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	<title>807 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>807 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.807</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo Sandro Staiano (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Mario Sanino) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura dello Stato) sulla sospensione cautelare dal servizio di un Professore Universitario condannato con sentenza penale per fatti commessi nell&#8217;esercizio delle funzioni di Sindaco 1. Giustizia amministrativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo<br /> Sandro Staiano (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Mario Sanino) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sospensione cautelare dal servizio di un Professore Universitario condannato con sentenza penale per fatti commessi nell&#8217;esercizio delle funzioni di Sindaco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Giustizia amministrativa – Riassunzione del giudizio – A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale – Applicabilità dell’art. 297 c.p.c. nel processo amministrativo – Comunicazione da parte della cancelleria – Obbligo – Sussiste	</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Sospensione cautelare dal servizio – Motivata con riferimento all’art. 4 della Legge 97/2001 – Sufficienza – Ragioni 	</p>
<p>3. Pubblico Impiego &#8211; Sospensione cautelare dal servizio &#8211; Disposta con decreto rettorale nei confronti di un professore universitario – Motivato su di una sentenza penale di condanna – Reato commesso nell’esercizio di diverse funzioni – Irrilevanza – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve essere applicato analogicamente (secondo il TAR a maggior ragione in virtù del dettato dell’art. 80 D.Lgs. 104/10) nel processo amministrativo il principio sancito dall’art. 297 c.p.c., secondo cui il termine perentorio per la proposizione dell’istanza di fissazione di udienza non può decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, essendo invece necessario, in ragione delle gravi conseguenze che le parti verrebbero a subire per la sua inosservanza, che l’ufficio giudiziario ove è incardinato il procedimento sospeso comunichi alle parti tale decisione con biglietto di cancelleria (ex art. 136 c.p.c.), dato che solo una siffatta comunicazione determina la conoscenza concreta ed effettiva della pronuncia medesima (1). 	</p>
<p>2. È adeguatamente motivato un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio di un dipendente pubblico (nella specie Professore Universitario) con riferimento alle misure di cui all’art. 4 della Legge 97/2001. Ed invero, il contenuto precettivo della disposizione contenuta nella suddetta disposizione normativa si pone a presidio dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al rapporto di fiducia dei cittadini verso quest’ultima, con la conseguenza che l’Amministrazione è obbligata a sospendere un dipendente pubblico anche qualora non sia ravvisabile una connessione qualificata tra i fatti di reato e l’ufficio presso il quale il dipendente in atto presta servizio (2)	</p>
<p>3. Deve essere considerato legittimo il decreto del Rettore di una Università con il quale è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio di un professore universitario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma I della Legge 97/2001, fondato sulla circostanza che il dipendente è stato condannato, con sentenza penale, per il reato di concorso in peculato ex art. 314, comma I, c.p., a nulla rilevando che tale reato sia stato commesso nell’esercizio del diverso munus publicum afferente la carica di Sindaco	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cassazione Civile, Sezione I, 7.2.2006 n.2616; Sezione Lavoro, 12 settembre 2008 n. 23568 e 20 maggio 2000 n.6601; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3829;<br />	<br />
2. cfr. Corte Costituzionale, 3 maggio 2002, n. 145; 3 giugno 1999, n. 206</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4200 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Sandro Staiano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Mario Sanino, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Napoli, alla via Diaz 11, è domiciliata per legge; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DEL DECRETO RETTORALE N.2363 DELL&#8217; 8.7.2008 DI SOSPENSIONE DALL&#8217;IMPIEGO.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2012 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente Sandro Staiano, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sentenza del Tribunale di Napoli &#8211; XI Sezione penale, pronunciata l’11.2.2008 e depositata il 14.4.2008, è stato condannato alla pena di due anni di reclusione per concorso in peculato, relativamente a fatti commessi (verifica di cassa del 20.3.1995) nell’esercizio delle funzioni di Sindaco del Comune di Pompei, carica ricoperta negli anni 1993-1995.<br />	<br />
Sulla base della suddetta pronuncia, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con provvedimento emesso l’8.7.2008, ha disposto, in attuazione dell’art.4, comma 1, della legge 27.3.2001 n.97, la sua sospensione dal servizio.<br />	<br />
A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento, l’interessato ha dedotto i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 della L. n.97/2001, in connessione con gli artt.3, 36 e 97 Cost. – eccesso di potere per erronea motivazione – travisamento dei fatti – con cui assume l’illegittimità dell’atto, in quanto spedito per un illecito consumato nell’esercizio di diverso<i> munus publicum</i>;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art.4 della L. n.97/2001, in connessione con gli artt.3, 36 e 97 Cost. – eccesso di potere per travisamento dei fatti – difetto di motivazione – falsa causa – in quanto, al momento del deposito della motivazione della sentenza (14.4.2008) e dell’adozione del provvedimento di sospensione dal servizio (8.7.2008), il termine di prescrizione del reato sarebbe già venuto a scadenza (ossia in data 18.3.2008, secondo gli stessi calcoli riportati nella decisione di condanna);<br />	<br />
3) eccesso di potere per erroneità dei presupposti – violazione degli artt.36 e 51 della L. n.142/1990 e degli artt.50 e 107 del D. Lgs. n.267/2000 – per l’incompetenza del Sindaco in materia di controlli contabili;<br />	<br />
4) eccesso di potere per erroneità dei presupposti – con cui ribadisce la singolarità della fattispecie, in considerazione della prescrizione del reato nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo ed il deposito della motivazione della sentenza.<br />	<br />
Si è costituita in resistenza l’intimata Università, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha difeso la legittimità dell’azione amministrativa in contestazione e concluso con richiesta di rigetto del gravame.<br />	<br />
Con decreto presidenziale del 4.8.2008 è stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie, mediante sospensione dell’efficacia del decreto rettorale n.2363/08 fino alla camera di consiglio del 4.9.2008. In quest’ultima sede il Collegio ha deliberato (con ordinanza n.678 depositata in data 2.10.2008) di sollevare incidente di costituzionalità dell’art.4 della legge n.97 del 27.3.2001, in riferimento agli artt.3, 4, 24, 35, 36 e 97 Cost., accogliendo contestualmente la domanda cautelare (con separata ordinanza n.2308/08).<br />	<br />
Con sentenza n.294 depositata l’8.10.2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da questo T.A.R.<br />	<br />
Con produzione documentale del 29.12.2010, il ricorrente ha depositato il dispositivo di sentenza pronunciato in data 15.12.2010 dalla Sezione I della Corte di Appello di Napoli – con cui, in riforma della sentenza di primo grado, è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione – e l’istanza rivolta al Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di revoca del provvedimento n.2363 dell’8.7.2008.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10.2.2011, la causa è stata cancellata dal ruolo, avendo il Collegio rilevato d’ufficio la mancanza di un atto di parte d’impulso processuale successivamente alla pronuncia della Consulta.<br />	<br />
Il giorno seguente (11.2.2011) la parte pubblica ha depositato istanza di fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso.<br />	<br />
Con memoria depositata il 21.5.2011, la difesa attorea ha chiesto, nell’ordine, la declaratoria:<br />	<br />
&#8211; dell’estinzione del giudizio, per la tardività della domanda di fissazione d’udienza formulata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in relazione al disposto dell’art.80 del c.p.a.;<br />	<br />
&#8211; di cessazione della materia del contendere, a seguito della revoca della misura cautelare dall’impiego disposta dal Rettore con decreto n.4 del 4.1.2011;<br />	<br />
&#8211; di difetto d’interesse dell’amministrazione universitaria alla prosecuzione del giudizio.<br />	<br />
In via ulteriormente gradata, l’instante ha chiesto l’accoglimento del ricorso nel merito. <br />	<br />
In data 3.6.2011, la trattazione della causa è stata differita in relazione alla proclamata astensione degli avvocati, cui ha aderito il difensore del ricorrente.<br />	<br />
Infine, alla pubblica udienza del 9.1.2012 – sentite le parti, le quali hanno insistito nelle rispettive domande – la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. E’ controversa la legittimità del provvedimento, emesso l’8.7.2008, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha disposto la sospensione dal servizio del ricorrente prof. S. Staiano, in attuazione dell’art.4, comma 1, della legge 27.3.2001 n.97.<br />	<br />
2. Il Collegio deve farsi carico delle istanze formulate in via pregiudiziale dalla difesa attorea, che ha chiesto, nell’ordine, la declaratoria:<br />	<br />
&#8211; dell’estinzione del giudizio, in relazione al disposto dell’art.80 del c.p.a., per l’asserita tardività della domanda di fissazione d’udienza, presentata (l’11.2.2011) dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato dopo oltre novanta giorni dalla pubblicazion<br />
&#8211; di cessazione della materia del contendere, a seguito della sopravvenuta revoca della misura cautelare dall’impiego, disposta dal Rettore con decreto n.4 del 4.1.2011;<br />	<br />
&#8211; di difetto d’interesse dell’amministrazione universitaria alla prosecuzione del giudizio.<br />	<br />
2.1. La prima richiesta di pronuncia di rito non può essere accolta.<br />	<br />
Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento più volte ribadito dalla Suprema Corte con riferimento all’art.297 c.p.c., secondo cui il termine perentorio per la proposizione dell’istanza di fissazione di udienza non può decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, essendo invece necessario, in ragione delle gravi conseguenze che le parti verrebbero a subire per la sua inosservanza, che l’ufficio giudiziario ove è incardinato il procedimento sospeso comunichi alle parti tale decisione con biglietto di cancelleria (ex art. 136 c.p.c.), dato che solo una siffatta comunicazione determina la conoscenza concreta ed effettiva della pronuncia medesima (Cassazione civile, Sezione I, 7.2.2006 n.2616; Sezione lav., 12 settembre 2008 n. 23568 e 20 maggio 2000 n.6601). Ne consegue che, in caso di omessa comunicazione nella forma legale suddetta, alla sospensione del processo non può conseguire l&#8217;estinzione per inosservanza del termine di riassunzione di cui all&#8217;art. 297 c.p.c., (vedi Cass. n. 6601/2000). Nell’ambito del richiamato orientamento giurisprudenziale si è infatti precisato che, nel vigore della nuova disciplina contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 1985 n.1092 – che prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte Costituzionale (art. 21) – la pubblicità legale, così attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte ma non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio; pertanto, si è costantemente affermato che solo la comunicazione alla parte, di detta sentenza, da parte della cancelleria del Giudice che ha disposto la sospensione, determinando la conoscenza concreta della pronunzia medesima, costituisce il dies a quo del termine (ora trimestrale) di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.<br />	<br />
I suddetti principi – già ritenuti applicabili analogicamente nel processo amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 15.6.2009 n.3829), in difetto di regole espresse, nel sistema antecedente al decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 – possono a maggior ragione essere trasposti nel giudizio amministrativo a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 80, comma 1, del c.p.a., che dispone testualmente quanto segue: “<i>In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell&#8217;atto che fa venir meno la causa della sospensione</i>”.<br />	<br />
Nella fattispecie oggetto di causa, in cui non risulta spedita alcuna comunicazione alle parti dalla Segreteria del T.A.R., l’atto di impulso processuale azionato dalla difesa erariale deve pertanto considerarsi tempestivo e rituale.<br />	<br />
2.2. Non è suscettibile di favorevole considerazione neanche la seconda richiesta formulata dalla parte ricorrente.<br />	<br />
Invero, ai sensi dell’art.34, comma 5, del c.p.a., il giudice dichiara cessata la materia del contendere solo qualora, nel corso del giudizio, “<i>la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta</i>”.<br />	<br />
Nel caso di specie, preso atto del dispositivo di sentenza pronunciato in data 15.12.2010 dalla Corte di Appello di Napoli, il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha dichiarato<i> “la sopravvenuta perdita dell’efficacia del Decreto Rettorale n.2363 dell’8.7.2008” </i>ed ha contestualmente disposto<i> “la revoca dello stesso a decorrere dal 15 dicembre 2010</i>”. Dunque, osserva il Collegio che, come chiaramente specificato nel provvedimento intervenuto nelle more del giudizio – ed allo stato non contestato – l’efficacia della sospensione cautelare dall’impiego non risulta cessata <i>ex tunc</i> ossia dall’8.7.2008, data della sua adozione, per cui non può ritenersi integralmente satisfattiva dell’interesse azionato in giudizio.<br />	<br />
2.3. Quest’ultima considerazione non consente al Collegio neppure di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ex art.35, comma 1. lettera c), del c.p.a., atteso che la portata temporalmente limitata della revoca rende palese la permanenza dell’interesse delle parti alla decisione di merito, interesse peraltro espressamente ribadito dai difensori anche all’ultima udienza pubblica.<br />	<br />
3. Può procedersi, dunque, all’esame del primo motivo di ricorso, con cui si assume l’illegittimità dell’atto – per violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 della L. n.97/2001, in connessione con gli artt.3, 36 e 97 Cost., nonché per eccesso di potere sotto i profili dell’erroneità della motivazione e del travisamento dei fatti – in quanto l’Ateneo federiciano non avrebbe potuto adottare la misura cautelare per un illecito consumato nell’esercizio del diverso <i>munus publicum</i> afferente la carica di Sindaco del Comune di Pompei. Secondo il costrutto attoreo, un’interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni normative in argomento dovrebbe indurre ad individuare, nella connessione qualificata tra i fatti di reato per i quali è intervenuta la condanna e le attribuzioni proprie dell’ufficio di appartenenza del dipendente, un indefettibile presupposto per l’applicazione della fattispecie.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Al riguardo, osserva il Collegio che né il valore semantico delle espressioni contenute nell’art.4 della L. n.97 del 2001 né una lettura sistematica della norma consentono di avallare l’opzione interpretativa suggerita dal ricorrente. Invero, il contenuto precettivo della disposizione contenuta nel primo comma – laddove stabilisce che “<i>Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’art.3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio”</i> – appare ancorato unicamente alla condanna per ben individuate tipologie di delitti (tra i quali, la fattispecie del peculato, prevista dall’art.314, primo comma, c.p.) ed alla qualità del soggetto attivo (dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica). Invero, posto che la misura cautelare si pone a presidio dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al rapporto di fiducia dei cittadini verso quest’ultima (cfr. Corte Costituzionale, 3 maggio 2002 n.145), il Collegio ritiene che un <i>vulnus</i> ai suddetti beni giuridici possa configurarsi anche quando non sia ravvisabile una connessione qualificata tra i fatti di reato e l’ufficio presso il quale il dipendente in atto presta servizio. Una siffatta opzione ermeneutica appare, d’altronde, ben compatibile con la rilevanza che l’ordinamento ha sempre assegnato, ai fini disciplinari, finanche a condotte tenute al di fuori dell’ufficio (cfr. art.13 del d.P.R. n.3 del 1957); né si è giammai dubitato, nella stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, dell’ammissibilità di misure obbligatorie di sospensione dal servizio in presenza di fatti non connessi con le pubbliche funzioni esercitate dall’interessato ovvero anche solo con la qualità di pubblico dipendente (cfr. sentenza del 3 giugno 1999 n.206).<br />	<br />
Né occorreva una più specifica motivazione del provvedimento, atteso che la norma in argomento prevede, per l’appunto, una fattispecie di sospensione obbligatoria dal servizio, la cui adozione è vincolata unicamente alla sussistenza dei presupposti sopra delineati, senza che residui alcuno spazio di discrezionalità in capo all’amministrazione.<br />	<br />
4. Coi motivi rubricati ai numeri 2 e 4, il ricorrente assume la violazione ed erronea applicazione dell’art.4 della L. 27.3.2001 n.97, in connessione con gli artt.3, 36 e 97 Cost., sotto un diverso profilo, evidenziando la singolarità della fattispecie concreta, in considerazione del fatto che, al momento del deposito della motivazione della sentenza (14.4.2008) e dell’adozione del provvedimento di sospensione dal servizio (8.7.2008), il termine di prescrizione del reato sarebbe già venuto a scadenza (ossia in data 18.3.2008, secondo gli stessi calcoli riportati nella sentenza di condanna).<br />	<br />
Osserva il Collegio che la prospettazione attorea sul punto – pur apprezzata dal Collegio in sede cautelare con la delibazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa in argomento – può essere disattesa alla luce delle considerazioni svolte dalla Consulta nella già citata sentenza n.294 del 2010, che hanno fugato ogni dubbio al riguardo. Nel dichiarare inammissibile la questione, la Corte ha rilevato che la disciplina oggetto d’impugnativa è stata già scrutinata nella sentenza n.145 del 2002, con la quale venne dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.4, comma 2, della legge n.97 del 2001, nella parte in cui disponeva che la sospensione dal servizio del dipendente pubblico condannato anche non in via definitiva per taluni delitti perdesse efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. Nella richiamata pronuncia, infatti, la Corte ha anche sottolineato come l’individuazione del termine di prescrizione del reato comporti, a proposito dei numerosi elementi interni ed esterni al reato stesso e che concorrono a determinare quel termine, una serie di “<i>valutazioni precluse alla pubblica amministrazione, che solo l&#8217;autorità giudiziaria può compiere: si pensi all&#8217;incidenza sul decorso della prescrizione delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato”</i>, con la conseguenza che “<i>la suddetta causa di cessazione di efficacia della misura cautelare viene necessariamente a coincidere con quella rappresentata dalla sentenza di proscioglimento</i>».<br />	<br />
Alla stregua di tali dicta, la Corte ha tratto i seguenti corollari. “<i>Anzitutto, la prescrizione del reato non può che coincidere con la sentenza che la dichiari, giacché non può annettersi alcun rilievo giuridico alla sussistenza ipotetica di una causa di estinzione del reato, il cui ricorrere, per di più, presuppone un accertamento su una complessa ed articolata gamma di elementi di commisurazione &#8211; alcuni dei quali presupponenti, addirittura, indagini di fatto (quale lo stesso tempus commissi delicti) &#8211; che non possono che essere svolti dalla autorità giudiziaria, all&#8217;interno del processo. In secondo luogo, proprio perché ontologicamente privo di rilievo giuridico esterno al processo, deve necessariamente restare al di fuori del perimetro normativo qui in discorso qualsiasi accertamento incidenter tantum, che, nell&#8217;individuare la &#8220;</i>non maturazione<i>&#8221; della prescrizione, ne abbia (alla stregua di un qualunque obiter), indicato la data &#8211; futura ed ipotetica &#8211; in cui la prescrizione maturanda potrebbe essere dichiarata. In terzo ed ultimo luogo, quand&#8217;anche si volesse assegnare a quell&#8217;accertamento incidentale un qualche effetto, esso non potrebbe mai essere &#8220;</i>esterno<i>&#8221; al processo e tale da coinvolgere una valutazione (in ipotesi, anche discorde) da parte della pubblica amministrazione”</i>. <br />	<br />
La Corte ha poi rilevato che “<i>ciascuna delle numerose &#8220;</i>componenti<i>&#8221; normative che concorrono alla determinazione dello spirare dei termini di prescrizione del reato &#8211; ancorché incidentalmente valutate dal giudice di primo grado &#8211; possono tutte formare oggetto di nuovo esame in grado di appello o nel giudizio di legittimità. Così, ad esempio, gli eventuali mutamenti in tema di circostanze o di giudizio di valenza possono influire sul tema, così come il giudice della impugnazione può assegnare al fatto una diversa qualificazione giuridica, che rileva ai fini della prescrizione, ove ne ricorrano i presupposti. Il tutto, non senza sottolineare la rilevanza che ai medesimi fini riveste anche la natura del rimedio impugnatorio attivato dalle parti, essendo evidente il diverso risalto che ciascun profilo può assumere a seconda delle caratteristiche di devoluzione tipiche dei vari mezzi e delle questioni che, in materia di prescrizione, sono comunque rilevabili ex officio”</i>. <br />	<br />
Inoltre, la Consulta ha ritenuto dirimente il rilievo secondo cui “<i>soltanto il giudice della impugnazione è in grado di delibare la eventuale prescrizione del reato, in quanto soltanto in presenza di una impugnazione ammissibile (che certo la pubblica amministrazione non può apprezzare incidentalmente) può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato, posto che, ove l&#8217;impugnazione risultasse per qualsiasi causa inammissibile, la inammissibilità precluderebbe la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, alla luce di un consolidato quadro di interpretazione giurisprudenziale ormai assurto al rango di diritto vivente (Cass., Sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428; Cass., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32)”</i>. <br />	<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono, condivise dal Collegio, le censure dedotte vanno conclusivamente rigettate.<br />	<br />
5. La residua doglianza formulata con il terzo motivo – ove si postula la violazione degli artt.36 e 51 della L. n.142/1990 e degli artt.50 e 107 del D. Lgs. n.267/2000, per l’incompetenza del Sindaco in materia di controlli contabili – è chiaramente inammissibile. Invero, la censura non è idonea a configurare, neppure in astratto, un vizio di legittimità del provvedimento amministrativo, mirando piuttosto a rimettere in discussione un profilo rimesso all’esclusiva valutazione del giudice penale, in quanto tale sottratto al sindacato di legittimità di questo T.A.R.<br />	<br />
6. In conclusione, alla luce di quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere respinto siccome infondato. Nondimeno, la peculiarità del caso di specie e la complessità delle questioni trattate – le quali hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale, secondo quanto precisato nel capo 4. – giustificano, ai sensi dell’art.92, comma 2, del c.p.c., l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2008 n.807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-12-2008-n-807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-12-2008-n-807/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-12-2008-n-807/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2008 n.807</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani; Est. P. Ungari G.E.G.N. Societa&#8217; Semplice, Cermaria Livia, De Angelis Alfredo, Giammorcaro Francesca, Giammorcaro Paolo, Giovenali Marcella, Passalacqua Loriana, Romani Maria, Sisti Orazio, Trequattrini Mario Felice, Troysi Vincenza (avv.ti M. Di Paolo, G. P. Ruggeri e A. Coaccioli) c/ Ministero dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-12-2008-n-807/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2008 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-12-2008-n-807/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2008 n.807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.G. Lignani; Est. P. Ungari<br /> G.E.G.N. Societa&#8217; Semplice, Cermaria Livia, De Angelis Alfredo, Giammorcaro Francesca, Giammorcaro Paolo, Giovenali Marcella, Passalacqua Loriana, Romani Maria, Sisti Orazio, Trequattrini Mario Felice, Troysi Vincenza (avv.ti M. Di Paolo, G. P. Ruggeri e A. Coaccioli) c/ Ministero dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Prefettura di Terni, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Avv. Dist. St.) Comune di Terni (avv.ti A. Alessandro e M. Minciaroni) e Regione dell’Umbria (n.c.) nei confronti di  T.E.R.N.A. – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. (avv.ti G. Bruno, G. Migliorini, F. Passeggio e D. Carria)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza ad autorizzare elettrodotti con tensione nominale superiore a 150 kV</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Opere pubbliche &#8211; Elettrodotti &#8211; Di portata superiore a 150 kV &#8211; Autorizzazione &#8211; Competenza – E’ del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Motivazione – Portata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La competenza ad autorizzare gli elettrodotti con tensione nominale superiore a 150 kV spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (1)</p>
<p>2. L’autorizzazione paesaggistica, in quanto provvedimento che conduce al superamento dell’effetto conservativo del vincolo, deve prendere in considerazione i valori tutelati e l’incidenza sugli stessi del progetto da realizzare, giungendo a valutare se la realizzazione di quest’ultimo è compatibile con la salvaguardia dei primi; laddove i valori tutelati e l’incidenza dell’intervento non vengano individuati in concreto, il giudizio di compatibilità paesaggistica deve ritenersi illegittimo, in quanto si risolve in un’affermazione apodittica, non verificabile nei suoi presupposti e nella sua coerenza logica.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., per la competenza regionale ad autorizzare elettrodotti con tensione nominale inferiore a 150 kV, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 22 ottobre 1999 n. 1595, in questa rivista.  (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 63 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>G.E.G.N. Societa&#8217; Semplice, Cermaria Livia, De Angelis Alfredo, Giammorcaro Francesca, Giammorcaro Paolo, Giovenali Marcella, Passalacqua Loriana, Romani Maria, Sisti Orazio, Trequattrini Mario Felice, Troysi Vincenza</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Di Paolo e Giovan Paolo Ruggeri, con domicilio eletto presso Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
&#8211; <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Prefettura di Terni, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>, ope legis rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in via deg</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Terni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Alessandro, con domicilio eletto presso Massimo Minciaroni, in Perugia, piazza Italia, 11; </p>
<p>&#8211; <b>Regione dell’Umbria</b>, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>T.E.R.N.A. – Rete Elettrica Nazionale S.p.a.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Bruno, Giulia Migliorini, Filomena Passeggio e Daniela Carria, con domicilio eletto presso Giulia Migliorini in Perugia, corso Vannucci n. 30;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; dei decreti del Direttore generale della difesa del suolo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DEC/DDS/2006/0379 in data 5 giugno 2006 e prot. DDS/DEC /2006/00414 in data 28 giugno 2006;<br />
&#8211; del decreto del Prefetto di Terni prot. 6296/07 in data 25 settembre 2007;<br />
&#8211; degli atti connessi (quali le approvazioni dei progetti presentati ed i verbali delle conferenze di servizi citati nei decreti ministeriali e non conosciuti dai ricorrenti, nonché, per quanto occorrer possa, le note di T.E.R.N.A. S.p.a. prot. 2480/2007- della deliberazione della Giunta comunale di Terni n. 64 in data 10 dicembre 2004;<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 7789 in data 19 agosto 2003.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di T.E.R.N.A. S.p.a.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Terni;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/10/2008 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. Con il decreto del Direttore generale della difesa del suolo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DEC/DDS/2006/0379 in data 5 giugno 2006, T.E.R.N.A. S.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercitare un collegamento elettrico a 220 kV in variante della linea aerea Villa Valle &#8211; Pietrafitta tra il sostegno n. 21 ed il sostegno n. 44, in località Gabelletta del Comune di Terni.<br />
Il provvedimento precisa anche la propria efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ed inamovibilità, ai sensi del R.D. 1775/1933 e dell’articolo 9 del d.P.R. 342/1965.<br />
Con successivo provvedimento prot. DDS/DEC/2006/00414 in data 28 giugno 2006, è stato emendato un errore materiale del precedente.<br />
Con decreto del Prefetto di Terni prot. 6296/07 in data 25 settembre 2007, T.E.R.N.A. S.p.a. è stata autorizzata ad occupare in via temporanea e d’urgenza aree necessarie all’esecuzione delle opere del suddetto elettrodotto.</p>
<p>2. I ricorrenti sono proprietari (una di essi è usufruttuaria) di parte delle aree predette.<br />
Impugnano i decreti ministeriali e prefettizio predetti, unitamente gli atti presupposti.<br />
Prospettano articolate censure di: incompetenza; violazione dell’articolo 56-bis del t.u. 327/2001, violazione degli articoli 52 ss. del medesimo t.u., violazione degli articoli 11 ss. del medesimo t.u. in combinato disposto con gli articoli 7 ss della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà; illegittimità derivata (del decreto di occupazione).<br />
Con motivi aggiunti, estendono l’impugnazione alla deliberazione della Giunta comunale di Terni n. 64 in data 10 dicembre 2004, con cui è stato espresso il parere di cui all’articolo 112 del R.D. 1775/1933; ed all’autorizzazione paesaggistica di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 7789 in data 19 agosto 2003.<br />
Deducono al riguardo censure di difetto e contraddittorietà della motivazione.</p>
<p>3. Resistono, controdeducendo puntualmente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Prefettura di Terni, con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.<br />
Così come la controinteressata T.E.R.N.A. – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. ed il Comune di Terni.</p>
<p>4. Vanno anzitutto disattese le eccezioni delle parti resistenti.<br />
4.1. Quanto alla tardività del ricorso, sottolineano che l’avviso dell’adozione del decreto ministeriale impugnato, ai sensi degli articoli 111 e 112 del R.D. 1775/1933, era stato pubblicato sul B.U.R. n. 29 dell’11 luglio 2006, vale a dire un anno e mezzo prima della notificazione del ricorso (e l’avvio del procedimento, con riferimento alla presentazione della domanda da parte di T.E.R.N.A. S.p.a., ai sensi dell’articolo 111, citato, era stato pubblicato sul B.U.R. n. 30 del 22 luglio 2003 e mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Terni dal 23 luglio 2003 per 15 giorni consecutivi).<br />
Il Collegio osserva come, il termine di impugnazione del provvedimento avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, per i soggetti direttamente interessati dal procedimento ablatorio, che sono destinatari diretti e determinati del provvedimento, decorre dal momento della sua effettiva e piena conoscenza, ovvero dal momento della notifica, e non già da quello della sua pubblicazione.<br />
Detta notificazione non risulta avvenuta nei confronti dei ricorrenti e non è provato che la conoscenza del provvedimento ministeriale risalga ad un momento antecedente a quello da essi indicato.<br />
4.2. Parimenti infondate sono le eccezione di tardività ed inammissibilità sollevate dal Comune di Terni nei confronti dell’impugnazione della deliberazione n. 64/2004.<br />
Infatti, rispetto alla data di deposito dell’atto da parte delle parti resistenti &#8211; da cui i ricorrenti affermano di averne tratto conoscenza &#8211; il ricorso per motivi aggiunti risulta tempestivamente notificato. Mentre la natura endoprocedimentale dell’atto comunale di osservazioni non ne impedisce l’impugnazione, una volta impugnato il provvedimento conclusivo e nella prospettiva di far valere a titolo di illegittimità derivata nei confronti di questo gli eventuali vizi dell’atto presupposto.<br />
4.3. La controinteressata eccepisce anche il difetto di interesse, in quanto i lavori autorizzati non prevedono che la proprietà dei ricorrenti sia interessata dall’infissione di nuovi sostegni (tralicci) – salvo che per la proprietà Troysi/Giammorcaro, nella quale si prevede la sostituzione del sostegno esistente con uno più basso &#8211; e la percorrenza aerea dell’elettrodotto seguirà, nella zona in questione, lo stesso tracciato oggi esistente.<br />
All’eccezione occorre replicare che l’elettrodotto preesistente era in disuso e non più utilizzabile (la circostanza sembra pacifica, anche se si discute da quanto tempo) ed i provvedimenti impugnati costituiscono un nuovo titolo di passaggio sulla proprietà dei ricorrenti e sono volti a consentire la riattivazione della linea.<br />
Per cui, a prescindere da ogni considerazione sulla eventuale perdurante efficacia ed utilizzabilità, ai fini dello spostamento del tracciato o della modifica dell’opera, della preesistente servitù di elettrodotto – aspetti non investiti dalla controversia, ed in ordine ai quali comunque il Collegio non dispone di sufficienti elementi di valutazione – i provvedimenti impugnati appaiono idonei a determinare una lesione attuale delle situazioni giuridiche dei proprietari.</p>
<p>5. Nel merito, quanto all’impugnazione del decreto di autorizzazione, il Collegio ritiene fondata, e per sua natura assorbente, la censura di incompetenza.<br />
L’attribuzione al Ministero dell’ambiente della competenza ad autorizzare gli elettrodotti con tensione nominale superiore a 150 kV (mantenuta allo Stato dall’articolo 29 del d.lgs. 112/1998, cosicché per quelli di tensione inferiore la competenza è stata trasferita alle regioni) appare frutto di una lettura della normativa non condivisibile.<br />
5.1. Occorre premettere che, in passato, la competenza in materia di procedimenti autorizzatori finalizzati alla realizzazione degli elettrodotti è sempre stata esercitata dal Ministero dei lavori pubblici; si veda, al riguardo, quanto disposto dagli articoli 108 e 113 del R.D. 1755/1933, e 9 del d.P.R. 342/1965 (quest’ultimo considerato in vigore fino all’abrogazione disposta dal d.l. 112/2008).<br />
Nell’ambito del predetto ministero, la competenza era esercitata dalla Direzione generale acque ed impianti elettrici; in attuazione della legge 183/1989, la competenza è stata attribuita (articolo 4, comma 3, del d.m. ll.pp. 460/1990) alla Direzione generale della difesa del suolo, istituita dalla stessa legge e che ha “ereditato” le competenze della precedente struttura organizzativa.<br />
Il d.lgs. 300 del 1999, nell’ambito di un operazione complessiva riguardante “la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri”, quindi la ridistribuzione tra i ministeri delle funzioni mantenute allo Stato, ha attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 41), “le funzioni e i compiti spettanti allo Stato” in materia, tra l’altro, di “reti infrastrutturali e opere di competenza statale” (comma 2); nonché ha trasferito al medesimo Ministero “con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione (…) eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri (…)”.<br />
L’attribuzione viene specificata dall’articolo 42, con riferimento alle “aree funzionali”, tra le quali figura, alla lettera a), quella che comprende “programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche (…)”.<br />
Tale attribuzione trova conferma nella disciplina organizzativa.<br />
Il d.P.R. 177/2001, regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, prevede all’articolo 3, tra le competenze del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, menziona le seguenti: “identificazione delle linee fondamentali dell&#8217;assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all&#8217;articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane; programmazione delle infrastrutture del territorio nazionale, delle reti, delle opere marittime e infrastrutture idrauliche; (…)”.<br />
L’articolo 4 del d.P.R. 184/2004 (regolamento di riorganizzazione del Ministero, poi abrogato dai d.P.R. 254/2007 e 271/2007), articola le competenze del predetto Dipartimento, prevedendo, tra le altre, una Direzione generale per le reti, chiamata a svolgere le funzioni di competenza del Ministero, tra l’altro, nell’ambito della “programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse” (lettera a), nonché del “monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico” (lettera c).<br />
Invece, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il d.lgs. 300/1999 ha attribuito (articolo 35) le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi “alla tutela dell&#8217;ambiente, del territorio e dell&#8217;ecosistema”. Tra essi, non ve ne sono di specificamente attinenti alla realizzazione delle reti elettriche, sotto il profilo della competenza autorizzatoria. Detta realizzazione comporta, com’è evidente, una interferenza con le funzioni relative alla “prevenzione e protezione dall&#8217;inquinamento (…) elettromagnetico” (comma 2, lettera d) ed alla “difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali” (lettera e); ma ciò dà luogo, come avviene di regola per le competenze del Ministero riguardanti la specifica realizzazione di un opera pubblica o di interesse pubblico non direttamente finalizzata ad uno scopo di carattere ambientale, ad una valutazione autonoma che condiziona l’efficacia dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera, oppure ad una partecipazione ai procedimenti autorizzatori nei quali il ruolo di amministrazione procedente spetta ad altra amministrazione (nel caso in esame, come esposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).<br />
5.2. L’oggetto dell’autorizzazione alla realizzazione degli elettrodotti, d’altra parte, non sembra avere una direttamente attinenza alla materia “difesa del suolo”, a differenza delle altre introdotte o ridisciplinate dalla legge 183/1989.<br />
In effetti, l’esercizio della competenza da parte della direzione della difesa del suolo si giustificava alla luce dell’inserimento della struttura nell’ambito del Ministero dei lavori pubblici, che esercitava la gran parte delle competenze statali in materia di infrastrutture.<br />
Il Ministero dell’ambiente, come esposto, non ha mai avuto simili competenze autorizzatorie, se non in casi limitati, relativi alla realizzazione di infrastrutture ambientali. <br />
L’equivoco nasce dal fatto che il d.P.C.M. 10 aprile 2001 n. 14124, in attuazione del d.lgs. 300 del 1999, ha disposto (articolo 1, comma 2, e tabella Allegato 1) il trasferimento dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell&#8217;ambiente, della “direzione generale della difesa del suolo” (oltre che del Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche), individuata come la struttura organizzativa che esercitava le funzioni in materia di “difesa del suolo”.<br />
Tale trasferimento ha un presupposto meramente organizzativo, costituisce cioè la proiezione sulle strutture burocratiche della distribuzione di funzioni compiuta dalle norme primarie del d.lgs. 300/1999.<br />
Vale a dire, una volta sancito il trasferimento al Ministero dell’ambiente e della difesa del territorio delle funzioni in materia di difesa del suolo, è stata trasferita al Ministero la struttura che le esercitava presso il Ministero dei lavori pubblici, precedentemente titolare della funzione.<br />
Occorre ricordare come l’articolo 95 della Costituzione ponga una riserva di legge (ancorché ritenuta relativa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale) per quanto concerne “il numero, le attribuzioni e l&#8217;organizzazione dei ministeri”.<br />
Per cui, se anche si volesse, in ipotesi, ravvisare nel d.P.C.M. l’intenzione di estendere l’ambito delle funzioni attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (nel frattempo divenuto Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare) oltre quello delineato dal combinato disposto degli articoli 35 e 41 del d.lgs. 300 del 1999, la previsione regolamentare risulterebbe in contrasto con dette ultime disposizioni, nonché con la riserva di legge sopra ricordata, ed andrebbe pertanto disapplicata.<br />
In realtà, il d.P.C.M. n. 14124/2001, deve essere interpretato nel senso che oggetto del trasferimento sono le strutture, e non le funzioni che dette strutture esercitavano nel plesso organizzatorio di provenienza; per cui nessuna modificazione si determina rispetto a quanto disposto dal d.lgs. 300 del 1999.<br />
5.3. Si aggiunga che una specifica competenza ad autorizzare gli elettrodotti non compare nell’elencazione delle competenze del Ministero dell’ambiente contenuta nell’articolo 5 della legge 183/1989, come modificata dalla legge 179/2002, e nel regolamento di organizzazione d.P.R. 261/2003 (il cui articolo 6 indica le competenze della Direzione generale della difesa del suolo, in quel momento ormai da tempo trasferita al dicastero).<br />
E’ vero che, sotto il profilo degli interessi pubblici rilevanti nel procedimento autorizzatorio, nella realizzazione degli elettrodotti si pongono rilevanti questioni di tutela ambientale, oltre che paesaggistica (per la quale il Ministero dell’ambiente non ha, evidentemente, alcuna competenza).<br />
Ma neanche l’esame della normativa di tutela ambientale consente di ravvisare una competenza autorizzatoria al Ministero dell’ambiente.<br />
L’articolo 4, comma 1, della legge 36/2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nell’individuare le funzioni spettanti in materia allo Stato, oltre a quelle di regolazione tecnica, conoscitive e strumentali (quali: la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché il coordinamento dell&#8217;attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati; l’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate; la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento; l’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell&#8217;inquinamento elettromagnetico; la determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; la definizione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell&#8217;ambiente e di tutelare il paesaggio), elenca, alla lettera g), una sola competenza provvedimentale autorizzatoria, relativamente alla “definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV”.<br />
L’articolo 5 della citata legge quadro, prevede l’emanazione, “al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio”, di un regolamento ministeriale contenente “misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione. la costruzione e la modifica di elettrodotti (…) particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici (…)” nonché eventuali “ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali (…) fermo restando i vincoli esistenti, ed infine “misure di contenimento del rischio elettrico (…) ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell&#8217;avifauna”.<br />
La legge quadro non prevede alcun potere di autorizzazione di nuovi elettrodotti in capo al Ministero dell’ambiente; la tutela ambientale appare invece legata alla definizione dei predetti parametri regolamentari, oltre che di quelli attuativi dell’articolo 4 (ad oggi risultano emanati: il d.P.C.M. 8 luglio 2003, n. 11723, concernente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obbiettivi di qualità, a protezione della popolazione; il d.P.C.M. 29 maggio 2008, n. 32618, sul calcolo delle fasce di rispetto; il d.P.C.M. 29 maggio 2008, n. 32553, sulle procedure di misurazione e valutazione dell’induzione magnetica), ed alla verifica del loro rispetto in sede di autorizzazione.<br />
Non sposta tale conclusione la previsione dell’articolo 9.<br />
In base a detta disposizione, il piano di risanamento predisposto dai gestori degli elettrodotti esistenti, allo “scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità” stabiliti in base alla legge quadro, deve essere approvato dal Ministero dell’ambiente (di concerto con i Ministri dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati), il quale è anche competente a disporre la disattivazione dell’elettrodotto (di concerto con il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate) in caso di mancato risanamento nei termini previsti.<br />
Si tratta di una previsione che concerne elettrodotti già esistenti e funzionanti, rispetto ai quali non si pongono le esigenze di scegliere il tracciato e le modalità realizzative meno impattanti, attraverso una valutazione tecnica relativa alla funzionalità dell’infrastruttura, bensì di verificare l’idoneità dei piani a consentire il rientro nei limiti di esposizione, ovvero di sanzionare il mancato rientro.<br />
Cosicché, dalla competenza ai fini del risanamento, non si può argomentare l’esistenza di una competenza (implicita) del Ministero dell’ambiente relativa all’autorizzazione di nuovi elettrodotti.<br />
Tanto meno, in presenza delle norme organizzative sopra esaminate, che attribuiscono tale competenza ad altro dicastero.<br />
5.4. Le parti resistenti, per sostenere la tesi dell’attribuzione della competenza al Ministero dell’ambiente ad autorizzare gli elettrodotti, richiamano il citato d.m. 460/1990.<br />
Come esposto, detto regolamento, in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge 183/1989, che l’aveva istituita, disciplina l’organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo, tra le quali (articolo 4, comma 3), l’ “autorizzazione di elettrodotti”. Tale disposizione è espressione di una potestà organizzativa, riguarda l’articolazione interna al Ministero, e non può in alcun modo comportare l’abrogazione delle disposizioni legislative sulla ripartizione delle competenze tra i diversi Ministeri. La legge 183/1989, infatti, sia nella formulazione originaria sia nel testo modificato dalla legge 179/2002, non attribuisce alla fonte regolamentare alcuna delega in tema di riparto o redistribuzione delle competenze tra dicasteri. <br />
Sostengono inoltre che le previsioni degli articoli 41 e 42 del d.lgs. 300/1999, riguarderebbero soltanto gli aspetti tecnici e localizzativi delle reti infrastrutturali; la competenza in ordine a questi ultimi aspetti, a dire delle parti resistenti, è stata esercitata dal Ministero delle infrastrutture nell’ambito della conferenza di servizi in data 13 aprile 2005, mediante la quale è stato approvato il progetto dell’opera ai sensi del d.P.R. 383/1994.<br />
Ma – prescindendo dal comportamento tenuto dalle amministrazioni statali, che risente evidentemente dell’errata interpretazione delle rispettive competenze &#8211; una simile limitazione non è prevista da dette disposizioni, né è desumibile dal complesso delle disposizioni rilevanti in materia, che devono essere interpretate nel senso suindicato. Senza contare che sono proprio gli aspetti tecnici e localizzativi che sostanziano il potere autorizzatorio.<br />
Neanche la considerazione della disposizione sopravvenuta dell’articolo 1-sexies, del d.l. 239/2004, convertito nella legge 290/2003 (ai sensi del comma 4-ter, non applicabile al procedimento in esame, in quanto era già pendente al momento della sua entrata in vigore ed è mancata una istanza della contro interessata in tal senso) può supportare la tesi limitativa.<br />
Nel prevedere che la c.d. autorizzazione unica per la realizzazione degli elettrodotti facenti parte della rete di trasmissione nazionale, venga rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente previa intesa con le regioni interessate, detta disposizione (che prevede anche che “Restano ferme, nell’ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all&#8217;accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi “), sembra confermare che la competenza autorizzatoria in questione è sempre spettata al Ministero ritenuto pro-tempore responsabile delle politiche di settore (in precedenza, quello delle infrastrutture, oggi quello titolare delle competenze in materia di energia), e non al Ministero avente una competenza trasversale a tutela dell’ambiente.</p>
<p>6. La fondatezza della censura di incompetenza determina l’annullamento dei decreti ministeriali impugnati.<br />
Ne consegue la fondatezza della censura di illegittimità derivata del decreto prefettizio impugnato, che trova nel precedente provvedimento ministeriale un presupposto necessario.</p>
<p>7. Resta da esaminare l’impugnazione affidata ai motivi aggiunti.<br />
7.1. Il Collegio ritiene che la motivazione dell’autorizzazione paesaggistica sia effettivamente insufficiente a dare contezza della valutazione di compatibilità effettuata.<br />
E’ vero che si tratta, in gran parte, di sostituire le componenti di un elettrodotto preesistente.<br />
Tuttavia, in parte il tracciato è diverso, e comunque i nuovi tralicci (o quanto meno taluni di essi) risultano assai più alti di quelli originari.<br />
In questo contesto, la Regione si è limitata a considerare (cfr. “voce Compatibilità dell’intervento rispetto al contesto tutelato” del Rapporto istruttorio che costituisce “per relationem” la motivazione della determinazione n. 7789/2003) che “l’eliminazione di circa 15 Km. di elettrodotto comporta delle modifiche sicuramente migliorative dal punto di vista paesaggistico per l’ambito territoriale interessato e talune modifiche pregiudizievoli di carattere temporaneo che possono essere eliminate con la seguente prescrizione (…) La rimozione dei sostegni del tratto di elettrodotto dismesso e la rinaturalizzazione delle aree dei basamenti degli stessi dovrà essere effettuata entro 12 mesi dall’entrata in esercizio del nuovo tratto di elettrodotto in variante”.<br />
Pertanto, è assai ridotta la considerazione dell’impatto specifico collegato al vecchio ed al nuovo elettrodotto, alla luce dei valori paesaggistici dei luoghi attraversati e delle caratteristiche di ingombro degli impianti. L’unico elemento apprezzato è la riduzione della lunghezza del tracciato, che, all’evidenza, è soltanto uno degli aspetti da considerare (e nemmeno quello più importante, potendo ben essere diverso l’impatto sulle visuali panoramiche dei diversi tracciati e dei diversi impianti).<br />
E pacifico che l’autorizzazione paesaggistica, in quanto provvedimento che conduce al superamento dell’effetto conservativo del vincolo, deve prendere in considerazione i valori tutelati e l’incidenza sugli stessi del progetto da realizzare, giungendo a valutare se la realizzazione di quest’ultimo è compatibile con la salvaguardia dei primi.<br />
Se non vengono individuati in concreto detti valori, né l’impatto derivante dalle trasformazioni territoriali progettate, il giudizio di compatibilità paesaggistica si risolve in una affermazione apodittica, non verificabile nei suoi presupposti e nella sua coerenza logica, e perciò illegittima.<br />
Al momento dell’adozione del provvedimento in questione non era ancora in vigore il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha disciplinato analiticamente detta valutazione di compatibilità paesaggistica (articoli 146 e 159), prevedendo anche (articolo 146, comma 3) la definizione regolamentare dei contenuti della documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (alla previsione è stata data attuazione mediante il d.P.C.M. 12 dicembre 2005, i cui contenuti orientano anche la progettazione degli interventi in zona vincolata).<br />
Nella vigenza dell’articolo 151 del t.u. di cui al d.P.R. 490/1999, la sufficienza dell’istruttoria e della motivazione della valutazione di compatibilità paesaggistica può essere sindacata con riferimento alle caratteristiche del caso concreto. Purtuttavia, nel caso in esame, le dimensioni dell’opera e la natura delle lacune suindicate, rendono evidente il difetto di motivazione.<br />
7.2. Invece, quanto alla motivazione delle osservazioni comunali, non sembra che l’aver concentrato l’attenzione sugli aspetti strettamente ambientali (relativi alla minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici), anziché su quelli paesaggistici, apprezzando conseguentemente il fatto che il nuovo tracciato, consentendo lo smantellamento dei tratti di linea posti nelle località Gabelletta e Borgo Rivo (abitate da oltre 30.000 abitanti), “libererebbe” una parte del territorio assai più antropizzata, possa inficiare la deliberazione n. 64/2004.<br />
Tanto più che la considerazione degli aspetti paesaggistici era oggetto della specifica autorizzazione predetta.</p>
<p>8. Il ricorso deve pertanto essere accolto parzialmente, con conseguente annullamento dei decreti ministeriali e prefettizio, nonché dell’autorizzazione paesaggistica regionale, impugnati.</p>
<p>9. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, nei sensi e limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, annulla i decreti ministeriali, il decreto prefettizio e la determinazione regionale impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/12/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che annulla, su ricorso della Regione, l’ordinanza sindacale con la quale si intima ad una farmacista, titolare di sede farmaceutica in un comune, l’apertura permanente di un dispensario farmaceutico stagionale sito in una frazione del comune. Il comune e’ infatti incompetente in materia di istituzione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-807/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla, su ricorso della Regione,  l’ordinanza sindacale con la quale si intima ad una farmacista, titolare di sede farmaceutica in un comune, l’apertura permanente di un dispensario farmaceutico stagionale sito in una frazione del comune. Il comune e’ infatti incompetente in materia di istituzione e organizzazione dei dispensari farmaceutici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 807/08<br />
Registro Generale: 8380/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Severini<br />  Cons. Marco Lipari Est.<br />  Cons. Caro Lucrezio Monticelli<br /> Cons. Marzio Branca<br />Cons. Nicola Russo<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GIULIANI TIZIANA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  MARCELLO G. FEOLAcon domicilio  eletto in RomaVIA G. CERBARA, 64   pressoFRANCESCO CASTIELLO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE CAMPANIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  CARLA PALUMBOcon domicilio  eletto in RomaVIA POLI ,29 pressoUFFICIO DI RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA<br />
e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI PISCIOTTA </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  SALERNO  SEZ.  II   924/2007, resa tra le parti, concernente APERTURA PERMANENTE DEL   DISPENSARIO  FARMACEUTICO  STAGIONALE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
REGIONE CAMPANIA<br />
Udito il relatore Cons. Marco Lipari  e uditi,  altresì, per le    parti  gli avvocati M. G. Feola e R Panariello, per delega quest’ultimo di C. Palumbo;<br />
Ritenuto che, allo stato, sono condivisibili le argomentazioni esposte dalla sentenza appellata, concernenti l’incompetenza del comune in materia di istituzione e organizzazione dei dispensari farmaceutici;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8380/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-807/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-3-2007-n-807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-3-2007-n-807/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.807</a></p>
<p>sull&#8217;obbligo della P.A. di agire secondo correttezza e buona fede e sulla sussistenza di una posizione di aspettativa in capo al privato a seguito dell&#8217;adozione di un Programma integrato per la riqualificazione urbanistica 1. Edilizia e urbanistica &#8211; Piani regolatori e piani territoriali – posizione giuridica conseguente alla adozione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-3-2007-n-807/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-3-2007-n-807/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo della P.A. di agire secondo correttezza e buona fede e sulla sussistenza di una posizione di aspettativa in capo al privato a seguito dell&#8217;adozione di un Programma integrato per la riqualificazione urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica &#8211; Piani regolatori e piani territoriali – posizione giuridica conseguente alla adozione di un Programma integrato per la riqualificazione urbanistica – aspettativa qualificata – sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – consultazioni popolari – solo consultive</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Se è vero che l’approvazione di un piano urbanistico attuativo non costituisce attività vincolata per la PA e che quest’ultima non deve motivare tutte le sue scelte pianificatorie, è anche vero che l’Amministrazione deve comportarsi secondo correttezza e buona fede. E ciò soprattutto se la vicenda si inquadra nell’ambito della c.d. urbanistica contrattata, che presenta aspetti analoghi a quelli che caratterizzano le trattative contrattuali. (Pronuncia relativa a una fattispecie in cui il Comune aveva revocato una deliberazione di adozione di un Programma integrato per la riqualificazione urbanistica di iniziativa privata)																																																																																												</p>
<p>2.	È incontrovertibile che l’adozione di un Programma integrato per la riqualificazione urbanistica di iniziativa privata genera in capo al ricorrente un’aspettativa qualificata, se non ad una positiva conclusione del procedimento, quanto meno alla sua regolare prosecuzione; per cui l’interruzione del procedimento di approvazione del Programma, in quanto incide su un interesse differenziato e qualificato del soggetto proponente, dev’essere accompagnato da un’idonea motivazione che, fra l’altro, dia conto della prevalenza dell’interesse pubblico (all’arresto) rispetto a quello privato (alla sua prosecuzione).																																																																																												</p>
<p>3.	È illegittima l’indizione di una consultazione popolare utilizzata, anziché come strumento di partecipazione popolare all’elaborazione delle scelte amministrative, come strumento di verifica della condivisione da parte dei cittadini di scelte già definite con formali provvedimenti amministrativi. L’attività consultiva, per propria natura, deve anteporsi all’attività decisionale, non seguirla.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Umberto Zuballi		Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis			Consigliere, relatore<br />	<br />
Alessandra Farina		Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1643/2006 proposto dalla <br />
<B>S.R.L. IMMOBILIARE VALLI</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bertolissi, Francesca Mazzonetto, Umberto Costa e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Curato in Venezia, S.Croce n. 468/B;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Padova</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Janna, Carlo De Simoni e Alessandra Montobbio, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Dora Venturi in Venezia, S.Marco 941;</p>
<p>per l&#8217;annullamento <br />
della delibera della Giunta comunale 22.6.2006 n. 387 avente ad oggetto: “Programma integrato per la riqualificazione urbanistica dell’area  «S.Carlo» e «Piazza Azzurri d’Italia» Arcella. Revoca”, nonchè delle delibere di Giunta 12.5.2006 n. 249 e 23.5.2006 n. 263 relative all’indizione di una consultazione popolare;</p>
<p>e per il risarcimento del danno;</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 22.7.2006 e depositato presso la Segreteria il 2.8.2006, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova, depositato il 5.9.2006;<br />
Viste le memorie delle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi all’udienza dell’8.3.2007 &#8211; relatore il Consigliere Claudio Rovis – i procuratori delle parti;</p>
<p>Considerato in fatto e in diritto. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La “Società Immobiliare Valli srl” ha impugnato la delibera giuntale 22.6.2006 n. 387 con cui il Comune di Padova ha revocato la propria, precedente deliberazione 28.2.2005 n. 118 con cui aveva adottato un PIRUEA proposto dalla medesima società per la riqualificazione urbanistica dell’area S. Carlo e della piazza Azzurri d’Italia, nel quartiere Arcella.<br />
Contestualmente, la ricorrente ha anche impugnato – in quanto la predetta revoca è stata giustificata dall’Amministrazione comunale sulla scorta dell’esito della disposta consultazione popolare, sfavorevole all’intervento urbanistico proposto dalla Società – le deliberazioni giuntali 12.5.2006 n. 249 e 23.5.2006 n. 263 relative all’indizione di una consultazione dei cittadini residenti nel quartiere Arcella in merito alla suddetta iniziativa di riqualificazione del territorio urbano.<br />
Resiste in giudizio il Comune di Padova eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse ed illustrando, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone, conseguentemente, la reiezione.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza dell’8.3.2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- Secondo il Comune, l’avvenuta adozione e pubblicazione del PIRUEA proposto dal ricorrente non attribuirebbe a quest’ultimo alcuna posizione giuridicamente protetta che lo legittimi all’impugnazione dell’arresto del relativo procedimento, e ciò in quanto atto endoprocedimentale da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale e poi, trattandosi di un piano in variante al PRG, all’approvazione della Regione; la disposta revoca, dunque, non lederebbe alcun interesse qualificato del proponente, né, sotto diverso profilo, andava motivata, atteso che la legge esenta espressamente dall’onere della motivazione gli atti di pianificazione (e conseguentemente e per analogia, anche gli atti di ritiro degli atti di pianificazione).<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
Se è vero, infatti, che l’approvazione di un piano urbanistico attuativo non costituisce attività vincolata per la PA e che quest’ultima non deve motivare tutte le sue scelte pianificatorie, è anche vero che l’Amministrazione deve comportarsi secondo correttezza e buona fede e rispettare le regole di svolgimento del procedimento (Cass. civ., I, 10.1.2003 n. 157).<br />
Tanto più se, come nel caso di specie, la vicenda si inquadra non nell’ambito di un tradizionale procedimento di pianificazione, ma nell’ambito della c.d. urbanistica contrattata, che presenta aspetti analoghi a quelli che caratterizzano le trattative contrattuali.<br />
È pertanto incontrovertibile che, avendo il PIRUEA superato i passaggi tecnici e parte (determinante) di quelli amministrativi (l’adozione da parte della Giunta), la ricorrente, che tale intervento aveva promosso investendovi denaro e tempo (che avrebbero potuto essere utilmente indirizzati verso altre iniziative), aveva un’aspettativa qualificata, se non ad una positiva conclusione del procedimento (tenuto conto che la situazione, ancorché <i>in fieri</i>, era destinata, in base ad un criterio di normalità, ad un esito favorevole: cfr. TAR Liguria, 18.12.2004 n. 1721), quanto meno alla sua regolare prosecuzione.<br />
Va da sé, a questo punto, che l’interruzione del procedimento di approvazione del PIRUEA, in quanto incide su un interesse differenziato e qualificato del soggetto proponente, dev’essere accompagnato da un’idonea motivazione che, fra l’altro, dia conto della prevalenza dell’interesse pubblico (all’arresto) rispetto a quello privato (alla sua prosecuzione).<br />
2.- Analogamente non condivisibile è anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame per asserita, intervenuta acquiescenza della ricorrente alla consultazione popolare, il cui esito sarebbe stato assunto quale (illegittimo) presupposto della revoca del piano di riqualificazione.<br />
A tal proposito, infatti, va osservato che l’atteggiamento della “Valli srl” di adesione alla consultazione disposta dal Comune si pone non già come atto acquiescenza, ma come mero comportamento collaborativo dettato dalla mancanza di alternative: atteso che la ricorrente non poteva impugnare la delibera di indizione (non aveva, allora, alcun interesse diretto ed attuale), tanto valeva impegnarsi affinché il voto la favorisse.<br />
L’acquiescenza opera sia sul piano sostanziale che su quello giustiziale: sul piano sostanziale presuppone e comporta l’accettazione volontaria e spontanea delle conseguenze dell’atto invalido; su quello giustiziale, inibisce la possibilità di far valere, attraverso i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, i vizi dell’atto. Orbene, è pacifico che la ricorrente, il cui interesse costantemente manifestato era ed è quello di ottenere l’approvazione del PIRUEA, non aveva alcuna intenzione, aderendo al sondaggio, di accettarne un esito a sé sfavorevole (in tal caso non avrebbe svolto l’intensa attività propagandistica a proprio favore annotata dal Comune), né – come si è detto &#8211; avrebbe potuto impugnarne immediatamente l’atto di indizione, il che è sufficiente ad escludere la volontà di rinunciare all’azione.<br />
3.- Sostiene il Comune che la consultazione popolare, con il suo esito, non costituisce atto presupposto e, quindi, motivo della revoca: con la conseguenza che gli eventuali vizi della prima non riverberano sulla seconda.<br />
Ora, a prescindere dalla modesta credibilità dell’affermazione secondo cui l’esito dell’espletata consultazione (in quella precisa fase procedimentale) non avrebbe rigidamente condizionato ed indirizzato la successiva azione amministrativa (un comportamento dell’Amministrazione che non tenesse conto dei risultati chiesti ed ottenuti con la consultazione sarebbe in evidente contrasto con la stessa decisione di indire la consultazione e con l’implicita, conseguente volontà di avvalersi dei relativi apporti decisori), per convincersi dell’effettivo collegamento tra esito della consultazione e revoca dell’adottato PIRUEA è sufficiente leggere la motivazione della revoca: “CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene di attenersi alla scelta popolare…., DELIBERA di revocare, per le motivazioni indicate in premessa,” l’adottato piano di riqualificazione.<br />
L’unica motivazione della revoca è affidata, dunque, al riscontrato esito della consultazione popolare che ha manifestato la volontà di non farsi luogo ad alcun intervento urbanistico-edilizio .<br />
4.- Ma tale motivazione, oltre ad essere illegittima <i>ex se</i>, per incongruità (da essa non emergono, invero, la sussistenza e, comunque, la consistenza dell’interesse pubblico specifico, diverso da quello originario, perseguito con il ritiro dell’atto, né le ragioni della prevalenza di questo rispetto a quello del privato alla conservazione degli assetti determinati dall’atto revocato), è anche e soprattutto illegittima in via derivata, perché è illegittima l’indizione della consultazione popolare.<br />
A livello legislativo, la materia trova scarna disciplina nell’art. 8 del DLgs n. 267/00 che demanda agli statuti di prevedere “forme di consultazione della popolazione nonché….<i>referendum</i> anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”, consultazioni e <i>referendum</i> che, ovviamente, “devono riguardare materie di esclusiva competenza locale”.<br />
L’art. 18 dello statuto comunale di Padova stabilisce che “il Consiglio comunale e la Giunta comunale, in relazione alle rispettive competenze, possono indire su specifici problemi, consultazioni della popolazione o di parte di essa, con le modalità fissate dal regolamento…”.<br />
4.1.- La norma testè riportata suscita un primo ordine di riflessioni collegate alla sua <i>ratio</i>: le consultazioni costituiscono strumento di partecipazione popolare all’elaborazione delle scelte amministrative, non strumento di verifica della condivisione da parte dei cittadini di scelte già definite con formali provvedimenti amministrativi (tanto più che il successivo art. 19 dello statuto non prevede il <i>referendum</i> abrogativo, ma solo quello consultivo).<br />
L’attività consultiva, per propria natura, deve anteporsi all’attività decisionale, non seguirla.<br />
Orbene, nel caso di specie, la richiesta di consultazione aveva ad oggetto un piano urbanistico attuativo già formalmente adottato, sicchè la Giunta, avendo utilizzato ed esaurito il proprio potere decisionale, non poteva porre in essere un’attività consultiva che doveva necessariamente precedere quella decisione.<br />
Ma vi è un ulteriore aspetto.<br />
Nel procedimento di approvazione del piano urbanistico attuativo la partecipazione popolare è già prevista dalla specifica disciplina.<br />
Dispongono, infatti, sia l’art. 52 della LR n. 61/95 (alla cui disciplina rinvia l’art. 5 della LR n. 23/99), sia il sopravvenuto art. 20 della LR n. 11/04, che il piano attuativo approvato dalla Giunta è depositato presso la sede del Comune per la durata di dieci giorni, con possibilità per chiunque, nei successivi venti giorni, di presentare osservazioni sulle quali il consiglio comunale deve obbligatoriamente pronunciarsi.<br />
Nel caso specifico, dunque,  la consultazione della popolazione è garantita dallo stesso procedimento di formazione del piano, con effetti, però, non invalidanti dell’atto già adottato, ma, tutt’al più, modificativi di esso.<br />
D’altro canto, l’art. 13 della legge n. 241/90 esclude l’applicazione ai procedimenti di pianificazione urbanistica della disciplina generale sulla partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo proprio perché tale partecipazione ha già da tempo trovato in essi una particolare, specifica regolamentazione.<br />
4.2.- Il secondo, dirimente ordine di riflessioni è invece collegato con il dato testuale della norma, che rinvia ad un regolamento la definizione delle modalità di attuazione delle consultazioni.<br />
In difetto di tale regolamento, la consultazione non poteva venire effettuata.<br />
È infatti inammissibile l’indizione di una consultazione popolare allorché non sia stato adottato il relativo regolamento che, stabilendo criteri e modalità, ne garantisca lo svolgimento in maniera affatto imparziale: ciò in quanto tale finalità non è perseguibile nel caso in cui le regole siano dettate di volta in volta dalla Giunta o dal Consiglio comunale (cfr. TAR Veneto, II, 0.5.2006 n. 1172).<br />
In mancanza, dunque, del previsto regolamento che determinasse aprioristicamente le necessarie modalità operative (relative ai requisiti di legittimazione dei partecipanti, al soggetto competente a verificare l’ammissibilità del quesito, all’organizzazione dei seggi, alla fissazione dei luoghi e dei tempi della consultazione, etc.), la norma statutaria non poteva trovare applicazione e, conseguentemente, la consultazione popolare non poteva essere indetta.<br />
5.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. <br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo<br />
6.- Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno sia perché &#8211; come precisato in udienza dalla difesa della ricorrente &#8211; tale domanda deve intendersi subordinata al mancato accoglimento del ricorso, sia comunque perché l’interesse della ricorrente, leso dall’arresto procedimentale conseguente ai provvedimenti in questa sede annullati, è meramente strumentale ed è, pertanto, integralmente ristorato con la prosecuzione, qui disposta, del procedimento di formazione del PIRUEA.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati: l’Amministrazione dovrà conseguentemente proseguire il procedimento sottoponendo il PIRUEA all’approvazione del Consiglio comunale che, fra l’altro, dovrà farsi carico di replicare alle osservazioni formulate dagli interessati successivamente alla pubblicazione del piano come adottato dalla Giunta.<br />
Condanna il Comune di Padova al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00) al netto di I.V.A.  e C.P.A..<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-3-2007-n-807/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.807</a></p>
<p>Pres. ed Est. M. Atzeni So.Ge.Na S.a.s. (Avv.ti B. Arru ed U. Congiatu), Alpes Costruzioni s.r.l. (Avv.ti P. del Din, L. Mazzeo e S. Segneri) c. l’ANAS, Ente nazionale per le Strade (Avvocatura dello Stato) l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato) e Tecnis s.p.a (Avv.ti M.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. M. Atzeni<br /> So.Ge.Na S.a.s. (Avv.ti B. Arru ed U. Congiatu), Alpes Costruzioni s.r.l. (Avv.ti P. del Din, L. Mazzeo e S. Segneri)  c. l’ANAS, Ente nazionale per le Strade (Avvocatura dello Stato) l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato) e Tecnis s.p.a (Avv.ti M. Falqui e M. Murru)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Pubbliche gare – iscrizione nel Casellario Informatico ex art. 27, lett. s) DPR 26 gennaio 2000, n. 34- possibile solo a seguito dell’espletamento della procedura ex art. 10, comma primo quater L. 109/1994 &#8211; inconfigurabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’iscrizione nel Casellario Informatico prevista dall’art. 27, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non costituisce conseguenza esclusiva dell’espletamento della procedura di cui all’art. 10, comma primo quater L. 109/1994 in quanto il richiamo a tale ultima norma deve essere inteso come estensione della disposizione ivi contenuta all&#8217;ipotesi in cui la falsa dichiarazione sia stata riscontrata con il relativo procedimento, mentre è ovvio che l&#8217;iscrizione deve essere effettuata quando l&#8217;evidenza della non veridicità della dichiarazione ha consentito il suo accertamento con procedura più semplice.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; <a href="/ga/id/2004/6/4400/g">Sentenza 14 giugno 2004 n. 808</a> e T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; <a href="/ga/id/2004/6/4399/g">Sentenza 14 giugno 2004 n. 810</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’iscrizione nel Casellario Informatico può essere effettuata anche senza il procedimento di verifica di cui all’art. 10, comma 1 quater L. 109/1994</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. N. 807/2004<br />
Ric.   N.  1661/2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1661/03 proposto da<br />
<b>SO.GE.NA. s.a.s.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bettino Arru ed Umberto Congiatu e domiciliata presso lo studio dell’avv. Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65 e sul ricorso n. 1684/03 proposto da Alpes Costruzioni s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo del Din, Luca Mazzeo e Sergio Segneri e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via XX settembre n. 25 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’ANAS, Ente nazionale per le Strade, </b>in persona del legale rappresentante in carica, e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in persona del legale rappresentante rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante n. 23;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Tecnis s.p.a. </b>in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Margherita Falqui e Massimo Murru e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via san Lucifero n. 65;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) dei provvedimenti, di cui ai verbali in data 22-23/10/2003, con i quali l’ANAS ha escluso le ricorrenti dalla gara d’appalto n. 18A2003, e della lettera n. 36561, di comunicazione della predetta esclusione alle interessate ed all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />
2) del provvedimento con il quale sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata;<br />
4) degli atti di iscrizione delle ricorrenti nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
e la conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto, ove non possibile mediante reintegrazione in forma specifica;<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’ANAS e per l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e della Tecnis s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 maggio 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale;<br />
 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 12/12/2003, depositato il successivo 22/12 e rubricato al n. 1661/03 SO.GE.NA. s.a.s. in persona del legale rappresentante e con ricorso notificato il 17/12/2003, depositato il successivo 30/12 e rubricato al n. 1684/03 Alpes Costruzioni s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico, legale rappresentante, impugnano:<br />
1) i provvedimenti, di cui ai verbali in data 22-23/10/2003, con i quali l’ANAS ha escluso le ricorrenti dalla gara d’appalto n. 18A2003, e la lettera n. 36561, di comunicazione della predetta esclusione alle interessate ed all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />
2) il provvedimento con il quale sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata;<br />
4) gli atti di iscrizione delle ricorrenti nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in base ai quali è stata disposta la loro esclusione dalla gara di cui ora si tratta.<br />
Sostengono, sotto diversi profili, l’illegittimità dell’esclusione, negando che gli indici a suo tempo individuati dalla stazione appaltante evidenziassero l’esistenza di un collegamento sostanziale con altra impresa e l’inidoneità di quanto accertato a legittimare la loro esclusione da altre gare.<br />
Le ricorrenti chiedono quindi l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, vinte le spese; chiedono, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, ove non sia possibile la reintegrazione in forma specifica.<br />
Con ordinanza n. 54 in data 24 gennaio 2004 le istanze cautelari sono state riunite ed accolte per la parte relativa agli effetti dell’annotazione delle ricorrenti nel Casellario Informatico; sono stati poi disposti incombenti istruttori (eseguiti il 23/2/2004) e fissata l’udienza di trattazione del ricorso.<br />
Con atto notificato il 27/2/2004 e depositato il successivo 28/2 SO.GE.NA. propone i seguenti motivi aggiunti:<br />
1)	Una volta accertato, in esito all’istruttoria eseguita ai sensi della precedente ordinanza, che l’offerta della ricorrente risultava vincitrice, l’Amministrazione avrebbe dovuto aggiudicarle l’appalto.<br />	<br />
La ricorrente ribadisce quindi le precedenti domande, reiterando l’istanza cautelare.<br />
Con ordinanza n. 132 in data 17 marzo 2004 è stata respinta l’ulteriore istanza cautelare, presentata dalla SO.GE.NA.<br />
Si è costituita in entrambi i giudizi l’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo, sotto profili diversi, che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, improcedibili, ovvero infondati.<br />
In entrambi i giudizi si è costituita Tecnis s.p.a., proponendo ricorsi incidentali con i quali contesta la regolarità della documentazione presentata dalle ricorrenti.<br />
La controinteressata ha, inoltre, depositato memoria.<br />
Anche la ricorrente Alpes ha depositato memoria.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Le ricorrenti impugnano i provvedimenti con i quali l’ANAS a seguito della loro esclusione da alcune gare d&#8217;appalto, espletate dallo stesso Ente, per ritenuto collegamento sostanziale con altre imprese, e della loro annotazione nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, le ha escluse dalla a gara n. 18A2003.<br />
La difesa erariale chiede la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in quanto presso il Consiglio di Stato pende appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 1747 in data 22 dicembre 2003, concernente la legittimità dell’esclusione della ricorrente Alpes da una precedente gara (n. 10A2002), in esito alla quale è stata disposta l’impugnata annotazione.<br />
La proposta non può essere accolta.<br />
La sospensione potrebbe essere disposta esclusivamente in relazione all’impugnazione proposta dalla ditta Alpes: infatti, la ditta SO.GE.NA. non è stata parte del giudizio definito con la sentenza n. 1747, per cui le decisioni che il giudice d’appello adotterà al riguardo non possono esplicare efficacia diretta nei suoi confronti.<br />
Quanto alla ditta Alpes, occorre rilevare come nel caso di specie non si faccia questione di irregolarità commesse dalla medesima nel procedimento di cui ora si discute.<br />
Da ciò consegue che l’impugnata esclusione costituisce mera esecuzione dell’annotazione disposta ai sensi dell’art. 27, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per cui non può dar luogo ad ulteriori annotazioni.<br />
L’annotazione non è, quindi, lesiva, sotto il profilo in esame.<br />
Deve, poi, essere rilevato che a seguito dell’esecuzione degli incombenti disposti con l’ordinanza collegiale di cui in narrativa, è risultato che la ricorrente, riammessa, in gara, non sarebbe comunque vincitrice, per cui il provvedimento impugnato non è lesivo, neanche sotto il profilo in esame.<br />
Il ricorso n. 1684/03 deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.<br />
In esito alla predetta istruttoria è risultato che l’offerta della SO.GE.NA. sarebbe vincitrice, per cui questa conserva interesse alla decisione della causa.<br />
Il ricorso è, peraltro, infondato.<br />
La ricorrente, in questa sede, non impugna, se non genericamente, le suddette esclusioni, limitandosi ad affermare che queste, e le annotazioni relative, non possono comportare la sua esclusione da successivi procedimenti.<br />
Le suddette argomentazioni non convincono.<br />
Afferma il collegio che la presenza di alleanze fra le partecipanti alla gara è elemento palesemente rilevante per il suo buon andamento.<br />
Nel caso di specie tale conclusione è avvalorata dal fatto che l’anzidetta circostanza ha portato all’esclusione della concorrente, in tal modo confermando l’importanza della medesima per l’affidamento degli appalti in questione.<br />
Trova, quindi, applicazione l’art. 27, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale impone l&#8217;iscrizione nel Casellario di &#8220;eventuali falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertato in esito alla procedura di cui all&#8217;articolo 10, comma primo quater, della legge.”<br />
Obietta la ricorrente che l&#8217;iscrizione in questione può essere disposta solo nell&#8217;ipotesi in cui segua al procedimento di cui al richiamato art. 10, ma la tesi non può essere condivisa.<br />
A voler seguire il ragionamento, si giungerebbe all&#8217;illogica conclusione secondo la quale l&#8217;iscrizione potrebbe essere disposta solo a seguito della verifica delle autocertificazioni prodotte dalle imprese partecipanti alla gara, mentre non potrebbe essere disposta qualora il motivo d&#8217;esclusione risulti in maniera conclamata già dal semplice esame della documentazione prodotta.<br />
Afferma, quindi, il collegio che il richiamo all&#8217;articolo 10, contenuto nella norma in commento, deve essere inteso come estensione della disposizione ivi contenuta all&#8217;ipotesi in cui la falsa dichiarazione sia stata riscontrata con il relativo procedimento, mentre è ovvio che l&#8217;iscrizione deve essere effettuata quando l&#8217;evidenza della non veridicità della dichiarazione ha consentito il suo accertamento con procedura più semplice.<br />
Da tali osservazioni consegue che le iscrizioni di cui si discute giustamente sono state prese in considerazione dalla stazione appaltante, che ha disposto l’esclusione della ditta che le ha subite.<br />
In tale ottica, è irrilevante il problema della previa conoscenza delle annotazioni da parte delle ditte interessate, e quindi dell’eventuale scusabilità dell’errore nel predisporre le necessarie dichiarazioni, in quanto le iscrizioni in questione inficiano, di per sé, la loro partecipazione alla gara.<br />
Solo l’annullamento delle annotazioni nel giudizio principale che le concerne (peraltro nel caso di specie non risulta che tale impugnazione sia stata proposta) potrebbe avere rilievo anche sul rapporto che ora interessa per eventuali profili risarcitori.<br />
Il ricorso n. 1661/03 deve, in conclusione, essere respinti.<br />
L’infondatezza dei gravami principali impone di dichiarare improcedibili i ricorsi incidentali.<br />
In considerazione della parziale novità delle questioni trattate e della complessità della vicenda le spese possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
1)	riunisce i ricorsi in epigrafe;<br />	<br />
2)	dichiara inammissibile il ricorso n. 1684/03;<br />	<br />
3)	respinge il ricorso n. 1661/03;<br />	<br />
4)	dichiara improcedibili i ricorsi incidentali;<br />	<br />
5)	compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 maggio ed in prosieguo il giorno 9 giugno 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Manfredo Atzeni,		Presidente f.f., est.;<br />	<br />
Rosa Panunzio,		Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio		Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004</p>
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