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	<title>7933 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7933 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2008 n.7933</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-27-8-2008-n-7933/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-27-8-2008-n-7933/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2008 n.7933</a></p>
<p>Pres.Di Giuseppe &#8211; Est. Sandulli M.G. (Avv.ti M. De Luca) c/ Azienda Sanitaria locale Roma B (n.c.) l&#8217;esperimento dell'&#8221;actio ad exibendum&#8221; nei confronti delle pubblica amministrazione non è precluso dalla facoltà dell&#8217;interessato di accedere ai documenti nel corso di un giudizio già pendente Atto amministrativo &#8211; Accesso &#8211; Pendenza ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-27-8-2008-n-7933/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2008 n.7933</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-27-8-2008-n-7933/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2008 n.7933</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Di Giuseppe &#8211; Est. Sandulli<br /> M.G. (Avv.ti M. De Luca) c/ Azienda Sanitaria locale Roma B (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;esperimento dell'&#8221;actio ad exibendum&#8221; nei confronti delle pubblica amministrazione non è precluso dalla facoltà dell&#8217;interessato di accedere ai documenti nel corso di un giudizio già pendente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo &#8211; Accesso &#8211; Pendenza ricorso giurisdizionale &#8211; Diritto all&#8217;accesso ed ammissibilità dell&#8217;azione &#8211; Persiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La pendenza di un ricorso giurisdizionale non opera preclusivamente nè alla sussistenza del diritto di accesso previsto dalla legge 241/90  nè all&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione prevista dall&#8217;art. 25 della stessa legge, restando al libero apprezzamento dell&#8217;interessato la scelta di avvalersi della tutela giurisdizionale ex articolo 25 o di conseguire la conoscenza dei documenti amministrativi nel giudizio pendente mediante esibizione istruttoria. Inoltre, l&#8217;autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la ricevibilità, l&#8217;ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sede di Roma &#8211; Sezione III quater<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composto dai seguenti magistrati:<br />
Dr. Mario Di Giuseppe	&#8211; Presidente <br />	<br />
Dr. Linda Sandulli	&#8211; Consigliere relatore<br />	<br />
Dr. Carlo Taglienti	&#8211; Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 5035 del 2008 proposto da</p>
<p><b>Giannotti Mario</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato De Luca Maria Cristina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico 42;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
L’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma B e la Regione Lazio</b>, ciascuno in persona del rappresentante legale in carica, non costituiti;</p>
<p align=center>
per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del diritto all’accesso ai documenti inerenti alla sua documentazione medica depositata presso l’Ufficio Invalidi Civili dell&#8217; ASL Roma B;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore all’Udienza del 25 giugno 2008 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato in data 29 aprile 2008 e depositato il 26 maggio successivo, il signor Giannotti Mario chiede l’accertamento del diritto all’accesso alla documentazione medica relativa alla sua pratica per l’indennità di accompagnamento depositata presso l’Ufficio Invalidi Civili dell’ASL Roma B.<br />
Giustifica tale richiesta con la pendenza di una causa presso il Tribunale Civile di Roma e riferisce che tale causa è stata introdotta ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 1 della legge n. 18 del 1980. <br />
Non si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.<br />
All’udienza del 25 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Chiesta l’indennità di accompagnamento, il signor Giannotti Mario ha ottenuto dalla commissione di verifica di prima istanza un giudizio che ha valutato non pienamente soddisfacente.<br />
Ha proposto, avanti al giudice ordinario, il ricorso n. 21983 del 2007 e  chiesto, con raccomandata del 4 febbraio 2008, la documentazione medica in possesso dell’Ufficio Invalidi Civili al fine di meglio istruire la sua questione.<br />
Non ha ottenuto quanto richiesto ed ha, pertanto, proposto l’odierno gravame che si rivela fondato.<br />
Ha, più volte affermato la giurisprudenza amministrativa che: “.. l&#8217;esperimento dell'&#8221;actio ad exibendum&#8221; nei confronti delle p.a. non è precluso dalla facoltà dell&#8217;interessato di accedere, nel corso di un giudizio già pendente… (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 febbraio 2004, n. 793), ed ancora che:”La pendenza di un ricorso giurisdizionale non opera preclusivamente nè alla sussistenza del diritto di accesso previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 nè all&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione prevista dall&#8217;art. 25 della stessa legge, restando al libero apprezzamento dell&#8217;interessato la scelta di avvalersi della tutela giurisdizionale ex art. 25 o di conseguire la conoscenza dei documenti amministrativi nel giudizio pendente mediante esibizione istruttoria. Inoltre, l&#8217;autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la ricevibilità, l&#8217;ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente. (Consiglio Stato, sezione VI, 9 gennaio 2004, n. 14).<br />
Alla luce della giurisprudenza riferita – che il Collegio condivide – e tenuto conto che l’azione proposta ex articolo 25 della legge n. 241 del 1990 sembra sorretta dai presupposti prescritti consistenti, secondo la disciplina dettata dal titolo V della l. 241/1990, nell’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata, che sorregga l&#8217;istanza al tal fine proposta (art. 22, lett. b), l. 241/1990), nonché nell&#8217;assenza di condizioni a ciò ostative, quali identificate in via generale dall&#8217;art. 24 della legge predetta o in via regolamentare dalla stessa amministrazione interessata, il Collegio accoglie il ricorso.<br />
Conseguentemente va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di consentire l’accesso alla documentazione medica richiesta dal ricorrente.<br />
Le spese di lite possono essere liquidate in complessivi € 2.000,00 di cui € 500,00 per spese di giustizia, e poste a carico dell’Azienda Sanitaria soccombente, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione III quater</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Accoglie il ricorso proposto da Giannotti Mario e dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria intimata di consentire l’accesso alla documentazione medica che lo riguarda.<br />
Condanna la medesima Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in motivazione, in favore del difensore antistatario.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2008 </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-27-8-2008-n-7933/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2008 n.7933</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2006 n.7933</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2006-n-7933/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2006-n-7933/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2006-n-7933/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2006 n.7933</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, est. L. Pasanisi Milano Giuseppe, Cacace Antonio, Aiello Antonio, Aiello Aniello (Avv. Antonio Maria Di Leva) c. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;Autorità competente per le funzioni di gestione del demanio marittimo 1. Demanio e Patrimonio – Area marittima – Occupazione abusiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2006-n-7933/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2006 n.7933</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2006-n-7933/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2006 n.7933</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, est. L. Pasanisi<br /> Milano Giuseppe, Cacace Antonio, Aiello Antonio, Aiello Aniello (Avv. Antonio Maria Di Leva) c. Il Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti (Avvocatura  dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;Autorità competente per le funzioni di gestione del demanio marittimo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e Patrimonio – Area marittima – Occupazione abusiva – Artt. 32 e 34 del Codice della Navigazione – Art. 58 del Regolamento – Determinazione dei confini – Cartografia ufficiale di riferimento – Diversa configurazione privata – Inammissibilità.</p>
<p>2. Demanio e Patrimonio – Area marittima protetta – Occupazione abusiva – Autorità Statale – Incompetenza a favore dell’Autorità Comunale – Non è configurabile, almeno per i fatti anteriori all’Intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Laddove dalla cartografia ufficiale di riferimento risulti che un sito appartiene al demanio marittimo, è inammissibile una diversa configurazione fattane dai privati negli atti di compravendita (1).</p>
<p>2. In relazione alle aree marine protette, le funzioni di gestione del demanio permangono in capo all’Autorità Statale e non a quella comunale, almeno sino alla data di entrata in vigore dell’Intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005 (2).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Cfr. Cass. Penale, sez. III, 4 dicembre 2000, n. 12606.<br />	<br />
-2	Cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 ottobre 2002, n. 2194; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 17 febbraio 2006, n. 2131.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,  Sez. VII
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Signori:<br />
dott. Francesco Guerriero &#8211;                        Presidente<br />
dott. Leonardo Pasanisi     &#8211;                        Consigliere rel.<br />
dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli &#8211;      Referendario<br />
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, co. 10^, e 26, comma 5^, l. 6 dicembre 1971 n. 1034,  la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 3934/2005 Reg. Gen., proposto da<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Milano Giuseppe, Cacace Antonio, Aiello Antonio, Aiello Aniello </b>rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Maria Di Leva, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via Toledo n. 156 presso lo studio dell&#8217;avvocato Riccardo Soprano;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui <i>ope legis</i> domicilia alla via Diaz n. 11;</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione:<br />
</b>“a) dell&#8217;ingiunzione n. 08/2005 a firma del Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia &#8211; Ministero delle Infrastrutture e Trasporti &#8211; recante ordine di sgombero e rimessione in ripristino di &#8221; … area demaniale marittima abusivamente occupata …&#8221; di metri quadrati 117; b) della comunicazione di avvio del procedimento protocollo n. DE/1761/AMP/1451 Sett. Cont. del 27 gennaio 2004; c) della scheda di calcolo delle indennità erariali n. 16/2005 protocollo n. DE/1761/3496 Dem. Cont. del 24 febbraio 2005; d) del dispaccio protocollo n. DEM2A/1160/class. A24/7 del 11 luglio 2003, che riafferma la titolarità della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia delle funzioni di gestione nelle aree demaniali della Zona Marina Protetta di Punta Campanella; e) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso, tra cui i verbali di accertamento del presunto abuso richiamati nel provvedimento impugnato sub a) il 26 agosto 2002 protocollo n. 1044/2002/P.G. e n. 1/67 del 30 agosto 2002”.<br />
<b><br />
VISTO </b>il ricorso con i relativi allegati;<br />
<B>VISTI </B>i due atti contenenti motivi aggiunti, depositati rispettivamente il 9/9/2005 ed il 7/7/2006;<br />
<B>VISTO </B>l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;<br />
<B>VISTA </B>la verificazione disposta in corso di causa;<br />
<B>VISTI </B>gli atti tutti di causa;<br />
<B>VISTA </B>la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
<B>VISTI </B>gli artt. 21, comma 10^, e 26 comma 5^, della legge n. 1034/71;<br />
<B>SENTITI</B> sul punto, alla camera di consiglio del 9 agosto 2006, relatore il consigliere dr. Leonardo Pasanisi, gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
<b><br />
RILEVATO </b>che:<br />
&#8211;	i ricorrenti, comproprietari <i>pro indiviso</i> di un immobile ubicato in località Marina di Crapolla nel Comune di Massa Lubrense (riportato nel Catasto Urbano al foglio 10, particelle 515, 516 e 517), premesso che, secondo la descrizione contenuta nel relativo contratto di compravendita stipulato in data 8 aprile 1999 per Notar Antonio Formisano, repertorio n. 45.215, racc. n. 8776, il suddetto immobile risulterebbe costituito da tre vani contigui ed accessori, oltre che da antistante <i>terrazzo</i> annesso, impugnano l&#8217;ingiunzione n. 08/2005 del 24 febbraio 2005 del Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia con la quale è stata loro contestata l&#8217;abusiva occupazione di un&#8217;area demaniale marittima di mq. 117, “a mezzo di un terrazzo in muratura sopraelevato rispetto al sottostante arenile” e ne è stato quindi ordinato lo sgombero e la rimessione e in pristino; essi deducono l’illegittimità dell&#8217;impugnata l&#8217;ordinanza (e degli altri provvedimenti in epigrafe indicati) con due distinti motivi di ricorso, essenzialmente incentrati i vizi di violazione degli artt. 32 e 34 del codice della navigazione e dell’art. 58 del relativo regolamento (in quanto il terrazzo in contestazione non insisterebbe su area demaniale, come comprovato dai titoli di proprietà di provenienza), e di violazione dell&#8217;articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell&#8217;articolo 42 del decreto legislativo n. 96 del 1999, incompetenza (in quanto la titolarità delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo spetterebbe ai Comuni e non allo Stato);<br />	<br />
&#8211;	l&#8217;amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio depositando relazione amministrativa e documenti, contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione; infatti, il terrazzo in contestazione insisterebbe su area demaniale marittima di pertinenza dello Stato, come si desumerebbe sia dalla cartografia ufficiale di riferimento (stralcio cartografico S.I.D. &#8211; Sistema Informativo Demanio), sia dalla documentazione tecnica acquisita presso il Ministero delle Finanze – Agenzia del Demanio di Napoli; da tali atti emergerebbe che le particelle 515, 516 e 517 sono confinanti con il limite del demanio marittimo e che pertanto l’antistante terrazzo, trovandosi dall’altra parte del confine, non potrebbe che ricadere nella particella 518, intestata al “Demanio pubblico dello Stato”; il terrazzo in questione sarebbe stato quindi ricompreso forse per errore negli atti notarili susseguitisi nel tempo tra i vari proprietari (come dimostrato anche dal provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli, che ha dissequestrato solo i manufatti e non anche il terrazzo); inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, la competenza spetterebbe allo Stato, trattandosi di area marina protetta;<br />	<br />
&#8211;	i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso la suddetta relazione amministrativa e relativa documentazione, sostanzialmente ribadendo le censure di cui al gravame introduttivo;<br />	<br />
&#8211;	con ordinanza n. 2961 del 19 ottobre 2005, questa Sezione ha disposto verificazione “al fine di accertare l’esatta localizzazione del terrazzo in questione (se esso ricada nella particella 518, intestata al Demanio dello Stato, ovvero in una delle limitrofe particelle 515, 516 o 517, di proprietà privata)”, conferendo il relativo incarico al Genio Civile di Napoli;<br />	<br />
&#8211;	con successiva ordinanza n. 963 del 30 novembre 2005, questa Sezione, ribadita la necessità della verificazione, ha disposto il pagamento di un acconto di euro 500,00 in favore dei due periti designati dal Genio Civile di Napoli (geometri Punzo Giuseppe e Nunziata Nino), ponendolo provvisoriamente a carico dei ricorrenti, in solido tra loro;<br />	<br />
&#8211;	la verificazione è stata depositata in data 11 aprile 2006, pervenendo alla conclusione che “appare evidente che il terrazzo in questione riportato al Nuovo Catasto Terreni alla particella 1681 del foglio 10 e ricadente nel territorio del comune di Massa Lubrense, possa ritenersi certamente ricadente in area di pertinenza demaniale e precisamente sulla originaria particella 518 già intestata al Demanio dello Stato”;<br />	<br />
&#8211;	con un secondo atto di motivi aggiunti, i ricorrenti hanno dedotto l’erroneità, in punto di fatto e di diritto, della suddetta verificazione, sostenendo l’irrilevanza della sola intestazione catastale ed evidenziando comunque che le particelle 1681 e 518 non sarebbero intestate al Demanio dello Stato;<br />	<br />
&#8211;	alla camera di consiglio del 9 agosto 2006, sussistendo i presupposti di cui agli articoli 21, comma 10^, e 26 comma 5^, della legge n. 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, la causa è stata trattenuta per l’immediata decisione nel merito;<br />	<br />
<b><br />
RITENUTO </b>che:<br />
&#8211;	il ricorso è manifestamente infondato;<br />	<br />
&#8211;	contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso e ribadito in sede di motivi aggiunti, non è infatti configurabile nella specie l’eccepita violazione degli artt. 32 e 34 del codice della navigazione (e dell’art. 58 del relativo regolamento), non sussistendo alcuna incertezza sui confini, alla luce della cartografia ufficiale di riferimento (catasto “S.I.D.”) depositata in giudizio dall’amministrazione statale resistente (e confermata dalla verificazione eseguita in corso di causa, le cui conclusioni sono ineccepibili e pienamente condivisibili), in virtù della quale il terrazzo oggetto del contendere non ricade in alcuna delle particelle di proprietà privata (515, 516 o 517), ma nella attuale particella 1681 del foglio 10, già particella 518, intestata al “Demanio pubblico dello Stato Ministero delle Comunicazioni Marina Mercantile” (per cui non può avere alcun valore la diversa configurazione fattane negli atti privati di compravendita indicati dai ricorrenti: cfr., sul punto, Cassazione Penale, sez. III, 4 dicembre 2000, n. 12606, secondo cui “il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto dell&#8217;articolo 32 cod. navigazione e dell&#8217;articolo 58 del relativo regolamento di attuazione, con la conseguenza che, in assenza di alterazioni dello stato di fatto, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione”);<br />	<br />
&#8211;	non può essere parimenti condiviso quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, circa la pretesa incompetenza dell’Autorità statale in favore di quella comunale, pacificamente trattandosi, nella specie, di area marina protetta, con conseguente permanenza della titolarità, in capo allo Stato, delle funzioni di gestione del demanio marittimo (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 2194/2001 del 16/10/02; TAR Campania, Napoli, Sez. VII,<b> </b>17 febbraio 2006<b>, </b>n. 2131), perlomeno sino alla data di entrata in vigore dell’Intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005, comunque successiva ai fatti di causa e quindi del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio (cfr. TAR NA n. 2131/06 cit.);<br />	<br />
<b><br />
RITENUTO</b> pertanto che:<br />
&#8211;	il ricorso in esame è manifestamente infondato e deve essere respinto; <br />	<br />
&#8211;	le spese di giudizio (anche per ciò che concerne la verificazione) seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Respinge il ricorso in esame (n. 3934/2005 R.G.).<br />
Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 1.000,00 (mille).<br />
Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore dei due geometri del Genio Civile di Napoli che hanno eseguito la disposta verificazione, della somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila), cui va detratto l’acconto eventualmente già corrisposto.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 9 agosto 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2006-n-7933/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2006 n.7933</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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