<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8148 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8148/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8148/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>8148 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8148/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2019 n.8148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-6-2019-n-8148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-6-2019-n-8148/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-6-2019-n-8148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2019 n.8148</a></p>
<p>Giampiero Lo Presti, Presidente; Mario Alberto di Nezza, Estensore: (Bnl &#8211; Banca nazionale del lavoro s.p.a., società  soggetta all&#8217;attività  e direzione e coordinamento del socio unico BNL Paribas s.a, in nome e per conto di BNP Paribas s.a. (nella qualità  di servicer di quest&#8217;ultima), in persona del legale rappresentante p.t.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-6-2019-n-8148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2019 n.8148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-6-2019-n-8148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2019 n.8148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giampiero Lo Presti, Presidente; Mario Alberto di Nezza, Estensore:  (Bnl &#8211; Banca nazionale del lavoro s.p.a., società  soggetta all&#8217;attività  e direzione e coordinamento del socio unico BNL Paribas s.a, in nome e per conto di BNP Paribas s.a. (nella qualità  di servicer di quest&#8217;ultima), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio c. Ministero dello Sviluppo Economico e Comitato di gestione del Fondo di garanzia ex l. n.662/1996, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato; Banca del Mezzogiorno &#8211; Medio Credito Centrale s.p.a., società  con socio unico soggetta all&#8217;attività  di direzione e coordinamento di Poste italiane s.p.a., quale mandataria e gestore in raggruppamento temporaneo d&#8217;imprese del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge 662/96, in persona del procuratore speciale avv. Massimiliano Arsi, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tommaso Di Nitto).</span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento di ammissione al beneficio della garanzia da parte del Fondo ex l. n. 662/06 determina un rapporto di mutuo solo di diritto privato, con garanzia prestata dalla società  Mediocredito Centrale (M.C.C.), che non si differenzia da alcuna analoga obbligazione fideiussoria di qualsiasi altro garante personale, per crediti conseguenti a mutui bancari con giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Contributi e sovvenzioni pubbliche &#8211; riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo &#8211; criteri.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Credito &#8211; Fondo ex L. n. 662/06 &#8211; beneficio della garanzia &#8211; provvedimento di ammissione &#8211; natura &#8211; giustiziabilità  &#8211; A.G.O. &#8211; va affermata.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale &#8211; salvo che nelle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.A. &#8211; la legge attribuisce alla p.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all&#8217;interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l&#8217;an, il quid ed il quomodo dell&#8217;erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità  o per il suo contrasto con il pubblico interesse, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all&#8217;inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Il provvedimento di ammissione al beneficio della garanzia da parte del Fondo ex l. n. 662/06 determina un rapporto di mutuo solo di diritto privato, con garanzia prestata dalla società  Mediocredito Centrale (M.C.C.), che non si differenzia da alcuna analoga obbligazione fideiussoria di qualsiasi altro garante personale, per crediti conseguenti a mutui bancari con giurisdizione del Giudice Ordinario.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/06/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08148/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 09082/2013 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9082 del 2013, proposto da Bnl &#8211; Banca nazionale del lavoro s.p.a., società  soggetta all&#8217;attività  e direzione e coordinamento del socio unico BNL Paribas s.a, in nome e per conto di BNP Paribas s.a. (nella qualità  di <i>servicer</i> di quest&#8217;ultima), in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio, presso lo studio dei quali in Roma, via G. Pisanelli, 40, ha eletto domicilio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dello sviluppo economico e Comitato di gestione del Fondo di garanzia <i>ex </i>l. n.662/1996, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>p.t.</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;   anca del Mezzogiorno &#8211; Medio Credito Centrale s.p.a., società  con socio unico soggetta all&#8217;attività  di direzione e coordinamento di Poste italiane s.p.a., quale mandataria e gestore in raggruppamento temporaneo d&#8217;imprese del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge 662/96, in persona del procuratore speciale avv. Massimiliano Arsi, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tommaso Di Nitto, presso il cui studio in Roma, via Gramsci, 24, ha eletto domicilio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Prb Packaging Systems s.r.l. in liquidazione, in concordato preventivo; Medio Credito Centrale s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione del Comitato di gestione del Fondo di garanzia <i>ex</i> art. 2, co. 100, l. n. 662/1996, adottata nella seduta del 29.5.2013 e comunicata alla ricorrente il 17.6.2013, con cui è stata dichiarata inefficace la garanzia concessa ai sensi della legge n.662/96 cit.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro provvedimento di inefficacia della garanzia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; delle note della Banca del Mezzogiorno &#8211; MedioCredito Centrale s.p.a.: <i>i)</i> del 10.6.2013, prot. 10064, comunicata il 17.6.2013, con cui si informava della predetta deliberazione di inefficacia; <i>ii)</i> dell&#8217;8.2.2012, prot. 1119, ricevuta il 15.2.2012, recante comunicazione di avvio del procedimento di inefficacia e contestazione della violazione delle norme sull&#8217;attivazione della garanzia (in quanto asseritamente intervenuta oltre il termine di legge);  <i>iii)</i> del 7.3.2013, prot. 3710, ricevuta il 18.3.2013, di controdeduzioni alle osservazioni di Bnl (con precisazione dell&#8217;ininfluenza dell&#8217;ammissione al concordato preventivo di PRB Packaging Systems s.r.l.);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della circolare di Mediocredito Centrale s.p.a. n. 611 del 23.12.2011, nella parte in cui dispone che &#8220;<i>in presenza di più¹ intimazioni di pagamento (siano esse lettere di diffida ovvero decreto ingiuntivo ecc.) l&#8217;avvio viene integrato dalla prima intimazione cronologicamente posta in essere</i>&#8220;, qualora alla stessa fosse attribuita un&#8217;efficacia esterna incidente sulla posizione giuridica della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>nonchè per la condanna</i></p>
<p style="text-align: justify;">dei resistenti al pagamento della somma di euro 646.551,20 (pari al 60% delle esposizioni dei due finanziamenti rilevate al sessantesimo giorno successivo al 6.12.2010, data della dichiarazione del credito inviata al commissario giudiziale) ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e interessi legali a far data dal 4.6.2011 (90 giorni successivi all&#8217;attivazione della garanzia avvenuta in data 4.3.2011 ai sensi dell&#8217;art. 14 d.m. 23.9.2005 e delle disposizioni operative), ovvero, in subordine, dall&#8217;annullamento e/o dalla dichiarazione di inefficacia della deliberazione di decadenza dalla garanzia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e per l&#8217;accertamento</i>,</p>
<p style="text-align: justify;">in giurisdizione esclusiva, dell&#8217;efficacia della garanzia prestata da MCCÂ <i>exÂ </i>l. n. 662/96 e dell&#8217;inadempimento dei resistenti rispetto agli obblighi derivanti dalla garanzia validamente attivata, con conseguente condanna dei medesimi al pagamento della somma innanzi indicata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 30 aprile 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 30.9.2013 (dep. il 4.10) la Banca nazionale del lavoro (Bnl), nel premettere:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di aver concesso alla società  PRB Packaging Systems due finanziamenti, il primo con contratto dell&#8217;1.8.2008 di euro 800.000,00 (da rimborsare in 10 rate semestrali, dall&#8217;1.2.2009 all&#8217;1.8.2013) e il secondo in data 27.10.2009 di euro 500.000,00 (da rimborsare in 20 rate trimestrali, dal 27.1.2010 al 27.10.2014), entrambi assistiti dalla garanzia &#8220;diretta, incondizionata, esplicita ed irrevocabile&#8221; rispettivamente per euro 480.000,00 e per euro 300.000,00, prestata dalla società  Mediocredito Centrale (MCC) a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ai sensi dell&#8217;art. 2, co. 100, lett.Â <i>a)</i>, l. n. 662/96;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di aver comunicato alla mutuataria con nota dell&#8217;8.6.2010, a seguito dell&#8217;inadempimento di quest&#8217;ultima in altri rapporti commerciali (diversi da quelli inerenti al finanziamento), la decadenza dal beneficio del termine <i>ex</i> art. 1186 c.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di essere stata ammessa alla procedura (nel frattempo iniziata) di concordato preventivo della stessa società  PRB (il 19-20.10.2010) e di aver comunicato a MCC tale circostanza, valevole quale atto di avvio del recupero del proprio credito per l&#8217;attivazione del Fondo di garanzia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, nonostante la partecipazione al contraddittorio procedimentale e l&#8217;emanazione della circolare n. 611 del 23.12.2011, con nota dell&#8217;8.2.2012 MCC comunicava l&#8217;avvio del procedimento di declaratoria di inefficacia della garanzia in quanto asseritamente attivata oltre il termine perentorio di 120 giorni previsto dalla normativa di settore, termine decorrente dal 9.6.2010, data della spedizione della raccomandata di intimazione del pagamento alla debitrice, e &#8220;non dalla data del concordato preventivo&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di avere puntualmente dedotto in merito ai precedenti rilievi;</p>
<p style="text-align: justify;">tanto premesso, ha impugnato gli atti con cui è stata dichiarata l&#8217;inefficacia della garanzia (comunicazione di MCC in data 10.6.2013 e deliberazione di inefficacia adottata dal Comitato di gestione del Fondo di garanzia nella riunione del 29.5.2013; all.ti 1 e 2 ric.) nonchè gli altri atti indicati in epigrafe, formulando le domande ivi parimenti riportate.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite in resistenza le parti intimate.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;odierna udienza, in vista della quale ricorrente e resistenti hanno prodotto memorie (anche di replica), il giudizio è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, risultando condivisibile la corrispondente eccezione sollevata dalla società  Banca del Mezzogiorno &#8211; Mediocredito Centrale (mem. 29.3.2019).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 2, co. 100, lett.Â <i>a)</i>, l. n. 662/1996 istituisce (<i>recte</i>: autorizza il Cipe a destinare una somma per finanziare) un &#8220;fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">MCC ha illustrato (incontestatamente) la procedura di concessione del beneficio:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per ottenere la &#8220;garanzia pubblica&#8221; (avente a oggetto finanziamenti concessi da banche sino a una percentuale massima dell&#8217;80%) le imprese interessate chiedono alla banca l&#8217;erogazione del finanziamento e l&#8217;acquisizione della garanzia; la banca, espletata l&#8217;istruttoria, inoltra quest&#8217;ultima richiesta al gestore del Fondo (unitamente alla documentazione necessaria per consentirne la valutazione, quali gli ultimi bilanci approvati, le dichiarazioni fiscali, la situazione contabile aggiornata alla data della richiesta); in caso di esito favorevole dell&#8217;istruttoria, il gestore sottopone l&#8217;istanza al Consiglio di gestione del Fondo per la definitiva approvazione; la banca che ha erogato il finanziamento può richiedere al Fondo l&#8217;attivazione della garanzia &#8220;se l&#8217;impresa beneficiaria del finanziamento divenga insolvente&#8221; (nei limiti di quanto garantito);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il d.m. 31 maggio 1999, n. 248 (&#8220;Regolamento recante criteri e modalità  per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese&#8221;), disciplinante il procedimento di attivazione della garanzia, è stato attuato con le c.d. &#8220;Disposizioni operative&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con riferimento alla fattispecie in esame, le previsioni d&#8217;interesse di tali Disposizioni operative (Parte II, lettera C) sanciscono che in caso di inadempimento del beneficiario finale i richiedenti devono avviare le procedure inviando al beneficiario inadempiente e per conoscenza al gestore l&#8217;intimazione del pagamento dell&#8217;ammontare dell&#8217;esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora; l&#8217;intimazione di pagamento può avvenire, alternativamente, con l&#8217;invio di una diffida di pagamento, con decreto ingiuntivo oppure, nel caso di procedure concorsuali, con l&#8217;istanza di insinuazione allo stato passivo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sempre secondo le Disposizioni operative: gli interessati possono chiedere l&#8217;attivazione del Fondo decorsi 60 giorni dall&#8217;infruttuoso invio al beneficiario dell&#8217;intimazione al pagamento degli importi dovuti; la richiesta di attivazione deve essere inviata entro 120 giorni dalla data di invio dell&#8217;intimazione; il mancato rispetto di quest&#8217;ultimo termine è causa di inefficacia della garanzia (par. 12.2, parte II, lett. C, Disp. operative);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la procedura è conclusa dal Comitato di gestione del fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto precisato, MCC sostiene che la vicenda oggi in esame atterrebbe alla fase di attivazione e liquidazione della garanzia <i>ex</i> l. n. 662/1996 e che dunque la ricorrente avrebbe azionato una posizione giuridica di diritto soggettivo. Di qui, la giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali argomentazioni sono condivisibili, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dall&#8217;orientamento della Sezione su fattispecie analoghe; segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella materia dei contributi e delle sovvenzioni pubbliche &#8220;il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale &#8211; salvo che nelle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. &#8211; la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all&#8217;interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l&#8217;<i>an</i>, ilÂ <i>quid</i> ed ilÂ <i>quomodo</i> dell&#8217;erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità  o per il suo contrasto con il pubblico interesse, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all&#8217;inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con specifico riferimento alla garanzia concessa dal Fondo <i>ex</i> l. n. 662/06 la Corte di cassazione ha chiarito che &#8220;il provvedimento di ammissione al beneficio della garanzia da parte del Fondo determina &#8216;un rapporto di mutuo solo di diritto privato, con garanzia prestata da M.C.C., che non si differenzia da alcuna analoga obbligazione fideiussoria di qualsiasi altro garante personale, per crediti conseguenti a mutui bancari&#8217; con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. n. 9826/2014)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Muovendo da queste premesse, la Sezione ha affermato che il giudizio in cui vengano in rilievo &#8220;inadempimenti e, comunque, circostanze ostative alla concessione del contributo perfezionatesi successivamente al provvedimento di ammissione al beneficio&#8221; ha ad oggetto &#8220;la fase di erogazione del beneficio stesso e, in particolare, un vero e proprio rapporto di mutuo nell&#8217;ambito del quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente ha natura di diritto soggettivo&#8221;, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario (così la sent. 10 maggio 2018, n. 5228; v. anche le sentt. 15 giugno 2017, n. 7032, confermata in appello da Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2998, e 18 luglio 2016, n. 8208).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nella fattispecie oggi in esame si discute di una vicenda che non attiene alla fase di ammissione del beneficio (concessione della garanzia), ma a quella, successiva, di erogazione dello stesso (attivazione della garanzia medesima).</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè, in ossequio al criterio delÂ <i>petitumÂ </i>sostanziale, si può ritenere che la ricorrente si dolga della lesione di una (asserita) posizione di diritto soggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè, a differenza di quanto sostenuto dalla stessa istante (v. pagg. 9 ss ric.), si tratta di controversia attinente a un pubblico servizio, astrattamente riconducibile all&#8217;ipotesi di giurisdizione esclusiva <i>ex</i> art. 133, co. 1, lett.Â <i>c)</i>, c.p.a.; ciù² avuto riguardo al pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa sull'&#8221;insussistenza di una giurisdizione esclusiva afferente, in generale, alla materia di contributi pubblici&#8221; (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 29 gennaio 2014, n. 6, cui si rinvia ai sensi dell&#8217;art. 88, co. 2, lett.Â <i>d</i>, c.p.a., in cui sono poste in luce le peculiarità  della figura giuridica del finanziamento).</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione di quanto sin qui osservato, il giudizio esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere devoluto alla cognizione del giudice ordinario (davanti al quale può essere riproposto con le modalità  e nei termini di cui all&#8217;art. 11 c.p.a.);</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite possono essere compensate per la novità  della questione (rispetto all&#8217;epoca di instaurazione del giudizio).</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-<i>ter</i>, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-6-2019-n-8148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2019 n.8148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
