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	<title>8004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.8004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-14-12-2020-n-8004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-14-12-2020-n-8004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.8004</a></p>
<p>Carlo Deodato Presidente, Antonella Manzione Consigliere, estensore; PARTI: (Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Malena, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi, n. 81, successivamente dall&#8217;avvocato Stefania Miccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-14-12-2020-n-8004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.8004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Deodato Presidente, Antonella Manzione Consigliere, estensore; PARTI:  (Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Malena, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi, n. 81, successivamente dall&#8217;avvocato Stefania Miccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio &#8220;MassimoMalena &amp; Associati&#8221;, in Roma, via Ovidio, n. 32, contro la signora Margherita L&#8217;A., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Castellaneta e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo e Giuseppe Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n.30)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un titolo edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Atti e provvedimenti &#8211; annullamento d&#8217;ufficio &#8211; caratteristiche generali.<br /> <br /> 2.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; titolo edilizio &#8211; annullamento d&#8217;ufficio &#8211; quale species all&#8217;interno degli atti di secondo grado &#8211; art. 38 DPR n. 380/2001 &#8211; peculiarità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La natura discrezionale dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio fa sì¬ che l&#8217;amministrazione procedente debba motivare, con consistenza e convincente articolazione logica, la sussistenza dell&#8217;interesse pubblico alla rimozione dell&#8217;atto operando una comparazione tra lo stesso e quelli contrapposti dei privati al suo mantenimento. L&#8217;onere motivazionale si connota ovviamente in termini di differente intensità  a seconda della tipologia e della consistenza di quelli coinvolti nel procedimento, non dei contenuti della funzione esercitata. Evidentemente, nell&#8217;ipotesi di attività  vincolata, esso risulta notevolmente affievolito.</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un titolo edilizio costituisce una species particolare all&#8217;interno degli atti di secondo livello. Se anche, infatti, non se ne può sostenere la natura comunque vincolata, ne è evidente la peculiarità  per il suo impattare in un ambito assai pìù esteso del ripristino della legalità  lesa nel singolo procedimento. Che non possa prescindersi sempre e comunque dalla buona fede del privato è dimostrato dalla previsione contenuta nell&#8217;art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. La disposizione, infatti, si risolve di regola in una sorta di condono cartolare, ragionevolmente limitato a vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del privato che ha confidato sulla presunzione di legittimità  di quanto assentito. L&#8217;illiceità , pertanto, sopravviene non tanto all&#8217;avvenuta realizzazione dell&#8217;intervento, come nell&#8217;abuso edilizio &#8220;tradizionale&#8221;, ma alla caducazione del titolo che lo ha consentito. La «motivata valutazione» dell&#8217;amministrazione, in tale ipotesi «afferisce al preliminare vaglio amministrativo circa la rimovibilità  (anche) in concreto del vizio, ex art. 21 nonies, comma 2».</em><br /> <em>Esso non va pertanto confuso con l&#8217;esercizio tardivo del potere di vigilanza, di per sè imprescrittibile, anche in ragione della natura permanente dell&#8217;illecito che va a reprimere. E tuttavia condivide con lo stesso la funzione di tutela del corretto esercizio del governo del territorio, attribuito al Comune quale Ente territoriale pìù vicino alla comunità  di riferimento sia in termini di pianificazione generale, seppure nella cornice data da atti di programmazione di pìù ampio respiro, sia in termini di legittimazione del singolo intervento. All&#8217;esigenza di garantire stabilità  e certezza alle relazioni giuridiche nell&#8217;ambito in questione non fa pertanto da contraltare solo quella di ripristino della legalità  lesa, bensì¬ anche la necessità  di recupero della funzione, attribuita al titolo edilizio, di strumento di tutela preventiva dei valori di armonico e predeterminato sviluppo del territorio nel quale l&#8217;intervento si inserisce. E&#8217; evidente pertanto che nella valutazione dell&#8217;attualità  dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;annullamento si inseriscano considerazioni di pìù ampio respiro sull&#8217;entità  del contrasto dell&#8217;opera con specifiche regole poste a presidio del luogo ove si inserisce, siano esse di stretta attinenza comunale, ovvero, a maggior ragione, riconducibili a superiori interessi, quali l&#8217;ambiente, il paesaggio, l&#8217;importanza storica o culturale, la cui tutela è attribuita a diversi livelli dell&#8217;ordinamento.</em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 14/12/2020<br /> <strong>N. 08004/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02064/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2010, proposto dal Comune di Triggiano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Malena, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi, n. 81, successivamente dall&#8217;avvocato Stefania Miccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio &#8220;MassimoMalena &amp; Associati&#8221;, in Roma, via Ovidio, n. 32,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la signora Margherita L&#8217;A., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Castellaneta e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo e Giuseppe Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n.30,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1775/2009, resa tra le parti, concernente la revoca del certificato sostitutivo di un condono, con contestuale ingiunzione a demolire.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della signora Margherita L&#8217;A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l&#8217;art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il Comune di Triggiano impugna la sentenza n. 1775 del 7 luglio 2009, con la quale il T.A.R. per la Puglia ha accolto il ricorso, proposto dall&#8217;attuale parte appellata, per l&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale n. 144 del 15 settembre 2008 di revoca del &#8220;certificato sostitutivo della concessione di condono n. 399/86&#8221;, rilasciato il 15 gennaio 1998 alla dante causa della stessa, signora Rosa Losacco, con contestuale ingiunzione a demolire il manufatto cui l&#8217;atto in questione faceva riferimento. Il giudice di prime cure ha ritenuto dirimente il lasso di tempo intercorso tra l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela e il provvedimento che ne costituisce l&#8217;oggetto, pari ad oltre dieci anni, tenuto conto altresì¬ che l&#8217;abuso sarebbe stato realizzato addirittura nel 1982. La revoca, inoltre, mancherebbe di motivazione in punto di pubblico interesse prevalente, invocando vincoli «<em>dichiaratamente successivi alla realizzazione della costruzione stessa</em>».<br /> 2. La difesa civica ha sviluppato la propria critica alla sentenza impugnata in due distinte parti, delle quali quella rubricata <em>sub</em> II di sostanziale riproposizione delle censure giÃ  avanzate nel ricorso di primo grado. Nella prima parte, invece, ha richiamato il quadro normativo dal quale deriverebbe l&#8217;inedificabilità  assoluta della zona di cui è causa, ed in particolare l&#8217;art. 51, comma 1, lett. h) della l.r. n. 56 del 1980, che vieta qualsiasi intervento edilizio nella fascia di m. 200 dalle gravine, e si colloca in epoca anteriore a quella -incontestata tra le parti-di avvenuta realizzazione dell&#8217;abuso. L&#8217;errore contenuto nella &#8220;certificazione della concessione di condono&#8221; sarebbe stato indotto dalla parte che non ne avrebbe evidenziato la sussistenza, con ciò dando luogo ad una declaratoria falsa. Come anticipato nella comunicazione di avvio del procedimento del 31 gennaio 2007, rimasta senza esito, l&#8217;immobile violerebbe anche la fascia di rispetto stradale, i vincoli derivanti dalla legge &#8220;Galasso&#8221; e le previsioni del Piano urbanistico territoriale e di quello di ambito idrogeologico. L&#8217;ubicazione dello stesso &#8220;nel cuore dell&#8217;alveo della lama&#8221; (pag. 6 dell&#8217;atto di appello) lo renderebbe peraltro pericoloso per l&#8217;incolumità  pubblica, in quanto di ostacolo al libero deflusso delle acque, in una zona morfologicamente soggetta ad allagamenti, siccome accaduto nel 2005, anno nel quale si è verificata una vera e propria inondazione, purtroppo anche con vittime, documentata da copiosa rassegna stampa. Ciò renderebbe intrinseco l&#8217;interesse pubblico sotteso all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, senza necessità  di alcuna esplicitazione aggiuntiva.<br /> 3. Si è costituita in giudizio la signora Margherita L&#8217;A. con atto di stile, chiedendo la reiezione dell&#8217;appello. Con successiva memoria versata in atti in data 8 febbraio 2020 eccepiva la inammissibilità  delle produzioni documentali del Comune del 27 luglio 2010, in quanto tardive rispetto alle statuizioni dell&#8217;art. 104, comma 2, c.p.a. Nel merito, ribadiva la totale mancanza di istruttoria e di motivazione del provvedimento avversato, dal tenore letterale del quale non sarebbe dato neppure evincere l&#8217;esatta ubicazione del manufatto, descritta con riferimento alla &#8220;parte terminale del letto alluvionale&#8221;, che peraltro è cosa ben diversa dall&#8217;assai pìù enfatico &#8220;cuore dell&#8217;alveo della lama&#8221;. Ciò sarebbe da ascrivere all&#8217;avvenuta redazione del provvedimento senza alcuna effettiva visualizzazione dello stato dei luoghi, che pertanto veniva richiesta a questo giudice <em>sub specie</em> di verificazione o accertamento tecnico a discrezione di altra natura.<br /> 4. In vista dell&#8217;odierna udienza, entrambe le parti producevano ulteriori memorie e memorie di replica. La difesa civica, in particolare, riepilogata la propria prospettazione, invocava a supporto della stessa i principi da ultimo affermati dall&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (17 ottobre 2017, n. 8), laddove la ragionevolezza del termine per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela è relativizzata rispetto all&#8217;acquisita conoscenza del profilo di illegittimità  dell&#8217;atto e l&#8217;obbligo di motivazione edulcorato se le esigenze di tutela dell&#8217;interesse pubblico possono essere ricondotte alla tipologia di vincolo violato. Nel caso di specie, l&#8217;importanza della rimozione del manufatto era insistita nella pianificazione di settore sopravvenuta, peraltro concomitante con i tragici eventi alluvionali giÃ  ricordati, almeno uno dei quali interessante proprio la zona di San Giorgio, a poche centinaia di metri dall&#8217;immobile oggetto di giudizio. Quanto alla tesi avversaria, ne ribadiva la perimetrazione, giÃ  precisata nell&#8217;atto di appello, ai soli motivi di censura oggetto di scrutinio da parte del giudice di prime cure, stante che la mancata riproposizione di quelli assorbiti nei termini per la costituzione in giudizio equivale a rinuncia agli stessi, siccome previsto dall&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a. Per contro, la relazione tecnica a firma del dirigente del settore &#8220;Assetto del territorio&#8221; del Comune di Triggiano sarebbe un mero atto di ausilio alla difesa, privo di qualsivoglia portata costitutiva, utilizzato allo scopo di chiarire quale fosse, alla data di proposizione dell&#8217;appello, la disciplina urbanistica della zona, senza alcuna pretesa di integrare le motivazioni dell&#8217;atto impugnato e/o di sostituirle.<br /> La difesa di parte appellata, dal canto suo, ribadiva la non riconducibilità  al paradigma delle false attestazioni della mancata indicazione dei vincoli, per giunta insussistenti, almeno avuto riguardo alla distanza dalla lama, tanto pìù che la relativa verifica era nel pieno dominio dell&#8217;Amministrazione procedente.<br /> 5. Alla pubblica udienza dell&#8217;11 novembre 2020, svoltasi con modalità  da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 6. Il Collegio ritiene di dovere scrutinare preliminarmente le eccezioni di rito reciprocamente sollevate dalle parti.<br /> Del tutto ultroneo si palesa il richiamo alla disciplina della decadenza dalle domande ed eccezioni assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, stante che l&#8217;appellata si è limitata nei propri scritti a replicare alle censure di parte avversa, che pertanto costituiscono il solo perimetro al cui interno intende muoversi l&#8217;odierno giudizio.<br /> Per contro, merita accoglimento la rilevata inammissibilità  delle produzioni documentali versate in atti il 27 luglio 2010, in particolare la relazione tecnica del dirigente comunale riepilogativa dei vincoli di zona (peraltro a tale data): a tutto concedere ai chiarimenti della difesa civica, ove si tratti di un mero atto riepilogativo di una cornice vincolistica evidentemente non chiara dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, esso non ne assume certamente funzione certificativa, tanto pìù che costituisce rappresentazione di scienza e conoscenza proveniente dagli stessi uffici comunali preposti ai procedimenti di cui è causa. Il Collegio pertanto ritiene di doverne disporre lo stralcio e la conseguente inutilizzabilità  ai fini dell&#8217;odierna decisione.<br /> 7. Nel merito, l&#8217;appello è infondato.<br /> 8. Rileva la Sezione come appaia innanzi tutto opportuno chiarire l&#8217;oggetto dell&#8217;odierna controversia, ovvero la legittimità  dell&#8217;atto dirigenziale con il quale è stato revocato, a distanza di oltre 10 anni dalla sua formalizzazione, il &#8220;certificato sostitutivo della concessione di condono n.399/86&#8221; rilasciato il 15 gennaio 1998, vale a dire un provvedimento con il quale il Comune di Triggiano, in persona del Sindaco all&#8217;epoca competente, ha inteso rimediare alla propria precedente e protratta inerzia su un&#8217;istanza di condono risalente all&#8217;anno 1986. La sussistenza o meno dei vincoli ostativi al rilascio di ridetto condono, che costituiscono l&#8217;argomentazione fondamentale della difesa civica, rileva nonÂ <em>ex se</em>, o comunque non solo <em>ex se</em>, ma in quanto trasfusa nelle motivazioni della scelta di autotutela, essendo esse la cartina di tornasole della correttezza di un&#8217;opzione di ripristino della legalità  che sopravvenga anche a distanza di molti anni.<br /> 9. Afferma il giudice di prime cure che il provvedimento impugnato non appare dunque sorretto da sufficiente motivazione e istruttoria, essendo lo stesso «<em>supportato da una motivazione generica che non dÃ  alcuna concreta contezza del sopravvenuto pubblico interesse rispetto ad una situazione consolidatasi nell&#8217;arco di 26 anni e oggetto di condono nel 1998</em>». Mancherebbe, infatti, «<em>il riferimento a qualsiasi indagine concreta in relazione all&#8217;addotta situazione di pericolo derivante dalla presenza del manufatto in questione se non l&#8217;allegazione di vincoli dichiaratamente successivi alla realizzazione della costruzione stessa. Infine, è del tutto carente una qualsivoglia comparazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello dei privati destinatari del provvedimento di autotutela e, in particolare, qualsiasi indagine in ordine all&#8217;impraticabilità  di soluzioni alternative alla demolizione che tengano conto anche degli interessi dell&#8217;attuale proprietaria dell&#8217;immobile</em>».<br /> Rileva in proposito la Sezione come la superficialità  con la quale il Comune di Triggiano ha approcciato una questione incidente su una situazione consolidatasi, per sua esplicita scelta gestionale, da anni, emerge finanche nella errata qualificazione giuridica dell&#8217;atto impugnato. Esso, infatti, reca la dicitura &#8220;revoca&#8221;, con ciò evocando quel particolare istituto di autotutela autonomamente disciplinato dall&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> della l. n. 241/1990 e caratterizzato non dalla rilevata illegittimità  dell&#8217;atto presupposto, bensì¬ dalla sua &#8220;inopportunità &#8220;, avuto riguardo alla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse ovvero al mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell&#8217;adozione del provvedimento.<br /> E&#8217; evidente che nel caso di specie si tratti di un mero errore terminologico, tanto pìù che il carattere vincolato dei titoli edilizi ne implica la non revocabilità  (cfr. art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, la cui applicazione <em>ratione temporis </em>non può che essere estesa, ad avviso della Sezione, anche alle concessioni riconducibili al vecchio regime giuridico, comprese le sanatorie). Tuttavia, il continuo richiamo, quale motivo di pubblico interesse prioritario sotteso alla scelta adottata, alle criticità  della zona in ragione degli eventi alluvionali cui è stata (successivamente) esposta, paiono evidenziare un&#8217;osmotica, quanto impropria, commistione di piani tra inopportunità  ed illegittimità , avendo la preoccupazione comprensibilmente indotta da uno stato di fatto, preesistente, ma evidentemente sottovalutato, portato a rimeditare i titoli edilizi in precedenza assentiti. Rileva tuttavia il Collegio come proprio l&#8217;enfasi che vorrebbe ascriversi alle esigenze di tutela della incolumità  pubblica, implicitamente sottesa alla disciplina vincolistica sulla distanza dalle lame, strida particolarmente sia con le lungaggini procedurali obiettivamente occorse (vuoi nell&#8217;istruttoria del condono, vuoi nella successiva valutazione della sua illegittimità , sopravvenuta di ulteriori tre anni all&#8217;approvazione del P.A.I.), sia con la mancata documentazione della ricerca di soluzioni alternative, anche contingibili ed urgenti, per scongiurare e prevenire le paventate problematiche, ivi compresa la mancata richiesta nell&#8217;attuale grado di giudizio di rimedi cautelari.<br /> 10. La natura discrezionale dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio fa sì¬ che l&#8217;amministrazione procedente debba motivare, con consistenza e convincente articolazione logica, la sussistenza dell&#8217;interesse pubblico alla rimozione dell&#8217;atto operando una comparazione tra lo stesso e quelli contrapposti dei privati al suo mantenimento. L&#8217;onere motivazionale si connota ovviamente in termini di differente intensità  a seconda della tipologia e della consistenza di quelli coinvolti nel procedimento, non dei contenuti della funzione esercitata. Evidentemente, nell&#8217;ipotesi di attività  vincolata, esso risulta notevolmente affievolito.<br /> 11. L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un titolo edilizio costituisce sicuramente una <em>species </em>particolare all&#8217;interno degli atti di secondo livello. Se anche, infatti, non se ne può sostenere la natura comunque vincolata, ne è evidente la peculiarità  per il suo impattare in un ambito assai pìù esteso del ripristino della legalità  lesa nel singolo procedimento. Che non possa prescindersi sempre e comunque dalla buona fede del privato è dimostrato dalla previsione contenuta nell&#8217;art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. La disposizione, infatti, si risolve di regola in una sorta di condono cartolare, ragionevolmente limitato a vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del privato che ha confidato sulla presunzione di legittimità  di quanto assentito. L&#8217;illiceità , pertanto, sopravviene non tanto all&#8217;avvenuta realizzazione dell&#8217;intervento, come nell&#8217;abuso edilizio &#8220;tradizionale&#8221;, ma alla caducazione del titolo che lo ha consentito. La «<em>motivata valutazione</em>» dell&#8217;amministrazione, in tale ipotesi «<em>afferisce al preliminare vaglio amministrativo circa la rimovibilità  (anche) in concreto del vizio, ex art. 21 nonies, comma 2»Â </em>(sul punto cfr. Cons. Stato, A.P., 7 settembre 2020, n. 17).<br /> Esso non va pertanto confuso con l&#8217;esercizio tardivo del potere di vigilanza, di per sè imprescrittibile, anche in ragione della natura permanente dell&#8217;illecito che va a reprimere. E tuttavia condivide con lo stesso la funzione di tutela del corretto esercizio del governo del territorio, attribuito al Comune quale Ente territoriale pìù vicino alla comunità  di riferimento sia in termini di pianificazione generale, seppure nella cornice data da atti di programmazione di pìù ampio respiro, sia in termini di legittimazione del singolo intervento. All&#8217;esigenza di garantire stabilità  e certezza alle relazioni giuridiche nell&#8217;ambito in questione non fa pertanto da contraltare solo quella di ripristino della legalità  lesa, bensì¬ anche la necessità  di recupero della funzione, attribuita al titolo edilizio, di strumento di tutela preventiva dei valori di armonico e predeterminato sviluppo del territorio nel quale l&#8217;intervento si inserisce. E&#8217; evidente pertanto che nella valutazione dell&#8217;attualità  dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;annullamento si inseriscano considerazioni di pìù ampio respiro sull&#8217;entità  del contrasto dell&#8217;opera con specifiche regole poste a presidio del luogo ove si inserisce, siano esse di stretta attinenza comunale, ovvero, a maggior ragione, riconducibili a superiori interessi, quali l&#8217;ambiente, il paesaggio, l&#8217;importanza storica o culturale, la cui tutela è attribuita a diversi livelli dell&#8217;ordinamento.<br /> Ciò spiega la sensibilità  della tematica e le oscillazioni giurisprudenziali sul punto, a seconda che si sia data prevalenza al dato formale (l&#8217;illegittimità <em>in re ipsa</em>) della violazione, ovvero, al contrario, alla necessità  di calarne l&#8217;impatto nella realtà  comunque venutasi a creare e nelle conseguenti legittime aspettative di chi ha fatto affidamento sulla correttezza della propria attività  edificatoria. E&#8217; in tale variegato e delicato contesto che si è inserita la pronuncia dell&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, invocata anche dalla difesa civica, seppure stralciandone a proprio piacimento singoli passaggi, decontestualizzati dall&#8217;architettura argomentativa e ancor pìù dalle specificità  che connotano il caso di specie (Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8).<br /> Chiamata a pronunciarsi proprio sugli ambiti di applicabilità  dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della l. n. 241 del 1990, peraltro nella versione antecedente alla novella del 2015, con riferimento ad un titolo edilizio consolidatosi nel tempo, e tuttavia viziato, essa ha fissato alcuni capisaldi, dai quali non è ovviamente possibile prescindere. In primo luogo, dunque, in assenza di un&#8217;indicazione normativa precisa quale quella successivamente introdotta dalla l. 7 agosto 2015, n. 124, è incontestabile che la decorrenza del tempo, quale che essa sia, non elide il potere di intervento. Ciò non significa affatto neutralizzare il relativo fattore, esponendo il privato ad unÂ <em>tempus poenitendi</em> sostanzialmente illimitato. Bensì¬, al contrario, imporne una valutazione di congruità  rimessa (anche) al vaglio del giudice, nella cui disamina la motivazione non può che assurgere ad elemento determinante. La &#8220;ragionevolezza&#8221; del tempo di intervento costituisce infatti comunque un imprescindibile elemento di valutazione della correttezza dell&#8217;operato della pubblica amministrazione, tant&#8217;è che se ne impone la coniugazione con la esigibilità  della &#8220;correzione&#8221; stessa, «<em>ragione per cui è del tutto congruo che il termine in questione (nella sua dimensione &#8216;ragionevole&#8217;) decorra soltanto dal momento in cui l&#8217;amministrazione è venuta concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità  dell&#8217;atto</em>». In sintesi, è chiaro che un&#8217;immotivata e protratta inerzia, seguita da un improvviso e ingiustificato, almeno negli atti, <em>revirement</em> connota di sicura negatività  la valutazione del tempo trascorso, a maggior ragione ove davvero considerevole, come nel caso di specie.<br /> 12. Rileva ancora il Collegio come nella valutazione della &#8220;esigibilità &#8220;, intesa come astratta possibilità  di intervenire ad un momento dato, evitando ulteriori indebiti temporeggiamenti, non possano non incidere alcune circostanze concrete quali la tipologia del provvedimento che si va ad annullare, la complessità  dell&#8217;<em>iter</em> istruttorio, le incertezze in fatto o in diritto che ne hanno accompagnato lo sviluppo, nonchè, da altra angolazione, il fattore che ne ha causato la rimeditazione. Oggetto della &#8220;revoca&#8221; attuata con l&#8217;ordinanza dirigenziale impugnata è, dunque, un non meglio tipizzato &#8220;certificato sostitutivo della concessione di condono&#8221;, rilasciato alla richiedente in data 15 gennaio 1998. Non sfugge alla Sezione la granitica posizione della giurisprudenza circa la necessità , nell&#8217;istruttoria delle domande di condono ai sensi della l. n. 47/1985, del requisito della c.d. &#8220;doppia conformità &#8220;, avuto riguardo, cioè, non solo al momento della realizzazione dell&#8217;opera, ma anche a quello della presentazione dell&#8217;istanza. La mancanza di tale presupposto, non consente la definizione positiva del procedimento, ma, pìù a monte, ne impedisce radicalmente la maturazione <em>per silentium, </em>non potendo il relativo termine neppure iniziare a decorrere ove manchi, ad esempio, il pregiudiziale parere dell&#8217;Autorità  preposta alla tutela del vincolo ovvero addirittura lo stesso sia ostativo alla edificazione in sè. L&#8217;assenza di tali elementi ostativi o condizionanti costituisce dunque doverosa verifica pregiudiziale imprescindibile in relazione a qualsiasi domanda di tale tipologia, di regola peraltro piuttosto semplice in quanto da svolgere su base meramente cartolare. Pertanto, nel momento in cui il Comune di Triggiano ha rilasciato il &#8220;certificato&#8221;, successivamente definito &#8220;sostitutivo di concessione di condono&#8221; ha acclarato non solo l&#8217;avvenuta decorrenza infruttuosa dei termini per la definizione del procedimento con un provvedimento espresso, ma anche l&#8217;assenza di fattori ostativi alla significatività  del silenzio, ovvero (primo &#8220;considerato&#8221;) «<em>che l&#8217;immobile non risulta soggetto a vincoli</em>». Il tutto, peraltro, &#8220;appropriandosi&#8221; dell&#8217;eventuale omissione del privato (risalente peraltro a 12 anni prima), tanto da trasformarla, questa sì¬, o in una certificazione falsa, o in un grossolano errore di istruttoria.<br /> 13. Sostiene la difesa civica che si tratterebbe di una sorta di falso per induzione, in quanto gli uffici si sarebbero allineati alle indicazioni &#8211;<em>recte</em>, alle omissioni- della richiedente il condono, che nulla ha esplicitato sul punto. Di ciò il provvedimento di &#8220;revoca&#8221; darebbe atto in maniera esaustiva laddove richiama la circostanza che negli allegati alla richiesta «<em>non vengono evidenziati i vincoli di inedificabilità  a cui l&#8217;immobile era soggetto</em>».<br /> E&#8217; noto, infatti, e ricordato anche dalla richiamata pronuncia dell&#8217;Adunanza plenaria del 2017, che laddove il comportamento del richiedente sia la causa dell&#8217;errore della pubblica amministrazione, il relativo affidamento diviene automaticamente recessivo rispetto all&#8217;esigenza di ripristinare la legalità , <em>recte</em>, neppure può ipotizzarsi un qualche affidamento da tutelare, essendo lo stesso ontologicamente incompatibile rispetto ad un vizio indotto. Da qui l&#8217;affermazione in forza della quale se in via generale anche in ambito edilizio il potere della P.A. di annullare in via di autotutela un atto amministrativo illegittimo incontra un limite nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell&#8217;affidamento comunque ingenerato dall&#8217;iniziale adozione dell&#8217;atto (i quali plasmano il conseguente obbligo motivazionale); tali esigenze vengono del tutto meno qualora il contegno del privato abbia consapevolmente determinato una situazione di affidamento non legittimo. «<em>In tali casi l&#8217;amministrazione potrà  legittimamente fondare l&#8217;annullamento in autotutela sulla rilevata non veridicità  delle circostanze a suo tempo prospettate dal soggetto interessato, in capo al quale non sarà  configurabile una posizione di affidamento legittimo da valutare in relazione al concomitante interesse pubblico</em>».<br /> 14. La ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda dimostrano ampiamente l&#8217;estraneità  al paradigma in questione dell&#8217;odierna fattispecie. La presunta forza ingannevole della omissione dichiarativa del privato, peraltro tipicamente sulla base di una modulistica predisposta che presuppone di apporre specifiche crocette, non può coinvolgere gli aspetti pubblicistici presupposti della stessa procedibilità  della domanda di spettanza dell&#8217;Amministrazione, tanto pìù che lo stesso potrebbe ignorare l&#8217;insistenza del vincolo o addirittura, come accaduto nel caso di specie, essere convinto della sua insussistenza, tanto da farne oggetto di contestazione in sede di giudizio. In sintesi, altro è fornire una descrizione non veritiera dell&#8217;opera che si intende realizzare o si è realizzata, alterandone, ad esempio, le dimensioni, le caratteristiche o l&#8217;epoca di realizzazione; altro invece non indicare l&#8217;esistenza di vincoli addirittura preclusivi dello scrutinio della domanda in sè, sì¬ da legittimarne l&#8217;immediata archiviazione da parte del Comune.<br /> 15. Acclarato dunque che l&#8217;errore -se di errore si è trattato- è interamente da ascrivere all&#8217;Amministrazione procedente, che non poteva certo appiattirsi sulle indicazioni del privato in ordine al regime giuridico di una zona del cui presidio doveva assumersi la cura, occorre ora capire in che misura e con quali modalità , una volta accortasi dello stesso, potesse ancora intervenire, annullando il titolo e, conseguentemente, intimando la demolizione del manufatto.<br /> Se, infatti, in relazione alle vicende sorte nella vigenza della precedente formulazione dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della l. n. 241/1990, il decorso di un lasso di tempo anche considerevole dal rilascio del titolo edilizio non incide in radice, per quanto giÃ  detto, sul potere dell&#8217;Amministrazione di annullare in autotutela il titolo medesimo, esso comunque la onera del compito di valutare motivatamente se ciò risponda ancora a un effettivo e prevalente interesse pubblico di carattere concreto e attuale.<br /> Vero è che la ontologica compresenza di interessi pubblici variegati e intersecantisi desumibili dalla elencazione di norme e di atti contenuta nel provvedimento impugnato, parrebbe sbilanciare a suo vantaggio la possibilità  &#8211;<em>recte</em>, per certi versi, necessità &#8211; di ripensare le proprie scelte gestionali, emendandosi. L&#8217;interesse prioritario, infatti, può in effetti risiedere nella recuperata necessità  di tutelare, ancorchè in maniera postuma e in sede di ravvedimento, proprio le ragioni poste a base di un vincolo di inedificabilità  assoluta, ovvero correlato all&#8217;esigenza di scongiurare un rischio, ad esempio sismico o idrogeologico, appunto: «<em>in tali ipotesi la motivazione dell&#8217;atto di ritiro potrà  essere legittimamente fondata sul richiamo all&#8217;inderogabile disciplina vincolistica oggetto di violazione, ben potendo tale richiamo assumere un rilievo preminente in ordine al complesso di interessi e di valori sottesi alla fattispecie</em>» (v. ancora Cons. Stato, A.P. n. 8 del 2017, cit. <em>supra</em>). La ragione di ciò è di intuibile percezione. Laddove, infatti, il valore pubblico intrinseco al vincolo perduri, l&#8217;onere motivazionale gravante sull&#8217;Amministrazione potrà  dirsi soddisfatto anche semplicemente attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio allo stesso, che ne incorpora l&#8217;interesse ad un tardivo esercizio del <em>ius poenitendi</em>.<br /> A ben guardare, tuttavia, alle giÃ  rilevate carenze istruttorie e motivazionali, che accentuano l&#8217;obiettiva consistenza del tempo trascorso, si somma la mancanza totale di una parte descrittiva delle circostanze di fatto che hanno portato alla ritenuta &#8220;localizzazione&#8221; impropria del fabbricato. All&#8217;affermazione assertiva di insussistenza di qualsivoglia vincolo, infatti, contenuta nell&#8217;atto annullato, si contrappone non la &#8220;scoperta&#8221; di averne per errore omesso uno, ma la declinazione di una pletora degli stessi, di cui è difficile comprendere la pregressa pretermissione, ma ancor pìù la effettiva estensione all&#8217;epoca di riferimento. IlÂ <em>pot-pourri</em> di richiami, che non pone alcuna distinzione fra passato e futuro -tanto da aver indotto il primo giudice ad affermare, piuttosto sinteticamente, che l&#8217;atto argomenta solo su «<em>vincoli dichiaratamente successivi alla realizzazione della costruzione stessa</em>»- sconta l&#8217;evidente volontà  di evidenziare la potenziale esondabilità  dell&#8217;intera area. Il che di per sè giÃ  giustificherebbe un intervento correttivo, purchè ne fossero state davvero chiarite le effettive coordinate giuridiche e fattuali.<br /> 17. Scendendo ad un&#8217;analisi di ancora maggior dettaglio, non è di immediata intellegibilità  neppure la descrizione dell&#8217;ubicazione del fabbricato, che sorgerebbe sia &#8220;in adiacenza&#8221; di una strada provinciale (a distanza dunque imprecisata dalla stessa, ma sicuramente assai prossima) che &#8220;precisamente&#8221; anche &#8220;nel tratto terminale&#8221; del letto della lama, evidentemente posto a sua volta pericolosamente a ridosso di tale arteria viaria. La ipotizzabile pericolosità  dell&#8217;insieme, per come descritto, è presumibilmente confluita nella zonizzazione contenuta nel (successivo) Piano di ambito idrogeologico, non a caso egualmente citato. La sua approvazione avrebbe potuto indurre l&#8217;Amministrazione ad un ripensamento, rendendo &#8220;conoscibile&#8221; l&#8217;errore commesso: al contrario, dovranno trascorrere ancora tre anni prima che essa si risolva ad annullare il condono, a quel punto perà² menzionando espressamente anche lo strumento di pianificazione settoriale in questione.<br /> 18. Il vincolo di cui si ipotizza la sussistenza sarebbe dunque quello di cui all&#8217;art. 51, comma 1, lett. h, della l.r. della Puglia 30 maggio 1980, n. 56, peraltro neppure menzionato espressamente. Trattasi, in particolare, di una sorta di misura di salvaguardia generalizzata pensata dal legislatore regionale nelle more dell&#8217;adozione dell&#8217;apposito Piano di tutela di settore per preservare la peculiarità  ambientale di un particolare ambito territoriale connotato morfologicamente dalla presenza di fenomeni quali le gravine. Esso è stato peraltro riconosciuto costituzionalmente legittimo in relazione alla sua natura conformativa e non espropriativa. La legge regionale 10 maggio 1990, n. 30 (questa sì¬, richiamata nell&#8217;atto), ne ha sostanzialmente &#8220;interpretato&#8221; i presupposti, quanto meno nella lettura datane dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, estendendone la portata alle &#8220;lame&#8221;, in quanto fenomeno geologico assimilabile, e recuperando altresì¬ le altre conformazioni comunque denominate, pur sempre riconducibili alla nozione di alvei torrentizi scavati nel corso dei secoli in un terreno dalle innegabili peculiarità , anche paesaggistiche (sul punto, cfr. Cons.Stato, sez. II, 14 gennaio 2020, n. 350 nonchè sez. IV, 28 novembre 2018, n. 6733). In altri termini, si è ritenuto che la disposizione regionale debba essere rettamente intesa e interpretata come riferibile a qualsiasi bacino di tipo imbrifero, percorso anche soltanto in via sporadica ed eccezionale da acque meteoriche, quale che sia la terminologia utilizzata. Il generico riferimento, contenuto nella l.r. n. 30/1990, ai «<em>fiumi, torrenti e corsi d&#8217;acqua classificati pubblici ai sensi del TU sulle acque ed impianti elettrici approvato con RR 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni, nonchè dal ciglio pìù elevato delle gravine o lame</em>» ha fatto sì¬ che il relativo vincolo sia stato ricondotto in maniera promiscua sia ad esigenze di natura paesistica, che di tutela idrogeologica. Da qui, ritiene il Collegio, il riferimento a tale tipologia di vincolo che si ritrova, senza particolari esplicitazioni aggiuntive nell&#8217;atto impugnato. L&#8217;ordinanza n. 144/2008, infatti, a tale riguardo reca la dicitura che la zona è &#8220;<em>a rischio idrogeologico, interessata recentemente da eventi idrogeologici e meteoclimatici</em>&#8220;, salvo poi connotare gli stessi come &#8220;rivelanti&#8221;, aggettivazione che in assenza di specificazione esplicativa pare del tutto priva di senso, contribuendo, con la sua presupponibile riconducibilità  ad un errore di battitura (da intendersi dunque come &#8220;rilevanti&#8221;) ad accentuare l&#8217;oscurità  motivazionale del provvedimento.<br /> 19. Del tutto inconferente si palesa poi il richiamo al Piano urbanistico territoriale tematico, quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall&#8217;art. 1 <em>bis </em>della legge 8 agosto 1985, n. 431. E&#8217; vero, infatti, che il regime di inedificabilità  da essi introdotto viene considerato confermativo di quello di cui al richiamato art. 51, comma 1, lett. h), della l.r. 56 del 1980 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2509; <em>id</em>., 12 febbraio 2014, n. 683, id. 13 giugno 2012, n. 3497), ma non per questo ne risulta chiarito l&#8217;ambito di riferimento e la pertinenza del richiamo. Esso, inoltre, è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1748 del 15 dicembre 2000 e dunque, per quanto si ponga in continuità  con la disciplina della richiamata legge regionale, è sicuramente sopravvenuto quanto a contenuti specifici rispetto all&#8217;istanza di condono di cui in controversia. Lo stesso è a dirsi per il P.A.I., approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell&#8217;Autorità  di bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005. 20. Infine, l&#8217;asserita esistenza di vincolo paesaggistico, giusta il richiamo -esso pure solo quale presupposto normativo- al d.m. 1 agosto 1985: trattasi di provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 febbraio 1986, dunque, astrattamente, poco pìù di un mese prima della presentazione dell&#8217;istanza di condono, datata 12 marzo 1986. Anche a prescindere dal regime di efficacia correlato alla prevista pubblicazione all&#8217;Albo dei Comuni interessati per tre mesi di tale dichiarazione, siccome disposto dal combinato tra gli artt. 3 della l. n. 1497/1930 e 12 della l. n. 1357/1930, il foglio catastale di interesse (n. 2) figura limitatamente ad alcune particelle, citate tuttavia in termini di descrizione dei confini dell&#8217;area. In assenza di una cartografia con mappali leggibili, non è possibile sapere se quello di interesse nell&#8217;odierna controversia (ovvero il n. 89) vi rientrasse o meno. Nè un qualche elemento di conoscenza aggiuntiva è dato evincere dalla formulazione testuale dell&#8217;atto impugnato che anche sul punto si limita al mero richiamo della fonte.<br /> 20. In sintesi, ritiene il Collegio che il punto di equilibrata ricaduta tra necessità  di ovviare ad un errore per la sua gravità  sul piano delle conseguenze per il territorio e ragionevolezza del termine di ravvedimento, che non sfoci nella generalizzata giustificazione di colpevoli ritardi dell&#8217;Amministrazione, sia costituito proprio dalla corretta motivazione, effettuata sì¬ attraverso il richiamo alla (eventuale) disciplina vincolistica rilevante <em>ratione temporis</em>, ma in comparazione con lo stato di fatto su cui incide. Operazione peraltro non necessitante, almeno <em>prima facie</em>, di particolari approfondimenti, siccome richiesto dall&#8217;appellata, essendo sufficiente una mera comparazione tra la cartografia raffigurante i vincoli, per come vigenti all&#8217;epoca della costruzione e dell&#8217;istanza di condono, e gli elaborati relativi al manufatto abusivo.<br /> E&#8217; evidente, infatti, che laddove l&#8217;ostacolo derivi da atti pianificatori sopravvenuti, seppure idonei <em>ratione materiae</em> ad orientare in senso restrittivo e rigoroso la lettura delle indicazioni pregresse, di essi non si possa tenere conto ai fini dell&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela, che presuppone l&#8217;avvenuta individuazione e la conseguente rimozione di vizi originari dell&#8217;atto, non dei suoi potenziali contrasti con il quadro ordinamentale sopravvenuto. Ciò non toglie che ove tale quadro ordinamentale, come purtroppo talvolta accaduto, abbia evidenziato errori non tanto e non solo nel rilascio del singolo titolo di legittimazione, quanto piuttosto nell&#8217;attività  di pianificazione pìù generale o nella generalizzata tolleranza degli abusi, finendo per sottovalutare, ad esempio, i rischi derivanti dalla avvenuta realizzazione di insediamenti abitati in zone con rilevanti problematiche idrogeologiche, è evidente che essi debbano essere affrontati e risolti in una visione di pìù ampio respiro, nell&#8217;ambito delle scelte di politica di tutela del territorio da attuare peraltro con la celerità  e il tempismo che la salvaguardia dell&#8217;incolumità  pubblica sempre presuppone.<br /> 21.Alla luce di quanto detto, il Collegio ritiene che l&#8217;appello debba essere respinto e per l&#8217;effetto debba essere confermata la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 1775 del 2009.<br /> Resta ovviamente salva la facoltà  del Comune di Triggiano di rieditare il provvedimento annullato, epurandolo dai rilevati vizi di istruttoria e di motivazione, laddove ne sussistano i richiamati presupposti.<br /> 22. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da motivazione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il Comune di Triggiano al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 3.000 (tremila/00) a favore della signora Margherita L&#8217;A., oltre oneri accessori, se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 tenutasi con modalità  da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Deodato, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-14-12-2020-n-8004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.8004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2006 n.8004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-9-2006-n-8004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-9-2006-n-8004/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2006 n.8004</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. Amadio M. Carlini, E. Fazi, M.L. Giovannoni, A. Incani e V. Ramazzotti (Avv.ti C. Marzano, F.Sili, R. Sili) c/ Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. dello Stato) sui presupposti di ammissibilità del giudizio di ottemperanza Giustizia amministrativa – Ricorso in ottemperanza – Presupposti – Deduzione nel ricorso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-9-2006-n-8004/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2006 n.8004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti,       Est. Amadio<br /> M. Carlini, E. Fazi, M.L. Giovannoni, A. Incani e V. Ramazzotti (Avv.ti C. Marzano, F.Sili, R. Sili)  c/ Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti di ammissibilità del giudizio di ottemperanza</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso in ottemperanza –  Presupposti – Deduzione nel ricorso del contrasto del provvedimento della p.a. con quanto deciso nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione –  Criterio di valutazione della <i>causa petendi</i> – Criterio sostanziale &#8211; Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, presupposto indefettibile è che la parte interessata deduca l’adozione da parte della P.A. di un provvedimento in contrasto con la particolare regola del rapporto contenuta nella sentenza passata in giudicato (1), dovendo viceversa ritenersi necessario un nuovo giudizio di cognizione qualora la parte deduca la sussistenza di autonomi vizi di legittimità, estranei al contenuto della decisione. A tale scopo, l’esame della <i>causa petendi</i> del ricorso va compiuto sulla base di un criterio sostanziale, e non della mera prospettazione della parte ricorrente. (Nella specie, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché dalla motivazione della sentenza della cui esecuzione si discute – dichiarativa del diritto del dipendente pubblico al “rendimento” reso da somme versate, a titolo di indennità di anzianità, da enti disciolti – non è ricavabile alcuna indicazione -espressa o implicita- in ordine ai profili sollevati dai ricorrenti; peraltro va esclusa la possibilità di convertire il ricorso ex art. 37  L. 1034/71 in ricorso ordinario, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, come tale compresa nella giurisdizione del g.o.)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) In tal senso Cons. di Stato-Sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4459</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione III bis,</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente:<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 8518/2002, proposto dai</p>
<p>sigg. <b>Massimo Carlini, Enrico Fazi, Maria Luisa Giovannoni, Antonio Incani e Vittorio Ramazzotti</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Marzano, Franco Sili e Raffaella Sili ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Carlo Marzano in Roma, Via Sabotino n. 45;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
-il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Daniela Giacobbe) presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’esecuzione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza di questa Sezione n. 633 del 15.3.1999, passata in giudicato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito nella camera di consigliodel 16 gennaio 2006 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con sentenza 15 marzo 1999 n. 633, è stato accolto il ricorso  n. 9359/1994 proposto dai sigg. Aceto Francesca ed altri, con riconoscimento ai ricorrenti del diritto al “rendimento” che avrebbero reso le somme versate dagli enti disciolti, e quindi “con conseguente riconoscimento per i ricorrenti del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’erogazione delle differenze che sarebbero maturate col sistema delle polizze INA”, e precisandosi che “le maggiori somme da corrispondere vanno calcolate ipotizzandosi l’impiego delle somme per ciascuno dei ricorrenti trasferite alla Cassa per il Mezzogiorno nelle polizze INA, con la loro rivalutazione annuale in riferimento alle variazioni delle retribuzioni” e che “su  dette differenze competono altresì interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo”.<br />
I nominati in epigrafe lamentano la parziale inottemperanza della sentenza.<br />
Essi sostengono che con l’indicata decisione si sia voluto garantire l’integrale equiparazione dei dipendenti trasferiti dagli enti disciolti a tutti gli altri dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno, e considerare, ai fini dell’indennità di anzianità, anche gli anni trascorsi alle dipendenze degli enti disciolti.<br />
In esecuzione della sentenza e per garantire ai ricorrenti lo stesso trattamento di cui hanno usufruito tutti gli altri dipendenti della Cassa pe ril Mezzogiorno, si sarebbe dovuto:<br />
&#8211; calcolare quale rendimento complessivo avrebbero prodotto le somme per ciascun dipendente trasferite dagli enti disciolti se tali somme fossero state <i>ab inizio</i> utilizzate per polizze INA;<br />
&#8211; decurtare il relativo importo del 2% per ogni anno del rapporto successivo al decimo;<br />
&#8211; applicare sul risultato ottenuto la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% (trattandosi di quelle stesse somme che avrebbero erogato l’INA, se fossero state stipulate le polizze fin dalla data di trasferimento dagli enti disciolti alla Cassa per il Mez<br />
&#8211; calcolare poi la rivalutazione maturata dalla data in cui si sarebbe dovuto corrispondere il “rendimento”;<br />
&#8211; e maggiorare il totale, degli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo.<br />
A loro avviso in sede di determinazione da parte dell’Amministrazione delle spettanze conseguenti al giudicato, una volta calcolato il rendimento di polizza del quale ciascun ricorrente avrebbe dovuto a suo tempo usufruire;<br />
&#8211; si è tassato il relativo importo con l’aliquota marginale irpef propria di ciascun ricorrente, con decurtazione quindi del 30-40% (e quindi come se la somma calcolata fosse “sorte”);<br />
&#8211; non è stata calcolata la rivalutazione;<br />
&#8211; gli interessi sono stati calcolati, e non “sino al soddisfo”, sulla sola somma già decurtata dell’irpef;<br />
&#8211; e anche quanto riconosciuto a titolo di interessi è stato assoggettato al normale regime tributario.<br />
Tale criterio di liquidazione risulterebbe di pregiudizio anche per i pochi interessati ancora in servizio, per i quali il “rendimento” ad oggi calcolato è stato versato all’INA, che lo considera “capitale”, e quindi anch’esso assoggettato, alla data di collocamento a riposo, al normale regime tributario, con tassazione al 12,50% (con discriminazione rispetto ai dipendenti già in pensione) soltanto “sull’ulteriore” rendimento maturato.<br />
Dopo l’instaurazione del presente giudizio l’Amministrazione ha effettuato ulteriori pagamenti (i primi risalivano all’anno 2000) tenendo parzialmente in considerazione le censure mosse avverso i precedenti atti adempitivi del giudicato.<br />
Quindi con unica memoria prodotta il 10.1.2006 – redatta prendendo a riferimento il prospetto riepilogativo del calcolo degli importi che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riconosciuto doversi corrispondere al personale della Cassa da esso amministrato – sono state riformulate le doglianze circa l’inesatta esecuzione della sentenza n. 633/1999 riferibili di massima, a tutti i ricorsi similari chiamati all’odierna camera di consiglio.<br />
Con riguardo al calcolo della rivalutazione monetaria e degl’interessi (e ferma restando la loro decorrenza) i ricorrenti sostengono in via principale che tali accessori del credito dovrebbero essere esenti da imposta in virtù d’un indirizzo giurisprudenziale secondo cui le ritenute fiscali attengono ad un momento successivo all’accertamento e alla liquidazione delle spettanze dovute al dipendente e si pongono in relazione ad un distinto rapporto nel quale non può interferire il giudice.<br />
In via subordinata sostengono che tali accessori:<br />
1) debbano essere tassati con l’imposta sostitutiva del 12,50%;<br />
2) debbano essere tassati al lordo anziché al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;<br />
Tutto ciò previa disapplicazione del D.M. 1.9.1998 n. 352 che, in quanto regolamento delegato, avrebbe dovuto stabilire soltanto i criteri e le modalità di corresponsione della rivalutazione e degl’interessi senza incidere sul loro ammontare.<br />
A tutto concedere il decreto stesso avrebbe potuto trovare applicazione solo dalla data di entrata in vigore e non anche in relazione ai trattamenti da corrispondere a coloro, fra i ricorrenti, che fossero stati collocati a riposo prima di quella data.<br />
Altra violazione del giudicato i ricorrenti ravvisano nella circostanza che il ricorso n. 9359/1994, definito con la sentenza n. 633/1999, era volto a far conseguire ad essi lo stesso trattamento riservato agli altri dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno. Tra le violazioni lamentare vi erano quelle di manifesta ingiustizia ed ingiustificata disparità di trattamento: l’accoglimento integrale del ricorso non può non comportare l’obbligo di esentare da prelievo fiscale gli emolumenti in discorso, così com’era avvenuto in passato per il restante personale della Cassa.<br />
Per tutti i ricorrenti, infine, gli importi sarebbero stati corrisposti a distanza di parecchi mesi rispetto alla data stabilita comme riferimento per l’effettuazione dei conteggi e dunque per il calcolo degli interessi legali.<br />
Attualmente, pertanto, l’Amministrazione è ancora debitrice di tutti gli interessi per tale ritardato pagamento.<br />
Ciò malgrado che lo stesso Commissario unico referente, nel trasmettere i conteggi, avesse fatto presente che si sarebbe dovuto provvedere al calcolo degli ulteriori interessi legali ove l’erogazione fosse avvenuta oltre la data considerata nei prospetti come termine finale per il loro calcolo.<br />
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DIRITTO</p>
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<p align=justify>
</b><br />
Le questioni sollevate con il ricorso in esame sono sostanzialmente due.<br />
La prima attiene all’esecuzione della sentenza n. 633/1999 per quanto concerne il riconoscimento a favore dei ricorrenti del diritto al “rendimento” che avrebbero reso le somme versate dagli enti disciolte, e quindi “con conseguente riconoscimento per i ricorrenti del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’erogazione delle differenze che sarebbero maturate col sistema delle polizze INA”, e precisandosi che “le maggiori somme da corrispondere vanno calcolate ipotizzandosi l’impiego delle somme per ciascuno dei ricorrenti trasferite alla Cassa per il Mezzogiorno nelle polizze INA, con la loro rivalutazione annuale in riferimento alle variazioni delle retribuzioni”:<br />
La seconda attiene all’esatto calcolo della rivalutazione monetaria e degl’interessi ed alla loro corretta tassazione.<br />
Rispetto alla prima questione la sentenza contiene solo indicazioni di massima che non consentono di disporre, nella fase dell’ottemperanza, di un parametro di riferimento, con cui sindacare l’attività adempitiva dell’Amministrazione. Ciò stante, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in parte qua, per le ragioni che di seguito si espongono.<br />
Sono note le tradizionali concezioni dottrinali e giurisprudenziali in ordine ai presupposti di ammissibilità del ricorso in ottemperanza. Esse muovono da criteri diversificati, facenti rispettivamente perno: sulla rilevazione del carattere vincolato o discrezionale dell’attività amministrativa esercitata successivamente al giudicato; su criteri di tipo teologico (individuazione della finalità elusiva dell’atto di esecuzione); sull’analisi del tipo di illegittimità da cui sono affetti i provvedimenti adottati dall’Amministrazione successivamente alla sentenza.<br />
Parimenti nota è la posizione dottrinale favorevole a concentrare tendenzialmente avanti al giudice dell’ottemperanza tutte le questioni successive al giudicato di annullamento; si tratta di un’impostazione peraltro largamente minoritaria in giurisprudenza, e comunque non condivisibile, in quanto sottovaluta – in linea di principio – la necessità di una completa cognizione giudiziale ordinaria (con piena attuazione del doppio grado di giurisdizione) in ordine ai profili non coperti dal giudicato.<br />
L’intera problematica è stata rimeditata, in particolare, da Cons. di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4459, le cui conclusioni rappresentano, ad avviso del Collegio, un significativo e condivisibile punto di equilibrio.<br />
In questa pronuncia si postula, per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, la necessità di riscontrare un presupposto indefettibile: che la parte deduca che la P.A. abbia adottato un provvedimento in contrasto con la particolare regola del rapporto fissata dalla sentenza passata in giudicato.<br />
Se invece la parte interessata deduca la sussistenza di autonomi vizi di legittimità, estranei al contenuto della decisione, ne conseguirà la necessità di un nuovo giudizio di cognizione; con l’avvertenza che l’esame della <i>causa pretendi</i> del ricorso andrà effettuata sulla scorta di un criterio sostanziale, e non sula base della mera prospettazione della parte ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 15.4.1999, n. 626). Può essere richiamata, in quest’ottica, anche la previsione dell’art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale, nel disciplinare il giudizio di ottemperanza nell’ambito del contenzioso tributario, fa espresso riferimento agli “obblighi derivanti dalla sentenza …passata in giudicato”.<br />
Quindi non occorre guardare al carattere vincolato o discrezionale del tipo di attività amministrativa in questione (prescindendo dal giudicato), e neppure alla semplice prospettazione della parte ricorrente. Occorre piuttosto, pur senza sottovalutare i profili di carattere cognitorio presenti nel giudizio di ottemperanza, attenersi al fondamentale carattere esecutivo che lo stesso riveste in relazione agli obblighi nascenti dalla sentenza.<br />
Nel caso di specie, è evidente che nella motivazione della sentenza della cui esecuzione si discute non si ricava alcuna indicazione espressa o implicita in ordine ai profili sollevati dagli odierni ricorrenti.<br />
In siffatta evenienza non solo l’indirizzo giurisprudenziale più recente (Cons. di St., Sez. IV, 15.10.2003, n. 6337; 31.5.1988 n. 482; Sez. V, 25.2.2003 n. 1017) ma anche quello più remoto (ex plurimis : Cons. di St., Sez. V, 15.7.1961 n. 419; Sez. VI, 29.2.1956, n. 148 ; Sez. V, 22.10.1955 n. 1282; Sez. VI, 24.2.1954 n. 122 ; 16.6.1953     n. 506) è fermo nel ritenere inammissibile il ricorso.<br />
Vi è poi un’altra considerazione da porre in luce:<br />
e cioè che nelle controversie sul pubblico impiego (quale quella in esame) disciplinate dall’art. 63, primo comma, del D.L.vo 30.3.2001 n. 165, la giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario sì da far venir meno la possibilità di convertire il ricorso proposto ai sensi dell’art. 37 della L. 6.12.1971 n. 1034 in ricorso ordinario.<br />
Quindi più ordini di ragioni militano a favore di una rigorosa delimitazione dell’ambito proprio del giudizio di ottemperanza.<br />
Va condivisa, invece, la censura di errato computo della rivalutazione monetaria e degl’interessi. La sentenza di cui trattasi precisa che entrambi spettano dalla maturazione del credito principale al soddisfo.<br />
Quindi, il termine iniziale non corrisponde alla data di pubblicazione della sentenza (15.3.1999) ma a quella in cui si sarebbe dovuto calcolare il rendimento della polizza INA.<br />
Quello finale va fatto coincidere con la data di emissione dell’ordinativo di pagamento.<br />
Per l’esatta determinazione della somma dovuta ai ricorrenti, l’Amministrazione si atterrà ai criteri stabiliti nella decisione del Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 3 del 15.6.1998.<br />
Il regime tributario a cui assoggettare gli emolumenti in discorso, è quello vigente alla data di notifica della sentenza               n. 633/1999.<br />
Per l’ottemperanza si assegnano all’Amministrazione centoventi giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.<br />
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.<br />
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<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III bis, accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, 16 gennaio 2006 in camera di consiglio con l’intervento dei Magistrati:<br />
<b><br />
Saverio Corasaniti                           &#8211; Presidente <br />
Giulio Amadio                                 &#8211; Consigliere, est.<br />
Francesco Arzillo                           &#8211;  Consigliere<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-9-2006-n-8004/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2006 n.8004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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