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	<title>8262 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8262 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2006 n.8262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2006-n-8262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2006-n-8262/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2006 n.8262</a></p>
<p>Pres.Salvatore &#8211; Est. De Felice C.Forlano e C.Bellano (Avv.ti E. Follieri e V. Emanuele Russo) c/ Comune di Fresagrandinaria (Avv. D.Conti); M. Izzi e A.Gabriele (Avv. Marcello Russo) sulla legittimità di una concessione in sanatoria in contrasto con un precedente giudicato relativo ad illegittimità della concessione edilizia illegittimamente assentita ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2006-n-8262/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2006 n.8262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-12-2006-n-8262/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2006 n.8262</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Salvatore  &#8211; Est. De Felice<br /> C.Forlano e C.Bellano (Avv.ti E. Follieri e V. Emanuele Russo) c/ Comune di Fresagrandinaria (Avv. D.Conti); M. Izzi e A.Gabriele (Avv. Marcello Russo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità di una concessione in sanatoria in contrasto con un precedente giudicato relativo ad illegittimità della concessione edilizia illegittimamente assentita ed al conseguente ordine di demolizione adottato dal Commissario ad acta nominato in sede di giudizio di ottemperanza, nonché sui rapporti tra la concessione in sanatoria ed i diritti dei terzi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 25 del D.L.269 del 30.9.2003, convertito in L. 24.11.2003, n.326 (c.d. terzo condono) – Contrasto della concessione con quanto statuito in sentenza passata in giudicato e della quale i terzi, gravatisi avverso la concessione originaria, hanno chiesto con esito vittorioso l’esecuzione – Illegittimità della concessione in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché si controverta sulla legittimità di un condono in sanatoria, adottato in applicazione del c.d. terzo condono (art. 32, comma 25 del D.L.269 del 30.9.2003, convertito in L. 24.11.2003, n.326),  emesso in violazione dei diritti di distanze dei terzi, a seguito di sentenze passate in giudicato e in fase di ottemperanza (il commissario ad acta aveva adottato a sua volta ordine di demolizione anche esso impugnato), che avevano statuito la illegittimità del precedente titolo abilitativo proprio perché in contrasto con i diritti dei terzi, deve ritenersi – anche in considerazione delle cc.dd. sopravvenienze di diritto – che il giudicato non possa mai essere superato quando la sentenza <i>de qua</i> costituisca proprio lo strumento di tutela con il quale i terzi – i cui diritti sono fatti salvi – abbiano fatto valere le loro posizioni, con conseguente illegittimità della concessione in sanatoria rilasciata in contrasto con il <i>dictum</i> oggetto di giudicato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso r.g.9474/2005 proposto in appello da</p>
<p><b>Forlano Cenzino e Bellano Carolina</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Follieri e Vittorio Emanuele Russo con domicilio eletto presso il secondo in Roma al viale Mazzini n.6,<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>comune di Fresagrandinaria</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Conti, con domicilio eletto presso l’avv. Alba Giordano in Roma alla via Muzio Clementi n.58,<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Izzi Mario e Gabriele Angela</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Croce in Roma alla via Barberini n.86 (studio Lentini- Placidi), appellanti incidentali,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza n.605/2005 depositata in data 10 novembre 2005 con la quale il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha dichiarato improcedibile il ricorso n.749/03, ha accolto il ricorso 233/05, annullando il permesso di costruire in sanatoria 22.4.05 n. 3 rilasciato dal comune intimato, a favore di Forlano e Bellano, ha disposto che il commissario ad acta a seguito di precedente sentenza di ottemperanza n. 6 del 4.1.2002 del medesimo giudice “prosegua e concluda” l’attività di demolizione. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune appellato e il controricorso e appello incidentale proposto da Izzi e Gabriele;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il Consigliere Sergio De Felice;<br />
Uditi gli avvocati Follieri, Conti e Russo;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Gli appellanti premettono in punto di fatto che, con sentenza del medesimo tribunale amministrativo abruzzese, sezione staccata di Pescara, veniva accolto il ricorso proposto dai signori Izzi Mario e Gabriele Angela, odierni appellanti incidentali, per l’annullamento della concessione edilizia in favore dei signori Forlano e Bellano, odierni appellanti.<br />
Tale sentenza veniva confermata in appello da questo Consiglio in sede giurisdizionale.<br />
Tale annullamento dipendeva dal fatto che la nuova costruzione si poneva ad una <i>distanza</i> inferiore ai tre metri dalle pareti finestrate dei ricorrenti.<br />
Con sentenza n.6 del 4.1.2002 veniva accolto il ricorso per la esecuzione del giudicato, ma in data 9 marzo 2002 l’amministrazione comunale emetteva <i>nuovo atto</i> rivolto a sanare l’abuso realizzato. Con sentenza n.881 del 27.9.2002 veniva accolto nuovo ricorso avverso tale ultimo atto (sentenza confermata in appello da C. di Stato, V, n.7336 del 11.11.2004).<br />
Sulla base della sentenza n. 6 del 4.1.2002, veniva accolto nuovo ricorso per la ottemperanza che doveva concretarsi nella demolizione; conseguentemente, con atto del 24 marzo 2003 il commissario ad acta ordinava la demolizione.<br />
Essendo nel frattempo intervenuto il condono edilizio (art. 32 D.L:269/03 L.326/03, d.l.168/04 e L.191/04) il sig. Cenzino chiedeva di beneficiarne e impugnava, unitamente alla signora Bellano (ricorso r.g.749/03), il provvedimento con il quale il commissario ad acta nominava il direttore dei lavori per provvedere alla esecuzione della demolizione.<br />
Deduceva vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il giudice di primo grado accoglieva la misura cautelare sospendendo il giudizio fino al 31 marzo 2004; tale pronuncia in fase cautelare veniva confermata da questa sezione con ordinanza n.1187 del 16 marzo 2004.<br />
Nelle more, il comune di Fresagrandinaria rilasciava permesso in sanatoria in favore del signor Cenzino Forlano (atto n. 3 del 22.4.2005). Con altro ricorso (233/05) i coniugi Izzi e Gabriele impugnavano anche tale ultimo atto.<br />
Con la impugnata sentenza n.605/2005 depositata in data 10 novembre 2005, il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha dichiarato improcedibile il ricorso n.749/03, ha accolto il ricorso 233/05, annullando il permesso di costruire in sanatoria 22.4.05 n. 3 rilasciato dal comune intimato, a favore di Forlano e Bellano; ha disposto che il commissario ad acta a seguito di precedente sentenza di ottemperanza n. 6 del 4.1.2002 del medesimo giudice “<i>proseguisse e concludesse</i>” l’attività di demolizione.<br />
Avverso tale sentenza propongono appello i coniugi Forlano e Bellano, deducendo la erroneità della sentenza sotto vari profili.<br />
In primo luogo si osserva e deduce che il primo giudice avrebbe ritenuto di motivare la sentenza, affermando il principio della inapplicabilità dell’art. 43 L.47/1985, contenuta nell’art. 12 D.L. n.2 del 12.1.1988, aggiunto dalla legge di conversione n.68 del 13.3.1988 (“il primo comma dell’art. 43 della L.28.2.1985 n.47, va interpretato nel senso che la esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria”), nonostante gli scritti difensivi avversari nulla dicessero al riguardo.<br />
Si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche sotto altro profilo, in quanto il primo giudice ha disposto che il commissario ad acta proseguisse nella demolizione, pur non esistendo alcuna domanda dei ricorrenti in tal senso.<br />
A parte le deduzioni formali, si deduce, nella sostanza, in ogni caso, la erroneità della sentenza, in quanto il richiamato art. 12 bis non è norma eccezionale e come tale inapplicabile al terzo condono. Al contrario, se si applica al terzo condono l’art. 43 (norma interpretata) si applica anche la norma di interpretazione autentica (l’art. 12 bis D.L.2/1988). Inoltre, l’art. 32, comma 25 del D.L.269 del 30.9.2003, convertito in L. 24.11.2003, n.326 (terzo condono), richiama le disposizioni di cui ai capi IV e V legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive <i>modificazioni e integrazioni</i>. L’articolo 12 bis su menzionato è stato adottato come espressa proprio come “modifica” alla legge 47/1985.<br />
La medesima interpretazione dell’art. 32, comma 25 del terzo condono è confortata anche dall’art. 31 che consente la sanatoria anche in caso di annullamento giurisdizionale.<br />
In sostanza e in sintesi, si sostiene che anche per il terzo condono deve valere il medesimo principio, secondo cui non costituisce in sé una preclusione, la esistenza di sentenza anche passata in giudicato che non sia stata eseguita, né lo è  la esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza. Non ha senso sostenere che la regola richiamata (di superamento della regola della intangibilità del giudicato) riguardi il secondo condono, ma non il terzo.<br />
Si è costituito il comune di Fresagrandinaria, chiedendo <i>l’accoglimento</i> dell’appello proposto.<br />
Si sono costituiti altresì i signori Izzi Mario e Gabriele Angela, con controricorso che conclude per il rigetto dell’appello. Essi hanno proposto appello incidentale, nel quale hanno impugnato la sentenza, perché avrebbe dovuto dichiarare la <i>nullità</i> del permesso di sanatoria perché pregiudizievole dei diritti dei terzi, nonché violativo del giudicato; pertanto,  la sentenza avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilità o inammissibilità del ricorso avverso gli atti del commissario <i>ad acta</i>. Il giudice di primo grado, inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni nel frattempo patiti dai controinteressati e ricorrenti incidentali.<br />
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2006 la sezione, con ordinanza n. 32 del 2006, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione della esecutività della sentenza, affermando il principio secondo cui non può considerarsi ostativo all’ottenimento del condono la esistenza di provvedimenti sanzionatori di tipo demolitorio, anche se emanati in esecuzione del giudicato di annullamento.<br />
Con atto del 21 marzo 2006 ritualmente depositato, il difensore degli appellanti incidentali, Izzi e Gabriele, insistendo nelle precedenti deduzioni, ha chiesto remissione del ricorso alla Adunanza Plenaria, sostenendo che il principio affermato dalla sezione, in sede cautelare, sarebbe in netto contrasto con la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato, n.7226/2003.<br />
Alla udienza di discussione del 5 dicembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.Nella specie si controverte della legittimità del condono in sanatoria, adottato in applicazione del c.d. terzo condono,  emesso in violazione dei diritti di distanze dei terzi, a seguito di sentenze passate in giudicato e in fase di ottemperanza (il commissario ad acta aveva adottato a sua volta ordine di demolizione anche esso impugnato), che avevano statuito la illegittimità del precedente titolo abilitativo proprio perché in contrasto con i diritti dei terzi.</p>
<p>2.Il Collegio osserva che &#8211; a prescindere dalla infondatezza della insussistenza della evocata violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto le censure accolte dal primo giudice erano state dedotte   e formulate ritualmente &#8211; la rilevanza giuridica della concessione edilizia (e quindi della concessione in sanatoria o cosiddetto condono) si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra comune e privato richiedente, senza estendersi ai rapporti tra privati.<br />
La concessione così come il condono sono rilasciati sempre con salvezza dei diritti dei terzi, mentre il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al raffronto tra le caratteristiche dell’opera e le norme edilizie che la disciplinano, ai sensi dell’art. 871 codice civile.<br />
Pertanto, il condono edilizio interessa i rapporti fra la p.a. e il privato costruttore, che può fruirne anche se l&#8217;edificio abusivo violi le norme sulle distanze legali.<br />
Restano però naturalmente illesi i diritti dei terzi che possono far valere la violazione delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive (Cons. Stato sez IV 16 ottobre 1998, n. 1306).<br />
La sanatoria di un&#8217;opera eseguita abusivamente, o comunque in modo contrario alle norme urbanistiche, non fa sorgere alcun diritto nei confronti dei terzi in colui che ha ottenuto detto condono, che ha effetti solo di carattere amministrativo o penale; pertanto, se l&#8217;opera contraria a norme urbanistiche lede diritti soggettivi di terzi, questi ben possono farli valere giudizialmente e pertanto i diritti dei terzi costituiscono un limite per così dire esterno alla concessione del titolo abilitativo.<br />
Tale ovvia logica interpretazione trova ulteriore conferma nella modificazione apportata all&#8217;originario testo dell&#8217;art.39 della menzionata legge, dalla L. n.662/1996 che ha testualmente previsto come il rilascio della concessione in sanatoria non pregiudichi i diritti del terzo né comporti per esso alcuna limitazione (Cons Stato, sez. V, 7 aprile 2004, n. 1963).<br />
In particolare, il comma 2 dell&#8217;art. 39 (che, nel testo originario, recitava &#8220;Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, a meno che queste ultime non siano conformi e compatibili sia con lo strumento urbanistico approvato che con quello adottato, e che siano state realizzate su parti comuni&#8221;) è stato sostituito con il testo seguente: &#8220;Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi&#8221;.<br />
D’altro canto, può ritenersi che l’amministrazione, nel concedere il titolo abilitativo, possa e debba porsi, nei limiti in cui le sia possibile, altresì la esistenza di limiti (per così dire, interni), derivanti dalla esistenza di diritti soggettivi dei terzi alla distanza legale (a fortiori, se accertati giudizialmente).<br />
In tema di proprietà, l&#8217;obbligo di rispettare le distanze legali &#8211; previste dagli strumenti urbanistici per le costruzioni legittime non soltanto a tutela dei proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico interesse &#8211; deve essere osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive, anche se sia intervenuta la relativa sanatoria amministrativa, i cui effetti sono limitati al campo pubblicistico e non pregiudicano i diritti dei terzi; pertanto, il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche o dalla violazione delle distanze, ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l&#8217;abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione illegittima nonostante sia intervenuto il condono edilizio (Cassazione civile, sez. II, 26 settembre 2005, n. 18728).<br />
Come detto, la formulazione precedente del secondo comma dell’art. 39 così disponeva “<i>le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, a meno che queste ultime non siano conformi e compatibili sia con lo strumento urbanistico approvato che con quello adottato, o che siano state realizzate su parti comuni”.<br />
</i>Deve porsi la differenza tra ambito “amministrativo”, nel quale l’abuso può venire eliminato con il pagamento della sanzione (oblazione e contributo), e quello “civile”, dei rapporti di vicinato, nel quale continuano a vigere le disposizioni del codice civile e quelle dei “regolamenti” locali, tra i quali rientrano sia il piano regolatore e il programma di fabbricazione sia il regolamento edilizio.<br />
L’interesse al ricorso amministrativo contro l’atto di rilascio di una concessione edilizia per un intervento edilizio è dato dal danno che il proprietario del fondo finitimo potrebbe subire.<br />
Nel caso del condono o si nega che il confinante possa subire qualche pregiudizio della relativa concessione, donde la negazione per legge di un suo interesse al ricorso.<br />
D’altro canto, il condono produce il cosiddetto affievolimento dei diritti dei terzi, costretti a fare valere le loro pretese su diritti violati soltanto attivandosi a mezzo della impugnativa giurisdizionale.<br />
Pertanto, la salvezza dei diritti dei terzi costituisce un principio intoccabile ed una preclusione in qualunque vicenda di  concessione edilizia, così come (anzi, <i>a maggior ragione</i>) di condono edilizio.</p>
<p>3.Altra considerazioni vanno svolte in relazione alla questione affrontata, dal primo giudice, così come da parte appellante, riguardante la applicabilità o meno anche al cosiddetto terzo condono, della norma speciale di cui al richiamato art. 12 bis d.l.12.1.1988, convertito in L.n.68 del 13.3.1988, concernente il possibile superamento del giudicato ai fini dell’ottenimento del condono.<br />
Si è sostenuto da un lato, da parte di questo medesimo Consesso, e anche allo stesso modo il primo giudice, che in caso di opere abusive, l&#8217;art. 12 bis d.l. 12 gennaio 1988 n. 2, convertito nella l. 13 marzo 1988 n. 68, quale disposizione di interpretazione autentica, costituisce una norma del tutto singolare rispetto a quanto statuito dall&#8217;art. 43 comma 1 l. 28 febbraio 1985 n. 47, con la conseguenza che, non essendo quest&#8217;ultima applicabile per analogia in quanto costituente anch&#8217;essa una norma eccezionale, non risulta richiamata nell&#8217;art. 39 comma 1, l. 23 dicembre 1994 n. 724, riferibile esclusivamente alla l. n. 47 del 1985 e quindi non può essere invocata per istanze e procedure in sanatoria presentate esclusivamente ai sensi della l. n. 724 del 1994 (Consiglio Stato, sez. V., 12 novembre 2003, n. 7226).<br />
Parte appellante al contrario fonda tutto il suo corposo appello sul principio secondo cui l’art. 12 bis d.l. n.2/1988 (norma di interpretazione autentica, che consente di ottenere il condono anche se l’ordine di demolizione avvenga in esecuzione di giudicato) non può non applicarsi conseguentemente alla applicazione della norma interpretata (art. 43 L.1985/47). <br />
Inoltre, l’art. 32, comma 25 D.L. 30.9.2003 n.269, convertito in L.24.11.2003, n.326 (terzo condono) richiama sia i capi IV e V della L.47/1985 che le successive modifiche e integrazioni, tra le quali appunto l’art. 12 bis su menzionato. Tale ultimo articolo così recita: “Il primo comma dell’art. 43 della legge 28 febbraio 1985 n.47, va interpretato nel senso che l’esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.<br />
L’articolo 31 della L.1985/47 a sua volta stabilisce che possono conseguire la concessione in sanatoria anche le opere eseguite in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.<br />
Tale contraria opinione è stata condivisa in passato anche da questa sezione.<br />
Questo Consiglio ha già sostenuto (C. Stato, sezione quinta, n.1475 del 14 ottobre 1998; n.527 del 7.5.1996) che la sussistenza di un giudicato sulla illegittimità della concessione edilizia non sarebbe di ostacolo al rilascio di una concessione in sanatoria.<br />
In tale ordine di idee si è ritenuto che il conseguimento della sanatoria di abusi edilizi non trova ostacolo nella esistenza di provvedimenti sanzionatori (art. 43 primo comma, L.47/1985), anche se adottati in seguito a giudizio di ottemperanza (art. 12 bis su menzionato), per cui non può essere considerato ostativo all’ottenimento della sanatoria un ordine di demolizione emanato per ottemperare al giudicato formatosi sulla decisione di annullamento della concessione edilizia.<br />
Sempre secondo il medesimo indirizzo interpretativo, atteso che la sanatoria di abusi edilizi non è impedita dalla esistenza di provvedimenti sanzionatori, in sede di esecuzione di giudicato comportante la demolizione del manufatto, occorre attendere l’esito del procedimento concernente la sanatoria, prima di procedere alla demolizione del medesimo, tenuto conto della irreversibilità della sanzione.<br />
Costituisce principio pacifico che (si veda Ad. Plenaria C. Stato, n.23 del 1978) nella esecuzione del giudicato in via amministrativa o giurisdizionale l’amministrazione deve normalmente effettuare un apprezzamento delle esigenze generali da soddisfare tenendo conto anche dei nuovi elementi di fatto e normativi che siano sopravvenuti successivamente all’atto annullato.<br />
La forza del giudicato può quindi in casi eccezionali trovare attenuazioni e limiti nei confronti della pubblica amministrazione, proprio attraverso il filtro del giudizio di ottemperanza, nel quale è consentita una ponderata valutazione degli effetti della applicazione coattiva della sentenza di merito, rispetto a determinate situazioni eventualmente coinvolgenti un superiore e preponderante interesse pubblico.<br />
Poiché la attuazione della regola posta dal giudice avviene in una realtà in movimento, accanto al problema del potere che residua alla amministrazione, sorge il problema collegato al decorso del tempo e ai mutamenti dello stato di fatto e di diritto successivi alla formazione del giudicato, le c.d. sopravvenienze.<br />
Con riguardo alle sopravvenienze di diritto, si supera il principio di dare effettiva attuazione al giudicato per fare valere quello di rispettare la legge al momento della attuazione del giudicato, che invece si fonda su una norma abrogata o elisa da una nuova norma. Si tratta il più delle volte di problema di diritto intertemporale, cioè di individuare la disciplina in base a specifiche norme speciali, come nella specie.<br />
L’interprete può quindi osservare che certamente esistono argomenti interpretativi che fanno ritenere non assoluto il principio della intangibilità del giudicato amministrativo.<br />
Ancora di più, la esegesi dell’intera disciplina e la espressa previsione portano a concludere che la disciplina della fattispecie non esclude che la sanatoria possa essere consentita anche nella ipotesi in cui si sia già formato il giudicato e ci si trovi nella fase di esecuzione-demolizione di quel giudicato, ma tale problematica non necessariamente coincide con il rispetto dei diritti dei terzi.<br />
In definitiva, da un lato i diritti dei terzi costituiscono un ostacolo assoluto al titolo abilitativo in sanatoria o meno; dall’altro lato, non necessariamente la esistenza di ordine di demolizione, anche successivo al giudicato, costituisce una preclusione assoluta.<br />
Per conciliare tali aspetti, deve ritenersi che tuttavia il giudicato non possa mai essere superato quando la sentenza <i>de qua </i>costituisca <i>proprio</i> lo strumento di tutela con il quale i terzi – i cui diritti sono fatti salvi – abbiano fatto valere le loro posizioni e sotto tale profilo è da confermarsi la conclusione finale, sia pure nei sensi su indicati, alla quale è pervenuta la impugnata sentenza, con conseguente rigetto dell’appello principale.</p>
<p>4. Proprio la esistenza di una norma speciale – il richiamato art. 12 bis &#8211; che si pone come derogatoria della regola della generale intangibilità del giudicato, consente di ritenere infondata la argomentazione proposta con l’appello incidentale, secondo il quale la concessione in sanatoria di cui si discute – ove ritenuta violativa di precedente sentenza &#8211; concreterebbe una fattispecie di nullità testuale del provvedimento (art. 21 septies L.241/1990) per violazione o elusione di giudicato.</p>
<p>5.La richiesta formulata da parte appellata (appellante incidentale) di rimessione alla Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 45 r.d.1054/1924 non viene condivisa, in quanto rimessione, rimessa alla discrezionalità della sezione, sia pure su richiesta di parte o di ufficio, avviene quando il punto di diritto sottoposto all’esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, mentre la soluzione adottata da questo Collegio, come sopra esplicitata, consente di non ritenere sussistente tale conflitto di posizioni.</p>
<p>6.In relazione al problema di giurisdizione, il Collegio osserva che il terzo pregiudicato dal permesso in sanatoria può ottenere tutela per violazione del diritto alle distanze dinanzi al giudice civile, così come può (si tratta di una ipotesi di c.d. doppia tutela) agire dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento della concessione nella situazione in cui, come nella specie, sia conclamata la violazione del diritto alle distanze legali.<br />
Né sono degne di positiva considerazione le censure attinenti al c.d. eccesso di giurisdizione da parte del primo giudice, che avrebbe ordinato la prosecuzione e conclusione della attività del commissario <i>ad acta</i>, in quanto la sentenza impugnata si pronunciava sia sulla nomina del commissario <i>ad acta</i> che sul permesso di costruire.</p>
<p>7.Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellanti incidentali, non solo in quanto danni ulteriori non sono stati minimamente provati, ma anche perché in caso di illecito consistente nella violazione delle distanze legali, come nella specie, il ripristino della legalità violata avviene primariamente a mezzo della riparazione in forma specifica, consistente nella demolizione del manufatto (la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 872 c.c.).</p>
<p>8.Per le considerazioni sopra svolte, vanno rigettati sia l’appello principale che l’appello incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata nei sensi su indicati. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così   deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre </p>
<p>2006, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Paolo Salvatore, 			Presidente<br />	<br />
Antonino Anastasi, 		Consigliere<br />	<br />
Vito Poli, 				Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica, 			Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, 			Consigliere, estensore <br />	<br />
<u></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
</u><b>30 dicembre 2006<br />
<u></b>(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p align=justify>
</u></p>
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			</item>
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