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	<title>827 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>827 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2016 n.827</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-9-2016-n-827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-9-2016-n-827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2016 n.827</a></p>
<p>Pres. Maruotti, Est. Santoleri Concernente il silenzio-rifiuto serbato dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro regionale sull’istanza di accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria. 1. Procedimento di accreditamento istituzionale – Procedimento amministrativo – Obbligo di conclusione – Art. 2, co. 1, l. 241/90. 2. Procedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-9-2016-n-827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2016 n.827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-9-2016-n-827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2016 n.827</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, Est. Santoleri</span></p>
<hr />
<p>Concernente il silenzio-rifiuto serbato dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro regionale sull’istanza di accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento di accreditamento istituzionale – Procedimento amministrativo – Obbligo di conclusione – Art. 2, co. 1, l. 241/90.</p>
<p>2. Procedimento di accreditamento istituzionale – Procedimento amministrativo – Obbligo di conclusione – Art. 1, co. 237<em>octodecies</em>, l. r. 4/2011.</p>
<p>3. Procedimento di accreditamento istituzionale – Procedimento amministrativo – Obbligo di conclusione – Mancanza dei requisiti.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In presenza di una formale istanza, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, all’art. 2, comma 1, della l. 241/90 ha sancito espressamente che “<em>ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un&#8217;istanza, ovvero debba essere iniziato d&#8217;ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo</em>”. In tal senso, dunque, il principio espresso impone alla p.a. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici.</p>
<p>2. La disciplina derogatoria recata dall’art. 1, comma 237 <em>octodecies</em>, della l.r. 4/2011 dispone espressamente che: “<em>al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate ad erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza ai disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all’esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al reg. reg. n. 1/2007, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2011, art. 1, commi da 237-quater a 237-unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell’accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui alla legge regionale n. 4/2011, articolo 1, comma 237-quinquies. Con dette strutture le Asl&nbsp;stipulano contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuano la copertura finanziaria</em>”. Pertanto, la richiamata disposizione contiene una deroga rispetto al regime generale valevole per le altre strutture sanitarie.</p>
<p>3. L’insussistenza dei requisiti – da accertarsi a cura dell’Amministrazione procedente – può comportare il rigetto dell’istanza; in ogni caso, l’amministrazione non deve rimanere inerte, costringendo l’interessato ad attivarsi in sede giurisdizionale per ottenere, solo all’esito del giudizio, l’adozione di quel provvedimento espresso che, invece, avrebbe dovuto essere adottato secondo il chiaro dettato normativo nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/09/2016</p>
<div style="text-align: right;">N. 03827/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 07201/2015 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7201 del 2015, proposto dal Centro di Riabilitazione Psicomotoria Silenziosi Operai della Croce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini (C.F. LNTLNZ57A19H703F), con domicilio eletto presso l’avvocato Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;<br />
contro<br />
La Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Barone (C.F. BRNDRD53H20F839F) e Tiziana Taglialatela (C.F. TGLTZN71A54F839E), domiciliata in Roma, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, via Poli, n. 29;<br />
il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
la A.S.L. Avellino in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;<br />
nei confronti di<br />
La So.Re.Sa. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda n. 1663 del 2015, resa tra le parti, concernente il silenzio-rifiuto serbato dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro regionale sull&#8217;istanza di accreditamento istituzionale della struttura sanitaria;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Lentini, Edoardo Barone per sé e su delega di Tiziana Taglialatela e l&#8217;avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1. &#8211; In data 30 aprile 2012 il Centro di Riabilitazione Psicomotoria Silenziosi Operai della Croce (in seguito Centro di Riabilitazione), ricorrente in primo grado, ha presentato la domanda di accreditamento istituzionale della propria struttura sanitaria (RSA) sita in Ariano Irpino (AV).<br />
La predetta istanza è stata ritenuta ammissibile dalla Soresa ed è stata trasmessa all’Asl di Avellino che, con delibera n. 2208/2014, ha però negato l’accreditabilità per la mancanza di una valida autorizzazione sindacale all’esercizio.<br />
2. &#8211; Avverso detto provvedimento il Centro di riabilitazione ha proposto ricorso dinanzi al TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto.<br />
3. &#8211; Con ordinanza n. 578 del 2014 la domanda cautelare è stata accolta.<br />
3.1 &#8211; L’appello avverso detta ordinanza cautelare è stato respinto dalla Sezione con provvedimento n. 26 del 2015, per mancanza di danno.<br />
3.2 &#8211; In esecuzione alla pronuncia cautelare del TAR, il Direttore Generale della ASL di Avellino ha emesso la deliberazione n. 1864 del 31 ottobre 2014, con la quale ha certificato l’accreditabilità della struttura per l’attività in regime semiresidenziale per RSA e Centri Diurni per disabili non autosufficienti, salva diversa determinazione regionale ed eventuale difforme pronunzia, nel merito, del TAR di Salerno.<br />
Gli atti sono stati trasmessi al Commissario ad acta per l’adozione del provvedimento conclusivo, ma il procedimento non si è mai concluso.<br />
4. &#8211; Il centro di riabilitazione ricorrente, a fronte dell’inerzia della Regione Campania e del Commissario ad acta, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. dinanzi allo stesso TAR di Salerno, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere.<br />
5. &#8211; Con la sentenza n. 1663 del 2015 il TAR ha respinto il ricorso, sostenendo che non vi fosse l’obbligo di provvedere, in quanto:<br />
&#8211; il rilascio dell’autorizzazione è subordinata non solo all’accertamento del possesso dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi, ma anche alla valutazione da parte della Regione, della compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. s) e t), della legge n. 296/2006, il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente dalle strutture private già in ese<br />
&#8211; pertanto, il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l’accreditamento di nuove strutture, è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237-quinquies a 237-unvicies della L.R. Campania n. 4/2011;<br />
&#8211; la scelta del legislatore regionale di sospendere il rilascio delle nuove autorizzazioni per nuove attività fino all’adozione del piano di riassetto delle reti sanitarie, dando priorità alla procedura di accreditamento definitivo delle strutture già pro<br />
&#8211; da ciò il TAR ha dedotto che non sussisteva un obbligo di provvedere né della Regione Campania né della ASL.<br />
6. &#8211; Avverso detta sentenza ha proposto appello il Centro di Riabilitazione, deducendo:<br />
&#8211; l’erroneità della sentenza per non aver tenuto conto dello speciale regime applicabile alle RSA per l’accreditamento istituzionale dettato dall’art. 1, comma 237 octodecies, della L.R. Campania n. 4/2011;<br />
&#8211; le RSA non oggetto di pregressi convenzionamenti, sono state accreditate, in via provvisoria, <em>ex lege</em>, solo per il fatto di essere titolari di autorizzazioni sanitarie pur di fronteggiare il deficit assistenziale per questo tipo di prestazioni;<br />
&#8211; per dette strutture l’accesso all’accreditamento istituzionale non è subordinato alla definizione della prima fase di accreditamento istituzionale, in quanto la legge regionale ha equiparato le RSA in esercizio alle strutture provvisoriamente accreditat<br />
&#8211; l’obbligo di provvedere discende dai provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo che hanno ordinato alla Regione Campania e alla struttura commissariale di definire la procedura di accreditamento, tanto che lo stesso Commissario ad acta ha<br />
&#8211; la prima fase di accreditamento, secondo le disposizioni della stessa L.R. Campania n. 4/2011 (e dei successivi decreti commissariali) si è chiusa con la data del 20 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 1 comma 739 lett. o) della L. 296/2006;<br />
&#8211; è possibile, quindi, definire anche le nuove istanze di accreditamento istituzionale relative alle nuove strutture sanitarie, non precedentemente convenzionate.<br />
6. &#8211; Si sono costituiti in giudizio sia la Regione Campania che il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania, che nelle proprie memorie hanno entrambi replicato sulle censure proposte, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
7. &#8211; Alla Camera di Consiglio del 21 luglio 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />
8. &#8211; L’appello è fondato e va dunque accolto, nei termini in seguito precisati.<br />
8.1 &#8211; Dispone l’art. 2, comma 1, della L. 241/90 che: “<em>Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un&#8217;istanza, ovvero debba essere iniziato d&#8217;ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo</em>”.<br />
In presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è dunque tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di pretestuosità, che qui non rilevano) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici.<br />
8.2 &#8211; Nel caso di specie, il Centro appellante ha presentato in data 30 aprile 2012 la domanda di accreditamento istituzionale per la propria struttura sanitaria privata, rientrante nell’ambito della categoria delle RSA e Centri Diurni per disabili non autosufficienti, ex art. 1, comma 237 octo-decies della L.R. n. 23 del 2011 (posti letto semiresidenziali 20).<br />
Nella domanda, esso ha dichiarato di essere titolare dell’autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi della deliberazione di G.R. n. 3958 del 7 agosto 2001 e s.m.i. (autorizzazione n. 4377 del 19 aprile 2005) e di essere titolare dei requisiti ulteriori prescritti per l’accreditamento istituzionale dal regolamento 1/2007 (cfr. doc. n. 4 fascicolo di parte appellante).<br />
8.3 &#8211; A fronte di tale domanda, sussisteva l’obbligo per l’Amministrazione (Regione e/o Commissario ad acta) di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.<br />
La norma recata dall’art. 1, comma 237 octodecies, della L.R. 4/2011 dispone, infatti, che: “<em>Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate ad erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza ai disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all’esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al Reg. Reg. n. 1/2007, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2011, art. 1, commi da 237-quater a 237-unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell’accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui alla legge regionale n. 4/2011, articolo 1, comma 237-quinquies. Con dette strutture le ASL stipulano contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuano la copertura finanziaria</em>”.<br />
Come ha correttamente rilevato la difesa dell’appellante, detta disposizione contiene una deroga rispetto al regime generale valevole per le altre strutture sanitarie, sicchè i principi richiamati dal giudice di primo grado non possono applicarsi al caso di specie, in quanto non tengono conto della specifica disciplina derogatoria in base alla quale è stata presentata la domanda di accreditamento.<br />
Peraltro, neppure può ritenersi che il procedimento si fosse bloccato con l’adozione della delibera della ASL n. 2208 del 30 dicembre 2013, poiché l’efficacia di detta delibera è stata sospesa in sede giurisdizionale, ed anzi, dopo le due ordinanze cautelari, il procedimento diretto alla definizione dell’istanza si era riattivato ed il Sub Commissario ad acta &#8211; con nota del 10 aprile 2015 &#8211; aveva dichiarato l’obbligo della Regione di provvedere sull’istanza di accreditamento (cfr. doc. n. 3 fascicolo della Regione).<br />
8.4 &#8211; Né può condividersi la tesi regionale diretta a sostenere l’inesistenza dell’obbligo di provvedere in considerazione della mancanza dei requisiti per poter ottenere l’accreditamento istituzionale (cfr. memoria della Regione Campania).<br />
Osserva al riguardo la Sezione che la dedotta insussistenza dei requisiti – da accertarsi a cura dell’Amministrazione procedente – avrebbe potuto comportare il rigetto dell’istanza, ma non consentiva all’Amministrazione di rimanere inerte, costringendo l’interessato ad attivarsi in sede giurisdizionale per ottenere – solo all’esito del giudizio &#8211; l’adozione di quel provvedimento espresso che, invece, avrebbe dovuto essere adottato secondo il chiaro dettato normativo nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento.<br />
Del resto, all’esito del giudizio sul silenzio dell’Amministrazione il giudice amministrativo deve limitarsi a rilevare se un obbligo di provvedere vi sia e se il provvedimento sia stato emesso.<br />
Per l’art. 31, comma 3, del codice del processo amministrativo «<em>Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall&#8217;amministrazione</em>», il che significa – da un lato – che se si tratta di «<em>attività vincolata</em>» il giudice «<em>può</em>» e non ‘deve’ valutare se sia il caso di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa e – dall’altro – se si tratta di attività discrezionale l’Amministrazione deve in ogni caso svolgere i suoi compiti istituzionali e provvedere, con valutazioni che non possono essere sostituite da quelle del giudice.<br />
9. &#8211; L’appello va dunque accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio prestato dalla Regione Campania e dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro regionale.<br />
Va conseguentemente ordinato alle suddette amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento che provveda sull’istanza di accreditamento istituzionale presentata dall’appellante il 30 aprile 2012 entro il termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza.<br />
10. &#8211; Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello RG 7201 del 2015 e, in riforma della sentenza del TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno n. 1663 del 2015, accoglie il ricorso di primo grado RG 383 del 2015, e per l’effetto:<br />
&#8211; dichiara illegittimo il silenzio prestato dalla Regione Campania o del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro regionale;<br />
&#8211; ordina alle suddette amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento che provveda sull’istanza di accreditamento istituzionale presentata dall’appellante il 30 aprile 2012 entro il termine di giorni novanta, come fi<br />
&#8211; condanna la Regione Campania e il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro regionale (al pagamento delle spese relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi tremila euro (di cui mille per il primo grado e duemila per<br />
Dispone che la Regione Campania e il Commissario ad acta rimborsino all’appellante gli importi effettivamente versati a titolo di contributo unificato;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore<br />
Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Stefania Santoleri</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Luigi Maruotti</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-9-2016-n-827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2016 n.827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.827</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.827</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente ed estensore S. In.Ca.Ba.Se. S.r.l. (avv.ti A. Cancrini, A. Mariani Marini) c/ Comune di Orvieto (avv. F. Figorilli) sulla posizione soggettiva del proprietario del terreno in ordine allo sfruttamento di un giacimento minerario o di una cava Cave e Miniere – Apertura di cava –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.827</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente ed estensore<br /> S. In.Ca.Ba.Se. S.r.l. (avv.ti A. Cancrini, A. Mariani Marini) c/<br /> Comune di Orvieto (avv. F. Figorilli)</span></p>
<hr />
<p>sulla posizione soggettiva del proprietario del terreno in ordine allo sfruttamento di un giacimento minerario o di una cava</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Cave e Miniere – Apertura di cava – Diritto del proprietario – Esclusione – Poteri della P.A. &#8211; Portata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Lo sfruttamento di un giacimento minerario o di una cava non è oggetto di un diritto soggettivo del proprietario del suolo ma è soggetto alle valutazioni ampiamente discrezionali della P.A., la quale può legittimamente negare la qualificazione estrattiva ad una determinata area anche laddove sia stata dimostrata in modo inoppugnabile l’insussistenza di ogni prospettiva di rischio ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 245 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>S. In.Ca.Ba.Se. S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Alrico Mariani Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Alarico Mariani Marini in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Orvieto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bontempi N. 1; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></i>&#8211; della delibera del Consiglio Comunale di Orvieto n. 16 del 27.02.2008, avente ad oggetto: “PRG. S (Piano Regolatore Generale-parte strutturale approvato con delibera di CC. n. 136 del 17.32.2004 — Variante ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 11/2005, adottata con delibera di C.C. n. 95 del 4.07.2007 — Controdeduzioni alle osservazioni — Approvazione”, affissa all’Albo Pretorio del Comune di Orvieto a far data dal 3.03.2008;<br />	<br />
&#8211; dell’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione, rubricato “Attività Estrattiva”, cosi come modificato a seguito dell’approvazione della variante con delibera del C..C. di Orvieto n. 16 del 27.02.2008, nonché di tutte le disposizioni ad esso connesse, c<br />
&#8211; della Tav. 22/4 &#8211; Vulnerabilità Geomineraria, costituente parte integrante al PRG-S, così come modificata a seguito dell&#8217;approvazione della variante con delibera del C.C. di Orvieto n. 16 del 27.02.2008;<br />	<br />
&#8211; per quanto di ragione, di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Orvieto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 03/12/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La società ricorrente è interessata ad un progetto di cava riguardante un terreno in località Benano del Comune di Orvieto.<br />	<br />
Secondo il piano regolatore generale-strutturale (p.r.g.-s.) approvato con delibera n. 136 del 17 dicembre 2004 nell’area in questione risultava prevista l’attività estrattiva.<br />	<br />
Nel corso della successiva formazione del piano regolatore generale-operativo (p.r.g.-o.) un comitato di cittadini della località Benano ha presentato osservazioni in senso contrario all’apertura della cava, con generiche motivazioni di carattere ambientale.<br />	<br />
Ciò ha indotto l’amministrazione comunale a riconsiderare “in parte qua” la previsione del p.r.g.-s.; ed è stato avviato un procedimento di variante che si è concluso con la delibera consiliare n. 16 del 27 febbraio 2008. Per effetto della variante nell’area in questione non è più consentita l’attività estrattiva.<br />	<br />
2. La società interessata – che nell’iter di formazione della variante aveva presentato le sue osservazioni e le aveva viste respingere &#8211; impugna la variante stessa e gli atti connessi, deducendo vari motivi di legittimità.<br />	<br />
Resiste il Comune di Orvieto.<br />	<br />
3. Conviene premettere che, benché si discuta di una previsione dello strumento urbanistico primario (piano regolatore generale strutturale), ai fini dell’onere di motivazione – e del sindacato sulla medesima – il provvedimento impugnato va considerato un provvedimento individuale. <br />	<br />
Si tratta infatti di una variante di contenuto specifico (rilevante mutamento di destinazione di una singola area) avente effetti diretti sugli interessi di un soggetto ben determinato. Su questo punto la giurisprudenza è consolidata.<br />	<br />
4. Nel merito, la variante impugnata è motivata con riferimento al rischio di infiltrazioni inquinanti a danno delle sorgenti di Sugano. Tale rischio è stato desunto dalle conclusioni di un’apposita indagine idrogeologica (professori Capelli e Mazza) acquisita dal Comune.<br />	<br />
La parte ricorrente contesta dette conclusioni, presentando a sua volta una consulenza tecnica di parte (prof. Pelizza) nella quale si sostiene, al contrario, l’irrilevanza della coltivazione della cava ai fini di cui si discute.<br />	<br />
5. In buona sostanza, l’intera controversia si basa sul contrasto (almeno apparente) fra le due relazioni tecniche che pertanto vanno messe a confronto nell’ambito del presente giudizio, che è e rimane un giudizio di legittimità.<br />	<br />
Conviene individuare, innanzi tutto, i punti sui quali fra le due relazioni vi è accordo, vuoi esplicito vuoi tacito (intendendosi per accordo tacito la situazione nella quale un’affermazione esplicita di una delle due parti non viene altrettanto esplicitamente smentita dalla controparte e anzi appare tacitamente condivisa, considerato il contesto).<br />	<br />
Il primo punto che appare sostanzialmente incontroverso è l’importanza «strategica» delle falde acquifere dell’altopiano dell’Alfina e delle sorgenti di Sugano, donde la necessità di conservarle integre e di preservarle da ogni rischio di inquinamento.<br />	<br />
Il secondo punto condiviso è che l’escavazione prevista dai progetti della società ricorrente non interferirà direttamente nel sistema acquifero, sicché l’andamento e la portata delle falde non ne risentiranno in alcun modo. Ed invero, la relazione Capelli-Mazza si concentra su un rischio diverso, che è quello dell’infiltrazione, attraverso gli strati geologici, di eventuali sostanze inquinanti. <br />	<br />
Il terzo punto che si può ritenere condiviso (o comunque non positivamente smentito dalla parte ricorrente) è che l’andamento sotterraneo delle falde acquifere è tale che, supposta l’infiltrazione di elementi inquinanti nell’area interessata dalle future cave (Benano) ne risulteranno inquinate, dopo un tempo più o meno lungo, anche le sorgenti di Sugano.<br />	<br />
La ricorrente, semmai, sostiene che il tempo stimabile di flusso è presumibilmente superiore ad un anno (365 giorni) e che pertanto di tale rischio non di dovrebbe tenere conto, perché secondo le direttive regionali (delibera di G.R. n. 1968/2003) in materia di protezione delle sorgenti il perimetro massimo delle zone di rispetto corrisponde alla linea isocrona dei 365 gg..<br />	<br />
6. Il Collegio osserva che quest’ultima tesi della ricorrente non può essere accettata, in punto di diritto. <br />	<br />
La direttiva regionale è vincolante nel senso che, una volta definita la linea isocrona dei 365 gg., le autorità competenti sono tenute a considerare zona di rispetto tutta l’area in essa contenuta; ma ciò non esclude che le stesse autorità possano adottare misure di protezione (nel caso: escludere attività estrattive) anche al di fuori della zona di rispetto strettamente intesa, qualora ve ne siano fondate ragioni. <br />	<br />
Ed invero, pare ovvio che il criterio delle linee isocrone sia puramente convenzionale, in quanto un fattore inquinante può risultare nocivo anche se il tempo di afflusso sia superiore a quello convenzionalmente assunto ai fini della definizione della zona di rispetto propriamente detta. <br />	<br />
Si può dare per notorio che molte sostanze inquinanti non diminuiscano significativamente la loro nocività, in relazione al tempo trascorso dalla loro immissione nella falda acquifera, ovvero in relazione alla distanza percorsa. Il tempo e la distanza possono entrare in gioco in quanto con il loro crescere aumenta anche la difficoltà di stabilire un preciso nesso causale fra l’immissione di un fattore inquinante in un determinato punto geografico e l’inquinamento di una sorgente in un altro punto geografico. Ma nel caso in esame la relazione Capelli-Mazza ricostruisce minuziosamente i percorsi delle acque sotterranee (cfr. in particolare le figure 23 e 24) sicché la correlazione fra l’area estrattiva e le sorgenti di Sugano appare dimostrata.<br />	<br />
7. Un altro punto che si può ritenere condiviso da entrambe le relazioni (in quanto affermato esplicitamente dalla relazione Pelizza, e non contraddetto da quella Capelli-Mazza) è che l’attività estrattiva non è “di per sé” un fattore significativamente inquinante.<br />	<br />
Su ciò insiste specialmente la parte ricorrente, la quale imputa al Comune (o per esso ai suoi consulenti) di basarsi proprio sul presupposto (erroneo) che la coltivazione delle cave produca inquinamento. <br />	<br />
Ma in realtà, come si è già detto, la relazione Capelli-Mazza non si basa su tale supposto errore. Essa non si riferisce all’inquinamento prodotto dall’attività di cava. Si riferisce, invece, alla modificazione permanente dello stato dei luoghi, consistente nella eliminazione di alcuni strati geologici – in particolare, quello di basalto, dello spessore di 40 m, oggetto dell’escavazione &#8211; e la maggiore permeabilità di quelli sottostanti, che aumenterà significativamente la «vulnerabilità» delle falde. In particolare, mentre allo stato attuale la vulnerabilità di quei corpi idrici è stimata come “media” (cfr. il P.U.T. regionale e il P.T.C.P. della Provincia di Terni), a programma estrattivo completato essa risulterà “alta ed elevata” (relazione Capelli-Mazza, pag. 45). Ed è intuitivo che un simile aggravamento di vulnerabilità è un effetto permanente ed irreversibile dell’attività estrattiva, ancorché quest’ultima si esaurisca nell’arco di pochi anni.<br />	<br />
In altre parole, quello evidenziato dalla relazione Capelli-Mazza non è il rischio d’inquinamento “durante” , ma quello “dopo” la coltivazione della cava. E da questo punto di vista, è irrilevante il fatto che l’attività estrattiva sia di per sé poco o nulla inquinante.<br />	<br />
8. La relazione Pelizza tende a minimizzare il rischio futuro d’inquinamento, affermando che anche dopo la rimozione dello strato di basalto di 40 m di profondità le falde acquifere rimarranno protette da strati geologici sufficienti per spessore e impermeabilità.<br />	<br />
Si porrebbe dunque il problema, essenzialmente tecnico-scientifico, di stabilire se siano tecnicamente più fondate le prospettazioni della relazione Capelli-Mazza o quelle della relazione Pelizza. <br />	<br />
Tuttavia, risolvere tale problema non è compito di questo Collegio, come giudice di legittimità.<br />	<br />
Ai fini del giudizio di legittimità, ci si deve invece chiedere se il Comune abbia agito legittimamente o meno nel momento in cui, basandosi sulle informazioni di cui disponeva, ha ritenuto preferibile eliminare la previsione della cava nel sito in questione. E per rispondere a questa domanda è sufficiente osservare che nel dubbio (dato e non concesso che di dubbio si tratti, e non di certezza in ordine alle prospettive di rischio evidenziate dai consulenti del Comune) la scelta di una linea prudenziale è sicuramente legittima.<br />	<br />
Al riguardo, va ricordato che lo sfruttamento di un giacimento minerario o di una cava non è oggetto di un diritto soggettivo del proprietario del suolo e non è accostabile, da questo punto di vista, allo sfruttamento agricolo del terreno. A differenza del secondo, infatti, l’attività estrattiva produce trasformazioni rilevanti ed irreversibili, con effetti pregiudizievoli per l’ambiente non interamente stimabili in precedenza. Attribuire ad una determinata area la qualificazione estrattiva è frutto dunque di valutazioni ampiamente discrezionali e l’autorità competente può negare legittimamente tale qualificazione quand’anche sia dimostrato in modo inoppugnabile – e non è questo il caso – che sia esclusa ogni prospettiva di rischio ambientale. In altre parole, l’escavabilità non è la regola e il suo diniego non è l’eccezione che sia giustificata solo in quanto siano positivamente dimostrati rilevanti effetti pregiudizievoli per l’ambiente.<br />	<br />
Nel caso in esame, pur se non si voglia negare a priori credibilità a quanto sostenuto dal consulente della parte privata, resta il fatto che non appare “ictu oculi” infondata la tesi che la rimozione dello strato di basalto profondo 40 metri modificherà significativamente la protezione delle falde acquifere sottostanti. In questa situazione, come già detto, la scelta di una linea prudenziale appare legittima. Il che non esclude che in futuro la disponibilità di studi più approfonditi e pienamente tranquillizzanti possa indurre l’amministrazione ad accettare una soluzione diversa.<br />	<br />
9. In conclusione, il ricorso va respinto; ma le spese possono essere compensate.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-12-2009-n-827/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.827</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-827/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.827</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Poli. Comune di Vicenza (Avv.ti G. Sala, L. Manzi) c/ R. Di Pace, E. Avagnina e altri (Avv.ti F. Curato, G. Romanelli). sull&#8217;interesse del dipendente pubblico ad impugnare atti di macro-organizzazione e sul riparto di competenze fra consiglio e giunta comunale in materia di organizzazione del personale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.827</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Iannotta,  Est. Poli.<br /> Comune di Vicenza (Avv.ti G. Sala, L. Manzi) c/ R. Di Pace, E. Avagnina<br /> e altri (Avv.ti F. Curato, G. Romanelli).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse del dipendente pubblico ad impugnare atti di macro-organizzazione e sul riparto di competenze fra consiglio e giunta comunale in materia di organizzazione del personale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Pubblico impiego &#8211; Atto generale di organizzazione  -Ricorso &#8211; Interesse dell’impiegato &#8211; Sussiste &#8211; Condizione. 	</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Pubblico impiego &#8211; Atto generale di organizzazione – Ricorso &#8211; Mancata impugnazione dell’atto applicativo davanti al g.o. &#8211; Irrilevanza.	</p>
<p>3. Comuni e province &#8211; Organizzazione del personale &#8211; Criteri generali &#8211; Competenza &#8211; Consiglio comunale &#8211; Vincolatività per la giunta &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Sussiste l’interesse a ricorrere contro un determinato atto organizzativo avente carattere generale, da parte dell’impiegato dell’ente pubblico che lo ha adottato, tutte le volte in cui tale provvedimento sia suscettibile di incidere in maniera significativa sulla collocazione dell’impiegato stesso all’interno dell’organizzazione medesima. <br />	<br />
(Nella specie, pertanto, va riconosciuto l’interesse dei dirigenti assunti a tempo indeterminato dall’ente locale, a contestare la modificazione dei requisiti soggettivi di accesso dei dirigenti da reclutare con contratto a tempo determinato nonchè l’elevazione della percentuale di tale categoria rispetto alla dotazione organica dirigenziale complessiva).	</p>
<p>2.In caso di ricorso del dipendente pubblico avverso atti di macroorganizzazione, la precettività del provvedimento generale assume una particolare valenza, tale che, una volta emanato l’atto gestionale attuativo di natura negoziale -nella specie il contratto di conferimento dell’incarico- e contestato nella sede propria, è indifferente, ai fini dell’interesse a ricorrere, che i soggetti che abbiano intrapreso la via dell’annullamento davanti al g.a., non abbiano personalmente instaurato anche il giudizio davanti al giudice civile. 	</p>
<p>3. A norma del combinato disposto degli artt. 42, co. 2, lett. a), e 48, co. 3, d. lgs. 267/00, la competenza a fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, ai quali deve attenersi la giunta nell’esercizio della sua potestà regolamentare, appartiene in via esclusiva al consiglio comunale.<br />
(Ne deriva, nella specie, l’illegittimità, per difetto di competenza, della delibera con la quale la giunta comunale ha fissato il tetto massimo dei dirigenti reclutabili con contratto a tempo determinato, in una percentuale differente rispetto a quella stabilita dal consiglio comunale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />	<br />
<b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
Quinta  Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso iscritto al NRG 15562008, proposto dal<br />	<br />
<b> Comune di Vicenza </b>in persona del sindaco<i> pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>i signori: <b>Ruggiero Di Pace</b>,<b> Elisa Avagnina, Giorgio Vezzaro</b>,<b> Fausto Zavagnin</b>,<b> Mauro Bellesia</b>,<b> Guido Cunico</b>,<b> Giovanna Pretto </b>e<b> Gianfranco Menarin</b> , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Curato e Guido Romanelli, domiciliati presso quest’ultimo in Roma, via Cosseria n. 5;<i><b><br />	<br />
</i>Bruno Lucatello<i></b></i>, <b>Giulio Motterle</b>, <b>Gianni Bressan</b>, <b>Roberto Schievano Maurizio</b>, <b>Tirapelle</b>, <b>Adolfo Trevisan</b>, <b>Rossetto Umberto</b> e <b>Lavorini Lorenzo</b>, non costituiti;</p>
<p><i><b>e nei confronti di<br />	<br />
</i>Carla Marcolin<i></b></i>, non costituita;</p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto, sezione seconda, n. 3784 del 30 novembre 2007.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio e contestuale appello incidentale di Di Pace Ruggiero, Avagnina Elisa, Vezzaro Giorgio, Zavagnin Fausto, Bellesia Mauro, Cunico Guido, Pretto Giovanna e Menarin Gianfranco;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
data per letta alla pubblica udienza del 5 dicembre 2008 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l’avvocato Andrea Manzi, su delega degli avvocati Sala e Luigi Manzi, e l’avvocato Romanelli;<br />	<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
1.</b> Con delibera consiliare del comune di Vicenza 12 dicembre 1995, n. 184 è stato approvato il regolamento per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto di diritto privato.<br />	<br />
Per quanto di interesse ai fini della presente controversia si segnala l’art. 3 del regolamento che ha individuato i requisiti generali per la nomina: <i>«I requisiti generali professionali e culturali richiesti per l’ammissione sono dati dal diploma di laurea e da un’esperienza di servizi adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all’albo, ove necessaria»</i>.<br />	<br />
Per una migliore intelligenza della vicenda in trattazione giova precisare che successivamente alla data di approvazione del regolamento in questione, la normativa comunale in materia di conferimento di incarichi dirigenziali mediante contratti di diritto privato era completata:<br />	<br />
a)	dall’art. 93, co.3, dell’allora vigente statuto comunale, che fissava un tetto massimo, pari al 5% dei posti dirigenziali previsti nella pianta organica, da coprire con contratti di diritto privato;<br />
b)	dall’art. 22, dell’allora vigente regolamento consiliare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che rinviava per la disciplina dei contratti dirigenziali di diritto privato alla delibera n. 184 del 1995.<br />
<b>1.1. </b>Modificata, a seguito dell’entrata in vigore della l. 15 maggio 1997, n. 127, la competenza del consiglio comunale e della giunta, con delibera 31 marzo 1998, n. 28, il consiglio comunale di Vicenza, in attuazione dei novellati artt. 32 e 35, co. 2 <i>bis</i>, dell’allora vigente l. 8 giugno 1990, n. 142, ha individuato i criteri generali vincolanti l’esercizio, da parte della giunta, del potere regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e servizi avuto particolare riguardo alla struttura organizzativa, l’ordinamento della dirigenza, la dotazione organica; in particolare la lett. o) della delibera in questione, ha così statuito: <i>«prevedere la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, previsti dall’art. 6, comma 4, della legge 15.5.1997 n. 127, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza; al sindaco va riconosciuta ampia discrezionalità nella scelta ancorché possano ricevere l’incarico persone estranee all’amministrazione in possesso di particolare e documentata qualificazione nel campo di attività al quale si riferisce l’incarico, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro».</i><br />	<br />
<b>1.2.</b> Con delibera 7 novembre 2003, n. 391, la giunta del comune di Vicenza, nella parte che qui interessa:<br />	<br />
a)	ha sostituito l’art. 22 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;<br />
b)	ha abrogato il regolamento approvato con delibera consiliare n. 184 del 1995;<br />
c)	ha stabilito di assumere con decorrenza 10 novembre 2003, mediante contratto di lavoro individuale a tempo determinato di diritto privato, la dottoressa Carla Marcolin, in qualità di direttore del settore «personale e organizzazione».<br />
Giova fin d’ora precisare che il nuovo testo del menzionato art. 22, oltre ad allentare i più stringenti requisiti soggettivi di accesso previsti dall’art. 3, della delibera consiliare n. 184 del 1995, in relazione al reclutamento dei dirigenti mediante contratto a termine di diritto privato, ha elevato il numero massimo dei dirigenti reclutabili con tali modalità, dall’originario 5% al 25% del totale della dotazione organica dirigenziale.<br />	<br />
<b>2.</b> Avverso la delibera n. 391 del 2003 sono insorti davanti al T.a.r. del Veneto gli odierni appellati, tutti dirigenti a tempo indeterminato del comune di Vicenza, articolando i seguenti motivi:<br />	<br />
a)	violazione dell’art. 110, co. 1 e 2, t.u. enti locali, violazione dell’art. 94 dello statuto comunale di Vicenza;<br />
b)	incompetenza della giunta ad adottare la delibera impugnata, a mente dell’art. 48, co. 3, t.u. enti locali, che affida al consiglio comunale la individuazione dei criteri generali vincolanti la potestà regolamentare della giunta in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;<br />
c)	violazione dell’art. 110, co. 1 e 2, t.u. enti locali, violazione dei principi sanciti dall’art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165 del 2001 sul limite massimo quantitativo per il conferimento degli incarichi a contratto, eccesso di potere per difetto di motivazione;<br />
d)	violazione dell’art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165 del 2001, sotto il profilo della attenuazione dei più rigorosi requisiti richiesti per l’accesso ad incarichi dirigenziali;<br />
e)	eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica in considerazione che l’unica reale ragione per la abrogazione della precedente delibera consiliare n. 184 del 1995 è ravvisabile nella necessità di conferire l’incarico dirigenziale alla dottoressa Marcolin.<br />
Si è costituito il comune deducendo:<br />	<br />
a)	il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;<br />
b)	la carenza di posizione legittimante in capo ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;<br />
c)	il difetto di interesse in relazione all’impugnativa di un regolamento;<br />
d)	l’infondatezza nel merito di tutte le doglianze.<br />
Nel corso del giudizio di primo grado le sezioni unite della Corte di Cassazione, adite in sede di regolamento di giurisdizione, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la presente controversia (cfr. sentenza 6 novembre 2006, n. 23605).<br />	<br />
<b>3.</b> L’impugnata sentenza – T.a.r. per il  Veneto, sezione seconda, n. 3784 del 30 novembre 2007 -:<br />	<br />
a)	ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo;<br />
b)	ha respinto la prima eccezione di difetto di interesse ad agire;<br />
c)	ha accolto il secondo motivo di ricorso riconoscendo l’incompetenza della giunta;<br />
d)	ha respinto nel merito i restanti motivi;<br />
e)	ha compensato fra le parti le spese di lite.<br />
<b>4.</b> Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il comune di Vicenza ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. reiterando, con i primi due mezzi, le eccezioni di difetto di legittimazione ed interesse ad agire, e con il terzo, contestando la declaratoria di incompetenza.<br />	<br />
<b>5. </b>Si sono costituiti i signori Ruggiero Di Pace, Elisa Avagnina, Giorgio Vezzaro, Fausto Zavagnin, Mauro Bellesia, Guido Cunico, Giovanna Pretto e Gianfranco Menarin, da un lato, deducendo l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto, dall’altro, insistendo, mediante appello incidentale, per l’accoglimento dei motivi respinti.<br />	<br />
<b>6.</b> La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 5 dicembre 2008. <br />	<br />
<b>7. </b> E’ riemerso in questa sede, a seguito della proposizione degli appelli principale ed incidentale, l’intero <i>thema decidendum</i> del giudizio di primo grado, depurato della questione di giurisdizione; il collegio pertanto potrà esaminare tutte le censure di prime cure e le relative eccezioni, secondo la tassonomia propria.<br />	<br />
<b>8.</b> In ordine logico è prioritario l’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione ed interesse dei ricorrenti.<br />	<br />
La tesi da cui  muove la difesa comunale è che questi ultimi, in quanto tutti dirigenti assunti a tempo indeterminato e fermo restando il numero massimo complessivo dei dirigenti comunali, non avrebbero alcun interesse a contestare la modificazione dei requisiti soggettivi di accesso dei dirigenti da reclutare con contratto a tempo determinato di diritto privato e l’elevazione della percentuale di tale categoria rispetto alla dotazione organica dirigenziale complessiva.<br />	<br />
L’assunto è infondato.<br />	<br />
In linea generale deve ritenersi sussistente l’interesse a ricorrere contro un determinato atto organizzativo avente carattere generale da parte dell’ impiegato dell’ente pubblico che lo ha adottato, tutte le volte in cui tale provvedimento sia suscettibile di incidere in maniera significativa sulla collocazione dell’impiegato medesimo all’interno dell’organizzazione medesima (cfr. da ultimo Cons. St., sez. I, 8 novembre 2006, n. 2356/2006, che ha riconosciuto tale legittimazione ai dirigenti di primo livello di un ente pubblico che contestavano l’istituzione di articolazioni di livello superiore intermedio).<br />	<br />
Che è quanto accade nel caso di specie.<br />	<br />
Invero, sia attraverso l’allentamento dei requisiti soggettivi richiesti per l’accesso alla dirigenza comunale, sia soprattutto, mercé la quintuplicazione della percentuale dei dirigenti a tempo determinato sul numero massimo della dotazione organica, si incide in via immediata e diretta sulla posizione soggettiva dei dirigenti a tempo indeterminato.<br />	<br />
Questi ultimi, infatti, oltre a correre il rischio di avere colleghi meno qualificati, a cagione della ridotta mobilità vedranno direttamente diminuite le<i> chance</i> di accesso ad incarichi ulteriori rispetto a quelli rivestiti, con la conseguente lesione delle aspettative di arricchimento professionale ed economico.<br />	<br />
Al rigetto dell’esaminata eccezione consegue la reiezione del primo motivo dell’appello principale.<br />	<br />
<b>9. </b>Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di interesse ad agire avverso un atto regolamentare, sollevata nel presupposto della mancata impugnativa del provvedimento applicativo, nella specie il conferimento dell’incarico alla dottoressa Marcolin, davanti al giudice civile.<br />	<br />
E’ da premettere in fatto che, come riferito dalla stessa difesa appellante (pagina 2 del gravame), il conferimento dell’incarico specifico era stato contestato davanti al giudice del lavoro da un gruppo di funzionari comunali aspiranti alla qualifica dirigenziale.<br />	<br />
La regola generale in materia di impugnativa di regolamenti è che non si configuri la lesione attuale delle posizioni soggettive degli interessati se non quando le previsioni generali ed astratte di tale atto vengano attuate da specifici provvedimenti.<br />	<br />
Nel sistema  della doppia tutela escogitato dal legislatore per il personale pubblico che contesti atti di macroorganizzzione, la  precettività del provvedimento generale assume una particolare valenza, tale che, una volta emanato l’atto gestionale attuativo (di natura negoziale, nella specie il provvedimento giuntale ed il relativo contratto di conferimento dell’incarico), e questo sia contestato nella sede propria, diviene indifferente che i soggetti che abbiano intrapreso la via dell’annullamento davanti al giudice amministrativo non abbiano personalmente instaurato anche il giudizio davanti al giudice civile.<br />	<br />
In ogni caso, nella specie, il regolamento impugnato assumeva valenza immediatamente lesiva della posizione soggettiva dei ricorrenti, esponendoli da subito alle conseguenze negative illustrate nel precedente punto 8.<br />	<br />
Al rigetto dell’esaminata eccezione consegue la reiezione del secondo motivo dell’appello principale.<br />	<br />
<b>10. </b>Riveste carattere prioritario ed assorbente, rispetto all’esame degli ulteriori motivi articolati in primo grado, il vaglio del secondo motivo dell’originario ricorso incentrato sull’accertamento della incompetenza della giunta ad addottare la delibera n. 391 del 2003.<br />	<br />
Il motivo, come esattamente riconosciuto dall’impugnata sentenza, è fondato.<br />	<br />
L’art. 42, comma, 2, lett. a) t.u. enti locali (d.lvo 18 agosto 2000 n.267) – riproduttivo in <i>parte qua</i> degli artt. 32 e 34, comma 2 <i>bis</i>, l. n. 142 del 1990 – stabilisce, tra l’altro, che:<i> «Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi»</i>; completa il quadro normativo la previsione recata dall’art. 48, co. 3, t.u. enti locali – riproduttivo dell’art. 35, comma 2 bis, l. n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 5 comma 4, l.n. 127 del 1997 &#8211; secondo cui:<i> «E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio».<br />	<br />
</i>Dal tenore testuale delle su riferite norme emerge che la competenza a fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, cui dovrà attenersi la potestà regolamentare esercitata dalla giunta, appartiene in via esclusiva al consiglio comunale.<br />	<br />
La <i>ratio</i> delle norme è conforme alle linee ispiratrici delle varie riforme che si sono succedute nel tempo in ordine al riparto di competenze fra consiglio comunale e giunta. <br />	<br />
Anche quando il legislatore ha voluto incrementare la competenza regolamentare di quest’ultimo organo in materia di ordinamento del personale e degli uffici, ha salvaguardato le prerogative essenziali del consiglio affidandogli compiti di indirizzo fondamentale (cfr. da ultimo, sul principio generale, Cons. St., sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; nella specifica materia dell’ordinamento del personale e degli uffici comunali cfr. i principi espressi da Cons. St. sez. V, 22 novembre 2001, n. 5930 sia pur in relazione al sistema previgente).<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il consiglio comunale di Vicenza con le delibere n. 184 del 1995 (letta in una all’art. 93, co. 3, dello statuto <i>ratione temporis</i> vigente) e n. 28 del 1998, abbia inteso espressamente fissare come criterio generale il  tetto massimo (indicandolo nel 5%), rispetto alla dotazione organica complessiva, dei dirigenti reclutabili con il contratto a termine di diritto privato.<br />	<br />
Conseguentemente la giunta, nell’adozione del nuovo regolamento dei servizi e degli uffici, in alcun modo avrebbe potuto travalicare le competenze consiliari fissando direttamente un differente tetto massimo (il 25% dell’intera dotazione organica dirigenziale). <br />	<br />
Dall’accoglimento del secondo motivo dell’originario ricorso di primo grado discende l’infondatezza del terzo motivo dell’appello principale.<br />	<br />
<b>11. </b>Rientra nel potere del giudice amministrativo, riveniente dal particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all’esercizio della funzione pubblica, decidere l’ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico giuridico, non alterabile dalla semplice richiesta dell’interessato (cfr. <i>ex plurimis</i> Cons. St., sez. V, 5 settembre 2006, n. 5108; sez. VI, 5 settembre 2002, n. 4487).<br />	<br />
In tal caso, infatti, il giudice procede nell’ordine logico segnato da quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento, comunque idonei, in caso di accoglimento, a soddisfare l’interesse sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cons. St., sez. V, 5 settembre 2006, n. 5108).<br />	<br />
Che è quanto accade avuto riguardo al vizio di incompetenza, venendo in rilievo una alterazione radicale della funzione amministrativa. <br />	<br />
Secondo un costante orientamento, tale vizio deve essere sempre scrutinato per primo, in quanto la valutazione del merito della controversia si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull’ulteriore attività amministrativa dell’organo competente cui spetta l’effettiva valutazione della vicenda e che potrebbe emanare o meno l’atto in questione o comunque provvedere con un contenuto diverso (cfr. <i>ex plurimis</i> Cons. St., sez. V, 6 marzo 2001, n. 1253). Diversamente opinando verrebbe leso il principio del contraddittorio rispetto all’organo competente dato che la regola di condotta giudiziale si formerebbe senza che questa abbia partecipato al giudizio; il che trova positiva conferma nell’art. 26, co. 2, primo periodo, l. n. 1034 del 1971 il quale prevede che se il T.a.r. accoglie il ricorso per motivi di incompetenza annulla l’atto e rimette l’affare all’autorità competente.<br />	<br />
Nel caso di specie, l’accoglimento della domanda di annullamento per l’accertamento del vizio di incompetenza conduce all’assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi del ricorso di primo grado ed alla declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’appello incidentale con cui sono stati riproposti.<b><br />	<br />
12. </b>In conclusione l’appello principale deve essere respinto mentre quello incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
Nella complessità delle questioni trattate e nel particolare andamento del processo il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />	<br />
&#8211;	respinge l’appello principale e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;<br />
&#8211; 	dichiara improcedibile l’appello incidentale;<br />
&#8211;	dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2008, con la partecipazione di:</p>
<p>Raffaele Iannotta	      &#8211; Presidente<br />
Vito Poli Rel. Estensore           &#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti	      &#8211; Consigliere<br />
Giancarlo Gianbartolemei	      &#8211; Consigliere<br />
Angelica Dell’Utri Costagliola	&#8211; Consigliere</p>
<p><b></p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />Il 13/02/09</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2009-n-827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.827</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-827/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-827/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.827</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 871 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 827/2007 Registro Generale: 1394/2007 nelle persone dei Signori: GAETANO CICCIO&#8217; PresidenteGIUSEPPE DI NUNZIO Cons. relatore ELEONORA DI SANTO Cons. ha pronunciato la seguente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-827/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-827/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.827</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11705/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 871</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 827/2007<br />
Registro Generale: 1394/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente<br />GIUSEPPE DI NUNZIO Cons. relatore<br />
ELEONORA DI SANTO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 26 Settembre 2007<br />
Visto il ricorso 1394/2007 (3^ Sez.) proposto da:<br />
<b>ORSETTI MARIA</b>rappresentata e difesa da:CALICCI BARBARAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA L. IL MAGNIFICO, 10pressoBRALIA UGO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO FIRENZE<br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b><br />rappresentati e difesi da:AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del verbale datato 20 giugno 2006 e del relativo giudizio ivi riportato, comunicato nella medesima data, con il quale la Dott.ssa Maria Orsetti viene dichiarata non idonea all&#8217;esercizio della provessione di avvocato;<br />
&#8211; e di ogni altro atto, oltre quelli specificati, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e consequenziale.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO FIRENZE<br />MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />Designato relatore il Dott. GIUSEPPE DI NUNZIO  e uditi gli avv.ti B. Calicci e G. Cortigiani &#8211; avvocato dello Stato;<br />
Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame non appare fornito da sufficiente fumus boni iuris, tenuto in particolare conto dello svolgimento documentato dell’esame orale (in sostanza) anche nella materia del diritto comunitario e della circostanza che la motivazione verbale delle valutazioni negative è unica perchè comune alle varie materie.<br />
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 26 Settembre 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò  &#8211; Presidente<br />
F.to Giuseppe Di Nunzio  &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi  &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  27 SETTEMBRE 2007</p>
<p>Firenze, lì  27 SETTEMBRE 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
F.to Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-827/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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