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	<title>7952 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7952 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2006 n.7952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-9-2006-n-7952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-9-2006-n-7952/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2006 n.7952</a></p>
<p>Pres. M. Perrelli, Est. A. PaganoRoberto Armentano (Avv. A. Chiosi) c. Ministero dell&#8217;Economia e Finanza(Avvocatura dello Stato), nonché c. Liborio Lotta e Salvatore Mingoia. sul riconoscimento del periodo di leva per la valutazione dell&#8217;anzianità di servizio di un militare della Guardia di Finanza; sul mantenimento della qualifica del militare nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-9-2006-n-7952/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2006 n.7952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-9-2006-n-7952/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2006 n.7952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Perrelli, Est. A. Pagano<br />Roberto Armentano (Avv. A. Chiosi) c. Ministero dell&#8217;Economia e Finanza(Avvocatura dello Stato), nonché c. Liborio Lotta e Salvatore Mingoia.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul riconoscimento del periodo di leva per la valutazione dell&#8217;anzianità di servizio di un militare della Guardia di Finanza; sul mantenimento della qualifica del militare nel passaggio dal contingente di mare a quello ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Concorso per reclutamento Tenenti di ruolo – Valutazione anzianità di servizio – Riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di leva militare – Fattispecie di cui all’art. 77 D.P.R. n. 237/1964 &#8211; Requisiti.</p>
<p>2. Militare e militarizzato – Concorso per reclutamento tenenti di ruolo – Qualifica attribuita nel contingente di mare – Passaggio al contingente ordinario – Perdita della qualifica – Previsione nel bando o nel verbale di commissione &#8211; Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio militare di leva ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 237/64 è subordinato all’esistenza di un rapporto di impiego in atto al momento di inizio della leva(1).</p>
<p>2. Laddove il bando di concorso o il verbale della Commissione che esamina il candidato non preveda la perdita della qualifica attribuita al militare, nel passaggio dal contingente di mare a quello ordinario, la commissione è tenuta ad attribuire il punteggio relativo alla qualifica predetta.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Dello stesso avviso: TAR Puglia, Bari, 22 novembre 2002, n. 5088; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 1993, n. 691.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul riconoscimento del periodo di leva per la valutazione dell&#8217;anzianità di servizio di un militare della Guardia di Finanza; sul mantenimento della qualifica del militare nel passaggio dal contingente di mare a quello ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A   I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania <br />
Napoli (sezione VIª)</b></p>
<p>composto da:<br />
Michele                 Perrelli                              &#61485;Presidente;<br />
Alessandro            Pagano                              &#61485;Cons. rel. est.;<br />
Maria                    Abbruzzese                        &#61485;Cons.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso nr. 3574/2005 proposto da:<br />
<b>Armentano Roberto</b><br />
rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to A. Chiosi con il quale domicilia in Napoli, v. Palepoli nr. 20;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>– Il <b>Ministero dell’Economia e Finanza – Comando Generale della Guardia di Finanza</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
rappresentato e difeso dall’Avv.ra distr.le dello Stato, con cui domicilia in Napoli, v. Diaz nr. 11;</p>
<p>nonché</p>
<p>–	il <b>maresciallo aiutante Liotta Liborio</b>, dom.to presso il Centro addestramento polifunzionale della Guardia di Finanza – Roma;																																																																																												</p>
<p>–	il <b>maresciallo aiutante Mingoia Salvatore</b>, dom.to presso il Centro addestramento polifunzionale della Guardia di Finanza – Roma;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto dirigenziale del Comando Generale della Guardia di Finanza del 29.11.2004, registrato al nr. 1333 del 7.12.2004 e notificato il 14.02.2005 di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 38 tenenti del ruolo riservato ai marescialli aiutanti del Corpo, nella quale il ricorrente risulta classificato al 41° posto con un punteggio di 45,86 e, pertanto, idoneo in soprannumero non vincitore;<br />
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 46,38 e, per l’effetto, della qualifica di primo classificato idoneo non vincitore, avente diritto al subentro nel posto dei vincitori rinunciatari;<br />
oltre tutti gli atti connessi;</p>
<p>visti tutti gli atti e documenti di causa;<br />
uditi all’udienza del 22.05.2006 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.- Il ricorrente è militare della Guardia di Finanza che si duole della valutazione dei suoi titoli nell’ambito del concorso, indetto con decreto nr. 170227 del 20.5.2004, per il reclutamento di trentotto tenenti del ruolo speciale riservato ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di Finanza.</p>
<p>Articola pertanto i seguenti motivi:<br />
I.- Violazione e falsa applicazione del punto A) dell’art. 18 della lex specialis; dell’art. 22 c. 7 L. 958/1986 – eccesso di potere per erronea e travisata valutazione dei dati di fatto e carenza di istruttoria.</p>
<p>II.- Violazione e falsa applicazione del punto E) dell’art. 18 della lex specialis. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.</p>
<p>2.- Resiste l’amministrazione.</p>
<p>3.- All’udienza indicata, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>4.- Il ricorso è fondato nei limiti di cui infra.</p>
<p>4.1.- Il ricorrente è militare della Guardia di Finanza che ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentotto tenenti del ruolo speciale riservato ai marescialli aiutanti della Guardia di Finanza, indetto con decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza del 20.05.2004 (nr. 170227).</p>
<p>4.2.- Lamenta, in via principale, che, nella valutazione della sua anzianità di servizio, non sia stato conteggiato il periodo di leva militare espletato nelle Forze Armate.<br />
Va precisato che il ricorrente ha prestato il servizio militare dal 10.07.1979 al 9.10.1979 nell’Esercito Italiano e dall’1.10.1981 all’1.7.1982 nella Guardia di Finanza, per complessivi anni due.<br />
Ritiene quindi spettantegli il conteggio di 24 anni di servizio, in luogo dei 22 riconosciutegli.<br />
Tale pretesa però non può essere accolta con il richiamo, sviluppato nel primo mezzo di gravame, all’art. 77 DPR nr. 237/1964.<br />
Il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio militare di leva, infatti, ai sensi dell&#8217;art. 77 D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, è subordinato –per costante giurisprudenza: cfr., ex pluris, TAR Puglia, Bari, 22 novembre 2002 nr. 5088; Cons. Stato, V Sez., 12 giugno 1993 n. 691 – all&#8217;esistenza di un rapporto di impiego in atto al momento di inizio della leva: fattispecie che qui non si riscontra.</p>
<p>4.3.- Fondata è invece la mancata valutazione della qualifica di “ottimo” attribuita al ricorrente all’esito del corso di specializzazione di nocchiere A.C. svolto presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza dall’1.9.1983 al 31.5.1984.<br />
L’amministrazione (cfr., relazione del Centro di reclutamento del 23.5.2005: fascicolo dell’Avv.ra dep. 20.7.2005) ha affermato che la commissione non avrebbe attribuito tale punteggio, per il passaggio, effettuato dal ricorrente, dal contingente di mare a quello ordinario, passaggio che avrebbe comportato la perdita della suddetta specializzazione.<br />
Tale criterio di perdita di punteggio, però, non compare nel bando né è stato esplicitamente dedotto nel verbale della commissione relativo all’Armentano: è, per contro, indiscusso che il predetto titolo compaia nel foglio matricolare del ricorrente.<br />
Vanno quindi attribuiti all’Armentario –con parziale annullamento della graduatoria de qua con riferimento solo alla sua posizione– ulteriori 0,36 (zero,trentasei) sul punteggio dallo stesso ottenuto (45,86 + 0,36= 46,22): trattasi di attribuzione che non ha però effetti sulla predetta graduatoria poiché il militare che lo precede ha ottenuto punti 46,27.<br />
Il ricorso è pertanto in parte da respingere, in parte da accogliere con il riconoscimento di un ulteriore punteggio per il ricorrente di 0,36.<br />
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante l’esito della lite.</p>
<p align=center><b>p.q.m.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo della Campania&#61485;Napoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:<br />
In parte rigetta il ricorso nr. 3574/2005, in parte lo accoglie e per l’effetto, come da motivazione, riconosce la spettanza di punti 0,36 in favore del ricorrente, nella graduatoria approvata con decreto dirigenziale del Comando Generale della Guardia di Finanza del 29.11.2004 (reg. al n. 1333 del 7.12.2004).<br />
Compensa interamente le spese di causa. <br />
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.</p>
<p>Così deciso in Napoli, 22.05.2006, nella camera di consiglio del TAR.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-9-2006-n-7952/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2006 n.7952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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