<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8206 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8206/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8206/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>8206 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8206/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8206</a></p>
<p>Pres. C. Varrone – Est. G. Castriota Scanderbeg Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti L. Manzi e M. Sica) c/ Comune di Trento (Avv. P. Stella Richter) e Provincia autonoma di Trento (n.c.). Ambiente – Inquinamento elettromagnetico – Provincia autonoma – Regolamento – Illegittimità – Competenza esclusiva dello Stato – Sussiste. Sono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>C. Varrone – <i>Est. </i>G. Castriota Scanderbeg<br /> Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti L. Manzi e M. Sica) c/ Comune di Trento <br />(Avv. P. Stella Richter) e Provincia autonoma di Trento (n.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Inquinamento elettromagnetico – Provincia autonoma – Regolamento – Illegittimità – Competenza esclusiva dello Stato – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono illegittime le disposizioni regolamentari adottate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di protezione della popolazione residente dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici, nonché in materia di insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, in quanto rappresentano una indebita ingerenza della Provincia in ambiti materiali di esclusiva afferenza statale (quale appunto quello della tutela della salute umana dall’inquinamento elettromagnetico), costituenti specifici “obiettivi di qualità” che la legge quadro nazionale (l. n. 36/01) affida in via esclusiva allo Stato, per intuibili esigenze di omogeneità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale e di efficiente gestione degli impianti di telecomunicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3243 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi, Marco Sica, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
La <b>Provincia Autonoma di Trento</b>;<br />
il <b>Comune di Trento</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini N.11; </p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.R.G.A. &#8211; DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00449/2003, resa tra le parti, concernente PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE TELECOMUNICAZIONI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati L. Manzi.e Stella Richter;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>E’ impugnata la sentenza del Trga del Trentino-AltoAdige n.449 del 28 novembre 2003 che ha respinto il ricorso proposto da Omnitel Pronto Italia spa ( di poi divenuta Vodafone Omnitel spa) avverso le determinazioni ( tutte dettagliatamente indicate nella epigrafe della impugnata decisione) con le quali, in conformità alle direttive comunali per il corretto insediamento degli impianti- pur esse impugnate &#8211; di cui alla delibera di CC di Trento n. 17 del 12.2.2002 ( a sua volta adottata sulla scorta delle previsioni regolamentari di cui al DPGP n. 13-31 del 29 giugno 2000), è stato adottato, con delibera della Giunta comunale di Trento n. 180 del 31.7.2002, il programma di localizzazione degli impianti per il 2002.<br />	<br />
Il Tribunale periferico, dopo aver espresso dubbi sulla stessa ammissibilità del mezzo sotto il profilo della carenza di lesività attuale degli atti impugnati, è pervenuto alla decisione di reiezione del ricorso, valorizzando la particolare autonomia legislativa della Provincia di Trento che consentirebbe alla medesima di addivenire alla adozione di normative di specie anche non del tutto conformi alle norme statali.<br />	<br />
E’ insorta avverso tale decisione la società Vodafone Omnitel rilevandone la erroneità e chiedendone la riforma, con consequenziale annullamento degli atti in primo grado impugnati.<br />	<br />
All’udienza del 3 novembre 2009 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso in appello va dichiarato in parte improcedibile ed in parte va accolto.<br />	<br />
La Sezione ha già avuto modo di occuparsi delle questioni che vengono nuovamente all’esame del giudicante con la decisione n. 4841 del 26 agosto 2003 e con la decisione n. 5247 del 8 settembre 2009. Con tali pronunce sono state annullate le disposizioni regolamentari adottate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di protezione della popolazione residente dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in materia di insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, contenute nel regolamento adottato con DPGP del 29 giugno 2000 ( anche nel testo modificato a seguito della adozione del DPGP n.30/81 del 25 settembre 2001).<br />	<br />
In particolare, nelle prefate decisioni sono state espressamente caducate, sulla scorta delle considerazioni ampiamente sviluppate da Consiglio di Stato n. 4841/03 ( cui per quanto possa occorrere si fa espresso rinvio), le disposizioni contenute nell’art. 2 comma 1 lett. a) e b) e nel relativo allegato D ( con la decisione n. 5247/09, anche nel testo risultante dall’intervento modificativo dianzi ricordato) nonchè nell’art. 3 bis, recante i criteri allocativi degli impianti, e negli artt. 4 e 5 del citato regolamento provinciale. A base delle suddette decisioni di annullamento la Sezione ha posto la questione della indebita ingerenza della Provincia in ambiti materiali di esclusiva afferenza statale ( quale appunto quello della tutela della salute umana dall’inquinamento elettromagnetico), costituenti specifici <obiettivi di qualità > che la legge quadro nazionale ( l. n.36/01) affida in via esclusiva allo Stato, per intuibili esigenze di omogeneità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale e di efficiente gestione degli impianti di telecomunicazione. <br />	<br />
La motivazione a corredo della decisione ( n. 5247/09) di accoglimento delle censure afferenti le modalità di predisposizione della disciplina sulla allocazione degli impianti ( art. 3 bis cit.) ha invece valorizzato la inadeguatezza dello strumento regolamentare provinciale, avuto riguardo al parametro normativo nazionale ( in particolare, artt. 4 e 8 L. n. 36/01) che individua nella legge regionale o provinciale il titolo di intervento regolatore nella fissazione dei criteri localizzativi e soprattutto l’incongruenza dell’affidamento ai Comuni di poteri assai estesi nell’adozione di direttive generali per l’allocazione degli impianti, che risultano poi vincolanti in sede di rilascio dei puntuali provvedimenti autorizzatori.<br />	<br />
Attesa la pacifica natura regolamentare delle determinazioni caducate a mezzo delle richiamate decisioni e quindi della efficacia erga omnes che alle stesse pronunce deve per questa parte necessariamente riconnettersi, al giudice di questa sede, in cui vengono in gioco, quali atti presupposti impugnati, anche i suindicati atti regolamentari provinciali già oggetto di annullamento, non resta che prendere atto delle ricordate pronunce ( di cui si condividono le motivazioni, pienamente riproducibili anche nella presente controversia) e dichiarare per questa parte la improcedibilità dell’appello e del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, per ciò che riguarda gli indicati atti regolamentari presupposti. <br />	<br />
Ma è evidente che la caducazione delle richiamate disposizioni regolamentari presupposte comporta altresì il necessario annullamento, per invalidità derivata, di tutti gli atti in primo grado impugnati ( ed in particolare delle direttive comunale sull’insediamento degli impianti e del programma localizzativo per il 2002), dato che gli stessi risultano adottati sulla scorta delle previsioni regolamentari già oggetto di caducazione ad opera delle richiamate decisioni.<br />	<br />
Per questa parte l’appello va dunque accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va disposto l’annullamento degli atti in primo grado impugnati, con assorbimento dei restanti motivi .<br />	<br />
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi individuabili nella natura della presente decisione, definita sulla scorta di mere emergenze processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Claudio Varrone, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8206</a></p>
<p>Giovanni Losavio &#8211; Presidente Consorzio per la riabilitazione idrica della città di Alessandria D&#8217;Egitto &#8211; C.R.I.A. (avv.ti Marcello lorenzani, Massimo Andreis e Marcello Minoli) contro Ministero degli affari esteri (Avvocatura generale dello Stato) al contratto di appalto per la realizzazione di un opera da eseguirsi all&#8217;estero &#8211; nella politica di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Losavio &#8211; Presidente<br /> Consorzio per la riabilitazione idrica della città di Alessandria D&#8217;Egitto &#8211; C.R.I.A. (avv.ti Marcello lorenzani, Massimo Andreis e Marcello Minoli) contro Ministero degli affari esteri (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>al contratto di appalto per la realizzazione di un opera da eseguirsi all&#8217;estero &#8211; nella politica di cooperazione coi paesi in via di sviluppo &#8211; non è applicabile il capitolato generale d&#8217;appalto per le opere pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Arbitrato &#8211; lodo (sentenza arbitrale) &#8211; impugnazione &#8211; per<br />
       nullita&#8217; &#8211; casi di nullita&#8217; &#8211;<br />
       Clausola compromissoria &#8211; Nullita&#8217; ex art. 829, primo comma, n. 1,<br />
       c.p.c. &#8211; Nozione &#8211; Portata &#8211; Poteri del giudice dell&#8217;impugnazione.</p>
<p> 2.  Pubblica amministrazione &#8211; contratti &#8211; in genere &#8211;<br />
       Ministero degli affari esteri &#8211; Cooperazione con i Paesi in via di<br />
       sviluppo (legge n. 49 del 1987) &#8211; Contratto di appalto d&#8217;opera da<br />
       eseguirsi all&#8217;estero nel quadro di tale politica di cooperazione &#8211;<br />
       Qualificazione come appalto di opera pubblica &#8211; Esclusione &#8211;<br />
       Conseguenze &#8211; Capitolato generale delle opere pubbliche &#8211;<br />
       Applicabilita&#8217; &#8211; Esclusione &#8211; Limiti &#8211; Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di impugnazione per nullita&#8217; del lodo arbitrale, le nullita&#8217;<br />
del patto compromissorio, menzionate nell&#8217;art. 829, primo comma, n.<br />
1, cod. proc. civ., non sono solo quelle che derivano da vizi di<br />
forma estrinseca, ma comprendono anche quelle che traggono origine<br />
dai limiti di compromettibilita&#8217; della controversia e da ogni altra<br />
ipotesi di nullita&#8217;, annullabilita&#8217; o inefficacia che determini l&#8217;insussistenza &#8211; originaria o sopravvenuta &#8211; della volonta&#8217;<br />
contrattuale delle parti, la quale costituisce il fondamento della<br />
potesta&#8217; decisoria degli arbitri, dovendosi la nozione di nullita&#8217; di<br />
cui alla norma citata riferire a tutti i casi di radicale inidoneita&#8217;<br />
del negozio compromissorio a produrre i suoi effetti. In tali<br />
ipotesi,<br />
il giudice dell&#8217;impugnazione, ravvisata la carenza di detta potesta&#8217;<br />
decisoria, si limita a dichiarare la nullita&#8217; del lodo e si astiene<br />
dal passare alla fase rescissoria del giudizio, senza alcun<br />
pregiudizio per le parti, che restano libere di riproporre le loro<br />
domande nella sede che ritengano piu&#8217; opportuna.</p>
<p>2. Il contratto di appalto per la realizzazione di un&#8217;opera da eseguirsi<br />
all&#8217;estero a beneficio di un Paese straniero, stipulato dal Ministero<br />
degli affari esteri nel quadro della politica di cooperazione con iPaesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,<br />
non puo&#8217; essere qualificato come contratto di appalto di opera<br />
pubblica, poiche&#8217; in esso non sussiste la strumentalita&#8217; del bene per<br />
la realizzazione dei compiti istituzionali della pubblica<br />
amministrazione ed assume, invece, rilievo il perseguimento di<br />
finalita&#8217; piu&#8217; latamente politiche, non rientrando la cooperazione<br />
allo sviluppo tra i fini istituzionali dello Stato amministrazione.<br />
Ne consegue che al contratto in esame non e&#8217; applicabile &#8220;ex lege&#8221; il<br />
capitolato generale d&#8217;appalto per le opere pubbliche &#8211; il quale, del<br />
resto, si riferisce esclusivamente alle opere strumentali rispetto<br />
alla realizzazione dei compiti propri del Ministero dei lavori<br />
pubblici, che sono estranei alla politica di cooperazione allo<br />
sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri -, la cui<br />
disciplina vale solo nei limiti in cui le parti contraenti vi abbiano<br />
fatto espresso richiamo nell&#8217;esercizio della loro autonomia negoziale<br />
(nella fattispecie, relativa a contratto di appalto per la<br />
realizzazione, nel quadro della cooperazione allo sviluppo,<br />
dell&#8217;acquedotto di Alessandria d&#8217;Egitto, la Suprema Corte ha cassato<br />
la sentenza della corte d&#8217;appello, la quale, sul presupposto<br />
dell&#8217;applicabilita&#8217; a detto contratto della disciplina speciale<br />
dettata dal capitolato generale delle opere pubbliche, e, in<br />
particolare, dell&#8217;art. 16 della legge n. 741 del 1981 &#8211; nel testorisultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152<br />
del 1996 -, aveva ritenuto efficace la deroga unilaterale alla<br />
competenza arbitrale, con conseguente dichiarazione di nullita&#8217; del<br />
lodo per incompetenza del collegio arbitrale, nonostante che detta<br />
norma non fosse stata oggetto di richiamo da parte dei contraenti<br />
nella clausola compromissoria).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Al contratto di appalto per la realizzazione di un opera da eseguirsi all&#8217;estero &#8211; nella politica di cooperazione coi paesi in via di sviluppo &#8211; non è applicabile il capitolato generale  d&#8217;appalto per le opere pubbliche.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-29-4-2004-n-8206/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2004 n.8206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
