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	<title>8023 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8023 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2006 n.8023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-9-2006-n-8023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-9-2006-n-8023/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2006 n.8023</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri Bruno F. (Avv.ti A.C. Maggisano, M. Bottoni) c/ AGCOM (Avv.dello Stato), AGCOM- Direttore pro tempore del servizio risorse umane e finanziarie (n.c.) sulla sussistenza del diritto dei dipendenti fuori ruolo dell&#8217;AGCOM, provenienti dal Garante per l&#8217;Editoria, a conseguire le indennità perequative ex art. 50 del Regolamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-9-2006-n-8023/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2006 n.8023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-9-2006-n-8023/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2006 n.8023</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro,  Est. Santoleri<br /> Bruno F.  (Avv.ti A.C. Maggisano, M. Bottoni) c/ AGCOM (Avv.dello Stato), AGCOM- Direttore pro tempore del servizio risorse umane e finanziarie (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza del diritto dei dipendenti fuori ruolo dell&#8217;AGCOM, provenienti dal Garante per l&#8217;Editoria, a conseguire le indennità perequative ex art. 50 del Regolamento del Personale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Dipendenti fuori ruolo dell’AGCOM provenienti dal Garante per l’editoria – Diritto al pagamento delle indennità perequative ex art. 50 del Regolamento del Personale – Sussiste – Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>In ordine al trattamento economico accessorio dei dipendenti dell’AGCOM, il personale fuori ruolo proveniente dal Garante per la radiodiffusione e per l’editoria, rimasto in servizio presso l’AGCOM, ha diritto alla corresponsione delle indennità perequative di cui all’art. 50 del Regolamento del Personale di tale Autorità (approvato con delibera n. 157/99), posto che tali soggetti rientrano nella categoria di “personale proveniente da altre amministrazioni e collocato fuori ruolo” richiamata espressamente dalla suddetta norma (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Tar Lazio-Sez. II, 6298/03; 5172/02.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211;</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:</p>
<p>Dott. Francesco Corsaro  &#8211;      Presidente<br />
Dott. Stefania Santoleri    &#8211;     Consigliere, relatore                                           <br />
Dott. Giulia Ferrari            &#8211;    Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso <b>n. 4815/05</b>, proposto da</p>
<p><b>BRUNO FERNANDO ed altri come da elenco allegato,</b> rappresentati e difesi dagli Avv.ti  Andrea C. Maggisano e Mauro Bottoni ed elettivamente domiciliati presso  lo studio del primo sito in Roma, Via Costantino Morin n. 1.</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
l’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata per legge<br />
<b><br />
l’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI &#8211; DIRETTORE PRO TEMPORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E FINANZIARIE</b>, n.c.</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della nota prot. 00572/05/RM del 10/3/05 con la quale è stata respinta l’istanza dei ricorrenti diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive;</p>
<p align=center>
per l&#8217;accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
a) del diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento del personale, a titolo di indennità perequativa; b) del diritto dei ricorrenti all’adeguamento delle retribuzioni orarie connesse alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate; c) del diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento dei cosiddetti buoni pasto; d) del diritto dei ricorrenti all’adeguamento dei trattamenti di missione;</p>
<p align=center>
per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovute ad ognuno dei ricorrenti per le causali di cui sopra, il tutto maggiorato da rivalutazione ed interessi legali da dì del diritto al soddisfo.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 6 luglio 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e udito, altresì, l’Avv. Roberto Palasciano su delega dell’Avv. Maggesano per la parte ricorrente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>I ricorrenti, con vari provvedimenti adottati a suo tempo, sono stati comandati a prestare servizio in posizione di fuori ruolo o corrispondente, ai sensi dell’art. 6 comma 6 della L. 6/8/90 n. 223 e dell’art. 3 del D.P.R. 10/7/91 presso l’Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, cui è subentrato, per effetto della L. 249/97, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.<br />
Ai sensi dell’art. 1 comma 6 lett. c) n. 9 della L. 249/97, il Consiglio dell’Autorità ha assunto le funzioni e le competenze già assegnate al Garante, e in forza dell’art. 1 comma 22 della stessa legge, “l’Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la Radiodiffusione e per l’Editoria”.<br />
L’Autorità si è insediata il giorno 10/3/98.<br />
Il personale già comandato presso l’Ufficio del Garante ha continuato a svolgere servizio presso l’Autorità.<br />
Con delibera n. 17/98, modificata con delibera n. 157/99, l’Autorità ha approvato il proprio Regolamento del Personale, il cui art. 50 prevede che  “ai dipendenti dello Stato o di altre Amministrazioni Pubbliche o Enti Pubblici o al personale comunque distaccato presso l’Autorità compete un’indennità pari al 50% della retribuzione in godimento con esclusione dell’indennità integrativa speciale, qualora detto trattamento risulti inferiore a quello dei dipendenti di ruolo che esercitino analoghe funzioni è corrisposta una ulteriore indennità perequativa”.<br />
I ricorrenti hanno chiesto la corresponsione dell’indennità ex art. 50 del Regolamento del personale, ma la loro richiesta è stata respinta sebbene sia ormai costante l’orientamento della giurisprudenza in ordine al diritto a percepire l’indennità perequativa ex art. 50 del Regolamento del Personale per il personale che prestava servizio presso l’Ufficio del Garante e che ha continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la neo costituita AGCOM.<br />
I ricorrenti hanno quindi impugnato il provvedimento di diniego – motivato in ordine all’impossibilità di estendere il giudicato favorevole conseguito da altri dipendenti – ed hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a conseguire l’indennità perequativa ex art. 50 del Regolamento.<br />
Hanno chiesto altresì il diritto all’adeguamento delle retribuzioni orarie connesse alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate, il diritto alla percezione dei buoni pasto e all’adeguamento del trattamento di missione, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
All’udienza pubblica del 6 luglio 2006 su richiesta di parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La questione è stata più volte esaminata sia da questo Tribunale (T.A.R. Lazio Sez. II 6298/03; 5172/02; ecc.) sia dal Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. VI 3643/04; 3693/03; 654/04; 973/05, ecc.) che ha sempre ritenuto fondata la pretesa dei dipendenti provenienti dall’Ufficio del Garante ad ottenere le differenze retributive ex art. 50 del Regolamento del Personale.<br />
La giurisprudenza ha infatti chiarito:<br />
&#8211;	Che il Garante per l’editoria non aveva un proprio ruolo del personale, ma si avvaleva di personale comandato da altre amministrazioni e posto fuori ruolo (art.6, co. 6, l. 6 agosto 1990, n.223 e art.3, co. 1, d.p.r. 10 luglio 1991, n.231);<br />	<br />
&#8211;	Che subentrata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Garante, l’art.1, co. 22, l. n.249/1997, ha disposto che dalla data del suo insediamento l’Autorità è subentrata nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l’editoria;<br />	<br />
&#8211;	Sicché, l’Autorità è subentrata anche nel rapporto di servizio con il personale assegnato al Garante in posizione di fuori ruolo, e che detto personale è passato al servizio dell’Autorità, sempre in posizione di fuori ruolo dalle amministrazioni di provenienza;<br />	<br />
&#8211;	Che a detto personale risulta applicabile la nuova disciplina relativa al personale dell’Autorità, secondo cui tale personale è costituito da:<br />	<br />
&#8211; dipendenti di ruolo (art.1, co. 17);<br />
&#8211; personale assunto con contratto a tempo determinato (art.1, co. 18);<br />
 -personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato fuori ruolo nell’amministrazione di provenienza (art.1, co. 19).<br />
Da ciò deriva, secondo la giurisprudenza, che il personale proveniente dal Garante, rimasto in servizio presso l’Autorità, doveva essere soggetto alla disciplina di cui all’art.1, co. 19, l. n.249/1997.<br />
Tale norma prevede, oltretutto, che al personale proveniente da altre amministrazioni e collocato fuori ruolo, <<è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.231>>, vale a dire proprio l’indennità di funzione prevista a suo tempo per il personale fuori ruolo presso il Garante per l’editoria.<br />
E’ dunque chiaro l’intento della l. n.249/1997, nel disciplinare il passaggio di funzioni e personale dal Garante all’Autorità, di sottoporre il personale del Garante, una volta transitato presso l’Autorità, al regime del personale fuori ruolo cui spetta un’indennità di funzione.<br />
Su tale quadro si è innestato il sopravvenuto regolamento di organizzazione dell’Autorità, il cui art.50, nel testo di cui alla delibera 20 luglio 1999, n.157, riconosce ai dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni comunque in servizio presso l’Autorità un’indennità pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, nonché un’indennità perequativa, nel caso in cui il trattamento economico risulti inferiore a quello dei dipendenti di ruolo dell’Autorità stessa che svolgano analoghe funzioni.<br />
Tale norma non può ritenersi riferita solo al personale fuori ruolo chiesto dall’Autorità, e non anche a quello fuori ruolo ereditato dal Garante.<br />
Tale differenziazione non si evince dalle norme di legge, che prevedono un’unica categoria di personale di altre amministrazioni posto fuori ruolo al servizio dell’Autorità, e non due categorie.<br />
Non si può ritenere il personale proveniente dal Garante una categoria a parte di personale fuori ruolo, perché l’Autorità è subentrata in tutti i rapporti facenti capo al Garante, sicché poteva scegliere se far cessare o meno il rapporto di servizio con tale categoria di personale; ma ove lo mantenesse in vita, doveva assoggettarlo allo stesso regime di tutto il personale fuori ruolo.<br />
Sicché, al personale proveniente da altre amministrazioni e collocato fuori ruolo al servizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e in particolare a quello proveniente dal Garante per la radiodiffusione e per l’editoria, trova applicazione:<br />
&#8211; il trattamento economico accessorio di cui all’art.41, d.p.r. 10 luglio 1991, n.231, secondo quanto disposto dall’art.1, co. 19, l. n.249/1997, fino all’entrata in vigore dell’art.50 del regolamento del personale, nel testo di cui alla delibera 20 lugli<br />
&#8211; a decorrere da quest’ultima data (data di entrata in vigore del Regolamento e quindi dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U. – 23 luglio 1998), il trattamento economico accessorio di cui al citato art.50, ovviamente in sostituzione della<br />
Entro questi termini il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, non potendo accogliersi la prospettazione della parte ricorrente secondo cui l’indennità perequativa dovrebbe iniziare a decorrere dalla data di insediamento dell’Autorità, poiché il diritto è sorto soltanto con l’entrata in vigore del Regolamento, mentre le delibere richiamate nella memoria non possono automaticamente estendersi al personale in questione, non essendo destinatario dei provvedimenti.<br />
Restano da esaminare le questioni relative all’adeguamento delle prestazioni per lavoro straordinario e dell’indennità di missione, oltre che all’accertamento del diritto alla corresponsione dei buoni pasto.<br />
Con riferimento al trattamento economico per lavoro straordinario, la difesa erariale ha eccepito che il regolamento del personale dell’Autorità non prevede per i funzionari alcuna retribuzione per la prestazione di lavoro straordinario se non nel caso di lavoro prestato in giorni festivi o feriali non lavorativi.<br />
Ne consegue che, non essendo stato dimostrato da parte dei ricorrenti di aver svolto lavoro straordinario retribuibile secondo i parametri previsti per il personale di ruolo dell’Autorità, (lavoro in giornate festive e feriali non lavorative)  la loro pretesa  non può essere accolta.<br />
Per quanto concerne i buoni pasto, occorre rilevare che non costituiscono una componente della retribuzione e quindi non sono soggetti alla perequazione ex art. 50 del Regolamento.<br />
Peraltro, la difesa dell’autorità ha chiarito che la differenza di importo risultava giustificata dalla minore durata dell’orario di lavoro dei dipendenti provenienti dall’ex Ufficio del Garante (36 ore settimanali in luogo delle 38 ore previste per il personale dell’Autorità) e che i buoni pasto sono stati erogati al personale dell’Autorità solo a decorrere dal 17 maggio 1999.<br />
Ne consegue che la pretesa diretta ad ottenere l’adeguamento dei buoni pasto a decorrere dalla data di istituzione dell’Autorità non può essere condivisa, non soltanto perché a quella data non erano ancora mai stati erogati, ma anche perché il loro diverso valore risultava giustificato dalla minore durata della prestazione lavorativa.<br />
Infine, non può essere accolta neppure l’ultima domanda, non essendo stato provato dai ricorrenti di aver svolto missioni per conto dell’Autorità.<br />
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto nei soli limiti indicati in motivazione.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-</p>
<p align=center>accoglie<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato nei limiti indicati in motivazione.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2005.</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-9-2006-n-8023/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2006 n.8023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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