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	<title>8118 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8118 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2006 n.8118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-6-4-2006-n-8118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-6-4-2006-n-8118/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2006 n.8118</a></p>
<p>Pres. Carbone, Rel. Forte. Elezioni &#8211; Elezioni politiche &#8211; Operazioni elettorali &#8211; Controversie riguardanti l’ammissione o l’esclusione di liste elettorali &#8211; Difetto di giurisdizione dell’A.G.O. e del G.A. &#8211; Competenza in materia &#8211; E&#8217; affidata in via esclusiva alla Giunta per le elezioni. (G.S.) Va dichiarato il difetto assoluto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-6-4-2006-n-8118/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2006 n.8118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-6-4-2006-n-8118/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2006 n.8118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, Rel. Forte.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Elezioni politiche &#8211; Operazioni elettorali &#8211; Controversie riguardanti l’ammissione o l’esclusione di liste elettorali &#8211; Difetto di giurisdizione dell’A.G.O. e del G.A. &#8211; Competenza in materia &#8211; E&#8217; affidata in via esclusiva alla Giunta per le elezioni. (G.S.)</p>
<p>Va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo in ordine alle controversie che riguardano le operazioni elettorali relative alle elezioni politiche ed in particolare a quelle riguardanti la esclusione o la ammissione di liste alla competizione elettorale; il sindacato sulla regolarità e validità della presentazione delle liste per la elezione al Parlamento, così come di tutti gli atti pertinenti alla sequenza procedimentale che conduce alla proclamazione degli eletti, è infatti riservato alla cognizione della Giunta per le elezioni, alla luce dell’art. 66 della Costituzione (che attribuisce alle assemblee parlamentari il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei propri componenti) e degli artt. 22 e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati). (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>PREMESSO IN FATTO</b></p>
<p>Che i ricorrenti hanno proposto tempestivi ricorsi al TAR Lazio e al TAR Calabria avverso l’atto di ricusazione della lista F.I.P.U. PENSIONATI ITALIANI emesso dai competenti Uffici circoscrizionali rispettivamente del Lazio e della Calabria e confermato dall’Ufficio nazionale elettorale, chiedendo la riammissione della lista alla competizione elettorale del 9-10 aprile 2006 anche in via interinale e che i T.A.R. aditi si sono dichiarati incompetenti, affermando che &#8220;si tratta nella fattispecie di procedimento elettorale relativo alla formazione di un organo costituzionale, materia che l’ordinamento non attribuisce al giudice amministrativo&#8221; e che il Consiglio di Stato ha confermato la statuizione dei primi giudizi perchè &#8220;ad un primo esame, proprio della presente fase cautelare, la controversia introdotta con il ricorso di primo grado appare estranea al perimetro della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo;&#8230; rilevato in particolare che la sfera di attribuzione descritta dagli articoli 66 della Costituzione e 22 e 87 del D.P.R. n. 361/57 sembra doversi intendere, riservare in via esclusiva alle Camere il potere di sindacare regolarità e validità degli atti pertinenti alla sequenza procedimentale che, dalla presentazione delle liste, conduce alla proclamazione degli eletti&#8221;.</p>
<p>Che secondo il ricorrente, a differenza di quanto affermano i giudici amministrativi, le Camere possono giudicare solo i titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi, dovendosi denegare ogni competenza delle stessa sull’emissione delle liste elettorali alla competizione e nelle fasi di preparazione del procedimento elettorale riservate alla cognizione del giudice amministrativo.</p>
<p align=center><b>OSSERVA</b></p>
<p>La questione prospettata è ammissibile quale istanza di regolamento di giurisdizione proposta da una delle parti del procedimento prima della decisione di primo grado, dovendosi denegare che vi sia una pronuncia vincolante nelle ordinanze interinali dei giudici amministrativi che dubitano dei loro poteri cognitivi nella materia ed essendosi già escluso dalla Corte Costituzionale che nella fattispecie possa configurarsi un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (C. Cost. ord. n. 117 del 23 marzo 2006).</p>
<p>L’istanza deve essere peraltro esaminata alla luce degli artt. 66 della Costituzione e 22 e 87 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (T.U. delle Leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, norme che sono state oggetto dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 512 del 20 novembre 2000, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87 sopra richiamato.</p>
<p>Quest’ultimo articolo sancisce che la Camera &#8220;pronuncia giudizio definitivo&#8221; su tutti i reclami presentati all’Ufficio Centrale elettorale durante la sua &#8220;attività o posteriormente&#8221; (I comma), e quindi anche sulle ricusazioni pronunciate ai sensi dell’art. 22 dello stesso Testo Unico, in tal modo riservando alla cognizione della Giunta per le elezioni della Camera stessa la convalida di tutte le operazioni elettorali comprese quelle di ammissione delle liste.</p>
<p>Va quindi confermato quanto già rilevato da questa Corte sia pure in riferimento a situazioni soggettive successive alle elezioni politiche.</p>
<p>Questa Corte ha da un canto rilevato la natura amministrativa degli atti degli Uffici elettorali circoscrizionali e centrali (S.U. 22 marzo 1999 n. 172) e d’altro canto ha affermato il difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo (Cass. 22 marzo 1999, Cass. 9 giugno 1997 n. 5153) su tali atti con riferimento particolare al regolare svolgimento delle operazioni elettorali.</p>
<p>Si deve quindi escludere che le posizioni soggettive fondamentali che hanno rilievo in questa fase preparatoria delle elezioni (così il titolo III° del T.U. sulle elezioni) siano prive di tutela nel disegno costituzionale che rimette a ciascuna Camera la convalida delle proprie elezioni e quindi delle operazioni elettorali che le hanno precedute con un giudizio definitivo sui reclami avverso la ricusazione delle liste e sugli effetti di questi provvedimenti in ordine alla convalida delle elezioni.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese tra le parti, data la novità della questione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
La Corte dichiara il difetto assoluto di giurisdizione e compensa le spese.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consigli delle Sezioni unite civili della corte Suprema di Cassazione del 6 aprile 2006.</p>
<p>Depositato in cancelleria il 6 aprile 2006.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8118</a></p>
<p>Pres. De lise, Est. Amodio Boccia e Carissimi (Avv.ti L. Medugno e A. Romano) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) sussiste giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di concorsi interni per il passaggio del pubblico dipendente ad una nuova qualifica nell&#8217;ambito della stessa area con attribuzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De lise, Est. Amodio<br /> Boccia e Carissimi (Avv.ti  L. Medugno e A. Romano) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sussiste giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di concorsi interni per il passaggio del pubblico dipendente ad una nuova qualifica nell&#8217;ambito della stessa area con attribuzione di nuove mansioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Concorsi interni – Passaggio del pubblico dipendente ad una uova qualifica all’interno della stessa area – Attribuzione di un diverso profilo mansionistico – Giurisdizione del G.O. – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste progressione di tipo orizzontale, con conseguente giurisdizione del G.O., nel caso di procedure selettive preordinate al passaggio da una qualifica ad un’altra nell’ambito della stessa area, del pubblico dipendente,  indipendentemente dall’eventuale attribuzione di un diverso profilo mansionistico, non considerato di intensità tale da produrre una  novazione oggettiva del rapporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Pasquale de LISE                                       Presidente<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11345 del 2003 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Boccia Antonella e Carissimi Ezio</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Medugno ed Alessandra Romano, con i quali elettivamente domiciliano in Roma, Via Panama n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />
e nei confronti</p>
<p>di <b>Bini Donatella e Saponara Maria</b>, non costituite;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2003, con il quale è stata indetta la procedura di qualificazione e di selezione interna per i passaggi del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n<br />
&#8211; dei decreti del Capo del Dipartimento per le Risorse Umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6464/03 e 6467/03, entrambi del 10 ottobre 2003, con i quali sono stati rispettivamente esclusi dalla suddetta procedura di qualificazione;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
	Nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 13 luglio 2005, l’avv. Romano e l’avv. dello Stato Pampanelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I signori Boccia e Carissimi, dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri area economica C2, appartenenti all’organico del Dipartimento della Protezione Civile, aspirando alla posizione apicale C3, presentavano domanda di partecipazione alla procedura di qualificazione e di selezione interna per detto passaggio, bandita con i provvedimenti in epigrafe indicati.<br />
Con decreti del Capo del Dipartimento per le Risorse Umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6464/03 e 6467/03, entrambi del 10 ottobre 2003, non venivano ammessi a sostenere le prove sul presupposto che la selezione dovesse intendersi riservata ai soli dipendenti appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M. 11 luglio 2003.<br />
Avverso tale decisione, proponevano ricorso al Giudice del lavoro di Roma che, con ordinanza 27 ottobre 2003, declinava la propria giurisdizione.<br />
Si sono conseguentemente rivolti a questo Tribunale, la cui giurisdizione si radicherebbe in forza dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001, trattandosi di controversia riguardante concorsi pubblici.<br />
Nel merito, essi assumono che la determinazione assunta dalla P.a. sarebbe viziata da eccesso di potere per illogicità, violerebbe il D.P.C.M. 23 luglio 2002, nonché l’art. 97 della Costituzione.<br />
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, assume l’infondatezza delle censure mosse ai provvedimenti impugnati.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Prima di esaminare i motivi di ricorso, il Tribunale deve darsi carico di verificare la sussistenza della propria giurisdizione.<br />
	In punto di fatto, va precisato che la vicenda in esame concerne il passaggio di dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri da una posizione economica ad altra nell’ambito della stessa area funzionale C e, segnatamente, un procedimento di selezione per l’accesso alla posizione economica apicale C3.<br />	<br />
	Alla stregua delle considerazioni che seguono la pretesa azionata esula dalla cognizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	L’art. 63 del D.Lgs. 165/2001, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilisce al quarto comma che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
	Dopo un iniziale diverso orientamento, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che detta norma, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 15 ottobre 2003 n. 15403).<br />	<br />
	Alla base di tale mutamento di indirizzo, la valorizzazione del principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente in definitiva un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.<br />	<br />
	Ciò nella considerazione che una nutrita giurisprudenza costituzionale ha avvertito che le progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori, in un sistema come quello oggi in vigore, devono essere esse stesse attuate mediante un selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, coerentemente con la prospettiva imposta dall’art. 97 Cost., per mezzo di pubblico concorso, il che esclude la legittimità di selezioni riservate esclusivamente al personale già dipendente ed impone l’apertura all’esterno, per quote significative dei posti disponibili, solo così potendosi assicurare compiutamente la finalità di assegnare ad un determinato posto la persona che presenti i migliori requisiti attitudinali.<br />	<br />
Con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le cui conclusioni sono state costantemente recepite dalla giurisprudenza successiva, sia civile sia amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato in materia il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa è vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizionale del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area. <br />
In sostanza, considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato per aree o fasce, all’interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrino veri e propri concorsi, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere e detto indirizzo giurisprudenziale risulta in linea con i principi enunciati, dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, dalla Corte costituzionale, che ha precisato come il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce un accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la selezione deve rimanere soggetta alla regola del pubblico concorso, con la conseguenza che deve riconoscersi la giurisdizione amministrativa anche quando si tratti di concorsi per soli interni, sempre che comportino il passaggio da un’area o da una fascia funzionale inferiore ad altra superiore, dovendosi, di contro, ravvisare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area (Cass. Civ. SS.UU., 26 novembre 2004 n. 22278). <br />
	Il Collegio fa presente che su controversie analoghe a quella in esame, concernenti cioè procedure selettive per il passaggio di dipendenti all’interno della stessa area C, la Sezione ha avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo concludendo che la giurisdizione sulle controversie inerenti a “concorsi interni” si ripartisce tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario secondo che la procedura selettiva sia preordinata a passaggi di area o fascia funzionale, da intendersi nel senso di passaggio da una qualifica inferiore a una qualifica superiore (c.d. progressioni verticali), ovvero a una semplice progressione economica nell’ambito della medesima area o fascia (c.d. progressione orizzontale) (T.A.R. Lazio, Roma, I, 4 novembre 2004 n. 12370).<br />	<br />
	La Sezione, in particolare, ha ritenuto che la Corte di Cassazione, nel parlare di area o fascia funzionale, non intendesse compiere una sorta di rinvio alle classificazioni del personale attualmente previste dai contratti collettivi ma piuttosto volesse riferirsi, coerentemente alle premesse delle conclusioni da essa raggiunte, alla qualifica, da intendersi come livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso altrettanto determinato di responsabilità.<br />	<br />
	Di talché, corrispondendo alle “posizioni economiche” C1, C2 e C3 mansioni distinte e di complessità via via crescente e responsabilità parimenti diverse e crescenti, non si tratterebbe di semplici posizioni economiche ma di vere e proprie distinte aree o fasce funzionali, con la conseguenza che la procedura selettiva preordinata al passaggio da una posizione economica ad altra, sia pure nell’ambito dell’area funzionale C, non costituirebbe una semplice progressione economica all’interno di una area o fascia funzionale, vale a dire una selezione comportante una progressione di tipo orizzontale, implicando al contrario quel passaggio da un’area o fascia funzionale ad altra che radica la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	Il Collegio ritiene di dovere rivedere tale orientamento concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui la selezione interna è volta al passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area funzionale come individuata dalla contrattazione collettiva.<br />	<br />
	In altri termini, il Collegio è dell’avviso che anche il passaggio dalla posizione economica C1 o C2 alla posizione economica C3 determini una progressione di tipo orizzontale, per la quale è da ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, e non una progressione di tipo verticale, vale a dire dall’una all’altra area funzionale, per la quale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, sarebbe sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	A tal fine, occorre in primo luogo considerare che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata investita proprio della questione inerente al procedimento di selezione interna per il passaggio di dipendenti, appartenenti alla medesima area funzionale C, alla superiore posizione economica C3 e, con la richiamata ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, ha espressamente ritenuto che la fattispecie fosse riferibile all’ipotesi sub d (residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area), trattandosi di procedure selettive attivate per attribuzione di una superiore posizione di lavoro, assegnata alla medesima area contrattuale nella quale è inserita la posizione legittimante la partecipazione alla selezione.<br />	<br />
	Pertanto, proprio nella circostanza in cui ha sintetizzato il quadro complessivo in materia di concorsi pubblici, il supremo giudice della giurisdizione ha ritenuto la fattispecie della procedura selettiva per il passaggio da una posizione all’altra nell&#8217;ambito dell’area funzionale C un’ipotesi di progressione di tipo orizzontale con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria.<br />	<br />
	 Il Collegio ritiene che non si possa giungere a conclusione diversa da quella indicata dalla Corte di Cassazione, atteso che, pure se la progressione fosse non solo ai fini economici, comportando l’attribuzione di un diverso profilo mansionistico, occorrerebbe comunque dare prevalente rilievo alla circostanza che la progressione stessa avviene all’interno della medesima area funzionale &#8211; per cui vi è una mera modificazione del rapporto e non già una novazione oggettiva dello stesso &#8211; ed è normalmente riservata ai soli dipendenti in servizio, laddove la procedura selettiva finalizzata al passaggio ad un’area funzionale superiore comporta una novazione oggettiva del rapporto e dovrebbe normalmente essere pubblica, ossia aperta anche alla partecipazione di soggetti estranei all’amministrazione, purché in possesso dei titoli richiesti. <br />	<br />
	La contrattazione collettiva, infatti, ha classificato il personale in categorie (o aree) e da tale classificazione deriva che lo sviluppo della carriera all’interno della stessa categoria o area costituisce un aspetto di gestione del rapporto di lavoro, che avviene secondo le procedure previste nella contrattazione stessa, con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario.<br />	<br />
Ai fini del riparto di giurisdizione, quindi, è irrilevante che in alcuni contratti collettivi è prevista all’interno delle categorie una mera progressione economica senza attribuzione di nuove funzioni, mentre in altri all’acquisizione di un livello economico maggiore corrisponde anche l’attribuzione di mansioni più elevate nella categoria (o area) di appartenenza, atteso che in entrambi i casi si tratta di procedure di avanzamento interne alla stessa categoria (o area per il comparto Ministeri), rientranti nell’attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria o area di inquadramento, mentre solo in caso di atto finalizzato all’assunzione in una categoria o area  superiore vi è quella novazione oggettiva del rapporto, richiamata dalla Corte di Cassazione quale indice che distingue le progressioni verticali, attribuite al giudice amministrativo, da quelle orizzontali, attribuite al giudice ordinario (Cons. Stato, VI, 7 ottobre 2004 n. 6510 che, tra l’altro, richiama Cass. Civ. SS.UU. 10 dicembre 2003 n. 18886). <br />
In altri termini, pur considerando che la progressione all’interno della medesima area funzionale non sempre si concreta in un mero avanzamento retributivo privo di connotazione mansionistica, deve ritenersi che, in sede di contrattazione collettiva, il mutamento del profilo mansionistico eventualmente conseguente alla promozione all’interno della stessa area non è stato considerato di intensità tale da produrre la novazione oggettiva del rapporto, a differenza che nel passaggio ad altra area funzionale in cui invece ha luogo detta novazione oggettiva. <br />
In conclusione, il Collegio è dell’avviso che, ferma restando la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative ai concorsi “esterni” o ai quali possono comunque partecipare anche gli “esterni”,  la giurisdizione inerente ai “concorsi interni” si ripartisce tra plesso giurisdizionale amministrativo e plesso giurisdizionale ordinario secondo che la procedura selettiva sia preordinata al passaggio da un’area funzionale all’altra (c.d. progressione verticale) ovvero comporti il passaggio ad altra qualifica nell’ambito della stessa area (c.d. progressione orizzontale) senza alcuna distinzione tra mera progressione economica e progressione giuridica ma con esclusivo riferimento alle nozioni di aree funzionali (o categorie) individuate dalla contrattazione collettiva.<br />
Sotto altro angolo visuale, oltre che nelle ipotesi di concorsi ai quali possono partecipare anche coloro che non sono ancora dipendenti dell’amministrazione, la giurisdizione amministrativa può ritenersi radicata per i concorsi interni che, comportando il passaggio ad altra area e, quindi, la novazione oggettiva del rapporto, dovrebbero in teoria prevedere la possibile partecipazione di esterni, mentre residua la giurisdizione ordinaria quando il concorso, comportando il passaggio ad altra qualifica della medesima area, dovrebbe in teoria essere riservato a coloro che sono già dipendenti dell’amministrazione.<br />
Tali ultime procedure, infatti, ancorché denominate concorso, non sono i concorsi per l’accesso al pubblico impiego di cui tratta l’art. 97 Cost. le cui controversie sono affidate al giudice amministrativo, bensì procedure di promozione, attinenti quindi allo svolgimento del rapporto d’impiego, sulle quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, V, 12 luglio 2005 n. 3778).<br />
Né può assumere rilievo ai fini in questione la considerazione della possibile coesistenza di due diversi ordini giudiziari in caso di procedure parallele finalizzate, da un lato, al passaggio da un’area ad un’altra e, dall’altro, al passaggio ad una superiore posizione di lavoro nell’ambito della medesima area contrattuale, trattandosi di inconvenienti inevitabilmente derivanti dalla complessità del sistema normativo vigente nel settore (ex multis: Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2873).<br />
Ne consegue, considerato che i ricorrenti hanno impugnato il bando per il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno della stessa area, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
	Detta soluzione, peraltro, è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa ampiamente prevalente sia di secondo che di primo grado (ex multis: Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2873; Cons. Stato, IV, 31 marzo 2005 n. 1453; T.A.R. Lazio, Roma, I ter, 11 luglio 2005 n. 5575; T.AR. Lazio, Roma, III, 11 maggio 2005 n. 3636; T.A.R. Lazio, Roma, III ter 28 aprile 2005 n. 3185; T.A.R. Lazio, Roma, III ter, 9 aprile 2005 n. 2597; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 21 dicembre 2004 n. 19579; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 12 luglio 2004 n. 1576). <br />	<br />
	Quanto alle spese di giudizio, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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