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	<title>8222 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8222 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8222</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Sapone C. T.(M.C. Lepore) c/ Università degli Studi di Roma (Avv. Gen. Stato). sulla ammissione alla frequenza di un corso di dottorato anche per &#160;coloro che abbiano frequentato in passato lo stesso corso senza superare l&#8217;esame finale Istruzione pubblica &#8211; Università &#8211; Corsi di dottorato &#8211; Art.6,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini  Est. Sapone<br /> C. T.(M.C. Lepore) c/ Università degli Studi di Roma (Avv. Gen. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissione alla frequenza di un corso di dottorato anche per &nbsp;coloro che abbiano frequentato in passato lo stesso corso senza superare l&#8217;esame finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica &#8211; Università &#8211; Corsi di dottorato &#8211; Art.6, co. 2 L. 398/1989 &#8211; Possibilità di frequentare il corso di dottorato anche per coloro che abbiano frequentato lo stesso corso in passato, senza superare l’esame finale &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art.6, co. 2, L. 398/1989 (in materia di borse di studio universitarie) nel prevedere che un candidato non possa usufruire di una borsa di studio allo stesso titolo per una seconda volta, fa salva implicitamente la possibilità di ammissione alla frequenza di un corso di dottorato anche a favore di coloro che ne avevano frequentato un analogo in passato senza, tuttavia, superare il relativo esame finale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla ammissione alla frequenza di un corso di dottorato anche per  coloro che abbiano frequentato in passato lo stesso corso senza superare l&#8217;esame finale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.     8222                RS<br />
Anno 2007<br />
N.  3403           RGR<br />
Anno  1998</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO <br />
&#8211; SEZIONE III &#8211;	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.3403 del 1998 proposto dal<br />
dottor <b>Claudio Tartaglini</b> rappresentato e difeso dall’avv. Maria Claudia Lepore presso il cui studio in Roma, Via Cassiodoro n.6, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>Università degli Studi di Roma</b>, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p><b>Ambrosetti Maria</b>, non costituita in giudizio;<br />
per l’annullamento:<br />
del provvedimento dell’intimata Università, comunicato con nota n. prot.G104837 del 16/2/1998, con il quale il Rettore ha revocato l’ammissione al XII ciclo del corso di dottorato di ricerca in Filologia Greca e Latina in ottemperanza alla delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 1997, nonché per l’annullamento di tale delibera e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 20 giugno 2007 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone –  gli avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, ammesso a frequentare dal novembre 1997, il corso di dottorato di ricerca in Filologia Greca e Latina presso l’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata disposta la revoca dell’ammissione al citato corso di dottorato.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />
1)	Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della mancanza dei presupposti di fatto;<br />	<br />
2)	Violazione dell’art.6, comma 2, della L. n.398/1989.<br />	<br />
Si è costituita l’intimata amministrazione contestando genericamente la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p> In ordine al proposto gravame deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l’attuale istante, come affermato nella memoria versata agli atti il 15 giugno 2007, ammesso a frequentare il XII ciclo del Corso di dottorato di ricerca  in Filologia Greca e Latina, ha conseguito in data 2 maggio 2001 il titolo di Dottore di ricerca.<br />
In ordine alle spese del presente giudizio le stesse, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell’intimata amministrazione attesa l’illegittimità della contestata determinazione.<br />
Al riguardo deve essere evidenziato che:<br />
a) l’avversata revoca dell’ammissione fa riferimento alla delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 1997 che ha precluso la frequenza ad un corso di dottorato a coloro che avessero frequentato in passato lo stesso corso senza superare l’esame finale;<br />
b) una simile preclusione non è prevista dalla normativa in materia, atteso che l’art.6, comma 2, della L. n.398/1989 (Norme in materia di borse di studio universitarie), nel prevedere che un candidato non possa usufruire di una borsa di studio allo stesso titolo per una seconda volta, fa salva implicitamente la possibilità di ammissione alla frequenza di un corso di dottorato anche a favore di coloro che ne avevano frequentato un analogo in passato senza, tuttavia, superare il relativo esame finale.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.3403 del 1998, come in epigrafe proposto, dà atto della cessazione della materia del contendere.<br />
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Domenico LUNDINI                  &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-8-2007-n-8222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2007 n.8222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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