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	<title>794 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>794 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.794</a></p>
<p>Pres. Di Santo, Est. Dibello Sull’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche. 1. Farmacie – Pianificazione territoriale del servizio – Nuove sedi – Individuazione e localizzazione – Competenza – Comune­ – L. 27/2012 &#160; 1. La Regione può in caso di inerzia del Comune sostituirsi a quest ultimo nell’individuazione delle sedi farmaceutiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Santo,  Est. Dibello</span></p>
<hr />
<p>Sull’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Farmacie – Pianificazione territoriale del servizio – Nuove sedi – Individuazione e localizzazione – Competenza – Comune­ – L. 27/2012</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La Regione può in caso di inerzia del Comune sostituirsi a quest ultimo nell’individuazione delle sedi farmaceutiche da istituire ai sensi della legge 27 del 2012. Tale normativa primaria ha stabilito un diverso rapporto tra le sedi farmaceutiche di un territorio comunale e la popolazione residente, prevedendo da una parte l’apertura obbligatoria di una nuova farmacia ogni 3300 abitanti e dall’altra &nbsp;l’apertura facoltativa di una ulteriore farmacia, ogni qualvolta la popolazione in eccesso superi il 50% della soglia minima di abitanti per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica +1 (ossia ogni 1651 abitanti in più).&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00794/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02117/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>Lecce &#8211; Sezione Seconda</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Farmacia Petracca del Dott Michele, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cinzia De Giorgi, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via 47 Rgt Fanteria,29;</div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;<br />
&#8211; Comune di Lizzanello, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Marchello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Marchello in Lecce, Via G. Chiriatti, N.6;</div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<div style="text-align: justify;">Petruzzi Giovanni;</div>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<div style="text-align: justify;">della nota AOO 152/9256 del 29.6.2015 ed in pari data notificata a mezzo PEC, con la quale la Regione Puglia ha rigettato la richiesta di immediata soppressione della sede farmaceutica facoltativa n. 4 frazione di Merine di Lizzanello istituita con DGR n. 1261/12, per mancanza del quorum legale previsto dalla legge 27/12 alla data del 31.12.2010, come è emerso dalla pubblicazione dei dati dell&#8217;ultimo censimento ISTAT, formulata dalla ricorrente nei confronti della Regione Puglia a mezzo racc. a/r dell&#8217;8.5.2014 e ricevuta in data 9.5.2014;<br />
nonchè per la declaratoria e l&#8217;accertamento della insussistenza dei requisiti legali per l&#8217;istituzione della sede facoltativa n. 4 insistente nella frazione di Merine di Lizzanello, giacchè istituita sulla base di un quorum di abitanti errato;<br />
con motivi aggiunti, depositati in data 12 dicembre 2015,<br />
per l&#8217;annullamento :<br />
della Delibera di Giunta Regionale n. 2159 del 9/12/2015, avente per oggetto: Approvazione elenco sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012, art. 11 &#8211; Primo interpello, nella parte in cui delibera: di approvare l’elenco delle 188 sedi farmaceutiche istituite ai sensi della L. n. 27/2012 art. 11, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il primo interpello, nella parte in cui l’Amministrazione ha indicato fra le sedi da assegnare la sede n. 4 insistente nel comune di Lizzanello &#8211; frazione di Merine;<br />
ove occorra,<br />
dell’avviso pubblicato sul sito internet ufficiale della Regione Puglia in data 10/12/2015, ore 16.41.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Lizzanello;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. C. De Giorgi per la ricorrente e avv.ti M. Rosato e A. R. Serafini, quest&#8217;ultima in sostituzione dell&#8217;avv. F.sco Marchello, per le PP.AA.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">La Farmacia Petracca del dott. Michele, con sede nella frazione Merine del Comune di Lizzanello, ha chiesto alla Regione Puglia di sopprimere la sede farmaceutica facoltativa n.4, istituita nel territorio comunale, sulla base del dato ISTAT relativo alla popolazione residente al 31 dicembre 2010, disponibile al momento della emanazione della D.G.R. 1261/2012.<br />
Detto dato sarebbe stato erroneamente preso in considerazione, secondo la tesi difensiva, nonostante il diverso dato statistico emerso in sede di ricostruzione intercensuaria conseguente al censimento della popolazione generale per il 2011, i cui risultati venivano diffusi dopo il 26 settembre 2013.<br />
Dopo la declaratoria di improcedibilità dell’azione proposta dalla Farmacia Petracca avverso il contegno inerte della P.a. regionale, &#8211; formante oggetto di autonomo ricorso- la stessa ricorrente si è nuovamente rivolta al Tar per conseguire l’annullamento della nota con la quale la Regione Puglia ha rigettato la richiesta di immediata soppressione della sede farmaceutica facoltativa n. 4 frazione di Merine di Lizzanello istituita con DGR n. 1261/12, per mancanza del quorum legale previsto dalla legge 27/12 alla data del 31.12.2010.<br />
La Farmacia Petracca dubita della legittimità della nota regionale impugnata sulla base dei seguenti motivi di ricorso:<br />
Violazione dell’art.11, comma 2 della legge n.27 del 24 marzo 2012- Violazione dell’art. 3 della legge n.241/90- Difetto di motivazione- Eccesso di potere per illogicità, incongruità ed erronea presupposizione;<br />
Violazione del principio di buona amministrazione- Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità, illogicità e contraddittorietà.<br />
La stessa ricorrente ha poi impugnato, con motivi aggiunti di ricorso, la Delibera di Giunta Regionale n. 2159 del 9/12/2015, avente per oggetto: Approvazione elenco sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012, art. 11 &#8211; Primo interpello, nella parte in cui delibera: di approvare l’elenco delle 188 sedi farmaceutiche istituite ai sensi della L. n. 27/2012 art. 11, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il primo interpello, nella parte in cui l’Amministrazione ha indicato fra le sedi da assegnare la sede n. 4 insistente nel comune di Lizzanello &#8211; frazione di Merine.<br />
I motivi aggiunti di ricorso si basano sulle seguenti censure:<br />
Violazione dell’art. 1 del bando di concorso straordinario giusta determina dirigenziale n.39 dell’1 febbraio 2013- Difetto di motivazione- Eccesso di potere per illogicità, incongruità ed erronea presupposizione – Violazione del principio di buona amministrazione- eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità, illogicità e contraddittorietà.<br />
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e il Comune di Lizzanello i quali hanno entrambi chiesto il respingimento del ricorso.<br />
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 19 gennaio 2016.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Il ricorso principale ed i motivi aggiunti debbono essere respinti.<br />
A fini di ricostruzione generale della vicenda, occorre ricordare che la sede farmaceutica facoltativa n. 4 nella frazione Merine del Comune di Lizzanello è stata istituita dalla Regione Puglia, con delibera di Giunta Regionale n.1261 del 19 giugno 2012.<br />
L’Amministrazione Regionale si è sostituita, a tal riguardo, al Comune di Lizzanello, risultato inadempiente nella tempestiva individuazione delle sedi farmaceutiche da istituire ai sensi della legge 27 del 2012, in ossequio all’art. 11, comma 9 della legge sopra citata.<br />
Appare, altresì, opportuno rammentare che la normativa primaria sopra citata ha stabilito un diverso rapporto tra le sedi farmaceutiche di un territorio comunale e la popolazione residente, in modo tale da prevedere l’apertura obbligatoria di una nuova farmacia ogni 3300 abitanti; e l’apertura <em>facoltativa</em> di una ulteriore farmacia, ogni qualvolta la popolazione in eccesso superi il 50% della soglia minima di abitanti per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica +1 (ossia ogni 1651 abitanti in più).<br />
Il comma 2 della sopra citata disposizione normativa stabilisce, a sua volta, che “ Ciascun comune, sulla base dei <em>dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010</em> e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”<br />
La Regione Puglia ha quindi individuato la sede farmaceutica n. 4 nel comune di Lizzanello in base al dato ISTAT della popolazione residente alla data del 31 dicembre 2010, in coerenza con la norma sopra citata, dato disponibile, lo si ripete, all’atto della individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, effettuata con D.G.R. 1261/2012.<br />
Il Collegio ritiene di non potere dubitare del significato della disposizione in esame.<br />
L’intento del legislatore è, infatti, quello di favorire l’apertura di nuove sedi farmaceutiche utilizzando il dato della <em>popolazione residente al 31 dicembre 2010 </em>che emerge con caratteristiche di ufficialità dalle pubblicazioni – anche su siti telematici &#8211; dell’Istituto Nazionale di Statistica, nella consapevolezza delle fisiologiche oscillazioni che il dato in questione può far registrare, in ragione di fenomeni demografici che possono essere ricostruiti solo a posteriori.<br />
Ciò deve dirsi, in particolare, quando il dato storico di riferimento appare distante, come nella fattispecie concreta, dalla effettuazione di un censimento generale della popolazione nazionale (l’ultima rilevazione risale al 9 ottobre 2011), che può comportare scostamenti nell’analisi demografica complessiva, e di singole realtà locali.<br />
Tuttavia, il fatto che l’Amministrazione non sia in possesso di un dato strettamente correlato alla effettuazione dell’ultimo censimento, non può comportare &#8211; come sembra ovvio- l’indebito effetto di uno stallo del procedimento istitutivo di nuove sedi farmaceutiche, in contrasto con lo spirito complessivo della riforma del 2012, nè priva di ufficialità il dato della popolazione residente al 31 dicembre 2010, così come emerge da siti Web facenti capo all’Istat, a meno che non sorgano contestazioni specifiche in ordine al carattere fidefaciente delle notizie diffuse telematicamente.<br />
Nel caso che ci occupa, l’Amministrazione Regionale ha correttamente applicato la norma che disciplina il rapporto tra le nuove sedi farmaceutiche e la popolazione residente.<br />
Il dato statistico di riferimento risulta, infatti, ricavato dalla pagina Demo- Istat. it e dalla sottosezione: Bilancio demografico anno 2010 e popolazione residente al 31 dicembre 2010- Comune: Lizzanello.<br />
Il dato demografico estrapolato – cioè una popolazione residente di 11.788 abitanti, alla data del 31 dicembre 2010, &#8211; è, come si può notare, la risultante di alcuni indicatori, tecnicamente definiti poste demografiche, che conferiscono senz’altro valore statistico rilevante e ufficiale ai risultati diffusi.<br />
Si tratta, infatti, di prendere in considerazione la popolazione al 1° gennaio, i nati, i morti, gli iscritti da altri comuni, gli iscritti dall’estero, i cancellati per altri comuni, i cancellati per l’estero, così da valutare compiutamente tutte le variabili incidenti nelle dinamiche demografiche di un Comune nel corso dell’ultimo anno di rilevazione.<br />
La circostanza che la Regione si sia avvalsa del dato ISTAT della popolazione residente a Lizzanello alla data del 31 dicembre 2010 non è, del resto, oggetto di contestazione da parte della Farmacia ricorrente, la quale pretenderebbe, invece, di spostare l’attenzione sulla diversa questione della esattezza o meno del dato diffuso, specie se posto a confronto con quanto emerge dalla ricostruzione intercensuaria operata dopo il 15^ censimento generale della popolazione nazionale, avvenuto il 9 ottobre 2011.<br />
Sennonché, la norma della cui applicazione si controverte non specifica se il dato ISTAT di riferimento debba essere oggetto di procedimenti di riallineamento connessi alla effettuazione di un ultimo censimento della popolazione e, pertanto, debba essere ricavato da una <em>ricostruzione cd intercensuaria</em>, come sostiene la Farmacia ricorrente.<br />
La difesa della ricorrente ha fatto leva, in proposito, sulle conclusioni del proprio consulente statistico il quale non ha mancato di mettere in risalto che “<em>la ricostruzione intercensuaria della popolazione per gli anni 2001-2011..è di certa rilevanza perché consente, pur con un ritardo di disponibilità, di ottenere esattamente il valore della popolazione legale al 31 dicembre 2010”.</em><br />
Ed ancora,<em> “ alla luce della ricostruzione intercensuaria appena esposta si può affermare che il numero di abitanti nel comune di Lizzanello al 31 dicembre 2010 è di 11.536. Questo dato, essendo ricavato da ISTAT mediante ricostruzione tra 14^ e 15^ censimento è quello da considerarsi ufficiale”.</em><br />
Il Collegio rileva che queste conclusioni sono state esposte, in un certo senso, assiomaticamente dalla difesa della ricorrente, la quale non spiega perché la ricostruzione intercensuaria offra maggiori garanzie di credibilità rispetto al dato utilizzato dalla Regione Puglia che, per quanto si è già osservato, è munito del crisma della ufficialità.<br />
Aggiungasi che il significato della ricostruzione intercensuaria, come emerge dalla stessa descrizione offerta nel sito Web “Focus” dell’Istat “<em>rivalorizza la disponibilità di dati di popolazione, fino a livello locale, per gli anni compresi tra il Censimento generale della popolazione del 2001 e quello del 2011. La ricostruzione intercensuaria della popolazione residente si basa sulle evidenze fornite dall’ultimo censimento, unitamente all’esame comparato con i flussi demografici ( nascite, decessi, migrazioni) intercorsi nel medesimo periodo.”</em><br />
Ma, è pure chiarito, “<em>In nessun caso, invece, la ricostruzione può considerarsi un processo che riscrive gli atti amministrativi pregressi operati dai Comuni in termini di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. Semmai essa ha l’obiettivo di riscrivere la storia dell’evoluzione demografica del Paese, sia esso considerato nella sua interezza o come insieme di distinte realtà territoriali. La popolazione ricostruita è, infatti, un prodotto finale frutto di stima, benché si basi su dati oggetto di rilevazione, e pertanto non è possibile attribuire a essa alcun significato che non sia quello esclusivamente statistico.”</em><br />
Né si rintracciano disposizioni normative le quali impongano di tener conto di una percentuale di errore nelle rilevazioni anagrafiche, il che potrebbe indurre a valutare con prudenza i dati messi a disposizione.<br />
Ulteriore obiezione da muovere al ragionamento difensivo è rappresentata, peraltro, dal fatto che lo scostamento numerico tra il dato anagrafico della popolazione residente registrata al 31 dicembre 2010 e quello che emerge dalla successiva ricostruzione intercensuaria, non può legittimamente essere fatto valere quale motivo ostativo alla istituzione di una nuova sede farmaceutica.<br />
Esso trova, invece, la sua sede più naturale ed appropriata di verifica nel momento in cui l’amministrazione preposta è chiamata a disporre la revisione delle sedi farmaceutiche, così come prevede l’art. 11 della legge 27 del 2012.<br />
Non sussiste, pertanto, alcun obbligo, per la Regione Puglia, di procedere in autotutela ad un annullamento di sedi farmaceutiche dovuto a fenomeni di calo demografico, posto che lo stesso legislatore si è premurato di convogliare questa criticità all’interno del diverso procedimento di revisione, stabilendo che <em>“Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e&#8217; sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica&#8221;.</em><br />
Anche i motivi aggiunti di ricorso non possono trovare accoglimento.<br />
La difesa del ricorrente ha cercato di porre in evidenza, con lo strumento delle censure aggiuntive, che vi sarebbe contraddizione tra la delibera di Giunta Regionale 2159 del 9 dicembre 2015, nella parte in cui approva, per il primo interpello, l’elenco delle 188 sedi farmaceutiche istituite ai sensi della legge 27/2012, e fra esse, quella controversa di Merine di Lizzanello, e l’art. 1 del bando di concorso straordinario.<br />
Sarebbe inconciliabile la messa a concorso della sede in questione con la pendenza di ricorsi il cui esito potrebbe determinare una variazione delle sedi indicate, così come stabilisce la clausola del bando di concorso straordinario di cui all’art. 1.<br />
Ne deriva che “<em>la Regione Puglia in fase di pubblicazione delle sedi da assegnare al primo interpello avrebbe dovuto stralciare l’anzidetta sede perché tuttora sub iudice e ciò nel rispetto del citato disposto dell’art. 1 del bando di concorso che, nel caso che ci occupa, rappresenta la lex specialis”.</em><br />
Anche questo argomento difensivo non è fondato.<br />
La Giunta Regionale pugliese ha ritenuto, con la delibera impugnata, di “<em>procedere tempestivamente ad incrementare l’assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale come previsto dalla legge 27/2012 e, nello stesso tempo, di tutelare la legittima aspettativa dei candidati risultati vincitori ad ottenere in assegnazione una delle sedi messe a concorso”.</em><br />
E, una volta soppesate le due scelte possibili e operabili dall’Amministrazione regionale, ovvero <em>l’assegnazione delle 188 sedi farmaceutiche, ivi comprese quelle sub judice, o l’assegnazione delle sedi farmaceutiche con stralcio di quelle sub judice, mettendo in evidenza ricadute ed effetti, anche in termini di rischio di eventuali contenziosi”,</em> la Regione ha ritenuto legittimamente che “<em>interesse pubblico primario appare quello di incrementare l’assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale attraverso un procedimento amministrativo di assegnazione delle sedi connotato da elementi di certezza in merito alla scelta operata”.</em><br />
E, del resto, l’apparente inconciliabilità dell’assegnazione di una sede farmaceutica in merito alla quale è ancora pendente un ricorso è risolta “<em>considerato che l’opzione di assegnare al primo interpello n.188 sedi ( comprese quelle sub judice), consentirebbe ai candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza dell’ipotesi che le sedi sub judice potrebbero diminuire o essere diversamente localizzate”.</em><br />
Da questo punto di vista, il Collegio non può non rimarcare che le argomentazioni regionali sono coerenti con gli intenti del legislatore nazionale e rivelano un uso ponderato della discrezionalità amministrativa, rispetto al quale la farmacia ricorrente non può pretendere di determinare, ancora una volta, una situazione di congelamento sine die nell’assegnazione di una sede farmaceutica, con possibile pregiudizio della parità di trattamento da riservare doverosamente a tutti i protagonisti della vicenda.<br />
Non si ravvisa, pertanto, alcun elemento di contraddizione, così come prospettato dalla difesa della farmacia ricorrente, posto che i candidati all’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche sono stati posti nella condizione di avvedersi delle situazioni di scelta connotate da incertezza, a motivo della sussistenza di ricorsi pendenti, con ogni ricaduta proprio sul momento nevralgico della scelta della sede.<br />
E’ infatti, ragionevole prevedere che un candidato si astenga dalla scelta di una sede ancora oggetto di contenzioso, mentre è altrettanto ragionevole procedere ad una immediata messa a concorso di sedi, proprio al fine di rispettare uno degli obiettivi principali che il legislatore ha voluto raggiungere con la nuova normativa.<br />
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.<br />
Le spese processuali possono essere compensate, attesa la complessità e la novità della questione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Eleonora Di Santo, Presidente<br />
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore<br />
Claudia Lattanzi, Primo Referendario</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="886">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2013 n.794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-23-9-2013-n-794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-23-9-2013-n-794/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2013 n.794</a></p>
<p>Pres. Giorgio Calderoni, est. Mauro Pedron Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti (Avv. Roberto Fariselli, Mirca Tognacci e Rinaldo Frau) c. Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (Avv. Antonio Di Vita), Costruzioni Barri Marino Di Barri Silvano, (avv. Giuseppe Rusconi e Luigi Ferri sulla incompletezza e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-23-9-2013-n-794/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2013 n.794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giorgio Calderoni, est. Mauro Pedron<br /> Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti (Avv. Roberto Fariselli, Mirca Tognacci e Rinaldo Frau) c. Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (Avv. Antonio Di Vita), Costruzioni Barri Marino Di Barri Silvano, (avv. Giuseppe Rusconi e Luigi Ferri</span></p>
<hr />
<p>sulla incompletezza e non veridicità delle dichiarazioni rese sui precedenti penali degli amministratori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a.- Gara- Stazione appaltante –Valutazione -Episodio della storia professionale delle imprese-Ampia discrezionalità- Sussiste- Ragioni  	</p>
<p>2. Contratti della p.a.- Gara –Commissione- Interpretazione delle offerte-Rispetto- Principio di massima partecipazione –Obbligo –Sussiste -Fattispecie	</p>
<p>3. Contratti della p.a. –Gara- Incompletezza e non veridicità delle dichiarazioni sui precedenti penali degli amministratori- Illegittimità-Conseguenze- Esclusione dalla gara</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In sede di gara per l’affidamento di un contratto pubblico, la Stazione Appaltante è dotata di ampia discrezionalità di apprezzamento nel qualificare un episodio della storia professionale delle imprese come negligenza o grave errore professionale ai sensi dell’art. 38 comma 1-f del Dlgs. 163/2006, essendo l’unico soggetto titolato a individuare il punto di rottura del rapporto fiduciario (1). 	</p>
<p>2. In sede di gara per l’affidamento di un contratto pubblico, la riduzione dell’offerta entro i limiti di legge (correzione dell’errore di diritto) è un’operazione interpretativa del tutto legittima, ed è anche doverosa per la commissione di gara. Ne deriva che non può costituire motivo di esclusione, un mero errore ostativo nella formulazione dell’offerta laddove l’intenzione del concorrente appare conforme alla legge.(Nel caso di specie, il TAR Lombardia  ha ritenuto prevalente l’intenzione del concorrente, ovvero quella di indicare nell’offerta la massima percentuale di subappalto ammessa dalla legge, a nulla rilevando l’erronea formulazione letterale della percentuale consentita)	</p>
<p>3. In materia di appalti pubblici, l’incompletezza e la non veridicità delle dichiarazioni sui precedenti penali degli amministratori rappresentano difetti che, pur essendo di natura formale, conducono all’esclusione dalla gara, sia per violazione dell’art. 38 comma 2 del Dlgs. 163/2006 sia in conseguenza del disposto dell’art. 75 del DPR 445/2000 (2).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1).cfr. v. Cass. civ. SU 17 febbraio 2012 n. 2312;<br />	<br />
(2). cfr. CS Sez. V 28 settembre 2012 n. 5133; TAR Brescia Sez. II 5 giugno 2012 n. 994; TAR Brescia Sez. II 12 aprile 2011 n. 533</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 850 del 2012, proposto da:<br />
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Fariselli, Mirca Tognacci e Rinaldo Frau, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia, via Diaz 9;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Di Vita, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>COSTRUZIONI BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Rusconi e Luigi Ferri, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Solferino 23;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del verbale del 14 giugno 2012, con il quale il Consorzio di Bonifica ha escluso dalla gara il consorzio ricorrente e ha attribuito alla controinteressata i lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua e colo consortile del bacino sinistra fiume Serio;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e dell’impresa edile Costruzioni Barri Marino di Barri Silvano;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dall’impresa edile Costruzioni Barri Marino di Barri Silvano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 il dott. Mauro Pedron;<br />	<br />
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Considerato quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La controversia in esame riguarda la procedura di gara indetta dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua consortile (importo stimato € 760.951,44 IVA esclusa). Per l’aggiudicazione la stazione appaltante ha scelto il criterio del prezzo più basso.<br />	<br />
2. Con verbale del 14 giugno 2012 la commissione di gara ha escluso dalla gara il consorzio ricorrente (Consorzio Ciro Menotti) e ha provvisoriamente aggiudicato i lavori all’impresa edile controinteressata (Costruzioni Barri Marino).<br />	<br />
3. Bisogna precisare che il Consorzio Ciro Menotti raggruppa cooperative di produzione e lavoro ai sensi della legge 25 giugno 1909 n. 422. Di conseguenza, come previsto dall’art. 37 comma 7 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, partecipa normalmente alle gare indicando come impresa esecutrice dei lavori una società consorziata. Nel caso in esame è stata indicata la Cooperativa Serio.<br />	<br />
4. La commissione di gara ha escluso il Consorzio Ciro Menotti perché a carico dello stesso sono state iscritte cinque annotazioni nel casellario informatico dell’AVCP. Gli episodi annotati sono i seguenti:<br />	<br />
(i) esclusione da una gara indetta dal Comune di Cesena a causa delle ripetute violazioni degli obblighi contributivi di cui si è resa responsabile l’impresa scelta da una società consorziata, che era stata a sua volta indicata dal Consorzio Ciro Menotti come esecutrice dei lavori (l’esclusione è stata impugnata davanti al TAR Bologna: il ricorso è stato dichiarato perento ex art. 82 comma 1 cpa con decreto presidenziale n. 276 del 18 marzo 2013);<br />	<br />
(ii) inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell’impresa scelta da una società consorziata, che era stata a sua volta indicata dal Consorzio Ciro Menotti come esecutrice dei lavori nell’ambito di un appalto con il Comune di Poirino (il contenzioso con la stazione appaltante è stato però sanato senza risoluzione del contratto);<br />	<br />
(iii) esclusione da una gara indetta dal Comune di Roma per violazione dell’art. 37 comma 7 del Dlgs. 163/2006 a causa della contemporanea partecipazione del Consorzio Ciro Menotti e di una società consorziata (secondo la tesi difensiva si sarebbe trattato di un disguido);<br />	<br />
(iv) esclusione da una gara indetta da Abbanoa spa per violazione dell’art. 34 comma 2 del Dlgs. 163/2006 (nel testo vigente all’epoca) a causa del collegamento sostanziale con l’offerta di un altro concorrente (l’annotazione nel casellario informatico è stata impugnata e risulta sospesa in sede cautelare dal Consiglio di Stato Sez. VI con ordinanza 3 marzo 2009 n. 1141);<br />	<br />
(v) risoluzione del contratto di appalto decisa dal Consorzio di Bonifica della Gallura per grave inadempimento (di tale risoluzione è stato chiesto l’annullamento davanti al Tribunale di Tempio Pausania).<br />	<br />
5. La commissione di gara ha ritenuto irrilevanti le annotazioni (ii)-(iv) ma ha considerato non superabili le rimanenti.<br />	<br />
6. Contro l’esclusione il consorzio ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 4 luglio 2012 e depositato il 6 luglio 2012. Le censure cercano di dimostrare la violazione dell’art. 38 comma 1-f-i del Dlgs. 163/2006. La tesi è che le annotazioni iscritte nel casellario informatico dell’AVCP non sarebbero idonee a determinare l’esclusione dalla gara, per la loro irrilevanza o perché contestate in sede giudiziale.<br />	<br />
7. La stazione appaltante e la controinteressata Costruzioni Barri Marino si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
<i>Rilievo delle annotazioni nel casellario informatico dell’AVCP</i><br />	<br />
8. Sulla decisione della commissione di gara questo TAR con ordinanza n. 368 del 1 agosto 2012 ha formulato le seguenti considerazioni, che possono qui essere confermate (e aggiornate) ai fini della decisione del merito.<br />	<br />
8.1 Le annotazioni nel casellario informatico non sono escludenti per sé ma in quanto ricadano in una delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 38 del Dlgs. 163/2006. Più precisamente, le annotazioni danno efficacia <i>erga omnes</i> a fatti escludenti che in origine hanno riguardato una singola stazione appaltante, purché tali fatti corrispondano puntualmente alle categorie dell’art. 38 del Dlgs. 163/2006. Inoltre, anche quando tale corrispondenza sussista, alcune circostanze possono aver perso rilevanza o possono essere diversamente qualificate per via del tempo trascorso e di elementi sopravvenuti: in questi casi è consentito superare l’effetto escludente dell’annotazione, ma è necessaria una specifica motivazione.<br />	<br />
8.2 Data l’importanza delle annotazioni, l’omessa indicazione del contenuto delle stesse nella domanda di partecipazione alla gara è causa immediata di esclusione, e se dipende da dolo o colpa grave provoca, una volta annotata, l’interdizione automatica dalle gare per un anno ai sensi dell’art. 38 comma 1-<i>ter</i> del Dlgs. 163/2006. Nello specifico, il Consorzio Ciro Menotti ha però correttamente seguito la via della trasparenza.<br />	<br />
8.3 L’annotazione di gravi infrazioni relative alle norme sulla sicurezza e a ogni altro obbligo lavorativo, nonché alla disciplina previdenziale, costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 38 comma 1-e-i del Dlgs. 163/2006. Nello specifico, ricade nella suddetta previsione l’annotazione (i). Il ricorso al TAR Bologna contro l’esclusione dalla gara (fatto all’origine dell’annotazione) è stato dichiarato perento, e dunque l’ostacolo giuridico sussiste. Tuttavia, il soggetto che si è reso responsabile della violazione non è il Consorzio Ciro Menotti, e neppure la società consorziata indicata come esecutrice dei lavori, ma un’impresa designata da quest’ultima. Attraverso questa catena di collegamenti la responsabilità del Consorzio Ciro Menotti viene diluita e assume carattere indiretto (negligenza o difetto di vigilanza nella scelta e nella gestione dei collaboratori). Si può quindi ritenere che la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di contribuzione previdenziale non abbia effetto escludente automatico sul soggetto a monte, non direttamente coinvolto nella gestione dei lavoratori, ma costituisca un indice di inaffidabilità che può assumere rilievo qualora questi inconvenienti si ripropongano con una certa frequenza, evidenziando lacune nell’organizzazione consortile.<br />	<br />
8.4 Un sospetto circa il consolidarsi di una simile tendenza potrebbe essere individuato nell’annotazione (ii). Tuttavia il fatto che la stazione appaltante non abbia risolto il contratto e abbia invece approvato i lavori attenua l’allarme collegato alla predetta annotazione. Si può anche osservare che le annotazioni (i) e (ii) sono del medesimo periodo (2006) e che violazioni di questa natura non sono segnalate in anni più recenti.<br />	<br />
8.5 L’annotazione (iii) relativa alla contemporanea partecipazione a una gara da parte del Consorzio Ciro Menotti e di una società consorziata ricade in astratto nella previsione dell’art. 38 comma 1-m-<i>quater</i> del Dlgs. 163/2006, in quanto equivale alla presentazione di offerte imputabili a un unico centro decisionale. Peraltro proprio il particolare ruolo svolto dal Consorzio Ciro Menotti nei confronti delle società consorziate all’interno delle procedure di gara rende plausibile la tesi che nel caso in questione vi sia stato un semplice difetto di coordinamento. In via generale, si osserva poi che l’effetto escludente di questo tipo di annotazioni in gare successive dovrebbe essere collegato al sospetto di reiterazione di intese con altri concorrenti.<br />	<br />
8.6 Poiché la stessa commissione di gara ha giudicato irrilevante l’annotazione (iv), rimane l’annotazione (v), che potrebbe documentare l’esistenza di un grave errore professionale, escludente ai sensi dell’art. 38 comma 1-f del Dlgs. 163/2006. L’annotazione costituisce una base sufficiente per l’esclusione, se il fatto è descritto con chiarezza e non è troppo lontano nel tempo. La proposizione di un ricorso non sospende da sola l’efficacia dell’annotazione: per ottenere questo risultato è necessario che la ditta interessata chieda all’AVCP di registrare la pendenza della lite e di apporre una clausola di provvisoria sospensione degli effetti dell’annotazione.<br />	<br />
8.7 La ditta interessata può percorrere anche un’altra strada, ossia può cercare di dimostrare in sede di gara che la risoluzione del contratto o comunque l’episodio annotato nel casellario informatico non ha in concreto un rilievo tale da meritare la qualificazione di errore professionale grave. L’onere della prova è a carico della ditta interessata, ma la stazione appaltante ha l’obbligo di valutare attentamente tutta la documentazione prodotta sull’episodio annotato e di chiedere se necessario chiarimenti e integrazioni (in questo senso si può leggere l’inciso “accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante” inserito nell’ultima parte dell’art. 38 comma 1-f del Dlgs. 163/2006).<br />	<br />
<i>Riesame dell’annotazione (v)</i><br />	<br />
9. Ritenendo assente nello specifico un simile grado di approfondimento, questo TAR con l’ordinanza n. 368/2012 ha invitato la commissione di gara a ripetere la propria valutazione a proposito dell’annotazione (v), e a esaminare gli atti processuali depositati dal consorzio ricorrente (atto di citazione davanti al Tribunale di Tempio Pausania, perizia del CTU), con facoltà di chiedere anche la produzione degli atti scambiati dalle controparti.<br />	<br />
10. La commissione di gara si è riunita in data 14 settembre 2012 e ha esaminato gli atti della vicenda relativa all’annotazione (v), compresa la sopravvenuta sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 248 del 2 luglio 2012. In tale sentenza il Tribunale ha dichiarato la correttezza della risoluzione del contratto di appalto, qualificando come negligente la condotta del Consorzio Ciro Menotti per aver comunicato con cinque mesi di ritardo la necessità delle aree di cantiere (il cui reperimento era a carico della stazione appaltante) ai fini della realizzazione dell’opera. In esito al riesame la commissione di gara ha concluso che la negligenza accertata nella predetta sentenza non configura un grave errore professionale. In questo modo è stata posta la premessa per la reintegrazione del Consorzio Ciro Menotti nella graduatoria finale, dove lo stesso, trovandosi al terzo posto, scavalcherebbe l’impresa controinteressata Costruzioni Barri Marino.<br />	<br />
<i>Ricorso incidentale</i><br />	<br />
11. A questo punto Costruzioni Barri Marino ha presentato ricorso incidentale con atto notificato il 19 settembre 2012 e depositato il 28 settembre 2012. La tesi di questo ricorso è che il Consorzio Ciro Menotti avrebbe dovuto essere escluso dalla gara (a) per violazione dell’art. 38 comma 1-c del Dlgs. 163/2006, (b) per violazione delle norme sull’inserimento lavorativo dei disabili, (c) per violazione dell’art. 122 comma 7 del Dlgs. 163/2006 sui limiti del subappalto, e (d) perché le valutazioni della commissione di gara effettuate su impulso del TAR sottovaluterebbero la gravità della condotta dell’appaltatore nella vicenda decisa dal Tribunale di Tempio Pausania con la sentenza n. 248/2012.<br />	<br />
12. Su questi sviluppi processuali si possono svolgere le seguenti considerazioni (riprendendo e confermando quanto già espresso nell’ordinanza cautelare n. 472 del 25 ottobre 2012).<br />	<br />
<i>Valutazione del grave errore professionale</i><br />	<br />
13. La decisione di qualificare un episodio della storia professionale delle imprese come negligenza o grave errore professionale ai sensi dell’art. 38 comma 1-f del Dlgs. 163/2006 è assistita dall’ampia discrezionalità di apprezzamento riconosciuta alla stazione appaltante. Quest’ultima infatti è l’unico soggetto titolato a individuare il punto di rottura del rapporto fiduciario (v. Cass. civ. SU 17 febbraio 2012 n. 2312). La medesima facoltà spetta alle amministrazioni diverse dall’originaria stazione appaltante, le quali sono chiamate a stabilire, in rapporto alle rispettive esigenze, il significato e il limite di tollerabilità della deviazione rispetto alla corretta condotta contrattuale.<br />	<br />
14. Ne consegue che la decisione della commissione di gara, pur essendo stata provocata da un’ordinanza propulsiva di questo TAR, deve ritenersi espressione di una scelta autonoma, non riconducibile alla mera esecuzione del dispositivo cautelare.<br />	<br />
15. Diventa quindi concreto e attuale l’interesse di Costruzioni Barri Marino a opporsi mediante ricorso incidentale alla prospettiva del reinserimento del Consorzio Ciro Menotti nella graduatoria finale.<br />	<br />
16. Tenuto conto dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione dell’errore professionale, come si è appena detto, le censure proposte nel ricorso incidentale in relazione alle valutazioni effettuate dalla commissione di gara nella riunione del 14 settembre 2012 circa la risoluzione contrattuale subita dal Consorzio Ciro Menotti non possono essere accolte. La sentenza del Tribunale di Tempio Pausania individua la negligenza del Consorzio Ciro Menotti nel fatto di non aver immediatamente rilevato la mancanza delle aree di cantiere e di aver quindi provocato l’affidamento dell’amministrazione circa la fattibilità dell’opera. Se in effetti questo comportamento (che è all’origine del ritardo nell’esecuzione dei lavori) non è facilmente giustificabile in base ai parametri di diligenza con cui viene normalmente valutata la condotta dell’appaltatore, non bisogna però sottovalutare la circostanza che nel progetto non era stata prevista un’apposita area di cantiere presso uno dei due siti interessati dai lavori (depuratore di Olbia). Appare quindi possibile tenere distinti il profilo della negligenza (su cui si basa la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania) e il profilo del grave errore professionale (riferibile in questo caso alla progettazione dell’opera, di cui il Consorzio Ciro Menotti non era responsabile).<br />	<br />
17. Poiché solo questo secondo profilo ha effetto escludente ai sensi dell’art. 38 comma 1-f del Dlgs. 163/2006 nei confronti delle altre stazioni appaltanti, appare corretta la scelta della commissione di gara di non considerare rilevante, ai fini dell’ammissione alla gara, la risoluzione contrattuale subita dal Consorzio Ciro Menotti.<br />	<br />
<i>Subappalto</i><br />	<br />
18. L’art. 122 coma 7 del Dlgs. 163/2006 con riferimento ai lavori di importo complessivo inferiore a € 1.000.000 (come nel caso in esame) ammette il subappalto nel limite del 20% dell’importo. Nell’offerta del consorzio ricorrente si afferma invece che il subappalto per la categoria prevalente OG8 avverrà “<i>nei limiti di legge consentiti (30%)</i>”.<br />	<br />
19. Questa formulazione non può tuttavia costituire motivo di esclusione. È evidente che l’intenzione del consorzio ricorrente è quella di indicare la massima percentuale di subappalto ammessa dalla legge. Il significato dell’offerta non è quindi ambiguo o contraddittorio. Compreso il significato, la riduzione dell’offerta entro i limiti di legge (correzione dell’errore di diritto) è un’operazione interpretativa del tutto legittima, ed è anche doverosa per la commissione di gara, a tutela del principio di massima partecipazione.<br />	<br />
<i>Normativa a favore dei disabili</i><br />	<br />
20. La disciplina che favorisce l’inserimento lavorativo dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68) ha carattere generale e trasversale, ed è quindi applicabile anche ai consorzi di cooperative che intendano ottenere l’aggiudicazione di appalti pubblici per sé o per le cooperative rappresentate.<br />	<br />
21. Agli atti sono state acquisite due visure camerali storiche. Dalla prima (datata 5 settembre 2012) risulta che il consorzio ricorrente aveva nel primo trimestre 2012 un numero di addetti pari a 17, dalla seconda (datata 16 ottobre 2012) risulta che sia nel primo sia nel secondo trimestre 2012 il numero di addetti era pari a 13. Non è chiaro il motivo della diversità dei dati relativi al primo trimestre, ma in via generale appare preferibile fare riferimento al documento più recente, che si presume più aggiornato. Pertanto, non essendo superata la soglia di 15 dipendenti, non sussiste l’obbligo di rispettare le quote di assunzioni previste dall’art. 3 della legge 68/1999.<br />	<br />
<i>Dichiarazione di possesso dei requisiti morali</i><br />	<br />
22. Appare invece condivisibile l’argomento del ricorso incidentale relativo alla dichiarazione sostitutiva sui precedenti penali ex art. 38 comma 1-c del Dlgs. 163/2006.<br />	<br />
23. Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e quindi esposta alla sanzione della decadenza dai benefici ex art. 75 del medesimo testo normativo, doveva necessariamente riguardare tanto gli amministratori del Consorzio Ciro Menotti quanto quelli della consorziata Cooperativa Serio. L’impresa esecutrice dei lavori non può infatti utilizzare il consorzio a cui aderisce come uno schermo per eludere le norme sui requisiti soggettivi di partecipazione alle gare. D’altra parte il ruolo di rappresentanza e garanzia svolto dal consorzio nei confronti delle imprese associate all’interno della procedura di gara deve sottostare al dovere di trasparenza, in modo che la posizione di contraente sostanziale, ossia di esecutore dei lavori, non sia attribuita a un soggetto che non avrebbe potuto partecipare alla procedura.<br />	<br />
24. Nello specifico, il Consorzio Ciro Menotti ha perfettamente ottemperato alla prescrizione di indicare i precedenti penali degli amministratori in carica e cessati da meno di un anno, come richiesto dall’art. 38 comma 1-c del Dlgs. 163/2006, mentre la Cooperativa Serio ha omesso di estendere la dichiarazione al vicepresidente cessato il 9 agosto 2011, ossia da meno di un anno (la lettera di invito è del 24 gennaio 2012). In effetti, non si è trattato soltanto di un’omissione: la dichiarazione del legale rappresentante della Cooperativa Serio afferma espressamente nell’allegato 1 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla trasmissione della lettera di invito, circostanza che pacificamente non corrisponde alla realtà.<br />	<br />
25. L’incompletezza e la non veridicità delle dichiarazioni sui precedenti penali degli amministratori rappresentano difetti che, pur essendo di natura formale, conducono all’esclusione dalla gara, sia per violazione dell’art. 38 comma 2 del Dlgs. 163/2006 sia in conseguenza del disposto dell’art. 75 del DPR 445/2000 (v. CS Sez. V 28 settembre 2012 n. 5133; TAR Brescia Sez. II 5 giugno 2012 n. 994; TAR Brescia Sez. II 12 aprile 2011 n. 533).<br />	<br />
26. Non sembra possibile garantire nel caso in esame il potere di soccorso ex art. 46 comma 1 del Dlgs. 163/2006 sotto forma di completamento della dichiarazione presentata, in quanto la dichiarazione della Cooperativa Serio ha preso in considerazione il caso degli amministratori cessati escludendone l’esistenza. Non è quindi riscontrabile una situazione di incertezza o di ambiguità causata dalla lettera di invito o da altre circostanze oggettive. Al contrario, sia il Consorzio Ciro Menotti sia la Cooperativa Serio hanno strutturato le rispettive dichiarazioni avendo chiaramente presente lo schema dell’art. 38 del Dlgs. 163/2006, ma nella dichiarazione della Cooperativa Serio si afferma una circostanza non vera. Il potere di soccorso dovrebbe quindi estendersi fino alla rettifica della dichiarazione, ma in questo modo sarebbe alterata la <i>par condicio</i> dei concorrenti.<br />	<br />
27. Per le suddette ragioni non è possibile utilizzare nel caso in esame l’impostazione, in sé condivisibile, fatta propria da TAR Milano Sez. I 15 gennaio 2013 n. 123 nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.<br />	<br />
<i>Conclusioni</i><br />	<br />
28. Essendo stato accolto uno dei motivi del ricorso incidentale, il ricorso principale (nonostante l’esame favorevole esposto sopra) diventa inammissibile, tanto nella parte impugnatoria quanto relativamente alla domanda di risarcimento. Di conseguenza si consolida la posizione di aggiudicatario assunta originariamente da Costruzioni Barri Marino.<br />	<br />
29. Per quanto riguarda le spese di giudizio, la complessità della vicenda ne consente l’integrale compensazione, sia nel ricorso principale sia in quello incidentale. In effetti, la posizione delle parti si è evoluta in modo sostanziale durante lo svolgimento del presente giudizio, e la stazione appaltante ha potuto confermare l’aggiudicazione a favore di Costruzioni Barri Marino solo in base ad argomenti diversi da quelli utilizzati inizialmente, e per effetto del ricorso incidentale. Appare quindi ragionevole che ciascuna parte sostenga gli oneri della propria difesa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando:<br />	<br />
(i) accoglie il ricorso incidentale, come precisato in motivazione;<br />	<br />
(ii) dichiara inammissibile il ricorso principale, come precisato in motivazione;<br />	<br />
(iii) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-23-9-2013-n-794/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2013 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2012 n.794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-12-9-2012-n-794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-12-9-2012-n-794/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-12-9-2012-n-794/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2012 n.794</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca Co.s.i.r. &#8211; Consorzio Servizi Imprese Riunite (avv. A. Rossi) c/ Comune di Perdasdefogu (avv. B. Ballero) nei confronti di Ditta Mereu Mario (avv. ti B. Pilia e G. Stochino) sull&#8217;ammissibilità o meno dell&#8217;avvalimento dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo nazionale dei gestori ambientali 1. Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-12-9-2012-n-794/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2012 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-12-9-2012-n-794/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2012 n.794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca<br /> Co.s.i.r. &#8211; Consorzio Servizi Imprese Riunite (avv. A. Rossi) c/ Comune di Perdasdefogu (avv. B. Ballero)  nei confronti di Ditta Mereu Mario (avv. ti B. Pilia e G. Stochino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità o meno dell&#8217;avvalimento dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo nazionale dei gestori ambientali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Requisiti di partecipazione – Avvalimento – Albo nazionale dei gestori ambientali – E’ ammissibile	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Requisiti di partecipazione – Avvalimento – Impresa ausiliaria – Impegni &#8211; Portata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti in ambito comunale, è ammissibile l’avvalimento dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali	</p>
<p>2. In caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare, non soltanto verso l’impresa concorrente ausiliata, ma anche verso l’amministrazione procedente a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questo sia carente; in tale ipotesi, quindi, l’impresa ausiliaria diventa titolare passivo di una obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente e tale obbligazione si perfeziona con l’aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 693 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Co.s.i.r. &#8211; Consorzio Servizi Imprese Riunite, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Comune di Perdasdefogu, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Benedetto Ballero, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ditta Mereu Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Pilia e Giacomo Stochino, con domicilio eletto presso Giacomo Stochino in Cagliari, via Sonnino 84; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del verbale di aggiudicazione I e II fase del 24 giugno 2010, relativo all&#8217;asta pubblica concernente l&#8217; &#8220;Appalto dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti nel centro urbano di Perdasdefogu anno 2010&#8221; nella parte in cui ha ammesso ovvero escluso<br />
&#8211; della determinazione dell&#8217;Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Perdasdefogu n. 559 dell&#8217; 8 luglio 2010, di approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta Mereu Mario di Tertenia;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Perdasdefogu di non luogo a provvedere sull&#8217;istanza presentata dal C.o.s.i.r. arl ai sensi dell&#8217;art. 243 bis D.L.gs 163/2006 (introdotto dal D.Lgs. 53/2010) nonchè, ove occorra, della nota prot. 3210 del 12.7.2010 del Res<br />
&#8211; nonchè per la dichiarazione di inefficacia del contratto d&#8217;appalto &#8220;medio tempore&#8221; stipulato tra il Comune di Perdasdefogu e la Ditta Mereu Mario di Tertenia..</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Perdasdefogu e di Ditta Mereu Mario;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l&#8217;avv. Antonello Rossi per la parte ricorrente, l&#8217;avv. Benedetto Ballero per il Comune resistente e l’avv. Giacomo Stochino per il controinteressato;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il C.o.s.i.r. (Consorzio Servizi Imprese Riunite) ha partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Perdasdefogu per l’affidamento del servizio di «raccolta differenziata dei rifiuti nel centro urbano di Perdasdefogu anno 2010». All’esito delle operazioni di gara, il contratto di appalto è stato aggiudicato alla ditta Mereu Mario, con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del Comune n. 559 dell’8 luglio 2010. <br />	<br />
2. &#8211; Con ricorso avviato alla notifica il 30 luglio 2010 e depositato il successivo 5 agosto, il Consorzio ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione all’impresa controinteressata, nonché degli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, poichè l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per la violazione del bando di gara (art. 15), nonché degli articoli 49 e 50 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n° 163/2006) in tema di avvalimento. <br />	<br />
3. &#8211; Si sono costituite l’amministrazione comunale e l’impresa controinteressata, concludendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
4. &#8211; Con ordinanza collegiale n. 404 del 1° settembre 2010 è stata respinta la domanda cautelare, sul presupposto che <i>«l&#8217;avvalimento ha riguardato esclusivamente il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale dei Gestori Ambientali, per la classifica richiesta dal bando, di cui era carente la concorrente controinteressata e, sul punto, il contratto di avvalimento intercorso tra l&#8217;impresa aggiudicataria e l&#8217;impresa ausiliaria appare sufficientemente chiaro circa la concessione di detta iscrizione»</i>. L’appello al Consiglio di Stato contro detta ordinanza è stato respinto con ordinanza sez. V, 18 ottobre 2010, n. 4779, sulla considerazione che <i>«i motivi di appello non appaiono sostenuti da sufficienti elementi di </i>fumus boni iuris<i>»</i>.<br />	<br />
5. &#8211; All’udienza pubblica del 20 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
6. &#8211; Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />	<br />
7. &#8211; Secondo il Consorzio ricorrente, l’istituto dell’avvalimento trova un limite laddove ai fini della partecipazione a una gara sia necessario il possesso di un requisito soggettivo personalissimo come quello della iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, atteso che esso è preordinato a garantire l’affidabilità tecnica dell’impresa partecipante. A tal proposito il Consorzio richiama la giurisprudenza, anche di questa Sezione, sulla inammissibilità dell’avvalimento per le certificazioni di qualità.<br />	<br />
8. &#8211; Tale impostazione non è condivisibile.<br />	<br />
9.1. &#8211; Va ribadito che l’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’ordinamento italiano all’art. 49 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006, ha portata generale.<br />	<br />
Esso è finalizzato a consentire alle imprese singole, consorziate o riunite, che intendono partecipare ad una gara, di poter soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto ed è applicabile, ai sensi del successivo articolo 50, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.<br />	<br />
Il carattere generale dell’istituto è evidente, ove si consideri che le limitazioni originariamente previste dall’art. 49 cit. sono state ritenute in contrasto con le direttive comunitarie in materia di appalti e sono state eliminate con il d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo correttivo) a seguito dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione (con la nota C_2008_0108 del 30 gennaio 2008)<br />	<br />
La portata generale dell’istituto dell’avvalimento è, dunque, circostanza ormai acquisita nell’ordinamento italiano nel rispetto della normativa comunitaria.<br />	<br />
9.2. &#8211; Con riferimento alla facoltà di avvalersi di tale istituto per sopperire alla mancanza della iscrizione in albi professionali o elenchi che attestino l’idoneità tecnica, economico – finanziaria o organizzativa dell’impresa, si deve rilevare, sul piano normativo, la sicura ammissibilità dell’avvalimento in ordine alle attestazioni SOA in materia di lavori pubblici (cfr. art. 50 del codice dei contratti). Disposizione che, peraltro, potrebbe essere intesa in diversi sensi (e in specie in senso eccezionale, vale a dire come necessità di una apposita norma per consentire l’avvalimento di requisiti risultanti da certificazioni di albi pubblici). <br />	<br />
9.3. &#8211; Tuttavia, a far propendere per l’estensione dell’avvalimento anche al requisito dell’iscrizione ad un albo specialistico (per esempio l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori in materia ambientale) contribuisce in modo decisivo il comma 4 dell’art. 50 cit. che estende l’applicazione delle disposizioni dettate in tema di avvalimento dell’attestazione SOA ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture. Appare evidente, infatti, che il legislatore muove dalla premessa che &#8211; così come è consentito l’avvalimento per il requisito dell’attestazione della certificazione SOA &#8211; debba ritenersi consentito effettuare l’avvalimento anche per l’iscrizione all’Albo in esame, abilitazione che riconosce ad un soggetto una specifica idoneità a svolgere una determinata attività (come risulta dai requisiti tecnici, economici, finanziari e organizzativi richiesti dall’art. 212 del d.lgs. n. 152/2006 per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali). E per tale via riconduce anche tali ipotesi nell’ambito dell’avvalimento dei requisiti speciali ammesso ai sensi del comma 1 dell’art. 49 cit. . Pertanto, non può essere condivisa l’affermazione del Consorzio ricorrente circa la incompatibilità dell’istituto dell’avvalimento con la speciale disciplina posta dall’art. 212 cit e dal D.M. n. 406/1998 (e, anzi, proprio l’esame dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale conferma quanto sopra sostenuto).<br />	<br />
10. &#8211; Con un secondo profilo di censura, il Consorzio ricorrente deduce la violazione della normativa sull’avvalimento, in quanto il contratto di avvalimento stipulato tra l’impresa MEREU MARIO e l’impresa MUCELI NINO non conterrebbe l’obbligo dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione della prima le risorse (e in specie gli automezzi) necessari per l’esecuzione del servizio. Non sarebbe dimostrata, pertanto, l’effettiva disponibilità delle risorse oggetto di avvalimento.<br />	<br />
11. &#8211; Anche tale doglianza deve essere respinta. <br />	<br />
12. &#8211; Il contratto di avvalimento in questione, stipulato il 22 giugno 2010 (cfr. doc. 10 della produzione documentale COSIR) in diversi punti si occupa degli obblighi assunti dalle parti circa la disponibilità delle risorse mancanti all’impresa avvalente (la ditta Mereu Mario). In particolare, al punto 2, l’impresa Muceli si obbliga a rilasciare, nei confronti della stazione appaltante, le dichiarazioni e il contratto concernenti la volontà di mettere a disposizione dell’impresa avvalente le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. <br />	<br />
La formulazione letterale delle clausole appena richiamate appare indubbiamente ambigua, prestandosi (ove lette isolatamente) a essere intese come meri vincoli o accordi preliminari su un futuro contratto di avvalimento. Tuttavia, seguendo le regole di interpretazione dei contratti di cui agli articoli 1362 e 1363 del codice civile, si deve concludere nel senso che le parti abbiano concluso un accordo definitivo di avvalimento; e che l’obbligo assunto dalla ditta Muceli Nino riguardi la effettiva disponibilità delle risorse. Ciò si ricava dalle successive previsioni del documento, nel punto in cui l’ausiliaria assume l’obbligazione di fornire all’impresa avvalente le risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto, riconoscendo a quest’ultima la più ampia facoltà di richiedere ed ottenere tali risorse in qualsiasi momento dell’esecuzione (salvo il pagamento delle stesse a valori di mercato) (testualmente: <i>«l’impresa avvalente, ove mai dovesse richiedere all’impresa ausiliaria, anche per effetto di richieste della Stazione appaltante, di fornire le risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto dovrà preventivamente erogarne il costo, a valore di mercato, a favore dell’impresa ausiliaria»</i>). <br />	<br />
Dal regolamento contrattuale emerge, conseguentemente, la concreta ed effettiva disponibilità delle risorse per l’esecuzione dell’appalto oggetto dell’affidamento.<br />	<br />
13. &#8211; Non è superfluo, infine, rammentare che <i>«l’impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare, non soltanto verso l’impresa concorrente ausiliata, ma anche verso l’amministrazione procedente a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questo sia carente; in tale ipotesi, quindi, l’impresa ausiliaria diventa titolare passivo di una obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente e tale obbligazione si perfeziona con l’aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2956)»</i> (così, recentemente, in termini pienamente condivisibili, Cons. St., sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5496).<br />	<br />
14. &#8211; Da quanto esposto consegue la legittimità dell’ammissione alla procedura di gara dell’offerta della ditta Mereu Mario e della conseguente aggiudicazione disposta a suo favore.<br />	<br />
15. &#8211; Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.<br />	<br />
16. &#8211; La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna il ricorrente CO.S.I.R. al pagamento delle spese giudiziali a favore dell’amministrazione resistente e del controinteressato, liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per ciascuna di esse.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/09/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-12-9-2012-n-794/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2012 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.794</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione dirigenziale con cui viene disposta la revoca, in regime di autotutela, della concessione occupazione spazi pubblici, rilasciata al ricorrente per l&#8217;installazione di una giostra d&#8217;epoca se, come confermato dalla discussione in camera di consiglio, la revoca è stata comunicata al ricorrente solo successivamente al formarsi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione dirigenziale con cui viene disposta la revoca, in regime di autotutela, della concessione occupazione spazi pubblici, rilasciata al ricorrente per l&#8217;installazione di una giostra d&#8217;epoca se, come confermato dalla discussione in camera di consiglio, la revoca è stata comunicata al ricorrente solo successivamente al formarsi di un titolo tacito di proroga semestrale, secondo quanto previsto dalla stessa determinazione dirigenziale iniziale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00794/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00883/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 883 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Valentino Panizza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco Di Meglio, presso il cui studio, in Roma, via Innocenzo XI, 8, ha eletto domicilio;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Rizzo, e domiciliata presso l’Avvocatura comunale, in Roma, via del Tempio di Giove, 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 2353, del 18 novembre 2010, con cui viene disposta la revoca, in regime di autotutela, della concessione O.S.P., rilasciata al ricorrente per l&#8217;installazione di una giostra d&#8217;epoca in Lungotevere Castello;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 il dott. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, come confermato dalla discussione in camera di consiglio, la revoca è stata comunicata al ricorrente solo in data 19 gennaio 2011;	</p>
<p>Ritenuto quindi che alla data del 31 dicembre 2010 deve ritenersi sia venuto a formazione il titolo tacito di proroga semestrale, secondo quanto previsto dalla determinazione dirigenziale 10 maggio 2010;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende la determinazione dirigenziale n. 2353, del 18 novembre 2010;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’8 luglio 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Chine&#8217;, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-3-3-2011-n-794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2011 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-794/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.794</a></p>
<p>va accolta l&#8217;istanza cautelare avverso l&#8217; affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi di una azienda usl, se non sembrano prive di rilievo le censure sulle dichiarazioni da presentarsi da parte delle imprese partecipanti alle gare, ai sensi dell’art. 38 del Codice degli appalti, nonché sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-794/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-794/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va accolta l&#8217;istanza cautelare avverso l&#8217; affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi di una azienda usl, se non sembrano prive di rilievo le censure sulle dichiarazioni da presentarsi da parte delle imprese partecipanti alle gare, ai sensi dell’art. 38 del Codice degli appalti, nonché sulla carenza, da parte dell&#8217; aggiudicataria, della certificazione di qualità rilasciata da organismo accreditato non accreditato Sincert. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00794/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00917/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 917 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Biosud Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Mandataria della costituenda <b>Ati con Viri Srl</b>, <b>Antinia Srl e Laveco Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda Sanitaria Locale Bat</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Langella Mario Srl</b>, , in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Capogruppo mandataria dell’<b>Ati con la Rameco di Ramundo Annatonia &#038; C. Snc e la Teorema Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone n. 78; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 114 del 2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI 	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bat e di Langella Mario Srl in proprio e quale Capogruppo mandataria di Ati;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2011 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti gli avvocati Quinto, Panizzolo e Sticchi Damiani.;	</p>
<p>Considerato che il numero e la complessità delle questioni sollevate nell’appello principale (ed in quello incidentale) rendono necessario un approfondimento da compiersi in sede di merito;	</p>
<p>Ritenuto, ad un primo esame in sede cautelare, che non sembrano prive di rilievo, in particolare, le censure sul rispetto delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni da presentarsi da parte delle imprese partecipanti alle gare, ai sensi dell’art. 38 del Codice degli appalti, nonché sul possesso da parte della aggiudicataria della certificazione di qualità rilasciata da organismo accreditato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 917/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-794/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/3/2007 n.794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-12-3-2007-n-794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-12-3-2007-n-794/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-12-3-2007-n-794/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/3/2007 n.794</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione graduatoria personale A.T.A decreto n.2588 del 14/12/2006, poiché in seguito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, risulta omesso nell’atto impugnato qualsiasi autonoma valutazione dell’idoneità del titolo di studio in possesso dell’appellante, sulla base del percorso formativo previsto. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-12-3-2007-n-794/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/3/2007 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-12-3-2007-n-794/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/3/2007 n.794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione graduatoria personale A.T.A decreto n.2588 del 14/12/2006, poiché in seguito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, risulta omesso nell’atto impugnato qualsiasi autonoma valutazione dell’idoneità del titolo di studio in possesso dell’appellante, sulla base del percorso formativo previsto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI<br />OTTAVA  SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 794/2007<br />Registro Generale: 873/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
EVASIO SPERANZA Presidente<br />LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.<br />CARLO BUONAURO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 12 Marzo 2007<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 873/2007  proposto da:<br />
<b>BRANCACCIO CIRO</b> rappresentato e difeso da:GELO FERDINANDO con domicilio eletto in NAPOLI SEGRETERIA T.A.R.</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATTEOTTI-CIRILLO GRUMO NEVANO<br /> IST.TECN.COMM.LE E PER GEOMETRI “E.MATTEI” &#8211; CASAMICCIOLA &#8211;<br /> UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br /></b> <b>MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE</b> rappresentato e difeso da:DI SIRIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ, 11 C/O AVVOCATURA STATO<br />
<b>UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI</b>  rappresentato e difeso da: DI SIRIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ, 11 C/O AVVOCATURA STATO<br />
e nei confronti di<br /><b>CASALE LUIGI</b><br />
e nei confronti di<br /><b>FEMIANO MARIA ROSARIA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />dell’esclusione graduatoria personale A.T.A decreto n.2588 del 14/12/2006<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE<br />UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI<br />
Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO <br />Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
RILEVATO che, accanto all’inconfigurabilità nel caso di specie di un pregiudizio  connotato dai necessari caratteri dell’irreparabilità in ragione dell’attività lavorativa della ricorrente, il ricorso non appare allo stato sorrettp da fondate censure;<br />
Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RIGETTA la  suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 12 Marzo 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL REFERENDARIO<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-ordinanza-sospensiva-12-3-2007-n-794/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/3/2007 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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