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	<title>81 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>81 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-26-1-2021-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-26-1-2021-n-81/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.81</a></p>
<p>Pres. Criscenti &#8211; Est. De Col 1. Paesaggio &#8211; Apposizione del vincolo &#8211; Eventuale stato di degrado ambientale &#8211; Interesse alla tutela &#8211; Sussistenza &#8211; Principio del &#8220;salvare il salvabile&#8220;   2. Paesaggio &#8211; Apposizione del vincolo &#8211; Tendenziale irreversibilità  del vincolo paesaggistico &#8211; Possibilità  di revoca del vincolo paesaggistico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-26-1-2021-n-81/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-26-1-2021-n-81/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscenti &#8211; Est. De Col</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Paesaggio &#8211; Apposizione del vincolo &#8211; Eventuale stato di degrado ambientale &#8211; Interesse alla tutela &#8211; Sussistenza &#8211; Principio del &#8220;<em>salvare il salvabile</em>&#8220;<br />  <br /> 2. Paesaggio &#8211; Apposizione del vincolo &#8211; Tendenziale irreversibilità  del vincolo paesaggistico &#8211; Possibilità  di revoca del vincolo paesaggistico &#8211; Art. 14 R.D. n. 1357/1940 &#8211; Non sussistenza e non applicabilità  ai sensi dell&#8217;art. 158 D.Lgs. n. 42/2004 &#8211; Art. 21 quinquies &#8211; Sussistenza del potere discrezionale di revoca</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;eventuale stato di degrado ambientale, di cui la P.A. deve farsi carico dopo l&#8217;apposizione del vincolo paesaggistico, non rende il bene immeritevole di tutela, essendo l&#8217;esistenza e la valorizzazione del vincolo stesso preordinate (anche) a scongiurare l&#8217;aggravamento della situazione, a rafforzarne in senso protettivo la parte residua rimasta intatta e a perseguirne &#8211; al limite &#8211; l&#8217;eventuale ripristino in applicazione del principio di &#8220;<em>salvare il salvabile</em>&#8220;.<br />  <br /> 2. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio non disciplina uno specifico procedimento, da attivare d&#8217;ufficio o su istanza di parte, volto alla rimozione del vincolo paesaggistico già  imposto, e, quindi, volto alla revoca del provvedimento amministrativo che ha imposto il vincolo e dall&#8217;analisi della disciplina di tale Codice  enucleabile un principio immanente di tendenziale irreversibilità  del vincolo paesaggistico. Conseguentemente l&#8217;art. 14 del R.D. n. 1357/1940 risulta confliggere con il principio anzidetto nel tempo invalso nell&#8217;ordinamento e, quindi, in quanto inapplicabile ai sensi dell&#8217;art. 158 del D.Lgs n. 42/2004,  da reputarsi tacitamente abrogato.<br /> Ciò nonostante l&#8217;esercizio del potere discrezionale di revoca deve essere valutato anche sotto il concorrente profilo dell&#8217;art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990 in merito al generale potere di autotutela e, pur non avendo un obbligo giuridico di esaminare l&#8217;istanza dei concorrenti, l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto disporre il rigetto dell&#8217;istanza del privato sulla base di una specifica istruttoria e/o sull&#8217;esercizio di una propria valutazione tecnico discrezionale in ordine alla perdurante esigenza di tutelare l&#8217;area in questione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br /> <strong>Sezione Staccata di Reggio Calabria</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 200 del 2018, proposto da<br /> Giovanni Maria Scordino, Elena Scordino, Maria Scordino e Giuliana Scordino, rappresentati e difesi dagli avvocati Natalia Paoletti, Nicolò Paoletti e Maurizio Romolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Reggio Calabria, via Niccolò Da Reggio n. 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città  Metropolitana di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria <em>ex lege</em> in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;<br /> Regione Calabria, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> -della nota del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio Vigilanza-Tutela del Paesaggio, prot. n. DG PBAAC/34.19.07/3217 Fasc. 722 dell&#8217;01.02.2018, trasmessa a mezzo pec in data 02.02.2018, con la quale  stata comunicato il diniego all&#8217;istanza degli odierni ricorrenti tendente ad ottenere la revoca del vincolo di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 10/02/1976, nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città  Metropolitana di Reggio Calabria;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Andrea De Col all&#8217;udienza del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi ex art. 25 D.L. 28.10.2020 n. 137 attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo della piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. I ricorrenti sono proprietari di alcuni immobili situati in una zona del Comune di Reggio Calabria (frazione Pellaro) sottoposta a vincolo paesaggistico apposto con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali (d&#8217;ora in avanti, MIBAC), di concerto con il Ministro per la Marina Mercantile, del 10.02.1976, intitolato &#8220;<em>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria</em>&#8221; e così motivato: <em>&#8220;riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino avente eccezionale valore estetico tradizionale</em>&#8220;.<br /> 2. Con il presente ricorso, notificato il 30.03.2018 e depositato il 27.04.2018, essi impugnano la nota ministeriale di cui in epigrafe recante il diniego di revoca del suddetto vincolo di notevole interesse pubblico paesaggistico, adottato all&#8217;esito del procedimento avviato su istanza avanzate dagli interessati ai sensi dell&#8217;art. 14 R.D. n.1357/1940 (&#8220;<em>Regolamento per l&#8217;applicazione della l. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali</em>&#8220;) e ai sensi dell&#8217;art. 21 <em>quinquies </em>della L. n. 241/90, ritenendolo lesivo del loro interesse legittimo a veder rivalutate le caratteristiche dell&#8217;area di proprietà , gravata da un vincolo paesaggistico imposto nel 1976 e ormai non più attuale.<br /> 3. Il provvedimento impugnato risulta motivato nel senso che &#8220;<em>il possibile riconoscimento delle aree &quot;significativamente compromesse e degradate&quot;, previsto dal Codice D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., debba essere inteso come propedeutico e finalizzato alla individuazione di appositi interventi di recupero e riqualificazione e non recepito quale eventuale necessità  di ridefinire il perimetro dell&#8217;area tutelata, ipotesi questa &#8211; per la quale il predetto Codice non prevede alcuna procedura.</em><br /> <em>Gli articoli 138 e ss. del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, anzi, disciplinano l&#8217;imposizione del vincolo, non anche la riduzione o eliminazione dello stesso&#038;.la disciplina di tutela paesaggistica del Codice ha accentuato, rispetto alle originarie disposizioni della legge n. 1497/1939, una logica, per così dire, &#8216;incrementale&#8217;, secondo la quale i vincoli possono essere nel tempo estesi ed integrati nei contenuti precettivi, ma non perdono efficacia, nè devono essere sottoposti a forme di revisione o conferma&#8221;</em>; &#8220;<em>i vincoli paesaggistici, proprio in ragione del loro carattere &#8216;relativo&#8217;, non sono suscettibili nemmeno di quelle forme di verifica o di riesame che, sia pure entro limiti ben precisi, sono state introdotte recentemente per i beni culturali (cfr. artt. 12, 16 e 128 del Codice) &#038; tant&#8217; vero che l&#8217;art. 140 dispone ormai che i vincoli paesaggistici non possano essere rimossi o ridotti nemmeno ad opera del piano paesaggistico da elaborarsi congiuntamente e da condividere con specifico accordo procedimentale da Regione e Ministero</em>&#8220;.<br /> 4. Nel ricorso si dÃ  atto che l&#8217;area su cui insistono i terreni di proprietà  dei sigg. Scordino si presenta ormai così profondamente trasformata, a causa dei sopravvenuti fenomeni di antropizzazione ed urbanizzazione, da aver perso i tratti qualificanti l&#8217;originario vincolo paesaggistico che quindi andrebbe rimosso anche in funzione della &#8220;riespansione&#8221; e del pieno sfruttamento delle prerogative dominicali presidiate a livello costituzionale e sovranazionale.<br /> 5. In particolare, i ricorrenti articolano quattro motivi di ricorso.<br /> Con il primo censurano la violazione dell&#8217;art.137 del D.Lgs n. 42/2004 per non aver previamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante della commissione provinciale o, se costituita, di quella regionale che sarebbe stato certamente orientato a negare ogni attuale valenza paesaggistica dell&#8217;area in questione.<br /> Con il secondo criticano la violazione dell&#8217;art.10 bis della L. n. 241/90 per non aver fatto precedere il diniego impugnato dalla necessaria comunicazione delle ragioni di preavviso del rigetto.<br /> Con il terzo lamentano la carenza di motivazione e di istruttoria, non avendo l&#8217;autorità  ministeriale adeguatamente valutato il compendio documentale inoltrato dai proprietari, <em>in primis</em> la sentenza del Consiglio di Stato n. 3037 dell&#8217;11.07.2016 che avrebbe &#8220;certificato&#8221; la definitiva compromissione dei valori tutelati dal vincolo paesaggistico (&#8220;<em>lo stato dei luoghi  profondamente mutato dal 1976, tanto che oggi la zona si presenta brulla e senza alberi, e non vi  più la presenza della vegetazione che vi era nel passato</em>&#8220;) e, in seconda battuta, la circostanza che la conservazione dei paesaggio sarebbe venuta meno a causa del comportamento assunto nel tempo dalla stessa P.A. che vi avrebbe edificato nelle vicinanze strade, ferrovie, infrastrutture, oltre ad aver realizzato nuovi insediamenti abitativi e commerciali.<br /> Con il quarto motivo essi censurano, infine, la violazione dell&#8217;art. 140 del D.Lgs. n. 42/2004 nella parte in cui il vincolo controverso sarebbe stato ritenuto non suscettibile di restrizione o di revoca.<br /> 6. Il Ministero intimato si  costituito in giudizio con atto di mera forma datato 09.05.2018, eccependo l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrente e la sua infondatezza nel merito, asserendo l&#8217;implicita abolizione della norma regolatrice della controversia (art. 14 R.D n.1357/1940).<br /> 7. In data 10.05.2018 si  costituita in giudizio anche la Regione Calabria, chiedendo di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.<br /> 8. Sia il Ministero che i ricorrenti hanno sviluppato nelle battute conclusive del giudizio le rispettive tesi difensive, insistendo sulle opposte conclusioni.<br /> 9. All&#8217;udienza del 2 dicembre 2020, tenutasi ex art. 25 del D.L. 28.10.2020 n. 137, il Tribunale, all&#8217;esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.<br /> 10. Va innanzitutto disattesa l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Calabria.<br /> Nel momento in cui viene sollecitata la modifica dell&#8217;estensione di un vincolo paesaggistico o addirittura la sua cancellazione, non può negarsi la qualità  di parte resistente alla Regione Calabria, stante le ordinamentali funzioni di pianificazione e di gestione ad essa normativamente intestate in via concorrente con il MIBAC.<br /> Non può nemmeno essere messa in discussione la legittimazione attiva dei ricorrenti che, per il solo fatto di essere i proprietari dei suoli sottoposti a tutela paesaggistica, rivestono una posizione soggettivamente differenziata e qualificata dall&#8217;interesse a veder ridotta e/o eliminata la limitazione conformativa dell&#8217;area su cui insiste il vincolo sia per tutelare il valore economico del sedime, sia per non correre il rischio che la conferma del vincolo possa precludere a future iniziative edificatorie più vantaggiose rispetto a quelle attuali, se e laddove praticabili.<br /> Le eccezioni in rito, quindi, vanno rigettate.<br /> 11. Quanto al merito, ragioni di logica espositiva consigliano di procedere all&#8217;esame del quarto mezzo di tutela che postula la risoluzione della fondamentale questione giuridica sottesa al ricorso introduttivo e cio se il vincolo paesaggistico imposto dal MIBAC, per il tramite della competente Soprintendenza, sia suscettibile di essere revocato e/o sottoposto a revisione nell&#8217;esercizio di un potere di autotutela specifico e riconducibile all&#8217;art. 14 del R.D. n. 1357/1940 ovvero di un potere di autotutela generalizzato ex art. 21 <em>quinquies </em>L. n. 241/90 su conforme istanza dei proprietari interessati.<br /> 11.1. Giova accennare ad una brevissima sintesi ricognitiva sulla natura, gli effetti e le finalità  del provvedimento amministrativo di imposizione del vincolo paesaggistico alla luce del quadro normativo vigente (art. 131 e ss. D.Lgs. 22.01.2004 n. 42).<br /> Con la locuzione di &#8220;beni paesaggistici&#8221; la legge ha inteso indicare quegli aspetti del paesaggio, unitariamente e dinamicamente considerato (&#8220;<em>Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità , il cui carattere deriva dall&#8217;azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, che per loro caratteristiche naturali, culturali o storiche sono ritenuti meritevoli di tutela</em>&#8221; (art. 131 cit. ma v. anche Corte Cost. n.367/2007), che per caratteristiche naturali, culturali, storiche o quali &#8220;bellezze d&#8217;insieme&#8221;, sono ritenuti meritevoli di particolare tutela.<br /> La P.A. esercita un potere pubblico finalizzato a tutelare l&#8217;interesse paesaggistico mediante l&#8217;individuazione del bene, dichiarato di notevole interesse pubblico (art. 140 D.Lgs. n. 42/2004) e la sua sottoposizione ad un regime giuridico particolare, consistente essenzialmente nell&#8217;imposizione del vincolo paesaggistico e nella sua successiva gestione da parte di una pluralità  concorrente di autori pubblici (Stato-Regioni o Comuni delegati) in sede di pianificazione (art.143 D.Lgs n. 42/2004) e di autorizzazione paesaggistica (art.146 D.Lgs n. 42/2004).<br /> Con questo potere di tipo &#8220;accertativo&#8221; si interfaccia il privato, titolare di un diritto soggettivo di proprietà  o di altro diritto reale, ma anche di una posizione di interesse legittimo &#8220;oppositivo&#8221; in presenza di un cattivo esercizio del potere impositivo del vincolo e &#8220;pretensivo&#8221; all&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> Nel caso di specie, l&#8217;imposizione del vincolo attribuisce la qualifica di bene tutelato mediante un giudizio compiuto non dalla legge, ma da un provvedimento amministrativo (DM 10.02.1976), avente un&#8217;efficacia ricognitiva dell&#8217;esistenza del bene e, al tempo stesso, dichiarativa della sua connaturata valenza paesaggistica (v. Corte costituzionale, sentenze 55 e 56 del 1968).<br /> Dall&#8217;imposizione del vincolo paesaggistico deriva un vero e proprio dovere di conservazione del bene soggetto a protezione, costituente una limitazione di natura amministrativa della proprietà  privata.<br /> Così come per i beni culturali, anche in materia di paesaggio, rilevanti risultano essere le funzioni della tutela e della valorizzazione.<br /> Accanto alla funzione conservativa affidata alla competenza esclusiva dello Stato, il Legislatore ha previsto anche la funzione di valorizzazione del paesaggio, intesa come riqualificazione di aree sottoposte a tutela compromesse o degradate e come attività  diretta ad assicurarne la fruizione e l&#8217;uso (art. 138 comma 2 D.Lgs. n. 42/2004), affidate alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni attraverso gli strumenti della pianificazione paesaggistica ovvero di regolazione del vincolo (cfr. Corte Cost. n. 367/2007 cit. e, più di recente, Corte Cost. n. 240/2020).<br /> Come già  evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato sez.VI, 27 novembre 2012 n. 7959), &#8220;<em>le determinazioni dell&#8217;amministrazione in tema di delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale bellezza di insieme costituisce tipica espressione di discrezionalità  tecnica, sindacabile in sede di giudizio di legittimità  solo sotto il profilo della manifesta arbitrarietà  ed illogicità  della scelta operata (in tal senso: Cons. Stato, IV, 20 marzo 2006, n. 1470). E&#8217; del tutto evidente che il principio in questione trovi applicazione (per palese identità  di ratio) anche nelle ipotesi in cui le valutazioni tecnico-discrezionali non siano state operate nella fase &#8211; per così dire &#8211; &#8216;genetica&#8217; dell&#8217;apposizione del vincolo, bensì nella fase &#8211; per così dire &#8211; &#8216;funzionale&#8217; della sua concreta gestione (al cui ambito deve essere ricondotta la richiesta di riduzione del vincolo all&#8217;origine dei fatti di causa)&#8221;</em>.<br /> Su tali aspetti di ordine generale e salvo quanto si dià  nel prosieguo, deve ancora richiamarsi il consolidato (e qui condiviso) orientamento secondo cui l&#8217;avvenuta edificazione di un&#8217;area o le sue condizioni di degrado &#8220;<em>non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall&#8217;intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poichè l&#8217;imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l&#8217;imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell&#8217;integrità  dello stesso (in tal senso -ex plurimis &#8211; Cons. Stato, VI, 12 luglio 2011, n. 4196; id., VI, 15 giugno 2011, n. 3644; id, VI, 20 gennaio 2003, n. 203)</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato sez. VI, 21 febbraio 2012 n. 3401).<br /> In altri termini, l&#8217;eventuale stato di degrado ambientale, di cui la P.A. deve farsi carico dopo l&#8217;apposizione del vincolo, non rende il bene immeritevole di tutela, essendo l&#8217;esistenza e la valorizzazione del vincolo stesso preordinate (anche) a scongiurare l&#8217;aggravamento della situazione, a rafforzarne in senso protettivo la parte residua rimasta intatta e a perseguirne -al limite- l&#8217;eventuale ripristino in applicazione del principio, più volte enunciato, di &#8216;salvare il salvabile&#8217; (cfr. TAR Reggio Calabria 24 agosto 2019 n. 511; Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2018 n. 3773; Cons. Stato Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3560).<br /> 11.2. Come già  anticipato, il tema centrale della controversia, riassunta nella disamina del quarto motivo di ricorso, consiste nello stabilire se il MIBAC possa rimuovere o meno in autotutela ai sensi dell&#8217;art.14 R.D. n. 1357/1940 il vincolo paesaggistico apposto con il DM 10.02.1976 in zona Pellaro nel cui ambito insistono pacificamente i fondi di proprietà  dei ricorrenti. Il citato art. 14 prevede, infatti, che &#8220;<em>quando siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato, può il Ministro, di sua iniziativa o su domanda degli interessati, togliere o restringere il vincolo, sentita la Commissione provinciale, sia su bellezze individue sia su bellezze d&#8217;insieme&#8221;</em>.<br /> La norma, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe tuttora in vigore grazie all&#8217;art.158 del D.Lgs n. 42/2004, a tenore del quale le disposizioni regolamentari di attuazione del 1940 continuano ad essere efficaci, in quanto applicabili, &#8220;<em>fino all&#8217;emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del codice</em>&#8221; che, però, non sono stare ancora emanate.<br /> In virtà¹ di questo presupposto, i ricorrenti lamentano lo scorretto esercizio del potere di autotutela ministeriale nella parte in cui il MIBAC, non entrando nel merito della perdurante ed attuale sussistenza del vincolo, ha di fatto negato che in capo all&#8217;amministrazione statale sia ancora ipotizzabile un autonomo potere di revocarne o di ridurne l&#8217;efficacia, sostenendo che ogni questione sulla sopravvivenza in termini di compatibilità  dello stesso con futuri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia dello stato dei luoghi andrebbe affrontata in sede di pianificazione paesaggistica.<br /> 11.3. Il Collegio, anticipando la sostanziale condivisione dei postulati di fondo illustrati dalla difesa erariale, reputa di non doversi discostare dai principi elaborati dalla giurisprudenza più recente in tema di revisione del vincolo (cfr. Cons. Stato sez. VI, n. 5989/2012; T.A.R. Campania-Napoli sez. I, 24 ottobre 2016 n. 4865) e qui riproposti nei seguenti termini:<br /> -il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) non disciplina uno specifico procedimento, da attivare d&#8217;ufficio o su istanza di parte, volto alla rimozione del vincolo già  imposto, e, quindi, volto alla revoca del provvedimento amministrativo che ha imposto il vincolo;<br /> -neppure prevede che -in accoglimento di una istanza o d&#8217;ufficio &#8211; l&#8217;amministrazione possa dichiarare irrilevante, in tutto o in parte, il vincolo previsto dalla legge statale o regionale;<br /> -al contrario, all&#8217;art. 140, comma 2, vieta le rimozioni o modifiche della dichiarazione di notevole interesse pubblico in sede di redazione o revisione del piano paesaggistico;<br /> -nel contempo, all&#8217;art. 141 bis, enuncia la regola per cui l&#8217;amministrazione può sempre integrare, e non ridurre, le dichiarazioni di interesse pubblico, aventi per oggetto l&#8217;ambito delle aree protette in base ad un provvedimento di vincolo o in base alla legge;<br /> -ancora, ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 4, lett. b, la rilevazione di aree &quot;<em>gravemente compromesse e degradate&quot; </em>(rimessa alla responsabile valutazione di merito dell&#8217;autorità  amministrativa) può indurre all&#8217;approvazione di un piano paesaggistico che escluda la necessità  dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;ulteriore modifica dello stato dei luoghi, ma non  considerata dal legislatore una situazione tipica, tale da indurre alla attivazione (d&#8217;ufficio o su istanza di parte) di un procedimento di revoca o rimozione del vincolo;<br /> -l&#8217;assenza di una specifica normativa nazionale concernente la rimozione del vincolo si spiega, perchè l&#8217;eventuale degrado dell&#8217;area sottoposta alla salvaguardia in base alla legislazione di settore non fa sorgere l&#8217;esigenza di rimuovere il vincolo, ma, piuttosto, comporta l&#8217;esigenza che vi sia una maggiore protezione delle aree tutelate (anche in sede di esame delle istanze di autorizzazione), per &#8220;salvare il salvabile&#8221; ed evitare ulteriori compromissioni e degradi;<br /> &#8211; dalla sopra illustrata disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio , dunque, enucleabile un principio immanente di tendenziale irreversibilità  del vincolo paesaggistico, in virtà¹ del quale  stato legittimamente adottato il provvedimento declinatorio in questa sede impugnato.<br /> 12. Ciò posto, l&#8217;art. 14 del R.D. n. 1357/1940, invocato da parte ricorrente a suffragio delle proprie tesi, risulta confliggere col principio anzidetto col tempo invalso nell&#8217;ordinamento, e, quindi, in quanto inapplicabile ai sensi dell&#8217;art. 158 D.lgs. n. 42/2004,  da reputarsi tacitamente abrogato.<br /> Non  quindi prospettabile, salvo quanto tra poco si dià , l&#8217;esercizio di un <em>contrarius actus</em> del Ministero, orientato a riesaminare, ridurre e caducare il vincolo, atteso che la normativa di settore sembra averne affidato la rimodulazione alla fase della pianificazione paesaggistica, necessariamente concertata tra Stato e Regioni (artt. da 136 a 142 D.Lgs n. 42/2004), nonchè a quella finale di gestione concreta del vincolo (<em>id est</em>, autorizzazione paesaggistica v. art. 146 D.Lgs n.42/2004).<br /> Lo stesso art.140 comma 2 del D.Lgs n. 42/2004 prescrive che &#8220;<em>la dichiarazione di notevole interesse pubblico&#038;costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non  suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo</em>&#8220;.<br /> Il motivo, quindi, risulta infondato.<br /> 13. In forza delle argomentazioni che precedono, il MIBAC non aveva pertanto l&#8217;obbligo di esaminare ai sensi del D.Lgvo n.42/2004 l&#8217;istanza proposta dai ricorrenti diretta ad ottenere la revoca del provvedimento impositivo del vincolo paesaggistico (così <em>ex professo</em> Cons. Stato n. 5989/2012 cit.) risalente al 1976.<br /> Da ciò deriva l&#8217;insussistenza del vizio di violazione di legge (art.137 D.Lgs n. 42/2004) con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso, perchè il coinvolgimento procedimentale della commissione provinciale, o se costituita, di quella regionale, rispetto al quale non si configura alcun potere di impulso del privato,  ammesso soltanto per &#8220;incrementare&#8221; la qualificazione paesaggistica delle aree sottoposte a vincolo e non per diminuirla;<br /> 14. Ferma restando l&#8217;impossibilità  della revisione del vincolo ex art. 14 R.D. n.1357/1940, norma quest&#8217;ultima non più &#8220;applicabile&#8221; ai sensi dell&#8217;art.158 D.Lgs n. 42/2004 per quanto sopra detto, va ravvisata l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato per il vizio di istruttoria e di motivazione denunciato con il terzo motivo di ricorso.<br /> In punto di fatto, va ricordato che i ricorrenti hanno allegato puntuale relazione tecnica (v. all. 1 depositato in data 07.05.2018) con cui hanno sostenuto che la progressiva e pressochè totalizzante urbanizzazione della zona avrebbe determinato non il semplice degrado, ma l&#8217;assoluta ed irreversibile trasformazione dell&#8217;area, al punto che l&#8217;oggetto giuridico e materiale del vincolo (la presenza di una &#8220;<em>lussureggiante vegetazione</em>&#8221; e degli &#8220;<em>agrumeti</em>&#8221; tipicamente caratterizzanti il paesaggio reggino) sarebbe materialmente scomparso e non sarebbe più neppure ripristinabile.<br /> L&#8217;istanza proposta dai ricorrenti mira espressamente a sollecitare l&#8217;esercizio del potere discrezionale di revoca anche sotto il concorrente profilo dell&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> L. n. 241/90, sul documentato presupposto che tra la data di apposizione del vincolo paesaggistico (DM 10.02.1976) e l&#8217;adozione dell&#8217;atto impugnato del febbraio 2018, sia sopravvenuto un decisivo mutamento della situazione di fatto incompatibile con l&#8217;originaria imposizione del vincolo.<br /> L&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> L. n. 241 cit. &#8211; introdotto nell&#8217;ambito della legge &#8220;breve&#8221; sul procedimento amministrativo e generalmente applicabile in assenza di una normativa settoriale &#8211; tende ad abbracciare tutti i casi di esercizio dello <em>ius poenitendi</em> da parte dell&#8217;amministrazione, prevedendo non solo quelli di ritiro di provvedimenti ad efficacia durevole sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamenti della situazione di fatto, ma riconoscendo, più in generale, un potere dell&#8217;amministrazione di rivedere il proprio operato per ragioni di opportunità , in virtà¹ di una rinnovata diversa valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario.<br /> Pur non avendo un obbligo giuridico di esaminare l&#8217;istanza dei ricorrenti, l&#8217;amministrazione ne ha disposto il rigetto non sulla base di una specifica istruttoria e/o sull&#8217;esercizio di una propria valutazione tecnico-discrezionale in ordine alla perdurante esigenza di tutelare l&#8217;area in questione, ma sulla base del pur legittimo convincimento che il vincolo paesaggistico del 1976 non potesse essere autonomamente revocato ai sensi della norma &#8220;speciale&#8221; dell&#8217;art. 14 R.D. n. 1357/1940.<br /> Reputa il Collegio che, a fronte della documentazione prodotta da parte ricorrente e prima di riscontrarne in negativo l&#8217;istanza, il MIBAC &#8211; indipendentemente dall&#8217;<em>obiter dictum </em>dell&#8217;invocata sentenza del Consiglio di Stato n. 3037 dell&#8217;11.07.2016 afferente ad altro contenzioso- avrebbe dovuto quantomeno motivatamente escludere, dopo congrua istruttoria, l&#8217;inesistenza dell&#8217;ipotesi-limite in presenza della quale poter esercitare il generale potere di autotutela previsto dall&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> L. n. 241/90 ovvero il venir meno del presupposto fattuale di riconoscimento dell&#8217;interesse paesaggistico dell&#8217;area originariamente sottoposta a vincolo per la sopravvenuta distruzione fisica del bene unitamente all&#8217;assoluta impossibilità  di ricostituirlo (v. pareri MIBAC del 05.02.2011 e del 21.02.2013 depositati dalle parti).<br /> La violazione di siffatto obbligo di istruttoria e di motivazione, ragionevolmente imposto dall&#8217;osservanza dei fondamentali principi di proporzionalità  e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, conduce a dichiarare illegittimo l&#8217;atto impugnato e al conseguente accoglimento del terzo motivo di gravame.<br /> 15. Posto nei termini da ultimo accennati, il corretto esercizio del potere generale di revoca avrebbe dovuto imporre anche il previo rispetto degli obblighi del contraddittorio procedimentale cui viceversa l&#8217;amministrazione si  illegittimamente sottratta per effetto dell&#8217;omessa comunicazione del preavviso di diniego, ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990, così come fondatamente dedotto da parte ricorrente.<br /> Ne consegue che pure il secondo motivo coglie nel segno.<br /> 16. Nei limiti sopra esposti, il ricorso  fondato e va, dunque, accolto.<br /> 17. La peculiarità  della questioni affrontate e la controversa interpretazione della normativa applicabile rappresentano validi presupposti per compensare integralmente le spese tra tutte le parti del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.<br /> Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Caterina Criscenti, Presidente<br /> Andrea De Col, Referendario, Estensore<br /> Antonino Scianna, Referendario</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Andrea De Col</strong>   <strong>Caterina Criscenti</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-26-1-2021-n-81/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.81</a></p>
<p>Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore L&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione. Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi edilizi -ordine di demolizione &#8211; mancata ottemperanza &#8211; acquisizione al patrimonio comunale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi edilizi -ordine di demolizione &#8211; mancata ottemperanza &#8211; acquisizione al patrimonio comunale &#8211; immobili abusivi e area di sedime &#8211; effetto automatico &#8211;  tale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione. Una corretta interpretazione dell&#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. 380 del 2001 consente di ritenere che per l&#8217;area di sedime l&#8217;automatismo dell&#8217;effetto acquisitivo si verifica ex lege una volta decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento demolitorio, e rende superflua ogni indicazione al riguardo in quanto l&#8217;individuazione della stessa può evincersi agevolmente dalla descrizione degli interventi sanzionati; per contro per l&#8217;ulteriore superficie occorre che l&#8217;ordinanza di demolizione contenga la specifica determinazione in ordine all&#8217;estensione dell&#8217;acquisizione oltre l&#8217;area di sedime e fino a dieci volte la superficie occupata dalle opere abusive.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 07/01/2021<br /> <strong>N. 00081/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02601/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2016, proposto da Consiglia Romano, Aniello Romano, Franco Romano, Vittorio Romano, Giovanni Romano, Alberto Romano, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stella Carillo, con domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, c.so V. Emanuele n. 670 e domicilio digitale come da pec dei Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da pec dei Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> del provvedimento n. 33 del 2016 emesso dal responsabile del servizio urbanistica del comune di San Giuseppe Vesuviano con il quale  stata dichiarata l&#8217;acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;immobile abusivo realizzato in territorio comunale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Con ricorso notificato il 26 maggio 2016 i signori Consiglia Romano, Aniello Romano, Franco Romano, Vittorio Romano, Giovanni Romano e Alberto Romano (in seguito: &#8221; i ricorrenti&#8221;), in qualità  di comproprietari <em>iure hereditatis</em> del fondo sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Trav. Guido Gozzano n. 22 e 39 (identificato in N.C.E.U. alle particelle n. 896, 897, 898, 899, 900, 901 e 902 (ex 733) del Foglio 5 del Comune di San Giuseppe Vesuviano con all&#8217;interno un fabbricato di circa 70 mq), hanno impugnato il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate sul fondo, costituite da un edificio realizzato a piano terra, formato da tompagnature con intonaco, copertura in lamiere coibentate, pavimentazione, tramezzi, infissi ecc., occupante una superficie di mq 190 ed una volumetria di mc 570.<br /> 2. Le parti lamentano plurime violazioni di legge, ritenendo che il manufatto sia stato costruito in epoca anteriore agli anni sessanta per poi successivamente essere sottoposto ad interventi di manutenzione che in nulla hanno alterato morfologia e volumi, facendolo restare conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore ed adottati dal Comune di San Giuseppe Vesuviano. Ove mai l&#8217;abuso fosse accertato, sarebbe stata applicabile esclusivamente una sanzione pecuniaria.<br /> Peraltro, vi sarebbe violazione dell&#8217;art. 31 D.P.R. 380/2001 anche per via della non corretta individuazione ed evidenziazione delle aree oggetto di acquisizione gratuita ed erronea e generica indicazione della particella catastale, senza individuazione del subalterno e mancata individuazione dei confini, elementi questi necessari ai fini della trascrizione.<br /> Il manufatto <em>de quo</em>, infatti, insiste esclusivamente su di una porzione residuale della particella n. 897; inoltre, l&#8217;Amministrazione resistente, nel descrivere l&#8217;immobile interessato dall&#8217;acquisizione, ha indicato una superficie ed una volumetria, rispettivamente di mq 190 mc 570, di gran lunga superiori rispetto a quelle riscontrate nella perizia depositata in atti a firma del Geom Giuseppe Perillo, per il quale la superficie non supera i 70 mq.<br /> Sotto altro profilo, vi sarebbe violazione dell&#8217;art. 7 della L.47/85, in quanto non  stata indicata compiutamente l&#8217;area di sedime e delle pertinenze urbanistiche.<br /> Inoltre, l&#8217;Amministrazione avrebbe accertato l&#8217;inottemperanza a demolire senza concedere congruo termine per ottemperare spontaneamente.<br /> Il provvedimento  stato censurato anche sotto il profilo del difetto di motivazione, sia in quanto la zona interessata sarebbe già  interamente urbanizzata e sarebbe stata necessaria una pertinente istruttoria, del tutto assente nel caso in esame, per chiarire le ragioni che hanno condotto alla decisione di demolire il manufatto, sia in quanto difetta la spiegazione dell&#8217;iter logico giuridico seguito dall&#8217;Amministrazione.<br /> Infine, mancherebbe l&#8217;avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90.<br /> 3. Il Comune di San Giuseppe Vesuviano si  costituito eccependo preliminarmente l&#8217;inammissibilità  del ricorso, non avendo costoro impugnato a suo tempo l&#8217;ordinanza di demolizione n. 10 del 3 gennaio 2014, debitamente notificata.<br /> Nel merito, hanno confutato le varie censure prospettate dai ricorrenti.<br /> 4. All&#8217;udienza pubblica del 13 ottobre 2020 &#8211; calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell&#8217;arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in applicazione dell&#8217;art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a. &#8211; la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> 5. Il ricorso  in parte inammissibile, in parte infondato.<br /> Infatti, nell&#8217;ordinanza di acquisizione oggetto del presente giudizio si menziona un provvedimento di demolizione risalente al 2014, notificato ma non impugnato.<br /> Ne consegue che i motivi del ricorso riconducibili alla suddetta ordinanza di demolizione non sono ammissibili, così come ribadito dalla costante giurisprudenza per la quale in caso di mancata impugnazione dell&#8217;ordine di demolizione non possono essere denunciati eventuali vizi di tale atto presupposto in sede di gravame avverso l&#8217;atto applicativo che lo richiami, come appunto il provvedimento di accertamento dell&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell&#8217;area di sedime, a meno che non si facciano valere vizi propri della misura acquisitiva (<em>ex plurimis</em> T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 maggio 2020, n. 206).<br /> 6. Pertanto,  inammissibile il motivo con cui si lamenta l&#8217;illegittimità  del provvedimento gravato in quanto il manufatto in questione sarebbe stato realizzato da tempo immemorabile e che solo in epoca successiva sarebbe stato oggetto di lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza.<br /> Tale motivo, infatti, avrebbe dovuto essere sollevato in sede di impugnazione dell&#8217;ordinanza di demolizione.<br /> Esso  comunque infondato, in quanto del tutto sprovvisto di prova, laddove, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l&#8217;Ufficio Tecnico comunale congiuntamente alla Polizia Municipale, nell&#8217;anno 2013, riscontravano sull&#8217;immobile di proprietà  dei predetti la presenza di opere edilizie di nuova fattura, tali da rendere plausibile la possibilità  della nuova costruzione e non della ristrutturazione di un immobile esistente.<br /> 7. Anche il motivo relativo alla pretesa applicabilità  della sanzione pecuniaria, in luogo della demolizione,  in questa sede inammissibile.<br /> La sanzione pecuniaria, d&#8217;altra parte, può essere applicata in sostituzione di quella demolitoria solo in caso di assoluta impossibilità  tecnica di quest&#8217;ultima; tuttavia, da un lato,  onere specifico dell&#8217;interessato rilevare questa circostanza, la quale attiene alla fase esecutiva dell&#8217;ingiunzione a demolire, e, dall&#8217;altro, la stessa  autonomamente valutabile dall&#8217;amministrazione, senza che ciò possa costituire vizio dell&#8217;ordinanza a demolire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1063; Id., 10 novembre 2017, n. 5180; sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4855; questa Sezione, 14 marzo 2018, n. 1613). .<br /> 8. E&#8217; infondato il motivo secondo cui il provvedimento di acquisizione dell&#8217;immobile abusivamente realizzato non sia stato correttamente individuato; infatti, sia i richiami degli atti preordinati alla sanzione sia il provvedimento gravato indicano in modo chiaro la consistenza dell&#8217;abuso, la particella ed il foglio su cui insiste il manufatto, senza possibilità  di errore alcuno.<br /> L&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione; infatti secondo la costante giurisprudenza amministrativa una corretta interpretazione dell&#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. 380 del 2001 consente di ritenere che per l&#8217;area di sedime l&#8217;automatismo dell&#8217;effetto acquisitivo si verifica <em>ex lege</em> una volta decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento demolitorio, e rende superflua ogni indicazione al riguardo in quanto l&#8217;individuazione della stessa può evincersi agevolmente dalla descrizione degli interventi sanzionati; per contro per l&#8217;ulteriore superficie occorre che l&#8217;ordinanza di demolizione contenga la specifica determinazione in ordine all&#8217;estensione dell&#8217;acquisizione oltre l&#8217;area di sedime e fino a dieci volte la superficie occupata dalle opere abusive (<em>ex plurimis</em>, T.A.R. Reggio Calabria, 23 marzo 2020, n.251).<br /> 9. Il motivo secondo cui l&#8217;Amministrazione avrebbe accertato l&#8217;inottemperanza a demolire senza concedere congruo termine per ottemperare spontaneamente  del tutto sprovvisto di prova e comunque irrilevante, considerando che l&#8217;ordinanza di demolizione  data 2014 ed i 90 giorni, previsti per legge, decorrevano da tale data.<br /> 10. E&#8217; inammissibile il motivo che censura il provvedimento in quanto la zona interessata sarebbe già  interamente urbanizzata e sarebbe stata necessaria una pertinente e motivata istruttoria sul punto, in quanto, per giurisprudenza costante, al fine della sanatoria di costruzioni abusive, non  ravvisabile a carico della p.a. l&#8217;obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l&#8217;intervento compatibile con la bellezza d&#8217;insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta. Pertanto, l&#8217;onere motivazionale ben può essere assolto mediante l&#8217;individuazione, nell&#8217;intervento abusivo, di caratteristiche che oggettivamente ne impediscono il corretto inserimento nella zona che  oggetto di specifica tutela. Del resto, neppure la circostanza che la zona risulti ampiamente urbanizzata può avere rilievo, poichè tale situazione di fatto non  di per sè idonea a legittimare interventi edilizi non rispettosi degli interessi sottesi ai vincoli imposti, ma anzi contribuisce ad aggravare, sotto il profilo quantitativo, il danno arrecato dalle costruzioni non rispettose delle finalità  dei vincoli, rafforzando la conseguente necessità  di provvedere alla loro tutela (così Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6572).<br /> 11. Sono infondati anche i motivi relativi alla carenza di motivazione e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.<br /> Per giurisprudenza costante il provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive e la relativa acquisizione sono adeguatamente motivate con riferimento all&#8217;oggettivo riscontro dell&#8217;abusività  delle opere, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico (<em>ex plurimis</em> T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 luglio 2020, n. 2821).<br /> Inoltre, per l&#8217;adozione delle ordinanze di acquisizione al patrimonio dell&#8217;ente pubblico, non  necessario che venga inviata la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell&#8217;atto, ciò in quanto l&#8217;esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività  amministrativa obbligatoria (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 22 maggio 2020, n. 1927).<br /> 12. In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte infondato, ai sensi di cui in motivazione.<br /> Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, che liquida in euro 2500,00 oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Gianmario Palliggiano, Presidente FF<br /> Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore<br /> Pierangelo Sorrentino, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-81/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.81</a></p>
<p>Nota a sentenza a T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; del 22 luglio 2019, n. 9782 a cura di di Riccardo Segamonti Nota a sentenza a T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; del 22 luglio 2019, n. 9782 GARE: LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI</p>
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<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a<a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9782/"> T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; del 22 luglio 2019, n. 9782</a> a cura di di Riccardo Segamonti</p>
<p>Nota a sentenza a<a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-8792/"> T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; del 22 luglio 2019, n. 9782</a></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>GARE: LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO &#8216;IN BIANCO&#8217; ESCLUDE L&#8217;IMPRESA DALL&#8217;APPALTO </strong></div>
<div style="text-align: center;">Nota a sentenza a T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; del 22 luglio 2019, n. 9782</div>
<div style="text-align: right;">di Riccardo Segamonti</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Prologo</em></strong><br />
La presentazione della domanda di concordato preventivo &#8220;in bianco&#8221;, nel corso di una gara pubblica, costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione dell&#8217;appalto. Tanto è stato stabilito dalla Sezione II ter del Tar Lazio, con la Sentenza n. 9782 pronunciata lo scorso 22 luglio 2019.<br />
Secondo il giudice amministrativo, i requisiti di partecipazione ai sensi dell&#8217;art. 80, c. 6, d. lgs. n. 50/16 devono essere posseduti dalla concorrente al momento della partecipazione della gara sino alla stipula del contratto.<br />
Ne consegue, dunque, che la partecipazione ad una gara pubblica è consentita all&#8217;operatore che sia stato giù  ammesso al concordato e non anche ai casi di &#8220;procedimenti in corso&#8221; e, quindi, in cui sia stata presentata la sola domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>I fatti di causa</em></strong><br />
Con giudizio incardinato innanzi al Tar Lazio, è stato riscontrato &#8211; tra le altre cose &#8211; il divieto dell&#8217;impresa di svolgere il ruolo di mandante cooptata per aver presentato, ai sensi dell&#8217;art, 161, c. 6 L.F., domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; nel corso di una gara avente ad oggetto lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato.<br />
Più¹ nel dettaglio, è stata riscontrata la mancanza dei requisiti di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. b), d. lgs. 50/16. Ad avviso della ricorrente le norme contenute negli artt. 80 e 110 d. lgs. n. 50/16 e 186 bis L.F. non consentirebbero l&#8217;esclusione alla gara nel caso di concordato &#8220;in bianco&#8221;, come sarebbe comprovato dal provvedimento con cui il Tribunale ha autorizzato la ricorrente in qualità  di mandante cooptata ad aderire al RTI per l&#8217;appalto oggetto di causa.</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo </em></strong><br />
Mediante questa pronuncia il Tar ribadisce che l&#8217;istanza di concordato preventivo &#8220;in bianco&#8221; esclude l&#8217;impresa dalla gara per violazione dei requisiti di partecipazione.<br />
Nel caso di specie, i requisiti di partecipazione ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 6, d.lgs. 50/16 devono essere posseduti dalla concorrente a partire dal momento della partecipazione alla gara e mantenuti sino alla stipula del contratto (Cons. Stato A.P. n. 8/15). Il Tar conclude ritenendo che tale norma ha una valenza di carattere generale perchè è volta a tutelare il principio della <em>par condicio</em> dei partecipanti alla gara e, dunque, la perdita del requisito di partecipazione, conseguente alla presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;, non può essere successivamente sanata con l&#8217;autorizzazione del tribunale.<br />
Il Tar, infine, ha ritenuto irrilevante analizzare la questione in esame sotto il profilo di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 186 bis, comma 6, L.F. sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. dal Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza del 12/06/2019 n. 3938 in quanto quest&#8217;ultima fa riferimento al divieto di partecipare alla gara che riguarda soltanto le imprese in concordato con continuità  aziendale che rivestono il ruolo di mandatarie di RTI.</div>
<p>Precedenti Conforme Difforme Cons. Stato, Sez. VI, 13/06/2019, n. 3984, Toschei; Cons. Stato, Sez. III, 18/10/2018, n. 5966, Realfonzo; Cons. Stato, Sez. V, 29/05/2018, n. 3225, Rotondano; Cons. Stato, Ad. plen., 20/07/2015, n. 8, Cacace. Cons. Stato, Sez. VI, 20/03/2018, n. 1772, Ungari; Cons. Stato,Â  Sez. III, 22/10/2015, n. 5519, Noccelli; Cons. Stato, Sez. IV, 08/01/2015, n. 1091, Migliozzi; TAR Lazio, Sez. I, 09/03/2016, n. 3421, Ferrari; TAR Sardegna, Sez. I, 09/03/2016, n. 494, Rovelli.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2018 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-4-2018-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-4-2018-n-81/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2018 n.81</a></p>
<p>Presidente Lattanzi, Redattore Cartabia sull&#8217;illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 nel prevedere il popolo veneto una &#8220;minoranza nazionale&#8221; meritevole di protezione ai sensi della convenzione-quadro RAPPORTI STATO/REGIONI &#8211; Legge della Regione Veneto 13/12/2016, n. 28, intero testo, e art. 4 della medesima legge –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-4-2018-n-81/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2018 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi, Redattore Cartabia</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 nel prevedere il popolo veneto una &#8220;minoranza nazionale&#8221; meritevole di protezione ai sensi della convenzione-quadro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>RAPPORTI STATO/REGIONI &#8211; Legge della Regione Veneto 13/12/2016, n. 28, intero testo, e art. 4 della medesima legge – Legge regionale recante &quot;Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali&quot; &#8211; Previsione che al popolo veneto spettano i diritti di cui alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 &#8211; Previsione che fanno parte della minoranza nazionale veneta anche quelle comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto, anche al di fuori del territorio regionale, comprese le comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine &#8211; Previsione che la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della Convenzione senza oneri a carico della Regione &#8211; Previsione della &quot;Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete&quot;, da costituirsi presso la Giunta regionale. Previsione che le spese relative all&#8217;attuazione della legge sono a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica, eventualmente con perequazione dell&#8217;amministrazione centrale – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Asserita violazione degli artt.  2, 3, 5, 6, 80, 81, terzo e quarto comma, 114 e 117, secondo comma, lettere a), g) ed e), e 118, primo comma della Costituzione – Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali).</em><br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), intero testo, e dell’art. 4 della medesima legge, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, spedito per la notificazione il 13 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2017, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2017.<br />
Visti l’atto di costituzione della Regione Veneto nonché l’atto di intervento dell’associazione “Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete” e di L. P.;<br />
udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, e Marco Della Luna per l’associazione “Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete” e L. P.</p>
<p><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), per intero e con riguardo all’art. 4.<br />
Pur riconoscendo che le censure relative al vizio di competenza del legislatore regionale rivestono carattere preliminare e assorbente, il ricorrente illustra innanzitutto le violazioni di ordine sostanziale riferibili all’intero testo della legge regionale impugnata.<br />
1.1.– Il primo motivo di impugnazione concerne la violazione degli artt. 5, 6 e 114 della Costituzione.<br />
La legge regionale impugnata qualifica il «popolo veneto» – e cioè l’intera popolazione vivente nel territorio delle province e della città metropolitana elencate nell’art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale statutaria 12 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) – come “minoranza nazionale” ai sensi della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 agosto 1997, n. 302. Ciò contrasterebbe con l’art. 114, primo comma, della Costituzione perché tale norma costituzionale, nel prevedere che Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane e Stato concorrono nelle loro componenti personale e territoriale a formare la Repubblica, andrebbe intesa nel senso che la popolazione riferibile a uno di tali enti esponenziali non possa essere anche identificata per ciò solo come “minoranza nazionale”, staccata e contrapposta rispetto alla maggioranza della popolazione della Repubblica e per questo meritevole di protezione ai sensi della convenzione-quadro. Una tale qualificazione della popolazione del Veneto lederebbe altresì il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 Cost., principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, sottratto persino al potere di revisione costituzionale, come questa Corte avrebbe affermato nella sentenza n. 118 del 2015, resa sempre nei confronti della Regione Veneto. Il ricorrente osserva che l’art. 5 Cost. rappresenta la Repubblica come una comunità nazionale dotata di una propria identità e generatrice di un ordinamento unitario e non come «una somma materiale di minoranze autopostesi come tali, l’una estranea all’altra e coesistenti tra loro su una base giuridicamente non definita ma comunque precaria». Che le minoranze siano realtà che la Repubblica considera come ulteriori rispetto alle proprie componenti costitutive di tipo personale, e proprio per questo meritevoli di una tutela specifica, sarebbe comprovato dall’art. 6 Cost., là dove afferma che «la Repubblica» in tutte le sue articolazioni, comprese quindi le Regioni, tutela le minoranze linguistiche, le quali dunque non possono coincidere con le articolazioni della Repubblica stessa, quali sono le Regioni o, più precisamente, le loro componenti personali. Ciò che la Corte costituzionale ha stabilito a proposito delle minoranze linguistiche, negando che all’articolazione politico-amministrativa degli enti territoriali di cui si compone la Repubblica possa corrispondere automaticamente una ripartizione del popolo in improbabili sue frazioni (si richiama la sentenza n. 170 del 2010), dovrebbe affermarsi a maggior ragione per le minoranze nazionali. D’altra parte, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe lo stesso contenuto della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali a confermare che la popolazione di una Regione non possa formare di per sé una “minoranza nazionale”: se è vero che la convenzione-quadro presuppone una situazione di pericolo di lesione di diritti fondamentali degli appartenenti alla “minoranza nazionale”, allora sarebbe contraddittorio dire che la popolazione di una Regione in quanto tale è esposta al rischio di violazione di diritti costituzionali fondamentali da parte della Repubblica, proprio perché anche la Regione è elemento costitutivo della Repubblica e dunque tenuta anch’essa a garantire quei diritti. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le censure rivolte all’art. 1 della legge regionale impugnata, che identifica l’aspetto soggettivo della “minoranza nazionale” con la popolazione del Veneto, andrebbero estese all’art. 2, che determina i contenuti oggettivi della tutela che si vorrebbe apprestare tramite un rinvio alla convenzione-quadro, quali ad esempio, la salvaguardia degli «elementi essenziali» dell’identità, come «la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale» di cui all’art. 5 della convenzione-quadro. La “minoranza nazionale” a cui si riferisce la convenzione-quadro, tuttavia, è qualcosa di contrapposto alla maggioranza del popolo organizzato nell’ordinamento generale, di cui la minoranza stessa deve rispettare la leggi e i diritti ivi garantiti (art. 20). Anche l’art. 3 della legge regionale impugnata, che prefigura un ente incaricato del compito di raccogliere le dichiarazioni spontanee di appartenenza alla presunta minoranza veneta, incorrerebbe, conseguenzialmente, nella violazione delle medesime norme costituzionali, in quanto consente ai singoli appartenenti alla popolazione di una Regione di decidere individualmente se la loro appartenenza al popolo italiano sia piena oppure mediata dalla collocazione in una entità che si distingue e si contrappone al popolo italiano. Sarebbe poi affetto dai medesimi vizi di costituzionalità anche l’art. 4 della legge che, trattando gli aspetti finanziari, ha funzione secondaria e servente rispetto agli articoli precedenti.<br />
1.2.– Il secondo motivo di censura, sempre relativo alla legge regionale nella sua interezza, riguarda la violazione degli artt. 2 e 3 Cost. Il ricorrente ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale si può riconoscere una minoranza, titolare di uno status particolare, solo quando lo impongano i principi fondamentali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. (si richiama la sentenza n. 159 del 2009): quando, cioè il mancato riconoscimento della minoranza comporti la negazione della identità collettiva di un gruppo connotato da marcate particolarità culturali, in violazione dell’art. 2 Cost., nonché l’indebita parificazione giuridica dei suoi componenti alla condizione della generalità del popolo, in violazione dell’art. 3 Cost. Nel caso in esame non ricorrerebbe nessuna di queste condizioni, data l’assenza di ogni evidenza di tipo storico o sociologico che riveli nella popolazione del territorio veneto connotati identitari tali da giustificarne un trattamento giuridico quale minoranza nazionale. Del tutto inconferente, poi, sarebbe il riferimento, contenuto nei lavori preparatori della legge, al principio dell’autogoverno regionale di cui all’art. 2 dello Statuto del Veneto.<br />
1.3.– Il terzo motivo di censura dell’intera legge regionale riguarda la violazione degli artt. 80 e 117, secondo comma, lettera a), Cost. Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la Regione non abbia la competenza ad adottare una normativa come quella in esame, perché l’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (si richiamano la sentenza n. 159 del 2009 e le sentenze n. 238 del 2004, n. 737 del 1988 e n. 179 del 1987). In primo luogo, il distacco di una porzione della popolazione nazionale dalla generalità e la sua qualificazione come “minoranza nazionale” avrebbe immediato riflesso sulla personalità di diritto internazionale dello Stato. In secondo luogo, il riconoscimento di una “minoranza nazionale” renderebbe operanti gli obblighi internazionali dello Stato discendenti dalla convenzione-quadro, sicché spetterebbe solo allo Stato la capacità di bilanciare gli interessi confliggenti e assicurare che il riconoscimento di una “minoranza nazionale” non si traduca in una ragione di privilegio o al contrario di discriminazione per la restante popolazione o per le altre minoranze.<br />
Quanto alla violazione dell’art. 80 Cost., il ricorrente sostiene che con la legge impugnata la Regione Veneto solo formalmente si sarebbe basata sulla legge nazionale di ratifica della convenzione-quadro, ma in realtà avrebbe a tutti gli effetti emanato una propria particolare legge di ratifica, che si sovrappone a quella statale.<br />
1.4.– Pur ritenendo che i tre motivi di censura sopra esposti siano tali da travolgere anche le previsioni serventi, relative al «Finanziamento» della legge stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta «per completezza» un quarto motivo di impugnazione, rivolto specificamente contro l’art. 4, per violazione degli artt. 81, terzo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere g) ed e), e 118, primo comma, Cost.<br />
La disposizione impugnata prevede che le spese relative all’attuazione della legge in esame «sono a carico e sono deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla». Una tale previsione determinerebbe anzitutto una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia «organizzazione amministrativa dello Stato» e in proposito il ricorrente ricorda che per costante giurisprudenza costituzionale (si cita da ultima la sentenza n. 9 del 2016) è vietato alle Regioni porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale. In secondo luogo, sussisterebbe una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia «perequazione delle risorse finanziarie». A tale riguardo, il ricorrente nota che l’impugnato art. 4 pone a carico del bilancio statale le spese necessarie all’attuazione della legge regionale e prevede che tali spese siano finalizzate alla perequazione finanziaria. Per le medesime ragioni sarebbe violato anche l’art. 81, terzo e quarto comma, Cost., dato che solo la legge statale di approvazione del bilancio può autorizzare spese a carico del bilancio statale, mentre la legge regionale impugnata non solo non indica i mezzi di copertura delle spese, ma neanche le quantifica, impedendo così in radice ogni ipotetica previsione di copertura.<br />
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Veneto chiedendo che la Corte costituzionale si pronunci nel senso dell’inammissibilità e comunque del rigetto di tutte le questioni sollevate.<br />
La difesa regionale afferma innanzitutto che la Regione non contesta la circostanza che sia lo Stato l’ente chiamato ad attuare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sui cui contenuti poi si sofferma. Secondo la difesa della Regione Veneto, la legge regionale impugnata in concreto esprimerebbe soltanto l’«aspirazione banalissima di non perdersi nel mare magnum dell’indistinto globalizzato». La Regione Veneto non avrebbe fatto altro «che ricordare allo Stato di aver ratificato, con la legge n. 302/1997, la Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali, che essa ritiene dotata di contenuti rilevanti per la comunità insediata nel proprio territorio». E ciò, secondo la Regione, non determinerebbe «affatto né collisioni né rotture, ma semplicemente una attesa»: l’attesa che venga realizzata anche per le minoranze nazionali quella tutela di cui la stessa giurisprudenza costituzionale si è fatta carico quando ha affermato che la previsione della tutela delle minoranze linguistiche appare destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetto di memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità vivi e vitali nell’esperienza dei parlanti (si richiama la sentenza n. 170 del 2010, oltre che la sentenza n. 42 del 2017, là dove si dà atto del valore pregnante sia della lingua italiana sia delle lingue minoritarie e si evoca l’erosione dei confini nazionali determinata dalla globalizzazione). Di conseguenza, la lettura offerta dal ricorso statale al contenuto complessivo della legge regionale impugnata, «pur letteralmente consentita», non sarebbe condivisibile. La stessa circostanza che il dettato della legge regionale impugnata sia, «per ora, concretamente inoffensivo», dato che la legge regionale non prevede oneri per la sua attuazione, testimonierebbe che la Regione Veneto ritiene che sia lo Stato l’ente competente ad attuare la convenzione-quadro e ad accollarsene gli oneri nella sua veste di soggetto di diritto internazionale. In ogni caso, poi, non ci sarebbe alcuna violazione degli artt. 5, 6 e 114 Cost., dato che la futura acquisizione da parte del «popolo veneto» dello status di “minoranza nazionale” non determinerebbe alcun contrasto con la Costituzione e con la legislazione che la attua, «poiché rimane saldo il principio che entrambe vanno rigorosamente rispettate». Non sarebbero violati neppure gli artt. 2 e 3 Cost., perché essere “minoranza nazionale” non equivarrebbe affatto a essere titolari di prerogative ingiustificate; né sarebbero violati gli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera a), Cost., perché la Regione Veneto non avrebbe deliberato, legislativamente, di operare sostituendosi allo Stato, ma al contrario si sarebbe inibita questa facoltà proprio nel momento in cui ha stabilito che la legge regionale fosse «a costo zero». Inoltre, data la «non rilevanza giuridica dell’art. 4 della legge regionale», non sarebbero stati violati neppure gli artt. 81, terzo e quarto comma; 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 118, primo comma, Cost., in quanto «disporre delle proprie risorse è prerogativa dello Stato, cui la Regione chiede l’attuazione, in proprio favore» della legge statale di ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro sulle minoranze nazionali.<br />
In definitiva, la difesa regionale conclude in primo luogo per l’inammissibilità delle censure prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato, «atteso il carattere non lesivo dell’atto impugnato»; e, in secondo luogo, per la non fondatezza delle questioni sia «in sé e per sé, nel merito», sia «soprattutto e in ogni caso, se si accoglie l’opinione formulata dalla difesa della Regione Veneto, secondo cui la normatività della legge impugnata è condizionata da iniziative, che lo Stato deciderà di assumere ai sensi della legge n. 302/1997». In particolare, questa Corte costituzionale, secondo la difesa regionale «potrà, se del caso, pronunciare una sentenza interpretativa di rigetto di quanto sostenuto dalla Avvocatura generale dello Stato» e «lo Stato potrà, in ogni momento, sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti di eventuali atti e provvedimenti che la Regione Veneto intendesse adottare in attuazione della legge regionale n. 28/2016; atti e provvedimenti da valutare nella loro lesività non ora in astratto, ma un domani in concreto, al momento della loro adozione».<br />
3.– Hanno depositato un atto di intervento nel giudizio davanti a questa Corte l’associazione non riconosciuta “Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete”, che si definisce «organizzazione esponenziale della nazione veneta», in persona del suo legale rappresentante L. P., unitamente allo stesso L. P. in proprio, eccependo la tardività del ricorso e chiedendo che, nel merito, ne venga dichiarata l’infondatezza.<br />
4.– In vista dell’udienza pubblica, ha depositato memoria soltanto la difesa della Regione Veneto, insistendo sulle proprie conclusioni e svolgendo alcune considerazioni di sintesi. La difesa regionale ricorda, in particolare, che è attualmente in atto un “negoziato” tra la Regione Veneto e lo Stato per l’attribuzione di maggiori competenze ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., giunto ora, a fine legislatura, a «una positiva pre-intesa, destinata a completarsi, una volta insediate le nuove Camere». Questa circostanza assegnerebbe alla legge regionale impugnata «altri significati, di certo non eversivi». La legge regionale, ribadisce la Regione, non avrebbe inteso invadere le competenze spettanti allo Stato in tema di minoranze nazionali, né ledere i parametri costituzionali invocati, ma avrebbe piuttosto attuato «una sorta di ricognizione, che ha lo scopo evidente di ridare vigore alla memoria e, con essa, a un sistema di valori, la cui nobiltà è innegabile».<br />
5.– All’udienza del 20 marzo 2018, previa discussione sul punto, è stato dichiarato inammissibile l’intervento per i motivi indicati nell’ordinanza dibattimentale allegata alla presente sentenza.</p>
<p><em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), impugnandola nella sua interezza per contrasto con gli artt. 2, 3, 5, 6, 80, 114 e 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione Ha inoltre censurato specificamente l’art. 4 della medesima legge regionale per violazione degli artt. 81, terzo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere g) ed e), e 118, primo comma, Cost.<br />
1.1.– In via preliminare va confermata l’ordinanza dibattimentale allegata alla presente sentenza che ha dichiarato inammissibile l’intervento.<br />
1.2.– La legge regionale impugnata è composta da cinque articoli.<br />
L’art. 1, rubricato «Minoranza Nazionale», prevede che al «popolo veneto» – individuato tramite il rinvio agli artt. 1 e 2 della legge regionale statutaria 12 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) e comprensivo delle comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine e delle «comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto anche al di fuori del territorio regionale» – «spettano i diritti» di cui alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 agosto 1997, n. 302.<br />
L’art. 2 stabilisce che la «legge si attua a tutti gli ambiti» previsti dalla medesima convenzione-quadro secondo i criteri e le modalità determinati dalla Giunta regionale e «senza oneri a carico della Regione».<br />
L’art. 3 individua «l’Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, da costituirsi presso la Giunta regionale» quale soggetto incaricato «della raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee» di appartenenza alla minoranza nazionale veneta. Alla Giunta regionale spetta il compito di monitorare le attività svolte dal nuovo ente.<br />
L’art. 4 si occupa degli aspetti finanziari, prevedendo che tutte le spese relative alla attuazione della legge impugnata nel territorio regionale «sono a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla […] eventualmente con perequazione dell’amministrazione centrale».<br />
L’art. 5, infine, ne stabilisce l’entrata in vigore, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.<br />
1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri formula tre ordini di censure in relazione all’intero testo della legge regionale n. 28 del 2016.<br />
In primo luogo, il ricorrente ritiene violati gli artt. 5, 6 e 114 Cost., in quanto la popolazione riferibile a uno degli enti esponenziali della Repubblica non potrebbe per ciò solo essere qualificata come “minoranza nazionale”, distinta e contrapposta rispetto alla maggioranza del popolo italiano. Il principio di unità e indivisibilità sancito dagli artt. 5 e 114 Cost. impedirebbe di rappresentare la Repubblica come «una somma materiale di minoranze» e, in ogni caso, le minoranze nazionali non potrebbero coincidere con le componenti personali delle articolazioni della Repubblica stessa, quali sono le Regioni.<br />
In secondo luogo, il ricorrente denuncia il contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. perché riconoscere una minoranza sarebbe possibile e necessario solo quando in mancanza di tale riconoscimento si negherebbe l’identità collettiva del gruppo, parificando giuridicamente una situazione collettiva connotata da marcate particolarità culturali alla condizione della generalità del popolo. Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrerebbero le circostanze che sole giustificano e richiedono il riconoscimento di una minoranza veneta.<br />
In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il legislatore regionale non sia competente ad adottare la legge impugnata, in quanto l’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost. Inoltre, la Regione Veneto solo formalmente si sarebbe basata sulla legge nazionale di ratifica della convenzione-quadro, ma in realtà avrebbe a tutti gli effetti emanato una propria particolare legge di ratifica, con conseguente violazione dell’art. 80 Cost.<br />
1.4.– In caso di mancato accoglimento delle censure relative alla legge regionale n. 28 del 2016 nella sua interezza, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia distintamente anche il solo art. 4, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., relativo alla materia «organizzazione amministrativa dello Stato», in quanto le Regioni non potrebbero porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale. La medesima disposizione violerebbe inoltre l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., relativo alla materia «perequazione delle risorse finanziarie», perché sarebbe vietato alla legge regionale prevedere «il riequilibrio tra le disponibilità finanziarie dei diversi livelli di governo dotati di differente capacità fiscale». Infine, la disposizione censurata non rispetterebbe i principi contenuti nell’art. 81, terzo e quarto comma, e nell’art. 118, primo comma, Cost., dato che la legge regionale impugnata non quantifica le spese né individua i mezzi con cui farvi fronte, e comunque addossa illegittimamente alle amministrazioni statali nuovi oneri amministrativi e finanziari.<br />
2.– La difesa regionale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività della legge regionale impugnata.<br />
L’eccezione non è fondata.<br />
La legge della Regione Veneto n. 28 del 2016 qualifica il «popolo veneto» come “minoranza nazionale” degna di tutela ai sensi della convenzione-quadro e impegna le amministrazioni centrali e periferiche a rendere effettiva tale tutela; essa prevede, inoltre, l’istituzione di un nuovo ente regionale incaricato di raccogliere e valutare le dichiarazioni individuali di appartenenza a tale minoranza. Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa regionale, non si tratta di semplici aspirazioni o di enunciati meramente ottativi, ma di precetti a contenuto normativo, sicché l’eccezione di inammissibilità basata sulla carenza di lesività dell’atto impugnato deve essere respinta (si veda analogamente, da ultima, la sentenza n. 245 del 2017).<br />
Né, d’altra parte, i contenuti della legge regionale impugnata potrebbero mai essere interpretati, secondo quanto prospettato dalla resistente, come semplice espressione di una richiesta, rivolta allo Stato, di dare effettiva attuazione alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali nel territorio della Regione Veneto. In proposito, va ricordato anzitutto che lo Stato ha già ratificato e recepito la convenzione-quadro con la legge n. 302 del 1997. In ogni caso, lo strumento di cui ogni Regione dispone per stimolare l’intervento dello Stato negli ambiti di sua competenza non è certo l’approvazione di una legge regionale, ma è piuttosto l’iniziativa legislativa delle leggi statali attribuita a ciascun Consiglio regionale dall’art. 121 Cost. È a tale facoltà che la Regione avrebbe dovuto fare ricorso se l’intendimento effettivamente perseguito fosse stato quello di sollecitare il legislatore statale ad adottare ulteriori atti di sua competenza in materia di tutela delle minoranze, volti alla «custodia e alla valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali» nel territorio regionale, come affermato nelle memorie del Veneto, richiamandosi alle parole di questa Corte (sentenza n. 170 del 2010).<br />
3.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’intera legge regionale n. 28 del 2016 sono fondate.<br />
3.1.– Per inquadrare correttamente le questioni sottoposte all’esame della Corte, occorre premettere che la tutela delle minoranze – garantita dall’art. 6 Cost. con specifico riferimento alle minoranze linguistiche – è espressione dei fondamentali principi del pluralismo sociale (art. 2 Cost.) e dell’eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), che conformano l’intero ordinamento costituzionale e che per questo sono annoverati tra i suoi principi supremi (sentenze n. 88 del 2011, n. 159 del 2009, n. 15 del 1996 e n. 62 del 1992).<br />
L’aspetto linguistico al quale si riferisce l’art. 6 Cost., e su cui questa Corte è stata più frequentemente chiamata a pronunciarsi, è «un elemento […] di importanza basilare» che, insieme a quello nazionale, etnico, religioso e culturale, contribuisce a definire la «identità individuale e collettiva» dei singoli e dei gruppi (sentenze n. 159 del 2009, n. 15 del 1996 e n. 261 del 1995). Tale identità è l’oggetto della tutela approntata, oltre che dai citati principi costituzionali, anche da sempre più numerosi documenti internazionali (si vedano ad esempio gli ampi riferimenti contenuti nelle sentenze n. 159 del 2009, n. 15 del 1996 e n. 62 del 1992). Pertanto, nella giurisprudenza di questa Corte, la tutela delle minoranze linguistiche di cui all’art. 6 Cost. è considerata espressione paradigmatica di una più ampia e articolata garanzia delle identità e del pluralismo culturale, i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche.<br />
3.2.– Deve essere condivisa l’osservazione della Regione resistente circa il fatto che la tutela delle minoranze richiede «l’apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento, sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività» (sentenze n. 159 del 2009, n. 15 del 1996, n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982), in presenza delle quali soltanto i principi proclamati dall’art. 6 Cost. e dai rilevanti accordi internazionali possono acquisire concreta effettività.<br />
In ordine alla titolarità dei poteri esercitabili a tale scopo, questa Corte in un primo momento ha affermato che solo il legislatore statale fosse abilitato a dettare norme sulla tutela delle minoranze, in ragione di inderogabili esigenze di unità e di eguaglianza (sentenze n. 14 del 1965, n. 128 del 1963, n. 46 e n. 1 del 1961 e n. 32 del 1960). Successivamente, questa Corte ha ritenuto che anche i legislatori regionali e provinciali potessero adottare atti normativi in materia, specialmente al fine di garantire e valorizzare l’identità culturale e il patrimonio storico delle proprie comunità, ma sempre nel pieno rispetto di quanto determinato in materia dal legislatore statale (sentenze n. 261 del 1995, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983).<br />
La giurisprudenza costituzionale più recente è chiara nell’affermare che la tutela delle minoranze è refrattaria a una rigida configurazione in termini di “materia” da collocare in una delle ripartizioni individuate nel Titolo V della seconda parte della Costituzione e che la sua attuazione in via di legislazione ordinaria richiede tanto l’intervento del legislatore statale, quanto l’apporto di quello regionale (sentenza n. 159 del 2009). Infatti, i principi contenuti negli artt. 2, 3, e 6 Cost. si rivolgono sempre alla “Repubblica” nel suo insieme e pertanto impegnano tutte le sue componenti – istituzionali e sociali, centrali e periferiche – nell’opera di promozione del pluralismo, dell’eguaglianza e, specificamente, della tutela delle minoranze; sicché, sul piano legislativo, l’attuazione di tali principi esige il necessario concorso della legislazione regionale con quella statale.<br />
Nondimeno, il compito di determinare gli elementi identificativi di una minoranza da tutelare non può che essere affidato alle cure del legislatore statale, in ragione della loro necessaria uniformità per l’intero territorio nazionale. Inoltre, il legislatore statale si trova nella posizione più favorevole a garantire le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze e risulta, perciò, in grado di rendere compatibili pluralismo e uniformità (sentenza n. 170 del 2010), anche in attuazione del principio di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all’art. 5 Cost.<br />
In questa cornice debbono intendersi le affermazioni contenute nella sentenza n. 170 del 2010 – relative alla tutela delle minoranze linguistiche, ma da estendersi, per le ragioni sopra esposte, alla più generale tutela dei gruppi minoritari – secondo le quali non è consentito al legislatore regionale configurare o rappresentare la “propria” comunità in quanto tale come “minoranza”, «essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”» (sentenza n. 170 del 2010). Riconoscere un tale potere al legislatore regionale significherebbe, infatti, introdurre un elemento di frammentazione nella comunità nazionale contrario agli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost.<br />
Lasciata, dunque, in disparte ogni considerazione circa la compatibilità della legge regionale impugnata con lo specifico contenuto della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, a cui essa si richiama – la quale peraltro contiene principalmente un elenco di diritti di natura individuale, ma non configura diritti collettivi dei gruppi minoritari – la legge regionale impugnata, nel qualificare il «popolo veneto» come “minoranza nazionale” ai sensi della citata convenzione-quadro, contrasta con i principi sviluppati nella giurisprudenza di questa Corte in materia.<br />
Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’intero testo della legge regionale n. 28 del 2016, in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost.<br />
3.3.– Restano assorbiti gli altri profili di censura.<br />
Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1) dichiara inammissibile l’intervento di «Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete» e di L. P.;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2018.<br />
&nbsp;<br />
F.to:<br />
Giorgio LATTANZI, Presidente<br />
Marta CARTABIA, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2018.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 28/4/2016 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-28-4-2016-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-28-4-2016-n-81/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 28/4/2016 n.81</a></p>
<p>Graffeo, Fratini PERSONALE &#8211;&#160;Personale – Assorbimento del personale di IPAB estinta – Limiti e presupposti &#8211; Necessità del pubblico concorso Il Collegio si pronuncia sull’interpretazione dell’art. 34, comma 2, della legge regionale della Sicilia n. 22 del 1986, secondo cui l’estinzione di una IPAB comporta&#160; l’assorbimento del suo personale dipendente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-28-4-2016-n-81/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 28/4/2016 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-28-4-2016-n-81/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 28/4/2016 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Graffeo, Fratini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">PERSONALE &#8211;&nbsp;Personale – Assorbimento del personale di IPAB estinta – Limiti e presupposti &#8211; Necessità del pubblico concorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il Collegio si pronuncia sull’interpretazione dell’art. 34, comma 2, della legge regionale della Sicilia n. 22 del 1986, secondo cui l’estinzione di una IPAB comporta&nbsp; l’assorbimento del suo personale dipendente da parte del Comune, ove si trova l’IPAB.<br />
Riprendendo l’interpretazione fornita dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2016/QMIG,&nbsp; il Collegio rileva che il tenore letterale della norma depone nel senso di una successione del Comune&nbsp;<em>in universum ius</em>&nbsp;con il conseguente assorbimento automatico del personale dipendente dell’estinta IPAB. Ciò, tuttavia, deve avvenire senza pregiudizio dei vincoli di finanza pubblica e dei principi costituzionali che disciplinano l’accesso ai pubblici uffici.<br />
Riguardo ai predetti vincoli, le norme statali di coordinamento della finanza pubblica pongono stringenti limiti all’autonomia delle Regioni e degli enti locali. L’interpretazione di norme di leggi regionali approvate in epoca nella quale le esigenze di coordinamento della finanza pubblica non erano ancora particolarmente avvertite deve essere, quindi, necessariamente orientata all’applicazione bilanciata di principi costituzionali equiordinati.<br />
Pertanto, a seguito dell’immissione nei ruoli comunali del personale appartenente all’ente soppresso prevista dalla legge regionale, da una parte, si produce un effetto derogatorio dei vincoli assunzionali nell’esercizio finanziario interessato dal trasferimento dei dipendenti, dall’altra, tuttavia si pone la necessità di rispettare le disposizioni relative ai limiti di spesa per gli anni a venire e, dunque, non si può procedere da parte dell’ente locale ad ulteriori assunzioni discrezionali, né è consentito disattendere l’obbligo di riduzione delle spese di personale.<br />
Con riguardo ai predetti limiti di spesa, viene rammentata la previsione da ultimo indicata dalla legge di stabilità per il 2016, nei termini stringenti di cui all’art 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a mente del quale Regioni ed enti locali “<em>possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell&#8217;anno precedente</em>”.<br />
L’assorbimento di personale dell’estinta IPAB, oltre a dover rispettare i vincoli di finanza pubblica, deve essere conforme ai principi costituzionali che disciplinano l’assunzione nei pubblici uffici. E’ consolidato l’orientamento secondo il quale il rapporto di pubblico impiego di ruolo dipende, nel suo momento genetico, dall&#8217;espletamento di un pubblico concorso, come prescritto dall’art. 97 Cost.<br />
Il Collegio quindi estende all’ipotesi in esame l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, che con la delibera n. 4/2012, pur riguardante la reinternalizzazione di un servizio per scelta discrezionale, hanno stabilito che, in caso di trasferimento all’ente locale di personale assunto direttamente dalla società affidataria di servizi, non possa derogarsi al principio costituzionale del pubblico concorso di cui è espressione anche l’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001; tale procedura non è fungibile con sistemi selettivi limitati ai soli soggetti da stabilizzare e solo in parte idonei ad offrire le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell’efficienza della stessa pubblica amministrazione. In sintesi, l’assorbimento del personale è quindi subordinato al fatto che lo stesso sia stato assunto dall’IPAB a seguito di concorso.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<h2 style="text-align: right;">Deliberazione n. 81/2016/PAR</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA<br />
&nbsp;<br />
nella Camera di consiglio del 13 aprile 2016</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione;<br />
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l&#8217;art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;<br />
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);<br />
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;<br />
vista la richiesta di parere inoltrata dal Commissario Straordinario del Comune di Licata con nota prot. n. 17777 del 20 aprile 2015;<br />
vista la deliberazione n. 316/2015/QMIG, depositata in data 24 novembre 2015, con la quale è stata rimessa al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa il deferimento alla Sezione delle autonomie, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, della questione di massima in merito ai quesiti posti dal Comune di Licata, relativamente alla corretta interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all’art. 34, comma 2, della legge della Regione siciliana, n. 22 del 1986 sull’estinzione delle IPAB;<br />
vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 25 del 18 dicembre 2015, con la quale, valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie;<br />
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2016/QMIG;<br />
udito il magistrato relatore, dott. Marco Fratini;<br />
ha emesso la seguente:</p>
<div style="text-align: center;">DELIBERAZIONE</div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Commissario straordinario del Comune di Licata (AG) ha chiesto di conoscere se, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge regionale sopra richiamata, l’estinzione di una IPAB comporti, da parte del Comune, l’assorbimento automatico del relativo personale dipendente o una nuova assunzione di quel personale, sottoposta ai limiti previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con deliberazione n. 316/2015/QMIG, depositata in data 24 novembre 2015, questa Sezione ha rimesso alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la questione concernente la corretta interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 22, ove si dispone che, a seguito dell&#8217;estinzione di una IPAB, <em>&#8220;i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico&#8221;.</em><br />
La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione indicata in epigrafe, condividendo le argomentazioni svolte da questa Sezione, ha affermato che il tenore letterale della norma soprarichiamata depone nel senso di una successione del Comune <em>in universum ius</em>, con il conseguente assorbimento automatico del personale dipendente dell’estinta IPAB.<br />
Ciò, tuttavia, senza pregiudizio né dei vincoli di finanza pubblica, nè dei principi costituzionali che disciplinano l’accesso ai pubblici uffici.<br />
Riguardo ai predetti vincoli, le norme statali di coordinamento della finanza pubblica pongono stringenti limiti all’autonomia delle Regioni e degli enti locali. L’interpretazione di norme di leggi regionali approvate in epoca nella quale le esigenze di coordinamento della finanza pubblica non erano ancora particolarmente avvertite deve essere, quindi, necessariamente orientata all’applicazione bilanciata di principi costituzionali equiordinati.<br />
Alla luce di tale interpretazione, deve ritenersi che, a seguito dell’immissione nei ruoli dell’ente locale del personale appartenente all’ente soppresso prevista dalla legge regionale, da una parte, si produce un effetto derogatorio dei vincoli assunzionali nell’esercizio finanziario interessato dal trasferimento dei dipendenti, dall’altra, tuttavia si pone la necessità di rispettare le disposizioni relative ai limiti di spesa per gli anni a venire e, dunque, non si può procedere da parte dell’ente locale ad ulteriori assunzioni discrezionali, né è consentito disattendere l’obbligo di riduzione delle spese di personale.<br />
Con riguardo ai predetti limiti di spesa, non appare inutile menzionare la previsione da ultimo indicata dalla legge di stabilità per il 2016, nei termini stringenti di cui all’art 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a mente del quale Regioni ed enti locali “<em>possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell&#8217;anno precedente</em>”.<br />
L’assorbimento di personale dell’estinta IPAB, oltre a dover rispettare i vincoli di finanza pubblica, deve essere conforme ai principi costituzionali che disciplinano l’assunzione nei pubblici uffici. E’ consolidato l’orientamento secondo il quale il rapporto di pubblico impiego di ruolo dipende, nel suo momento genetico, dall&#8217;espletamento di un pubblico concorso, come prescritto dall’art. 97 Cost.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sul punto, le Sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera n. 4/2012, pur riguardante la reinternalizzazione di un servizio per scelta discrezionale, hanno stabilito che, in caso di trasferimento all’ente locale di personale assunto direttamente dalla società affidataria di servizi, non possa derogarsi al principio costituzionale del pubblico concorso di cui è espressione anche l’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001; procedura, questa, non fungibile con sistemi selettivi limitati ai soli soggetti stabilizzandi e solo in parte idonei ad offrire le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell’efficienza della stessa pubblica amministrazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraltro, può essere ricordato che l&#8217;art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è una norma di principio nel settore del pubblico impiego e chiarisce espressamente che l&#8217;assunzione senza concorso è nulla e “<em>non produce effetto a carico dell&#8217;Amministrazione</em>”. In tale quadro, inoltre, si deve evidenziare che l&#8217;art. 5 del decreto-legge n. 702 del 1978 (convertito dalla legge n. 3 del 1979) ribadisce un&#8217;espressa sanzione di nullità a presidio della regolarità delle operazioni di reclutamento del personale degli enti locali. La comminatoria di nullità, prevista per i provvedimenti di assunzione contrastanti con le disposizioni di legge, è da intendere in senso proprio, come invalidità improduttiva di effetti giuridici, imprescrittibile, insanabile e rilevabile di ufficio, e non già alla stregua di un mero vizio di violazione di legge, secondo i principi generali regolanti il regime di annullabilità degli atti amministrativi illegittimi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2637; sez. V, 22 settembre 1999, n. 1135; sez. VI, 20 ottobre 1999, n. 1508).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Numerose altre disposizioni, precedenti e successive, prevedono in forma analoga la nullità delle assunzioni <em>contra legem</em>, delineando un principio ormai consolidato nel settore del pubblico impiego (cfr. art. 12 del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947; art. 4 del d.P.R. n. 276 del 1971; art. 18 della legge n. 808 del 1977; art. 9 del d.P.R. n. 761 del 1979; art. 123 del d.P.R. n. 382 del 1980; art. 39 del d.P.R. n. 617 del 1980; art. 2 della legge n. 43 del 1982; art. 14 della legge n. 207 del 1985).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inoltre, in linea generale, la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, prevede agli art. 5 e 6 la procedura concorsuale come modalità ordinaria per l’assunzione in una P.A., disponendo la nullità di diritto per ogni assunzione in deroga a tali disposizioni, in attuazione del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.<br />
&nbsp;In coerenza con il suesposto quadro normativo e giurisprudenziale, l’art. 34, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 22 del 1986, al pari di ogni altra norma che disponga un assorbimento non discrezionale di personale da parte di un ente locale, deve essere interpretato in maniera costituzionalmente orientata alla luce dell’art. 97 della Costituzione, nel senso, quindi, di ritenere possibile l’assorbimento nei limiti in cui il personale interessato sia stato reclutato tramite pubblico concorso. Si deve intendere rispettato tale principio anche nel caso di espletamento di procedure di reclutamento previste da legge a favore di categorie svantaggiate riservatarie, ritenute compatibili con il menzionato precetto costituzionale di cui all’art. 97.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.<br />
Copia della seguente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali.<br />
&nbsp;<br />
Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 aprile 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="639">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 353px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;L’ESTENSORE</td>
<td style="width: 286px; text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 353px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Marco Fratini)</td>
<td style="width: 286px; text-align: center;">&nbsp; (Maurizio Graffeo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
Depositato in Segreteria il 28 aprile 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL FUNZIONARIO RESPONSABILE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Fabio Guiducci)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Deliberazione &#8211; 14/5/2015 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-lemilia-romagna-deliberazione-14-5-2015-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-lemilia-romagna-deliberazione-14-5-2015-n-81/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Deliberazione &#8211; 14/5/2015 n.81</a></p>
<p>Pareri agli enti territoriali e locali in tema di contabilità pubblica: Spese di pubblicita&#768; e spese di rappresentanza Vocazione turistica di un comune &#8211; Possibilità di stampare opuscoli informativi Disposizioni vincolistiche in materia di spese di pubblicità e rappresentanza&#160; L’art. 6, comma 8, del d.l.31 maggio 2010, n. 78, convertito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-lemilia-romagna-deliberazione-14-5-2015-n-81/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Deliberazione &#8211; 14/5/2015 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-lemilia-romagna-deliberazione-14-5-2015-n-81/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Deliberazione &#8211; 14/5/2015 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Pareri agli enti territoriali e locali in tema di contabilità pubblica: Spese di pubblicita&#768; e spese di rappresentanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vocazione turistica di un comune &#8211; Possibilità di stampare opuscoli informativi Disposizioni vincolistiche in materia di spese di pubblicità e rappresentanza&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 6, comma 8, del d.l.31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (&#8230;) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita&#768; e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalita&#768;.<br />
La giurisprudenza della Corte dei Conti ha chiarito che le spese di rappresentanza devono essere caratterizzate da un legame con il fine istituzionale dell’ente, oltre alla necessità effettiva per il medesimo di ottenere una proiezione esterna dell’amministrazione o di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei nell’ambito dei normali rapporti istituzionali. Tali spese sono pertanto finalizzate ad apportare vantaggi che l’ente trae dall’essere conosciuto, quindi, non possono risolversi in mera liberalità. Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell’ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all’Ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l’esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispone (cfr. ex plurimis deliberazione Lombardia n. 151/2012/INPR).<br />
Deve essere, poi, ricordato, sul piano generale che la Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, ha chiarito che le disposizioni vincolistiche di cui all’art. 6 in analisi “non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali&#8230;”, i quali, pertanto, sono liberi “di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione&#8230;(delle)&#8230;voci di spesa contemplate nell’art. 6”.<br />
Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la Sezione ha avuto modo di precisare come le spese sostenute per stampare opuscoli informativi, destinati a fornire ai turisti informazioni utili in merito alle attrattive esistenti, nonché sulla ricettivita&#768; turistica, sembrano rientrare tra le spese di pubblicita&#768;, piuttosto che tra le spese di rappresentanza. A diverse conclusioni dovrebbe, invece, pervenirsi nel caso in cui gli opuscoli fossero finalizzati non tanto ad incrementare il turismo, quanto a valorizzare i beni culturali, cioe&#768;, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), avessero “lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e … assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso”. In tal caso, infatti, le relative spese sarebbero, nella ricostruzione in esame, sottratte al regime vincolistico introdotto con il d.l. n. 78/2010.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deliberazione n. 81/2015/PAR<br />
&nbsp;</p>
<p>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA</p>
<p>composta dai magistrati:<br />
&nbsp; dott. Antonio De Salvo&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;presidente;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; dott. Marco Pieroni&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;consigliere;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; dott. Massimo Romano &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;consigliere;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; dott. Italo Scotti&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;consigliere;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; dott.ssa Benedetta Cossu&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;primo referendario;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; dott. Riccardo Patumi &nbsp; &nbsp; primo referendario (relatore);<br />
&nbsp; dott. Federico Lorenzini&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; referendario.</p>
<p>Adunanza del 14 maggio 2015<br />
Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione;<br />
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;<br />
Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, &nbsp;istitutiva &nbsp; &nbsp; del &nbsp; &nbsp; Consiglio &nbsp; &nbsp; delle &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Autonomie &nbsp; locali, insediatosi il 17 dicembre 2009;</p>
<p>Vista &nbsp;la &nbsp;deliberazione &nbsp;della Sezione &nbsp;delle &nbsp; &nbsp;autonomie &nbsp; del &nbsp; &nbsp; 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;<br />
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;<br />
Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;<br />
Visto l’articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;<br />
Visto l’articolo 6, comma 4, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;<br />
Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco di Longiano (FC), pervenuta a questa Sezione in data 23 aprile 2015;<br />
Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Vista l’ordinanza presidenziale n. 20 del 6 maggio 2015, con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 2015 il relatore Riccardo Patumi;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ritenuto in&nbsp;<br />
Fatto<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Il Sindaco di Longiano ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere avente a oggetto l’interpretazione dell’art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto un &nbsp;regime vincolistico relativamente alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; In particolare, il citato Sindaco innanzitutto ricorda la vocazione turistica del Comune di Longiano ed evidenzia come la valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale consenta di attrarre visitatori, nonché di assicurare la crescita culturale e sociale della comunità locale. Ciò premesso, l’amministratore istante sottolinea l’importanza di un’adeguata promozione del territorio, la quale viene effettuata dal Comune anche tramite la stampa di opuscoli informativi, i quali forniscono ai turisti informazioni utili in merito sia alle attrattive esistenti, che alla ricettività turistica.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Premesso quanto sopra, il Sindaco di Longiano “chiede se la stampa del materiale indicato (opuscoli informativi, depliants, libretti esaustivi) soggiace al limite di spesa del 20% disposto dal d.l. 78/2010 in considerazione del fatto che, ricondurre tale spesa nella limitazione di legge, priverebbe il territorio della possibilità di far conoscere e sfruttare appieno le proprie potenzialità turistiche”.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ritenuto in<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Diritto<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.1 L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 &#8211; disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti &#8211; attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.2 In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile in quanto proveniente dall’organo rappresentativo dell’Ente che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, TUEL è, per i comuni, il sindaco.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.3 In relazione all’attinenza del quesito proposto con la materia della contabilità pubblica, la Sezione, tenuto conto degli orientamenti espressi nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., ex plurimis, deliberazione &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;n. 3/2014/SEZAUT), giudica la richiesta di parere in esame ammissibile sul piano oggettivo, in quanto verte sull’interpretazione di disposizioni di legge che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica (cfr. in proposito, Corte cost. 108/2011; 148/2012; 161/2012), impongono alle pubbliche amministrazioni misure di contenimento della spesa.&nbsp;<br />
Quanto poi alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere presenti il carattere della generalità e dell’astrattezza nei limiti in cui possono essere indicati principi interpretativi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; infine, la questione non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con un giudizio civile o amministrativo pendente.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; La richiesta è, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Merito<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.1 Preliminarmente, occorre operare una breve ricognizione del quadro normativo.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; L’art. 6, comma 8, del d.l.31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto quanto segue: “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”. &nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, ha chiarito che le disposizioni vincolistiche di cui all’art. 6 in analisi “non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali…”, i quali, pertanto, sono liberi “di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione…(delle)…voci di spesa contemplate nell’art. 6”. In seguito, la Sezione delle autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013/QMIG del 30 dicembre 2013, ha ulteriormente esteso la discrezionalità, per gli enti locali, di operare compensazioni nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall’applicazione dei singoli coefficienti di riduzione per consumi intermedi, previsti da norme dettate in materia di coordinamento della finanza pubblica. In particolare, la Sezione delle autonomie ha considerato legittimo che lo stanziamento in bilancio, riferito alle diverse tipologie di spese soggette a limitazione, avvenga in base alle necessità istituzionali dell’ente, ritenendo che il comune possa operare compensazioni tra gli importi calcolati nel rispetto dei vincoli di legge, anche al di là delle voci previste dall’art. 6 del d.l. n. 78/2010.<br />
&nbsp;2.2 Le spese sostenute per stampare &nbsp;opuscoli informativi, destinati a fornire ai turisti informazioni utili in merito alle attrattive esistenti, nonché sulla ricettività turistica, sembrano rientrare tra le spese di pubblicità, piuttosto che tra le spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza, infatti, hanno lo scopo di promuovere all’esterno l’immagine di un ente; con le spese di pubblicità, invece, è perseguito il fine di incrementare la domanda di beni o di servizi. &nbsp;In ogni caso, non rileva la circostanza che le spese de quibus siano riconducibili alla pubblicità, oppure alla funzione di rappresentanza, essendo comunque le due tipologie soggette al medesimo regime vincolistico, di cui al citato art. 6, comma 8.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Discorso diverso potrebbe invece farsi qualora il Comune decidesse di stampare opuscoli finalizzati non tanto ad incrementare il turismo, quanto a valorizzare beni culturali, cioè, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), “aventi lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso”. In tal caso, infatti, le relative spese sarebbero sottratte al regime vincolistico introdotto con il d.l. n. 78/2010.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.3 Tutto ciò premesso, la risposta da dare al quesito è nel senso della inderogabilità del limite di spesa del 20% gravante sulle spese di pubblicità, in quanto, se fosse riconosciuta legittima un’applicazione flessibile della norma, verrebbe precluso il raggiungimento degli obiettivi che si è posto il legislatore. Tuttavia, come già evidenziato, il giudice delle leggi ha riconosciuto agli enti locali un’ampia facoltà di operare compensazioni tra voci di spesa, anche al di là di quelle indicate nel più volte richiamato art.6.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Per completezza, è altresì utile ricordare che dal calcolo dei limiti di cui all’art. 6, comma 8 è comunque possibile escludere le spese oggetto di finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, nonché i proventi conseguenti all’eventuale vendita di spazi pubblicitari . &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna esprime il proprio parere, sul quesito riportato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.<br />
DISPONE<br />
Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa &#8211; mediante posta elettronica certificata – al Sindaco di Longiano e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.<br />
Che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.<br />
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 14 maggio 2015.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il presidente&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;f.to (Antonio De Salvo)<br />
Il relatore&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; f.to (Riccardo Patumi)</p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>
<p>Depositata in segreteria il 14 maggio 2015.4egreteria il 23 ottobre&nbsp;<br />
Il direttore di segreteria&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;f.to (Rossella Broccoli)&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-81/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.81</a></p>
<p>G. Calvo Pres. &#8211; S. Fina Est. Leoni E. (Avv.ti M. Masi, V. Girani) contro il Ministero dell&#8217;Istruzione e dell&#8217;Università, l’Ufficio Scolastico Regionale Per L&#8217;Emilia-Romagna, il Centro Servizi Amministrativi di Rimini (Avvocatura Dello Stato) non è precluso a coloro che avessero frequentato un corso abilitante riservato indetto con l&#8217;O.M. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-81/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-81/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Calvo Pres. &#8211; S. Fina Est.<br /> Leoni E. (Avv.ti M. Masi, V. Girani) contro il Ministero dell&#8217;Istruzione e dell&#8217;Università, l’Ufficio Scolastico Regionale Per L&#8217;Emilia-Romagna, il Centro Servizi Amministrativi di Rimini (Avvocatura Dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>non è precluso a coloro che avessero frequentato un corso abilitante riservato indetto con l&#8217;O.M. n. 153/99 di conseguire un&#8217;ulteriore abilitazione per una differente classe di concorso nella successiva sessione riservata di cui all&#8217;O.M. n. 1/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica &#8211; Esame di Stato per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento &#8211; Art. 2 comma 3, O.M. n. 1 del 2001 – Interpretazione – Non preclude l&#8217;accesso dell&#8217;insegnante a corsi abilitanti relativi a classi di concorso diverse – Esclusione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 2, comma 3, dell&#8217;O.M. n. 1 del 2001, inerente la riapertura dei termini di partecipazione alle sessioni riservate di esami, preceduti dalla frequenza di un corso, per il conseguimento dell&#8217;abilitazione o dell&#8217;idoneità per l&#8217;insegnamento nelle scuole materne, primarie e secondarie, va interpretato nel senso di non precludere a coloro che avessero frequentato un corso abilitante riservato indetto con l&#8217;O.M. n. 153/99 di conseguire un&#8217;ulteriore abilitazione, per una differente classe di concorso, nella successiva sessione riservata di cui all&#8217;O.M. n. 1/2001. Ne derivsa l’illegittimità dell’esclusione dalla procedura abilitante</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 707 del 2002, proposto da:<br />
Leoni Elide, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Masi, Valerio Girani, con domicilio eletto presso Marco Masi in Bologna, via San Vitale 40/3/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione e dell&#8217;Università, Ufficio Scolastico Regionale Per L&#8217;Emilia-Romagna, Centro Servizi Amministrativi di Rimini, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto 367 del 20.03.2002, con il quale l&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per l&#8217;Emilia Romagna , Direzione Generale, respingeva il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente avverso il D.P. 973-55 del 29.01.01 relativo all&#8217;esclusione della stessa dalla procedura abilitante ex O.M. 1/2001 per la classe di concorso A029- A030. <br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti comunque connessi con il precedente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione e dell&#8217;Università e di Ufficio Scolastico Regionale Per L&#8217;Emilia-Romagna e di Centro Servizi Amministrativi di Rimini;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>E’ impugnato il decreto con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso l&#8217;esclusione della ricorrente dalla sessione riservata di esami indetta con O.M. n. 1/2001 e relativa alla procedura abilitante- ambito disciplinare K02A &#8211; per la classe di concorso A029 – A030.<br />	<br />
La ricorrente aveva conseguito l’idoneità nella scuola materna ex OM 153/1999.<br />	<br />
Nel merito la questione ha per oggetto la possibilità, per coloro che avessero frequentato un corso abilitante riservato indetto con l&#8217;O.M. n. 153/99 di conseguire un&#8217;ulteriore abilitazione, per una differente classe di concorso, nella successiva sessione riservata di cui all&#8217;O.M. n. 1/2001;<br />	<br />
La questione com’è noto è stata risolta in senso positivo dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, &#8211; vedi tra le altre: Cd.S., sez. VI, 21 maggio 2007 , n. 2544, per cui: &#8211; l&#8217;art. 2, comma 3, dell&#8217;O.M. n. 1/2001 – in base al quale in nessun caso può essere ammesso ai nuovi corsi abilitanti il personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento dell&#8217;abilitazione o dell&#8217;idoneità attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate nel comma precedente (OO.MM. 15/06/1999, n. 153 e 7/2/2000, n. 33) ed ha sostenuto l&#8217;esame finale &#8211; non manifesta &#8220;la volontà di escludere dalla procedura i soggetti in possesso di altra abilitazione o abilitati per altra classe di concorso all&#8217;esito di pregressa sessione riservata&#8221;;<br />	<br />
La disposizione infatti non precisa se la frequenza di un altro corso e/o il possesso di un&#8217;abilitazione siano sempre e comunque preclusivi della partecipazione ad ulteriori sessioni riservate, qualunque classe di concorso le stesse concernano o, piuttosto, se costituiscano causa ostativa nel solo caso in cui la nuova domanda dell&#8217;interessato sia stata presentata per la medesima classe di concorso per la quale lo stesso ha già sostenuto (non importa se con esito positivo o negativo) gli esami finali al termine del corso riservato al quale ha in precedenza partecipato.<br />	<br />
Invero, il singolare utilizzato nella disposizione in argomento per le parole &#8220;abilitazione&#8221; e &#8220;idoneità&#8221; di per sé induce a propendere per la tesi che la preclusione sia riferita esclusivamente alla medesima classe di concorso.<br />	<br />
D&#8217;altra parte solo siffatta ricostruzione consente di ricondurre alla prescrizione una &#8220;ratio&#8221; idonea a sorreggerla.<br />	<br />
Appare infatti ragionevole l&#8217;intento della norma di precludere la partecipazione a chi abbia già utilmente frequentato un corso, perché non titolare di un interesse qualificato e meritevole di considerazione a rifrequentarlo, nonché ai soggetti che non abbiano superato gli esami connessi alla precedente tornata formativa.<br />	<br />
Una valida ragione per l&#8217;esclusione non si rinviene, invece, nei confronti di chi, pur essendo già abilitato all&#8217;insegnamento di una materia, intenda conseguire il titolo per insegnarne un&#8217;altra, in relazione alla quale ritiene di avere maggiore propensione o per la quale, più semplicemente, si profilano migliori prospettive occupazionali.<br />	<br />
In sostanza, la mancanza di un dato testuale chiaramente ostativo, conduce ad optare per la soluzione capace di dare alla prescrizione una giustificazione ragionevole e soprattutto idonea a non arrecare un &#8220;vulnus&#8221; alla libertà dell&#8217;insegnante di accedere a corsi abilitanti relativi a classi di concorso diverse, se in possesso dei titoli all&#8217;uopo necessari. <br />	<br />
Tutto ciò in omaggio al principio generale del &#8220;favor partecipationis&#8221;, secondo cui l&#8217;Amministrazione, in seno ai procedimenti destinati a sfociare nel rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l&#8217;obbligo di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative le quali non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste dalla legge o che, comunque, non trovino sostegno una seria &#8220;ratio&#8221; giustificativa. <br />	<br />
Siffatta conclusione si armonizza con i principi costituzionali in punto di tutela del diritto alla formazione ed all&#8217;elevazione professionale dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35, commi primo e secondo), che segnatamente nel settore del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento in favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l&#8217;assunzione in impiego in condizioni di eguaglianza (articolo 51)&#8221;.<br />	<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />	<br />
Ugo Di Benedetto, Consigliere<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-81/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2013 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-1-2013-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-1-2013-n-81/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-1-2013-n-81/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2013 n.81</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore sulla possibilità che il requisito relativo ai servizi di punta (art. 263 comma 1 lett. c, d.P.R. n. 207 del 2010) sia posseduto per intero anche da un solo componente del raggruppamento temporaneo 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Raggruppamenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-1-2013-n-81/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2013 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-1-2013-n-81/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2013 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità che il requisito relativo ai servizi di punta (art. 263 comma 1 lett. c, d.P.R. n. 207 del 2010) sia posseduto per intero anche da un solo componente del raggruppamento temporaneo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Raggruppamenti temporanei – Servizi di punta – Requisito – Possesso per intero anche da un solo componente – Ammissibilità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Lex specialis – Clausole ambigue – Esegesi – Garantire la più ampia partecipazione dei concorrenti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il requisito relativo ai servizi di punta (corrispondente alla previsione normativa di cui all’art. 263 comma 1 lett. c), d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) non deve necessariamente essere posseduto per intero da tutti i professionisti del raggruppamento indicato per la progettazione, ben potendo essere posseduto “per intero” anche da un solo componente del raggruppamento, né la non frazionabilità di tale requisito (art.261 comma 8) può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero (in contrasto con la logica del raggruppamento stesso volta a garantire la massima partecipazione alla gara). 	</p>
<p>2. In presenza di clausole della lex specialis di gara ambigue deve prediligersi una esegesi che sia tale da garantire la più ampia partecipazione dei concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 957 del 2012, proposto da Edilelettra di De Nicolò Donato &#038; Figli s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le mandanti De Cicco s.a.s. di De Cicco Roberto &#038; C. e Gesta s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Del Prete, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 133;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Cofely Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa adozione di misure cautelari,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione assunta dall’Ente appaltante “Aeroporti di Puglia s.p.a.” in data 24 maggio 2012 prot. n. 7628, con cui è stata disposta &#8211; nei confronti della ricorrente &#8211; l’esclusione dalla procedura aperta per l’esecuzione dei lavori impiantistici ed edili e per le attività di servizi d’ingegneria mirati all’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri di Bari, nel rispetto della normativa italiana ed europea relativa al “Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013”;<br />	<br />
&#8211; delle determinazioni di cui ai verbali della Commissione di gara, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del suddetto R.T.I. per l’asserita mancanza dei requisiti del progettista indicato;<br />	<br />
&#8211; della ulteriore nota del 7 giugno 2012 prot. n. 8449, con cui l’Ente appaltante, ritenendo “non accoglibili” le doglianze del raggruppamento ricorrente &#8211; come articolate con prericorso <i>ex</i> art. 243 <i>bis</i> dlgs n. 163/2006 e s.m.i. &#8211; ha conferm<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato o conseguente;<br />	<br />
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e per il conseguente accertamento del diritto del raggruppamento ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno per equivalente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di Cofely Italia s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Massimo Del Prete, Loredana Papa, Emilio Toma e Ada Matteo, su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con bando pubblicato in data 16 novembre 2011 Aeroporti di Puglia s.p.a. ha avviato, ai sensi dell’art. 55 dlgs 12 aprile 2006, n. 163, una procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori impiantistici ed edili per le attività di servizi d’ingegneria mirati all’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri di Bari, nonché della progettazione esecutiva.<br />	<br />
Il criterio di aggiudicazione previsto dal disciplinare di gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
L’odierna ricorrente Edilelettra di De Nicolò Donato &#038; Figli s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le mandanti De Cicco s.a.s. di De Cicco Roberto &#038; C. e Gesta s.p.a., impugna la propria esclusione da detta procedura.<br />	<br />
Il gravato provvedimento motiva l’esclusione sul presupposto della inosservanza, da parte del R.T.P. indicato dalla ricorrente quale progettista (<i>i.e.</i> raggruppamento tra la società di ingegneria Engiserv s.r.l. [capogruppo mandataria] e lo studio professionale BFP [mandante]), del requisito di cui all’art. 6.5, lett. c) del disciplinare di gara (relativo ai servizi di punta) in quanto non posseduto per intero da tutti i componenti del raggruppamento “progettista” (in particolare risulterebbe carente di tale requisito la mandante BFP), trattandosi di requisito non frazionabile ai sensi dell’art. 261, comma 8 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.<br />	<br />
Si sono costituite Aeroporti di Puglia s.p.a. e la controinteressata Cofely Italia s.p.a., resistendo al gravame.<br />	<br />
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.<br />	<br />
Preliminarmente va esaminato il quadro normativo di riferimento.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 263, comma 1 d.p.r. n. 207/2010 “1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:<br />	<br />
a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta;<br />	<br />
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;<br />	<br />
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;<br />	<br />
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.”.<br />	<br />
Inoltre, dispone l’art. 261, commi 7 e 8 d.p.r. n. 207/2010:<br />	<br />
«7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.<br />	<br />
8. Il requisito di cui all’articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.».<br />	<br />
Le clausole 6.5 e 6.6 del disciplinare di gara, in linea con il menzionato quadro normativo (ma omettendo il riferimento al contenuto del comma 8 dell’art. 261 d.p.r. n. 207/2010), così recitano:<br />	<br />
«6.5 I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 263, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.<br />	<br />
Detti requisiti sono costituiti da:<br />	<br />
a) fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 D.P.R. n. 207/2010 espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 3 volte l’importo a base d’asta, inteso come importo della Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento Sicurezza;<br />	<br />
b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e di cui al precedente punto 2.3 per un importo globale dei lavori per ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;<br />	<br />
c) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare e di cui al precedente punto 2.3 per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento;<br />	<br />
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in misura di almeno 14 persone pari a due volte le unità che, per lo svolgimento dell’incarico, si stimano in 7.<br />	<br />
I servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti tecnico &#8211; organizzativi di cui al presente articolo sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.<br />	<br />
6.6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 1, lett. g) del DLgs 163/06 e s.m.i. i requisiti finanziari e tecnici di cui alle suddette lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.».<br />	<br />
Come evidenziato da parte ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, il requisito di cui all’art. 6.5, lett. c) del disciplinare di gara relativo ai servizi di punta (corrispondente alla previsione normativa di cui all’art. 263, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 207/2010) non deve necessariamente essere posseduto per intero da tutti i professionisti del raggruppamento indicato per la progettazione, ben potendo essere posseduto “per intero” anche da un solo componente del raggruppamento.<br />	<br />
La mandante BFP del raggruppamento indicato dalla ricorrente per la progettazione non ha &#8211; nel corso della fase di verifica <i>ex</i> art. 48 dlgs n. 163/2006 &#8211; prodotto le certificazioni a comprova del possesso del requisito di cui alla lett. c) dell’art. 6.5 del disciplinare di gara, avendo essa (pur in possesso del requisito) legittimamente ritenuto che la sussistenza di tale requisito potesse essere dimostrata anche da un solo soggetto (nel caso di specie la capofila Engiserv s.r.l.) facente parte del raggruppamento di progettazione.<br />	<br />
In base al principio di diritto desumibile da Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2008, n. 6523 con riferimento al requisito di cui all’abrogato art. 66, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 554/1999, si può affermare che è sufficiente il possesso “per intero” da parte di uno solo dei professionisti del raggruppamento (e non necessariamente per intero da parte di ciascuno dei componenti del raggruppamento stesso) dell’attuale requisito di cui all’art. 263, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 207/2010 (corrispondente al precedente art. 66, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 554/1999) relativo ai servizi di punta.<br />	<br />
Preclusioni al riguardo non possono derivare dalla previsione di cui all’art. 261, comma 8 d.p.r. n. 207/2010 secondo cui il requisito di cui all’art. 263, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 207/2010 (servizi di punta) non è frazionabile.<br />	<br />
La non frazionabilità, comunque riferita all’importo dei singoli servizi di punta, non impedisce che all’interno del R.T.P. detto requisito possa essere posseduto “per intero” anche solo da uno dei professionisti e così dal raggruppamento nel suo complesso.<br />	<br />
Una diversa interpretazione condurrebbe ad una inammissibile ed inutile moltiplicazione dei requisiti, senza alcun reale beneficio per la stazione appaltante.<br />	<br />
In definitiva, deve affermarsi che la non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero (in contrasto con la logica del raggruppamento stesso volta a garantire la massima partecipazione alla gara), essendo sufficiente che il requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento.<br />	<br />
Unicamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’art. 263 d.p.r. n. 207/2010 possono essere posseduti cumulativamente (cfr. art. 261, comma 7 d.p.r. n. 207/2010) e quindi “frazionati” (nel senso della non necessità del possesso per intero da parte di un singolo componente del raggruppamento); viceversa la non frazionabilità di cui al comma 8 dell’art. 261 d.p.r. n. 207/2010 (riferita al requisito dei servizi di punta) deve essere intesa nel senso su esposto.<br />	<br />
I due termini di cumulabilità e non frazionabilità, invero, hanno portata diversa: con il primo si vuole indicare che il possesso del requisito può risultare dalla somma delle frazioni di requisito (sia pure nelle misure indicate dalla legge) possedute dai componenti il raggruppamento; con il secondo la norma si limita ad escludere proprio e soltanto l’operazione sommatoria, senza escludere, però, che il requisito sia posseduto per intero da uno solo dei membri del raggruppamento.<br />	<br />
A conferma delle considerazioni esposte si può richiamare il disposto del nuovo disciplinare di gara relativo alla successiva e differente (rispetto a quella oggetto del presente giudizio) procedura aperta &#8211; indetta da Aeroporti di Puglia s.p.a. &#8211; per l’affidamento in appalto dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica dell’Aeroporto di Bari ed, in particolare, di efficientamento del sistema AVL e di realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna dedicato al viale Ferrari.<br />	<br />
L’art. 7.2.2 del citato disciplinare di gara, nel mentre al comma 1 ha una formulazione identica all’art. 6.6 del disciplinare della gara oggetto del presente giudizio (“Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 1, lett. g) del DLgs 163/06 e s.m.i. i requisiti finanziari e tecnici di cui alle suddette lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento”), al comma 2 esplicita ed aggiunge che “il requisito di cui al punto c) non è frazionabile e deve essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento temporaneo”.<br />	<br />
Quest’ultima precisazione, come sopra si è detto, non è presente nel corpo del disciplinare della gara in esame.<br />	<br />
Tale diversità di formulazione induce a ritenere che, quando ha voluto che il requisito fosse posseduto da ciascun componente del raggruppamento, la stazione appaltante lo ha espressamente prescritto e, pertanto, unicamente nella successiva gara avrebbe dovuto seguire l’interpretazione censurata in questa sede.<br />	<br />
Da ultimo, va sottolineato che in presenza di clausole della <i>lex specialis</i> di gara ambigue deve prediligersi una esegesi che sia tale da garantire la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317; Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1089).<br />	<br />
Inoltre, l’interpretazione seguita da questo Tribunale appare in linea con la stessa <i>ratio</i> dell’istituto della partecipazione alle gare pubbliche di raggruppamenti di operatori economici (<i>i.e.</i> necessità di ampliare le possibilità di partecipazione alla gara) e conforme alle indicazioni provenienti in tal senso dalla legislazione comunitaria.<br />	<br />
A tal riguardo, la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 (recepita con il dlgs n. 163/2006), oltre a fornire la nozione di raggruppamento di operatori economici (cfr. artt. 1 e 4), specifica all’art. 48, comma 4 che alle stesse condizioni di partecipazione valide per ogni altro operatore economico “… un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.”.<br />	<br />
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.<br />	<br />
Deve, infine, essere disattesa la domanda, avanzata dalla ricorrente, finalizzata al riconoscimento del proprio diritto a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.<br />	<br />
Invero, la stazione appaltante ha comunque proceduto &#8211; dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3368 del 29 agosto 2012 che ha accolto l’istanza cautelare della Edilelettra &#8211; a valutare l’offerta della ricorrente, attribuendo un punteggio complessivo alla stessa, oltre che alla proposta della controinteressata Cofely.<br />	<br />
In particolare, Cofely è risultata prima classificata, mentre la ricorrente Edilelettra solo seconda (cfr. verbale di gara dell’11 ottobre 2012).<br />	<br />
Pertanto, la procedura di gara per cui è causa dovrà ripartire dalla valutazione dell’anomalia dell’offerta della controinteressata, come previsto nel verbale di gara dell’11 ottobre 2012.<br />	<br />
L’inefficacia del contratto, in ogni caso, non può essere dichiarata, non risultando dagli atti del presente giudizio che esso sia stato stipulato.<br />	<br />
Anche la domanda della società istante, diretta ad ottenere la condanna di Aeroporti di Puglia s.p.a. al risarcimento di tutti i danni subiti, non può trovare accoglimento, tenuto conto del fatto che la procedura di gara, come s’è detto, deve ripartire dalla valutazione dell’anomalia dell’offerta della controinteressata e che allo stato l’esito di questa non è automatico.<br />	<br />
Peraltro, la domanda risarcitoria per equivalente formulata da Edilelettra è sfornita di supporto probatorio.<br />	<br />
In considerazione della natura, della peculiarità e della novità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-1-2013-n-81/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2013 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-81/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-81/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.81</a></p>
<p>Pres. Pozzi &#8211; Est. Chiettini Arnoldi Costruzioni Srl, (Avv. F. Bonazza) c/ Comune di Rovereto (Avv.ti G. Manica, F. Dalbosco) in tema di applicabilità delle clausole di esclusione secondo il principio di ragionevolezza ed alla stregua dell&#8217;interesse che la norma violata è destinata a presidiare e in tema di decorrenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-81/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-81/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Pozzi &#8211;<i>  Est.</i> Chiettini  <br /> Arnoldi Costruzioni Srl, (Avv. F. Bonazza) c/ Comune di Rovereto  (Avv.ti G. Manica, F. Dalbosco)</span></p>
<hr />
<p>in tema di applicabilità delle clausole di esclusione secondo il principio di ragionevolezza ed alla stregua dell&#8217;interesse che la norma violata è destinata a presidiare e in tema di decorrenza del termine per impugnare dalla conoscenza in seduta pubblica dell&#8217;aggiudicazione definitiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo – Contratti della P.A. – Gara – Preavviso di ricorso – Diniego stazione appaltante – Termine – Decorrenza &#8211;  Conoscenza in seduta pubblica &#8211;  Insufficienza	</p>
<p>2. Processo Amministrativo &#8211; Contratti della P.A. – Gara &#8211; Aggiudicazione definitiva – Impugnazione – Termine – Decorrenza  &#8211;  Insufficienza	</p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; Contratti della P.A. – Gara &#8211; Aggiudicazione definitiva &#8211;  Impugnazione &#8211; Termini – Decorrenza – Comunicazione ex art. 79, co. 5 D.lgs. 163/2006 – Forme diverse di conoscenza – Irrilevanza.	</p>
<p>4.Contratti della P.A. – Gara – Clausole del bando – A pena di esclusione – Applicazione – Secondo il principio di ragionevolezza &#8211;  Interesse sotteso – Valutazione.	</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Gara – Appalto di lavori – Specifica qualificazione – Prescrizione a pena di esclusione – Subappalto per intero – Omessa dichiarazione – Ammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La conoscenza del verbale di aggiudicazione definitiva in seduta pubblica da parte di un rappresentante di uno dei concorrenti non è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione. 	</p>
<p>2. La comunicazione da parte della stazione appaltante del diniego di autotutela a seguito della notifica dell’informativa circa l’intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243 bis D.lgs 163/2006 non è idoneo a far decorrere il termine per l’impugnazione.	</p>
<p>3. Posto che 79, co. 5 del Codice dei Contratti pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di comunicare tempestivamente l’aggiudicazione all’aggiudicatario ed ai concorrenti ammessi in gara, la legale conoscenza dell’atto di aggiudicazione non può ricondursi a forme diverse di partecipazione ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Infatti, anche eventuali clausole difformi contenute nella lex specialis di gara non sono comunque in grado di esimere l&#8217;Amministrazione dall&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo stabilito dal citato articolo di comunicare la aggiudicazione ai soggetti ivi indicati, in quanto detta comunicazione assolve allo scopo imprescindibile di offrire al concorrente la conoscenza piena di un elemento essenziale del provvedimento lesivo, ossia l&#8217;identità del soggetto che trae vantaggio dall&#8217;atto, che, come tale, assume la veste di contraddittore necessario nell&#8217;eventuale giudizio di impugnazione.	</p>
<p>4. Le clausole della lex specialis, ancorché contenenti comminatorie di esclusione, devono essere applicate non già meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, ed alla stregua dell&#8217;interesse che la norma violata è destinata a presidiare, con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale che non rispondano ad esigenze reali della stazione appaltante e che si risolvano in una ingiustificata lesione del principio del favor partecipationis.	</p>
<p>5. Nelle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, qualora la lex specialis prescriva, a pena di esclusione, il possesso di una specifica qualificazione, consentendo, in assenza della categoria prevista, il subappalto per intero dei relativi lavori, non va escluso il concorrente che, privo della qualificazione, dichiari di voler subappaltare i relativi lavori, omettendo di specificare il subappalto per intero. (nella specie, il Giudice ha ritenuto legittima l’ammissione alla gara del concorrente che privo della qualificazione richiesta, ha dichiarato di voler subappaltare i relativi lavori senza specificare la percentuale subappaltata ma indicando solo che il subappalto sarebbe stato praticato“entro i limiti di legge”, sul presupposto che tale dicitura non può che intendersi riferita a quanto prescritto sul punto dalla lex specialis di gara).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00081/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00180/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 180 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Arnoldi Costruzioni S.r.l.</b>, quale capogruppo di costituenda A.T.I., e Idraulica Turri Bruno &#038; C. S.n.c., quale mandante della stessa, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Flavio Maria Bonazza e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Piazza Mosna, n. 8	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Rovereto</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianpaolo Manica e Flavio Dalbosco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo di essi in Trento, via Paradisi, n. 15/1</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
&#8211;	</i>Consorzio Costruttori Trento<i></b></i>, in qualità di capogruppo dell’A.T.I. con Luzzi Adelmo &#038; C. S.n.c., quale impresa consorziata esecutrice dei lavori, e con Marcolini e Struffi S.n.c., mandante, non costituite in giudizio;<br />
&#8211; <b>Edildrena S.r.l.</b>, quale capogruppo di costituenda A.T.I., e Termoidraulica S.n.c., quale mandante della stessa, non costituite in giudizio;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; della nota del Dirigente Area tecnica del Comune di Rovereto prot. n. 27411, di data 21.6.2010, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dello stabile comunale denominato &#8220;Caserma dei Carabinieri&#8221;, insistente sulla p.ed. 399 in C.C. Sacco, all’A.T.I. tra Consorzio Costruttori Trento e l’impresa Marcolini e Struffi S.n.c., con un ribasso pari al 17,683%;<br />	<br />
&#8211; del conseguente atto di aggiudicazione;<br />	<br />
&#8211; del verbale di aggiudicazione n. 2 di data 16 giugno 2010;<br />	<br />
&#8211; del verbale di aggiudicazione di data 14 aprile 2010;<br />	<br />
&#8211; della nota del Responsabile del procedimento di data 7 giugno 2010;<br />	<br />
&#8211; della nota di data 16 giugno 2010 di trasmissione dell&#8217;atto ricognitorio di data 9.6.2010.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovereto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l’art. 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Comune di Rovereto ha indetto una gara mediante licitazione per l’appalto dei lavori di ricostruzione e ampliamento dello stabile comunale denominato “Caserma dei Carabinieri”, tavolarmente individuato dalla p.ed. 399 in C.C. Sacco. L’importo complessivo dell’appalto era stato determinato in € 1.624.344,49 e per l’aggiudicazione era stato prescelto il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante il sistema dell&#8217;offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), della L.p. 10.9.1993, n. 26, del relativo regolamento di attuazione e, per quanto compatibile, dell’art. 90 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.<br />	<br />
2. Le lavorazioni oggetto della commessa rientravano prevalentemente nella categoria OG1 (edifici civili ed industriali), per la quale era stata prevista la possibilità di subappaltare parte dei lavori nella misura massima del 30% dell’offerta. Il bando aveva poi specificato che nella categoria prevalente erano comprese anche le lavorazioni relative agli impianti di elevazione, di cui alla categoria OS4, e le lavorazioni concernenti gli impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, di cui alla categoria OS30, per l’esecuzione dei quali era richiesta rispettivamente l’abilitazione prevista dal D.M. 22.1.2008, n. 37, o l’attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento. Il concorrente privo dell’abilitazione o dell’attestazione S.O.A. era tenuto, a pena di esclusione, a subappaltare interamente dette lavorazioni. Ciò, peraltro, non avrebbe inciso sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente comunque subappaltabile.<br />	<br />
Il bando aveva ulteriormente precisato che il rispetto del limite facoltativo del 30% delle opere subappaltabili appartenenti alla categoria prevalente sarebbe stato verificato durante l’esecuzione del contratto e che i concorrenti erano invitati ad avvalersi del modello di dichiarazione di subappalto allegato ad esso.<br />	<br />
3. L’invito è stato inviato a 61 imprese, 52 delle quali hanno presentato la loro migliore offerta. Nel verbale della seduta del seggio di gara del 14 aprile 2010 si legge che nella graduatoria dell’offerta economica erano state graduate 49 offerte, sulle quali &#8211; secondo la procedura di cui agli artt. 40 della l.p. n. 26 del 1993 e 24 del regolamento di attuazione &#8211; è stata calcolata la soglia di anomalia, risultata pari al 17,694%.<br />	<br />
La commessa è stata di seguito aggiudicata all’A.T.I. controinteressata, Consorzio Costruttori Trento con Marcolini e Struffi S.n.c., il cui ribasso percentuale offerto, pari al 17,683%, è risultato il più vicino alla soglia di anomalia, senza raggiungerla.<br />	<br />
4. Con nota datata 28.5.2010 la società Arnoldi Costruzioni ha segnalato alla Stazione appaltante alcune irregolarità che, a seguito di un accesso agli atti compiuto il giorno 24 maggio, aveva riscontrato nelle offerte economiche depositate dalle concorrenti in raggruppamento temporaneo Adico Sbrissa, La Primavera Pasinato, Vardanega Maroso, Vallò Lamone Moreda, Tecnocasa Rossi e Rocco Galvagni Bertolini. Arnoldi ha dunque chiesto che l’Amministrazione, in sede di autotutela, provvedesse ad escludere quelle offerte con conseguente rideterminazione della soglia di anomalia e aggiudicazione dei lavori alla stessa richiedente.<br />	<br />
La Stazione appaltante ha disposto la riapertura dell’istruttoria, e successivamente, della seduta di gara. In data 16 giugno 2010, dopo l’esclusione delle concorrenti Adico Sbrissa e Tecnocasa Rossi, ha ricalcolato la soglia di anomalia, che è risultata pari al 17,6901%, e riformulato la graduatoria di gara, dalla quale è risultata nuovamente aggiudicataria l’A.T.I. controinteressata.<br />	<br />
Con nota del 21 giugno 2010, spedita via fax e per lettera raccomandata a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti, il Comune di Rovereto ha inviato la comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto all’A.T.I. Consorzio Costruttori Trento con Marcolini e Struffi S.n.c.<br />	<br />
5. Con ricorso notificato in data 23 luglio 2010, e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 30, le società istanti hanno impugnato detta aggiudicazione, oltre ai provvedimenti connessi indicati in epigrafe, deducendo il seguente motivo di censura:<br />	<br />
&#8211; “violazione di legge (punto 8 della lettera d’invito del 9 marzo 2010, relativo alle modalità di presentazione della dichiarazione di sub appalto, nonché dei principi che disciplinano le procedure di pubblica evidenza e la par condicio dei partecipanti<br />
6. Con il ricorso è stata presentata istanza di risarcimento del danno dapprima in forma specifica, mediante il richiesto annullamento dei provvedimenti impugnati, e quindi per equivalente, rapportato e al mancato conseguimento dell’utile d’impresa e al pregiudizio subito nel curriculum professionale delle istanti a causa della mancata qualificazione derivante dalla realizzazione delle opere appaltate.<br />	<br />
Le ricorrenti hanno altresì chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
7. L’Amministrazione comunale di Rovereto si è costituita in giudizio, eccependo la tardività dell’impugnativa e comunque chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.<br />	<br />
8. Con ordinanza n. 130, adottata nella camera di consiglio del 9 settembre 2010, la domanda cautelare è stata respinta.<br />	<br />
9. La citata ordinanza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato il quale, con l’ordinanza n. 4851, adottata nella camera di consiglio del 19 ottobre 2010, ha respinto l’appello.<br />	<br />
10. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.<br />	<br />
11. Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1a. Pregiudizialmente occorre esaminare l’eccezione in rito opposta dalla difesa dell’Amministrazione comunale, volta a sostenere che il ricorso &#8211; notificato in data 23 luglio 2010 &#8211; sarebbe tardivo atteso che alla seduta della commissione di gara del 16 giugno 2010 era presente un rappresentante della società Arnoldi, tale rag. Luca Dellantonio, il quale avrebbe dunque preso diretta conoscenza del verbale di aggiudicazione definitiva. Al termine dei lavori, il sig. Dellantonio ha consegnato la nota, allegata al verbale della seduta, contenente la preventiva informativa circa l’intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Con lettera datata 16 giugno, inviata via telefax alle società deducenti il successivo giorno 17, l’Amministrazione ha risposto all’informativa comunicando che non intendeva avvalersi della facoltà di intervenire in sede di autotutela.<br />	<br />
Inoltre, il verbale della seduta del 16 giugno è stato pubblicato sul sito internet del Comune nella stessa giornata, come era stato previsto dal paragrafo 7 della lettera d’invito alla licitazione datata 9.3.2010, laddove era stato altresì soggiunto che detta pubblicazione aveva valore di notifica a tutti i candidati ai quali non sarebbe stato pertanto inviato alcun ulteriore avviso.<br />	<br />
Ne conseguirebbe che, quantomeno a decorrere dalla data del 17 giugno, le Società ricorrenti avrebbero avuto piena conoscenza e del verbale di aggiudicazione definitiva e delle intenzioni dell’Amministrazione procedente.<br />	<br />
1b. L’eccezione non è fondata e, in quanto tale, deve essere respinta.<br />	<br />
Si osserva, innanzitutto, che, contrariamente a quanto sancito dalla riportata clausola del paragrafo 7 della lettera d’invito, con nota raccomandata datata 21 giugno 2010, e ricevuta dalle istanti il giorno 25 giugno, il Dirigente dell’area tecnica dell’Amministrazione comunale ha inviato a tutti i concorrenti la comunicazione di aggiudicazione definitiva della commessa all’A.T.I. controinteressata, informando altresì che:<br />	<br />
&#8211; la comunicazione era inviata ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 79 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;<br />	<br />
&#8211; entro 30 giorni, decorrenti “<i>dalla data di recezione della presente comunicazione</i>”, era possibile ricorrere innanzi a questo Tribunale; <br />	<br />
&#8211; alla stipulazione del contratto si sarebbe proceduto non prima di 35 giorni decorrenti dall’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.<br />	<br />
Il Collegio ricorda che l&#8217;art. 79, comma 5, del Codice dei contratti pubblici pone a carico della Stazione appaltante l&#8217;obbligo di comunicare tempestivamente l&#8217;aggiudicazione all&#8217;aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un&#8217;offerta ammessa in gara. Da ciò consegue che, essendo puntualmente disciplinata la fase di comunicazione dell&#8217;atto di aggiudicazione, la legale conoscenza dello stesso non può ricondursi a forme diverse di partecipazione dell&#8217;esito della procedura comparativa. In senso conforme si era già espressa la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., sez. VI, 11.11.2008, n. 5624), recentemente ribadita con la precisazione che eventuali clausole difformi contenute nella lex specialis di gara non sono comunque in grado di “<i>esimere l&#8217;Amministrazione dall&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo stabilito dall&#8217;art. 79, comma 5, di comunicare la aggiudicazione ai soggetti ivi indicati</i>”, in quanto detta comunicazione “<i>assolve allo scopo imprescindibile di offrire al concorrente la conoscenza piena di un elemento essenziale del provvedimento lesivo, ossia l&#8217;identità del soggetto che trae vantaggio dall&#8217;atto, che, come tale, assume la veste di contraddittore necessario nell&#8217;eventuale giudizio di impugnazione</i>” (cfr., C.d.S., sez. V, 12.7.2010, n. 4483). Se la riportata decisione si segnala perché ha riaffermato la centralità della comunicazione in quanto contenente gli elementi essenziali del provvedimento di aggiudicazione ai sensi del comma 5 bis dell’art. 79, ad avviso del Collegio alla doverosità di detto adempimento consegue anche che tra i suoi corollari vi sia la certezza della data in cui inizia a decorrere il termine decadenziale di impugnazione.<br />	<br />
2a. Disattesa l’eccezione in rito, il ricorso, tuttavia, non è fondato nel merito. <br />	<br />
2b. Le ricorrenti ritengono che la dichiarazione di subappalto presentata dalle imprese Edildrena e Termoidraulica non sia regolare, posto che essa elenca una serie di lavorazioni della categoria prevalente OG1 che, come stabilito dalla lex specialis di gara, potevano essere oggetto di subappalto nel rispetto del limite del 30% dell’importo offerto, nonché le opere rientranti nelle categorie OS4 e OS30, menzionate senza alcuna altra specificazione. Tuttavia, posto che le nominate imprese non risultano essere in possesso della qualificazione necessaria per le due categorie da ultimo citate, sarebbe stato necessario specificare la volontà di subappaltare interamente le predette lavorazioni, essendo tale omessa dichiarazione espressamente sanzionata dal bando di gara con l’esclusione dell’offerta.<br />	<br />
2c. La difesa dell’Amministrazione oppone che dalla dichiarazione in esame emergerebbe univocamente la volontà subappaltare le lavorazioni relative agli impianti elettromeccanici trasportatori e quelle concernenti gli impianti elettrici, come si evincerebbe dalla carenza dell’abilitazione necessaria all’esecuzione di tali lavori; dall’iniziale dizione di “<i>voler subappaltare, in caso di aggiudicazione, nei limiti di legge</i>”; dal richiamo generale alle due categorie senza alcuna elencazione di eventuali voci rientranti nelle stesse (come invece operato per le categorie OG1 e OS28); dalla puntualizzazione in calce alla dichiarazione che tutte le lavorazioni sarebbero state subappaltate “<i>nei limiti ammessi</i>” (cfr., documenti n. 12 e n. 13 in atti dell’Amministrazione).<br />	<br />
3. Il Collegio rammenta – come già esposto in punto di fatto &#8211; che le opere della gara in esame rientravano prevalentemente nella categoria OG1 (edifici civili ed industriali), per la quale era prevista la possibilità di subappaltare discrezionalmente parte delle lavorazioni fino alla misura massima del 30% dell’offerta. Nella categoria prevalente erano comprese anche le lavorazioni relative agli impianti di elevazione, di cui alla categoria OS4, e quelle relative agli impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, di cui alla categoria OS30, per l’esecuzione delle quali era tuttavia richiesta un’aggiuntiva qualificazione e/o abilitazione; il concorrente non in possesso di essa era quindi tenuto a subappaltare obbligatoriamente dette lavorazioni senza che il relativo importo incidesse sulla quota subappaltabile della categoria prevalente pari al 30%. Segnatamente, il bando aveva specificato che qualora il concorrente non fosse stato in possesso dell’abilitazione, era tenuto “<i>pena l’esclusione dell’offerta, a subappaltare interamente le predette lavorazioni</i>”.<br />	<br />
Anche le opere rientranti nella categoria non prevalente ma altamente specializzata OS28, relativa agli impianti termici e di condizionamento, richiedevano la qualificazione obbligatoria (il concorrente che era privo della stessa doveva presentarsi obbligatoriamente in associazione temporanea verticale), ma esse potevano invece essere subappaltate nel limite del 30% del loro importo.<br />	<br />
4a. La ratio sottesa alle suddette prescrizioni era evidentemente volta a soddisfare l’esigenza della Stazione appaltante di conoscere in anticipo quali sarebbero state le lavorazioni subappaltate, sia in parte che in toto. Per determinate categorie (OG1 e OS28) il subappalto era infatti consentito entro determinati limiti quantitativi, mentre per altre (OS4, OS30 e OS3) era la stessa lex specialis a prescriverlo per l’intero in difetto della necessaria abilitazione o di adeguata qualificazione.<br />	<br />
4b. Le correlate previsioni di esclusione dell’offerta dalla gara in caso non fossero specificati i limiti di ogni subappalto devono dunque essere lette alla luce della suddetta ratio ed in correlazione con i criteri ermeneutici delle disposizioni del bando fissati dalla giurisprudenza, secondo cui le clausole della lex specialis, ancorché contenenti comminatorie di esclusione, devono essere applicate non già meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza<i>, </i>ed alla stregua dell&#8217;interesse che la norma violata è destinata a presidiare<i>, </i>con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale che non rispondano ad esigenze reali della stazione appaltante e che si risolvano in una ingiustificata lesione del principio del favor partecipationis (cfr., C.d.S., sez. V, 21.12.2010, n. 9320; sez. V, 9.10.2007, n. 5289; sez. IV, 30.1.2006, n. 308 e sez. V, 22.6.2004, n. 4347).<br />	<br />
5a. Ora, è indubbio che nel caso in esame l’individuata ratio sottesa alle viste disposizioni della normativa di gara è stata integralmente soddisfatta senza al contempo ledere l&#8217;affidamento dei partecipanti e la par condicio dei concorrenti.<br />	<br />
L’Amministrazione, dalla documentazione prodotta dalle due imprese controinteressate, aveva potuto evincere infatti che:<br />	<br />
&#8211; la ditta Edildrena, quale capogruppo di costituenda associazione temporanea, era in possesso dell’attestazione SOA per le categorie OG1, classifica VI, e OG3, classifica IV;<br />	<br />
&#8211; la ditta Termoidraulica, mandante, era invece in possesso dell’attestazione SOA per le categorie OS3, classifica II, e OS28, classifica II;<br />	<br />
&#8211; nessuna delle due ditte in A.T.I. verticale era dunque in possesso di abilitazione e di attestazione per le categorie specializzate OS4 e OS30;<br />	<br />
&#8211; per la categoria OG1 erano state elencate le voci che sarebbero state oggetto di subappalto;<br />	<br />
&#8211; anche per la categoria specializzata OS28 erano state indicate le lavorazioni che sarebbero state subappaltate;<br />	<br />
&#8211; le categorie OS4 e OS30 sono state menzionate senza null’altro specificare;<br />	<br />
&#8211; all’inizio della dichiarazione era stato indicato che il subappalto delle sottoelencate voci sarebbe stato praticato “<i>entro i limiti di legge</i>”;<br />	<br />
&#8211; in calce alla stessa dichiarazione è stato ulteriormente puntualizzato che “<i>tutte le lavorazioni sopra indicate sono subappaltabili nel limite ammesso al lordo degli oneri di sicurezza</i>”.<br />	<br />
5b. Per conseguenza, rettamente la Stazione appaltante ha considerato del tutto irrilevante l’omissione del termine <<i>interamente</i>> accanto alle opere in questione, posto che &#8211; accertato in fatto che nessuna delle due imprese aveva dichiarato di possedere la qualificazione per l’esecuzione delle opere rientranti nelle categorie OS4 e OS30 &#8211; quella dichiarazione di subappalto poteva e doveva leggersi in relazione a quanto imperativamente prescritto sul punto dalla lex specialis di gara. In altri termini, il limite di legge ammesso, citato nella dichiarazione in esame, si riferisce indiscutibilmente al 30% delle lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OS28 (entrambe subappaltabili in base alla normativa di gara entro e non oltre tale limite), e all’intero importo delle categorie OS4 e OS30 (ambedue obbligatoriamente subappaltabili per l’intero in caso di concorrente non in possesso della relativa qualificazione).<br />	<br />
In definitiva, nel quadro delle prescrizioni del bando, l’applicazione della normativa di gara operata dalla Stazione appaltante appare ragionevole e avulsa da ogni formalismo inutile, trovando essa conferma nella documentazione complessiva che accompagnava la contestata offerta: vi è stato dunque, nella specie, certezza in ordine all&#8217;offerta presentata dalle controinteressate Edildrena S.r.l. e Termoidraulica S.n.c.<br />	<br />
5c. Tanto, peraltro, è stato apprezzato anche dal Consiglio di Stato che, sebbene in sede di delibazione sommaria tipica della fase cautelare, ha ritenuto regolare la contestata dichiarazione di subappalto.<br />	<br />
5d. A ciò consegue che l’offerta delle controinteressate è stata regolarmente ammessa alla successiva fase della gara concorrendo alla graduatoria delle offerte economiche e alla successiva valutazione di quelle anomale.<br />	<br />
6. In conclusione il ricorso deve essere respinto, congiuntamente all’avanzata domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
Concorrono peraltro giusti motivi, in ragione della non uniforme posizione della giurisprudenza amministrativa sulla questione oggetto di causa, per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 180 del 2010, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-3-2011-n-81/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2010-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2010-n-81/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2010-n-81/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.81</a></p>
<p>Pres. DE SIERVO – QUARANTA la previsione di una cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali &#8220;interni&#8221; di livello generale v&#237;ola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i princ&#237;pi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, &#171;il principio di continuità dell&#8217;azione amministrativa che è strettamente correlato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2010-n-81/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2010-n-81/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DE SIERVO – QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>la previsione di una cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali &ldquo;interni&rdquo; di livello generale v&iacute;ola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i princ&iacute;pi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, &laquo;il principio di continuità dell&#8217;azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell&#8217;azione stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impiego pubblico &#8211; Incarichi dirigenziali non di vertice conferiti a personale non dipendente da pubbliche amministrazioni (anche in regimi &#8220;privatizzati&#8221;) &#8211; Art. 2, c. 161°, del decreto legge 03/10/2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24/11/2006, n. 286 &#8211; Cessazione ove non confermati entro sessanta giorni dall&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 262/2006 sul c.d. &#8220;spoil system&#8221; &#8211; illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell’art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conferiti prima del 17 maggio 2006, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA <BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione terza lavoro, nel procedimento vertente tra C. C. e il Ministero dello sviluppo economico, con ordinanza del 24 febbraio 2009, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2009. <br />	<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.— Con ordinanza del 24 febbraio 2009 il Tribunale ordinario di Roma, sezione terza lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. <br />	<br />
Il giudice a quo sottolinea che il ricorrente ha stipulato con il Ministero delle Attività produttive (divenuto poi Ministero dello sviluppo economico), in data 3 agosto 2005, un contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), avente ad oggetto un incarico dirigenziale di seconda fascia, con decorrenza dal 1° settembre 2005 e con scadenza 31 agosto 2008, per lo svolgimento di funzioni di ricerca e studio, relative all’analisi quantitativa per la verifica dell’efficienza e dell’efficacia degli investimenti nei singoli settori agevolati dalle leggi in vigore. Con nota del 1° dicembre 2006 l’amministrazione gli ha comunicato la non conferma del predetto incarico, in applicazione dell’art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006. <br />	<br />
Il Tribunale rileva come la predetta disposizione abbia esteso agli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del comma 5-bis (che disciplina gli incarichi ai dirigenti dipendenti da altre amministrazioni) e del comma 6 (che disciplina gli incarichi a dirigenti non dipendenti da amministrazioni), il regime giuridico di cui dal comma 8, dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede la cessazione delle funzioni dirigenziali attribuite decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. <br />	<br />
Il comma 3 dello stesso art. 41 ha, altresì, dettato la disciplina transitoria stabilendo che «in sede di prima applicazione dell’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 (…) gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge». <br />	<br />
Il giudice remittente sottolinea come l’amministrazione avrebbe fatto applicazione, il 1° dicembre 2006, con decorrenza dal successivo giorno 2, della disposizione di cui al citato comma 3 dell’art. 41, considerato che «il ricorrente aveva un incarico ex comma 6 in corso alla data del 17 maggio 2006». <br />	<br />
Si aggiunge come non dovrebbe, invece, farsi applicazione del primo comma dell’art. 41 perché «alla data di entrata in vigore del decreto il termine di novanta giorni dalla fiducia al Governo oggi in carica era già decorso e la stessa introduzione di una disciplina di prima applicazione volta a regolare i rapporti in corso alla data della fiducia rende evidente la non retroattività del comma 159, d’altronde imposta, in assenza di segni esegetici contrari, dai principi generali». <br />	<br />
Le riportate disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 41 sono state poi trasfuse sostanzialmente nei commi 159 e 161 dell’art. 2 della legge n. 286 del 2006. Tale articolo, si aggiunge, ha espressamente abrogato l’art. 41 del decreto-legge n. 262 del 2006 «e nondimeno, facendone salvo l’art. 48, appare averne fatta salva l’efficacia temporale, per quanto attiene alle disposizioni qui in esame, rimaste, per quanto rileva in causa, intatte nella loro portata normativa, dal 3 ottobre 2006». <br />	<br />
Esposto ciò, il Tribunale richiama il contenuto della sentenza n. 103 del 2007 di questa Corte, di cui viene riportata una parte della motivazione, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato), nella parte in cui prevedeva la cessazione automatica degli incarichi dei dirigenti generali in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione. <br />	<br />
Questi principi, continua il giudice a quo, avrebbero trovato conferma nella successiva sentenza n. 161 del 2008, che ha dichiarato per gli stessi motivi la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, «nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 (…) conferiti prima del 17 maggio 2006 cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso». <br />	<br />
Il Tribunale remittente sottolinea come malgrado la parte dispositiva della citata sentenza n. 161 del 2008 «si presti, nel suo tenore testuale, ad essere direttamente applicata alla fattispecie, perché il ricorrente appartiene al “personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001”, l’esame complessivo della pronuncia rivela chiaramente come la Corte abbia inteso avere esclusivo riguardo al personale comunque dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e munito di “status” dirigenziale (sebbene non appartenete ai ruoli di cui all’art. 23), cui si riferisce il comma 5-bis, dell’art. 19, del d.lgs. n. 165 del 2001». <br />	<br />
Il giudice a quo sottolinea come l’unica residua differenza tra il caso deciso con la citata sentenza n. 161 del 2008 e quello oggetto della controversia al suo esame sarebbe rappresentata dal fatto che viene in rilievo un incarico dirigenziale conferito ex art. 19, comma 6, a persona «non attualmente munita dello status di dirigente, in ragione dei requisiti professionali di cui alla medesima disposizione». Si osserva come dopo la predetta decisione «il fatto che gli incarichi di cui al comma 6 possono cessare automaticamente, quando quelli di cui al comma 5 non lo possono, determina oramai una disparità di trattamento che appare priva di ogni ragionevole giustificazione e come tale illegittima ai sensi dell’art. 3 della Costituzione». <br />	<br />
Dopo avere richiamato le sentenze di questa Corte il giudice a quo ritorna sulla questione della rilevanza osservando come, avendo l’attore chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a causa dell’illegittima revoca dell’incarico, avrebbe chiesto «seppure indirettamente, in via principale dichiararsi l’illegittimità della revoca» in ragione del fatto che la stessa sarebbe stata disposta sulla base di una legge incostituzionale. Si aggiunge che, anche qualora si ritenesse che l’accertamento della predetta illegittimità non abbia formato oggetto di domanda, nondimeno tale accertamento andrebbe effettuato “in via incidentale” per verificare se sussiste o meno l’illecito; puntualizzandosi come «la rilevanza della questione non sembra richiedere una preventiva delibazione sulla sussistenza degli altri elementi costitutivi della pretesa risarcitoria (la colpa dell’amministrazione ed il danno)». In ogni caso, si rileva come «non possa apparire improbabile che l’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale abbia ricadute risarcitorie». Ciò in quanto l’attore chiede il risarcimento del danno consistente nel mancato pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate, secondo contratto, fino alla naturale scadenza del contratto. Si aggiunge come all’attore non si applicherebbe il comma 2, dell’art. 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede il pagamento delle retribuzioni per i soli dirigenti dipendenti da altre amministrazioni cessati dall’incarico. Inoltre, «l’attore deduce danni alla professionalità ed alla immagine la cui sussistenza non può essere, allo stato, esclusa». <br />	<br />
Nell’ultima parte dell’ordinanza di rimessione il Tribunale si sofferma sulla sussistenza della colpa per ritenere che la stessa, venendo in rilievo una ipotesi di responsabilità contrattuale, si presumerebbe ex art. 1218 del codice civile. <br />	<br />
Si osserva, inoltre, come «la natura della condotta e della disposizione applicata ed il contesto della sua applicazione» nella specie, «non consentono prima facie di affermare che il Ministero versi in un’ipotesi di causa non imputabile». Ciò, in quanto la disposizione censurata «non richiedeva la non conferma dell’incarico, rimettendola invece ad una piena ed incondizionata discrezionalità dell’amministrazione, passibile di essere esercitata anche solo tacitamente, e che questa ha ritenuto di esercitare attivamente ante tempus senza, peraltro, alcuna motivazione». Inoltre, l’amministrazione avrebbe dovuto conformare la propria azione ai principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti non implica che l’amministrazione possa recedere liberamente dagli incarichi conferiti. <br />	<br />
Infine, si osserva, sempre sul piano dell’analisi relativa all’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa, come tali questioni «appaiono del tutto premature», atteso che, una corretta applicazione delle regole relative all’ordine logico-giuridico da seguire nella decisione della causa, imporrebbe di accertare prima la sussistenza dell’elemento materiale dell’illecito (e dunque la illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere) «in solo rapporto al quale (…) la colpa e il danno sono concretamente delibabili». In conclusione, il remittente esclude che possa ritenersi «coerente con le funzioni istituzionali della Corte una interpretazione del requisito della rilevanza che si sospinga a valutazioni prognostiche sulla concreta idoneità dell’esito ad incidere sulle possibilità di accoglimento, parziale o totale, della domanda». <br />	<br />
2.— È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, osservando, in via preliminare, come l’attore del giudizio a quo non abbia chiesto la declaratoria di illegittimità del provvedimento di decadenza ma il risarcimento dei danni per cessazione dell’incarico, con la conseguenza che la cognizione della domanda risarcitoria spetterebbe al giudice amministrativo e non a quello ordinario. <br />	<br />
Nel merito si deduce la infondatezza delle censure in quanto nella specie verrebbero in rilievo incarichi conferiti a persona che non riveste già il ruolo di dirigente della p.a. «ma a persona estranea alla p.a. prescelta sulla base di criteri di particolare stima e fiducia da parte dell’organo politico preposto all’amministrazione che, pur condizionato dalla ricorrenza degli oggettivi elementi indicati dal comma 6, dell’art. 19, del d.lgs. n. 165 del 2001, effettua però la propria definitiva scelta fondandola sul proprio personale fiduciario rapporto con il soggetto che intende investire della funzione dirigenziale». In questa prospettiva, sarebbe del tutto coerente che, al mutamento del Governo, il soggetto nominato venga sottoposto ad un «vaglio confermativo e, in caso di non conferma, che l’incarico decada». Diversamente argomentando, si sottolinea, «la possibilità, percentualmente limitata di conferimento di detti incarichi (…) resterebbe preclusa ai titolari del potere politico, frustrando completamente (…) un suo pur modesto avvalimento di personale» di totale fiducia nell’esercizio di funzioni dirigenziali. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.— Il Tribunale ordinario di Roma, sezione terza lavoro, con ordinanza del 24 febbraio 2009 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. <br />	<br />
Tale disposizione – richiamando l’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazione pubbliche), come modificato, dai commi 159 e 161 dello stesso decreto-legge n. 262 del 2006 – prevede che gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti, tra l’altro, a persone di particolare e comprovata qualificazione in possesso dei requisiti specificamente previsti dal comma 6 dello stesso art. 19, estranei alle amministrazioni statali, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni» dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. <br />	<br />
Il giudice a quo censura il predetto comma 161, assumendo che esso si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione, in quanto prevede una interruzione automatica del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine stabilito per la sua durata. <br />	<br />
2.— In via preliminare, è necessario richiamare gli aspetti essenziali della vicenda oggetto del giudizio a quo, quali risultano dall’ordinanza di remissione. <br />	<br />
Il ricorrente era titolare di «un rapporto di lavoro con la Presidenza del Consiglio dei ministri». In data 3 agosto 2005 il Ministero delle attività produttive (divenuto poi Ministero dello sviluppo economico) gli aveva conferito, con decorrenza 1° settembre 2005 e scadenza 31 agosto 2008, «un incarico dirigenziale di seconda fascia», ai sensi del comma 6, dell’art. 19, del d.lgs. n. 165 del 2001, «quale soggetto non altrimenti legato da un rapporto di impiego dirigenziale con una pubblica amministrazione». Lo stesso Ministero, con provvedimento del 1° dicembre 2006, con decorrenza dal giorno successivo, non aveva confermato l’incarico attribuito. Per queste ragioni il ricorrente ha chiesto al Tribunale remittente che venisse dichiarato illegittimo tale provvedimento e condannata l’amministrazione al risarcimento del danno. <br />	<br />
3.— Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato per mancanza di rilevanza della questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia in esame non spetterebbe al giudice ordinario, ma a quello amministrativo. <br />	<br />
L’eccezione non è fondata. <br />	<br />
In particolare, la difesa dello Stato rileva come – avendo il ricorrente chiesto nel giudizio a quo la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, che presuppone una valutazione della legittimità del provvedimento stesso – la relativa domanda avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice amministrativo. <br />	<br />
Come è noto, la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che «la inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale, sotto il profilo della carenza di giurisdizione del giudice a quo, può verificarsi solo quando il difetto di giurisdizione emerga in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi» (ex multis, sentenze n. 156 del 2007 e n. 144 del 2005). <br />	<br />
Nel caso in esame – avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che assegna alla cognizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il conferimento e la revoca dell’incarico dirigenziale – non può ritenersi implausibile la motivazione con cui il giudice ordinario ha ritenuto la sua giurisdizione anche in relazione alle controversie risarcitorie connesse all’accertamento della illegittimità della “revoca” dell’incarico stesso. <br />	<br />
4.— Nel merito, la questione è fondata. <br />	<br />
5.— Al fine di chiarire la portata della disposizione impugnata, occorre, innanzitutto, sottolineare che l’art. 19 del citato d.lgs. n. 165 del 2001, contempla tre tipologie di funzioni dirigenziali, collocate in ordine decrescente di rilevanza e di maggiore coesione con l’organo politico. <br />	<br />
Innanzitutto, sono previsti «gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente»: si tratta delle attribuzioni dirigenziali “apicali”, conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente (art. 19, comma 3). <br />	<br />
Sono poi disciplinati «gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale», attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente (comma 4). <br />	<br />
Infine, sono previsti gli incarichi di direzione degli altri uffici di livello dirigenziale, conferiti «dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale». <br />	<br />
5.1.— I predetti incarichi possono poi essere conferiti a soggetti che si trovino in una particolare posizione rispetto all’amministrazione che attribuisce la relativa funzione. <br />	<br />
In primo luogo, l’incarico può essere attribuito a personale inserito nel «ruolo dei dirigenti», istituito presso ciascuna amministrazione statale e articolato in due fasce (art. 23, del d.lgs. n. 165 del 2001). <br />	<br />
In secondo luogo, le funzioni dirigenziali possono essere conferite, entro limiti percentuali predeterminati, «anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23», purché dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, vale a dire da amministrazioni dello Stato diverse da quelle nel cui ambito è collocato il posto da conferire (art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001). <br />	<br />
Infine, è prevista la possibilità, sempre nel rispetto di soglie prefissate, che ciascuna amministrazione attribuisca la titolarità di uffici dirigenziali, a tempo determinato, fornendone esplicita motivazione, a «persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato» (art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato, da ultimo, dall’art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»). <br />	<br />
5.2.— Nel caso in esame, viene in rilievo un incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale non generale, attribuito, ai sensi del predetto comma 6, dell’art. 19, a soggetto esterno all’amministrazione conferente, non dipendente, come dirigente, da altra amministrazione. <br />	<br />
In relazione a tale tipologia di incarico, la norma impugnata contempla una ipotesi di spoils system transitorio, con interruzione ex lege del rapporto dirigenziale in corso ove l’interessato non sia confermato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 262 del 2006. <br />	<br />
È bene aggiungere che, con riferimento alle attribuzioni dirigenziali “esterne”, il comma 8, dell’art. 19, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal comma 159, del decreto-legge n. 262 del 2006, prevede anche una ipotesi di spoils system a regime, stabilendo che tali attribuzioni «cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo». <br />	<br />
A tale ultimo proposito, va osservato che il citato art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 ha abrogato la parte contenuta nel predetto comma 8 dell’art. 19, che ha esteso il sistema di spoils system a regime anche «al personale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23, e al comma 6». Tuttavia la predetta abrogazione, essendo successiva all’emanazione degli atti oggetto di censura nel processo a quo, non è idonea ad incidere sul quadro normativo rilevante nel presente giudizio. <br />	<br />
5.3.— In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, la questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene alla conformità agli artt. 97 e 98 della Costituzione della norma che prevede un sistema di spoglie transitorio applicato a persone esterne all’amministrazione conferente, non dipendente, come dirigente, da altra amministrazione, al quale sia stata attribuita una funzione dirigenziale di livello non generale. <br />	<br />
6.— Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 103 del 2007, che la previsione di una cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali “interni” di livello generale víola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i princípi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, «il principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa». <br />	<br />
6.1.— Con la sentenza n. 161 del 2008, inoltre, si è precisato che questi principi valgono anche in presenza di incarichi dirigenziali conferiti «al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». <br />	<br />
In particolare, si è osservato come, in tali casi, la mancanza di un previo rapporto di servizio con l’amministrazione conferente non sia idonea ad incidere sulle regole di distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e compiti gestori dei dirigenti e conseguentemente sull’applicabilità dei principi costituzionali sopra richiamati. In altri termini, questa Corte ha rilevato la ininfluenza, sul piano funzionale, del fatto che l’atto di attribuzione di una determinata funzione dirigenziale ad un dirigente esterno, dipendente di altra amministrazione, e il correlato contratto individuale non si innestino su un rapporto di lavoro dirigenziale già esistente con la stessa amministrazione. <br />	<br />
É bene inoltre aggiungere, richiamando quanto già sottolineato con la citata sentenza n. 161 del 2008, come la previsione di un potere di conferma entro sessanta giorni non sia anch’essa in grado, di per sé, di diversificare la fattispecie in esame rispetto a quella oggetto di scrutinio con la sentenza n. 103 del 2007 e conseguentemente il relativo regime giuridico. Il potere ministeriale di conferma non attribuisce, infatti, al rapporto dirigenziale in corso alcuna garanzia di autonomia funzionale, atteso che dalla mancata conferma la legge fa derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilità di controllo giurisdizionale. <br />	<br />
6.2.— Quanto sopra vale, per le medesime ragioni, anche quando l’incarico dirigenziale esterno, nella specie non generale, sia stato conferito non a dirigenti dipendenti da altre amministrazioni, ma a soggetti privi di status dirigenziale, che abbiano «particolare e comprovata qualificazione professionale», che non sia rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, e che rientrino, quindi, nella categoria indicata specificamente nel comma 6, dell’art. 19 citato. <br />	<br />
Anche, dunque, per la tipologia di incarichi che vengono in rilievo in questa sede – come questa Corte ha già avuto modo di affermare con le citate sentenze n. 161 del 2008 e n. 103 del 2007 – il rapporto di lavoro instaurato con l’amministrazione che attribuisce la relativa funzione deve essere «connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione». <br />	<br />
Deve, pertanto, ritenersi, in continuità logica con quanto affermato dalle due suindicate pronunce, che anche la norma denunciata, prevedendo la immediata cessazione del rapporto dirigenziale alla scadenza del sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, in mancanza di riconferma, víoli, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i princípi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, «il principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa». <br />	<br />
Ciò in quanto la previsione di una anticipata cessazione ex lege del rapporto in corso – in assenza di una accertata responsabilità dirigenziale – impedisce che l’attività del dirigente possa espletarsi in conformità ad un nuovo modello di azione della pubblica amministrazione, disegnato dalle recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione, che misura l’osservanza del canone dell’efficacia e dell’efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato in ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita. <br />	<br />
È necessario, pertanto, garantire, come questa Corte ha già chiarito, «la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell’ambito del quale, da un lato, l’amministrazione esterni le ragioni – connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa – per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall’altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato». <br />	<br />
L’esistenza di una preventiva fase valutativa – ha puntualizzato la Corte con le suindicate sentenze – risulta essenziale anche per assicurare, specie dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), «il rispetto dei principi del giusto procedimento, all’esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo giurisdizionale. Ciò anche al fine di garantire – attraverso la esternazione delle ragioni che stanno alla base della determinazione assunta dall’organo politico – scelte trasparenti e verificabili, in grado di consentire la prosecuzione dell’attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale della imparzialità dell’azione amministrativa». <br />	<br />
In definitiva, in presenza di tali incarichi – che devono essere sempre conferiti nel rigoroso rispetto delle condizioni prescritte dal comma 6, dell’art. 19, le quali impongono, tra l’altro, che «la professionalità vantata dal soggetto esterno non sia rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione» (sentenza n. 9 del 2010) – l’amministrazione stessa è tenuta a garantire la distinzione funzionale tra attività di indirizzo politico amministrativo e attività gestionale, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione dei pubblici poteri. <br />	<br />
7.— Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell’art. 19, del d.lgs. n. 165 del 2001 «conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
</B>LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell’art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conferiti prima del 17 maggio 2006, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Ugo DE SIERVO, Presidente <br />	<br />
Alfonso QUARANTA , Redattore <br />	<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010. <br />	<br />
Il Cancelliere <br />	<br />
F.to: FRUSCELLA </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2010-n-81/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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