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	<title>8145 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2010 n.8145</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-11-2010-n-8145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2010 n.8145</a></p>
<p>Pres.S. Beccarini, Est. C.Saltelli Cota (Avv.ti Prof. A. Clarizia e L. Procacci) c/ Bresso e altri (Avv.ti N. Paoletti, E. Piovano e L. Di Raimondo) e altri. Le motivazioni con le quali il Consiglio di Stato ha accolto l&#8217;appello del Presidente Cota 1. Processo amministrativo – Appello &#8211; Contraddittorio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-11-2010-n-8145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2010 n.8145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-11-2010-n-8145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2010 n.8145</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>S. Beccarini, <i>Est.</i> C.Saltelli Cota (Avv.ti Prof. A. Clarizia e L. Procacci) c/ Bresso e altri (Avv.ti N.<br /> Paoletti, E. Piovano e L. Di Raimondo) e altri.</span></p>
<hr />
<p>Le motivazioni con le quali il Consiglio di Stato ha accolto l&#8217;appello del Presidente Cota</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appello &#8211; Contraddittorio – Integrazione – Necessità – Non sussiste – Presupposti – Impediamento processuale o manifestamente infondata.	</p>
<p>2. Elezioni – Lista elettorale – Esclusione – Impugnazione immediata – Ammissibilità – Sussiste – Ammissione lista – Impugnazione immediata – Incertezza.	</p>
<p>3. Elezioni – Consigliere regionale – Presentazione lista – Dichiarazione collegamento – Sottoscrizione consigliere – Precedente espulsione dal partito – Irrilevanza.	</p>
<p>4. Elezioni – Simboli – Confondibilità – Valutazione caso specifico – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il principio della partecipazione al giudizio di impugnazione di tutte le parti del giudizio di primo grado trova deroga nel principio di economia processuale e, pertanto, il giudice può esimersi dall’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti vincitrici in primo grado, quando l’impugnazione è manifestamente affetta da un impedimento processuale o manifestamente infondata (art. 95, comma 5 c.p.a.), come specularmente nei confronti delle parti soccombenti in primo grado nei casi in cui l’impugnazione di un soccombente è riconosciuta fondata con conseguente totale rigetto del ricorso di primo grado.	</p>
<p>2. E’ dubbio che la sentenza della Corte cost. 7 luglio 2010, n. 236, con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 undecies del D.P.R. 570/1960 nella parte in cui tale norma esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti, sia invocabile anche nella differente fattispecie dell’ammissione di liste di candidati, ipotesi in relazione alla quale la delicata questione dell’interesse a ricorrere in relazione alla posizione delle altre liste di candidati ammesse, questione di interpretazione di competenza del giudice a quo, appare più sfumata e problematica.	</p>
<p>3. E’ legittima l’ammissione della lista elettorale presentata da un consigliere regionale ai sensi dell’art. 1 della l.r. Piemonte 21/2009, lett. c), che consente la presentazione della lista dei candidati senza alcuna sottoscrizione nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno singolo o composito che abbia ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali, ancorché lo stesso consigliere risulti essere stato espulso dal partito, in quanto l’espulsione del predetto consigliere dal partito nelle cui liste era stato eletto, indipendentemente da ogni considerazione sulla non contestata autonomia tra gruppo consiliare e partito o gruppo politico di riferimento, è vicenda esclusivamente interna al partito politico, priva di effetti nell’ambito del gruppo consiliare di riferimento e della compagine consiliare.	</p>
<p>4. La valutazione circa la confondibilità dei contrassegni di lista presentati deve essere risolta con riferimento allo specifico caso di specie e non già sulla base di considerazioni di carattere generale ed astratto ed in ogni caso sulla scorta di una valutazione globale dei simboli stessi (nel caso di specie non sussiste il rischio di confusione tra il simbolo della Federazione dei Verdi e quello dei Verdi Verdi per Cota, in quanto le loro evidenti differenze grafiche e cromatiche non ammettono che l’elettore medio non sia in grado di apprezzare tali evidenti differenze; del resto, proprio il fatto che la sola parola “Verdi” (e non l’espressione “Verdi Verdi”) costituisca simbolo tradizionale del Movimento dei Verdi, caratterizzato da una peculiare connotazione politico-ideologica, esclude ragionevolmente ogni confondibilità con la lista “Verdi Verdi” con la precisazione “Cota”, non coincidendo, né essendo notoriamente affine la relativa collocazione politico-ideologica).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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