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	<title>820 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>820 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.820</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2007-n-820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2007-n-820/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.820</a></p>
<p>Pres. Mastrocola Est. Iannini R. Ardito( Avv. O. Morcavallo) c/ Comune di Corigliano(Avv.D. Provengano); L. Rugna(Avv.ti G. Pesce, F. Scalzi); Presidente della Repubblica, Ministero dell’ Interno, Prefetto di Cosenza (Avv. Distr. Catanzaro). Commissario straordinario del Comune di Corigliano ed altri. sull&#8217;annullamento del provvedimento di scioglimento di un Consiglio Comunale in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2007-n-820/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2007-n-820/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.820</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola  Est. Iannini<br /> R. Ardito( Avv. O. Morcavallo) c/ Comune di Corigliano(Avv.D. Provengano); L. Rugna(Avv.ti G. Pesce, F. Scalzi); Presidente della Repubblica, Ministero dell’ Interno, Prefetto di Cosenza (Avv. Distr. Catanzaro). Commissario straordinario del Comune di Corigliano ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del provvedimento di scioglimento di un Consiglio Comunale in conseguenza della illegittima composizione dell&#8217; organo stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune- Consiglio Comunale- Scioglimento- Art. 193 D.lgs. n. 267/2000 – Mancata approvazione- Scioglimento- Legittimità- Sussiste- Invalidità della deliberazione causata dall’ illegittima partecipazione al voto di un consigliere – Illegittima composizione dell’ organo collegiale-  Conseguenze.</p>
<p>2. Comune- Consiglio Comunale- Invalidità caducante delle delibere-  Annullamento del provvedimento di scioglimento dell’ organo consiliare- Legittimità- Sussiste- Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Posto che, la mancata approvazione dei provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini previsti dall’ art. 193 D.lgs. n. 267/2000 importa lo scioglimento del Consiglio Comunale, qualora l’ invalidità della deliberazione sia adottata con il voto determinante da un componente la cui nomina sia stata successivamente annullata ( nel caso di specie la carica di consigliere è stata attribuita in conseguenza di un mero errore di trascrizione nella verbalizzazione dei voti di preferenza), ne deriva che l’ organo collegiale il quale  ha adottato le deliberazioni era illegittimamente composto, in quanto alle sedute ha partecipato un soggetto che, non aveva titolo per parteciparvi.<br />
2. L’ invalidità delle delibere concernenti la mancata approvazione delle misure di equilibrio del bilancio rispetto al successivo provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, costituisce antecedente unico e necessario del successivo provvedimento di scioglimento, pertanto in virtù del segnalato vincolo inscindibile, l’ illegittimità della deliberazione esplica, in via derivata, effetti invalidanti rispetto all’ impugnato provvedimento dissolutorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.	820	Reg. Dec.<br />	<br />
N.	213-214/07	 Reg. Ric.<br />	<br />
ANNO	2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
Sede di Catanzaro &#8211;  Sezione Prima &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori Magistrati:<br />
	Cesare Mastrocola – Presidente<br />	<br />
	Giovanni Iannini – Consigliere Rel. ed Est.<br />	<br />
	Marco Morgantini – Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti n. 213/2007 e n. 214/2007, proposti da <br />
<b>Ardito Rosalba</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Oreste Morcavallo e domiciliata presso la Segreteria del Tribunale;</p>
<p><u>quanto al ricorso n. 213/2007</u>:</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Corigliano Calabro</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Provenzano ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Duomo 24, presso lo studio dell’avv. Alfredo Consarino;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI<br />
&#8211; <b>Rugna Luigi</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce e Francesco Scalzi e domiciliato in Catanzaro, via Purificato n. 18, presso lo studio dell’avv. Francesco Scalzi;<br />
&#8211; <b>Gallo Giuseppe</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>CON L’INTERVENTO DI<br />
<b>Russo Cataldo</b> e  <b>Straface Pasqualina</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Mirigliani, Francesco Scalzi, Ettore Notti e Salvatore Alfano e domiciliati in Catanzaro, via Purificato n. 18, presso lo studio dell’avv. Francesco Scalzi;<br />
<u><br />
quanto al ricorso n. 214/2007</u>:</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <b>Presidente della Repubblica</b>,<br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro in carica,<br />
&#8211; il <b>Prefetto di Cosenza</b>,<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui sono domiciliati <i>ex lege</i>;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI<br />
&#8211; <b>Commissario Straordinario del Comune di Corigliano Calabro</b>, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; il <b>Comune di Corigliano Calabro</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <b>Rugna Luigi</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce e Francesco Scalzi e domiciliato in Catanzaro, via Purificato n. 18, presso lo studio dell’avv. Francesco Scalzi;<br />
&#8211; <b>Gallo Giuseppe</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>CON L’INTERVENTO DI<br />
<b>Russo Cataldo</b> e <b>Straface Pasqualina</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Mirigliani, Francesco Scalzi, Ettore Notti e Salvatore Alfano e domiciliati in Catanzaro, via Purificato n. 18, presso lo studio dell’avv. Francesco Scalzi;</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p><u>quanto al ricorso 213/2007</u>:<br />
della deliberazione n. 40 del 29 settembre 2006 del Consiglio Comunale di Corigliano Calabro, di non approvazione della proposta di deliberazione  avente ad oggetto : “<i>art. 193 e 194 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e provvedimenti di finanziamento. Esercizio finanziario 2006</i>”; nonché della deliberazione n. 44 del 20 ottobre 2006 del Consiglio Comunale di Corigliano Calabro, di non approvazione della proposta di deliberazione  avente ad oggetto : “<i>art. 193 e 194 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e provvedimenti di finanziamento. Esercizio finanziario 2006</i>”;<br />
<u><br />
quanto al ricorso n. 214/2007</u>:<br />
del decreto del 12 gennaio 2007, pubblicato sulla G.U. del 31 gennaio 2007, del Presidente della Repubblica, di scioglimento del Consiglio Comunale di Corigliano Calabro e di nomina di commissario straordinario per la provvisoria gestione e degli atti presupposti, compresi il provvedimento del Prefetto di sospensione del Consiglio Comunale di Corigliano e la proposta  di scioglimento dell’organo, in data 4 gennaio 2007, del Ministro dell’Interno; </p>
<p>	Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano e di Luigi Rugna in relazione al ricorso n. 213/2007;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazione statali intimate in relazione al ricorso n. 214/2007;<br />	<br />
	Visti gli atti di intervento di Cataldo Russo e Pasqualina Straface, in relazione ai ricorsi n. 213/2007 e n. 214/2007;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza n. 165 del 22 marzo 2007, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente in relazione al ricorso n. 2142007 e, per l’effetto, è stata disposta la sospensione del DPR 12 gennaio 2007;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 25 maggio 2007 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1 Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella Segreteria del Tribunale il 6 marzo 2007, iscritto al n. 213/2007 R.G., la signora Rosalba Ardito, nella qualità di consigliere comunale di Corigliano, impugnava le deliberazioni n. 40 del 29 settembre 2006  e n. 44 del 20 ottobre 2006 del Consiglio Comunale di Corigliano Calabro, con le quali è stata disposta la non approvazione delle proposte di deliberazione aventi ad oggetto : “<i>art. 193 e 194 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e provvedimenti di finanziamento. Esercizio finanziario 2006</i>”.<br />
	Premetteva, in proposito, di essere stata proclamata eletta consigliere comunale con sentenza n. 74 del 15 febbraio 2007 di questo Tribunale, essendosi disposto l’annullamento del verbale delle operazioni del 13 giugno 2006 dell’Ufficio Elettorale Centrale, limitatamente alla parte in cui risultava proclamato eletto il sig. Luigi Rugna della lista “Alleanza per Corigliano”.<br />	<br />
	La ricorrente rilevava, quindi, di avere appreso, dalla lettura di una nota in data 2 febbraio 2007 inviata dalla Prefettura di Cosenza al Comune di Corigliano, che il Consiglio Comunale di Corigliano non aveva approvato i provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini previsti dall’art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000 e che il Prefetto di Cosenza aveva diffidato l’Amministrazione comunale ad adottare gli atti all’uopo necessari. Riferiva, inoltre, di avere appreso che, con deliberazione n. 44 del 20 ottobre 2006, lo stesso Consiglio non aveva approvato la proposta di deliberazione, con la maggioranza di un solo voto e con la partecipazione del sig. Luigi Rugna, che aveva espresso voto contrario.<br />	<br />
	Tale stato di cose, aggiungeva la ricorrente, aveva portato alla nomina di commissario <i>ad acta</i>, che con provvedimento del 27 ottobre 2006 approvava, in via sostitutiva, la manovra di riequilibrio. Da qui, inoltre, la proposta del Prefetto di Cosenza al Ministro dell’Interno di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 193, 4° comma, del d.lgs. 267/2000, nonché la sospensione dello stesso, con contestuale nomina di Commissario per la provvisoria gestione del Comune.<br />	<br />
	La ricorrente rilevava, quindi, che, con relazione del 4 gennaio 2007, il Ministro dell’Interno proponeva lo scioglimento del Consiglio Comunale di Corigliano, che veniva disposto con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007. Con tale decreto, precisava, ancora, la ricorrente, veniva nominato altresì un commissario straordinario.<br />	<br />
	A fondamento del gravame avverso le indicate deliberazioni la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21 <i>septies</i> della legge n. 241/90, nullità dei provvedimenti, invalidità ad effetto caducante o viziante, illegittima composizione dell’organo collegiale, illegittimità derivata, incompetenza.<br />	<br />
	Lo status di consigliere comunale del sig. Luigi Rugna sarebbe venuto meno <i>ab origine</i> per effetto della sentenza n. 74/2007, con effetti destinati a riverberarsi sulla validità degli atti impugnati.<br />	<br />
	A seguito dell’introduzione della norma di cui all’art. 21 <i>septies</i> della legge n. 241/1990, ad opera della legge n. 15 del 2005, andrebbe rivisitata la configurazione giuridica del funzionario di fatto, i cui atti sarebbero da considerare nulli.<br />	<br />
	In ogni caso, anche a non volere considerare nulli gli atti impugnati, la dottrina e la giurisprudenza  sarebbero concordi nell’affermare l’illegittimità degli atti posti in essere dall’organo collegiale irregolarmente costituito.<br />	<br />
	Parte ricorrente, rilevato di avere sottoposto a separato gravame il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, chiedeva, quindi, l’annullamento delle deliberazioni impugnate.<br />	<br />
1.2 Si costituiva il Comune di Corigliano di Corigliano Calabro, eccependo, innanzi tutto, l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da soggetto che, all’epoca dell’adozione delle deliberazioni impugnate, non rivestiva la qualità di consigliere comunale e non era, quindi, legittimato all’impugnazione.<br />
	Lo stesso deduceva altro profilo di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, ponendo in luce che la deliberazione non è stata approvata e non può esservi, quindi, alcuna lesione di posizioni soggettive.<br />	<br />
	Il Comune rilevava, comunque, l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
	Si costituiva, altresì, il sig. Luigi Rugna, rilevando l’improcedibilità del ricorso proposto. La ricorrente, infatti, avendo presentato la propria candidatura a seguito della convocazione dei comizi elettorali, avrebbe tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella coltivazione del gravame.<br />	<br />
	Il ricorso, inoltre, sarebbe tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal 15° giorno successivo alla pubblicazione delle deliberazioni con le modalità di cui all’art. 124 del d.lgs. 267/2000. Sarebbe, infatti, priva di fondamento la tesi della ricorrente secondo la quale il termine decorrerebbe dalla sentenza che ha riconosciuto alla stessa lo status di consigliere. Altro motivo di inammissibilità sarebbe connesso alla mancata impugnazione della delibera di riequilibrio del bilancio adottata dal commissario prefettizio.<br />	<br />
	Il gravame risulterebbe, comunque, infondato nel merito.<br />	<br />
	L’altro soggetto intimato non si costituiva in giudizio.<br />	<br />
1.3  Con atto notificato alle parti spiegavano intervento i signori Cataldo Russo e Pasqualina Straface, consiglieri comunali uscenti e cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Corigliano Calabro.<br />
	Essi eccepivano l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità dello stesso, in quanto la legittimazione al ricorso non discenderebbe dalla qualità di consigliere.<br />	<br />
	Eccepivano, inoltre, l’inammissibilità o improcedibilità del gravame, in quanto il risultato perseguito, quello del reinsediamento del Consiglio Comunale, sarebbe ormai precluso dalle decadenze verificatesi ed in quanto si sarebbe verificata acquiescenza a seguito di candidatura della ricorrente nella nuova tornata elettorale indetta.<br />	<br />
	Gli stessi rilevavano, comunque, l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
2.1 Con ricorso ritualmente notificato e depositato nella Segreteria del Tribunale, iscritto al n. 214/2007 R.G., la stessa signora Rosalba Ardito impugnava il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 gennaio 2007, pubblicato sulla G.U. del 31 gennaio 2007, di scioglimento del Consiglio Comunale di Corigliano Calabro e di nomina di commissario straordinario per la provvisoria gestione, nonché il provvedimento del Prefetto di sospensione del Consiglio Comunale di Corigliano e la proposta del Ministro dell’Interno di scioglimento dell’organo elettivo, datata 4 gennaio 2007.<br />
	Parte ricorrente deduceva a fondamento del gravame censure analoghe a quelle esposte nel ricorso avverso le deliberazioni concernenti la mancata approvazione delle misure di riequilibrio del bilancio, la cui illegittimità si ripercuoterebbe sul provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale.<br />	<br />
2.2 Si costituivano le Amministrazione statali intimate, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, deducendo che l’interessata avrebbe dovuto sottoporre tempestivamente ad impugnazione la deliberazione  n. 44 del 20 ottobre 2006. Le stesse rilevavano, inoltre, l’infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.<br />
2.3 Con ordinanza n. 165 del 22 marzo 2007 veniva accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e veniva disposta, per l’effetto, la sospensione del DPR 12 gennaio 2007.<br />
2.4 Si costituiva in giudizio il sig. Luigi Rugna, eccependo l’irricevibilità ed l’inammissibilità, nonché l’infondatezza del ricorso, sulla base degli argomenti già esposti in relazione al ricorso n. 213/2007.<br />
	L’altro soggetto intimato non si costituiva in giudizio.<br />	<br />
2.5 Con atto notificato alle parti spiegavano intervento i signori Cataldo Russo e Pasqualina Straface, riprendendo anche essi gli argomenti posti a base delle richieste di dichiarazione di irricevibilità o inammissibilità e di rigetto del ricorso, già esposte in relazione al ricorso n. 213/2007 R.G.<br />
3. I due ricorsi, iscritti ai numeri 213/2007 e 214/2007 R.G., venivano chiamati alla pubblica udienza del 25 maggio 2007 e venivano trattenuti per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi iscritti al n. 213/2007 e al n. 214/2007, in quanto gli stessi risultano connessi dal punto di vista soggettivo ed oggettivo.<br />
2. Si può procedere all’esame unitario dei due ricorsi, in quanto essi sono basati su censure omogenee.<br />
	La problematica alla base della controversia oggetto del giudizio trae origine dalla mancata approvazione della delibera di cui all’art. 193, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a sensi del quale: “<i>Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’articolo 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo</i>”.<br />	<br />
	Il quarto comma dello stesso art. 193 dispone, poi, che “<i>La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo</i>”.<br />	<br />
	È noto, al riguardo, che la mancata approvazione nei termini del bilancio importa lo scioglimento del consiglio comunale, secondo le procedure di cui all’art. 141, richiamato dall’art. 193.<br />	<br />
	Nel caso di specie è accaduto proprio che, in conseguenza della mancata approvazione delle proposte di deliberazione di verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come da delibere n. 40 del 29 settembre 2006  e n. 44 del 20 ottobre 2006, sono state avviate le procedure volte allo scioglimento del consiglio comunale, che è stato operato con il DPR 12 gennaio 2007.<br />	<br />
3. Alle sedute del Consiglio Comunale, nel corso delle quali sono state adottate le delibere n. 40 del 29 settembre 2006 e n. 44 del 20 ottobre 2006, ha partecipato ed ha espresso il proprio voto il consigliere comunale Luigi Rugna, il cui voto contrario è risultato determinante in relazione all’adozione della deliberazione n. 44 del 20 ottobre 2006.<br />
	Nello stesso arco temporale in cui si svolgeva la vicenda dello scioglimento del Consiglio Comunale di Corigliano era in corso il giudizio intentato dalla signora Rosalba Ardito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria per l’annullamento del verbale del 13 giugno 2006 delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale Centrale, limitatamente alla parte in cui è stato proclamato eletto il sig. Luigi Rugna della lista “Alleanza per Corigliano”.<br />	<br />
	Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 74 del 15 febbraio 2007, con la quale, essendosi accertata l’erronea attribuzione al Rugna di 25 voti, con conseguente ricollocazione della Ardito in posizione precedente al controinteressato, si è annullato il verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale Centrale, limitatamente alla parte in cui è stato proclamato eletto il sig. Luigi Rugna della lista “Alleanza per Corigliano” ed è stato corretto il risultato elettorale conseguito dalla lista medesima, con proclamazione di elezione alla carica di consigliere comunale della sig.ra Rosalba Ardito in sostituzione del sig. Luigi Rugna.<br />	<br />
4. La signora Rosalba Ardito, proclamata eletta consigliere comunale, ha, quindi, proposto impugnazione, con due distinti ricorsi, avverso le deliberazioni aventi ad oggetto la verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio ed avverso il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 gennaio 2007, pubblicato sulla G.U. del 31 gennaio 2007, di scioglimento del Consiglio Comunale di Corigliano Calabro e di nomina di commissario straordinario per la provvisoria gestione, il provvedimento del Prefetto di sospensione del Consiglio Comunale di Corigliano e la proposta  di scioglimento dell’organo del Ministro dell’Interno.<br />
5.1 Prima di passare all’esame delle censure esposte nei ricorsi, occorre prendere in considerazione le numerose eccezioni sollevate dalle parti resistenti. <br />
	Può partirsi dall’eccezione di improcedibilità del gravame in conseguenza della candidatura della ricorrente nella tornata elettorale indetta in conseguenza dello scioglimento del Consiglio Comunale. La presentazione della candidatura concreterebbe un comportamento incompatibile con  la volontà di proseguire il giudizio ed implicherebbe acquiescenza rispetto ai provvedimenti impugnati.<br />	<br />
	L’eccezione è manifestamente infondata.<br />	<br />
	La presentazione di candidatura è, infatti, correlata all’indizione delle elezioni e non ha alcun nesso diretto con il provvedimento di scioglimento. Essa, pertanto, non può considerarsi manifestazione inequivoca di accettazione di accettazione degli effetti dei provvedimenti impugnati, che, si rammenta, sono le deliberazioni consiliari n. 40 e n. 44 ed il DPR di scioglimento, ma, piuttosto, comportamento reso necessario dall’avvio del procedimento di consultazione elettorale.<br />	<br />
5.2 Altro profilo di difetto di interesse sarebbe connesso al fatto che il reinsediamento del Consiglio Comunale non sarebbe più possibile, essendo ormai precluso dalle decadenze verificatesi.<br />
	L’eccezione è del tutto priva di fondamento, giacché i provvedimenti giurisdizionali invocati dalla ricorrente sono destinati ad incidere sul provvedimento di scioglimento e ad impedire la dissoluzione dell’organo consiliare, di talché un problema di reinsediamento dell’organo stesso neanche si pone.<br />	<br />
5.3 Il Comune di Corigliano Calabro, con riferimento all’impugnazione delle deliberazioni di settembre ed ottobre 2006, deduce un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, osservando che la ricorrente non avrebbe interesse al ricorso. Non essendovi stata alcuna delibera di approvazione, non vi potrebbe essere lesione di posizioni soggettive.<br />
	L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
	La posizione soggettiva che la ricorrente fa valere in giudizio è correlata all’interesse al mantenimento dello status di consigliere comunale, acquisito in conseguenza della menzionata sentenza del Tribunale.<br />	<br />
	L’interesse all’impugnazione delle deliberazioni in questione non può essere valutato in modo astratto e aprioristico, dovendo essere riferito &#8211; in ottica forse pragmatica, ma sicuramente più concreta ed aderente all’esigenza di valorizzare il carattere unitario della vicenda &#8211; agli effetti invalidanti che, in caso di constatata illegittimità delle deliberazioni stesse, si ripercuotono sull’atto di scioglimento del Consiglio Comunale e, quindi, sulla fattispecie provvedimentale destinata ad incidere sulla conservazione dello status di consigliere comunale.<br />	<br />
	Con altra eccezione viene rilevato che la legittimazione non discenderebbe dalla qualità di consigliere.<br />	<br />
	Anche tale eccezione è infondata, considerato che è pacifico che il consigliere comunale è legittimato all’impugnazione dei provvedimenti incidenti in via diretta sullo <i>ius ad officium</i> (tra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 24 giugno 2004 n. 2664).<br />	<br />
5.4 È palesemente priva di fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della delibera di riequilibrio del bilancio adottata dal commissario prefettizio.<br />
	Tale provvedimento, se anche correlato alla vicenda che ha dato origine allo scioglimento del Consiglio, non esplica effetti lesivi nei confronti dell’odierna ricorrente e non ha alcun rapporto di connessione con il successivo provvedimento di scioglimento. Si tratta di un atto che, alla luce delle norme vigenti, assume carattere necessario e che è destinato a produrre i propri effetti in modo del tutto indipendente  rispetto alle successive vicende riguardanti l’Ente.<br />	<br />
5.5 Possono esaminarsi, a questo punto, le eccezioni  che, secondo diverse impostazioni, tendono a dedurre l’inammissibilità del ricorso avverso le deliberazioni consiliari, in quanto non tempestivamente proposto da soggetto legittimato.<br />
	In particolare, viene dedotto, secondo una prima impostazione, che l’impugnazione è proposta da soggetto che, all’epoca dell’adozione delle deliberazioni impugnate, non rivestiva la qualità di consigliere comunale e non era, quindi, legittimato all’impugnazione.<br />	<br />
	Secondo altra impostazione, il ricorso sarebbe, invece, tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal 15° giorno successivo alla pubblicazione delle deliberazioni con le modalità di cui all’art. 124 del d.lgs. 267/2000. Sarebbe, infatti, priva di fondamento la tesi della ricorrente secondo la quale il termine decorrerebbe dalla sentenza che ha riconosciuto alla stessa lo status di consigliere. <br />	<br />
	Ritiene il Tribunale che entrambe le eccezioni, quella facente leva sul carattere sopravvenuto della legittimazione e quella di tardività, non colgano nel segno.<br />	<br />
	Si è detto in precedenza che l’interesse correlato alla posizione giuridica fatta valere attiene alla conservazione dello status di consigliere comunale, acquisito a seguito di un provvedimento giurisdizionale che ha accertato che la proclamazione di altro soggetto era stata conseguita a causa di un mero errore di trascrizione delle preferenze riportate.<br />	<br />
	Il provvedimento di scioglimento del Consiglio è, evidentemente, immediatamente lesivo della posizione soggettiva fatta valere, in quanto in grado di vanificare ogni effetto pratico della pronuncia giurisdizionale.<br />	<br />
	Non può essere riconosciuta uguale valenza immediatamente lesiva alle delibere del Consiglio Comunale, oggetto di impugnazione. Tali deliberazioni acquisiscono carattere lesivo solo nel momento in cui, intervenendo il provvedimento di scioglimento, assumono il ruolo di presupposti o, comunque, di antecedenti necessari del provvedimento stesso.<br />	<br />
	Non si pone, quindi, un problema di sopravvenienza della legittimazione, giacché nel momento in cui si è esplicato l’effetto lesivo, vale a dire nell’arco di tempo utile per la proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento di scioglimento, il soggetto in questione, l’odierna ricorrente, era già munito di legittimazione.<br />	<br />
	Non vi può essere, d’altra parte, questione in ordine alla tardività o alla decorrenza del termine, giacché, prima del momento individuato, le deliberazioni non producevano alcun effetto lesivo e non erano impugnabili da alcuno.<br />	<br />
6. Può passarsi, quindi, all’esame delle censure esposte nei due ricorsi, che, come premesso nell’esposizione in fatto, risultano pienamente coincidenti.<br />
	Tali censure ruotano, sostanzialmente, intorno alla circostanza che, in relazione alle deliberazioni n. 40 del 29 settembre 2006 e n. 44 del 20 ottobre 2006, ha espresso il proprio voto il sig. Luigi Rugna. Il voto contrario di questi è risultato, peraltro, determinante in occasione della seconda deliberazione, atteso che la mancata approvazione è dipesa da uno scarto di un solo voto.<br />	<br />
	Secondo l’impostazione fatta propria dalla ricorrente la partecipazione al voto del sig. Rugna comporterebbe, alla stregua della norma di cui all’art. 21 <i>septies</i> della legge n. 241/90, la nullità dei provvedimenti, con effetto caducante rispetto agli atti successivi, in quanto lo status di consigliere comunale sarebbe venuto meno <i>ab origine</i> per effetto della sentenza n. 74/2007.<br />	<br />
	In ogni caso, anche a non volere considerare nulli gli atti impugnati, la dottrina e la giurisprudenza  sarebbero concordi nell’affermare l’illegittimità degli atti posti in essere dall’organo collegiale irregolarmente costituito.<br />	<br />
	Osserva il Collegio che la tesi della nullità delle deliberazioni di mancata approvazione per l’irregolare costituzione dell’organo, con effetto caducante rispetto ai provvedimenti successivi, non appare condivisibile.<br />	<br />
	Nella fattispecie, infatti, non è certamente ravvisabile quel vizio radicale nella composizione dell’organo che, alla stregua del menzionato art. 21 <i>septies</i>, implica, addirittura, la mancanza di uno degli elementi essenziali provvedimento (quello soggettivo). Nell’ambito della tematica del funzionario di fatto, infatti, un vizio del genere viene ravvisato in ipotesi limite, quale, ad esempio, quella dell’usurpazione di funzioni.	<br />	<br />
	La problematica che viene in considerazione è, quindi, quella dell’invalidità dell’investitura del titolare dell’organo o, meglio, dell’illegittima partecipazione dei membri dell’organo collegiale, in grado di riflettersi, con effetto viziante, sugli atti posti in essere dall’organo stesso, di cui sia stata dedotta, entro i termini di decadenza, l’illegittimità in via derivata. <br />	<br />
	È noto, al riguardo, che non vi è unanimità di vedute in ordine alla riconducibilità alla tematica del funzionario di fatto delle ipotesi di mancata astensione del membro di organo collegiale ovvero del membro che sia incardinato in virtù di un atto di nomina viziato, che venga annullato.<br />	<br />
	La soluzione delle questioni che si pongono, tuttavia, può prescindere dall’inquadramento teorico delle fattispecie.<br />	<br />
	Tralasciando il discorso relativo alla violazione dell’obbligo di astensione, che presenta delle particolarità connesse alla possibilità che la sola presenza del soggetto in situazione di conflitto di interessi possa influenzare il deliberato dell’organo collegiale (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 27 maggio 1997 n. 308), è palese che, riguardo ai c.d. collegi virtuali, la soluzione delle problematiche connesse all’irregolare investitura di un membro dell’organo collegiale non può che passare attraverso la valutazione concreta dell’incidenza della partecipazione di tale membro sulla formazione della volontà collegiale. Occorre verificare, quindi, se tale partecipazione abbia avuto o meno influenza determinante sull’adozione del deliberato.<br />	<br />
	In altri termini, si deve  far riferimento alla c.d. prova di resistenza, ritenendo, pertanto, l’invalidità della deliberazione adottata con il voto determinate del componente la cui nomina sia stata annullata.<br />	<br />
	La giurisprudenza ha avuto modo di affermare, in proposito, che l’irregolare partecipazione di un solo membro non può inficiare la formazione di una volontà collegiale che non risulti espressa con la maggioranza di un solo voto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 1974 n. 433).<br />	<br />
	Applicando il principio al caso di specie, occorre tenere presente che vi è una sentenza di questo Tribunale che ha accertato che la carica di consigliere è stata attribuita al sig. Rugna in conseguenza di un mero errore di trascrizione nella verbalizzazione dei voti di preferenza.<br />	<br />
	Non vi può essere dubbio, pertanto, che l’organo collegiale che ha adottato le deliberazioni in questione era illegittimamente composto, in quanto alle sedute ha partecipato un soggetto che, secondo quanto giudizialmente accertato, non aveva titolo per esprimere il proprio voto. <br />	<br />
	Il voto contrario dello stesso, come già rilevato, in una delle due delibere, e precisamente nella n. 44 del 20 ottobre 2006, che è poi quella che ha innescato il successivo procedimento sfociato nello scioglimento dell’organo consiliare, è risultato determinante ai fini della non approvazione della proposta di deliberazione.<br />	<br />
	Alla luce dei principi sopra richiamati, ne consegue che l’illegittima partecipazione al voto da parte del Sig. Rugna ha sortito effetto invalidante della delibera menzionata, di mancata approvazione del riequilibrio  del bilancio, oggetto di impugnazione da parte del consigliere comunale proclamato eletto. <br />	<br />
7. Restano da valutare gli effetti dell’invalidità della delibera di cui sopra rispetto al successivo provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, oggetto di impugnazione con il ricorso n. 214/2007.<br />
	Ritiene il Tribunale che, se anche non si voglia ravvisare un vero e proprio rapporto di presupposizione tra i provvedimenti, non si possa negare che la delibera di non approvazione è antecedente unico e necessario del successivo provvedimento di scioglimento.<br />	<br />
	Tale constatazione impone una lettura della fattispecie complessa che tenga conto delle caratteristiche specifiche della stessa e, segnatamente, del vincolo inscindibile tra i due atti e conduce, quindi, a ritenere che l’invalidità delle deliberazioni menzionate e, segnatamente, della n. 44 del 20 ottobre 2006, riflettendo un profilo di anomalia del processo di formazione della volontà collegiale, debba ripercuotersi necessariamente sul successivo provvedimento di scioglimento del Consiglio.<br />	<br />
	Su queste basi deve affermarsi che, proprio in virtù del segnalato vincolo inscindibile, l’illegittimità della deliberazione menzionata esplica, in via derivata, effetti invalidanti rispetto all’impugnato provvedimento dissolutorio.<br />	<br />
	Ritiene la Sezione, d’altra parte, che tale soluzione sia l’unica conciliabile con la necessità di evitare gli effetti distorsivi sulla pienezza della tutela giurisdizionale ricollegabili ad una situazione nella quale un soggetto non legittimato ha concorso in modo determinante alla realizzazione della fattispecie che rappresenta il presupposto unico per il prodursi dell’effetto dissolutorio correlato al provvedimento di scioglimento, che vanifica le conseguenze pratiche della sentenza che ha riconosciuto il buon diritto dell’Ardito di essere membro dell’organo consiliare.<br />	<br />
	Privilegiare la soluzione opposta equivarrebbe, quindi, ad affermare la sostanziale inutilità del giudicato conseguente alla pronuncia di cui si è detto.<br />	<br />
Ne consegue l’illegittimità, in via derivata, del provvedimento di scioglimento, che deve essere, pertanto, annullato.<br />
7. In conclusione, i due ricorsi riuniti devono essere accolti, con conseguente annullamento degli atti con gli stessi impugnati.<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, disposta la riunione dei ricorsi iscritti al n. 213/2007 e 214/2007, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con gli stessi impugnati.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2007-n-820/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2007 n.820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.820</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.820</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Antonio Pasca – Estensore Pridesa Proyectos y Servicios s.a. (avv.ti A. Loiodice e I. Lagrotta) c. Comune di Spinazzola (avv. G. D’Innella), A.U.S.L. BA/1 (n.c.), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (n.c.), Provincia di Bari (n.c.), Regione Puglia (n.c.), Comune di Bari (n.c.), Campanelli (n.c.), AQP</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.820</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Antonio Pasca – Estensore<br /> Pridesa Proyectos y Servicios s.a. (avv.ti A. Loiodice e I. Lagrotta)  c. Comune di Spinazzola (avv. G. D’Innella), A.U.S.L. BA/1 (n.c.), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (n.c.),  Provincia di Bari (n.c.), Regione Puglia (n.c.),  Comune di Bari (n.c.),   Campanelli (n.c.),   AQP s.p.a. (n.c.), A.U.S.L. BA/4 (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di applicazione del principio di prevenzione in materia ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Sversamento di fanghi – Principio di prevenzione – Applicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche in ossequio all’art.242, d.lg. 3 aprile 2006 n.152, nonché alla normativa comunitaria in materia ambientale, trova applicazione in una situazione di sversamento di fanghi il c.d. principio di prevenzione, secondo cui è sufficiente presupposto per il doveroso esercizio del potere contingibile e urgente anche la semplice possibilità del verificarsi della situazione di danno o pericolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
<b><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</b><br />
<b>Sede di Bari &#8211; Sezione III^</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>Componenti<br />
Amedeo Urbano &#8211;	Presidente <br />	<br />
Antonio Pasca &#8211;	Componente<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi &#8211;	Componente<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 184 del 2007 proposto dalla</p>
<p><b>società Pridesa Proyectos y Servicios s.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di Capogruppo con la C.C.C. s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari a Nicolai n. 29;</p>
<p align=center>
CONTRO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Comune di Spinazzola</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni D’Innella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla Via B. Cairoli n. 125;</p>
<p>&#8211; <B>A.U.S.L. BAT/1</B>, in persona del D.G. pro tempore, non costituito;</p>
<p>&#8211; <b>Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituita;</p>
<p>&#8211; <b>Provincia di Bari</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;</p>
<p>&#8211; <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente della G. R. pro tempore, non costituita;</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Bari</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;</p>
<p>&#8211; <b>Campanelli Luigi</b>, controinteressato, non costituito;</p>
<p>&#8211; <b>AQP s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;</p>
<p>&#8211; <B>A.U.S.L. BA/4</B>, in persona del D. G. pro tempore, non costituito;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Spinazzola n. 35 del 24/11/2006, prot. n. 12232/2239, notificata in data 29/11/2006, avente ad oggetto: Decreto di sequestro preventivo (artt. 321 e ss. c.p.p.) terreno in agro di Spinazzola, contrada “Capo D’Acqua”, fg. 101, parte part.lla 1 (lotti 56 e 60), sul quale sono stati sversati fanghi provenienti dal depuratore Bari Ovest. Avvio procedure operative e amministrative di bonifica dei luoghi contaminati ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, con la quale si è ordinato alla ditta Pridesa di attivare immediatamente tutte le procedure operative e amministrative necessarie alla bonifica e al ripristino ambientale del sito contaminato e alla messa in sicurezza dello stesso, dandone puntuale notizia al Comune, alla Provincia e alla Regione, ai sensi del D.Lgs. n. 153/06;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto ancorchè non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti all’esito dell’acquisizione di tutta la documentazione istruttoria, ove esistente, allo stato non conosciuta;<br />	<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinazzola;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Cons. Antonio Pasca;<br />
Uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti I. Lagrotta e G. D’Innella;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La società ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.<br />
La Pridesa Proyectos y Servicios s.a., in ATI con la C.C.C. s.p.a (innanzi Pridesa) è aggiudicataria – nell’Ambito Territoriale n. 4 della provincia di Bari &#8211; del contratto per la manutenzione il controllo e la custodia degli impianti di depurazione di Bari Est, Ovest e Bitonto, gestiti da AQP s.p.a. .<br />
La ricorrente precisa che i predetti pianti di depurazione utilizzano un processo biologico di depurazione degli scarichi delle pubbliche fognature e che i materiali di risulta, al termine del trattamento, altro non sarebbero che acqua destinata a confluire in mare e fanghi utili nella concimazione dei terreni.<br />
Lo smaltimento dei fanghi residuali, pertanto, nel rispetto della normativa vigente, dovrebbe avvenire attraverso il conferimento degli stessi sui terreni individuati dalla gerente con il consenso dei proprietari degli stessi.<br />
Nel caso specifico la Pridesa assume di aver inviato le comunicazioni previste e di aver sversato i predetti fanghi sul terreno del Campanelli, sito nel territorio del Comune di Spinazzola contrada “Capo D’Acqua”.<br />
Le ispezioni della A.U.S.L. Ba/1 e quelle della procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, condotte dal N.O.E. dei C.C per la Tutela dell’Ambiente, avrebbero, accertato la presenza, nei predetti fanghi sversati sul suolo, di oli minerali e di altre sostanze. <br />
Il Comune di Spinazzola, informato dell’apertura del procedimento penale dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e dell’emanazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Trani in data 13/11/2006 del decreto di sequestro preventivo, ha disposto l’immediata bonifica del terreno di che trattasi.<br />
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:<br />
1)	violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; eccesso di potere; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; erroneità nei presupposti; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L.R. n. 29/95; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99/92;<br />	<br />
2)	violazione di legge; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99/92; violazione e falsa applicazione del regolamento regionale n. 2/89 art. 5; eccesso di potere; sviamento; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; irrazionalità; illegittimità propria e derivata;<br />	<br />
3)	violazione di legge; violazione e falsa applicazione della L. n. 241/90 e ss. mod.; eccesso di potere; difetto assoluto d’istruttoria; violazione della normativa comunitaria e nazionale relativa al principio di proporzionalità; violazione del principio di legalità (art. 97 Cost.); illegittimità propria e derivata;<br />	<br />
4)	violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione del D. M. n. 471/99; eccesso di potere; difetto assoluto dei presupposti; difetto d’istruttoria; difetto di motivazione; illegittimità propria e derivata.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Spinazzola, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Alla Camera di Consiglio del 28 febbraio 2007 il Presidente del Collegio ha manifestato l’intendimento del Collegio di definire il giudizio nel merito con decisione in forma abbreviata; i difensori presenti ne hanno preso atto senza nulla eccepire e il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Rileva infatti il Collegio che l’impugnato provvedimento costituisce espressione del potere contingibile e urgente previsto dagli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/06 e dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00.<br />
Com’è noto i provvedimenti contingibile e urgenti rispondono all’esigenza di porre rimedio a situazioni di pericolo per l’incolumità e la salute dei cittadini, sottraendo l’esercizio dell’attività all’ordinario iter procedimentale.<br />
E’ coerente pertanto ritenere un estrema semplificazione procedimentale e un onere motivazionale limitato essenzialmente agli elementi essenziali relativi allo stato di pericolo, non richiedendosi neppure – quale presupposto di legittimità – la non prevedibilità dell’evento dannoso o pericoloso, per la evidente prevalenza di tutela dell’interesse pubblico.<br />
Anche in ossequio alle espresse previsioni di cui alle norme citate (art. 242) nonché alla normativa comunitaria in materia, trova applicazione nella specie in cosiddetto principio di prevenzione, secondo cui è sufficiente presupposto per il doveroso esercizio del potere contingibile e urgente anche la semplice possibilità del verificarsi della situazione di danno o pericolo.<br />
Nella fattispecie in esame, come risulta anche solo dalla mera lettura dell’impugnato provvedimento, il Sindaco ha fatto legittimamente e doverosamente uso di tale potere alla stregua delle circostanze e degli accadimenti portati alla sua attenzione e di cui al decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Trani n. 1817/06 del 13/11/06, nonché degli atti di accertamento in esso richiamati (presenza di oli minerali e di toluene in percentuali non consentite ai fini dello sversamento dei fanghi per usi agricoli, nonché in relazione alle distanze da un corso d’acqua, il Basentello, e da strade).<br />
Il rispetto del principio di prevenzione e la delicatezza dell’interesse o bene pubblico tutelato hanno imposto dunque l’adozione del provvedimento impugnato, non risultando compatibile con il potere contingibile e urgente (che ha finalità di prevenzione) l’espletamento di complesse indagini e di ulteriore attività istruttoria con prelievo di campionature ed esami di laboratorio.<br />
L’esito viceversa favorevole di ventuali ulteriori accertamenti e verifiche di laboratorio costituisce circostanza idonea a supportare eventuale istanza di revoca del provvedimento e non incide invece sulla legittimità dello stesso.<br />
Sono dunque infondati, per quanto sopra, i motivi di censura dedotti, attesa peraltro la sufficiente e adeguata motivazione di supporto.<br />
Il ricorso va dunque respinto.<br />
Le spese, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico della ricorrente.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M. </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – III^ Sez., respinge il ricorso n. 184 del 2007, proposto dalla società Pridesa Proyectos y Servicios s.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di Capogruppo con la C.C.C. s.p.a. .<br />
Condanna la ricorrente al rimborso &#8211; in favore del Comune di Spinazzola &#8211; delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2007. <br />
<i><b></p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>27 marzo 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-3-2007-n-820/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.820</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.820</a></p>
<p>Pres. Schinaia, est. Maruotti sull&#8217;applicabilità degli artt. 28 e 29 L. 794/1942 agli avvocati amministrativisti 1. Professioni – Avvocati – Mancata liquidazione dell’onorario – Rimedi – Art. 633 ss. C.p.c. &#8211; Artt. 28 e 29 L. n. 794/1942 – Alternatività 2. Professioni – Avvocati – Mancata liquidazione dell’onorario – Rimedi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.820</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia, est. Maruotti</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità degli artt. 28 e 29 L. 794/1942 agli avvocati amministrativisti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Professioni – Avvocati – Mancata liquidazione dell’onorario – Rimedi – Art. 633 ss. C.p.c. &#8211; Artt. 28 e 29 L. n. 794/1942 – Alternatività																																																																																												</p>
<p>2.	Professioni – Avvocati – Mancata liquidazione dell’onorario – Rimedi – Art. 633 ss. C.p.c. &#8211; Artt. 28 e 29 L. n. 794/1942 – Applicabilità nel processo amministrativo – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Gli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (recante disposizioni sugli “onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile”)  consentono all’avvocato, al fine di ottenere la liquidazione del suo onorario dopo la decisione della causa, di seguire la procedura di cui all’art. 633 ss. c.p.c., ovvero di proporre il ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo, attuando pertanto un sistema ‘alternativo’, in cui l’avvocato può scegliere quale tra i due rimedi processuali attivare per la liquidazione del dovuto.																																																																																												</p>
<p>2.	Gli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (recante disposizioni sugli “onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile”) si applicano anche al processo amministrativo. A ciò non osta il concetto di ‘materia civile’ richiamato dalla predetta legge, in quanto nella materia si devono includere le controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione, quanto meno quando non siano in discussione i suoi poteri pubblicistici. Inoltre il decreto ministeriale n. 585 del 1994 (relativo ai criteri da seguire per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in “materia civile”) richiama nell’articolato e nelle tabelle allegate le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’applicabilità degli artt. 28 e 29 L. 794/1942 agli avvocati amministrativisti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.820/05<br />
Reg.Dec.<br />
N.  4771 Reg.Ric.<br />
ANNO   2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4771 del 2004, proposto<br />
dall’<b>avvocato (omissis)</b> (in proprio, ai sensi dell’art. 86 del codice di procedura civile), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Flaminia n. 79;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune (omissis)</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p align=center>omissis…….</p>
<p align=center><b>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</b></p>
<p>	1. Col ricorso n. 16020 del 1993, proposto al TAR per il Lazio, il Comune (omissis) ha impugnato il provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali n. 1414 del 15 luglio 1993.<br />	<br />
Il TAR, con la sentenza n. 75 del 1998, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti gli onorari e le spese del giudizio.<br />
A seguito della definizione del giudizio, l’avvocato (omissis) – nella sua qualità di difensore del Comune nel medesimo giudizio – ha trasmesso all’Amministrazione la nota degli onorari e delle spese, poi sollecitando più volte il pagamento.<br />
Con l’istanza di data 28 agosto 2003, proposta ai sensi dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942 e depositata alla Segreteria del TAR, l’avvocato (omissis) ha chiesto la liquidazione degli onorari e delle spese, nella misura ivi fissata.<br />
Con l’ordinanza collegiale resa nel corso della camera di consiglio del 10 novembre 2003, il TAR ha ritenuto che l’art. 28 della legge n. 794 del 1942 è applicabile “con esclusivo riferimento alle prestazioni giudiziali riguardanti la materia civile” ed ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione.</p>
<p>2. Con l’appello notificato in data 5-10 maggio 2004, l’avvocato (omissis) ha impugnato l’ordinanza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolta l’istanza originaria, eventualmente previa ordinanza che sollevi questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942, ove interpretabile nel senso rilevato dal TAR.<br />
Nel corso della presente fase del giudizio, ha proposto intervento la Società italiana degli avvocati amministrativisti, che ha aderito alle richieste dell’appellante.</p>
<p>3. Preliminarmente, va rilevata l’ammissibilità dell’appello in esame, poiché:<br />
&#8211; l’ordinanza impugnata ha un evidente contenuto decisorio, in ordine alla insussistenza del rimedio previsto dall’art. 28 della legge n. 794 del 1942 (per la tutela del credito sussistente nei confronti del Comune (omissis)) e alla inconfigurabilità del- per la giurisprudenza di questo Consiglio, affermatasi quando ancora nessuna norma prevedeva espressamente l’appello avverso le ordinanze cautelari, le ordinanze del TAR &#8211; aventi un contenuto decisorio – sono appellabili al Consiglio di Stato ai sensi d</p>
<p>4. Può pertanto passarsi all’esame del gravame.</p>
<p>4.1. La legge 13 giugno 1942, n. 794 (recante disposizioni sugli “onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile”) prevede che:<br />
&#8211; “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l’avvocato&#8230;, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codi<br />
&#8211; “il Presidente del Tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell’art. 645, ultima parte, del codice di procedura</p>
<p>4.2. Ad avviso della ordinanza impugnata:<br />
&#8211; i riportati articoli 28 e 29 sarebbero di “stretta interpretazione” e non si applicherebbero al processo amministrativo, perché riguardanti la sola “materia civile”;<br />
&#8211; sarebbero manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale (sollevate in primo grado con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), poiché l’avvocato – che ha difeso la parte nel processo amministrativo – può utilizzare “l’ordinario giudiz</p>
<p>4.3. Ritiene il Collegio che le censure dell’appellante – sulla applicabilità dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942 &#8211; risultano fondate e vanno accolte, per le seguenti decisive considerazioni:<br />
a) i riportati articoli 28 e 29 consentono all’avvocato, dopo la decisione della causa, di seguire la procedura di cui all’art. 633 ss. c.p.c., ovvero di proporre il ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo, così attuando un sistema ‘alternativo’, in cui l’avvocato può scegliere quale tra i due rimedi processuali attivare per la liquidazione del dovuto; <br />
b) la considerazione del TAR sulla ‘stretta interpretazione’ da dare all’art. 28 non è condivisibile, per il carattere polisenso del concetto di ‘materia civile’ (cui si riferisce anche la legge n. 1051 del 1957), emergente anche:<br />
&#8211; dall’inclusione delle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione, quanto meno quando non siano in discussione i suoi poteri pubblicistici, <br />
&#8211; dal decreto ministeriale n. 585 del 1994, che – nello stabilire i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in “materia civile” – nell’articolato e nelle tabelle allegate ha richiamato le controve<br />
c) anche l’altra considerazione del TAR (per cui la mancata applicabilità dell’art. 28 al processo amministrativo non comporterebbe alcuna disparità di trattamento né inciderebbe sulle facoltà di agire in giudizio) non è condivisibile, poiché l’interpretazione restrittiva dell’art. 28 precluderebbe all’avvocato amministrativista di avvalersi di uno specifico rimedio di tutela, attribuito al collega che svolga l’attività presso il giudice civile;<br />
d) pur se il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolamentazione degli istituti processuali e nella previsione di forme di tutela differenziale con riguardo alla particolarità del rapporto dedotto in giudizio (Corte Cost., ord. 10 maggio 2002, n. 179; ord. 24 ottobre 2001 n. 343; ord. 4 febbraio 2000 n. 30; 12 dicembre 1998, n. 406; ord. 21 ottobre 1998 n. 359; 19 marzo 1996, n. 82), nella specie non risulta una espressa previsione del legislatore, ostativa alla applicabilità degli artt. 28 e 29 nel processo amministrativo;<br />
e) tra due possibili interpretazioni di una norma, è corretta quella più conforme alla Costituzione (Corte Cost., 22 aprile 2002, n. 127; ord. 26 febbraio 1998, n. 39; 18 luglio 1997, n. 244; 18 aprile 1997, n. 99; 27 dicembre 1996, n. 421); <br />
f) gli artt. 28 e 29 non risultano incompatibili con le peculiarità del processo amministrativo, perché riguardano pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’avvocato ed il proprio cliente, rispetto alle quali il giudice competente a decidere la lite è l’autorità più adeguata a valutare la natura e il valore della controversia e le circostanze del caso (mentre – rispetto a tale rapporto &#8211; non rilevano le esigenze processuali e sostanziali riferibili alla giurisdizione di legittimità e alle posizioni di interesse legittimo);<br />
g) il loro ambito di applicazione non è dunque inciso dai criteri e dalle leggi che ripartiscono la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, nel senso che il relativo rimedio di tutela, come spetta all’avvocato che innanzi al giudice civile difenda un cliente (poco importando la sua natura pubblica o privata) in una lite di pubblico impiego, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e negli altri casi in cui siano coinvolte le amministrazioni, così spetta all’avvocato che difenda il cliente in sede di giustizia amministrativa.</p>
<p>5. Per le ragioni che precedono, in riforma della ordinanza impugnata, deve dichiararsi l’ammissibilità dell’istanza formulata dall’avvocato (omissis).<br />
Per l’effetto, la medesima ordinanza va annullata con rinvio, affinché il Presidente del TAR adotti l’atto previsto dall’art. 29 della legge n. 794 del 1942, per la comparizione degli interessati in camera di consiglio.<br />
Il TAR pronuncerà anche in ordine alle spese ed agli onorari della presente fase del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello n. 4771 del 2004, dichiara ammissibile l’istanza formulata dall’avvocato (omissis) ai sensi dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942 e annulla con rinvio l’ordinanza del TAR per il Lazio, Sez. II, 14 gennaio 2004, n. 253.<br />
Dispone che il TAR si pronunci anche in ordine alle spese e agli onorari della presente fase del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 12 novembre 2004, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Mario Egidio SCHINAIA		Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI			Consigliere Est.<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Francesco D’OTTAVI		Consigliere<br />	<br />
Rosanna DE NICTOLIS		Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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