione degli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – Non fondatezza;</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 117, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Magistrato di sorveglianza di Padova, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
&nbsp;<br />
composta&nbsp;dai signori:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Paolo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GROSSI&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giorgio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LATTANZI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAROSI&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CARTABIA&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mario Rosario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MORELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giancarlo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CORAGGIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giuliano&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AMATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCIARRA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;de PRETIS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nicolò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZANON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Augusto Antonio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BARBERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giulio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROSPERETTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter della&nbsp;legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 117, promosso dal Magistrato di sorveglianza di Padova sull’istanza presentata da E. H., con&nbsp;ordinanza del 2 maggio 2016, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Visti l’atto di costituzione di E. H., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito&nbsp;nell’udienza pubblica del 7 marzo 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;<br />
uditi&nbsp;l’avvocato Giovanni Gentilini per E. H. e l’avvocato dello Stato Massimo&nbsp;Giannuzzi&nbsp;per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<a name="fatto"></a><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ordinanza del 2 maggio 2016 (r.o.&nbsp;n. 125 del 2016), il Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 117, in riferimento agli&nbsp;artt. 3,&nbsp;24,&nbsp;25, primo comma, e&nbsp;117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della&nbsp;Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.<br />
Il Magistrato di sorveglianza deve decidere su una domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 35-ter impugnato, da una persona soggetta a misura di sicurezza detentiva, che deduce di essere stata internata in condizioni disumane, e tali da comportare la violazione dell’art. 3 della CEDU.<br />
Il giudice rimettente ritiene provata la violazione per un periodo di 132 giorni, durante il quale il ricorrente, in applicazione della misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro, è stato internato in una “cella” con uno spazio inferiore ai tre metri quadrati per persona.<br />
L’interpretazione letterale dell’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975 impedirebbe, secondo il giudice rimettente, di accogliere la domanda risarcitoria, posto che la disposizione si riferisce esclusivamente al detenuto, e non anche all’internato, salvo che nella rubrica, che li menziona invece entrambi. Insomma la disposizione sarebbe applicabile solo se la violazione si verifica durante l’espiazione della pena detentiva, e non anche se si verifica durante l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva.<br />
Ciò determinerebbe anzitutto la lesione dell’art. 3&nbsp;Cost.,&nbsp;a causa della disparità di trattamento tra detenuto e internato. Un’analoga diseguaglianza esisterebbe poi tra gli internati che avevano già un ricorso pendente davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo e gli altri, perché l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 92 del 2014, al fine di prevenire la pronuncia del giudice europeo, permette ai primi, e solo a questi, di esperire il rimedio introdotto dall’art. 35-ter.<br />
Parimenti leso sarebbe l’art. 117, primo comma,&nbsp;Cost.,&nbsp;in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della CEDU, perché l’assenza di rimedi contro la detenzione in condizioni disumane comprometterebbe l’equità del processo, da garantire anche in fase esecutiva, e l’effettività dei ricorsi interni, e non reprimerebbe le violazioni del divieto di tortura.<br />
Il rimettente deduce inoltre la lesione dell’art. 25, primo comma,&nbsp;Cost.,&nbsp;perché l’internato, non disponendo di rimedi giudiziali, sarebbe privato del giudice naturale costituito dal magistrato di sorveglianza.<br />
Infine, insieme a tali parametri, sarebbe violato anche l’art. 24&nbsp;Cost.,&nbsp;sia perché l’internato non può agire in giudizio, sia perché, quand’anche potesse agire, l’art. 35-ter non gli attribuirebbe una tutela adeguata. Infatti non sarebbe possibile né ridurre la durata della misura di sicurezza in corso di esecuzione, come è previsto per la pena detentiva (posto che tale misura non avrebbe un termine massimo di durata e potrebbe essere prorogata senza limiti), né riconoscere un ristoro economico, perché questo sarebbe subordinato dalla norma impugnata alla circostanza che la pena ancora da scontare non sia così lunga da permettere di sottrarvi l’intero periodo che il detenuto ha diritto di non espiare a ristoro del danno patito. Ma anche in tale caso sarebbe di ostacolo la mancanza di un termine massimo di durata della misura di sicurezza.<br />
L’art. 35-ter è perciò denunciato, sia nella parte in cui non ammette anche l’internato a esperire il rimedio in questione, sia nella parte in cui, ove il rimedio dovesse ritenersi concesso, non prevede «la riduzione della durata della misura di sicurezza detentiva e/o il ristoro pecuniario a titolo di rimedio risarcitorio».<br />
2.–&nbsp;È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, e, in via subordinata, non fondata.<br />
Secondo l’Avvocatura generale la questione muoverebbe dall’erroneo presupposto interpretativo che l’art. 35-ter impugnato non si applichi all’internato, quando invece il contrario sarebbe comprovato, sia dalla rubrica della disposizione, sia dall’applicabilità del rimedio a favore degli internati già ricorrenti davanti alla Corte EDU, ricordata dallo stesso rimettente.<br />
La disposizione censurata sarebbe perciò applicabile anche a favore di chi è sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, tanto più che, in base all’art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, questa non può durare «oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima». Anche sotto il profilo delle forme di ristoro riconoscibili vi sarebbe una piena equiparazione rispetto al trattamento riservato al detenuto.<br />
L’Avvocatura dello Stato aggiunge che la questione sarebbe inoltre non fondata perché l’internato, quand’anche non disponesse del rimedio introdotto dalla norma impugnata, potrebbe chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.<br />
3.–&nbsp;Si è costituita la parte interessata chiedendo che la questione sia accolta.<br />
La parte ritiene violato l’art. 3&nbsp;Cost.,&nbsp;perché la disparità di trattamento riservata agli internati contraddice la loro equiparazione ai detenuti riconosciuta dall’art. 1 della legge n. 354 del 1975. L’art. 24 Cost.&nbsp;sarebbe&nbsp;leso perché l’art. 35-ter strutturalmente non è idoneo ad assicurare all’internato una detrazione nella durata della misura di sicurezza, priva di un termine fisso, e neppure un ristoro economico, essendo quest’ultimo attribuibile solo unitamente alla riduzione di tale durata.<br />
Quanto all’art. 25&nbsp;Cost.,&nbsp;la parte osserva che l’internato, nel corso della esecuzione della misura di sicurezza, è del tutto assimilabile al detenuto, e quindi che suo giudice naturale è il magistrato di sorveglianza, e non il giudice civile, previsto dal terzo comma della norma impugnata.<br />
Sussisterebbe anche la violazione dell’art. 117, primo comma,&nbsp;Cost.,&nbsp;in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della CEDU.<br />
<a name="diritto"></a><em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Il Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 117, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.<br />
La norma censurata è stata adottata per adeguare l’ordinamento alle prescrizioni della&nbsp;sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 8 gennaio 2013,&nbsp;Torreggiami&nbsp;e altri contro Italia, che ha sanzionato la Repubblica italiana per avere sottoposto i ricorrenti a una detenzione in condizioni disumane, con violazione dell’art. 3 della CEDU. L’Italia è stata inoltre sollecitata a introdurre una via di ricorso interno capace di far cessare tale genere di detenzione e a prevedere una forma di riparazione.<br />
L’art. 35-ter ha perciò provveduto ad assicurare, per i casi di violazione dell’art. 3 della CEDU, un rimedio in forma specifica, consistente nella riduzione del periodo di restrizione della libertà personale di un giorno per ogni dieci di lesione del diritto, e, quando ciò non sia possibile, un risarcimento pari a otto euro per ogni giorno trascorso nelle condizioni predette.<br />
La disposizione censurata, anche se nella rubrica si riferisce ai «soggetti detenuti o internati», riguarderebbe esclusivamente il “detenuto”, cioè colui che sta espiando una “pena detentiva”.<br />
Nel giudizio a quo la domanda risarcitoria è stata invece proposta da un internato, ovvero da una persona soggetta alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro, in quanto socialmente pericolosa.<br />
Il rimettente reputa che la lettera dell’art. 35-ter impugnato non gli consenta di riconoscere la legittimazione dell’internato a richiedere il rimedio risarcitorio ivi previsto, e sostiene che essa è di ostacolo a un’interpretazione costituzionalmente orientata.<br />
La norma in questione è perciò anzitutto impugnata «nella parte in cui non prevede gli internati tra i soggetti legittimati a proporre la relativa istanza», in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma,&nbsp;Cost.,&nbsp;quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della CEDU.<br />
Il giudice a quo aggiunge che, quand’anche fosse riconosciuta tale legittimazione, la norma censurata non sarebbe idonea a garantire il soddisfacimento del diritto dell’internato, perché essa offre rimedi compatibili solo con la posizione del detenuto.<br />
Il rimettente è infatti persuaso che le misure di sicurezza detentive, con l’eccezione di quelle “psichiatriche”, non siano soggette ad alcun termine di durata massima, in quanto ancorate alla sola persistenza della pericolosità sociale dell’internato. Mancherebbe perciò il minuendo al quale sottrarre il periodo di tempo che spetta a titolo di risarcimento, in proporzione ai giorni durante i quali si è stati ristretti in condizioni disumane.<br />
Né vi sarebbe modo di conseguire un risarcimento monetario, perché l’art. 35-ter lo consentirebbe solo nelle ipotesi in cui viene disposta la riduzione della durata della detenzione residua fino al suo esaurimento e rimanga un periodo di tempo ulteriore da ristorare.<br />
La norma censurata sarebbe perciò costituzionalmente illegittima anche «nella parte in cui non prevede, nel caso di accertata violazione dell’art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a 15 giorni, la riduzione della durata della misura di sicurezza detentiva e/o il ristoro pecuniario a titolo di rimedio risarcitorio». L’ineffettività della tutela accordata comporterebbe infatti una violazione degli artt. 24 e 117, primo comma,&nbsp;Cost.,&nbsp;oltre che degli artt. 3 e 25, primo comma, Cost.<br />
Due sono perciò le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente, l’una consequenziale all’altra in ordine logico. A questa Corte il giudice a quo, al fine di accogliere la domanda, chiede di adeguare la norma impugnata alla duplice esigenza costituzionale di consentire anche all’internato un’azione per richiedere la riparazione per il trattamento disumano subìto e di configurare in favore dello stesso idonei strumenti riparatori.<br />
2.–&nbsp;La questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter censurato, nella parte in cui non consente all’internato di proporre la domanda, non è fondata.<br />
L’Avvocatura dello Stato ne ha eccepito l’inammissibilità perché, a suo avviso, il rimettente avrebbe dovuto interpretare la disposizione in senso costituzionalmente orientato, riconoscendo la legittimazione dell’internato, senza considerare che il giudice non lo ha fatto perché ha dichiaratamente escluso che la formulazione della norma lasciasse un margine interpretativo in tal senso.<br />
Questa Corte ha in più occasioni affermato che quando il rimettente si prospetta la via dell’interpretazione adeguatrice, ma esclude che essa sia percorribile, la questione che ne deriva non può ritenersi inammissibile a causa della erroneità di tale conclusione. In questo caso infatti il giudice a quo ha assolto al proprio dovere di motivazione sui requisiti di ammissibilità, e lo stabilire se l’interpretazione conforme è o non è praticabile attiene al merito della questione di legittimità costituzionale (sentenze n. 42 del 2017,&nbsp;n. 240,&nbsp;n. 95&nbsp;e&nbsp;n. 45 del 2016,&nbsp;n. 262 del 2015), non alla sua ammissibilità.<br />
L’odierna questione è pertanto ammissibile, ma rimane da verificare se davvero la disposizione censurata non si presti all’interpretazione conforme.<br />
Nel caso oggetto del giudizio non vi è dubbio che, se la sola interpretazione possibile della disposizione impugnata imponesse di precludere all’internato l’azione prevista dall’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, sarebbero violati gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.<br />
Con riguardo al diritto di godere di un rimedio risarcitorio, la condizione della persona soggetta a una misura di sicurezza detentiva, che subisce una restrizione della libertà personale in condizioni disumane, è del tutto equivalente a quella del detenuto, perché identico è il bene giuridico leso e analoghe sono le modalità con cui la lesione viene inflitta. Queste ultime sono infatti indicate dallo stesso art. 35-ter nella violazione dell’art. 3 della CEDU, che può avvenire in particolare quando lo spazio di cui dispone l’individuo recluso è inferiore a tre metri quadrati (sentenza n. 279 del 2013).<br />
Il principio di uguaglianza non può pertanto tollerare una discriminazione tra detenuto e internato che, fondandosi sulla differente natura giuridica dei titoli in base ai quali si è ristretti, pur rilevante ad altri fini, trascura invece la sostanziale identità, nell’uno e nell’altro caso, dei soli fattori che hanno importanza ai fini risarcitori.<br />
Né una tale distinzione sarebbe compatibile con l’art. 3 della CEDU, atteso che nel sistema della Convenzione è necessario avere riguardo non al titolo formale in base al quale si è ristretti, ma alla sostanza della violazione, sicché forme di ristoro spettano non solo al detenuto che sconta la pena, ma anche a chi è colpito da una misura di custodia cautelare in carcere o in strutture equivalenti (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 20 ottobre 2016, Murši&#263; contro Croazia, paragrafo 115).<br />
In definitiva, l’esito combinato dell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dovrebbe condurre a includere gli internati tra le persone legittimate a valersi dell’azione prevista dall’art. 35-ter censurato, alla quale non può certamente sostituirsi, con analoghi effetti e tempestività, la domanda proponibile ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (sentenza n. 204 del 2016).<br />
Tuttavia ciò non significa che tale interpretazione sia anche possibile, poiché «[l]’obbligo di addivenire ad un’interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all’incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca […]. L’interpretazione secondo Costituzione è doverosa ed ha un’indubbia priorità su ogni altra […], ma appartiene pur sempre alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a disposizione del giudice nell’esercizio della funzione giurisdizionale, che hanno carattere dichiarativo. Ove, perciò, sulla base di tali tecniche, non sia possibile trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione», il dubbio di costituzionalità non potrà essere risolto in via ermeneutica (sentenza n. 36 del 2016; in precedenza,&nbsp;sentenze n. 1 del 2013&nbsp;e&nbsp;n. 219 del 2008).<br />
La convinzione del giudice rimettente che la lettera della disposizione censurata osti a una sua estensione agli internati, posto che essa avrebbe per destinatari i soli detenuti, omette di considerare che proprio tale lettera opera un rinvio all’art. 69, comma 6, lettera b), della legge n. 354 del 1975, al fine di ricondurre la violazione dell’art. 3 della CEDU nell’ambito della competenza del magistrato di sorveglianza a riparare ai pregiudizi subiti dai detenuti e (anche) dagli internati. In altri termini, per mezzo del rinvio a una disposizione la cui formulazione lessicale esplicitamente contempla l’internato, è lo stesso testo dell’art. 35-ter censurato a svilupparsi nella medesima direzione, arricchendo la sua dizione legislativa con una corrispondente, inequivoca, espressione linguistica. A questo punto, una volta rimosso l’ostacolo frapposto dalla lettera della legge, l’interpretazione inclusiva dell’internato tra le persone legittimate ad agire diviene tutt’altro che «improbabile o difficile» (sentenza n. 42 del 2017). Anzi, essa si rivela l’unica capace di soddisfare la Costituzione, e la più corretta anche sul piano logico-sistematico, atteso che salda la disciplina normativa a regime, per tale profilo, con quanto il legislatore aveva già previsto espressamente con riguardo a un periodo transitorio (art. 2, comma 2, del d.l. n. 92 del 2014), e rende armonico il contenuto della norma con la sua rubrica (sentenza n. 78 del 1969).<br />
La prima questione di legittimità costituzionale proposta è perciò non fondata, perché l’erroneo presupposto interpretativo su cui è basata ha distolto il rimettente dal suo dovere di interpretare le norme in senso costituzionalmente conforme.<br />
3.–&nbsp;Anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter censurato, nella parte in cui non offrirebbe all’internato un rimedio utile a fronte del danno patito, non è fondata, perché si regge su un duplice, erroneo, presupposto interpretativo.<br />
Come si è anticipato, l’ineffettività del rimedio descritto dalla norma oggetto di censura discenderebbe, secondo il Magistrato di sorveglianza, da due ragioni concomitanti, che però si rivelano entrambe insussistenti.<br />
Anzitutto il giudice a quo reputa inapplicabile il rimedio consistente nella riduzione del periodo di internamento perché le misure di sicurezza detentive diverse dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dall’assegnazione a una casa di cura e di custodia non sarebbero soggette a un termine massimo di durata, dal quale scomputare utilmente il periodo che spetta in sottrazione.<br />
Il rimettente è a conoscenza del fatto che l’art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, ha disposto che «Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva [massima] prevista per il reato commesso». Tuttavia per il rimettente questa disposizione, inserita in un decreto-legge emanato per il «superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», riguarderebbe solo questi ospedali e le case di cura e di custodia, mentre per ogni altra misura di sicurezza detentiva continuerebbe ad applicarsi la regola pregressa, che ne lega la durata alla persistenza della pericolosità sociale dell’internato (artt. 207 e 208 del codice penale).<br />
Tale interpretazione dell’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014 è però erronea perché ne pone del tutto in ombra la chiara lettera, che si rivolge all’insieme indistinto delle misure di sicurezza detentive, al punto da specificare che tra queste è anche «compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione» di tali misure. Queste “residenze” costituiscono le strutture sanitarie dove, a partire dal 31 marzo 2015, trovano esecuzione le misure di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario e del ricovero in una casa di cura e di custodia (art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9), ed è perciò del tutto ovvio che tale specificazione non avrebbe alcun significato se la norma disciplinasse esclusivamente la durata massima dell’internamento presso tali “residenze”, come sostiene il rimettente, e non avesse invece un contenuto più ampio.<br />
Del resto l’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014 è diretto a porre fine al fenomeno dei cosiddetti ergastoli bianchi (sentenza n. 22 del 2017), che si verificava nelle ipotesi in cui a una condanna a pena anche lieve seguiva, in caso di persistente pericolosità sociale, un internamento tendenzialmente senza fine. Si tratta di una situazione che, almeno astrattamente, si sarebbe potuta concretizzare anche con riguardo alle misure di sicurezza detentive diverse dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e in una casa di cura e di custodia, e alla quale il legislatore ha inteso in ogni caso porre fine.<br />
A fronte di tali convergenti elementi, il solo argomento legato alla finalità del d.l. n. 52 del 2014, peraltro ulteriormente indebolito dalla circostanza che la norma in questione è stata introdotta con un emendamento in sede di conversione, è del tutto privo di consistenza.<br />
Posto che ad oggi tutte le misure di sicurezza detentive, comprese quelle disposte prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 52 del 2014 (art. 200 cod.&nbsp;pen.), hanno una durata massima, sarebbe astrattamente possibile, nell’approssimarsi del termine di tale durata, operarne, a norma dell’art. 35-ter, comma 1, una riduzione a titolo di risarcimento del danno subìto per i giorni trascorsi dall’internato in condizioni disumane.<br />
È però vero che mentre la durata della detenzione è predeterminata, e quindi è agevole fin dall’inizio ridurla in ragione dei giorni trascorsi dal detenuto in condizioni disumane, lo stesso non può dirsi per la misura di sicurezza, perché la sua durata non è predeterminata, ma dipende dal perdurare della pericolosità dell’internato.<br />
Il limite massimo stabilito dall’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014 infatti è meramente eventuale, dato che, per la cessazione della pericolosità, la misura di sicurezza generalmente viene revocata prima.<br />
È chiaro che, quando non è prevedibile che la durata della misura si protrarrà fino al suo limite massimo, il risarcimento per il periodo trascorso in condizioni disumane non può avvenire per detrazione, mancando il relativo minuendo, e in questo caso quindi all’internato non può non spettare il risarcimento in forma monetaria.<br />
È infatti errata anche la seconda idea posta dal rimettente a base del dubbio di costituzionalità, ovvero che tale risarcimento non sia permesso se non per completare una tutela già accordata, seppur parzialmente, per mezzo della detrazione della durata della misura da scontare. Questa Corte ha già avuto modo di smentire tale assunto con la&nbsp;sentenza n. 204 del 2016, posteriore all’ordinanza di rimessione.<br />
In quel caso, che riguardava la posizione dell’ergastolano, si è rilevato che sarebbe «fuori da ogni logica di sistema, oltre che […] in contrasto con i principi costituzionali, immaginare che durante la detenzione il magistrato di sorveglianza debba negare alla persona condannata all’ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare. Non può sfuggire infatti all’interprete che quest’ultima evenienza non ha alcuna relazione con la compromissione della dignità umana indotta da un identico trattamento carcerario».<br />
Va perciò ribadito che il risarcimento patrimoniale del danno ha carattere subordinato, rispetto al ristoro in forma specifica, ma autonomo, nel senso che il primo compete ogni qual volta il secondo, in tutto o in parte, non sia utilmente attribuibile. L’internato che non può godere di alcuna riduzione della durata della misura di sicurezza detentiva è perciò legittimato a domandare il risarcimento integrale del danno in forma patrimoniale.<br />
Chiarito ciò, è evidente che i rimedi previsti dall’art. 35-ter a favore anche dell’internato hanno natura effettiva e che di conseguenza risulta non fondata la questione di legittimità costituzionale, data l’erroneità del duplice presupposto interpretativo postulato dal rimettente.<br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;"><em>dichiara</em>&nbsp;non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 117, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Magistrato di sorveglianza di Padova, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giorgio LATTANZI, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-23-1-2017-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-23-1-2017-n-83/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-23-1-2017-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.83</a></p>
<p>Pres. Pinotti, Est. Parisi Sul danno erariale cagionato dal privato gestore della Comunità Terapeutica per Minori (C.T.M.) Domus Alba, per aver percepito compensi a carico del Servizio sanitario regionale, nonostante l’assoluta inidoneità della struttura a prestare il servizio cui era obbligata. 1. Servizi assistenziali – Comunità Terapeutica per Minori –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-23-1-2017-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-23-1-2017-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pinotti, Est. Parisi</span></p>
<hr />
<p>Sul danno erariale cagionato dal privato gestore della Comunità Terapeutica per Minori (C.T.M.) Domus Alba, per aver percepito compensi a carico del Servizio sanitario regionale, nonostante l’assoluta inidoneità della struttura a prestare il servizio cui era obbligata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Servizi assistenziali – Comunità Terapeutica per Minori – Privato prestatore di servizio di interesse generale – Inadempimento – Responsabilità</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. È fonte di responsabilità per danno erariale la condotta del privato gestore di una Comunità Terapeutica per Minori (C.T.M.) che, pur in presenza di autorizzazione e accreditamento ai sensi di legge, abbia offerto i servizi oggetto di accordo in perdurante assenza degli standard contemplati dalla normativa regionale per dette strutture socio-sanitarie, così vanificando lo scopo assistenziale della propria attività.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">23/01/2017<br />
SENT. N. 7/17</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
&nbsp;<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE<br />
&nbsp;<br />
PER LA REGIONE PIEMONTE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
composta dai seguenti Magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Dott.ssa Cinthia PINOTTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
&nbsp;<br />
Dott. Tommaso PARISI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere relatore<br />
&nbsp;<br />
Dott. Walter BERRUTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 20024 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro CASTELLINA Andrea, in proprio e quale rappresentante legale “pro tempore” della cessata S.C.S. Sant’Ignazio, SERENI ORIZZONTI s.p.a., NIZZA Daniela, BLASCO Paola, MARTELLI Tiziana, FUSARO Guido, ZAMBRINO Carlo Alberto, VALLERO Marilena, ANTONINI Renata, AIMARO Graziella, CUSSOTTO Francesco, BOBBA Angela, CRESTANI Fabrizio e FONTANA Emanuela, meglio in atti generalizzati;<br />
&nbsp;<br />
Uditi, nella pubblica Udienza del 17 novembre 2016, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Pia MANNI, e gli Avvocati dei convenuti come risulta dal verbale di Udienza;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
In relazione alla denuncia inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, la Procura Regionale attrice avviava la conseguente istruttoria svolgendo una serie di articolate indagini, dalle quali emergeva quanto di seguito riportato. In data 27.07.2012 il citato Ufficio Requirente presso il Tribunale per i minorenni segnalava alla Procura della Repubblica di Vercelli l’odierno convenuto CASTELLINA, in qualità di legale rappresentante della S.C.S. Sant’Ignazio, per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro Ente pubblico ed abbandono di minore, a seguito delle violazioni riscontrate nella gestione della Comunità Terapeutica per Minori (C.T.M.) Domus Alba. La predetta C.T.M. era all’epoca ubicata nel Comune di Alice Castello (VC), ed è stata gestita sino all’01.02.2012 dalla S.C.S. Sant’Ignazio, cessata il 15.03.2013, e poi, a seguito di cessione dell’azienda, dalla società SERENI ORIZZONTI s.p.a., con sede in Udine, Via Piave, nr. 5, C.F. e P.I. 00524480308, odierna convenuta. La stessa Procura, inoltre, evidenziava possibili irregolarità commesse dalla Commissione di Vigilanza dell’ASL VC di Vercelli, per essersi pronunciata in senso favorevole ad una modifica del titolo autorizzativo della predetta struttura, da Comunità Educativa a Comunità Terapeutica, in funzione di quanto accertato durante due sopralluoghi svolti il 7 ed il 21.07.2011, per i quali non sarebbe stato redatto alcun verbale.<br />
&nbsp;<br />
In data 31.01.2014 il Procuratore della Repubblica di Vercelli comunicava di avere richiesto il rinvio a giudizio del prefato CASTELLINA per i reati sopra tratteggiati; il nominato amministratore veniva assolto dai reati ascrittigli, perché il fatto non sussiste, con Sentenza nr. 347 del 19.12.2014 emessa dal Tribunale di Vercelli-Ufficio del GIP, divenuta irrevocabile in data 11.02.2015. Il 10.02.2014 la Questura di Vercelli-Divisione Polizia Anticrimine, trasmetteva notizia di reato per maltrattamento di minori a carico del personale della SERENA ORIZZONTI s.p.a., subentrata nella gestione della Domus Alba a partire dall’01.02.2012. La P.G. operante, peraltro, appurava che la richiamata C.T.M. era già stata oggetto di sospensione dell’autorizzazione al funzionamento da parte della Commissione di Vigilanza della ASL VC in data 21.01.2014 per inidoneità della struttura e, conseguentemente, i minori avrebbero dovuto da tempo essere trasferiti in altra residenza con caratteristiche adeguate alla loro età e condizione.<br />
&nbsp;<br />
Ciò premesso, in ordine alla potenziale fattispecie di responsabilità amministrativa connessa alle vicende sopra lumeggiate, le capillari indagini esperite dai militari del Corpo della Guardia di Finanza su delega della Procura Regionale, compendiate nelle annotazioni di Polizia erariale trasmesse dal Comando Nucleo Polizia Tributaria di Torino in data 18.06.2015 e 03.11.2015, consentivano di accertare, secondo la tesi propugnata dal Pubblico Ministero contabile nell’atto di citazione, che la menzionata struttura denominata Domus Alba ha percepito illegittimamente, nel periodo oggetto di investigazione in cui ha funzionato come C.T.M., i compensi erogati dalle rispettive ASL competenti e dal Comune di Milano per un totale complessivo di Euro 1.107.143,32; tale somma, a parere dell’Ufficio Requirente, costituisce danno erariale. Al riguardo, la Procura Regionale ha sottolineato che la Domus Alba era assolutamente inidonea a livello strutturale, igienico-sanitario, logistico ed organizzativo a prestare il servizio cui era obbligata, teorizzando in proposito la causa illecita degli accordi stipulati con le Amministrazioni che avevano inviato i soggetti minori presso la stessa nel corso del tempo e la decadenza del relativo sinallagma, con il corollario che le rette ed i rimborsi pagati dalle diverse ASL e dal citato Ente civico rappresentano importi indebitamente incassati nella loro globalità, fonti di nocumento per le pubbliche finanze. In particolare, il Pubblico Ministero contabile ha precisato nell’atto introduttivo che la prefata residenza, nel periodo in cui era gestita dalla S.C.S. Sant’Ignazio, risultava essere stata originariamente strutture sanitarie e sociosanitarie che&nbsp; erogano&nbsp; prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno<br />
&nbsp;strutture sanitarie e sociosanitarie che&nbsp; erogano&nbsp; prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno<br />
&nbsp;ata al funzionamento come Comunità Educativa per Minori; il giorno 23 del mese di settembre dell’anno 2010 la mentovata S.C.S. chiedeva alla Direzione Sanità della Regione Piemonte una verifica di compatibilità ex articolo 8 ter del Decreto Legislativo nr. 502 del 1992, prevista nell’ottica di valutare l’equilibrata ripartizione dell’offerta sanitaria sul territorio, al fine di ottenere la trasformazione in C.T.M. con una capacità di sei posti letto. La citata Direzione dapprima negava la necessità di rendere siffatto parere ma successivamente riesaminava l’istanza e chiedeva l’avviso delle varie ASL rientranti nell’Area Funzionale Sovrazonale 2, le quali si pronunciavano in senso negativo in quanto il fabbisogno dell’area territoriale di riferimento risultava già coperto, con posti peraltro non totalmente esauriti; l’esito del relativo giudizio veniva esternato attraverso la nota del Comitato di coordinamento dell’AFS2 datata 04.03.2011. Nonostante questo parere sfavorevole, la Direzione Sanità, sulla base di una successiva valutazione positiva del 17.05.2011 espressa dal Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria Infantile, in considerazione della “non copertura del fabbisogno a livello regionale”, e tenendo conto della oggettiva continuità del progetto terapeutico con altra C.T.M., Villa Adelaide, sempre gestita dalla predetta Sant’Ignazio, privilegiava il secondo dei prefati pareri adottato con apprezzamento fondato su scala regionale, manifestando quindi il proprio assenso alla richiesta trasformazione con determina nr. 433 del 14.06.2011, risultando la stessa compatibile con la vigente programmazione regionale per tale tipologia di utenza. Nelle more della definizione della prefata domanda, in data 24.03.2011 la Commissione di Vigilanza della ASL VC svolgeva un sopralluogo presso la residenza Domus Alba, rilevando carenze strutturali tali da non permettere la concessione dell’autorizzazione al funzionamento; il 28.07.2011, tuttavia, la medesima Commissione di Vigilanza adottava parere favorevole all’autorizzazione ed alla richiesta di accreditamento in quanto, riferisce il provvedimento, in seguito a due sopralluoghi effettuati il 7 ed il 21.07.2011, i cui verbali non sono stati comunque reperiti, era risultato che le descritte carenze strutturali erano state superate. La relativa autorizzazione al funzionamento ed il correlato accreditamento della Domus Alba venivano definitivamente formalizzati con successivi provvedimenti dell’11.08.2011 e del 10.10.2011. In data 11.01.2012 la Commissione di Vigilanza svolgeva ulteriore sopralluogo dal quale emergeva che la Comunità si trovava in condizioni precarie e presentava carenze strutturali gravi, difformi da quanto riscontrato all’atto del sopralluogo effettuato in precedenza ed a quanto documentato ai fini dell’autorizzazione al funzionamento; in data 17.01.2012, a seguito della verifica tecnica preannunciata nel corso dell’ispezione dell’11.01.2012, l’Organo collegiale dava atto del ripristino delle condizioni igieniche e strutturali a livelli di “decenza”, come risulta testualmente dal relativo verbale, non trascurando di rappresentare, tuttavia, la scarsa organizzazione e, soprattutto, la mancanza di personale turnante con la prevista qualifica specialistica. Nel sopralluogo del 16.02.2012 la citata Commissione accertava che la situazione era rimasta sostanzialmente immutata, ribadendo le precedenti prescrizioni di necessario ed urgente adeguamento della struttura e riservandosi, nel contempo, di procedere alla sospensione e successiva revoca del titolo autorizzativo in caso di perdurante inadempienza, senza possibilità di concedere deroghe. La SERENI ORIZZONTI s.p.a., subentrata nel frattempo alla Sant’Ignazio, trasmetteva il 17.02.2012 alla Commissione di Vigilanza un’autocertificazione in cui attestava di avere ottemperato in parte alle suddette prescrizioni, indicando il cronoprogramma per i restanti interventi, ma, contrariamente a quanto dichiarato dalla società, nel corso dell’ispezione condotta nei locali della Domus Alba in data 20.02.2012 dalla menzionata Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, veniva constatato che le descritte carenze erano ancora presenti, esprimendosi forti perplessità circa l’idoneità stessa della struttura all’uso in corso. Seguivano altre visite eseguite nel corso del 2012 e del 2013, durante le quali la Commissione di Vigilanza rilevava comunque una serie di carenze e disfunzioni di varia natura nell’erogazione del servizio, dettando le indispensabili prescrizioni in proposito; in particolare, dopo la trasmissione al menzionato Organo collegiale, con nota del 19.07.2012, dell’analitica relazione ispettiva redatta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in parola, la componente tecnica della Commissione di Vigilanza eseguiva uno specifico sopralluogo in data 30.08.2012, al termine del quale veniva stilato apposito verbale in cui si mettevano in evidenza diverse carenze strutturali e funzionali, compresi i servizi igienici e la pavimentazione dei locali, attestando in conclusione che “stante l’evidente vetustà dell’edificio si ritiene che in carenza di una continua e puntuale manutenzione e pulizia vengano a mancare le condizioni necessarie per l’esercizio delle attività”. A distanza di qualche mese la Commissione di Vigilanza svolgeva nuova ispezione in data 15.10.2012, rilevando ulteriori carenze ed impartendo le relative prescrizioni, tra cui, in dettaglio, il ripristino della muratura, della parte idraulica ed elettrica nei bagni, nelle camere ed in tutti i locali della struttura, da assolvere entro 60 giorni, mentre da subito l’implementazione della pulizia a fondo in ogni parte di essa, compresi i terrazzi. Dopo le visite compiute durante l’annualità 2013, tutte terminate con l’indicazione di molteplici prescrizioni a fronte delle irregolarità di varia natura riscontrate, nel 2014 l’ennesimo sopralluogo testimoniava l’ulteriore peggioramento delle condizioni generali della residenza, priva dei requisiti minimi afferenti al quadro igienico-sanitario, e, di conseguenza, in data 21.01.2014 la Commissione di Vigilanza della ASL VC si determinava a sospendere l’autorizzazione al funzionamento della C.T.M. Domus Alba, disponendo la dimissione dei minori presenti.&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
A fronte dell’ospitalità garantita ai minori, la Comunità in parola ha percepito nel periodo compreso dall’anno 2011 alla cessazione dell’attività l’importo complessivo di Euro 1.107.143,32, di cui Euro 117.592,36 pagati dalla ASL Pavia, Euro 10.924,00 pagati dalla ASL CN 1, Euro 3.382,00 pagati dalla ASL TO 1, Euro 188.438,96 pagati dalla ASL NO, Euro 224.320,98 pagati dalla ASL TO 4, Euro 119.368,44 pagati dalla ASL VCO, Euro 180.529,00 pagati dalla ASL Milano, Euro 256.056,00 pagati dalla ASL TO 2 ed Euro 6.531,58 pagati dal Comune di Milano.<br />
&nbsp;<br />
In tale prospettiva, la Procura Regionale ha messo in risalto la circostanza che la SERENI ORIZZONTI s.p.a. è subentrata nella gestione della Domus Alba alla S.C.S. Sant’Ignazio, e quest’ultima ha ceduto alla prima le fatture concernenti il credito vantato nei confronti delle diverse Amministrazioni, con riferimento al periodo ottobre 2011-gennaio 2012, per un importo complessivo di Euro 139.615,84; le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, tuttavia, hanno permesso di appurare che tre fatture del 2011 ed una fattura del 2012, per un totale di Euro 25.743,12, emesse dalla suddetta Sant’Ignazio verso la ASL TO 4, nonostante l’avvenuta cessione, sono state comunque pagate alla menzionata S.C.S.. Il menzionato importo inerente alle fatture sopra indicate, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, deve essere pertanto imputato al convenuto CASTELLINA, in proprio e quale rappresentante della S.C.S. Sant’Ignazio, mentre tutto il danno residuo, ammontante ad Euro 1.081.400,20, deve essere addebitato alla SERENI ORIZZONTI s.p.a. che ha gestito la Domus Alba in modo continuativo sino alla sospensione dell’autorizzazione.<br />
&nbsp;<br />
Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria contabile in merito ai fatti in precedenza descritti, l’Ufficio Requirente, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità per il danno patrimoniale cagionato agli Enti pubblici sopra indicati a carico dei nominati CASTELLINA e SERENI ORIZZONTI s.p.a., nonché dei convenuti NIZZA e BLASCO, nella veste di responsabile e funzionario addetto alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, MARTELLI, FUSARO e ZAMBRINO, in qualità di componenti del Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria infantile, per avere emesso parere favorevole in relazione all’istanza presentata dalla S.C.S. Sant’Ignazio pur in assenza degli indispensabili presupposti, VALLERO, ANTONINI, AIMARO, CUSSOTTO, BOBBA, CRESTANI e FONTANA, quali componenti della Commissione di Vigilanza della ASL VC, per avere consentito ed agevolato il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione della Domus Alba da Comunità Educativa a Comunità Terapeutica, nonostante l’evidente inadeguatezza della struttura, sotto molteplici profili, a svolgere il servizio richiesto, ha adottato nei confronti degli stessi l’invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19. Tutti i convenuti, tranne il prefato CASTELLINA, hanno presentato deduzioni scritte ed alcuni di essi hanno chiesto che venisse disposta anche l’audizione personale.<br />
&nbsp;<br />
Le argomentazioni difensive formulate dai presunti responsabili nell’ambito della fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 20.04.2016, con cui veniva contestato ai convenuti CASTELLINA e SERENI ORIZZONTI s.p.a., a titolo di responsabilità principale per dolo contrattuale, ciascuno per le rispettive somme sopra indicate, un danno complessivo di Euro 1.107.143,32 provocato alla ASL Pavia, alla ASL CN 1, alla ASL TO 1, alla ASL NO, alla ASL TO 4, alla ASL VCO, alla ASL Milano, alla ASL TO 2 ed al Comune di Milano, secondo la ripartizione in precedenza delineata, ed ai convenuti NIZZA, BLASCO, MARTELLI, FUSARO, ZAMBRINO, VALLERO, ANTONINI, AIMARO, CUSSOTTO, BOBBA, CRESTANI e FONTANA, a titolo di responsabilità sussidiaria, un pregiudizio di pari importo, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.<br />
&nbsp;<br />
In previsione del dibattimento la società convenuta SERENI ORIZZONTI s.p.a., in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante “pro tempore”, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 25.10.2016, avvalendosi del ministero degli Avvocati Luca PONTI, Fausto DISCEPOLO e Chiara SERVETTI. Nel libello difensivo i patrocinatori, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e/o di legittimazione passiva, nonché la nullità dell’atto di citazione per omessa indicazione delle generalità del legale rappresentante della persona giuridica, mentre nel merito hanno dedotto la carenza non solo del requisito soggettivo del dolo contrattuale contestato dalla Procura Regionale ma anche della colpa grave, mettendo in risalto l’assoluta buona fede e correttezza della propria assistita, il concorso causale delle persone fisiche che hanno operato nell’ambito degli Organi o Enti coinvolti nella vicenda, la totale insussistenza del pregiudizio erariale e, comunque, la richiesta di applicazione della compensazione del danno con il vantaggio economico ottenuto dalle Amministrazioni in questione, sul rilievo che se i minori fossero stati collocati altrove gli Enti pubblici competenti avrebbero comunque sostenuto delle spese a fronte del servizio erogato dalle strutture private, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni; in via subordinata, il collegio difensivo ha invocato il potere riduttivo dell’addebito.<br />
&nbsp;<br />
Il convenuto CASTELLINA si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 27.10.2016, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Cristiano BURDESE e Marco DOTTA. Nella memoria difensiva i legali, per un verso, hanno sottolineato che il proprio cliente è stato assolto nel processo penale con Sentenza del Tribunale di Vercelli-Ufficio del GIP, nr. 347 del 2014, perché il fatto non sussiste, per altro verso, hanno eccepito la non imputabilità al nominato CASTELLINA dell’evento dannoso, essendo l’eventuale pregiudizio riconducibile esclusivamente alla condotta degli organi della ASL TO 4 e della SERENA ORIZZONTI s.p.a., la mancanza dell’elemento oggettivo del danno, atteso che l’importo imputato al proprio assistito dalla Procura Regionale sarebbe stato in realtà incamerato dalla citata società, il difetto del requisito soggettivo del dolo e della colpa grave, in quanto il presunto comportamento inadempiente sarebbe stato causato da una crisi di liquidità originata dal ritardato pagamento delle fatture da parte di alcune ASL e che, infine, il servizio è stato effettivamente reso per cui la menzionata somma certamente non può configurare un pagamento indebito. In data 14.11.2016 il collegio difensivo ha depositato una seconda memoria, con allegata documentazione bancaria, al fine di dimostrare che la somma contestata dalla Procura Regionale è stata effettivamente introitata dalla suddetta SERENA ORIZZONTI s.p.a..<br />
&nbsp;<br />
La convenuta NIZZA si è costituita in giudizio mediante libello depositato in data 24.10.2016, con il patrocinio degli Avvocati Riccardo MONTANARO e Laura FERRUA MAGLIANI. Nell’atto scritto il collegio difensivo, dopo avere richiamato in modo puntuale la normativa applicabile alla fattispecie in esame, con particolare riferimento alla disciplina riveniente dal suddetto articolo 8 ter del Decreto Legislativo nr. 502 del 1992, ha evidenziato che alla Direzione Sanit à della Regione competeva soltanto l’emissione di un parere, obbligatorio ma non vincolante, in ordine alla compatibilità della richiesta inoltrata dalla struttura privata con la programmazione sanitaria dell’Ente territoriale, essendo il rilascio dell’autorizzazione di esclusiva competenza della ASL, che il Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria infantile aveva rilasciato parere favorevole con una motivazione senza dubbio convincente, che il procedimento penale instaurato nei confronti della propria assistita in relazione al medesimo fatto, per il reato di cui all’articolo 323 C.P., è stato archiviato, che l’avviso positivo emesso dalla menzionata Direzione è pienamente legittimo in quanto il reale fabbisogno deve essere apprezzato complessivamente su scala regionale, l’assenza di competenze della struttura di appartenenza in merito ai controlli sull’idoneità tecnica e sanitaria della Comunità, il difetto del requisito soggettivo e del nesso causale, nonché l’errata quantificazione del danno imputato alla nominata NIZZA.<br />
&nbsp;<br />
La convenuta BLASCO si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 24.10.2016, avvalendosi del ministero dell’Avvocato Carlo COTTO. Nel libello difensivo il patrocinatore, premessa una circostanziata ricognizione delle disposizioni di riferimento in materia, ha eccepito l’assenza del nesso eziologico rispetto al parere reso ai sensi del prefato articolo 8 ter, precisando che lo stesso attiene esclusivamente alla compatibilità con la programmazione regionale, ma non impone alcun controllo sull’idoneità della struttura richiedente, il difetto del requisito soggettivo in quanto il parere in rassegna è stato adottato nella piena osservanza delle norme procedimentali, l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla propria assistita poiché la decisione finale non rientra nelle competenze della stessa, l’erronea quantificazione del nocumento addebitato e la compensazione del danno con i vantaggi economici ottenuti dalle Amministrazioni pubbliche; in via subordinata, la difesa ha chiesto l’applicazione di un ampio potere riduttivo.<br />
&nbsp;<br />
La convenuta MARTELLI si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 21.10.2016, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Nyranne MOSHI ed Ivan ASSAEL. Nel libello difensivo i legali, dopo una puntuale disamina cronologica della vicenda in cui risulta coinvolta la propria assistita, hanno eccepito la palese carenza della condotta antigiuridica, del nesso causale e del requisito soggettivo, considerate, da un lato, le competenze e le linee di intervento del Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria infantile stabilite dalla normativa nazionale e regionale, che prevedevano una valutazione del suddetto Organo collegiale, mediante l’emissione di un atto consultivo non vincolante, esclusivamente in ordine alla programmazione del fabbisogno in ambito regionale e non soltanto locale, e tenuto conto, dall’altro, dell’assenza della nominata MARTELLI nella seduta in cui è stato reso il suddetto parere, che escluderebbe in radice la responsabilità della convenuta, essendo la medesima in servizio nella stessa giornata presso la ASL VCO; in subordine, la difesa ha invocato il principio della compensazione del danno con il vantaggio economico ottenuto dalle diverse Amministrazioni in parola, chiedendo l’applicazione del canone della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria e del potere riduttivo dell’addebito.<br />
&nbsp;<br />
Il convenuto ZAMBRINO si è costituito in giudizio mediante libello depositato in data 25.10.2016, con il patrocinio degli Avvocati Pierangelo SCACCHI e Stefano BOTTACCHI. Nell’atto scritto il collegio difensivo, dopo avere sottolineato l’assoluta legittimità e correttezza del contegno serbato dal proprio cliente, quale componente di diritto del suddetto Coordinamento Regionale, hanno formulato le censure di difetto dell’elemento materiale del comportamento antigiuridico, anche alla luce della circostanza che il parere di compatibilità rientrava nell’esclusiva competenza della Direzione Sanit à, mentre l’Organo collegiale in rassegna aveva il compito di supportare quest’ultima nella verifica preliminare dei requisiti contemplati dalla normativa regionale in materia, e di carenza del requisito soggettivo della colpa grave, evidenziando l’assoluta estraneità del convenuto agli illeciti contestati dalla Procura Regionale nell’ottica dello scrutinio afferente al nesso eziologico; in subordine, i legali hanno eccepito l’evidente infondatezza della pretesa risarcitoria sul versante della sua liquidazione operata dall’Ufficio Requirente, chiedendo l’applicazione sia del principio della compensazione del danno con il vantaggio economico ottenuto dalle diverse Amministrazioni in questione, sia del canone della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria correttamente configurato in funzione del danno effettivamente attribuibile alla condotta del nominato ZAMBRINO.<br />
&nbsp;<br />
Il convenuto FUSARO si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 25.10.2016, avvalendosi del ministero dell’Avvocato Dario Vladimiro GAMBA. Nella memoria difensiva il legale ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità parziale e/o l’inammissibilità dell’atto di citazione, in considerazione della mancata corrispondenza tra il contenuto dell’invito a dedurre e quello riveniente dalla domanda introduttiva depositata dall’Ufficio Requirente, mentre nel merito ha evidenziato che il proprio assistito è assolutamente estraneo alla formazione del parere contestato dalla Procura Regionale, non essendo mai stato sottoscritto dal medesimo, che, in ogni caso, il Coordinamento Regionale ha espresso un parere meramente consultivo inerente soltanto alla verifica di compatibilità da effettuarsi in rapporto al fabbisogno complessivo su scala regionale, il quale non ha certo avuto come oggetto il controllo dei requisiti strutturali e gestionali necessari per la trasformazione da Comunità Educativa a Comunità Terapeutica, di esclusiva competenza della Commissione di Vigilanza presso la ASL competente per territorio, che il processo penale instaurato a carico del convenuto, citato dal Pubblico Ministero contabile nell’atto scritto, non è pertinente al presente giudizio, in quanto il nominato FUSARO risulta coinvolto nella veste di componente della locale Commissione di Vigilanza che aveva il compito di svolgere i prescritti controlli sull’attività della residenza Villa Adelaide, struttura diversa dalla Domus Alba, che difetta in modo manifesto sia il requisito soggettivo della colpa grave sia il nesso eziologico tra la condotta contestata ed il pregiudizio erariale e che, infine, il supposto danno non presenta affatto il carattere dell’attualità, atteso che il recupero delle somme distratte nei confronti dei responsabili principali appare, allo stato, ancora concretamente possibile; in via subordinata, il patrocinatore ha chiesto, da un lato, una consistente riduzione della quota imputata al proprio cliente, tenendo conto del concorso causale non soltanto di tutti gli altri soggetti convenuti, ma anche dei componenti del citato Coordinamento Regionale che hanno sottoscritto il parere contestato non evocati in giudizio, alla luce del canone basilare della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, dall’altro, l’applicazione del principio della compensazione del danno con il vantaggio economico ottenuto dalle diverse Amministrazioni interessate, sul rilievo che la C.T.M. in questione ha comunque garantito un servizio a favore di soggetti minori, sgravando conseguentemente il SSN dal relativo onere. La difesa, infine, ha avanzato richiesta istruttoria di ammissione della prova testimoniale per avvalorare la riportata affermazione di estraneità alla formazione del parere.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
I convenuti VALLERO, ANTONINI, AIMARO, CUSSOTTO, BOBBA, CRESTANI e FONTANA, tutti componenti della Commissione di Vigilanza presso la ASL VC, si sono costituiti in giudizio con atti distinti ma dal contenuto sostanzialmente analogo, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Massimo OCCHIENA e Lucia CARROZZA. Il collegio difensivo, dopo un puntuale richiamo all’attività svolta dal suddetto Organo collegiale in merito alla residenza Domus Alba nell’arco temporale compreso tra il 2011 ed il 2014, ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell’atto di citazione per mancata corrispondenza tra la contestazione enucleata nell’invito a dedurre e quella derivante dalla domanda introduttiva, con una radicale modifica della “causa petendi” che integra una vera e propria “mutatio libelli”, in violazione dell’articolo 87 del Codice della Giustizia contabile e della previgente normativa, mentre nel merito ha sottolineato la legittimità e la liceità del comportamento tenuto dai propri assistiti, precisando al riguardo che i sopralluoghi del 07 e 21.07.2011 sono stati realmente effettuati pur non essendo stati reperiti i rispettivi verbali, e che le valutazioni discrezionali espresse dalla Commissione sono sindacabili solo laddove le stesse si manifestino irragionevoli, incongrue ed illogiche, l’insussistenza del requisito soggettivo e del nesso causale, anche perché alcuni dei suddetti membri sono cessati dall’incarico a vario titolo già nel corso del 2012 e del 2013, il concorso causale di altri soggetti non evocati in giudizio, ai fini del corretto riparto dell’addebito, tra cui gli organi delle Amministrazioni che hanno disposto i pagamenti senza effettuare alcuna preventiva verifica in ordine ai presupposti delle relative erogazioni, nonché i legali rappresentanti “pro tempore” della SERENA ORIZZONTI s.p.a., ed il difetto di prova in ordine all’evento di danno e l’erronea quantificazione dello stesso; in subordine, i patrocinatori hanno invocato, per un verso, il principio della compensazione del nocumento con il vantaggio conseguito dalle Amministrazioni in rassegna, per altro verso, l’imputazione ai convenuti soltanto di una quota minimale del danno secondo l’effettiva rilevanza causale della loro condotta,&nbsp; rispetto alla porzione del pregiudizio da addossare ai due responsabili in via principale, trattandosi nel loro caso di contestazione afferente alla responsabilità sussidiaria per colpa grave, chiedendo, infine, l’applicazione di un ampio potere riduttivo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato l’atto introduttivo, precisando che l’eccezione di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della SERENA ORIZZONTI s.p.a. è infondata in quanto, da un lato, la società svolge un servizio di rilevanza pubblicistica nell’ambito della Sanit à regionale, dall’altro, le risorse sono state conferite alla persona giuridica mentre l’amministratore della stessa può essere chiamato a rispondere soltanto nel caso di abuso dei poteri gestori con conseguente sforamento dello schermo societario, che la costituzione della compagine in parola sana qualsiasi vizio inerente agli elementi da indicare nell’atto di citazione, che la censurata mancata conformità tra il contenuto dell’invito a dedurre e quello dell’atto introduttivo non sussiste, poiché la norma di cui all’articolo 87 del Codice della giustizia contabile ancora siffatta corrispondenza agli elementi essenziali del primo e che, infine, l’Ufficio Requirente non ha inteso contestare ai componenti della Commissione di Vigilanza evocati in giudizio il mancato controllo sulla struttura privata nel periodo successivo al rilascio dell’autorizzazione, sul rilievo che le relative osservazioni esplicitate nella citazione configurano specifiche argomentazioni finalizzate a suffragare nel suo complesso la tesi accusatoria;&nbsp; il Pubblico Ministero contabile si è poi opposto all’istanza istruttoria concernente la prova testimoniale in quanto irrilevante, ed ha chiesto, in relazione alla documentazione bancaria depositata dal convenuto CASTELLINA nell’imminenza dell’Udienza, il rinvio della discussione per eventuali controdeduzioni, rimettendo comunque al Collegio la valutazione in ordine all’idoneità degli elementi probatori per avvalorare le circostanze di fatto dedotte dalla difesa.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato SERVETTI, legale della convenuta SERENI ORIZZONTI s.p.a., nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice, ha richiamato tutte le eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione e risposta, sottolineando che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in quanto l’oggetto della controversia riguarda eventuali indebiti riconducibili all’ambito negoziale, che le prestazioni sono sempre state rese dalla propria assistita secondo la normativa regionale, che la società ha sempre ottemperato alle prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza della ASL e che, infine, deve comunque essere considerato il vantaggio economico ottenuto dalle diverse Amministrazioni; in via subordinata, ha chiesto l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato DISCEPOLO, altro componente del collegio difensivo della citata SERENI ORIZZONTI s.p.a., ha evidenziato che la Commissione di Vigilanza ha emanato nel corso del tempo prescrizioni di adeguamento della Domus Alba non a causa di carenze della struttura, bensì a seguito dell’elevazione periodica degli standard di funzionamento contemplati dalla normativa regionale di riferimento in materia.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato MOSHI, patrocinatore della convenuta MARTELLI, dopo avere confermato tutte le censure formulate nel libello difensivo, ha dedotto che la propria assistita non ha preso parte alla seduta del Coordinamento Regionale in cui è stato assunto il parere sul quale si fonda la contestazione della Procura Regionale, disconoscendo la firma risultante sul relativo documento, e che i componenti del mentovato Organo collegiale esprimono un indirizzo consultivo non vincolante esclusivamente sul versante della programmazione in ambito regionale.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato BOTTACCHI, difensore del convenuto ZAMBRINO, nel ribadire tutte le eccezioni sollevate nella comparsa di risposta, ha sottolineato che il proprio assistito ha manifestato un parere non vincolante in merito alla programmazione regionale e che, comunque, difetta palesemente il necessario nesso causale rispetto al supposto evento di danno.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato GAMBA, legale del convenuto FUSARO, dopo aver richiamato tutte le doglianze prospettate nella memoria di costituzione, ha dedotto che il proprio assistito non ha preso parte alla seduta del Coordinamento Regionale in cui è stato assunto il parere sul quale si fonda la contestazione della Procura Regionale, disconoscendo la firma risultante sul relativo documento.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato MONTANARO, difensore della convenuta NIZZA, nel richiamare tutte le eccezioni formulate nella comparsa, ha evidenziato che la competenza ad emanare l’autorizzazione al funzionamento della struttura privata appartiene alla ASL territoriale, che l’Organo apicale della stessa il quale ha adottato il menzionato provvedimento, non è stato nemmeno citato in giudizio, pur essendo il suo comportamento rilevante ai fini del nesso causale, che la Direzione Sanit à non aveva alcun potere in ordine alla verifica dell’idoneità e dell’adeguatezza della Domus Alba, che il fabbisogno deve essere valutato in ambito regionale e, comunque, lo stesso si è rivelato reale ed effettivo in quanto la residenza è sempre stata occupata, che non vi è prova del dolo contestato alla propria assistita dal Pubblico Ministero contabile e che, infine, vi è stata l’archiviazione nel procedimento penale incardinato nei confronti della nominata NIZZA per il reato di abuso d’ufficio.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato COTTO, patrocinatore della convenuta BLASCO, dopo aver confermato tutte le censure sollevate nel libello difensivo, ha eccepito che la propria cliente non aveva alcun potere decisionale ma si è limitata soltanto a compilare il parere, che vi è stata l’archiviazione nel procedimento penale incardinato nei confronti della stessa, che la verifica di compatibilità ha valenza regionale e che non sussiste il requisito soggettivo teorizzato dalla Procura Regionale.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato OCCHIENA, legale dei convenuti VALLERO, ANTONINI, AIMARO, CUSSOTTO, BOBBA, CRESTANI e FONTANA, tutti componenti della Commissione di Vigilanza presso la ASL VC, nel ribadire tutte le eccezioni sollevate nella memoria di costituzione, e dopo aver constatato le precisazioni fornite dalla rappresentante della Procura Regionale in merito all’esatto perimetro della contestazione riveniente dalla domanda risarcitoria, ha dedotto che il mancato reperimento dei verbali inerenti ai due sopralluoghi svoltisi in data 07 e 21 luglio 2011 non costituisce prova della responsabilità dei propri assistiti, che il Segretario del suddetto Organo collegiale ha soltanto affermato di non avere trovato nel relativo carteggio i suddetti documenti, che la prefata Commissione, in diversa composizione rispetto a quella che ha deliberato in data 28.07.2011, si è recata presso la Domus Alba in almeno quindici occasioni, negli anni 2012 e 2013, per verificare le condizioni concrete della struttura, che deve essere applicata la compensazione con il vantaggio economico ottenuto dalle Amministrazioni interessate e che, infine, appare errata l’imputazione della quota a titolo di responsabilità sussidiaria individuata dal Pubblico Ministero contabile nell’atto introduttivo.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato BURDESE, legale del convenuto CASTELLINA, dopo avere richiamato le eccezioni rappresentate nella comparsa, ha evidenziato che il proprio assistito è stato assolto nel procedimento penale perché il fatto non sussiste, che la S.C.S. Sant’Ignazio aveva problemi di liquidità in funzione del notevole ritardo dei pagamenti provenienti dalle diverse ASL e che difetta il requisito soggettivo del dolo e della colpa grave.<br />
&nbsp;<br />
Seguiva una breve replica del Pubblico Ministero contabile che precisava alcune delle argomentazioni illustrate nel corso del dibattimento.&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div>
Considerato in&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti agli Enti pubblici sopra richiamati, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, rispettivamente a titolo di responsabilità principale e sussidiaria, in diretta connessione con il presunto comportamento antigiuridico posto in essere dagli stessi con riferimento ai servizi resi a favore dei minori ospitati presso la C.T.M. Domus Alba con sede all’epoca dei fatti nel Comune di Alice Castello (VC), in violazione della normativa regionale che disciplina la materia.<br />
&nbsp;<br />
Ciò detto, prima di passare all’esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le questioni pregiudiziali sollevate da alcune difese dei convenuti.<br />
&nbsp;<br />
La censura di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, formulata dal collegio difensivo della SERENI ORIZZONTI s.p.a., non ha pregio e deve essere disattesa. Al riguardo, giova rammentare che sussiste la cognizione di questa Corte laddove sia rinvenibile un rapporto di servizio, che si configura quando una persona fisica, o anche giuridica come nella fattispecie in esame, venga inserita a qualsiasi titolo nell’apparato organizzativo pubblico e venga investita, sia autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di un’attività retta da prescrizioni di rilievo pubblicistico, di una funzione strumentale alla prima ovvero di un’attività che comunque compete istituzionalmente alla Pubblica Amministrazione, anche se di natura privata, così da essere partecipe dell’azione amministrativa attraverso siffatta relazione funzionale capace di calarla all’interno dei meccanismi gestionali dell’Ente.<br />
&nbsp;<br />
In altre parole, per la verifica della sussistenza del rapporto di servizio, è sufficiente l’effettuazione da parte del soggetto privato di attività a vantaggio o a beneficio dell’Ente pubblico, in diretta connessione con l’inserimento dello stesso, quanto meno funzionale, nell’apparato amministrativo, con affidamento di compiti specifici da esercitare per conto della P.A. e con l’osservanza delle regole, dei vincoli e degli obblighi propri di tale struttura, diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nnrr. 20132 del 2004, 8409 del 2008, 17347 e 24672 del 2009, 9963 del 2010, 8129 del 2011, 11 del 2012 e 11229 del 2014).<br />
&nbsp;<br />
Nella medesima prospettiva, occorre ulteriormente evidenziare che nell’ipotesi di erogazioni di fondi pubblici a beneficio di un privato, configurabili quali contributi di scopo a destinazione rigida vincolata, non deve aversi riguardo, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti, alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, che ben può essere un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione, bensì alla natura del danno ed alla portata degli scopi perseguiti con le risorse assegnate. Ne consegue che qualora il soggetto privato, cui siano erogati contributi pubblici, per effetto di sue scelte omissive o commissive, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, lo stesso provoca un danno per l’Ente pubblico del quale deve rispondere dinanzi al Giudice contabile (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nnrr. 4511 del 2006, 19815 del 2008, 5019 del 2010, 12108 del 2012, 1775 del 2013, 70 del 2014, 1515 e 12086 del 2016). In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di società o soggetti di diritto privato per cattiva gestione di denaro pubblico attratto dall’immanente vincolo di scopo, la cui erogazione è strettamente legata alla realizzazione dell’interesse pubblico connesso al programma che giustificava l’investimento delle risorse assegnate al privato beneficiario, ed in tal vincolo trovando quest’ultimo il suo ruolo di compartecipe fattivo dell’attività dell’Amministrazione che radica la sussistenza del rapporto di servizio.<br />
&nbsp;<br />
Nel caso della SERENA ORIZZONTI s.p.a, come correttamente messo in risalto dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, l’autorizzazione al funzionamento, il successivo accreditamento e gli accordi contrattuali sorti con le diverse Amministrazioni interessate, determinano a pieno titolo l’inserimento della struttura socio sanitaria privata nell’organizzazione funzionale della Sanit à regionale, con affidamento da parte di ciascun Ente pubblico ad un soggetto esterno della gestione di un servizio pubblico fondamentale reso in favore dei pazienti minori assistiti, implicandone conseguentemente l’assoggettamento alla giurisdizione di questa Corte (ex multis Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 881 del 2007, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1454 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 93 del 2016). Del resto, l’obiezione formulata dalla difesa, secondo cui l’oggetto della controversia riguarda esclusivamente eventuali indebiti civilistici riconducibili all’ambito negoziale, per quanto suggestiva, non intercetta il favorevole avviso di questi Giudici, anche nell’ottica delle specifiche considerazioni più volte espresse sul punto dalla Suprema Corte nelle menzionate pronunce, sul rilievo assorbente che l’esatto, tempestivo e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società in rassegna si colloca comunque nell’alveo di prestazioni essenziali preordinate allo svolgimento di un servizio pubblico di carattere socio-sanitario dedicato ai minori, di cui ne costituiscono il nucleo centrale ed imprescindibile, pacificamente afferente al sistema della Sanit à regionale.<br />
&nbsp;<br />
Quanto alla doglianza di difetto di legittimazione passiva della SERENA ORIZZONTI s.p.a., è sufficiente osservare che l’agente pubblico di diritto, legato alle diverse Amministrazioni dal rapporto di servizio in quanto destinatario delle risorse pubbliche ed incaricato della gestione della C.T.M., è identificato proprio dalla menzionata società come persona giuridica, mentre i suoi amministratori potrebbero essere evocati in giudizio in via solidale, quali funzionari o agenti contabili di fatto, soltanto nel caso di abuso dei poteri gestori e di sforamento dello schermo societario, circostanze tuttavia non ravvisate in concreto dalla Procura Regionale attrice nella fattispecie in esame.<br />
&nbsp;<br />
Anche l’eccezione di nullità della citazione, sempre formulata dal collegio difensivo della prefata compagine societaria, non coglie nel segno e deve essere respinta. In effetti l’Ufficio Requirente ha indicato nell’atto introduttivo la denominazione della citata SERENA ORIZZONTI s.p.a. in persona “del suo legale rappresentante pro tempore”, omettendo a tal proposito di menzionare anche l’organo o l’ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, come previsto dall’articolo 163, comma 3, nr. 2) del C.P.C., norma ribadita pure dall’articolo 86, comma 2, lettera b) del nuovo Codice della giustizia contabile; in tale ottica, prescindendo dal consolidato principio di diritto, avallato più volte dalla Corte di legittimità, secondo cui la nullità della citazione può essere pronunciata soltanto nell’ipotesi di assoluta incertezza in merito all’identità della persona giuridica destinataria dell’atto in parola, nel caso in esame la costituzione in giudizio nei termini della predetta società, che dimostra in modo inequivocabile il raggiungimento dello scopo, sana qualsivoglia carenza assertiva della Procura Regionale su tale versante.<br />
&nbsp;<br />
La censura di nullità e/o inammissibilità parziale della citazione dedotta dalla difesa del convenuto FUSARO, poiché l’Ufficio Requirente avrebbe richiamato per la prima volta nell’atto introduttivo, senza mai avervi fatto alcun cenno in sede di invito a dedurre, il procedimento penale tuttora in corso presso il Tribunale di Biella in cui il medesimo risulta imputato in qualità di componente della Commissione di Vigilanza che aveva il compito di effettuare il controllo su altra residenza diversa dalla Domus Alba, modificando in tal modo i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, per quanto suggestiva, non sollecita il favorevole scrutinio del Collegio. In siffatta direzione, prendendo le mosse dalla semplice constatazione, per un verso, che l’invito a dedurre, quale atto procedimentale preprocessuale che assolve alla duplice funzione di garanzia e di completezza istruttoria, non deve integrare una piena e completa corrispondenza con il contenuto della citazione, essendo costituito l’insormontabile limite di variabilità di quest’ultima unicamente dal quadro generale dell’ipotesi dannosa, il quale deve essere rispettato nella sua essenza tipica, di modo che l’atto introduttivo non decampi totalmente dal nucleo essenziale della “causa petendi” e del “petitum” caratterizzanti la fattispecie contestata e sia pur sempre ricollegabile alla stessa (ex multis Sezioni Riunite nnrr. 7/QM/1998 e 14/QM/1998), per altro verso, che l’articolo 87 del Codice della giustizia contabile incentra la propria attenzione, per la verifica in concreto della descritta conformità, sui soli elementi essenziali esplicitati nell’invito a dedurre, preme evidenziare che i suddetti fatti introdotti dal Pubblico Ministero contabile raffigurano delle specifiche argomentazioni volte a suffragare la condotta antigiuridica del nominato FUSARO, nonché la sussistenza del requisito soggettivo del medesimo nella veste di membro del Coordinamento Regionale; in altri termini, la Procura Regionale non ha affatto modificato la contestazione a carico del citato convenuto, che rimane ancorata alla presunta partecipazione di quest’ultimo alla seduta dell’Organo collegiale in rassegna che ha emesso il parere del 17.05.2011, ma si è limitata a rappresentare fatti materiali reputati rilevanti e sintomatici per sostenere la propria tesi accusatoria.<br />
&nbsp;<br />
L’eccezione di nullità della citazione per violazione del prefato articolo 87 del Codice della giustizia contabile, formulata nella comparsa dagli Avvocati OCCHIENA e CARROZZA, risulta assorbita per effetto delle precisazioni fornite dal Pubblico Ministero contabile durante il dibattimento, nel senso che l’Ufficio Requirente non ha inteso contestare ai componenti della Commissione di Vigilanza evocati in giudizio il mancato controllo sulla struttura privata nel periodo successivo al rilascio dell’autorizzazione, sul rilievo che le relative osservazioni esplicitate nella citazione configurano specifiche argomentazioni finalizzate a suffragare nel suo complesso la pretesa risarcitoria.<br />
&nbsp;<br />
Non essendo state formulate dalle difese dei convenuti altre questioni pregiudiziali, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento della suddetta azione di responsabilità da parte della Procura Regionale, e delle correlate controdeduzioni formulate dai patrocinatori dei soggetti evocati in giudizio, analizzando partitamente la posizione di ciascuno di essi.&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
In via preliminare, il Collegio stima utile evidenziare che le C.T.M., alla luce della pertinente normativa regionale, sono strutture residenziali per minori, a totale carico del Servizio Sanitario regionale, affetti da gravi disturbi comportamentali in fase sub acuta, correlati a patologie psichiatriche dell’età evolutiva e dell’adolescenza, che non possono essere trattati a livello ambulatoriale, domiciliare o semiresidenziale; le stesse devono presentare, oltre al progetto di servizio, che definisce il modello operativo della struttura soggetto all’autorizzazione della ASL di competenza, anche un progetto personalizzato, il quale definisce gli specifici interventi diagnostici, terapeutici e socio riabilitativi nei confronti del singolo minore e la durata della permanenza. Ogni C.T.M. deve fornire con continuità a beneficio dei pazienti minori ospitati, in locali idonei e con personale specializzato, visite mediche specialistiche, terapie farmacologiche, psicoterapie brevi, competenze per la gestione del controllo emotivo, valutazione e recupero delle autonomie, delle funzioni adattative e cognitive ed attività psico-riabilitative.<br />
&nbsp;<br />
Muovendo da siffatto presupposto basilare, necessario per inquadrare la vicenda dedotta nell’atto di citazione, e venendo al merito della controversia, la domanda risarcitoria rivendicata dalla Procura Regionale merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito precisati.<br />
&nbsp;<br />
In ordine alla posizione del convenuto CASTELLINA, la Sezione ritiene che il compendio della documentazione bancaria depositata dalla difesa con la seconda memoria del 14.11.2016 sia assolutamente idoneo, attesa la perfetta corrispondenza delle somme, la causale delle operazioni e la strettissima correlazione temporale tra accrediti ed addebiti sui c/c della S.C.S. Sant’Ignazio e della SERENA ORIZZONTI s.p.a., per dimostrare in modo inoppugnabile, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, che l’importo complessivo di Euro 25.743,12, sia stato effettivamente incamerato da quest’ultima a fronte del servizio prestato dalla menzionata Cooperativa nei confronti della ASL TO 4, in quanto la cifra di Euro 18.553,60, affluita sul c/c della S.C.S. è stato tempestivamente ed integralmente riversato a favore della SERENA ORIZZONTI s.p.a., per effetto della cessione dei crediti, mediante bonifico disposto in data 02.05.2012, mentre la restante somma è stata correttamente accreditata dalla ASL in parola sul c/c della stessa in data 01.04.2014. Ne discende, quale diretto corollario, che la contestazione formulata a carico del nominato CASTELLINA dalla Procura Regionale, che ha imputato al medesimo il predetto importo di Euro 25.743,12, si rivela infondata per difetto dello stesso elemento oggettivo del danno, alla luce degli elementi di prova versati in atti dalla difesa; la cifra in questione, pertanto, dovrà essere correttamente addebitata alla suddetta società subentrata alla S.C.S. Sant’Ignazio nella gestione della Domus Alba.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
In merito alla posizione della SERENA ORIZZONTI s.p.a., questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione, nel senso che la suddetta compagine ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi pagati dagli Enti pubblici in parola, a fronte dell’ospitalità concernente i pazienti minori nel periodo dal 2011 al 21.01.2014, per un servizio di pubblico interesse che non è stato reso secondo gli indispensabili standard fissati dalla normativa di riferimento in materia, considerato che le prestazioni fornite sono risultate, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, certamente non adeguate e non aderenti alle specifiche necessità di soggetti affetti da gravi patologie. In tale ottica, preme evidenziare, sul versante della condotta antigiuridica, che poiché le ispezioni e le visite compiute nel prefato arco temporale hanno consentito di appurare che la Domus Alba era diventata, dopo il rilascio dell’autorizzazione, assolutamente inidonea a livello strutturale, igienico-sanitario, logistico ed organizzativo a prestare il servizio cui era obbligata secondo le rigorose prescrizioni atte a tutelare e salvaguardare la condizione dei minori in cura, viene a decadere il relativo sinallagma contrattuale, con l’effetto che le rette ed i rimborsi pagati dalle diverse ASL e dal citato Ente civico rappresentano importi indebitamente incassati nella loro globalità, fonti di nocumento per le pubbliche finanze. In particolare, il Pubblico Ministero contabile ha richiamato per avvalorare la contestazione prospettata nell’atto introduttivo il contenuto dei numerosi verbali stilati dalla Commissione di Vigilanza in occasione delle visite compiute, già indicati nella parte in fatto, a partire da quello redatto in data 11.01.2012, nonché la relazione inviata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta a seguito dell’ispezione effettuata in data 20.02.2012, ai quali la Sezione formula espresso rinvio senza necessità di ripercorrerli nella loro interezza. Certamente eloquenti su tale crinale si appalesano i seguenti atti: verbale della Commissione di Vigilanza in data 17.01.2012, a seguito della verifica tecnica preannunciata nel corso dell’ispezione dell’11.01.2012, in cui l’Organo collegiale dava atto del ripristino delle condizioni igieniche e strutturali a livelli di “decenza”, come risulta testualmente dal medesimo, non trascurando di rappresentare, tuttavia, la scarsa organizzazione e, soprattutto, la mancanza di personale turnante con la prevista qualifica specialistica; verbale della componente tecnica della Commissione di Vigilanza in relazione allo specifico sopralluogo svolto in data 30.08.2012, al termine del quale si mettevano in evidenza diverse carenze strutturali e funzionali, compresi i servizi igienici e la pavimentazione dei locali, attestando in conclusione che “stante l’evidente vetustà dell’edificio si ritiene che in carenza di una continua e puntuale manutenzione e pulizia vengano a mancare le condizioni necessarie per l’esercizio delle attività”; articolata relazione del prefato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, compreso l’allegato inerente alla disamina della documentazione amministrativa utilizzata all’interno della Comunità, nella quale veniva constatato che la Domus Alba presentava gravi difformità e carenze, esprimendosi forti perplessità circa l’idoneità stessa della struttura all’uso in corso, in presenza di condizioni abitative e funzionali precarie tanto che durante l’eseguita ispezione veniva rilevato, tra le molteplici condizioni irregolari, la presenza nel locale cucina di un forno a microonde “posato su di una sedia e collegato con un cavo volante”. Tra le diverse inadempienze riscontrate nel corso del periodo interessato si possono evidenziare, tra l’altro, l’inadeguatezza strutturale dell’immobile, la mancanza di pulizia, la precarietà degli impianti elettrici ed idraulici, il difetto dei requisiti minimi per le condizioni igienico-sanitarie, la mancanza dell’elenco del personale con la relativa qualifica e la carenza di personale specializzato, rimarcando su siffatto versante che la C.T.M. annovera tra le proprie missioni essenziali quella di garantire le relazioni educative per la gestione del quotidiano, tali da riprodurre il più possibile le condizioni tipiche di un ambiente familiare sereno ed assolutamente normale. Tutti i sopralluoghi del 2012 e del 2013, in definitiva, ricordando a titolo meramente esemplificativo quelli del 15.10.2012, 09.01.2013 e 15.05.2013, si sono sempre conclusi con l’accertamento di nuove e permanenti difformità della residenza rispetto agli standard minimi richiesti, con conseguenti e continue prescrizioni di interventi sul piano strutturale, igienico-sanitario ed organizzativo, e siffatta circostanza dimostra la correttezza della tesi rivendicata dalla Procura Regionale, tenendo conto, quale fattore primario di giudizio, che una struttura privata che incamera a fronte di ogni soggetto ospitato ingenti risorse pubbliche per svolgere un servizio delicato e fondamentale per la collettività, riguardante soggetti minori affetti da gravi patologie, non può limitarsi a mantenere per mesi la Comunità a livello di “decenza” con molteplici, ricorrenti e rilevanti carenze e disfunzioni di varia natura, poiché in tal caso viene frustrato e mortificato, in radice, il fine ultimo di preservare per quanto possibile la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza e la stessa incolumità di persone malate, già ampiamente provate dal triste decorso della propria infermità, che necessitano di cure adeguate e meritano, sempre e comunque, quale impegno imperativo della società civile, di vivere in ambienti salubri, accoglienti ed idonei dal punto di vista strutturale, con attrezzature moderne e funzionali e con la continua assistenza di personale oltremodo specializzato. D’altro canto, non è superfluo rammentare che la Domus Alba si è trasferita a decorrere dall’01.04.2015, dopo la ripresa dell’attività a seguito della revoca della sospensione al funzionamento, in una nuova struttura sita in Rivoli (TO) e scegliendo una diversa denominazione, circostanza dedotta dal collegio difensivo nella comparsa ma dall’oggettivo valore sintomatico, atteso che la descritta decisione della SERENI ORIZZONTI s.p.a., considerati tutti i citati precedenti e l’intera dinamica della vicenda, dimostra ulteriormente che l’originario immobile ubicato nel Comune di Alice Castello non era affatto idoneo ed adeguato per lo svolgimento del servizio di interesse pubblico affidato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
A tal proposito, l’obiezione sollevata dai patrocinatori nella memoria di costituzione, successivamente ribadita anche nel corso della discussione, a mente della quale la Commissione di Vigilanza ha emanato nel corso del tempo prescrizioni di adeguamento della Domus Alba non a causa di carenze della struttura, bensì a seguito dell’elevazione periodica degli standard di funzionamento contemplati dalla normativa regionale di riferimento in materia, non ha pregio e deve essere respinta; in disparte la palese genericità della censura ed il difetto di prova circa la descritta affermazione, mancando l’indicazione puntuale e rigorosa della stretta corrispondenza tra la modifica delle disposizioni e le diverse difformità periodicamente riscontrate, merita sottolineare che le suddette integrazioni normative potrebbero spiegare, al massimo, un brevissimo e circoscritto periodo di necessario adattamento delle condizioni afferenti alla residenza, ma sicuramente non potrebbero mai giustificare le molteplici e ricorrenti irregolarità, anche strutturali, acclarate durante tutto l’arco temporale della relativa gestione, pari ad oltre due anni considerati pure i mesi in cui ha operato la S.C.S. Sant’Ignazio.<br />
&nbsp;<br />
Pacifico il nesso eziologico, sul rilievo che i pagamenti indebiti effettuati a favore della SERENA ORIZZONTI s.p.a. derivano in linea retta dal mancato rispetto degli standard previsti per le C.T.M., come in precedenza già ampiamente lumeggiato, la Sezione deve ora concentrarsi sulla delibazione inerente al requisito soggettivo. In tale prospettiva, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile e corretta la ricostruzione propugnata dal Pubblico Ministero contabile, che nella specifica fattispecie ha teorizzato la sussistenza del cosiddetto dolo contrattuale. A tal proposito, non è superfluo rammentare che da molti anni ormai la giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 504 del 2009, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1015 del 1999, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 390 del 2004, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 998 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenza nr. 1707 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 294 del 2009, Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza nr. 171 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nr. 161 del 2011 e nr. 93 del 2016) ha individuato nel giudizio di responsabilità amministrativa, che presenta un fondamento di carattere contrattuale ed è caratterizzato dall’inadempimento di preesistenti doveri ed obblighi nascenti dal rapporto di impiego o di servizio, la possibilità di contestare il dolo civile contrattuale o “in adimplendo”; quest’ultimo si differenzia dal dolo penale, al quale è assimilabile il dolo extracontrattuale produttivo di responsabilità aquiliana, in quanto attiene all’inadempimento di uno specifico obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte. In altri termini, il dolo penale viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri da parte di persona imputabile, mentre il dolo contrattuale consiste nel proposito consapevole di non adempiere all’obbligo stesso, ossia di violare intenzionalmente i doveri riconducibili all’espletamento del rapporto di impiego, ovvero di servizio per quanto concerne i soggetti privati. Alla luce delle prefate coordinate ermeneutiche, coglie pienamente nel segno, diversamente da quanto opinato dai legali della società convenuta, i quali hanno inteso enfatizzare l’assoluta buona fede degli organi direttivi e gestionali, il rilievo sviluppato dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, secondo cui la condotta antigiuridica è stata realizzata con dolo contrattuale. Dagli atti di causa, infatti, emerge nitida la circostanza che i suddetti organi sono venuti meno, con coscienza e volontà, all’obbligo essenziale su cui si fonda il rapporto di servizio con le competenti Amministrazioni pubbliche, integrato dall’autorizzazione al funzionamento e dall’accreditamento della struttura Domus Alba, poiché non hanno effettuato gli interventi migliorativi finalizzati a raggiungere, in modo definitivo e permanente, gli standard contemplati dalla normativa regionale per le C.T.M.; tale conclusione risulta vieppiù avvalorata dalla circostanza che dopo il rilascio dell’autorizzazione la Commissione di Vigilanza ha svolto numerosissime visite ed ispezioni presso la residenza in rassegna, a distanza di pochi mesi l’una dall’altra, impartendo in ogni occasione prescrizioni di adeguamento di varia natura, ma la SERENA ORIZZONTI s.p.a. non ha mai assunto la scelta risolutiva di garantire condizioni generali di funzionamento di livello elevato, limitandosi, da un lato, a tamponare con decisioni parziali e minimali le diverse emergenze che venivano riscontrate di volta in volta, dall’altro, a porre rimedio alle carenze più evidenti cercando comunque di guadagnare altro tempo, sempre emancipandosi intenzionalmente da un vero e proprio disegno complessivo di ristrutturazione profonda della Comunità.<br />
&nbsp;<br />
Del resto, preme evidenziare che la pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 2471 del 2010), alla quale la Sezione intende prestare completa adesione assicurandone la continuità, ha sempre sostenuto il principio, come validamente messo in risalto dall’Ufficio Requirente, secondo cui il privato chiamato a garantire un servizio di interesse generale, con l’impiego di ingenti fondi di matrice pubblica, ha sempre l’obbligo di documentarsi preventivamente in modo puntuale e rigoroso, nonché di approfondire con la massima diligenza ed attenzione gli istituti giuridici oggetto della propria attività e le correlate disposizioni di riferimento, realizzando tempestivamente i necessari interventi correttivi e procedurali per assicurare standard di funzionamento di livello eccellente, tanto più in tema di servizi assistenziali a favore di persone minori affette da gravi patologie, non essendo configurabile alcuna ipotesi di giustificata ignoranza e buona fede, trattandosi di soggetti chiamati all’espletamento di così rilevanti ed essenziali funzioni pubbliche, sui quali grava, in ogni caso, l’onere di conoscenza e di rigorosa ottemperanza dei doveri e degli adempimenti propri degli incarichi che si apprestano a svolgere, con il loro pieno consenso, nell’interesse della collettività dei cittadini, assumendo la qualifica di agenti pubblici; nel caso specifico, gli organi direttivi e gestionali della società non potevano certo ignorare che il difetto evidente e prolungato delle condizioni fissate dalla normativa regionale per le C.T.M. ha indubbiamente vanificato l’approccio assistenziale, terapeutico, educativo e riabilitativo che identificava lo scopo essenziale cui era chiamata la Domus Alba con il conseguito accreditamento nel sistema della Sanità regionale.<br />
&nbsp;<br />
Residua alla delibazione della Sezione l’apprezzamento in ordine alla quantificazione del danno cagionato dalla richiamata società con il proprio comportamento antigiuridico. A tal proposito, giova ribadire che la SERENA ORIZZONTI ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi versati dagli Enti pubblici in parola, a fronte dell’ospitalità concernente i pazienti minori nel periodo dal 2011 al 2014, per un servizio non adeguato e non aderente alle molteplici esigenze degli stessi; i pagamenti effettuati dalle singole Amministrazioni competenti, di conseguenza, sono da considerare indebiti per carenza del sinallagma contrattuale.<br />
&nbsp;<br />
Questi Giudici, tuttavia, in funzione di tutti gli elementi di fatto che connotano la fattispecie in esame, nella loro irripetibile unicità e peculiarità, ravvisano gli estremi per accogliere parzialmente l’eccezione formulata in via subordinata dai patrocinatori, i quali hanno invocato la compensazione del pregiudizio cagionato con i vantaggi economici ottenuti dalle Amministrazioni in questione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni. Sebbene i servizi assistenziali e terapeutici forniti dalla residenza Domus Alba non fossero affatto adeguati alle specifiche necessità dei pazienti ospitati, anche nell’ottica della vetustà e delle connotazioni strutturali dell’immobile, come appare dimostrato, tra l’altro, dal contenuto eloquente della prefata relazione inviata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni a seguito dell’ispezione in data 20.02.2012, non può essere trascurato il rilievo che se i minori accolti presso la citata struttura fossero stati collocati altrove gli Enti pubblici competenti avrebbero comunque sostenuto delle spese a fronte dell’attività erogata presumibilmente da altre residenze private all’uopo dedicate; in particolare, la Sezione ritiene che le prestazioni attinenti all’alloggiamento dei medesimi, alla loro mera vigilanza e custodia nel corso della giornata, alla vestizione ed alla somministrazione della colazione e dei due pasti giornalieri, possano essere valorizzate dal punto di vista economico come concreti ed effettivi risparmi di spesa ottenuti dalle Amministrazioni in rassegna nel periodo interessato, integrando il presupposto della norma sopra richiamata per il riconoscimento di una parziale compensazione. La consolidata giurisprudenza, infatti, ha chiarito che l’utilità della prestazione è un concetto funzionale, costituendo l’arricchimento una nozione derivata, tesa alla misurazione del vantaggio ricavato; in tale ottica, l’arricchimento non deve essere valutato unicamente come accrescimento patrimoniale, ben potendo consistere anche in un risparmio di spesa. Prendendo l’abbrivo da siffatta asserzione, il Collegio, in via equitativa a mente dell’articolo 1226 del C.C., reputa che l’importo complessivo del danno arrecato ai mentovati Enti pubblici da parte della SERENA ORIZZONTI s.p.a. debba essere abbattuto del 40%, a titolo di parziale compensazione del pregiudizio con i vantaggi di natura economica ottenuti dalle suddette Amministrazioni; ne discende che il nocumento effettivamente cagionato dalla società convenuta si riduce ad Euro 664.285,98.<br />
&nbsp;<br />
A questo punto occorre considerare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 5/QM/2001, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 283 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenze nr. 1707 del 2008 e nr. 2583 del 2013, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 11 del 2014, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Ordinanza nr. 45 del 2010, Sentenze nr. 94 del 2011, nr. 142 del 2012, nr. 124 del 2014 e nr. 188 del 2015), da tempo ha affermato in modo netto il principio secondo cui il Giudice contabile ha l’obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o agenti pubblici, ovvero di soggetti privati non sottoposti alla giurisdizione di questa Corte, pur se non direttamente evocati nella controversia dall’Ufficio Requirente o non convenibili, come nel caso di difetto di colpa grave o di prescrizione dell’azione, a tal fine provvedendo alla riduzione dell’addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata; siffatto canone è stato espressamente consacrato dall’articolo 83 del suddetto Codice della giustizia contabile.<br />
&nbsp;<br />
Ciò premesso, sotto il profilo del nesso eziologico certamente appare significativo e rilevante il comportamento tenuto dal Direttore Generale della ASL VC, il quale con provvedimento nr. 585 in data 11.08.2011 ha autorizzato al funzionamento la Domus Alba come C.T.M. con sei posti letto, atteso che il menzionato atto amministrativo, emanato all’esito di una complessa istruttoria nella quale erano presenti pareri non concordanti, costituisce l’indispensabile presupposto in assenza del quale la trasformazione della gestione inerente alla predetta struttura non sarebbe iniziata e proseguita sino alla sua sospensione del 21.01.2014; il Collegio, in via equitativa a mente dell’articolo 1226 del C.C., ritiene che la quota del pregiudizio imputabile al Direttore Generale sia pari al 30% del danno arrecato, così come già in precedenza liquidato, per cui l’importo complessivo del nocumento che deve essere risarcito dalla SERENA ORIZZONTI s.p.a. ammonta ad Euro 465.000,18.<br />
&nbsp;<br />
Proiettando la medesima quota degli importi erogati dalle singole Amministrazioni pubbliche alla prefata struttura, opportunamente arrotondata, rispetto all’intera somma rivendicata da parte pubblica nella citazione, sulla cifra individuata dal Collegio di Euro 465.000,18, ne discende che la società convenuta deve risarcire l’importo di Euro 49.388,79 a favore della ASL Pavia, l’importo di Euro 4.588,08 a favore della ASL CN 1, l’importo di Euro 1.420,44 a favore della ASL TO 1, l’importo di Euro 79.144,36 a favore della ASL NO, l’importo di Euro 94.214,80 a favore della ASL TO 4, l’importo di Euro 50.134,75 a favore della ASL VCO, l’importo di Euro 75.822,18 a favore della ASL Milano, l’importo di Euro 107.543,52 a favore della ASL TO 2 e l’importo di Euro 2.743,26 a favore del Comune di Milano.<br />
&nbsp;<br />
Alla medesima conclusione di colpevolezza, al contrario, non possono pervenire questi Giudici con riferimento alla posizione degli altri soggetti convenuti dall’Ufficio Requirente, in qualità di funzionari della Direzione Sanit à, componenti del Coordinamento Regionale e membri della Commissione di Vigilanza.<br />
&nbsp;<br />
Relativamente al ruolo ricoperto dalle convenute NIZZA e BLASCO, la Sezione reputa la domanda risarcitoria reclamata dalla Procura Regionale infondata, in quanto difettano apertamente sia la condotta antigiuridica addebitata che l’indispensabile nesso causale. Al riguardo, prescindendo dalla diversità di posizione organizzativa delle menzionate funzionarie all’interno della Direzione Sanit à, si osserva a fattore comune che la verifica di compatibilità riguarda l’intero ambito regionale e non soltanto quello meramente locale; depone a favore del menzionato assunto sia l’interpretazione letterale che l’esegesi sistematica e teleologica della norma che rappresenta il principale referente in materia: l’articolo 8 ter del Decreto Legislativo nr. 502 del 1992 e successive modificazioni, infatti, stabiliva nella formulazione vigente all’epoca dei fatti di causa, che la citata verifica “è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”. D’altro canto, risulta che i sei posti della residenza Domus Alba sono stati costantemente occupati da pazienti minori, e questa circostanza dimostra in concreto che le esigenze di ricovero a livello regionale erano indubbiamente presenti e reali. Una volta rilasciato il suddetto parere motivato, a seguito del sub-procedimento di competenza regionale nel quale era stato acquisito anche l’avviso favorevole del Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria Infantile, le competenze della Direzione Sanit à terminavano definitivamente, in quanto l’emanazione dell’autorizzazione alla trasformazione della struttura privata richiedente in C.T.M., con tutte le necessarie verifiche sulla sua idoneità dal punto di vista strutturale, organizzativo e sanitario, spettava esclusivamente alla ASL territoriale; appare chiaro al Collegio, pertanto, che nessuna efficacia causale ai fini dell’evento di danno contestato dalla Procura Regionale, originatosi nell’arco temporale compreso tra il rilascio del titolo abilitativo e la sospensione del funzionamento avvenuta il 21.01.2014, può rivestire il parere attinente alla verifica di compatibilità, sul rilievo assorbente che nessun potere di revoca dell’autorizzazione in caso di inadempienze nella gestione era demandato&nbsp;&nbsp; alla Direzione Sanit à. Per quanto concerne il contenuto dell’appunto manoscritto rinvenuto nel fascicolo in questione presso gli Uffici della Regione, dove si richiamano non meglio precisate “spinte politiche”, enfatizzato dal Pubblico Ministero contabile nell’atto introduttivo per suffragare la tesi secondo la quale le nominate NIZZA e BLASCO avrebbero agito intenzionalmente per favorire il soggetto privato richiedente, il Collegio condivide integralmente le considerazioni già espresse sul punto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nella richiesta di archiviazione del 17.05.2016 relativa al procedimento a carico, tra l’altro, delle suddette convenute, poi accolta dal G.I.P.; in effetti, si tratta di un appunto di cui non si conosce la paternità e che, oltre ad essere poco leggibile, riporta indicazioni estremamente vaghe e generiche, non consentendo di accertare se queste presunte “spinte politiche” si siano tradotte in pressioni concrete nei confronti dei funzionari coinvolti nella procedura, né con quali forme queste pressioni si sarebbero manifestate, né da parte di quali soggetti sarebbero state realizzate.<br />
&nbsp;<br />
Anche per quanto riguarda il ruolo svolto dai convenuti MARTELLI, ZAMBRINO e FUSARO, componenti del menzionato Coordinamento Regionale, la pretesa risarcitoria avanzata dall’Ufficio Requirente deve essere disattesa, per difetto della condotta antigiuridica e del nesso eziologico, alla luce delle medesime motivazioni esplicitate dalla Sezione in ordine alla posizione delle citate NIZZA e BLASCO, poiché il parere favorevole, tuttavia non vincolante, rilasciato dal predetto Organo collegiale, istituito per supportare la Direzione Sanit à nella valutazione afferente alla verifica di compatibilità, è stato adottato in ragione del fatto che, pur non sussistendo una scopertura del servizio a livello locale, comunque la nuova Comunità avrebbe assicurato una maggiore copertura del fabbisogno complessivo in ambito regionale, fino ad allora insufficiente, esternando quindi una motivazione logica, congrua e rispettosa del superiore interesse pubblico. Quanto sopra esime il Collegio dal prendere posizione sulla natura dell’atto emanato dal Coordinamento Regionale e sulla riferibilità delle sottoscrizioni, peraltro non leggibili e contestate dai suddetti MARTELLI e FUSARO, ai loro presunti autori, poiché quandanche si potesse accedere alla tesi che postula la forma di un parere e l’effettiva partecipazione alla seduta dei menzionati convenuti, la condotta addebitata non potrebbe essere ritenuta rilevante ai fini della genesi del pregiudizio erariale. In merito agli ulteriori elementi dedotti specificamente nei confronti del convenuto FUSARO dalla Procura Regionale, che ha richiamato il procedimento penale a carico dello stesso pendente presso il Tribunale di Biella per fatti diversi relativi ad altra Comunità, questi Giudici ritengono che gli argomenti in parola, come validamente sottolineato dalla difesa nella comparsa, non possano comunque assumere carattere decisivo e determinante, sia perché il parere reso dal Coordinamento Regionale riguardava esclusivamente il fabbisogno e non l’idoneità della struttura privata richiedente, sia perché gli avvenimenti citati, del tutto autonomi e distinti, non presentano alcuna connessione diretta con quelli oggetto del presente giudizio, anche tenendo conto della circostanza che il prefato convenuto risulta imputato nel procedimento penale sopra indicato quale componente della Commissione di Vigilanza presso la locale ASL territoriale.<br />
&nbsp;<br />
Residua la delibazione concernente la posizione dei convenuti VALLERO, ANTONINI, AIMARO, CUSSOTTO, BOBBA, CRESTANI e FONTANA, i quali facevano parte della Commissione di Vigilanza della ASL VC nella composizione risultante dalla seduta del 28.07.2011, allorquando l’Organo collegiale ha espresso parere favorevole alla modifica del titolo autorizzativo al funzionamento della Domus Alba. La contestazione formulata dalla Procura Regionale, basata unicamente sull’emissione del predetto parere in funzione di quanto precisato dalla rappresentante dell’Ufficio Requirente durante il dibattimento, non appare persuasiva per carenza di sufficienti elementi di prova in merito alla supposta condotta antigiuridica dei membri della Commissione di Vigilanza in rassegna. Il mancato reperimento dei verbali relativi ai sopralluoghi effettuati in data 7 e 21.07.2011 non può costituire, di per sé, un fattore decisivo per acclarare la responsabilità dei convenuti, in assenza di ulteriori elementi di riscontro univoci e concordanti; come efficacemente messo in risalto dal collegio difensivo, infatti, nemmeno l’audizione del Segretario della Commissione raggiunge lo spessore di una prova rilevante ai fini del libero convincimento sul punto controverso, atteso che il medesimo non afferma affatto che le ispezioni non state eseguite ma si limita a rappresentare di non avere rinvenuto i verbali tra il carteggio in suo possesso, aggiungendo la circostanza secondo cui le suddette visite sono state probabilmente effettuate in maniera informale e la Commissione ha dato atto nel verbale del 28.07.2011 del relativo esito. Il tenore complessivo della deposizione del Segretario dell’Organo collegiale, a parere di questi Giudici, milita a favore della tesi che postula il reale svolgimento dei sopralluoghi da parte di alcuni componenti della Commissione di Vigilanza, nelle date sopra evidenziate, sebbene senza redigere il verbale delle operazioni compiute, secondo uno schema procedimentale presumibilmente disciplinato da prassi già seguite in precedenza, i quali hanno successivamente sottoposto i risultati positivi delle visite effettuate al “plenum” dell’Organo collegiale nella seduta del 28.07.2011, quando è stato adottato il parere favorevole in quanto le criticità rilevate nell’ispezione del 24.03.2011 erano state rimosse; nel verbale di luglio 2011 si legge, inoltre, la seguente precisazione “si richiede però alla struttura che si acceda alla stanza per i colloqui attraverso la scala esterna del cortile” e tale affermazione, non presente tra le numerose prescrizioni dettate dalla Commissione in occasione del sopralluogo del 24.03.2011 e, quindi, del tutto innovativa, appare certamente sintomatica dell’effettivo svolgimento delle due visite in data 7 e 21.07.2011. D’altra parte, l’ispezione del 24.03.2011 è avvenuta in un momento nel quale la residenza Domus Alba non era in funzione poiché chiusa, per cui è legittimo ritenere che la Cooperativa Sant’Ignazio, consapevole di avere in corso una procedura per la modifica del titolo autorizzativo in C.T.M., che presupponeva in ogni caso un nuovo sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza, abbia utilizzato alacremente il tempo disponibile sino al mese di luglio 2011 per compiere gli interventi migliorativi indicati dall’Organo collegiale in parola e superare, di conseguenza, il successivo vaglio propedeutico al rilascio del parere favorevole, presupposto indispensabile per l’emissione dell’autorizzazione da parte del Direttore Generale della ASL.<br />
&nbsp;<br />
L’acclarato difetto della stessa condotta antigiuridica imputata dalla Procura Regionale esime il Collegio dalla disamina delle altre numerose eccezioni sollevate dai patrocinatori, le quali restano assorbite.<br />
&nbsp;<br />
Per tutto quanto precede, la Sezione condanna la società SERENA ORIZZONTI s.p.a. al pagamento in favore della ASL Pavia per l’importo di Euro 49.388,79, della ASL CN 1 per l’importo di Euro 4.588,08, della ASL TO 1 per l’importo di Euro 1.420,44, della ASL NO per l’importo di Euro 79.144,36, della ASL TO 4 per l’importo di Euro 94.214,80, della ASL VCO per l’importo di Euro 50.134,75, della ASL Milano per l’importo di Euro 75.822,18, della ASL TO 2 per l’importo di Euro 107.543,52 e del Comune di Milano per l’importo di Euro 2.743,26, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno, identificato dalla data dell’11.01.2012 in cui è avvenuta la prima visita ispettiva dopo il rilascio dell’accreditamento, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.<br />
&nbsp;<br />
Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dai convenuti CASTELLINA Andrea, NIZZA Daniela, BLASCO Paola, MARTELLI Tiziana, FUSARO Guido, ZAMBRINO Carlo Alberto, VALLERO Marilena, ANTONINI Renata, AIMARO Graziella, CUSSOTTO Francesco, BOBBA Angela, CRESTANI Fabrizio e FONTANA Emanuela, tutti prosciolti nel merito, il Collegio, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 10, del D.L. nr. 203 del 2005, convertito dalla Legge nr. 248 del 2005, come modificato dall’articolo 17, comma 30 quinques, del D.L. nr. 78 del 2009, convertito dalla Legge nr. 102 del 2009, liquida gli onorari di ogni singola difesa in via forfetaria, in assenza di apposita notula, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), già comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA secondo Legge.<br />
&nbsp;<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta SERENI ORIZZONTI s.p.a. e vanno liquidate come al dispositivo.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">ASSOLVE<br />
&nbsp;<br />
i convenuti CASTELLINA Andrea, NIZZA Daniela, BLASCO Paola, MARTELLI Tiziana, FUSARO Guido, ZAMBRINO Carlo Alberto, VALLERO Marilena, ANTONINI Renata, AIMARO Graziella, CUSSOTTO Francesco, BOBBA Angela, CRESTANI Fabrizio e FONTANA Emanuela dagli addebiti che gli sono stati contestati.<br />
&nbsp;<br />
Le spese legali sostenute da ciascun convenuto sono liquidate nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), già comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA secondo Legge.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">CONDANNA</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
la società SERENA ORIZZONTI s.p.a. al pagamento in favore della ASL Pavia per l’importo di Euro 49.388,79, della ASL CN 1 per l’importo di Euro 4.588,08, della ASL TO 1 per l’importo di Euro 1.420,44, della ASL NO per l’importo di Euro 79.144,36, della ASL TO 4 per l’importo di Euro 94.214,80, della ASL VCO per l’importo di Euro 50.134,75, della ASL Milano per l’importo di Euro 75.822,18, della ASL TO 2 per l’importo di Euro 107.543,52 e del Comune di Milano per l’importo di Euro 2.743,26, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.<br />
&nbsp;<br />
Le spese del giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 1.144,53 (MILLECENTOQUARANTAQUATTRO/53), seguono la soccombenza della convenuta SERENA ORIZZONTI s.p.a. e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.<br />
&nbsp;<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2016.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;<br />
(F.to Dott. Tommaso Parisi)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (F.to Dott.ssa Cinthia Pinotti)<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 23 Gennaio 2017<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (F.to Antonio Cinque)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-23-1-2017-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-5-5-2016-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-5-5-2016-n-83/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-5-5-2016-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.83</a></p>
<p>Pres. Motolese, Est. Veccia Nel giudizio volto a provare la sussistenza di responsabilità erariale, per indebita prescrizione di farmaci, del medico di medicina generale (MMG) della Asl di Bergamo, il solo rilevamento di un’elevata percentuale di scostamento dalla media prescrittiva della Asl di appartenenza, riconducibile alla fattispecie di c.d. iperprescrizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-5-5-2016-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-5-5-2016-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Motolese, Est. Veccia</span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio volto a provare la sussistenza di responsabilità erariale, per indebita prescrizione di farmaci, del medico di medicina generale (MMG) della Asl di Bergamo, il solo rilevamento di un’elevata percentuale di scostamento dalla media prescrittiva della Asl di appartenenza, riconducibile alla fattispecie di c.d. iperprescrizione in senso stretto, non è sufficiente a sindacare la scelta tecnica del medico, potendo al massimo assurgere a mero indizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Azienda Sanitaria Locale – Responsabilità erariale del medico di medicina generale – Indebita prescrizione di farmaci a carico del Sistema Sanitario Nazionale &nbsp;– Iperprescrittività in senso stretto – Discrezionalità tecnica – Limiti di sindacabilità.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Non è sufficiente a costituire prova di responsabilità erariale, anche solo di tipo presuntivo, il mero rilevamento di un’elevata percentuale di scostamento dalla media prescrittiva della Asl&nbsp;di appartenenza da parte del medico di medicina generale, trattandosi di fattispecie di “iperprescrizione in senso lato”, il cui rilevamento, in assenza di ulteriori accertamenti sul caso, può assurge al massimo a indizio della condotta illecita, essendo necessario da parte del Giudice l’esercizio di un sindacato di ragionevolezza su scelte riconducibili a discrezionalità tecnica.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;SENT. 83/2016</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai Magistrati:</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Luisa MOTOLESE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente f.f.<br />
Eugenio MADEO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Componente<br />
Giuseppina VECCIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Componente relatore</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 28344 del registro di Segreteria, instaurato dalla Procura regionale con atto di citazione emesso nei confronti di STRAUCH Paul, nato a Bergamo (BG) il 03/02/1944, C.F.: STR PLA 44B03A794J, residente a Solto Collina (BG) in Via Del Bogno &#8211; rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gennaro Messuti, presso il cui studio, in&nbsp; Milano, via Lamarmora, 40, è elettivamente domiciliato.<br />
&nbsp;Uditi nella pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2016, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Rosaria Ciafrone, il Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Veccia, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonino Grasso, l&#8217;avv. Gennaro Messuti per il convenuto</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Con atto depositato il 4 agosto 2015, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha citato in giudizio il dott. STRAUCH Paul per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell&#8217;ASL di Bergamo e della Regione Lombardia, dell&#8217;importo di € 27.983,20, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per avere, nelle sue funzioni di medico di medicina generale della ASL, negli anni 2007- 2008, prescritto farmaci ai suoi pazienti, in misura difforme dalle indicazioni contenute nelle relative schede tecniche, tale da dover imputare a suo carico l&#8217;addebito di costi ingiustificati in danno del S.S.N. pari a € 27.983,20.<br />
La vicenda ha preso avvio dalla relazione dell&#8217;11 novembre 2014 con la quale l’ASL di Bergamo ha comunicato di aver rilevato, a seguito di una prima attività di controllo e delle successive verifiche effettuate dalla Commissione aziendale per l&#8217;applicazione della L. n.425/96, significativi scostamenti nelle prescrizioni di farmaci da parte del dott. STRAUCH rispetto alla media del Distretto&nbsp; e dell&#8217;ASL.<br />
In particolare, l&#8217;Azienda ospedaliera ha ritenuto ingiustificate le seguenti prescrizioni effettuate dal dott. STRAUCH Paul nel biennio 2007/2008, suddivise per ATC (sistema di classificazione Anatomico, Terapeutico e Chimico):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n. 55 assistiti che hanno ricevuto prescrizioni di farmaci inibitori della pompa acida o IPP (ATC: AO2BC);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n. 32 assistiti che hanno ricevuto prescrizioni di farmaci inibitori&nbsp;della HMG CoA reduttasi (ATC: C l OAA);<br />
&#8211; &nbsp; &nbsp; &nbsp;n.133&nbsp;assistiti che hanno ricevuto prescrizioni&nbsp;di farmaci&nbsp;antimicrobici generali per uso sistemico (ATC:&nbsp;JO1FA10); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n. 29 assistiti che hanno ricevuto prescrizioni di farmaci per il sistema muscolo-scheletrico &#8211; (ATC: M ).&nbsp;&nbsp;<br />
Con nota prot. n. U.0090499 del 30.07.2014, pervenuta all&#8217;interessato con R/R del 31.07.2014, l&#8217;ASL di Bergamo &#8211; facendo seguito a proprie precedenti comunicazioni del 14/12/2009 e del 16.12.2011, rese dopo una prima attività di controllo &#8211; ha chiesto al dott. STRAUCH di provvedere, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 4, del D. L. 20/6/1996 n. 323, convertito in L. 8/8/1996 n. 425, al rimborso della somma di € 27.983,20, relativa alle prescrizioni sopra indicate, effettuate a carico del S.S.N. negli anni 2007-2008 e ritenute ingiustificate.<br />
Non avendo il medico provveduto a quanto richiesto, l&#8217;ASL ha inviato la citata comunicazione dell&#8217;11 novembre 2014 alla Procura presso questa Sezione giurisdizionale, per le azioni di competenza. L&#8217;Organo Requirente, alla luce della descritta condotta, ha emesso invito a dedurre cui ha fatto seguito la produzione di deduzioni da parte dell&#8217;odierno citato, con richiesta di audizione personale, regolarmente tenuta.<br />
Non ritenute le deduzioni fornite idonee a superare le contestazioni formulate, la Procura ha proceduto alla notifica dell’atto di citazione introduttivo dell’odierno giudizio avendo ravvisato la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa a carico del dr. STRAUCH per un danno erariale di € 27.983,20, pari all&#8217;importo accertato dalla stessa ASL.<br />
In particolare, risulterebbe affermato il rapporto di servizio tra l&#8217;Azienda sanitaria ed il medico con essa convenzionato, i cui compiti di certificazione sanitaria e finanziaria si andrebbero ad inserire nell&#8217;organizzazione strutturale ed operativa dell’ASL di appartenenza.<br />
Da tale rapporto di servizio deriverebbe l&#8217;obbligo di rispettare le previsioni di legge e convenzionali in materia di prescrizione dei medicinali, da effettuarsi, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, nel rispetto del&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prontuario terapeutico nazionale e nell&#8217;esercizio di una discrezionalità (tecnica) sindacabile ove le scelte terapeutiche e sanitarie&nbsp; apparissero evidentemente contrastanti con quelle effettuate della generalità degli altri medici, fatta salva la prova del contrario il cui onere&nbsp; incomberebbe sul medico stesso.<br />
L&#8217;attività prescrittiva, infatti, qualora non rispondente ai criteri appena esposti ovvero comunque difforme dalle indicazioni previste nelle schede ministeriali costituirebbe, per la Procura, una condotta produttiva di danno patrimoniale per la ASL, pari al costo del medicinale indebitamente prescritto e&nbsp; del quale sorgerebbe per il medico l&#8217;obbligo del rimborso, in forza del disposto di cui all&#8217;art. art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, richiamato dalla stessa ASL&nbsp; nella nota di contestazione.<br />
In proposito, il Requirente rileva come il medico convenzionato sia parte del sistema organizzativo dell&#8217;ASL con il compito istituzionale di erogare l&#8217;assistenza sanitaria sul territorio mediante l&#8217;utilizzo di fondi pubblici ed, in tale veste, chiamato a rispondere del corretto impiego delle risorse.<br />
Con riguardo all&#8217;elemento psicologico, nel caso specifico, l&#8217;attrice evidenzia che l&#8217;attività &#8220;iperprescrìttiva&#8221; è stata tenuta dal dott. STRAUCH nonostante questi fosse stato costantemente informato e invitato dall&#8217;ASL di appartenenza a giustificare l&#8217;appropriatezza delle prescrizioni, dovendo, in ciò, ravvisarsi una condotta connotata da dolo (contrattuale) o comunque gravemente colposa con previsione dell<em>&#8216;eventus damni</em>.<br />
Con memoria del 21 gennaio 2016 si è costituito il dott. Paul STRAUCH, rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Messuti di Milano.<br />
In via primaria, parte convenuta ha eccepito la violazione del diritto di difesa in quanto, avendo richiesto, nella fase pregiudiziale, copia del verbale del 18/7/2014 della Commissione aziendale, ne avrebbe ricevuto, a riscontro, un documento parziale &#8211; con omissione delle parti&nbsp;&nbsp; relative alle posizioni di altri medici esaminati nella stessa seduta &#8211;&nbsp; appositamente predisposto per evadere la richiesta di accesso dell&#8217;invitato e, in ogni caso, difforme dal documento&nbsp; presente nel fascicolo di Procura ed attualmente agli atti di questo giudizio. Tale circostanza costituirebbe una violazione del diritto di difesa che, compiutasi nella fase pregiudiziale introdotta dall&#8217;invito a dedurre, comporterebbe la nullità del successivo atto di citazione.<br />
In secondo luogo, il patrono del convenuto ha eccepito l&#8217;intervenuta prescrizione della pretesa erariale, considerato che le ricette contestate risalirebbero al periodo 2007-2008 e l&#8217;invito a dedurre risulterebbe notificato solo in data 12/3/2015.<br />
Sul punto, la difesa ha precisato che alcun effetto interruttivo potrebbe essere attribuito al c.d. &#8220;atto di costituzione in mora&#8221; del 14/12/2009 spedito dalla ASL al dott. STRAUCH e recante una mera avvertenza circa lo scostamento del suo profilo prescrittivo rispetto alle linee guida. Tale comunicazione, infatti, sarebbe&nbsp; priva del carattere d’intimazione e di espressa richiesta di adempimento di un&#8217;obbligazione attuale, peraltro, all&#8217;epoca impossibile per ammissione della stessa ASL che riferiva di dover effettuare ulteriori accertamenti prima di poter contestare una precisa ipotesi di danno.<br />
Nel caso di specie, pertanto, la comunicazione in esame avrebbe rivestito mera finalità cautelativa, funzionale a preservare un’ipotetica ragione di credito.<br />
In via subordinata e nel merito, il dottor STRAUCH contesta il presunto danno erariale sia perché giuridicamente inesistente ed infondato sia perché non provato nel suo ammontare: l&#8217;Azienda, infatti, ha sostenuto di aver provveduto al rimborso delle ricette ma non ha provato tale circostanza. La mera produzione delle ricette, nella prospettazione difensiva, varrebbe unicamente a provare che il farmacista le abbia chieste in rimborso ma non che detta richiesta sia stata soddisfatta e che dunque si sia verificato il presunto danno, a carico del S.S.N.<br />
Inoltre l&#8217;atto di citazione, così come il verbale della Commissione istituita presso il&nbsp; Dipartimento Cure Primarie del 18/7/14, contiene una generica contestazione di &#8220;iperprescrizione&#8221; di farmaci ma non risulta provato né l&#8217;avvenuto scostamento dalla media da parte del dott. STRAUCH né che tale circostanza abbia determinato un danno pari a € 27.983,20.<br />
Sul punto la difesa richiama&nbsp; i principi e criteri, di ordine deontologico, scientifico, economico e sociale che devono ispirare l&#8217;attività prescrittiva del medico curante e che impongono scelte terapeutiche differenti, in base alla specifica vicenda clinica di ciascun paziente al fine di individuare la soluzione di volta in volta più appropriata.<br />
Ad avviso della difesa, la Procura con l&#8217;atto di citazione contesta una condotta illecita per incongruità o erroneità di specifiche prescrizioni riferite a 249 pazienti, mentre sia il verbale del 18/7/14 della Commissione aziendale, sia la lettera di messa in mora del 14/12/2009 si riferiscono a <em>&#8220;scostamenti prescrittivi significativi rispetto alla media ASL&#8221;</em>.<br />
Anche alla luce di tale rilievo, la comunicazione di messa in mora dell&#8217;Azienda non potrebbe valere ad interrompere la prescrizione per il diverso fatto contestato dalla Procura, con conseguente prescrizione dell&#8217;azione erariale.<br />
Né &#8211; prosegue la difesa &#8211;&nbsp; la Procura ha indicato o provato&nbsp; i motivi di non congruità delle prescrizioni relative ai 249 assistiti, dei quali ha prodotto le ricette.<br />
Premesso, infatti, che la prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, le violazioni dei principi di “appropriatezza” e di “riduzione degli sprechi” eventualmente contestate&nbsp; devono essere provate non in termini statistici, ma in relazione agli specifici casi concreti e singolarmente individuati, non essendo sancito da alcuna norma il principio dell’&#8221;economicità”.<br />
Anche sull&#8217;elemento psicologico la difesa spende argomentazioni per contestare nella sua veridicità la circostanza riferita dalla Procura, secondo la quale il dott. STRAUCH sarebbe stato costantemente informato e invitato dall&#8217;ASL di Bergamo a giustificare l&#8217;appropriatezza delle proprie prescrizioni. Risulterebbe agli atti, piuttosto, che la Regione Lombardia con Deliberazione n. VII/10246 del 6/8/01 si sia limitata a delegare all&#8217;Azienda sanitaria l&#8217;effettuazione di&nbsp;&nbsp; controlli sui dati di prescrizione farmaceutica territoriale, secondo le linee guida allegate alla citata deliberazione, con l&#8217;onere di trasmettere, a cadenza trimestrale, i dati emersi ai propri Medici di Medicina Generale.<br />
Tali comunicazioni, avendo evidenziato esclusivamente un&#8221;&#8216;iperprescrizione&#8221;, per scostamento dalla media degli altri colleghi, non può costituire, come invece prospetta il Requirente, il presupposto di una volontà dolosa o gravemente colposa del dr. STRAUCH che avrebbe perseverato nella sua attività &#8220;iperprescrittiva&#8221; pur nella consapevolezza o (in quella che avrebbe dovuto essere) doverosa conoscenza, di arrecare un danno all&#8217;erario, quale poi accertato nell&#8217;importo di € 27.983,20.<br />
In conclusione, la difesa, formulate istanze istruttorie di prova orale per testi dei soggetti ai quali le prescrizioni erano rivolte &#8211; o degli eredi, deceduti i primi &#8211; ha chiesto, in via preliminare, che sia dichiarata la prescrizione delle contestazioni relative a tutto il 2007 e 2008 nonché la nullità dell&#8217;atto di citazione per violazione del diritto di difesa ex art.164 c.p.c.; nel merito, in via principale, che siano rigettate le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto ed, in via subordinata, che sia riconosciuta la &#8220;riduzione dell&#8217;addebito&#8221;, in considerazione della correttezza diagnostica delle prescrizioni comunque effettuate dal convenuto.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 10 febbraio 2016 il S.P.G. dott. Antonino&nbsp; Grasso, per l&#8217;Ufficio del Pubblico Ministero, e l&#8217;avv. Gennaro Messuti,&nbsp; per il convenuto, hanno&nbsp; sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte nei rispettivi atti e confermato le conclusioni ivi rassegnate.<br />
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Collegio, prima di trattare, nel merito, la causa sottoposta al suo esame, affronta le questioni pregiudiziali proposte dalle parti, in applicazione del principio stabilito dal secondo comma dell’art. 276 c.p.c.<br />
Si valuta, innanzitutto, l&#8217;eccepita violazione del diritto di difesa per denegata conoscibilità del verbale della Commissione aziendale &#8211; richiesto dalla difesa successivamente alla notifica dell&#8217;invito a dedurre &#8211; e la conseguente supposta nullità dell&#8217;atto di citazione introduttivo del presente giudizio.<br />
Sul punto le Sezioni Riunite di questa Corte hanno delineato i principi atti a dirimere le cennate questioni con sentenza n. 28/2015/QM.<br />
L&#8217;organo di nomofilachia &#8211; peraltro interessato per questione analoga a quella oggetto del presente giudizio di &#8220;iperprescrizione&#8221; di farmaci &#8211;&nbsp; ha, in via preliminare, escluso la natura amministrativa degli atti che confluiscono nel fascicolo istruttorio, in particolare quelli formati dal pubblico ministero &#8211; attesa la loro adozione nell’esercizio di funzioni giudiziarie (C. cost. n. 252 del 2013) &#8211; e, dunque, l&#8217;inapplicabilità ad essi della disciplina prevista per gli atti amministrativi.<br />
Sempre ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata, le Sezioni Riunite hanno chiarito che il momento nel quale il PM notifica l’invito a dedurre si pone prima e fuori del processo (che in alcuni casi potrebbe anche non seguire) rendendo, dunque, inappropriato ogni riferimento al diritto di difesa garantito dall&#8217;art.24 Cost. &#8220;nel processo&#8221;.<br />
D&#8217;altro canto, l&#8217;autorevole Collegio ha respinto ogni approccio ermeneutico che fonderebbe il diritto di conoscibilità degli atti dell’istruttoria contabile sull&#8217;applicazione analogica dell&#8217;art. 415 bis, c.p.p., ostando ad una siffatta interpretazione la precisa opzione del legislatore che, in ragione della prevalente funzione risarcitoria &#8211; recuperatoria della responsabilità amministrativa, ha inteso integrare la disciplina del giudizio contabile con le disposizioni dettate per il processo civile, con il rinvio dinamico contenuto nell’art. 26 del R.D. 1038 del 1933.<br />
&nbsp;Chiarito quanto sopra, l&#8217;Organo di nomofilachia rileva che una concezione coerente con il dettato costituzionale della fase pre-processuale dell&#8217;istruttoria contabile deve pur ammettere una tutela, anche attenuata, del diritto alla conoscibilità degli atti richiamati dal P.M. nell’invito a dedurre e del quale costituiscono il contenuto essenziale;&nbsp; ciò al fine di rendere effettivo il&nbsp; confronto dialogico stabilito dall&#8217;art. 5, comma 1, l. n. 19 del 1994 e s.m.i., tra P.M. ed invitato, le deduzioni e l&#8217;audizione personale del quale&nbsp; potranno avere un effetto utile (anche per la stessa Procura, ai fini di un&#8217;eventuale archiviazione) solo se lo stesso invitato avrà avuto nodo di conoscere gli atti richiamati nell&#8217;invito a dedurre.<br />
In breve, le conclusioni delle Sezioni Riunite, dalle quali questo Collegio non ha ragione di discostarsi, sono nel senso che <em>&#8220;sussiste per il destinatario dell&#8217;invito a dedurre la facoltà di conoscere gli atti istruttori se e nella misura in cui sono richiamati nell&#8217;invito a dedurre quali contenuti essenziali dell&#8217;atto d’invito&#8221;.</em><br />
Il delineato rapporto di funzionalità tra diritto alla conoscibilità degli atti e contenuto delle contestazioni formulate consente di risolvere anche l&#8217;ulteriore questione concernente le conseguenze che l&#8217;ingiustificato diniego di conoscenza degli atti richiamati nell’invito a dedurre potrebbero produrre sull&#8217;atto di citazione.<br />
Il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Riunite, è nel senso che <em>“la lesione conseguente alla violazione delle norme procedurali della fase istruttoria non è invocabile in sé e per sé. È sempre necessario &#8211; per rispettare i principi di economia dei mezzi giuridici anche processuali di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire &#8211; che la parte che deduce siffatta violazione dimostri la sussistenza di un effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa nel processo conseguente alla violazione medesima. Soltanto in tale prospettiva può affermarsi che un&#8217;invalidità riferita ad un atto della fase istruttoria, che vulnera le finalità proprie dell&#8217;invito a dedurre, può estendere il proprio effetto lesivo sull&#8217;atto introduttivo del processo di responsabilità, determinandone la nullità &#8211; totale o parziale &#8211; rilevabile dal giudice ad istanza della parte interessata”.</em><br />
Ora, applicando i suddetti principi al caso di specie, occorre, in concreto rilevare che l&#8217;invito a dedurre, notificato all&#8217;odierno&nbsp; convenuto in data 12 marzo 2015, ha richiamato integralmente la relazione dell&#8217;11 novembre 2014 con cui la ASL di Bergamo ha comunicato la vicenda in esame alla Procura erariale, riferendo di &#8220;<em>una condotta prescrittiva di farmaci particolarmente difforme rispetto alla generalità dei medici operanti nella ASL di appartenenza. Nello specifico vengono segnalati scostamenti significativi rispetto la media del Distretto e dell&#8217;ASL per i seguenti sottogruppi di farmaci o molecole&#8221;.</em><br />
La comunicazione dell&#8217;Azienda sanitaria sopra richiamata, peraltro, rinviava a sua volta al verbale della Commissione aziendale, riportando: <em>&#8220;la Commissione…(omissis)&#8230;&#8230;, riunitasi in data 18.07.2014 (all.1), dopo aver esaminato e valutato la documentazione agli atti del dott. Paul Strauch, ha ritenuto che lo Stesso abbia prescritto in modo non appropriato, negli anni 2007-2008, i medicinali per i pazienti di cui all&#8217;alleato elenco (all.2)&#8221;.</em><br />
Il verbale della Commissione aziendale, oggetto di parziale conoscibilità e della conseguente doglianza, evidenzia, con riferimento al dott. STRAUCH, &#8220;<em>scostamenti prescrittivi significativi rispetto alla media ASL&#8221;</em> e precisa <em>&#8220;che la contestazione è solo relativa all&#8217;iperprescrittività&#8221;.</em><br />
Ora, considerato che l&#8217;invito a dedurre richiama integralmente la relazione ASL dell&#8217;11.11.2014 e questa, a sua volta, il verbale della Commissione aziendale del 18 .07.2014, è incontestato che tale ultimo documento debba essere reso conoscibile all&#8217;invitato.<br />
Occorre valutare, tuttavia, alla luce dei principi esposti nella citata pronuncia (sent. n.28/2015/QM) delle Sezioni Riunite, se il medesimo atto, nella parte non resa conoscibile, offra elementi riconducibili al contenuto essenziale dell&#8217;invito a dedurre.<br />
Trattandosi, per la parte oscurata, di valutazione del comportamento di altro medico per il quale era in discussione la &#8220;razionalità prescrittiva&#8221; di determinati farmaci ad un singolo paziente, risulta evidente l&#8217;estraneità di tale vicenda, e delle relativa valutazione compiuta dalla Commissione, alle contestazioni formulate nell&#8217;invito a dedurre rivolto al dott. STRAUCH.<br />
Pertanto, l&#8217;eccezione del convenuto di asserita violazione del diritto di difesa e di conseguente nullità dell&#8217;atto di citazione appare infondata e, dunque, non meritevole di accoglimento.<br />
Tanto premesso, il Collegio deve esaminare l&#8217;ulteriore eccezione ritualmente sollevata dalla difesa, secondo cui il credito relativo alle contestazioni riguardanti l&#8217;attività del dott. STRAUCH per gli anni 2007- 2008 deve ritenersi prescritto.<br />
Sul punto, la Procura ha depositato la nota del 14.12.2009, prot. U0183979/7.14.2 (relativa alle ricette emesse negli anni 2005-2006) sostanzialmente riprodotta da successiva nota del 16.12.2011, prot. n.00150322/11.9.4 (per le ricette emesse negli anni 2007-2008) con le quali l&#8217;Amministrazione avrebbe costituito in mora il citato.<br />
Dette comunicazioni, di identico tenore, sono così formulate:<br />
<em>&#8220;Richiamata la Deliberazione ASL n.124 del 19/02/2009 &#8220;Aggiornamento della procedura operativa conseguente al recepimento della D.D.G. Sanità Regionale Lombardia 11 settembre 2006 &#8211; n.9900 &#8211; &#8220;adozione Linee di indirizzo in merito alle modalità di verifica e controllo dei consumi farmaceutici&#8221; di cui alla Deliberazione ASL &nbsp;n.513 del 28 settembre 2007&#8243; e relativi allegati, saranno considerati prescrittori &#8220;critici&#8221; i Medici con uno scostamento di spesa di due deviazioni standard rispetto alla media ASL, al netto della prescrizione di farmaci soggetti a Piano Terapeutico.</em><br />
<em>Dall&#8217;elaborazione dei dati in nostro possesso, sulla base dei quali sono state approntate le schede medico anni 2005&nbsp; e 2006 </em>[2007 e 2008 nella nota del 16.12.2011],<em> risulta che il Suo profilo prescrittivo presenta lo scostamento sopra descritto.</em><br />
<em>Questo costituisce la base di partenza per un approfondimento volto ad accertare il rispetto delle norme che regolano la prescrizione nell&#8217;ambito del S.S.N. (ad es. note A.I.F.A., indicazione scheda tecnica del farmaco….) la cui violazione possa configurare una responsabilità amministrativa.</em><br />
<em>Ciò premesso, ai sensi degli artt.1219 e 2943 del codice civile, si precisa che il presente atto viene formulato e notificato a fini cautelativi ed al precipuo scopo di interrompere il corso della prescrizione del diritto all&#8217;Erario ad un eventuale risarcimento del danno conseguente ai fatti sopra citati.</em><br />
<em>Si fa presente altresì che la responsabilità amministrativa per danno erariale è configurabile solo al seguito di analisi approfondita da parte della scrivente ASL e previo confronto con le valutazioni della S.V.&#8221;.</em><br />
Secondo la Procura, tali atti, contenendo il richiamo agli artt.1219 e 2943 del c.c. e l&#8217;indicazione dello scopo perseguito (interruzione del corso della prescrizione), sarebbero pienamente idonei a costituire in mora il responsabile e pertanto ad interrompere il corso della prescrizione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Del pari sarebbe priva di pregio anche la deduzione secondo la quale l&#8217;atto di costituzione in mora &#8211; in assenza dell&#8217;indicazione dell&#8217;importo del danno contestato &#8211; non avrebbe effetto interruttivo.<br />
La determinazione quantitativa del danno, infatti, secondo la Procura, non costituisce un elemento indefettibile, secondo conforme giurisprudenza di questa Corte.<br />
Ora, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, gli atti extragiudiziali interruttivi della prescrizione, sebbene non debbano consistere in formule particolari, debbono però possedere un contenuto minimo dato dalla intimazione al debitore di adempiere alla prestazione (Sentenza n. 1618 del 12/03/1982: “<em>la costituzione in mora, pur se svincolata da precise formalità, deve contenere l&#8217;intimazione o richiesta precisa di pagare e deve essere effettuata per iscritto”</em>; Sentenza n. 5681 del 15/03/2006: <em>“l&#8217;atto di costituzione in mora non è soggetto all&#8217;adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l&#8217;esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese”;</em> Sentenza n. 3371 del 12/02/2010: “<em>In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l&#8217;esplicitazione di una pretesa e l&#8217;intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l&#8217;inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l&#8217;effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest&#8217;ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all&#8217;infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l&#8217;uso di formule solenni né l&#8217;osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore”).</em><br />
La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, si è di recente orientata nel senso di riconoscere efficacia interruttiva a comunicazioni dell&#8217;Amministrazione che contengano un diretto riferimento al “diritto dell’Erario al risarcimento del danno, conseguente ai fatti” contestati, l&#8217;inequivoca volontà dell’amministrazione ad ottenere detto risarcimento ed&nbsp; il preciso ed espresso riferimento agli articoli 1219 e 2943 del codice civile, richiamati al precipuo scopo di interrompere il corso della prescrizione, anche ove la responsabilità amministrativa venga prospettata come eventuale (sez. I appello, sent. n. 1061/2014).<br />
Rinvenendosi nel caso in esame i predetti elementi indicati nella pronuncia d&#8217;appello, dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, deve essere riconosciuta l&#8217;idoneità ad interrompere la prescrizione della nota del&nbsp; 14.12.2009, prot. U0183979/7.14.2, e della successiva del 16.12.2011, prot. n.00150322/11.9.4, con le quali l&#8217;Amministrazione ha costituito in mora il citato.<br />
Per tali motivi, l&#8217;eccezione di prescrizione formulata dalla difesa deve essere respinta e l&#8217;azione della Procura deve ritenersi tempestivamente esercitata.<br />
Passando, ora, all&#8217;esame del merito, la domanda attrice si fonda sull’assunto che il convenuto, medico di medicina generale (MMG) in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, abbia causato all’erario un danno nel prescrivere ai propri pazienti farmaci a carico del SSN in violazione della normativa vigente.<br />
Fattispecie analoghe sono state già portate all&#8217;esame di questa Sezione (v. sentenze n. 9/2010, 404/2010, 374/2011), la quale ha espresso un orientamento giurisprudenziale che, nelle sue linee generali, va integralmente confermato.<br />
Nel quadro normativo di riferimento, si ricordano l’art. 1, co. 4, del D.L.. 20 giugno 1996 n. 323, convertito in l. 8 agosto 1996 n. 425, con il quale, premesso che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale deve essere conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco (CUF, ora AIFA)&nbsp; e che gli appositi moduli del SSN non possono essere utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso, si è stabilito che <em>“il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto”</em>; l’art. 3 della l. 8 aprile 1998 n. 94, secondo il quale <em>“il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste nell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanità”</em> (scheda tecnica ministeriale); l’Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con il d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, che, dopo aver definito, all’art. 15-bis, co. 1, il M.M.G. come colui che, tra l’altro, <em>“assicura l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza…”</em> aggiunge, all’art. 36, <em>che “la prescrizione dei medicinali avviene, per qualità e per&nbsp; quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni&#8221;.</em><br />
Secondo la Procura attrice il danno è derivato da una condotta prescrittiva tenuta dal dott. STRAUCH negli anni 2007-2008, caratterizzata da una significativa percentuale di scostamento rispetto la media del Distretto e dell&#8217;ASL, per determinate categorie di farmaci o molecole.<br />
Tali sono le contestazioni rivolte al dott. STRAUCH nell&#8217;invito a dedurre e, per quanto sopra esposto, negli atti in questo richiamati. Per ultimo, infatti, il verbale della Commissione aziendale del 18 luglio 2014 espressamente sottolinea che <em>&#8220;la contestazione è solo relativa all&#8217;iperprescrittività&#8221;.</em><br />
Nell&#8217;atto di citazione, tuttavia, la Pocura, nel definire la condotta antigiuridica del sanitario&nbsp; fa riferimento:<br />
&#8211; per i farmaci inibitori della pompa acida o IPP (ATC:A02BC) all'&#8221;<em>estrapolazione di casi di superamento del quantitativo del farmaco assumibile dall&#8217;assistito in un determinato periodo di tempo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211; per i farmaci inibitori della HMGCoA reduttasi (A.T.C:. C10AA), ad &#8220;<em>estrapolazione di casi di superamento del quantitativo del farmaco assumibile dall&#8217;assistito in un determinato periodo di tempo&nbsp;&nbsp; come risultante dalle indicazioni fornite<br />
&#8211; per i farmaci antimicrobici generali per uso sistemico (ATC:J01FA10), all'&#8221;<em>estrapolazione di casi di superamento del quantitativo del farmaco assumibile dall&#8217;assistito in un determinato periodo di tempo&#8221;;</em> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211; per i farmaci ATC M &#8211; sistema muscolo scheletrico, all&#8217;estrapolazione di &#8220;<em>casi di non appropriatezza per una contemporanea prescrizione di due farmaci appartenenti alla stessa categoria terapeutica&#8221;.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
Occorre, a tal punto, introdurre la nota distinzione, affermatasi nella materia, tra le due&nbsp; differenti tipologie di condotte contestate ai MMG, rappresentate dalla &#8220;iperprescrizione in senso lato&#8221;, caratterizzata da un’elevata percentuale di scostamento rispetto al criterio della “media ponderata ASL” (media maggiorata di due deviazioni standard) e dalla &#8221; iperprescrizione in senso stretto&#8221;, risultante dalla verifica a campione delle ricette e dei percorsi diagnostici di un numero determinato di pazienti.<br />
Ora, nel caso di specie, per le prime tre tipologie di farmaci, in assenza di specifiche contestazioni da parte della Procura, se non che il dott. STRAUCH <em>&#8220;nella prescrizione dei farmaci ai propri assistiti, si è discostato in maniera significativa e assolutamente anomala, rispetto alla soglia di riferimento, calcolata per singolo gruppo ATC&#8221;</em> ed, anzi, in presenza di un&#8217;espressa qualificazione di tali condotte come <em>&#8220;iperprescrizione in senso ampio</em>&#8220;, la Sezione non può che confermare l&#8217;orientamento già espresso in analoghe vicende, secondo cui uno scostamento dalla media prescrittiva della ASL di appartenenza può assurgere al massimo a indizio di una condotta illecita del genere di quella ipotizzata dall’attore, ma non ne costituisce prova, neppure di tipo presuntivo.<br />
E&#8217; stato, infatti, ritenuto che “<em>l’asserita violazione di norme di legge (in materia di limiti alle prescrizioni medicinali) e il rilevato scostamento dai parametri statistici elaborati dalla ASL di appartenenza, ancorché rigorosamente pesati e ponderati, non deponga, in via automatica, per la sussistenza di una responsabilità amministrativo-contabile del MMG, dovendosi accertare, in concreto, l’irragionevolezza della condotta tenuta dal medesimo e, in caso positivo, verificare che essa sia connotata da colpa grave”</em>, poiché “<em>ai fini del positivo accertamento della responsabilità, il discrimine tra prescrittività appropriata ed iperprescrittività dei farmaci è rappresentato dalla ragionevolezza della scelta operata dal MMG caso per caso (ossia con riferimento al singolo paziente e alla correlata patologia)</em>” (sez. Lombardia, sentenza n. 404/2010 ).<br />
Peraltro, con riferimento alle prime tre categorie di farmaci, la relazione della ASL, trasmessa alla Procura regionale con nota del 11.11.2014, richiama le previsioni del D.L. n.278/1993 (erroneamente indicato come D.L. n.278/1983) secondo cui <em>&#8220;la prescrizione dei farmaci non deve superare il quantitativo necessario al paziente per due mesi di terapia&#8221;</em>, ma tale provvedimento, pubblicato su G.U. serie generale n.183 del 6.08.1993, recante &#8220;Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza&#8221;, entrato in vigore il 08.08.1993 è decaduto per mancata conversione.<br />
Pertanto, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta risarcitoria a titolo di danno da &#8220;iperprescrizione in senso lato&#8221;.<br />
Con riguardo, invece, all&#8217;iperprescrizione di farmaci per il sistema muscolo-scheletrico (punto 4, ATC:M), per la quale risultano estrapolati <em>&#8220;casi di non appropriatezza per una contemporanea prescrizione di due farmaci appartenenti alla stessa categoria terapeutica&#8221;</em>, tale ipotesi sembrerebbe doversi ascrivere ad una tipologia di &#8220;iperprescrizione in senso stretto&#8221;.<br />
Ora, su tale specifica ipotesi, non può non evidenziarsi la diversità della contestazione in oggetto, rispetto alle mere ipotesi di &#8220;iperprescrittività&#8221;, formulate nelle note di contestazione, nell&#8217;invito a dedurre e nel verbale della Commissione aziendale.<br />
Il rilievo di tale difformità&nbsp; può essere superato da quell&#8217;orientamento di questa Corte&nbsp; che ammette una discrasia di fatti e di valutazioni contenuti nell&#8217;invito a dedurre rispetto all&#8217;atto di citazione purché rimanga immutato il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi&nbsp; (sent. n. 14/QM/1998 e n. 7/QM/1998) ed anche, in un caso analogo di &#8220;iperprescrizione di farmaci&#8221;, che giustifica la mancata menzione, nelle note di costituzione in mora rivolte al sanitario, di una specifica contestazione, ulteriore rispetto al superamento delle soglie di riferimento, <em>&#8220;atteso che il significativo scostamento, di cui è menzione nelle suindicate missive, non esclude, ma anzi comprende, le attività prescrittive non conformi alle suddette note o alle schede tecniche dei farmaci, che di norma ridondano anche in prescrizioni in eccesso rispetto alle medie aziendali&#8221;</em>(sez. III appello, sent. n.109/2016).<br />
Pertanto, anche con riguardo al danno conseguente a tale specifica condotta, devono essere respinte le eccezioni di &#8220;mutatio libelli&#8221; e di prescrizione dell&#8217;azione erariale formulate dalla difesa.<br />
L&#8217;esame nel merito di tale tipologia di condotta ipeprescrittiva , tuttavia, comporterebbe la sindacabilità, da parte del giudice contabile, delle scelte terapeutiche effettuate dal MMG, scelte riconducibili alla cosiddetta discrezionalità tecnica basata su stime e valutazioni in materie caratterizzate da regole e prescrizioni tecnico-scientifiche di carattere obbiettivo (C. conti, sez. I, 12 marzo 2009, n. 158; id., 20 settembre 2004, n. 333; id., sez. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 8 aprile 2009, n. 32; id., sez. Puglia, 7 novembre 2006, n. 960) alla luce delle quali il discrimine tra prescrizioni congrue o non congrue deve essere individuato in base alla ragionevolezza della scelta operata dal MMG, da valutare caso per caso, con riferimento al singolo paziente ed alla correlata patologia (in tal senso, anche sez. Lombardia, sent. n. 9/2010).<br />
Sul punto, però, emerge la scarsezza argomentativa dell&#8217;accusa che nulla dice al riguardo ma si limita a riportare quanto indicato nella relazione della ASL di Bergamo, senza addurre alcuna prova analitica delle voci di danno frutto delle ingiustificate prescrizioni del convenuto,&nbsp; specifiche rispetto allo scostamento dalla soglia di riferimento.<br />
Il Collegio ritiene altresì che il mero criterio statistico del danno da “iperprescrizione&#8221;, pur se desumibile da singoli casi di erronee prescrizioni o iperprescrizioni, non può dare adìto, se non accompagnato da un concreto e analitico riscontro oggettivo di condotte gravemente colpose in relazione a singoli, accertati&nbsp; ed individuati episodi, all&#8217;automatica sussistenza di una gravemente colposa condotta foriera di danno erariale che, invece, deve essere corredata da prove, secondo il basilare principio dell’onere della prova (attoreo) ed acclarata alla luce dei noti parametri per l’individuazione dell’illecito amministrativo-contabile (L.14.1.1994 n.20).<br />
Per le esposte considerazioni, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta risarcitoria a titolo di danno da iperprescrizione di farmaci nei confronti del dott. STRAUCH che va mandato assolto dalla contestazione di responsabilità amministrativa formulata dalla Procura.<br />
Per effetto di tale assoluzione spetta al convenuto, il rimborso delle spese di assistenza legale, che, stante la mancata produzione di apposita parcella da parte del difensore, possono liquidarsi nell’importo complessivo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M</strong>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, assolve Paul STRAUCH dalla domanda attrice.<br />
Liquida in favore del convenuto assolto la complessiva somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA.<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.<br />
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio all&#8217;esito della pubblica udienza del 10 febbraio 2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE f.f.<br />
Giuseppina Veccia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luisa Motolese</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATO IN SEGRETERIA, IL 05/05/2016</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-5-5-2016-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.83</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Criscuolo in tema di collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori Pubblico impiego – Art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in tema di collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) – Esclusione per professori e ricercatori della possibilità di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti – Q.l.c. sollevata da Consiglio di Stato e Tar Molise – Lamentata violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost. – Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente l’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                                               ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                                              ”<br />	<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                                                  ”<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario              MORELLI                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), promossi dal Consiglio di Stato con cinque ordinanze del 28 novembre 2011 e con otto ordinanze del 2 febbraio 2012 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con due ordinanze del 10 aprile 2012, rispettivamente iscritte ai numeri 42, 43, 44, 45, 59, 78, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 191, 224 e 225 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica numeri 13, 16, 19, 25, 38 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2012.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visti</i> gli atti di costituzione di F.G., di T.C., di A.A., di M.E., di D.C., di B.O., nonché l’atto di intervento di M.E. (nel giudizio di cui al r.o. n. 42 del 2012) e quelli del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />	<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Massimo Luciani per A.A. e M.E., Angelo Clarizia per F.G., T.C. e D.C. e l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con le tredici ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe (r.o. numeri 42, 43, 44, 45 e 59 del 2012, depositate il 28 novembre 2011, e numeri 78, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 191 del 2012, depositate il 2 febbraio 2012), ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Detta norma (sotto la rubrica «Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori») dispone che «L’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti». A sua volta, il citato art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce nel comma 1 che «È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».<br />	<br />
2.— Il rimettente, con l’ordinanza iscritta al r.o. n. 42 del 2012, premette che è chiamato a pronunciare su un ricorso in appello promosso da un professore universitario (F.G.) contro l’Università degli studi Tor Vergata di Roma, per la riforma di un’ordinanza cautelare emessa tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, in relazione ad un provvedimento che ha disposto il collocamento a riposo del docente per raggiunti limiti di età.<br />	<br />
Al riguardo, il Consiglio di Stato riferisce che, con istanza dell’11 novembre 2009, il professor F. ha chiesto di avvalersi della facoltà, concessa dall’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, di permanere in servizio per altri due anni. Tuttavia, quando ancora l’amministrazione non si era pronunciata su tale istanza, era sopraggiunta la legge n. 240 del 2012, il cui art. 25 aveva statuito l’inapplicabilità del menzionato art. 16 ai professori universitari.<br />	<br />
Per conseguenza, con decreto dell’11 aprile 2011, il Rettore dell’Università indicata, applicando e richiamando in motivazione il detto art. 25, ha respinto l’istanza di trattenimento in servizio avanzata dal docente e ne ha disposto il collocamento a riposo. Quest’ultimo ha impugnato il suddetto decreto con ricorso al TAR per il Lazio, sede di Roma, chiedendo in via incidentale la sospensione del provvedimento del Rettore. Il giudice adito, con ordinanza dell’11 ottobre 2011, ha respinto l’istanza cautelare.<br />	<br />
Per ottenere la riforma di tale ordinanza, il prof. F. ha proposto appello al Consiglio di Stato, deducendo, sotto diversi profili, l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, «nella misura in cui preclude ogni possibilità di trattenimento in servizio dei professori universitari».<br />	<br />
Con ordinanza del 26 ottobre 2011 il Consiglio di Stato, pronunciando in sede cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.<br />	<br />
Sul punto, al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), il Consiglio, con l’ordinanza ora citata, ha concesso una misura cautelare “interinale”, fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, «ordinando all’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente, alla luce del quadro normativo esistente anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 25 della legge n. 240 del 2010 e, in particolare, dei criteri fissati dall’art. 72, comma 7, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)».<br />	<br />
Ha, poi, ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010 sia rilevante e non manifestamente infondata.<br />	<br />
2.1.— Il Consiglio di Stato, con riferimento al requisito della rilevanza, ha osservato che la norma <i>de qua</i> è senza dubbio applicabile alla fattispecie in questione, dal momento che l’atto impugnato ha respinto l’istanza del ricorrente facendo, per l’appunto, applicazione di essa, il cui chiaro tenore letterale preclude la possibilità di trattenimento in servizio per professori e ricercatori universitari.<br />	<br />
Inoltre, l’applicazione di detta norma, effettuata dall’università, risulta corretta, non sussistendo spazi per un’interpretazione diversa. L’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 25 avrebbe l’effetto di rimuovere l’ostacolo normativo all’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, consentendo al ricorrente di ottenere che l’istanza di permanenza in servizio sia esaminata (ed eventualmente accolta) dall’università sulla base dei criteri introdotti dall’art. 72, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.<br />	<br />
La rilevanza della questione non sarebbe esclusa dalla natura cautelare del giudizio, nell’ambito del quale essa è sollevata.<br />	<br />
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, qualora essa sia sollevata dopo l’adozione del provvedimento cautelare, perché, in tal caso, la rimessione alla Corte stessa sarebbe tardiva in relazione al giudizio cautelare, ormai concluso, e prematura in relazione al giudizio di merito, in ordine al quale il Collegio, in mancanza della fissazione della relativa udienza di discussione, sarebbe privo di potere decisorio.<br />	<br />
Tuttavia, per evitare che la legge sospettata di illegittimità costituzionale possa precludere definitivamente la tutela cautelare, mortificando le esigenze di tutela immediata ad essa sottese – il che si tradurrebbe in una palese violazione di fondamentali principi costituzionali (artt. 24 e 113 Cost.) o sopranazionali (artt. 6 e 13 CEDU) – la giurisprudenza, nel tentativo di conciliare il carattere accentrato del controllo di legittimità costituzionale delle leggi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, avrebbe sperimentato due soluzioni.<br />	<br />
La prima consisterebbe nel concedere la sospensiva, disapplicando la legge sospettata di illegittimità costituzionale e rinviando al giudizio di merito la rimessione della relativa questione; la seconda si concretizzerebbe nella scomposizione del giudizio cautelare in due fasi: nella prima fase si accoglie la domanda cautelare “a termine”, fino alla decisione della questione di legittimità costituzionale contestualmente sollevata; nella seconda, all’esito del giudizio di legittimità costituzionale, si decide “definitivamente”, tenendo conto, per valutare la sussistenza del <i>fumus boni iuris</i> sulla domanda cautelare, della decisione della Corte costituzionale.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato, nel prestare adesione alla seconda soluzione, ritiene che essa sia quella che meno si allontana dal vigente sistema di giustizia costituzionale e risulti, peraltro, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla questione, per alcuni versi analoga, dei rapporti tra giudizio cautelare e questione pregiudiziale, in particolare nel senso dell’articolazione bifasica di detto giudizio.<br />	<br />
Del resto – osserva il rimettente – anche la Corte costituzionale, con riferimento a questioni di legittimità sollevate in sede cautelare, ha rilevato in più occasioni che la <i>potestas iudicandi</i> non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare, come nella specie, sia fondata, quanto al <i>fumus boni iuris</i>, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, perché in tal caso la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato si deve ritenere di carattere provvisorio e temporaneo, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 4 del 2000, n. 183 del 1997, n. 359 e n. 30 del 1995, n. 367 del 1991 e n. 444 del 1990).<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, anche il requisito del <i>periculum in mora</i> meriterebbe positivo apprezzamento, essendo evidente che il tempo necessario per la decisione del ricorso nel merito potrebbe arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, anche in considerazione del fatto che verrebbe a scadere il biennio in relazione al quale egli ha presentato la richiesta di trattenimento in servizio.<br />	<br />
3.— Il Consiglio di Stato ritiene la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.<br />	<br />
Infatti, l’art. 25 della legge n. 240 del 2010, escludendo l’applicazione ai professori e ricercatori universitari dell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 33 e 97 Cost.<br />	<br />
Invero, la deroga introdotta dalla norma rispetto alla disciplina generale di cui al citato art. 16 sarebbe in primo luogo irragionevole, perché non sorretta da adeguata ragione giustificatrice, e, comunque, sproporzionata rispetto alla finalità perseguita, nonché lesiva sia del principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia del principio dell’autonomia universitaria (art. 33, sesto comma, Cost.), nella misura in cui priva le università – discriminandole rispetto a qualsiasi altro ente pubblico – di ogni potere di valutazione in ordine alla possibilità di accogliere le istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale docente, anche qualora tale prolungamento risulti funzionale a specifiche esigenze organizzative, didattiche o di ricerca. In tal modo verrebbe impedito alle università di dar corso ad una misura organizzativa in tema di provvista del personale, con danno per l’interesse generale e la dispersione di risorse preziose.<br />	<br />
Inoltre la norma censurata, trovando applicazione anche nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari che abbiano maturato un’aspettativa giuridicamente consolidata in ordine alla possibilità di permanere in servizio, risulterebbe lesiva del principio del legittimo affidamento e della sicurezza giuridica, a sua volta fondato sull’art. 3 Cost.<br />	<br />
Al riguardo, il rimettente ricostruisce la disciplina generale contenuta nell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, come modificato dall’art. 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e rileva che detta disciplina prevede «un sistema nel quale il trattenimento in servizio del dipendente pubblico non è più rimesso ad un vero e proprio diritto potestativo del medesimo, della cui scelta l’amministrazione deve limitarsi a prendere atto, come accadeva, invece, in base all’originaria formulazione dell’art. 16». Come la giurisprudenza amministrativa avrebbe chiarito, con l’innovazione introdotta dall’art. 72, comma 7, del citato d.l. (poi convertito), la permanenza in servizio, oltre l’ordinario limite di età, sarebbe divenuto un istituto eccezionale, a causa delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica perseguite con la manovra di cui allo stesso decreto-legge. Pertanto, la sua determinazione andrebbe sorretta in concreto, se orientata alla protrazione del servizio, da adeguate giustificazioni.<br />	<br />
Rispetto a tale disciplina, diretta a sottoporre il mantenimento in servizio a rigorose condizioni, la scelta radicale contenuta nella norma censurata appare irragionevole e, come tale, in contrasto con uno dei corollari del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Infatti, non sarebbe ravvisabile un’idonea ragione giustificatrice a sostegno della definitiva e totale esclusione, per la speciale categoria di dipendenti pubblici di cui si tratta, di qualsiasi possibilità di trattenimento in servizio oltre il termine ordinario.<br />	<br />
In particolare, non costituirebbe una valida giustificazione l’esigenza, pure emersa nel corso dei lavori preparatori della legge n. 240 del 2010, volta a favorire il ricambio generazionale nelle università. Invero, nella specie non sarebbe in discussione la realizzazione di tale obiettivo, senza dubbio rientrante nella discrezionalità del legislatore, ma il bilanciamento che quest’ultimo dovrebbe compiere tra il suo perseguimento e la tutela di altri valori di primario rilievo costituzionale, i quali possono essere incisi dalla scelta legislativa.<br />	<br />
Nel caso di specie, tale scelta risulterebbe sbilanciata e sproporzionata, perché, in nome dell’esigenza del ricambio generazionale, il legislatore non si sarebbe fatto carico delle negative ripercussioni che potrebbero derivarne sul principio di buon andamento dell’amministrazione e della tutela dell’autonomia universitaria. Ciò emergerebbe in modo evidente considerando che gli obiettivi perseguiti dalla norma sarebbero già tutelati dall’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 che, in seguito alle modifiche introdotte nel 2008, prevede l’eccezionalità del mantenimento in servizio, «tanto da specificare che esso possa essere assentito soltanto in presenza di specifici e stringenti presupposti».<br />	<br />
Il rimettente ribadisce ancora il contrasto della norma censurata con i principi di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di autonomia funzionale delle università (art. 33, sesto comma, Cost.), nonché con il principio di affidamento nella sicurezza giuridica, da intendere quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (sono richiamate numerose pronunce di questa Corte).<br />	<br />
3.1.— Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituita la parte privata (il prof. F.G.) che, con memoria, ha illustrato la fondatezza della questione, ripercorrendo gli argomenti svolti nell’ordinanza di rimessione.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
Ad avviso della difesa dello Stato tale questione sarebbe, in primo luogo, inammissibile per difetto assoluto di rilevanza. A tal proposito richiama la giurisprudenza di questa Corte, costante nel ritenere inammissibile, proprio per difetto di rilevanza nel giudizio <i>a quo</i>, le questioni di legittimità costituzionale qualora esse siano sollevate, come nella specie, dopo l’adozione del provvedimento cautelare. Invero, nell’ipotesi in cui il giudice rimettente adotti il provvedimento cautelare oggetto dell’istanza, ne deriverebbe l’inammissibilità delle questioni sollevate, perché «una volta soddisfatto il <i>petitum</i> cautelare dell’istante, vengono meno le ragioni della rilevanza dell’espunzione della norma di dubbia legittimità costituzionale ai fini del giudizio <i>a quo</i>».<br />	<br />
Ben consapevole di ciò, il rimettente avrebbe ipotizzato un’ideale scomposizione del giudizio cautelare in due fasi, eleggendo tale articolazione bifasica del detto giudizio a strada maestra nel caso concreto. La scelta, tuttavia, non sarebbe convincente, tenuto conto della particolarità della fattispecie.<br />	<br />
Infatti, l’ordinanza di rimessione avrebbe trascurato di valutare che, nella vicenda sottoposta all’esame dei giudici, il ricorrente aspirava al mantenimento in servizio per un biennio.<br />	<br />
Orbene, l’adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare implicherebbe un doppio vaglio dell’istanza cautelare da parte del rimettente, intervallato dal controllo di legittimità della Corte costituzionale. Tale triplo filtro potrebbe dispiegarsi su un lasso di tempo presumibilmente di alcuni mesi. Ne conseguirebbe che, dal momento dell’emanazione del primo provvedimento sospensivo a quello della definitiva pronunzia cautelare, in costanza di sospensione del provvedimento di collocamento a riposo, il ricorrente otterrebbe, <i>de facto</i> e fuori da un vaglio nel merito della questione, il “bene della vita” cui aspirava, con una chiara distorsione della fisiologica dialettica processuale. Più in generale, nei casi in cui l’istante (come nel caso in esame) miri ad ottenere un’utilità sostanziale di natura temporanea, l’adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare condurrebbe alla non desiderabile conseguenza dell’attribuzione della stessa «fuori dall’incardinamento del giudizio di merito con grave pregiudizio alle <i>chances</i> difensive di controparte». Tale implicazione dell’elezione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare sarebbe del tutto trascurata nell’ordinanza di rimessione.<br />	<br />
Nel merito, l’interveniente deduce la non fondatezza della questione sollevata dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
Infatti, con riferimento all’asserito contrasto della norma denunciata con il principio di ragionevolezza e, quindi, con l’art. 3 Cost., il rimettente avrebbe dimostrato di non aver compreso pienamente la <i>ratio</i> dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010. La norma sarebbe ampiamente giustificata da rilevanti esigenze di contenimento finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Essa perseguirebbe l’obiettivo del controllo e riduzione della spesa pubblica in generale e della spesa degli atenei in particolare, e non si porrebbe in contrasto neppure con le esigenze di tutela del legittimo affidamento.<br />	<br />
In realtà, analizzando l’evoluzione normativa in materia, si noterebbe che il legislatore non si è limitato ad abolire <i>tout court</i> la possibilità di mantenimento in servizio per i professori universitari, ma avrebbe operato una graduale riduzione della possibilità di ottenere il mantenimento in servizio biennale fino alla sua totale eliminazione (sono richiamati l’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, l’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, quale convertito in legge, e l’art. 25 della legge n. 240 del 2010).<br />	<br />
In tale contesto andrebbe considerata la conformità dell’art. 25 citato all’art. 3 Cost., tenendo conto della gradualità e della ponderazione della scelta legislativa, nonché della sua finalizzazione a realizzare il preminente obiettivo di contenimento della spesa pubblica, elementi tutti che escludono la violazione del menzionato parametro costituzionale sotto ogni profilo, compreso il principio di tutela del legittimo affidamento.<br />	<br />
La norma denunciata, poi, non si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost.<br />	<br />
In primo luogo, la censura non sarebbe adeguatamente motivata. Infatti, il rimettente si limiterebbe ad affermazioni apodittiche, senza specificare quali siano in concreto le ripercussioni negative della norma sul sistema universitario.<br />	<br />
Inoltre, la non fondatezza della doglianza sarebbe evidente anche considerando le finalità che l’art. 25 della legge n. 240 del 2010 intende perseguire. Invero, lo scopo della norma sarebbe duplice. Da un lato, come si è detto, il legislatore avrebbe inteso realizzare l’obiettivo del contenimento e della razionalizzazione della spesa degli atenei. In secondo luogo, la norma censurata mirerebbe a favorire il ricambio generazionale del personale docente (finalità sempre positivamente valutata da questa Corte: è richiamata la sentenza n. 990 del 1988).<br />	<br />
L’affermazione del rimettente, secondo cui la scelta del legislatore sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alla finalità del ricambio generazionale, si rivelerebbe erronea. A tal proposito, basterebbe considerare che l’esclusione della possibilità di mantenere in servizio i professori universitari non impedirebbe che i programmi di ricerca e didattica, facenti capo ai docenti collocati in quiescenza, possano essere proseguiti dalla struttura scientifica di riferimento dei professori collocati a riposo.<br />	<br />
In effetti – prosegue la difesa erariale – l’argomento centrale della questione di legittimità costituzionale sembrerebbe configurare una mera petizione di principio, restando non dimostrata la “indispensabilità”, ai fini della trasmissione delle esperienze, di un docente universitario che ormai si trovi nel biennio conclusivo della carriera. Basterebbe por mente al contesto di riferimento, quello della ricerca e dell’università, notoriamente caratterizzato da estrema dinamicità e mutevolezza, nel quale l’apporto di nuove esperienze sarebbe condizione necessaria per il progresso della cultura e della scienza.<br />	<br />
Infine, neppure il richiamo al parametro costituzionale, individuato nell’art. 33, sesto comma, Cost., sarebbe fondato.<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, il principio dell’autonomia universitaria rischierebbe di essere pregiudicato dall’art. 25 della legge n. 240 del 2010; ma sarebbe vero il contrario.<br />	<br />
L’abolizione dell’istituto della permanenza in servizio sarebbe diretto a consentire alle università, proprio nella prospettiva del buon andamento e della razionale organizzazione delle attività accademiche, di programmare queste ultime, tenendo conto della posizione lavorativa dei propri docenti. L’intento del legislatore sarebbe quello di consentire alle università, nel pieno esercizio della propria autonomia, una programmazione certa e a lungo termine delle attività didattiche ed una più agevole pianificazione dell’attività dei comparti della ricerca e della didattica, facenti capo ai docenti collocati in quiescenza.<br />	<br />
Il richiamo alla sentenza n. 1017 del 1988 della Corte costituzionale, effettuato dal rimettente, sarebbe inesatto. La citata pronuncia riconoscerebbe alle istituzioni universitarie il diritto di darsi ordinamenti autonomi, ma non in modo pieno ed assoluto, bensì nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Si tratterebbe, cioè, «di una autonomia che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (sentenza n. 145 del 1985), lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, sempreché quest’ultimo non sia irrazionale».<br />	<br />
Nel caso in esame la scelta del legislatore non potrebbe definirsi irrazionale, perché ampiamente giustificata, come sopra esposto, dal duplice interesse al contenimento della spesa pubblica ed al ricambio generazionale del personale docente.<br />	<br />
Conclusivamente, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, nessuno dei parametri costituzionali invocati risulterebbe violato.<br />	<br />
3.2.— Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con l’ordinanza n. 42 del 2012 ha spiegato intervento il prof. M.E., esponendo di essere legittimato ad intervenire perché, pur non essendo parte nel giudizio <i>a quo</i>, ha vissuto una vicenda “in tutto analoga” a quella del prof. F.G.<br />	<br />
Al riguardo, tuttavia, va rilevato che il prof. M.E. ha proposto anche un autonomo giudizio cautelare, nel corso del quale, in sede di appello per la riforma di un provvedimento cautelare emesso dal TAR Lazio, sede di Roma, il Consiglio di Stato ha pronunciato un’ordinanza (r.o. n. 191 del 2012, depositata in data 2 febbraio 2012) con la quale ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, argomentata in termini identici a quelli esposti nell’ordinanza n. 42 del 2012 e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali. Sul punto si tornerà più avanti. In questo giudizio di legittimità costituzionale il medesimo prof. M.E. si è costituito.<br />	<br />
4.— Le ordinanze del Consiglio di Stato r.o. numeri 43, 44, 45, 59, 78, 117 e 118 del 2012, sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, con argomenti identici a quelli esposti nell’ordinanza n. 42 del 2012 e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />	<br />
Nei relativi giudizi di legittimità costituzionale ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, adducendo argomenti analoghi a quelli esposti nel giudizio promosso con l’ordinanza r.o. n. 42 del 2012.<br />	<br />
5.— L’ordinanza del Consiglio di Stato r.o. n. 119 del 2012 solleva questione di legittimità costituzionale del citato art. 25 della legge n. 240 del 2010, con argomenti identici a quelli esposti nelle ordinanze richiamate nei punti che precedono e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />	<br />
Nel relativo giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, esponendo argomenti analoghi a quelli addotti nei giudizi richiamati nei punti precedenti.<br />	<br />
La parte privata (il prof. A.A.) si è costituita nel detto giudizio con atto depositato il 10 luglio 2012 e, in prossimità dell’udienza di discussione, ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.<br />	<br />
6.— L’ordinanza del Consiglio di Stato r.o. n. 120 del 2012 solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, allegando argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle esposte nelle ordinanze sopra richiamate, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />	<br />
Nel relativo giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha esposto argomenti analoghi a quelli addotti nei giudizi richiamati nei punti precedenti.<br />	<br />
La parte privata (il prof. T.C.) si è costituita nel detto giudizio e, in prossimità dell’udienza di discussione, ha depositato memoria.<br />	<br />
7.— Le ordinanze del Consiglio di Stato r.o. n. 121 e n. 191 del 2012 sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010 con argomenti nella sostanza identici a quelli esposti nelle ordinanze di cui ai punti che precedono e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei relativi giudizi, adducendo argomenti analoghi a quelli esposti negli atti d’intervento sopra richiamati.<br />	<br />
Le parti private (il prof. D.C. e il prof. M.E.) si sono costituite nei detti giudizi e, in prossimità dell’udienza di discussione, hanno depositato memorie illustrative.<br />	<br />
8.— L’ordinanza del Consiglio di Stato r.o. n. 122 del 2012. solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010 con argomenti nella sostanza identici a quelli esposti nelle ordinanze in precedenza richiamate e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel relativo giudizio, facendo valere argomenti analoghi a quelli esposti negli atti d’intervento sopra richiamati.<br />	<br />
9.— Anche il Tribunale amministrativo regionale per il Molise (d’ora in avanti, TAR), con le due ordinanze indicate in epigrafe (r.o. n. 224 e n. 225 del 2012) solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., svolgendo argomentazioni di tenore nella sostanza identico a quelle esposte dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
In particolare, quanto alle premesse in fatto, il TAR riferisce di essere chiamato a pronunciare nel merito, dopo avere accolto le istanze cautelari, sui ricorsi promossi da due docenti contro l’Università del Molise, per l’annullamento di alcune delibere del Senato accademico con le quali erano state respinte le istanze dei ricorrenti, dirette ad ottenere il trattenimento biennale in servizio, e per l’annullamento del decreto rettorale che aveva disposto il collocamento a riposo degli stessi a far data dal 1&#730; novembre 2011.<br />	<br />
Quanto alla rilevanza, il rimettente sottolinea che la norma censurata deve essere applicata anche quando l’istanza di trattenimento in servizio sia stata presentata anteriormente all’entrata in vigore della norma stessa, sicché la disposizione impedisce ai ricorrenti di ottenere l’esame delle loro istanze di permanenza in servizio. Né la rilevanza potrebbe ritenersi esclusa dal fatto che il TAR non abbia ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima norma in sede cautelare (sede nella quale la misura di cautela fu concessa), in quanto la scelta sarebbe stata motivata dall’esigenza di non precludere definitivamente la tutela cautelare e di conciliare il carattere accentrato del controllo di legittimità costituzionale delle leggi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale: concedendo la tutela cautelare, il TAR avrebbe ritenuto di disapplicare in via “provvisoria” la norma censurata, rimettendo contestualmente la questione al giudice delle leggi.<br />	<br />
Anche la giurisprudenza costituzionale, in relazione a questioni di legittimità sollevate in sede cautelare, avrebbe affermato che la <i>potestas iudicandi</i> non può dirsi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia basata sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in quanto, in tal caso, la sospensione dell’efficacia dell’atto avrebbe carattere provvisorio e temporaneo.<br />	<br />
Quanto alla non manifesta infondatezza, le ordinanze del TAR molisano ripercorrono le argomentazioni contenute nelle ordinanze del Consiglio di Stato, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge citata per contrasto con gli artt. 3, 33, ultimo comma, e 97 Cost.<br />	<br />
Inoltre, il TAR pone in evidenza un ulteriore profilo di disparità, ineguaglianza e irragionevolezza. L’art. 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato e sul trattenimento in servizio oltre i limiti di età), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riconoscerebbe a tutti i dipendenti, pubblici e privati, il diritto potestativo di protrarre il periodo lavorativo fino al compimento del settantesimo anno di età. L’esclusione dei professori e ricercatori universitari da tale facoltà sarebbe irragionevole, soprattutto perché l’attività dagli stessi esercitata sarebbe meno usurante di molti dei lavori materiali svolti da chi potrebbe protrarre la propria presenza al lavoro fino al settantesimo anno di età, non avendo maturato il periodo contributivo sufficiente per ottenere una pensione decorosa.<br />	<br />
9.1.— In entrambi i giudizi di legittimità costituzionale promossi con le menzionate ordinanze del TAR per il Molise ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle esposte con gli atti di intervento depositati nei giudizi promossi con le ordinanze del Consiglio di Stato sopra richiamate e concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.<br />	<br />
Nel giudizio promosso con l’ordinanza del TAR per il Molise, iscritta al r.o. n. 225 del 2012, la parte privata (il prof. B.O.) si è costituita depositando il relativo atto in data 9 ottobre 2012 e, in prossimità dell’udienza di discussione, ha depositato memoria illustrativa.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con le tredici ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).<br />	<br />
Identiche questioni sono state sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con le ordinanze iscritte al r.o. n. 224 e n. 225 del 2012.<br />	<br />
In particolare, i rimettenti dubitano che la norma censurata – escludendo l’eventuale trattenimento in servizio per un biennio, oltre l’età del collocamento in quiescenza, per i professori e per i ricercatori universitari che ne abbiano fatto istanza – violi: a) il principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e il principio dell’autonomia universitaria (art. 33, sesto comma, Cost.), perché priverebbe le università, discriminandole rispetto a qualsiasi altro ente pubblico, del potere di valutazione e di accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale docente, anche laddove tale prolungamento risulti funzionale a specifiche esigenze organizzative, didattiche o di ricerca, impedendo alle università di utilizzare una misura organizzativa, seppure eccezionale, in materia di provvista del personale e privando gli atenei di docenti caratterizzati da una qualificazione scientifica ben difficilmente ripetibile; b) il principio del legittimo affidamento e della sicurezza giuridica, ai sensi dell’art. 3 Cost., nella misura in cui prevede che la regola introdotta dalla norma censurata si applichi indistintamente a tutti i professori e ricercatori universitari, anche a quelli che hanno fatto legittimo affidamento su una disciplina che consentiva il mantenimento in servizio per un ulteriore biennio, in quanto erano stati già autorizzati con decreto rettorale adottato sulla base della originaria normativa dettata dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con conseguente irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, essendo esclusi soltanto i beneficiari di un atto di mantenimento in servizio che abbia già iniziato a produrre effetti; c) l’art. 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza, tenuto conto della disciplina di cui all’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, quale <i>tertium comparationis</i>, in relazione alla quale la scelta legislativa appare sbilanciata e sproporzionata perché, in nome dell’esigenza del ricambio generazionale, il legislatore non si è fatto carico delle negative ripercussioni che potrebbero derivarne sui principi del buon andamento della pubblica amministrazione e della tutela dell’autonomia universitaria (artt. 97 e 33 Cost.): la disparità di trattamento tra categorie di pubblici dipendenti (i professori e ricercatori universitari rispetto al restante personale pubblico) si traduce in una disparità di trattamento anche tra i relativi enti di appartenenza, perché viene negata alle università, titolari di un’autonomia funzionale costituzionalmente garantita, ogni margine di autonomo apprezzamento.<br />	<br />
Inoltre, secondo il TAR per il Molise sarebbe ancora violato l’art. 3 Cost. per disparità, ineguaglianza ed irragionevolezza, in quanto l’art. 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riconoscerebbe a tutti i dipendenti pubblici e privati il diritto potestativo di protrarre il periodo lavorativo fino al compimento del settantesimo anno di età. Pertanto, tutti i lavoratori pubblici e privati, se intendono beneficiarne, «hanno diritto a tale proroga, tranne i professori e ricercatori universitari. Tale regime particolare di sfavore verso i docenti universitari non ha alcuna ragion d’essere, specie se si considera che il lavoro intellettuale da essi svolto notoriamente è meno usurante di tante attività manuali, materiali e pratiche di quei lavoratori ai quali, paradossalmente, si consente di protrarle fino ai settant’anni di età, per la sola ragione che potrebbero non aver maturato il periodo contributivo sufficiente a ottenere una decorosa pensione (ragione che, peraltro, potrebbe riguardare anche i professori e ricercatori che hanno avuto accesso alla carriera universitaria in età matura)».<br />	<br />
2.— Le quindici ordinanze di rimessione indicate in epigrafe censurano, con argomenti identici o analoghi, la stessa norma di legge, cioè l’art. 25 della legge n. 240 del 2010. Pertanto, i relativi giudizi di legittimità costituzionale devono essere riuniti, per essere decisi con unica pronuncia.<br />	<br />
3.— Come esposto in narrativa, il prof. M.E. ha spiegato intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza del Consiglio di Stato iscritta al r.o. n. 42 del 2012, concernente la posizione del prof. F.G., pur non essendo parte del giudizio <i>a quo</i>. L’interveniente ha motivato la sua iniziativa assumendo di aver vissuto una vicenda “in tutto analoga” a quella del detto prof. F.G. Tale intervento sarebbe inammissibile in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è consentito soltanto ai terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.<br />	<br />
Tuttavia il prof. M.E., dopo avere spiegato il detto intervento, si è anche costituito nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza iscritta al r.o. n. 191 del 2012, relativo allo stesso prof. M.E., parte privata nel giudizio <i>a quo</i>. Ne deriva che è venuto meno ogni interesse alla pronunzia sull’intervento, che deve quindi ritenersi assorbito.<br />	<br />
4.— La difesa dello Stato, intervenuta in ciascuno dei giudizi <i>a quibus</i>, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto assoluto di rilevanza.<br />	<br />
Al riguardo, essa ha dedotto che la giurisprudenza di questa Corte sarebbe costante nel ritenere inammissibili, proprio per difetto di rilevanza nel giudizio <i>a quo</i>, le questioni di legittimità costituzionale, qualora esse siano sollevate, come nei casi di specie, dopo l’adozione del provvedimento cautelare. Infatti, «nell’ipotesi in cui il giudice remittente adotti il provvedimento cautelare oggetto dell’istanza, la questione di legittimità deve essere dichiarata inammissibile giacché una volta soddisfatto il <i>petitum</i> cautelare dell’istante vengono meno le ragioni della rilevanza dell’espunzione della norma di dubbia legittimità costituzionale ai fini del giudizio <i>a quo</i>».<br />	<br />
La questione, dunque, nel caso di specie non potrebbe trovare ingresso, «atteso che, data la concessione del provvedimento d’urgenza, la remissione alla Corte è <i>tardiva</i> in relazione al giudizio cautelare e <i>prematura</i> in relazione al giudizio di merito, in ordine al quale il collegio, in mancanza della fissazione della relativa udienza di discussione, è privo di potere decisorio» (sono richiamate le sentenze n. 451 del 1993 e n. 186 del 1976).<br />	<br />
Il Consiglio di Stato, consapevole di tale ragione d’inammissibilità, avrebbe cercato di superarla mediante un’ideale scomposizione del giudizio cautelare in due fasi: una <i>ante</i> e una <i>post iudicium</i> di legittimità costituzionale. La difesa dello Stato afferma che: «L’ordinanza di remissione elegge tale articolazione bifasica del giudizio cautelare a strada maestra nel caso concreto. La scelta, tuttavia, appare non convincente, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto».<br />	<br />
Infatti – prosegue l’Avvocatura – i ricorrenti avrebbero aspirato al mantenimento in servizio per un biennio. L’adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare avrebbe implicato un doppio vaglio dell’istanza cautelare da parte del giudice rimettente, intervallato dal controllo di legittimità della Corte costituzionale. Questo triplo filtro giurisdizionale potrebbe svolgersi nel presumibile lasso di tempo di alcuni mesi. Pertanto, dal momento dell’emanazione del primo provvedimento sospensivo fino a quello della definitiva pronuncia cautelare, in costanza di sospensione dell’atto di collocamento a riposo, il ricorrente otterrebbe in via di fatto, e fuori da un vaglio nel merito della questione, il “bene della vita” cui aspirava, con una chiara distorsione della fisiologica dialettica processuale. Più in generale, nei casi in cui l’istante, come nella specie, miri ad ottenere una utilità sostanziale di natura temporanea, l’adozione della teoria della scomposizione bifasica del giudizio cautelare contribuirebbe ad attribuire tale utilità «fuori dall’incardinamento del giudizio di merito con grave pregiudizio alle <i>chances </i>difensive di controparte». Tale profilo sarebbe stato del tutto trascurato nelle ordinanze di rimessione.<br />	<br />
L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
Questa Corte ha più volte chiarito che la <i>potestas iudicandi </i>del giudice <i>a quo</i> non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare sia fondata, quanto al <i>fumus boni iuris</i>, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi, in tal caso, ritenere di carattere provvisorio e temporaneo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 236 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008; ordinanza n. 25 del 2006).<br />	<br />
Nei casi in esame il Consiglio di Stato, adito in sede di appello nei procedimenti cautelari, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, e, con separate ordinanze, ha concesso una misura cautelare “interinale” o <i>ad tempus</i>, «fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale».<br />	<br />
È evidente, dunque, che si è trattato di una misura avente carattere provvisorio, efficace sino alla ripresa del procedimento dopo l’incidente di legittimità costituzionale, sicché il giudice <i>a quo</i> non ha esaurito la propria <i>potestas iudicandi</i>, onde ben può sollevare, in questa fase, le questioni di legittimità costituzionale della disposizione che è chiamato ad applicare.<br />	<br />
Quanto alle due ordinanze del TAR per il Molise, come risulta da tali provvedimenti, il giudice <i>a quo</i>, dopo aver concesso le misure cautelari richieste dalle parti ricorrenti, ha trattato le questioni in pubblica udienza ed all’esito ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 25, sicché per esse non si pone un problema di esaurimento della <i>potestas iudicandi</i>.<br />	<br />
4.1.— La tesi della difesa erariale, sopra riassunta, secondo cui i rimettenti avrebbero trascurato di considerare le peculiarità del caso di specie, non può essere condivisa.<br />	<br />
Invero, essa si risolve nella denuncia di un asserito (ed eventuale) inconveniente di mero fatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non rileva ai fini del controllo di legittimità costituzionale (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 117 del 2012, n. 303 del 2011 e n. 329 del 2009).<br />	<br />
5.— Nel merito, le questioni sono fondate.<br />	<br />
L’art. 25 della legge n. 240 del 2010 così dispone: «L’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti».<br />	<br />
A sua volta, l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, statuisce: «È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».<br />	<br />
Con riguardo a tale norma va notato che, con sentenza n. 33 del 2013, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15-<i>nonies</i>, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo di essi vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che, al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età. La suddetta pronuncia, peraltro, non incide sulla questione qui in esame, concernente il trattenimento in servizio di una categoria, quale quella dei professori universitari, la cui età di collocamento a riposo è già fissata al compimento del settantesimo anno di età.<br />	<br />
Ciò posto, si deve osservare che il dettato della norma censurata (il cui chiaro significato non si presta a dubbi ermeneutici) esclude l’applicazione a professori e ricercatori universitari dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, così precludendo a tale categoria la facoltà, riconosciuta agli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto, previa valutazione favorevole dell’amministrazione di appartenenza, secondo i criteri nel medesimo art. 16 indicati.<br />	<br />
Orbene, tale esclusione si rivela del tutto irragionevole e si risolve, quindi, in violazione dell’art. 3 Cost.<br />	<br />
Va premesso che, come questa Corte ha più volte affermato, il legislatore ben può emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per gli interessati la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni «non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).<br />	<br />
Nei casi in esame non è dato individuare ragioni idonee a giustificare, per la sola categoria dei professori e ricercatori universitari, l’esclusione dalla possibilità di avvalersi del trattenimento in servizio disciplinato dal citato art. 16, comma 1.<br />	<br />
Secondo la difesa dello Stato la norma impugnata sarebbe «pienamente giustificata in vista di rilevantissime esigenze di contenimento finanziario e razionalizzazione della spesa pubblica». Ad avviso dell’Avvocatura generale, «se si analizza l’evoluzione normativa in materia, ci si avvede del fatto che il legislatore non si è limitato ad abolire <i>tout court</i> la possibilità di mantenimento in servizio per i professori universitari, ma, proprio per evitare d’incorrere in censure sotto il profilo della legittimità costituzionale, ha operato una graduale riduzione della possibilità di ottenere il mantenimento in servizio biennale fino alla sua totale eliminazione. Dapprima, infatti, con l’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, il legislatore aveva riconosciuto ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Poi, l’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, aveva previsto che non venisse più riconosciuto ai professori e ricercatori universitari un diritto soggettivo alla permanenza in servizio, ma che l’istanza venisse valutata discrezionalmente dall’amministrazione […]. Infine, con l’art. 25 della legge n. 240 del 2010 è venuta meno la possibilità, per professori e ricercatori universitari, di presentare istanza per la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo».<br />	<br />
Questa tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
In primo luogo, la presunta gradualità dell’intervento legislativo (ammesso che la sua sussistenza possa avere qualche rilievo ai fini del giudizio di ragionevolezza) in realtà non è ravvisabile. Invero, l’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo originario, riguardava tutti i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, e, quindi, anche i docenti universitari. Lo stesso deve dirsi per la modifica della norma ora citata, compiuta con l’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 , n. 133: anche tale modifica aveva come destinatari i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, non già i soli docenti universitari, come sembra postulare la difesa erariale.<br />	<br />
Invece, proprio l’art. 25 della legge n. 240 del 2010 ha fatto venir meno per la sola categoria ora indicata la possibilità di ottenere il trattenimento in servizio, così realizzando anche una non spiegabile disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost.<br />	<br />
Quanto all’argomento che vorrebbe giustificare la norma in questione con «rilevantissime esigenze di contenimento finanziario e razionalizzazione della spesa pubblica», esso non resiste ad un sia pur sommario vaglio critico.<br />	<br />
In primo luogo, la disposizione di cui si tratta interessa un settore professionale numericamente ristretto, perciò inidoneo a produrre significative ricadute sulla finanza pubblica; in secondo luogo, l’accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio non è automatico, a seguito dell’intervento normativo realizzato con l’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 (poi convertito), ma consegue alla valutazione dell’amministrazione di appartenenza, che decide in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, considerando la «particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi»: il che, da un lato, consente all’Amministrazione di utilizzare esperienze professionali ancora valide, dall’altro contribuisce a ridurre il numero dei beneficiari del trattenimento; in terzo luogo, questo impegna un arco di tempo contenuto (al massimo, un biennio) che non sembra suscettibile d’incidere in misura apprezzabile sulla spesa pubblica.<br />	<br />
Tanto più che lo stesso legislatore ha ritenuto che il rinvio del collocamento a riposo dei dipendenti pubblici sia funzionale alle misure di contenimento di tale spesa.<br />	<br />
Infine, la norma <i>de qua </i>non può trovare giustificazione sull’interesse al ricambio generazionale del personale docente, del pari invocato dalla difesa dello Stato.<br />	<br />
Al riguardo, si deve osservare che, senza dubbio, rientra nella discrezionalità del legislatore l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell’ambito dell’istruzione universitaria.<br />	<br />
Tuttavia, fermo restando in via generale tale principio, è pur vero che il perseguimento di questo obiettivo deve essere bilanciato con l’esigenza, a sua volta riconducibile al buon andamento dell’amministrazione e perciò nello schema del citato art. 97 Cost., di mantenere in servizio – peraltro per un arco di tempo limitato – docenti in grado di dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici settori ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.<br />	<br />
In questo quadro si colloca il disposto dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, nel testo modificato dall’art. 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, poi convertito dalla legge n. 133 del 2008. Detta norma realizza, per l’appunto, il suddetto bilanciamento, affidando all’amministrazione la facoltà di accogliere o no la richiesta del dipendente, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e secondo i criteri nella norma medesima indicati.<br />	<br />
Resta dunque priva di giustificazioni l’esclusione della sola categoria dei professori e ricercatori universitari dall’ambito applicativo del citato art. 16, comma 1, quando proprio per tale categoria l’esigenza suddetta si presenta in modo più marcato, avuto riguardo ai caratteri ed alle peculiarità dell’insegnamento universitario. La norma impugnata trascura del tutto tale profilo, introducendo una disciplina sbilanciata e irrazionale, che si pone in deciso contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.<br />	<br />
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240 del 2010.<br />	<br />
Ogni altro profilo resta assorbito.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi,<br />	<br />
<i>dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-83/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-83/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-83/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.83</a></p>
<p>Va sospesa un&#8217;esclusione da procedura di gara ed aggiudicazione ad impresa controinteressata, disponendo che la stazione appaltante riammetta l’offerta della deducente, ripetendo il procedimento di gara. Nel caso specifico si discuteva della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sopraelevazione di una discarica in Provincia di Trento per importo pari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-83/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-83/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa un&#8217;esclusione da procedura di gara ed aggiudicazione ad impresa controinteressata, disponendo che la stazione appaltante riammetta l’offerta della deducente, ripetendo il procedimento di gara. Nel caso specifico si discuteva della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sopraelevazione di una discarica in Provincia di Trento per importo pari ad € 1.718.925, con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale. Il plico della ricorrente presentava uno squarcio ed il collegio giudicante in primo grado, dopo aver ha visionato lo stato di detto plico, ha ritenuto fondato un difetto di istruttoria. Cio&#8217; perche&#8217; il Presidente del seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente basandosi su quanto era stato riferito da soggetto non competente, senza valutare l’esaustività e significatività dell’istruttoria interna espletata dall’ufficio protocollo; l’esclusione invece, avrebbe dovuto essere fondata su valutazioni eseguite direttamente dal seggio di gara, al quale il bando riservava l’esame delle fattuali “circostanze concrete” che potevano condurre a valutare sussistente la violazione della segretezza dell’offerta; inoltre, l’integrità della sigillatura del plico non era in discussione, e la stessa lacerazione non consentiva la manomissione del contenuto del plico tramite la possibilità di accedere alla documentazione ivi contenuta per sottrarre, sostituire o inserire atti e buste. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00083/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09732/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 9732 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Provincia autonoma di Trento</b> in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Viminale n. 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Medit Costruzioni s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Zortea s.r.l. </b>in persona del legale rappresentante in proprio e quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea con <b>Rauzi Giuseppe e c. s.n.c.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Provincia di Trento n. 00088/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA D&#8217;APPALTO PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA DISCARICA NEL COMUNE DI ROVERETO.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Medit Costruzioni s.r.l. e di Zortea s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria di associazione temporanea di imprese;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Meloni, per delega dell&#8217;avvocato Lorenzoni, Pappalepore, per delega dell&#8217;Avvocato Rodio, e Vannicelli;	</p>
<p>Ritenuto che l’ordinanza appellata non provoca, allo stato, alcun danno grave ed irreparabile alla parte appellante, posto che il primo giudice ha fissato l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito alla data del 23 febbraio 2021;<br />	<br />
Rilevato che le questioni proposte troveranno definizione in quella sede con l’approfondimento proprio dell’esame di merito;<br />	<br />
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello cautelare;<br />	<br />
Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio cautelare debbano essere integralmente compensate	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9732/2011).	</p>
<p>Compensa integralmente spese ed onorari del presente grado della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-83/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-83/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-83/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.83</a></p>
<p>Pres.Pozzi Est. ChiettiniClaudia Sabrina Iannetti (Avv. Osele) C/ Prov. Trento(Avv. Pedrazzoli) sulla possibilità di utilizzare il punteggio previsto per il possesso del titolo SSIS sulla seconda abilitazione conseguita per la lingua inglese con la conseguente collocazione nella graduatoria Istruzione- Docenti -Graduatorie &#8211; -Prima abilitazione &#8211; Frequenza precedente &#8211; Utilizzo abilitazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-83/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-83/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Pozzi         Est.  Chiettini<br />Claudia Sabrina Iannetti (Avv. Osele) C/ Prov. Trento(Avv. Pedrazzoli)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di utilizzare il punteggio previsto per il possesso del titolo SSIS sulla seconda abilitazione conseguita per la lingua inglese con la conseguente collocazione nella graduatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione- Docenti -Graduatorie &#8211; -Prima abilitazione &#8211; Frequenza precedente &#8211; Utilizzo abilitazione aggiuntiva- Validità legale- Riconoscimento crediti maturati- Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche  a coloro che intendono far valere un’abilitazione conseguita in via aggiuntiva, a seguito del riconoscimento di precedenti crediti, e quindi, necessariamente, di una precedente frequenza, debbano essere riconosciuti i 24 punti, ai quali non possono essere sommati eventuali punteggi conseguiti per attività di insegnamento svolte nel biennio, in parte effettivo ed in parte virtuale, di durata teorica del corso che ha portato al conseguimento della seconda abilitazione” e che, di conseguenza, “l’eventuale servizio di insegnamento prestato nella parte virtuale del corso biennale del quale s’intende far valere il diploma di specializzazione debba ritenersi egualmente improduttivo di ulteriore punteggio utile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00083/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00189/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 189 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Claudia Sabrina Iannetti</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Cristina Osele ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Trento, via Calepina, n. 65	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia autonoma di Trento</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Marialuisa Cattoni ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Francesca Galante, Maria Giovanna Morandi, Angela Maria Romito, Francesca Torrieri, Viviana Russo e Concetta Maiorana</p>
<p><i>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento n. 176 del 4.8.2010, prot. n. 189 &#8211; 2010, concernente &#8220;Approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali per titoli definitive del personale docente per il quadriennio 2009 &#8211; 2013&#8221; e della relativa graduatoria provinciale definitiva per il II° ciclo &#8211; Scuola secondaria A346 &#8220;Lingua e civiltà straniera (inglese)”, nonché della graduatoria provinciale definitiva per il II° ciclo &#8211; Scuola secondaria AD02 &#8220;Umanistica-linguistica-musicale&#8221;, il tutto nei limiti riguardanti la ricorrente, per gli effetti conseguenti sulle posizioni che immediatamente la precedono e nei limiti del solo maggior punteggio da attribuire all’istante;<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 155 del 20.7.2010, prot. n. 161 &#8211; 2010, avente ad oggetto &#8220;Approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali per titoli provvisorie del personale docente per il quadriennio 2009 &#8211; 2013&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 184 del 12.8.2010, prot. n. 20 &#8211; 2010, avente ad oggetto &#8220;Rettifica della determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione n. 176 del 4.8.2010 recante appr<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La sig.ra Claudia Sabrina Iannetti è un’insegnante di lingue straniere che negli anni accademici 2003 &#8211; 2004 e 2004 – 2005 ha frequentato la Scuola biennale di specializzazione all’insegnamento secondario dell’Università di Trento &#8211; sede di Rovereto conseguendo, il 20 maggio 2005, l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie e superiori della lingua tedesca. A seguito del riconoscimento di crediti formativi, costituitisi con il superamento di alcuni degli esami del corso per la lingua tedesca, ella ha proseguito la propria formazione presso la stessa Scuola per un ulteriore anno, conseguendo in data 31 maggio 2006 anche l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie e superiori della lingua inglese.<br />	<br />
2. Nel dicembre 2008, in occasione della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per il quadriennio 2009 &#8211; 2013, la ricorrente aveva dichiarato di possedere le due citate abilitazioni e chiesto l’inclusione nelle graduatorie per l’insegnamento della lingua inglese, così utilizzando sulla classe di concorso A346 (inglese superiori) il punteggio che le spettava in quanto titolare di abilitazione conseguita presso una scuola di specializzazione all’insegnamento secondario.<br />	<br />
L’Amministrazione provinciale di Trento, però, non ha riconosciuto il punteggio per il possesso dell’abilitazione SSIS a coloro che avevano ottenuto una seconda abilitazione tramite il riconoscimento di crediti formativi conseguiti con un primo titolo e frequentando un solo ulteriore anno di corso, e che avevano inteso utilizzare il nuovo titolo per il computo a loro favore del relativo punteggio.<br />	<br />
La ricorrente ha conseguentemente impugnato le determinazioni provinciali di approvazione delle graduatorie compilate sulla base del suddetto criterio interpretativo. Questo Tribunale, con la sentenza n. 94 del 25.3.2010, sul rilievo che è rimessa alla volontà dell’interessato la scelta della classe di concorso in favore della quale far valere l’assegnazione dei 30 punti spettanti a coloro che possiedono l’abilitazione SSIS, ha riconosciuto il diritto dell’istante di utilizzare l’abilitazione all’insegnamento della lingua straniera inglese, anche se conseguita in via aggiuntiva e frequentando un distinto corso abbreviato per il contestuale riconoscimento di crediti maturati in un analogo e precedente percorso formativo.<br />	<br />
3. A seguito dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli, di cui al bando approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 14 del 15.1.2010, la sig.ra Iannetti ha presentato la domanda di aggiornamento del punteggio medio tempore maturato, nuovamente privilegiando l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per il riconoscimento del conseguente punteggio aggiuntivo. La nuova graduatoria provinciale definitiva, approvata con l’impugnata determinazione dirigenziale n. 176 del 4.8.2010, non le ha però riconosciuto i punti maturati per il servizio svolto negli anni scolastici 2003 &#8211; 2004, 2004 &#8211; 2005 e 2005 &#8211; 2006, corrispondenti al triennio nel quale ha frequentato la nominata Scuola di specializzazione di Rovereto. <br />	<br />
4. Con ricorso notificato in data 17 agosto 2010, e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 18, la ricorrente ha impugnato le nuove graduatorie, precisamente citate in epigrafe, deducendo le seguenti censure in diritto:<br />	<br />
I &#8211; “violazione e falsa applicazione della legge provinciale 7.8.2006, n. 5; dell’art. 4, comma 5, del regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia di Trento, approvato con D.P.P. 28.12.2006, n. 27-80/Leg; del relativo allegato B &#8211; tabella B &#8211; titoli di servizio per l’insegnamento; violazioni di tutte le leggi presupposte e circolari e disposizioni indicate nella domanda di aggiornamento delle predette graduatorie permanenti; eccesso di potere per manifesta ingiustizia, contraddittorietà, travisamento e manifesta irragionevolezza”, posto che il punteggio di servizio da non computarsi a causa della contemporanea frequenza del corso SSIS dovrebbe riguardare un biennio ma non un triennio come invece accaduto nel caso di specie;<br />	<br />
II &#8211; “violazione dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9.5.1994, n. 487; dell’art. 25 del D.P.P. 12.10.2007, n. 22-102/Leg e dell’allegato 4 al bando della procedura di aggiornamento delle graduatorie 2009 &#8211; 2013 per errato computo delle preferenza a parità di merito”;<br />	<br />
III &#8211; “violazione dell’art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, e della corrispondente norma della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, per violazione del principio di pubblicità ed efficacia dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 4 della l.p. n. 23 del 1992 per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione nella decurtazione d’ufficio del punteggio relativo ad un triennio di servizio coincidente con la frequenza di due corsi SSIS e non del solo corso riferito all’abilitazione SSIS per la lingua inglese; eccesso di potere per carenza istruttoria, disparità di trattamento, violazione del principio di buon andamento e perdita di chance occupazionale”.<br />	<br />
Con il ricorso è stata avanzata anche la domanda di risarcimento del danno in forma specifica e, in ogni caso, per il pregiudizio asseritamente subito per la perdita di chance occupazionali.<br />	<br />
La ricorrente ha, altresì, chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche ai sensi dell’articolo 21, nono comma, della legge 6.12.1971, n. 1034.<br />	<br />
5. Con decreto del Presidente f.f. del Tribunale n. 113, di data 20 agosto 2010, l’istanza di misura cautelare provvisoria è stata accolta.<br />	<br />
6. Si è tempestivamente costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.<br />	<br />
7. Con ordinanza n. 127, adottata nella camera di consiglio del 9 settembre 2010, la domanda cautelare è stata poi accolta dal Tribunale.<br />	<br />
8. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.<br />	<br />
9. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è fondato. <br />	<br />
2a. Il Collegio osserva che la Provincia di Trento predispone le graduatorie per titoli del personale docente, distinte per classi di abilitazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con D.P.P. 28.12.2006, n. 27-80/Leg, emanato in attuazione dell’art. 92 della L.p. 7.8.2006, n. 5. Per gli aspiranti all’inserimento in III fascia, i criteri e i punteggi sono definiti dalla tabella B allegata al citato regolamento, ove al punto A.4), primo paragrafo, è previsto che, “<i>per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale</i>”, sia attribuito uno specifico punteggio equivalente a “<i>punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione</i>”.<br />	<br />
2b. Negli stessi termini dispone la normativa nazionale, posto che i 30 punti aggiuntivi sono attribuiti al diplomati SSIS in forza del combinato disposto dell’art. 1, comma 6 ter, del decreto legge 28.8.2000, n. 240, convertito dalla legge 27.10.2000, n. 306, dell’art. 8 del D.M. 4.6.2001, n. 268, nonché del paragrafo A.4) della tabella A di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie permanenti, allegata al decreto legge 7.4.2004, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 4.6.2004, n. 143, che così testualmente dispone: “<i>per l&#8217;abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all&#8217;insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l&#8217;abilitazione</i>”.<br />	<br />
3a. La giurisprudenza amministrativa ha già avuto occasione di definire la problematica concernente le concrete modalità di calcolo di detto punteggio, così specificando, in particolare, che i 30 punti assegnati a seguito del superamento di un corso biennale SSIS, “<i>a prescindere dal punteggio di merito riportato all’esito dell’esame finale, si giustificano solo partendo dal presupposto della non cumulabilità di detto punteggio con altri punti conseguibili per effetto dell’insegnamento prestato nello stesso biennio di riferimento</i>”. Infatti, considerando che i 30 punti sono concettualmente scindibili in 24 punti (tanti quanto ottenibili in due anni scolastici di insegnamento) e in 6 punti (per il titolo di studio), è “<i>nella sostanza chiaro che i 24 punti non possono essere duplicati con riguardo a docenze svolte nel medesimo periodo</i>”. Ne consegue che il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata curricolare del corso “<i>deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente</i>” (cfr., C.d.S., sez. VI, 30.12.2002, n. 8252; 31.1.2003, n. 495; 27.3.2003, n. 1603 e 22.6.2007, n. 3464).<br />	<br />
Con altra pronuncia è stato ulteriormente specificato che, “<i>considerato che la durata legale dei corsi SSIS è biennale, i docenti che conseguono l&#8217;abilitazione non hanno allora titolo ad avere accreditato alcuno dei 24 punti attribuibili (nel massimo) per due anni di insegnamento</i>” e che, pertanto, “<i>ove pure il corso SSIS durasse in concreto meno di due anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata curricolare del corso (una parte del quale coincidente con esso; l&#8217;altra collocato al di fuori del corso), in ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente</i>” (cfr., C.d.S., sez. VI, 16.4.2003, n. 1984).<br />	<br />
3b. Anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 108 del 17.3.2006, con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del paragrafo A.4) della tabella prevista dall&#8217;articolo 1, comma 1, del decreto legge 7.4.2004, n. 97, ha riconosciuto che “<i>i trenta punti aggiuntivi attribuiti a chi frequenta i corsi SSIS &#8211; scindibili in ventiquattro punti assegnati per due anni di frequenza e sei punti per titoli di studio &#8211; compensano, nei limiti dei ventiquattro punti, il mancato punteggio derivante dal servizio effettivo, atteso che i corsi si svolgono in forma di tirocinio</i>”.<br />	<br />
3c. Tale favor al punteggio aggiuntivo riconosciuto ai diplomati SSIS è stato individuato sul rilievo che la frequenza delle scuole di specializzazione si distingue dalle normali procedure abilitanti in ragione di una serie di profili capaci di evidenziare la particolare pregnanza dei risultati formativi e degli obiettivi per l&#8217;appunto specialistici da conseguire, quali la durata biennale, il numero ingente di ore previsto, gli esami anche intermedi nel corso del biennio, la non cumulabilità del punteggio fisso aggiuntivo con il punteggio teoricamente spettante per l&#8217;insegnamento svolto nel periodo di tempo coincidente con la durata legale dei corsi di specializzazione e, soprattutto, la sinergia della formazione teorica con un&#8217;obbligatoria attività di tirocinio diretta ad una integrazione delle cognizioni teoriche con l&#8217;applicazione pratica (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11.10.2004, n. 10604).<br />	<br />
4. È a questo punto doveroso rammentare che questo Tribunale ha già riconosciuto la validità legale e, conseguentemente, la possibilità di utilizzare una seconda abilitazione SSIS (nel caso di specie per l’insegnamento della lingua inglese) ottenuta dopo il riconoscimento di una parte di un precedente percorso formativo che aveva condotto al conseguimento di una prima abilitazione (nella specie, i crediti maturati per esami comuni al corso di specializzazione per la lingua tedesca) e con la frequenza di un solo, ulteriore anno di corso. Il Tribunale ha dunque accertato che “<i>se per coloro che utilizzano la prima (o unica) abilitazione è assodato che i 24 punti spettino per la vista frequenza, è doveroso allora concludere affermando che anche a coloro che intendono far valere un’abilitazione conseguita in via aggiuntiva, a seguito del riconoscimento di precedenti crediti, e quindi, necessariamente, di una precedente frequenza, debbano essere riconosciuti i 24 punti, ai quali non possono essere sommati eventuali punteggi conseguiti per attività di insegnamento svolte nel biennio, in parte effettivo ed in parte virtuale, di durata teorica del corso che ha portato al conseguimento della seconda abilitazione</i>” e che, di conseguenza, “<i>l’eventuale servizio di insegnamento prestato nella parte virtuale del corso biennale del quale s’intende far valere il diploma di specializzazione debba ritenersi egualmente improduttivo di ulteriore punteggio utile</i>” (cfr. sentenza 25.3.2010, n. 94).<br />	<br />
5a. La Provincia di Trento ha dato esecuzione alla citata sentenza n. 94 del 2010 riconoscendo alla sig.ra Iannetti la possibilità di utilizzare il punteggio previsto per il possesso del titolo SSIS sulla seconda abilitazione conseguita, quella per la lingua inglese, con la conseguente collocazione della ricorrente nella graduatoria richiesta.<br />	<br />
Peraltro, reputando “<i>discutibile</i>” che la Scuola di specializzazione abbia riconosciuto crediti universitari per consentire abbreviazioni di carriere, e sul rilievo che il riconoscimento della seconda abilitazione sarebbe strettamente collegato al possesso di un’altro precedente titolo e che la nuova abilitazione conseguita costituirebbe il risultato di un intero percorso didattico durato tre anni, l’Amministrazione provinciale ha ritenuto di non computare nel curriculum dell’istante tutto il punteggio maturato per il servizio di insegnamento prestato nei tre anni scolastici durante i quali ha frequentato i due diversi corsi di abilitazione.<br />	<br />
5b. Il Collegio osserva, innanzitutto, che in questa sede non possono presentare alcuna rilevanza le argomentazioni dell’Amministrazione provinciale volte a sottolineare la non condivisione delle modalità di gestione dei corsi di specializzazione a suo tempo svolti dalla Scuola di Rovereto.<br />	<br />
Sostanzialmente, invece, il ragionamento opposto &#8211; ove si sostiene che il primo biennio costituirebbe <i>conditio sine qua non</i> per l’ammissione e per la frequenza del corso annuale integrativo che ha permesso di conseguire la seconda abilitazione &#8211; non può essere condiviso sul rilievo, in fatto, che l’ordinamento didattico della Scuola di specializzazione di Rovereto riconosceva un totale di 120 crediti formativi universitari al completamento del corso biennale e che per l’ammissione all’anno aggiuntivo, al termine del quale era possibile conseguire la seconda abilitazione con valore di esame di Stato e di abilitazione all’insegnamento nella relativa disciplina, il consiglio della Scuola definiva un curriculum integrato riconoscendo non più di 60 dei 120 crediti formativi già maturati.<br />	<br />
5c. Ne deriva che il possesso del primo titolo era condizione necessaria ma non sufficiente per poter accedere alle procedure per ottenere un secondo titolo, il quale era concretamente conseguibile solo con il previo riconoscimento di una parte del precedente percorso formativo (nella specie la metà, ossia i 60 crediti maturati per esami comuni ai due corsi di specializzazione) e con la frequenza di un ulteriore anno di corso.<br />	<br />
Pacifico essendo che 24 dei 30 punti attribuibili per il possesso dell’abilitazione SSIS, cioè quelli riferiti alla durata legale del corso, non possono essere cumulati con l’eventuale servizio di insegnamento prestato durante il biennio di durata del corso, consegue che anche nel caso de quo &#8211; nel quale il biennio di durata teorica del corso per la lingua inglese si è concretizzato in un anno di effettiva frequenza ed in un altro anno virtuale, da individuarsi nella parte utile di un biennio precedente &#8211; i punti connessi al riconoscimento dell’abilitazione SSIS non possono essere cumulati solo con quelli di servizio maturati sempre in un teorico biennio.<br />	<br />
In altri termini, anche nel caso il corso SSIS sia durato in concreto meno di due anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata teorica del corso deve ritenersi in ogni caso improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente perché si tratta comunque di servizio di insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del tirocinio e, come tale, già compensato in termini di punteggio con il riconoscimento di 24 dei 30 punti complessivi. E&#8217; quindi concettualmente chiaro che detto principio di diritto è applicabile solo per il biennio teorico di durata del corso SSIS il diploma del quale è utilizzato dal docente per il collocamento nelle graduatorie.<br />	<br />
6. Su detti fondamenti, consegue che nel punteggio di servizio della ricorrente non debbono essere conteggiati i punti maturati nel biennio teorico di durata del corso per il conseguimento dell’abilitazione per la lingua inglese, concretizzatosi in un anno effettivo di frequenza (l’accademico 2005 – 2006), ed un anno virtuale (corrispondente a metà dei crediti conseguiti nel biennio accademico 2003 &#8211; 2004 e 2004 &#8211; 2005). Per tale parte virtuale, il Collegio reputa che sia ragionevole espungere il punteggio di servizio eventualmente maturato durante il primo anno di frequenza del primo corso SSIS (l’accademico 2003 – 2004), idealmente comune alle due discipline e astrattamente fruttifero dei 60 crediti maturati, per attività già svolte, come individuati nel curriculum integrato della sig.ra Iannetti e riconosciuti utili per il conseguimento della sua seconda abilitazione.<br />	<br />
Ne deriva che è illegittimo il mancato riconoscimento all’istante del punteggio di servizio maturato nell’anno scolastico 2004 &#8211; 2005 (pari a 11 punti), coincidente con la frequenza SSIS di un&#8217;altra disciplina il cui titolo abilitativo non viene utilizzato per il riconoscimento di punteggio. La valutazione del punteggio di servizio maturato per l’individuato anno scolastico si configura dunque come un atto dovuto non valorizzandosi, in tal caso, altro che il servizio effettivamente prestato.<br />	<br />
Solo con l’individuata conclusione &#8211; ossia espungendo dai rispettivi curricula solo il punteggio maturato per l’insegnamento prestato durante i due anni di durata legale e teorica del corso di abilitazione &#8211; viene assicurata, anche sul piano dell&#8217;equità, l&#8217;esigenza di considerare in modo uguale per tutti i docenti l&#8217;insegnamento svolto nel biennio del corso come attività apprezzata nel computare i 24 punti che, sommati ai 6 per il titolo di studio, formano il valore aggiunto remunerato con il bonus fisso di 30 punti riconosciuto ai diplomati delle Scuole di specializzazione.<br />	<br />
7a. In conclusione, sulla base delle argomentazioni svolte, e con conseguente assorbimento delle censure non specificatamente esaminate, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra specificati. A ciò consegue l’obbligo dell’Amministrazione provinciale di riconoscere alla ricorrente il punteggio di servizio maturato nell’anno scolastico 2004 &#8211; 2005.<br />	<br />
7b. La domanda di risarcimento dei danni è invece infondata.<br />	<br />
Invero, occorre osservare che il risarcimento in forma specifica è stato ottenuto attraverso la concessione della misura cautelare, che non solo ha sospeso l’efficacia dell’impugnata determinazione ma che, tempestivamente eseguita dall’Amministrazione prima dell’inizio dell’anno scolastico in corso, ha provvisoriamente riconosciuto all’istante il punteggio dovuto. In questo modo, alcuna opportunità lavorativa le è stata preclusa, con la conseguenza che non spetta alcun risarcimento del danno.<br />	<br />
7c. Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell’Amministrazione provinciale e sono quantificate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 189 del 2010, lo accoglie.<br />	<br />
Condanna la Provincia autonoma di Trento al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte ricorrente, che liquida in € 3.000,00 (tremila), (di cui € 2.500,00 per onorari ed € 500,00 per diritti), oltre ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-83/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/2/2011 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-10-2-2011-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-10-2-2011-n-83/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-10-2-2011-n-83/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/2/2011 n.83</a></p>
<p>S. Corasaniti Pres. &#8211; R. De Piero Est. Pollini Retail s.r.l. (Avv.ti G. Morbidelli, A. Zaglio e D. Ambrosi) contro Unione dei Comuni Aiello – San Vito (non costituita) sull&#8217;illegittimità costituzionale di una normativa regionale che consente l&#8217;apertura &#8220;libera&#8221; degli esercizi commerciali con l&#8217;unica eccezione di quelli posti nei centri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-10-2-2011-n-83/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/2/2011 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-10-2-2011-n-83/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/2/2011 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Corasaniti Pres. &#8211; R. De Piero Est. <br /> Pollini Retail s.r.l. (Avv.ti G. Morbidelli, A. Zaglio e D. Ambrosi) contro Unione dei Comuni Aiello – San Vito (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale di una normativa regionale che consente l&#8217;apertura &ldquo;libera&rdquo; degli esercizi commerciali con l&#8217;unica eccezione di quelli posti nei centri commerciali sottoposti ad una più rigida regolamentazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio e industria &#8211; L.R. Friuli Venezia Giulia n. 29 del 5.12.2005 &#8211; Apertura “libera” degli esercizi commerciali al dettaglio eccetto quelli ubicati nei centri commerciali &#8211; Violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e della Costituzione; dell’art. 28 del Trattato UE – Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 29 bis, commi 1 e 2, dell’art. 30, comma 2 lett. b), e dell’art. 19 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 29 del 5.12.2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e della Costituzione; dell’art. 28 del Trattato UE nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest’ultimo. Difatti una normativa che consente l’apertura “libera” degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei centri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 [purchè non insediati in centri commerciali] e nelle località turistiche, pone un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni col solo riferimento alla loro ubicazione – all’interno o meno di un centro commerciale – integrando una violazione delle richiamate norme costituzionali nonché del Trattato UE.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16610_16610.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-10-2-2011-n-83/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/2/2011 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
