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	<title>8099 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8099 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.8099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-4-2020-n-8099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-4-2020-n-8099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.8099</a></p>
<p>Giovanni Mammone Presidente, Lucio Napolitano consigliere, estensore; PARTI: (A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difesa dagli avv.ti Alberto Pironti ed Amalia Carrara c. Il Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società  Cooperativa Sociale Onlus) Atti relativi alla fase esecutiva di un rapporto nascente da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-4-2020-n-8099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.8099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-4-2020-n-8099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2020 n.8099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Mammone Presidente, Lucio Napolitano consigliere, estensore; PARTI:  (A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difesa dagli avv.ti Alberto Pironti ed Amalia Carrara c. Il Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società  Cooperativa Sociale Onlus)</span></p>
<hr />
<p>Atti relativi alla fase esecutiva di un rapporto nascente da aggiudicazione : sussiste la giurisdizione del G.O..</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Contratti della p.A. &#8211; atti relativi alla fase esecutiva di un rapporto nascente da aggiudicazione &#8211; giurisdizione del G.O. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Gli atti attinenti alla fase esecutiva di un rapporto avente fonte nell&#8217;aggiudicazione della gara d&#8217;appalto (nella specie, rapporto addirittura in regime di proroga tecnica nelle more dell&#8217;espletamento di una nuova procedura di gara) afferiscono ad una fase nella quale non viene in rilievo l&#8217;esercizio di poteri autoritativi da parte dell&#8217;ente pubblico, per cui si esula dai limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all&#8217;art. 133, comma 1, lett. e), del d. Igs. 2 luglio 2010, n. 104,</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Rilevato che</em>: L&#8217;Azienda sanitaria Locale (ASL) Napoli 2 Nord, convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania da Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società  Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito Consorzio) &#8211; il quale ha chiesto al giudice amministrativo, previa l&#8217;adozione di misure cautelari, pronunciarsi l&#8217;annullamento dei seguenti atti: 1. nota del 27.2.20019 dell&#8217;ASL Napoli 2 Nord avente ad oggetto: &quot;servizio di gestione inerente la R.S.A. Villa Mercede sita nel comune di Serrara Fontana &#8211; Ischia &#8211; richiesta note di credito&quot;; <br /> 2. Nota del 7.2.2019 dell&#8217;ASL Napoli 2 Nord avente ad oggetto: &quot;servizio di gestione inerente la R.S.A. Villa Mercede sita nel comune di Serrara Fontana &#8211; Ischia; <br /> 3. Nota dell&#8217;11.3.2019 dell&#8217;ASL Napoli 2 Nord avente ad oggetto: &quot;servizio di gestione inerente la R.S.A. Villa Mercede sita nel comune di Serrara Fontana &#8211; Ischia. Provvedimenti&quot;, nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale &#8211; ha proposto, in pendenza del giudizio dinanzi al TAR, regolamento preventivo di giurisdizione notificato alla controparte il 16 maggio 2019, chiedendo dichiararsi la giurisdizione dell&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria, osservando che gli atti impugnati attengono alla fase esecutiva del rapporto conseguito all&#8217;appalto del servizio, vertendo dunque la controversia su questioni di natura meramente patrimoniale, che non investono modalità  di esercizio dei pubblici poteri. <br /> Il Consorzio non ha svolto difese. <br /> Il Procuratore Generale ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso. L&#8217;ASL Napoli 2 Nord ha altresì¬ depositato memoria. <br /> <strong>Considerato che: </strong><br /> 1. Nel giudizio di merito il Consorzio ha dedotto l&#8217;illegittima unilaterale modifica, da parte dell&#8217;ASL Napoli 2 Nord, delle originarie condizioni contrattuali stabilite in forza dell&#8217;affidamento al Consorzio, quale aggiudicatario del relativo appalto, del servizio di gestione della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) e del servizio semiresidenziale del CDA (Centro Diurno Anziani), entrambi ubicati nel Comune di Serrara Fontana. <br /> 1.1. Ciò avrebbe comportato, secondo il Consorzio, in regime di &quot;proroga tecnica&quot; del precedente appalto, non solo «una decurtazione economica retroattiva delle prestazioni rese [&#8230;] sulla base dell&#8217;effettiva occupazione dei posti letto» &#8211; ciò che aveva provocato non solo la mancata corresponsione in favore del Consorzio, per il periodo dal dicembre 2017 al gennaio 2019, della somma di Euro 711.365,20 &#8211; ma anche l&#8217;interruzione del servizio CDA dal primo aprile 2019, la qualcosa aveva indotto il Consorzio a comunicare l&#8217;imminente licenziamento di una dozzina di dipendenti. <br /> 1.2. Gli atti plurimi menzionati avrebbero violato, secondo parte ricorrente nel giudizio di merito, la lex specialis del bando di gara, del principio d&#8217;immutabilità  e del divieto di rinegoziazione. <br /> 2. La domanda di cui al regolamento preventivo di giurisdizione proposta dall&#8217;ASL Napoli 2 Nord è fondata. <br /> 2.1. Gli atti dei quali il Consorzio ha chiesto l&#8217;annullamento dinanzi al giudice amministrativo attengono certamente alla fase esecutiva del rapporto avente fonte nell&#8217;aggiudicazione della gara d&#8217;appalto, rapporto anzi addirittura in regime di proroga tecnica nelle more dell&#8217;espletamento di una nuova procedura di gara. <br /> Si tratta, pertanto, di fase nella quale non viene in rilievo, come chiarito da queste Sezioni Unite in fattispecie similari, (cfr., tra le altre, Cass. SU ord. 21 maggio 2019, n. 13660; Cass. SU ord. 5 ottobre 2018, n. 24411), l&#8217;esercizio di poteri autoritativi da parte dell&#8217;ente pubblico, per cui si esula dai limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all&#8217;art. 133, comma 1, lett. e), del d. Igs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), risultando le modifiche richieste dall&#8217;Amministrazione riconducibili a specifiche condizioni di legge (art. 106, comma 1, lett. b, n. 2, del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50). <br /> 3. Deve essere, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale competente per territorio, il quale provvederà  altresì¬ sulle spese del presente giudizio. <br /> P.Q.M.<br /> Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al tribunale competente per territorio, anche per le spese. <em>Omissis </em></div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2010 n.8099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-12-2010-n-8099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-12-2010-n-8099/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2010 n.8099</a></p>
<p>Pres. G. Mozzarelli Est.B. Lelli Vaimdue S.r.l. (Avv. G. Matteoni) contro il Comune di Rimini (non costituito) l&#8217;entrata in vigore delle modifiche al nuovo Codice della Strada non comporta l&#8217;automatica caducazione di tutte le autorizzazioni per &#8220;passo carrabile&#8221; già rilasciate Circolazione stradale &#8211; Entrata in vigore delle ultime modifiche al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-12-2010-n-8099/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2010 n.8099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>G. Mozzarelli <i>Est.</i>B. Lelli<br />   Vaimdue S.r.l. (Avv. G. Matteoni) contro il Comune di Rimini (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;entrata in vigore delle modifiche al nuovo Codice della Strada non comporta l&#8217;automatica caducazione di tutte le autorizzazioni per &ldquo;passo carrabile&rdquo; già rilasciate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale &#8211; Entrata in vigore delle ultime modifiche al nuovo Codice della Strada &#8211; Artt. 14 e 22 del decreto legislativo 285/1992 – Escludono l&#8217;automatica caducazione di tutte le autorizzazioni per “passo carrabile” già rilasciate</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;entrata in vigore delle ultime modifiche al nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) non comporta l&#8217;automatica caducazione di tutte le autorizzazioni già rilasciate, come risulta dalla lettura sistematica degli artt. 14 e 22 del decreto legislativo 285/1992: il primo prevede che gli enti proprietari provvedono al rilascio delle autorizzazioni o concessioni relative a passi carrabili, il secondo, al I° comma, che senza la preventiva autorizzazione dell&#8217;ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali e, al II° comma, che gli accessi e le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.  L&#8217;utilizzo del termine &#8220;nuovi&#8221; riferito agli accessi ed alle diramazioni, invero, esclude che la norma possa avere effetti di caducazione automatica delle precedenti autorizzazioni, ferma restando la potestà dell&#8217;ente proprietario, a seguito dell&#8217;attribuzione della nuova competenza, di sottoporle a verifica al fine di confermarle, regolarizzarle in conformità alle nuove prescrizioni oppure, in caso di impossibilità di regolarizzazione, di revocarle.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08099/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 02144/1997 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2144 del 1997, proposto da:	</p>
<p><b>Vaimdue S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. con domicilio eletto presso Giacomo Matteoni in Bologna, via San Vitale N.55; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Rimini</b>; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>dei provvedimenti nn. 15964W e 15965B mediante i quali il dirigente della Polizia Municipale ha &#8220;revocato&#8221;, in data 7 agosto &#8217;97, le autorizzazioni per &#8220;passo carrabile&#8221; nn. 2537 e 2538 rilasciate in data 12 maggio &#8217;90 con riguardo al complesso immobiliare di proprietà VAIMDUE srl posto in Comune di Rimini, località Santa Giustina, al civico n.373 della Strada Statale n.9 (Via Emilia)</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. Bruno Lelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Col ricorso in epigrafe vengono impugnati i provvedimenti del 7/8/1997 nn. 15964W e 15965B con cui il Dirigente della Polizia Municipale del comune di Rimini ha revocato l&#8217;autorizzazione di passo carrabile n. 2538 rilasciata alla società ricorrente in data 12/5/290 con la motivazione che con l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice della strada (decreto legislativo 285/1992, articoli 14, comma secondo, e 22, comma primo) il rilascio delle autorizzazioni o concessioni relative a passi carrabili è di competenza dell&#8217;ente proprietario della strada e non più dell&#8217;amministrazione comunale.<br />	<br />
Avverso il suddetto provvedimento vengono formulate censure di violazione di legge di eccesso di potere sotto vari profili.<br />	<br />
Il comune di Rimini non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
Il ricorso è fondato nella parte in cui deduce che l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice non comporta l&#8217;automatica caducazione di tutte le autorizzazioni già rilasciate, come risulta dalla lettura sistematica degli artt. 14 e 22 del decreto legislativo 285/1992: il primo prevede che gli enti proprietari provvedono al rilascio delle autorizzazioni o concessioni relative a passi carrabili, il secondo, al I° comma, che senza la preventiva autorizzazione dell&#8217;ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali e, al II° comma, che gli accessi e le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.<br />	<br />
L&#8217;utilizzo del termine &#8220;nuovi&#8221; riferito agli accessi ed alle diramazioni, invero, esclude che la norma possa avere effetti di caducazione automatica delle precedenti autorizzazioni, ferma restando la potestà dell&#8217;ente proprietario, a seguito dell&#8217;attribuzione della nuova competenza, di sottoporle a verifica al fine di confermarle, regolarizzarle in conformità alle nuove prescrizioni oppure, in caso di impossibilità di regolarizzazione, di revocarle.<br />	<br />
D&#8217;altra parte la perdita da parte del comune della competenza in materia di autorizzazione degli accessi carrabili fa venir meno ogni sua capacità d&#8217;intervento sulla materia, con conseguente impossibilità di adottare non solo provvedimenti di rilascio, ma anche provvedimenti di ritiro riferiti all&#8217;attività antecedente all&#8217; entrata in vigore della norma che ha modificato la competenza.<br />	<br />
Risulta invece infondata la censura inerente alla violazione dell&#8217;art. 26 del decreto legislativo 285/1992, in quanto il comune di Rimini ha più di 20.000 abitanti.<br />	<br />
Per le assorbenti ragioni di cui sopra, dedotte col ricorso, lo stesso deve essere accolto con conseguente annullamento di provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il comune di Rimini al pagamento a favore della ricorrente della somma Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) oltre a CPA ed IVA a titolo di spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2010</p>
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