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	<title>8061 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8061 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2020 n.8061</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-7-2020-n-8061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-7-2020-n-8061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2020 n.8061</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Dino Dei Rossi, contro Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Azione di rivendica e azione di regolamento di confini : natura e differenze. Edilizia ed urbanistica &#8211; azione di rivendica e azione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-7-2020-n-8061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2020 n.8061</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-7-2020-n-8061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2020 n.8061</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Dino Dei Rossi,  contro Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Azione di rivendica e azione di regolamento di confini : natura e differenze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; azione di rivendica e azione di regolamento di confini &#8211; natura e differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La differenza tra l&#8217;azione di rivendica e quella di regolamento di confini risiede nel fatto che, con la prima l&#8217;attore, sull&#8217;assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto dominicale e per conseguire la restituzione della cosa stessa, sussistendo un conflitto fra titoli; con la seconda l&#8217;attore tende soltanto a far accertare l&#8217;esatta linea di confine di demarcazione fra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l&#8217;oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, sicchè l&#8217;eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine si pone come mero corollario dell&#8217;invocato accertamento, sussistendo un conflitto fra fondi, restando fermo il discrimen tra l&#8217;azione di rivendica e quella di regolamento dei confini costituito dalla ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà  degli stessi .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/07/2020<br /> <strong>N. 08061/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 16410/2000 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 16410 del 2000, proposto da<br /> Bernaschi Piera, Bernaschi Paola, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Dino Dei Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli, 36;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza n. 95 del 16 giugno 2000, recante la diffida alla demolizione di opere abusive realizzate su demanio marittimo e di ripristino dello stato dei luoghi;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza di smaltimento del giorno 19 giugno 2020 la dott.ssa Elena Stanizzi in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020, e dall&#8217;art. 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; Espongono in fatto le odierne ricorrenti di essere proprietarie di un terreno con sovrastante fabbricato.<br /> Con una prima concessione n. 5 del 16 febbraio 1956 la Capitaneria di Porto ha concesso l&#8217;uso dell&#8217;area confinante con il predetto terreno, antistante il mare, allo scopo di coltivazione agricola.<br /> Tale area è stata quindi recintata ed adibita a giardino.<br /> Sulla base della nota della Capitaneria di Porto del 28 aprile 2000, con la quale è stata riferita l&#8217;occupazione abusiva di un&#8217;area di 412 mq di demanio marittimo, l&#8217;intimata Amministrazione Comunale ha ordinato, con determinazione n. 74 del 3 maggio 2000, la sospensione dei lavori, mentre con determinazione n. 78 del 12 maggio 200 ha ordinato la demolizione delle opere abusive; entrambe tali ordinanza sono state gravate con precedente ricorso.<br /> Con successiva ordinanza n. 95 del 16 giugno 2000, in questa sede impugnata, richiamata la precedente ordinanza n. 78 del 12 maggio 2000, le ricorrenti sono state quindi diffidate a demolire le opere abusive, consistenti nell&#8217;occupazione abusiva di 412 mq di demanio marittimo, accorpati alla proprietà  privata mediante recinzione con rete metallica sorretta da paletti di cemento sorretti da muro di fondazione in cemento armato, con doppio accesso all&#8217;arenile mediante due cancelli, e un camminamento con mattoni in cemento.<br /> Avverso tale provvedimento deducono le ricorrenti i seguenti motivi di censura:<br /> Incompetenza.<br /> Per l&#8217;ipotesi in cui l&#8217;area avesse natura demaniale, la competenza ad adottare provvedimenti di tutela della proprietà  spetterebbe alla Capitaneria di Porto, e non al Comune.<br /> Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 54 e 84 del Codice della Navigazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità  ed ingiustizia manifesta.<br /> Contestano le ricorrenti la natura demaniale dell&#8217;area, in quanto distante 60 metri dal bagnasciuga ed essendo sopraelevata rispetto all&#8217;arenile, affermando come solo la spiaggia e il lido del mare rientrino nel demanio pubblico marino.<br /> L&#8217;Amministrazione Comunale, inoltre, prima di adottare gli ordini n. 74 del 3 maggio 2000 e n. 78 del 12 maggio 2000, avrebbe dovuto esaminare l&#8217;istanza presentata dalle ricorrenti in data 9 maggio 2000, volta ad ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;occupazione dell&#8217;area.<br /> L&#8217;intimata Amministrazione Comunale non si è costituita in giudizio.<br /> Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha rappresentato che con sentenza di questo Tribunale n. 734/2015 è stato accolto il ricorso n. 10412/2000 r.g. proposto avverso le ordinanze n. 74 del 3 maggio 2000, di sospensione dei lavori, e n. 78 del 12 maggio 2000 di demolizione.<br /> Tale sentenza è stata adottata nella considerazione delle risultanze della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7755, depositata in data 11 aprile 2013, di accoglimento della domanda delle ricorrenti per il regolamento dei confini rispetto al demanio marittimo.<br /> All&#8217;udienza di smaltimento del 19 giugno 2020, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020, e dall&#8217;art. 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2 &#8211; Tanto premesso, osserva il Collegio che, essendo state annullate &#8211; con sentenza di questo Tribunale n. 734/2015 &#8211; le ordinanze n. 74 del 3 maggio 2000 di sospensione dei lavori e n. 78 del 12 maggio 2000 di demolizione, il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuti meno gli atti presupposti del gravato provvedimento, costituente mera diffida a dare esecuzione al precedente ordine di demolizione, ormai caducato.<br /> Rileva, tuttavia il Collegio &#8211; a fini di giustizia sostanziale e di indirizzo per la successiva attività  amministrativa &#8211; che la natura privata dell&#8217;area non trova definitivo accertamento nella sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7755, depositata in data 11 aprile 2013, la quale ha ad oggetto non giÃ  l&#8217;accertamento della proprietà  privata o della natura demaniale dell&#8217;area, ma unicamente il regolamento dei confini in via incidentale, la quale non può trasformarsi in azione di rivendica della proprietà  altrimenti snaturandone la stessa ratio.<br /> La differenza tra l&#8217;azione di rivendica e quella di regolamento di confini risiede nel fatto che, con la prima l&#8217;attore, sull&#8217;assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto dominicale e per conseguire la restituzione della cosa stessa, sussistendo un conflitto fra titoli; con la seconda l&#8217;attore tende soltanto a far accertare l&#8217;esatta linea di confine di demarcazione fra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l&#8217;oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, sicchè l&#8217;eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine si pone come mero corollario dell&#8217;invocato accertamento, sussistendo un conflitto fra fondi, restando fermo il discrimen tra l&#8217;azione di rivendica e quella di regolamento dei confini costituito dalla ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà  degli stessi (Cassazione civile, 25 settembre 2018, n. 22645; Cassazione civile, 15 maggio 2018, n. 11822; Cassazione civile, 30 gennaio 2017, n. 2297).<br /> Precisato, quindi, che quanto statuito nella citata sentenza del giudice ordinario non integra un accertamento della proprietà  del bene, deve rilevarsi che le ricorrenti non vantino alcun titolo proprietario sull&#8217;area, in quanto concessa loro in uso con iniziale concessione n. 5 del 16 febbraio 1956 rilasciata dalla Capitaneria di Porto, cui ne sono succedute altre, rilasciate alle stesse ricorrenti, le quali hanno quindi goduto dell&#8217;area a titolo temporaneo sulla base di un titolo di godimento che presuppone l&#8217;altrui proprietà  dell&#8217;area.<br /> L&#8217;esistenza di tali titoli concessori, pacificamente accettati e riconosciuti dalle ricorrenti, e la circostanza che le stesse abbiano da ultimo richiesto, con istanza del 9 maggio 2000, l&#8217;autorizzazione all&#8217;occupazione dell&#8217;area, nell&#8217;implicare il riconoscimento dell&#8217;altrui proprietà , depongono per una detenzione dell&#8217;area non affiancata dall&#8217;animus possidendi.<br /> Considerata la tipicità  dei titoli di acquisto di diritti reali su beni immobili, l&#8217;assenza di tale titolo in capo alle ricorrenti conduce quindi ad escludere che le stesse possano essere qualificate come legittime proprietarie dell&#8217;area.<br /> L&#8217;eventuale non appartenenza dell&#8217;area al demanio marittimo &#8211; affermata da parte ricorrente &#8211; non implica, conseguentemente, la sussistenza di un titolo di proprietà  delle ricorrenti sulla stessa, in alcun modo provato ed anzi contraddetto dalle circostanze sopra illustrate.<br /> Deve, inoltre, rilevarsi che la gravata determinazione di demolizione costituisce un atto plurimotivato, in quanto oltre che fondarsi sulla natura demaniale marittima dell&#8217;area &#8211; la cui tutela, in virtà¹ delle funzioni delegate, spetta comunque ai Comuni &#8211; poggia sulla ulteriore considerazione inerente il contrasto delle opere realizzate con il P.R.G. del 1994 e con i vincoli gravanti sull&#8217;area, la quale ricade nell&#8217;ambito del Piano territoriale Paesistico approvato con legge regionale Lazio n. 24 del 1998.<br /> Ne consegue che la contestata natura demaniale dell&#8217;area non esaurisce tutti i profili di rilievo della fattispecie in esame, posto che le opere realizzate, in quanto implicanti trasformazione permanente del territorio, necessitano comunque di idoneo titolo edilizio il cui rilascio è subordinato all&#8217;accertamento di conformità  delle opere sotto il profilo paesaggistico, urbanistico ed edilizio, e dell&#8217;esistenza di tali titoli le ricorrenti non hanno dato alcuna prova. Ne discende che le opere cui si riferisce l&#8217;ordine di demolizione debbono essere considerate comunque abusive in quanto non assistite da alcun titolo edilizio.<br /> Rispetto a tali profili, recede la natura demaniale marittima o meno dell&#8217;area, tenuto conto che comunque le opere sono state realizzate su di un&#8217;area non appartenente alle ricorrenti e senza alcuna autorizzazione dell&#8217;ente proprietario, tenuto peraltro conto che viene in rilievo un ordine di demolizione, e non un&#8217;azione di autotutela possessoria, inerente la realizzazione di opere non assistite da idoneo titolo edilizio.<br /> Sulla base di tali coordinate l&#8217;Amministrazione Comunale dovrà  pertanto esercitare i propri poteri al fine di ripristinare l&#8217;assetto violato.<br /> In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, fatti salvi gli ulteriori provvedimento dell&#8217;Amministrazione.<br /> Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> Roma &#8211; Sezione Seconda Stralcio<br /> definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2020, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020, e dall&#8217;art. 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Elena Stanizzi, Presidente, Estensore<br /> Salvatore Gatto Costantino, Consigliere<br /> Valerio Torano, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-7-2020-n-8061/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2020 n.8061</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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