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	<title>8028 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8028 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2006 n.8028</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-9-2006-n-8028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-9-2006-n-8028/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2006 n.8028</a></p>
<p>Pres. e est. L.D. Nappi. Centro FisioKinesioterapia e Riabilitazione Fisica medica (Avv.to Dario Ricciardi) c. ASL NA 5 (Avv.to Francesco Saverio Afeltra). sui limiti alla erogazione di prestazioni sanitarie da parte delle strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio con il SSN 1. Sanità e farmacie – Strutture</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-9-2006-n-8028/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2006 n.8028</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-9-2006-n-8028/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2006 n.8028</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e est. L.D. Nappi.<br /> Centro FisioKinesioterapia e Riabilitazione Fisica medica (Avv.to Dario Ricciardi) c. ASL NA 5 (Avv.to Francesco Saverio Afeltra).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti alla erogazione di prestazioni sanitarie da parte delle strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio con il SSN</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità e farmacie – Strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio &#8211;  Possibilità di rendere prestazioni successivamente introdotte nel nomenclatore e catalogate sotto la medesima branca delle prestazioni originariamente autorizzate – Non sussiste.</p>
<p>2. Sanità e farmacie – Strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio &#8211; Possibilità di rendere prestazioni successivamente introdotte nel nomenclatore e catalogate sotto la medesima branca delle prestazioni originariamente autorizzate – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Le strutture sanitarie private operanti in regime di convenzionamento provvisorio, con l’assoggettamento a tale regime, non possono ritenersi automaticamente abilitate alla erogazione delle prestazioni successivamente introdotte nel nomenclatore e catalogate sotto la medesima branca per la quale erano state originariamente autorizzate: per l’effetto, per l’erogazione di tali prestazioni, le strutture accreditate necessitano di un nuovo titolo e della stipulazione di un nuovo accordo con il SSN.</p>
<p>2. Il regime di accreditamento provvisorio si caratterizza per la precipua finalità di  assicurare la continuità del rapporto tra l’Amministrazione sanitaria  e i soggetti privati già convenzionati fino alla concessione dell’accreditamento istituzionale definitivo di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 (come integrato dal D.L.vo n. 229/1999) ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali mediante il riconoscimento al titolo originario (convenzione) di valenza costitutiva  e di fonte regolativa del nuovo rapporto di accreditamento . Pertanto il rinvio contenuto nell’art. 6, c. 6, della legge n. 724/1994 ai limiti e alle condizioni previste nelle convenzioni preesistenti al fine della definizione dell’ambito oggettivo dell’accreditamento provvisorio e delle prestazioni erogabili deve intendersi nel senso letterale di un richiamo rigido e statico dei contenuti del titolo originario. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. ex multis C.d.S. Sez. V 26.2.2003 n. 1112; Sez. IV 15.6.2004 n. 3961; 30.5.2005 n. 2797.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti alla erogazione di prestazioni sanitarie da parte delle strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio con il SSN</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
 SEDE DI NAPOLI &#8211;  PRIMA SEZIONE</b></p>
<p> composto dai Magistrati:Dr. Luigi Domenico NAPPI-Presidente;<br />
Dr. Fabio DONADONO-Componente;<br />
Dr. Carlo BUONAURO- Componente<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1546/1999 R. G. proposto dalla<br />
società <b>Centro FisioKinesioterapia e Riabilitazione Fisica medica</b> in persona del rappresentante legale p. t. rappresentato e difeso dall’Avv.to Dario Ricciardi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli via Domenico Morelli n. 15</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASL NA 5</b> in persona del D.G. p. t. rappresentato e difeso dall’Avv.to Francesco Saverio Afeltra con il quale è domiciliato ex lege presso la Segreteria di questo TAR</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota  del D.G. dell’ASL NA 5 n. 40582 del 23.11.1996 nella parte in cui consente ai centri di riabilitazione fisica già convenzionato con il S.S.N- ex art. 26 della legge n. 833/78 di erogare in regime di accreditamento provvisorio soltanto tre tipologie di prestazioni (rieducazione motoria attiva e/o passiva;  rieducazione motoria individuale a domicilio; training per disfasia) ricomprese nel precedente rapporto e ora confluite nella fascia B) della branca “terapia fisica” del nuovo nomenclatorie tariffario della Regione con esclusione  di tutte le altre prestazioni ricadenti nella medesima fascia comprese quelle oggetto della passata convenzione  ex art. 26 della legge n. 833/78 ed ora confluite nel tariffario;<br />
di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale <br />
e per la declaratoria<br />
del diritto della società ricorrente in quanto struttura  di tipo C o quantomeno di tipo B, provvisoriamente accreditata nella predetta branca di terapia fisica, ad erogare, per conto del S.S.N., tutte le prestazioni di tipo B e C (o almeno di tipo B) di cui al nomenclatore tariffario in questione, oltre a quelle residuali di cui all’art. 26 della legge n. 833/78, non transitate nel nomenclatore medesimo, con condanna dell’Amministrazione al ristoro di tutti i danni subiti dalla ricorrente  per non aver potuto erogare , a causa del provvedimento impugnato, tutte le prestazioni in oggetto.</p>
<p>VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente  il 9.8.1998 in relazione alla nota n. 17812 del 7.5.199 della stessa ASL NA 2;<br />
UDITI nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio  2006 il relatore dr. Luigi Domenico Nappi e gli Avv.ti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il gravame in epigrafe ritualmente notificato la società Centro di FisioKinesioterapia e riabilitazione fisica impugna il provvedimento nella stessa epigrafe specificato con il quale la ASL NA 5 consentiva in via provvisoria, in attesa dell’accreditamento definitivo, ai centri di riabilitazione fisica (tale è il centro ricorrente) già convenzionati con il SSN ex art. 26 della legge n. 833/78 di erogare in regime di accreditamento provvisorio appena tre tipologie di prestazioni(riediucazione motoria attiva e/o passiva; rieducazione motoria individuale a domicilio;training per disfaasia) ricomprese nel precedente rapporto ed ora confluite nella fascia B della branca “terapia fisica” dal nuovo nomenclatore tariffario della Regione, con esclusione di tutte le altre ricadenti nella medesima fascia.<br />
La ricorrente pone a base del ricorso 4 motivi.<br />
Con atto depositato il 9 agosto 1999l’istante sviluppava motivi aggiunti in relazione alla nota da lei successivamente conosciuta n. 17812 del 7.5.1999 con la quale il D.G. dell’ASL NA 2 prorogava gli effetti del provvedimento impugnato.<br />
La ASL NA 2 resiste al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato.<br />
Alla pubblica udienza del l’11 gennaio 2006 il ricorso passava in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La società ricorrente provvisoriamente accreditata come struttura di tipo C o quantomeno di tipo B nella branca di terapia fisica si duole col presente ricorso di non potere più erogare, per effetto del provvedimento impugnato, tutte le prestazioni di tipo B e C di cui al nomenclatore tariffario approvato con D.G.R n. 377/1998.<br />
La questione da decidere col presente ricorso è quindi se le strutture sanitarie private operanti in regime di convenzionamento provvisorio possano con l’assoggettamento a tale regime ritenersi automaticamente abilitate alla erogazione delle prestazioni successivamente introdotte nel nomenclatore e catalogate sotto la medesima branca  per la quale erano state originariamente autorizzate oppure necessitino a tal fine di un nuovo titolo e della stipulazione di un nuovo accordo.<br />
Trattasi di questione non nuova al Collegio sulla quale la giurisprudenza, dopo una iniziale oscillazione, si è attestata sulla posizione che il regime di accreditamento provvisorio si caratterizza per la precipua finalità di di assicurare la continuità del raportotra l’Amministrazione sanitaria  e i soggetti privati già convenzionati fino alla concessione dell’accreditamento istituzionale definitivo di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 (come integrato dal D.L.vo n. 229/1999) ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali mediante il riconoscimento al titolo originario (convenzione) di valenza costitutiva  e di fonte regolativa del nuovo rapporto di accreditamento . Pertanto il il rinvio contenuto nell’art. 6, c. 6, della legge n. 724/1994 ai limiti e alle condizioni previste nelle convenzioni preesistenti al fine della definizione dell’ambito oggettivo dell’accreditamento probvvisorio e delle prestazioni erogabili deve intendersi nel senso letterale di un richiamo rigido e statico dei contenuti del titolo originario (cfr. ex multis C.d.S. Sez. V 26.2.2003 n. 1112; Sez. IV 15.6.2004 n. 3961; 30.5.2005 n. 2797).<br />
Sulla scorta di tale giurisprudenza dalla quale il Collegio, non rinvenendosi  nel ricorso argomenti idonei a scalfirne i principi ispiratori, non ha ragione di discostarsi, deve concludersi che il ricorso si appalesa privo di fondamento e pertanto deve essere rigettato.<br />
Le spese di giudizio possono essere equitativamente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Napoli, Sezione I  pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta siccome infondato.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio dell’11 gennaio e 21 giugno  2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-9-2006-n-8028/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2006 n.8028</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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