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	<title>798 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>798 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2017 n.798</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-6-2017-n-798/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-6-2017-n-798/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-6-2017-n-798/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2017 n.798</a></p>
<p>Pres. Pozzi/ Est. Bellucci In tema di equiparabilità tra le categorie OG11 ed 0S30 1. Contratti della P.A. – Gara &#8211; &#160;Abilitazioni ex D.M. 37/2008 &#8211; Requisito di partecipazione &#8211; Inconfigurabilità 2. COntratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Esclusione per carenza dei requisiti OG11 – &#160;Qualificazione in categoria OS30 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-6-2017-n-798/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2017 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-6-2017-n-798/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2017 n.798</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi/ Est. Bellucci</span></p>
<hr />
<p>In tema di equiparabilità tra le categorie OG11  ed 0S30</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara &#8211; &nbsp;Abilitazioni ex D.M. 37/2008 &#8211; Requisito di partecipazione &#8211; Inconfigurabilità</p>
<p>2. COntratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Esclusione per carenza dei requisiti OG11 – &nbsp;Qualificazione in categoria OS30 &#8211; Equiparabilità &#8211; Illegittimità dell&#8217;esclusione&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Le abilitazioni di cui alla l. n. 46 del 1990 e, attualmente, al D.M. n. 37 del 2008 non vanno intese come requisiti di partecipazione, ma di esecuzione e, come tali, possono essere conseguiti anche in un momento successivo all’aggiudicazione.</p>
<p>2.&nbsp;E&#8217; illegittima l’esclusione di un ricorrente per assenza di qualificazione nella &nbsp;categoria OG11, laddove il concorrente sia in possesso dell&#8217;abilitazione ex &nbsp;D.M. n. 37/2008 ed abbia presentato certificati&nbsp;di esecuzione dei lavori per la categoria OS30, da ritenersi equiparabile alla&nbsp;categoria OG11.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/06/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00798/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00892/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 892 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Giator 82 Lavori s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Laudani e Avilio Presutti, ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, e domiciliata per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>-della nota dell&#8217;Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, del 24.5.2016, prot. n. 2016/8130, avente ad oggetto la procedura aperta per l&#8217;affidamento di un accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobi<br />
-occorrendo, della nota dell&#8217;Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, del 18.12.2015, prot. n. 2015/17990, recante la comunicazione di intervenuta esclusione per mancanza dei requisiti tecnici dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento del<br />
-di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>L’Agenzia del Demanio, Direzione regionale Toscana e Umbria, ha indetto una gara, suddivisa in tre lotti, per la stipulazione di un accordo quadro riguardante la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, stabilendo, come termine ultimo di presentazione delle offerte, il 12.5.2015.<br />
Rispetto al lotto n. 1 per la Toscana ed al lotto n. 1 per l’Umbria, riguardante lavori di importo non superiore a 150.000 euro, il disciplinare di gara (pagina 17) prescriveva la presentazione di attestati del buon esito o certificati di esecuzione di lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, per un importo non inferiore a 150.000 euro; in alternativa, la lex specialis di gara ammetteva la presentazione di attestazione SOA. Il disciplinare precisava altresì che erano considerate attività manutentive analoghe alla categoria OG11 quelle classificate nelle categorie OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30.<br />
Giator 82 Lavori s.r.l., in sede di partecipazione alla gara relativa al lotto 1, ha presentato i certificati di regolare esecuzione riguardanti la categoria OS30 (equipollente alla categoria OG11 in base al disciplinare di gara), mentre per la categoria OG2 ha prodotto i certificati di esecuzione relativi a lavori eseguiti per conto della Provincia di Rieti: uno era stato rilasciato alla Ediltech Lavori (la quale aveva ceduto l’azienda alla ricorrente il 13.12.2013), l’altro riguardava lavori eseguiti da Giator 82 sino al 5.1.2015.<br />
La stazione appaltante, con nota del 18.12.2015 (allegato n. 5), ha comunicato l’esclusione della ricorrente dalla gara per le seguenti ragioni:<br />
a) Giator 82 Lavori s.r.l. non è abilitata ad eseguire opere ascrivibili alla categoria OG11, in quanto l’attività prevalente dalla stessa esercitata (costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici) non comprende le lavorazioni su impianti tecnologici, per i quali occorre apposita abilitazione ex D.M. n. 37/2008;<br />
b) la suddetta carenza collide con la prescrizione di gara richiedente l’iscrizione presso la Camera di Commercio per le attività oggetto dell’appalto;<br />
c) per quanto concerne la categoria OG2, il primo dei due certificati esibiti ha ad oggetto lavori eseguiti da Ediltech (e non dalla ricorrente), come risulta dal fatto che essi sono antecedenti al contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato il 13.12.2013, mentre il secondo certificato (rilasciato alla ricorrente) è privo di valore in quanto l’interessata non ha l’attestazione SOA per l’esecuzione dei lavori della categoria OG2.<br />
Conseguentemente l’Amministrazione, con nota del 24.5.2016, ha disposto l’escussione delle cauzioni provvisorie (quella per la Toscana e quella per l’Umbria).<br />
Avverso il citato provvedimento di escussione, nella parte concernente il lotto 1 della Toscana, la ricorrente è insorta deducendo:<br />
1) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; carenza e/o erroneità dei presupposti; carenza e/o difetto di istruttoria.<br />
L’Amministrazione ha automaticamente disposto l’escussione della cauzione provvisoria, senza comunicare preventivamente l’avvio del procedimento. E’ quindi mancata una valutazione circa la gravità dei motivi dell’esclusione, valutazione resa necessaria dal fatto che l’incameramento della cauzione ha come presupposto la gravità della violazione commessa dall’impresa.<br />
2) Erroneità dei presupposti; violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 76 del d.p.r. n. 207/2010, del capo XI del disciplinare di gara, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; contraddittorietà; violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.<br />
In base alla visura camerale, rientra nell’oggetto della società istante la costruzione, manutenzione o ristrutturazione di edifici civili ed industriali completi di impianti, e comunque il bando richiede il possesso dell’abilitazione solo al momento della stipula dell’accordo quadro, mentre la certificazione OS30 (equivalente alla OG11) è idonea a dimostrare la relativa abilitazione. Per quanto riguarda la categoria OG2, poiché i lavori per i quali è stata indetta la gara in questione sono di importo inferiore a 150.000 euro, l’attestazione SOA non era indispensabile, e inoltre i requisiti posseduti dall’impresa cedente il ramo d’azienda sono trasferiti al cessionario (ovvero, nel caso di specie, alla ricorrente).<br />
Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio.<br />
All’udienza del 24 maggio 2017 la causa è stata posta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. In difetto di diversa statuizione della lex specialis di gara, le abilitazioni di cui alla legge n. 46 del 1990 e, attualmente, al D.M. n. 37 del 2008 non vanno intese come requisiti di partecipazione, ma di esecuzione e, come tali, possono essere conseguiti anche in un momento successivo all’aggiudicazione (Cons. Stato, V, 16.10.2013, n. 5028; TAR Sicilia, Palermo, III, 5.9.2016, n. 2112). D’altro canto il disciplinare di gara (pagina 6), nell’evidenziare che i lavori afferenti alla categoria OG11 devono essere eseguiti da installatori provvisti dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008, prevede che il possesso dei requisiti stessi sia condizione per la stipulazione del contratto, e non anche di partecipazione alla gara.<br />
2. Inoltre, l’ampia dizione “costruzione, manutenzione o ristrutturazione di edifici”, espressa nel certificato della Camera di Commercio ai fini della descrizione dell’oggetto sociale, è compatibile con i lavori su impianti di edifici, al pari dell’oggetto della procedura di gara indicato dalla lex specialis (“lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato”).<br />
Appare pertanto adempiuta la prescrizione di cui al punto XI, paragrafo 3 lett. a, del disciplinare di gara (pagina 11), secondo cui il concorrente deve essere iscritto all’ufficio delle imprese presso la camera di commercio per le attività oggetto dell’appalto.<br />
3. L’affermazione della stazione appaltante, secondo cui la ricorrente non può partecipare alla gara in quanto non abilitata ad eseguire lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, appare destituita di fondamento non solo in base alla certificazione camerale ed alla natura del requisito di cui al D.M. n. 37/2008, ma anche in relazione al fatto che la ricorrente ha presentato certificato di esecuzione dei lavori della categoria OS30, che in base alla pagina 7 del disciplinare di gara era da ritenersi analoga alla categoria OG11.<br />
Non è quindi condivisibile la tesi dell’Amministrazione secondo cui, “pur a fronte dei certificati inviati (relativi a precedenti lavori…per la categoria OG11 ovvero a quest’ultima assimilabili -OS3, OS28 e OS30-)”, la ricorrente “non può intendersi qualificata” (allegato n. 5 depositato in giudizio dall’Agenzia del Demanio).<br />
4. Quanto alla certificazione di esecuzione dei lavori corrispondenti alla categoria OG2, il Collegio rileva da un lato la circostanza che uno dei certificati presentati alla stazione appaltante si riferisce a lavori eseguiti dalla ricorrente, dall’altro il fatto che il lotto oggetto della gara in questione riguarda lavori di importo non superiore a 150.000 euro, come tali non richiedenti l’attestazione SOA. E’ quindi sufficiente, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, l’avvenuta esecuzione di lavori corrispondenti o analoghi alla categoria OG2, senza che sia necessario il possesso dell’attestazione SOA; in tal senso si pone del resto la pagina 17 del disciplinare di gara (laddove prescrive l’avvenuta esecuzione di “lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro”, con l’avvertenza che “dovranno essere prodotti attestati di buon esito rilasciati” dalle competenti Autorità, ex art. 248, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010). Pertanto, pur non potendo essere di ausilio alla ricorrente, in relazione alla categoria OG2, il contratto di affitto di ramo d’azienda, in quanto riguarda, come attività produttiva, l’esecuzione di lavori nelle sole categorie OG1 e OG3 (TAR Liguria, II, 30.6.2016, n. 756; Cons. Stato, V, 19.4.2017, n. 1818), rileva a sostegno della pretesa azionata il certificato di regolare esecuzione direttamente riferito alla società istante.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di escussione della cauzione provvisoria riguardante il lotto n. 1 della Toscana.<br />
Condanna l’Agenzia del Demanio a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gianluca Bellucci</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Armando Pozzi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-6-2017-n-798/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2017 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2014 n.798</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-2-2014-n-798/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-2-2014-n-798/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-2-2014-n-798/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2014 n.798</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Migliozzi Ordine Degli Avvocati Di Roma (Avv. A. Clarizia) / Ministero della Giustizia (Avv. St.) 1. Giustizia – Segreterie e cancellerie giudiziarie – Orario di apertura – Ex art. 162 c.1 l. 23 ottobre 1962 n.1196 – Prescrizioni temporali – Portata – Individuazione. 2. Giustizia –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-2-2014-n-798/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2014 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-2-2014-n-798/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2014 n.798</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio  &#8211;  Est. Migliozzi <br /> Ordine Degli Avvocati Di Roma (Avv. A. Clarizia) / Ministero della Giustizia (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia – Segreterie e cancellerie giudiziarie – Orario di apertura – Ex art. 162 c.1 l. 23 ottobre 1962 n.1196 – Prescrizioni temporali – Portata – Individuazione. 						</p>
<p>2.	Giustizia – Segreterie e cancellerie giudiziarie – Orario di apertura – Ex art. 162 c.1 l. 23 ottobre 1962 n.1196 – Riduzione – Illegittimità – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di orario di apertura al pubblico delle segreterie e cancellerie giudiziarie, l’art.162, c.1 l. 23 ottobre 1962 n.1196 (secondo cui,  le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate) và interpretato nel senso che ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell’osservanza del limite della durata dell’orario di apertura di cinque ore giornaliere così come previsto dal citato articolo, che costituisce una norma tassativa e vincolante, che se, da un lato, rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l’orario in questione nel senso di poter variamente fissare l’ora di inizio dell’apertura al pubblico, dall’altro lato, vieta di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico (non meno di cinque ore nei giorni feriali ).</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento che, per ragioni organizzative interne (in particolare, carenza di personale e motivi di tipo logistico), ha ridotto la durata oraria di apertura degli uffici e cancellerie (nel caso di specie, del Tribunale di Roma) in misura inferiore rispetto al limite minimo fissato dall’art. l’art.162, c.1 l. 23 ottobre 1962 n.1196.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2013, proposto da:<br />
Ordine Degli Avvocati Di Roma, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Principessa Clotilde N.2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge presso la sua sede, in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Tribunale Di Roma; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 10016/2012, resa tra le parti, concernente l’orario di apertura al pubblico delle segreterie e cancellerie del Tribunale di Roma</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per la parte appellante l’avv. Angelo Clarizia e per la P.A. l&#8217;avvocato dello Stato Pio Marrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con decreto del Presidente Vicario del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo del 20 settembre 2012 veniva disposto che dal 26 settembre 2012 gi uffici e le cancellerie del settore civile del Tribunale di Roma , ubicati negli edifici di viale Giulio Cesare e via Lepanto rimangono aperti dalle ore 9 alle ore 12, ad eccezione del Ruolo delle esecuzioni mobiliari ( dalla 9 alle 13 ) e che dalla medesima data anche gli uffici e le cancellerie del settore penale ubicati in piazzale Clodio rimarranno aperti dalle ore 9 alle ore 12 , con eccezione per cancelleria centrale GIP, la cancelleria centrale dibattimentale e per la cancelleria della Sezione Speciale per il Riesame ( aperte dalle 9 alle 13).<br />
L’Ordine degli Avvocati di Roma, nella qualità di ente esponenziale della categoria forense capitolina,legittimata, in quanto tale, a tutelare gli interessi della categoria impugnava tale provvedimento innanzi al Tar del Lazio che con sentenza n.10016/2012 , resa in forma semplificata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.<br />
Avverso tale decisum ritenuto errato ed ingiusto è insorto l’Ordine degli Avvocati di Roma che ha dedotto con cinque mezzi di gravame, riproduttivi delle censure già formulate in primo grado, i seguenti profili di doglianza:<br />
1) violazione dell’art. 162 della legge n.1196 del 1960 che ha stabilito per gli uffici delle segreterie e cancellerie giudiziarie l’orario inderogabile di apertura al pubblico di cinque ore nei giorni feriali ;<br />
2) eccesso di potere per erroneità della motivazione posta a fondamento della disposta riduzione dell’orario di apertura degli uffici ;<br />
3) eccesso di potere per difetto di adeguata e congrua motivazione;<br />
4) eccesso di potere per mancata partecipazione al procedimento di fissazione dell’orario dei professionisti e/o delle loro rappresentanze istituzionali ;<br />
5) violazione del principio di buon andamento e dell’organizzazione degli uffici posto che viene modificato in via definitiva il regime di apertura al pubblico delle cancellerie a fronte di situazioni di disorganizzazione e di carenza di organico cui si può far fronte con appropriate misure organizzative .<br />
Si è costituito in giudizio per resistere al gravame l’intimato Ministero della Giustizia.<br />
All’udienza pubblica del 15 ottobre 2013 la causa viene introitata per la decisione.<br />
Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato in relazione alla censura di violazione di legge di carattere assorbente dedotta col primo mezzo di gravame, meritando l’impugnata sentenza integrale riforma.<br />
La questione giuridica posta all’attenzione della Sezione dalla instaurata controversia trova, quanto alla sua soluzione , un preciso riferimento normativo nella puntuale diposizione recata dall’art.162, 1° comma della legge 23 ottobre 1962 n.1196( “ ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi”) che così prevede: “ le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali , secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari , sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate”.<br />
Stante l’inequivoco tenore letterale della predetta norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell’osservanza del limite della durata dell’orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato art.162.<br />
Quella testè riportata è una norma tassativa che se da un lato rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l’orario in questione nel senso di poter variamente fissare l’ora di inizio dell’apertura al pubblico , dall’altro lato vieta di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico ( non meno di cinque ore nei giorni feriali ) .<br />
In altri termini, la previsione legislativa in rassegna ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di un previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie presenti sull’intero territorio italiano.<br />
D’altra parte il regime giuridico di rango legislativo applicabile all’orario di apertura degli uffici in questione si pone in linea con la regola della riserva di legge prevista in materia dall’art.97 Cost. ( “ i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”) e, com’è noto, il principio di riserva di legge impone da un lato che la disciplina di una certa materia sia demandata alla fonte legislativa e dall’altro lato che fonti “ normative” diverse non possono intervenire sugli oggetti riservati alla legge.<br />
Ne deriva, nel caso di specie che la misura organizzatoria assunta dal Presidente Vicario del Tribunale di Roma unitamente al Dirigente amministrativo in data 20 settembre 2012 si pone in contrasto insanabile con l’art.162 della citata legge n.1196/60, senza che possa costituire causa giustificativa la motivazione resa a sostegno dell’adottato provvedimento riconducibile a ragioni di carenza di personale e di tipo logistico : gli elementi di valutazione posti a base del provvedimento di che trattasi, per quanto in sé apprezzabili sono del tutto recessivi e comunque non possono incidere sul limite minimo delle cinque ore di apertura al pubblico degli uffici .<br />
Questo sta altresì ad evidenziare la erroneità delle osservazioni formulate dal giudice di primo grado: il Tar trascurando del tutto di occuparsi della denunciata censura di violazione di legge nei termini sopra esposti , ha giustificato la disposta riduzione di orario di apertura degli uffici con argomentazioni ancorate all’esigenza di ovviare a situazioni di carenza di personale o altre circostanze di tipo organizzative dell’attività lavorativa, il che, come già detto risulta del tutto irrilevante a fronte del chiaro disposto legislativo che “vieta” una riduzione dell’orario di cinque ore al giorno di apertura delle segreterie e cancellerie giudiziarie.<br />
La fondatezza del primo mezzo d’impugnazione in ragione della natura e del conseguente carattere assorbente del vizio dedotto comporta l’annullamento del provvedimento per cui è causa e l’accoglimento dell’appello all’esame , impedendo altresì di procedere alla disamina degli ulteriori profili di doglianza pure fatti valere con l’impugnativa all’esame.<br />
Il Collegio ritiene di ravvisare nella vicenda portata alla sua cognizione giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Riccardo Virgilio, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-2-2014-n-798/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2014 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.798</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-798/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-798/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-798/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.798</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Sabatino Lorenzo III ( Avv. Clarizia ) c/ Comune di Cortina d’Ampezzo ( Avv. Zago) ed altri sull&#8217;ammissibilità di interventi edilizi nelle zone agricole Edilizia ed urbanistica – Zone agricole &#8211; Interventi edilizi – Funzionalità ad attività agricola &#8211; Necessità – Esclusione – Legittimazione – Imprenditore agricolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-798/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-798/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.798</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  Est. Sabatino<br />  Lorenzo III ( Avv. Clarizia ) c/ Comune di Cortina d’Ampezzo ( Avv. Zago)<br /> ed altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità di interventi edilizi nelle zone agricole</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Zone agricole &#8211; Interventi edilizi  – Funzionalità ad attività agricola &#8211;  Necessità – Esclusione – Legittimazione – Imprenditore agricolo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia edilizia, ai sensi dell’art. 44 della legge regionale n. 11 del 2004, nelle zone agricole<br />
sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in<br />
funzione dell’attività agricola. Tali interventi sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un’azienda agricola.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 4137 del 2009, proposto da<br />	<br />
 <b>Lorenzo III s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erminio Mazzucco e Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Cortina d’Ampezzo</b>, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 5, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;</p>
<p><i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Veneto</b>, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franca Caprioglio, Ezio Zanon e Fabio Lorenzoni, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via del Viminale n. 43, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 1353 del 30 aprile 2009;</p>
<p>visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
relatore all’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2009 il consigliere Diego Sabatino; <br />	<br />
uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Andrea Reggio D&#8217;Aci, su delega di Luigi Manzi, Fabio Lorenzoni, ed Ezio Zanon;<br />	<br />
considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 4137 del 2009, Lorenzo III s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 1353 del 30 aprile 2009 con la quale era stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Comune di Cortina d’Ampezzo per l&#8217;annullamento della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Cortina d&#8217;Ampezzo (BL) tenutasi nell&#8217;adunanza straordinaria di prima convocazione in seduta pubblica, di cui al verbale di deliberazione del 19/03/2009, pubblicata in data 27/03/2009, avente ad oggetto: &#8220;Variante normativa ex art. 50, 4° comma della L.R. 61/1985 di adeguamento delle N.T.A. del P.R.G. alle disposizioni della L.R. 11/2004 sulla edificazione delle zone agricole. Adozione&#8221;, compresi anche la relazione tecnica allegato &#8220;A&#8221; del 16/03/2009 prot. 4841/20098 e l&#8217;allegato &#8220;B&#8221; intitolato &#8220;Testo delle modifiche proposte nelle N.T.A.&#8221; entrambi parte integrante della delibera, con la quale sono state adottate le modifiche ed integrazioni agli artt. 25, 26, 27 delle N.T.A. del P.R.G. vigente indicate nei suddetti allegati A, B, fatti salvi gli interventi previsti dall&#8217;art. 5 L.R. n. 18/2006 nel rispetto delle modalità ivi indicate, confermando,altresì, le linee guida approvate con delibera di Giunta n. 101/2008; il parere legale datato 12/03/2009 prot. 4837, con la quale vengono esaminati gli aspetti giuridici della normativa in oggetto; la proposta della Commissione Consigliare nella seduta del 12/03/2009; le linee guida approvate con delibera di Giunta del 04/06/2008 n. 101 avente ad oggetto &#8220;indirizzi operativi sul recupero del patrimonio edilizio montano esistente&#8221;.<br />	<br />
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di aver presentato al Comune di Cortina in data 28 luglio 2008 domanda di permesso di costruire avente ad oggetto l’ampliamento di un preesistente fabbricato destinato ad uso residenziale sito a Cortina d’Ampezzo in zona agricola.<br />	<br />
La variante impugnata ha inteso adeguare le norme tecniche del P.R.G. alle disposizioni della legge regionale n° 11 del 2004 sull’edificazione nelle zone agricole.<br />	<br />
L’introduzione di tali norme tecniche precluderebbe alla ricorrente di ottenere l’ampliamento di cui sopra. In particolare il punto 3.7 dell’art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. stabilisce che fino all’approvazione del PAT e del conseguente piano degli interventi la facoltà di ampliamento dei fabbricati in zona agricola, prevista dal comma 5 dell’art. 44 della legge n° 11 del 2004 per “le case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 metri cubi comprensivi dell’esistente”, è consentita esclusivamente nell’ambito degli interventi dichiarati funzionali alla conduzione dell’azienda agricola. Gli interventi dovranno essere richiesti da imprenditori agricoli aventi i requisiti soggettivi elencati dal comma 2 dell’art. 44 della legge regionale n° 11 del 2004.<br />	<br />
Riteneva pertanto illegittima la delibera in questione, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
Costituitosi il Comune di Cortina d’Ampezzo, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le ragioni proposte, ricostruendo il contenuto volitivo della norma regionale posta a fondamento della decisione comunale in senso conforme alla delibera gravata.<br />	<br />
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l’erroneità della sentenza, fondamentalmente perché contraria alle regole di ermeneutica giuridica.<br />	<br />
Nel giudizio di appello, si costituiva il Comune di Cortina d’Ampezzo chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. <br />	<br />
Dispiegava altresì intervento anche la Regione Veneto<br />	<br />
All’udienza del 12 giugno 2009, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 3050/2009.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.<br />	<br />
2. &#8211; Con il primo motivo di diritto, la ricorrente lamenta illegittimità per violazione di legge e falsa applicazione, in particolare della Costituzione, della legge 5 giugno 2003 n. 131 e della legge regionale Veneto 23 aprile 2004 n. 11, oltre ad altri testi normativi.<br />	<br />
In dettaglio, si sostiene che l’interpretazione data dal TAR dell’art. 44 della legge regionale Veneto 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio”, come modificato dalla legge regionale n. 4 del 2008, non abbia tenuto conto del tenore letterale della disposizione né dell’evoluzione della norma che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, ha una funzione ampliativa delle potestà edificatorie nelle aree in questione.<br />	<br />
2.1. &#8211; La doglianza non ha pregio.<br />	<br />
La norma su cui si verte è l’art. 44 “Edificabilità” della legge regionale Veneto 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio”, come modificato dalla legge regionale n. 4 del 2008, che recita:<br />	<br />
“1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell&#8217;attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell&#8217;articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3. <br />	<br />
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all&#8217;imprenditore agricolo titolare di un&#8217;azienda agricola con i seguenti requisiti minimi: <br />	<br />
a) iscrizione all&#8217;anagrafe regionale nell&#8217;ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all&#8217;articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 &#8220;Nuove norme per gli interventi in agricoltura&#8221; e successive modificazioni; <br />	<br />
b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l&#8217;INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 «Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 &#8220;Norme sull&#8217;istituzione e il funzionamento delle comunità montane&#8221;» e successive modificazioni; <br />	<br />
c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell&#8217;articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1. <br />	<br />
2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l&#8217;adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell&#8217;ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l&#8217;assicurazione del benessere degli animali.<br />	<br />
2-ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 &#8220;Riordino delle Regole&#8221;, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.<br />	<br />
3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all&#8217;articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall&#8217;ispettorato regionale dell&#8217;agricoltura (IRA) e contiene in particolare: <br />	<br />
a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2; <br />	<br />
b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l&#8217;azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti; <br />	<br />
c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l&#8217;azienda agricola, con l&#8217;indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell&#8217;azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali. <br />	<br />
3-bis. Al fine di garantire l&#8217;insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l&#8217;approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell&#8217;impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l&#8217;approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3.<br />	<br />
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti: <br />	<br />
a) per l&#8217;ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l&#8217;iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l&#8217;INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.<br />	<br />
a-bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l&#8217;ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell&#8217;esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente.<br />	<br />
b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell&#8217;azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l&#8217;iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l&#8217;INPS, e comunque non oltre 1200 mc.; <br />	<br />
c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio. <br />	<br />
5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell&#8217;articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell&#8217;articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 &#8220;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia&#8221; e successive modificazioni, nonché l&#8217;ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell&#8217;esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.<br />	<br />
5-bis. Al fine di garantire completezza all&#8217;offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare &#8211; bed &#038; breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell&#8217;articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 &#8220;Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo&#8221;.<br />	<br />
5-ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.<br />	<br />
6. La realizzazione di serre fisse è consentita all&#8217;imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all&#8217;articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma.<br />	<br />
7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell&#8217;individuazione di cui all&#8217;articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.<br />	<br />
7-bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.<br />	<br />
8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell&#8217;unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell&#8217;intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all&#8217;articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4. <br />	<br />
9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all&#8217;articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola. <br />	<br />
10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.300 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all&#8217;articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6.”<br />	<br />
L’articolo, la cui complessità è evidente e che si è ritenuto di riportare per integro proprio in relazione alla difficoltà di coordinamento, è letto dalla parte appellante nel senso di ritenere che la previsione del comma 5 (“Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell&#8217;articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 &#8220;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia&#8221; e successive modificazioni, nonché l&#8217;ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell&#8217;esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria”) sia da considerarsi autoapplicativa, e quindi del tutto slegata dal contesto in cui viene a trovarsi, ossia in un articolo che regolamenta l’edificabilità nelle aree agricole, imponendo per le altre situazioni disciplinate un complesso di prescrizioni, modalità e presupposti che nel caso indicato dall’appellante non avrebbero invece ragione di esistere.<br />	<br />
La lettura operata dall’appellante non può essere condivisa.<br />	<br />
Come bene evidenzia il giudice di prime cure, “il comma 5 dell’art. 44 della legge regionale n° 11 del 2004 si inserisce all’interno della norma che prescrive che nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola. Tali interventi sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un’azienda agricola (art. 44 commi 1 e 2 della legge regionale n° 11 del 2004). La ricorrente, non avendo i requisiti soggettivi previsti, né avendo dimostrato che l’ampliamento è funzionale all’attività agricola, non lo può ottenere”.<br />	<br />
Tale soluzione, che la Sezione ritiene di dover condividere, si fonda su una valutazione degli stessi dati proposti dall’appellante che però conducono ad esiti valutativi diametralmente opposti.<br />	<br />
Nella citata legge regionale, dopo che l’art. 43 viene a stabilire i principi di tutela delle aree agricole a mezzo della pianificazione comunale, l’art. 44 in disamina si assume il compito di disciplinare l’edificabilità nel territorio rurale, dimostrando una singolare attenzione del legislatore regionale alle modalità con cui verranno realizzati gli insediamenti. Il tema dell’edificabilità è quindi guardato sotto la duplice ottica della nuova edificabilità e dell’attività di recupero del patrimonio esistente.<br />	<br />
Certamente il legislatore abbraccia una concezione estremamente rigorosa delle costruzioni in zona agricola, tanto da impedire del tutto nuovi interventi che non siano funzionali all’attività agricola, e quindi vieta espressamente, a chi non abbia i requisiti previsti, qualsiasi tipo di realizzazione che sia assimilabile al concetto di intervento edilizio.<br />	<br />
La detta rigidità della norma, l’espressa previsione di una oggettivazione dei requisiti legittimanti le nuove costruzioni, la ratio di tutela implicita negli articoli 43 e 44 in disamina, spingono a ritenere del tutto anomala la lettura che del comma 5 vuole farne l’appellante.<br />	<br />
Ed in effetti, in un coacervo normativo di tale significatività, coeso e teso alla tutela delle aree in questione, appare quanto meno azzardato ritenere che il legislatore regionale, utilizzando l’avverbio “sempre” nel citato comma 5, abbia voluto di fatto mettere in ombra tutto l’impianto normativo e consentire gli ampliamente voluti dall’appellante senza alcun riguardo alla situazione soggettiva dei richiedenti.<br />	<br />
Vero è invece che la norma in questione si pone nel solco dell’intera legge, per cui il comma 5 non è norma di favore in relazione a tutte le categorie di proprietari di immobili nelle aree in questione, ma è solo meccanismo di agevolazione dei soggetti che, in possesso dei requisiti soggettivi ivi indicati, non intendono tuttavia realizzare le opere di maggiore complessità collegate allo sviluppo di un piano aziendale o degli altri presupposti stringenti indicati dall’art. 44.<br />	<br />
La doglianza va quindi respinta.<br />	<br />
3. &#8211; Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta la violazione dell’art. 50 della legge regionale Veneto 27 giugno 1985 n. 61, in quanto la variante avrebbe introdotto elementi nuovi, tra quelli previsti dalla citata legge regionale, senza seguire correttamente il modulo procedimentale ivi previsto.<br />	<br />
3.1. &#8211; La doglianza non può essere condivisa.<br />	<br />
Il citato art. 50 della legge regionale Veneto 27 giugno 1985 n. 61 disciplina le varianti parziali, indicate come tutte le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle generali, previste nell&#8217;articolo precedente, ed individua le modalità con cui sono adottate e approvate (cioè con lo stesso procedimento del piano originario) ed i loro contenuti (gli obiettivi da perseguire e devono contenere l&#8217;aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano). <br />	<br />
Tuttavia, al comma 4, la stessa norma prevede una procedura agevolata per le varianti parziali i cui contenuti sono fissati dallo stesso comma, escludendole di fatto dal rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3.<br />	<br />
Pertanto, appare corretta la ricostruzione del giudice di prime cure che, evidenziando come tramite la variante “non sono stati introdotti indici di edificabilità, nuove definizioni, nuove modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nuove destinazioni d’uso o modalità d’attuazione”, ha affermato che non sussiste la lamentata violazione del comma 2 dell’art. 50, mancandone nel caso i presupposti applicativi e positivamente disciplinati.<br />	<br />
4. &#8211; Con il terzo motivo di ricorso, si evidenzia la carenza motivazionale della variante, sottolineando come la stessa, se ritenuta meramente applicativa della normativa regionale, non avrebbe avuto ragion d’essere, mentre al contrario essa avrebbe contenuto innovativo ed illogico.<br />	<br />
4.1. &#8211; La censura va respinta.<br />	<br />
La Sezione condivide la valutazione operata dal giudice di prime cure sul contenuto vincolato della variante che, fondamentalmente, si limita ad applicare al caso concreto la disciplina regionale.<br />	<br />
Gli elementi di censura evidenziati dall’appellante, in merito agli obiettivi prefissati, alle tecniche utilizzate, al procedimento seguito, appaiono conformi alla interpretazione data all’art. 44 comma 5 della legge regionale Veneto 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio” e sopra già esaminata.<br />	<br />
Deve quindi confermarsi che la variante in esame, imponendo una lettura restrittiva delle possibilità edificatorie in esame, si pone perfettamente in linea con la legge regionale, introducendo elementi di dettaglio e non apparendo per nulla incisa dagli elementi di illegittimità dedotti.<br />	<br />
5. &#8211; Le ragioni appena evidenziate conducono al rigetto anche del quinto motivo di ricorso, in cui si deduce l’illegittimità della delibera per eccesso di potere, trattandosi di un improprio utilizzo degli strumenti urbanistici per impedire la realizzazione di un intervento edilizio già assentito.<br />	<br />
5.1. &#8211; La doglianza va respinta.<br />	<br />
Anche in relazione a questo ultimo profilo, non può che ribadirsi come il provvedimento gravato si sia posto in linea con la legge regionale, facendo quindi venire meno ogni possibilità di individuare un profilo di eccesso di potere, stante il riferimento quasi pedissequo ai contenuti della legge regionale. <br />	<br />
6. &#8211; L’appello va quindi respinto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla complessità della questione e dalla sua novità.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
1. Respinge l’appello n. 4137 del 2009;<br />	<br />
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-2-2010-n-798/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/7/2004 n.798</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-14-7-2004-n-798/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-14-7-2004-n-798/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/7/2004 n.798</a></p>
<p>Pres. G. Vacirca &#8211; Est. A. Migliozzi Moro Simone c/Ministero dell’Interno Discrezionalita’ tecnica &#8211; Accertamenti sanitari – Controllo del giudice amministrativo – Insindacabilità In caso di impugnazione del giudizio di non idoneità fisica al servizio di polizia di Stato, propedeutico all’esclusione dal concorso pubblico di allievo agente di polizia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-14-7-2004-n-798/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/7/2004 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-14-7-2004-n-798/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/7/2004 n.798</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Vacirca &#8211; Est. A. Migliozzi<br /> Moro Simone c/Ministero dell’Interno</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Discrezionalita’ tecnica &#8211; Accertamenti sanitari – Controllo del giudice amministrativo – Insindacabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di impugnazione del giudizio di non idoneità fisica al servizio di polizia di Stato, propedeutico all’esclusione dal concorso pubblico di allievo agente di polizia di Stato, le certificazioni prodotte dalla parte ricorrente non possono smentire l’apprezzamento espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici di cui al provvedimento impugnato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell&#8217;Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti, <a href="/ga/id/2004/9/1653/d">&#8220;La discrezionalità tecnica dell’amministrazione e il controllo del giudice amministrativo&#8221;</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accertamenti sanitari e controllo del giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
FIRENZE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIOVANNI VACIRCA &#8211; Presidente,  GIUSEPPE DI NUNZIO &#8211; Cons., ANDREA MIGLIOZZI &#8211; Cons., relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 14 Luglio 2004<br />
Visto il ricorso 1388/2004  proposto da:</p>
<p><b>MORO SIMONE</b>rappresentato e difeso da:<br />
FRISANI PIETRO L.con domicilio eletto in FIRENZEVIA IL PRATO, 66presso<br />
FRISANI PIETRO L. </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento di P.S. del 27.04.2004, con il quale è stato notificato al ricorrente il giudizio di non idoneità fisica al servizio di polizia di Stato, propedeutico all’esclusione dal concorso pubblico di allievo agente di polizia di Stato; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quelli di cui sopra ancorchè incogniti al ricorrrente ivi incluso l’eventuale formale provvedimento di esclusione definitiva dall’arruolamento, ad oggi ancora non notificato.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL’INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. ANDREA MIGLIOZZI  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti P.L.Frisani e M.V.Lumetti (Avv. St.);<br />
Considerato che le prospettive, allo stato, di un esito positivo della decisione di merito del proposto gravame non sono tali da giustificare la chiesta misura cautelare, tenuto conto, in fattispecie, del fatto che le certificazioni prodotte dalla parte ricorrente non possono smentire l’apprezzamento espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici di cui al provvedimento impugnato<br />
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>Firenze, 14 luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-14-7-2004-n-798/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/7/2004 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.798</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.798</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. S. I. Silvestri V. Tola (Avv. B. Ballero) c. Comune di Ozieri (Avv. M. Solinas) è illegittima la reiterazione del vincolo espropriativo in assenza di idonea motivazione Espropriazione – reiterazione del vincolo – carenza di motivazione – illegittimità &#8211; sussiste La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.798</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. S. I. Silvestri<br /> V. Tola (Avv. B. Ballero) c. Comune di Ozieri (Avv. M. Solinas)</span></p>
<hr />
<p>è illegittima la reiterazione del vincolo espropriativo in assenza di idonea motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione – reiterazione del vincolo – carenza di motivazione – illegittimità &#8211; sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio deve essere sorretta da una adeguata motivazione, ancorata ad  una serie  di parametri oggettivi quali: a) la persistenza dell&#8217;interesse pubblico e la sua attualità, b) l&#8217;indicazione delle ragioni del ritardo nella realizzazione dell&#8217;opera pubblica, c) la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a  compimento, d) la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare le opere</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è illegittima la reiterazione del vincolo espropriativo in assenza di idonea motivazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 798/2004<br />
Ric. n. 232/1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.232/93  proposto da</p>
<p><b>Vittorio Tola</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Benedetto Ballero, presso lo studio del quale in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Ozieri</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Solinas, con elezione di domicilio in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Contu;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
delle deliberazioni del consiglio comunale di Ozieri n. 52 dell’11 giugno 1992, n. 29 del 23 marzo 1992, n. 39  e n. 91 del 1991;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 5 maggio 2004  il consigliere  Silvio Ignazio Silvestri;<br />
Uditi l&#8217; avv. Benedetto Ballero per il ricorrente e l’avvocato Mario Solinas per il Comune resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>F A T T O</p>
<p></b></p>
<p>Il signor Vittorio Tola, dopo aver presentato &#8211; insieme ad altri comproprietari &#8211; osservazioni al Piano urbanistico comunale di Ozieri, ha impugnato mediante ricorso straordinario al capo dello Stato, le deliberazioni consiliari meglio precisate in epigrafe con le quali il Comune ha respinto le osservazioni ed ha definitivamente approvato lo strumento urbanistico.<br />
Nell’atto introduttivo il ricorrente, con la prima censura, lamentava l’illegittimità della scelta comunale che, con riferimento ad un’area già vincolata nel precedente strumento urbanistico, ha reiterato il vincolo senza alcuna motivazione.<br />
Con il secondo motivo deduceva il difetto di motivazione e  istruttoria nonchè illogicità manifesta, perché l’amministrazione avrebbe incluso un’altra vasta area del ricorrente in zona C13, E, G, in modo tale che le aree individuate come edificabili sarebbero in realtà non utilizzabili a tali fini e, comunque, non sarebbe stata presa nella dovuta considerazione l’osservazione presentata dal ricorrente, che prospettava una soluzione più razionale del comparto.<br />
Il Comune di Ozieri si costituiva, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; è seguita la costituzione davanti a questo Tribunale da parte del ricorrente.<br />
L’amministrazione comunale ha quindi controdedotto alle argomentazioni del ricorso e chiesto una pronuncia di rigetto.<br />
All’udienza pubblica del 5 maggio 2004 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>D I R I T T O</p>
<p></b></p>
<p>Il signor Vittorio Tola assume di essere comproprietario di due aree nel Comune di Ozieri che sono state interessate dal Piano urbanistico comunale adottato con deliberazione consiliare n. 39 del 18 marzo 1991; insieme ad altri comproprietari il Tola presentò due osservazioni, che sono state però respinte dal Comune con due deliberazioni consiliari n. 29 del 23 marzo 19 e (a seguito di rinvio da parte del Comitato regionale di controllo) n. 52 dell’11 giugno 1992.<br />
Avverso tali atti il Tola ha proposto ricorso straordinario al capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale, deducendo due articolate censure riferite al rigetto delle due osservazioni presentate (non depositate in giudizio) e che, nella delibera n. 52/92, hanno preso il numero 29 e 28.<br />
Con la prima osservazione si lamentava la inclusione di un’area in zona vincolata per destinazione a standard; tale inclusione sarebbe illegittima perché il Comune, disattendendo la richiesta dei proprietari, avrebbe confermato la destinazione già prevista nello strumento urbanistico precedente, limitando arbitrariamente oltre ogni ragionevolezza temporale e in violazione del termine di cui all’articolo 2 della legge  19 novembre 1968, n. 1187, il diritto di proprietà del ricorrente e senza esplicitare una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della scelta, comparata con l’interesse dei privati.<br />
La circostanza che l’area in questione risulti in zona vincolata per gli standard e che analogo vincolo esistesse anche nel precedente strumento urbanistico, pur non dimostrata in modo certo viene comunque confermata dal Comune e, pertanto, si deve dare per provata l’esistenza nel nuovo PUC di un’area di proprietà del ricorrente sottoposta a vincolo preordinato all’esproprio, già esistente nel precedente PRG.<br />
Poiché dalla documentazione depositata non si riscontra alcuna specifica e puntuale motivazione sulle ragioni che hanno indotto il Comune a reiterare il vincolo già esistente nel precedente strumento urbanistico, considerato tra l’altro che sul punto l’amministrazione non ha controdedotto, il primo motivo risulta fondato.<br />
Infatti, la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio dell’area del ricorrente è stata determinata senza una adeguata motivazione che deve essere ancorata ad  una serie  di parametri oggettivi quali: a) la persistenza dell&#8217;interesse pubblico e la sua attualità, b) l&#8217;indicazione delle ragioni del ritardo nella realizzazione dell&#8217;opera pubblica, c) la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a  compimento, d) la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare le opere (tra tante, Consiglio Stato sez V, 12 maggio 2003, n. 2509; sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4340; T.A.R. Lombardia, Brescia, 27 febbraio 2002, n. 372).<br />
La mancata indicazione, nei termini sopra indicati, delle ragioni che hanno indotto il Comune a reiterare il vincolo nell’area del ricorrente comporta l’annullamento della previsione urbanistica, con esclusivo riferimento alla area in oggetto.<br />
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della  destinazione di un’altra area di sua proprietà, in parte a C13 (edificabile) in parte a G (pubblici servizi) e in parte a zona E.<br />
La destinazione a C13 sarebbe illogica perché l’area non sarebbe di fatto utilizzabile a fini edificatori a causa della sua forma irregolare.<br />
La destinazione dell’area a pubblici servizi sarebbe invece viziata da difetto di motivazione ed istruttoria, oltre che da illogicità perché, con esclusivo sacrificio delle proprietà del ricorrente, tale area, unita a quella in cui il vincolo è stato reiterato soddisferebbe l’intera esigenza di standard per servizi di tutto il PUC.<br />
Per quanto riguarda la dedotta inutilizzabilità dell’area edificabile, la circostanza viene prospettata dal ricorrente ma, dalle planimetrie depositate non si evidenzia in modo inequivoco.<br />
Anzi la relazione del tecnico dello stesso ricorrente si limita ad affermare che l’area ha una forma irrazionale in quanto non ha  lati diritti né paralleli ed ha una profondità che va da 40 a 50 metri. Questa profondità, in presenza di pendenze del terreno, si ripercuoterebbe pesantemente sulle spese di urbanizzazione.<br />
In sostanza, non si evidenzia una irrazionalità della scelta del Comune, ma semplicemente l’aspirazione del proprietario ad una utilizzazione più conveniente; si tratta dunque di censure inammissibili con cui si pretende di impingere nelle scelte di merito, che sono invece di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale.<br />
 Quanto alla censura con cui si lamenta che il Comune abbia previsto tutte le zone destinate agli standard dell’intero PUC in aree di proprietà del ricorrente, la circostanza, di per sé, non comporta alcuna illegittimità perché rientra nell’ambito delle scelte discrezionali del Comune nell’attività della pianificazione territoriale.<br />
In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto e le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe, con riferimento al primo motivo e, per l’effetto, annulla in parte i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione; respinge per il resto.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217; intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti, 			Presidente,<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Francesco Scano, 		Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 14/06/2004</p>
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