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	<title>8134 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8134</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8134/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8134/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8134</a></p>
<p>Pres. Amodio, Est. Gaviano L. Schiavello (avv. G. Schiavello) c/ Pres. Cons. Ministri e Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (Avv. dello Stato) e V. Bisogno (avv. F. Lubrano) in sede di nomina del Presidente di sezione della Corte dei conti, qualora l&#8217;Organo collegiale decida all&#8217;unanimità mediante scrutino palese,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8134/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8134/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8134</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio, Est. Gaviano<br /> L. Schiavello  (avv. G. Schiavello) c/ Pres. Cons. Ministri e Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (Avv. dello Stato) e  V. Bisogno (avv. F. Lubrano)</span></p>
<hr />
<p>in sede di nomina del Presidente di sezione della Corte dei conti, qualora l&#8217;Organo collegiale decida all&#8217;unanimità mediante scrutino palese, non è necessaria un&#8217;esplicita motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi – Valutazione dei titoli e dei curricula – Questione di merito – Sindacabilità in sede giurisdizionale – Esclusa.</p>
<p>2. Organo collegiale – Deliberazione &#8211; Unanimità – Necessità di esplicita motivazione – Esclusa.</p>
<p>3. Corte dei Conti – Consiglio di Presidenza – Non è un collegio perfetto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La comparazione fra i curricula vitae di più candidati costituisce questione di merito insindacabile in sede di giudizio di legittimità, atteso che il Giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata dall’Amministrazione.																																																																																												</p>
<p>2.	Quando un Organo collegiale decide all’unanimità mediante scrutinio palese, nell’ambito del quale ciascun componente dell’Organo ha avuto modo di esprimere il proprio punto di vista, debitamente verbalizzato, è da ritenersi superflua un’esplicita motivazione collegiale.																																																																																												</p>
<p>3.	Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti non è un collegio perfetto, di talché l’assenza di alcuni componenti del Consiglio non impedisce al predetto organo di autogoverno di operare legittimamente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><i>(Omissis)</i></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 1°-362004 e ritualmente depositato, il prof. Luigi Schiavello, Presidente di sezione della Corte dei conti, impugnava la nomina del collega dott. Vincenzo Bisogno a Presidente aggiunto della stessa Corte, incarico conferito dietro deliberazione del Consiglio di Presidenza della magistratura contabile nella seduta del 7 aprile del 2004 con conforme decreto del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2004.<br />
Il ricorrente, che aveva preso parte senza successo al procedimento conclusosi con la nomina in contestazione, deduceva a fondamento dell&#8217;impugnativa, con più motivi, i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto più profili, con rilievi sia di natura procedurale che attinenti alla sostanza della valutazione comparativa compiuta dall’Organo di autogoverno.<br />
Le doglianze di parte ricorrente venivano sviluppate con successive memorie.<br />
Si costituivano in giudizio in resistenza al gravame le amministrazioni intimate ed il controinteressato, che attraverso i loro scritti deducevano l’infondatezza delle doglianze avversarie.<br />
Alla pubblica udienza del 862005, esaurita la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Forma oggetto della presente impugnativa la nomina del controinteressato dott. Vincenzo Bisogno, già Presidente di sezione della Corte dei conti, quale Presidente aggiunto della stessa Corte, all&#8217;esito di un procedimento che ha visto la sua candidatura prevalere su quella del ricorrente.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Prima di dare conto, peraltro, delle doglianze svolte dal ricorrente e procedere alla loro confutazione, è opportuno ricordare come il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti sia pervenuto ad accordare la preferenza al controinteressato.<br />
Va detto allora che il preliminare scrutinio tra i candidati sotto il profilo dell’anzianità maturata nella qualifica di Presidente di sezione già vedeva come classificato al primo posto il presidente Bisogno: e ciò con un punteggio largamente superiore a quello dell’attuale ricorrente, figurante soltanto all’ottavo posto della relativa graduatoria provvisoria con un punteggio di 8,3 punti, contro i 12 del controinteressato.<br />
La disciplina della procedura prevedeva che al punteggio riflettente l’anzianità nella qualifica indicata dovesse essere sommato il punteggio discrezionale, da assegnare nella misura di punti 0,80 per ciascun componente, con giudizio motivato, avendo riguardo, da un lato, alle “capacità organizzative dimostrate nell’esercizio delle funzioni direttive … di cui il candidato abbia dato prova nelle precedenti assegnazioni da presidente di sezione o nell’esercizio di altre funzioni monocratiche o direttive”, e dall’altro alla “capacità professionale nelle materie di competenza della Corte dei conti”.<br />
Ebbene, in occasione dell’assegnazione del punteggio discrezionale il Consiglio di Presidenza della magistratura contabile si è espresso all’unanimità sempre in favore dell’attuale controinteressato, facendo notare che, in disparte la sua maggiore anzianità, dall’esame del suo curriculum si evinceva il possesso, da parte sua, di tutte le qualità professionali per bene adempiere alle nuove funzioni, segnalando, fra l’altro, le doti organizzative da lui dimostrate allorché aveva esercitato (prima della nomina del presidente Staderini) le funzioni vicarie, le sue qualità di grande equilibrio nella conduzione della conferenza dei presidenti e della presidenza della Sezione Lazio (oltremodo impegnativa e delicata), le molteplici esperienze da lui maturate nelle varie funzioni della Corte, il rigore morale dimostrato, la stima ed il prestigio goduto, le doti di grande umanità e le piene capacità organizzative (senza tralasciare nemmeno la circostanza che egli non aveva mai svolto incarichi extra istituzionali).<br />
Tanto opportunamente premesso, si può passare alla disamina dei motivi introdotti con il corrente gravame.<br />
1	Con il primo motivo di ricorso viene assunto che, attesa l’esistenza di una maiuscola (“enorme”) differenza di curriculum tra le due parti private attualmente in causa, il punteggio discrezionale, alla stregua della disciplina recata dal bando, non avrebbe potuto non premiare il ricorrente, che aveva “svolto in modo eccezionale tutte le funzioni nell’ambito della Corte dei conti”.<br />	<br />
	E’ stato però esattamente obiettato dalle difese dell’Amministrazione e del controinteressato che il motivo, per le modalità della sua prospettazione, si rivela inammissibile. <br />	<br />
Esso è infatti oggettivamente diretto a provocare, da parte del Giudice adito, una nuova valutazione della posizione dei due magistrati attualmente in causa, e come tale solleva, pertanto, una questione di merito, che per definizione è inammissibile in un giudizio di legittimità.<br />
Se è vero, infatti, che anche le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione possono ben formare oggetto di sindacato giurisdizionale, non è meno vero, però, che lo stesso sindacato non potrebbe mai sfociare in una valutazione destinata direttamente a sovrapporsi e a sostituirsi a quella effettuata dall’Amministrazione.<br />
Ferma l’inammissibilità del mezzo, le considerazioni che verranno qui svolte nel prosieguo con riferimento alle altre censure di parte renderanno altresì evidente come tra i due curricula non intercorra affatto quell’enorme (e quindi manifesto) differenziale che il ricorso vorrebbe supporre. <br />
2	Il secondo e terzo motivo, per la loro connessione, sono suscettibili di trattazione congiunta.<br />	<br />
Con tali doglianze si deduce quanto segue. <br />
Il punteggio discrezionale avrebbe dovuto tenere conto, ad avviso del ricorrente, dell’assai più ricca e variegata esperienza da lui acquisita nelle funzioni direttive, e della conseguente maggiore capacità organizzativa da lui dimostrata. Mentre il resistente ha ricoperto, infatti, funzioni direttive solo con la posizione di Presidente di sezione giurisdizionale, il ricorrente ha pure disimpegnato le funzioni di Procuratore regionale, di Presidente di sezione di controllo, di delegato al controllo di Ministeri e, infine, di Segretario generale della Corte, sempre con ottimi risultati anche in termini di efficienza.<br />
Analogo differenziale sarebbe ravvisabile, inoltre, a proposito delle rispettive capacità professionali complessive. Ciò in quanto, mentre il controinteressato avrebbe esercitato soltanto funzioni giurisdizionali, e per tale ragione non potrebbe vantare un’esperienza professionale completa, discorso esattamente opposto dovrebbe valere per il ricorrente, munito di titoli accademici, pubblicazioni scientifiche ed esperienza di incarichi istituzionali.<br />
Anche queste doglianze sono prive di fondamento.<br />
Occorre subito sottolineare che, come si è già visto, la previsione di bando alla base della procedura faceva riferimento alternativo alle “capacità organizzative dimostrate dell’esercizio delle funzioni direttive … nelle precedenti assegnazioni da presidente di sezione”, ovvero alle analoghe capacità dimostrate “nell’esercizio di altre funzioni monocratiche o direttive”.<br />
Da qui la giusta obiezione delle difese delle parti intimate che, alla stregua di una simile disposizione, doveva ritenersi sostanzialmente indifferente ai fini della valutazione concorsuale il carattere monotematico, o invece articolato, delle funzioni svolte. <br />
La norma consentiva, infatti, un riferimento anche esclusivo alle funzioni direttive di Presidente di sezione, laddove la sua previsione della rilevanza alternativa di funzioni di altro genere esprimeva solo una possibilità ulteriore, prevista in favore di chi avesse esercitato tali ultime funzioni onde non escluderlo dalla procedura, senza dare mostra in alcun modo, però, di potersi tradurre in una penalizzazione per il magistrato che le stesse funzioni non avesse svolto, per essersi invece concentrato su quelle di Presidente di una sezione giurisdizionale.<br />
Nulla ostava, quindi, ad una conclusione di prevalenza di un aspirante che pure avesse svolto unicamente un determinato tipo di funzioni: e ciò tanto più quando le medesime fossero state funzioni di presidenza di sezioni giurisdizionali.<br />
Non senza dire, poi, con riferimento al curriculum del controinteressato, da un lato, che lo scrutinio della sua “capacità professionale” doveva necessariamente tenere conto del fatto che egli aveva comunque svolto le sue funzioni in tutti i settori rientranti nelle competenze istituzionali della Corte (controllo, funzioni requirenti e funzioni giudicanti), onde poteva ben vantare un’esperienza apprezzabilmente completa; dall’altro lato, che l’apprezzamento della sua “capacità organizzativa” non poteva non valorizzare l’innegabile importanza dell’esperienza da lui acquisita, in particolare, con la presidenza della Sezione regionale del Lazio, ufficio secondo a pochi per dimensioni, complessità e delicatezza.<br />
Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto delle norme poste a base della procedura, si deve concludere che il postulato che percorre i due motivi in esame, quello di una prevalenza, in pratica, “per definizione” del curriculum del ricorrente su quello del controinteressato, non può essere condiviso. La materia del confronto tra i due aspiranti ricadeva, in realtà, nell’alveo delle comuni valutazioni, squisitamente discrezionali, che gli organi di autogoverno magistratuale sono chiamati a svolgere in ogni procedura simile. Sicché la unanime decisione del Consiglio di Presidenza di preferire la candidatura del pres. Bisogno, non presentando evidenza di vizi logici, si rivela immune dalle censure dedotte.<br />
3	Con il quarto motivo di ricorso si deduce che il provvedimento impugnato non sarebbe suffragato da una motivazione collegiale, né sarebbe scaturito da una comparazione tra i candidati. Per giustificare la preferenza accordata al pres. Bisogno sarebbe stata addotta unicamente la sua maggiore anzianità, fattore però già valorizzato da un punteggio ad hoc; il ricorrente soggiunge, infine, che la prassi presso la magistratura contabile non sarebbe affatto incline a premiare il fattore dell’anzianità.<br />	<br />
3a	Con riferimento al primo dei profili appena esposti valgono le seguenti, contrarie, considerazioni.<br />	<br />
Come si evince dal verbale di seduta in atti, l’unanime votazione a favore del controinteressato cui il Consiglio di Presidenza è pervenuto è stata preceduta da un regolare scrutinio palese, nell’ambito del quale ciascun componente dell’Organo ha avuto modo di esprimere il proprio punto di vista, e segnatamente di esporre le ragioni del proprio orientamento a proposito del punteggio discrezionale di sua pertinenza.<br />
Ciò posto, è la fisionomia stessa dell’iter valutativo consiliare, come delineata dalla disciplina già riassunta, a rendere superflua l’apposita articolazione di una esplicita motivazione collegiale in presenza, come nella fattispecie, di concordi dichiarazioni individuali di voto già motivate in modo omogeneo, oltre che tutte convergenti a favore del medesimo aspirante (laddove è di tutta evidenza che la prima fase dello scrutinio, quella dell’attribuzione dei punteggi corrispondenti al numero degli anni di servizio prestato, per il suo carattere strettamente vincolato non abbisognava di alcun discorso motivatorio). In una situazione sifatta, invero, la considerazione unitaria delle unanimi espressioni di volontà individuali verbalizzate è gà sufficiente a far constare in modo univoco le ragione della volontà del Collegio.<br />
Nemmeno l’assunto della mancata comparazione tra i candidati può essere condiviso. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l’onere della comparazione tra le personalità concorrenti in procedure consimili non vale a rendere necessaria l’estrinsecazione, nella motivazione amministrativa, di un confronto analitico tra le medesime, sufficiente essendo un’indicazione sintetica delle ragioni della prevalenza accordata all’aspirante preferito. E questo requisito è stato puntualmente soddisfatto.<br />
3b	Va poi considerato che solo alcuni dei membri dell’Organo di autogoverno hanno fatto riferimento, per giustificare il loro voto a favore del pres. Bisogno, al dato della sua maggiore anzianità.<br />	<br />
Le relative dichiarazioni di voto, inoltre, non sono mai state espresse facendo esclusivo riferimento a tale dato: al contrario, esse hanno avuto sempre esplicito riguardo anche agli altri profili valutativi previsti dal bando.<br />
Né va dimenticato che l’anzianità di servizio, essendo pur sempre un indicatore di esperienza professionale, è come tale valutabile anche nell’ambito del punteggio discrezionale.<br />
D’altro canto, come è stato fatto esattamente notare dalla difesa del controinteressato, la circostanza che presso la magistratura contabile l’anzianità di servizio non costituisca neppure in base alla prassi un titolo decisivo, tanto che in passato si sono verificati diversi scavalcamenti rispetto all’ordine di ruolo, non esclude certo la possibilità di dare invece, in una qualsiasi circostanza concreta, un valore più qualificante al relativo fattore (e a quanto esso denota).<br />
Anche ammesso, infine, che tutte queste obiezioni possano essere superate, resta il fatto che, se pure si volesse ammettere l’illegittimità delle espressioni di voto delle quali si è detto, ed ipotizzare, altresì, che le stesse avrebbero dovuto avvantaggiare -tra i tanti aspiranti in concorso, proprio- il ricorrente, questi non avrebbe comunque potuto raccogliere un punteggio complessivo in grado di fargli raggiungere la soglia attinta dal controinteressato. Onde la critica in discorso sarebbe, in ogni caso, carente di un sottostante ineresse.<br />
4	Con l’ultimo motivo di gravame si assume, infine, che le assenze di numerosi componenti dell’Organo di autogoverno in occasione della seduta in cui fu assunto il provvedimento impugnato avrebbero alterato il baricentro dell’Organo in favore del punteggio automatico riflettente l’anzianità, a scapito del peso del punteggio discrezionale.<br />	<br />
	Anche questa critica è, però, priva di pregio. <br />	<br />
Si deve tenere presente, infatti, che l’Organo di cui si tratta, che non è un collegio perfetto, anche con la presenza di dodici componenti sui sedici previsti era perfettamente costituito ed in grado di operare legittimamente, senza che l’assenza dei componenti mancanti potesse, quindi, inficiarne l’azione.<br />
Ciò premesso, si può ulteriormente osservare quanto segue. <br />
Dato che il punteggio discrezionale assomma a 0,80 punti individualmente attribuibili, è facile notare che anche in una seduta tenuta con la presenza di soli dodici componenti su sedici il punteggio discrezionale complessivamente attribuibile (9,60 punti) sarebbe in grado di sopravanzare una differenza di anzianità anche molto pronunciata. E questa considerazione a maggior ragione si impone nel caso concreto, se si considera che il divario di anzianità tra le parti private in causa era contenuto in 3,13 punti (ma ancora più ristretto era il differenziale tra il controinteressato e gli scrutinati collocatisi tra il secondo ed il settimo), e sarebbe stato perciò agevolmente assorbibile da punteggi discrezionali di segno contrario.<br />
Data, infine, l’unanimità delle espressioni di voto individuale dei componenti presenti, la violazione ipotizzata non avrebbe comunque potuto portare alcun pregiudizio al ricorrente. Anche ove, infatti, i quattro membri assenti avessero preso parte alla seduta, e si fossero espressi a favore del pres. Schiavello, l’esito del procedimento sarebbe rimasto inalterato. <br />
Sicché anche questo mezzo deve essere disatteso.<br />
5	Per le ragioni esposte il ricorso, essendo risultato nel suo insieme infondato, deve essere respinto.<br />	<br />
Si ravvisano, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma, Camera di consiglio dell’862005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8134/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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