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	<title>823 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-9-2019-n-823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-9-2019-n-823/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.823</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore; (Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità  e dall&#8217;UREGA di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato c. Comune di Termini Imerese e Dusty s.r.l. in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-9-2019-n-823/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore;  (Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità  e dall&#8217;UREGA di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato c. Comune di Termini Imerese e Dusty s.r.l. in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituiti in giudizio; C. Trasporti Ambiente soc. coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Rotigliano)</span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo, il &#8220;principio dispositivo&#8221; vale senz&#8217;altro per quanto attiene alla domanda giudiziale nonchè, parzialmente, anche per il meccanismo probatorio , mentre non opera in relazione alle &#8216;specifiche modalità &#8216; di assunzione e/o di acquisizione delle prove , nè in relazione alle &#8216;modalità  di attuazione&#8217; delle &#8216;operazioni&#8217; strumentali alla formazione della prova.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Processo amministrativo &#8211; principio dispositivo &#8211; operatività  &#8211; concreta organizzazione di tutte le attività  processuali &#8211; prescrizioni legali e competenza riservata al Giudice &#8211; ambiti &#8211; identificazione.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel processo amministrativo, il &#8220;principio dispositivo&#8221; vale senz&#8217;altro per quanto attiene alla domanda giudiziale (nel senso che al Giudice è inibito giudicare &#8220;ultra petita&#8221;), nonchè, parzialmente, anche per il meccanismo probatorio (che, com&#8217;è noto, è solamente in parte nella disponibilità  delle parti, ben potendo essere disposte d&#8217;ufficio sia l&#8217;acquisizione di documenti, informazioni e/o chiarimenti, sia la consulenza tecnica e la verificazione), mentre non opera in relazione alle &#8216;specifiche modalità &#8216; di assunzione e/o di acquisizione delle prove (o dei documentati chiarimenti volti ad assumere la consistenza di prove), nè in relazione alle &#8216;modalità  di attuazione&#8217; delle &#8216;operazioni&#8217; strumentali alla formazione della prova.</em><br /> <em>Tali &#8220;modalità  operative&#8221; sono &#8211; di regola e per lo più¹ &#8211; disciplinate dalla legge (come nel caso della &#8220;c.t.u.&#8221;, per la quale la legge stabilisce le regole volte ad assicurare il contraddittorio e l&#8217;imparzialità ; o nel caso della &#8220;prova testimoniale&#8221;, per la quale la legge stabilisce le regole di assunzione). Ma è evidente che la concreta organizzazione di tutte le attività  processuali ed operazioni che non sono espressamente (e meticolosamente) disciplinate dalla legge processuale, non può che essere devoluta e riservata alla competenza del Giudice, concretandosi in un&#8217;attività  intimamente connessa alla sua funzione, e nella quale si manifesta la sua abilità  ed il suo intuito nel perseguimento della ricerca della verità  (e della giustizia).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/09/2019<br /> <strong>N. 00823/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00615/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 615 del 2018, proposto dall&#8217;Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità  e dall&#8217;UREGA di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Villareale n.6, sono <em>ex lege</em>Â domiciliati;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Termini Imerese e Dusty s.r.l. in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituiti in giudizio;<br /> C. Trasporti Ambiente soc. coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Filippo Cordova, n. 95;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n.1451 del 27.6.2018, resa dalla III^ sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della C. Trasporti Ambiente soc. coop.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Nominato Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l&#8217;avvocato dello Stato Fabio Caserta e l&#8217;avv. Riccardo Rotigliano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. Con deliberazione di G.M. n.120 del 28.6.2016 il Comune di Termini Imerese approvava il progetto di affidamento del servizio di igiene ambientale della costituita A.R.O. (area raccolta ottimale) territoriale; ed avviava la procedura di gara per l&#8217;affidamento del correlato appalto per il &#8220;servizio integrato della gestione dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale&#8221; (per un valore a base d&#8217;asta pari ad €.25.796.370,32, oltre costi per la sicurezza, ed i.v.a.), da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa.<br /> Alla gara partecipavano nove concorrenti, tra cui la ditta appellante, società  cooperativa C. Trasporti Ambiente (d&#8217;ora innanzi denominata semplicemente, per brevità , &#8220;C.&#8221;).<br /> Le operazioni del seggio di gara (UREGA di Palermo) si protraevano &#8211; anche in ragione dell&#8217;acquisizione dall&#8217;A.N.A.C. di un parere precontenzioso (chiesto su sollecitazione di un concorrente inizialmente escluso e poi riammesso) &#8211; dal 7.11.2016 fino al 14.2.2018.<br /> All&#8217;esito di tali operazioni, nella seduta pubblica del 17.1.2018 il Seggio di gara aggiudicava l&#8217;appalto alla società  Dusty s.r.l., che aveva conseguito il punteggio complessivo di 80,05 punti (su cento), immediatamente seguita dalla società  C. con 79,97 punti (su cento), e dunque con un distacco di appena 0,08 punti.<br /> 2. Con ricorso innanzi al TAR di Palermo (Sez. III^), la C. impugnava l&#8217;aggiudicazione, unitamente agli atti di gara.<br /> Nel chiederne l&#8217;annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie, conformative e di condanna, lamentava:<br /> violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.95 del d.lgs. n.50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), nonchè del paragrafo IV.2 del bando di gara e del paragrafo 6 del disciplinare, ed eccesso di potere per difetto di motivazione,Â <em>deducendo che l&#8217;attribuzione di un punteggio pari a &#8220;0&#8221;</em>Â (dunque: la valutazione di &#8220;insufficienza totale&#8221;) <em>per le voci relative alle &#8220;migliorie&#8221;</em>Â (sub/criterio di giudizio &#8220;h.2&#8221;, previsto dal disciplinare di gara) <em>ed alle &#8220;novità  assolute&#8221;</em>Â (sub/criterio di giudizio &#8220;h.3&#8221;) <em>avrebbe dovuto essere assistito da un minimo di motivazione</em>Â volta a dar conto delle ragioni per le quali ben quindici pagine del proposto progetto, dedicate ad illustrare proprio taluni <em>aspetti &#8216;migliorativi&#8217; ed &#8216;innovativi&#8217;</em>Â (rispetto alle soluzioni tecniche del capitolato speciale), non erano state neanche prese in considerazione;<br /> violazione dell&#8217;art.34 del d.lgs. n.50 del 2016 e del disciplinare di gara, nonchè dell&#8217;art.1 del capitolato speciale, deducendo che l&#8217;offerta della società  Dusty avrebbe dovuto essere comunque esclusa per non aver descritto talune specifiche tecniche &#8211; necessarie per il rispetto delle norme a tutela dell&#8217;ambiente &#8211; dei prodotti offerti.<br /> Con ordinanza n.857 dell&#8217;11.4.2018,Â <em>il TAR di Palermo (sez. III^) disponeva che la Commissione di gara esplicitasse &#8220;le ragioni poste a supporto della valutazione&#8221; &#8211; con la quale aveva attribuito un punteggio pari a &#8220;0&#8221; &#8211; relativa agli aspetti sopra indicati</em>.<br /> Il 17.4.2018 la Commissione di gara, ricostituitasi (in eguale composizione) in (asserita) esecuzione all&#8217;ordinanza,Â <em>confermava</em>Â la sua valutazione di <em>totale insufficienza</em>Â delle parti dell&#8217;offerta relative alle &#8220;migliorie&#8221; ed alle &#8220;innovazioni&#8221;,Â <em>continuando a non fornire alcun ragguaglio in ordine alle ragioni e sui criteri sui quali aveva basato un giudizio sì tranciante</em>.<br /> Con ricorso per motivi aggiunti la C. impugnava anche tale determinazione, lamentandone la illegittimità  per la stessa ragione per la quale aveva contestato la precedente valutazione; e cioè per la rilevata <em>assoluta carenza di una motivazione idonea a supportare il giudizio di totale insufficienza</em>, tautologicamente predicata.<br /> Ritualmente costituitesi, l&#8217;Amministrazione regionale, l&#8217;Amministrazione comunale e la società  Dusty, eccepivano l&#8217;infondatezza sia del ricorso che dei motivi aggiunti.<br /> 3. Con sentenza n.1451 del 27.6.2018 la III^ sezione del TAR di Palermo <em>accoglieva il ricorso</em>Â avendo ritenuto fondato (esclusivamente) il primo motivo di gravame; e, per l&#8217;effetto,Â <em>disponeva che una nuova Commissione, costituita in diversa composizione</em>,Â <em>provvedesse</em>:<br /> &#8211;<em>a (ri)valutare, nel progetto offerto dalla C., gli aspetti relativi ai cc.dd. sub/criteri &#8220;h.2&#8221; ed &#8220;h.3&#8221; del bando</em>Â (concernenti eventuali &#8216;migliorie&#8217; ed &#8216;innovazioni&#8217;), attribuendo ad essi un punteggio;<br /> &#8211;<em>ed a supportare un eventuale giudizio di totale insufficienza</em>Â (con attribuzione di un punteggio pari a &#8220;0&#8221;) <em>in ordine alle voci in questione</em>Â (&#8220;h.2&#8221; ed &#8220;h.3&#8221;),Â <em>con l&#8217;indicazione delle ragioni che lo avessero determinato</em>.<br /> 4. Con l&#8217;appello in esame l&#8217;Assessorato regionale infrastrutture e mobilità  e l&#8217;UREGA hanno impugnato la sentenza in questione esclusivamente <em>nella parte in cui dispone che la Commissione di gara che dovrà  provvedere alla nuova ed eventualmente motivata valutazione (sul punto specifico sopra descritto) sia &#8220;composta con soggetti diversi da quelli che hanno composto la commissione in occasione dell&#8217;espressione dei giudizi valutati illegittimi&#8221;.</em><br /> Ritualmente costituitisi, la società  C. &#8211; che non ha proposto appello incidentale &#8211; ha eccepito l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> La società  Dusty non ha proposto appello.<br /> Nel corso del giudizio le parti costituite hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.<br /> Con ordinanza n.547 del 13.9.2018, la domanda cautelare proposta dall&#8217;appellante è stata respinta.<br /> Infine, all&#8217;udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell&#8217;appello, la causa è stata posta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 5. L&#8217;appello è infondato.<br /> Con unico mezzo di gravame, l&#8217;Amministrazione regionale appellante (UREGA) lamenta l&#8217;ingiustizia dell&#8217;impugnata sentenza per <em>vizio di ultra/petizione</em>Â edÂ <em>eccesso di potere giurisdizionale</em>, deducendo che <em>il Giudice di primo grado ha errato nel disporre che la commissione incaricata della rivalutazione </em>(di parte della offerta della ditta C. Trasporti Ambiente)<em>Â dovrà  essere costituita in diversa composizione</em>.<br /> Ad avviso dell&#8217;Amministrazione appellante il Giudice di prime cure non avrebbe potuto disporre la diversa composizione della Commissione; e ciù² in quanto <em>la parte ricorrente non lo aveva chiesto espressamente</em>.<br /> Inoltre, ad avviso dell&#8217;Amministrazione appellante, con la predetta statuizione <em>il Giudice in questione avrebbe, per così dire, usurpato poteri organizzativi</em>Â ad essa devoluti, debordando dalla sfera delle attribuzioni giurisdizionali.<br /> Le doglianze non meritano accoglimento.<br /> 5.1. Il fatto che l&#8217;appellante non avesse chiesto al Giudice di primo grado di disporre che la Commissione di gara incaricata della rivalutazione fosse costituta in diversa composizione,Â <em>appare non del tutto vero e comunque irrilevante</em>.<br /> 5.1.1. E&#8217; <em>vero</em> che nel ricorso introduttivo non v&#8217;è traccia di alcuna richiesta di sostituzione dei componenti della Commissione.<br /> Ma è <em>altrettanto vero</em>Â che l&#8217;esigenza di utilizzare una <em>nuova</em>Â commissione di gara (in funzione valutativa) costituita in differente composizione,Â <em>è sorta solamente nel corso del giudizio di primo grado</em> (dunque successivamente alla proposizione della domanda introduttiva della causa), <em>allorquando la commissione originariamente insediata ha mostrato la sua intenzione di non ottemperare ad una precisa disposizione del Giudice</em> (o comunque ha mostrato di non voler fornire alcun ragguaglio in ordine alle ragioni del suo giudizio, ritenendo che le stesse fossero induttivamente ricavabili dalla votazione di totale insufficienza riassunta nel voto, pari a &#8220;zero&#8221;, attribuito).<br /> 5.1.2. Per il resto, dagli atti di causa risulta (cfr. ordinanza n.547 del 13.9.2018 di questo Consiglio di giustizia amministrativa) che <em>prima che la causa andasse in decisione, la parte ricorrente ha chiesto espressamente al Collegio che la commissione di gara eventualmente chiamata ad esperire la motivata valutazione, fosse costituita in diversa composizione</em>.<br /> Il che smentisce l&#8217;assunto che l&#8217;Amministrazione pone a fondamento della sua doglianza.<br /> 5.1.3. La sussistenza di una precisa istanza volta ad ottenere che il giudizio fosse devoluto ad una diversa commissione di valutazione appare, comunque &#8211; e come giù  preannunziato &#8211;<em>sostanzialmente irrilevante.</em><br /> E ciù² per le considerazioni che seguono.<br /> Nel processo amministrativo,Â  <em>il &#8220;principio dispositivo&#8221; vale senz&#8217;altro per quanto attiene alla domanda giudiziale</em> (nel senso che al Giudice è inibito giudicare &#8220;ultra petita&#8221;),Â <em>nonchè, parzialmente, anche per il meccanismo probatorio</em> (che, com&#8217;è noto, è solamente in parte nella disponibilità  delle parti, ben potendo essere disposte <em>d&#8217;ufficio</em>Â sia l&#8217;<em>acquisizione di documenti, informazioni e/o chiarimenti</em>, sia la <em>consulenza tecnica</em>Â e la <em>verificazione</em>), mentre <em>non opera in relazione alle &#8216;specifiche modalità &#8216; di assunzione e/o di acquisizione delle prove (o dei documentati chiarimenti</em>Â <em>volti ad assumere la consistenza di prove)</em>, <em>nè in relazione alle &#8216;modalità  di attuazione&#8217; delle &#8216;operazioni&#8217; strumentali alla formazione della prova</em>.<br /> Tali &#8220;modalità  operative&#8221; sono &#8211; <em>di regola e per lo più¹</em> &#8211; disciplinate dalla legge (come nel caso della &#8220;c.t.u.&#8221;, per la quale la legge stabilisce le regole volte ad assicurare il contraddittorio e l&#8217;imparzialità ; o nel caso della &#8220;prova testimoniale&#8221;, per la quale la legge stabilisce le regole di assunzione,Â <em>etc.,</em>). Ma è evidente che <em>la concreta organizzazione di tutte le attività  processuali ed operazioni che non sono espressamente (e meticolosamente) disciplinate dalla legge processuale, non può che essere devoluta e riservata alla competenza del Giudice</em>, concretandosi in un&#8217;attività  intimamente connessa alla sua funzione, e nella quale si manifesta la sua abilità  ed il suo intuito nel perseguimento della ricerca della verità  (e della giustizia).<br /> Ora, nella fattispecie per cui è controversia, il Giudice di primo grado aveva disposto, in fase istruttoria, che la Commissione di gara esplicitasse le ragioni poste a supporto della sua valutazione.<br /> Sicchè è evidente che <em>si è trattato, in termini tecnici, di una vera e propria richiesta istruttoria volta ad acquisire documentati chiarimenti, ai sensi dell&#8217;art.63, primo comma, del codice del processo amministrativo</em>.<br /> Senonchè, la Commissione di gara ha ritenuto di non fornire i ragguagli richiesti, limitandosi a confermare &#8211;<em>id est</em>: a <em>reiterare, tale e quale</em>Â &#8211; il provvedimento impugnato, intendendo così &#8211; con ogni probabilità  &#8211; &#8220;chiarire&#8221; che la mera espressione del voto in termini di <em>insufficienza assoluta</em>Â (e cioè mediante l&#8217;uso dello &#8220;zero&#8221;) fosse di per sì© indicativa e sufficientemente rappresentativa delle ragioni che avevano determinato la valutazione negativa.<br /> A questo punto il Giudice di primo grado è giunto alla conclusione, rappresentata nell&#8217;appellata sentenza, che il provvedimento impugnato fosse <em>immotivato &#8220;in parte qua&#8221;</em>; e <em>nell&#8217;accogliere il ricorso ha disposto, in omaggio al &#8220;principio di conservazione degli atti amministrativi&#8221; che l&#8217;Amministrazione provvedesse ad emendare il vizio di parziale difetto di motivazione &#8211; gravante sul provvedimento impugnato &#8211; mediante un&#8217;attività  valutativo-esplicativa, integrativa</em>.<br /> E ciù² ha fatto, all&#8217;evidenza, anche <em>in funzione acceleratoria</em>.<br /> Non appare revocabile in dubbio, infatti, che se avesse adottato &#8211; in alternativa a quanto ha fatto &#8211; una decisione di accoglimento in funzione puramente cassatoria del provvedimento ritenuto immotivato, corredata &#8211; come sarebbe stato corretto in un caso del genere &#8211; dalla consueta clausola volta a salvare gli ulteriori atti e provvedimenti dell&#8217;Amministrazione (doverosamente diretti alla conclusione della procedura di gara), l&#8217;effetto finale &#8211; a parte l&#8217;allungamento dei tempi &#8211; non sarebbe stato molto diverso: sarebbe stato comunque necessario procedere alla rinnovazione del segmento procedimentale viziato, e dunque alla riconvocazione della commissione.<br /> Ed anche in quell&#8217;ipotesi sarebbe sorta la questione della corretta composizione della stessa, questione che il Giudice ha ritenuto di affrontare e di decidere &#8211; con un giudizio, per così dire,Â <em>kantianamente &#8220;sintetico ed a priori&#8221;</em>Â &#8211;<em>fin da subito</em>.<br /> E, come appare logico (anzi ovvio),Â <em>ha ritenuto che la competenza per svolgere tale attività  integrativa non potesse essere devoluta ad un organo composto dalle stesse persone che &#8211; seppur giù  precedentemente invitate dallo stesso Organo giudiziario &#8211; avevano giù  deciso di non svolgerla</em>.<br /> D&#8217;altro canto, se il Giudice di prime cure non avesse così disposto,Â <em>la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado si sarebbe risolta in un atto giudiziario meramente ripetitivo dell&#8217;ordinanza giù  adottata e rimasta ineseguita; e dunque in una espressione di inefficienza (e di impotenza) giudiziaria</em>. E anche l&#8217;esito provvedimentale finale &#8211; in esecuzione della stessa &#8211; sarebbe stato prevedibilmente scontato, connotandosi come un evento inevitabilmente annunziato.<br /> SicchèÂ <em>non si vede in cosa il Giudice di primo grado abbia travalicato i suoi poteri</em>; nè la ragione per la quale la statuizione appellata sarebbe da considerare viziata da ultra/petizione.<br /> Come se al Giudice fosse preclusa, nell&#8217;esercizio della sua funzione, ogni attività  creativa coerente ed efficace &#8211; quale <em>strumento al fine</em>Â &#8211; sol perchè espressamente non richiesta o non menzionata da una delle parti processuali.<br /> Come se nella fattispecie per cui è causa il Giudice avesse disposto la &#8220;rinnovazione&#8221; dell&#8217;organo valutativo <em>inopinatamente ed immotivatamente</em>, mentre è fin troppo evidente che la &#8220;misura&#8221; in questione è stata la necessaria conseguenza della (<em>rectius</em>: l&#8217;obbligato rimedio alla) condotta processuale di quest&#8217;ultimo.<br /> Come &#8211; infine &#8211; se il Giudice di primo grado avesse &#8211; sia consentita l&#8217;espressione immaginifica &#8211; &#8220;ultra/sodisfatto&#8221;, e di sua personale iniziativa, l&#8217;interesse del ricorrente, sì da &#8220;ultra/pregiudicare&#8221; quello delle parti resistenti.<br /> Mentre è vero, casomai, proprio il contrario; e cioè che la statuizione del Giudice di prime cure è stata &#8220;meno incisiva&#8221; &#8211; o meno &#8220;pervasiva&#8221; e dirompente &#8211; di quanto avrebbe potuto essere. E che ha lasciato impregiudicate le posizioni di tutte le parti.<br /> Non appare revocabile in dubbio, infatti, che una volta accertato il difetto di motivazione, il Giudice di primo grado ben avrebbe anche potuto <em>spingersi</em>Â &#8211; ulteriore ed estrema alternativa a quella prima ipotizzata &#8211; fino ad annullare l&#8217;aggiudicazione (e finanche l&#8217;intera procedura). Se lo avesse fatto avrebbe certamente realizzato il c.d. &#8220;interesse strumentale&#8221; della ricorrente alla celebrazione di una nuova gara.Â <em>Ma è evidente che non avendolo fatto,</em>Â <em>ed essendosi limitato a disporre la reiterazione di un segmento di attività </em>,Â <em>ha comunque imparzialmente tutelato gli interessi di entrambi i contendenti, nessuno dei quali appare &#8211; allo stato &#8211; pregiudicato</em>.<br /> Il che dimostra inequivocabilmente come non abbia affatto deciso &#8220;ultra petita&#8221; rispetto alla domanda proposta dalla ditta ricorrente, e che &#8211; anzi &#8211; la ha &#8220;sezionata&#8221; in modo tale da ridurne al massimo la portata tendenzialmente distruttiva (<em>rectius</em>: dirompente), non pregiudicando definitivamente la posizione (di aggiudicataria virtuale) della contro-interessata ditta Dusty.<br /> 5.2. Del resto, e sotto altro profilo, va sottolineato che non si vede quale sia l&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione, a fronte di una sì equilibrata ed imparziale decisione &#8211; che, lo si ribadisce, allo stato attuale non ha ancora pregiudicato alcuna delle parti aspiranti all&#8217;aggiudicazione &#8211; alla proposizione dell&#8217;appello.<br /> Il cui unico scopo sembra essere quello di impedire l&#8217;affermazione di un principio giuridico volto a garantire l&#8217;imparzialità .<br /> 5.3. Un&#8217;ultima osservazione.<br /> Non ignora il Collegio che l&#8217;art.77, comma 11, del nuovo codice dei contratti pubblici che sancisce il principio secondo cui <em>&#8220;In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell&#8217;aggiudicazione o di annullamento dell&#8217;esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l&#8217;annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione&#8221;</em>.<br /> Ma non può non rilevarsi che la norma richiamata mal si attaglia al caso di specie.<br /> E&#8217; sufficiente osservare al riguardo che nel caso dedotto in giudizio l&#8217;aggiudicazione non è stata &#8220;annullata&#8221;, essendo ancora <em>in itinere</em>Â il procedimento di valutazione volto a verificare quale debba essere la ditta alla quale aggiudicare l&#8217;appalto; nè è stata annullata l&#8217;esclusione di un concorrente.<br /> Sicchè appare evidente che difettano i presupposti di fatto &#8211; consistenti, per l&#8217;appunto, nell&#8217;avvenuto &#8220;annullamento dell&#8217;aggiudicazione&#8221; o nella avvenuta &#8220;esclusione di un concorrente&#8221; &#8211; per l&#8217;applicazione della norma in questione.<br /> La verità  è che la norma in esame si applica allorquando venga in rilievo un vizio che abbia inficiato l&#8217;aggiudicazione, mentre nella fattispecie in esame la necessità  di modificare la composizione della commissione di gara è sorta nell&#8217;ambito del processo amministrativo, in conseguenza di una decisione giudiziaria &#8211; poco importa se più¹ o meno condivisibile &#8211; rimasta ineseguita, ed al fine di consentirne la corretta attuazione.<br /> 6. In considerazione delle superiori osservazioni, l&#8217;appello va respinto.<br /> La novità  della questione suggerisce la compensazione delle spese fra le parti costituite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l&#8217;appello.<br /> Compensa le spese fra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2019 n.823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-6-2019-n-823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-6-2019-n-823/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2019 n.823</a></p>
<p>R. Trizzino, Pres., A. Cacciari, Est. Sul difetto di ragionevolezza e di proporzionalità  di un provvedimento prefettizio che, allo scopo di assicurare l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, limita la libertà  personale e di circolazione a soggetti denunciati di taluni reati in alcuni luoghi della città  1. Sicurezza pubblica &#8211; Provvedimento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino, Pres., A. Cacciari, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sul difetto di ragionevolezza e di proporzionalità  di un provvedimento prefettizio che, allo scopo di assicurare l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, limita la libertà  personale e di circolazione a soggetti denunciati di taluni reati in alcuni luoghi della città </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Sicurezza pubblica &#8211; Provvedimento prefettizio di necessità  e urgenza &#8211; Divieto di stazionamento in determinati luoghi della città  rivolto a persone denunziate di taluni reati &#8211; Violazione del principio di proporzionalità  &#8211; Violazione della libertà  di circolazione costituzionalmente tutelata.<br /> 2. Sicurezza pubblica &#8211; Competenze prefettizie in materia di sicurezza e poteri del sindaco ex art. 54 d. lgs. 267/2000 quale autorità  di governo &#8211; Non sussiste una linea netta di demarcazione.<br /> 3. Processo amministrativo &#8211; Interesse ad intervenire in giudizio di associazioni o organismi rappresentativi &#8211; Occorre aver riguardo allo scopo statutario.<br /> 4. Processo amministrativo &#8211; Impugnabilità  dell&#8217;atto generale che presenta attuale lesività  &#8211; Fattispecie di ordinanza con destinatari individuabili- Ammissibilità  del ricorso sotto il profilo dell&#8217;interesse ad agire</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><em>1. Risulta sproporzionato il provvedimento prefettizio che dispone il divieto di stazionare in alcuni luoghi della città  alle persone denunciate di determinati reati nella misura in cui non sia assistito dalla rappresentazione delle difficoltà  ad utilizzare gli strumenti ordinari per fronteggiare i rischi connessi alla sicurezza urbana nei periodi di forte concentrazione turistica, quali, ad esempio, la carenza di risorse umane o strumentali ai fini del controllo del territorio, con conseguente necessità  di adottare strumenti extra ordinem. Lo strumento di prevenzione del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere utilizzato in via ordinaria poichè, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l&#8217;articolo 16, primo comma, della Costituzione. L&#8217;illegittimità  del provvedimento scaturisce inoltre dalla irragionevole automaticità  tra la denuncia per determinati reati e l&#8217;essere responsabile di &#8220;comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione&#8221; di determinate aree. Non vi è, infatti, un nesso di consequenzialità  automatica tra il presupposto e la conseguenza. In altri termini non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati.<br /> 2. Il Sindaco, nell&#8217;esercitare i poteri di ordinanza previsti dall&#8217;articolo 54 del d.lgs. 267/2000 (atti a prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l&#8217;incolumità  pubblica e la sicurezza urbana) agisce quale rappresentante dell&#8217;Autorità  statale, &#8220;quale Ufficiale del Governo&#8221;. Il sistema disegnato dal legislatore in materia è quello nel quale diverse autorità , a diversi livelli, intervengono nella tutela di tali interessi pubblici. In questo contesto non si può tracciare un confine netto tra competenze prefettizie e sindacali e deve invece ipotizzarsi un coordinamento dell&#8217;azione dell&#8217;una e dell&#8217;altra Autorità . Non è inoltre possibile delineare una netta distinzione tra ordine pubblico da un lato e sicurezza urbana dall&#8217;altro poichè il mantenimento del primo è presupposto del secondo. Non può quindi ravvisarsi l&#8217;ingerenza dell&#8217;Autorità  prefettizia nelle competenze proprie del Sindaco nel disporre il divieto di stazionare in alcuni luoghi della città  alle persone denunciate di determinati reati<br /> 3. Occorre estromettere dal giudizio l&#8217;organizzazione il cui scopo è di migliorare il diritto di difesa nell&#8217;ambito del processo penale laddove invece la fattispecie concreta ha ad oggetto la regolamentazione di misure di prevenzione in ambito amministrativo, in quanto non sussiste l&#8217;interesse ad intervenire in giudizio, così come lo stesso non sussiste per l&#8217;associazione che ha come scopo sociale lo svolgimento di attività  di riflessione e ricerca sociale sui temi dell&#8217;emarginazione sociale, della devianza, delle migrazioni, dell&#8217;esecuzione penale e del carcere e delle altre istituzioni penali, al fine di mettere a disposizione i risultati delle ricerche agli operatori sociali e agli studiosi.<br /> 4. Il provvedimento rivolto ai soggetti destinatari di denunce per determinati reati, pur avendo carattere di atto generale, ben consente l&#8217;identificazione dei suoi destinatari anche in assenza di atto applicativo, perchè non lascia margini di discrezionalità  all&#8217;autorità  amministrativa nell&#8217;applicazione ai casi concreti. L&#8217;attualità  dell&#8217;interesse al ricorso dei citati soggetti deve quindi ritenersi giù  sussistente poichè l&#8217;applicazione concreta dell&#8217;atto gravato costituisce attività  meramente esecutiva e vincolata per l&#8217;Amministrazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/06/2019</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 00823/2019 REG.PROV.COLL.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 00549/2019 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 549 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cino Benelli, Fabio Clauser e Adriano Saldarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il primo in Firenze, corso Italia 24;</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">il -OMISSIS-in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br /> il -OMISSIS-in qualità  di Ufficiale di Governo, non costituiti in giudizio;</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> <em>ad adiuvandum</em>:</div>
<div style="text-align: justify;">-OMISSIS-in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Viciconte e Pier Matteo Lucibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il secondo in Firenze, borgo Pinti 80;<br /> -OMISSIS-in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Niccolà² Cianferotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">A) del provvedimento 9 aprile 2019 (prot. n. 0052287) a firma del Prefetto della Provincia di Firenze, pubblicato sul sito informatico della Prefettura di Firenze il 10 aprile 2019 e sull&#8217;Albo pretorio on line del Comune di Firenze dal 10 aprile 2019 al 14 luglio 2019;<br /> B) di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorchè incognito, ivi compresi i verbali e gli atti adottati all&#8217;esito della riunione di coordinamento delle Forze di Polizia del 20 marzo 2019 e dal Comitato Provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica nel corso della seduta del 27 marzo 2019, allo stato ignoti ma richiamati <em>per relationem</em> dal provvedimento sub A).<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti gli atti di intervento <em>ad adiuvandum</em>,<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> 1. Il dr. -OMISSIS-, dimorante presso il Comune di Firenze n via San Jacopino n. 10, è stato denunciato per il reato di cui all&#8217;art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.<br /> Il Prefetto di Firenze, con provvedimento 9 aprile 2019 prot. n. 0052287, ha disposto il divieto di stazionare nei seguenti diciassette luoghi della città , assurti a c.d. &#8220;zone rosse&#8221;: area della Fortezza da Basso, nel Parco delle Cascine, via dei Servi, piazza dei Ciompi, via dell&#8217;Ariento, via Sant&#8217;Antonino, borgo San Lorenzo, piazza del Mercato Centrale, via Nazionale, largo Fratelli Alinari, piazza della Stazione, via Panicale, via Guelfa, via de&#8217; Benci, largo Pietro Annigoni, via dei Pandolfini e piazza San Jacopino. Il provvedimento è operante nei confronti delle persone cui è stata contestata la violazione della normativa sul commercio in area pubblica o che risultano denunciate per i reati di percosse, lesioni personali, rissa, danneggiamento o spaccio di sostanze stupefacenti. Ha durata trimestrale e prevede l&#8217;allontanamento dei trasgressori dalle aree sopraindicate. Detto provvedimento, in uno con gli atti presupposti, è stato impugnato dall&#8217;-OMISSIS-con il presente ricorso notificato e depositato il 2 maggio 2019.<br /> Con primo motivo il ricorrente lamenta che nel caso di specie mancherebbero i presupposti di legge per l&#8217;esercizio del potere di ordinanza di necessità  e urgenza. L&#8217;atto impugnato presenterebbe una contraddizione tra la parte motivazionale e quella dispositiva poichè mentre nel preambolo si limita a richiamare l&#8217;esigenza di rendere più¹ efficaci i servizi delle Forze dell&#8217;Ordine a fronte di una sicurezza che sarebbe giù  sostanzialmente garantita, poi dispone una grave limitazione delle libertà  personale e di circolazione per un lasso di tempo di ben tre mesi dalla sua pubblicazione. Non sarebbe enunciata la presenza di alcun pericolo irreparabile ed imminente per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza urbana che non sia fronteggiabile con i mezzi ordinari stabiliti dall&#8217;ordinamento. Il provvedimento racconta infatti di situazioni presenti da tempo e del tutto prevedibili e prevenibili con gli strumenti tipicamente previsti dall&#8217;ordinamento quale l&#8217;intensificazione dei controlli delle Forze dell&#8217;Ordine o l&#8217;adozione di misure di prevenzione personali giù  normativamente previste. Esso sarebbe quindi sproporzionato in quanto misure meno invadenti potrebbero conseguire ugualmente lo scopo perseguito; d&#8217;altra parte il suo effetto sarebbe semplicemente quella di spostare la situazione relativa alle cosiddette zone rosse della città  in altri luoghi del territorio comunale.<br /> Con secondo motivo si duole che il Prefetto sia intervenuto a limitare libertà  costituzionali per tutelare non esigenze di ordine pubblico, come postulato dagli artt. 2 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773 -Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ma di semplice sicurezza urbana, ovverosia agendo a tutela di interessi diversi da quelli di pubblica sicurezza quali la vita civile, il miglioramento delle condizioni di vivibilità  nei centri urbani, la convivenza civile, la coesione sociale e il decoro urbano che devono essere tutelate dal Sindaco. Il Prefetto si sarebbe quindi illegittimamente sostituito al Sindaco nell&#8217;esercizio dei poteri di ordinanza previsti a suo favore dal Testo unico degli enti locali.<br /> Con terzo motivo si duole che il provvedimento gravato immotivatamente ritenga che i soggetti denunciati dalle forze di polizia siano automaticamente responsabili di comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di diciassette aree della città : il semplice deferimento all&#8217;Autorità  Giudiziaria non potrebbe infatti considerarsi, di per sì©, sufficiente a motivare limitazioni della sfera giuridica personale in assenza di un accertamento autonomo sulla pericolosità  del soggetto interessato.<br /> Con quarto motivo lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe inutile rispetto agli interessi coinvolti e viziato da irragionevolezza nonchè difetto di proporzionalità , anzitutto poichè sono state assimilate condotte eterogenee in termini di gravità  ed equiparate le semplici denunce ai provvedimenti di giudizio o a quelli di condanna; detto vizio di irragionevolezza sarebbe predicabile anche in relazione alle tipologie di reato per i quali i soggetti interessati devono essere stati denunciati al fine di far scattare una presunzione assoluta di loro pericolosità  sociale, con conseguente divieto di stazionamento nelle zone rosse. Sarebbe incomprensibile il criterio utilizzato per accomunare fattispecie eterogenee quali i reati di lesioni e percosse; di spaccio di sostanze stupefacenti e di danneggiamento e l&#8217;illecito amministrativo di commercio abusivo, mentre sono stati esclusi reati gravi contro la persona come le denunce per rapina, estorsione, usura ed omicidio volontario. Anche il bene giuridico del decoro non pare essere sotteso al provvedimento <em>de quo</em> poichè sono stati inspiegabilmente esclusi gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 688 c.p. (&#8220;Ubriachezza&#8221;) e 726 c.p. (&#8220;Atti contrari alla pubblica decenza&#8221;). Sarebbe quindi oscuro il criterio utilizzato per accomunare fattispecie eterogenee quali i reati di lesioni e percosse, di spaccio, di danneggiamento e l&#8217;illecito amministrativo di commercio abusivo.<br /> Sarebbe poi irrazionale la delimitazione dei soggetti destinatari dell&#8217;ordinanza ai &#8220;denunciati dalle Forze di Polizia&#8221;. Le fattispecie procedibili a querela richiamate (il reato di percosse e, in certi casi, quello di lesioni) contrastano apertamente con la stessa previsione posto che, quand&#8217;anche la persona offesa dal reato fosse un pubblico ufficiale, non si potrebbe comunque parlare di &#8220;denuncia&#8221; proveniente dalle &#8220;Forze di Polizia&#8221; ma, al massimo, di querela proveniente da un pubblico ufficiale sporta a titolo personale.<br /> Il provvedimento impugnato contrasterebbe anche con l&#8217;articolo 329 del codice di procedura penale in base al quale gli atti di indagine sono sottoposti a segreto istruttorio.<br /> Il ricorrente, con quinto motivo, deduce che lo stesso contrasterebbe con i principi fondamentali dell&#8217;ordinamento e con le libertà  garantite dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo poichè a suo dire introduce limitazioni concernenti buona parte del centro cittadino alla libertà  di circolazione senza che ricorrano effettive ragioni di urgenza e sicurezza, e consente l&#8217;applicazione di una misura limitativa della libertà  personale in base a un rigido automatismo riconducibile alla mera denuncia dell&#8217;interessato, la quale potrebbe anche essergli ignota. Inoltre sancisce una presunzione di &#8220;pericolosità &#8221; in capo ad alcune categorie di soggetti sulla base di una selezione di reati irragionevole e contrasterebbe con il principio di riserva di legge assoluta di cui all&#8217;art. 25 Cost. (nonchè, direttamente, di quella relativa prevista dall&#8217;art. 23 Cost.) in quanto tipizza una condotta penalmente sanzionabile, espressamente richiamata nell&#8217;ordinanza censurata, al di fuori dai casi consentiti dalla legge ed in assenza dei requisiti di specificità  e determinatezza che devono caratterizzare il provvedimento amministrativo allorchè vada ad integrare una c.d. &#8220;norma penale in bianco&#8221;. Non sarebbe specificato nè quali siano i destinatari del provvedimento, nè quale sia la condotta che questi debbono tenere.<br /> Atto di intervento <em>ad adiuvandum</em> è stato proposto della -OMISSIS-e dall&#8217;associazione &#8220;-OMISSIS-&#8220;.<br /> Si è costituita l&#8217;Avvocatura dello Stato per il Ministero dell&#8217;Interno chiedendo la reiezione del ricorso. La difesa erariale eccepisce difetto di interesse poichè quello impugnato sarebbe un atto amministrativo generale i cui destinatari potrebbero essere identificati solo al momento di adozione del provvedimento concreto ed attuativo dello stesso e, perciù², sarebbe insuscettibile di autonoma impugnazione.<br /> Eccepisce poi difetto di legittimazione degli intervenienti e chiede la cancellazione dell&#8217;espressione contenuta a pag. 3, secondo paragrafo, dell&#8217;atto di intervento della -OMISSIS-che qualifica l&#8217;atto gravato &#8220;e financo eversivo&#8221;.<br /> Eccepisce infine inammissibilità  del ricorso nella parte in cui è rivolto avverso atti endoprocedimentali quali gli esiti della riunione di coordinamento delle Forze di Polizia e del Comitato Provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.<br /> Nel merito replica puntualmente alle deduzioni del ricorrente. Il divieto di stazionamento non sarebbe rivolto a chi tenga tout court un comportamento incompatibile con la vocazione e la destinazione delle aree qualificate come &#8220;zone rosse&#8221; ma solo a coloro i quali, attraverso tali comportamento &#8220;incompatibile&#8221;, ne impediscono l&#8217;accessibilità  e la fruizione. Il verificarsi della fattispecie contemplata dal divieto, secondo la difesa erariale, dovrà  essere concretamente accertato caso per caso e contestato al potenziale trasgressore. Nel caso specifico non risulta che sia stato adottato alcun provvedimento il quale, dando concreta esecuzione all&#8217;ordinanza prefettizia, abbia disposto l&#8217;allontanamento del ricorrente dalle c.d. &#8220;zone rosse&#8221;.<br /> Alla camera di consiglio del 23 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. In via preliminare deve essere respinta la richiesta di cancellazione della frase ritenuta offensiva formulata dalla difesa erariale.<br /> La sussistenza delle condizioni per la cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive contenute negli scritti difensivi, prevista dall&#8217;art. 89 c.p.c., va ravvisata solo allorquando le espressioni in parola risultano dettate da un incomposto intento dispregiativo e rivelano, pertanto, un&#8217;esclusiva volontà  offensiva nei confronti della controparte (o dell&#8217;ufficio), non bilanciata da alcun profilo di attinenza, anche indiretta, con la materia controversa. Nel caso di specie l&#8217;espressione &#8220;e financo eversivo&#8221; riferita al provvedimento impugnato, pur forte e di dubbio gusto, non integra tuttavia gli estremi per disporne la cancellazione in quanto non appare estranea alla materia del contendere in quanto tende a rafforzare la qualificazione negativa dell&#8217;atto per cui è causa. Non si tratta, quindi, di un&#8217;espressione dettata da esclusivo intento offensivo nei confronti della controparte ma attiene pur sempre all&#8217;oggetto del contendere ed è preordinata a dimostrare la fondatezza della tesi dell&#8217;interveniente circa la non conformità , nel massimo grado, del provvedimento impugnato ai principi generali dell&#8217;ordinamento (T.A.R. Lazio Roma II, 10 marzo 2017 n. 3365; T.A.R. Marche I, 13 ottobre 2016 n. 559).<br /> 3. Sempre in via preliminare deve essere accolta la richiesta di estromettere gli intervenienti formulata dalla difesa erariale.<br /> 3.1 Quanto alla -OMISSIS-il suo scopo, come disposto dall&#8217;articolo 2 dello statuto, consiste nella tutela del diritto di difesa (punto f) ma pur sempre nell&#8217;ambito del diritto penale, che costituisce il suo ambito di azione come indicato dal punto a) dello statuto che la chiama a promuovere (tra l&#8217;altro) la tutela dei valori fondamentali &#8220;del diritto penale&#8221; nei quali rientra, appunto, il diritto di difesa. Il punto d) dello statuto la impegna a promuovere studi e iniziative culturali e politiche volte a migliorare la giustizia penale. Come del resto indicato dalla stessa denominazione, scopo sociale è dunque garantire migliorare il diritto di difesa nell&#8217;ambito del processo penale mentre la presente fattispecie ha invece ad oggetto la regolamentazione di misure di prevenzione in ambito amministrativo, le quali intervengono prima e a prescindere dall&#8217;accertamento della responsabilità  penale dell&#8217;interessato e, anzi, sono volte a prevenire la commissione di reati ed operano al di fuori dell&#8217;ambito penale.<br /> 3.2 L&#8217;associazione &#8220;-OMISSIS-&#8221; ha come scopo sociale lo svolgimento di attività  di riflessione e ricerca sociale sui temi dell&#8217;emarginazione sociale, della devianza, delle migrazioni, dell&#8217;esecuzione penale e del carcere e delle altre istituzioni penali, al fine di mettere a disposizione i risultati delle ricerche agli operatori sociali e agli studiosi. Essa inoltre intende collaborare con le istituzioni operanti in queste aree per il miglioramento dei servizi offerti. Si tratta quindi di una associazione avente lo scopo, essenzialmente, di svolgere ricerca in ordine alle tematiche citate e da un lato, queste ultime non appaiono incise dal provvedimento in discussione; dall&#8217;altro, l&#8217;associazione non ha quale scopo sociale la tutela della legalità  nell&#8217;ambito delle misure di prevenzione a carattere amministrativo ed è quindi anch&#8217;essa priva di legittimazione all&#8217;intervento.<br /> 4. Ancora in via preliminare deve essere respinta eccezione della difesa erariale tendente alla declaratoria di inammissibilità  del ricorso in quanto diretto contro un atto generale che non identifica compiutamente i propri destinatari.<br /> E&#8217; ben noto al Collegio il principio secondo il quale l&#8217;autonoma impugnativa degli atti a contenuto generale è configurabile solo quando sussiste una lesione immediata e diretta delle posizioni dei destinatari che determina l&#8217;insorgenza di un attuale interesse al ricorso, mentre se l&#8217;incertezza del loro contenuto dà  luogo a dubbi interpretativi tali che non possa esserne desunta chiaramente l&#8217;immediata e concreta lesività , il ricorso è ammissibile unicamente avverso gli atti applicativi che incidono nella sfera degli interessati (C.d.S. A.P. 29 gennaio 2003, n. 1; T.A.R. Piemonte I, 7 febbraio 2013 n. 171). Facendo applicazione del principio al caso di specie, ne segue l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione.<br /> Nella parte dispositiva il provvedimento impugnato testualmente prevede, al primo periodo, &#8220;il divieto di stazionare&#8221; in determinate aree cittadine e al secondo periodo stabilisce che &#8220;sarà  considerato responsabile&#8221; dei comportamenti che impediscono la fruizione di dette aree &#8220;chiunque sia stato denunciato dalle Forze di Polizia per il compimento del Comune di Firenze&#8221; di determinati reati, tra cui rientra quello per il quale il ricorrente è stato denunciato. Il provvedimento impugnato ha quindi carattere di atto generale ma i suoi destinatari ben possono essere identificati anche in assenza di atto applicativo, mediante il ricorso ai criteri precisi e vincolanti che esso stesso pone e che non lasciano margini di discrezionalità  all&#8217;autorità  amministrativa nell&#8217;applicazione ai casi concreti. L&#8217;attualità  dell&#8217;interesse quindi deve ritenersi giù  sussistente poichè l&#8217;applicazione concreta dell&#8217;atto gravato costituisce attività  meramente esecutiva e vincolata per l&#8217;Amministrazione.<br /> 5. Nel merito il ricorso è fondato, nei termini che seguono.<br /> 5.1 Deve essere scrutinato con priorità  il secondo motivo, con cui si lamenta l&#8217;ingerenza dell&#8217;Autorità  prefettizia delle competenze proprie del Sindaco.<br /> Il motivo deve essere respinto poichè come correttamente replica la difesa erariale il Sindaco, nell&#8217;esercitare i poteri di ordinanza previsti dall&#8217;articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, agisce quale rappresentante dell&#8217;Autorità  statale. I commi 4 e 4 bis dell&#8217;articolo citato, che prevedono e regolamentano detto potere, espressamente stabiliscono che il Sindaco, nell&#8217;adottare provvedimenti atti a prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l&#8217;incolumità  pubblica e la sicurezza urbana, agisce &#8220;quale Ufficiale del Governo&#8221;. Il sistema disegnato dal legislatore in materia è quello, assimilabile allo schema del servizio pubblico nazionale, nel quale diverse autorità , a diversi livelli, intervengono nella tutela di tali interessi pubblici. In questo contesto non si può tracciare un confine netto tra competenze prefettizie e sindacali e deve invece ipotizzarsi un coordinamento dell&#8217;azione dell&#8217;una e dell&#8217;altra Autorità .<br /> Non è inoltre possibile delineare una netta distinzione, come il ricorrente pretende, tra ordine pubblico da un lato e sicurezza urbana dall&#8217;altro poichè il mantenimento del primo è presupposto del secondo: in assenza di ordine pubblico non può certo darsi alcuna urbana sicurezza. Ne segue, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, che la materia della &#8220;sicurezza urbana&#8221; può essere considerata come espressione della &#8220;sicurezza pubblica&#8221; in quanto ne costituisce uno degli aspetti in cui quest&#8217;ultima si articola.<br /> Il motivo deve pertanto essere respinto.<br /> 5.2 Le altre censure sono fondate, nei termini che seguono.<br /> Pacifico che il provvedimento di cui si tratta è stato emanato in base all&#8217;articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e trattasi quindi di atto adottato nell&#8217;esercizio di poteri di urgenza o grave necessità  pubblica, il Collegio rileva che nel caso di specie manca la dimostrazione, da parte dell&#8217;Amministrazione, dell&#8217;insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell&#8217;ordinamento per affrontare la situazione rilevata (C.d.S. IV, 1 giugno 1994 , n. 467; T.A.R. Sicilia Palermo I , 20 marzo 2009 n. 537).<br /> La parte motivazionale del provvedimento fa riferimento ad una riunione di coordinamento delle Forze di polizia svolta il 20 marzo 2019, di cui peraltro non sono prodotti gli atti, nella quale è stata condivisa l&#8217;esigenza di garantire una più¹ efficace azione di messa in sicurezza di alcune aree della città  di Firenze ma nè nel provvedimento stesso, nè nel verbale della seduta del Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica del 27 marzo 2019 è dato evincere una valutazione di insufficienza dei mezzi ordinari per far fronte alla situazione di rischio per la sicurezza urbana, conseguente ai flussi turistici che, nella stagione primaverile, si incrementano notevolmente. Eppure è nozione di comune esperienza che la città  fiorentina (così come, peraltro, altre città  italiane importanti sotto il profilo storico-culturale) è interessata da flussi turistici particolarmente rilevanti nella stagione primaverile. Trattasi, in altri termini, di situazione non imprevedibile la quale, in linea generale ed astratta, potrebbe essere affrontata con una programmazione di interventi volti al controllo dei territori e delle zone cittadine che presentano maggiori rischi per la sicurezza urbana. Il provvedimento avrebbe dovuto essere assistito dalla rappresentazione delle difficoltà  ad utilizzare gli strumenti ordinari per affrontare questa situazione, ad esempio per carenza di risorse umane o strumentali ai fini del controllo del territorio, con conseguente necessità  di adottare strumenti <em>extra ordinem</em>.<br /> E&#8217; appena il caso di precisare che lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere utilizzato in via ordinaria poichè, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l&#8217;articolo 16, primo comma, della Costituzione.<br /> Va inoltre rilevato che il provvedimento di cui si tratta, nella sua dizione testuale, stabilisce una irragionevole automaticità  tra la denuncia per determinati reati e l&#8217;essere responsabile di &#8220;comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione&#8221; di determinate aree. Detta automatica equiparazione appare irragionevole poichè non è dato evincere un nesso di consequenzialità  automatica tra il presupposto e la conseguenza. In altri termini non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati. Le pregevoli deduzioni della difesa erariale, tendenti a fornire un&#8217;interpretazione secondo legge del provvedimento impugnato, non possono essere considerate rilevanti in quanto estranee al contenuto del medesimo. Un provvedimento di tal fatta, fermo restando quanto esposto al precedente punto 5.1, avrebbe dovuto essere formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, possa ritenersi che concretamente ostacolino l&#8217;accessibilità  e la fruizione di determinate zone cittadine. Si può fare riferimento, sotto tale profilo, a persone che costantemente stazionano in determinati punti della città  per vendere sostanze stupefacenti o che abitualmente ivi si ritrovano e mettano in atto comportamenti violenti.<br /> Al fine di legittimamente disporre misure incidenti sul libertà  costituzionalmente garantite è cioè necessario che alla denuncia del soggetto interessato (presupposto imprescindibile) si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità , i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili.<br /> Devono essere invece respinte le censure con cui il ricorrente si duole della selezione di reati che possono legittimare l&#8217;adozione della misura di cui si tratta e quelle con cui lamenta l&#8217;inefficacia del provvedimento impugnato rispetto al conseguimento dei suoi scopi, poichè finirebbe con lo spostare la situazione relativa alle cosiddette zone rosse della città  in altri luoghi del territorio comunale. Si tratta infatti di valutazione attinenti al merito dell&#8217;azione amministrativa che non possono essere scrutinate nella presente sede di legittimità .<br /> 6. In conclusione, previa estromissione degli intervenienti, il ricorso deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, deve essere annullato il provvedimento prefettizio 9 aprile 2019 prot. n. 0052287, salve restando le ulteriori determinazioni dell&#8217;Autorità  amministrativa. L&#8217;annullamento non si estende agli atti presupposti impugnati, ossia i verbali e gli atti adottati all&#8217;esito della Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia del 20 marzo 2019 e dal Comitato Provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica nel corso della seduta del 27 marzo 2019, poichè come correttamente eccepito dalla difesa erariale si tratta di atti istruttori e preparatori che non presentano autonoma lesività .<br /> Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità  della questione affrontata.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromette gli intervenienti dal processo e lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento prefettizio 9 aprile 2019 prot. n. 0052287.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-6-2019-n-823/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2019 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2017 n.823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2017-n-823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2017-n-823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2017 n.823</a></p>
<p>V. Poli, Pres., O. Forlenza, Est. Sulla natura ontologicamente temporanea dei provvedimenti di sospensione dell’efficacia di cui all’art. 21 quater l. 241/1990 1. Cave e miniere- Inibizione dell’attività estrattiva- Provvedimento cautelare ex art. 21 quater l. 241/1990- Efficacia temporanea della sospensione- Salvaguardia della certezza delle posizioni private -Necessità. 1. Il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2017-n-823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2017 n.823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Poli, Pres., O. Forlenza, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura ontologicamente temporanea dei provvedimenti di sospensione dell’efficacia di cui all’art. 21 quater l. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Cave e miniere- Inibizione dell’attività estrattiva- Provvedimento cautelare ex art. 21 quater l. 241/1990- Efficacia temporanea della sospensione- Salvaguardia della certezza delle posizioni private -Necessità.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività estrattiva adottato dall’Ente Parco Regionale, in applicazione dell’art. 60, co. 3, l. reg. Toscana n. 10/2010, il quale prevede che “qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica, di assoggettabilità o di valutazione, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità” non costituisce, di per sé, provvedimento sanzionatorio, bensì provvedimento cautelare (di natura discrezionale) che l’amministrazione può assumere nelle more dell’adozione del provvedimento di imposizione di obblighi di fare e dell’ottemperanza a quanto dallo stesso prescritto. Tale potere trova il fondamento nell’art. 21 quater l. 241/1990 e consiste nella sospensione degli effetti di un atto precedentemente adottato, che però deve avere carattere necessariamente temporaneo, per salvaguardare la certezza della posizione della parte e scongiurare il rischio di una sospensione sine die. Nel caso di specie l’amministrazione non ha collegato la misura cautelare adottata, funzionalmente e temporalmente, all’adempimento delle prescrizioni imposte e, per altro verso, non ha effettuato, nell’esercizio discrezionale del potere cautelare attribuitole, una corretta e congrua comparazione degli interessi pubblici e privati, da cui la sua illegittimità e la riforma della sentenza appellata.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 22/02/2017</p>
<p class="registri">N. 00823/2017REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri">N. 04872/2016 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><span id="blazon"><img decoding="async" alt="logo" border="0" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/stemma.jpg" /></span></p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 4872 del 2016, proposto dalla società Marmi Walton Carrara Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi e Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Morbidelli in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, .118;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso lo studio avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12;<br />
Comune di Fivizzano, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Lenzetti, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria del Consiglio di Stato, n Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Asl 1 di Carrara, non costituita in giudizio;<br />
Provincia di Massa Carrara non costituita in giudizio;<br />
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro">nei confronti di</p>
<p class="popolo">Comunione dei Beni Sociali di Vinca non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza del T.a.r. per la Toscana – Sezione II &#8211; n. 917 del 27 maggio 2016, resa tra le parti, concernente sospensione delle lavorazioni di estrazione di cava per mancato rispetto delle prescrizioni della pronuncia di compatibilità ambientale.</p>
<p class="popolo">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, del Comune di Fivizzano e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;</p>
<p class="popolo">Viste le memorie difensive;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati R. Righi, Crisci su delega di F. Ciari, Sapoco su delega di C. Lenzetti, e l’avv. dello Stato M. Santoro;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="fatto">FATTO</p>
<p class="popolo">1. Con l’appello in esame, la società Marmi Walton Carrara s.r.l. impugna la sentenza 27 maggio 2016 n. 917, con la quale il TAR per la Toscana, sez. II, ha rigettato il ricorso proposto, in particolare, avverso la determinazione 30 ottobre 2015 n. 19, recante la sospensione <i>sine die</i> delle lavorazioni di estrazione della Cava Castelbaito Fratteta.</p>
<p class="popolo">1.1. Occorre premettere, in punto di fatto, che la società appellante esercita attività di escavazione e vendita di marmo nel sito estrattivo denominato “Castelbaito-Fratteta”, in virtù di un contratto di affitto stipulato con la proprietaria “Comunione dei beni sociali di Vinca”.</p>
<p class="popolo">Con provvedimento 31 ottobre 2014 n. 22, il progetto di coltivazione della cava otteneva la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.) dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, la quale prevedeva, per quel che interessa nella presente sede, la rimozione dei rifiuti dai piazzali di cava (punto 2), lo svolgimento di un monitoraggio periodico delle interferenze tra le lavorazioni e le sorgenti d’acqua (punto 5), il monitoraggio sull’allontanamento dei detriti (punto 1).</p>
<p class="popolo">L’accesso alla cava avveniva attraverso strade comunali e provinciali (in particolare, la SP 73), nessuna delle quali (come affermato in sentenza) “al momento consente il transito di mezzi pesanti per il trasporto dei detriti” (tra queste la predetta SP 73, parzialmente interdetta al traffico per necessità di manutenzione dovuta a frane e smottamenti).</p>
<p class="popolo">1.2. Con il successivo provvedimento n. 19 del 30 ottobre 2015, l’Ente Parco, sul presupposto del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente provvedimento n. 22/2014, ha sospeso “le attività di estrazione a Monte Vergine” ed ha successivamente precisato – su richiesta del Comune di Fivizzano – la portata inibente del provvedimento n. 19/2015 riferita ad “ogni attività di estrazione, comunque denominata a caratterizzata” (cfr. nota in data 9 dicembre 2015).</p>
<p class="popolo">1.3. Di conseguenza, il Comune di Fivizzano – che, in un primo momento, con provvedimento n. 401/2015, aveva in via derivata sospeso l’autorizzazione all’attività di cava rilasciata con la determinazione n. 285 del 2008, relativamente a tutta l’attività di estrazione e poi, con provvedimento n. 413/2015, aveva limitato gli effetti della sospensione alla sola attività estrattiva a Monte Vergine, chiedendo al contempo chiarimenti all’Ente Parco – adottava il provvedimento n. 497/2015, con il quale annullava il proprio precedente provvedimento n. 413, con conseguente riespansione degli effetti sospensivi di cui al provvedimento n. 401, con riferimento a tutta l’attività estrattiva (si precisa che anche i sopra richiamati provvedimenti comunali sono stati impugnati in primo grado).</p>
<p class="popolo">Successivamente, però, il Comune di Fivizzano, con proprio provvedimento 28 dicembre 2015 n. 510, ha ritenuto di dover richiedere ulteriori chiarimenti all’Ente Parco, contestualmente annullando il proprio provvedimento n. 497 (di annullamento del provvedimento n. 413), determinando in tal modo la “reviviscenza” del provvedimento n. 413, di limitazione degli effetti della sospensione alla sola attività estrattiva a Monte Vergine.</p>
<p class="popolo">1.4. Tanto precisato in fatto, la sentenza impugnata – esclusa ogni illegittimità del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, alla luce dell’art. 21-<i>octies</i> l. n. 241/1990 &#8211; afferma in particolare:</p>
<p class="popolo">&#8211; “le prescrizioni ambientali assolvono alla funzione di tutelare l’interesse pubblico alla conservazione dell’ambiente e, pertanto, l’impossibilità di adempiere ad alcuna di esse non può comportare, di per sé sola, un loro ripensamento né men che meno la loro revoca, ove si rivelino necessarie a garantire detto pubblico interesse. Le prestazioni imposte al privato a tal fine non sono oggetto di un rapporto sinallagmatico con il pubblico potere”. Ne consegue che non può assumere alcuna rilevanza l’impossibilità di asportare i detriti a causa dell’impercorribilità delle strade, costituendo ciò violazione di una prescrizione, né tale impossibilità può determinare una revisione delle prescrizioni ambientali;</p>
<p class="popolo">&#8211; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’amministrazione non ha adottato “il provvedimento più gravoso consistente nella decadenza dell’autorizzazione all’escavazione e della P.C.A., ma si è disposta la sospensione dell’escavazione stessa in attesa della sistemazione della viabilità oggi interdetta agli automezzi pesanti”;</p>
<p class="popolo">&#8211; il provvedimento è stato assunto anche con riferimento ad altre inottemperanze consistenti nella mancata pulizia degli spazi di cantiere e nel mancato monitoraggio delle interferenze tra i lavori e le sorgenti, “e tali circostanze sarebbero di per sé sufficienti a motivarlo”;</p>
<p class="popolo">&#8211; “la nota del Parco 9 dicembre 2015 fornisce un’interpretazione autentica della determinazione 19/2015, senza pretendere di modificarne il contenuto e, comunque, a tanto l’organo emanante era abilitato poiché entrambe sono state emanate dal medesimo organo”.</p>
<p class="popolo">1.5. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:</p>
<p class="popolo">a) violazione dei principi desumibili dagli artt. 7 e 21-octies l. n. 241/1990, anche in relazione all’art. 60 l. reg. Toscana n. 110/2010; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; erronea percezione del primo motivo di ricorso; ciò in quanto per un verso, la sentenza “intende gravare la ricorrente di un onere dimostrativo, che in realtà graverebbe sull’amministrazione <i>ex</i> art. 21-<i>octies</i> cit.”, peraltro con riferimento ad un provvedimento (la P.C.A.) che non ha natura vincolata; per altro verso, la sentenza “ha compiuto un vero e proprio travisamento delle allegazioni compiute dalla ricorrente . . . idonee a dimostrare l’utilità della mancata partecipazione, che non assume quindi il ruolo di una censura meramente procedimentale”;</p>
<p class="popolo">b) violazione artt. 41, 42, 97 Cost.; artt. 1, 3, 7 l. n. 241/1990; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione art. 60, co. 3, l. reg. Toscana n. 10/2010; violazione artt. 1 e 2 l. n. 180/2011; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; ciò in quanto “la sanzione della sospensione è sproporzionata”, posto che “l’attività di estrazione è stata sospesa non sul presupposto del suo illegittimo esercizio, bensì esclusivamente al fine di evitare la produzione del materiale di risulta, che non può essere portato a valle, ma che lo sarà quando sarà sbloccato il transito della SP 73”. Peraltro, “tra sospensione <i>sine die</i> ed il venir meno degli effetti dell’autorizzazione ambientale non vi è sostanziale differenza”, ed inoltre “un conto è ordinare il ripristino delle violazioni riscontrate (pulizia piazzali, asporto rifiuti, monitoraggio sorgenti), altro è ordinare la sospensione dell’attività di estrazione <i>sine die</i>, ovvero fino alla ripresa regolare dei transiti a valle”;</p>
<p class="popolo">c) violazione art. 3 Cost.; art. 1 l. n. 241/1990; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione art. 60, co. 3, l. reg. Toscana n. 10/2010; violazione artt. 1 e 2 l. n. 180/2011; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; poiché la nota dell’Ente Parco del 9 dicembre 2015, lungi dal costituire interpretazione del precedente provvedimento n. 19/2015, ne ha esteso la portata inibitoria, laddove l’attività di escavazione inibita non poteva andare oltre quella relativa al Monte Vergine. In sostanza, non vi è “spazio per un’interpretazione estensiva ex post da parte dell’amministrazione, peraltro implicante una <i>reformatio in pejus</i> rispetto a quanto espressamente e precedentemente disposto”.</p>
<p class="popolo">1.6. Si sono costituiti in giudizio l’ente “Parco regionale delle Alpi Apuane” ed il Comune di Fivizzano, che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.</p>
<p class="popolo">Si è altresì costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali.</p>
<p class="popolo">1.7. Con ordinanza 29 luglio 2016 n. 3108, questa Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ritenuto sussistente sia un sufficiente <i>fumus</i><i>boni juris</i> che il danno grave ed irreparabile “stanti i riflessi sull’attività aziendale derivanti dagli atti impugnati in I grado”.</p>
<p class="popolo">1.8. All’udienza pubblica di trattazione del 24 novembre 2016, la causa è stata riservata in decisione.</p>
<p class="fatto">DIRITTO</p>
<p class="popolo">2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, nei sensi e limiti di seguito esposti, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado.</p>
<p class="popolo">2.1. Occorre precisare, in punto di fatto, che il provvedimento 30 ottobre 2015 n. 19 adottato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane sospende “le lavorazioni di estrazione della Cava Castelbaito Fratteta”, precisando che detta sospensione “riguarda le attività di estrazione al Monte Vergine”, rendendo possibili “le altre lavorazioni previste”.</p>
<p class="popolo">Il provvedimento è assunto, evocando espressamente l’art. 60, co. 3, l. reg. Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 (<i>ratione temporis</i> vigente e successivamente abrogata), “in quanto la compatibilità ambientale di tali attività presuppone il rispetto di specifiche azioni e prescrizioni, che al momento il proponente non risulta abbia ottemperato o possa ottemperare”. Tali prescrizioni non ottemperate sono: la corretta gestione dei piazzali di cava e delle vie di arroccamento; la rimozione dei rifiuti dai piazzali di cava, lo svolgimento di un monitoraggio periodico delle interferenze tra le lavorazioni e le sorgenti d’acqua.</p>
<p class="popolo">Nel provvedimento si prende, inoltre, atto che “il detrito prodotto dalle attività estrattive, che non può essere riversato nel ravaneto e non può essere utilizzato, almeno nella sua interezza, per le opere di manutenzione della viabilità di arroccamento delle cave, non può essere neppure allontanato dal sito di cava”, stante l’impercorribilità delle strade.</p>
<p class="popolo">Successivamente, con nota del 9 dicembre 2015, il medesimo Ente precisa che la sospensione stabilita con l’atto n. 19/2015 “riguarda ogni attività di estrazione, comunque denominata e caratterizzata”, sottolineandosi inoltre che la sospensione “è stata imposta non come misura sanzionatoria, ma in quanto l’attività di estrazione, producendo detrito il cui smaltimento non può essere ad oggi effettuato, non risulta compatibile da un punto di vista ambientale”.</p>
<p class="popolo">2.2. Come è dato osservare, l’”incertezza” caratterizzante il provvedimento n. 19/2015 e la successiva nota 9 dicembre 2015 (e della quale si è doluta l’appellante con il secondo il terzo motivo di appello), riguarda sia l’ambito di efficacia del primo provvedimento, sia la natura giuridica del secondo, posto che con lo stesso si determina un ampliamento dell’ambito di incidenza del primo.</p>
<p class="popolo">Occorre, dunque, innanzi tutto precisare che:</p>
<p class="popolo">a) il provvedimento di sospensione è stato adottato dall’amministrazione in espressa applicazione dell’art. 60, co. 3, l. reg. Toscana n. 10/2010, il quale prevede che “qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica, di assoggettabilità o di valutazione, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità”. Esso, dunque, non costituisce, di per sé, provvedimento sanzionatorio, bensì provvedimento cautelare (di natura discrezionale) che l’amministrazione può assumere nelle more dell’adozione del provvedimento di imposizione di obblighi di fare e dell’ottemperanza a quanto dallo stesso prescritto;</p>
<p class="popolo">b) poiché il primo provvedimento espressamente riferisce alla “attività di estrazione al Monte Vergine” la sospensione, rendendo invece “possibili le altre lavorazioni previste”, ne consegue che la nota del 9 dicembre 2015 non rappresenta (come invece sostenuto nella sentenza impugnata) una mera interpretazione di tale atto, ma costituisce una estensione <i>ex novo</i> del contenuto prescrittivo del medesimo, con riferimento all’ambito spaziale di interdizione dell’attività, ora estesa ad “ogni attività di estrazione, comunque denominata e caratterizzata”.</p>
<p class="popolo">Nel caso di specie, dunque si è in presenza di due atti, ambedue aventi natura provvedimentale (ed ambedue impugnati), con i quali si è disposta la sospensione dapprima in misura limitata, poi in misura totale, dell’attività estrattiva.</p>
<p class="popolo">2.3. Tanto precisato, appare tuttavia evidente che, nella misura in cui il provvedimento di sospensione non risulta definito nella sua efficacia temporale, né rapportato – come previsto dall’art. 60, co. 3, cit., &#8211; all’adempimento di specifiche prescrizioni / obblighi di fare (e, dunque, in tal modo temporalmente definito “in via indiretta”), tale provvedimento si risolve in una sostanziale interdizione <i>sine die</i> dell’attività (e solo in questo senso può convenirsi con la natura “afflittiva” e/o sanzionatoria dell’atto, invece definito direttamente “sanzione” dalla parte appellante).</p>
<p class="popolo">Ed occorre altresì ricordare come l’art. 21-<i>quater,</i> co. 2, l. n. 241/1990 – al cui <i>genus</i> è riconducibile la norma regionale &#8211; prescriva l’esplicita indicazione del termine della sospensione (che può essere adottata solo “per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario”) nell’atto che la dispone; in tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3276; sez. V, 18 dicembre 2012, n. 6507; sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 905), secondo cui:</p>
<p class="popolo">a) ai sensi degli art. 7, 2º comma, e 21 <i>quater</i> l. 7 agosto 1990 n. 241, la p.a. dispone di un generale potere di natura cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato, al quale però si accompagna la necessità della prefissione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione <i>sine die</i>;</p>
<p class="popolo">b) affinché il potere cautelare dell’amministrazione possa ritenersi correttamente esercitato, come del resto previsto dall’art. 21 <i>quater,</i> 2º comma, l. n. 241 del 1990, è indispensabile che sussistano gravi ragioni, cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide.</p>
<p class="popolo">2.4. Tanto è quanto accade nel caso di specie – in ciò concordando con quanto rappresentato dall’ appellante (v. pagg. 23 – 24 appello) – poiché il termine finale, se non escludibile nell’<i>an</i>, non è determinato o (ragionevolmente) determinabile e, peraltro, è dipendente dall’attività di un terzo (la Provincia di Massa Carrara, in relazione alla sistemazione della strada provinciale non percorribile), attività che non risulta né avere avuto un principio di esecuzione, né una quantificazione del tempo occorrente per il conseguimento di un positivo risultato finale.</p>
<p class="popolo">3. Da quanto esposto, risulta che l’amministrazione, nel disporre la sospensione (e nell’estenderne l’ambito, nei sensi innanzi descritti):</p>
<p class="popolo">&#8211; per un verso, non ha collegato la misura cautelare adottata, funzionalmente e temporalmente, all’adempimento delle prescrizioni imposte, e ciò in contrasto con quanto previsto dal pur evocato (quale norma fondante l’esercizio del potere) art. 60, co. 3 l. reg. n. 10/2010;</p>
<p class="popolo">&#8211; per altro verso, non ha effettuato, nell’esercizio discrezionale del potere cautelare attribuitole, una corretta e congrua comparazione degli interessi pubblici e privati, ciò che sarebbe dovuto a maggior ragione avvenire in presenza, da un lato, di un comportamento del soggetto inciso determinato da fattori estranei alla sua volontà (la interdetta percorribilità delle strade), dall’altro dalla assenza di un profilo essenziale dell’atto adottando (il termine della sospensione), tale da rendere tale atto, nella sostanza, un provvedimento definitivo di interdizione; dall’altro ancora, dalla reiterata adozione dell’atto, con successivo ampliamento del suo ambito di applicazione.</p>
<p class="popolo">3.1. Con riferimento ai due aspetti ora esposti, appare, dunque, fondato quanto sostenuto dall’appellante, laddove essa afferma:</p>
<p class="popolo">&#8211; con riferimento al primo aspetto, che la finalità della sospensione non è quella di inibire l’attività nelle more dell’adempimento delle prescrizioni imposte, quanto quella di “evitare la produzione del materiale di risulta, che non può essere portato a valle”, stante il blocco del transito sulla SP 71 (v. pag. 20 app.). Ciò risulta confermato sia dallo stesso provvedimento n. 19/2015, dove si afferma, senza previa verifica di possibili soluzioni alternative, che vi sono prescrizioni alle quali “al momento il proponente non risulta abbia ottemperato o possa ottemperare”, sia, ed ancor più, dalla nota del 9 dicembre 2015 che motiva affermando che “l’attività di estrazione, producendo detrito il cui smaltimento non può essere ad oggi effettuato, non risulta compatibile da un punto di vista ambientale”;</p>
<p class="popolo">&#8211; con riferimento al secondo profilo, che “è totalmente mancato quel bilanciamento di interessi che è invece doveroso nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale sanzionatorio da parte dell’amministrazione”, ancor più laddove si interviene su una attività legittimamente esercitata (v. pagg. 21 – 23 app.).</p>
<p class="popolo">3.2. E’ senza dubbio condivisibile la sentenza impugnata, laddove essa afferma che “le prescrizioni ambientali assolvono alla funzione di tutelare l’interesse pubblico alla conservazione dell’ambiente e, pertanto, l’impossibilità di adempiere ad alcuna di esse non può comportare, di per sé sola, un loro ripensamento né men che meno la loro revoca”, di modo che “non può assumere alcuna rilevanza l’impossibilità di asportare i detriti a causa dell’impercorribilità delle strade, costituendo ciò violazione di una prescrizione, né tale impossibilità può determinare una revisione delle prescrizioni ambientali”.</p>
<p class="popolo">Ma quanto ora riportato, nel determinare una “indisponibilità” delle prescrizioni anteriormente imposte (e non ottemperate dal privato), da parte dell’amministrazione, nondimeno non esime quest’ultima dal corretto e ponderato esercizio del potere discrezionale, al momento di “calibrare” l’intervento repressivo, ed <i>in primis</i> cautelare, onde riportare a corretto regime l’attività soggetta a verifica.</p>
<p class="popolo">E ciò a maggior ragione a fronte di quanto previsto dall’art., 60, co. 3, l. reg. n. 10/2010, norma del cui esatto contenuto prescrittivo e delle cui finalità, l’amministrazione non ha fatto corretto esercizio (e la cui analisi appare sostanzialmente pretermessa dalla sentenza impugnata).</p>
<p class="popolo">4. Alla luce delle considerazioni ora esposte, non può essere condiviso quanto affermato nella sentenza impugnata &#8211; secondo la quale il provvedimento è stato assunto anche con riferimento ad altre inottemperanze consistenti nella mancata pulizia degli spazi di cantiere e nel mancato monitoraggio delle interferenze tra i lavori e le sorgenti, “e tali circostanze sarebbero di per sé sufficienti a motivarlo” (argomento esposto anche dal Comune di Fivizzano: v. pag. 7 memoria del 20 ottobre 2016) – posto che l’inadempimento di prescrizioni obiettivamente “minori”, quali quelle indicate nel provvedimento di sospensione, postula una congrua motivazione in ordine alla necessità stessa del provvedimento di sospensione, con una ancor più perspicua comparazione degli interessi coinvolti.</p>
<p class="popolo">Per converso, e nella logica speculare del ragionamento dianzi sviluppato, non possono trovare ingresso, in quanto impingono inammissibilmente il merito delle valutazioni riservate alle Autorità di settore, le censure di abnormità e sproporzione del provvedimento di sospensione in se e per se considerato.</p>
<p class="popolo">5. Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, con riferimento al secondo ed al terzo dei motivi proposti (<i>sub</i> lett. b) e c) dell’esposizione in fatto), risultando superfluo l’esame del primo motivo (afferente alla violazione dell’art. 7 ed alla non corretta applicazione dell’art. 21-<i>octies</i> l. n. 241/1990).</p>
<p class="popolo">Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente annullamento di tutti gli atti con il medesimo impugnati.</p>
<p class="popolo">6. Attese le ragioni che hanno determinato l’annullamento degli atti, resta ovviamente fermo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi in ordine alla vicenda oggetto del presente giudizio.</p>
<p class="popolo">7. Le spese, nei confronti dell’ente “Parco regionale delle Alpi Apuane” e del Comune di Fivizzano, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per disporre la loro compensazione nei confronti del Ministero dei beni e delle attività culturali. stante la sua diversa e meno rilevante posizione procedimentale e processuale, tanto che non si è formalmente opposto all’accoglimento del gravame.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Marmi Walton Carrara s.r.l. (n. 4872/2016 r.g.):</p>
<p class="popolo">a) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente annullamento degli atti con il medesimo impugnati;</p>
<p class="popolo">b) condanna l’ente “Parco regionale delle Alpi Apuane” ed il Comune di Fivizzano, in solido, al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori come per legge;</p>
<p class="popolo">c) pone a carico dei predetti appellati il contributo unificato dovuto per ciascuno dei due gradi di giudizio, condannando gli stessi, in solido, alla restituzione all’appellante di quanto dallo stesso anticipato per tale causale;</p>
<p class="popolo">d) compensa spese ed onorari di giudizio nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo">&nbsp;</p>
<p class="popolo">&nbsp;</p>
<p class="tabula">Vito Poli, Presidente</p>
<p class="tabula">Andrea Migliozzi, Consigliere</p>
<p class="tabula">Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<p class="tabula">Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Leonardo Spagnoletti, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" class="sottoscrizioni" style="border-collapse: collapse" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Oberdan Forlenza</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Vito Poli</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2017-n-823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2017 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-2-2015-n-823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-2-2015-n-823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.823</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Corciulo Ditta Individuale Laura Pane (Avv. Aldo Starace) c. Comune di Piano di Sorrento (Avv. Romina Pontecorvo), ASL Napoli 3 Sud (Avv.ti Chiara Di Biase e Rosa Anna Peluso), Presidente della Commissione ex DGRC 7301/2001 e Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-2-2015-n-823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-2-2015-n-823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Corciulo<br /> Ditta Individuale Laura Pane (Avv. Aldo Starace) c. Comune di Piano di Sorrento (Avv. Romina Pontecorvo), ASL Napoli 3 Sud (Avv.ti Chiara Di Biase e Rosa Anna Peluso), Presidente della Commissione ex DGRC 7301/2001 e Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del provvedimento comunale recante sospensione dell&#8217;istanza presentata per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di un laboratorio di analisi cliniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità – Autorizzazioni sanitarie – Autorizzazione all’apertura di un laboratorio di analisi cliniche – Provvedimento comunale di sospensione dell’istanza – Adottato in ragione di una normativa regionale che impone il contingentamento delle autorizzazioni – Legittimità – Sussiste – Ragioni &#8211; Non viola la normativa di liberalizzazione recata dal D.L. 1/2012. </p>
<p>2. Sanità – Autorizzazioni sanitarie – Normativa regionale che impone il contingentamento delle autorizzazioni – Non è abrogata dal D.L. 1/2012 in materia di liberalizzazioni.</p>
<p>3. Sanità – Autorizzazioni sanitarie – art. 1, co. 60, L. R. Campania n. 5/2013 – Ha natura descrittiva e procedimentale – Non è abrogativa della precedente normativa regionale che limita il rilascio di nuove autorizzazioni.</p>
<p>4. Sanità – Autorizzazione sanitaria – Apertura di un laboratorio di analisi cliniche – Provvedimento comunale di sospensione dell’istanza – Adottato in conformità alla normativa regionale – Non richiede comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 – Ragioni – Natura vincolata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’art. 1, co. 237 quater L.R. Campania n. 5/2013 che contingenta il rilascio delle autorizzazioni sanitarie non può ritenersi abrogata dalla normativa di liberalizzazione recata dal D.L. 1/2012, atteso che quest’ultima non ha un’immediata forza precettiva tale da determinare l’abrogazione di tutte le norme dell’ordinamento che impongono il contingentamento di attività private e considerato inoltre che essa stessa rimette all’adozione di atti governativi l’individuazione delle norme da abrogare (Il TAR ha altresì rilevato che il D.L. 1/2012, nell’imporre un’interpretazione costituzionalmente orientata di tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche, ne sottende la perdurante vigenza). (1)</p>
<p>2. L’art. 1, co. 237 quater L.R. Campania n. 5/2013 che contingenta il rilascio delle autorizzazioni sanitarie non può ritenersi abrogata dalla normativa di liberalizzazione recata dal D.L. 1/2012 atteso che il legislatore nel pieno rispetto del principio di cui all’art. 117 Cost. non ha sancito alcun effetto abrogativo, nemmeno indiretto, nei confronti di normative territoriali incompatibili, limitandosi ad imporre alle Regioni di adeguarsi ai principi della riforma e prevedendo, al più, un potere sostitutivo. (2)</p>
<p>3. L’art. 1, comma 60, L. R. Campania n. 5/2013 nella parte in cui disciplina il rilascio di autorizzazioni sanitarie per l’apertura di nuove strutture, ha natura esclusivamente descrittiva e procedimentale, pertanto tale norma non può ritenersi abrogativa dell’art. 1, co. 237 quater L. R. Campania 4/2011 che vieta il rilascio di nuove autorizzazioni in materia sanitaria fino al completamento delle procedure previste dai commi 237 quinquies e 237 unvicies. (3)</p>
<p>4. Il provvedimento comunale di sospensione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria ad aprire un laboratorio di analisi cliniche che sia stato adottato sulla scorta di una normativa regionale che contingenta il rilascio delle autorizzazioni, non deve essere necessariamente preceduto da una comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990, trattandosi di atto avente natura vincolata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) (2) Art. 1, co. 237-quater, L. R. Campania n. 4/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011): “Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l&#8217;accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l&#8217;accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237-quinquies a 237-unvicies.”<br />
Art. 1, co. 237-quinquies L. R. Campania n. 4/2011: “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in regime di accreditamento istituzionale definitivo l&#8217;attività erogata in regime di accreditamento provvisorio, presentano nuova domanda di accreditamento istituzionale, entro venti giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di disciplina delle modalità per l&#8217;utilizzo della piattaforma applicativa informatica, nel caso trattasi di strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale e, per effetto di quanto disposto dall&#8217;articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall&#8217;articolo 2, comma 35, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), entro il termine del 30 aprile 2012 nel caso di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private. La nuova domanda di accreditamento istituzionale è presentata esclusivamente attraverso l&#8217;utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla So.Re.Sa., secondo modalità disciplinate con successivo provvedimento amministrativo pubblicato nel BURC, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Sono nulle le istanze trasmesse con modalità difformi rispetto a quanto disposto dal presente comma.”<br />
Art. 1, co. 237-unvicies L. R. Campania n. 4/2011: “Sono nulle le istanze presentate dalle strutture sanitarie private sulla piattaforma applicativa informatica So.Re.Sa. in data precedente alla entrata in vigore delle presenti disposizioni.”<br />
(3) Art. 1, co. 60, L. R. Campania n. 5/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013): Nei casi previsti dall&#8217;articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992, per le richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture e all&#8217;esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, comprese le strutture sanitarie di ricovero e cura e i centri di procreazione medicalmente assistita, i soggetti pubblici e privati inoltrano al comune competente per territorio apposita istanza di autorizzazione. Gli studi dei medici e di altre professioni sanitarie, nonché gli studi odontoiatrici che esercitano attività professionale, se non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 2 del citato articolo 8-ter e non soggetti ad autorizzazione all&#8217;esercizio di attività sanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione certificata di inizio di attività alla azienda sanitaria locale competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, l&#8217;ASL provvede alle verifiche di competenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3548/ 14 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Ditta Individuale Laura Pane, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Aldo Starace, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Riviera di Chiaia,207; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Piano di Sorrento in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Romina Pontecorvo, con domicilio in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;<br />
Asl Napoli 3 Sud, in persona del Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Di Biase e Rosa Anna Peluso, con domicilio in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;<br />
Presidente della Commissione ex Dgrc 7301 del 2001, Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della nota prot.12991 del 10.6.14 del responsabile del SUAP del Comune di Piano di Sorrento con la quale viene comunicata la sospensione dell&#8217;istanza presentata per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio del laboratorio di analisi chimico cliniche &#8220;Pane&#8221; in Piano di Sorrento.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento e della Asl Napoli 3 Sud;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del 28 gennaio 2015 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La dottoressa Laura pane, con istanza n. 3088 del 10 febbraio 2014 ha chiesto al Comune di Piano di Sorrento l’autorizzazione all’apertura di nuova struttura sanitaria privata, segnatamente un laboratorio di analisi cliniche.<br />
La Commissione costituita presso la ASL Na 3 Sud ai sensi della D.G.R.C. 31 dicembre 2001 n. 7301 nella seduta del 21 maggio 2014 si esprimeva negativamente sull’istanza, osservando che «stante la vigenza della normativa regionale che sospende la realizzazione di nuove realtà operative non può riscontrare positivamente l’istanza di cui sopra. Tanto nel rispetto dei decreti del commissario ad acta n. 21 del 30/12/2009,n.5 del 4/2/2010, n. 31 del 16/5/2011 e della L.R. n. 23 del 14/12/2011».<br />
Ricevuto il parere, con atto n. 12991/2014 del 10 giugno 2014 il Comune di Piano di Sorrento ha ritenuto l’istanza non accoglibile, “sospendendo il procedimento istruttorio di propria competenza, sino a diversa disposizione dell’ente regionale deputato”.<br />
Avverso tale provvedimento, contro il parere della commissione e nei confronti dei decreti commissariali ivi citati ha proposto ricorso a questo Tribunale la dottoressa Laura pane chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata la violazione dell’art.1, comma 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, conv. in legge 24 marzo 2012 n. 27, norma da interpretarsi come avente immediata forza precettiva tale da determinare l’abrogazione di tutte le norme dell’ordinamento che impongono il contingentamento di attività private, come quella oggetto dell’istanza della ricorrente.<br />
Con il secondo motivo di impugnazione è stato evidenziato che proprio il decreto commissariale n. 31 del 16 maggio 2011 aveva limitato al 31 dicembre 2011 la sospensione delle procedure di accreditamento istituzionale e quelle per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di tutte le strutture sanitarie private; inoltre, non avrebbe potuto opporsi ai fini del rilascio dell’autorizzazione la necessità della previa verifica di compatibilità con il fabbisogno di cui all’art. 8 ter del d.lgs. n.502/92, non potendo il diritto di iniziativa economica privata subire una così forte compressione dal’esercizio di un simile potere conformativo; infine, in ogni caso, un provvedimento di sospensione giammai potrebbe avere efficacia a tempo indeterminato, così come nel caso di specie.<br />
Con il terzo motivo è stata lamentata l’omissione delle necessarie garanzie procedimentali e con il quarto l’illegittimità derivata del provvedimento comunale di sospensione rispetto al parere della Commissione della ASL Na 3 Sud.<br />
Con atto di motivi aggiunti, spedito per la notifica il 17 luglio 2014 e depositato il 21 luglio 2014, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.1, comma 60 della legge Regione Campania 6 maggio 2013 n. 5 che per le richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture, nei casi previsti dall’art. 8 te del d.lgs. n. 502/92 stabilisce che i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune territorialmente competente apposita istanza di autorizzazione; la norma è stata interpretata da questa Sezione nel senso del superamento del precedente blocco delle procedure in corso, sottendendone la procedibilità o proseguibilità alla luce del principio di non contraddizione.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Piano di Sorrento e la ASL Na 3 Sud concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare,.<br />
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2014, con ordinanza n. 1558/14, è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame.<br />
All’udienza di discussione del 28 gennaio 2015, in vista della quale sono state depositate memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso non può trovare accoglimento.<br />
Riguardo al primo motivo, è sufficiente richiamare il recente orientamento della Sezione che ha negato natura precettiva alla normativa di liberalizzazione di cui al d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv,. in legge 24 marzo 2012 n. 27. Invero, con sentenza depositata in data 5 giugno 2014 n. 3095, sulla questione, il Collegio si è pronunciato nei seguenti termini: «per quanto concerne la seconda prospettazione, ossia di intervenuta abrogazione del regime autorizzatorio a seguito della novella del 2012, quantomeno dal punto di vista di un contingentamento del numero e della qualità delle strutture in ragione del fabbisogno territoriale, rileva il Collegio che alla normativa di liberalizzazione di cui al d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv,. in legge 24 marzo 2012 n. 27, non può essere riconosciuta natura precettiva.<br />
Innanzitutto, il primo comma dell’art. 1 determina l’effetto abrogativo delle norme di cui alle categorie descritte alle lettere a) e b) dalla data della entrata in vigore dei decreti di cui al terzo comma; si tratta di una disposizione di piana lettura, in cui l’abrogazione viene collegata dal punto di vista temporale all’adozione di atti governativi, allo stato non ancora emanati.<br />
In secondo luogo, il legislatore affida espressamente al Governo il compito di individuare “le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi”; e ciò fa senza eccezione alcuna per determinate categorie di norme.<br />
In terzo luogo, l’immediata abrogazione delle norme preesistenti è smentita anche dal secondo comma dell’art. 1 che nell’imporre un’interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata, di (tutte) le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all&#8217;accesso ed all&#8217;esercizio delle attivita&#8217; economiche, ne sottende la perdurante vigenza.<br />
In quarto luogo, la necessità di un’espressa riscrittura di tutta la disciplina normativa in tema di liberalizzazioni e la consequenziale necessità di un’attuale vigenza delle disposizioni da abrogare, mostrano la preoccupazione del legislatore di non determinare vuoti normativi conseguenti alla eliminazione tout court delle norme precedenti, nonché denotano l’ulteriore esigenza di armonizzare o differenziare istituti di applicazione generale, fino a questo momento ritenuti applicabili non solo ad attività economiche private ora insuscettibili di contingentamento (art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241).<br />
Da ultimo, va osservato che, il legislatore della novella, nel pieno rispetto del principio di cui all’art. 117 della Costituzione, al quarto comma dell’art. 1 si è limitato ad imporre alle Regioni di adeguarsi ai principi ed alle regole della riforma, prevedendo anche un potere sostitutivo, senza sancire alcun effetto abrogativo, nemmeno indiretto, nei confronti di normative territoriali, ov’anche incompatibili con i predetti principi».<br />
Per quanto concerne il motivo aggiunto di impugnazione, con cui parte ricorrente ha proposto il superamento del regime di cd. «blocco delle autorizzazioni», all’uopo richiamando un precedente di questa Sezione (T.A.R. Campania 7 febbraio 2014 n. 869), al Collegio non resta che prendere atto del consolidamento di opposto orientamento da parte del giudice d’appello. Invero, già con sentenza del 16 luglio 2014 n. 2762 la III Sezione del Consiglio di Stato, decidendo in grado d’appello su un ricorso proposto avverso la citata sentenza della Sezione, non ha condiviso l’assunto per cui l’art. 1, comma 60 della legge Regione Campania n. 5/2013 avrebbe determinato l’abrogazione implicita dell’art.1, comma 237 quater, legge Regione Campania n.4/2011, recante il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni fino al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 invicies. L’orientamento del Consiglio di Stato è stato ribadito in epoca successiva al pronunciamento di questo Collegio in fase cautelare, con sentenza 28 novembre 2014 n. 5998 sempre della III Sezione, in cui è stata ritenuta la natura esclusivamente descrittiva e procedimentale dell’art.1,comma 60 della legge regionale n. 5/2013, nonché la salvezza della norma di cui all’art. 237 quater, da parte dell’art.1, comma 36 della medesima legge n. 5/2013<br />
Da tali considerazioni consegue anche l’infondatezza del secondo motivo di impugnazione, dovendosi fare riferimento al fini della cessazione del regime di «blocco della autorizzazioni», non già al DCA n. 31/2011, ma a quanto previsto dall’art. 237 quater della legge n. 4/2011.<br />
Non può trovare poi accoglimento il terzo motivo, essendosi in presenza dell’esercizio di poteri di natura vincolata che escludono la condizione di annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento, come lamentato nel caso di specie a proposito della garanzia partecipativa di cui all’art.10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.<br />
Va, infine, dichiarata l’infondatezza della quarta censura di illegittimità derivata del provvedimento comunale rispetto a vizi propri del parere della commissione aziendale, atto immune dalle contestazioni proposte nel presente giudizio.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali, alla luce dell’incertezza giurisprudenziale su alcuni aspetti decisivi della controversia.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />
Pierluigi Russo, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-2-2015-n-823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2009 n.823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-12-2009-n-823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-12-2009-n-823/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-12-2009-n-823/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2009 n.823</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente; A. Ferrari &#8211; Estensore B. M. G. (avv.ti G. Diofebi e R. Baldoni) c/ Comune di Narni (avv.ti F. Marini e R. Baldoni); Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici dell&#8217;Umbria (Avv. Distr. St.); nei confronti di V. U. (avv.ti M. Di Paolo e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-12-2009-n-823/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2009 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-12-2009-n-823/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2009 n.823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente; A. Ferrari &#8211; Estensore<BR> B. M. G. (avv.ti G. Diofebi e R. Baldoni) c/ Comune di Narni (avv.ti F. Marini<BR> e R. Baldoni); <BR> Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici<BR> dell&#8217;Umbria (Avv. Distr. St.); nei confronti di V. U. (avv.ti M. Di Paolo <BR>e A. Coaccioli); <br /> R. G. – altri ricorsi riuniti (Omissis)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti di applicabilità dell&#8217;art. 9, L. 24 marzo 1989, n. 122</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Condono – Disciplina regionale umbra &#8211; Art. 26, L.R. 3 novembre 2004, n. 21 &#8211; Termine – Superamento &#8211; Conseguenze	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Art. 9, L. 24 marzo 1989, n. 122 – Autorimesse sopra aree pertinenziali con creazione di nuovi volumi – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi della normativa regionale umbra in materia di condono edilizio (art. 26, L.R. 3 novembre 2004, n. 21), la risposta oltre il termine di trentasei mesi dalla presentazione dell’istanza di condono non costituisce un vizio di legittimità, né sotto il profilo della violazione del silenzio-assenso, né sotto quello dell’incompetenza del Comune.	</p>
<p>2. Il beneficio previsto dall’art. 9, L. 24 marzo 1989 n. 122, non può essere esteso alla realizzazione di autorimesse poste (non sotto ma) sopra le aree pertinenziali, mediante interventi di nuova costruzione o di ampliamento e, dunque, la creazione di nuovi volumi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1)	</b>Sul ricorso numero di registro generale 331 del 2003, proposto da:</p>
<p><B>B. M. G.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Grisante Diofebi, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21; </p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Narni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21; 	</p>
<p><b>Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici dell&#8217;Umbria</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>V. U.,<i></b></i> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Di Paolo, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4; 	</p>
<p><B>R. G.</B>; </p>
<p>2)	Sul ricorso numero di registro generale 414 del 2003, proposto da: </p>
<p><B>V. U.; R. G.,</B> rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Maria Di Paolo, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b><br />	<br />
Comune di Narni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>B. M. G.,<i></b></i> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Grisante Diofebi, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21; </p>
<p>3)	Sul ricorso numero di registro generale 231 del 2008, proposto da:</p>
<p><B>G. R.; U. V.</B>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Fabrizio Garzuglia, con domicilio eletto presso l’avv. Marcella Arioti Branciforti in Perugia, piazza Italia N. 9; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p><b>Comune di Narni </b>in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>1) quanto al ricorso n. 331 del 2003:<br />	<br />
della concessione edilizia in sanatoria n.185 del 27 maggio 2003 rilasciata ai signori Valentini Ugo e Renzi Gabriella per l’avvenuta trasformazione di una unità immobiliare da uso abitativo in garage con ampliamento della retrostante chiostrina in via Gattamelata,99, sita nel centro storico del Comune di Narni nonché degli altro atti prodromici,connessi e consequenziali indicati nel ricorso;</p>
<p>2) quanto al ricorso n. 414 del 2003:<br />	<br />
dell’ordinanza dirigenziale del 14/07/2003, N. 164 concernente la demolizione d’ufficio del predetto garage e del contestuale annullamento della concessione edilizia n.18570 in data 27 maggio 2003 (rilasciata,previo parere favorevole della competente Commissione edilizia e della competente “ Soprintendenza “di Perugia ai sensi dell’art.9 della legge n.122 del 1989).</p>
<p>3) quanto al ricorso n. 231 del 2008:<br />	<br />
del provvedimento dirigenziale n. 7847 del 14.3.2008 con il quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio presentata dal signor Valentini in data 10 dicembre 2004 in base D.L. n.269 del 2003 sempre per il medesimo garage.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti come sopra specificate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 il dott. Annibale Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. I tre ricorsi in epigrafe – che è necessario riunire per i molteplici profili di connessione – appartengono ad una controversia originata da un intervento edilizio realizzato dal sig. Valentini in un suo immobile nel centro storico di Narni.<br />	<br />
In concreto, un locale a piano terra è stato ampliato, mediante l’occupazione di un’area scoperta (“chiostrina”) dello stesso proprietario, in modo da essere utilizzabile come autorimessa. Le dimensioni dell’ampliamento, in termini di nuova superficie utile, sono di circa 26 metri quadrati.<br />	<br />
All’intervento si è opposta la signora Bongarzone, che ha impugnato (nel 1989) la concessione edilizia rilasciata al sig. Valentini. Il ricorso è stato accolto con la sentenza n. 277/2001, passata in giudicato. La sentenza è motivata con riferimento alla “inedificabilità assoluta” delle aree scoperte nel centro storico di Narni<br />	<br />
La concessione edilizia era stata sospesa cautelarmente da questo Collegio, ma i lavori erano stati compiuti nel frattempo.<br />	<br />
2. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza citata, la controversia si è ulteriormente sviluppata con la proposizione di quattro ricorsi, fra i quali i tre che ora vengono in decisione.<br />	<br />
E precisamente:<br />	<br />
(a) con il ricorso n. 84/2003 (che viene deciso separatamente) la signora Bongarzone ha chiesto l’ottemperanza del giudicato; in concreto, l’ottemperanza dovrebbe consistere nella demolizione coattiva del manufatto abusivo;<br />	<br />
(b) con il ricorso n. 331/2003 (il primo dei tre riuniti con la presente decisione) la signora Bongarzone ha impugnato la concessione edilizia in sanatoria (accertamento di conformità) rilasciata il 27 maggio 2003 dal Comune di Narni al sig. Valentini e alla coniuge signora Renzi;<br />	<br />
(c) con il ricorso n. 414/2003 (il secondo dei tre riuniti con la presente decisione) i coniugi Valentini e Renzi hanno impugnato l’ordinanza comunale del 14 luglio 2003 con la quale la concessione in sanatoria è stata annullata d’ufficio, e contestualmente è stata ingiunta la demolizione del manufatto abusivo;<br />	<br />
(d) con il ricorso n. 231/2008 (il terzo dei tre riuniti con la presente decisione) i coniugi Valentini e Renzi hanno impugnato il provvedimento comunale del 14 marzo 2008 con il quale è stata rigettata la domanda di condono edilizio presentata ai sensi del decreto legge n. 269/2003 e della legge regionale umbra n. 21/2004.<br />	<br />
Ai tre giudizi ora in esame partecipa il Comune di Narni assumendo una posizione sostanzialmente aderente a quella della signora Bongarzone.<br />	<br />
I tre ricorsi vengono ora in decisione.<br />	<br />
3. Il Collegio ritiene opportuno esaminare i ricorsi seguendo un ordine parzialmente diverso da quello cronologico.<br />	<br />
Viene dapprima in esame l’ultimo (in senso cronologico) dei ricorsi, quello contro il diniego di condono. Ed invero, se questo ricorso fosse fondato non vi sarebbe più interesse a discutere degli altri. <br />	<br />
Nondimeno, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.<br />	<br />
La domanda di condono è stata proposta per usufruire delle possibilità concesse dall’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 (convertito dalla legge n. 326/2003) e della legge regionale n. 21/2004.<br />	<br />
In proposito va ricordato che l’art. 32, citato, è stato censurato dalla Corte costituzionale con riferimento al nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione. La sentenza 28 giugno 2004, n. 196 lo ha dichiarato illegittimo «nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l&#8217;ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio (&#8230;)».<br />	<br />
Ne consegue che anche in questo caso l’ammissibilità della domanda di condono e la regolarità del procedimento vanno verificate non in rapporto all’art. 32 del decreto legge, bensì in rapporto alla legge regionale umbra n. 21/2004, articoli 19-27.<br />	<br />
4. Ciò posto, viene in rilievo l’art. 21 della suddetta legge regionale, che esclude tassativamente dal condono, fra l’altro, «gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968, nonché nei centri storici (&#8230;)».<br />	<br />
Nella fattispecie, è del tutto incontroverso che l’ampliamento abusivo si trova nel centro storico di Narni e più precisamente nella zona A. Ne consegue che la domanda di condono non poteva essere accolta.<br />	<br />
I ricorrenti Valentini e Renzi tuttavia segnalano che l’art. 21 esclude dal citato divieto, e dunque ammette al condono, ancorché ricadenti in zona A, gli interventi di cui al precedente art. 20, comma 2. E sostengono che il loro intervento rientra precisamente in quest’ultima ipotesi.<br />	<br />
Peraltro, gli interventi di cui all’art. 20, comma 2, sono quelli di «a) chiusura di superfici di logge e portici; b) realizzazione di locali interrati o seminterrati purché per questi ultimi l&#8217;altezza media ponderale delle pareti emergenti dal terreno non superi i metri lineari 1,00». <br />	<br />
Il Collegio osserva che quelle contemplate dall’art. 20, comma 2, sono due ipotesi estremamente specifiche e ben definite, e altresì ben differenziate fra loro. Ma gli stessi ricorrenti non si spingono ad indicare quale delle due ipotesi si adatti alla fattispecie, e questo silenzio è eloquente: la verità è che sia l’una che l’altra sono ictu oculi estranee alla fattispecie.<br />	<br />
5. Se questo è vero, ne consegue che il rigetto dell’istanza di condono era un atto vincolato.<br />	<br />
Ciò comporta che, in applicazione dell’art. 21-octies, legge n. 241/1990, non può essere considerato un vizio invalidante il fatto che sia stato omesso il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della stessa legge n. 241/1990.<br />	<br />
6. Ancora, i ricorrenti sostengono che quando è intervenuto il provvedimento di rigetto sulla loro domanda si era formato il silenzio-assenso in base alle disposizioni del decreto legge n. 269/2003 (due anni dalla presentazione dell’istanza).<br />	<br />
Ma si è visto che la disciplina del procedimento non va ricercata nella normativa statale, bensì nella legge regionale n. 21/2004. <br />	<br />
In particolare, la materia è trattata dall’art. 26 della legge regionale. Esso non prevede il silenzio-assenso. Stabilisce invece un termine di trentasei mesi, entro il quale l’ufficio comunale deve definire la pratica. Il superamento del termine non comporta il silenzio-assenso, bensì l’insorgere della competenza sostitutiva della Provincia.<br />	<br />
La devoluzione della competenza alla Provincia peraltro non è automatica né immediata. Infatti il comma 3, capoverso, dispone: «La Provincia si sostituisce, previa diffida al Comune ad adempiere entro congruo termine&#8230; ». L’interpretazione di questa norma può apparire dubbia; si può discutere se la “diffida” debba essere fatta dalla stessa Provincia oppure (come è più probabile) dal privato interessato; nella fattispecie non risulta che vi abbia provveduto ne l’una né l’altro. In ogni caso non è il termine di 36 mesi che produce la devoluzione della competenza, bensì la scadenza dell’ulteriore termine concesso con la diffida. <br />	<br />
Concludendo sul punto, il fatto che la risposta negativa sia stata emessa dopo circa quattro anni dalla domanda non costituisce un vizio di legittimità, né sotto il profilo della violazione del silenzio-assenso, né sotto quello della (supposta) incompetenza del Comune.<br />	<br />
7. In conclusione, il ricorso contro il diniego di condono va rigettato.<br />	<br />
8. Si passa ora all’esame del ricorso n. 414/2003, con il quale i signori Valentini e Renzi impugnano l’autoannullamento, disposto dal Comune, della concessione edilizia in sanatoria (accertamento di conformità) rilasciata il 27 maggio 2003.<br />	<br />
A questo proposito, ci si potrebbe chiedere se il giudicato in merito alla non conformità dell’opera alla normativa urbanistico-edilizia (sentenza n. 277/2001) non precludesse a priori un nuovo provvedimento di accertamento di conformità, sia pure basato su una normativa (la legge Tognoli) che non aveva formato oggetto di discussione nel precedente giudizio.<br />	<br />
9. Da questo problema tuttavia si può prescindere, perché si può positivamente escludere che il manufatto in questione rientri nelle previsioni della disposizione invocata.<br />	<br />
Si tratta dell’art. 9 della legge n. 122/1989 (legge Tognoli) il cui disposto è il seguente: «I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato(&#8230;.)».<br />	<br />
Pare chiaro che le ipotesi consentite “in deroga” sono tre e precisamente:<br />	<br />
(a) la realizzazione di parcheggi (rectius: autorimesse) nel sottosuolo dei fabbricati;<br />	<br />
(b) la modifica (con o senza opere) della destinazione d’uso dei locali posti al piano terreno;<br />	<br />
(c) la realizzazione di parcheggi (rectius: autorimesse) nel sottosuolo delle aree pertinenziali ai fabbricati.<br />	<br />
Pare chiaro, altresì, grazie alla minuziosità di queste indicazioni, che si tratti di ipotesi tassative. In particolare ne rimane esclusa la possibilità di estendere il beneficio alla realizzazione di autorimesse non sotto ma “sopra” le aree pertinenziali, mediante interventi di nuova costruzione o di ampliamento e, dunque, la creazione di nuovi volumi.<br />	<br />
Ora, l’intervento in questione appartiene proprio a quest’ultima tipologia: creazione di nuovi volumi edilizi per effetto dell’ampliamento di un fabbricato preesistente, con occupazione di un sedime scoperto.<br />	<br />
Tanto basta per ritenere esclusa l’applicabilità della legge Tognoli, a prescindere da quanto discusso fra le parti circa la sussistenza del requisito della “pertinenzialità” dell’area.<br />	<br />
10. Una volta appurato che difettavano oggettivamente i presupposti per l’applicazione della legge Tognoli, l’autoannullamento ne rimane per ciò solo legittimato. <br />	<br />
Considerate le circostanze, non vi erano margini di discrezionalità in relazione, ad es., alla tutela dell’affidamento: l’autoannullamento è intervenuto dopo circa due mesi dall’accertamento di conformità, a situazione di fatto invariata (l’abuso edilizio era già perfezionato e tale è rimasto). Peraltro nel frattempo era intervenuto anche il ricorso giurisdizionale della signora Bongarzone; sicché, qualora il Comune non avesse proceduto in via di autotutela, l’accertamento di conformità era destinato comunque all’annullamento.<br />	<br />
11. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso n. 414/2003 va respinto.<br />	<br />
12. Si passa ora all’esame del ricorso n. 331/2003, cioè quello da ultimo menzionato, proposto dalla signora Bongarzone contro l’accertamento di conformità.<br />	<br />
Questo ricorso dev’essere definito con una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse, stante il sopravvenuto annullamento in autotutela e il rigetto dell’impugnazione proposta contro quest’ultimo. Peraltro, anche ai fini delle spese del giudizio, si rileva che esso appare fondato e che sarebbe stato accolto, se il Comune non ne avesse anticipato l’esito con l’annullamento d’ufficio impugnato con il ricorso n. 414/2003.<br />	<br />
13. Quanto alle spese del giudizio, quelle sostenute dalla signora Bongarzone per il primo ricorso (nel quale è ricorrente) e nel secondo (nel quale è resistente) vanno poste a carico dei signori Valentini e Renzi e saranno liquidate in dispositivo. Nei confronti del Comune di Narni si dispone la compensazione integrale, tenuto anche conto che nel primo dei ricorsi riuniti il Comune è, sia pur virtualmente, soccombente. La compensazione va disposta anche nei confronti dell’Amministrazione dei Beni Culturali, considerata anche la sommarietà delle sue difese, correlata alla marginalità della sua posizione nella controversia.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso n. 414/2003 e il ricorso n. 231/2008. Dichiara improcedibile il ricorso n. 331/2003. Condanna i signori Valentini e Renzi, in solido, al pagamento delle spese legali in favore della signora Bongarzone, che liquida in Euro 3.000, più gli accessori di legge (fra i quali ultimi il rimborso del contributo unificato versato) e le spese successive che occorrano. Compensa le spese nei confronti delle altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-12-2009-n-823/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2009 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2004 n.823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2004-n-823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2004-n-823/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2004-n-823/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2004 n.823</a></p>
<p>Pres. P. G. Lignani – Est. P. Ungari Ponticelli M. c. Comune di Orvieto in tema di vizi di procedure di appalto per la costruzione di un parcheggio e di ricorso per ottemperanza 1. Ricorso per l’esecuzione di un giudicato – proposizione prima del termine della messa in mora –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2004-n-823/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2004 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2004-n-823/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2004 n.823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. G. Lignani – Est. P. Ungari<br /> Ponticelli M. c. Comune di Orvieto</span></p>
<hr />
<p>in tema di vizi di procedure di appalto per la costruzione di un parcheggio e di ricorso per ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso per l’esecuzione di un giudicato – proposizione prima del termine della messa in mora – improcedibilità temporanea</p>
<p>2. Giudizio di ottemperanza –  atti sopravvenienti posti in essere dalla p.a. – necessità di ricorso giurisdizionale ordinario in mancanza di palese elusione.</p>
<p>3. Appalto &#8211; interesse a ricorrere – interesse a impedire trasformazione area – carenze di interesse.</p>
<p>4. Approvazione progetto – motivazione – assenza valutazione concrete opportunità alternative – carenza di motivazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Un ricorso avente per oggetto una domanda di esecuzione di un giudicato, qualora sia stato proposto prima della scadenza del termine dilatorio di trenta giorni dalla data in cui l’autorità amministrativa sia stata messa in mora di provvedere, non è inammissibile ma improcedibile temporaneamente fino alla scadenza del termine predetto. Tale improcedibilità viene meno al momento in cui il ricorso in esame è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>2. Il giudizio di ottemperanza, ove non si controverta su di una palese inerzia o su di un esplicito diniego di provvedere, può estendersi all’esame di atti sopravvenienti – posti in essere dalla p.a. allo scopo di adempiere – per verificare se si configurino come esecuzione incompleta o apparente, ovvero non siano idonei a far riconoscere che il giudicato è stato eseguito o ne sia in corso una seria esecuzione. Detta verifica può condurre a ritenere elusivi gli atti o comportamenti con riconoscimento della persistenza dell’obbligo di ottemperanza, oppure in mancanza di un palese intento di non dar corso all’esecuzione, può far concludere per la necessità di esperire contro di essi, se ritenuti illegittimi, i normali rimedi giurisdizionali (nella specie gli atti non sono stati ritenuti palesemente elusivi).</p>
<p>3. In tema di appalto, il solo interesse di impedire la trasformazione di un’area, in mancanza di interesse a sostituire l’aggiudicatario o a contrastarne la posizione imprenditoriale nel mercato, integra difetto di interesse a ricorrere e dunque inammissibilità.</p>
<p>4. Sono illegittimi per carenza di motivazione i provvedimenti con i quali la p.a. approva un progetto per la costruzione di un parcheggio senza aver valutato la compatibilità e l’effettiva necessità di due parcheggi a distanza assai ravvicinata. Tale omissione di motivazione è significativa in quanto è collegata a concrete opportunità alternative di pianificazione (nella specie in relazione al centro di Orvieto).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di vizi di procedure di appalto per la costruzione di un parcheggio e di ricorso per ottemperanza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Dec.n. 823<br />
depositata il<br />
27-dic-04</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 105/2004, proposto da<br />
<b>Maurizio CONTICELLI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Urbano Barelli, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Manfredo Fanti n. 6;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Orvieto</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Tarantini, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Baglioni n. 10;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>I.C.O.P. S.p.a.</b>, con sede in Basiliano (UD), in persona del legale rappresentante pro-tempore Piero Petrucco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Mario Rampini, quest’ultimo anche domiciliatario in Perugia, al Viale Indipendenza n. 49;</p>
<p>per l’esecuzione<br />
della sentenza del T.A.R. dell’Umbria n. 393/2003;<br />
e per l’annullamento<br />
delle delibere del consiglio comunale di Orvieto n. 172 in data 22 dicembre 2003 e n. 71 del 13 giugno 2003, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato (ivi compresi, per quanto possa occorrere: le delibere della giunta comunale n. 50 in data 16 marzo 2001, n. 37 in data 28 marzo 2000 e n. 109 in data 20 agosto 2002, oltre a tutti gli atti relativi all’appalto pubblico dei lavori ivi previsti);</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orvieto e della ICOP S.p.a.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 7 luglio 2004 la relazione del Dott. Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO   E   DIRITTO</b></p>
<p>1. Il Comune di Orvieto, con deliberazione giuntale 109/2002, ha approvato il progetto esecutivo di un parcheggio pluripiano scoperto da realizzare in Piazzale Roma.<br />
Tale provvedimento, su impugnazione dell’odierno ricorrente (con ricorso n. 544/2002), è stato annullato da questo Tribunale con la sentenza n. 393/2003, poiché era stata omessa la previa definizione di un piano attuativo.<br />
Nelle more del giudizio di appello sulla sentenza, il Comune di Orvieto, ottenuto il trasferimento da parte del demanio militare dell’area dell’ex Caserma Piave e del relativo immobile, ha predisposto il “piano attuativo di iniziativa pubblica per l’attuazione dell’ambito ‘AG ORC2 Orvieto Centro’ (art. 14 N.t.a.S)”, adottandolo ed approvandolo, rispettivamente, con delibere consiliari n. 71/2003 e n. 172/2003.<br />
Con “determina” dirigenziale n. 5-10 in data 27 gennaio 2004, sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori del suddetto parcheggio (che avevano condotto all’aggiudicazione provvisoria in data 10 ottobre 2002) ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva (all’a.t.i. di cui è capogruppo la società odierna controinteressata).<br />
Con il ricorso in esame, vengono chiesti contestualmente l’esecuzione della sentenza n. 393/2003 e l’annullamento dei predetti provvedimenti ad essa sopravvenuti.</p>
<p>2. Per quanto riguarda la elusione o inesecuzione della sentenza n. 393/2003, il ricorrente deduce censure così sintetizzabili:<br />
&#8211; il Comune ha approvato il piano attuativo ma, nel contempo, ha considerato validi gli atti precedenti, ignorando l’annullamento disposto con la sentenza n. 393/2003 (la delibera n. 172/2003 richiama in premessa le pregresse delibere di approvazione dei- una volontà di inesecuzione emerge anche dalla motivazione della delibera n. 172/2003, in quanto il Comune non si è limitato a dichiarare che l’approvazione del piano non costituisce acquiescenza alla sentenza, ma ha implicitamente ammesso di non volerl<br />
&#8211; un ulteriore profilo di elusione o inesecuzione deriva dal fatto che, mentre la sentenza n. 393/2003 ha chiarito la funzione del piano attuativo di localizzazione di tutti gli interventi previsti nell’area, quello impugnato contiene in realtà soltanto l<br />
Per quanto riguarda gli ulteriori profili di illegittimità degli atti impugnati (in via ordinaria), deduce censure così sintetizzabili:<br />
&#8211; il piano attuativo, secondo quanto già indicato, non ha per tutte le aree e gli interventi interessati i contenuti e gli elementi necessari in base agli artt. 19 e 20 della l.r. 31/1997, in particolare non ha le caratteristiche di piano di dettaglio per<br />
&#8211; in presenza del comparto C, ad attuazione privata, l’art. 15 della l.r. 31/1997 richiedeva un piano (anziché ad iniziativa pubblica) ad iniziativa mista e l’obbligatorio coinvolgimento dei privati nella pianificazione;<br />
&#8211; la previsione del parcheggio seminterrato contrasta con l’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G., nonché con il citato parere della Provincia di Terni, che ha prescritto che “l’art. 4 delle N.T.A. del piano attuativo dovrà essere modificato secondo quanto dett<br />
&#8211; vi è violazione degli artt. 8, 13 e 14 delle N.T.A. del P.R.G., in quanto è illegittimo l’inserimento della ex Caserma Piave nel piano attuativo, posto che per essa le N.T.A. prevedono soltanto la rifunzionalizzazione, quindi un intervento ancora tutto- la divisione in comparti dell’ambito non è prevista dalle N.T.A. (cfr. artt. 6 e 16, che la demandano al P.R.G.) e, comunque, risulta carente di motivazione;<br />
&#8211; la sentenza di annullamento non può avere come conseguenza la semplice approvazione del piano attuativo, bensì imponeva l’obbligo di rinnovare l’intero procedimento di pianificazione generale ed attuativa, approvazione dei progetti degli interventi e ap</p>
<p>3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Orvieto e la società aggiudicataria, controdeducendo puntualmente.</p>
<p>4. Va anzitutto esaminata l’eccezione di improcedibilità della domanda di esecuzione, sollevata dalla controinteressata, per l’avvenuta notificazione del ricorso prima che fosse decorso il termine di trenta giorni indicato dal ricorrente nell’atto di diffida e messa in mora.<br />
Tale ultimo atto non può ritenersi effettuato per mero tuziorismo (come sostiene il ricorrente), in quanto dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’esecuzione della sentenza di primo grado non preceduto da previa e rituale notifica di un atto di diffida e messa in mora dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, IV, 9 ottobre 2002, n. 5352, sulla base dell’art. 33 della legge 1034/1971, come modificato dall’articolo 10, comma 1, della legge 205/2000).<br />
L’eccezione va comunque disattesa. Infatti, qualora il ricorso per l’esecuzione del giudicato sia stato proposto prima della scadenza del termine dilatorio di trenta giorni dalla data in cui l’autorità amministrativa sia stata messa in mora di provvedere, il ricorso (non è inammissibile ma) è affetto da temporanea improcedibilità fino alla scadenza del termine predetto (cfr. Cons. Stato, VI, 10 agosto 1999, n. 1019), improcedibilità che era venuta meno al momento in cui il ricorso in esame è stato trattenuto per la decisione. La decisione invocata a sostegno dell’eccezione (Cons. Stato, V, 7 novembre 2003, n. 7124), non appare difforme dal principio predetto, in quanto si limita ad affermare la necessità della diffida (che nel caso di specie era stata omessa).</p>
<p>5. Occorre poi esaminare la questione dell’ammissibilità della domanda di esecuzione.<br />
Nel giudizio di ottemperanza, ove non si controverta su di una palese inerzia o su di un esplicito diniego di provvedere, possono assumere rilievo comportamenti o provvedimenti dell’Amministrazione, posti in atto allo scopo di adempiere; il giudizio di ottemperanza può estendersi all’esame di tali sopravvenienze, per verificare se si configurino come esecuzione incompleta o apparente, ovvero non siano idonei a far riconoscere che il giudicato è stato eseguito o ne sia in corso una seria esecuzione; detta verifica può condurre a ritenere elusivi gli atti/comportamenti, con riconoscimento della persistenza dell’obbligo di ottemperanza, oppure, in mancanza di un palese intento di non dar corso all’esecuzione, può far concludere per la necessità di esperire contro di essi, se ritenuti illegittimi, i normali rimedi giurisdizionali (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, V, 25 marzo 2002, n. 1696; cfr. anche, IV, 10 aprile 1998, n. 565 e 11 marzo 1999, n. 266).<br />
A ben vedere, nel caso in esame, deve escludersi un intento palesemente elusivo, poiché i provvedimenti emanati costituiscono serio e motivato esercizio del potere di pianificazione attuativa la cui omissione aveva motivato l’annullamento disposto con la sentenza n. 393/2003.<br />
La circostanza che la delibera di approvazione del piano attuativo richiami i provvedimenti di approvazione dei progetti e che il contratto stipulato con l’aggiudicataria in data 28 gennaio 2004 faccia esclusivo riferimento alla delibera n. 109/2002 ed ai verbali della commissione giudicatrice della gara di appalto – rep. n. 9074, in data 30 settembre 2002 e n. 9097 in data 10 ottobre 2002 – di aggiudicazione provvisoria, dimostra che il Comune ha ritenuto che, una volta sanata la mancanza del piano attuativo presupposto, gli atti coinvolti nel precedente giudizio potessero riacquistare (o mantenere) efficacia; con ciò, viene in evidenza uno dei nodi fondamentali della controversia nel merito, ma non anche un intento palesemente elusivo del Comune.<br />
Pertanto, il sindacato di legittimità sui provvedimenti sopravvenuti va condotto secondo il procedimento ordinario di impugnazione e la domanda di esecuzione del giudicato, in difetto di un suo presupposto, vale a dire dell’inerzia dell’amministrazione, oggettiva o desumibile da un adempimento privo di seria consistenza, non può che dichiararsi inammissibile.<br />
Va invece disattesa l’eccezione, sollevata sempre dalla controinteressata, di inammissibilità del ricorso per quanto concerne la determina dirigenziale di aggiudicazione, in quanto oggetto soltanto della domanda di esecuzione e, comunque, non concretamente sottoposta a censure. Detta domanda investe infatti “tutti gli atti relativi all’appalto pubblico dei lavori” previsti dai provvedimenti di approvazione dei progetti del parcheggio summenzionato, e la determina n. 5-10 del 2004, ancorché direttamente menzionata soltanto nella parte narrativa del ricorso ed in quella relativa alla domanda di esecuzione, deve quindi ritenersi compresa tra gli atti relativi all’ “appalto delle opere” che, secondo la prospettazione dell’ultimo profilo di censura sopra sintetizzato, il Comune avrebbe dovuto rinnovare rispettando la sequenza dei procedimenti collegati, anziché dare per validi ed efficaci quelli coinvolti nell’annullamento disposto con la sentenza n. 393/2003.<br />
6. Viene anche eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per quanto concerne il rinnovo (o la ratifica) dell’aggiudicazione, in assenza dell’annullamento dell’aggiudicazione originariamente disposta e di una posizione di imprenditore concorrente in capo al ricorrente, nonché alla luce della modifica sopravvenuta del quadro fattuale di riferimento della pianificazione di dettaglio.  <br />
Quanto alla domanda di esecuzione, la questione appare assorbita dalle considerazioni esposte al punto precedente (in ogni caso, può sottolinearsi  che il mutamento dei presupposti di fatto dell’agire amministrativo, a seguito della disponibilità della ex Caserma Piave, non potrebbe di per sé determinare l’inammissibilità della domanda di esecuzione).<br />
Resta da valutare l’impugnazione (per vizi di invalidità derivata) della determina dirigenziale in data 27 gennaio 2004.<br />
Intanto, occorre precisare che la sentenza n. 393/2003 ha annullato “i provvedimenti impugnati”, tra i quali, come esposto anche in parte motiva, conformemente all’indicazione del petitum nel ricorso, figuravano, oltre alla delibera giuntale n. 109/2002, “gli atti del procedimento di appalto conseguenti, non conosciuti”. Considerando il contenuto sostanziale della pronuncia, può senz’altro convenirsi con la controinteressata che la concreta portata dell’annullamento vada circoscritta rigorosamente soltanto agli atti toccati dalle accertate illegittimità, e che, di conseguenza, la rinnovazione del procedimento deve limitarsi solo alle fasi viziate ed a quelle successive, conservando l’efficacia dei precedenti atti legittimi (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, V, 15 marzo 2004, n. 1272); peraltro, è anche vero che non possono aprioristicamente considerarsi estranei all’annullamento gli atti di una sequenza procedimentale (come quella della gara d’appalto) sì distinta, ma che presuppone necessariamente quella di approvazione del progetto da realizzare (sull’illegittimità della quale, come sopra precisato, è incentrata la valutazione che ha condotto all’annullamento).<br />
Può altresì convenirsi sul fatto che, in presenza di una gara d’appalto non conclusa, la stazione appaltante poteva conservare (o recuperare) efficacia agli atti pregressi, recependo nell’aggiudicazione finale quanto stabilito con gli atti sottesi all’aggiudicazione provvisoria (atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile: cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, 8 luglio 2002, n. 3774; V, 7 settembre 2001, n. 4677; 2 aprile 2001, n. 1902), in applicazione del principio di conservazione degli atti non direttamente coinvolti dal vizio rilevato e della posizione di vantaggio attribuita all’impresa aggiudicataria provvisoria (cfr., sull’incidenza di detti principi quale limiti del potere amministrativo di rinnovare il procedimento a seguito di una sentenza di annullamento, Cons. Stato, VI, 11 dicembre 1998, n. 1668). Peraltro, potrebbe discutersi se, nel caso in esame, la conclusione del procedimento d’appalto fosse o meno impedita dall’assenza di una approvazione del progetto esecutivo efficace, poiché la delibera n. 109/2002 risulta inequivocamente annullata, e non è stata disposta alcuna nuova approvazione del progetto del parcheggio, neanche sotto forma di conferma della predetta delibera.<br />
In ogni caso, quale che sia la portata del precedente annullamento, nel presente giudizio risulta decisivo il rilievo che il ricorrente non ha interesse a contestare gli atti del procedimento di appalto, in quanto, com’è pacifico, egli non aspira a sostituirsi all’aggiudicataria né, comunque, a contrastarne la posizione imprenditoriale sul mercato, bensì esclusivamente ad impedire, ovvero a diversamente orientare la trasformazione dell’area in questione. Tale ultimo interesse verrebbe già pienamente soddisfatto dall’annullamento degli atti che attengono alla compatibilità urbanistico-edilizia dell’opera avversata, senza che, per impedire la realizzazione della stessa (e in ogni caso, la prosecuzione dei lavori già avviati)  vi sia alcun bisogno di eliminare gli atti del procedimento di appalto.<br />
L’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva risulta pertanto inammissibile.</p>
<p>7. La difesa del Comune ha invece eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente.<br />
Con la sentenza n. 393/2003, è già stato chiarito (in relazione ad un’impugnazione del tutto analoga) che il ricorrente deve ritenersi legittimato quale cittadino residente nelle vicinanze, il quale agisce a tutela della qualità ambientale e della salubrità della zona in cui si concentra parte dei propri interessi (la realizzazione dell’opera comporterebbe l’aumento degli accessi veicolari, un non trascurabile impatto visivo, la perdita di uno spazio utilizzabile, come avveniva in passato, per fini sportivi o ricreativi), oltre che per mantenere l’attuale possibilità di utilizzare gratuitamente l’area di parcheggio.<br />
 Sul punto, può pertanto richiamarsi quanto affermato in quella sede, anche per quanto attiene alla conseguente irrilevanza della (complessa) questione relativa alla sussistenza o meno della legittimazione (anche) quale consigliere comunale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso.</p>
<p>8. Nel merito della domanda ordinaria di annullamento, occorre considerare quanto segue.</p>
<p>8.1. Per ciò che concerne il vizio di legittimità alla base del precedente annullamento (e del conseguente effetto conformativo), va ricordato che la necessità del piano attuativo, ai fini della realizzazione del progetto del parcheggio in Piazzale Roma, è stata affermata dalla sentenza n. 393/2003 sulla base delle seguenti considerazioni :<br />
&#8211;  il piano attuativo, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 31/1997, è obbligatorio per realizzare nuove opere nelle zone A di cui al D.M. 1444/1968;<br />
&#8211; è il piano attuativo la sede in cui devono essere effettuate le valutazioni sulla coerenza complessiva della localizzazione delle infrastrutture, ai sensi degli artt. 19 e 20 della l.r. citata, posto che tra i contenuti necessari del piano vi sono la de<br />
&#8211; le stesse N.T.A. del P.R.G. di Orvieto impongono lo strumento attuativo; infatti, l’art. 13 prevede che negli ambiti AG “… è consentita, in sede di redazione dei PA, la riperimetrazione e la riorganizzazione delle diverse destinazioni della zona, fermoSi è pertanto ritenuto che la previsione della realizzazione del parcheggio e la sua localizzazione di massima, ad opera del P.R.G., come non esauriscono le scelte strategiche da compiere per la sistemazione dell’ambito, così non possono ritenersi indipendenti dalle valutazioni concernenti le altre variabili che gli artt. 19 e 20, succitati, impongono di considerare.</p>
<p>8.2. La possibilità che sia il piano attuativo a definire al suo interno i comparti è espressamente compresa tra i contenuti del piano attuativo indicati all’articolo 19, comma 2, della l.r. 31/1997, che, come esposto, menziona la “articolazione per comparti o unità minime d’intervento” (mentre il comma 1 affida al P.R.G. la delimitazione di “comparti funzionali”, che sembrano corrispondere a quelli che il P.R.G. di Orvieto definisce “ambiti”); gli articoli 6 (sui “comparti edificatori perimetrati” ai sensi dell’articolo 23 della legge 1150/1942) e 16 (che prevede l’individuazione dei precedenti, in riferimento alle zone A), delle N.T.A. del P.R.G. attribuiscono detta funzione al P.R.G., ma, in presenza della contraria disposizione legislativa, non possono intendersi come attribuzione di competenza esclusiva, e quindi non sussiste la lamentata violazione.<br />
Quanto agli “ambiti”, l’articolo 8 delle N.T.A del P.R.G. precisa che contengono la definizione “degli indirizzi e degli obbiettivi delle trasformazioni ammesse e programmate, nonché le destinazioni di zona compatibili e quelle escluse”.<br />
Tra essi, gli “ambiti ‘AG’ di intervento di riordino e riqualificazione urbanistica”, tipologia alla quale appartiene l’ambito AG ORC2 – Orvieto Centro, in questione, caratterizzato dai seguenti indirizzi: trasferimento dei parcheggi per auto private attualmente localizzati in Piazzale Cahen; realizzazione di parcheggi per la residenza ed impianti sportivi nella zona di Piazzale Roma; “ridisegno del Piazzale Cahen come luogo di servizi di accoglienza, di sosta e di collegamento tra la stazione della funicolare ed il passaggio per il Corso Cavour verso il Centro, l’accesso alla zona archeologica del Pozzo di San Patrizio e il complesso della Rocca di Albornoz, l’accesso ai percorsi pedonali di accesso al Parco della Rupe e alle necropoli” (articolo 14, N.T.A., cit.).<br />
Precisata la funzione che, nella pianificazione urbanistica del Comune di Orvieto, assume l’ambito (comparto funzionale, in vista della pianificazione attuativa), può ora aggiungersi, con specifico riferimento alle censure in esame, che l’organicità della pianificazione attuativa sottesa alle richiamate disposizioni della l.r. 31/1997, non comporta che tutti gli interventi previsti per l’ambito delimitato dallo strumento urbanistico generale debbano essere contestualmente considerati e definiti con un unico strumento di dettaglio, di modo che non residui altro che la necessità di rilasciare i titoli abilitativi (vincolati) per la realizzazione dei singoli interventi.<br />
Sta invece a significare che, per procedere all’attuazione (anche parziale), devono essere indicati gli elementi qualificanti degli interventi previsti nell’ambito ed essere valutata la loro rilevanza con riferimento agli indirizzi ed agli obbiettivi che, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale (anche quelle che, in ipotesi, non risultano ancora definibili in dettaglio), caratterizzano l’ambito, cioè costituiscono la ragione funzionale della considerazione unitaria dell’area.<br />
Con queste precisazioni, può convenirsi con il ricorrente che il rispetto dei livelli di pianificazione è direttamente finalizzato al razionale assetto del territorio, per cui, come un piano attuativo non può derogare allo strumento urbanistico generale (salvo un’espressa abilitazione in tal senso, a determinate condizioni, da parte della legge), così un ambito considerato dal P.R.G. nella sua interezza non può essere ridotto o immotivatamente frazionato in sede di approvazione del piano attuativo. Per fare questo occorre variare le previsioni del P.R.G. e, fino a che ciò non avvenga, l’integrità dell’ambito costituisce un vincolo per i progetti edificatori. Tuttavia, si ripete, il rispetto dell’unitarietà funzionale dell’ambito non comporta anche la simultanea definizione nel dettaglio, con un unico strumento attuativo, di tutti gli interventi previsti.</p>
<p>8.3. Ciò premesso, il ricorrente lamenta che il piano impugnato abbia frazionato l’ambito AG ORC2 (in quattro Comparti: A, B, C e D), sostenendo che, per i comparti diversi da quello relativo al Piazzale Roma, non sarebbero indicati o comunque adeguatamente considerati gli interventi da realizzare.<br />
La circostanza è stata puntualizzata anche nella delibera consiliare n. 264 in data 15 dicembre 2003, con la quale la Provincia di Terni, ai sensi dell’art. 21 della l.r. 31/1997, dopo aver precisato come “il Comune di Orvieto ha prodotto solo il progetto relativo al Comparto A”, ha espresso parere favorevole su detto Comparto, prescrivendo per gli altri comparti l’attuazione tramite altri piani attuativi, da sottoporre ad un nuovo parere. <br />
In effetti, l’esame del piano approvato evidenzia che, accanto agli elaborati concernenti il progetto di realizzazione del parcheggio in Piazzale Roma e le connesse sistemazioni dell’area (Comparto A), per gli altri Comparti non è sostanzialmente rinvenibile alcun’altra indicazione precettiva all’infuori di quelle, contenute nell’articolo 4 delle N.T.A. (Tavola 2 del Piano attuativo), concernenti le destinazioni d’uso ammesse (destinazioni, peraltro, derogabili, previa approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale &#8211; articolo 8) e la necessità che venga predisposto un Progetto Guida (per il Comparto B, relativo a Piazzale Cahen, e per il Comparto D, relativo all’area limitrofa al Pozzo di San Patrizio), ovvero un piano di recupero di iniziativa privata (per il Comparto C, relativo all’area del c.d. vecchio vascone, vale a dire della cisterna utilizzata in passato per alimentare la funicolare).<br />
In sostanza, il piano impugnato è un vero piano attuativo soltanto relativamente al Comparto A, mentre per gli altri rimanda a successivi piani attuativi.<br />
Per quanto concerne i Comparti B e D, tale incompletezza, alla luce di quanto sopra precisato circa la portata concreta della delimitazione dell’ambito, non sembra inficiare la valutazione complessiva di rispondenza agli indirizzi ed obbiettivi se si considera che nei predetti Comparti sono previsti, rispettivamente, soltanto sistemazioni superficiali per la pedonizzazione e la costruzione di punti informativi, o la valorizzazione di presenze storico-artistiche.<br />
Di segno diverso appare invece la situazione del Comparto C, che prevede il recupero e la rifunzionalizzazione della “struttura esempio di archeologia industriale”, compresa la possibilità di “introdurre strutture al suo interno”, senza che vengano minimamente precisate la tipologia (si prevede unicamente che “non possono avere un altezza “superiore a 3 m rispetto all’attuale limite esterno della stessa”) e la utilizzazione (in ipotesi, estesa a tutte le destinazioni  “compatibile con quelle ammissibili per la zona A” – art. 4 N.T.A., cit.).<br />
Sembra perciò più che dubbio che la scelta concreta della rifunzionalizzazione delle strutture, in pratica tutta da definire, possa risultare indifferente rispetto agli interventi ubicati negli altri comparti.</p>
<p>8.4. L’esame delle censure che riguardano le previsioni relative al Comparto A evidenzia ulteriori carenze.<br />
Va ribadito che la zona è stata considerata dal piano secondo una configurazione “allargata” all’area della ex Caserma Piave, la cui disponibilità (per espressa menzione nelle delibere consiliari) ha costituito l’elemento sopravvenuto qualificante della predisposizione dello strumento attuativo. La considerazione dell’area dell’ex Caserma Piave “quale porzione del Comparto A” viene confermata anche dalla difesa del Comune.<br />
Anzitutto, appare evidente che non sussiste violazione delle N.T.A. del P.R.G. per il solo fatto dell’inserimento dell’ex Caserma Piave nel piano attuativo. <br />
Se, come esposto, l’individuazione degli elementi qualificanti e le valutazioni di compatibilità generale di tutti gli interventi devono riguardare l’intero ambito, nulla vieta di allargare la pianificazione oltre i confini dell’ambito (sempre che i collegamenti attuativi che ne derivano non comportino  vincoli ulteriori alle facoltà dispositive dei proprietari –profilo che non assume rilevanza in questa sede).<br />
Anzi, l’inserimento dell’area dell’ex Caserma Piave, come sottolinea la stessa ricorrente (ma nel contesto di una censura, che contraddice quella qui in esame, dedotta nella prospettiva della violazione della sentenza n. 393/2003), è ispirata da una considerazione complessiva del sistema delle infrastrutture che supera la distinzione tra gli ambiti. E ciò, oltre ad apparire coerente con l’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G.  (secondo cui “l’area ORC2 è pensata anche nell’ottica di un futuro assetto dell’area delle caserme adiacente, classificata come zona A4 di prevedibile rifunzionalizzazione”, previsione che, come è stato sottolineato nella sentenza n. 393/2003, senza dare luogo ad un vincolo alla pianificazione attuativa, auspica pur sempre un collegamento operativo tra ambito AG ORC2 ed area della ex Caserma), concretizza, con riferimento alle problematiche che si pongono effettivamente nell’area, quella valutazione di coerenza complessiva che, per quanto esposto, deve ritenersi il minimum qualificante distintivo di un piano attuativo.<br />
A questo punto occorre stabilire se il contenuto della valutazione sia immune dai vizi dedotti.<br />
Coglie nel segno la censura incentrata sul rilievo della omessa valutazione della compatibilità o della effettiva necessità dei due parcheggi, a distanza assai ravvicinata. <br />
Il P.R.G., come esposto, prevede la rifunzionalizzazione della ex Caserma Piave, senza indicare la destinazione d’uso; che detta rifunzionalizzazione consista (anche) nella realizzazione all’interno dell’area di un parcheggio lo afferma il ricorrente, mentre la difesa del Comune si limita a sottolineare che il piano non si occupa della rifunzionalizzazione ma soltanto della sistemazione viaria e pedonale delle aree contermini.<br />
In effetti, la utilizzazione a parcheggio dell’area interna alla ex Caserma Piave trova riscontro nella rappresentazione grafica della Tavola 10 (denominato “Progetto Guida per la sistemazione dell’area …”, in realtà consistente in una planimetria generale in scala 1:500), unico elaborato del piano che si riferisca all’area, a parte le fotografie – Tavola 9 &#8211; che dovrebbero dare conto della sistemazione viaria e pedonale delle aree contermini).<br />
Peraltro, non è dato comprendere quale potrebbe essere, nella prospettiva dell’attuazione delle previsioni dell’ambito AG ORC2, l’importanza attribuita dal consiglio comunale all’acquisizione dell’area dell’ex Caserma Piave, se non nella disponibilità di spazi, posto che per le strutture esistenti la Tavola 10 indica soltanto un intervento di manutenzione ordinaria per l’uso ad ufficio.<br />
Il Collegio è dell’avviso che, una volta estesa la prospettiva del piano (se non a precostituire la destinazione funzionale, quanto meno a considerare la rilevanza urbanistica) di un area limitrofa all’ambito, occorreva che venisse valutata la compatibilità di tale previsione con il contenuto centrale (l’unico effettivamente sviluppato) del piano attuativo, cioè il parcheggio in Piazzale Roma.<br />
Tale valutazione non risulta effettuata e l’omissione appare significativa, essendo collegata a concrete opportunità alternative di pianificazione del centro di Orvieto.<br />
Può infatti ricordarsi che il parcheggio di Piazzale Roma (e le sue modalità di realizzazione, che comportano due piani seminterrati e richiedono uno scavo di sbancamento di circa 5 m) è contestato (certamente dal ricorrente, ma, si può supporre, anche da una parte della cittadinanza) in quanto si teme che possa alterare il delicato equilibrio della Rupe, nonché per le conseguenze, oltre che paesaggistiche, ambientali e sulla qualità della vita dei residenti, legate alla quantità e qualità dei veicoli ai quali viene consentito l’accesso e lo stazionamento nel centro storico (evidentemente condizionate dalla disponibilità di parcheggi). Ora, è evidente che la realizzazione di un grande parcheggio di superficie, nell’ambito di una struttura esistente, potrebbe costituire uno strumento alternativo per contemperare i contrapposti interessi, nel quadro di un modello di gestione della mobilità urbana più attento alle esigenze della sostenibilità ambientale.<br />
Senza ovviamente voler entrare nel merito delle scelte dell’Amministrazione, preme quindi mettere in luce tra il progetto del parcheggio di Piazzale Roma e l’area della ex Caserma Piave sussiste un legame che, anche alla luce delle puntuali considerazioni critiche acquisite nel corso della discussione consiliare, imponeva una motivazione specifica, che invece è mancata.</p>
<p>8.5. Non appare di per sé illegittima la previsione delle modalità realizzative del parcheggio, poiché l’art. 14 delle N.T.A. (là dove prevede la realizzazione di un parcheggio anche mediante piani interrati) ed il parere della Provincia di Terni che richiama detta disposizione, consentono la realizzazione del parcheggio in piani seminterrati, scelta che appare visivamente più impattante ma, in forza della minore profondità dello scavo, è stata ritenuta cautelativa per la statica della Rupe.</p>
<p>8.6. Da quanto esposto in ordine alla mancanza di un vero piano attuativo relativamente ai Comparti B, C e D, discende l’irrilevanza delle censure legate alla qualificazione del piano attuativo impugnato (nominalmente ad iniziativa pubblica, ma sostanzialmente ad iniziativa mista: peraltro, la censura non individua effetti giuridici sostanziali che deriverebbero dall’una, anziché dall’altra qualificazione), ed alla mancanza dello schema di convenzione con i privati, posto che il coinvolgimento dei privati, quali proprietari o soggetti ad altro titolo interessati nel dettaglio del comparto C, avverrà se e quando essi si attiveranno per proporre gli interventi consentiti, oppure per contrastare eventuali decisioni edificatorie assunte da altri e fatte proprie dal Comune.<br />
Stessa sorte deve avere la censura sulla mancanza della relazione idrogeologica, che in effetti risulta acquisita soltanto per il Parcheggio di Piazzale Roma (cfr. Tavole 12 e 13, concernenti, rispettivamente, la relazione geologica e quella geotecnica).</p>
<p>9. La fondatezza delle censure esaminate ai punti 8.3. e 8.4. determina il parziale accoglimento del ricorso e, conseguentemente, l’annullamento dei provvedimenti impugnati cui afferiscono, direttamente o in via derivata, i vizi riscontrati (delibere consiliari n. 172/2003 e n. 71/2003).</p>
<p>10. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando,  accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi e limiti indicati in parte motiva.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2004, con l’intervento dei magistrati: <br />
Avv.  Pier Giorgio  Lignani	Presidente<br />	<br />
Avv.  Annibale  Ferrari 		Consigliere<br />	<br />
Dott.  Pierfrancesco  Ungari	Consigliere, estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-12-2004-n-823/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2004 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.823</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi F. Gold Sardinia s.p.a. (Avv. O. Marras) c. Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese (Avvocatura dello Stato) Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Industrial Line (n.c.) spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie in tema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi<br /> F. Gold Sardinia s.p.a. (Avv. O. Marras) c. Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese (Avvocatura dello Stato) Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Industrial Line (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie in tema di revoca di sovvenzioni pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – sovvenzioni della P.A. – revoca e decadenza – giurisdizione A.G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto il diritto del privato alla corresponsione dell&#8217;intero contributo già concesso, e alla conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti di revoca e decadenza assunti in funzione dell&#8217;asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">al giudice ordinario la cognizione delle controversie in tema di revoca di sovvenzioni pubbliche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 823/2004<br />
Ric. n. 4/2000</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4/2000, proposto dalla<br />
<b>SOCIETA’ F. GOLD SARDINIA s.p.a.</b>, sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Ovidio Marras, presso il cui studio in Cagliari, Via Malta n. 25, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato;<br />
e nei confronti</p>
<p>della <b>Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Industrial Line</b>, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Direttore Generale del Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, del 30 settembre 1999, col quale è stata dichiarata la decadenza della società ricorrente dal contributo in conto capitale di lire 2.477.150.000, concesso, con il decreto in data 28 dicembre 1993, alla medesima, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge n. 41/89, modificata e integrata dalla legge 30 luglio 1990 n. 221, articolo 3 comma 7, per la realizzazione di un programma di investimento ammissibile a contributo di lire 7.622.000.000, nel territorio del comune di Cagliari ed è stato revocato il decreto in data 28 dicembre 1993 di concessione del contributo medesimo;<br />
della determinazione del medesimo Direttore Generale di cui alla nota prot. n. 972352 dell&#8217;11 ottobre 1999, nonché, per quanto di ragione, delle determinazioni di cui alla note n. 970455 del 26 febbraio 1999 e n. 971026 del 17 maggio 1999 e di ogni altro atto presupposto, inerente o conseguente.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 21 aprile 2004 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI i legali delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Col ricorso all’esame del collegio si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, lamentandosi la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.<br />
La società ricorrente ritiene gli atti impugnati illegittimi per l&#8217;omissione di qualsiasi comunicazione o notizia dell&#8217;avvio del procedimento, con conseguente impossibilità per la medesima di partecipare e di contraddire, in violazione delle citate norme e principi della legge n. 241 del 1990.<br />
Si lamenta altresì la violazione dei principi generali in materia di concessioni amministrative, nonché l&#8217;eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione statale intimata, sostenendo l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Oggetto del ricorso sono i provvedimenti di decadenza della società ricorrente dal contributo in conto capitale concesso, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge n. 41/89, per la realizzazione di un programma di investimento nel territorio del comune di Cagliari e di revoca del decreto di concessione in data 28 dicembre 1993.<br />Deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame.<br />
In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assumere una diversa configurazione giuridica: di interesse legittimo, nei riguardi del potere della Pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall&#8217; origine, con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell&#8217;asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto; in considerazione della posizione soggettiva vantata  le controversie aventi ad oggetto la pretesa alla concreta erogazione del contributo, ovvero la contestazione dei provvedimenti di revoca o decadenza o equipollenti, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., tra le tante, T.A.R. Sardegna n. 141 del 5 febbraio 2003; Consiglio di Stato, sesta sezione, n. 3672 del 20 giugno 2003 e Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 1765 del 27 marzo 2000).<br />
Poiché, nel caso di specie, l&#8217;amministrazione, col decreto impugnato, ha dichiarato la decadenza della società ricorrente dal contributo in precedenza concesso, in conseguenza di ritenuti inadempimenti in relazione alla tempestiva ultimazione dei lavori, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Nel caso in esame, infatti, si verte in ipotesi di tutela del diritto soggettivo del privato alla corresponsione dell&#8217;intero contributo già concesso, nonché in tema di conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti di revoca e decadenza assunti in funzione dell&#8217;asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto.<br />
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA<br />
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente;<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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