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	<title>7928 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7928 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.7928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-11-2019-n-7928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-11-2019-n-7928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.7928</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore; PARTI: (C.D.N., rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Barbato, Littorio Di Nardo c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Scuola superiore della PA: trattamento economico degli allievi. 1.- Scuola Superiore della p.A. &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-11-2019-n-7928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.7928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-11-2019-n-7928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.7928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore; PARTI:  (C.D.N., rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Barbato, Littorio Di Nardo c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Scuola superiore della PA: trattamento economico degli allievi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Scuola Superiore della p.A. &#8211; Organizzazione ed attività  della Scuola &#8211; trattamento economico degli allievi &#8211; DPCM 24 marzo 1995 n. 207 &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Dal punto di vista letterale, l&#8217;art. 15 del D.P.C.M. 24 marzo 1995, n. 207Â </em><em>è chiaro nel marcare la distinzione tra &#8220;dipendente pubblico&#8221; e &#8220;dipendente civile dello stato&#8221; sia nel comma 4, dedicato alla disciplina del trattamento retributivo; sia nel comma 5, deputato alla regolamentazione dell&#8217;importo della borsa di studio e del computo delle ritenute assistenziali. In entrambi i casi, la disciplina fa riferimento esclusivo ai soli &#8220;dipendenti civili dello stato&#8221;.</em><br /> <em>L&#8217;insistito e più¹ volte differenziato impiego della terminologia &#8211; inteso a distinguere due categorie di lavoratori poste tra di loro in relazione di genere (dipendente pubblico) a specie (dipendente civile dello stato) &#8211; non può quindi essere considerato come evenienza casuale e ininfluente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â Pubblicato il 20/11/2019<br /> <strong>N. 07928/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06792/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6792 del 2014, proposto da C.D.N., rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Barbato, Littorio Di Nardo, con domicilio eletto presso lo studio Di Nardo-Barbato in Roma, via Anastasio II 80;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00799/2014, resa tra le parti, concernente il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico spettante ai segretari comunali per il periodo di frequenza del corso tenuto presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l&#8217;avvocato Adriano Barbato e l&#8217;avvocato dello Stato Wally Ferrante;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La ricorrente &#8211; Segretario Comunale assegnato al Ruolo Provinciale di Como ed in servizio presso il Comune di S. Bartolomeo Val Cavargna (CO) &#8211; risultata vincitrice del 19Â° concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero della Funzione Pubblica con decreto del 04/03/1993 e, a seguire, è stata ammessa alla frequenza del corso di preparazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione<br /> 2. Durante i dieci mesi del corso ha percepito il trattamento economico riservato ai borsisti, come determinato dal Ministero dell&#8217;Interno con la Nota del 09/10/1995.<br /> Detta nota afferma e dispone che &#8220;<em>non essendo ascrivibile ai Segretari Comunali la qualità  di dipendenti civili dello Stato, al Dott. Omissis, al Dott. Omissis ed alla Dott. Omissis competerà  il trattamento economico riservato ai borsisti ai sensi dell&#8217;art. 15, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 24/3/95 n. 267</em>&#8220;.<br /> 3. La ricorrente ha avversato tale determinazione, invocando il riconoscimento del trattamento economico relativo ai dipendenti dello Stato e ragguagliato alla loro qualifica professionale.<br /> 4. Il ricorso di primo grado è stato respinto con pronuncia del Tar Lazio n. 799/2014, sull&#8217;assunto per cui il Segretario comunale non rientra tra i dipendenti civili dello Stato, unica categoria alla quale è riservato la suddetta tipologia di retribuzione.<br /> 5. Questa la trama argomentativa della motivazione di primo grado:<br /> &#8211; il disposto di cui all&#8217;art. 15, comma 4, D.P.C.M. 24 marzo 1995, n. 207 &#8211;<em>ratione temporis</em>Â applicabile alla fattispecie &#8211; prevede che &#8220;<em>Gli allievi che siano giù  dipendenti pubblici sono considerati a tutti gli effetti in servizio. Ai partecipanti che siano giù  dipendenti civili dello Stato compete, per tutta la durata dell&#8217;attività  di formazione e a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero, se più¹ vantaggioso, quello stabilito per i borsisti, con relativa integrazione a carico della Scuola</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>la richiamata disposizione, dunque, distingue tra allievi che rivestano la qualifica di &#8220;dipendenti pubblici&#8221; ed allievi che siano &#8220;dipendenti civili dello Stato&#8221;, statuendo che soltanto ai secondi spetti il trattamento economico relativo alla loro qualifica</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>il segretario comunale è destinatario di una disciplina giuridica di &#8220;status&#8221; particolare e diversa da quella degli altri dipendenti civili dello Stato (Cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 12 luglio 1995, n. 429), con conseguente applicazione della disposizione di cui alla prima parte del richiamato comma 4 dell&#8217;art. 15 D.P.C.M. n. 207/1995</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>nè, a tal fine, vale affermare che la dizione &#8220;sono considerati a tutti gli effetti in servizio&#8221; (art. 15, comma 4, prima parte, D.P.C.M. n.207/1995) ricomprenda anche il trattamento economico, atteso che in tal modo verrebbe vanificata la successiva disposizione, la quale è espressamente diretta a disciplinare l&#8217;aspetto economico in maniera differenziata tra &#8220;dipendenti civili&#8221; e &#8220;dipendenti pubblici</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>In tale ambito, deve anche sottolinearsi &#8211; così come dedotto dalla Avvocatura dello Stato nella memoria per l&#8217;udienza del 25 novembre 2013 &#8211; che la logica della norma risieda nel fatto di non far gravare sul bilancio di enti pubblici diversi dallo Stato le spese relative al versamento degli emolumenti ad un funzionario che rende la propria opera non giù  all&#8217;ente di cui fa parte ma allo Stato stesso</em>&#8220;.<br /> 6. Nella presente sede d&#8217;appello, la ricorrente lamenta l&#8217;erronea e travisata interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie.<br /> A tal fine torna a sostenere, anzitutto, che la controversa dizione &quot;<em>gli allievi che siano giù  dipendenti pubblici cono considerati a tutti gli effetti in servizio</em>&quot; vada intesa come esplicita conferma del mantenimento del trattamento economico goduto nel precedente servizio, e ciù² indipendentemente e senza correlazione e/o contrapposizione con la previsione concernente i dipendenti civili dello Stato.<br /> In secondo luogo, la ricorrente censura come errata l&#8217;affermazione del Tar che la connota come &quot;<em>funzionario che rende la propria opera non giù  all&#8217;ente di cui fa parte ma allo Stato stesso</em>&quot;.<br /> L&#8217;opposta tesi perorata dalla parte appellante è che il servizio prestato presso il Comune integra esclusivamente un dato di natura funzionale ma non di appartenenza giuridica, sicchè il suo ente di appartenenza dovrebbe individuarsi nello Stato &#8211; Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Ruolo Segretari Comunali della Prefettura di Como.<br /> 7. Il Ministero dell&#8217;Interno si è costituito con memoria di stile, senza svolgere deduzioni difensive.<br /> 8. In assenza di istanze cautelari, la causa è stata discussa e posta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 14 novembre 2019.<br /> 9. L&#8217;appello è infondato.<br /> A tale conclusione inducono una serie di argomenti, di tenore letterale e sistematico.<br /> 9.1. Dal punto di vista letterale, l&#8217;art. 15 è chiaro nel marcare la distinzione tra &#8220;dipendente pubblico&#8221; e &#8220;dipendente civile dello stato&#8221; sia nel comma 4, dedicato alla disciplina del trattamento retributivo; sia nel comma 5, deputato alla regolamentazione dell&#8217;importo della borsa di studio e del computo delle ritenute assistenziali. In entrambi i casi, la disciplina fa riferimento esclusivo ai soli &#8220;dipendenti civili dello stato&#8221;.<br /> L&#8217;insistito e più¹ volte differenziato impiego della terminologia &#8211; inteso a distinguere due categorie di lavoratori poste tra di loro in relazione di genere (dipendente pubblico) a specie (dipendente civile dello stato) &#8211; non può quindi essere considerato come evenienza casuale e ininfluente.<br /> 9.2. Dal punto di vista sistematico, la distinta regolamentazione offre conferma della logica della norma &#8211; come individuata Tar &#8211; che è quella &#8220;<em>di non far gravare sul bilancio di enti pubblici diversi dallo Stato, le spese relative al versamento degli emolumenti ad un funzionario che rende la propria opera non giù  all&#8217;ente di cui fa parte ma allo Stato stesso</em>&#8220;.<br /> La deduzione appare del tutto ragionevole anche alla luce della fonte normativa che è intervenuta in materia (DPCM n. 207/1995), coerente con la natura giuridica della Scuola superiore della pubblica amministrazione quale &#8220;<em>organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri</em>&#8220;.<br /> 9.3. Si consideri, inoltre, che il DPCM 207/1995 è stato adottato in esecuzione dell&#8217;art. 29 comma 5 d.lgs. 29/1993 (&#8220;Attività  della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione&#8221;) e che al comma 4 del medesimo art. 29 si prevede che &#8220;<em>la Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all&#8217;autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti</em>&#8220;.<br /> Dunque, tutta la regolamentazione dei fondi di finanziamento della Scuola discende da un regolamento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fa capo a risorse statali e non vede alcuna partecipazione contributiva da parte di altri enti pubblici: la combinazione sinergica di tali elementi rende del tutto implausibile, sul piano deduttivo, che il DPCM possa avere introdotto vincoli retributivi e finanziari in capo ad enti pubblici diversi dallo Stato.<br /> 9.4. Di tanto offre ulteriore conferma la constatazione che il regolamento ministeriale relativo all&#8217;organizzazione della Scuola superiore della p.a. (d.P.C.M. n. 207/1995), emesso in attuazione dell&#8217;art. 29 d.lg. n. 29/1993, non può contenere norme che deroghino a fonti di grado superiore, in applicazione del principio di gerarchia delle fonti codificato dall&#8217;art. 17 comma 3 l. n. 400/1988 (Corte dei Conti Sez. contr., 29/02/1996, n. 46).<br /> 9.5. Sempre seguendo una linea di lettura sistematica della disposizione, si deve pervenire alla conclusione che l&#8217;iniziale enunciazione dell&#8217;art. 15, comma 4, prima parte, D.P.C.M. n.207/1995 &#8211; per la quale &quot;<em>gli allievi che siano giù  dipendenti pubblici cono considerati a tutti gli effetti in servizio</em>&quot; &#8211; se può assumere la valenza di principio di orientamento generale ad altri fini, non è invece in grado di vanificare il senso specifico della puntuale disciplina dettata dal DPCM con riguardo alla materia del trattamento economico, in quanto espressamente riservata, come si è giù  esposto, al solo personale dipendente civile dello Stato.<br /> 9.6. Non può convenirsi, infine, neppure sull&#8217;ulteriore assunto di parte appellante secondo il quale l&#8217;ente di appartenenza del Segretario Comunale sarebbe lo Stato &#8211; nell&#8217;articolazione ministeriale dell&#8217;Interno.<br /> Ed invero, la giurisprudenza amministrativa formatasi in epoca antecedente all&#8217;entrata in vigore della L. n. 127/1997 e del d.lgs n. 267/2000 (recanti la disciplina del nuovo ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali), nell&#8217;interpretare l&#8217;insieme delle norme che in allora regolavano e disciplinavano lo <em>status</em>Â del segretario e che risultano <em>ratione temporis</em>Â applicabili alla fattispecie, era addivenuta alla conclusione che il segretario comunale non potesse essere considerato come un impiegato dello Stato al servizio del Comune ma, al contrario, che dovesse essere considerato come un impiegato del Comune direttamente amministrato da organi dello Stato; quindi in rapporto di impiego con l&#8217;ente locale, ma con uno <em>status</em>Â sottratto alla potestà  regolamentare dell&#8217;ente locale medesimo, in quanto regolato direttamente dal legislatore allo scopo di garantirne l&#8217;indipendenza (cfr. C.d.S. sez. V, 17/10/95 n. 1435; C.G.A.R.S. 5/7/96 n. 239; T.A.R. Piemonte, sez. I, 11.3.1999, n. 141 ecc.).<br /> 9.7. Detta interpretazione risultava, peraltro, rafforzata dalle previsioni contenute nella legge sulle autonomie locali (L. n. 142/90), ai sensi delle quali il segretario comunale è configurato quale soggetto che partecipa a pieno titolo, avendone l&#8217;investitura formale ed i poteri sostanziali, all&#8217;amministrazione attiva dell&#8217;ente locale, in posizione sovraordinata ai dirigenti inseriti nei ruoli organici del Comune (cfr. C.d.S., sez. I, 10/7/91 n. 1620; T.A.R. Toscana, sez. II, 12/7/95 n. 429).<br /> Di qui, tra l&#8217;altro, il riconoscimento dell&#8217;applicabilità  al segretario comunale delle norme dettate per i dipendenti degli enti locali, quale quella, contenuta nell&#8217;art. 67 del d.P.R. n. 287/78, che garantisce al dipendente comunale che debba incolpevolmente sopportare un giudizio penale per atti o fatti direttamente connessi con l&#8217;esercizio delle funzioni e dei compiti d&#8217;ufficio, il patrocinio legale a carico dell&#8217;ente datore di lavoro (T.A.R. Toscana, sez. II, 12/7/95 n. 429; T.A.R. Napoli, sez. V, 17/05/2005, n. 6362).<br /> 9.8. Da quanto sin qui osservato discende che, quantomeno all&#8217;epoca dell&#8217;adozione dell&#8217;atto qui impugnato, il servizio prestato dalla ricorrente nella carriera di provenienza come Segretario Comunale non poteva essere considerato come servizio prestato alle dipendenze dello Stato.<br /> 10. L&#8217;appello non può quindi trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermata, alla luce delle ragioni sin qui esposte che, in parte, ne integrano la motivazione.<br /> 11. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità  del caso e del mancato svolgimento di attività  difensiva da parte dell&#8217;amministrazione intimata.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br /> lo respinge.<br /> Spese di lite compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2010 n.7928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-30-9-2010-n-7928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-30-9-2010-n-7928/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-30-9-2010-n-7928/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2010 n.7928</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. &#8211; U. Giovannini Est. Braschi W. (Avv.ti P. G. Dolcini e S. Nicodemo) contro il Comune di Mercato Saraceno (Avv. I. Carioli) e l’ I.N.P.S. (non costituito) le domande di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contributivi, ancorché nella forma della costituzione di una rendita vitalizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-30-9-2010-n-7928/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2010 n.7928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-30-9-2010-n-7928/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2010 n.7928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. &#8211; U. Giovannini Est. <br /> Braschi W. (Avv.ti P. G. Dolcini e S. Nicodemo) contro il Comune di Mercato Saraceno (Avv. I. Carioli) e l’ I.N.P.S. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>le domande di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contributivi, ancorché nella forma della costituzione di una rendita vitalizia sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ed hanno prescrizione decennale decorrente dal momento della inadempienza ed accertata perdita della prestazione previdenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Domande di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contributivi, ancorché nella forma della costituzione di una rendita vitalizia – Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Sussistenza	</p>
<p>2. Contributi e provvidenze &#8211; Domande di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contributivi ancorché nella forma della costituzione di una rendita vitalizia &#8211; Hanno prescrizione decennale decorrente dal momento della inadempienza ed accertata perdita della prestazione previdenziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda del soggetto che, in relazione al mancato versamento, da parte dell’ente pubblico datore di lavoro, di contributi previdenziali, chieda la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 L. n. 1338 del 1962. Difatti le domande di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contributivi, ancorché nella forma della costituzione di una rendita vitalizia, hanno per oggetto obbligazioni direttamente attinenti al rapporto di lavoro e quindi non riconducibili a una causa previdenziale. 	</p>
<p>2. L’esercizio del diritto del soggetto che, in relazione al mancato versamento, da parte dell’ente pubblico datore di lavoro, di contributi previdenziali, chieda la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 L. n. 1338 del 1962 ha un termine di prescrizione decennale che inizia a decorrere non già dalla data di collocamento a riposo del lavoratore o da quella in cui il medesimo ha percepito il trattamento pensionistico decurtato per effetto dell’inadempienza contributiva del datore di lavoro, ma da quello in cui si verifica il duplice presupposto di tale inadempienza e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale. Nella specie, pertanto, ove il dipendente aveva a suo tempo promosso azione contro I.N.P.S. al fine del riconoscimento della validità, al fine del calcolo della pensione, dei versamenti contributivi effettuati dal comune di Mercato Saraceno in modo irregolare, la sussistenza del secondo presupposto si è verificata solamente con il passaggio in giudicato della citata sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito la non computabilità, da parte di I.N.P.S., di tali versamenti irregolari nel calcolo della pensione dell’odierno ricorrente, con la conseguenza che, dovendosi iniziare a calcolare la prescrizione da tale momento, il diritto del ricorrente non risulta essersi prescritto né alla data della domanda inoltrata al Comune né alla data della presente domanda giudiziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 66 del 2006, proposto da: 	</p>
<p>Braschi Walter, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Giuseppe Dolcini e Silvia Nicodemo, con domicilio eletto presso la seconda, con studio in Bologna, viale Filopanti n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-Comune di Mercato Saraceno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ivan Carioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Naldi, in Bologna, via Barberia n. 22;<br />
&#8211; I.N.P.S. &#8211; Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del diritto del ricorrente – già dipendente del comune di Mercato Saraceno &#8211; alla costituzione, da parte dello stesso Ente, ai sensi dell’art. 2116 cod. civ. e dell’art. 13 L. n. 1338 del 1962, di una rendita vitalizia pari alla quota di pensione corrispondente ai contributi previdenziali a suo tempo non accreditatigli e per la condanna del Comune alla costituzione della suddetta rendita.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Mercato Saraceno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, all&#8217;udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso, il sig. Walter Braschi – già dipendente del comune di Mercato Saraceno – chiede l’accertamento del proprio diritto a che la suddetta amministrazione comunale costituisca in suo favore, ai sensi dell’art. 2116 cod. civ. e dell’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, una rendita vitalizia pari alla pensione o quota di pensione corrispondente ai contributi a suo tempo non versati dall’ente datore di lavoro, con conseguente condanna dello stesso Comune alla costituzione e alla periodica corresponsione della rendita stessa.<br />	<br />
Riferisce il ricorrente di essersi accorto, all’atto della liquidazione del trattamento pensionistico, che I.N.P.S. non aveva ritenuto validi i versamenti contributivi effettuati dal comune di Mercato Saraceno in favore del medesimo per i periodi di servizio dal 9/5/1949 al 24/2/1951 e dal 4/1/1955 al 26/10/1956, in quanto rispettivamente effettuati con marche all’epoca non più in vigore e mediante l’utilizzo di tessera rilasciata solo successivamente, nell’anno 1972.<br />	<br />
L’interessato decideva di convenire I.N.P.S. in giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento della validità dei suddetti versamenti ai fini pensionistici, ma la relativa controversia si concludeva con la sentenza della Corte di Cassazione n. 16192 del 2004, recante esito sfavorevole per l’attore.<br />	<br />
A questo punto, vista l’indebita decurtazione pensionistica per contributi irregolarmente versati dal Comune datore di lavoro e relativi a periodi di servizio effettivamente prestati, l’interessato chiedeva all’amministrazione la costituzione di una rendita vitalizia ex artt. 2116 cod. civ. e art. 13 L. n. 1338 del 1962. Al silenzio dell’amministrazione comunale faceva quindi seguito la presentazione del presente ricorso, per ottenere giudizialmente la costituzione della suddetta rendita.<br />	<br />
Sul punto, il ricorrente sostiene che, secondo il costante indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione, “…il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato.” (Cass. Civ. sez. lav. 6/7/2002 n. 9850). <br />	<br />
In caso di mancato o irregolare versamento contributivo, l’ordinamento appresta apposito rimedio giuridico costituito dall’azione giurisdizionale diretta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a regolarizzare la posizione del lavoratore o mediante il versamento all’ente previdenziale dei contributi omessi e non ancora prescritti, ovvero, in caso di prescrizione degli stessi, mediante costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 o, ancora, in alternativa, tramite risarcimento del danno per equivalente monetario ai sensi dell’art. 2116 cod. civ..<br />	<br />
Il comune di Mercato Saraceno, costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia previdenziale attribuita alla cognizione della Corte dei Conti. In subordine, nel merito, il comune sostiene l’avvenuta prescrizione del diritto del ricorrente, conseguentemente chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 27 maggio 2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Oggetto della presente controversia è accertare se sussista o no il diritto di un lavoratore, già dipendente del comune di Mercato Saraceno, a che la suddetta amministrazione comunale costituisca in suo favore, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, una rendita vitalizia pari alla pensione o quota di pensione corrispondente ai contributi a suo tempo non versati dall’ente datore di lavoro, o che, in alternativa, la stessa risarcisca per equivalente monetario il danno causato al dipendente in relazione agli irregolari versamenti effettuati all’I.N.P.S., secondo quanto previsto dall’art. 2116 cod. civ.<br />	<br />
Il ricorrente aveva avviato, nei confronti di I.N.P.S., un giudizio pensionistico diretto al riconoscimento della validità dei versamenti contributivi previdenziali irregolarmente effettuati dall’amministrazione comunale di Mercato Saraceno, in riferimento al servizio da questi effettivamente prestato nei periodi: 9/5/1949 – 24/2/1951 e 4/1/1955 – 26/10/1956.<br />	<br />
Tale giudizio si è concluso con la sentenza della Corte di cassazione sez. lav. n. 16192 del 2004 che, ribadendo ulteriormente le precedenti conclusioni dei giudici di merito, ha respinto le pretese attoree, confermando l’oggettiva irregolarità dei versamenti contributivi effettuati dal Comune per i suddetti periodi, con conseguente non computabilità degli stessi ai fini del calcolo del trattamento pensionistico del dipendente.<br />	<br />
A seguito di detto esito processuale, il ricorrente chiedeva al Comune di Mercato Saraceno, ritenuto l’unico responsabile degli irregolari versamenti previdenziali, o di costituire rendita vitalizia, in favore dell’ex dipendente, corrispondente alla quota parte di pensione non riconosciuta per effetto di tale inadempimento ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 o di risarcire il danno procurato al medesimo ai sensi di quanto dispone l’art. 2116 cod. civ..<br />	<br />
Il ricorrente, stante il silenzio serbato dal Comune sulla domanda, ha quindi presentato il ricorso in esame, parimenti diretto a ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla costituzione della suddetta rendita o, in alternativa, a essere risarcito del danno subito ex art. 2116 cod. civ., da parte da parte del Comune di Mercato Saraceno.<br />	<br />
Il Collegio deve esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dall’amministrazione comunale resistente.<br />	<br />
Detta eccezione è infondata, stante che la Corte di Cassazione SS.UU. ha chiaramente stabilito che appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda del soggetto che, in relazione al mancato versamento, da parte dell’ente pubblico datore di lavoro, di contributi previdenziali, chieda la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 L. n. 1338 del 1962. Secondo la Cassazione, le domande di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contributivi, ancorché nella forma della costituzione di una rendita vitalizia, hanno per oggetto obbligazioni direttamente attinenti al rapporto di lavoro e quindi non riconducibili a una causa previdenziale (Cass. Civ. SS.UU. 30/12/1999 n. 947).<br />	<br />
Nel merito, va in primo luogo respinta l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal ricorrente, stante che trattasi, nella specie, di prescrizione decennale il cui termine inizia a decorrere non già dalla data di collocamento a riposo del lavoratore o da quella in cui il medesimo ha percepito il trattamento pensionistico decurtato per effetto dell’inadempienza contributiva del datore di lavoro, ma da quello in cui si verifica il duplice presupposto di tale inadempienza e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale (v. Cass. Sez. Lav. 15/4/1999 n. 3773; T.A.R. Campania -NA- sez. III, 2/8/2002 n. 4532).<br />	<br />
Nella specie, pertanto, ove il dipendente aveva a suo tempo promosso azione contro I.N.P.S. al fine del riconoscimento della validità, al fine del calcolo della pensione, dei versamenti contributivi effettuati dal comune di Mercato Saraceno in modo irregolare, la sussistenza del secondo presupposto si è verificata solamente con il passaggio in giudicato della citata sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito la non computabilità, da parte di I.N.P.S., di tali versamenti irregolari nel calcolo della pensione dell’odierno ricorrente, con la conseguenza che, dovendosi iniziare a calcolare la prescrizione da tale momento, il diritto del ricorrente non risulta essersi prescritto né alla data della domanda inoltrata al Comune né alla data della presente domanda giudiziale.<br />	<br />
In conclusione, sussistendo tutti i presupposti di legge e risultando altresì oggettivamente accertato (anche in base a quanto sostenuto dall’amministrazione comunale nel pregresso giudizio tra l’odierno ricorrente e I.N.P.S.) che questi effettivamente prestato regolare servizio alle dipendenze del comune di Mercato Saraceno per i periodi in questione e non essendo altresì contestabile che – come risulta con nettezza dalla citata sentenza della Corte di cassazione sez. Lavoro – l’inadempimento contributivo debba essere unicamente imputato al Comune datore di lavoro, il ricorso va accolto e, per l’effetto, si dispone che l’amministrazione comunale di Mercato Saraceno provveda a costituire, in favore dell’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, una rendita vitalizia reversibile, corrispondente alla parte di trattamento pensionistico non fruito dallo stesso a causa dell’accertato inadempimento contributivo dell’Ente per i suddetti periodi lavorativi.<br />	<br />
Il Collegio ritiene tuttavia che, tenuto conto della peculiarità delle questioni affrontate, possa disporsi, tra le parti, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla costituzione, da parte del comune di Mercato Saraceno, di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, secondo quanto meglio indicato in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010, con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere<br />	<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/09/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-30-9-2010-n-7928/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2010 n.7928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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