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	<title>8231 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8231 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2008 n.8231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2008-n-8231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2008-n-8231/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2008 n.8231</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Santoleri Ciani M.L. (Avv. A. Monti) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) sulla necessità della verifica di compatibilità di un&#8217;opera abusiva con un vincolo sopravvenuto di inedificabilità al fine del rilascio della sanatoria Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Sanatoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2008-n-8231/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2008 n.8231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2008-n-8231/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2008 n.8231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  &#8211; Est. Santoleri<br /> Ciani M.L. (Avv. A. Monti) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della verifica di compatibilità di un&#8217;opera abusiva con un vincolo sopravvenuto di inedificabilità al fine del rilascio della sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Sanatoria – Vincolo sopravvenuto di inedificabilità – Compatibilità – Accertamento &#8211; Necessità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia urbanistica, il vincolo di inedificabilità assoluta impedisce la sanatoria dei manufatti abusivamente realizzati quando sia stato imposto prima della realizzazione dell’abuso, mentre nel caso di vincolo sopravvenuto l’Amministrazione è comunque tenuta a svolgere un accertamento sulla compatibilità del fabbricato con il vincolo susseguente, al fine di decidere se rilasciare o meno il parere di compatibilità paesaggistica. Infatti, il vincolo non può considerarsi del tutto inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione dovendo applicarsi anche in questi casi il regime indicato nella previsione generale di cui all’art. 32 comma 1 della L. 47/85, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al parere favorevole dell’autorità preposta alla sua tutela.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Seconda  Quater &#8211;</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Lucia Tosti            &#8211;          Presidente<br />
Dott. Renzo Conti           &#8211;      Consigliere<br />
Dott. Stefania Santoleri    &#8211;     Consigliere, relatore                                           <br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso <b>n. 14122/01</b>, proposto da</p>
<p><B>CIANI MARIA LUISA</B>, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Monti ed elettivamente domiciliata presso  il suo studio sito in Roma, Via Tiberio Imperatore n. 15.</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, dell’8/8/01 prot. n. 5411/A, notificato in data 13/9/01, di annullamento del provvedimento n. 26 dell’11/5/01, con cui il Comune di Genzano aveva espresso parere favorevole – ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/85 – ai fini del rilascio della concessione in sanatoria avente ad oggetto l’ampliamento di immobile preesistente, sito in Genzano, lotto distinto in catasto al foglio 19, mappale 5, nonché di tutti gli atti preparatori, preordinati e presupposti del provvedimento de quo.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Vista la memoria prodotta da parte resistente a sostegno delle proprie difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 24 giugno 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
In data 16/5/95, la ricorrente ha presentato al Comune di Genzano domanda di concessione in sanatoria per i lavori di ampliamento e ristrutturazione di un manufatto preesistente, sito in Genzano, su lotto distinto in catasto al foglio 19 part. 5, sottoposto a vincolo ambientale.<br />
Con provvedimento dell’11/5/01 prot. n. 5421 il Comune di Genzano ha espresso parere favorevole alla sanatoria ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, condizionatamente al deposito di una relazione idrogeologica attestante l’inesistenza di rischi di esondazione del Fosso  di S. Gennaro collocato vicino al manufatto oggetto di domanda di condono. <br />
Con il provvedimento impugnato la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio ha annullato il provvedimento del Comune di Genzano rilevando che:<br />
&#8211;	la località interessata dall’intervento ricadrebbe in zona di notevole interesse ex L. 1497/39 ai sensi del D.M. 12/1/54;<br />	<br />
&#8211;	il provvedimento comunale sarebbe carente nella motivazione non essendo indicato perché l’intervento sarebbe compatibile con le esigenze di tutela ambientale;<br />	<br />
&#8211;	l’intervento realizzato nel 1993, ricadrebbe nella fascia di rispetto di m. 150 dal Fosso di S. Gennaro, compreso negli elenchi delle acque pubbliche;<br />	<br />
&#8211;	l’intervento ricadrebbe in zona agricola e non rispetterebbe la cubatura ivi prevista per l’edificazione, con ripercussioni dal punto di vista ambientale;<br />	<br />
&#8211;	l’intervento comporterebbe l’alterazione dei tratti caratteristici  della località interessata dal vincolo e quindi comporterebbe la modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico;<br />	<br />
&#8211;	conseguentemente il provvedimento comunale sarebbe viziato per difetto di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 145 del T.U. n. 490/99.<br />	<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente deduce il seguente motivo di impugnazione:<br />
1)	Errore nei presupposti e travisamento dei fatti e di norme di diritto. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Illogicità, erroneità e arbitrarietà nell’azione amministrativa.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che il manufatto in questione non potrebbe incidere sulla destinazione agricola della zona, trattandosi non di nuova costruzione, bensì di semplice ampliamento di mq. 38 abitabili (oltre a mq. 8 non abitabili); peraltro non competerebbero all’Amministrazione statale considerazioni in ordine alla conformità urbanistica dell’intervento.<br />
Inoltre, nel Fosso di S. Gennaro non scorrerebbero né torrenti, né altri corsi d’acqua, ma soltanto le acque meteoriche e la perizia geologica richiesta dal Comune di Genzano dimostrerebbe che nessuna incidenza potrebbe avere, per la stabilità del fabbricato, la vicinanza al Fosso.<br />
Infine alcuna violazione dell’art. 145 del T.U. 490/99 deriverebbe dal provvedimento comunale, non avendo l’Amministrazione comunale modificato in alcun modo gli elenchi indicati nell’art. 139 del T.U.<br />
In conclusione, la ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso .<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
All’udienza pubblica del 24 giugno 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Come meglio dedotto in narrativa, la ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio, con il quale è stato annullato il parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, al rilascio della concessione in sanatoria relativamente ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato, sito nel Comune di Genzano, in zona sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del D.M. 12/1/54, e ricadente nella fascia di rispetto di m. 150 dal Fosso di S. Gennaro iscritto nell’elenco delle acque pubbliche.<br />
Con un unico articolato motivo di gravame la ricorrente ha dedotto:<br />
&#8211;	l’irrilevanza della vicinanza del fabbricato rispetto al Fosso, in considerazione della perizia idrogeologica depositata su richiesta dell’Amministrazione Comunale;<br />	<br />
&#8211;	l’irrilevanza del mancato rispetto delle norme urbanistiche in ordine al rapporto tra la cubatura del fabbricato e l’area di pertinenza sita in zona agricola;<br />	<br />
&#8211;	l’erroneità della tesi dell’Amministrazione secondo cui attraverso la sanatoria si sarebbe verificata la violazione dell’art. 145 del T.U. n. 490/99.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Come ricordato in punto di fatto, l’annullamento del provvedimento comunale è intervenuto per una serie di ragioni, tra le quali spicca in modo particolare l’insanabilità del manufatto in quanto situato nella fascia di rispetto di m. 150 dal Fosso di S. Gennaro, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche.<br />
Come è noto nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua prevista dall’art. 1 comma 5 lett. c) della L. 431/85, sussiste il vincolo di inedificabilità assoluta  che di per sé legittima il parere negativo di compatibilità paesaggistica (cfr. T.A.R. Emilia Romagna 16/12/05 n. 583).<br />
La giurisprudenza ha quindi precisato che il vincolo di inedificabilità assoluta impedisce la sanatoria dei manufatti abusivamente realizzati quando sia stato imposto prima della realizzazione dell’abuso, mentre nel caso di vincolo sopravvenuto l’Amministrazione è comunque tenuta a svolgere un accertamento sulla compatibilità del fabbricato con il vincolo susseguente, al fine di decidere se rilasciare o meno il parere di compatibilità paesaggistica.<br />
Nel caso di specie, poiché il manufatto abusivo è stato realizzato nel 1993 (ed infatti la domanda di condono è stata presentata ai sensi della L. 724/94), il vincolo di inedificabilità è precedente alla realizzazione dell’abuso.<br />
In ogni caso, occorre rilevare che, anche in  caso di vincolo successivo, l’Amministrazione dovrebbe accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale al momento in cui viene esaminata la domanda di sanatoria  (Cons. Stato Sez. V 22/12/94 n. 1574; Cons. Stato A.P. 22/7/99 n. 20; Cons. Stato Sez. VI 22/8/03 n. 4765; ecc.), e che quindi, .nel caso di vincolo assoluto di inedificabilità, il vincolo non potrebbe considerarsi del tutto inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione,  dovendo applicarsi in questi casi lo stesso regime indicato nella previsione generale di cui all’art. 32 comma 1 della L. 47/85, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al parere favorevole dell’autorità preposta alla sua tutela (cfr. Cons. Stato A.P. n. 20/99).<br />
Ciò comporta che, nel compiere il giudizio di compatibilità, l’Amministrazione non può non tener conto delle prescrizioni recate dal vincolo stesso, così come accade nel caso di vincolo relativo sopravvenuto (Cons. Stato Sez. V 7/10/03 n. 5918), con l’effetto, quindi, di poter ritenere non sanabile il manufatto quando contrasti con le prescrizioni recate dal vincolo stesso.<br />
Ne consegue che quando l’Amministrazione comunale rilascia parere favorevole di compatibilità con il vincolo paesaggistico – specie se comportante l’inedificabilità del suolo – deve provvedervi con atto adeguatemente motivato.<br />
Occorre infatti precisare che,  in sede di autorizzazione paesaggistica, anche i provvedimenti positivi devono essere sostenuti da adeguata motivazione (Cons.Stato, VI Sez., 13 febbraio 2001 n. 685; 8 agosto 2000 n. 4345; 6 luglio 2000 n. 3793; 15 dicembre 1981 n. 751; T.A.R. Sardegna 29 aprile 2003 n. 494; T.A.R. Lazio, II Sez., 21 settembre 2001 n. 7716). Invero, l&#8217;esigenza di una congrua motivazione &#8211; che si giustifica, in primis, con la considerazione del valore costituzionale da preservare (tutela del paesaggio ex art. 9 Cost.) &#8211; postula che l&#8217;atto autorizzatorio fornisca la ricostruzione dell&#8217;itinerario seguito per individuare le ragioni di compatibilità effettiva. Tali ragioni, in riferimento agli specifici valori paesistici del luogo, possono, ove sussistenti, consentire i progettati lavori, considerati soprattutto nella loro globalità e non esclusivamente in semplici episodi di dettaglio (Cons.Stato, VI Sez., 2 aprile 1997 n. 536). Peraltro, l&#8217;esigenza di un&#8217;adeguata motivazione in subiecta materia trova specifico fondamento nell&#8217;art. 3, primo comma, L. 7 agosto 1990 n. 241, che ha generalizzato l&#8217;obbligo di motivazione per ogni provvedimento amministrativo, positivo o negativo (Cons.Stato, VI Sez., 12 maggio 1994, n. 771).<br />
Ritiene quindi il Collegio, che correttamente la Soprintendenza abbia rilevato il difetto di motivazione del provvedimento comunale, atteso che l’Amministrazione non ha indicato in alcun modo le ragioni per le quali ha ritenuto la compatibilità del manufatto con il vincolo paesaggistico, essendosi occupata soltanto dell’aspetto idrogeologico, per evitare di concedere la sanatoria ad un manufatto sottoposto al rischio di esondazioni.<br />
Occorre poi chiarire che – contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente – il riferimento al mancato rispetto delle previsioni urbanistiche relative al lotto minimo, non è stato dedotto dalla Soprintendenza per sottolineare la non conformità urbanistica dell’intervento, quanto piuttosto per evidenziare come l’incremento di cubatura potesse comportare riflessi sull’ambiente, destinato ad attività  agricola.<br />
Infine, neppure l’ultimo profilo di censura può essere condiviso, in quanto attraverso la sanatoria del manufatto sottoposto a vincolo di inedificabilità, in quanto ricadente nella fascia di rispetto dei fiumi e corsi d’acqua iscritti negli elenchi (come nel caso di specie), si sarebbe in pratica apportata una modificazione al provvedimento di vincolo stesso.<br />
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Quater &#8211; respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2008-n-8231/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2008 n.8231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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