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	<title>7938 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello nel caso di mera riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-nel-caso-di-mera-riproposizione-degli-argomenti-dedotti-in-primo-grado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 15:04:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-nel-caso-di-mera-riproposizione-degli-argomenti-dedotti-in-primo-grado/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello nel caso di mera riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio di appello &#8211; Mera riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado &#8211; Inammissibilità. Nel processo amministrativo di appello, innanzi al Consiglio di Stato, è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-nel-caso-di-mera-riproposizione-degli-argomenti-dedotti-in-primo-grado/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello nel caso di mera riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-nel-caso-di-mera-riproposizione-degli-argomenti-dedotti-in-primo-grado/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello nel caso di mera riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio di appello &#8211; Mera riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo di appello, innanzi al Consiglio di Stato, è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Grasso</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7219 del 2022, proposto da<br />
Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in relazione alla procedura CIG 9061385B72, rappresentata e difesa dall’avvocato Ciro Sito, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ladisa S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – sez. II, n. 792/2022, resa tra le parti</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e di Ladisa S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Sito, Sticchi Damiani e Santini;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con lettera di invito il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale Toscana e Umbria indiceva una procedura negoziata <em>ex</em> artt. 36, 63 e 164 del d.lgs. 50/2016, da svolgersi mediante la piattaforma telematica di ‘<em>acquistinretepa</em>’. per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, della concessione del servizio di vendita di generi extra –vitto (c.d. ‘sopravvitto’) per detenuti e internati, presso gli istituti penitenziari per adulti situati nell’ambito delle Regioni Toscana e Umbria.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla gara partecipava anche l’odierna appellante Sirio s.r.l., gestore uscente, che si classificava al secondo posto della graduatoria delle due offerte validamente presentate, con un valore unico medio ponderato di ribasso pari al 3,100%.</p>
<p style="text-align: justify;">La gara veniva aggiudicata alla concorrente Ladisa s.r.l., prima classificata, con un valore unico medio ponderato di ribasso pari al 7,000%.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Ritenendo che, dall’esame degli atti e della documentazione di gara, fosse emersa la carenza, in capo all’aggiudicataria, dei “<em>requisiti di capacità economica e finanziaria</em>”, relativamente al “<em>fatturato minimo annuo specifico</em>”, nonché dei “<em>requisiti in ordine alla capacità professionale e tecnica</em>”, relativamente alle “<em>forniture e servizi analoghi</em>”, oltre a varie lacune del contratto di avvalimento prodotto, Sirio s.r.l. impugnava, con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Toscana, gli esiti della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del gravame, assumeva:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>a</em>) che – nella tabella A della dichiarazione del possesso dei requisiti – l’aggiudicataria avesse bensì dichiarato di possedere la necessaria capacità economico-finanziaria (di cui al punto 4.2.3 della lettera d’invito), ma aveva tuttavia indicato e valorizzato, allo scopo, fatturati asseritamente “<em>estranei all’oggetto di gara</em>”: non si sarebbe, segnatamente, trattato di “<em>forniture a comunità ed enti tipo carceri, caserme, ospedali, istituti scolastici</em>”, come richiesto dalla legge di gara, quanto piuttosto di “<em>fornitura di materie prime ad altri operatori economici (facenti parte del medesimo RTI) per un successivo processo di trasformazione nell’ambito del servizio di ristorazione</em>”; per giunta, il valore di fatturato di prodotti alimentari e non alimentari indicato per le prestazioni rese in favore dell’Asl Bari risultava pari all’importo dei valori indicati in altra gara per il servizio di vitto presso il Provveditorato Regionale del Lazio dell’Amministrazione Penitenziaria, in cui però l’importo stesso era stato qualificato come riferito solo a “<em>forniture alimentari</em>”, e non anche “<em>non alimentari</em>”, come nella gara in contestazione, il che avrebbe imposto, sotto concorrente profilo, l’applicazione della causa escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett. <em>c-bis)</em>del d. lgs. n. 50/2016);</p>
<p style="text-align: justify;"><em>b</em>) che, ad integrazione dei propri requisiti di partecipazione, l’aggiudicataria aveva allegato e prodotto un contratto di avvalimento con la società 3Mc s.p.a. (da qualificare, in quanto inerente alla dimostrazione della capacità economico-finanziaria, quale avvalimento tecnico operativo e non di mera garanzia) asseritamente lacunoso, sia quanto all’effettivo e specifico tenore degli impegni assunti dell’ausiliaria, sia in punto di corrispettivo;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>c</em>) che il legale rappresentante della ridetta 3Mc s.p.a. avrebbe omesso di dichiarare nel DGUE il proprio rinvio a giudizio nell’ambito di un procedimento penale per l’anomalo rincaro del costo delle mascherine nel periodo emergenziale covid-19: il che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione da parte della stazione appaltante, per i fini di cui all’art. 80 co. 5 lett. <em>f) bis</em>lgs. 50/16.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con sentenza n. 792 del 16 giugno 2022, resa nel contraddittorio delle parti, il primo giudice respingeva il ricorso</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Sirio s.r.l. impugna la decisione, di cui assume la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l’integrale riforma.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio, in resistenza, il Ministero della giustizia e la controinteressata Ladisa s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 13 aprile 2023, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- L’appello non è fondato e merita di essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con un primo, articolato motivo di doglianza, l’appellante si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto complessivamente infondato il primo motivo del ricorso di prime cure, con il quale era stata contestata l’insufficiente allegazione (e l’effettiva carenza) dei requisiti sia di capacità economico-finanziaria che tecnico-professionale in capo all’aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">A suo dire, essendosi limitati a formulare precisazioni (asseritamente non decisive) in ordine all’interpretazione della multiforme dichiarazione di Ladisa s.r.l., relativamente alla disarticolata evidenziazione dei requisiti nell’ambito della duplice tabella all’uopo predisposta dalla stazione appaltante, i primi giudici non avrebbero colto la argomentata “<em>non riconducibilità a quanto richiesto dalla legge di gara dei requisiti </em>[…]<em> costruiti dalla Ladisa s.r.l. e </em>[la]<em> ontologica diversità dei servizi di ristorazione e forniture alimentari per quel che concerne</em>[va]<em> il fatturato spendibile in gara</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in dettaglio, l’appellante rammenta che la legge di gara prescriveva che ogni concorrente dovesse aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi contabili disponibili (per i quali risultasse effettuato, alla data di invio della lettera d’invito, il deposito del relativo bilancio), un fatturato minimo annuo specifico (IVA esclusa), “<em>sia per generi alimentari e sia per generi di consumo non alimentari, assimilabili alle tipologie rinvenibili nei modelli 72 e tipologie similari</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ciò, il requisito richiesto doveva intendersi riferito al possesso di un fatturato specifico “<em>sia per generi alimentari e sia per generi di consumo non alimentari, assimilabili alle tipologie rinvenibili nei modelli 72 e tipologie similari</em>”, ossia nel modello di richiesta predisposto dall’Amministrazione carceraria e compilato dal detenuto per l’acquisto di prodotti alimentari e di consumo non alimentari, ai sensi dell’art. 9, comma 2 l. 354/1975.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma in questione dispone, infatti, che: “<em>Ai detenuti e agli internati è consentito l’acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall’amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell’istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell’istituto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conserva, il servizio del “<em>vitto</em>” (remunerato dalla diaria giornaliera e configurato come un appalto di fornitura) andrebbe tenuto distinto dal servizio di “<em>sopravvitto</em>”, ad attivazione eventuale e consistente nel servizio di gestione dello spaccio interno per la vendita, previo approvvigionamento, di generi alimentari e di conforto, dei quali è consentito ai ristretti l’acquisto con risorse proprie ed è remunerato dai ricavi delle vendite configurandosi perciò come una concessione di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tale chiara delineazione tipologica, Ladisa s.r.l. non avrebbe, in sostanza, fornito alcuna dimostrazione agli atti di gara della circostanza che i volumi di fatturato dichiarati fossero maturati, come previsto dalla lettera di invito, “<em>sia per generi alimentari e sia per generi di consumo non alimentari, assimilabili alle tipologie rinvenibili nei modelli 72 e tipologie similari</em>”. Carenza non colmata neppure in sede di riscontro alla nota del Provveditorato prot. 18139 del 14/4/22, che sul punto aveva attivato un apposito soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutte le fatture esibite in sede di chiarimenti “a campione” sarebbero, invero, relative a forniture ad operatori economici privati nell’ambito dell’esecuzione di appalti di ristorazione: ma l’acquisto di derrate da fornire ad una società di ristorazione, che avrebbe provveduto alla loro trasformazione per produrre dei pasti in favore di Enti Pubblici, non avrebbe, in definitiva, potuto essere assimilato ad una attività di vendita “per <em>generi alimentari e sia per generi di consumo non alimentari, assimilabili alle tipologie rinvenibili nei modelli 72 e tipologie similari</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Il motivo non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1.- La questione all’esame del Collegio riguarda, sostanzialmente, due distinti profili: <em>a</em>) se, <em>in astratto</em>, esiste o meno un rapporto di identificazione e/o assimilazione tra l’attività di “<em>approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari</em>” e il “<em>servizio di ristorazione</em>”; <em>b</em>) se, una volta definito questo presupposto, la società appellante abbia, <em>in concreto,</em> dato o meno prova dei requisiti richiesti al punto 4.2.4. della lettera di invito per cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2.- Occorre premettere che la <em>lex specialis</em> aveva stabilito al punto 4.2.4. “<em>Requisiti in ordine alla capacità professionale e tecnica: – Forniture e Servizi analoghi</em>” che “<em>il concorrente </em>[dovesse]<em> presentare un elenco delle principali forniture e dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Il requisito </em>[sarebbe stato]<em> soddisfatto se nell’elenco </em>[fossero stati]<em> indicati forniture e servizi analoghi a quelli oggetto della </em>[…]<em> concessione, quali commercio di prodotti alimentari e non alimentari, forniti a comunità ed enti tipo carceri, caserme, ospedali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità terapeutiche, case di riposto o altri enti e strutture, anche privati, aventi similari caratteristiche di ricezione e/o di utenza”,</em> per un valore complessivo almeno pari, quanto al lotto gara n. 4, ad € 248.700,00<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento ai ‘<em>requisiti di capacità economica e finanziaria – fatturato minimo annuo specifico’, </em>il punto 4.2.3 della lettera di invito prescriveva, quindi, che, “<em>in caso di partecipazione a più lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno pari alla somma dei singoli fatturati minimi specifici dei lotti – distinti tra fatturati minimi per prodotti alimentari e fatturati minimi per prodotti vari di consumo non alimentari –per cui si partecipa”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Risulta dai fatti di causa che Ladisa ha dichiarato, per il requisito di qualificazione di cui al p. 4.2.4 che ‘<em>il fatturato complessivo conseguito </em>[…]<em> nel triennio 2018-2019-2020, per forniture e servizi analoghi </em>[era]<em> pari ad euro 13.600.046,72</em>” risultante dalla sommatoria delle Tabelle A e B.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Tabella A, l’appellante ha precisato: “<em>Nell’ambito di appalti di ristorazione collettiva gestiti dalla Ladisa in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in favore dei committenti di cui alla Tabella A sopra riportata, il fatturato conseguito dalla Ladisa in fornitura di derrate alimentari nei confronti delle imprese facenti parte del RTI, con consegna diretta delle merci presso le strutture dei committenti di cui alla medesima tabella A e ai fini dell’esecuzione del servizio di ristorazione, nel triennio 2018-2019-2020 risulta essere quella indicata in tabella A</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, con riferimento alle attività indicate nella Tabella A, l’attività di ristorazione collettiva ha certamente attinenza con l’oggetto dell’appalto su cui si controverte, trattandosi di una attività ‘analoga’ o ‘similare’, seppure non identica, riguardando lo stesso settore imprenditoriale e professionale, e necessitando di una maggiore capacità finanziaria, professionale e tecnica, che per continenza (il più contiene il meno) comprende certamente l’attività di approvvigionamento e di fornitura delle commesse in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, va richiamato l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui i concetti di ‘servizi analoghi’ e di ‘forniture analoghe’ vanno intesi ‘non come identità ma come mera similitudine’ tra le prestazioni richieste (Cons. Stato, n. 2953 del 2020; Cons. Stato n. 1608 del 2017; Cons. Stato n. 3717 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove la <em>lex specialis</em> richieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di ‘servizi analoghi’, la stazione appaltante “<em>non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di ‘servizi analoghi’ con quello di ‘servizi identici’, dovendosi pervenire al contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione ‘servizi analoghi’ non si identifica con ‘servizi identici’</em>” (Cons. Stato n. 5040 del 2018). E, volendole qualificare, non si può negare che le suddette attività presentano tra loro evidenti elementi di analogia e similitudine.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.3.- Nell’ambito della procedura di gara, in relazione alla Tabella B l’appellante ha precisato che “<em>i valori indicati in Tabella B si riferiscono al fatturato conseguito dalla Ladisa in fornitura diretta di derrate alimentari nei confronti dei committenti di cui alla medesima tabella nel triennio 2018 – 2019 – 2020</em>”. Il valore complessivo del fatturato di cui alla Tabella B era pari ad euro 2.684.121,73 superiore all’importo richiesto per il lotto messo a gara gara ai fini del possesso del requisito di capacità professionale e tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al requisito richiesto dal punto 4.2.3 della lettera di invito, emerge dalla lettura della legge di gara che il requisito di ‘capacità economica finanziaria’ coincide con il ‘fatturato minimo annuo specifico’, ossia coincide con il fatturato minimo generato nella vendita di prodotti alimentari e non alimentari e similari.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, la richiesta di un volume di fatturato nel settore di attività oggetto dell’affidamento costituisce, in linea di principio, un requisito afferente alla solidità economica dell’impresa, a meno di una sua configurazione nella <em>lex specialis</em> quale indice di capacità tecnica (Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2020, n. 546).</p>
<p style="text-align: justify;">Si è già evidenziato come l’attività di ristorazione sia una attività più complessa dell’attività di vendita di prodotti alimentari, sicché è agevole dedurre che il relativo fatturato sia una chiara manifestazione di una maggiore capacità professionale tecnica e finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con riferimento alla capacità tecnico professionale, si è già detto che la società appellante ha dichiarato, anche ai fini della integrazione del requisito della capacità economico finanziaria, che il proprio fatturato ‘<em>complessivo conseguito dalla Ladisa nel triennio 2018 – 2019 – 2020 per forniture e servizi analoghi è pari ad euro 13.873.700,61</em>’ risultante dalla sommatoria degli importi riportati in due tabelle (Tabella A e Tabella B). In relazione alla Tabella A, ha precisato che: “<em>Nell’ambito di appalti di ristorazione collettiva gestiti dalla Ladisa in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in favore dei committenti di cui alla tabella A sopra riportata, il fatturato conseguito dalla Ladisa in fornitura di derrate alimentari nei confronti delle imprese facenti parte del RTI, con consegna diretta delle merci presso le strutture dei committenti di cui alla medesima tabella A e ai fini dell’esecuzione del servizio di ristorazione, nel triennio 2018-2019-2020 risulta essere quella indicata in tabella A</em>’. In relazione alla Tabella B ha riferito che: “<em>I valori indicati in tabella B si riferiscono al fatturato conseguito dalla Ladisa in fornitura diretta di derrate alimentari nei confronti dei committenti di cui alla medesima tabella nel triennio 2018-2019-2020</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, il Collegio ritiene che la società Ladisa s.r.l. abbia dimostrato il requisito della capacità professionale e tecnica, come richiesto dalla legge di gara, attraverso il fatturato conseguito prevalentemente nella gestione di attività di ristorazione collettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto la ristorazione, pur articolandosi in maniera più ampia in una serie di attività che portano alla preparazione del pasto completo, presuppone comunque l’attività di approvvigionamento delle materie prime necessarie oltre che di vendita a terzi del prodotto confezionato, sicché l’interpretazione della legge di gara non deve essere condotta solo sulla base delle definizioni legislative o mediante il richiamo di norme che la regolamentano, ma deve essere effettuata previa analisi della ‘<em>ratio</em>’ delle <em>regola iuris</em> del caso concreto: selezionare un operatore economico dotato dei requisiti di capacità professionale e finanziaria necessari per provvedere alla fornitura di derrate alimentari necessarie ai detenuti e internati. Pertanto, non si può negare che chi effettua ristorazione ha maggiori competenze nel selezionare i prodotti alimentari per la vendita di generi extra vitto (c.d. sopravvitto).</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, le prestazioni oggetto dell’appalto comprendono anche la raccolta delle richiesta di acquisto, la verifica della capacità di spesa, l’approvvigionamento e la fornitura dei prodotti, la gestione della dispensa, dei magazzini di stoccaggio, la gestione, manutenzione dei locali per il deposito e lo stoccaggio, la gestione e manutenzione degli impianti, apparecchiature e attrezzature, quindi attività che presentano evidenti elementi di analogia con le attività che si svolgono nella ristorazione collettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.4.- Il Collegio, inoltre, condivide, le conclusioni espresse da questa Sezione, con sentenza n. 1647 del 2023, circa la questione del requisito della capacità economico – finanziaria e della capacità professionale e tecnica dell’operatore, in fattispecie assimilabile a quella per cui si procede.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la suddetta pronuncia, si è precisato che la <em>lex specialis</em> aveva richiesto la mera generazione di un dato fatturato nella vendita di categorie di prodotti riconducibili ‘al commercio di prodotti alimentari’, in tale senso intendendo il termine ‘analoghe’ attività. Pertanto, le critiche mosse all’appellante, incentrate sulla non qualificabilità delle attività dichiarate dalla Ladisa quali ‘analoghe’ a quelle da affidare, giacché rivolte verso altri componenti di RTI e funzionali al distinto servizio di ristorazione, non hanno riguardato l’integrazione di siffatto requisito, il quale si è esaurito nella maturazione di un fatturato di vendita, che nella specie è stato soddisfatto di per sé dalla generazione del detto fatturato.</p>
<p style="text-align: justify;">È stato, inoltre, evidenziato che la <em>lex specialis</em> non aveva previsto affatto che l’operatore, ai fini dell’aggiudicazione di un singolo lotto, avrebbe dovuto essere qualificato per tutti i lotti ai quali aveva partecipato. Situazione sovrapponibile a quella della vicenda in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nella fattispecie, l’indicazione del ‘fatturato specifico’ è chiaramente riferita ai singoli lotti e, in particolare, al lotto 4 – 46.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai destinatari delle commesse, e al fatto che l’acquisto di derrate è avvenuto nell’ambito dei rapporti interni di raggruppamenti di imprese dei quali la stessa Ladisa era parte, si può ulteriormente argomentare non solo che il fatturato specifico di cui al punto 4.2.4 non qualifica il destinatario delle prestazioni effettuate dal concorrente, indicando, espressamente, il requisito del fatturato specifico ‘per analoghe attività sostanzialmente riconducibili al commercio di prodotti alimentari’, ma anche che il destinatario del rapporto commerciale, pur reso nell’ambito di un RTI, rimane sempre l’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, va precisato che la società Ladisa ha dato prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge di gara, con cui si è disposto che le forniture dovessero essere indirizzate ‘<em>a comunità ed enti tipo carceri, caserme, ospedali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità terapeutiche, case di riposo o altri enti e strutture, anche privati, aventi similari caratteristiche di ricezione e/o di utenza</em>’. Anche con riferimento a questo specifico profilo, il Collegio condivide le conclusioni espresse da questa Sezione con la sentenza n. 1647 del 2022, sopra richiamata e, in particolare, che i servizi indicati dalla Ladisa nella Tabella B assumono rilievo ai fini della dimostrazione della capacità tecnica nelle gare per l’affidamento del sopravvitto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.5.- In conclusione, dai rilievi espressi, si deve desumere che il fatturato ‘specifico’ è maturato in contesti ‘analoghi’, ossia nell’ambito di prestazione di servizi assimilabili a quello oggetto di affidamento, né è consentito comprendere, diversamente opinando, sotto quale profilo l’aver prestato attività funzionale al servizio di ristorazione, comprensiva anche dell’acquisto di prodotti alimentari e della fornitura di tali prodotti, non integra il requisito previsto dalla <em>lex specialis</em>, e addirittura possa rappresentare un <em>vulnus</em> per l’esatta esecuzione dell’appalto, dovendosi, invece, ribadire l’evidente ‘continenza’ nel rapporto tra servizio di ristorazione e servizio di vitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve, pertanto, giungere alla conclusione che con riferimento al requisito che attiene alla capacità professionale e tecnica, va condivisa la tesi sostenuta dal giudice di prima istanza secondo cui le attività eseguite nei confronti di altri componenti di RTI anziché dell’Amministrazione, e aventi carattere funzionale alla ristorazione, valgono per le attività di cui alle Tabelle A e B.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, si richiamano le motivazioni già espresse da questa Sezione con la sentenza n. 1647 del 2023, sopra richiamata, evidenziando, altresì che non può essere contestata la circostanza che la vendita delle derrate alimentari è stata comunque indirizzata a favore degli enti pubblici indicati nel disciplinare, i quali, in effetti, sono stati i destinatari effettivi delle prestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale aspetto, come si è detto, emerge dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e dalle dichiarazioni rese dalla società Ladisa s.r.l. nella Tabella B, in cui è stata indicata l’attività di fornitura diretta di derrate alimentari alle Amministrazioni committenti, e nella Tabella A, in cui si è precisato che ‘<em>nell’ambito di appalti di ristorazione collettiva gestiti dalla Ladisa in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in favore dei committenti di cui alla tabella A sopra riportata, il fatturato conseguito dalla Ladisa in fornitura di derrate alimentari nei confronti delle imprese facenti parte del RTI, con consegna diretta delle merci presso le strutture dei committenti di cui alla medesima tabella A e ai fini dell’esecuzione del servizio di ristorazione, nel triennio 2018 -2019-2020, risulta essere quella indicata nella tabella A</em>’.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Con il secondo e terzo mezzo, l’appellante ripropone le ragioni di doglianza vanamente formulate in prime cure, relativamente alla prospettata inidoneità, sotto il profilo formale e sostanziale, del contratto di avvalimento con la società 3Mc spa prodotto in sede di gara dalla Ladisa.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- I motivi, così come formulati, sono inammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale osservare che la sentenza gravata ha respinto le doglianze dell’appellante sulla base della seguente motivazione:”<em> Parte ricorrente, pur rilevando che la controinteressata ha utilizzato lo strumento dell’avvalimento per integrare il requisito della capacità economico-finanziaria, non quindi quello della capacità tecnico-professionale, qualifica l’avvalimento stesso come di natura tecnicoamministrativa e non di garanzia e lo ritiene illegittimo per lacunosità del contenuto del relativo contratto. Ritiene in senso contrario il Collegio che la richiesta di fatturato minimo di cui al punto 4.2.3 della Lettera d’invito, in quanto relativa al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, attenga alla solidità economica dell’impresa partecipante alla selezione e non già al profilo della dotazione di risorse aziendali e di esperienza per l’esatta esecuzione del contratto; tutto ciò porta a qualificare l’avvalimento come strumento di garanzia piuttosto che come avente portata operativa, volta cioè a conseguire i mezzi tecnici per far fronte agli impegni contrattuali; il che ha necessarie implicazioni anche in ordine alla specificazione del contenuto degli impegni assunti dall’ausiliaria in sede negoziale. A conferma di quanto esposto si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha individuato, da un lato, l’avvalimento di garanzia, evidenziando che esso ha riguardo alla capacità economica e finanziaria e serve a rassicurare la stazione appaltante sulla capacità della parte di far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto; dall’altro lato, l’avvalimento tecnico-operativo, che riguarda le risorse materiali in concreto necessarie per eseguire il contratto, per es. le dotazioni di personale ovvero di macchinari e, perciò, richiede l’individuazione specifica dei mezzi (Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2022, n. 257; sez. III, 4 gennaio 2021, n. 68; sez. VI, 3 agosto 2018, n. 4798; sez. III, 7 luglio 2015, n. 3390;). Più specificamente sul profilo da ultimo evocato, non pare che sia rinvenibile la lacunosità del contenuto negoziale denunciata dalla ricorrente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte della articolata decisione sul punto, l’appellante si limita a riproporre la censura formulata in prime cure, senza elaborare alcuna specifica ragione di critica nei confronti della sentenza. Costituisce, peraltro, principio consolidato quello per cui nel processo amministrativo di appello, innanzi al Consiglio di Stato, è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr. <em>ex multis</em> Cons. Stato , sez. IV , 23 febbraio 2022 , n. 1287).</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Sulle esposte considerazioni, l’appello deve essere complessivamente respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Urso, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Rovelli, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-nel-caso-di-mera-riproposizione-degli-argomenti-dedotti-in-primo-grado/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello nel caso di mera riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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