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	<title>8244 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8244 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a></p>
<p>Michele Corradino Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore; PARTI: (Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michele Corradino Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore; PARTI:  (Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria 29)</span></p>
<hr />
<p>Sul potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Previdenza &#8211; buonuscita &#8211; potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita &#8211; fonti normative.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita è soggetto, in deroga alle norme sulla ripetizione dell&#8217;indebito, ad un regime speciale qualificato dalla previsione di due termini di decadenza: a) quello ex art. 26 comma 6 del D.P.R. n. </em>1032 del 1973, <em>termine che si applica anche nel caso della riconosciuta o dichiarata falsità  dei documenti ai sensi del successivo articolo 30; b) quello annuale dalla data di emanazione, individuato dai primi due commi del mentovato art. 30 nel caso in cui vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi e nel calcolo del contributo di riscatto e nel calcolo dell&#8217;indennità  di buonuscita.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 22/12/2020<br /> <strong>N. 08244/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01371/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2020, proposto da Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria 29;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) n. 9855/2019.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Corte dei Conti e dell&#8217;Inps;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, svolta in modalità  da remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. In data 01/03/2005, con D.P.C.M. n.3376, veniva liquidato al dott. Angelo V., giÃ  Presidente di Sezione della Corte dei Conti e collocato a riposo con DPCM 22.4.2002, il trattamento definitivo di pensione che contemplava, quale elemento utile in quota A), anche l&#8217;indennità  di funzione SECIT percepita dal predetto magistrato contabile in relazione all&#8217;incarico &#8220;non istituzionale&#8221; svolto quale esperto tributario del SECIT e corrisposta ai componenti del servizio &#8220;<em>in misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia&#8221;</em>.<br /> 1.1. In data 19.01.2006 la Sezione Centrale della Corte dei Conti deputata al controllo di legittimità  su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n.4, ricusava il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in esame considerato che l&#8217;indennità  SECIT, al pari di tutti gli emolumenti privi del connotato della pensionabilità  ex. art. 43 del DPR n.1092/73, va considerata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett.b del D.lgs 503/92 e 2, commi 9, 10 e 11 L.335/95 esclusivamente nella quota B) del trattamento di pensione.<br /> 1.2. Con DPCM datato 16 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottemperando alla pronuncia negativa della Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti, rideterminava il trattamento pensionistico spettante al V., nella minor misura di euro 136.329,64, eliminando l&#8217;importo afferente alla speciale indennità  SECIT dagli emolumenti speculabili in quota &#8220;A&#8221; di pensione, annullando <em>ex tunc</em> il precedente DPCM.<br /> 1.3. Veniva, di conseguenza, con la nota della CdC n.1432/219 del 24 giugno 2006, rideterminata la base contributiva annua lorda e l&#8217;INPDAP, con note N.26035/U del 7 giugno 2007 e 9 agosto 2007 riliquidava di conseguenza l&#8217;indennità  di buonuscita tenendo in considerazione il trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente al momento del collocamento a riposo, con conseguente recupero delle maggiori somme giÃ  erogate (pari ad euro 209.774,01) con mandato 48509 del 26.7.2002 n.48509.<br /> 2. Da qui la proposizione, da parte del dr. V., di un ricorso al TAR per il Lazio, Sezione Terza Ter, volto all&#8217;accertamento del diritto del ricorrente a non subire la riliquidazione e decurtazione dell&#8217;indennità  di buonuscita giÃ  erogata, nè il recupero di quanto percepito in buona fede ed alla condanna alla restituzione di quanto giÃ  trattenuto sul trattamento pensionistico, ricorso che, al decesso del dr. Angelo V. e del coniuge, veniva proseguito dall&#8217;odierno appellante, Avv. Enrico V., e che perà², con la sentenza qui appellata, n. 9855 del 23.7.2019, il suddetto giudice territoriale respingeva.<br /> 2.1. Il giudice di prime cure ha, nella specie, escluso la predicabilità  dell&#8217;art.30 del D.P.R. n.1032 del 1973 in quanto il recupero dell&#8217;indebito è qui conseguito in maniera vincolata alla rideterminazione della base contributiva a seguito della dichiarazione di illegittimità  effettuata dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo sugli atti, dichiarazione che vincolerebbe il Fondo di previdenza a rivalutare l&#8217;atto, annullandolo, in quanto geneticamente illegittimo, ribadendo che il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità . Proprio in ragione di quanto appena evidenziato il TAR ha respinto anche le residue doglianze incentrate sulla pretesa violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento ex artt. 7 e ss della legge n. 241/1990.<br /> 3. Avverso la detta sentenza, con il mezzo in epigrafe, l&#8217;appellante, dopo aver evidenziato che l&#8217;indennità  di buonuscita era stata corrisposta con mandato 48509 del 26.7.2002 n.48509, a seguito della documentazione trasmessa dalla Corte dei Conti lamenta che:<br /> a) il TAR avrebbe valutato, in modo oltretutto erroneo, solo due dei motivi (quattro) articolati nel ricorso, omettendo di valutare le altre doglianze e senza fare alcun cenno alla reiterata menzione della tutela dell&#8217;affidamento.<br /> Di poi ha riproposto i motivi articolati in primo grado dinanzi al TAR per il Lazio e così¬ articolati:<br /> 1) l&#8217;Amministrazione intimata avrebbe adottato gli atti impugnati in violazione della tutela dell&#8217;affidamento e del termine di 60 giorni previsto dall&#8217;art.30, u.c. DPR 1032/1973 ovvero, comunque, del termine annuale e senza che ricorressero le tassative ipotesi di possibile revoca, modifica o rettifica d&#8217;ufficio ed inesistenza previste per il recupero.<br /> Tanto sarebbe irritualmente avvenuto per correggere un errore di diritto imputabile alla stessa Amministrazione e spiegabile in ragione dell&#8217;oscillazione giurisprudenziale registratasi nella Corte dei Conti che, dopo aver confermato, anche nel 2004, la computabilità  dell&#8217;indennità  di funzione ex art.22, co.3, terzo periodo del DPR 107/2001, nella quota A) di pensione, avrebbe mutato opinione, ritenendo tale indennità  non computabile;<br /> 2) sarebbero state violate le garanzie di partecipazione al procedimento, solo formalmente attivate;<br /> 3) il terzo motivo si articola nei seguenti postulati:<br /> &#8211; doveva ritenersi preclusa all&#8217;INPDAP la possibilità  di rivalutare la posizione dell&#8217;allora ricorrente liquidata con mandato del 26.7.2002, n.48509: il relativo calcolo era giÃ  stato effettuato dalla Corte dei Conti con la nota 24.4.2002, n.823/230;<br /> &#8211; occorreva, altresì¬, ritenere distinta la vicenda dell&#8217;indennità  di buonuscita, soggetta a specifica disciplina normativa, diversa da quella relativa al trattamento di pensione;<br /> &#8211; vi sarebbe stata incompetenza della Corte dei Conti in ordine al controllo dei provvedimenti di liquidazione di trattamento pensionistico di quiescenza una volta esaurita la competenza dell&#8217;amministrazione a liquidare i trattamenti di pensione per il definitivo subentro dell&#8217;INPDAP;<br /> &#8211; sarebbe illegittimo il passivo e immotivato adeguamento dell&#8217;INPDAP all&#8217;atto negativo di controllo, errato nel merito ed illegittimo perchè non previsto.<br /> 4) il quarto motivo censurava i seguenti aspetti:<br /> &#8211; per la determinazione della base contributiva si dovrebbe considerare la retribuzione integralmente percepita, anche per gli assegni (art.3, co.3 DPR 1032/1973), di guisa che le indennità  previste dalla legge sarebbero utili ai fini del trattamento previdenziale (art.38, co.2 DPR 1032/1973);<br /> &#8211; l&#8217;indennità  SECIT agli esperti (giÃ  ispettori) tributari avrebbe natura retributiva, come è dimostrato, tra l&#8217;altro, dall&#8217;assoggettamento della stessa alle ritenute previdenziali e fiscali.<br /> b) la sentenza appellata sarebbe, dunque, illegittima per omessa pronuncia;<br /> c) risulterebbe del tutto obliato nella pronuncia di primo grado il tema della tutela dell&#8217;affidamento.<br /> 4. Resistono in giudizio la Presidenza del Consiglio, la Corte dei Conti e l&#8217;INPS.<br /> 4.1. Con decreto monocratico n. 1587 del 30.3.2020, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 84 comma 1 del d.l. n. 18/2020, l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche veniva respinta e l&#8217;appellante, in vista dell&#8217;udienza camerale del 23.4.2020, dichiarava di non aver pìù interesse alla coltivazione dell&#8217;istanza medesima, tanto che, con ordinanza n. 2166 del 23.4.2020, la Sezione dichiarava l&#8217;istanza in argomento improcedibile.<br /> 4.2. Di poi, a seguito dell&#8217;attivazione del procedimento di recupero, dapprima con decreto presidenziale n. 4384 del 20.7.2020 e, poi, con ordinanza 5243 dell&#8217;11.9.2020, la tutela cautelare veniva concessa sospendendo l&#8217;esecutività  della sentenza appellata.<br /> 4.3. All&#8217;udienza pubblica del 15.12.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 5. L&#8217;appello è fondato e, pertanto, va accolto.<br /> 5.1. Vale ribadire che le determinazioni qui gravate traggono origine dalla rideterminazione della base contributiva a seguito di un&#8217;esplicita dichiarazione di illegittimità  del trattamento pensionistico rilevata dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo sugli atti ex art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.<br /> 6. Il primo snodo della <em>res iudicanda</em> involge, nei limiti del <em>devolutum</em>, anzitutto la correttezza dell&#8217;esegesi compiuta dalle Amministrazioni intimate all&#8217;uopo compulsate per effetto dei rilievi dell&#8217;organo di controllo.<br /> 6.1. Sotto tale profilo non può che convenirsi con l&#8217;approdo decisorio sotteso al deliberato del giudice del controllo e fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti.<br /> Ed, invero, l&#8217;indennità  SECIT, al pari di tutti gli emolumenti privi del connotato della pensionabilità  ex art. 43 del DPR n. 1092/73, non può che essere considerata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. b) d.l.vo 503/92 e 2, commi 9, 10 e 11 L. 335/95, esclusivamente nella quota B) di pensione.<br /> Ed, invero, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art.13 del d.lgs n.503/92, di riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, dall&#8217;1.1.1993 il calcolo della pensione è determinato dalla somma di due quote:<br /> -la cd. quota A di pensione (art.13, comma 1 lett. a), corrispondente all&#8217;importo delle anzianità  contributive acquisite anteriormente al 1.1.1993, che va calcolato secondo le disposizioni vigenti antecedentemente a tale data;<br /> -la cd quota B di pensione (art.13 comma 1lett. b), corrispondente all&#8217;importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità  contributive acquisite successivamente al 1.1.1993, da calcolarsi secondo le nuove disposizioni introdotte dal decreto stesso.<br /> 6.2. Al contempo, in virtà¹ di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt.2, commi 9, 10 e 11 legge n. 335/95, tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati all&#8217;art. 12 della legge n.153/1969, entrano a far parte della base contributiva e dunque, per effetto della contestuale riforma del sistema con passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, della base pensionabile.<br /> 6.3. Il principio di tassatività , eliminato per la rilevanza pensionabile di tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, rimane perà² in vigore per effetto del richiamo dell&#8217;art.13 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 503/92 alla normativa previgente ai fini del calcolo delle anzianità  contributive acquisite prima del 1.1.1993, e cioè ai fini del calcolo della cd. quota A) della pensione.<br /> 6.4.Tale quota va, dunque, calcolata in aderenza con le previsioni di cui all&#8217;art. 43 d.p.r. n. 1092/73 e dell&#8217;articolo 38 del d.p.r. 1032 del 1973, che valorizzano l&#8217;ultima retribuzione (nei limiti dell&#8217;80 per cento) spettante all&#8217;atto della cessazione del servizio, nonchè assegni o indennità  la cui valutazione è espressamente prevista dalla legge, fra le quali non è compresa l&#8217;indennità  corrisposta per l&#8217;incarico &#8211; extraistituzionale &#8211; di esperto tributario del SECIT.<br /> Nè è possibile rinvenire nell&#8217;art.22 del d.p.r. n.26.3.2001 n.107 una esplicita statuizione sulla valutazione o valutabilità  in quota A) della indennità  in questione.<br /> 6.5. L&#8217;applicazione del suddetto principio ha comportato, anzitutto, la rideterminazione della pensione definitiva spettante al dott. V. nella diversa e minor misura di euro 136.329,64, eliminando l&#8217;importo afferente alla speciale indennità  SECIT dagli emolumenti speculabili in quota &#8220;A&#8221; di pensione, nonchè la determinazione di annullare <em>ex tunc</em> il precedente DPCM n. 3376 del 1° marzo 2005.<br /> 7. Per effetto delle divisate correzioni operanti sul versante pensionistico, la Corte dei Conti (cfr. note n. 1432/219 del 24 giugno 2006 e n. 1668/219 del 10 luglio 2007), quale organo datoriale, ha proceduto, ai sensi dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e dunque sul distinto versante della liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita, alla rideterminazione della base contributiva sulla scorta del trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente all&#8217;atto del collocamento a riposo dandone comunicazione all&#8217;INPDAP giÃ  in data 24.6.2006.<br /> 8. Ferma restando la condivisibilità  dei rilievi operati dall&#8217;organo di controllo e la consequenziale rideterminazione della base contributiva da parte dell&#8217;Ente datoriale nell&#8217;esercizio delle prerogative di autotutela occorre ora esplorare la predicabilità  delle procedure di recupero alla stregua della disciplina di settore.<br /> E&#8217;, infatti, nel solco di tale statuizione che, in un rapporto di rigida e vincolante consequenzialità , che il Fondo di previdenza ha rivisto l&#8217;atto di liquidazione della indennità  di buonuscita, annullandolo ed allineandolo ai nuovi parametri.<br /> 8.1. La suddetta determinazione in via di principio si rivela immune dalle censure attoree ancorchè tragga alimento da una revisione che impinge in motivazioni di natura giuridica siccome afferenti ai criteri di imputazione di uno specifico emolumento percepito.<br /> 8.2. Tanto in ossequio ad un indirizzo del giudice contabile che assegna rilievo dirimente al particolare regime degli atti assoggettati a controllo successivo ed ai rilievi di illegittimità  svolti in tale sede (Corte dei Conti (Sezione terza giurisdizionale centrale d&#8217;appello 23 marzo 2009, n. 115; Sezione giurisdizionale Lazio 25 marzo 2011, n. 505) che verrebbero altrimenti privati di significato. Il rilievo della Corte dei Conti infatti non ha l&#8217;effetto di fare automaticamente decadere l&#8217;atto (e i suoi effetti), ma solo quello di indurre l&#8217;amministrazione al suo annullamento.<br /> L&#8217;effetto conformativo rinveniente dall&#8217;esito negativo del controllo, cogente quanto all&#8217;<em>an</em> ed al contenuto, rende, dunque, dovuta la successiva attività  dell&#8217;Amministrazione.<br /> In proposito deve, invero, ritenersi che i decreti di trattamento pensionistico soggetti al controllo successivo della Corte dei conti ed immediatamente efficaci ai sensi dell&#8217;art. 166 della L. n. 312 del 1980 sono definitivi in quanto concernono un trattamento definitivo (non provvisorio) di pensione, ma tuttavia, in pendenza del procedimento di riscontro successivo, ed in relazione all&#8217;eventuale negatività  del suo esito, non possono anche ritenersi compiutamente definitivi nel senso richiesto per l&#8217;applicabilità  degli artt. 203 e ss. non potendosi ritenere sottratti all&#8217;originaria disponibilità  negoziale dell&#8217;Amministrazione che li ha emessi e quindi al potere di questa di rettificarli o ritirarli del tutto con effetto <em>ex tunc</em>.<br /> 8.3. Alla luce della richiamata negativa pronuncia dell&#8217;organo di controllo, la Corte dei Conti (cfr. note n. 1432/219 del 24 giugno 2006 e n. 1668/219 del 10 luglio 2007), quale Autorità  datoriale, e nell&#8217;esercizio delle proprie prerogative di autotutela, ha quindi proceduto alla doverosa rideterminazione della base contributiva allineandosi alle coordinate dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973. E&#8217;, infatti, l&#8217;amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva che, a mente dell&#8217;articolo 26 del d.p.r. 1032 del 1973, è tenuta a trasmettere all&#8217;amministrazione del Fondo di previdenza il progetto di liquidazione.<br /> 8.4. E&#8217;, dunque, a valle di tale rettifica, comunicato con nota del 24.6.2006, che si collocano le note dell&#8217;INPDAP, del 7.6.2007 e del 10.7.2007, con le quali si è provveduto alla riliquidazione della indennità  di buonuscita tenendo conto del trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente all&#8217;atto del collocamento a riposo.<br /> 9. Orbene, com&#8217;è noto, il potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita è soggetto, in deroga alle norme sulla ripetizione dell&#8217;indebito, ad un regime speciale qualificato dalla previsione di due termini di decadenza:<br /> a) quello ex art. 26 comma 6 del citato D.P.R. a tenore del quale: &#8220;Â <em>Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell&#8217;amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l&#8217;indennità  di buonuscita giÃ  erogata, saranno comunicate all&#8217;amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell&#8217;indennità  predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. </em>In siffatta evenienza, a mente dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 30 del D.P.R. in argomento, &#8220;<em>il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell&#8217;amministrazione statale</em>&#8220;. Tale termine si applica anche nel caso della riconosciuta o dichiarata falsità  dei documenti ai sensi del successivo articolo 30;<br /> b)Â quello annuale dalla data di emanazione individuato dai primi due commi del mentovato art. 30 nel caso in cui vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi e nel calcolo del contributo di riscatto e nel calcolo dell&#8217;indennità  di buonuscita.<br /> 9.1. Orbene, dall&#8217;esame degli atti di causa, ritiene il Collegio che la fattispecie qui in rilievo si collochi al di fuori del perimetro operativo di revoca, modifica o rettifica d&#8217;ufficio dei provvedimenti giÃ  adottati dal Fondo suddetto ex articolo 30 citato sub b) e per i quali l&#8217;ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era falsa, dovendo, viceversa, essere sussunta nella distinta ipotesi di cui al precitato articolo 26 in quanto trae alimento dall&#8217;annullamento del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico ex D.P.C.M. n. 3376 del 1° marzo 2005 e dalla modifica della base contributiva operata dall&#8217;Amministrazione, in ciò sollecitata nell&#8217;esercizio delle prerogative tipiche di autotutela dall&#8217;esito negativo del procedimento di controllo operato dalla Corte dei Conti.<br /> 9.2. Attraverso le suddette determinazioni di rettifica l&#8217;Amministrazione ha, dunque, rimediato ad un errore di diritto precedentemente compiuto e per effetto dell&#8217;applicazione di un erroneo criterio di imputazione dell&#8217;emolumento in argomento (indennità  esperto SECIT) qualificandolo come suscettivo di valutazione in quota A).<br /> 9.3. Il suddetto correttivo ha, dunque, innescato un meccanismo di revisione sia del trattamento pensionistico &#8211; quello al quale faceva riferimento il controllo della Corte dei Conti &#8211; sia dell&#8217;indennità  di buonuscita, qui in rilievo e rispetto al quale le determinazioni dell&#8217;INPDAP sono in rapporto di stretta esecuzione del riesame operato dall&#8217;Amministrazione datoriale.<br /> 10. E&#8217; perà² di tutta evidenza che la propagazione degli effetti rinvenienti dal riesame del procedimento pensionistico a quello di liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita avrebbero dovuto essere coordinati nel rispetto delle rigorose tempistiche di cui al combinato disposto degli artt. 26 comma 6 e 30 u. co del d.p.r. 1032 del 1973.<br /> 10.1. Se, infatti, i rilievi dell&#8217;organo di controllo valgono a svincolare il potere di modifica dalla rigida casistica di cui all&#8217;articolo 30 del d.p.r. 1032 del 1973, consentendo, per tale via, di dare ingresso anche ad errori di diritto non previsti dalla citata disposizione, pur tuttavia le successive determinazioni dell&#8217;Amministrazioni confluiscono nel procedimento a contenuto aperto congegnato dagli artt. 26 comma 6 e 30 del d.p.r. 1032/1973.<br /> 10.2. Lo sviluppo naturale dell&#8217;esito negativo del controllo successivo non può che tradursi in un atto di autotutela che, nel caso di specie, involgendo in prima battuta la determinazione del trattamento pensionistico, si è sviluppato in seno all&#8217;Amministrazione datoriale dando luogo ad una nota di rettifica trasmessa al fondo di previdenza.<br /> 10.3. La modifica dell&#8217;indennità  di buonuscita risulta, infatti, maturata, come giÃ  sopra evidenziato, in stretta e rigida consequenzialità  rispetto alle manifestazioni di autotutela dell&#8217;Amministrazione datoriale sul trattamento pensionistico ed estese, per effetto della revisione della base contributiva, al distinto ambito della liquidazione di buonuscita.<br /> 10.4. All&#8217;interno della descritta cornice fattuale i provvedimenti dell&#8217;INPDAP si collegano, dunque, solo mediatamente al controllo negativo della Corte dei Conti ed impingono piuttosto nelle determinazioni di autotutela che la parte datoriale (la Corte dei Conti) ha adottato riproducendo così¬ lo schema tipico del procedimento dettato dalle disposizioni degli artt. 26 comma 6 e 30 u. co del d.p.r. 1032 del 1973, come fatto palese dalla sequenza dettata dalla comunicazione della rettifica della Corte dei Conti datata 24.6.2020 e dalla successiva presa d&#8217;atto dell&#8217;INPDAP con riliquidazione dell&#8217;indennità  nei termini corretti.<br /> 10.5. In ragione di quanto detto non può che ritenersi allora predicabile anche la rigida tempistica cui il procedimento suddetto resta soggetto in base alla disciplina di settore, laddove per effetto della previsione di cui al comma ultimo dell&#8217;articolo 30 del d.p.r. 1032 del 1973 espressamente si prevede che &#8220;<em>Nel caso previsto dall&#8217;art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell&#8217;amministrazione statale</em>&#8220;.<br /> 11. Nè può dubitarsi della natura perentoria del termine fissato dal legislatore come peraltro pìù volte affermato dalla giurisprudenza di settore (C.S VI, 4 aprile 2000 n. 1945; Consiglio di Stato, IV Sezione, 17 Aprile 1998 n. 649; VI Sezione, 28 Ottobre 1999 n. 1563; T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 20/02/2006, n. 153; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 01/08/2005, n. 3880). E tanto in ragione della maggior tutela assegnata dal legislatore al diritto qui in rilievo rispetto a quella stabilita dall&#8217;ordinamento per il normale credito pecuniario perchè particolarmente qualificato sia per il suo titolo (previdenziale/retributivo), cui si correlano in misura pìù intensa esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sia per la posizione particolarmente delicata del suo titolare (incapace, normalmente, di produrre altro rilevante reddito e soprattutto in posizione passiva rispetto alle determinazioni della amministrazione, unilaterali e di difficile lettura dal punto di vista tecnico).<br /> 11.1. Ne discende, pertanto, l&#8217;illegittimità  delle note INPDAP impugnate e dei relativi atti di recupero siccome adottati oltre il termine suindicato, decorrente dalla data del 24.6.2006, quando oramai doveva ritenersi perento il potere di modifica dell&#8217;indennità  qui in rilievo.<br /> 11.2. Nè hanno pregio i rilievi di incostituzionalità  della disciplina di settore svolti dall&#8217;INPS nella memoria di costituzione del 17.11.2020: in disparte l&#8217;eccezione di tardività  della memoria sollevata dall&#8217;appellante, è sufficiente qui opporre il regime speciale e differenziato della normativa in rilievo in connessione dello <em>status</em> distinto del pubblico dipendente rispetto a quello privato di guisa che la libera scelta del legislatore <em>in subiecta materia</em> non può ritenersi compressa sulla scorta di un modello uniforme e cogente non ravvisabile nell&#8217;ordito costituzionale.<br /> Tanto è sufficiente ai fini dell&#8217;accoglimento del ricorso cui consegue, in riforma della sentenza appellata, l&#8217;annullamento nei limiti suindicati dei provvedimenti adottati in prime cure.<br /> Le spese in ragione della novità  della questione scrutinata possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1- accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado nei sensi indicati in parte motiva.<br /> 2 &#8211; compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, svolta in modalità  da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michele Corradino, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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