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	<title>8164 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8164 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.8164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-8164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-8164/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.8164</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore Sabato (avv. A. Lupo) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato) in tema di risarcimento dei danni derivanti da ritardata corresponsione del premio ex art. 44, l. n. 1089 del 1939 Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-8164/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.8164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-8164/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.8164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore<br /> Sabato (avv. A. Lupo) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di risarcimento dei danni derivanti da ritardata corresponsione del premio ex art. 44, l. n. 1089 del 1939</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Premio ex art.44, l. n.1089 del 1939 – Corresponsione – Ritardo per disfunzioni organizzative – Risarcimento danni – E’ dovuto</span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di ritardo nella corresponsione del premio previsto dall’art. 44, l. 1 giugno 1939 n.1089, per il ritrovamento di reperti archeologici, il proprietario ha diritto al risarcimento dei danni qualora il ritardo sia dipeso da disfunzioni organizzative della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Prima di Lecce</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati:<br />
&#8211; Aldo Ravalli, 	Presidente<br />
&#8211; Ettore Manca,	Componente &#8211; relatore<br />
&#8211; Giovanni Palatiello,	Componente<br />
ha pronunziato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2176/00 presentato da:<br />
&#8211; <b>Sabato Paola</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Lupo ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Roberto G. Marra, alla piazza Mazzini 72;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero per i Beni Culturali e Ambientali</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della nota prot. n. 9866 dell’8 maggio 2000 del Soprintendente di Taranto;   <br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p>e per il risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti i motivi aggiunti proposti.<br />
Visto l’atto di costituzione del Ministero intimato e del Soprintendente Archeologico per la Puglia &#8211; Taranto.<br />
Visti gli atti della causa.<br />
Designato alla pubblica udienza del 27 ottobre 2004 il relatore dr. Ettore Manca ed uditi gli avv.ti Lupo e Pedone.<br />
Osservato quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>1.- Nel ricorso si espone che:<br />
1.2 la Sig.ra Sabato è proprietaria di un’area sita nel Comune di Ginosa, in località “Passo di Giacobbe”.<br />
1.3 All’interno di tale area venivano rinvenuti reperti archeologici di particolare interesse, sicchè il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali vi conduceva una campagna di scavi durata dal 1989 al 1995.<br />
1.4 Si scoprivano così un insediamento indigeno peuceta e una necropoli con 325 tombe, databili tra il 7° e il 3° secolo a.C., oltre a strutture e tombe di età medievale.<br />
1.5 Tutto ciò veniva prelevato e l’area veniva riconsegnata alla Sabato il 30 ottobre 1995.<br />
1.6 Non avendole il Ministero mai corrisposto il premio ex art. 44 l. 1089/39, la ricorrente dapprima diffidava la Soprintendenza e, quindi, impugnava la nota prot. n. 9866 dell’8 maggio 2000 -con la quale si rispondeva che il procedimento non era stato concluso per la temporanea chiusura dei laboratori fotografici e di restauro- per i seguenti motivi:<br />
A) Violazione dell’art. 2 della legge 241/90. Violazione del regolamento di cui al d.m. 13.6.94, n. 495 (artt. 1, 2, 3 e 6). Eccesso di potere per falsi ed erronei presupposti. Violazione dell’art. 3 l. 241/90. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione degli artt. 89 e 90 d.lgs. 490/99.<br />
1.7 Il T.a.r., con ordinanza n. 2425 pronunciata alla camera di consiglio del 23 ottobre 2000, accoglieva l’istanza cautelare formulata rilevando che “Il comportamento dell’Amministrazione collide con l’obbligo di concludere il procedimento in questione entro il termine normativamente prestabilito, abbondantemente superato &#61531;…&#61533;”.<br />
1.8 Nonostante la notifica dell’ordinanza (il 15.11.00), di una successiva diffida (l’11.6.01) e di un’ulteriore sollecitazione scritta, il Ministero, però, non ottemperava al decisum giurisdizionale.<br />
1.9 Veniva così formulata un’istanza per l’emanazione delle necessarie misure attuative ex art. 21, comma 14, legge 1034/71, e il T.a.r., con ordinanza n. 227 del 20 marzo 2003, ordinava dunque al Ministero di “provvedere alla determinazione del premio dovuto ex artt. 89 e 90 del D.lgs. 490/99, entro il termine di giorni 90”.<br />
1.10 E tuttavia detto premio veniva quantificato, in parte (per euro 137.593), con atto del 31 luglio 2002, e, per altra parte (per euro 21.010), con atto del 14 aprile 2004.<br />
1.11 Il pagamento delle somme come sopra liquidate, peraltro, non è ancora avvenuto per intero.<br />
2.- La ricorrente chiede dunque, con i motivi aggiunti, una pronuncia di condanna della p.a. al pagamento dei danni provocati con il proprio illecito e colpevole ritardo, quanto meno nella misura degli interessi legali calcolati dalla scadenza del termine di 240 giorni fissato dal D.M. 13 giugno 1994 e fino all’effettivo pagamento.<br />
3.- Costituitasi in giudizio, la p.a. intimata chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti. <br />
4.- All’udienza del 27 ottobre 2004 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1.- Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si esporranno.</p>
<p>2.- Deve in primo luogo sottolinearsi che, come evidenziato da questo Tribunale in sede cautelare, la normativa in materia prevede, per l’amministrazione tenuta alla corresponsione del premio di cui all’art. 44, comma 2, legge 1° giugno 1939, n. 1089, l’obbligo di concludere il relativo procedimento entro 240 giorni dal suo avvio, termine specificamente fissato dalla tabella “A”, Parte I, n. 56, del D.M. 13 giugno 1994, n. 495 (Regolamento concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241).</p>
<p>2.2 Ciò premesso, e così specificamente esaminando il procedimento in parola -avviato nell’ottobre del ’96 e allo stato non concluso, dovendo essere ancora erogata parte della somma dovuta-, occorre dunque stabilire se il notevole ritardo con il quale la Soprintendenza Archeologica della Puglia ha liquidato il premio alla ricorrente sia o meno giustificabile da circostanze le quali, per non essere imputabili alla stessa amministrazione, ne escludano ogni forma di responsabilità.</p>
<p>3.- A giudizio del Tribunale alla questione va data risposta negativa: per spiegarne le ragioni, peraltro, appare utile ripercorrere sinteticamente le obiezioni nel corso degli anni opposte dal Ministero alle varie richieste di pagamento formulate dalla Sig.ra Sabato.</p>
<p>3.2 Già con la nota del 4 ottobre 1996 la Soprintendenza, comunicando di aver avviato l’istruttoria procedimentale, preannunciava che, essendo le complesse operazioni di restauro e catalogazione dei molti reperti affidate ad un unico funzionario -il quale doveva peraltro occuparsene “nei tempi consentiti dalla normale attività istituzionale di tutela, e compatibilmente con le molteplici esigenze dell’ufficio”-, essa non avrebbe rispettato i tempi previsti dal citato Regolamento. </p>
<p>3.3 Deve, dunque, subito sottolinearsi come il ritardo nella conclusione della procedura fosse stato previsto sin dall’inizio, e, soprattutto, come tale circostanza fosse dalla stessa p.a. tra l’altro ricollegata ad aspetti attinenti la propria organizzazione interna: lo stesso Soprintendente, in altri termini, avvertiva che, attesa la quantità dei materiali rinvenuti, le risorse umane a disposizione del proprio ufficio erano sicuramente insufficienti a consentire una sollecita e, comunque, tempestiva liquidazione del premio.<br />
Nella sostanza, quindi, la nota del 4 ottobre conteneva l’esplicita ammissione di un deficit organizzativo del Ministero, deficit dal quale dunque non può prescindersi nella valutazione della responsabilità del ritardo. <br />
Ciò che vuol dirsi, in definitiva, è che quella che per il singolo ufficio poteva essere una oggettiva giustificazione costituiva invece, in una visione generale, sintomo di una vera e propria disfunzione dell’apparato amministrativo competente, anche perché lo stesso Ministero, con il citato Regolamento, si era autolimitato fissando il suddetto termine per la conclusione del procedimento: l’incapacità di rispettarlo a causa di fattori a sé tutti interni -qual è appunto la possibilità di destinare allo scopo solo un funzionario, e neppure a tempo pieno-, dunque, comporta quale effetto inevitabile una propria responsabilità per il ritardo.</p>
<p>4.- Ciò puntualizzato, il Collegio rileva, poi, che neppure le circostanze successivamente evidenziate -con la nota prot. n. 9866 dell’8 maggio 2000- ad ulteriore giustificazione della violazione del termine erano tali da far venir meno l’imputabilità della stessa all’Amministrazione procedente.</p>
<p>4.2 In primo luogo, difatti, rimangono ferme le considerazioni già espresse sulla obiettiva inadeguatezza della struttura ministeriale, per quanto già scritto di fatto riconosciute dalla stessa p.a. (ribadito, ovviamente, che qui non vengono in rilievo responsabilità dei singoli funzionari e/o della specifica Soprintendenza, che probabilmente doveva fare i conti con “date” disponibilità di mezzi e di personale, ma quella del Ministero complessivamente considerato). </p>
<p>4.3 In secondo luogo, inoltre, il Tribunale ritiene che neanche il riferimento alla “sopraggiunta temporanea chiusura dei laboratori fotografici e di restauro della Sede di Taranto” (cfr. la nota citata) poteva rappresentare un elemento in grado di spezzare il rapporto di causalità fra la condotta del Ministero e le lungaggini della procedura, o, comunque, di incidere significativamente sull’elemento psicologico dell’illecito. </p>
<p>4.4 In tal senso depone, anzitutto, il fatto che la suddetta circostanza veniva indicata dalla stessa Soprintendenza come mera concausa del ritardo (“L’iter della proposta di premio &#61531;…&#61533; non è stato completato anche a causa della sopraggiunta temporanea chiusura &#61531;…&#61533;”; v. nota cit.).</p>
<p>4.5 In ogni caso peraltro, anche prescindendo da quest’ordine di considerazioni, il Collegio ritiene che la chiusura del laboratorio fotografico e di restauro non costituisse un evento estraneo alla sfera di responsabilità dell’Amministrazione, e ciò perché esso, lungi dall’essere provocato da accadimenti imprevedibili e/o inevitabili, dipendeva invece dai “lavori di ristrutturazione che hanno interessato la Sede del San Pasquale a partire dal 1998 e tuttora in corso”: si trattava, dunque, di un’evenienza tutt’altro che improvvisa o inaspettata, ma, al contrario, evidentemente frutto di un intervento programmato da tempo, le cui conseguenze maggiormente pregiudizievoli il Ministero avrebbe ben potuto evitare ponendo in essere per tempo le necessarie contromisure.</p>
<p>4.5 A ciò aggiungasi che detti lavori erano iniziati nel 1998, quando dunque il termine in parola era già da tempo decorso.</p>
<p>5.- Accertate, per quanto fin qui esposto, l’illiceità del ritardo dell’Amministrazione e la conseguente illegittimità degli atti con i quali la stessa procrastinava la liquidazione del premio, va per conseguenza accolta anche la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente: risulta corretta, difatti, anche la quantificazione del danno dalla stessa richiesto, indicato eguale alla misura degli interessi legali sulle somme dovutele a titolo di premio (interessi calcolati dalla scadenza del termine di legge -e dunque dal 241° giorno successivo alla comunicazione di avvio del procedimento in data 4 ottobre 1996- fino alla data dell’effettivo pagamento). </p>
<p>5.2 Nei sensi appena precisati il ricorso va dunque accolto.</p>
<p>6.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma complessiva di euro 2.500, oltre i.v.a. e c.p.a..</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 2176/00 indicato in epigrafe e per l’effetto:<br />
&#8211;	annulla la nota prot. n. 9866 dell’8 maggio 2000 del Soprintendente di Taranto;<br />	<br />
&#8211;	condanna il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali a risarcire il danno da ritardo provocato alla ricorrente, quantificato nei sensi indicati al punto 5) di questa motivazione;<br />	<br />
&#8211;	condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi 2.500 euro, oltre i.v.a. e c.p.a..    <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, all’udienza del 27 ottobre 2004.</p>
<p>Aldo Ravalli &#8211; Presidente<br />
Ettore Manca – Relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-8164/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.8164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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