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	<title>8010 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.8010</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-14-12-2020-n-8010/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.8010</a></p>
<p>Carlo Deodato Presidente; Italo Volpe Consigliere, Estensore; PARTI: (Pasqualina P., Maria M., Pierluigi M., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Benedetti e Francesco Crisci, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via degli Scipioni, n. 8 contro Comune di Treviolo, non costituito in giudizio) Sulle implicazioni processuali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-14-12-2020-n-8010/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.8010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-14-12-2020-n-8010/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.8010</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Deodato Presidente; Italo Volpe Consigliere, Estensore; PARTI:  (Pasqualina P., Maria M., Pierluigi M., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Benedetti e Francesco Crisci, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via degli Scipioni, n. 8 contro Comune di Treviolo, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulle implicazioni processuali del vicino denunciante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; ricorso &#8211; parti processuali da evocare &#8211; controinteressato &#8211; vicino, autore di un esposto &#8211; non è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il vicino, autore di un esposto o di una denuncia, non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l&#8217;annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all&#8217;esposto ed al suo autore la p.a. faccia espressamente riferimento nel provvedimento impugnato, poichè il disposto annullamento, effettuato nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, costituisce un provvedimento d&#8217;ufficio, emesso per il raggiungimento di finalità  di pubblico interesse.</em><br /> <em>Ne consegue che l&#8217;impugnazione diretta avverso l&#8217;atto di annullamento di ufficio di un pregresso provvedimento abilitativo non va notificata necessariamente all&#8217;autore dell&#8217;esposto-denuncia che aveva sollecitato l&#8217;esercizio dell&#8217;atto di autotutela, ferma comunque la facoltà  di quest&#8217;ultimo di intervenire ad opponendum nel relativo giudizio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 14/12/2020<br /> <strong>N. 08010/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02071/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2010, proposto da Pasqualina P., Maria M., Pierluigi M., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Benedetti e Francesco Crisci, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via degli Scipioni, n. 8;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Treviolo, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 518/2010, resa tra le parti, in tema di concessione edilizia.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 17 novembre 2020 il Cons. Italo Volpe;<br /> Nessuno comparso per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Col ricorso in epigrafe le persone fisiche ivi pure indicate hanno impugnato la sentenza del Tar per la Lombardia, Brescia, n. 518/2010, pubblicata il 2.2.2010, che &#8211; con l&#8217;onere delle spese &#8211; ha dichiarato inammissibile il loro originario ricorso volto all&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza sindacale del Comune di Treviolo (di seguito &#8220;Comune&#8221;) in data 5.1.1996, n. 96/001/0055, di annullamento d&#8217;ufficio di una loro concessione edilizia.<br /> 1.1. La sentenza, premesso che il provvedimento impugnato faceva seguito ad un precedente, analogo provvedimento di autotutela del 30.9.1995, giÃ  impugnato dagli interessati, sospeso in via cautelare in sede giurisdizionale e poi comunque revocato dal Comune (per il rilevato vizio procedimentale della mancata acquisizione del parere della c.e.), ha deciso nel senso anzidetto &#8211; condividendo l&#8217;eccezione sollevata dal Comune &#8211; perchè l&#8217;originario ricorso non risultava essere stato notificato &#8220;<em>ad almeno uno dei controinteressati risultanti dall&#8217;atto impugnato</em>&#8220;.<br /> In particolare, la sentenza ha osservato che:<br /> &#8211; il giudizio s&#8217;incentrava su un manufatto realizzato su una proprietà  che, nel provvedimento censurato, &#8220;<em>si afferma</em>(va)Â <em>essere comune ai ricorrenti ed ad altri soggetti</em>&#8220;;<br /> &#8211; l&#8217;opera era stata realizzata su suolo che &#8220;<em>sarebbe stato parzialmente alienato a suo tempo</em>&#8221; a terze parti;<br /> &#8211; queste terze parti e loro aventi causa &#8220;<em>sono pertanto controinteressati in senso sostanziale</em>&#8221; perchè la sentenza avrebbe dispiegato effetti anche nei loro confronti &#8220;<em>decidendo circa il mantenimento o la demolizione di un&#8217;opera realizzata (da terzi) sulla loro proprietà </em>&#8220;;<br /> &#8211; ricorreva anche il requisito costituito dal fatto che la natura di controinteressato risultasse dall&#8217;atto, perchè nel provvedimento impugnato era scritto espressamente:<br /> &#8212; che uno dei soggetti qualificabile parte terza aveva segnalato al Comune che &#8220;<em>i lavori di ristrutturazione della tettoia erano eseguiti su area comune pertinenziale, rilevando di conseguenza che i concessionari non possedevano il pieno titolo a costruire</em>&#8220;;<br /> &#8212; che 1/6 della proprietà  dell&#8217;area di sedime era stata alienata a terzi con atto notarile.<br /> 2. L&#8217;appello, richiamati i fatti e premesso che l&#8217;eccezione avversaria di inammissibilità  del ricorso non era stata formulata in sede di costituzione del Comune ma da questo articolata solo in occasione della sua memoria del 30.12.2009, cui non era stato possibile replicare, si affida ai seguenti temi censori:<br /> a) appartenenza del titolo abilitativo;<br /> b) difetto di giurisdizione ed erronea e travisata attribuzione del controinteresse;<br /> c) interesse volto a qualificare la posizione di &#8216;controinteressato sostanziale&#8217;;<br /> d) carenza, sotto altri profili, di legittimazione del controinteressato &#8211; violazione dell&#8217;art. 21 della l.n. 1034/1971.<br /> 2.1. Ad avviso della parte appellante, in sintesi:<br /> a.1) nella specie ricorrevano, per titolarità  e disponibilità  accertate del bene, gli elementi necessari e sufficienti per poter ritenere soddisfatto il precetto dell&#8217;art. 4 della l.n. 10/1977 e per consentire, come in effetti avvenuto, il precedente rilascio della concessione edilizia per lavori di ristrutturazione (di una preesistente tettoia a copertura di parcheggio di autovettura e definizione del relativo volume). Perciò l&#8217;iniziativa del Comune, di assecondare (con l&#8217;atto di autotutela) &#8220;<em>pretese rivendicazioni di proprietà  da parte di soggetti terzi non soltanto viola</em> (&#038;)Â <em>la stessa legge 10/1977 ma oltretutto esonda dalle competenze amministrative del Comune potendo questi, se lo ritiene, indagare ed approfondire ma certo non erigersi ad arbitro</em>&#8220;. Inoltre, è sufficiente avere la disponibilità  di un&#8217;area (non esserne indispensabilmente proprietari) per poter legittimamente mantenere un titolo in sanatoria, correttamente conseguito, di un manufatto;<br /> b.1) il Comune, col suo intervento in autotutela, aveva preso arbitrariamente posizione in merito ad una questione &#8211; fra privati &#8211; la cui cognizione sarebbe spettata al Giudice ordinario;<br /> c.1) nella fattispecie il terzo che assumeva titoli proprietari sull&#8217;area (o su parte di essa) interessata dall&#8217;edificazione sanata non sarebbe stato, tra l&#8217;altro, neppure un controinteressato ma, al pìù, un cointeressato. Anche da questo punto di vista i primi Giudici avevano dunque errato;<br /> d.1) nella fattispecie il terzo, autore di un semplice esposto, non avrebbe goduto di un interesse qualificato a contraddire. Anche per questo non lo si poteva qualificare come controinteressato in senso sostanziale.<br /> 3. Con memoria del 7.2.2020 l&#8217;appellante, riepilogando i propri argomenti, oltre a rievocare le censure di primo grado ha pure sottolineato tra l&#8217;altro la lesione, nel caso di specie, del suo legittimo affidamento.<br /> 4. La causa quindi, fissata per la pubblica udienza di discussione del 10.3.2020, è stata rinviata d&#8217;ufficio in considerazione della severità  dell&#8217;emergenza pandemica in atto a quel tempo.<br /> 5. La causa, rifissata per l&#8217;udienza del 17.11.2020, è stata ivi trattenuta in decisione.<br /> 6. L&#8217;appello è infondato e va pertanto respinto.<br /> 6.1. Non si ignora l&#8217;orientamento (Cons. Stato, IV, n. 399/2016) secondo il quale &#8220;<em>Il vicino, autore di un esposto o di una denuncia, non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l&#8217;annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all&#8217;esposto ed al suo autore la p.a. faccia espressamente riferimento nel provvedimento impugnato, poichè il disposto annullamento, effettuato nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, costituisce un provvedimento d&#8217;ufficio, emesso per il raggiungimento di finalità  di pubblico interesse</em>&#8221; ed altresì¬ &#8220;<em>L&#8217;autore di un esposto-denuncia non assume per ciò solo le vesti di controinteressato processuale nel giudizio amministrativo instaurato avverso l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dell&#8217;atto, anche ove (&#038;) il suo ritiro sia stato sollecitato nella denuncia.</em>&#8220;, onde &#8220;<em>l&#8217;impugnazione diretta avverso l&#8217;atto di annullamento di ufficio di un pregresso provvedimento abilitativo non va notificata necessariamente all&#8217;autore dell&#8217;esposto-denuncia che aveva sollecitato l&#8217;esercizio dell&#8217;atto di autotutela, ferma comunque la facoltà  di quest&#8217;ultimo di intervenire ad opponendum nel relativo giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21.12.2012, n. 6639 e Sez. IV, n. 4516/2011)</em>&#8220;.<br /> Neppure va tuttavia ignorato che il medesimo orientamento ha altresì¬ puntualizzato che all&#8217;opposto, ferme le altre condizioni, il vicino denunciante assume la veste di vero e proprio controinteressato, al quale si deve necessariamente notificare il ricorso, quando lo stesso è titolare di un interesse analogo e contrario alla posizione che legittima il ricorrente.<br /> 6.2. Questa particolare condizione del denunciante ricorreva, appunto, nel caso di specie, dato che l&#8217;esposto (sulla base del quale il Comune s&#8217;è poi indotto ad assumere l&#8217;atto di autotutela che ha dato origine alla presente vicenda contenziosa) non proveniva da soggetto titolare di mero interesse al rispetto di una legittimità  asseritamente violata (a causa della realizzazione del manufatto oggetto della precedente concessione edilizia, poi appunto annullata d&#8217;ufficio) bensì¬ da soggetto pìù specificamente legittimato a contraddire, in quanto assertore di un diritto di comproprietà  sui beni coinvolti dall&#8217;edificazione assentita (e poi annullata d&#8217;ufficio).<br /> Questo giustifica allora la condivisibile decisione di primo grado, che ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati giungendo alla conclusione dell&#8217;inammissibilità  dell&#8217;originario ricorso per sua mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati, individuabile sia in quanto autore dell&#8217;esposto sia in quanto assertore della titolarità  di una quota di proprietà  sui beni sopra detti.<br /> Resta pertanto confermata la sentenza di primo grado.<br /> 7. Nulla si deve disporre in ordine alle spese, tenuto conto della mancata costituzione del Comune in questo grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, con la conferma della sentenza impugnata.<br /> Nulla per le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Deodato, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Italo Volpe, Consigliere, Estensore<br /> Antonella Manzione, Consigliere.</div>
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