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	<title>800 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>800 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull’affidamento dei servizi sportivi universitari.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaffidamento-dei-servizi-sportivi-universitari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 10:45:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaffidamento-dei-servizi-sportivi-universitari/">Sull’affidamento dei servizi sportivi universitari.</a></p>
<p>Servizio affidato in house – Gara esperita direttamente dall’amministrazione – È ammissibile. La mancanza di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, l’inserimento della società in house nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico e lo svolgimento, da parte della stessa, di un’attività nell’interesse di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaffidamento-dei-servizi-sportivi-universitari/">Sull’affidamento dei servizi sportivi universitari.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaffidamento-dei-servizi-sportivi-universitari/">Sull’affidamento dei servizi sportivi universitari.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Servizio affidato in house – Gara esperita direttamente dall’amministrazione – È ammissibile.</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La mancanza di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la società <em>in house </em>che ad esso fa capo, l’inserimento della società <em>in house </em>nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico e lo svolgimento, da parte della stessa, di un’attività nell’interesse di questi non precludono in astratto che l’ente pubblico partecipante possa assumere la veste di amministrazione aggiudicatrice per l’acquisizione di servizi in favore della società <em>in house</em>.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Servizio sportivo universitario – Comitati universitari locali – Ruolo meramente consultivo – Riserva di affidamento del servizio sportivo – Non sussiste.</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">I comitati universitari sportivi istituiti presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria assolvono per legge a compiti prettamente programmatici e consultivi. Non esiste perciò una riserva legale di affidamento della gestione dei servizi sportivi, la quale, in quanto derogatoria della regola dell’evidenza pubblica, deve essere espressamente individuata dalla legge e qualificata come facoltà di deroga alla regola generale dell’evidenza pubblica, così come avvenuto per il modello dell’affidamento diretto alle società <em>in house</em>.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giordano – Est. Perilli</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaffidamento-dei-servizi-sportivi-universitari/?download=86518">Tar Milano 8002022</a> <small>(134 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaffidamento-dei-servizi-sportivi-universitari/">Sull’affidamento dei servizi sportivi universitari.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2012 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-13-9-2012-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-13-9-2012-n-800/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-13-9-2012-n-800/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2012 n.800</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli sull&#8217;interesse a censurare le deficienze relative alla pubblicazione del bando 1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse al ricorso – In tema di contratti della P.A. &#8211; Impugnazione del bando &#8211; Insufficienza della pubblicazione e ridotti termini per le offerte – Impugnazione immediata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-13-9-2012-n-800/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2012 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-13-9-2012-n-800/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2012 n.800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse a censurare le deficienze relative alla pubblicazione del bando</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse al ricorso – In tema di contratti della P.A. &#8211; Impugnazione del bando &#8211; Insufficienza della pubblicazione e ridotti termini per le offerte – Impugnazione immediata – Necessità &#8211; Ragioni	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Requisiti di partecipazione – Chiarimenti e integrazioni &#8211; Art. 46, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. &#8211; Soccorso istruttorio – Limiti	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Requisiti di partecipazione – Regolarità contributiva – Verifica – Bando &#8211; Omessa previsione – Irrilevanza &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara per l’affidamento di servizi sotto soglia comunitaria, le censure relative alle insufficienti modalità di pubblicazione e ai ridotti termini di presentazione delle offerte devono essere immediatamente proposte; diversamente, l’impresa ricorrente, ove abbia utilmente partecipato alla gara, presentando puntualmente l’offerta il giorno della scadenza, dimostrando con ciò di poter osservare i ristretti termini previsti dal bando, difetta di qualsiasi interesse qualificato a censurare l&#8217;insufficiente pubblicazione del relativo bando per il solo fatto di non essere risultata aggiudicataria, giacché da tale omissione non ha ricevuto alcun danno né diretto né indiretto ma, semmai, il vantaggio di essersi confrontata con un minor numero di concorrenti eventualmente impossibilitati a partecipare proprio per l’asserito difetto di pubblicità	</p>
<p>2. La disposizione dell’art. 46, co. 1, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è espressione, nel settore degli appalti pubblici, dei principi che sovraintendono l’istruttoria procedimentale, consacrati nell’art. 6, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e deve, pertanto, essere intesa nel senso che la stazione appaltante è tenuta a chiedere chiarimenti o a disporre l’integrazione documentale solo laddove gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione. In particolare, la regolarizzazione è consentita solo se la violazione sia squisitamente formale ed il rimedio non alteri, in concreto, la par condicio tra i concorrenti	</p>
<p>3. In tema di requisiti di partecipazione a gare pubbliche, anche ove il bando di gara non contempli la verifica della regolarità contributiva, la stazione appaltante deve procedere alla relativa acquisizione d’ufficio, quanto meno in sede di aggiudicazione del contratto ex art. 11, co. 8, D. Lgs. 12 aprile2006 n. 163, o di stipula dello stesso (v. art. 6, co. 3, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), atteso che le disposizioni normative che prevedono l’obbligo della regolarità contributiva sono poste a tutela di interessi pubblici superiori</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 39 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>STAND UP di Mauro Martinez &#038; C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Margelli e Ottaviano Cui, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Asti, n. 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Ledda e Sonia Sau, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento, n. 69,<br />
Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Servizio Turismo, in persona dell’Assessore in carica; Dirigente del Servizio Turismo presso l’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, non costituiti,<br />
Commissione di gara, in persona del Presidente pro tempore, non costituita	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
A.T.I. costituenda tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituita,	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del bando di gara avente ad oggetto “Gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale della Regione Sardegna per la Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) Milan (RHO) – Fiera Internazion<br />
&#8211; del capitolato d’oneri relativo alla medesima gara, con particolare riferimento all’art. 13 rubricato “Termini e modalità di ricezione dell’offerta”, nonché di tutti i relativi allegati;<br />	<br />
&#8211; della Determinazione n. 1589, del 12.12.2011, con la quale il Dirigente del Servizio Turismo presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, disponeva la modifica del capitolato d’oneri, relativamente alla superficie dello stand da allestire;<br />
&#8211; della nota prot. n. 17524, del 16.12.2011, con la quale il Dirigente del Servizio Turismo, presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, comunicava che, data l’insussistenza delle condizioni di conformità al progetto originario, come richie<br />
&#8211; della nota prot. n. 17666, del 21.12.2011, con la quale il Presidente della Commissione comunicava alla Veneta Allestamenti s.r.l. l’avvenuta apertura dei plichi contenenti le istanze di partecipazione alla gara e l’esame della documentazione amministra<br />
&#8211; della nota prot. n. 17888, del 23.12.2011, a firma del Responsabile del procedimento, con la quale venivano chiesti chiarimenti;<br />	<br />
&#8211; della FAQ all’11.12.2011;<br />	<br />
della FAQ al 13.12.2011;<br />	<br />
&#8211; del verbale della seduta di gara del 20.12.2011, con il quale la Commissione disponeva una richiesta di integrazioni e chiarimenti all’A.T.I. aggiudicataria dell’appalto;<br />	<br />
&#8211; dell’aggiudicazione disposta in favore dell’A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l., comunicata con nota prot. n. 18036/XI.4.1., del 30.12.2011, a firma del Direttore del Servizio Turismo presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Comme<br />
&#8211; della graduatoria della gara in oggetto, di cui al verbale n. 4 , del 23.12.2011;<br />	<br />
&#8211; dei verbali della Commissione di gara (nn. 1, 2, 3 e 4), nella parte in cui essi non dispongono l’esclusione della prima e della seconda classificata in graduatoria per mancanza dei requisiti tecnico – professionali richiesti per la partecipazione, nonc<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra i quali gli ulteriori verbali od atti di accertamento e valutazione dei requisiti minimi di capacità (partecipazione/qualificazione) e di verifica dei requisiti generali e speciali e<br />
nonché <br />	<br />
per la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento del contratto<br />	<br />
eventualmente medio tempore stipulato, con espressa richiesta di subentro nel medesimo</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Margelli per la ricorrente e l’avvocato Sau per la Regione;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone la STAND UP di Mauro Martinez &#038; C. s.a.s. di aver partecipato alla gara d’appalto, indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite procedura aperta, per l’affidamento dei servizi inerenti alla progettazione ed all’allestimento dello stand istituzionale presso la Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) 2010 – Milano (RHO), per un importo a base d’asta pari ad €. 550.000,00, I.V.A. esclusa. <br />	<br />
Con determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 41, del 25.1.2010, veniva approvata la graduatoria definitiva della gara e l’appalto veniva aggiudicato alla ricorrente.<br />	<br />
L’art. 6 del Capitolato d’oneri della suddetta procedura ad evidenza pubblica disponeva che “L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 163/06 per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che gli stessi siano conformi al progetto originario oggetto del primo contratto aggiudicato”.<br />	<br />
Nonostante la sopra citata previsione, con Determinazione n. 1538, del 29.11.11, la Regione indiceva una nuova gara per l’affidamento del “Servizio di progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale della Regione Sardegna per la Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) Milano (RHO) – Fiera Internazionale – 16/19 febbraio 2012 e fornitura dei servizi connessi”, per un importo a base d’asta di €. 192.800,00, I.V.A. esclusa. Si trattava, in particolare, di una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 55, comma 5, e 124 del d.lgs. n. 163/06 e dell’art. 17, comma 4, lettera a), della L.r. n. 5/07, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
In data 9.12.2011, la STAND UP s.a.s. presentava istanza di annullamento della gara, stante le irregolarità riscontrate in ordine ai termini di ricezione delle offerte. In particolare, il legale rappresentante della società sosteneva che “2<i>. Ai sensi del punto 2 dell’articolo 70, cui la gara fa riferimento, nelle procedure aperte i termini della ricezione delle domande non possono essere inferiori ai 52 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara;</i><br />	<br />
<i>3. Ai sensi del punto 6 dello stesso articolo avendo la gara come oggetto anche la progettazione esecutiva e definitiva dello stand detto termine non può essere inferiore agli 80 giorni con le medesime decorrenze;</i><br />	<br />
<i>4. La stazione appaltante non ha pubblicato alcun avviso di pre – informazione pertanto non può avvalersi della facoltà di ridurre i tempi di ricezione delle offerte che comunque non devono essere inferiori ai 50 giorni”</i>.<br />	<br />
Con determinazione n. 1589, del 12.12.2011, il Dirigente presso il Servizio Turismo, “<i>ritenuto di non dover procedere a un differimento dei termini di presentazione delle offerte, che rimangono fissati al 20.12.2011, privilegiando in tal modo il principio della speditezza delle operazioni di gara (…)”,</i>disponeva la rettifica del capitolato d’oneri nella parte in cui esso indicava la superficie dello stand da allestire in mq. 750,00, anziché in mq. 812,5, come riportato nella planimetria allegata alla documentazione di gara.<br />	<br />
Con nota in data 14.12.2011, il legale rappresentante della STAND UP s.a.s. rilevava che la modifica del capitolato d’oneri, attesa l’incongruenza tra le misure indicate nello stesso e quelle riportate nella planimetria, non poteva ritenersi non sostanziale, in quanto essa incideva notevolmente sui prezzi di allestimento e sulle modalità di progettazione. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la planimetria ed altri fondamentali allegati sarebbero stati pubblicati sul sito internet della Regione solo in data 7 dicembre 2011. Pertanto, la società concludeva con una richiesta di comunicazione formale della data esatta della pubblicazione della planimetria, della legenda impianti e degli altri allegati nella versione definitiva.<br />	<br />
Con nota prot. n. 17254, del 16.12.2011, il Direttore del Servizio Turismo ribadiva la scelta dell’Amministrazione di non avvalersi della facoltà di proroga del servizio in favore del precedente aggiudicatario, secondo il disposto dell’art. 6 del capitolato d’oneri 2010, stante il difetto delle condizioni di conformità al progetto originario. Egli, inoltre, affermava la non applicabilità dell’art. 70, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 163/06 agli appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria, per i quali, viceversa, l’art. 124, comma 6, lettera a), del citato decreto stabilisce che “nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non può essere inferiore a quindici giorni”. Ed infatti, il bando in oggetto era stato pubblicato sulla G.U. in data 5.12.2011, per cui il termine di ricezione delle offerte sarebbe stato correttamente fissato al 20.12.2011.<br />	<br />
La gara veniva espletata e, nella seduta del 23.12.2011, l’appalto veniva provvisoriamente aggiudicato alla costituenda A.T.I. Ingenio Group &#038; Ecoevents (con un punteggio pari a 80,00). La ricorrente si collocava al terzo posto, avendo conseguito 45,91 punti (v. verbale di gara n. 4).<br />	<br />
Con ricorso, notificato in data 16.1.2012, la STAND UP s.a.s. domandava l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della costituenda A.T.I. Ingenio Group &#038; Ecoevents e di tutte le operazioni di gara, deducendo le seguenti articolate censure:<br />	<br />
1) violazione di legge in relazione all’art. 12 del Capitolato d’oneri;<br />	<br />
2) violazione di legge in relazione all’art. 11 del Capitolato d’oneri;<br />	<br />
3) violazione di legge in relazione agli articoli 11 e 12 del Capitolato d’oneri;<br />	<br />
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 163/06, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando di gara e dell’art. 12 del Capitolato d’oneri;<br />	<br />
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 163/06; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando di gara e dell’art. 12 del Capitolato d’oneri;<br />	<br />
6) violazione e falsa applicazione degli articoli 34 e 38 del d.lgs. n. 163/06; violazione e falsa applicazione della lex specialis, dell’art. 11 del Capitolato d’oneri “Soggetti ammessi a partecipare alla gara”, violazione della lex specialis relativamente agli allegati A e A1 alla domanda;<br />	<br />
7) violazione di legge in relazione all’art. 11 del Capitolato d’oneri;<br />	<br />
8) violazione di legge in relazione alla omessa dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/06 da parte dell’amministratore cessato dalla carica nell’ultimo triennio;<br />	<br />
9) violazione e falsa applicazione degli articoli 24, 40, 42 e 44 del d.lgs. n. 163/06; violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 14 e 22 del Capitolato d’oneri; eccesso di potere per illogicità e manifesto travisamento dei fatti;<br />	<br />
10) violazione di legge e illegittimità del bando: violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 163/06, violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 13 del Capitolato d’oneri), violazione del principio dell’autovincolo, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione;<br />	<br />
11) violazione di legge ed illegittimità del bando in relazione al mancato inserimento da parte della stazione appaltante nel bando di gara e/o nel capitolato d’oneri e/o in qualsiasi allegato, dell’obbligo per i partecipanti e in particolare per l’aggiudicataria di allegazione del D.U.R.C.;<br />	<br />
12) violazione di legge in relazione alle norme tecniche che prevedono la necessaria abilitazione per l’installazione e il cablaggio degli impianti elettrici negli ambienti interni.<br />	<br />
La ricorrente concludeva per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa concessione di idonea misura cautelare. In particolare, essa formulava istanza ai sensi dell’art. 53 del codice del processo amministrativo, per l’abbreviazione, fino alla metà, dei termini previsti per la fissazione di udienze o di camere di consiglio.<br />	<br />
Con decreto n. 2, del 16.1.2012, il Presidente del Tribunale concedeva l’abbreviazione dei termini.<br />	<br />
Con atto depositato in data 20.1.2012, la Regione Sardegna si costituiva in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso.<br />	<br />
Con memoria integrativa depositata il 23.1.2012, l’Amministrazione regionale insisteva per il rigetto del gravame.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2012, la ricorrente rinunciava all’istanza cautelare e la causa veniva rinviata per la discussione nel merito.<br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 24.2.2012, la STAND UP s.a.s. impugnava tutti gli atti gravati dal ricorso introduttivo ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore della costituenda A.T.I. Ingenio Group s.r.l. &#038; Ecoevents s.r.l., deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione di legge in relazione alla omessa dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/06 da parte degli amministratori muniti del potere di rappresentanza;<br />	<br />
2) violazione di legge in ordine alle norme richiedenti il regolare requisito di regolarità contributiva, eccesso di potere per sviamento;<br />	<br />
3) violazione di legge in relazione all’art. 12 del Capitolato d’oneri;<br />	<br />
4) violazione di legge in relazione all’art. 12 del capitolato d’oneri con riferimento al fatturato dichiarato relativamente alla fase di verifica dei requisiti;<br />	<br />
5) violazione di legge in relazione all’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/06 e dell’art. 24 del Capitolato d’oneri con riferimento alla mancata osservanza del termine minimo di 35 giorni per la stipulazione del contratto definitivo;<br />	<br />
6) illegittimità derivata;<br />	<br />
7) violazione di legge in relazione al Capitolato con riferimento all’applicazione dei criteri di qualità del progetto.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni come da istanza allegata all’atto di motivi aggiunti.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 18.5.2012, la Regione insisteva nelle rispettive difese, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse in capo alla STAND UP s.a.s. e, in ogni caso, domandando il rigetto dello stesso in quanto infondato.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 4.6.2012, la ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda di annullamento degli atti impugnati e la condanna al risarcimento dei danni. <br />	<br />
Con memoria di replica depositata l’11.6.2012, la STAND UP s.a.s. confermava le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nell’atto per motivi aggiunti.<br />	<br />
Con memoria di replica del 18.6.2012, la Regione insisteva per la dichiarazione di inammissibilità del gravame e, in ogni caso, per il suo rigetto. <br />	<br />
All’udienza pubblica del 20 giugno 2012, la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. Viene all’esame del Collegio il ricorso proposto dalla STAND UP di Mauro Martinez &#038; C. s.a.s. per l’annullamento:<br />	<br />
a) con il ricorso principale:<br />	<br />
&#8211; a1) del bando di gara avente ad oggetto “Gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale della Regione Sardegna per la Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) Milan (RHO) – Fiera Interna<br />
&#8211; a2) del capitolato d’oneri relativo alla medesima gara, con particolare riferimento all’art. 13 rubricato “Termini e modalità di ricezione dell’offerta”, nonché di tutti i relativi allegati;<br />	<br />
&#8211; a3) della Determinazione n. 1589, del 12.12.2011, con la quale il Dirigente del Servizio Turismo presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, disponeva la modifica del capitolato d’oneri, relativamente alla superficie dello stand da allest<br />
&#8211; a4) della nota prot. n. 17524, del 16.12.2011, con la quale il Dirigente del Servizio Turismo, presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, comunicava che, data l’insussistenza delle condizioni di conformità al progetto originario, come ri<br />
&#8211; a5) della nota prot. n. 17666, del 21.12.2011, con la quale il Presidente della Commissione comunicava alla Veneta Allestamenti s.r.l. l’avvenuta apertura dei plichi contenenti le istanze di partecipazione alla gara e l’esame della documentazione ammini<br />
&#8211; a6) della nota prot. n. 17888, del 23.12.2011, a firma del Responsabile del procedimento, con la quale venivano chiesti chiarimenti;<br />	<br />
&#8211; a7) della FAQ all’11.12.2011;<br />	<br />
&#8211; a8) della FAQ al 13.12.2011;<br />	<br />
&#8211; a9) del verbale della seduta di gara del 20.12.2011, con il quale la Commissione disponeva una richiesta di integrazioni e chiarimenti all’A.T.I. aggiudicataria dell’appalto;<br />	<br />
&#8211; a10) dell’aggiudicazione disposta in favore dell’A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l., comunicata con nota prot. n. 18036/XI.4.1., del 30.12.2011, a firma del Direttore del Servizio Turismo presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e<br />
&#8211; a11) della graduatoria della gara in oggetto, di cui al verbale n. 4 , del 23.12.2011;<br />	<br />
&#8211; a12) dei verbali della Commissione di gara (nn. 1, 2, 3 e 4), nella parte in cui essi non dispongono l’esclusione della prima e della seconda classificata in graduatoria per mancanza dei requisiti tecnico – professionali richiesti per la partecipazione,<br />
&#8211; a13) di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra i quali gli ulteriori verbali od atti di accertamento e valutazione dei requisiti minimi di capacità (partecipazione/qualificazione) e di verifica dei requisiti generali e speci<br />
a14) nonché per la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento del contratto eventualmente medio tempore stipulato, con espressa richiesta di subentro nel medesimo;<br />	<br />
b) con l’atto di motivi aggiunti: <br />	<br />
b1) di tutte le operazioni di gara, del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della costituenda A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. e Ecoevents s.r.l., <br />	<br />
b2) nonché per la condanna al risarcimento dei danni.<br />	<br />
II. Ritiene il Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa della Regione con memoria depositata in data 18.5.2012, stante l’infondatezza del ricorso nel merito. <br />	<br />
Si rende, pertanto, opportuno procedere allo scrutinio delle censure formulate con il ricorso introduttivo. <br />	<br />
Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la costituenda A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l. sarebbe stata illegittimamente ammessa ad integrare la dichiarazione relativa ai requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 12 del Capitolato d’oneri, a seguito della verifica, in sede di gara, dell’incompletezza della stessa. L’A.T.I. aggiudicataria, infatti, avrebbe omesso l’indicazione della manifestazione fieristica dedicata al turismo e/o all’artigianato e/o all’agroalimentare nella quale essa avrebbe realizzato il fatturato complessivo di almeno € 400.000,00 (al netto di I.V.A.) negli ultimi tre esercizi, prescritto quale requisito di ammissione alla procedura. Ad avviso della ricorrente, l’A.T.I. avrebbe, pertanto, dovuto essere esclusa fin dalla seduta di gara del 20.12.2011.<br />	<br />
Con il secondo motivo, la STAND UP s.a.s. denuncia la violazione dell’art. 11 del Capitolato d’oneri nella parte in cui dispone che “Ai fini dell’accertamento delle cause di esclusione il concorrente a pena di esclusione dovrà allegare dichiarazione attestante alternativamente:<br />	<br />
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;<br />	<br />
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;<br />	<br />
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato l’offerta autonomamente. Tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, tali documenti dovranno essere inseriti in separata busta chiusa, all’interno della busta A – Documentazione amministrativa”.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, la seconda classificata Veneta Allestimenti s.r.l., nonostante l’obbligo di scegliere alternativamente tra le opzioni di cui sopra, non avrebbe operato alcuna scelta e tale omissione sarebbe valsa quale causa di esclusione dalla procedura.<br />	<br />
Con il terzo motivo, la STAND UP s.a.s. lamenta, sempre in relazione alla Veneta Allestimenti s.r.l., la mancata esclusione della stessa dalla gara fin dalla seduta del 20.12.2011, stante l’incompletezza della dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 12 del Capitolato d’oneri. L’Amministrazione regionale avrebbe, viceversa, illegittimamente disposto l’integrazione della dichiarazione, anziché procedere all’esclusione della società.<br />	<br />
Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la non conformità della natura delle manifestazioni, indicate rispettivamente dalla costituenda A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. e Ecoevents s.r.l. (prima classificata) e dalla Veneta Allestimenti s.r.l. (seconda classificata), alle prescrizioni del bando, in quanto non attinenti al settore turismo e/o artigianato e/o agroalimentare. In particolare, dall’esame della dichiarazione resa dalla Ingenio Group s.r.l. (società mandataria della costituenda A.T.I.), sarebbe emerso non solo che le manifestazioni fieristiche indicate non atterrebbero ai settori prescritti dal bando di gara, ma che la società avrebbe omesso l’attestazione dell’arco temporale nel quale le stesse sarebbero state espletate. Ed infatti, la società avrebbe indicato soltanto l’anno di partecipazione. <br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, tali vizi della domanda, se correttamente rilevati, non avrebbero consentito all’aggiudicataria di accedere alla fase successiva della gara, nella quale veniva valutata l’offerta tecnica. Di conseguenza, la stazione appaltante avrebbe dovuto ricalcolare il punteggio ed assegnare i 70 punti previsti per l’offerta tecnica alla ricorrente, seconda classificata in relazione all’offerta tecnica. Dai calcoli così effettuati e sulla base di quanto dichiarato dalla Commissione in fase di aggiudicazione, la STAND UP s.a.s. avrebbe avuto dunque diritto all’aggiudicazione dell’appalto.<br />	<br />
Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la non conformità dell’indicazione contenuta nella dichiarazione resa dalla Veneta Allestimenti s.r.l. alle prescrizioni della lex specialis. Ed infatti, l’allestimento dello stand Trieste Antiqua per gli anni 2008 e 2009 non apparterrebbe al settore turismo e/o artigianato e/o agroalimentare, ma al commercio dell’antiquariato. Pertanto, la società avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi dell’art. 12 del Capitolato d’oneri e dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/06. Sostiene, inoltre, la ricorrente che, per quanto attiene ai restanti contratti indicati dalla Veneta Allestimenti s.r.l., essi sarebbero di importo notevolmente inferiore a quello dichiarato.<br />	<br />
Con il sesto motivo, la STAND UP s.a.s. afferma che il rappresentante legale della seconda classificata, Sig. Federico Meneghelli, nel rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 11 del Capitolato d’oneri ed all’art. 38 del d.lgs. n. 163/06, avrebbe falsamente dichiarato di essere il direttore tecnico della Veneta Allestimenti s.r.l.. Egli sarebbe, invece, soltanto amministratore della società.<br />	<br />
Ad ogni modo, sostiene la ricorrente che, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/06, la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa tanto dal legale rappresentante, quanto dal direttore tecnico. Dalla visura camerale si evincerebbe, tuttavia, che la carica di direttore tecnico sarebbe rivestita dal Sig. Renzo Martinelli, il quale non avrebbe ottemperato al prescritto adempimento. Egli non avrebbe, peraltro, sottoscritto la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione afferente ai requisiti di ammissione alla procedura.<br />	<br />
Allo stesso modo, la dichiarazione di cui all’art. 11 del Capitolato d’oneri non sarebbe stata resa nemmeno dai soci.<br />	<br />
Con il settimo motivo, la STAND UP s.a.s. deduce la violazione dell’art. 11 del Capitolato d’oneri, in quanto la Veneta Allestimenti s.r.l., nonostante l’obbligo, a pena di esclusione, di allegare la dichiarazione attestante alternativamente una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), non avrebbe scelto alcuna opzione. La Commissione giudicatrice, anziché disporne l’esclusione, avrebbe richiesto l’integrazione della documentazione.<br />	<br />
Con l’ottavo motivo, la ricorrente afferma la violazione dell’art. 11 del Capitolato d’oneri nella parte in cui prescrive il rilascio della dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163/06 anche da parte degli amministratori cessati nell’ultimo triennio. Ed invero, in relazione all’A.T.I. aggiudicataria, risulterebbe che il Presidente del Consiglio di amministrazione sino alla data del 31.3.09 non avrebbe reso la citata dichiarazione.<br />	<br />
Con il nono motivo, si lamenta la circostanza per cui, in sede di esame dell’offerta tecnica, la Commissione non avrebbe considerato che, in relazione alla costituenda A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l. e alla Veneta Allestimenti s.r.l., mancassero numerosi elaborati progettuali e schede, semplici descrizioni dei materiali impiegati, alcuni dei quali espressamente richiesti dal bando di gara e/o dal capitolato d’oneri. In particolare, non sarebbe stato allegato il progetto dell’impianto elettrico e dell’impianto luci. L’assenza di tale documentazione avrebbe impedito, ad avviso della ricorrente, una concreta valutazione delle offerte tecniche e comparazione tra le stesse. Ne discenderebbe l’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione in sede di esame delle offerte tecniche, per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Con il decimo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 13 del Capitolato d’oneri, il quale stabiliva che l’offerta e tutta la documentazione relativa alla gara “dovrà pervenire entro il termine perentorio fissato per il giorno 20 dicembre 2011, ore 13.00, presso l’indirizzo di cui all’art. 1. L’Amministrazione si avvale delle abbreviazioni dei termini previste dall’art. 70, comma 8 e 9, del d.lgs. n. 163/06, in quanto tutti i documenti di gara sono redatti e trasmessi per via elettronica e sono reperibili sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: www.regione.sardegna.it nella sezione “Servizi alle Imprese – Bandi e Gare”.<br />	<br />
Afferma la ricorrente che il bando di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5.12.2011. Nella stessa data, la società avrebbe rilevato la mancata pubblicazione del sostanziale ed essenziale Allegato C, “Planimetria area espositiva della Regione Sardegna”, e degli allegati relativi al disciplinare d’uso della grafica istituzionale, indispensabili per presentare un’offerta valida. Accertata la mancata pubblicazione di tali documenti, con determinazione prot. n. 1589, del 12.12.2011, il Dirigente del Servizio Turismo avrebbe pubblicato l’avviso di rettifica del Capitolato d’oneri, informando che la superficie dello stand da allestire era pari a 812,50 mq. Tutto ciò senza disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte e senza pubblicare la rettifica sulla Gazzetta Ufficiale, come prescritto dalla Legge. Ne discenderebbe che il tempo residuo per la presentazione delle offerte sarebbe stato pari a soli sette giorni, con pregiudizio per i singoli concorrenti, impossibilitati nel predisporre un’offerta adeguata e competitiva, tenuto altresì conto del criterio di aggiudicazione prescelto (offerta economicamente più vantaggiosa). Ad avviso della ricorrente, ove la stazione appaltante modifichi il bando dopo la sua pubblicazione, intervenendo sui requisiti di partecipazione alla gara, essa sarebbe tenuta a concedere i termini di legge per la presentazione delle offerte, e ciò per lasciare inalterate le condizioni di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. <br />	<br />
A sostegno della propria argomentazione, la difesa della società richiama altresì l’art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 163/06, cui peraltro farebbe espresso riferimento l’art. 13 del Capitolato d’oneri, ai sensi del quale “nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara”. Ed invero, nella fattispecie in esame, il termine prescritto dalla Legge sarebbe stato abbondantemente violato, in quanto il tempo compreso fra la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale (5.12.2011) e la data di presentazione delle offerte (20.12.2011) sarebbe di soli 14 giorni.<br />	<br />
Con l’undicesimo motivo, la STAND UP s.a.s. deduce l’illegittimità del bando di gara nella parte in cui esso non prevede l’obbligo, in capo ai partecipanti e in particolare all’aggiudicataria, di allegazione del D.U.R.C.. In ragione di ciò, infatti, la stazione appaltante non avrebbe richiesto, in sede di verifica dei requisiti, il D.U.R.C. all’aggiudicataria.<br />	<br />
Con il dodicesimo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione in quanto la costituenda A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l. non sarebbe in possesso delle necessarie abilitazioni, prescritte dall’art. 12 del bando di gara, per la realizzazione dell’impianto elettrico. In mancanza delle stesse, essa non avrebbe nemmeno indicato, in alternativa, il ricorso allo strumento del subappalto.<br />	<br />
II. Il ricorso è infondato per le ragioni che, di seguito, si vanno ad esporre.<br />	<br />
Ritiene il Collegio di dover anzitutto esaminare la censura contenuta nel decimo motivo di ricorso, stante l’idoneità della medesima, per l’ipotesi in cui essa dovesse rivelarsi fondata, a travolgere l’intera procedura di gara.<br />	<br />
La disposizione applicabile al caso di specie, trattandosi di un appalto di servizi sotto soglia comunitaria, è l’art. 124, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 163/06, ai sensi del quale “nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non può essere inferiore a quindici giorni”.<br />	<br />
Ed infatti, la Regione ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara, sul proprio sito istituzionale, in data 5.12.2011, ritenendo opportuno assegnare, quale termine perentorio per la ricezione delle offerte, tenuto altresì conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per la predisposizione delle rispettive proposte, il 20.12.2011. <br />	<br />
Nel caso in esame, la ricorrente ha sostanzialmente contestato il punto 14.1 del bando di gara e l’art. 13 del relativo Capitolato nella parte in cui essi prescrivono il rispetto di tale termine per la ricezione delle offerte. Al riguardo, giova precisare che la clausola inerente al difetto di pubblicità di una gara è immediatamente lesiva degli interessi dei partecipanti, onde deve essere immediatamente censurata.<br />	<br />
La ricorrente avrebbe pertanto dovuto impugnare tempestivamente le clausole sopra citate che prevedevano le descritte modalità di presentazione delle offerte, facendo valere il proprio interesse a non partecipare ad una gara governata da regole ritenute illegittime e quindi tali da rendere l&#8217;aggiudicazione instabile poiché aperta a possibili impugnazioni. La ricorrente, inoltre, se impossibilitata a presentare l’offerta, doveva ugualmente impugnare in modo tempestivo la relativa clausola del bando che, in ragione dell’asserita illegittimità, avrebbe impedito la materiale partecipazione alla gara. <br />	<br />
Avendo viceversa utilmente partecipato alla gara ed anzi puntualmente presentato l’offerta il giorno della scadenza, dimostrando con ciò di poter osservare i ristretti termini previsti dal bando, la ricorrente non ha un interesse qualificato a censurare l&#8217;insufficiente pubblicazione del relativo bando per il solo fatto di non essere risultata aggiudicataria, giacché da tale omissione non ha ricevuto alcun danno né diretto né indiretto ma, semmai, il vantaggio di essersi confrontata con un minor numero di concorrenti eventualmente impossibilitati a partecipare proprio per l’asserito difetto di pubblicità (cfr. in questo senso: T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 25 maggio 2009, n. 805, T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 25 ottobre 2007, n. 1843, T.A.R. Lombardia, Brescia, 8 marzo 2005, n. 131).<br />	<br />
Non è superfluo aggiungere che:<br />	<br />
1) la ditta ricorrente ha eseguito il servizio di allestimento dello stand istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna presso la Borsa Internazionale del Turismo di Milano per gli anni 2010 e 2011. In particolare, essa è risultata aggiudicataria della gara indetta per l’edizione del 2010 e, in forza dell’art. 6 del capitolato d’oneri allegato al bando per l’affidamento del servizio 2010, ha avuto la possibilità di ripetere il servizio l’anno successivo. In ragione dell’esperienza maturata nel settore, deve ritenersi che la STAND UP s.a.s. fosse addirittura facilitata nella predisposizione di una congrua offerta in occasione dell’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento dell’analogo servizio. Ed infatti, la società ha, caso mai, tratto un vantaggio dalla esiguità del termine per presentare l’offerta, in quanto essa era perfettamente a conoscenza delle modalità di gestione del servizio oggetto della gara;<br />	<br />
2) la ricorrente, inoltre, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, si è collocata in seconda posizione (v. verbale n. 3 del 21.12.2011); ciò smentirebbe completamente l’assunto secondo cui il termine sarebbe stato inadeguato stante la mancata integrale pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale della Regione, tra i quali la Planimetria dell’area espositiva, pubblicata in data 7.12.2011;<br />	<br />
3) infine, la circostanza che la superficie assegnata allo stand espositivo fosse pari a 812,50 mq., anziché a 750 mq., come inizialmente indicato nel bando di gara, non deve ritenersi tale da incidere sensibilmente sulla predisposizione dell’offerta, anche alla luce dell’esperienza maturata dalla ricorrente nelle precedenti edizioni della manifestazione. Al contrario, tale discrasia avrebbe dovuto creare maggiori difficoltà in capo alle altre concorrenti, le quali avrebbero potuto “astrattamente” risentire della modifica disposta in itinere dall’Amministrazione. Tra l’altro, al riguardo, è significativo osservare che, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 163/06, la Regione ha tempestivamente provveduto alla pubblicazione della Planimetria dell’area espositiva (in data 7.12.11, appena due giorni dopo la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale dell’Ente).<br />	<br />
Ciò premesso, ritiene il Collegio di procedere allo scrutinio della censura secondo la quale l’asserita incompletezza della dichiarazione relativa ai requisiti di carattere tecnico e professionale, di cui all’art. 12 del Capitolato d’oneri, avrebbe dovuto determinare l’esclusione della concorrente dalla gara, anziché l’integrazione della documentazione depositata in sede di presentazione della domanda di partecipazione (primo e terzo motivo di ricorso).<br />	<br />
In proposito, si deve considerare il punto 18 della domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura. Nell’istanza presentata dai rispettivi amministratori unici e legali rappresentanti della Ingenio Group s.r.l., della Ecoevents s.r.l. e della Veneta Allestimenti s.r.l. (v. doc. 30, 31 e 32 depositati dalla ricorrente), deve anzitutto rilevarsi che le società hanno assolto l’obbligo di indicare le manifestazioni dedicate al turismo e/o all’artigianato e/o all’agroalimentare, con la descrizione dell’oggetto, del rispettivo importo IVA esclusa e dei destinatari pubblici e /o privati. Per quanto attiene alla data o al periodo di esecuzione del servizio, è vero che esse hanno meramente indicato l’anno di espletamento del relativo appalto ed altre volte hanno omesso tale specificazione, ma la mera incompletezza dell’attestazione rilasciata non può determinare l’esclusione dell’impresa dalla gara. Pertanto, del tutto legittimamente, l’Amministrazione si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/06. Ed infatti, tale disposizione è espressione, nel settore degli appalti pubblici, dei principi che sovraintendono l’istruttoria procedimentale, consacrati nell’art. 6 della L. n. 241/90. Essa deve, pertanto, essere intesa nel senso che la stazione appaltante è tenuta a chiedere chiarimenti o a disporre l’integrazione documentale solo laddove gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione. In particolare, la regolarizzazione è consentita solo se la violazione sia squisitamente formale ed il rimedio non alteri, in concreto, la par condicio tra i concorrenti (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 1 settembre 2010, n, 2162).<br />	<br />
Questo è esattamente il caso di specie, nel quale l’A.T.I. aggiudicataria e la seconda classificata hanno tempestivamente assolto l’obbligo di depositare la dichiarazione prescritta dalla lex specialis, dalla quale può e poteva ragionevolmente sostenersi che, in capo alle ditte partecipanti, sussistessero i requisiti necessari.<br />	<br />
In relazione alla asserita illegittima integrazione della documentazione (2° e 7° motivo di ricorso), disposta in favore della seconda classificata, ovvero della Veneta Allestimenti s.r.l., la quale avrebbe omesso di indicare una delle tre opzioni previste nel bando di gara al fine di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di controllo societario sulla ditta dichiarante e sugli altri partecipanti, ritiene il Collegio di dover applicare lo stesso principio sopra esposto, costituendo la medesima una violazione di carattere meramente formale, suscettibile di successiva regolarizzazione. Ed infatti, con nota del 21.12.11 (v. doc. 16 depositato dalla ricorrente in data 20.1.12), la Veneta Allestimenti s.r.l. ha correttamente regolarizzato la dichiarazione previamente e tempestivamente presentata in sede di partecipazione alla gara, dichiarando che “<i>con riferimento al punto 11 dell’Allegato A domanda del bando di gara in oggetto, con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m &#8211; quater, del d.lgs. n. 163/06, precisiamo che Veneta Allestimenti s.r.l. non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente”.</i><br />	<br />
In ordine alle censure (esplicate nel quarto e nel quinto motivo del ricorso introduttivo) con le quali la STAND UP s.a.s. ha contestato la conformità, alle prescrizioni di cui all’art. 12 del Capitolato d’oneri, della natura delle manifestazioni fieristiche cui l’A.T.I. aggiudicataria e la seconda classificata avrebbero partecipato, si osserva quanto segue.<br />	<br />
L’art. 12 sopra citato dispone il possesso, in capo ai partecipanti alla gara, a pena di esclusione, dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo, ovvero di un “fatturato complessivo di almeno € 400.000,00 (al netto di IVA) realizzato negli ultimi tre esercizi (2008, 2009, 2010) negli allestimenti fieristici nell’ambito di manifestazioni dedicate al turismo e/o all’artigianato e/o all’agroalimentare, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi”.<br />	<br />
Esaminata la dichiarazione resa in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte delle società costituenti l’A.T.I. aggiudicataria e della Veneta Allestimenti s.r.l., il Presidente della Commissione giudicatrice ha domandato l’integrazione della documentazione, in particolare l’indicazione della tipologia di fiera nell’ambito della quale la società avrebbe espletato i servizi nei tre esercizi precedenti e la descrizione sintetica della stessa. <br />	<br />
Con nota del 21.12.11 (v. doc. 16 depositato dalla ricorrente in data 20.1.12), l’amministratore della Verona Allestimenti s.r.l. ha comunicato quanto segue: “con riferimento all’allestimento stand per conto della Camera di Commercio di Trieste, nell’ambito della manifestazione fieristica “TriesteAntiqua”, precisiamo che trattasi di manifestazione dedicata all’artigianato e all’esposizione di oggetti di antiquariato e di preziosi”.<br />	<br />
Con nota in pari data (v. doc. 17), la Ingenio Group s.r.l., società mandataria dell’A.T.I. aggiudicataria, inviava alla stazione appaltante una tabella con l’indicazione precisa delle manifestazioni cui aveva partecipato: Poseidonia &#8211; Atene, SMM Amburgo, Euronaval – Parigi, HOST Milano, ILTM Cannes, Salone LIMA – Langkawi, Navy League – Washington, DEFEXPO – Parigi. <br />	<br />
È evidente che si tratti di manifestazioni fieristiche dedicate al turismo crocieristico navale e del lusso, perfettamente aderenti ai requisiti prescritti dalla lex specialis. <br />	<br />
In ogni caso, la valutazione circa la conformità della natura delle singole fiere rispetto alle prescrizioni di gara compete alla stazione appaltante e, per essa, alla Commissione giudicatrice, deputata ad effettuare il relativo giudizio di carattere tecnico – discrezionale, sindacabile dal Giudice solo in ipotesi di irragionevolezza e manifesta illogicità, non ravvisabili nella specie.<br />	<br />
Le censure sono pertanto infondate.<br />	<br />
Parimenti priva di fondamento deve ritenersi la doglianza di cui al sesto motivo di ricorso, secondo la quale il legale rappresentante della Veneta Allestimenti s.r.l., ovvero il Sig. Federico Meneghelli, nel rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 11 del Capitolato d’oneri ed all’art. 38 del d.lgs. n. 163/06, avrebbe falsamente dichiarato di essere il direttore tecnico della società. Tale carica sarebbe infatti rivestita dal Sig. Renzo Martinelli, il quale non avrebbe, peraltro, sottoscritto la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione afferente ai requisiti di ammissione alla procedura.<br />	<br />
Osserva il Collegio che l’art. 14.1 del Capitolato d’oneri stabilisce che “le dichiarazioni e la documentazione contenute nella Busta A, a pena di esclusione, dovranno essere rese e/o sottoscritte dal dichiarante e dal legale rappresentante dell’offerente o da procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge”. <br />	<br />
Ebbene, nel caso di specie, la dichiarazione è stata direttamente resa dall’amministratore unico e legale rappresentante della Veneta Allestimenti s.r.l. (v. doc. 32 depositato dalla ricorrente in data 20.1.12). Ed infatti, dalla visura camerale della società (v. doc. 34), emerge che il Sig. Federico Meneghelli (dichiarante) è l’unico soggetto autorizzato a rappresentare legalmente la società in forza di relativo atto di nomina del 3.7.07. <br />	<br />
La dichiarazione da lui rilasciata è dunque sufficiente ad assolvere gli adempimenti prescritti dalla lex specialis, la quale non prescrive il rilascio della stessa da parte del direttore o del responsabile tecnico (trattasi di figure distinte e, come emerge dalla visura camerale sopra citata, la Veneta Allestimenti s.r.l. è dotata del solo responsabile tecnico nella persona del Sig. Renzo Meneghelli), né degli altri eventuali soci, né ad opera degli amministratori cessati nell’ultimo triennio, come sostenuto dalla ricorrente nell’ottavo motivo di ricorso in relazione all’ATI aggiudicataria. <br />	<br />
Infondato deve altresì ritenersi il nono motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la legittimità dei punteggi assegnati alle ditte partecipanti in sede di valutazione dell’offerta tecnica, asserendo in via del tutto generica la mancanza di numerosi elaborati progettuali e schede richiesti dal bando e dal capitolato e, poi, limitandosi a constatare la mancata presentazione della progettazione dell’impianto elettrico da parte della A.T.I. aggiudicataria e della seconda classificata.<br />	<br />
Al riguardo è sufficiente prendere visione del punto 14.2 del Capitolato d’oneri, rubricato “Contenuto della Busta B – Offerta tecnica”, il quale dispone che: “La Busta B, sulla quale dovrà essere indicata l’intestazione del mittente e, a pena di esclusione, la dicitura “Offerta Tecnica”, deve contenere:<br />	<br />
• progetto dello stand, costituito dai seguenti elaborati:<br />	<br />
a) relazione tecnico-illustrativa del progetto, dei materiali e delle attrezzature; dovrà contenere un capitolo dedicato alla sostenibilità ambientale del progetto, all’interno del quale dovranno essere descritte in maniera dettagliata (…)<br />	<br />
b) planimetrie e sezioni caratteristiche;<br />	<br />
c) tavole di dettaglio e rappresentazioni tridimensionali;<br />	<br />
• relazione analitica dei servizi necessari alla perfetta esecuzione del presente appalto;<br />	<br />
• schede tecniche dei materiali utilizzati;<br />	<br />
• ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione dell’offerta”.<br />	<br />
Orbene, dagli atti del giudizio emerge che sia l’A.T.I. aggiudicataria che la Veneta Allestimenti s.r.l. hanno adempiuto all’obbligo di deposito di tutta la documentazione sopra descritta, viceversa il relativo difetto avrebbe determinato l’esclusione dalla gara. Il deposito del progetto dell’impianto elettrico e luci, la cui mancanza è censurata dalla ricorrente, non è espressamente prescritto dalla lex specialis in questa fase, attenendo a quella più propriamente esecutiva in collaborazione diretta con l’Ente Fiera di Milano. <br />	<br />
Ad ogni modo, dalla relazione tecnica della Ingenio Group s.r.l. (v. doc. 35), si evince che, in ossequio al punto 3 del Capitolato d’oneri ed in vista dell’ottimizzazione dei consumi energetici ed idrici, la società si è assunta l’impegno di fornire l’area espositiva di Conta Corrente fornita da Energrid in modo da poter valutare i consumi e i costi effettivi legati agli allestimenti e agli utilizzi di energia (pag. 8 e 10). È evidente l’assunzione dell’impegno di realizzare un impianto che sia congruo anche rispetto alle esigenze di sostenibilità ambientale. Dal documento n. 14 depositato dalla Regione, inoltre, si rileva che il responsabile del Customer Service presso la B.I.T. Milano ha approvato il progetto dell’aggiudicataria, non avendo riscontrato alcuna irregolarità. <br />	<br />
Ciò chiarito, deve ritenersi che le contestazioni effettuate in ordine alle valutazioni della Commissione giudicatrice sulle singole voci dell’offerta tecnica presentata dall’A.T.I. aggiudicataria e dalla Veneta Allestimenti s.r.l. attengano ad un giudizio afferente la discrezionalità tecnica, rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante e sindacabile in sede giurisdizionale solo in ipotesi di manifesta irragionevolezza, non sussistente nella specie.<br />	<br />
Anche la censura (12° motivo) secondo la quale la Legge e la lex specialis (art. 12 del Capitolato d’oneri) richiederebbero in capo all’aggiudicataria la necessaria abilitazione per l’installazione e il cablaggio degli impianti elettrici, o, in alternativa, la dichiarazione di avvalersi dell’istituto del subappalto per l’esecuzione dei relativi lavori, è priva di fondamento. Ed infatti, l’art. 12 del Capitolato prescrive “il possesso delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni specifiche richieste per legge in riferimento alla tipologia di servizi richiesti”. Al riguardo, giova osservare che entrambe le società costituenti l’A.T.I. aggiudicataria sono iscritte al Registro presso la rispettiva competente Camera di Commercio per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto della presente gara e, in quanto tali, sono abilitate al suo espletamento.<br />	<br />
Il motivo di ricorso (undicesimo) relativo all’illegittimità del bando di gara nella parte in cui esso non prescriverebbe l’obbligo, in capo ai partecipanti, ed in particolare all’aggiudicataria, di allegazione del D.U.R.C. è inammissibile. Ed invero, con la propria partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la STAND UP s.a.s. ha sostanzialmente manifestato di prestare acquiescenza alle regole della procedura così disposte, viceversa essa avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la lex specialis per violazione dei superiori interessi pubblici di tutela dei lavoratori, di provvista di risorse per la finanza pubblica e di corretta concorrenza tra le imprese di ciascun settore. <br />	<br />
In ogni caso, anche laddove, come nella specie, il bando non contempli la verifica della regolarità contributiva, la stazione appaltante deve procedere alla relativa acquisizione d’ufficio, quanto meno in sede di aggiudicazione del contratto ex art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/06, o di stipula dello stesso (v. art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 207/10), atteso che le disposizioni normative che prevedono l’obbligo della regolarità contributiva sono poste a tutela di interessi pubblici superiori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1 agosto 2007, n. 4273).<br />	<br />
Ad ogni modo, la prima e la seconda classificata in graduatoria, come si evince dal documento 17 depositato dall’Amministrazione in data 23.1.2012, hanno provveduto alla presentazione dei rispettivi documenti attestanti la regolarità contributiva.<br />	<br />
Per quanto attiene specificamente alla posizione contributiva della Ecoevents s.r.l., è sufficiente aver riguardo al documento n. 11 depositato dalla Regione Sardegna in data 10.5.2012, il quale attesta la regolarità contributiva della società.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
III. Ritiene ora il Collegio di dover procedere all’esame del ricorso per motivi aggiunti. All’uopo, si rende necessaria una sintesi delle censure dedotte dalla STAND UP s.a.s..<br />	<br />
Con il primo motivo, la società afferma la violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/06 stante la mancata presentazione della relativa dichiarazione da parte degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, anche se cessati. La doglianza ricalca quella esposta nell’ottavo motivo del ricorso introduttivo e deve ritenersi assorbita.<br />	<br />
Con il secondo motivo, la ricorrente esplicita la censura previamente formulata in sede di atto introduttivo del giudizio (undicesimo motivo), la quale deve pertanto ritenersi assorbita.<br />	<br />
Stessa sorte per i motivi terzo, quarto e settimo, i quali sono stati esaminati in sede di scrutinio del quarto e quinto motivo di ricorso introduttivo.<br />	<br />
Con il quinto motivo, la STAND UP s.a.s. lamenta la violazione dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/06 e dell’art. 24 del Capitolato d’oneri, ai sensi dei quali il contratto non può essere stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 79 del decreto citato. Ad avviso della ricorrente, inoltre, tale termine non sarebbe stato rispettato anche perché, in data 11.1.2012, la Regione non avrebbe ancora terminato la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria, il cui esito positivo costituirebbe presupposto di efficacia della aggiudicazione medesima.<br />	<br />
Il motivo non è fondato.<br />	<br />
Ed infatti la comunicazione all’A.T.I. costituenda tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l. dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto di servizi è avvenuta in data 30.12.2011, con nota prot. n. 18036/XI.4.1 (v. doc. 24 depositato dalla ricorrente in data 20.1.12). <br />	<br />
Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 13.2.2012 (v. doc. 10 depositato dalla Regione in data 10.5.12).<br />	<br />
Deve, pertanto, concludersi che il termine di cui all’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/06 sia stato rispettato.<br />	<br />
Dall’infondatezza delle censure formulate dalla ricorrente discende il rigetto del sesto motivo di ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stata dedotta l’illegittimità in via derivata dell’eventuale successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l.. L’aggiudicazione definitiva è stata infatti comunicata dall’Amministrazione fin dal 30.12.11.<br />	<br />
IV. Dalla legittimità delle operazioni di gara deriva l’infondatezza dell’istanza risarcitoria.<br />	<br />
V. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide: <br />	<br />
&#8211; respinge i ricorsi, principale e per motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione; <br />	<br />
&#8211; respinge la domanda risarcitoria;<br />	<br />
&#8211; condanna la STAND UP di Mauro Martinez &#038; C. s.a.s. a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna la somma di €. 4.000,00 (quattromila) per spese di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/09/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-13-9-2012-n-800/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2012 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2011 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2011-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2011-n-800/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2011 n.800</a></p>
<p>Pres. Romeo &#8211; Est. Anastasi Nòvasol Calabria srl (Avv.ti E. Saldutti, S. Starace, V. Viti) c/ Regione Calabria (Avv. G. Naimo) Ambiente e territorio – Energia – Impianto fotovoltaico &#8211; Autorizzazione unica &#8211; Istanza – Silenzio della P.A. – Termine di 180 giorni – Decorrenza – Illegittimità – Sussiste E’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2011-n-800/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2011 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-6-2011-n-800/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2011 n.800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romeo &#8211; Est. Anastasi<br /> Nòvasol Calabria srl (Avv.ti E. Saldutti, S. Starace, V. Viti) c/ Regione<br /> Calabria (Avv. G. Naimo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Energia – Impianto fotovoltaico &#8211;  Autorizzazione unica &#8211; Istanza – Silenzio della P.A. – Termine di 180 giorni – Decorrenza – Illegittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione regionale in ordine all’istanza di autorizzazione unica si sensi dell’art. 12 D.lgs. 387/2003 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltica, poichè si pone in contrasto  con il principio fondamentale  del Decreto citato, che esige la conclusione del procedimento entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione della relativa istanza, in coerenza con le regole della semplificazione amministrativa e della celerità, in modo uniforme e sull’intero territorio nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso R.G. n. 181 del 2011, proposto da<br />	<br />
<b>“Nòvasol Calabria srl</b>”, rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Saldutti, Sergio Starace, Valeria Viti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Attinà, in Catanzaro, corso Mazzini, n. 4; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211;<b>Regione Calabria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Naimo, con domicilio eletto presso Giuseppe Naimo in Catanzaro, <b>Uff.Legale Reg.Cal</b>; <b>Regione Calabria -Dipartimento Attivita&#8217; Produttive,Settore 2</b>, <b>Politiche Energetiche ed Attivita&#8217; Estrattive</b>; &#8211;<b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente pro-tempore;<br />
&#8211;<b>Dipartimento Attivita&#8217; Produttive, Settore 2 Politiche Energetiche ed Attivita&#8217; Estrattive della Regione Calabria</b>;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giuseppe Naimo, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catanzaro, presso Avvocatura Regionale Palazzo Europa;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per ottenere la declaratoria di illegittimità</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del silenzio mantenuto dalla Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive, Settore 2°, Politiche Energetiche ed Attività Estrattive sulla istanza di attivazione del procedimento di autorizzazione unica presentata dalla ricorrente in data 30.12.2009, nonché sulla diffida inoltrata in data 22.09.2010;<br />	<br />
e per<br />	<br />
&#8211; l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l’ordine alla Regione di provvedere sulla predetta istanza e la nomina di un Commissario ad acta;<br />	<br />
nonché per<br />	<br />
&#8211; la condanna della Regione al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 104/2010.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa; <br />	<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato in data 28.1.2011 e depositato in data 11.2.2011, la ricorrente società premetteva che, in data 30.12.2009, aveva presentato, presso la Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive, istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 della D.lgs. 387/2003 e s.m.., per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, comprensivo delle opere strumentali, delle infrastrutture indispensabili e delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, della potenza nominale attesa di 1,70 MW, da ubicare nel Comune di Cassano allo Ionio, in contrada “ Parco Nuovo”, precisando che, a tal uopo, aveva ottenuto il necessario preventivo di connessione alla rete di trasmissione nazionale, aveva sottoposto il progetto al Comune competente ai fini della localizzazione dell’opera, aveva costituito, come previsto dal legislatore regionale, una società di scopo con sede nella Regione Calabria.<br />	<br />
Esponeva che, in data 23 marzo 2010, aveva altresì prodotto, presso i competenti uffici regionali, una perizia giurata inerente l’importo totale, la durata dei lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.<br />	<br />
Con il presente ricorso, lamentava che, nonostante la completa produzione documentale, la Regione Calabria non si determinava sulla precitata istanza, per cui si vedeva costretta ad inviare la lettera di diffida del 22.09.2010 e, infine, a proporre l’odierno, per ottenere la declaratoria di illegittimità del comportamento serbato dall’Amministrazione Regionale.<br />	<br />
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:<br />	<br />
I) Violazione e falsa applicazione art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m. e i.; Violazione e falsa applicazione della legge della Regione Calabria n. 42/2008. Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 2 bis legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;<br />	<br />
Il comportamento serbato dalla Regione Calabria, che non avrebbe neanche provveduto a convocare la necessaria Conferenza dei Servizi, si porrebbe in contrasto con l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nonché con la l. r. n. 42/2008, che, agli artt. 6 e 8 dell’Allegato 1, prescriverebbe agli uffici regionali competenti una preliminare verifica della documentazione inoltrata dai proponenti nonché la convocazione, entro il termine di 30 giorni dalle conclusioni istruttorie preliminari, della Conferenza dei Servizi, secondo i criteri espressi dalla giurisprudenza costituzionale, che avrebbe ribadito la natura di principio fondamentale del termine di 180 giorni, per la conclusione del procedimento.<br />	<br />
II) Violazione degli artt. 2, 2 bis e 3 della legge 7/08/1990 n. 241 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché dei principi generali in tema di conclusione del procedimento amministrativo, del principio di buon andamento della P.A. – Eccesso di potere per illogicità – Contraddittorietà; Violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, nonché della L. R. Calabria n. 42/2008 e della L. R. Calabria n. 19/2001; Violazione dell’obbligo di provvedere. <br />	<br />
Il comportamento osservato dalla Regione si porrebbe altresì in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, inerente l’obbligo di concludere i procedimenti avviati, con ciò determinando ingenti danni di natura economico-finanziaria, per avviare l’iter amministrativo di autorizzazione unica.<br />	<br />
Dopo aver formulato istanza di risarcimento danni, concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />	<br />
Con atto depositato in data 3.3.2011, si costituiva la Regione Calabria e, con memoria depositata in data 1.4.2011, deduceva l’insussistenza dell’obbligo di provvedere, a causa della incompletezza dell’istanza della ricorrente società, alla luce della nuova disciplina in materia di autorizzazione unica. Sotto altro aspetto, evidenziava che il ricorso sarebbe altresì inammissibile ed improcedibile, poiché parte ricorrente non avrebbe ottemperato all’obbligo di integrare la propria istanza mediante la produzione della documentazione prevista al punto 13 della Parte III delle Linee Guida, entrate in vigore in data 3.10.2010, entro novanta giorni dal termine per l’adeguamento di cui al punto 18.3.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 8.4.2011, parte ricorrente evidenziava che le ulteriori integrazioni documentali, imposte dalle Linee Guida e della Delibera della Giunta Regione Calabria 29.12.2010, n. 871, pubblicata sul BURC dello 02.02.2011, di recepimento delle stesse, non si sostanzierebbero in una variazione progettuale e, quindi, non determinerebbero né la sospensione né l’interruzione dell’iter procedimentale.<br />	<br />
Ribadiva, inoltre, che la documentazione prodotta alla data del 30.12.2009, unitamente all’istanza di Autorizzazione Unica, sarebbe sufficiente a soddisfare anche le previsioni poste dalla successiva Delibera di G.R. n. 871/2010, di recepimento delle “Linee Guida” e, inoltre, né il prescritto aggiornamento delle dichiarazioni, né la prescritta integrazione del pagamento degli oneri istruttori potrebbero aver determinato la decorrenza ex novo del termine per provvedere in favore della Regione. <br />	<br />
Con memoria depositata in data 08/04/11, la Regione Calabria precisava che il progetto presentato dalla ricorrente società non sarebbe completo della soluzione di connessione indicata al punto 13.1, lettera f) della Parte III delle “Linee Guida” e non avrebbe ancora ottenuto il prescritto parere di nulla-osta ambientale, in ottemperanza alla disposizione transitoria di cui al punto 18.5 del D.M. Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, il ricorso passava in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b>1. Con il presente ricorso, viene chiesta la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive, Settore 2, Politiche Energetiche ed Attività Estrattive sull’istanza del 30.12.2009 della ricorrente “Nòvasol Calabria s.r.l.”, con sede in Belvedere Marittimo (Cs), intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 della D.lgs. 387/2003 e s.m.., per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, comprensivo delle opere strumentali, delle infrastrutture indispensabili e delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da ubicare nel Comune di Cassano allo Ionio, in contrada “ Parco Nuovo”, della potenza nominale attesa di 1,70 MW.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>2.1.Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il secondo profilo di gravame, giacchè presuppongono la soluzione di identiche questioni.<br />	<br />
Con il primo motivo, la ricorrente “Nòvasol Calabria s.r.l.” deduce che il comportamento inerte della Regione Calabria, che non avrebbe neppure provveduto a convocare la necessaria Conferenza dei Servizi, si porrebbe in contrasto con l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nonché con la l. r. n. 42/2008, che, agli artt. 6 e 8 dell’Allegato 1, prescrive che gli uffici regionali competenti effettuino una preliminare verifica della documentazione inoltrata dai proponenti e convochino, nel termine di 30 giorni dalle conclusioni istruttorie preliminari, la Conferenza dei Servizi, secondo i criteri espressi dalla giurisprudenza costituzionale, che ha ribadito la natura di principio fondamentale del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento.<br />	<br />
Con il secondo motivo, deduce che il comportamento osservato dalla Regione Calabria violerebbe altresì l’art. 2 della legge n. 241/1990, in tema di obbligo di concludere i procedimenti avviati, con ciò determinando ingenti danni correlati in capo alla ricorrente società.<br />	<br />
Il Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387, emanato in Attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità ( seguita poi dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/28/CE del 23 aprile 2009, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), con l’art. 12, comma 3, prevede che &#8220;La costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico&#8221;.<br />	<br />
Il successivo comma 4 prevede che &#8220;L&#8217;autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. [&#8230;] Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni&#8221;.<br />	<br />
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (con sent. 29.5.2009 n.166 e, in particolare, con sent. 6.11.2009 n. 282), l&#8217;energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle “fonti energetiche rinnovabili”, come si evince dalla lettura dell&#8217;art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell&#8217;art. 12 del D. L. n. 387 del 2003, che enunciano i princìpi fondamentali in materia (Corte Cost., sent. 9.11.2006 n. 364), rilevanti ai sensi dell’art. 117, comma 3° , Cost. (&#8220;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia&#8221;).<br />	<br />
Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge 23.8.2004, n. 239, che ha realizzato &#8220;il riordino dell&#8217;intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice&#8221; (cfr: Corte Cost. sent. 14.10.2005 n. 383).<br />	<br />
Invero, l&#8217;utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l&#8217;ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall&#8217;Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell&#8217;11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).<br />	<br />
La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell&#8217;impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell&#8217;ambito della suddetta conferenza di servizi ( conf.: Cons. Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849).<br />	<br />
La cosiddetta &#8220;moratoria eolica” si pone anche in contrasto con i principi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della già citata Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE &#8220;direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità&#8221;, che ha individuato, tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, quello di &#8220;ridurre gli ostacoli normativi all&#8217;aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili&#8221;, quello di &#8220;razionalizzare e accelerare le procedure all&#8217;opportuno livello amministrativo&#8221;, quello di &#8220;garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili&#8221; nonché con lo spirito di “favor” per gli impianti di tale tipologia, che traspare, da tutta la precitata normativa comunitaria ed internazionale.<br />	<br />
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124 del 1.4.2010 ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15), degli artt. 2, 3, comma 1, dell’Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), evidenziando, in particolare, il contrasto con le esigenze di semplificazione amministrativa e l&#8217;introduzione di ingiustificate restrizioni all&#8217;accesso al mercato.<br />	<br />
Con riferimento al primo aspetto, la pronuncia della Corte ha confermato che la previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico, volto al rilascio di un&#8217;autorizzazione unica (delineato dall&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387), costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa (come già evidenziato con la sent. n. 364 del 2006, concernente la disciplina della regione Puglia degli impianti eolici, e la sentenza n. 282 del 2009, relativa alle previsioni della regione Molise in tema di impianti eolici e fotovoltaici), per cui censura di illegittimità costituzionale sia la proroga della sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al superamento di tale termine massimo, sia la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati.<br />	<br />
Con riferimento al secondo aspetto, ha espressamente indicato come contraria al &#8220;libero mercato&#8221; ed alla libera circolazione di servizi la disciplina regionale che definisce requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere parte della potenza autorizzabile, definendo una preferenza per il partenariato calabrese ed imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel territorio regionale. <br />	<br />
In quest’ottica, va riconosciuto all&#8217;art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22-02-2010, n. 1020). <br />	<br />
La sentenza Corte Cost. 1.4.2010 n. 124 ha altresì precisato che l&#8217;art. 2, comma 1, della legge regionale n. 42 del 2008, che individua, nelle more di approvazione del PEAR e della ripartizione tra regioni della produzione di energia, limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili entro l&#8217;anno 2009, fissa senza alcun criterio i suddetti limiti, pregiudicando l&#8217;iniziativa economica del relativo settore, nonché il raggiungimento dell&#8217;obiettivo dell&#8217;incremento della produzione di tale energia perseguito dallo Stato, in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari ( direttive 2001/77/CE e 2006/32/CE e Protocollo di Kyoto, ratificato e reso esecutivo con legge n. 120 del 2002), i quali, nell&#8217;incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo, con conseguente violazione anche degli artt. 41 e 117, primo comma, della Costituzione. <br />	<br />
2.2. Nella specie, risulta che la ricorrente società ha presentato, in data 30.12.2009, presso la Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive, istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 della D.lgs. 387/2003 e s.m.., corredata della prescritta documentazione, ai sensi della vigente normativa di cui alla legge regionale 29/12/2008 n. 42, per l’approvazione del relativo progetto, dopo aver ottenuto il necessario preventivo di connessione alla rete di trasmissione nazionale, dopo aver costituito, come previsto dal legislatore regionale, una società di scopo con sede nella Regione Calabria.<br />	<br />
Non essendo validamente in contestazione tale dato, il Collegio deve convenire che il termine di 180 giorni per provvedere, previsto dall’art. 12, comma 4°, del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387, nel caso di specie, veniva a scadere alla data del 30 giugno 2010.<br />	<br />
Risulta che le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, invocate dalla difesa della Regione Calabria, siano state adottate con il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.<br />	<br />
Pertanto, nessuna interferenza, poteva assumere, nel procedimento di che trattasi, “ratione temporis”, la sopravvenuta normativa. <br />	<br />
Conseguentemente, l’operato della Regione Calabria non può essere ritenuto condivisile, poiché si pone in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento entro il termine definito di 180 giorni dalla presentazione della relativa istanza di Autorizzazione Unica, in coerenza con le regole della semplificazione amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale ( conf.: Corte Cost. sent. 9.11.2006 n. 364, 14.10.2005 n. 383 e n. 336 del 2005). <br />	<br />
Pertanto, le doglianze di parte ricorrente si appalesano condivisibili. <br />	<br />
2.3. In definitiva, ritiene il Collegio di poter dichiarare l&#8217;illegittimità del comportamento inerte serbato dalla Regione Calabria, con conseguente declaratoria dell&#8217;obbligo della stessa di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine alla istanza della ricorrente società, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente decisione.<br />	<br />
Decorso inutilmente detto termine, parte ricorrente, potrà adire questo Tribunale con una nuova istanza, al fine di ottenere la nomina di un commissario ad acta, che provveda in luogo della Regione inadempiente. <br />	<br />
3. Quanto al contenuto del provvedimento finale da assumere, ritiene il Collegio di non avere elementi per potersi spingere sino alla verifica del contenuto dell&#8217;obbligo di provvedere, in relazione alla situazione sostanziale posta a fondamento del ricorso ed all&#8217;istanza di parte ricorrente, risultando siffatta verifica molto complessa ed involgente la valutazione di elementi di connotati da elevata discrezionalità tecnica ed amministrativa.<br />	<br />
Non può, pertanto, questo Giudice formulare la benché minima valutazione, in ordine alle modalità operative concrete ed opportune per perseguire gli interessi pubblici emergenti nel procedimento in questione, per la definizione della pretesa sostanziale vantata, che va rimessa a un momento successivo ed alla eventuale impugnativa del provvedimento espresso che verrà emanato.<br />	<br />
3 .Va, infine, rigettata la domanda con cui si chiede la condanna dell&#8217;amministrazione resistente al risarcimento dei danni. <br />	<br />
Invero, la domanda viene prospettata in modo generico nonché in assenza di una sufficiente e concreta dimostrazione degli elementi probatori a fondamento della pretesa fatta valere, sia avuto riguardo all&#8217;effettiva sussistenza di un danno, sia avuto riguardo al suo ammontare ( ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI . 14.1.2000 n. 244, T.A.R. Lazio, I Sez., 17 gennaio 2001 n. 252). <br />	<br />
Inoltre, la complessità dell’attività di analisi della domanda di Autorizzazione Unica, caratterizzata da elevati profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, non consente di formulare quel giudizio prognostico necessario, poiché ciò presupporrebbe un’inammissibile sostituzione del giudice alla P.A. agente, anche in relazione alle ulteriori determinazioni ancora da adottare.<br />	<br />
Quanto all’elemento soggettivo, la colpa della P.A. può ritenersi sussistente solo quando la violazione risulti grave nonché commessa in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimenti normativi e giuridici, tali da palesare la negligenza dell&#8217;organo nell&#8217;assunzione del provvedimento viziato, mentre tale colpa va esclusa nelle ipotesi di errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull&#8217;interpretazione di una norma, in caso di formulazione incerta di una norma da poco entrata in vigore, in caso di rilevante complessità del fatto o nelle ipotesi di illegittimità dell&#8217;atto derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata ( ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 13.7. 2006 n. 4440 e Sez. VI, 9.11.2006, n. 6607). <br />	<br />
Tale ultima è l’ipotesi verificata nel caso di specie, in cui si tratta di applicare una normativa complessa, nell’ambito della quale sono altresì intervenute varie sentenze di declaratoria di illegittimità costituzionale.<br />	<br />
Pertanto, non può che respingersi la richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti. <br />	<br />
La complessità delle questioni valutate consente di disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza. <br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>va respinta la domanda cautelare sull&#8217;aggiudicazione di una fornitura microscopi e sistemi di acquisizioni immagini da destinare ad un dipartimento medicina di laboratorio, se e&#8217; ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione della fornitura in controversia alla stazione appaltante. In primo grado si era deciso che la domanda cautelare potesse essere</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-800/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va respinta la domanda cautelare sull&#8217;aggiudicazione di una fornitura microscopi e sistemi di acquisizioni immagini da destinare ad un dipartimento medicina di laboratorio, se e&#8217; ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione della fornitura in controversia alla stazione appaltante. In primo grado si era deciso che la domanda cautelare potesse essere decisa sulla base del principio della prova di resistenza sul punteggio, prova che va superata per poter adottare una pronuncia di sospensione; sono poi valutabili in sede cautelare solo le valutazioni tecniche operate dalla Commissione che appaiano affette da vizi di palese incoerenza e incongruità, mentre non e&#8217; inoltre rilevante la circostanza che vi sia stata la presenza di un consulente estraneo alla commissione tecnica. Sempre in primo grado, nell&#8217;ordinanza impugnata si era stabilito che, qualora debbano essere concessi termini a difesa sul ricorso incidentale, l&#8217;esame del contenuto dell&#8217;istanza cautelare incidentale puo&#8217; non essere contestuale rispetto all&#8217;istanza cautelare principale , perche&#8217; l’art. 120 del codice del processo amministrativo impone, anche nel caso in cui siano concessi termini a difesa, di adottare una pronuncia sull’istanza cautelare principale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00800/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00977/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 977 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Nikon Instruments Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso Chance Studio Legale Clifford in Roma, via di Villa Sacchetti N. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico, 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Carl Zeiss S.r.l., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lucio Filippo Longo, con domicilio eletto presso Lucio Filippo Longo in Roma, piazza della Marina, 1; Olympus Italia S.r.l.; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00122/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE FORNITURA MICROSCOPI E SISTEMI DI ACQUISIZIONI IMMAGINI DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e di Carl Zeiss S.r.l.;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Police, Romagnoli, Longo;	</p>
<p>Considerato che in questa sede cautelare di appello non sono emersi nuovi elementi idonei a far prevedere un favorevole esito del merito del ricorso in primo grado.	</p>
<p>Ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione della fornitura in controversia alla stazione appaltante.	</p>
<p>Compensate le spese di questa fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello.	</p>
<p>Compensa le spese di questa fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2010 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2010 n.800</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. P. CorciuloConsorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta (Avv. Felice Laudadio) c. Comune di Sparanise (Avv. Francesco Miani) c. Esogest Ambiente S.r.l. (Avv. Giovanni Nacca) sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 135, comma I, lett. e) D.Lgs. 104/10 e degli art. 15, comma V, e art. 16,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2010 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2010 n.800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Guida,<i> est.</i> P. Corciulo<br />Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta (Avv. Felice Laudadio) c. Comune <br />di Sparanise (Avv. Francesco Miani) c. Esogest Ambiente S.r.l. (Avv. Giovanni Nacca)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 135, comma I, lett. e) D.Lgs. 104/10 e degli art. 15, comma V, e art. 16, comma I, D.lgs. 104/2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma I, lett. e), D.Lgs. 104/2010 – Nella parte in cui devolve alla competenza esclusiva del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto la materia dei rifiuti &#8211; Contrasto con il principio del Giudice naturale precostituito per Legge – Sussiste	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma V e 16, comma I, D.lgs. 104/2010 – Nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare &#8211; Contrasto con l’art. 24 Cost.– Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve essere sollevata la questione di costituzionalotà dell’art. 135, comma I, lett. e) D.Lgs. 104/10 per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione, nella parte in cui è attribuita al TAR Lazio con sede in Roma la competenza esclusiva per le controversie aventi ad oggetto la gestione del ciclo dei rifiuti. La norma costituzionale ora citata, stabilendo che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, esclude che vi possa essere una designazione del giudice da parte del Legislatore con norme singolari, che deroghino alla regola generale per cui la competenza del G.A. è stabilita sull’efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante<sup>1</sup>	</p>
<p>2. L’art. 15, comma V, e l’art. 16, comma I, D.lgs. 104/2010, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare, sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia, risultano in contrasto con l’art. 24, co. 1, e con l’art. 111, co. 1, Cost.. Infatti la tutela cautelare è garanzia essenziale e strumento necessario per l’effettivo soddisfacimento dei diritti e degli interessi legittimi che costituiscono l’oggetto del giudizio, evitando che il tempo necessario per la definizione della causa determini un pregiudizio grave e irreparabile per le pretese sostanziali della parte che ha ragione, per cui la tutela cautelare richiede sempre risposte immediate e non ammette interruzioni.	</p>
<p></b>___________________________</p>
<p><sup>1</sup><i>Nella specie è stata impugnata innanzi al TAR  la deliberazione del Consiglio Comunale che ha provveduto a rescindere un contratto di convenzione stipulato con il Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta avente ad oggetto tutto il ciclo integrato dei rifiuti</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5603del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta</b>, in persona del commissario liquidatore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Felice Laudadio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via F. Caracciolo n. 15;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Sparanise</b>, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avvocato Francesco Miani, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Toledo n. 116; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Esogest Ambiente S.r.l.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Nacca, con domicilio eletto in Napoli, via Fedro n. 7, presso lo studio dell’avvocato Lucio Iannotta; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 luglio 2010 con cui si provvede alla rescissione di ogni rapporto giuridico con il Consorzio ricorrente per asseriti gravi inadempimenti e scelta di indire nuova gara per la gestione del servizio; di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sparanise;<br />	<br />
Vista la domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; Il Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta, titolare di convenzione avente ad oggetto tutto il ciclo integrato dei rifiuti, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Sparanise n. 18 del 20 luglio 2010 con cui il predetto ente lo<br />
&#8211; a fondamento dell’impugnazione sono stati dedotti profili di violazione di legge, stante la natura obbligatoria del Consorzio ricorrente ai sensi dell’art. 16 della legge Regione Campania n. 4 del 2007, oltre a profili di eccesso di potere per irraziona<br />
Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; in base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, se<br />
&#8211; l’art. 16 del codice del processo amministrativo prevede che “la competenza di cui agli articoli 13 e 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari” (co. 1) e “il difetto di competenza è rilevato, anche d&#8217;ufficio, con ordinanza che indica il g<br />
&#8211; l’art. 15, co. 5, dello stesso codice prevede che “quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell&#8217;<br />
Ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; l’art. 132, co. 1, lett. e), del codice del processo amministrativo risulta in contrasto con l’art. 76 cost. nella parte in cui sancisce che l&#8217;esercizio della funzione legislativa delegata al Governo sia aderente ai principî e criteri direttivi stabilit<br />
&#8211; l’art. 135, co. 1, lett. e), del codice del processo amministrativo appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge; infatti la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i<br />
&#8211; l’assenza di un adeguato fondamento giustificativo della nuova competenza funzionale attribuita al T.a.r. del Lazio, slegata da un razionale criterio di collegamento col giudice designato, induce a dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 135<br />
&#8211; l’art. 132, co. 1, lett. e), del codice del processo amministrativo risulta infine in contrasto con l’art. 76 cost., nella parte in cui sancisce che l&#8217;esercizio della funzione legislativa delegata al Governo sia aderente ai principî e criteri direttivi<br />
&#8211; l’art. 15, co. 5, e l’art. 16, co. 1, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare, sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia, risultano in contrasto con l’art. 24,<br />
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale, oltre che non manifestamente infondate, si palesano altresì rilevanti in quanto:<br />	<br />
&#8211; la controversia in esame riguarda la materia dei rifiuti;<br />	<br />
&#8211; le norme richiamate inibiscono la decisione dell’impugnativa e dell’istanza cautelare, imponendo la rilevazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale;<br />	<br />
Riservata ogni altra decisione all’esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell’incidente di costituzionalità;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>dichiara rilevanti per la decisione dell’impugnativa e dell’incidente cautelare proposti con il ricorso n. 5603/2010 e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 135, co. 1, lett. e), dell’art. 16, co. 1, e dell’art. 15, co. 5, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25, 24 e 111 della Costituzione; sospende il giudizio in corso; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/11/2010</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-12-2007-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-12-2007-n-800/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.800</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente ed estensore B. O. (avv.ti M. T. D&#8217;Antonio, B. Di Pietrantonio e A. De Paulis) c/ QUESTURA TERAMO (Avv. dist. St.) sui requisiti per la conversione del permesso di soggiorno del &#8220;minore affidato&#8221; Stranieri &#8211; Domanda di conversione di un permesso di soggiorno quale “minore affidato”</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente ed estensore<br /> B. O. (avv.ti M. T. D&#8217;Antonio, B. Di Pietrantonio e A. De Paulis) c/ QUESTURA TERAMO (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti per la conversione del permesso di soggiorno del &ldquo;minore affidato&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; Domanda di conversione di un permesso di soggiorno quale “minore affidato” in permesso di soggiorno “per motivi di lavoro o di studio” – Rigetto per mancata dimostrazione del requisito richiesto dall’art. 32 comma 1 bis T.U. D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di conversione del permesso di soggiorno quale “minore affidato” in permesso di soggiorno “per motivi di lavoro o di studio”, è illegittimo il diniego questorile motivato con riferimento alla mancata frequentazione per almeno due anni di un progetto di integrazione civile o sociale gestito da Ente pubblico, trattandosi di un requisito richiesto dal comma 1 bis art. 32, T.U. approvato con D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come aggiunto dall&#8217;art. 25, L. 30 luglio 2002, n. 189, soltanto per i “minori non accompagnati”. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nella specie, il Collegio abruzzese ha respinto l’interpretazione della Questura di Teramo tesa ad applicare il requisito dell’art. 32, co. 1 bis D.Lgs. n. 286/98 anche alla ricorrente, sebbene qualificabile, ai sensi della disciplina speciale, “minore affidato” (cittadina di nazionalità albanese, minore di età all’epoca dell’ingresso nel territorio italiano, affidata al fratello residente in Italia con regolare permesso di soggiorno).<br />
In altre parole, secondo il T.A.R. Abruzzo, ”non esiste alcuna connessione, come afferma l’amministrazione resistente tra la disposizione di cui ai commi 1 ed 1 bis dell’art. 32, essendo chiaramente diretti l’uno in favore dei minori che hanno goduto dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 31 ed ai minori comunque affidati ed il secondo “ai minori non accompagnati”. <br />
Viene sconfessata anche la tesi interpretativa della P.A. circa la rilevanza dirimente, ai fini della applicazione delle norme in questione (artt. 31 e 32 D. Lgs. n. 286/98), dell’età in cui ha avuto luogo l’ingresso nel territorio dello stato del minore. <br />
Secondo il Collegio, infatti, l’articolo 32 comma 1, D. Lgs. n. 286/98 non deve essere applicato ai soli richiedenti che siano entrati in Italia prima del compimento del 14° anno di età ma a tutti coloro che hanno goduto dell’applicazione dell’art. 31 ovvero a coloro che possono essere qualificati come “minori affidati” (anche in via di mero fatto, T.A.R. PIEMONTE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 29 dicembre 2004 n. 3860, in questa rivista). <br />
Cfr. in argomento, T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; PARMA &#8211; Sentenza 14 maggio 2007 n. 303, ivi, che ha enunciato un principio analogo a quello di cui in epigrafe, rilevando che il requisito della frequentazione del progetto di integrazione è stato introdotto dalla L. n. 189/02 in alternativa a quelli già previsti (come si desume dalla formulazione complessiva della norma dopo la modifica: trattasi infatti, quanto alla “ratio”, di un requisito che amplia la platea dei beneficiari, costituita da minori introdottisi clandestinamente nel territorio dello Stato, ed aspiranti, al raggiungimento della maggiore età, alla permanenza in Italia con l’inserimento nel lavoro o nello studio) e non già in aggiunta. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui requisiti per la conversione del permesso di soggiorno del &#8220;minore affidato&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 243 del 2007, proposto da:<br />
<b>B. O.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Teresa D&#8217;Antonio, Barbara Di Pietrantonio, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. De Paulis in L&#8217;Aquila, via G. D&#8217;Annunzio N. 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA TERAMO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino; Ministero dell&#8217;Interno;<br />
per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno da affidamento a lavoro subordinato emesso dal Questore della Provincia di Teramo in data 28.03 2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Questura di Teramo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12/12/2007 il dott. Antonio Catoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’interessato, cittadino albanese, è entrato nel territorio italiano prima della maggiore età e, con decisione del Tribunale di Teramo è stato affidato al proprio fratello, già residente in Italia.<br />
Ha ottenuto il permesso di soggiorno per affidamento sino al compimento della maggiore età.<br />
Al compimento del 18 anno ha richiesto il permesso di soggiorno con contestuale conversione in permesso per motivi di studio, rifiutato dal Questore di Teramo, del quale ha impugnato il relativo provvedimento sostenendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
Eccesso di potere per motivazione insufficiente;<br />
Eccesso di potere in ordine all’aspetto funzionale. <br />
Ha contemporaneamente richiesto un provvedimento cautelare che è stato accolto nella camera di consiglio del 27.06.2007.<br />
E’ costituita l’amministrazione dell’Interno con patrocinio dell’avvocatura dello Stato che ha difeso il proprio operato offrendo una interpretazione della normativa vigente che impedirebbe all’interessato di poter mantenere il soggiorno in Italia.<br />
In udienza il 12.12.2007, dopo l’ascolto dei difensori delle parti, il collegio ha ritenuto la causa per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La ragione per la quale l’amministrazione resistente ha ritenuto di poter respingere la richiesta inoltratagli riposa sull’art. 32 del d. lgs. 286/1998 commi 1 ed 1 bis, quest’ultimo introdotto dall’art. 25 della legge 30 luglio 2002 n. 189.<br />
Il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato sia carente nella sua motivazione per una errata e manchevole interpretazione della suddetta disposizione, che l’amministrazione, peraltro, ha abbondantemente integrato nella relazione presentata, illustrando in essa le ragioni per le quali l’art. 32 debba essere inteso nel senso esposto nel provvedimento.<br />
Il comma 1 bis consente il rilascio del permesso per motivi di studio o di lavoro al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato con determinate caratteristiche.<br />
Ad avviso della Questura di Teramo il legislatore del 2002, sull’indubitabile presupposto che il meccanismo di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età comporta una deroga ai flussi di ingresso prestabiliti, ha voluto limitarne l’applicabilità ai minori stranieri accompagnati fin da epoca precedente al 14° anno di età, i quali si presume abbiano raggiunto un notevole grado di inserimento sociale che ne giustifichi la permanenza sul territorio in deroga ai normali flussi di ingresso, ritenendo, perciò che i due commi dell’art. 32 vadano letti in correlazione tra loro.<br />
L’amministrazione evidentemente ha tratto dalla mancanza del periodo di integrazione che nella specie si trattava di minore non accompagnato e che per questa ragione il permesso stesso doveva esser negato.<br />
Ma siffatta tesi interpretativa è già stata contrastato da alcuni arresti giurisprudenziali del TAR Veneto, del TAR Lecce ed anche del TAR Abruzzo.<br />
Il collegio condivide l’impostazione data dalla citata giurisprudenza alla questione per i motivi che seguono, con la precisazione che non osta neanche nel caso di specie l’applicabilità della tesi del collegio dato che il ricorrente, pur avendo ottenuto formalmente l’affidamento qualche giorno dopo il compimento del 18 anno, aveva comunque inoltrato l’istanza prima, mentre la pronuncia del Tribunale di Teramo è intervenuta in ritardo per meri motivi procedurali.<br />
In primo luogo non si può condividere dal punto di vista letterale l’affermazione dell’amministrazione che l’interpretazione che consentirebbe ai minori stranieri affidati a persone regolarmente residenti in Italia, di ottenere il permesso di soggiorno indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 32 co. 1 bis ed 1 ter sia approssimativa. <br />
Tali condizioni, come può desumersi da una corretta interpretazione del primo comma del medesimo art. 32, sono relative ad uno straniero che non rientri nel novero di coloro che sono previsti nell’inciso, “ai minori comunque affidati” ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184”, cioè coloro che non essendo stati affidati possono essere individuati come minori non accompagnati.<br />
Ai sensi di questa ultima disposizione sono “minori affidati” coloro che vengono affidati anche ad una persona singola in grado di assicuragli un ambiente familiare idoneo, il mantenimento l’educazione e l’istruzione, senza che in essa sia fatto alcun cenno al momento in cui tale affidamento sia avvenuto.<br />
Per converso i “minori non accompagnati”, ai sensi di quanto prevede l’art. 2 1.co. lett. f del d.lgs 7 aprile 2003 n. 85 di attuazione della direttiva 2001/55/CE sono “i cittadini di paesi non appartenenti all’unione europea o gli apolidi di età inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile”.<br />
Ora è evidente che alla, stregua di quanto previsto nella norma suddetta, la ricorrente non può certamente essere considerata come minore non accompagnata, essendo stata affidata al fratello residente in Italia con regolare permesso di soggiorno.<br />
Alla luce di quanto sopra esposto sembra invece approssimativa l’interpretazione della Questura di Teramo che non solo effettua una inammissibile distinzione tra i minori, comunque affidati, entrati in Italia prima dei 14 anni e quelli invece entrati dopo il compimento di tale età, ma interpreta assai estensivamente i concetti contenuti nel primo comma bis dell’art. 32 effettuando una ulteriore inammissibile equiparazione tra due categorie, cioè quella dei minori accompagnati e non accompagnati correlandoli al mero possesso di una certa età al momento dell’ingresso in Italia.<br />
E’ evidente, perciò, che non esiste alcuna connessione, come afferma l’amministrazione resistente tra la disposizione di cui ai commi 1 ed 1 bis dell’art. 32, essendo chiaramente diretti l’uno in favore dei minori che hanno goduto dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 31 ed ai minori comunque affidati ed il secondo “ai minori non accompagnati”.<br />
Ne consegue, alla luce delle considerazioni suesposte che il ricorso è fondato e deve essere accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato..<br />
Le spese del giudizio, però, esistendo ancora qualche incertezza interpretativa in sede giurisdizionale, vanno integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 12/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Catoni, Presidente, Estensore<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Fabio Mattei, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-6-3-2007-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore Maggioli Tributi s.p.a. (avv.ti P.P. Poggi e M. Settimo) c. Comune di Grottaglie (avv. I. Vaglia), CE.R.IN. s.r.l. (avv. F. Baldassarre) sull&#8217;esclusione della necessità della domanda di partecipazione alla gara come condizione per impugnare clausole del bando preclusive in maniera assoluta e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore<br /> Maggioli Tributi s.p.a. (avv.ti P.P. Poggi e M. Settimo)  c. Comune di Grottaglie (avv. I. Vaglia), CE.R.IN. s.r.l. (avv. F. Baldassarre)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione della necessità della domanda di partecipazione alla gara come condizione per impugnare clausole del bando preclusive in maniera assoluta e certa della partecipazione alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Clausole del bando – Clausole preclusive della partecipazione alla gara – Impugnazione – Domanda di partecipazione alla gara – Non è necessaria.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Raggruppamento temporaneo di imprese – Istituto di matrice comunitaria – Ratio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure per l’affidamento di appalti pubblici, non è necessaria la domanda di partecipazione alla gara quale condizione per la proposizione di una impugnativa avverso clausole del bando tali da precludere in maniera assoluta e certa la partecipazione alla gara del soggetto aspirante, poichè detta domanda si risolverebbe in un mero adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, e perciò privo di un’effettiva utilità pratica.</p>
<p>2. In tema di procedure per l’affidamento di appalti pubblici, la ratio dell’istituto (di matrice comunitaria) del raggruppamento temporaneo di imprese non è soltanto quella di consentire la partecipazione alle gare pubbliche di imprese che, singolarmente considerate, non potrebbero essere ammesse perché carenti dei requisiti economici, tecnici ed organizzativi indispensabili per la partecipazione, ma anche quella ulteriore di poter utilizzare un’opzione operativa di sinergia strategica tra soggetti già capaci di concorrere singolarmente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione di Lecce<br />
Prima Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli	&#8211; Presidente<br />	<br />
Enrico d’Arpe	&#8211; Componente est.<br />	<br />
Massimiliano Balloriani	&#8211; Componente <br />	<br />
ha pronunziato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n° 920/2006 presentato dalla</p>
<p><b>Maggioli Tributi S.p.A.</b>, in persona dell’Amministratore unico Dr. Marco Mussoni, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pier Paolo Poggi e Marta Settimo ed elettivamente domiciliata in Lecce, Viale M. De Pietro n° 11, presso lo Studio legale Valente-Traldi,  </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Grottaglie</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Irene Vaglia;</p>
<p align=center>
e nei confronti </p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>CE.R.IN. S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, interventore ad opponendum, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Baldassarre;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	del bando di gara del 24 Aprile 2006, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;<br />	<br />
&#8211;	del capitolato speciale di concessione per l’affidamento del servizio di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, approvato con deliberazione della Giunta Municipale di Grottaglie n° 173 del 5 Aprile 2006;<br />	<br />
&#8211;	della deliberazione della Giunta Municipale di Grottaglie n° 173 del 5 Aprile 2006;<br />	<br />
&#8211;	dell’avviso pubblico (della gara per l’affidamento del servizio di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007) del Comune di Grottaglie del 24 Aprile 2006;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 21 Febbraio 2007 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Silvestro Lazzari, in sostituzione degli Avvocati Pier Paolo Poggi e Marta Settimo, per la Società ricorrente, l&#8217;Avv. Irene Vaglia per l&#8217;Amministrazione Comunale resistente e l’Avv. Francesco Baldassarre per la Società intervenuta ad opponendum. <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La Società ricorrente espone:<br />
&#8211;	che, con deliberazione giuntale n° 173 del 5 Aprile 2006, il Comune di Grottaglie ha stabilito di affidare in concessione il servizio di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;<br />	<br />
&#8211;	che, in esecuzione della predetta delibera, il Comune resistente ha indetto una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 6 punto 1) lett. c) del Decreto Lgs. n° 157/1995 (appalto concorso), mediante la pubblicazione di un bando di gara, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 23 punto 1) lett. b) del citato Decreto Lgs. n° 157/1995;<br />	<br />
&#8211;	che di tale bando di gara (a dire della ricorrente) non veniva data adeguata pubblicità, così come, invece, richiesto dall’art. 8 del Decreto Lgs. n° 157/1995;<br />	<br />
&#8211;	che, tra le varie prescrizioni contenute nel bando di gara in questione, ve ne è (secondo la tesi) una contraria a norme di legge: e cioè l’avvertenza in base alla quale “sono ammesse alla partecipazione singole società in possesso delle prescrzioni indicate e non sono ammesse a partecipare le A.T.I.”;<br />	<br />
&#8211;	che, a fronte di tale prescrizione, la Società ricorrente ha deciso di non presentare domanda di partecipazione alla gara de qua, al dichiarato fine di non prestare acquiescenza alle clausole del bando.<br />	<br />
La Maggioli Tributi S.p.A., ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.<br />
1) Eccesso di potere per violazione del principio della parità di trattamento dei concorrenti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Decreto Lgs. n° 157/1995 – Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifeste, perplessità sulla motivazione – Violazione e falsa applicazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.<br />
2) Violazione dell’art. 42 secondo comma lett. e) del Decreto Lgs. n° 267/2000 – Incompetenza della Giunta Comunale di Grottaglie ad adottare la deliberazione di affidamento del servizio mediante pubblico incanto.<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata, la ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e, in via subordinata, il risarcimento danni per perdita di chance, da determinarsi in via equitativa.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Grottaglie, depositando articolate memorie difensive con le quali ha replicato puntualmente alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.<br />
Con atto notificato in data 29 Giugno 2006, ha spiegato intervento ad opponendum la Società CE.R.IN. S.r.l., chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso.<br />
La Società ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che (dopo essere stata provvisoriamente accolta, in parte qua, con il decreto presidenziale n° 658 del 13 Giugno 2006) veniva respinta da questa Sezione con l’ordinanza n° 736 del 5 Luglio 2006.<br />
Alla pubblica udienza del 21 Febbraio 2007, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.     <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Come illustrato in narrativa, la S.p.A. Maggioli Tributi impugna il bando ed il capitolato speciale di concessione (approvati con deliberazione giuntale n° 173 del 5 Aprile 2006 e pubblicati in data 24 Aprile 2006) della gara ufficiosa (appalto concorso) indetta dal Comune di Grottaglie, per l’affidamento (ai sensi degli artt. 6 punto 1 lett. “c” e 23 punto 1 lett. “b” del Decreto Lgs. n° 157/1995 e ss.mm.) del servizio di accertamento dell’I.C.I. relativamente agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, nella parte in cui prevedono che “non sono ammesse a partecipare le A.T.I.”<br />
In via del tutto preliminare, vanno disattese le eccezioni d’inammissibilità del gravame (per difetto di interesse e legittimazione attiva) sollevate dalle parti resistenti, in quanto – ad avviso del Tribunale – non è necessaria la domanda di partecipazione alla gara quale condizione per la proposizione di una impugnativa avverso clausole del bando tali (come nella specie) da precludere in maniera assoluta e certa la partecipazione alla gara del soggetto aspirante, poichè detta domanda si risolverebbe in un mero adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, e perciò privo di un’effettiva utilità pratica (Corte di Giustizia C.E. 12 Febbraio 2004, in causa C-230/02; Consiglio di Stato, Sezione IV 14 Giugno 2005 n° 3113; Sezione V 11 Febbraio 2005 n° 389). <br />
Né appare rilevante, ai fini di causa, la circostanza (sottolineata dall’interventore ad opponendum) che la Società ricorrente era in possesso di tutti i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica necessari (alla stregua delle previsioni della “lex specialis”) per concorrere singulatim all’affidamento del servizio pubblico in questione, dal momento che la stessa aveva – nel caso concreto – interesse a partecipare alla gara de qua non come impresa singola, bensì come semplice componente di una (costituenda) Associazione Temporanea di Imprese, intendendo (evidentemente) eseguire solo parte delle prestazioni integranti il servizio di accertamento dell’I.C.I. del Comune di Grottaglie.<br />
D’altronde, l’art. 11 del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 157 e ss.mm. (recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) – applicabile “ratione temporis” – dopo aver sancito che “alle gare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate”, prevede espressamente che “l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e<b> deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese</b>”.  <br />
Il Collegio è convinto, poi, che la “ratio” dell’istituto (di matrice comunitaria) del raggruppamento temporaneo di imprese non sia soltanto quella di consentire la partecipazione alle gare pubbliche di imprese che, singolarmente considerate, non potrebbero essere ammesse perché carenti dei requisiti economici, tecnici ed organizzativi indispensabili per la partecipazione, ma anche quella ulteriore di poter utilizzare un’opzione operativa di sinergia strategica tra soggetti già capaci di concorrere singolarmente (confronta. Consiglio di Stato, V Sezione 18 Settembre 2003 n° 5309).<br />
Ciò premesso, si osserva che, però, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Il Tribunale non può obliterare il fatto che la Società ricorrente ha liberamente scelto di non partecipare alla gara pubblica indetta dal Comune di Grottaglie, pur dopo l’emanazione della misura cautelare provvisoria accordatale con il decreto presidenziale n° 658 del 13 Giugno 2006 (che ha sospeso temporaneamente l’efficacia della prescrizione contenuta nel bando e negli altri atti impugnati che escludeva la partecipazione delle A.T.I.), omettendo di presentare alla stazione appaltante resistente la propria offerta (tanto meno un’offerta congiunta riferibile ad un’Associazione Temporanea di Imprese) entro il previsto termine perentorio del 15 Giugno 2006.<br />
A questo punto, infatti, la S.p.A. Maggioli Tributi (che, peraltro, non ha neanche gravato il successivo provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa della gara di che trattasi) non potrebbe più conseguire il risultato utile che si prefiggeva con la proposizione del ricorso.<br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.<br />
Sussistono giusti motivi (l’iniziale condivisibilità di talune delle censure formulate dalla Società ricorrente) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2007. </p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 06 Marzo 2007</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-6-3-2007-n-800/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-800/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-800/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.800</a></p>
<p>Luigi Trivellato &#8211; Presidente; Elvio Antonelli &#8211; relatore sulla necessità del provvedimento concessorio in ordine al mutamento di destinazione d&#8217;uso dovuto al compimento di opere interne Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Struttura edilizia adibita a stalla – Mutamento di destinazione mediante l’esecuzione di opere interne –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-800/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-800/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato	&#8211;	Presidente; Elvio Antonelli	&#8211; relatore</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del provvedimento concessorio in ordine al mutamento di destinazione d&#8217;uso dovuto al compimento di opere interne</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Struttura edilizia adibita a stalla – Mutamento di destinazione mediante l’esecuzione di opere interne – Necessita di provvedimento concessorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Una struttura edilizia originariamente adibita a stalla cui, mediante “esecuzione di opere quali la costruzione di tramezze interne, posa di pavimenti e rivestimenti, tinteggiatura delle pareti e del solaio, rifacimento degli impianti elettrico e fognario”, sia impressa una destinazione d’uso a taverna, necessita di provvedimento concessorio, in mancanza del quale ben può il Comune imporre il pagamento degli oneri concessori, in ragione del diverso carico urbanistico correlato alla diversa destinazione d’uso, e della sanzione pecuniaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
#NOME?		Presidente<br />
#NOME?		Consigliere<br />
#NOME?	Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2625/1992, proposto da</p>
<p><b>FINEZZO GIORGIO e DE PRETTO ANNA</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Mancini e Gianni Milner, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Piazzale Roma 461, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Vigasio</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>PER<br />
l’annullamento del provvedimento sindacale n. 27/1992 del 2.6.1992 con cui è stato determinato il contributo di concessione ex L.S. 10/77 e L.R. 61/85 ed è stata irrogata la sanzione pecuniaria di lire 7.329.750 ex art. 97 L.R. 61/85;.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 9.9.1992 e depositato presso la Segreteria il 22.9.1992, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito nella pubblica udienza del 4.11.2004 il relatore Consigliere Elvio Antonelli;<br />
Nessuno è comparso per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti premettono in fatto di essere comproprietari di un fabbricato rustico, esistente dagli anni 30-40, adibito, in parte a stalla e in parte a fienile e deposito di attrezzi agricoli. Ora hanno ripavimentato con piastrelle comuni, il locale, ex stalla e ne hanno fatto pulire pareti e soffitto.<br />
Nell’altro locale, annesso alla ex stalla, adibito a ripostiglio e dotato di un rubinetto con sottostante lavello per la pulizia degli addetti ai lavori campestri, è stata posta una vecchia lavatrice, di uso domestico.<br />
Avverso l’atto impugnato i ricorrenti deducono i seguenti motivi:<br />
1) Violazione della Legge n. 10 del 1977, n. 47 del 1985, nonché della L.R. n. 61 del 1985.<br />
La Legge Regionale Veneto 27.6.85 n. 61 con riguardo alle mutazioni di destinazione d’uso, presuppone sempre “opere” che comportino la realizzazione di un organismo edilizio diverso…<br />
La variazione di destinazione d’uso deve in ogni caso collegarsi ad un mutamento che comporti un aggravio di oneri urbanistici, circostanza che non si invera nella specie trattandosi di una stalla destinata, solo occasionalmente, a raccogliere invitati<br />
In ogni caso, se pure si fosse verificata una variazione di destinazione d’uso, non si sarebbe dovuto applicare l’art. 97 L.R. 61/85 perché nessuna sanatoria è stata richiesta e quindi si sarebbe potuto disporre il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione. Il cambio d’uso da fabbricato rurale (adibito stalla) a taverna e lavanderia, sarebbe ravvisabile, secondo il provvedimento impugnato, nell’esecuzione di opere quali la costruzione di tramezze interne, posa di pavimenti e rivestimenti, tinteggiatura delle pareti e del solaio, rifacimento degli impianti elettrico e fognario.<br />
In realtà non sono state eseguite “tramezze interne”, né posti in opera “rivestimenti” qualsivoglia.<br />
La pavimentazione del locale ex stalla, la tinteggiatura a calce delle sue pareti e del soffitto e la risistemazione degli impianti fognario ed elettrico non possono considerarsi opere di trasformazione edilizia.<br />
Non si è costituito  in giudizio il Comune intimato.<br />
All’udienza del 4.11.2004 la causa è stata ritenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Dal provvedimento impugnato (comunque anche dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente) si evince che nella specie è stata impressa la destinazione d’uso a taverna ad una preesistente struttura edilizia prima adibita a stalla.<br />
Più precisamente, secondo il provvedimento il cambio di destinazione d’uso è avvenuto “mediante esecuzione di opere quali la costruzione di tramezze interne, posa di pavimenti e rivestimenti, tinteggiatura delle pareti e del solaio, rifacimento degli impianti elettrico e fognario”.<br />
Non vi possono essere dubbi pertanto sul fatto che nella specie vi sia stato un cambio di destinazione d’uso da stalla a taverna.<br />
Ciò stante deve essere disatteso l’assunto secondo il quale non si sarebbero effettuate opere, così come deve essere disatteso l’assunto secondo cui non si sarebbe realizzato un cambio di destinazione d’uso.<br />
Correttamente pertanto il Comune ha imposto il pagamento degli oneri concessori (in ragione del diverso carico urbanistico correlato alla diversa destinazione d’uso) e della sanzione pecuniaria, per essere stato effettuato l’intervento senza titolo concessorio.<br />
In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.<br />
Nulla per le spese non essendosi costituito il Comune.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo RIGETTA.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 4.11.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-800/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. L. Tosti, Est. S.I. Silvestri A. Unali (Avv. G. e C. Manca) c. Comune di Porto Torres (Avv.ti G. Uggias e A. Giordo) e Consorzio Area Sviluppo Industriale Sassari – Porto Torres – Alghero (Avv. G. Masala) non sono soggette a decadenza le destinazioni contenute nei Piani Regolatori delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-800/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. S.I. Silvestri<br /> A. Unali (Avv. G. e C. Manca) c. Comune di Porto Torres (Avv.ti G. Uggias e A. Giordo) e Consorzio Area Sviluppo Industriale Sassari – Porto Torres – Alghero (Avv. G. Masala)</span></p>
<hr />
<p>non sono soggette a decadenza le destinazioni contenute nei Piani Regolatori delle Aree di Sviluppo Industriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – piano regolatore aree di sviluppo industriale ex arttt. 51 e ss. Dpr n. 218/1978 – efficacia a tempo indeterminato.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le previsioni urbanistiche contenute nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui agli artt. 51 e ss. del d.p.r. n. 218 del 1978 hanno efficacia a tempo indeterminato così come qualsiasi strumento di regolamentazione urbanistica che tende appunto a definire l’assetto generale del territorio. Soggiacciono invece ad un termine decadenziale di dieci anni dalla approvazione del piano i vincoli funzionali alla costruzione, previa espropriazione dei terreni interessati, di opere di interesse pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non sono soggette a decadenza le destinazioni contenute nei Piani Regolatori delle Aree di Sviluppo Industriale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 800/2004<br />
Ric. n. 382/1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 382/93 proposto<br />
<b>dal signor Antonio Unali</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo e Celestino Manca di Mores, con elezione di domiclio in Cagliari, via Baccelli n. 2, presso l’abitazione della signora C. Passeroni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Porto Torres</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Uggias e Agostino Giordo, con elezione di domicilio in Cagliari, via Carrara n. 2, presso lo studio legale del primo;</p>
<p>il <b>Consorzio Area Sviluppo Industriale Sassari – Porto Torres – Alghero,</b> rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Masala, con elezione di domicilio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76, presso lo studio dell’avvocato Benedetto Ballero;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del Provvedimento del Sindaco di Porto Torres, di cui alla lettera datata 16.12.1992, di diniego della richiesta di concessione edilizia presentata dal ricorrente in data 7.12.1992 e concernente la realizzazione di un progetto fondiario all’interno dell’Area del Consorzio ASI;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore per la pubblica udienza del 19 maggio 2004 il consigliere  Silvio Ignazio Silvestri;<br />	<br />
	Uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In data 6 aprile 1992 il signor Antonio Unali, in qualità di proprietario di alcuni terreni inseriti all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale del Comune di Porto Torres– Sassari – Alghero, presentava istanza al Consorzio ai sensi dell’art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del Piano, per il rilascio del nulla osta al progetto per la edificazione di fabbricati rurali nella sua azienda.<br />
Con nota 1156 del 22.41992 il Consorzio ASI comunicava di non poter procedere al rilascio di nulla osta in quanto l’area nella quale erano compresi i terreni per i quali si chiedeva concessione ad edificare, era destinata secondo il vigente Piano regolatore territoriale consortile, in parte a nuovi lotti per industrie di varia natura e in parte a verde consortile. Sulle aree destinate a lotti per industrie di varia natura dovevano cioè sorgere ai sensi dell’art. 8 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore territoriale, soltanto costruzioni corrispondenti al carattere della zona ovvero insediamenti industriali, mentre nella parte d’area da destinarsi a verde era specificato che sarebbe stata realizzata una fascia stradale laterale di viabilità di Piano regolatore.<br />
In data 7 dicembre 1992 l’Unali presentava al Comune di Porto Torres domanda di concessione edilizia per la costruzione dei medesimi fabbricati rurali nella sua azienda agricola. <br />
Con nota del 16 dicembre 1992 il Comune di Porto Torres rigettava l’istanza affermando che la concessione per la costruzione di opere all’interno dell’Area di sviluppo industriale era subordinata al nulla osta del Consorzio ASI secondo le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore consortile, e che avendo rilasciato quest’ultimo parere negativo con nota n.1156 del 22.4.1992, non sussistevano le condizioni per l’accoglimento dell’istanza.<br />
Avverso detto provvedimento il signor Unali propone ricorso deducendo la violazione di legge e in particolare dell’art. 52 d.p.r. 6.3.1978 n. 218, secondo cui il termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale è limitata a 10 anni; essendo tale termine ormai trascorso, i vincoli sarebbero scaduti e il diniego risulterebbe illegittimo. <br />
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata controdeducendo e chiedendo una pronuncia di rigetto.<br />Si costituiva altresì il Consorzio ASI eccependo l’inammissibilità del ricorso per non avere il ricorrente impugnato il diniego di nulla osta in quanto direttamente e immediatamente lesivo dell’interesse ad ottenere il provvedimento concessorio, e controdeducendo comunque nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il signor Antonio Unali è proprietario di alcuni terreni sottoposti alle prescrizioni del Piano regolatore dell&#8217;Area di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero, approvato con d.p.c.m. del 15.11.1971, il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del Comitato direttivo ASI del 25.1.1984 n.228 e reso esecutivo con Decreto Assessore Urbanistica R.A.S. n.172/U del 21.2.1985. <br />
Egli impugna l’atto con cui il sindaco di Porto Torres gli ha negato il rilascio della concessione edilizia, per la realizzazione di alcuni manufatti agricoli nell&#8217;area del consorzio.<br />
Il Consorzio, costituendosi in giudizio, ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso perché rivolto esclusivamente al diniego di concessione edilizia e non anche avverso il diniego di nulla osta formulato dal Consorzio ASI, qualificato come atto immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile.<br />
Osserva il Collegio che il ricorrente ha proposto impugnativa avverso il diniego di concessione edilizia prospettando che il nulla osta, ritenuto dal sindaco come presupposto necessario per l’ottenimento della concessione dalle norme di attuazione del Piano, in questo caso non sarebbe necessario per l’avvenuta scadenza del Piano regolatore e dell’efficacia dei relativi vincoli di destinazione di cui all’art. 52 d.p.r. n. 218/1978.<br />
Alla luce di questa prospettazione, dunque, non occorrerebbe ottenere l&#8217;annullamento del diniego di nulla osta, proprio perché tale atto non sarebbe più necessario, perciò il ricorso non può essere considerato inammissibile e deve essere esaminato nel merito. <br />
Secondo il ricorrente, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui agli artt. 51 e ss. del d.p.r. n. 218 del 1978 avrebbero efficacia per la durata di 10 anni; pertanto, essendo tale termine ormai trascorso, i vincoli previsti nel piano sarebbero decaduti e, conseguentemente, il sindaco avrebbe dovuto rilasciare la concessione senza richiedere il nulla osta del Consorzio.<br />
Osserva il Collegio che l&#8217;articolo 52 del D.P.R. 218/1978 prevede che, agli effetti del primo e penultimo comma del successivo articolo 53, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di 10 anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione.<br />
Tali piani regolatori, riguardano la regolamentazione del territorio dal punto di vista urbanistico, indicando quali tipi di costruzioni possono essere edificate nelle diverse zone dell’area consortile, quali opere vanno realizzate nelle varie aree del piano, nonché le regole costruttive da osservare; pertanto hanno un’efficacia a tempo indeterminato così come qualsiasi strumento di regolamentazione urbanistica che tende appunto a definire l’assetto generale del territorio. <br />
A conferma di ciò, va rilevato che il piani regolatori delle ASI, in base all&#8217;articolo 51, comma 6 del D.P.R. 218/1978, producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 i quali, ai sensi dell&#8217;articolo 6 di tale legge, hanno vigore a tempo indeterminato.<br />
Ben diversa natura hanno i vincoli di espropriabilità gravanti sui terreni ubicati nelle diverse aree e derivanti dalle. prescrizioni di localizzazione e di zonizzazione, funzionali alla costruzione di determinate infrastrutture di interesse pubblico o alla destinazione dei lotti a spazi di interesse pubblico, ovvero le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature ecc) e secondaria (come ad esempio gli spazi verdi).<br />
Infatti, l’art. 52 del d.p.r. 218/1978, che prevede l&#8217;efficacia decennale dei. vincoli di destinazione, limita tale disposizione &#8220;agli effetti del primo e penultimo comma del successivo articolo 53&#8221;.<br />
Con la locuzione agli effetti di, si intende appunto che hanno efficacia e durata decennale soltanto quei vincoli funzionali all’esecuzione delle opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui all&#8217;articolo 53 che, a sua volta, richiama gli artt. 50 e 56, i quali prevedono le opere che sono dichiarate di pubblica utilità urgenti e indifferibili, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le sistemazioni dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d&#8217;interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale (art.50); ed ancora, l&#8217;adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l&#8217;attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, o dalla impossibilità di provvedervi altrimenti (art.56).<br />
A conferma che i vincoli di destinazione sono solo quelli elencati nelle suddette norme, ovvero quelli funzionali alla costruzione, previa espropriazione dei terreni interessati, di opere di interesse pubblico o comunque consortile, depone anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 18.12.2001, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 52 c. 1 nella parte in cui consente all’amministrazione di reiterare i vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo. <br />
Orbene i terreni dell’Unali che ricadono nell&#8217;area consortile, come risulta dalle planimetrie prodotte, sono compresi nelle zone destinate alla realizzazione di insediamenti industriali, per le quali non è perciò previsto un vincolo di inedificabilità assoluta né una successiva espropriazione, trattandosi appunto di una mera indicazione della tipologia della costruzione consentita.<br />
Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, tale destinazione non può considerarsi decaduta al termine dei dieci anni dall&#8217;approvazione del piano, restando in vigore a tempo indeterminato. <br />
Sulla base di questa circostanza è perciò legittimo il diniego di concessione edilizia per la realizzazione di un manufatto agricolo in quanto contrastante con la destinazione del piano.<br />
Né tale conclusione è inficiata dal fatto che, per una parte, i terreni del ricorrente ricadono su area sottoposta a vincolo preordinato alla espropriazione per la realizzazione di una strada consortile; infatti, anche se per quella parte il vincolo dovesse considerarsi decaduto, il diniego di concessione edilizia (come il precedente diniego di nulla osta) sarebbe sufficientemente giustificato dalla impossibilità di realizzare un manufatto agricolo nell&#8217;area industriale. <br />
In definitiva le censure dedotte sono infondate e il ricorso deve essere rigettato.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA<br />
rigetta il ricorso in epigrafe .<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 maggio 2004  dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217; intervento dei signori:<br />
Lucia Tosti, 			Presidente,<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Francesco Scano, 		Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 14/06/2004</p>
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