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	<title>82 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>82 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-1-2020-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-1-2020-n-82/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.82</a></p>
<p>Pres. Di Benedetto/Est. Cozzi Â  1. Accreditamento &#8211; Spesa sanitaria &#8211; Contenimento &#8211; Limiti di spesa &#8211; Razionale impiego delle risorse  1. In materia di spesa sanitaria, le esigenze di contenimento della spesa pubblica assumono un ruolo fondamentale. La Corte costituzionale con la sentenza del 23 luglio 1992 n. 356,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-1-2020-n-82/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-1-2020-n-82/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Benedetto/Est. Cozzi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1. Accreditamento &#8211; Spesa sanitaria &#8211; Contenimento &#8211; Limiti di spesa &#8211; Razionale impiego delle risorse<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In materia di spesa sanitaria, le esigenze di contenimento della spesa pubblica assumono un ruolo fondamentale. La Corte costituzionale con la sentenza del 23 luglio 1992 n. 356, sostiene che, fermo il limite della doverosa assicurazione di livelli minimi di assistenza a tutela del fondamentale diritto alla salute, la fissazione di limiti di spesa costituisce un passaggio non eludibile, funzionale ad assicurare un corretto e razionale impiego delle risorse pubbliche.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 587 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> ARCOBALENO s.c.s. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore SPAZIO APERTO SERVIZI società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, CON VOI cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTRECCI società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, COOPERATIVA SOCIALE COME NOI soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, OFTAL cooperativa sociale di solidarietà  sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, AZZURRA società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, CONSORZIO SIR SOLIDARIEtà€ IN RETE-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ALISEI società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ACLI SOLIDARIEtà€ E SERVIZI società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, SOLIDARIEtà€ E SERVIZI cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, IL CARDO società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, DUEPUNTIACAPO società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, CONTINA cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, CREA società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, IL MOSAICO SERVIZI società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, SOLARIS-SOCIEtà€ LAVORO E RIABILITAZIONE SOCIALE cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, RIEDUCAZIONE MOTORIA cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore COOPERATIVA LOTTA CONTRO L&#8217;EMARGINAZIONE cooperativa sociale Onlus società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, BUCANEVE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, SOL.CO MANTOVA &#8211; SOLIDARIEtà€ E COOPERAZIONE società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, FIOR DI LOTO società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, IL PONTE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, LA QUERCIA società  cooperativa sociale di solidarietà  Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, CO.GE.S.S. società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, COMUNItà€ MADDALENA ISTITUTO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICO società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, GLI ACROBATI società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, CON-TATTO SERVIZI società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, COOPERATIVA DI BESSIMO, cooperativa sociale a responsabilità  limitata Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, FRATERNItà€ GIOVANI IMPRESA SOCIALE cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, FUTURA società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, GAIA società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, IL CALABRONE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, IL GABBIANO società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, IL VOMERE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, LA CURA ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, LA NUVOLA SOCIEtà€ COOPERATIVA SOCIALE impresa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, LA RETE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, LA RONDINE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, LA SORGENTE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, LOGGIA società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, VALLE CAMONICA SOLIDALE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, AGAPE società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, CONSORZIO LA CASCINA soc. coop. sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, BIPLANO società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, LAVORARE INSIEME cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, GASPARINA DI SOPRA società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, COOPERATIVA SOCIALE SEBINA soc. coop. a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, PROGETTAZIONE cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, LA BONNE SEMENCE società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLÃ’ società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, LA FENICE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, A.E.P.E.R. (Animazione, Educazione, Prevenzione e Reinserimento) cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, CHIMERA società  cooperativa sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, SER.E.N.A. cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, GENERAZIONI società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, IN CAMMINO società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ITACA società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOVO MILLENNIO società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, FAMIGLIA NUOVA società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, INSIEME società  cooperativa sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, CASTELLO SOCIEtà€ COOPERATIVA cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, STELLA POLARE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, CASA DELL&#8217;ANZIANO SAN CAMILLO cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, GENERA società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, CURA E RIABILITAZIONE società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, CONSORZIO DOMICARE società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ATIPICA cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, CAF DUE società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, CO.ESISTENZA società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, SOCIOSFERA Onlus società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, FILO DI ARIANNA società  cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, MARTINENGO società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, CASCINA BIBLIOTECA società  cooperativa sociale di solidarietà  a responsabilità  limitata Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Coppetti e Luigi Gili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Simona Pagnotta in Milano, Via V. Monti, n. 41;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Pio Dario Vivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città  di Lombardia, n. 1;<br /> ATS della Città  Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Bottini e Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Corso Italia, n. 19;<br /> AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL&#8217;INSUBRIA, in persona del legale rappresentante p.t., AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA, in persona del legale rappresentante p.t., AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante p.t., AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante p.t., AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VALPADANA, in persona del legale rappresentante p.t., AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> FONDAZIONE DON STEFANO PALLA ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., LA VILLA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., FISIO MED SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., SOLIDARIEtà€ s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., RIVA DEL TEMPO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CITtà€ DI TIRANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> ad adiuvandum:<br /> COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO &#8211; OPERATORI SANITARI ASSOCIATI O.S.A. soc. coop. sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Negroni e Giuseppe Pecorilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Claudio Generoso in Milano, Corso Indipendenza, n. 18;<br /> <strong><em>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</em></strong><br /> per l&#8217;annullamento<br /> in parte qua della D.G.R. della Lombardia 20 dicembre 2017, n. X/7600 , pubblicata sul BURL s.o. n. 52 del 28 dicembre 2017, in tutte le parti in cui ha determinato che le tariffe per le prestazioni sociosanitarie corrisposte a carico del Fondo Sanitario Regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale;<br /> di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi comprese per quanto occorrer possa la nota prot. 2845 del 30 gennaio 2018 della Direzione Generale Welfare, Programmazione rete territoriale, accreditamento e negoziazione rete territoriale di Regione Lombardia, recante &#8220;applicazione IVA ai contratti sociosanitari 2018&#8221;, nonchè tutte le comunicazioni che ne hanno recepito o richiamato per relationem il contenuto indirizzate, rispettivamente, all&#8217;ATS della Città  Metropolitana di Milano, all&#8217;ATS dell&#8217;Insubria, all&#8217;ATS della Brianza, all&#8217;ATS di Bergamo, all&#8217;ATS di Brescia, all&#8217;ATS di Pavia, all&#8217;ATS della Valpadana e all&#8217;ATS della Montagna, alle cooperative sociali titolari di unità  d&#8217;offerta sociosanitarie accreditate e a contratto con ciascuna ATS, ivi comprese la nota del 2 luglio 2007 dell&#8217;ATS di Brescia, la nota inviata dall&#8217;ATS di Bergamo prot. U. 0012873 del 6 febbraio 2018, a cui era allegata la richiamata nota prot. 2845 del 30 gennaio 2018 di Regione Lombardia, le note prot. n. 8554 del 31 gennaio 2018 e prot. n. 2430 dell&#8217;11 gennaio 2018 dell&#8217;ATS della Valpadana, le note prot. 12957, prot. n. 12964 del 6 febbraio 2018 ed ogni altra nota di analogo contenuto dell&#8217;ATS dell&#8217;Insubria indirizzata alle ricorrenti, la nota dell&#8217;ATS della Montagna alle cooperative sociali accreditate, le note dell&#8217;ATS della Brianza prot. n. 12649/18 del 14.02.2018, prot. n. 12656/18, n. 12639/18, n. 12687/18, n. 12726/18, n. 12713/18, n. 12709/18, n. 12717/18, n. 12728/18, n. 12486/18, n. 12644/18 tutte del 14.02.2018 ed ogni altra nota di analogo contenuto dell&#8217;ATS della Brianza indirizzata alle ricorrenti, le note prot. n. 28502, n. 28505, n. 28077, n. 28057, n. 28518, n. 28240, n. 28483, n. 28515 e n. 28508 tutte del 23.02.2018 ed ogni altra nota di analogo contenuto dell&#8217;ATS della Città  Metropolitana di Milano indirizzata alle ricorrenti ivi compresa la nota prot. 4272 del 12.01.2018 indirizzata agli Enti gestori unità  d&#8217;offerta sociosanitaria, nonchè delle note dell&#8217;ATS di Pavia che dovesse richiamare e/o comunque recepire il contenuto della nota prot. 2845 del 30.01.2018 di Regione Lombardia, nonchè la D.G.R. 7.04.2003, n. 7/12622 siccome confermata dalla D.G.R. n. X/7600 laddove si precisa che le tariffe corrisposte a carico del Fondo Sanitario Regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale;<br /> nonchè per la condanna<br /> di Regione Lombardia e delle Aziende per la Tutela della Salute, per quanto di rispettiva competenza, a considerare e/o comunque a ridefinire la quota a carico del Servizio Sanitario Regionale per la gestione dei servizi sociosanitari accreditati e a contratto, al netto dell&#8217;IVA.<br /> per quanto riguarda i motivi aggiunti<br /> per l&#8217;annullamento<br /> degli atti giÃ  impugnati con il ricorso principale (a fronte dell&#8217;ulteriore profilo di illegittimità  di cui al motivo 1 del presente ricorso), ossia:<br /> &#8211; della D.G.R. della Lombardia 20 dicembre 2017, n. X/7600 pubblicata sul BURL s.o. n. 52 del 28.12.2017, in tutte le parti in cui ha determinato che le tariffe per le prestazioni sociosanitarie corrisposte a carico del Fondo Sanitario Regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale; la nota prot. 2845 del 30.01.2018 della Direzione Generale Welfare, Programmazione rete territoriale, accreditamento e negoziazione rete territoriale di Regione Lombardia recante &#8220;applicazione iva ai contratti sociosanitari 2018&#8221;; tutte le comunicazioni indirizzate, rispettivamente, dall&#8217;ATS della Città  Metropolitana di Milano, dall&#8217;ATS dell&#8217;Insubria, dall&#8217;ATS della Brianza, dall&#8217;ATS di Bergamo, dall&#8217;ATS di Brescia, dall&#8217;ATS di Pavia, dall&#8217;ATS della Valpadana e dall&#8217;ATS della Montagna alle cooperative sociali titolari di unità  d&#8217;offerta sociosanitarie accreditate e a contratto con ciascuna ATS, ivi comprese la nota CL: 2.7.07 dell&#8217;ATS di Brescia, la nota inviata dall&#8217;ATS di Bergamo prot. U. 0012873 del 6.02.2018, a cui era allegata la richiamata nota prot. 2845 del 30.01.2018 di Regione Lombardia, le note prot. n. 8554 del 31.01.2018 e prot. n. 2430 dell&#8217;11.01.2018 dell&#8217;ATS della Valpadana, le note prot. 12957, prot. n. 12964 del 6.02.2018 ed ogni altra nota di analogo contenuto dell&#8217;ATS dell&#8217;Insubria indirizzata alle ricorrenti (si v. doc. 7), la nota dell&#8217;ATS della Montagna alle cooperative sociali accreditate, le note dell&#8217;ATS della Brianza prot. n. 12649/18 del 14.02.2018, prot. n. 12656/18, n. 12639/18, n. 12687/18, n. 12726/18, n. 12713/18, n. 12709/18, n. 12717/18, n. 12728/18, n. 12486/18, n. 12644/18 tutte del 14.02.2018 ed ogni altra nota di analogo contenuto dell&#8217;ATS della Brianza indirizzata alle ricorrenti, le note prot. n. 28502, n. 28505, n. 28077, n. 28057, n. 28518, n. 28240, n. 28483, n. 28515 e n. 28508 tutte del 23.02.2018 ed ogni altra nota di analogo contenuto dell&#8217;ATS della Città  Metropolitana di Milano si v. indirizzata alle ricorrenti ivi compresa la nota prot. 4272 del 12.01.2018 indirizzata agli Enti gestori unità  d&#8217;offerta sociosanitaria, nonchè le note dell&#8217;ATS di Pavia che dovesse richiamare e/o comunque recepire il contenuto della nota prot. 2845 del 30.01.2018 di Regione Lombardia, nonchè la D.G.R. 7.04.2003, n. 7/12622 siccome confermata dalla D.G.R. n. X/7600 laddove si precisa che le tariffe corrisposte a carico del Fondo Sanitario Regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso adottato dalle Amministrazioni resistenti, anche se allo stato non conosciuto;<br /> B. degli ulteriori atti connessi e consequenziali a quelli impugnati con il ricorso introduttivo, ossia:<br /> &#8211; delle note dell&#8217;ATS della Brianza prot. n. 12469/18, n. 12699/18 e n. 12703, tutte del 14.02.2018;<br /> &#8211; delle note dell&#8217;ATS della Città  Metropolitana di Milano prot. n. 28470, n. 28508, n. 28516 e n. n. 28517, tutte del 23 febbraio 2018;<br /> &#8211; nonchè delle note dell&#8217;ATS della Città  Metropolitana di Milano non protocollate indirizzate rispettivamente a Castello s.c.s. Onlus e Cura e Riabilitazione s.c.s. Onlus, entrambe del 23 febbraio 2018;<br /> nonchè per la condanna<br /> della Regione Lombardia e delle Aziende per la Tutela della Salute, per quanto di rispettiva competenza, a considerare e/o comunque a ridefinire la quota a carico del Servizio Sanitario Regionale per la gestione dei servizi sociosanitari accreditati e a contratto, al netto dell&#8217;IVA.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di ATS della Città  Metropolitana di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Le ricorrenti sono tutte cooperative sociali che operano in Lombardia e risultano accreditate e contrattualizzate quali strutture sociosanitarie private ai sensi degli articoli 8 e 15 della legge regionale n. 33 del 2009.<br /> Con il ricorso in esame, viene principalmente <a>impugnata la deliberazione di Giunta Regionale n. X/7600 del 20 dicembre 2017, con la quale Regione Lombardia, richiamando il punto 6 della precedente D.G.R. 7 aprile 2003, n. 7/12622, ha confermato che le tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale corrisposte agli operatori accreditati sono comprensive di qualsiasi onere fiscale. </a>Oltre alla domanda di annullamento viene proposta domanda di condanna all&#8217;adempimento.<br /> <a>Le ricorrenti riferiscono che la disposizione avversata è per loro alquanto pregiudizievole, e ciò soprattutto con riferimento all&#8217;imposta sul valore aggiunto,</a> per la quale la legge n. 208 del 2015 ha disposto, relativamente alle prestazioni da esse rese, un innalzamento di aliquota dal 4 al 5 per cento, e per la quale è stata altresì¬ eliminata la facoltà  prima attribuita alle cooperative sociali di optare per il regime di esenzione (in sostanza dunque, a seguito dell&#8217;entrata in vigore di questa legge, le cooperative che in precedenza operavano in regime di esenzione hanno subito un abbattimento dei ricavi pari al 5 per cento).<br /> Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, Regione Lombardia e l&#8217;ATS della Città  Metropolitana di Milano. La Cooperativa Sociale e di Lavoro &#8211; Operatori Sanitari Associati &#8211; O.S.A. ha proposto intervento ad adiuvandum.<br /> Presa conoscenza della documentazione depositata in giudizio dalle parti resistenti, e soprattutto del documento denominato &#8220;Report della riunione del Gruppo di lavoro costituito in seno alle Commissioni I e III, svoltasi il 26 luglio 2017 per l&#8217;esame della Mozione 855&#8221;, le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, con i quali hanno integrato le censure mosse avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed hanno altresì¬ esteso l&#8217;impugnazione contro gli ulteriori atti indicati in epigrafe di recepimento della D.G.R. n. X/7600 del 2017.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.<br /> Tenutasi la pubblica udienza in data 19 novembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Va in primo luogo respinta l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all&#8217;impugnazione rivolta contro gli atti delle aziende sanitarie che, in applicazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 7600 del 2017, hanno confermato che i corrispettivi contrattuali spettanti ai gestori delle strutture sociosanitarie posti a carico del Servizio Sanitario Regionale sono comprensivi di IVA. Secondo l&#8217;Amministrazione questi atti avrebbero per oggetto il contenuto dei contratti di budget provvisori, con la conseguenza che di essi dovrebbe conoscere il giudice ordinario.<br /> L&#8217;eccezione non può essere accolta in quanto gli atti di cui si discute si pongono a monte del contratto da stipularsi con gli operatori privati e non riguardano, quindi, l&#8217;effettiva debenza dei corrispettivi spettanti alla struttura accreditata in ragione delle prestazioni di pubblico servizio concretamente svolte ma, come visto, si limitano a ribadire l&#8217;applicabilità  di un criterio generale dettato da Regione in materia di quantificazione dei corrispettivi; si tratta pertanto di atti che non attengono a rapporti paritari di contenuto meramente patrimoniale giÃ  in essere, con la conseguenza che essi non fuoriescono dal perimetro della giurisdizione esclusiva attribuita in materia al giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 133, lett. g), cod. proc. amm.<br /> Si può prescindere dall&#8217;esame delle altre eccezioni preliminari sollevate dalla stessa ATS della Città  Metropolitana di Milano e da Regione Lombardia essendo il ricorso infondato nel merito.<br /> Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono la contrarietà  degli atti impugnati al principio comunitario in materia di neutralità  dell&#8217;IVA, sancito dalla direttiva 2006/112/CE e prima ancora dalle direttive istitutive del tributo 67/227/CE e 67/228/CE, in base al quale tale imposta non deve costituire un onere finanziario per gli operatori economici. Deducono poi le ricorrenti che <a>la decisione di Regione Lombardia di stabilire che le tariffe siano comprensive di IVA sarebbe fonte di intollerabile disparità  di trattamento fra gli operatori del settore </a>giacchè, in tal modo, si privilegerebbero quegli operatori che possono applicare aliquote ridotte o, ancora maggiormente, coloro che possono optare per il regime di esenzione, e ciò in ritenuta evidente violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 i quali, come noto, impongono il rispetto del principio di imparzialità , nonchè, pìù specificamente, dell&#8217;art. 2, primo comma, lett. h), della legge regionale n. 33 del 2009 il quale stabilisce che debba essere assicurata parità  di diritti e di doveri di tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione della rete dell&#8217;offerta di prestazioni sanitarie. La decisione avversata peraltro non sarebbe neppure giustificata dall&#8217;esigenza di razionalizzazione e di programmazione ex ante della spesa posto che, in materia di appalti pubblici, il legislatore ha esplicitamente preferito privilegiare &#8211; esprimendo in tal modo, a dire delle ricorrenti, un principio generale &#8211; l&#8217;imparzialità , prevedendo che i bandi debbano indicare le somme a base d&#8217;asta al netto dell&#8217;IVA. Sostengono ancora le ricorrenti che, con la delibera impugnata, Regione Lombardia avrebbe dettato disposizioni in materia tributaria invadendo così¬ le competenze riservate alla legge statale in violazione degli artt. 23 e 117, comma 1, lett. e), Cost. Infine, con il primo motivo di ricorso, le interessate evidenziano la contraddittorietà  della delibera di Giunta regionale impugnata rispetto agli indirizzi del Consiglio regionale forniti con deliberazioni n. X/1171 del 27 luglio 2016 e n. X/1608 dell&#8217;1 agosto 2017.<br /> Questa censura viene ripresa e sviluppata nel secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti rilevano come la Giunta regionale, nonostante i chiari indirizzi contrari formulati dal Consiglio regionale, si sia limitata a ribadire l&#8217;operatività  della regola sancita con la propria precedente deliberazione, e ciò senza illustrare la ragioni che l&#8217;hanno indotta a disattendere i suddetti indirizzi e, prima ancora, senza espletare alcuna istruttoria, trascurando così¬ di verificare la fondatezza delle preoccupazioni rispetto alla possibilità  per le cooperative sociali di assicurare una qualità  delle prestazioni conforme agli standard richiesti dal sistema sociosanitario lombardo. Sarebbe dunque evidente la sussistenza dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. E ciò senza contare che, in tal modo, sarebbero state violate le disposizioni contenute negli artt. 14, comma 1, e 28, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 agosto 2008, n. 1 (Statuto regionale) le quali imporrebbero alla Giunta di attenersi agli indirizzi espressi dal Consiglio.<br /> La censura viene ulteriormente sviluppata nel primo motivo dei motivi aggiunti, con i quali le ricorrenti sostengono che le conclusioni raggiunte con il documento &#8220;Report della riunione del Gruppo di lavoro costituito in seno alle Commissioni I e III, svoltasi il 26 luglio 2017 per l&#8217;esame della Mozione 855&#8221; (che ha espresso opinione contraria a dar seguito agli indirizzi forniti dal Consiglio regionale) si baserebbero su falsi presupposti atteso che, contrariamente da quanto riferito in quel documento, le società  commerciali che erogano prestazioni sociosanitarie non sono sempre tenute ad applicare l&#8217;IVA con aliquota pari al 22 per cento, potendo esse optare per il regime di esenzione, così¬ come, al contrario, le fondazioni non sono esonerate dall&#8217;applicazione del suddetto tributo, essendovi queste ultime assoggettate qualora esercitino attività  commerciale, salva anche per esse la possibilità  di optare per il regime di esenzione in caso di erogazione di prestazioni sociosanitarie.<br /> Con i restanti motivi contenuti nei motivi aggiunti le ricorrenti estendono le censure giÃ  dedotte nel ricorso introduttivo agli atti successivamente emessi dall&#8217;ATS della Brianza e dalla ATS della Città  Metropolitana di Milano di recepimento dell&#8217;impugnata D.G.R. della Lombardia 20 dicembre 2017, n. X/7600.<br /> Ritiene il Collegio che tutte queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.<br /> Con delibera di Giunta Regionale n. X/7600 del 20 dicembre 2017 (Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l&#8217;esercizio 2018), sono state approvate le regole di gestione del servizio sociosanitario lombardo per l&#8217;anno 2018, prevedendo al punto 3.1.3.3., lett. g), che &lt;&lt;&#038;per la remunerazione delle prestazioni con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale devono essere applicate le tariffe definite con gli specifici provvedimenti regionali attualmente in vigore. Le tariffe regionali si applicano anche alle prestazioni erogate a favore di utenti non lombardi e con oneri a carico delle loro Regioni di residenza; in relazione alle tariffe si conferma il principio generale di cui al punto 6 del dispositivo della DGR 12622 del 7/4/2003&gt;&gt;.<br /> A sua volta il citato punto 6 del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 12622 del 2003 precisa che le tariffe corrisposte a carico del Fondo Sanitario Regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.<br /> <a>Ritiene il Collegio di dover innanzitutto chiarire che, contrariamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, con quest&#8217;ultima disposizione, Regione Lombardia non è affatto intervenuta in materia fiscale ma &#8211; nello stabilire che le tariffe, così¬ come individuate negli specifici provvedimenti regionali, si intendono comprensive delle imposte &#8211; si è limitata, in sostanza, a definire, esercitando il potere conferitole dall&#8217;art. 5, comma 3, della legge regionale n. 33 del 2009, la reale entità  dei compensi delle prestazioni rese dagli operatori: stabilendo che le tariffe sono onnicomprensive e non possono essere aumentate per far fronte alle imposte si è in sostanza chiarito che esse indicano l&#8217;entità  massima delle somme che Regione Lombardia si impegna a sborsare per l&#8217;acquisto delle prestazioni sociosanitarie e che, quindi, il loro ammontare non è destinato solo al compenso dell&#8217;operatore ma anche all&#8217;onere fiscale correlato.</a><br /> Non essendo la Regione intervenuta in materia tributaria, non possono essere condivise le doglianze sollevate dalle ricorrenti che deducono l&#8217;invasione della sfera di competenza statale in violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; così¬ come non si può ritenere che, con i provvedimenti impugnati, si stata imposta agli operatori una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge in violazione dell&#8217;art. 23 Cost., essendosi la stessa Regione, come detto, limitata a meglio definire quale destinazione abbia l&#8217;ammontare complessivo della tariffa.<br /> <a>La finalità  della previsione avversata è ovviamente quella di assicurare una corretta programmazione della spesa sanitaria attraverso una rigida predeterminazione dell&#8217;entità  delle somme erogabili per far fronte alle esigenze di tutela della salute della popolazione, evitando che queste subiscano variazioni in aumento dovute a modifiche del regime fiscale applicabile, modifiche che peraltro dipendono talvolta da scelte di convenienza degli operatori </a>(caso emblematico si ha proprio in materia di IVA per la quale taluni operatori possono optare per il regime di esenzione; scelta che, in assenza della previsione in esame, determinerebbe per Regione Lombardia una variazione di spesa anche pari al 22 per cento). <a>In questo modo la Regione ha inteso contemperare, anche grazie alla preventiva fissazione del criterio, i tre fondamentali interessi che in si fronteggiano in ambito sanitario: l&#8217;interesse dell&#8217;utenza a ricevere prestazioni appropriate, che garantiscano un adeguato livello di tutela della salute, anche mediante la possibilità  di scelta della struttura cui affidarsi per ricevere le cure; l&#8217;interesse dei soggetti privati accreditati i quali, in quanto esercenti attività  economiche, mirano alla massimizzazione dei ricavi; ed infine, l&#8217;interesse della Regione a contenere la spesa pubblica.</a><br /> <a>Vale a questo proposito richiamare i principi espressi in una ormai risalente sentenza della Corte Costituzionale in materia di spesa sanitaria (le cui enunciazioni si rivelano comunque particolarmente attuali), la quale ha affermato che le esigenze di contenimento della spesa pubblica assumono ruolo preminente </a>giacchè &quot;&#8230;a fronte della obbiettiva diminuzione delle disponibilità  finanziarie del Paese e nella prospettiva del risanamento del bilancio nazionale, anche in ragione dei vincoli posti dall&#8217;ordinamento comunitario (&#8230;) non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni, quale ne sia la gravità  e l&#8217;urgenza. Ãˆ viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità  finanziarie, le quali condizionano la quantità  ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità  e delle compatibilità  e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute&#8230;&quot; (<a>cfr. Corte Costituzionale sent. 23 luglio 1992 n. 356</a>).<br /> <a>Secondo la Corte, dunque, fermo ovviamente il limite della doverosa assicurazione di livelli minimi di assistenza a tutela del fondamentale diritto alla salute, la fissazione di limiti di spesa costituisce un passaggio non eludibile, funzionale ad assicurare un corretto e razionale impiego delle risorse pubbliche.</a><br /> La decisione di Regione Lombardia risulta quindi ispirata ad esigenze meritevoli di primaria considerazione e, per questa ragione, appare al Collegio giustificata seppur non in linea con quanto previsto in materia di appalti pubblici laddove è previsto che i prezzi a base d&#8217;asta indicati nei bandi debbano essere al netto dell&#8217;IVA. Va infatti considerato che, mentre in materia di appalti, vengono in rilievo procedure competitive in cui i concorrenti si pongono in concorrenza fra loro, e per le quali quindi l&#8217;esigenza di parità  di trattamento è massimamente avvertita, nella materia in esame ciò non accade e può, quindi, ragionevolmente assumere <a>prevalenza l&#8217;esigenza di corretta programmazione della spesa</a>.<br /> Non si può pertanto ritenere, a parere del Collegio, che le disposizioni avversate siano censurabili per disparità  di trattamento giacchè le disparità  che nel concreto vengono a crearsi sono da ricondurre alle legislazione tributaria che, trattando differentemente i vari operatori presenti sul mercato, avvantaggia taluni e svantaggia altri. Caso emblematico è proprio quello in esame, in cui <a>i ricorrenti lamentano di aver subito un pregiudizio </a>dall&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 1, comma 960, della legge n. 208 del 2015 la quale ha introdotto modifiche al d.P.R. n. 633 del 1972, innalzando al 5 per cento l&#8217;aliquota IVA relativa alle prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell&#8217;articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter (diverse categorie di soggetti c.d. &#8220;fragili&#8221;) dalle cooperative sociali e dai loro consorzi; nonchè di aver subito pregiudizio dal comma 962 dello stesso articolo, il quale ha altresì¬ disposto la soppressione dell&#8217;art. 1, comma 331, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, che consentiva alle cooperative sociali ed ai loro consorzi di optare per la previsione del regime di esenzione IVA, regime di cui possono ancora beneficiare gli altri operatori.<br /> Non è compito di questo giudice verificare se tale differente trattamento fiscale sia sorretto da giustificate ragioni; ma anche ammettendo che la scelta sia ingiustificata, non spetta certo a Regione Lombardia introdurre modifiche al proprio sistema tariffario al fine da ovviare ad eventualità  disparità  di trattamento derivanti dalla legislazione tributaria.<br /> Ciò chiarito, si deve ora osservare che, come anticipato, l&#8217;imposta che maggiormente rileva ai fini che qui interessano è ovviamente l&#8217;IVA la quale, come noto, appartiene alla categoria delle imposte sui consumi ed è, per questa ragione, posta economicamente a carico dei consumatori finali o, pìù in generale, a carico di chi manifesta capacità  contributiva attraverso l&#8217;utilizzo finale delle prestazioni rese da operatori commerciali.<br /> Come noto, infatti, questa imposta è strutturata in modo tale per cui il suo onere economico viene posto in capo all&#8217;utilizzatore finale della prestazione: l&#8217;operatore commerciale, pur essendo formalmente soggetto passivo del tributo, da un lato, recupera l&#8217;imposta da lui dovuta allo Stato maggiorando il corrispettivo posto a carico dei suoi clienti e, da altro, recupera l&#8217;imposta versata ai suoi fornitori detraendone l&#8217;ammontare da quella dovuta allo Stato. L&#8217;utilizzatore finale della prestazione &#8211; che subendo la rivalsa dell&#8217;operatore commerciale paga un corrispettivo maggiorato &#8211; non può invece recuperare alcunchè ed è per questa ragione il soggetto economicamente inciso dal tributo.<br /> E&#8217; in questo meccanismo che si manifesta il principio di neutralità  dell&#8217;IVA per l&#8217;operatore economico, invocato dai ricorrenti nei propri scritti difensivi e ritenuto da essi violato dalle disposizioni contenute negli atti impugnati.<br /> Ritiene tuttavia il Collegio che questo principio non sia stato nel concreto violato giacchè gli atti impugnati non incidono minimamente sulla regime giuridico dell&#8217;IVA, e non impediscono quindi ai ricorrenti di riversare su Regione Lombardia l&#8217;imposta applicata sui corrispettivi delle prestazioni socioeconomiche rese a quest&#8217;ultima. Gli atti impugnati definiscono semmai, come detto, l&#8217;entità  reale del compenso spettante agli operatori il quale, essendo la tariffa comprensiva dell&#8217;imposta, è in realtà  inferiore all&#8217;ammontare di quest&#8217;ultima.<br /> Le ricorrenti avrebbero quindi semmai dovuto allegare e dimostrare l&#8217;inadeguatezza dei compensi che la Regione intende versare, provando la loro insufficienza per coprire i costi delle prestazioni rese, e non limitarsi ad invocare la violazione di un principio riguardante l&#8217;imposta sul valore aggiunto che, per i motivi appena illustrati, non può ritenersi invece violato.<br /> Rimangono da esaminare le censure con cui viene dedotta la contrarietà  delle disposizioni avversate agli indirizzi espressi dal Consiglio regionale.<br /> In proposito è sufficiente rilevare che, come correttamente evidenziato dalle Amministrazioni resistenti, gli atti invocati dalle ricorrenti consistono in &#8220;ordini del giorno&#8221; approvati ai sensi dell&#8217;art. 85 del Regolamento generale del Consiglio regionale, i quali hanno natura di atti di indirizzo politico alla cui violazione non piò essere pertanto ricollegata la sanzione dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto contrastante ma quella della responsabilità  politica dell&#8217;organo che lo ha adottato.<br /> Nè si può ritenere che la delibera n. 7600 del 2017 dovesse contenere specifica motivazione sul punto in quanto trattasi di atto generale cui non è come noto applicabile l&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 1990.<br /> Essendo tutte le censure infondate la domanda di annullamento non può essere accolta, così¬ come, conseguentemente, non può essere accolta la domanda di adempimento.<br /> In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.<br /> La complessità  delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente<br /> Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore<br /> Concetta Plantamura, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-1-2020-n-82/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.82</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-82/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.82</a></p>
<p>Nota a sentenza del 4 settembre 2019, n. 1490 del T.A.R. Campania, Salerno, sez. II a cura di avv. Maurizio Lucca Vendita di un bene sdemanializzato: serve la gara a cura di avv. Maurizio Lucca  La vendita di un bene pubblico di un Ente Locale esige una procedura trasparente e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-82/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Nota a sentenza del 4 settembre 2019, n. 1490  del  T.A.R. Campania, Salerno, sez. II a cura di avv. Maurizio Lucca</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: center;"><strong>Vendita di un bene sdemanializzato: serve la gara</strong></div>
<div style="text-align: right;"><strong>a cura di avv. Maurizio Lucca</strong><br /> </div>
<div style="text-align: justify;">La vendita di un bene pubblico di un Ente Locale esige una procedura trasparente e l&#8217;idoneità  del bene, non più¹ incluso nei beni del patrimonio indisponibile.</div>
<div style="text-align: justify;">La sez. II del T.A.R. Campania, Salerno, con la sentenza 4 settembre 2019, n. 1490, interviene sulla modifica, ad opera del Consiglio comunale/Commissario straordinario (<em>ex</em> art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, nella parte in cui aveva introdotto disposizioni specifiche circa la sdemanializzazione e il trasferimento diretto del suolo.</div>
<div style="text-align: justify;">Pare giusto richiamare la disciplina di riferimento, di cui all&#8217;art. 58 «<em>Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali</em>», comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modifiche, dall&#8217;art. 1 della Legge n. 133/2008, ove si prevede l&#8217;adozione di un atto che contiene un elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili non più¹ strumentali all&#8217;esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione.<br /> Con l&#8217;inserimento degli immobili, nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni (costituisce allegato al bilancio di previsione), si determina:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la classificazione come patrimonio disponibile, decorso il silenzio assenso da parte dei soggetti che ne curano la tutela (di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale);
<li style="text-align: justify;">la destinazione d&#8217;uso urbanistiche (anche in variante rispetto la destinazione originaria, con apposita procedura semplificata). </ul>
<div style="text-align: justify;">Inoltre, gli elenchi vanno pubblicati ed hanno effetto dichiarativo della proprietà , in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall&#8217;articolo 2644 del codice civile, nonchè effetti sostitutivi dell&#8217;iscrizione del bene in catasto, salvo ricorso, rilevando che tale Piano riveste carattere di atto generale a contenuto programmatorio, con l&#8217;effetto di limitare la partecipazione, ai sensi dell&#8217;art. 13 della Legge n. 241/1990<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Il Piano, nella sua modifica, individuava un suolo in adiacenza a quello dei ricorrenti censito in catasto quale &#8220;<em>reliquato stradale</em>&#8220;, suscettibile, come tale, di sdemanializzazione di fatto e di trasferimento a trattativa privata in favore degli attuali occupanti abusi (secondo le intenzioni del Comune).<br /> Tuttavia, il cit. Piano delle alienazioni immobiliari, intendeva con l&#8217;inserimento delle aree (qualificabili come reliquati stradali, ritenuti di modeste dimensioni e privi di alcun interesse pubblico, improduttivi di utile economico, gravati da oneri fiscali e/o costi di manutenzione) oggetto di ricorso:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il loro passaggio dal demanio pubblico comunale al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell&#8217;art. 829 del Codice Civile, con conseguente sdemanializzazione (indispensabile per la loro cessione);
<li style="text-align: justify;">autorizzazione all&#8217;alienazione, con le modalità  ed i limiti di cui all&#8217;art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;
<li style="text-align: justify;">dichiarare una sorta di c.d. sdemanializzazione di fatto (verificatasi tacitamente), e la conseguente configurabilità  di un possesso del privato <em>ad usucapionem</em> (anche in carenza di un formale atto di declassificazione);
<li style="text-align: justify;">la presenza di una manifestazione nel tempo in maniera inequivocabile della volontà  della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, con conseguente funzione dichiarativa (e non costitutiva) del passaggio dal demanio pubblico al patrimonio, a norma dell&#8217;art. 829 cod. civ.;
<li style="text-align: justify;">la possibilità  di vendita diretta (a trattativa privata), ai sensi dell&#8217;art. 41, comma 6, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il quale ammette la trattativa privata diretta con un solo soggetto, qualora la condizione giuridica e/o quella, di fatto, del bene da alienare rendono non praticabile, o non conveniente per il Comune, il ricorso all&#8217;asta pubblica o alla trattativa privata. </ul>
<div style="text-align: justify;">Il ricorso dei privati contro il Piano si fondava, pertanto, sotto i seguenti aspetti attinenti alla procedura poco rispettosa della trasparenza e della concorrenza:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">trasferimento a trattativa privata in favore degli attuali occupanti abusivi del suolo, in violazione dell&#8217;art. 41, comma 6, del R.D. n. 827/1924, «<em>R</em><em>egolamento per l&#8217;amministrazione del patrimonio e per la contabilità  generale dello Stato</em>»<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, dei principi di evidenza pubblica, nonchè di trasparenza e pubblicità  salvaguardati dall&#8217;art. 12, comma 2, della Legge n. 127/1997 (le vendite secondo «<em>criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità  per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell&#8217;ente interessato</em>»);
<li style="text-align: justify;">mancata identificazione dell&#8217;inserimento del suolo medesimo, a guisa di &#8220;<em>reliquato stradale</em>&#8220;, nell&#8217;elenco del Piano delle alienazioni. </ul>
<div style="text-align: justify;">Il Collegio, prima di entrare nel merito, si sofferma sui termini per l&#8217;impugnazione delle deliberazioni comunali, riferendo che per quelli direttamente contemplati nell&#8217;atto, ovvero immediatamente incisi dai suoi effetti, il termine decadenziale decorre:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">dalla data di notifica;
<li style="text-align: justify;">da quella dell&#8217;effettiva piena conoscenza, intesa come percezione dell&#8217;esistenza di un provvedimento amministrativo e dei profili che rendono evidente la lesività  della sfera giuridica del potenziale ricorrente. </ul>
<div style="text-align: justify;">Ne consegue che il confinante, rispetto ai beni oggetto di sdemanializzazione e di successiva alienazione, risulta, quindi, titolare di un interesse qualificato e differenziato, risultando direttamente leso dagli atti impugnati, suscettibili di produrre effetti negativi sulla sua proprietà  in ragione della collocazione delle particelle alienate a ridosso di un proprio bene.<br /> <strong>Siamo in presenza del requisito della </strong><em>vicinitas</em><strong>, considerato elemento determinante e sufficiente al fine di radicare l&#8217;interesse a ricorrere avverso l&#8217;inserimento del fondo nel Piano e la sua diretta alienazione senza gara: il confinante delle aree interessate alla cessione diretta si trova in una posizione differenziata, che fonda la sua legittimazione ad insorgere avverso il Piano, essendo titolare di </strong>interesse a partecipare alla vendita secondo le regole di una procedura aperta, con un concreto pregiudizio sufficiente ai fini della legittimazione<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Alla luce di tali circostanze, assume rilievo il dato dell&#8217;effettiva e piena conoscenza degli atti impugnati nei loro aspetti lesivi per la sfera giuridica del ricorrente, nonchè il requisito della <em>vicinitas </em>tale da incardinare la piena legittimazione attiva e l&#8217;interesse ad agire<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Nel merito, il Tribunale dichiara fondato il ricorso sulla base delle seguenti violazioni:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il mancato rispetto delle regole di evidenza pubblica in sede di assegnazione del suolo sdemanializzato;
<li style="text-align: justify;">la vendita del bene mediante procedura negoziata e diretta in assenza di adeguate forme di pubblicità , idonee a garantire la tutela dell&#8217;interesse pubblico alla massima trasparenza e imparzialità  nella scelta del contraente. </ul>
<div style="text-align: justify;">Il T.A.R. prosegue elencando le fonti di riferimento:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 3, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, ove si stabilisce che «<em>i contratti dai quali derivi un&#8217;entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà  farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l&#8217;amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità  alla trattativa privat</em>a»;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 37, comma 1, del R.D. n. 827/1924 (Regolamento di contabilità  generale dello Stato) ove si stabilisce che «<em>tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli</em>»;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 12, comma 2, della Legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell&#8217;attività  amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che consente ai Comuni e alle Province di procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di riferimento, purchè nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico contabile (sopra citati). </ul>
<div style="text-align: justify;">Il T.A.R. prosegue elencando i pronunciamenti giurisprudenziali:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;illegittimità  di una delibera del Consiglio comunale di sdemanializzazione, declassificazione e contestuale vendita di una porzione di terreno senza pubblicità  e mediante trattativa privata con uno o più¹ proprietari confinanti col terreno in parola;
<li style="text-align: justify;">qualora si è in presenza di un&#8217;operazione economica che comporta un&#8217;entrata per l&#8217;ente pubblico, deve necessariamente essere preceduta da un&#8217;adeguata e congrua pubblicità  e conseguente gara tra gli eventuali interessati all&#8217;acquisto, alla stregua delle disposizioni di cui ai citati artt. 3, comma 1, del R.D. n. 2440/1923 e 37, comma 1, del R.D. n. 827/1924<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>;
<li style="text-align: justify;">le alienazioni devono rientrare all&#8217;interno di una disciplina regolamentare con la quale si stabiliscono criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità  per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, e in mancanza di tale regolamentazione interna, l&#8217;alienazione del bene pubblico non può, comunque, derogare ai prescritti criteri e modalità  trasparenti, a discapito dell&#8217;interesse pubblico ad una maggiore entrata, ove sia consentito a più¹ soggetti di presentare offerta<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>;
<li style="text-align: justify;">tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali, restando limitate ed elencate le ipotesi in cui è esperibile la trattativa privata<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. </ul>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale deduce, altresì, che le indicazioni formulate dall&#8217;Amministrazione sulle condizioni morfologiche e dimensionali del &#8220;<em>reliquato stradale</em>&#8220;, nonchè sul profilo dell&#8217;interesse pubblico (non dimostrato se non come petizione di principio) non rientrano tra le ipotesi previste dalla legge tali da consentire la trattativa privata (di cui al n. 6 del citato art. 41), confermando un principio di legalità  che impone la vendita dei beni mediante una procedura concorsuale, ove nessuno sia escluso o discriminato (peraltro, i beni demaniali ancorchè occupati non possono essere usucapibili).<br /> La sentenza ricalca i principi generali che prevedono, in presenza di contratti attivi (vendita o locazione), l&#8217;esigenza indilazionabile di una procedura aperta, patrimonio di una visione non solo di natura contabile ma in un approccio comunitario di concorrenza, dove si consideri l&#8217;art. 4 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ove si postula che «<em>l&#8217;affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall&#8217;ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica</em>».<br /> L&#8217;inserimento in forma esplicita della locuzione &#8220;<em>contratti attivi</em>&#8221; (come il caso di specie) tra quelli esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del Codice nell&#8217;art. 4 del D.L.gs. n. 50/2016, avvenuto ad opera dal &#8220;<em>decreto correttivo</em>&#8221; al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 56/2017), secondo le indicazioni fornite anche dal Consiglio di Stato<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, ritiene pacifica l&#8217;applicazione &#8211; anche per questo genere di contratti &#8211; dei principi di trasparenza, pubblicità  ed imparzialità  nell&#8217;individuazione del contraente: affidamento o vendita tramite gara aperta, con una reale ed effettiva concorrenza, nel rispetto dei principi generali che governano l&#8217;azione amministrativa (<em>ex</em> art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Stesse considerazioni vanno intese qualora si proceda con la concessione di beni pubblici, economicamente contendibili, che possono essere affidati a privati solo all&#8217;esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Si deve concludere che una trattativa diretta (fiduciaria) omissiva dei principi basilari in materia di contabilità  pubblica per i contratti attivi deve &#8211; in ogni caso &#8211; rispettare i criteri di pubblicità  e trasparenza, cardini dell&#8217;imparzialità  e buon andamento della P.A..<br /> In base al principio posto dall&#8217;art. 41 del R.D. n. 827/1924, la trattativa privata costituisce modalità  di alienazione ammissibile solo nei casi ivi espressamente previsti; casi tutti cui certamente non può ascriversi l&#8217;alienazione di un terreno di proprietà  comunale.<br /> La cessione di immobili, in quanto contratto attivo, che pur non rientrando nell&#8217;ambito di applicazione del Codice dei contratti, rimane soggetta alla legge di contabilità  pubblica (R.D. n. 2440/1923), e al relativo regolamento attuativo n. 827/1924, i quali richiedono, comunque, l&#8217;esperimento di un particolare <em>iter</em> procedimentale, ispirato ai principi di trasparenza, imparzialità  e <em>par condicio</em>, volto ad evidenziare le ragioni di pubblico interesse che giustificano il ricorso allo strumento contrattuale<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>: l&#8217;obbligo di rispettare l&#8217;evidenza pubblica resta indefettibile anche ove l&#8217;<em>utilitas</em> non riguardi in modo diretto il settore degli appalti, bensì anche altri settori di intervento, di analogo ed indiscutibile rilievo economico per gli operatori, quali i contratti attivi, volti alla vendita, da parte di un soggetto pubblico, di un proprio immobile<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Il comma 2, dell&#8217;art. 12 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, si incentra sui principi sopra richiamati, la cui <em>ratio</em> trova giustificazione proprio nella esigenza di procedere con la massima celerità  alla definizione dei provvedimenti concernenti l&#8217;alienazione dei beni, onde consentire il risanamento dei bilanci degli enti locali, nel pieno rispetto della trasparenza e partecipazione<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> I Comuni, pur non essendo obbligati a seguire le disposizioni per l&#8217;alienazione dei beni immobili dello Stato, debbano, comunque, osservare i criteri di trasparenza, parità  di trattamento e pubblicità , da definire con regolamenti interni dell&#8217;Ente medesimo, conformi ai principi generali della contrattualistica pubblica, rilevando che eventuali deroghe devono essere motivate in modo rafforzato, solo allorchè sussistano particolari situazioni, che non possono essere giustificate in presenza di più¹ soggetti offerenti, o confinanti con il bene, interessati all&#8217;acquisto<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Cfr. Ministero dell&#8217;interno, parere 23 febbraio 2009, dove sul punto indica la competenza consiliare, i sensi dell&#8217;articolo 42 comma 2 lettera l) del TUEL, affinchè «<em>l&#8217;organo possa esprimersi con maggiore compiutezza riguardo ai seguenti aspetti principali: i motivi dell&#8217;alienazione e la destinazione da dare alle risorse che ne derivano (finanziare spese di investimento, debiti fuori bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio ed altro); eventuali ulteriori elementi da considerare per determinare il valore di vendita del bene; la procedura di alienazione</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 9 luglio 2018, n. 1130.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Tale disposizione, coerentemente con i principi costituzionali di imparzialità  e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, <em>ex</em> artt. 97 Cost. e 1 della Legge n. 241/1990, nonchè con i principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza, impongono, per ogni attività  contrattuale della Pubblica Amministrazione, il ricorso a procedure concorsuali aperte, sicchè l&#8217;affidamento diretto a trattativa privata è circoscritta ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall&#8217;Amministrazione procedente, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 12 marzo 2007, n. 1781.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 dicembre 2018, n. 1171 e Cass. Civ., sez. Unite, 27 agosto 2019, n. 21740.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3227.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 8 maggio 2014, n. 580 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 20 giugno 2016, n. 7153.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 marzo 2018, n. 83.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cfr. T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 7 marzo 2008, n. 380 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII 24 novembre 2015, n. 5456.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Parere n. 855 del 1 aprile 2016, recepito dalla Commissione Speciale del Consiglio n. 1241/2018 del 10 maggio 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Il contratto di locazione, in quanto contratto attivo, è espressamente escluso all&#8217;applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, del medesimo Codice degli appalti, secondo il cui disposto: «<em>le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l&#8217;acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità  finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni</em>»; tuttavia, anche in ossequio al criterio di prevalenza, finalizzata alla locazione di immobile comunale è sottoposta ai principi di concorrenza e proporzionalità , non discriminazione e imparzialità , pubblicità  e trasparenza, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 19 aprile 2019, n. 2214.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr. Autorità  Nazionale Anticorruzione, Delibera n. 272 del 3 aprile 2019 (Fascicolo n. 5446/2017); Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5; Cons. Stato., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168; 23 luglio 2008, n. 3642; 21 maggio 2009, n. 3145; 31 gennaio 2017, n. 394 e Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4911.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Parere n. 46/2015 dell&#8217;A.N.A.C.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2279.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2006, n. 4418.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 8 luglio 2008, n. 1285; Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2007, n. 1523 e 31 maggio 2007, n. 2825.</div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-82/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2018 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-8-3-2018-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-8-3-2018-n-82/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-8-3-2018-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2018 n.82</a></p>
<p>Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi Accreditamento delle strutture private art. 2, comma 5, l. n. 549/1995 programmazione regionale dei fabbisogni piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario monitoraggio delle prestazioni rese.   Accreditamento delle strutture private pianificazione regionale l.r. Abruzzo n. 6/2007 tasso di occupazione giornaliero singole discipline accreditate nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-8-3-2018-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2018 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-8-3-2018-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2018 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Accreditamento delle strutture private    art. 2, comma 5, l. n. 549/1995    programmazione regionale dei fabbisogni    piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario    monitoraggio delle prestazioni rese.<br />   
<li style="text-align: justify;">Accreditamento delle strutture private    pianificazione regionale    l.r. Abruzzo n. 6/2007    tasso di occupazione giornaliero    singole discipline accreditate nella stessa AFO.<br />   
<li style="text-align: justify;">Accreditamento delle strutture private    fabbisogni    singole discipline. </ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>La circostanza che l&#8217;art. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995    che disciplina il potere programmatorio di carattere generale delle Regioni avente ad oggetto la ristrutturazione della rete ospedaliera, tramite &quot;le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione    faccia riferimento al tasso di occupazione dei posti letto in media annua non implica certo che essa vieti alle Regioni di fare riferimento, quale indicatore per il controllo di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate ai fini della loro remunerabilità nell&#8217;ambito del tetto di spesa assegnato, al tasso di occupazione giornaliero. Si tratta infatti di un limite posto alle prestazioni remunerabili, pari all&#8217;impiego totale dei posti letto accreditati per ogni singola disciplina.<br />   
<li>Nel determinare il tasso di occupazione giornaliero, deve farsi riferimento alle singole disciplina accreditate, ancorché appartenenti alla stessa area funzionale omogenea: solo in questo modo si spiega perché il numero di posti accreditati è determinato, per ogni struttura, con riferimento a singole discipline e perché il paragrafo 5.4 della l.r. n. 6 del 2007, che detta &quot;Linee-guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 &#8211; Un sistema di garanzie per la salute &#8211; Piano di riordino della rete ospedaliera&quot;, impone il rispetto della pertinenza specialistica delle prestazioni erogate sui posti letto accreditati. 
<li>L&#8217;accreditamento non riguarda la struttura in sé considerata, ma i posti letto, suddivisi per disciplina, esistenti nella struttura, mentre l&#8217;accreditamento e il successivo contratto previsto dalla normativa statale e regionale e successivi provvedimenti regionali di attuazione costituiscono le condizioni ed i limiti entro i quali porre a carico del servizio sanitario nazionale le prestazioni erogate dalla struttura. </ol></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 08/03/2018</div>
<div style="text-align: right;">N. 00082/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00188/2013 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">
<p> REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</p>
<p> (Sezione Prima)</p>
<p> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 188 del 2013, proposto da: <br /> S.R.L.Synergo-Casa di Cura Privata Dr.G.Spatocco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Fabrizio Marinelli in L&#8217;Aquila, via Leonardo Da Vinci, 25;  </p>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<p> Commissario Ad Acta Piano di Rientro Dai Disavanzi Settore Sanità Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;<br /> Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;  </p>
<div style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</div>
<p> del decreto in data 14/11/2012 n.64/12 avente ad oggetto:&quot;appovazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza,legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate&quot;.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta Piano di Rientro Dai Disavanzi Settore Sanità Regione Abruzzo e di Regione Abruzzo;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. </p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p> 1.Con ricorso ritualmente notificato, S. R.L. Synergo-Casa di Cura Privata Dr. G. Spatocco impugnava, chiedendone l  annullamento, il decreto del Commissario ad acta per l  attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo n. 64 del 2012, recante   approvazione dei protocolli di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate  , nella parte relativa alle prestazioni di ricovero per acuti e di specialistica ambulatoriale.<br /> Parte ricorrente    premesso di essere una struttura sanitaria privata autorizzata alla relativa attività e provvisoriamente accreditata    deduceva, a fondamento del proprio gravame: A) violazione dell  art. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995, come modificato dalla legge n. 382 del 1996, dell  art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, del Dpcm 29.11.2001 e della l.r. n. 6 del 2007, in quanto il decreto commissariale impugnato ha stabilito, tra gli indicatori specifici derivanti dall  analisi dei flussi informativi e tra gli indicatori per l  effettuazione del controllo analitico dell  attività, che il tasso di occupazione dei posti letto vanga determinato con riferimento alla   disciplina accreditata che, nelle UU.OO non associate a funzioni di emergenza, non può superare il 100% pro die del numero dei posti letto per disciplina accreditata  . Sotto un primo profilo, il tasso di occupazione dei posti dovrebbe essere determinato non su base annua, come chiesto dalla normativa vigente, ma su base giornaliera. Per contro, l  art. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995 prevede che, nella riorganizzazione della rete ospedaliera, la rilevazione del tasso di occupazione dei posti letto deve avvenire   in media annua  . Anche la legge del 1997 stabilisce che i limiti di spesa e i preventivi di prestazioni siano individuati su base annua e assumendo il tasso di occupazione su media annua. Il protocollo di intesa per le verifiche ispettive sottoscritto il 21.7.2005. Sotto un secondo profilo, l  allegato A della l.r. n. 6 del 2009 prevede tra i requisiti da osservare per l  erogazione delle   prestazioni a regime di ricovero, producibili sui posti letto accreditati   la non interscambiabilità tra AFO medica e chirurgica e l  interscambiabilità tra le AFO nell  ambito delle medesime disciplina accreditate. B) Violazione del Protocollo d  intesa per le verifiche ispettive stipulato tra la Regione, l  AIOP e l  ARIS in data 21.7.2005, recepito con la deliberazione n. 831 del 2005 e poi con la deliberazione n. 1438 del 2006 e degli artt. 5 e 7 della l.r. n. 32 del 2007, essendo mancata un  effettiva fase di concertazione. C) Eccesso di potere sotto diversi profili perchè si è demandato al Nucleo Operativo di Controllo la verifica del possesso dei requisiti &quot;strumentali ed organizzativi&quot; necessari ad una struttura per essere autorizzata ed accreditata in contrasto con le disposizioni contenute negli artt. 5 e 7 della l.r. n. 32 del 2007, i quali hanno chiaramente affidato la verifica del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento agli Organi regionali. Inoltre, il paragrafo 1.2 ha stabilito, con disposizione impossibile da attuare pena la violazione della privacy del paziente, che le ASL   sono tenute ad assicurare anche controlli in tempo reale con l&#8217;erogazione delle prestazioni in relazione a specifiche esigenze, da effettuare presso la struttura erogatrice nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di riservatezza  . Ancora, i protocolli approvati dal decreto gravato hanno fissato tra gli indicatori i cd.   Ricoveri ripetuti  : previsione del tutto incongrua, in quanto mentre è corretto considerare ripetuto un ricovero effettuato più volte in un anno per la medesima malattia, non è plausibile ritenere ripetuto un ricovero effettuato per malattie differenti, seppure appartenenti al medesimo apparato. Infine, il paragrafo 1.1 l&#8217;attività di monitoraggio come   l&#8217;analisi dei flussi informativi, nonché di tutta la documentazione relativa alle prestazioni oggetto di controllo, che le Strutture sono tenute ad inviare alla ASL  , nonostante sia impossibile ricavare l&#8217;appropriatezza organizzativa di una Casa di Cura mediante il mero esame dei flussi informativi.<br /> Si costituivano in giudizio il Commissario ad acta, con memoria di mero stile, e la Regione Abruzzo, insistendo per l  infondatezza del ricorso.<br /> La causa veniva trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7.2.2018 e poi decisa alle camere di consiglio del 7/21.2.2018.<br /> 2.Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.<br /> Oggetto di gravame è il decreto del Commissario ad acta per l  attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo n. 64 del 2012, recante   approvazione dei protocolli di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate  , nella parte relativa alle prestazioni di ricovero per acuti e di specialistica ambulatoriale.<br /> 2.1.Con un primo gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto violazione dell  art. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995, come modificato dalla legge n. 382 del 1996, dell  art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, del Dpcm 29.11.2001 e della l.r. n. 6 del 2007.<br /> Due sono le contestazioni mosse avverso il provvedimento commissariale gravato: l&#8217;una, relativa al segmento temporale da prendere in considerazione per determinare il tasso di occupazione di una struttura ospedaliera; l&#8217;altra, relativa all&#8217;unità organizzativa da prendere in considerazione a tal fine, cioè l&#8217;area funzionale omogenea (A.F.O., medica o chirurgica) o le singole discipline accreditate nell&#8217;ambito di ciascuna A.F.O.<br /> Con riferimento al primo profilo, parte ricorrente ha lamentato che il decreto commissariale impugnato ha stabilito, tra gli indicatori specifici derivanti dall  analisi dei flussi informativi e tra gli indicatori per l  effettuazione del controllo analitico dell  attività, che il tasso di occupazione dei posti letto vanga determinato con riferimento alla   disciplina accreditata che, nelle UU.OO non associate a funzioni di emergenza, non può superare il 100% pro die del numero dei posti letto per disciplina accreditata  . Il tasso di occupazione dei posti, pertanto, dovrebbe essere determinato non su base annua, come chiesto dalla normativa vigente, ma su base giornaliera. Per contro, l  art. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995 prevede che, nella riorganizzazione della rete ospedaliera, la rilevazione del tasso di occupazione dei posti letto debba avvenire   in media annua  . Anche la legge del 1997 stabilisce che i limiti di spesa e i preventivi di prestazioni siano individuati su base annua e assumendo il tasso di occupazione su media annua.<br /> La censura è priva di fondamento.<br /> Il decreto commissariale gravato ha approvato i protocolli di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate, per rendere i criteri di valutazione uniformi e coordinati. Il sistema di controllo è articolato in: monitoraggio delle prestazioni, controllo analitico della documentazione e dell  attività sanitaria, validazione e certificazione ai fini della remunerabilità delle prestazioni. Con riferimento al monitoraggio, consistente nell  analisi dei flussi informativi e di tutta la documentazione relativa alle prestazioni oggetto di controllo, i protocolli approvati prevedono, come indicatore specifico, quello relativo al tasso di occupazione dei posti letto, che non può superare il 100% pro die dei posti letto per disciplina accreditata.<br /> Si tratta, insomma, di uno dei vari indicatori di cui l  organo competente al controllo deve tener conto nel monitoraggio dei flussi informativi provenienti dalle strutture private accreditare.<br /> Ad avviso della ricorrente, questo elemento sarebbe in contrasto con l  art. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995 prevede che, nella riorganizzazione della rete ospedaliera, la rilevazione del tasso di occupazione dei posti letto debba avvenire   in media annua  .<br /> La censura è priva di pregio, in quanto la norma citata disciplina il potere programmatorio di carattere generale delle Regioni avente ad oggetto la ristrutturazione della rete ospedaliera, tramite   le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione  .<br /> La circostanza che questa disposizione faccia riferimento al tasso di occupazione dei posti letto in media annua non implica certo che essa vieti alle Regioni di fare riferimento, quale indicatore per il controllo di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate ai fini della loro remunerabilità nell  ambito del tetto di spesa assegnato, al tasso di occupazione giornaliero. Si tratta infatti di un limite posto alle prestazioni remunerabili, pari all  impiego totale dei posti letto accreditati per ogni singola disciplina.<br /> In conclusione, né la disposizione della legge n. 549 del 1995 né le altre fonti normative invocate da parte ricorrente pongono un vincolo alla Regione, e per essa al commissario ad acta, di ancorare la rilevazione dei posti letto, per qualsivoglia finalità, anche quella in esame consistente nel controllo di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate ai fini della loro remunerabilità, ad un lasso temporale annuale.<br /> Con riferimento al secondo profilo, parte ricorrente ha lamentato che il decreto commissariale gravato ha individuato l&#8217;unità organizzativa da prendere in considerazione sia non l&#8217;area funzionale omogenea (A.F.O., medica o chirurgica), ma le singole discipline accreditate nell&#8217;ambito di ciascuna A.F.O.<br /> Ad avviso di parte ricorrente, la previsione sarebbe in contrasto con la diversa disciplina recata dalla legge regionale n. 6/2007, la quale consente la interscambiabilità dei posti letto nella medesima A.F.O. tra le discipline accreditate.<br /> Anche questa censura è infondata.<br /> Come si è visto, con riferimento al monitoraggio delle prestazioni, consistente nell  analisi dei flussi informativi e di tutta la documentazione relativa alle prestazioni oggetto di controllo, i protocolli approvati dal decreto commissariale gravato prevedono, come indicatore specifico, quello relativo al tasso di occupazione dei posti letto, che non può superare il 100% pro die dei posti letto per disciplina accreditata.<br /> Si tratta, insomma, di uno dei vari indicatori di cui l  organo competente al controllo deve tener conto nel monitoraggio dei flussi informativi provenienti dalle strutture private accreditare.<br /> Ad avviso della ricorrente, questo elemento sarebbe in contrasto con la l.r. n. 6 del 2007, la quale consentirebbe la interscambiabilità dei posti letto nella medesima A.F.O. tra le discipline accreditate, contrariamente appunto al decreto commissariale che impone di calcolare il tasso di occupazione dei posti letto, ai fini della remunerabilità delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, con riferimento a ciascuna disciplina accreditata.<br /> La l.r. n. 6 del 2007 detta   Linee-guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 &#8211; Un sistema di garanzie per la salute &#8211; Piano di riordino della rete ospedaliera  . Con riferimento all  assetto dotazionale (paragrafo 5) e in particolare ai posti letto della rete ospedaliera privata (paragrafo 5.4), la l.r. del 2007 prevede che le prestazioni a regime di ricovero, producibili sui posti letto accreditati,   dovranno rispettare i seguenti requisiti: ( &#038;) Rispettare il criterio della non interscambiabilità dei posti letto tra le AFO medica e chirurgica, consentendo il criterio della interscambialità nella medesima AFO nell&#8217;ambito delle discipline accreditate; Rispettare la esclusiva pertinenza specialistica  .<br /> Insomma, nel determinare il tasso di occupazione giornaliero, deve farsi riferimento alle singole disciplina accreditate, ancorchè appartenenti alla stessa area funzionale omogenea: solo in questo modo si spiega perché il numero di posti accreditati è determinato, per ogni struttura, con riferimento a singole discipline e perché il paragrafo 5.4 impone il rispetto della pertinenza specialistica delle prestazioni erogate sui posti letto accreditati.<br /> Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l&#8217;accreditamento di strutture sanitarie private, da qualificare come rapporto concessorio di servizio pubblico nel settore sanitario, trova il suo presupposto nel fabbisogno che la Regione ritiene di dovere coprire in relazione all&#8217;insufficienza delle strutture pubbliche nella circoscrizione di ciascuna Asl e alle specialità e disciplina che nella domanda del privato sono state proposte per l&#8217;accreditamento per sopperire allo specifico fabbisogno di assistenza sanitaria ed alle carenze rilevate a livello regionale. Pertanto le strutture sanitarie private possono erogare prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario regionale solo se ricorrano le condizioni concomitanti di essere istituzionalmente accreditate e nei limiti dei contratti stipulati con le Asl, il che comporta che ogni decreto di accreditamento non può prescindere dalle prestazioni e posti letto distinti per specialità e disciplina e, correlativamente, l&#8217;importo complessivo assegnato alle singole strutture sanitarie accreditate non è un dato globale assegnato alla struttura privata e disponibile da parte della stessa, bensì un dato massimo erogabile in relazione a contingenti esigenze che non può prescindere dalle prestazioni e attività ritenute carenti nelle strutture pubbliche.<br /> Ne deriva che l&#8217;accreditamento non riguarda la struttura in sé considerata, ma i posti letto, suddivisi per disciplina, esistenti nella struttura, mentre l&#8217;accreditamento e il successivo contratto previsto dalla normativa statale e regionale e successivi provvedimenti regionali di attuazione costituiscono le condizioni ed i limiti entro i quali porre a carico del servizio sanitario nazionale le prestazioni erogate dalla struttura.<br /> Il concorso integrativo delle strutture private nell&#8217;assistenza sanitaria, insomma, trova definizione nella determinazione del fabbisogno di posti letto per &quot;singole specialità&quot; e nella loro dislocazione sul territorio regionale, attuata mediante le convenzioni da stipularsi, appunto, &quot;in armonia con il Piano sanitario regionale&quot;. Per ragioni di intrinseca coerenza deve ritenersi, senza di che risulterebbe disattesa la logica sottesa alla pianificazione e vanificato il suo obiettivo primario (&quot;l&#8217;eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale&quot;), che il collegamento fra numero dei posti letto e specialità stabilito prima nel piano regionale, poi nelle singole convenzioni sia vincolante, nel senso che il superamento delle degenze previste per le singole specialità non è consentito alle case di cura private, se non in via d&#8217;eccezione (ex plurimis, Cons. Stato n. 4359 del 2011).<br /> 2.2. Con un secondo gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto la violazione del Protocollo d  intesa per le verifiche ispettive stipulato tra la Regione, l  AIOP e l  ARIS in data 21.7.2005, recepito con la deliberazione n. 831 del 2005 e poi con la deliberazione n. 1438 del 2006 e degli artt. 5 e 7 della l.r. n. 32 del 2007, essendo mancata un  effettiva fase di concertazione.<br /> La censura è infondata.<br /> Secondo la giurisprudenza amministrativa, le delibere del commissario ad acta sono ordinanze emergenziali statali in deroga, ossia misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d&#8217;organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del Piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano stesso. L&#8217;art. 2, comma 83 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, come d&#8217;altronde già dispose l&#8217;art. 1, comma 796, lett. b) della L. 27 dicembre 2006, n. 296, fonda potestà tanto ampie, quanto vincolate per l&#8217;esatta esecuzione, da parte dei commissari statali, dei Piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazione di atti già a suo tempo adottati dalle Regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l&#8217;esercizio di siffatte potestà commissariali configura l&#8217;ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d&#8217;altronde accade per ogni ordinanza contingibile (ex mulsti, Cons. Stato, n. 2470 del 2013).<br /> 2.3. Con un ultimo gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto eccesso di potere sotto diversi profili.<br /> Anche queste censure sono infondate.<br /> In primo luogo, il Nucleo Operativo di Controllo non sostituisce alcun soggetto che, secondo la normativa statale e regionale, è deputato alla verifica del possesso dei requisiti necessari ad una struttura all  autorizzazione e all  accreditamento delle strutture sanitarie private. Il decreto commissariale gravato, infatti, ha approvato i protocolli di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate, per rendere i criteri di valutazione uniformi e coordinati. Il sistema di controllo è articolato in: monitoraggio delle prestazioni, controllo analitico della documentazione e dell  attività sanitaria, validazione e certificazione ai fini della remunerabilità delle prestazioni. Esso presuppone già eseguito il controllo finalizzato all  autorizzazione e all  accreditamento della struttura sanitaria.<br /> In secondo luogo, non appare lesiva della privacy né della salute del paziente la previsione di controlli in qualunque momento, anche mediante visite ispettive.<br /> Infine, la circostanza che, tra gli indicatori di cui tener particolar conto perché esprimono il rischio di inappropriatezza delle prestazioni rese, siano indicati i ricoveri ripetuti non è in alcun modo indice di illogicità. Si tratta infatti di un  indicazione di cui tener conto ai fini del controllo delle prestazioni erogate, che non pone presunzione assoluta o relativa di inappropriatezza delle stesse.<br /> 3.Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.<br /> Attesa la complessità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in L&#8217;Aquila nelle camere di consiglio dei giorni 7/21 febbraio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati: </p>
<div style="text-align: center;">Antonio Amicuzzi,    Presidente<br /> Paola Anna Gemma Di Cesare,    Consigliere<br /> Lucia Gizzi,    Primo Referendario, Estensore<br />          <br />          <br /> L&#8217;ESTENSORE          IL PRESIDENTE<br /> Lucia Gizzi                 Antonio Amicuzzi<br />          <br /> IL SEGRETARIO<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-8-3-2018-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2018 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.82</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Sciarra Sull’illegittimità della mancata previsione di neutralizzazione dei periodi di contribuzione figurativa ai fini dei requisiti pensionistici Assistenza e previdenza – Pensioni civili &#8211; Art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 – Contribuzione figurativa – Cassa integrazione guadagni – Stato di disoccupazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità della mancata previsione di neutralizzazione dei periodi di contribuzione figurativa ai fini dei requisiti pensionistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Assistenza e previdenza – Pensioni civili &#8211; Art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 – Contribuzione figurativa – Cassa integrazione guadagni – Stato di disoccupazione – Retribuzione pensionabile – Requisiti pensionistici – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro – Asserita violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione – Illegittimità costituzionale;</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Assistenza e previdenza – Pensioni civili &#8211; Art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 – Contribuzione figurativa – Cassa integrazione guadagni – Stato di disoccupazione – Retribuzione pensionabile – Requisiti pensionistici – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro – Asserita violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione – Inammissibilità;</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il diritto alla «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta&nbsp;dai signori:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Paolo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GROSSI&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giorgio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LATTANZI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAROSI&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CARTABIA&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mario Rosario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MORELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giancarlo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CORAGGIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giuliano&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AMATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCIARRA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;de PRETIS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nicolò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZANON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Augusto Antonio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BARBERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giulio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROSPERETTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della&nbsp;legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento che verte tra R. B. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con&nbsp;ordinanza del 2 marzo 2015, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br />
<em>Visti</em>&nbsp;l’atto di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<em>udito</em>&nbsp;nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<br />
<em>uditi&nbsp;</em>l’avvocato Sergio&nbsp;Preden&nbsp;per l’INPS e l’avvocato dello Stato Vincenzo&nbsp;Rago&nbsp;per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<a name="fatto"></a><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ordinanza del 2 marzo 2015, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli&nbsp;artt. 3,&nbsp;36&nbsp;e&nbsp;38 della Costituzione.<br />
Il giudice rimettente censura la norma citata, che determina la retribuzione pensionabile per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, «nella parte in cui non prevede il diritto alla neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione nei limiti del quinquennio e dei contributi obbligatori, dei contributi per disoccupazione e dei contributi per integrazione salariale anche oltre il limite del quinquennio sempre che, nell’uno e nell’altro caso, gli stessi periodi contributivi non siano necessari per l’integrazione del diritto a pensione».<br />
1.1.– In punto di fatto, il giudice a quo espone di dover decidere sul ricorso proposto da R. B., al fine di escludere dalla determinazione della retribuzione pensionabile i periodi di contribuzione ridotta dal 3 dicembre 1996 al 19 giugno 2010, relativi alla contribuzione figurativa per disoccupazione e per integrazione salariale e alla contribuzione «effettiva da lavoro dipendente».<br />
La parte ricorrente nel giudizio principale ha dedotto di aver percepito, dal 3 dicembre 1996 al 19 giugno 2010, una retribuzione inferiore rispetto a quella precedente e, inoltre, di essere rimasta disoccupata e sospesa in cassa integrazione.<br />
In base a tali deduzioni, la parte ricorrente ha richiesto di escludere dal computo della retribuzione pensionabile – e così di “neutralizzare” – i periodi di contribuzione obbligatoria e figurativa per integrazione salariale, anche oltre il limite del quinquennio, e i periodi contributivi per disoccupazione, che si collocano entro tale limite temporale.<br />
Il giudice a quo, poste tali premesse, ha argomentato che i periodi indicati non sono necessari «per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la maturazione del diritto a pensione alla data di compimento dell’età pensionabile» e che la «neutralizzazione» di tali periodi è necessaria, in quanto nessun meccanismo di computo della pensione «può mai danneggiare il lavoratore che continui a lavorare ovvero venga figurativamente considerato come al lavoro, dopo aver maturato un certo importo di pensione».<br />
1.2.– Il giudice rimettente, dopo avere ricostruito gli antecedenti della vicenda, ha preso le mosse dalla giurisprudenza costituzionale in tema di determinazione della retribuzione pensionabile nell’ipotesi di prosecuzione volontaria dei contributi nell’assicurazione obbligatoria (sentenze n. 428 del 1992&nbsp;e&nbsp;n. 307 del 1989) e di periodi di minore retribuzione (sentenza n. 264 del 1994) e di integrazione salariale (sentenza n. 388 del 1995).<br />
Nella prospettiva del giudice a quo, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), i precetti costituzionali di proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità di lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e di adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), imporrebbero di negare ogni rilievo ai periodi contributivi meno favorevoli ai fini del calcolo della pensione, quando l’interessato abbia già conseguito la pensione, anche senza tali periodi.<br />
Ad avviso del giudice rimettente, tali princìpi dovrebbero essere estesi anche ai periodi di contribuzione per disoccupazione e alla contribuzione «anche oltre il quinquennio, per tutti i periodi contributivi che non siano utili al fine del conseguimento del diritto a pensione».<br />
2.–&nbsp;Nel giudizio si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con memoria del 10 luglio 2015, e ha chiesto di dichiarare manifestamente inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna.<br />
La difesa dell’INPS imputa al giudice rimettente di non avere offerto una motivazione esaustiva in ordine alla rilevanza della questione proposta.<br />
Il giudice a quo, in particolare, non avrebbe fornito alcun ragguaglio sui periodi contributivi necessari per conseguire la pensione e si sarebbe limitato a indicare come pacifico il fatto che la parte ricorrente maturi il diritto alla pensione, anche senza i periodi che ha chiesto di neutralizzare.<br />
Il giudice rimettente, inoltre, menzionerebbe indistintamente i periodi di disoccupazione entro il quinquennio e i periodi di contribuzione anche oltre il quinquennio, senza individuare alcun limite per la pronuncia di accoglimento della Corte.<br />
3.–&nbsp;Con memoria del 14 luglio 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare irrilevanti, inammissibili e manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna.<br />
In punto di ammissibilità, la difesa dello Stato lamenta, in primo luogo, una carente motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non avrebbe dato conto delle ragioni che renderebbero ininfluenti, ai fini del sorgere del diritto a pensione, i periodi di contribuzione per integrazione salariale e per disoccupazione.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato, inoltre, addebita al giudice rimettente di non avere esplorato la praticabilità di un’interpretazione rispettosa dei precetti costituzionali: i precedenti della Corte avrebbero potuto condurre all’accoglimento del ricorso, con riguardo ai periodi di contribuzione «non necessari per il conseguimento della pensione già maturata, nei limiti del quinquennio».<br />
Nel merito, la questione non sarebbe fondata.<br />
Secondo la difesa dello Stato, può ritenersi plausibile l’equiparazione dei periodi di disoccupazione dell’ultimo quinquennio, «connotati da contribuzione figurativa», agli altri periodi di contribuzione ammessi al beneficio della neutralizzazione e, nondimeno, non appare costituzionalmente obbligata la scelta di «neutralizzare» i periodi di contribuzione oltre il quinquennio: tale limite risponderebbe ad esigenze di certezza, che sarebbero inevitabilmente frustrate con l’estendere a ritroso, per un tempo indeterminato, i periodi di contribuzione suscettibili di essere neutralizzati.<br />
<a name="diritto"></a><em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), «nella parte in cui non prevede il diritto alla neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione nei limiti del quinquennio e dei contributi obbligatori, dei contributi per disoccupazione e dei contributi per integrazione salariale anche oltre il limite del quinquennio sempre che, nell’uno e nell’altro caso, gli stessi periodi contributivi non siano necessari per l’integrazione del diritto a pensione».<br />
La norma censurata dispone che, per le pensioni liquidate dopo il 30 giugno 1982, «la retribuzione annua pensionabile per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti» sia costituita «dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione».<br />
Il giudice a quo assume che tale disciplina, destinata, alla stregua delle convergenti allegazioni delle parti, a regolare la fattispecie controversa, contrasti con il principio di ragionevolezza, consacrato dall’art. 3 Cost. In un sistema che considera per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l’ultimo periodo, in linea di massima più favorevole al lavoratore, sarebbe palesemente irragionevole la valutazione di un periodo di minore retribuzione nella base di calcolo della pensione.<br />
Un meccanismo così congegnato pregiudicherebbe il lavoratore che ha già maturato il diritto a pensione, anche senza tale periodo di minore retribuzione: «a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo» corrisponderebbe «una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione» (sentenza n. 264 del 1994).<br />
Tale riduzione della pensione si porrebbe in contrasto anche con l’art. 36, primo comma,&nbsp;Cost.,&nbsp;in quanto sacrificherebbe la proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo.<br />
Sarebbe pregiudicata, per altro verso, l’adeguatezza della prestazione previdenziale, con conseguente violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost.<br />
I criteri di determinazione della retribuzione pensionabile non potrebbero in alcun caso «danneggiare il lavoratore che continui a lavorare ovvero venga figurativamente considerato come al lavoro, dopo aver maturato un certo importo di pensione» e imporrebbero di escludere dal computo i periodi che non sono necessari per conseguire il diritto alla pensione.<br />
2.–&nbsp;Devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate in via preliminare dalle parti.<br />
2.1.–&nbsp;L’INPS e l’Avvocatura generale dello Stato hanno denunciato, sotto un primo profilo, la carenza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata.<br />
In particolare, sarebbero meramente assertivi gli argomenti addotti dal giudice rimettente in merito a un aspetto saliente del contendere: il giudice a quo annovera tra le circostanze non contestate il fatto che la parte ricorrente «maturi il diritto alla prestazione senza il periodo oggetto di neutralizzazione che gli arreca danno».<br />
L’INPS, a tale riguardo, evidenzia che il giudice rimettente ha trascurato di accertare se effettivamente il ricorrente conservi «il diritto al trattamento nonostante il taglio dei periodi contributivi indicati nell’atto introduttivo del giudizio».<br />
A tale rilievo si associa anche la difesa dello Stato, che reputa sfornito di ogni prova l’assunto che la parte ricorrente, «per maturare il diritto alla pensione», non debba fruire anche «del periodo di contribuzione per integrazione salariale e per disoccupazione».<br />
L’eccezione deve essere disattesa.<br />
La motivazione in ordine alla rilevanza del dubbio di costituzionalità, pur concisa, non incorre nei profili di inammissibilità segnalati dalle parti.<br />
Nell’indicare come “non contestato” un fatto, che incide sulla rilevanza della questione proposta, il giudice a quo si è conformato alla regola di diritto, oggi enunciata dall’art. 115 del codice di procedura civile, che conferisce una precisa valenza probatoria ai fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.<br />
L’INPS e l’Avvocatura generale dello Stato non deducono di avere svolto contestazioni specifiche sui fatti che il giudice rimettente assume come pacifici e si limitano a obiettare che i fatti in esame devono essere suffragati da elementi di prova persuasivi.<br />
Tali rilievi critici non si cimentano con le implicazioni del “principio di non contestazione”, che esclude dall’àmbito delle circostanze controverse, e perciò bisognose di prova, quei fatti costitutivi della pretesa che le parti non abbiano fatto segno di critiche mirate.<br />
2.2.–&nbsp;L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, in secondo luogo, l’omessa sperimentazione di un’interpretazione adeguatrice.<br />
Alla luce delle reiterate affermazioni del principio di “neutralizzazione della contribuzione”, il giudice rimettente avrebbe potuto interpretare la norma censurata in armonia con i princìpi sanciti dalla Carta fondamentale, senza investire questa Corte della soluzione del dubbio di costituzionalità.<br />
Neppure tale eccezione è fondata.<br />
L’univoco tenore letterale della norma impugnata preclude un’interpretazione adeguatrice, che deve, pertanto, cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenze n. 36 del 2016&nbsp;e&nbsp;n. 78 del 2012).<br />
Inoltre, le pronunce di questa Corte, nel vagliare l’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, hanno sempre ponderato la peculiarità delle fattispecie di volta in volta scrutinate (la contribuzione volontaria, con riferimento alle diversificate discipline di settore, i periodi di minore retribuzione, l’integrazione salariale), nei rapporti con la determinazione della retribuzione pensionabile (sentenze n. 433,&nbsp;n. 432&nbsp;e&nbsp;n. 201 del 1999,&nbsp;sentenze n. 427 del 1997,&nbsp;n. 388 del 1995,&nbsp;n. 264 del 1994,&nbsp;n. 428 del 1992&nbsp;e&nbsp;n. 307 del 1989).<br />
Le pronunce menzionate, pur presupponendo una ratio&nbsp;decidendi&nbsp;unitaria, intervengono in maniera puntuale sulla normativa applicabile, con valutazioni calibrate sulla specificità delle molteplici situazioni coinvolte.<br />
2.3.–&nbsp;Coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità svolta dall’Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la “neutralizzazione” dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell’ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione.<br />
Il giudice rimettente equipara la contribuzione per disoccupazione che si colloca nell’ultimo quinquennio alla contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale che copre un periodo più risalente, senza porre in risalto le ragioni idonee a rendere a rime costituzionalmente obbligate l’addizione richiesta a questa Corte.<br />
L’intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4.&nbsp;del&nbsp;Considerato in diritto, e&nbsp;sentenza n. 264 del 1994, punto 3.&nbsp;del&nbsp;Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori.<br />
A fronte di una previsione, incentrata sulla valutazione delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio, e del richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che ha inteso porre rimedio alle incongruenze del meccanismo di calcolo della retribuzione pensionabile nell’arco temporale indicato, il giudice rimettente non illustra le ragioni che allineano alle rime costituzionalmente obbligate l’estensione della “neutralizzazione” anche oltre il quinquennio.<br />
3.–&nbsp;La questione è fondata con riguardo ai periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime duecentosessanta settimane lavorative, in riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati.<br />
3.1.–&nbsp;Anche nel caso oggetto dell’odierno giudizio di legittimità costituzionale, si applicano i princìpi a più riprese enunciati da questa Corte.<br />
Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata.<br />
Tale principio è stato enunciato con riguardo alla contribuzione volontaria, sulla scorta della finalità caratteristica di tale forma di contribuzione, che si prefigge di «ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa» e non può risolversi, con «paradossale risultato», in un pregiudizio per il lavoratore (sentenza n. 307 del 1989, punto 2.&nbsp;del&nbsp;Considerato in diritto).<br />
In termini più generali, questa Corte ha in séguito censurato l’irragionevolezza di un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile, che, pur preordinato a «garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione», correlata all’ultimo scorcio della vita lavorativa, sia foriero di risultati antitetici e incida in senso riduttivo sulla pensione potenzialmente già maturata.<br />
Un meccanismo così strutturato entra in conflitto con i princìpi di proporzionalità fra trattamento pensionistico e quantità e qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36, primo comma, Cost.) e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.).<br />
In particolare, chiamata a esaminare l’ipotesi di periodi di contribuzione obbligatoria di importo notevolmente inferiore e non necessari ai fini del perfezionamento della minima anzianità contributiva, questa Corte ha ritenuto «irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione» (sentenza n. 264 del 1994, punto 3.&nbsp;del&nbsp;Considerato in diritto).<br />
Questa Corte ha ripreso tali argomentazioni anche nell’ipotesi di contribuzione figurativa del lavoratore collocato in regime di integrazione salariale, che subisce «la falcidia salariale imposta da eventi esterni alla sua volontà» e, in ragione della norma censurata, accusa tale pregiudizio «anche nel successivo trattamento pensionistico» (sentenza n. 388 del 1995, punto 3.&nbsp;del&nbsp;Considerato in diritto).<br />
La natura della contribuzione versata, sia essa volontaria, obbligatoria o figurativa, non riveste alcun rilievo distintivo e non giustifica deroghe a un principio provvisto di valenza generale (sentenze n. 433&nbsp;e&nbsp;n. 201 del 1999,&nbsp;n. 427 del 1997).<br />
3.2.–&nbsp;Nel solco tracciato dalle pronunce di questa Corte si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell’anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l’assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879). Si è precisato che la “neutralizzazione” non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l’accesso al trattamento pensionistico (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 28 febbraio 2014, n. 4868, e 26 ottobre 2004, n. 20732).<br />
3.3.– Anche dagli sviluppi normativi più recenti, e in particolare dall’art. 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), traspare il ruolo cruciale del meccanismo di “neutralizzazione”, inteso come criterio volto a evitare sperequazioni e disarmonie nella determinazione della retribuzione pensionabile.<br />
4.–&nbsp;Le considerazioni svolte da questa Corte, nell’evolvere di un coerente orientamento, si impongono anche per i periodi di contribuzione per disoccupazione, relativi all’ultimo quinquennio della vita lavorativa.<br />
4.1.–&nbsp;Non è senza significato, a tale riguardo, che la stessa difesa dello Stato ritenga “plausibile” un intervento della Corte, volto ad assimilare i periodi di disoccupazione dell’ultimo quinquennio agli altri periodi di contribuzione ammessi al beneficio della “neutralizzazione”.<br />
Non si ravvisano elementi che inducano questa Corte a disattendere, per i periodi di contribuzione per disoccupazione, la ratio&nbsp;decidendi&nbsp;che l’ha orientata nella valutazione dei periodi di minore retribuzione e di integrazione salariale.<br />
4.2.–&nbsp;Si deve rilevare, anche nella vicenda sottoposta all’odierno vaglio di legittimità costituzionale, che il legislatore, nel delimitare l’arco temporale di riferimento per il computo della retribuzione pensionabile, è vincolato al rispetto del canone di ragionevolezza.<br />
Quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore.<br />
Sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro.<br />
L’irragionevolezza riscontrata è lesiva, in pari tempo, dei diritti previdenziali del lavoratore, che, con riguardo alla norma censurata, questa Corte riconduce agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.<br />
5.– Si deve pertanto dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima.<br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">1)&nbsp;<em>dichiara</em>&nbsp;l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima;<br />
2)&nbsp;<em>dichiara</em>&nbsp;l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il diritto alla «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Silvana SCIARRA, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-82/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-82/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-82/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.82</a></p>
<p>M. Nicolosi, Pres. A. Falferi Est. Sui limiti alla sindacabilità del giudizio di anomalia, sul divieto di caccia all’errore e lla verifica dell’attendibilità complessiva dell’offerta innanzi al giudice amministrativo, sul riepilogo dei subcriteri di valutazione da parte della commissione e sui limiti al principio di concentrazione e di continuità delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-82/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-82/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi, Pres. A. Falferi Est.</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti alla sindacabilità del giudizio di anomalia, sul divieto di caccia all’errore e  lla verifica dell’attendibilità complessiva dell’offerta innanzi al giudice amministrativo, sul riepilogo dei subcriteri di valutazione da parte della commissione e sui  limiti al principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Giudizio di anomalia – Verifica in sede giurisdizionale – Limiti<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della pubblica amministrazione – Giudizio di anomalia – Natura complessiva – Divieto di caccia all’errore – Sussistenza<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti della pubblica amministrazione – Giudizio di anomalia &#8211; Contraddittorio effettivo tra stazione appaltante ed offerente – Necessità &#8211; Limiti ed eccezioni<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può effettuare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, sostituendo così la sua valutazione al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto (1)<br />
&nbsp;<br />
2. La verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica (la c.d. “caccia all’errore”), ma mira, invece, ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile ed affidabile e, dunque, se sia o meno in grado di offrire serio affidamento circa la corretta esecuzione della prestazione richiesta (2)<br />
&nbsp;<br />
3. Il corretto svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia presuppone un contraddittorio effettivo tra stazione appaltante ed offerente, di cui costituiscono necessari corollari l’assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la immodificabilità dell’offerta ed al contempo la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile (3)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
(1) Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 89; id., sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; id., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5530.<br />
&nbsp;<br />
(2) Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565<br />
&nbsp;<br />
(3) Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2581; id., 5 settembre 2014, n. 4516</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
N. 00082/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00497/2015 REG.RIC.</p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Viberto Azienda Generale Costruzioni Srl, in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI con Cordioli e C S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Michele Misino, Laura Poggi e Aurelio Bianchini D’Alberigo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, S. Croce, 269;<br />
contro<br />
A.G.S.M. Verona Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Biondaro, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;<br />
nei confronti di<br />
Arcas Spa, in proprio e quale mandataria del RTI con Falcone Costruzioni in Acciaio srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Marengo, Emanuela Rizzi, con domicilio eletto presso quest’ultima in Venezia, Dorsoduro, 2420; Falcone Costruzioni in Acciaio Srl, En.In. Esco S.r.l.;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento del 27.02.2015 con cui AGSM Verona S.p.a. ha definitivamente aggiudicato all&#8217;ATI Arcas S.p.a. e Falcone Costruzioni in Acciaio S.r.l. l&#8217;appalto per le opere civili di completamento nell&#8217;ambito della realizzazione del nuovo impianto idr<br />
&#8211; del verbale finale di valutazione dell&#8217;offerta del 16.02.2015 con cui l&#8217;offerta di Arcas S.p.a. è stata considerata non anomala;<br />
a seguito di motivi aggiunti, per l&#8217;annullamento:<br />
&#8211; del provvedimento di data 06.05.2015, con il quale, a seguito di riesame, AGSM S.p.A. ha confermato l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara al R.T.I. Arcas S.p.a. e Falcone Costruzioni in Acciaio S.r.l.;<br />
&#8211; il riesame dell’anomalia dell’offerta dell’ATI Arcas S.p.a. e Falcone Costruzioni in Acciaio S.r.l.<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguente del medesimo procedimento.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agsm Verona Spa e di Arcas Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
AGSM –Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. (di seguito solo AGSM), con bando di data 5.8.2014, indiceva, per conto della società En.In.Esco srl (con socio unico AGSM), titolare di Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di “un impianto idroelettrico allo sbocco del canale demaniale SAVA”, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 220 D.Lgs. n. 163/2006, per le “Opere civili di centrale e di adeguamento traversa, fornitura e posa in opera di paratoie di regolazione e organi di movimentazione, per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico di Belfiore (VR)”, per un importo a base d’asta di euro 7.460.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così strutturato: 80 punti offerta economica, 20 punti offerta tecnica, con esclusivo riferimento alla riduzione dei tempi di esecuzione lavori.<br />
Alla procedura negoziata partecipavano 15 operatori economici e all’esito delle operazioni di gara era dichiarata migliore offerente l’ATI costituita tra Arcas S.p.A. e Falcone Costruzioni in Acciaio srl (di seguito solo Arcas), che aveva offerto un ribasso sulla base d’asta del 37,95%.<br />
Sussistendone i presupposti, la Stazione Appaltante, con nota del 17.12.2014, avviava il procedimento di valutazione della congruità dell’offerta, richiedendo gli elementi giustificativi, che erano trasmessi da Arcas con nota del 5.1.2015. AGSM richiedeva ulteriori precisazioni con successiva nota di data 9.1.2015, che era riscontrata con comunicazione del 14.1.2015. Al fine di chiarire ulteriori dubbi della Stazione Appaltante, si procedeva, altresì, ad una audizione di Arcas, tenutasi in data 28.1.2015. Con successive note del 29 e 30.1.2015, Arcas forniva ulteriori argomentazioni giustificative, in relazione alle quali AGSM chiedeva documentazione a supporto, trasmessa dalla aggiudicataria con nota dell’11.2.2015.<br />
Infine, riassunte nel verbale del 16.2.2015 le valutazioni effettuate, AGSM, con provvedimento del 27.2.2015, riteneva non anomala l’offerta presentata dal RTI Arcas ed aggiudicava al medesimo l’appalto in questione per l’importo di euro 4.527.436,22.<br />
In considerazione dell’urgenza di dare avvio alla esecuzione dei lavori (evidenziata nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto), in data 5.3.2015 si procedeva alla consegna lavori, nel cui verbale era riportata la data di conclusione degli stessi, fissata al 24.9.2015.<br />
Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti indicati in epigrafe proponeva ricorso Viberto Azienda Generali Costruzioni srl (di seguito solo Viberto), in proprio e quale mandataria del RTI con Cordioli e C S.p.A., la quale, premesso di essersi collocata al secondo posto in graduatoria, denunciava, con un primo ordine di motivi ed in linea generale, l’insufficienza e incongruenza della motivazione del provvedimento di valutazione di congruità dell’offerta; con un secondo ordine di motivi, censurava, più nello specifico, gli aspetti su cui si erano incentrate le valutazioni della Stazione appaltante: da un lato, evidenziando la contraddittorietà tra quanto rilevato in sede di primo esame e quanto precisato nella valutazione finale, si denunciava l’erroneità nella quantificazione della sottostima dei prezzi delle voci inizialmente (e potenzialmente) ritenute anomale, con conseguente impossibilità non solo di percepire utile, ma anche di coprire i costi relativi alle spese generali; erano, inoltre, singolarmente confutate le voci di cui alle considerazioni finali espresse nel verbale del 16.2.2015, oltre che la qualità stessa di alcuni prodotti offerti; dall’altro, si contestavano le stime relative alle risorse umane da impiegarsi per il compimento della commessa, ritenute del tutto insufficienti ed incongrue, ridotte del 50%-70% rispetto alla reali necessità, anche in relazione ai tempi di esecuzione, ridotti rispetto a quelli previsti in bando; anche in tal caso, era evidente la contraddittorietà delle valutazioni finali rispetto alle originarie richieste di giustificazioni della Stazione Appaltante, né era rinvenibile idonea giustificazione in relazione a tali voci.<br />
La ricorrente formulava, altresì, istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.<br />
Resisteva in giudizio AGSM, la quale, previa contestazione degli argomenti avversari, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Si costituiva in giudizio anche Arcas che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla società En.In.Esco srl per conto della quale era stata bandita la gara e, nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato, previa contestazione delle censure di parte ricorrente.<br />
Con ordinanza n. 154, assunta alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2015, era accolta, ai fini del riesame del giudizio di anomalia, la richiesta di misura interinale.<br />
Con provvedimento di data 6.5.2015, a seguito del disposto “riesame” conclusosi con valutazione di non anomalia dell’offerta del RTI Arcas, la Stazione Appaltante confermava l’aggiudicazione definitiva della gara al suddetto RTI.<br />
Con atto per motivi aggiunti di data 6.6.2015, Viberto impugnava il nuovo provvedimento di aggiudicazione della gara, oltre al riesame dell’anomalia dell’offerta compiuto dalla Stazione Appaltante.<br />
La ricorrente, precisato che il provvedimento impugnato era da intendersi a tutti gli effetti come nuovo provvedimento, assunto in sostituzione di quello precedentemente impugnato con il ricorso introduttivo, dopo ampia premessa in punto di fatto, formulava un unico motivo di diritto: “<em>Violazione di legge e segnatamente degli articoli 86, 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 e art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; insufficienza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione – travisamento dei presupposti di fatto</em>”.<br />
In sintesi, la ricorrente, richiamando i palesi errori di fatto, le irrazionalità e le evidenti contraddizioni logiche che avrebbero condotto all’adozione del giudizio di congruità, evidenziava che l’offerta Arcas relativa alle 30 voci, costituenti da sole l’85% del costo dell’opera, risulterebbe coincidere con il costo puro, senza considerare le spese generali e l’utile; tali conclusioni emergerebbero dall’esame delle 10 voci che AGSM aveva ritenuto potenzialmente anomale, in relazione al ribasso praticato Arcas, che non sarebbe giustificabile in base alla documentazione ed alle argomentazioni presentate dall’aggiudicataria; inoltre, alcune voci sarebbero state ritenute giustificate non sulla base di elementi forniti da Arcas, ma in forza di elementi giustificativi inseriti illegittimamente <em>ex novo</em> dalla Stazione Appaltante.<br />
Con successiva istanza di data 12.6.2015, la ricorrente chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione.<br />
Con successivo ed ulteriore atto per motivi aggiunti di data 16.7.2015, la ricorrente ribadiva e specificava aspetti contraddittori nella valutazione compiuta dalla Stazione Appaltante, evidenziando incongruità in alcune voci di prezzi, ritenute rilevanti in sede di valutazione dell’anomalia (in particolare, in riferimento al prezzo per posa e fornitura del ferro).<br />
Alla Camera di Consiglio del 22 luglio 2015, la ricorrente chiedeva la riunione al merito dell’istanza di sospensione cautelare, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori.<br />
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica, con le quali hanno ulteriormente precisato le rispettive posizioni. In particolare, AGSM ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; Arcas ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del fatto che l’appalto ha trovato pressoché totale esecuzione; la ricorrente, pur riconoscendo l’impossibilità di ottenere l’aggiudicazione della commessa, ha affermato la permanenza dell’interesse alla pronuncia, intendendo proporre azione volta al risarcimento dei danni subiti.<br />
Alla Pubblica Udienza del 2 dicembre 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa di AGSM.<br />
La Stazione Appaltante, richiamando la decisione della Commissione europea del 14.7.2010 (2010/403/UE) ed il D.M. 5.8.2010, sostiene che En.In.Esco srl &#8211; titolare dell’opera e parte del contratto di cui alla gara in discussione – è impresa che opera nei settori speciali ex art. 208 D.Lgs. 163/2006, in un ambito aperto alla concorrenza, con conseguente sottrazione del procedimento di selezione del contraente alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 219 D.Lgs. 163/2006, essendo quest’ultimo inapplicabile.<br />
L’eccezione non è condivisibile.<br />
Invero, con D.M. 4 marzo 2013 è stato precisato che la “<em>decisione 2012/539/UE modifica, all&#8217;art. 2, la precedente decisione 2010/403/CE, adottata su istanza della Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. e riprodotta in apposito decreto del Ministro per le politiche europee in data 5 agosto 2010, disponendo che l&#8217;esclusione ivi accordata, per la macrozona nord dell&#8217;Italia, si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all&#8217;ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali, mentre agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all&#8217;ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tale esclusione non si applica, a decorrere dal 15 aprile 2013</em>” e sono state indicate le attività escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006; in tale ambito, è stato prevista l’esclusione per gli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella macrozona Nord, specificando che l’esenzione “<em>si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione e alla vendita all&#8217;ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nonché di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento</em>”.<br />
Come ricordato dalla ricorrente, nel caso in esame, titolare dell’opera e parte del contratto è la società En.In.Esco srl, società che “<em>godrà degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 6 luglio 2012</em>” (doc. 15A AGSM).<br />
Pertanto, l’eccepito difetto di giurisdizione non è sussistente.<br />
Sempre in via preliminare, va rilevata l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, atteso che, a seguito dell’ordinanza n. 154/2015 di questo Tribunale, la Stazione Appaltante ha assunto un nuovo provvedimento di aggiudicazione, sulla base di una rinnovata istruttoria, con la conseguenza che l’interesse della ricorrente all’annullamento dell’originario provvedimento di aggiudicazione, impugnato con il ricorso introduttivo, si è trasferito sul nuovo provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.<br />
Tanto premesso e passando al merito, si osserva che il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va, dunque, respinto.<br />
Si deve ricordare, in linea generale, che per giurisprudenza consolidata nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici, la valutazione delle giustificazioni presentate dal soggetto tenuto a dimostrare che la propria offerta non è da considerarsi anomala, è vicenda che rientra nell’ampio potere tecnico-discrezionale della Stazione Appaltante, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, è ammissibile l’intervento del giudice della legittimità. In sostanza, nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell’offerta presentata in una pubblica gara, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può effettuare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, sostituendo così la sua valutazione al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto (<em>ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 89; id., sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; id., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5530</em>). Sotto altro profilo, va, altresì, ricordato che la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica (la c.d. “caccia all’errore”), ma mira, invece, ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile ed affidabile e, dunque, se sia o meno in grado di offrire serio affidamento circa la corretta esecuzione della prestazione richiesta (<em>Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565</em>). Ancora, giova precisare –anche in ragione delle censure più volte dedotte dalla ricorrente sotto questo specifico profilo &#8211; che il corretto svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia presuppone un contraddittorio effettivo tra stazione appaltante ed offerente, di cui costituiscono necessari corollari l’assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la immodificabilità dell’offerta ed al contempo la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile (<em>Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2581; id., 5 settembre 2014, n. 4516</em>). Infine, è opportuno ulteriormente precisare che anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione (<em>Consiglio di Stato n. 4516/2014 cit.; id., 6 giugno 2012, n. 3340</em>).<br />
Ebbene, alla luce degli esposti principi, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, le valutazioni operate dalla Stazione Appaltante nell’atto di riesame del giudizio, conseguente alla pronuncia n. 154/2015 di questo Tribunale, non risultano inficiate da profili di irragionevolezza e/o illogicità evidente, ovvero connotate da macroscopici errori di fatto. Al contrario, il detto provvedimento – che risulta particolarmente articolato ed approfondito – esprime proprio quelle valutazioni che hanno consentito di ritenere l’offerta di Arcas nel complesso attendibile ed affidabile.<br />
Il detto provvedimento –denominato “Allegato A riesame del giudizio di anomalia” -, in base al quale AGSM ha disposto la conferma dell’aggiudicazione definitiva in capo al RTI Arcas (provvedimento prot. n. 1376 del 6.5.2015), chiarisce nelle premesse che lo scopo perseguito è quello “di pervenire a certa e chiara valutazione della sussistenza o meno della anomalia e di poter di conseguenza procedere a nuovo provvedimento di aggiudicazione”. Nel provvedimento di “riesame”, che è articolato in due distinte parti, nella prima delle quali sono riportati i passaggi principali del primo esame di anomalia dell’offerta e nella seconda sono esposte le conclusioni del riesame vero e proprio, è chiarito che sono stati utilizzati solamente i dati disponibili alla data del primo esame.<br />
Il riesame vero e proprio è articolato in 5 distinti fasi: 1. individuazione delle potenziali anomalie; 2. analisi delle giustificazioni prodotte da Arcas il 7.1.2015; 3. analisi delle giustificazioni prodotte da Arcas il 15.1.2015; 4. analisi dei prezzi principali di sospetta anomalia; 5. analisi dei prezzi sovrastimati e conseguenti potenziali risparmi.<br />
I criteri utilizzati per individuare le potenziali anomalie, indicati nella fase 1, fondati su differenti riferimenti –stima dei costi del progettista e valori di offerta di un gruppo di concorrenti, in relazione alle voci risultate inferiori del 10% ed anche a 10Keu rispetto al minore dei riferimenti e determinanti l’85% del valore del costo stimato dal progettista- non appaiono irragionevoli o illogici. Tali criteri hanno permesso di individuare, in modo dettagliato ed oggettivo, dieci voci potenzialmente anomale, con indicazione dei valori di potenziale sottostima. Come emerge dalla fase 2, in forza dei giustificativi prodotti da Arcas in data 7.1.2015, per tre delle dieci voci individuate è stato possibile superare il sospetto di anomalia, sulla base di una motivazione che non si presenta viziata da evidenti errori di fatto, ovvero inficiata da ragionamenti gravemente illogici (forte ribasso dell’acciaio e del prezzo dell’energia elettrica nell’ultimo anno, unitamente alla specifica esperienza della mandante Falcone; offerta della ditta Anco srl in relazione alle impermeabilizzazioni; offerta della ditta Noldem in relazione alle demolizioni). Con le ulteriori precisazioni prodotte in data 15.1.2015 (fase 3), la struttura tecnica di AGSM che ha condotto il riesame ha potuto ritenere superati anche i dubbi su alcune voci secondarie sospettate di anomalia (due voci relative alla fornitura e posa in opera di impermeabilizzazioni bentonitica ed una relativa a sigillatura connettori), conclusioni fondate su argomentazioni che paiono condivisibili e, comunque, non irragionevoli; per quanto riguarda, in particolare, la “sigillatura connettori”, valutata economicamente pari a zero, AGSM precisa di aver svolto indagini tecniche che hanno permesso di individuare le ragioni –esplicitate nel provvedimento – che hanno consentito di indicare un prezzo pari a zero. Va, altresì, evidenziato che AGSM precisa che “Al di la delle singole giustificazioni è emerso complessivamente, sia dai documenti, che poi dall’audizione del 28/01/2015 che la ditta Arcas, grazie al suo fatturato e alla sua esperienza pluridecennale nel settore, ha la credibilità tecnica e finanziaria per riuscire ad ottenere da fornitori leader prezzi significativamente scontati anche su materiali di fornitura molto particolare e particolarmente costosi”, esplicitando, dunque, argomenti che non solo non sono efficacemente contestati dalla ricorrente, ma che anzi costituiscono elementi di valutazione presi espressamente in considerazione dallo stesso art. 87 D.Lgs. n. 163/2006, in relazione all’oggetto delle giustificazioni che l’offerente può allegare in sede di verifica dell’anomalia. Nella fase 4, AGSM esamina i principali prezzi sospetti di anomalia (centralina, carroponte, conferimento in discarica e posa giunto dilatazione): la Stazione Appaltante conferma di ritenere sottostimati il prezzo relativo alle centraline, al carroponte e al giunto di dilatazione, per le ragioni ivi indicate, mentre ritiene, in relazione alla voce “conferimento a discarica”, del tutto plausibile la giustificazione prodotta da Arcas, essendo il materiale di scavo ampiamente riutilizzabile sulla base delle stesse previsioni del CSA (art 41, ove è previsto che l’appaltatore “ha la facoltà di indirizzare diversamente la gestione dei materiali da scavo, nel rispetto della normativa vigente”), fornendo plausibile giustificazione, inoltre, anche in riferimento alle motivazioni poste a base del prezzo e della descrizione riportata dal progettista. A fronte della sottostima delle voci di cui al punto precedente, nella fase 5 AGSM esamina i prezzi sovrastimati e i conseguenti potenziali risparmi, rilevando che una importante sovrastima è rinvenibile in relazione alla fornitura e posa del ferro, il cui connesso risparmio è tale da compensare la sottostima relativa alla fornitura e posa di centraline, carroponte e giunti.<br />
In sede di conclusioni, AGSM, riassunto il percorso tecnico/logico seguito nell’effettuazione del riesame, precisa di poter affermare con ragionevole certezza che l’utile dichiarato dall’impresa in sede di giustificativo, pari a 131 Keu “risulti sostanzialmente confermato in quanto le voci di Offerta Prezzi sottostimate risultano compensate anche solo dalla voce di fornitura e posa ferro, sovrastimata della medesima quantità; e ciò anche senza considerarle sovrastime, e perciò i risparmi, conseguibili su altre voci e fra queste in primis, come già segnalato da Arcas, sulla fornitura di calcestruzzo e del prefabbricato”.<br />
In definitiva, la valutazione compiuta dalla Stazione Appaltante, come già evidenziato, risulta immune da evidenti profili di irragionevolezza e/o illogicità, sia in relazione al metodo utilizzato che in ordine alle motivazione poste a base delle analisi dei singoli prezzi esaminati, né sono ravvisabili macroscopici errori di fatto, tali da inficiare le conclusioni assunte da AGSM. Pertanto, la valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata da Arcas, espressione di discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, si sottrae alle censure formulate dalla ricorrente Viberto.<br />
In definitiva e per tutte le ragioni esposte, il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va, dunque, respinto.<br />
In considerazione del fatto che, a fronte del ricorso introduttivo, la Stazione Appaltante, sulla base dell’ordinanza di riesame di questo Tribunale, ha effettuato una nuova ed autonoma valutazione, sulla base di una diversa e più approfondita istruttoria, si ritiene che sussistano quelle gravi ragioni che consentono di interamente compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio e rigetta i motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore<br />
Enrico Mattei, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-1-2016-n-82/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza del Responsabile dell&#8217; U.T.C. di un Comune con cui è stato ordinata la demolizione di opere edilizie abusive realizzate nel fondo di proprietà, ed il ripristino dello stato dei luoghi; ordine che si riferisce ad opere che già hanno formato oggetto di precedente provvedimento sanzionatorio e che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza del Responsabile dell&#8217; U.T.C. di un Comune con cui è stato ordinata la demolizione di opere edilizie abusive realizzate nel fondo di proprietà, ed il ripristino dello stato dei luoghi; ordine che si riferisce ad opere che già hanno formato oggetto di precedente provvedimento sanzionatorio e che il ricorrente sembra aver portato ad ulteriore completamento; considerato che il precedente ordine di demolizione non è stato portato ad esecuzione dall’Amministrazione che ha, invece, provveduto ad inserire il manufatto oggetto di sanzione all’interno delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato – variante del 1998, approvato nel 2006; volontà, peraltro, da ultimo confermata in occasione della approvazione della nuova variante al P.E.E. del 2010, nella quale l’area interessata risulta classificata come PE 4 (ricettivo-alberghiera); considerato, quindi che il ricorso appare, sia pure ad una prima sommaria cognizione, assistito da sufficienti elementi di fondatezza anche in considerazione del contraddittorio comportamento che l’Amministrazione ha tenuto nella vicenda in esame. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00082/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00164/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 164 del 2012, proposto da: <b>Maria Crescenza Santarsiero</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Savino con domicilio eletto in Potenza, via del Gallitello, 177;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Pignola</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;<br />	<br />
<b>Comune di Pignola &#8211; Responsabile Ufficio Tecnico</b>, <b>Comune di Pignola &#8211; Responsabile Settore V Polizia Locale</b>, n.c.;<br />
<b>Regione Basilicata -Dipart.Amb.</b>, <b>Territorio e Politiche della Sostenibilita&#8217;-Uff.Urbanistica e Tutela del Paesaggio</b>, n.c.;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Nicola De Biase</b> e <b>Assunta Filomena Traficante</b>, nn.cc.;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217; ordinanza 1064 n. 8 del 7/2/2012 a firma del Responsabile dell&#8217; U.T.C. del Comune di Pignola, con cui è stato ordinato la demolizione di opere edilizie abusive realizzate nel fondo di proprietà censito al catasto al foglio n. 3, particelle n. 349<br />
&#8211; di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Antonio Ferone e udito l’Avv. Vincenzo Savino per la parte ricorrente;	</p>
<p>&#8211; considerato che l’ordine di demolizione impugnato si riferisce ad opere che già hanno formato oggetto di precedente provvedimento sanzionatorio e che il ricorrente sembra aver portato ad ulteriore completamento;<br />	<br />
&#8211; che il precedente ordine di demolizione non è stato portato ad esecuzione dall’Amministrazione che ha, invece, provveduto ad inserire il manufatto oggetto di sanzione all’interno delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato – variante<br />
&#8211; considerato, quindi che il ricorso appare, sia pure ad una prima sommaria cognizione, assistito da sufficienti elementi di fondatezza anche in considerazione del contraddittorio comportamento che l’Amministrazione ha tenuto nella vicenda in esame;<br />	<br />
&#8211; che alla domanda cautelare può riservarsi favorevole considerazione;<br />	<br />
&#8211; che le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate;*<br />	<br />
&#8211; che sin da ora va fissata per la trattazione di merito l’Udienza Pubblica del 6 dicembre 2012.	</p>
<p align=right><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>Spese compensate.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito l’Udienza Pubblica del 6 dicembre 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Antonio Ferone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pasquale Mastrantuono, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a></p>
<p>Va sospesa la Determinazione del 26 gennaio 2012 e relativi verbali di verifica amministrativo contabile, con le quali la Giunta Regionale Abruzzo ha rideterminato, in conseguenza delle risultanze dei suddetti verbali di verifica, il totale delle spese ammesse complessivamente per i corsi di formazione lavoro svolti dalla società ricorrente e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la Determinazione del 26 gennaio 2012 e relativi verbali di verifica amministrativo contabile, con le quali la Giunta Regionale Abruzzo ha rideterminato, in conseguenza delle risultanze dei suddetti verbali di verifica, il totale delle spese ammesse complessivamente per i corsi di formazione lavoro svolti dalla società ricorrente e disposto il recupero della somma differenziale già erogata alla stessa; Considerato che: il danno appare grave e irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00082/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00170/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 170 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Eurobic Abruzzo e Molise S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Biagio Giancola, con domicilio eletto presso &#038; Associati Giancola Teti in Pescara, via Firenze, n.44;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>La Regione Abruzzo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;<br /> <br />
<b>Regione Abruzzo &#8211; Direzione Politiche Attive del Lavoro</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
delle Determinazioni Dirigenziali n. DL/28/25/U3, n. DL/28/26/U3 e n. DL/28/27/U3 del 26 gennaio 2012 e relativi verbali di verifica amministrativo contabile, con le quali la Giunta Regionale Abruzzo- Direzione politiche attive del Lavoro-Servizio Vigilanza Controlli e Verifiche rendicondazioni- ha rideterminato, in conseguenza delle risultanze dei suddetti verbali di verifica, il totale delle spese ammesse complessivamente per i corsi di formazione lavoro svolti dalla società ricorrente e disposto il recupero della somma differenziale già erogata alla stessa; nonchè di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori l&#8217;avv. Stefano Teti, su delega dell&#8217;avv. Biagio Giancola, per la società ricorrente e l&#8217;avv. distrettuale dello stato Anna Buscemi per la Regione resistente;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
il danno appare grave e irreparabile;<br />	<br />
che appare opportuno, dopo una prima sommaria delibazione, sospendere l’efficacia degli atti gravati, almeno in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza n. 7 del 2012 di questo TAR;<br />	<br />
fissa per la discussione del merito la pubblica udienza del 6 dicembre 2012;<br />	<br />
le spese della fase cautelare si possono compensare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 dicembre 2012.<br />	<br />
Compensale spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />	<br />
Dino Nazzaro, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-24-5-2012-n-82/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-82/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-82/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.82</a></p>
<p>Rilevato che parte ricorrente impugna gli esiti della procedura concorsuale indetta dall’Amministrazione resistente deducendo l’illegittimità della mancata esclusione di tutte le concorrenti meglio posizionate in graduatoria per mancata specificazione, in offerta, degli oneri di sicurezza; detta specificazione non era tuttavia richiesta dalla disciplina di gara mentre la Stazione appaltante ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-82/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-82/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rilevato che parte ricorrente impugna gli esiti della procedura concorsuale indetta dall’Amministrazione resistente deducendo l’illegittimità della mancata esclusione di tutte le concorrenti meglio posizionate in graduatoria per mancata specificazione, in offerta, degli oneri di sicurezza; detta specificazione non era tuttavia richiesta dalla disciplina di gara mentre la Stazione appaltante ha comunque disposto una integrazione documentale ex art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006; Considerato che il provvedimento di aggiudicazione in questa sede impugnato è stato adottato considerando la congruità degli oneri di sicurezza i cui importi sono stati acquisti in corso di procedimento e, ad un primo sommario esame, la condotta della Stazione appaltante non sembrerebbe eccedere i limiti di applicazione del richiamato art. 46. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00082/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00139/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 139 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Lombardi Ecologia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erika Sicuro eVito Di Natale, con domicilio eletto presso il primo, in Parma, via della Salnitrara n.3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Iren S.p.a.</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Unieco Soc. Coop</b>, <b>R.A.M.M. S.r.l.</b>, <b>Progetto Geoambiente S.r.l.</b>, <b>B.R.B. Srl</b>; <b>Iren Ambiente S.p.A.</b>, rappresentate e difese dall&#8217;Avv. Giancarlo Cantelli presso il quale elegge domicilio, in Parma, strada Repubblica n.95; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
della determinazione dell&#8217;A.D. di Iren Ambiente n. 63 del 22.03.2012 di aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l&#8217;affidamento dei &#8220;Servizi di interramento sanitario dei rifiuti e opere di manutenzione presso la discarica di Poiatica in Comune di Carpineti&#8221;, nella parte in cui aggiudica la gara alla ditta RAMM s.r.l. e non dispone l&#8217;esclusione delle concorrenti Unieco Soc. Coop., del costituendo R.T.I. PROGETTOGEOAMBIENTE s.r.l. &#8211; B.R.B. S.r.l., per omessa indicazione nelle rispettive offerte degli oneri di sicurezza aziendali;<br />	<br />
di tutti i verbali di gara nella parte in cui non viene disposta l&#8217;esclusione delle concorrenti RAMM S.r.l., UNIECO Soc. Coop., del costituendo R.T.I. PROGETTO GEOAMBIENTE s.r.l. &#8211; B.R.B. S.r.l. per omessa indicazione nelle rispettive offerte degli oneri di sicurezza aziendali;<br />	<br />
del verbale di gara redatto in seduta riservata del 02.03.2012, nella parte in cui stima come imprecisi e generici gli oneri sulla sicurezza aziendale indicati da Lombardi e invita tutte le ditte concorrenti ad indicare in modo analitico l&#8217;ammontare dei costi della sicurezza aziendali utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla stazione appaltante;<br />	<br />
della determinazione dell&#8217;A.D. di IREN Ambiente, n. 63 del 22.03.2012, nella parte in cui recepisce le prescrizioni del verbale di gara del 02.03.2012;<br />	<br />
di qualunque altro atto anteriore e/o conseguente ad essi connesso, ivi compresa la nota del 06.03.2012, con la quale, in esecuzione di quanto disposto nel verbale di gara n. 2, la stazione appaltante ha richiesto a tutte le concorrenti di produrre le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/06;	</p>
<p>nonché del bando, del Capitolato Speciale d&#8217;appalto e della lettera di invito, nella parte in cui non prevedono l&#8217;obbligo per le concorrenti di allegare all&#8217;offerta economica gli oneri di sicurezza aziendale ex art. 87, comma 4, del D. lgs. n. 163/06;<br />	<br />
nonché per la declaratoria dell’eventuale stipula del contratto d’appalto fra la Iren s.p.a. e l’aggiudicataria della gara;	</p>
<p>nonché,<br />	<br />
per la condanna della Iren S.p.A. alla rifusione dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Iren Ambiente S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che parte ricorrente impugna gli esiti della procedura concorsuale indetta dall’Amministrazione resistente deducendo l’illegittimità della mancata esclusione di tutte le concorrenti meglio posizionate in graduatoria per mancata specificazione, in offerta, degli oneri di sicurezza;<br />	<br />
che detta specificazione non era richiesta dalla disciplina di gara;<br />	<br />
che la Stazione appaltante ha comunque disposto una integrazione documentale ex art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che il provvedimento di aggiudicazione in questa sede impugnato è stato adottato considerando la congruità degli oneri di sicurezza i cui importi sono stati acquisti in corso di procedimento;<br />	<br />
che, ad un primo sommario esame, la condotta della Stazione appaltante non sembrerebbe eccedere i limiti di applicazione del richiamato art. 46;<br />	<br />
che, sotto lo specifico profilo, anche l’offerta della ricorrente sembrerebbe essere stata giudicata carente;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che, per quanto precede, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus;<br />	<br />
che, pertanto, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), respinge l’istanza di sospensione. .	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-82/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-82/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-82/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.82</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Saltelli Mole Consorzio Società cooperativa a r.l. (Avv. A. Romano) c/ Impresa edile Capone costruzioni S.r.l. (Avv. L. Adinolfi) e Comune di Pompei (Avv. G. Marone) sull&#8217;ordine di esame dei motivi di ricorso e sull&#8217;interpretazione della domanda giudiziale 1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Motivi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-82/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-82/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Saltelli<br /> Mole Consorzio Società cooperativa a r.l. (Avv. A. Romano) c/ Impresa edile Capone costruzioni S.r.l. (Avv. L. Adinolfi) e Comune di Pompei (Avv. G. Marone)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ordine di esame dei motivi di ricorso e sull&#8217;interpretazione della domanda giudiziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Motivi – Requisiti ammissibilità – Vizi e norme violate – Individuazione – Necessità – Conseguenze	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Giudizio impugnatorio – Motivi di ricorso – Ordine di trattazione – Principio dispositivo – Applicabilità – Deroga G.A. – Ammissibilità	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Domanda giudiziale – Interpretazione – Poteri G.A. – Sussistenza – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della regolarità e dell’ammissibilità dei motivi di ricorso è sufficiente che siano identificabili i vizi del provvedimento e individuabili le norme violate, dovendo essere in ogni caso assicurato il pieno e corretto esercizio del diritto costituzionale di difesa, laddove eventuali altri vizi, derivanti da presunte inosservanze delle forme dell’atto processuale devono intendersi sanate in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c. 	</p>
<p>2. Il principio dispositivo, cui è ispirato anche il processo amministrativo, postula che il ricorrente abbia il potere di scegliere le domande da proporre ed anche la possibilità di indicare l’ordine con il quale ritiene che i motivi, all’interno della domanda, debbano essere esaminati (potendo dichiarare l’interesse all’accoglimento di alcuni di essi solo in via subordinata, per l’ipotesi in cui altri non vengano accolti), pur rientrando nel potere del giudice amministrativo, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all’esercizio della funzione pubblica, decidere l’ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico – giuridico, non alterabile dalla semplice richiesta dell’interessato.	</p>
<p>3. È jus receptum che l’interpretazione della domanda giudiziale è rimessa al giudice, che non è vincolato in alcun modo alla qualificazione fattane dalla parte, con l’unico limite del rispetto dei fondamentali principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, non potendo essere riconosciuta alle parti una utilitas non richiesta espressamente o neppure ricavabile in alcun modo dalla interpretazione della domanda giudiziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1818 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>MOLE CONSORZIO SOCIETA&#8217; COOPERATIVA A R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Ennio Luponio in Roma, via Michele Mercati, n. 51; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>IMPRESA EDILE CAPONE COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Anna Bei in Roma, via Ovidio N.10 c/o Studio Rosati;<br />
COMUNE DI POMPEI, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, Sez. VIII, n. 27132 del 7 dicembre 2010, resa tra le parti, concernente PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA GARA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NIORME DI SICUREZZA ED AGLI STANDARDS IGIENICO-SANITARI DELLA SCUOLA ELEMENTARE SALVO D&#8217;ACQUISTO;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Impresa Edile Capone Costruzioni Srl e del Comune di Pompei;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Romano e Palma, per delega dell&#8217;Avv. Marone;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Comune di Pompei in data 27 maggio 2010 ha indetto una gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico – sanitari della scuola elementare “Salvo D’Acquisto” – I° Circolo Didattico, ivi compreso il ripristino statico mediante demolizione e ricostruzione con nuove strutture in cemento armato conformi alla normativa sismica, per un importo complessivo di €. 920.830,32 oltre I.V.A., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (secondo criteri di valutazione e relativa ponderazione di cui alla Sezione VIII.3).<br />	<br />
All’esito della procedura di gara, cui hanno partecipato dieci imprese e ne sono state escluse otto, i lavori sono stati aggiudicati, prima provvisoriamente, giusta determinazione dirigenziale n. 86 del 4 agosto 2010, e poi definitivamente, giusta determinazione dirigenziale n. 108 del 16 settembre 2010, all’impresa Mole Consorzio Società Cooperativa.<br />	<br />
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. VIII, con la sentenza n. 27132 del 7 dicembre 2010, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Impresa Edile Capone Costruzioni s.r.l., seconda classificata con punti 76,97, per l’annullamento della procedura di gara con la quale i lavori erano stati aggiudicati lla controinteressata Mole Consorzio Società Cooperativa (in particolare della determinazione n. 76 del 15 luglio 2010, di nomina della commissione di gara; della proposta del sindaco prot. n. 26792 del 13 luglio 2010 contenente l’indicazione dei nominativi dei componenti della commissione di gara; dei verbali n. 1, 2, 3, 4, e 5 della commissione di gara; della determina n. 86 del 4 agosto 2010, di approvazione degli atti di gara e aggiudicazione provvisoria; della determinazione n. 108 del 16 settembre 2010, di aggiudicazione definitiva; del contratto ove stipulato, della risposta in data 24 settembre 2010 alla informativa ex art. 243 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di ogni altro atto comunque lesivo), con conseguente annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del contratto ed aggiudicazione dei lavori in suo favore, lo ha accolto.<br />	<br />
In particolare, estromessi preliminarmente dal giudizio i membri della commissione per difetto di legittimazione passiva e respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del consorzio controinteressato per asserita inconciliabilità per conflitto interno delle censura articolate dalla ricorrente, alcune rivolte contro l’aggiudicazione, altre idonee a travolgere l’intera procedura, il tribunale ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di censura, con cui era stata dedotta la violazione della lex specialis per l’omessa allegazione da parte dell’aggiudicataria delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal bando di gara (punto XI.4, busta n. 3 relativa all’offerta economica) di cui ai numeri 4 (costo del lavoro in valore assoluto e monte – ore lavorativo previsto per l’esecuzione dell’appalto) e n. 5 (importo delle spese generali, utile di impresa in valore assoluto, attrezzature e macchinari utilizzati ammortizzati e non completamente ammortizzati), omissione che comportava l’esclusione della gara, a nulla rilevando la circostanza, peraltro non veritiera, che tali dichiarazioni fossero contenute anche nel modello A3 (allegato all’offerta economica, destinato ad esplicare le condizioni di vantaggio competitivo delle partecipanti in vista dell’eventuale sub procedimento di anomalia di cui agli articoli 86 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), trattandosi di modulo del tutto diverso, regolato da altra clausola della lex specialis (punto VIII.2.4.1), tanto più che non poteva farsi gravare sulla stazione appaltante l’onere di verificare se eventuali dichiarazioni, richieste a pena di esclusione nella busta contenente l’offerta economica, fossero allegate o contenute in altri atti e documenti prodotti in sede di gara.<br />	<br />
Non essendo stato stipulato il contratto di appalto i primi giudici hanno poi ritenuto superflua ogni statuizione in ordine alla declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi degli art. 121 e 122 c.p.a. e di tutela in forma specifica o per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a.<br />	<br />
3. Mole Consorzio Società Cooperativa a r.l. ha chiesto la riforma di tale statuizione, sostanzialmente riproponendo in forma di motivi di gravame le eccezioni di inammissibilità e di infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a suo avviso, malamente apprezzate, superficialmente esaminate e respinte con motivazione errata, contraddittoria, confusa ed affatto condivisibile. <br />	<br />
Il Comune di Pompei si è costituito in giudizio, ricordando di aver aderito nel giudizio di primo grado alle tesi difensive sostenute dall’attuale parte appellante, stante la correttezza dell’operato della commissione di gara, e rilevando di essersi in ogni caso adeguato alla pronuncia cautelare dell’adito Tribunale amministrativo regionale, chiedendo pertanto il rigetto del gravame.<br />	<br />
Ha resistito al gravame anche l’Impresa Edile Capone Costruzioni s.r.l. che, oltre a dedurre l’infondatezza del gravame nel merito, ne ha sostenuto l’inammissibilità per l’omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in suo favore disposta dall’amministrazione comunale appaltante. <br />	<br />
4. Con ordinanza n. 1643 del 13 aprile 2011 la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, ritenendo il gravame non sostenuto da una ragionevole previsione di accoglimento in ragione del contenuto letterale del bando ed in relazione alla eccezione di inammissibilità del ricorso in appello sollevata dalla difesa dell’Impresa Capone, ed essendo in fase di avanzata esecuzione il relativo contratto di appalto, con prevalenza dell’interesse pubblico al completamento delle opere. <br />	<br />
5. Nell’imminenza dell’udienza di discussione la parte appellante ha illustrato con apposita memoria le proprie tesi difensive.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>6. L’infondatezza nel merito dell’appello esime la Sezione dalla delibazione dall’eccezione di inammissibilità dello stesso spiegata dall’Impresa Edile Capone Costruzioni s.r.l. per la dedotta impossibilità da parte del giudice di appello di pronunciare sulla richiesta dell’appellante di disapplicazione del contratto stipulato nelle more del giudizio, a causa della omessa impugnazione della determina di aggiudicazione definitiva dell’appalto a suo favore.<br />	<br />
6.1. Con i primi due motivi di gravame, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, l’appellante, sotto un primo profilo, ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, insistendo sulla asserita inconciliabilità delle relative censure (alcune concernenti la presunta illegittimità delle operazioni di gara incidenti sulla sola aggiudicazione della gara in favore del Consorzio Mole, altre indirizzate a travolgere l’intera procedura di gara ed ad ottenerne la riedizione, senza alcuna precisazione di quali fossero quelle principali e quali quelle proposte in via gradata o alternativa), sottolineando, sotto altro profilo, che i primi giudici, proprio a causa della indicata formulazione del ricorso, avevano inammissibilmente scelto essi stessi le censure da esaminare e quindi anche il bene della vita da riconoscere alla parte ricorrente.<br />	<br />
I motivi sono privi di fondamento giuridico.<br />	<br />
6.1.1. Occorre innanzitutto premettere che ai fini della regolarità e dell’ammissibilità dei motivi di ricorso è sufficiente che siano identificabili i vizi del provvedimento e individuabili le norme violate, dovendosi essere in ogni caso assicurato il pieno e corretto l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, laddove eventuali altri vizi, derivanti da presunte inosservanza delle forme dell’atto processuale devono intendersi sanate in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, argomentando ex art. 156 c.p.c. <br />	<br />
Secondo poi un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il principio dispositivo, cui è ispirato anche il processo amministrativo, postula che il ricorrente abbia il potere di scegliere le domande da proporre ed anche la possibilità di indicare l’ordine con il quale ritiene che i motivi, all’interno della domanda, debbano essere esaminati (potendo dichiarare l’interesse all’accoglimento di alcuni di essi solo in via subordinata, per l’ipotesi in cui altri non vengano accolti), pur rientrando nel potere del giudice amministrativo, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all’esercizio della funzione pubblica, decidere l’ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico – giuridico, non alterabile dalla semplice richiesta dell’interessato (ex plurimis, C.d.S., sez. V, 5 settembre 2006; sez. VI, 5 settembre 2002, n. 4487).<br />	<br />
D’altra parte è jus receptum che l’interpretazione della domanda giudiziale è rimessa al giudice, che non è vincolato in alcun modo alla qualificazione fattane dalla parte, con l’unico limite del rispetto dei fondamentali principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, non potendo essere riconosciuta alle parti una utilitas non richiesta espressamente o neppure ricavabile in alcun modo dalla interpretazione della domanda giudiziale.<br />	<br />
Nell’ambito di tali principi è stato ulteriormente precisato per un verso (con particolare riferimento alla materia degli appalti) che nella disamina dei motivi il giudice deve dare priorità a quelli dal cui accoglimento deriva un effetto pienamente satisfattivo della pretesa (fra cui innanzitutto la censura diretta ad ottenere l’esclusione dalla selezione della ditta prima classificata, C.d.S., sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 213; 18 giugno 2008, n. 3002; sez. V, 25 gennaio 2011, n. 515), mentre per altro verso è stato affermato che, fermo restando il ricordato potere officioso del giudice amministrativo di decidere l’ordine di trattazione delle censure proposte nell’ambito di una medesima domanda, allorquando siano proposte più domande, diverse per petitum, la predetta facoltà incontra un limite nel principio dispositivo che non consente al giudice di superare le vincolanti indicazioni del ricorrente (C.d.S., sez. V, 5 settembre 2006, n. 5108); è stato anche evidenziato (in un caso concernente l’impugnazione di una graduatoria di gara) che il giudice deve procedere all’esame dei motivi di censura nell’ordine logico segnato da quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento, senza che il ricorrente possa di contro pretendere l’esame in via prioritaria della censura preordinata all’aggiudicazione e, solo in caso di mancato accoglimento, del motivo di illegittimità riguardante l’intera procedura (C.d.S., sez. V, 6 aprile 2009, n. 2143).<br />	<br />
6.1.2. Nella controversia in esame dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio emerge che i motivi di censura erano effettivamente articolati, in applicazione del principio dispositivo, potendosi ragionevolmente individuarsi un motivo principale (il primo, teso ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della controparte mediante il riconoscimento della sua illegittima ammissione alla gara, con conseguente affidamento dei lavori in proprio favore) e motivi subordinati al mancato accoglimento del primo (tesi ad ottenere rispettivamente l’annullamento totale, il secondo, ovvero parziale, il terzo ed il quarto, dell’intera procedura di gara).<br />	<br />
Non può condividersi la tesi della inconciliabilità dei predetti motivi di censura, irrilevante essendo la circostanza che nel ricorso introduttivo del giudizio non fossero state formalmente ed espressamente indicate le censure principali e quelle che si intendevano far valere in via gradata e/o subordinata, giacchè, a tutto voler concedere, una simile articolazione era ricavabile dall’ordine logico delle censure, oltre che dalla loro stessa lettura del ricorso, condotta secondo il fondamentale principio di buona fede processuale.<br />	<br />
Né le censure formulate potevano essere considerate generiche, equivoche o indeterminate, così che deve escludersi in radice che sia stato impedito o ostacolato l’esercizio del diritto costituzionale di difesa (questione cui l’appellante non ha peraltro neppure timidamente fatto cenno).<br />	<br />
Deve di conseguenza anche escludersi che i primi giudici abbiano essi stessi, come lamentato dall’appellante, scelto le censure da esaminare e quindi il bene della vita da riconoscere alla parte ricorrente: è sufficiente al riguardo rilevare che il tribunale ha proceduto all’esame delle censure contenute nel ricorso, così come ivi articolate e senza alcuna alterazione dell’ordine indicato dalla parte ricorrente, ritenendo fondato il primo motivo (che determinava l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore della controinteressata in quanto erroneamente ammessa alla gara), con conseguente riconoscimento del bene della vita richiesto dalla parte ricorrente e del pieno soddisfacimento di quest’ultima (circostanza cui logicamente conseguiva l’assorbimento delle ulteriori censure).<br />	<br />
I rilievi svolti rendono infondata in fatto, ancor prima che in diritto, la pur suggestiva tesi dell’appellante secondo cui i primi giudici, proprio in virtù del loro potere officioso, avrebbero dovuto privilegiare l’esame delle censure che comportavano l’annullamento dell’intera procedura rispetto a quelle che avrebbero determinato il solo annullamento dell’aggiudicazione.<br />	<br />
Anche a prescindere dalla circostanza che nel caso di specie risulta essere stata fatta corretta applicazione del principio dispositivo (secondo i sopra citati indirizzi giurisprudenziali), la Sezione rileva che il precedente giurisprudenziale invocato dall’appellante non è pertinente al caso di specie, riferendosi ad una ipotesi in cui sussisteva una pluralità di domande (ricorso principale e ricorso incidentale) e quindi interessi privati contrastanti che non si rinvengono nel caso in esame, in cui sussiste una sola domanda della parte ricorrente articolazione in motivi principali e subordinata, non potendosi attribuire al processo amministrativo un’essenza di giurisdizione oggettiva che non è conforme alla sua stessa origine storica ed alla sua funzione; sotto altro profilo, poi, l’accoglimento della tesi dell’appellante finirebbe per assicurarle una inammissibile utilitas, cioè la possibilità della riedizione della gara che non solo essa non ha richiesto (non avendo proposto alcuna domanda giudiziale), ma che non poteva neppure richiedere per difetto di interesse una volta accertata l’illegittima ammissione alla gara.<br />	<br />
6.2. Anche le doglianze di merito, contenute nel terzo e nel quarto motivo di gravame, anch’esse da esaminare congiuntamente, sono infondate.<br />	<br />
6.2.1. Il bando di gara alla Sezione XI.4., rubricata “Offerta economica (busta n. 3)”, prevedeva che detta busta dovesse contenere, a pena di esclusione, tra l’altro: “4) Dichiarazione relativa al costo del lavoro (in valore assoluto) e al monte – ore lavorativo previsto per l’esercizio dell’appalto” e “5) Dichiarazione relativa all’importo delle spese generali, all’utile d’impresa (in valore assoluto), alle attrezzature e macchinari utilizzati ammortizzati e non completamente armonizzati”.<br />	<br />
La successiva Sezione XII “Esclusione dalla gara”, al primo capoverso, specificava che “Fermi restando gli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs 163/06 e s.m.i., comporterà esclusione dalla gara la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o l’incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come tali nelle Sezioni V, VI, VII, X e XI”, aggiungendo poi, al secondo capoverso, che non avrebbero dato luogo all’esclusione dalla gara: 1. la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul “bollo” (in quest’ultimo caso si sarebbe proceduto alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge); 2. la presentazione di documentazione cumulativa da parte del singolo concorrente, in carta semplice, inerente i contenuti di cui alle lett. B), C), D), E), R) e S) della Sezione IX.2.; 3. la mancata presentazione dell’attestato di presa visione dei documenti dell’appalto e l’avvenuto sopralluogo.<br />	<br />
Per completezza occorre aggiungere che il bando di gara indicava espressamente anche i singoli modelli allegati all’istanza di partecipazione, tra cui il modello “A3”, concernente la dichiarazione giustificativa delle condizioni di vantaggio, di cui al punto 3 del ricordato paragrafo XI.4, che, pure a pena di esclusione, doveva essere inserita nella busta n. 3 (Offerta economica).<br />	<br />
6.2.2. Ciò posto, deve innanzitutto rilevare che a fronte della formulazione letterale delle ricordate clausole del bando, sulla cui violazione è incentrata la censura spiegata con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, accolta dai primi giudici, le timide eccezioni di genericità della censura stessa sollevata dall’appellante per non essere stato indicato in che cosa consistesse la illegittimità della contestata allegazione depositata da Mole Consorzio Società Cooperativa a r.l. (se cioè fosse una omissione di allegazione ovvero una allegazione irregolare) sono del tutto strumentali e prive di qualsiasi rilievo.<br />	<br />
Passando al merito la Sezione osserva che, come del resto si desume dalla lettura dell’atto di appello, non è contestato in punto di fatto che Mole Consorzio Società Cooperativa a r.l. non avesse presentato le dichiarazioni, previste a pena di esclusione, dai punti 4 e 5 della Sezione XI.4. del bando di gara, sostenendosi piuttosto che quelle stesse dichiarazioni o meglio i contenuti di quelle dichiarazioni (costo del lavoro, monte ore lavorativo per l’esercizio dell’appalto; spese generali, utile d’impresa, attrezzature e macchinari utilizzati ammortizzati e non completamente ammortizzati) erano presenti anche nel modello A.3., allegato alla domanda, così che nessuna sostanziale violazione delle prescrizioni della gara vi era stata (non potendosi ragionevolmente ammettersi una inutile duplicazione di dichiarazioni, in palese contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento).<br />	<br />
Sennonché una simile tesi non solo è in palese contrasto con il ricordato tenore letterale del bando di gara, che prevede tre distinte dichiarazioni, tutte a pena di esclusione (una concernente l’esplicazione delle condizioni di vantaggio competitivo che consentono economie sugli elementi costitutivi dell’offerta, punto 3, della Sezione XI.4, da rendere sul modello “A.3”; l’altra concernente il costo del lavoro (in valore assoluto) e al monte – ore lavorativo previsto per l’esercizio dell’appalto, punto 4 della Sezione XI.4; l’altra ancora concernente l’importo delle spese generali, l’utile d’impresa (in valore assoluto), per quanto implica un giudizio di equivalenza tra la dichiarazione di cui al punto 3 e quelle di cui ai successivi punti 4 e 5 della stessa Sezione XI.4 del bando di gara che, ancor prima di essere sfornita di qualsiasi elemento o indizio probatorio, è smentita dalla stessa funzione assegnata alla dichiarazione di cui al punto 3, che è espressamente finalizzata a fornire elementi giustificativi delle condizioni di vantaggio competitivo dell’offerta presentata (così che la circostanza che essa contenga anche gli elementi di cui alle dichiarazioni dei successivi punti 4 e 5 della Sezione XI.4. è una mera evenienza di fatto del tutto irrilevante ai fini della fondatezza della prospettazione dell’appellante).<br />	<br />
D’altra parte a condividere la tesi dell’appellante si giungerebbe ad una inammissibile disapplicazione della lex specialis di gara (che, com’è noto, vincola non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione appaltante), mediante un’interpretazione del tutto soggettiva, contrastante, come accennato, con la sua formulazione letterale, in palese violazione dei fondamentali principi della parità di trattamento dei concorrenti e dell’affidamento; ciò senza contare, peraltro, che l’appellante non ha giammai impugnato le clausole del bando di cui si discute sotto il profilo dell’eventuale violazione dei principi dell’art. 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sub specie della proporzionalità e della utilità della asserita duplicità delle dichiarazioni in argomento.<br />	<br />
E’ appena il caso di aggiungere che, come pure evidenziato dai primi giudici, la dichiarazione di cui al punto 5 della Sezione XI.4 del bando prevedeva l’indicazione dell’utile di impresa in valore assoluto e che tale elemento non è contenuto nel modello A.3., in cui l’utile di impresa è genericamente indicato in misura percentuale, così che neppure vi è identità tra quanto richiesto dalle clausole del bando e quanto effettivamente dichiarato dall’impresa concorrente; in ogni caso anche a voler ammettere che il valore dell’utile di impresa fosse ricavabile con un’operazione meramente aritmetica, come sostiene dall’appellante, tale elemento non è di per sé sufficiente ad inficiare le conclusioni cui sono giunti i primi giudici in ordine alla erronea ammissione di Mole Consorzio Società Cooperativa a r.l. per l’omessa allegazione delle dichiarazioni cui si è fatto cenno in precedenza.<br />	<br />
7. In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Tuttavia la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Mole Consorzio Società Cooperativa a r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. VIII, n. 27132 del 7 dicembre 2010, lo respinge.<br />	<br />
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-82/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-82/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.82</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore sui presupposti concernenti l&#8217;applicazione della causa di esclusione ex art. 38 comma 1 lett. f), d. lg. n. 163 del 2006 Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Causa di esclusione ex art.38 comma 1 lett. f), d. lg. n.163 del 2006</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti concernenti l&#8217;applicazione della causa di esclusione ex art. 38 comma 1 lett. f), d. lg. n. 163 del 2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Causa di esclusione ex art.38 comma 1 lett. f), d. lg. n.163 del 2006 – Inadempienza definitivamente accertata in sede giurisdizionale – Non è necessaria – Specifica e motivata attività valutativa della stazione appaltante – E’ imposta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A giustificazione dell’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. f), d. lg. 12 aprile 2006 n.163, deve escludersi che sia necessario addurre un’inadempienza definitivamente accertata in sede giurisdizionale, mentre è imposta una specifica e motivata attività valutativa della stazione appaltante, cui evidentemente è riservato in tale ambito un ampio margine di discrezionalità, essendo rimesso infatti proprio al suo apprezzamento il giudizio in ordine alla rilevanza e alla gravità delle eventuali violazioni commesse nell&#8217;esecuzione di precedenti rapporti da parte di imprese partecipanti ad una gara indetta dalla stessa Amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2009, proposto dalla </p>
<p>Berloco Antonio &#8211; ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Cascella e Giacomo Marchitelli, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Maurizio in Bari, via della Costituente n. 19/E; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impresa Matera Arcangelo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) del provvedimento di esclusione dalla gara (procedura aperta per l’affidamento dei lavori “di sistemazione di strade comunali interne” c.i.g. 029979784D), a firma dell’Istruttore direttivo Pietro Cagnazzi del Comune di Altamura (Ba) del 12.5.2009;<br />	<br />
b) del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei lavori “di sistemazione di strade comunali interne” c.i.g. 029979784D;<br />	<br />
c) ove occorrente, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
d) di tutti i verbali di gara e di ogni atto o provvedimento della commissione giudicatrice ed in particolare del verbale del 12.5.2009;<br />	<br />
e) laddove lesivi, ove occorra e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, di ogni altra determinazione e/o di ogni altro provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro provvedimento connesso, conseguente e consequenziale a quello impugnato, nonché degli atti preordinati al provvedimento impugnato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giacomo Marchitelli e Filippo Panizzolo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’impresa Berloco Antonio ha presentato istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori riguardanti la “sistemazione di strade comunali interne”, indetta dal Comune di Altamura. <br />	<br />
È stata esclusa ai sensi dell’art. 38, I comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il quale “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:… f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell&#8217;esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell&#8217;esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.<br />	<br />
L’atto è stato impugnato dalla ditta ricorrente.<br />	<br />
Secondo la prospettazione attorea, il Comune non ha fornito elementi né sulla gravità dell’inadempimento, né sui dati su cui si fonda il giudizio d’inaffidabilità, ancorandolo esclusivamente all’avvenuta risoluzione di un precedente contratto d’appalto, sulla quale peraltro il Tribunale civile di Bari, sezione di Altamura, adito nel 2007, non si è pronunciato. <br />	<br />
Nelle more, l’appalto è stato aggiudicato (con determinazione dirigenziale 9 giugno 2009 n. 794) all’impresa Matera Arcangelo da Laterza.<br />	<br />
Ciò sarebbe già sufficiente per dubitare del persistente interesse alla decisione, in considerazione di tale successivo atto della procedura.<br />	<br />
In ogni caso, le censure sono comunque infondate, come già rilevato dalla Sezione, in relazione ad una causa tra le parti sostanzialmente identica, con la sentenza 13 novembre 2009 n. 2716, confermata dal Consiglio di Stato, quinta Sezione (decisione 21 gennaio 2011 n. 409).<br />	<br />
Nello specifico, infatti, &#8220;La motivazione addotta dal Comune è così espressa: “in qualità di capogruppo dell’ATI Berloco Antonio- Berloco Filippo è stata oggetto da parte di questo Ente di risoluzione in danno di precedente contratto rep. 3338/2000, relativo ai lavori di realizzazione delle infrastrutture idriche e fognanti della zona industriale del Comune di Altamura, giusta determinazione dirigenziale n. 529 dell’8.05.2006, notificata il 9.01.2007, atteso che tale risoluzione, dovuta a grave inadempimento dell’appaltatore, è tale da far venir meno il rapporto fiduciario con questa stazione appaltante stante anche il breve lasso di tempo intercorso dal provvedimento di risoluzione succitato”.<br />	<br />
La giustificazione dell’esclusione, come espressa, è chiaramente conforme al canone legale.<br />	<br />
Da un lato, infatti, viene esposto nel provvedimento con chiarezza che l’impresa Berloco, quale contraente, è incorsa in gravi inadempienze, tanto che l’Amministrazione ha dovuto risolvere il contratto; l’espressa e nitida valutazione si collega poi, per il dettaglio, alla pregressa vicenda negoziale pienamente a conoscenza dell’istante. <br />	<br />
Di conseguenza, ogni rilievo in ordine ad una mancata o superficiale considerazione della situazione e ad una carente motivazione si rivela inconsistente.<br />	<br />
Dall’altro, dev’escludersi che sia necessario addurre, a giustificazione dell’esclusione, ai sensi della citata lett. f), un’inadempienza definitivamente accertata in sede giurisdizionale. <br />	<br />
A sostegno della propria tesi, l’istante richiama la sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 21 febbraio 2009 n. 249.<br />	<br />
Di tale pronuncia non si può non condividere la premessa (che perfettamente si attaglia al caso in esame), ovvero che “La disposizione [di cui all’art. 38, I comma, lett. f) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163], quindi, da un lato preclude la partecipazione alle gare d&#8217;appalto agli operatori economici che si sono resi responsabili di gravi inadempienze nell&#8217;esecuzione di precedenti contratti (stipulati con la stessa o con altre amministrazioni) &#8211; con ciò denotando quindi un&#8217;inidoneità &#8220;tecnico-morale&#8221; a contrarre con la P.A. &#8211; dall&#8217;altro fissa il duplice principio secondo cui la sussistenza di tali situazioni ostative può essere desunta da qualsiasi mezzo di prova, mentre il provvedimento di esclusione deve essere motivato congruamente. Ora, se queste premesse sono vere, ne consegue che costituisce mezzo di prova per eccellenza il fatto che la stessa stazione appaltante abbia risolto per inadempienze gravi un precedente contratto stipulato con l&#8217;impresa interessata”.<br />	<br />
Per quanto riguarda il nucleo della decisione, la quale ritiene che “non sia legittima l&#8217;esclusione dalla gara nel caso in cui l&#8217;atto relativo all&#8217;accertamento delle pregresse violazioni verificatesi in sede di esecuzione di precedenti contratti sia oggetto di contestazione”, invece, se pure sono apprezzabili le esigenze garantistiche espresse, desunte dagli artt. 24 e 133 della Costituzione, non può reputarsi tale conclusione conforme al dettato normativo.<br />	<br />
Da un punto di vista letterale, infatti, la definitività o “un certo grado intangibilità”, come si esprime il Tribunale salentino, dell’accertamento sul presupposto non sono richieste dalla lett. f) (a differenza di quanto previsto per altre ipotesi di esclusione pure contemplate dall’art. 38, primo comma, come quelle di cui alle lettere c), g) e i)). <br />	<br />
Viene invece imposta una specifica e motivata attività valutativa della stazione appaltante, cui evidentemente è riservato in tale ambito un ampio margine di discrezionalità, essendo rimesso infatti proprio al suo apprezzamento il giudizio in ordine alla rilevanza e alla gravità delle eventuali violazioni commesse nell&#8217;esecuzione di precedenti rapporti da parte di imprese partecipanti ad una gara indetta dalla stessa Amministrazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 aprile 2009 n. 688).<br />	<br />
D’altra parte, l’interpretazione sostenuta dalla deducente comporterebbe che qualsiasi azione promossa contro la controparte pubblica a contestazione dell’inadempimento, anche la più pretestuosa, paralizzerebbe le possibilità espulsive dell’Amministrazione (per un tempo indeterminato, vista l’usuale durata dei giudizi civili), privando così di concreta efficacia il disposto normativo, con sistematico sacrificio dell’interesse pubblico e compromissione della corretta concorrenza fra le imprese nel mercato degli appalti pubblici&#8221;. <br />	<br />
A quanto esposto nella citata sentenza di questo Tribunale si devono aggiungere solo alcune osservazioni, in riferimento alla memoria conclusiva dell’impresa istante del 6-7 novembre 2011.<br />	<br />
In tale atto difensivo viene, per la prima volta, prospettata una censura per violazione degli articoli 3, 24 e 133 della Costituzione (già esaminata e ritenuta infondata dal Consiglio di Stato, al punto 4.2 della sopra citata sentenza d&#8217;appello). Vengono inoltre contestati in dettaglio i presupposti e le modalità della risoluzione contrattuale (oggetto del giudizio civile pendente) e perciò pure l&#8217;<i>iter</i> logico seguito dall&#8217;Amministrazione, che fonda l&#8217;esclusione su tale vicenda dalla quale invece, secondo la tesi attorea, non possono trarsi elementi certi sull&#8217;inaffidabilità dell&#8217;impresa, visto che essa presenta rilevanti aspetti discutibili e, in concreto, controversi. <br />	<br />
È evidente che tali argomenti integrano motivi nuovi, peraltro non notificati, perché contenuti in una semplice memoria, e in sé tardivi, che devono reputarsi pertanto inammissibili.<br />	<br />
In conclusione, il gravame dev’essere rigettato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono equitativamente liquidate come da dispositivo, anche in ragione della serialità dei ricorsi intentati dalla ricorrente per le stesse ragioni contro il Comune resistente. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna l’impresa ricorrente al pagamento di euro 2.000,00, più CPI, IVA e rimborso forfetario del 12,5%, come per legge, a favore del Comune di Altamura, a titolo di spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Savio Picone, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012</p>
<p align=justify>
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