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	<title>8083 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.8083</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-12-2004-n-8083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.8083</a></p>
<p>Pres. Frascione, Est. Marchitiello Comune di Opera (Avv.ti Chiarolanza, Marsico, De Pascale e A. Abbamonte) c/ Golf Vacanze, s.p.a. (Avv.ti Mastelloni, E. Romano e Murdolo) la lite con cui il concessionario chiede rimborsi spese al concedente spetta al giudice ordinario Giurisdizione e competenza – concessione e gestione di campo da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-12-2004-n-8083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.8083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-12-2004-n-8083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.8083</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione, Est. Marchitiello<br /> Comune di Opera (Avv.ti Chiarolanza, Marsico, De Pascale e A. Abbamonte) c/ Golf Vacanze, s.p.a. (Avv.ti Mastelloni, E. Romano e Murdolo)</span></p>
<hr />
<p>la lite con cui il concessionario chiede rimborsi spese al concedente spetta al giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – concessione e gestione di campo da golf – richiesta del concessionario di rimborso per spese di manutenzione straordinaria – giurisdizione amministrativa – esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia relativa alla richiesta di una società concessionaria di un comune della gestione di un campo da golf di ottenere il rimborso delle spese sopportate per la manutenzione straordinaria del campo tenuto in concessione esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo poiché la contestazione non concerne atti posti in essere dal Comune nell’esercizio dei suoi poteri pubblicistici inerenti alla concessione dell’impianto sportivo come provvedimento amministrativo. Si tratta invece di lite che ha per oggetto la esistenza e l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria come corrispettivo dei lavori di straordinaria manutenzione che la concessionaria che tali lavori ha eseguito assume esserle dovuto, e pertanto la questione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario al quale, in tema di concessioni amministrative, sono riservate le  questioni attinenti a “canoni, indennità ed altri corrispettivi”</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la lite con cui il concessionario chiede rimborsi spese al concedente spetta al giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 8083/04 REG.DEC.<br />
N. 1909 REG.RIC.<br />
ANNO 1999</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>         ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1909/1999, proposto dal<br />
<b>Comune di Opera</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Chiarolanza, Carlo Marsico, Dario De Pascale e Andrea Abbamonte, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Avignonesi n. 5,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>la Golf Vacanze s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ugo Mastelloni, Ercole Romano e Giuseppe Murdolo, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, piazza Capranica n. 95,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, III Sezione, del 1.12.1998, n. 2785;</p>
<p>Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 13.7.2004, il Consigliere  Claudio Marchitiello;<br />
Uditi i difensori delle parti gli avvocati A. Chiarolanza e G. Murdolo, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Opera, con la deliberazione del Consiglio comunale del 4.10.1099, n. 171, modificata dalla successiva deliberazione dello stesso Consiglio comunale del 20.10.1988, n. 179, assegnava in concessione alla S. Inter – Sviluppo Internazionale la gestione del campo da golf a nove buche di proprietà comunale (“Le Rovedine”) sito in località Noverasco. La relativa convenzione fu sottoscritta dalle parti il 30.1.1989.<br />
Nel 1988, la Società Golf Vacanze, s.r.l., derivante dalla fusione per incorporazione della  S. Inter – Sviluppo Internazionale nella Golf Vacanze, adiva il T.A.R. della Lombardia chiedendo il rimborso delle spese affrontate per la manutenzione straordinaria del campo da golf che ripetutamente erano state richieste al Comune nel corso del rapporto senza alcun esito.<br />
La società ricorrente chiedeva anche la rimozione di un’insegna abusiva insistente sulla Club House, edificio facente parte del complesso sportivo “Le rovedine”.<br />
Il Comune di Opera si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso. <br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, III Sezione, con la sentenza del 1.12.1998, n. 2785, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso nella parte in cui la società ricorrente aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria del campo da golf, lo respingeva per quanto concerneva la rimozione dell’insegna e la domanda di risarcimento del danno.<br />
Il Comune di Opera appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.<br />
Resiste all’appello la Soc. Golf Vacanze che chiede la conferma della sentenza appellata e propone appello incidentale con richiesta di rimborso delle spese di manutenzione straordinaria ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal T.A.R.	<br />	<br />
All’udienza dell’11.11.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il  Comune di Opera propone appello avverso la sentenza del 1.12.1998, n. 2785, con la quale la III Sezione del T.A.R. della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla Società Golf Vacanze e ha riconosciuto a detta società, concessionaria del campo da golf di proprietà comunale sito in località Noverasco (“Le Rovedine”), il rimborso delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, con conseguente condanna dell’ente ad erogarle.<br />
Il T.A.R. ha invece respinto il ricorso nella parte in cui la società ricorrente ha chiesto la rimozione di un’insegna ritenuta abusiva e ha rigettato anche la ulteriore domanda di rifusione dei danni.<br />
La Golf Vacanze ha a sua volta proposto appello incidentale affermando che erroneamente il T.A.R. non aveva considerato, nelle somme da rimborsare, anche le spese per il rifacimento dei green.<br />
La società appellata ha anche chiesto di modificare il regime delle spese del giudizio che il T.A.R. ha compensato ma che invece andavano addossate all’amministrazione soccombente.<br />
La Sezione ritiene che la questione, nella parte relativa al rimborso delle spese effettuate per la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo “Le Rivedine”, comprese quelle relative all’edificio denominato Club House, esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo e che, pertanto, la sentenza del T.A.R., appellata dalle parti nell’unico profilo attinente alle predette spese, debba, per tale parte, essere annullata senza rinvio.<br />
Deve premettersi, peraltro, che il T.A.R. ha affermato la propria giurisdizione, respingendo l’eccezione sollevata dal Comune di Opera, e che la sentenza appellata, per tale profilo, non è stata fatta oggetto di contestazione da  parte del Comune appellante.<br />
Ciononostante, la Sezione ritiene di poter riesaminare la questione. <br />
L’art. 30, primo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, prevede che il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio. L’art. 37 Cod. proc. civ., a sua volta, dispone che il  difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo. E’ irrilevante, pertanto, che sulla giurisdizione si sia già pronunciato il giudice di primo grado con statuizione espressa e che la parti non abbiano appellato la sentenza sul punto, dovendosi escludere che, fin quando il rapporto processuale risulti pendente (“in qualunque stato e grado del processo”), tale statuizione sia suscettibile di passare in giudicato, salvo che sulla giurisdizione non sia intervenuta una decisione della Corte di Cassazione a Sezioni unite (Adun. Plen. 28.10.1980, seguita dalla prevalente giurisprudenza di questo Consiglio: V,  15.3.2001, n. 1519; IV, 4.2.1999, n. 112; IV, 23.11.1999, n. 1922; VI, 25.3.1998, n. 390; VI, 20.6.1997, n. 945; VI, 20.5.1995, n. 479; VI, 30.11.1992, n. 990).<br />
Deve inoltre osservarsi che la tesi contraria, secondo cui la sentenza affermativa della giurisdizione, se non impugnata sul punto,  è vincolante nel giudizio di appello, impedisce un intervento correttivo del giudice di secondo grado, non precluso dalle norme ordinarie di rito già ricordate, che trova il suo fondamento nella ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario delineata rigidamente  in norme e principi di livello costituzionale.<br />
Ciò premesso, la controversia, relativamente alla richiesta  della società Golf Vacanze  di ottenere dal Comune di Opera il rimborso delle spese sopportate per la manutenzione straordinaria del campo da golf tenuto in concessione esula, ad avviso della Sezione, dalla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Nella specie, la contestazione non concerne atti posti in essere dal Comune di Opera nell’esercizio dei suoi poteri pubblicistici inerenti alla concessione dell’impianto sportivo come provvedimento amministrativo. Si tratta di lite che per oggetto la esistenza e l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria come corrispettivo dei lavori di straordinaria manutenzione che la concessionaria che tali lavori ha eseguito assume esserle dovuto.<br />
La questione, pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario al quale, in tema di concessioni amministrative, sono riservate le  questioni attinenti a “canoni, indennità ed altri corrispettivi”.<br />
L’affermazione dei primi giudici, secondo cui l’esame della questione controversa, comportando l’esame del provvedimento concessorio per desumerne i diritti e gli obblighi reciproci, spetterebbe al giudice amministrativo, è del tutto incongrua, atteso che anche per le liti attinenti a “canoni, indennità ed altri corrispettivi” deve comunque farsi ricorso all’interpretazione dell’atto di concessione e dell’eventuale disciplinare. <br />
La sentenza appellata, in conclusione, deve essere annullata in parte qua.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, per compensare fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, nell’esame dell’appello in epigrafe, annulla senza rinvio la sentenza appellata nella parte in cui accoglie il ricorso originario.<br />
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio,il  13.7.2004, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Emidio Frascione				Presidente <br />	<br />
Rosalia Maria Petronilla Bellavia	Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti				Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello			Consigliere est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16 dicembre 2004 <br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-12-2004-n-8083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.8083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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