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	<title>8124 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.8124</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-12-2020-n-8124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.8124</a></p>
<p>Carlo Deodato, Presidente, Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D&#8217;Oro, n. 266, contro il Ministero dell&#8217;economia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-12-2020-n-8124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.8124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-12-2020-n-8124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.8124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Deodato, Presidente, Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D&#8217;Oro, n. 266, contro il Ministero dell&#8217;economia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>Sul trasferimento per esigenze di servizio dei militari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Militari &#8211; trasferimento di sede per esigenze di servizio &#8211; interesse del militare ad una sede diversa &#8211; qualificazione &#8211; è di mero fatto.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Rispetto all&#8217;ordine di trasferimento per esigenze di servizio dell&#8217;Amministrazione, l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un&#8217;altra assuma un rilievo di mero fatto, sul quale prevale l&#8217;interesse pubblico allo svolgimento del servizio: perciò tale atto non richiede una specifica motivazione nè la partecipazione del destinatario al procedimento di adozione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/12/2020<br /> <strong>N. 08124/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08152/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8152 del 2011, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D&#8217;Oro, n. 266,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;economia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente trasferimento d&#8217;autorità .</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;economia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, dati per presenti, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), richiamato dall&#8217;art. 25 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, gli avvocati delle parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> <br /> 1. La controversia in esame riguarda l&#8217;atto in data 11 ottobre 1996 di trasferimento &#8220;<em>d&#8217;autorità </em>&#8220;, per esigenze di servizio, disposto nei confronti dell&#8217;odierno appellante, -OMISSIS-della Guardia di Finanza. Tale atto disponeva il trasferimento da una sede ad altra nel territorio del Comune di Roma, con decorrenza immediata. L&#8217;atto era stato avversato in primo grado dall&#8217;interessato, deducendo i vizi di difetto di motivazione, incompetenza relativa e difetto di delega dell&#8217;autorità  emanante ed eccesso di potere, anche in relazione a procedimento penale, che sarebbe stato determinante ai fini della decisione di trasferimento, pur essendosi concluso con sentenza di non luogo a procedere.<br /> 2. Tali censure sono state respinte dal Tar dopo aver rilevato che: la vicenda non sostanziava altro che &#8220;<em>un normale caso di avvicendamento di un sottufficiale di finanza nell&#8217;ambito della stessa città </em>&#8220;, disposto dopo circa venti anni di servizio nella stessa sede; è pacifica la giurisprudenza che &#8220;<em>esclude obblighi di motivazione per gli atti di mutamento di attività  e di sede del personale militare nonchè, in via generale per il pubblico impiego, per gli atti di trasferimento da uno ad altro ufficio della stessa città </em>&#8220;; non era riscontrabile alcuno sviamento di potere nel trasferimento in questione rispetto al quale la circostanza dello svolgimento del procedimento penale poteva solo &#8220;<em>verosimilmente</em>&#8221; aver &#8220;<em>contribuito a rafforzare la valutazione di opportunità  dello spostamento ad altra sede, quale normale avvicendamento dopo un lungo periodo di permanenza nello stesso Comando</em>&#8220;; il proscioglimento del ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo refluire sulla legittimità  del giÃ  disposto trasferimento, potendo semmai &#8220;<em>costituire ragione di una richiesta di riesame della sede di servizio, rimessa all&#8217;ampia e libera valutazione dell&#8217;Amministrazione</em>&#8220;.<br /> 3. Con il presente appello, l&#8217;interessato deduce la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, la cui applicazione ai trasferimenti di sede sarebbe prescritta dal d.m. 603/1993 e dalla circolare n.49 in data 13 febbraio 1995 del Ministero delle finanze. L&#8217;impugnato trasferimento sarebbe stato motivato da &#8220;<em>esigenze di servizio</em>&#8221; imprecisate e non corrispondenti alla realtà  dei fatti. Infatti, la sede di destinazione sarebbe stata caratterizzata da una situazione di esubero di personale, mentre quella originaria avrebbe versato in situazione di carenza di organico. Il primo giudice avrebbe ammesso che l&#8217;adozione dell&#8217;atto sarebbe stata condizionata dal procedimento penale avviato nei confronti dell&#8217;interessato; tuttavia, e nonostante la positiva conclusione del medesimo procedimento, il Tar avrebbe ricondotto il trasferimento ad un normale avvicendamento di personale, pur essendo rimaste senza alcun chiarimento le esigenze dell&#8217;Amministrazione in termini di organico che il medesimo trasferimento avrebbe dovuto soddisfare. Perciò, detto trasferimento sarebbe stato viziato da &#8220;<em>un evidente sviamento dell&#8217;attività  amministrativa</em>&#8221; e sarebbe stato disposto in essere arbitrariamente, senza alcuna motivazione. L&#8217;appellante precisa che l&#8217;atto che si intendeva contestare era il provvedimento di trasferimento e non il successivo ordine, &#8220;<em>inesistente in questo caso e che, se fosse esistito, avrebbe conferito al provvedimento, in una seconda fase o immediatamente dopo, una maggior autorevolezza e, certamente, un&#8217;incontrastabile insindacabilità </em>&#8220;.<br /> 4. L&#8217;Amministrazione, costituita in giudizio con atto depositato in data 27 ottobre 2011, ha chiesto il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 5. Tanto esposto, il Collegio passa all&#8217;esame dell&#8217;appello.<br /> Si rileva che il trasferimento in questione veniva disposto con effetto immediato con il messaggio in data 11 ottobre 1996, d&#8217;ordine del Capo dell&#8217;Ufficio Comando 9^ Legione della Guardia di Finanza di Roma, recante il protocollo n.-OMISSIS-. Dunque, erroneamente l&#8217;appellante deduce l&#8217;inesistenza di un ordine che avrebbe potuto rendere il trasferimento di &#8220;<em>incontrastabile insindacabilità </em>&#8221; e, correttamente, il Tar ha considerato l&#8217;atto di trasferimento come ordine dell&#8217;Amministrazione. In proposito, in conformità  a consolidato indirizzo di questo Consiglio dal quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, deve ritenersi che, rispetto all&#8217;ordine di trasferimento per esigenze di servizio dell&#8217;Amministrazione, l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un&#8217;altra assuma un rilievo di mero fatto, sul quale prevale l&#8217;interesse pubblico allo svolgimento del servizio: perciò tale atto non richiede una specifica motivazione nè la partecipazione del destinatario al procedimento di adozione (cfr. <em>e plurimis</em> Cons. Stato, sez. II, 5 agosto 2019, n. 5523; id. sez. IV, 11 marzo 2020, n.1732, 17 gennaio 2018, n. 239 e 17 settembre 2013 n. 4586). Merita comunque sottolineare che l&#8217;atto avversato, che l&#8217;Amministrazione rappresenta essere stato adottato per far fronte ad un pensionamento, pare sostanziare un mero avvicendamento nell&#8217;ambito del stesso Comune, come correttamente evidenziato dal Tar.<br /> Il Collegio non riscontra alcuna contraddizione nella pronuncia impugnata in merito al rapporto tra il procedimento penale e la disposizione del trasferimento. Infatti, il Tar si è limitato ad esprimere una considerazione di verosimiglianza del mero contributo della circostanza della pendenza del procedimento penale al rafforzamento di una valutazione giÃ  autonomamente effettuata dall&#8217;Amministrazione di opportunità  del trasferimento, data la normalità  di un trasferimento da una sede in cui vi era stata una permanenza quasi ventennale.<br /> 6. Pertanto, l&#8217;appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.<br /> Il regolamento processuale delle spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, segue la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante alla rifusione, in favore dell&#8217;Amministrazione, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  dell&#8217;appellante.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Carlo Deodato, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore.</div>
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