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	<title>8242 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8242 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.8242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-4-2020-n-8242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-4-2020-n-8242/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.8242</a></p>
<p>G. Travaglino Presidente; R. Crucitti Consigliere, estensore; Parti: (S. M., rapp. e difeso dall&#8217;avv.to Massimo Balì c. Consiglio Ordine degli Avvocati di Aosta) Responsabilità  disciplinare dell&#8217;avvocato: in base dell&#8217;art.4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà  consistono nel dominio anche solo potenziale dell&#8217;azione o omissione 1.- Professione forense &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-4-2020-n-8242/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.8242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-4-2020-n-8242/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.8242</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Travaglino Presidente; R. Crucitti Consigliere, estensore; Parti: (S. M., rapp. e difeso dall&#8217;avv.to Massimo Balì c. Consiglio Ordine degli Avvocati di Aosta)</span></p>
<hr />
<p>Responsabilità  disciplinare dell&#8217;avvocato: in base dell&#8217;art.4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà  consistono nel dominio anche solo potenziale dell&#8217;azione o omissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Professione forense &#8211; Avvocati &#8211; giudizi disciplinari &#8211; codice deontologico forense del 31 gennaio 2014 &#8211; applicabilità .</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.- Professione forense &#8211; Avvocati &#8211; giudizi disciplinari &#8211; responsabilità  dell&#8217;avvocato &#8211; nuovo codice deontologico &#8211; coscienza e volontà  &#8211; identificazione.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p><em>In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se pìù favorevoli per l&#8217;incolpato, avendo l&#8217;art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum.</em></p>
<p><em>In tema di responsabilità  disciplinare dell&#8217;avvocato, in base dell&#8217;art.4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà  consistono nel dominio anche solo potenziale dell&#8217;azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l&#8217;atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l&#8217;errore inevitabile, cioè non superabile con l&#8217;uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l&#8217;imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.</em></p>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p><em>Fatti di causa</em></p>
<p>Nella sentenza impugnata si legge che, a seguito di presentazione di esposto, vennero contestati, all&#8217;Avv. M. S., sulla base di un capo di imputazione articolato in dieci punti, illeciti disciplinari per essere venuto meno ai propri doveri deontologici con violazione degli artt. 6, 8, 38 e 40 del previgente codice deontologico forense, avendo omesso di svolgere le attività  difensive richieste, malgrado le rassicurazioni reiteratamente date alla cliente. Il Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Aosta, ritenute non provate le contestazioni di cui ai capi 6), 7), 8) e 9), per le quali pronunciò assoluzione, accertà², invece, a responsabilità  dell&#8217;incolpato per gli addebiti di cui al capo 1), dichiarando assorbiti, in quanto circostanze aggravanti, gli addebiti di cui ai capi 4), 5) e 10), con l&#8217;aggravante dell&#8217;inesatto riscontro alle richieste di informazioni da parte dell&#8217;assistita che, peraltro, non avevano indotto l&#8217;incolpato ad attivarsi per il deposito del ricorso. In particolare, con tali addebiti era stato contestato, al punto 1, di avere ricevuto dalla cliente incarico di procedere giudizialmente per l&#8217;accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del datore di lavoro della medesima senza attivarsi per il deposito del ricorso, pur avendo richiesto compenso e, ai punti 4 e 5, di avere fornito all&#8217;assistita false informazioni sullo svolgimento del mandato, in particolare, con riferimento all&#8217;avvenuto deposito del ricorso e della fissazione dell&#8217;udienza, anche a seguito della richiesta di chiarimento inoltrata dall&#8217;assistita che, effettuate verifiche presso il Tribunale, si era resa conto che nessun ricorso era mai stato effettuato (punto 10). Il C.O.A. accertà², anche, la responsabilità  per gli addebiti di cui ai punti 2 (&#8220;avere ricevuto dalla assistita avvisi di accertamento alla stessa notificazioni dall&#8217;Agenzia delle entrate relativi al mancato pagamento dell&#8217;IRPEF per il periodo di lavoro dipendente oggetto di doglianza, rassicurandola che si sarebbe occupato della questione tenendola sotto controllo e facendola &#8220;congelare&#8221; fino alla data dell&#8217;udienza che sarebbe stata fissata nell&#8217;ambito del procedimento di lavoro, onde consentire alla cliente di far fronte al pagamento con le somme da percepire in esito positivo del ricorso, senza mai attivarsi al riguardo&#8221;) e 3 dell&#8217;incolpazione (&#8220;avere ricevuto direttamente dalla assistita presso il proprio studio cartella di pagamento in relazione agli accertamenti di cui al punto 2 del capo di imputazione ed avere rassicurato la stessa che si sarebbe occupato della questione, senza mai attivarsi al riguardo&#8221;) e, riconosciuta la violazione degli articoli 6, comma 1, 8, 38 comma 1 e 40 comma 2 del Codice deontologico forense e considerata l&#8217;assenza di precedenti disciplinari, inflisse la sanzione della censura. Il Consiglio Nazionale Forense, investito dell&#8217;impugnazione proposta dall&#8217;Avv. S., con la sentenza oggi impugnata, ne ha parzialmente accolto il primo motivo, disponendo la correzione dell&#8217;errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del C.O.A. di Aosta, non corrispondente a quanto statuito in motivazione e, per il resto, ha rigettato tutti i motivi di impugnazione, confermando la decisione impugnata. In particolare, il C.N.F. -ritenuto applicabile il nuovo codice deontologico forense e rilevato che, nella specie, il comportamento posto in essere dall&#8217;avvocato S., avrebbe potuto concretare anche la violazione dei principi di cui agli articoli 9 e 12 del nuovo C.D.F.- ha, nel merito, rigettato il motivo di impugnazione relativo all&#8217;assenza dell&#8217;elemento soggettivo per scusabilità  dell&#8217;errore, ritenendo che, ai fini dell&#8217;integrazione dell&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;illecito disciplinare, fosse irrilevante la sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità &#8230;&#8221;essendo sufficiente a configurare la violazione l&#8217;elemento della suitas della condotta, inteso come volontà  consapevole dell&#8217;atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà  essere interpretate in rapporto alla possibilità  di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo&#8221;. Il C.N.F. ha, poi, motivato il rigetto del secondo e del quarto motivo dell&#8217;impugnazione, affermando che la motivazione resa dal C.O.A. era immune da censura, per avere quell&#8217;organo, &#8220;giustamente e equamente giudicato, tenendo conto di tutte le risultanze processuali&#8221;. Con riguardo alla lamentata eccessività  della sanzione, ribadito che l&#8217;illecito disciplinare sussiste indipendentemente dal verificarsi del danno per la parte assistita e che la sanzione e la sua misura vanno determinate in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti e, soprattutto, del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense, il C.N.F. ha reputato adeguata la sanzione applicata, rispetto alla gravità  della condotta omissiva posta in essere, siccome lesiva di molteplici valori deontologici e, soprattutto, perchè protrattasi per un consistente lasso di tempo senza alcun ravvedimento da parte del professionista.<br />
Contro questa sentenza l&#8217;avv. M. S. propone ricorso, articolato in cinque motivi, cui non v&#8217;è replica.<br />
<strong>Ragioni della decisione</strong> 1 Con il primo motivo (rubricato sub II), il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. ed ex art.36,, quarto comma, della legge 31 dicembre 2012 n.247, con riferimento agli artt. 6, 8, 38 e 40 codice deontologico forense previgente, e agli artt. 9, 12, 26 e 27 del codice deontologico forense vigente. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Consiglio nazionale forense, lungi dal ritenere le condotte imputate al ricorrente astrattamente sanzionabili ai sensi degli artt. 9 e 12, 26 e 27 del nuovo codice deontologico forense, avrebbe dovuto, prima di tutto, osservare che i comportamenti, ipoteticamente riconducibili al disposto degli artt. 9 e 12 del codice deontologico vigente erano, in verità , riconducibili al disposto dell&#8217;art.26 stesso codice; con la ulteriore conseguenza che avrebbe dovuto prendere atto del fatto che il nuovo codice deontologico consente l&#8217;applicazione, nel caso della violazione del disposto dell&#8217;art.26, terzo comma e dell&#8217;art.27 sesto comma, della sanzione attenuata dell&#8217;avvertimento e, in conseguenza, avrebbe dovuto motivare per quale motivo la condotta posta in essere, non doveva essere ricondotta ai &#8220;casi meno gravi&#8221; previsti dall&#8217;art. 22, sesto comma , del codice deontologico forense.<br />
1.1 In tema la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, è ferma nel ritenere che «in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se pìù favorevoli per l&#8217;incolpato, avendo l&#8217;art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum»Â (cfr. Cass. Sez. U. n. 3023 del 16/02/2015; n.18394 del 20/09/2016; n.27200 del 16.11.2017).<br />
1.2 Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza impugnata, all&#8217;avv. S. venne contestata la violazione degli artt. 6, co.1, 8, 38 (inadempimento al mandato) e 40 (dovere di informazione) del codice deontologico previgente (r.d.l. n. 1578 del 1933). Il C.N.F., nella sentenza impugnata, ha evidenziato che tali ultimi illeciti sono stati riprodotti negli artt.26,comma 3, e 27, comma sei, del nuovo codice deontologico, che prevedono autonomi apparati sanzionatori e che, al contempo, gli art.6 e 7 del C.D.F. sono stati riprodotti rispettivamente negli artt. 9 e 12 del nuovo C.D.F. che non prevedono autonomi apparati sanzionatori ma, al contempo, ha rilevato che, &#8220;qualora non si volesse considerare esemplificativo il comportamento posto in essere dal ricorrente per violazione degli artt.6 e 8 del vecchio CDF, ma anche solo suscettibile di ledere i principi generali espressi dal codice deontologico quali, probità , diligenza, lealtà  e correttezza potrebbe, comunque, invocarsi la violazione dei principi di cui agli artt. 9 e 12 del nuovo CDF&#8221;. Il ricorrente censura la decisione rilevando che i comportamenti contestati erano riconducibili, in concreto, al disposto dell&#8217;art.26 del nuovo codice deontologico il quale consente l&#8217;applicazione, nel caso della violazione del disposto degli artt. 26, comma terzo, e 27, comma sesto, della sanzione attenuata dell&#8217;avvertimento con la conseguenza che il C.N.F. avrebbe dovuto motivare per quale motivo la condotta posta in essere dall&#8217;incolpato non doveva essere ricondotta ai casi meno gravi previsti dall&#8217;art.22, comma sei, del codice deontologico forense.<br />
1.3. La censura è, in parte, inammissibile e, in parte, infondata. Le argomentazioni svolte dal Consiglio Nazionale forense, fatte oggetto di censura, ovvero la riconducibilità  delle condotte poste in essere dall&#8217;incolpato alle violazioni dei principi di cui agli art. 9 e 12 del nuovo codice deontologico, sono, infatti, state svolte, come evincibile dal tenore della sentenza impugnata, in via ipotetica e subordinata alla vera <em>ratio decidendi</em>posta a base della decisione, ovvero la riproposizione delle disposizioni contestate e accertate come violate, negli articoli 26 e 27 del nuovo codice deontologico, invocati dallo stesso ricorrente. Ora, tali disposizioni prevedono espressamente per la violazione dei doveri, ivi sanciti, la sanzione della censura (poi effettivamente irrogata), con la conseguenza che nessun favor rei è riscontrabile rispetto alle pregresse disposizioni. L&#8217;art.22, invocato dal ricorrente, prevede sì¬ al comma 3, lett. a) che, &#8220;nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita all&#8217;avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura&#8221; ma il Consiglio Nazionale Forense, sul punto, ha espressamente pronunciato ritenendo, al contrario, che &#8220;la condotta omissiva posta in essere dal ricorrente in violazione di norme deontologiche, che si rileva di particolare gravità  e per essersi protratta per un consistente lasso di tempo &#8230; non può indurre a sanzionare il fatto con una sanzione di specie diversa pìù lieve &#8230;di quella comminata dal COA territoriale&#8230;&#8221;.<br />
2. Con il secondo motivo (rubricato sub III) il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.36, sesto comma della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con riferimento agli artt.4, 21, 26 e 27 del codice deontologico forense vigente, laddove il C.N.F. aveva ritenuto irrilevante l&#8217;elemento soggettivo del dolo o, quanto meno della colpa, ai fini della sanzionabilità  della condotta, posto che la sanzione presuppone che la condotta posta in essere dall&#8217;incolpato sia connotata quanto meno dall&#8217;elemento soggettivo della colpa. In altri termini, il ricorrente ribadisce non sussistere dubbio, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, che la condotta per essere censurabile debba essere anche connotata dall&#8217;elemento soggettivo, quanto meno, della colpa.<br />
3. Con il terzo motivo di ricorso (rubricato sub IV) si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. ed ex art.36, primo comma, n. 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con riferimento agli art.4, 21, 26 e 27 del codice deontologico forense vigente. Secondo la prospettazione difensiva l&#8217;illegittimità  del modus operandi seguito dal C.N.F., conseguente all&#8217;interpretazione delle norme che disciplinano l&#8217;imputazione soggettiva delle condotte del professionista, si rifletteva anche sulla palese sommarietà  della valutazione in ordine al terzo motivo di ricorso sottoposto a quell&#8217;Organo. Tale sommarietà  aveva comportato che la sentenza impugnata, ritenendo erroneamente che per l&#8217;affermazione della responsabilità  del professionista, fosse superfluo l&#8217;accertamento della sussistenza della colpa, aveva finito per fondare la sanzione disciplinare del ricorrente su una forma di responsabilità  oggettiva. 4.Le censure, che per la loro stretta connessione possono trattarsi congiuntamente, sono infondate. Dal tenore complessivo della sentenza impugnata si evince che l&#8217;argomentazione censurata è stata svolta dal C.N.F., sia pur con formulazione non chiarissima, non nel senso ritenuto dal ricorrente, ma al fine di affermare che, nella specie e con riferimento all&#8217;assenza dell&#8217;elemento soggettivo per scusabilità  dell&#8217;errore, era irrilevante, al fine di integrare l&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;illecito, la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità  &#8230;.essendo sufficiente a configurare la violazione l&#8217;elemento della <em>suitas</em>della condotta.<br />
4.1 Tale argomentazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite la quale, con la sentenza n. 13456 del 29/05/2017 ha statuito che «in tema di responsabilità  disciplinare dell&#8217;avvocato, in base dell&#8217;art.4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà  consistono nel dominio anche solo potenziale dell&#8217;azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l&#8217;atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l&#8217;errore inevitabile, cioè non superabile con l&#8217;uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l&#8217;imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti».<br />
4.2. Al rigetto del secondo motivo di ricorso consegue il rigetto anche del terzo, avente come presupposto l&#8217;accoglimento del precedente mezzo di censura.<br />
5. Con il quarto motivo (rubricato sub V: violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma I, n.3, c.p.c. ed ex art.36, comma VI, L.31 dicembre 2012 n.247, con riferimento agli artt.6, 8, 38, 40 codice deontologico forense pre vigente, e agli artt. 9, 12, 26 e 27 del codice deontologico forense vigente) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata di errata interpretazione del quarto motivo di ricorso, asserendosi che con lo stesso il ricorrente non si era limitato (come ritenuto dal C.N.F.) a sollecitare una nuova versione dei fatti, ma aveva lamentato la violazione di norme di diritto con la conseguenza che la sentenza impugnata era incorsa in un duplice vizio, avendo omesso, da un lato, di motivare su una doglianza specificamente prospettata dal ricorrente, e dall&#8217;altro, per avere ritenuto integrata una serie di violazioni del codice deontologico forense (con particolare riferimento all&#8217;obbligo di adempiere con diligenza al mandato e ai doveri di informazione) a fronte di condotte dell&#8217;esponente che, in nessun modo, potevano ritenersi riconducibili alle fattispecie sanzionatorie citate, per il semplice fatto che il professionista aveva posto in essere l&#8217;unica attività  che, da un lato, si era impegnato a compiere e che, dall&#8217;altro, non aveva comportato alcun pregiudizio alla sua assistita<br />
6. In subordine, con il quinto motivo (rubricato sub VI: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed ex art. 36, comma VI L. 31 dicembre 2012 n. 247, con con riferimento all&#8217;art.21 del codice deontologico forense ed eccesso di potere per carenza di motivazione) il ricorrente censura di apparente motivazione il capo di sentenza con il quale il C.N.F. aveva argomentato in ordine alla sanzione applicata, non tenendo in alcun conto nè il grado di colpa, nè l&#8217;assenza di qualsiasi attività  distrattiva o distruttiva, nè, soprattutto, il ravvedimento del professionista il quale aveva inviato alla cliente una missiva nella quale ammetteva la sua responsabilità . 7. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n.24647 del 02/12/2016, id n.20344 del 31/07/2018, n.30868 del 29.11.2018) le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, in materia disciplinare, sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l&#8217;accertamento del fatto, l&#8217;apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità , salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell&#8217;uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità , sulla adeguatezza e sull&#8217;assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.<br />
8. Alla luce di tali condivisi principi gli ultimi motivi di ricorso sono inammissibili.<br />
Con gli ultimi due mezzi di impugnazione, infatti, sotto l&#8217;egida delle violazioni di legge assertivamente denunciate, si tende, in realtà  e inammissibilmente in questa sede, ad una rivisitazione dei fatti storici e a una diversa valutazione degli elementi istruttori offerti rispetto a quelle effettuate dal Consiglio nazionale forense.<br />
9. Di contro, la sentenza impugnata appare adeguatamente e ragionevolmente motivata sia in ordine alla sussunzione della condotta posta in essere negli illeciti disciplinari per i quali è stata riconosciuta la responsabilità  e sia in ordine al tipo e misura della sanzione in concreto irrogata, con la conseguenza che la stessa rimane immune da censura.<br />
10. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso va, quindi, rigettato senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività  difensiva.<br />
11. Sussistono i presupposti processuali per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. <em>omissis</em></p>
</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.8242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-8242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-8242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.8242</a></p>
<p>I. Correale Pres., R. Cicchese Est., PARTI: (Ireti s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dagli avvocati Francesco Sciaudone, Flavio Iacovone, Daniela Fioretti e Cristiano Chiofalo c. Autorità  nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Comune di Genova, Comune di Parma, Comune di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Correale Pres., R. Cicchese Est., PARTI: (Ireti s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dagli avvocati Francesco Sciaudone, Flavio Iacovone, Daniela Fioretti e Cristiano Chiofalo c. Autorità  nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Comune di Genova, Comune di Parma, Comune di Fiorenzuola D&#8217;Arda, Comune di Reggio Emilia n. c.; ad adiuvandum: Utilitalia, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Simona Barchiesi)</span></p>
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<p>Il legislatore nulla ha disposto, nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 177, circa il fatto che l&#8217;ANAC potesse emanare direttive interpretative del comma 1 o riguardanti l&#8217;ammontare della sanzione, sulla quale pure il legislatore è intervenuto direttamente.</p>
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<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><b>1.- Codice degli Appalti pubblici &#8211; Anac &#8211; compiti ex art. 177 DLgs. n. 50/2016 &#8211; ambito.</b></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>L&#8217;art. 177 dlgs. n. 50 del 2016, nel demandare all&#8217;Anac l&#8217;individuazione delle &#8220;modalità &#8221; di &#8220;verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1&#8221;, ha inteso affidare a tale Autorità  il (solo) compito di precisare, con norme di carattere pratico e prima che si avviasse l&#8217;adeguamento delle concessioni, le basi per il calcolo delle percentuali, il momento cui fare riferimento per il rilievo dei parametri di calcolo e la cadenza delle verifiche, ed eventuali altri aspetti concernenti, in via diretta, solo le modalità  di rilievo delle c.d. &#8220;situazioni di squilibrio&#8221;. Il legislatore, per contro, nulla ha disposto, nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 177, circa il fatto che l&#8217;ANAC potesse emanare direttive interpretative del comma 1 o riguardanti l&#8217;ammontare della sanzione, sulla quale pure il legislatore è intervenuto direttamente.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08242/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 12517/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12517 del 2018, proposto da Ireti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Sciaudone, Flavio Iacovone, Daniela Fioretti e Cristiano Chiofalo, elettivamente domiciliata in Roma, via Pinciana 25, presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Sciaudone;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Autorità  nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Genova, Comune di Parma, Comune di Fiorenzuola D&#8217;Arda, Comune di Reggio Emilia non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum: Utilitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Simona Barchiesi, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 281, presso lo studio Simona Barchiesi;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; delle Linee Guida ANAC n. 11, &#8221; Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all&#8217;articolo 177, comma 1,del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture giù  in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell&#8217;Unione Europea&#8221; (&#8220;Linee Guida n. 11&#8221;) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 2 agosto 2018, n. 178;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti e conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  nazionale anticorruzione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe indicato vengono impugnate le Linee Guida ANAC n. 11, recanti &#8220;Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all&#8217;articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture giù  in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell&#8217;Unione Europea&#8221;, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 2 agosto 2018, n. 178; l&#8217;impugnazione è stata inoltre estesa a tutti gli atti presupposti e conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le citate Linee Guida sono state emanate ai sensi dell&#8217;art. 177 del D. L.vo 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tale norma, dando attuazione all&#8217;art. 1, lett. iii), della Legge-Delega del 28 gennaio 2016 n. 11, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 7 del Codice dei Contratti Pubblici (&#8220;Codice&#8221;), i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture giù  in essere alla data di entrata in vigore del medesimo codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell&#8217;Unione europea, sono obbligati ad affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all&#8217;80% dei &#8220;contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a € 150.000 e relativi alle concessioni&#8221;. Per la restante parte (20%), i contratti possono essere eseguiti da società  &#8220;in house&#8221; per i soggetti pubblici o da società  direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, oppure tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche di &#8220;tipo semplificato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;art. 177 citato prosegue stabilendo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che le concessioni giù  in essere debbono adeguarsi alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del D. L.vo 50/2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che gli atti relativi alle procedure di affidamento, indette dai concessionari a tal fine, contengano previsioni idonee a garantire la stabilità  del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che vengano annualmente individuate ed all&#8217;occorrenza sanzionate, con l&#8217;applicazione di penali contrattuali, le eventuali situazioni di squilibrio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; infine il comma 3 della norma demanda all&#8217;ANAC l&#8217;individuazione, con apposite &#8220;linee guida&#8221;, delle modalità  che devono essere seguite per verificare il rispetto, da parte dei concessionari, dei limiti percentuali indicati al comma 1.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con Delibera n. 614 del 4 luglio 2018, l&#8217;ANAC ha dunque adottato, in attuazione del ricordato art. 177, comma 3, del D. L.vo 50/2016, le Linee Guida n. 11, e tanto quando il termine assegnato ai concessionari per adeguarsi alle disposizioni del comma 1 (24 mesi dalla entrata in vigore del D. L.vo 50/2016) era giù  decorso da oltre tre mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Come precisato dalla stessa ANAC, nel relativo &#8220;incipit&#8221;, la parte I delle Linee Guida impugnate contiene indicazioni di natura interpretativa, rese ai sensi dell&#8217;articolo 213, comma 2, del Codice, al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione della normativa. La parte II, invece, contiene indicazioni operative, rese ai sensi dell&#8217;articolo 177, comma 3, aventi carattere vincolante.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nella parte I, in particolare al punto 2.1, le Linee Guida specificano che i contratti da affidare con procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto delle percentuali indicate dall&#8217;art. 177, comma 1, sono quelli afferenti &#8220;tutte le prestazioni oggetto della concessione e sono quindi necessarie per l&#8217;esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario&#8221;, rimanendo escluse solo le ipotesi previste al punto 1.4 delle Linee Guida 11; le Linee Guida affermano, inoltre, sempre al punto 2.1, che le convenzioni in essere debbono essere integrate con l&#8217;indicazione degli obblighi derivanti dall&#8217;art. 177 (punti 3.1-3.3).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Ireti è una società  del Gruppo IREN, che gestisce sul territorio nazionale la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua..</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo avere richiamato il quadro normativo di riferimento, la ricorrente sostiene che gli affidamenti concessori in essere in suo favore sono oggetto di piena copertura giuridica da parte delle norme speciali succedutesi in materia. In particolare, sulla base della disciplina transitoria, le vecchie gestioni durano fino all&#8217;affidamento tramite gara ai nuovi gestori, e quindi in regime di proroga di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La ricorrente sottolinea che quanto si legge nelle Linee Guida al dianzi ricordato punto 2.1. determina l&#8217;obbligo, per i concessionari, di affidare con procedure ad evidenza pubblica anche le prestazioni che essi attualmente eseguono direttamente, con impiego di mezzi propri e di maestranze alle loro dipendenze: per tale ragione l&#8217;adeguamento richiesto determinerebbe la necessità  di dismettere parte del patrimonio e di licenziare un gran numero di dipendenti, senza garanzia alcuna che essi possano essere ripresi in carico dai futuri affidatari delle prestazioni. Sottolinea, inoltre, che a causa del giù  avvenuto decorso del termine di 24 mesi fissato ai concessionari per adeguarsi alle relative previsioni, giù  all&#8217;attualità , essa, come gli altri concessionari che si trovano in analoga situazione, rischia di essere sanzionata dagli enti concedenti mediante l&#8217;applicazione di penali contrattuali.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Ritenendo pertanto di essere lesa dalle citate Linee Guida, la ricorrente le ha impugnate deducendone la illegittimità  per varie ragioni, riconducibili a non conformità  all&#8217;art. 177 del D. L.vo 50/2016, al quale pure pretendono di dare applicazione, ovvero, alternativamente, ad illegittimità  costituzionale dello stesso art. 177, ove interpretato nel senso indicato dalle Linee Guida n. 11.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Preliminarmente, tuttavia, la ricorrente ha tenuto a precisare di essere legittimata alla impugnazione e di avervi interesse: infatti, malgrado la dichiarata portata interpretativa delle previsioni contenute nella parte I delle Linee Guida, esse avrebbero comunque portata precettiva e vincolante, in difetto della quale, del resto, neppure le previsioni contenute nella parte II potrebbero avere la portata vincolante, che pure viene loro dichiaratamente attribuita; la ricorrente, inoltre, non ritiene di rientrare nel novero dei soggetti esplicitamente esonerati dall&#8217;obbligo di rispettare le percentuali indicate all&#8217;art. 177, comma 1, ragione per cui ritiene di essere anche per questo legittimata alla impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, ritiene che l&#8217;Anac abbia occupato spazi di regolazione non autorizzati dalla fonte primaria. Sostiene, poi, che un altro profilo di illegittimità  delle Linee Guida 11 emerge allorchè si consideri che nelle esclusioni elencate al punto 1.4 non si è tenuto conto delle peculiarità  dei settori speciali. L&#8217;applicazione dell&#8217;art. 177 del Codice alla fattispecie sarebbe preclusa anche alla luce dell&#8217;art. 9, comma 2, che esclude l&#8217;applicazione del Codice stesso &#8220;alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, chiede che, ove non sia possibile ricavare una interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 177 che escluda dal suo campo di applicazione l&#8217;esecuzione diretta delle attività  rientranti nella concessione, sia sollevata questione di legittimità  costituzionale per violazione degli artt. 76, 11, 117, 97 e 3 della Costituzione anche con riferimento alla violazione degli artt. 32 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, dell&#8217;art. 14, commi 24 bis e ss. della Legge 28 novembre 2005 n. 246, art. 1, comma 1, Legge n. 11/2016 e dell&#8217;art. 2 della Dir. 2014/23 nonchè dei principi europei di tutela degli investimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Costituendosi in giudizio per resistere al ricorso, l&#8217;Anac, con il ministero della difesa erariale, ne ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  in relazione al carattere generale ed astratto delle Linee Guida in contestazione, alla conseguente carenza d&#8217;immediata lesività  delle stesse ed al connesso difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Ha rammentato l&#8217;Autorità  che, per giurisprudenza consolidata, il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta a ristabilire una legalità  che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto e attuale da un provvedimento amministrativo e l&#8217;Amministrazione che lo ha emanato (cfr. Consiglio di Stato ad. gen.,06/06/2012, n. 3240); pertanto, mancando un provvedimento attuativo delle Linee Guida impugnate, nessuna lesione delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente può ipotizzarsi quale effetto delle medesime.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Ha soggiunto l&#8217;Anac che le Linee Guida, laddove impartiscono direttive di interpretazione dell&#8217;art. 177, individuano le tipologie di concessionari, tenute al rispetto di tale norma, in modo generico e per categorie generali, senza disciplinare in modo specifico gli affidamenti di una particolare categoria di concessionari, e senza tener conto della peculiare disciplina vigente nello specifico settore: &#8220;Ciù² anche considerato che l&#8217;articolo 177 conferisce all&#8217;Autorità  il compito di individuare le modalità  della verifica del rispetto delle percentuali di affidamento esterno individuate dalla norma e che l&#8217;esigenza di specificare l&#8217;ambito temporale, soggettivo e oggettivo di applicazione, come pure di individuare i contratti assoggettati alla norma, è sorta come presupposto per l&#8217;attuazione della delega. La disciplina della fattispecie specifica dovrà , quindi, essere ricavata in sede di applicazione, anche attraverso il coordinamento delle previsioni codicistiche con le disposizioni di settore. Nell&#8217;ambito di tale attività  potranno essere prese in considerazione esigenze particolari connesse a determinate tipologie di concessioni, che possono derivare dalla specifica normativa di riferimento, dalla particolarità  dell&#8217;oggetto del contratto, da peculiari esigenze organizzative o di funzionamento necessarie per lo svolgimento delle prestazioni dedotte in concessione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Si è costituita in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum, Utilitalia, Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell&#8217;Acqua, dell&#8217;Ambiente, dell&#8217;Energia Elettrica, del Gas, delle Telecomunicazioni. Premesso di essere legittimata a intervenire in ragione delle proprie prerogative istituzionali a tutela degli associati, in base alle norme statutarie, aderisce alle contestazioni svolte dalla parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">14. L&#8217;Anac ha chiesto anche che sia dichiarato inammissibile l&#8217;atto di intervento di Utilitalia, per carenza di legittimazione attiva, in quanto l&#8217;associazione non sarebbe pregiudicata dalla delibera e degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Il ricorso &#8211; dopo il rinvio alla fase di merito chiesto in camera di consiglio da parte ricorrente &#8211; stato chiamato alla pubblica udienza del 22 maggio 2019, allorchè è stato introitato in decisione: in limine alla discussione la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha rappresentato che con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, il termine di adeguamento delle concessioni alle previsioni dell&#8217;art. 177 del Codice è stato prorogato al 31 dicembre 2019, essendo in corso di valutazione una modifica dell&#8217;art. 177 del D. L.vo 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Il Collegio ritiene fondata la preliminare eccezione di inammissibilità  sollevata dalla difesa erariale.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Le Linee Guida impugnate con l&#8217;atto introduttivo del giudizio sono state emanate, come giù  precisato, ai sensi dell&#8217;art. 177, comma 3, del D. L.vo 50/2016, il quale si legge testualmente come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell&#8217;ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità  indicate dall&#8217;ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l&#8217;anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell&#8217;importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">18. A parere del Collegio l&#8217;esame della dianzi riportata previsione consente di affermare, in primo luogo, che il potere dell&#8217;Anac, di emanare direttive nella materia di che trattasi, deve intendersi limitato alla sola individuazione delle modalità  di verifica e calcolo delle percentuali di esternalizzazione imposte dall&#8217;art. 177, comma 1.</p>
<p style="text-align: justify;">18.1. E&#8217; opinione del Collegio che con la norma in questione il legislatore abbia inteso prevenire le difficoltà  che si sono registrate nell&#8217;ambito delle concessioni autostradali, in relazione alle quali giù  da anni è entrato in vigore il sistema che impone la parziale esternalizzazione dei lavori posti a carico dei concessionari, secondo percentuali che, tra l&#8217;altro, hanno anche subito variazioni nel corso del tempo ed in costanza della medesima concessione. Nell&#8217;ambito di tale settore, ad esempio, si è verificato che il MIT abbia talora imposto il rispetto delle percentuali su un arco di tempo quinquennale, altre volte, invece, su un arco di tempo più¹ ridotto, e tutto ciù² a fronte della mancanza di specifiche indicazioni in tal senso nelle convenzioni e, dunque, nel disaccordo con il concessionario, che riteneva che il rispetto delle percentuali di esternalizzazione dovesse essere verificato solo a fine concessione, confrontando i valori complessivi degli importi dei contratti esternalizzati e di quelli affidati &#8220;in house&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">18.2. Ritiene pertanto il Collegio che l&#8217;art. 177, nel demandare all&#8217;Anac l&#8217;individuazione delle &#8220;modalità &#8221; di &#8220;verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1&#8221;, abbia inteso affidare a tale Autorità  il (solo) compito di precisare, con norme di carattere pratico e prima che si avviasse l&#8217;adeguamento delle concessioni, le basi per il calcolo delle percentuali, il momento cui fare riferimento per il rilievo dei parametri di calcolo e la cadenza delle verifiche, ed eventuali altri aspetti concernenti, in via diretta, solo le modalità  di rilievo delle c.d. &#8220;situazioni di squilibrio&#8221;. Il legislatore, invece, nulla ha disposto, nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 177, circa il fatto che l&#8217;ANAC potesse emanare direttive interpretative del comma 1 o riguardanti l&#8217;ammontare della sanzione, sulla quale pure il legislatore è intervenuto direttamente. Per tale ragione si deve escludere che tutta la parte I delle Linee Guida impugnate, deputata a delimitare l&#8217;ambito oggettivo e soggettivo nonchè l&#8217;ambito temporale di applicazione delle nuove percentuali di esternalizzazione, possa ritenersi espressione del potere regolatorio effettivamente demandato all&#8217;Anac dall&#8217;art. 177, comma 3.</p>
<p style="text-align: justify;">18.3. Come si legge nell'&#8221;incipit&#8221; delle Linee Guida impugnate &#8211; Anac ha ritenuto di emanare &#8220;linee guida&#8221; meramente interpretative della norma primaria sulla base dell&#8217;art. 213, comma 2, del D. L.vo 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">18.3.1. L&#8217;art. 213, comma 1, demanda all&#8217;Anac, in generale, il compito di vigilare sui contratti pubblici e sulla &#8220;attività  di regolazione degli stessi&#8221;; il comma successivo, richiamato espressamente dalla Linee Guida impugnate a chiarimento della relativa base giuridica, si legge invece come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;2. L&#8217;ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell&#8217;efficienza, della qualità  dell&#8217;attività  delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità  dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità  a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l&#8217;impugnabilità  delle decisioni e degli atti assunti dall&#8217;ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L&#8217;ANAC, per l&#8217;emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell&#8217;impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità , anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità  della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che è stato più¹ volte affermato che &#8220;linee guida non vincolanti&#8221; (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 213 del nuovo &#8220;Codice dei contratti&#8221;), lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di &#8220;regolazione flessibile&#8221;, con funzione ricognitiva di principi di carattere generale e di ausilio interpretativo alle amministrazioni cui sono rivolte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6026).</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, le &#8220;linee guida non vincolanti&#8221; non presentano una portata immediatamente lesiva, assolvendo allo scopo, al pari delle circolari interpretative, di supportare l&#8217;amministrazione e favorire comportamenti omogenei.</p>
<p style="text-align: justify;">18.4. Per concludere sul punto, si deve affermare che le previsioni contenute nella parte I delle Linee Guida dell&#8217;ANAC, n 11, non hanno portata lesiva e non sono, quindi, immediatamente impugnabili.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Anche per quanto riguarda la parte II delle linee guida, autoqualificatasi &#8220;vincolante&#8221;, con la quale sono specificati taluni obblighi in capo al concedente e ai concessionari anche in relazione alla pubblicazione di dati riguardanti la concessione, l&#8217;atto di regolazione dell&#8217;Anac non presenta carattere immediatamente lesivo. Infatti, gli operatori economici che ritengano di non doversi adeguare alle indicazioni ivi contenute in ragione della peculiarità  del rapporto concessorio non incorrono immediatamente nella sanzione: l&#8217;art. 177, comma 3, infatti, con norma a carattere chiaramente vincolante, da una parte stabilisce che le sanzioni vengono applicate dagli enti concedenti solo quando una &#8220;situazione di squilibrio&#8221; sia constatata per due anni consecutivi, d&#8217;altra parte prevede che la verifica delle situazioni di squilibrio deve essere effettuata annualmente: è evidente che l&#8217;esito di siffatta verifica annuale deve necessariamente sfociare in un formale atto dell&#8217;ente concedente, il quale dovrà  rendere il concessionario edotto delle ragioni per cui l&#8217;amministrazione ritiene comunque applicabile nei suoi confronti l&#8217;articolo 177, nonchè dell&#8217;eventuale esito sfavorevole della verifica e della riscontrata situazione di squilibrio, in modo da consentirgli di porre rimedio alla situazione e di evitare la sanzione l&#8217;anno successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Sarà  dunque con l&#8217;atto mediante il quale gli enti concedenti contesteranno agli operatori economici, all&#8217;esito della prima verifica annuale successiva alla scadenza del termine per l&#8217;adeguamento alle previsione dell&#8217;art. 177, comma 1, l&#8217;esistenza di una &#8220;situazione di squilibrio&#8221;, che sorgerà  per tali operatori l&#8217;interesse concreto a sollecitare un controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione ed interpretazione dell&#8217;art. 177, e ciù² in tempo utile prima di essere attinti dalla sanzione.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Il Collegio, pertanto, allo stato non ravvisa, in capo alla ricorrente, un interesse attuale e concreto ad ottenere l&#8217;annullamento delle impugnate previsioni delle Linee Guida n. 11.</p>
<p style="text-align: justify;">22. Il ricorso in epigrafe indicato va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">23. La novità  della questione giustifica la compensazione delle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.8242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-8242-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-8242-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.8242</a></p>
<p>Pres. I. Correale; Est. R. Cicchese. Ireti S.p.A. (Avv. F. Sciaudone, Flavio Iacovone, Daniela Fioretti e Cristiano Chiofalo), contro Autorità  Nazionale Anticorruzione (Avvocatura generale dello Stato), nei confronti Comune di Genova, Comune di Parma, Comune di Fiorenzuola D&#8217;Arda, Comune di Reggio Emilia (n.c.) e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di Utilitalia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-8242-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.8242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-6-2019-n-8242-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2019 n.8242</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. I. Correale; Est. R. Cicchese. Ireti S.p.A. (Avv. F. Sciaudone, Flavio Iacovone, Daniela Fioretti e Cristiano Chiofalo), contro Autorità  Nazionale Anticorruzione (Avvocatura generale dello Stato), nei confronti Comune di Genova, Comune di Parma, Comune di Fiorenzuola D&#8217;Arda, Comune di Reggio Emilia (n.c.) e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di Utilitalia (Avv. D. Anselmi, G. Bertone e S. Barchiesi)</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura delle Linee Guida ANAC n. 11 e le conseguenze processuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1. Appalti &#8211; Linee Guida ANAC n. 11 &#8211; Impugnazione &#8211; Immediata lesività  -Carenza &#8211; Inammissibilità </b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. E&#8217; inammissibile l&#8217;impugnazione immediata delle linee guida ANAC n. 11 in quanto prive di immediata lesività . Le previsioni contenute nella parte I, definite &#8220;non vincolanti&#8221;, hanno una portata meramente interpretativa, di supporto all&#8217;operato delle amministrazioni, e ricognitiva di principi generali. Non dissimilmente, le previsioni contenute nella parte II, anche se definite &#8220;vincolanti&#8221;, sono prive di immediata lesività  in quanto ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni per le &#8220;situazioni di squilibrio&#8221; è necessario un atto formale dell&#8217;ente concedente il quale abbia verificato l&#8217;inerzia del soggetto nel conformarsi alle prescrizioni di legge. </em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><b>N. 08242/2019 REG.PROV.COLL.</b></div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 12517/2018Â REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12517Â delÂ 2018, proposto da Ireti S.p.A., in persona delÂ legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Sciaudone, Flavio Iacovone, Daniela Fioretti e Cristiano Chiofalo, elettivamente domiciliata in Roma, via Pinciana 25, presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Sciaudone;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Autorità  nazionale anticorruzione, in persona delÂ legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Genova, Comune di Parma, Comune di Fiorenzuola D&#8217;Arda, Comune di Reggio Emilia non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum:<br /> Utilitalia, in persona delÂ legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Simona Barchiesi, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 281, presso lo studio Simona Barchiesi;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; delle Linee Guida ANACÂ n. 11, &#8221; Indicazioni per la verifica delÂ rispetto delÂ limite di cui all&#8217;articolo 177, comma 1,delÂ codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture giù  in essere alla data di entrata in vigore delÂ codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell&#8217;Unione Europea&#8221; (&#8220;Linee Guida n. 11&#8221;) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale delÂ 2 agosto 2018,Â n. 178;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti e conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  nazionale anticorruzione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica delÂ giorno 22 maggio 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe indicato vengono impugnate le Linee Guida ANACÂ n. 11, recanti &#8220;Indicazioni per la verifica delÂ rispetto delÂ limite di cui all&#8217;articolo 177, comma 1,Â delcodice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture giù  in essere alla data di entrata in vigore delÂ codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell&#8217;Unione Europea&#8221;, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale delÂ 2 agosto 2018,Â n. 178; l&#8217;impugnazione è stata inoltre estesa a tutti gli atti presupposti e conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le citate Linee Guida sono state emanate ai sensi dell&#8217;art. 177Â delÂ D. L.vo 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tale norma, dando attuazione all&#8217;art. 1, lett. iii), della Legge-Delega delÂ 28 gennaio 2016Â n. 11, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 7Â delÂ Codice dei Contratti Pubblici (&#8220;Codice&#8221;), i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture giù  in essere alla data di entrata in vigore delÂ medesimo codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell&#8217;Unione europea, sono obbligati ad affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all&#8217;80% dei &#8220;contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a € 150.000 e relativi alle concessioni&#8221;. Per la restante parte (20%), i contratti possono essere eseguiti da società  &#8220;in house&#8221; per i soggetti pubblici o da società  direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, oppure tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche di &#8220;tipo semplificato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;art. 177 citato prosegue stabilendo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che le concessioni giù  in essere debbono adeguarsi alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delÂ D. L.vo 50/2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che gli atti relativi alle procedure di affidamento, indette dai concessionari a tal fine, contengano previsioni idonee a garantire la stabilità Â delÂ personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che vengano annualmente individuate ed all&#8217;occorrenza sanzionate, con l&#8217;applicazione di penali contrattuali, le eventuali situazioni di squilibrio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; infine il comma 3 della norma demanda all&#8217;ANACÂ l&#8217;individuazione, con apposite &#8220;linee guida&#8221;, delle modalità  che devono essere seguite per verificare il rispetto, da parte dei concessionari, dei limiti percentuali indicati al comma 1.</p>
<p style="text-align: justify;">5. ConÂ Delibera n.Â 614Â delÂ 4Â luglio 2018, l&#8217;ANACÂ ha dunque adottato, in attuazione delÂ ricordato art. 177, comma 3,Â delÂ D. L.vo 50/2016, le Linee Guida n. 11, e tanto quando il termine assegnato ai concessionari per adeguarsi alle disposizioni delÂ comma 1 (24 mesi dalla entrata in vigore delÂ D. L.vo 50/2016) era giù  decorso da oltre tre mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Come precisato dalla stessa ANAC, nel relativo &#8220;incipit&#8221;, la parte I delle Linee Guida impugnate contiene indicazioni di natura interpretativa, rese ai sensi dell&#8217;articolo 213, comma 2,Â delÂ Codice, al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione della normativa. La parte II, invece, contiene indicazioni operative, rese ai sensi dell&#8217;articolo 177, comma 3, aventi carattere vincolante.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nella parte I, in particolare al punto 2.1, le Linee Guida specificano che i contratti da affidare con procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto delle percentuali indicate dall&#8217;art. 177, comma 1, sono quelli afferenti &#8220;tutte le prestazioni oggetto della concessione e sono quindi necessarie per l&#8217;esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario&#8221;, rimanendo escluse solo le ipotesi previste al punto 1.4Â delle Linee Guida 11; le Linee Guida affermano, inoltre, sempre al punto 2.1, che le convenzioni in essere debbono essere integrate con l&#8217;indicazione degli obblighi derivanti dall&#8217;art. 177 (punti 3.1-3.3).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Ireti è una società Â delÂ Gruppo IREN, che gestisce sul territorio nazionale la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo avere richiamato il quadro normativo di riferimento, la ricorrente sostiene che gli affidamenti concessori in essere in suo favore sono oggetto di piena copertura giuridica da parte delle norme speciali succedutesi in materia. In particolare, sulla base della disciplina transitoria, le vecchie gestioni durano fino all&#8217;affidamento tramite gara ai nuovi gestori, e quindi in regime di proroga di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La ricorrente sottolinea che quanto si legge nelle Linee Guida al dianzi ricordato punto 2.1. determina l&#8217;obbligo, per i concessionari, di affidare con procedure ad evidenza pubblica anche le prestazioni che essi attualmente eseguono direttamente, con impiego di mezzi propri e di maestranze alle loro dipendenze: per tale ragione l&#8217;adeguamento richiesto determinerebbe la necessità  di dismettere parte delÂ patrimonio e di licenziare un gran numero di dipendenti, senza garanzia alcuna che essi possano essere ripresi in carico dai futuri affidatari delle prestazioni. Sottolinea, inoltre, che a causa delÂ giù  avvenuto decorso delÂ termine di 24 mesi fissato ai concessionari per adeguarsi alle relative previsioni, giù  all&#8217;attualità , essa, come gli altri concessionari che si trovano in analoga situazione, rischia di essere sanzionata dagli enti concedenti mediante l&#8217;applicazione di penali contrattuali.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Ritenendo pertanto di essere lesa dalle citate Linee Guida, la ricorrente le ha impugnate deducendone la illegittimità  per varie ragioni, riconducibili a non conformità  all&#8217;art. 177Â delÂ D. L.vo 50/2016, al quale pure pretendono di dare applicazione, ovvero, alternativamente, ad illegittimità  costituzionale dello stesso art. 177, ove interpretato nel senso indicato dalle Linee Guida n. 11.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Preliminarmente, tuttavia, la ricorrente ha tenuto a precisare di essere legittimata alla impugnazione e di avervi interesse: infatti, malgrado la dichiarata portata interpretativa delle previsioni contenute nella parte I delle Linee Guida, esse avrebbero comunque portata precettiva e vincolante, in difetto della quale,Â delÂ resto, neppure le previsioni contenute nella parte II potrebbero avere la portata vincolante, che pure viene loro dichiaratamente attribuita; la ricorrente, inoltre, non ritiene di rientrare nel novero dei soggetti esplicitamente esonerati dall&#8217;obbligo di rispettare le percentuali indicate all&#8217;art. 177, comma 1, ragione per cui ritiene di essere anche per questo legittimata alla impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, ritiene che l&#8217;AnacÂ abbia occupato spazi di regolazione non autorizzati dalla fonte primaria. Sostiene, poi, che un altro profilo di illegittimità  delle Linee Guida 11 emerge allorchè si consideri che nelle esclusioni elencate al punto 1.4Â non si è tenuto conto delle peculiarità  dei settori speciali. L&#8217;applicazione dell&#8217;art. 177Â delÂ Codice alla fattispecie sarebbe preclusa anche alla luce dell&#8217;art. 9, comma 2, che esclude l&#8217;applicazione delÂ Codice stesso &#8220;alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, chiede che, ove non sia possibile ricavare una interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 177 che escluda dal suo campo di applicazione l&#8217;esecuzione diretta delle attività  rientranti nella concessione, sia sollevata questione di legittimità  costituzionale per violazione degli artt. 76, 11, 117, 97 e 3 della Costituzione anche con riferimento alla violazione degli artt. 32 della Legge 24 dicembre 2012,Â n. 234, dell&#8217;art. 14, commi 24 bis e ss. della Legge 28 novembre 2005Â n. 246, art. 1, comma 1, Legge n. 11/2016 e dell&#8217;art. 2 della Dir. 2014/23 nonchè dei principi europei di tutela degli investimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Costituendosi in giudizio per resistere al ricorso, l&#8217;Anac, con il ministero della difesa erariale, ne ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  in relazione al carattere generale ed astratto delle Linee Guida in contestazione, alla conseguente carenza d&#8217;immediata lesività  delle stesse ed al connesso difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Ha rammentato l&#8217;Autorità  che, per giurisprudenza consolidata, il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta a ristabilire una legalità  che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto e attuale da un provvedimento amministrativo e l&#8217;Amministrazione che lo ha emanato (cfr. Consiglio di Stato ad. gen.,06/06/2012,Â n. 3240); pertanto, mancando un provvedimento attuativo delle Linee Guida impugnate, nessuna lesione delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente può ipotizzarsi quale effetto delle medesime.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Ha soggiunto l&#8217;AnacÂ che le Linee Guida, laddove impartiscono direttive di interpretazione dell&#8217;art. 177, individuano le tipologie di concessionari, tenute al rispetto di tale norma, in modo generico e per categorie generali, senza disciplinare in modo specifico gli affidamenti di una particolare categoria di concessionari, e senza tener conto della peculiare disciplina vigente nello specifico settore: &#8220;Ciù² anche considerato che l&#8217;articolo 177 conferisce all&#8217;Autorità  il compito di individuare le modalità  della verifica delÂ rispetto delle percentuali di affidamento esterno individuate dalla norma e che l&#8217;esigenza di specificare l&#8217;ambito temporale, soggettivo e oggettivo di applicazione, come pure di individuare i contratti assoggettati alla norma, è sorta come presupposto per l&#8217;attuazione della delega. La disciplina della fattispecie specifica dovrà , quindi, essere ricavata in sede di applicazione, anche attraverso il coordinamento delle previsioni codicistiche con le disposizioni di settore. Nell&#8217;ambito di tale attività  potranno essere prese in considerazione esigenze particolari connesse a determinate tipologie di concessioni, che possono derivare dalla specifica normativa di riferimento, dalla particolarità  dell&#8217;oggetto delÂ contratto, da peculiari esigenze organizzative o di funzionamento necessarie per lo svolgimento delle prestazioni dedotte in concessione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Si è costituita in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum, Utilitalia, Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell&#8217;Acqua, dell&#8217;Ambiente, dell&#8217;Energia Elettrica,Â delÂ Gas, delle Telecomunicazioni. Premesso di essere legittimata a intervenire in ragione delle proprie prerogative istituzionali a tutela degli associati, in base alle norme statutarie, aderisce alle contestazioni svolte dalla parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">14. L&#8217;AnacÂ ha chiesto anche che sia dichiarato inammissibile l&#8217;atto di intervento di Utilitalia, per carenza di legittimazione attiva, in quanto l&#8217;associazione non sarebbe pregiudicata dalla delibera e degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Il ricorso &#8211; dopo il rinvio alla fase di merito chiesto in camera di consiglio da parte ricorrente &#8211; stato chiamato alla pubblica udienza delÂ 22 maggio 2019, allorchè è stato introitato in decisione: in limine alla discussione la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha rappresentato che con D.L. 18 aprile 2019,Â n. 32, il termine di adeguamento delle concessioni alle previsioni dell&#8217;art. 177Â delÂ Codice è stato prorogato al 31 dicembre 2019, essendo in corso di valutazione una modifica dell&#8217;art. 177Â delÂ D. L.vo 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Il Collegio ritiene fondata la preliminare eccezione di inammissibilità  sollevata dalla difesa erariale.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Le Linee Guida impugnate con l&#8217;atto introduttivo delÂ giudizio sono state emanate, come giù  precisato, ai sensi dell&#8217;art. 177, comma 3,Â delÂ D. L.vo 50/2016, il quale si legge testualmente come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La verifica delÂ rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell&#8217;ANACÂ viene effettuata annualmente, secondo le modalità  indicate dall&#8217;ANACÂ stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l&#8217;anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell&#8217;importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">18. A parere delÂ Collegio l&#8217;esame della dianzi riportata previsione consente di affermare, in primo luogo, che il potere dell&#8217;Anac, di emanare direttive nella materia di che trattasi, deve intendersi limitato alla sola individuazione delle modalità  di verifica e calcolo delle percentuali di esternalizzazione imposte dall&#8217;art. 177, comma 1.</p>
<p style="text-align: justify;">18.1. E&#8217; opinione delÂ Collegio che con la norma in questione il legislatore abbia inteso prevenire le difficoltà  che si sono registrate nell&#8217;ambito delle concessioni autostradali, in relazione alle quali giù  da anni è entrato in vigore il sistema che impone la parziale esternalizzazione dei lavori posti a carico dei concessionari, secondo percentuali che, tra l&#8217;altro, hanno anche subito variazioni nel corso delÂ tempo ed in costanza della medesima concessione. Nell&#8217;ambito di tale settore, ad esempio, si è verificato che il MIT abbia talora imposto il rispetto delle percentuali su un arco di tempo quinquennale, altre volte, invece, su un arco di tempo più¹ ridotto, e tutto ciù² a fronte della mancanza di specifiche indicazioni in tal senso nelle convenzioni e, dunque, nel disaccordo con il concessionario, che riteneva che il rispetto delle percentuali di esternalizzazione dovesse essere verificato solo a fine concessione, confrontando i valori complessivi degli importi dei contratti esternalizzati e di quelli affidati &#8220;in house&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">18.2. Ritiene pertanto il Collegio che l&#8217;art. 177, nel demandare all&#8217;AnacÂ l&#8217;individuazione delle &#8220;modalità &#8221; di &#8220;verifica delÂ rispetto dei limiti di cui al comma 1&#8221;, abbia inteso affidare a tale Autorità  il (solo) compito di precisare, con norme di carattere pratico e prima che si avviasse l&#8217;adeguamento delle concessioni, le basi per il calcolo delle percentuali, il momento cui fare riferimento per il rilievo dei parametri di calcolo e la cadenza delle verifiche, ed eventuali altri aspetti concernenti, in via diretta, solo le modalità  di rilievo delle c.d. &#8220;situazioni di squilibrio&#8221;. Il legislatore, invece, nulla ha disposto, nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 177, circa il fatto che l&#8217;ANACÂ potesse emanare direttive interpretative delÂ comma 1 o riguardanti l&#8217;ammontare della sanzione, sulla quale pure il legislatore è intervenuto direttamente. Per tale ragione si deve escludere che tutta la parte I delle Linee Guida impugnate, deputata a delimitare l&#8217;ambito oggettivo e soggettivo nonchè l&#8217;ambito temporale di applicazione delle nuove percentuali di esternalizzazione, possa ritenersi espressione delÂ potere regolatorio effettivamente demandato all&#8217;AnacÂ dall&#8217;art. 177, comma 3.</p>
<p style="text-align: justify;">18.3. Come si legge nell'&#8221;incipit&#8221; delle Linee Guida impugnate -AnacÂ ha ritenuto di emanare &#8220;linee guida&#8221; meramente interpretative della norma primaria sulla base dell&#8217;art. 213, comma 2,Â delÂ D. L.vo 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">18.3.1. L&#8217;art. 213, comma 1, demanda all&#8217;Anac, in generale, il compito di vigilare sui contratti pubblici e sulla &#8220;attività  di regolazione degli stessi&#8221;; il comma successivo, richiamato espressamente dalla Linee Guida impugnate a chiarimento della relativa base giuridica, si legge invece come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;2. L&#8217;ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell&#8217;efficienza, della qualità  dell&#8217;attività  delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità  dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità  a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l&#8217;impugnabilità  delle decisioni e degli atti assunti dall&#8217;ANACÂ innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L&#8217;ANAC, per l&#8217;emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell&#8217;impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità , anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità  della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11Â delÂ 2016 e dal presente codice&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che è stato più¹ volte affermato che &#8220;linee guida non vincolanti&#8221; (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 213Â delÂ nuovo &#8220;Codice dei contratti&#8221;), lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di &#8220;regolazione flessibile&#8221;, con funzione ricognitiva di principi di carattere generale e di ausilio interpretativo alle amministrazioni cui sono rivolte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2018,Â n. 6026).</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, le &#8220;linee guida non vincolanti&#8221; non presentano una portata immediatamente lesiva, assolvendo allo scopo, al pari delle circolari interpretative, di supportare l&#8217;amministrazione e favorire comportamenti omogenei.</p>
<p style="text-align: justify;">18.4. Per concludere sul punto, si deve affermare che le previsioni contenute nella parte I delle Linee Guida dell&#8217;ANAC,Â nÂ 11, non hanno portata lesiva e non sono, quindi, immediatamente impugnabili.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Anche per quanto riguarda la parte II delle linee guida, autoqualificatasi &#8220;vincolante&#8221;, con la quale sono specificati taluni obblighi in capo al concedente e ai concessionari anche in relazione alla pubblicazione di dati riguardanti la concessione, l&#8217;atto di regolazione dell&#8217;AnacÂ non presenta carattere immediatamente lesivo. Infatti, gli operatori economici che ritengano di non doversi adeguare alle indicazioni ivi contenute in ragione della peculiarità Â delÂ rapporto concessorio non incorrono immediatamente nella sanzione: l&#8217;art. 177, comma 3, infatti, con norma a carattere chiaramente vincolante, da una parte stabilisce che le sanzioni vengono applicate dagli enti concedenti solo quando una &#8220;situazione di squilibrio&#8221; sia constatata per due anni consecutivi, d&#8217;altra parte prevede che la verifica delle situazioni di squilibrio deve essere effettuata annualmente: è evidente che l&#8217;esito di siffatta verifica annuale deve necessariamente sfociare in un formale atto dell&#8217;ente concedente, il quale dovrà  rendere il concessionario edotto delle ragioni per cui l&#8217;amministrazione ritiene comunque applicabile nei suoi confronti l&#8217;articolo 177, nonchè dell&#8217;eventuale esito sfavorevole della verifica e della riscontrata situazione di squilibrio, in modo da consentirgli di porre rimedio alla situazione e di evitare la sanzione l&#8217;anno successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Sarà  dunque con l&#8217;atto mediante il quale gli enti concedenti contesteranno agli operatori economici, all&#8217;esito della prima verifica annuale successiva alla scadenza delÂ termine per l&#8217;adeguamento alle previsione dell&#8217;art. 177, comma 1, l&#8217;esistenza di una &#8220;situazione di squilibrio&#8221;, che sorgerà  per tali operatori l&#8217;interesse concreto a sollecitare un controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione ed interpretazione dell&#8217;art. 177, e ciù² in tempo utile prima di essere attinti dalla sanzione.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Il Collegio, pertanto, allo stato non ravvisa, in capo alla ricorrente, un interesse attuale e concreto ad ottenere l&#8217;annullamento delle impugnate previsioni delle Linee Guida n. 11.</p>
<p style="text-align: justify;">22. Il ricorso in epigrafe indicato va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">23. La novità  della questione giustifica la compensazione delle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
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