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	<title>8294 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8294 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2005 n.8294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-10-2005-n-8294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-10-2005-n-8294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2005 n.8294</a></p>
<p>Pres. ORCIUOLO Rel. STANIZZI FARANDA e Tuo Distribuzione S.r.l. (Avv. Carlo Abbate) c. AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA B (Avv. R. Federici) la Usl può negare la certificazione di idoneità sanitaria di un immobile se la destinazione urbanistica d&#8217;uso del bene non è confome all&#8217;attività da espletare Igiene e sanità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-10-2005-n-8294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2005 n.8294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-10-2005-n-8294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2005 n.8294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ORCIUOLO Rel. STANIZZI<br /> FARANDA e Tuo Distribuzione S.r.l. (Avv. Carlo Abbate) c. AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA B (Avv. R. Federici)</span></p>
<hr />
<p>la Usl può negare la certificazione di idoneità sanitaria di un immobile se la destinazione urbanistica d&#8217;uso del bene non è confome all&#8217;attività da espletare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità – Certificato di idoneità sanitaria di un immobile – Destinazione urbanistica del bene conforme all’attività da espletare – E’ necessaria – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La USL può negare la certificazione di idoneità sanitaria di un immobile se il locale non ha la destinazione urbanistica d’uso conforme all’attività da espletare. (Nella specie è stata ritenuta legittima l’archiviazione della richiesta di nulla osta tecnico sanitario per esercizio di vendita di tabelle merceologiche relativo a locale destinato ad uso di magazzino e non di locale commerciale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
ROMA – SEZIONE PRIMA bis</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
#NOME?	 Presidente<br />
#NOME?	 Consigliere Rel. Est.<br />
#NOME?	 Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso N. 33/1996 R.G. proposto dal</p>
<p>Sig. <b>Antonino FARANDA</b>, in proprio e nella qualità di amministratore unico della Tuo Distribuzione S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Abbate ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di questi sito in Roma, Via F.P. De’ Calboli n. 1;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; l’<b>AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA B</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Federici ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo Meda n. 35;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale RM/5 – Servizio per l’Igiene Pubblica e Ambientale, prot. 12177 del 4 dicembre 1995, recante l’archiviazione della richiesta di nulla osta tecnico sanitario per esercizio di vendita relativo a locale quali<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Sanitaria intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla Pubblica Udienza dell’11 luglio 2005, l’Avv. Federici per l’Amministrazione resistente &#8211; Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere titolare delle autorizzazioni amministrative per la vendita dei generi di cui alle tabelle merceologiche I, I bis, VI e XIV, e di aver fatto richiesta di certificazione di idoneità sanitaria relativamente ad un locale presso il quale trasferire la propria attività, allegando tutta la relativa documentazione.<br />
Tale domanda è esitata nella adozione del gravato provvedimento con il quale ne è stata disposta l’archiviazione nella considerazione che trattandosi di locale classificato come magazzino, è necessario il preliminare cambio di destinazione d’uso, concesso anche in sanatoria.<br />
Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente di aver presentato domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 724 del 1994 al fine di ottenere il cambio di destinazione d’uso da magazzino a locale commerciale, affermando che essendo l’ufficio sanitario chiamato ad esprimersi esclusivamente in ordine alla idoneità sanitaria dell’immobile, esulerebbero dalla sua competenza valutazioni di carattere urbanistico edilizio, come quelle sottese al gravato provvedimento, di esclusiva competenza dell’autorità comunale, con conseguente violazione dell’art. 221 del T.U.L.S. n. 1265 del 1934.<br />
Denuncia, altresì, parte ricorrente, l’intervenuta violazione della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede per le Amministrazioni l’obbligo di conclusione dei procedimenti.<br />
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione Sanitaria sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.<br />
Con ordinanza n. 352/1996 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.<br />
Alla Pubblica Udienza dell’11 luglio 2005, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – recante l’archiviazione della domanda del ricorrente volta ad ottenere il nulla osta tecnico sanitario per esercizio di vendita relativo a locale qualificato come magazzino, adottato nella considerazione della necessità del preliminare cambio di destinazione d’uso, concesso anche in sanatoria.<br />
Sostiene il ricorrente, a sostegno della domanda, di aver presentato domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 724 del 1994 al fine di ottenere il cambio di destinazione d’uso da magazzino a locale commerciale, denunciando l’incompetenza dell’ufficio sanitario ad esprimere valutazioni di carattere urbanistico edilizio, e denunciando, altresì, l’intervenuta violazione della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede per le Amministrazioni l’obbligo di conclusione dei procedimenti.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Ed invero, il rilascio del nulla osta sanitario richiesto dal ricorrente è finalizzato alla verifica, da parte della competente autorità sanitaria, della idoneità del locale ai fini richiesti, ovvero la commercializzazione di prodotti rientranti in determinate tabelle merceologiche.<br />
Orbene, a fronte di tale finalità, un locale qualificato come magazzino non è idoneo ad una sua utilizzazione per la vendita di tabelle merceologiche, con la conseguenza che relativamente ad esso non può procedersi alla verifica di idoneità sanitaria per la vendita, la quale presuppone la natura commerciale dell’immobile.<br />
Correttamente, quindi, l’Amministrazione Sanitaria ha proceduto alla archiviazione della domanda in mancanza del cambio di destinazione d’uso, concesso anche in sanatoria, senza che tale modus procedendi si traduca in una illegittima invasione delle competenze attribuite all’autorità comunale.<br />
Difatti, nessuna valutazione di conformità urbanistico-edilizia viene in tale modo effettuata, venendo nella fattispecie in rilievo esclusivamente la verifica della natura del locale in relazione al quale rilasciare il richiesto nulla osta, che, in quanto funzionale alla verifica di idoneità per la vendita di tabelle merceologiche, non può essere rilasciato con riferimento ad un locale qualificato come magazzino e quindi, per sua stessa natura, non adibilibile a tale attività per mancanza del necessario requisito relativo alla sua classificazione edilizia quale locale commerciale.<br />
Né ciò contrasta con la distribuzione dell’ambito di competenza tra l’autorità sanitaria e quella comunale, posto che il giudizio contenuto nella licenza di abitabilità prevista dall’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, concerne esclusivamente l’idoneità della costruzione sotto il profilo igienico sanitario, onde il rilascio dell’autorizzazione presuppone il mero accertamento dell’inesistenza di cause di insalubrità, prescindendo solo dalla valutazione della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione edilizia. Con la conseguenza che – secondo costante giurisprudenza &#8211; l’eventuale rilascio della licenza è privo di qualsiasi rilievo sotto il profilo urbanistico edilizio, ed in particolare non ha valore di accertamento di conformità delle opere ai fini edilizi ed urbanistici e non intacca il potere del Sindaco di reprimere eventuali abusi edilizi commessi nella realizzazione del manufatto pur dichiarato abitabile.<br />
Ma non può tale accertamento di idoneità sanitaria prescindere dalla verifica della natura del manufatto, ovvero dalla sua qualificazione edilizia in termini di compatibilità con lo scopo per cui il nulla osta sanitario è richiesto.<br />
Peraltro, dal verbale del sopralluogo effettuato, emerge come il locale in questione sia stato riscontrato privo dei requisiti di abitabilità ai fini della vendita di tabelle merceologiche, in quanto con abitabilità ed agibilità esclusivamente ad uso magazzino, con la conseguenza che – in mancanza di conforme cambio di destinazione d’uso – nessun nulla osta poteva essere rilasciato, costituendo tale cambio di destinazione, di competenza dell’autorità comunale, presupposto indispensabile ai fini di ogni ulteriore determinazione di natura sanitaria.<br />
Inoltre, nessun fondamento può riconoscersi alla censura ricorsuale tesa a denunciare l’intervenuta violazione, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di conclusione del procedimento avviato mediante proposizione dell’istanza di rilascio del nulla osta sanitario, essendosi tale procedimento conclusosi mediante adozione di provvedimento finale, statuente l’archiviazione della domanda stessa.<br />
Alla luce delle superiori considerazioni, conseguentemente, il ricorso in esame, stante la sua rilevata infondatezza, va rigettato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Roma -Sezione Prima bis-<br />
Pronunciando sul ricorso N. 33/1996 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento a favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida forfettariamente in euro 1.000 (mille).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2005.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8294</a></p>
<p>Pres. Plenteda, Est. GenoveseFabrizio della Mora (Avv. P. Rossi) c/ Ministero dell&#8217;Intero (Avv. dello Stato) 1. Giurisdizione e competenza – Opposizione ad ordinanza-ingiunzione – Art. 22 L. 689/1981 – Competenza del Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione – Sussiste 2. Giurisdizione e competenza – Questione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-4-2005-n-8294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.8294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Plenteda, Est. Genovese<br />Fabrizio della Mora (Avv. P. Rossi) c/  Ministero dell&#8217;Intero (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Opposizione ad ordinanza-ingiunzione – Art. 22 L. 689/1981 – Competenza del Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione – Sussiste</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Questione di competenza – Art. 38 c.p.c. &#8211; Deve essere posta o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione –  Possibilità di riserva della decisione e di provvedimento anche in un momento successivo alla conclusione formale della prima udienza di trattazione – Sussiste</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Pronuncia del giudice sulla propria competenza con ordinanza motivata – Successiva pronuncia di incompetenza del giudice con sentenza – Art. 177, 1° comma, c.p.c. &#8211; Ammissibilità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ devoluta funzionalmente, e quindi inderogabilmente, al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, la competenza sull’opposizione all’ordinanza – ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981.</p>
<p>2. La questione di competenza, di cui all’art. 38 c.p.c., deve essere si posta o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione ma comprendendo, nello spatium deliberandi,  il limite elastico costituito dalla possibilità della riserva di decisione e di provvedimento anche in un momento successivo alla sua conclusione formale.</p>
<p> 3. Sussiste la possibilità del giudice che si sia pronunciato sulla sua competenza, esplicitamente o implicitamente, con ordinanze, di dichiararsi successivamente incompetente con sentenza ex art. 177, 1° comma c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è ammissibile la sentenza con cui un giudice si dichiara incompetente  nel caso di precedente ordinanza dello stesso con cui abbia dichiarato la propria competenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6590_CASS_6590.pdf">cliccaqui</a></p>
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