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	<title>8019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2006 n.8019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-6-9-2006-n-8019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-6-9-2006-n-8019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2006 n.8019</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, Est. Politi SOGEMI S.R.L. (Avv. M. Palermo) c/ Ministero Difesa, Comando Logistico dell’Esercito – Polo Mantenimento Pesante Nord (Avv. dello Stato) sul difetto di giurisdizione del g.a. in ordine alle controversie relative alla fase di esecuzione del contratto di pubblico appalto Giurisdizione e competenza – Contratti della p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-6-9-2006-n-8019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2006 n.8019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-6-9-2006-n-8019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2006 n.8019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo,              Est. Politi<br /> SOGEMI S.R.L. (Avv. M. Palermo)  c/ Ministero Difesa, Comando Logistico dell’Esercito – Polo Mantenimento Pesante Nord (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul difetto di giurisdizione del g.a. in ordine alle controversie relative alla fase di esecuzione del contratto di pubblico appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Contratti della p.a. &#8211; Giurisdizione dell’A.G.O. – Sulle controversie relative alla fase d’esecuzione del contratto d’appalto – Sussiste – Criterio di riparto ex art. 6 e 7 .l. 205/00 – Determinazione &#8211; Natura del potere esercitato dalla p.a. –  Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie relative all’esecuzione del contratto di pubblico appalto, sono devolute alla giurisdizione dell’A.G.O., ai sensi degli artt. 6 e 7 l. 205/00, trattandosi di questioni involgenti posizioni di diritto soggettivo. Difatti, il criterio di riparto della giurisdizione non è quello  (temporale) della stipulazione del contratto, ma pur sempre quello della dicotomia diritto/interesse (dipendente a sua volta dalla natura, autoritativa o meno del potere esercitato). Non rientrano quindi nella giurisdizione del g.a. le controversie – come quella di specie &#8211; relative al diniego opposto dalla p.a. alla revisione di talune prescrizioni del Capitolato tecnico in fase di esecuzione del contratto (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  TAR MARCHE, 20 maggio 2005 n. 601</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
del Lazio<br />
&#8211; Sezione I-bis &#8211;</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>Sentenza</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 8012 del 2006, proposto da</p>
<p><b>SOGEMI s.r.l.</b>, nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Palermo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Antonio Vivaldi n. 9</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t.;</p>
<p>il <b>Comando Logistico dell’Esercito – Polo Mantenimento Pesante Nord</b>, in persona del legale rappresentante;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	del provvedimento sottinteso alla lettera n. prot. 11060/22 CP recante la data del 21 luglio 2006, con la quale è stato comunicato alla ricorrente – in riferimento al contratto n. 275 di rep. Del 30 novembre 2005 – le determinazioni dell’Ufficio tecnico del Polo Mantenimento Pesante Nord, ed all’allegata comunicazione indirizzata al Servizio Amministrativo del Polo stesso, recante la data del 17 luglio 2006, con la quale si comunica che “… nell’ovvia impossibilità di procedere ad una variazione delle caratteristiche tecniche stabilite in sede di redazione del Capitolato tecnico, che falserebbe i termini di base di una licitazione già esperita, parere dello scrivente che ove la Ditta SOGEMI non appronti alcun materiale di collaudo, tle inadempienza non potrà che essere sanzionata dall’A.D. secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del C.G.O.”;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della controversia;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2006 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Espone preliminarmente parte ricorrente di aver preso parte alla licitazione privata per l’aggiudicazione della fornitura di n. 4 sistemi di pulizia (scovolatrici) per canne di artiglieria di vari calibri, a prezzo base palese (I.V.A. esclusa) di € 166.553,00.<br />
In esito all’esperimento della suddetta procedura di selezione, la ricorrente veniva proclamata (in data 23 novembre 2005) aggiudicataria della fornitura in questione; procedendosi conseguentemente alla stipula dell’accessivo contratto (avvenuta il 30 novembre 2005).<br />
Nell’ambito dell’anzidetto negozio giuridico, veniva stabilito (art. 4) che la fornitura avrebbe dovuto essere eseguita nel rispetto dei requisiti tecnici indicati nel Capitolato tecnico allegato.<br />
Successivamente alla stipula del contratto di che trattasi, parte ricorrente (con nota dell’8 maggio 2006) sollecitava presso l’Amministrazione militare una revisione del Capitolato tecnico, indicandone analiticamente le parti asseritamene suscettibili di incidere sulla regolare esecuzione della fornitura.<br />
A seguito di un nutrito scambio di corrispondenza intercorso fra le parti, l’Amministrazione escludeva la possibilità di procedere alle richieste modificazioni del Capitolato tecnico.<br />
Avverso tale atto vengono ora dedotte le seguenti doglianze:<br />
1)	<u>Apodittica ed insufficiente motivazione. Apparenza della motivazione stessa. Violazione di norme di legge;<br />	<br />
2)	Illogicità. Eccesso di potere.<br />	<br />
</u>Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
L&#8217;Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
La manifesta inammissibilità del proposto gravame consente al Collegio di trattenere la presente impugnativa – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata decisione nel merito, secondo quanto previsto dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 9, comma I, della l. 21 luglio 2000 n. 205.<br />
La disposizione ora citata consente infatti all&#8217;adito Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata &#8220;la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso&#8221;, di definire il merito della causa – alla medesima Camera di Consiglio fissata per la decisione dell&#8217;istanza cautelare – con &#8220;sentenza succintamente motivata&#8221;.<br />
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale ed esaustività dei rilievi documentali rilevanti ai fini di una compiuta delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un&#8217;immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da assumere “in forma semplificata”.<br />
Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, la manifesta inammissibilità del ricorso all&#8217;esame è rappresentata dalla palese carenza di cognizione giurisdizionale, in capo all’adito Giudice amministrativo, a conoscere della proposta vicenda contenziosa.<br />
Come si è avuto precedentemente avuto modo di illustrare, essa è unicamente incentrata su vicende successive (non solo all’aggiudicazione della gara di fornitura anzidetta, ma anche) alla stipula del contratto fra l’odierna ricorrente a l’Amministrazione della Difesa.<br />
Accanto a tale rilievo di carattere cronologico, rileva ulteriormente – al fine di escludere la giurisdizione di questo Organo di giustizia amministrativa – il fatto che viene qui in considerazione una controversia concernente problematiche relative all’esecuzione del contratto (rectius: della prestazione in esso dedotta, rappresentata dalla fornitura di taluni apparati per la pulizia delle bocche da fuoco di artiglieria): con riferimento alla quale parte ricorrente ha inteso dolersi del diniego oppostole dall’Amministrazione quanto alla sollecitata modificazione di talune prescrizioni (al riguardo rilevanti) dettate dal Capitolato speciale, in parte qua richiamato dalla stesso strumento negoziale.<br />
È noto che In materia di appalti pubblici, gli art. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto (cfr., ex plurimis, Corte Cassazione, SS.UU., 18 ottobre 2005 n. 20116 e 6 maggio 2005 n. 9391).<br />
Sebbene la stipulazione del contratto sia stata effettivamente considerata in giurisprudenza come la “linea spartiacque” tra la giurisdizione amministrativa (esclusiva) e quella ordinaria, in realtà tale criterio costituisce pur sempre applicazione del generale principio afferente la verifica della natura del potere esercitato; infatti, con riferimento all&#8217;attività funzionalizzata alla scelta del contraente &#8211; fase che usualmente si conclude con l&#8217;aggiudicazione &#8211; l&#8217;amministrazione agisce in veste di autorità, con consequenziale giurisdizione del giudice amministrativo, mentre, una volta sorto il rapporto per effetto della stipulazione del contratto, eventuali controversie – per lo più relative all’esecuzione dell’appalto – rientreranno nella giurisdizione ordinaria, trattandosi di questioni involgenti posizioni di diritto soggettivo.<br />
A ben vedere, quindi, il criterio di riparto della giurisdizione non è quello (temporale) di stipulazione del contratto – che avrà rilevanza con riferimento alla sussistenza o meno della giurisdizione esclusiva – ma pur sempre quello della dicotomia diritto/interesse, dipendente a sua volta dalla natura autoritativa o meno del potere di cui la Pubblica Amministrazione abbia fatto uso.<br />
In particolare – per quanto di interesse ai fini de lla delibazione della sottoposta vicenda contenziosa – va sottolineato che le questioni nascenti da un contratto di appalto investono in via diretta ed immediata posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto giuridico ormai perfezionato ed operativo, onde non può dubitarsi che ricadano nella giurisdizione del Giudice ordinario.<br />
Le suddette questioni si collocano, infatti, nella fase di esecuzione del contratto di appalto (successiva a quella della scelta del contraente) e gli atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione in tale frangente si caratterizzano per l&#8217;evidente natura negoziale (cfr. T.A.R. Marche, 20 maggio 2005 n. 601).<br />
Ribadite le esposte considerazioni, dichiara il Collegio l’inammissibilità del presente gravame per carenza di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 9, comma I, della l 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione.<br />
Condanna la ricorrente s.r.l. SOGEMI, nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione della Difesa per complessivi € 3.000,00 (Euro tremila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 agosto 2006, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Elia ORCIUOLO – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Roberto PROIETTI – Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-6-9-2006-n-8019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2006 n.8019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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