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	<title>790 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>790 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;avvalimento di garanzia in caso di richiesta di un fatturato minimo per la partecipazione alla gara.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullavvalimento-di-garanzia-in-caso-di-richiesta-di-un-fatturato-minimo-per-la-partecipazione-alla-gara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 11:16:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullavvalimento-di-garanzia-in-caso-di-richiesta-di-un-fatturato-minimo-per-la-partecipazione-alla-gara/">Sull&#8217;avvalimento di garanzia in caso di richiesta di un fatturato minimo per la partecipazione alla gara.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Requisiti di capacità economico-finanziaria &#8211; Requisiti di capacità tecnico-professionale &#8211; Richiesta di un fatturato minimo &#8211; Contratto di avvalimento &#8211; Avvalimento di garanzia &#8211; Richiesta di specifici beni patrimoniali o indici materiali &#8211; Non necessaria. La richiesta di un fatturato minimo al fine dell’integrazione dei requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullavvalimento-di-garanzia-in-caso-di-richiesta-di-un-fatturato-minimo-per-la-partecipazione-alla-gara/">Sull&#8217;avvalimento di garanzia in caso di richiesta di un fatturato minimo per la partecipazione alla gara.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullavvalimento-di-garanzia-in-caso-di-richiesta-di-un-fatturato-minimo-per-la-partecipazione-alla-gara/">Sull&#8217;avvalimento di garanzia in caso di richiesta di un fatturato minimo per la partecipazione alla gara.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Requisiti di capacità economico-finanziaria &#8211; Requisiti di capacità tecnico-professionale &#8211; Richiesta di un fatturato minimo &#8211; Contratto di avvalimento &#8211; Avvalimento di garanzia &#8211; Richiesta di specifici beni patrimoniali o indici materiali &#8211; Non necessaria.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La richiesta di un fatturato minimo al fine dell’integrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione alla gara attiene alla solidità economica e alla capacità professionale dell’impresa partecipante alla selezione e non a quello della dotazione di risorse aziendali per l’esatta esecuzione del contratto da aggiudicare. In tal caso, ricorre quindi l’avvalimento di garanzia il quale non richiede l’indicazione, nel relativo contratto, di specifici beni patrimoniali o indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, la messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione. In tale fattispecie è infatti sufficiente che emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare e mettere a disposizione della società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità, e tanto si evince dal contratto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Testori &#8211; Est. Cacciari</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2022, proposto da<br />
Paolo Ardisson S.r.l. in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Vaglio e Rossella Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Ministero della Giustizia in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria <i>ex lege</i> in Firenze, via degli Arazzieri 4;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">impresa Pastore S.r.l. in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio; impresa Ladisa S.r.l. in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Enrica Della Bruna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto di aggiudicazione 269 del 6 maggio 2022 relativamente al lotto 1/18 CIG 9061356386 e al lotto 3/20 CIG 9061379680 (Toscana), aggiudicati all’operatore economico Pastore e Ladisa S.r.l. (Procedura negoziata, finalizzata all’affidamento della concessione del servizio di vendita di generi extra – vitto (c.d sopravvitto) per detenuti ed internati, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per adulti situati nell’ambito delle Regioni Toscana e Umbria);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto n. 286 del 17 maggio 2022 pubblicato sul sito del Ministero “servizio sopravvitto detenuti – Provveditorato Toscana e Umbria – periodo 1.02.2020 – 31.07.2022 – esecuzione anticipata, mediante il quale viene decretata l’esecuzione anticipata ex articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 della concessione del servizio di generi extra vitto per detenuti ed internati, da eseguirsi negli istituti penitenziari per adulti situati nell’ambito delle Regioni Toscana e Umbria con decorrenza dal 1.06.2022 al 1.11.2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Provvedimento di esecuzione anticipata al 1.06.2022 in relazione al lotto 3/20 prot. n. M_DG.DAPPR19.20/05/2022.0024465.U, comunicato alla ricorrente in data 20.05.2022, mediante il quale si rende nota l’esecuzione anticipata a favore di Ladisa s.r.l. del servizio di cui al lotto 3/20 attualmente svolto dalla Società Paolo Ardisson;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Provvedimento di esecuzione anticipata al 1.06.2022 in relazione al lotto 1/18 prot. n. M_DG.DAPPR19.18/05/2022.0024078.U, comunicato alla ricorrente in data 20.05.2022, mediante il quale si rende nota l’esecuzione anticipata a favore di Pastore s.r.l. del servizio di cui al lotto 1/18 attualmente svolto dalla Società Paolo Ardisson;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali della commissione di gara per la parte relativa alla valutazione dei requisiti dichiarati dalla società Ladisa, alla valutazione dell’offerta della società Ladisa e della relativa proposta di aggiudicazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto o provvedimento ai predetti presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi quelli istruttori, anche sconosciuti alla ricorrente ma lesivi dei propri diritti e interessi giuridicamente rilevanti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per la rideterminazione dell’aggiudicazione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quale conseguenza dell’esclusione dalla procedura di gara della Società Ladisa S.r.l. all’esito del presente ricorso, con aggiudicazione dei lotti 1/18 e 3/20 all’operatore Paolo Ardisson S.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Ladisa S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria-Provveditorato regionale per la Toscana in Umbria ha indetto una procedura negoziata ai sensi degli articoli 36, 63 e 164 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da svolgersi per lotti separati mediante la piattaforma telematica di “acquistinretepa”, finalizzata ad affidare la concessione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. “Sopravvitto”) per detenuti ed internati. L’impresa Paolo Ardisson S.r.l. ha partecipato per i lotti 1/18 e 3/20, relativi ad istituti siti nella regione Toscana, e si è classificata al secondo posto in entrambi. Il primo lotto, previa valutazione dell’anomalia dell’offerta, è stato aggiudicato all’impresa Pastore S.r.l. e il secondo, nel quale non è stata svolta verifica di anomalia perchè hanno partecipato meno di cinque operatori, alla Ladisa S.r.l. La Ardisson ha allora impugnato gli atti di gara con riferimento ai lotti citati mediante il presente ricorso, notificato e depositato il 21 maggio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con primo motivo di doglianza lamenta che l’impresa Ladisa S.r.l. ha dichiarato, ai fini dell’integrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per partecipare alla gara, servizi e forniture non contemplati a tal fine dalla <i>lex specialis</i>. Quelle dichiarate dalla controinteressata non sono infatti forniture di prodotti alimentari e non alimentari a comunità ed enti tipo carceri, caserme, ospedali o istituti scolastici; il suo fatturato risulta invece composto dalla sommatoria di forniture effettuate, nell’ambito di appalti di ristorazione collettiva dalla stessa gestiti in raggruppamento temporaneo di imprese, alle ditte facenti parte di quest’ultimo. A dire della ricorrente la fornitura di beni ad uno dei soggetti del raggruppamento e non direttamente alla stazione appaltante esulerebbe dalle previsioni della legge di gara la quale, poi, non comprenderebbe il servizio di ristorazione collettiva ai fini che qui interessano. Inoltre la fornitura ad uno dei soggetti del raggruppamento temporaneo delle derrate alimentari per il servizio di ristorazione collettiva, al pari dell’acquisto e dell’autofornitura, costituirebbe un costo di produzione e non un elemento del fatturato e rappresenterebbe una prestazione resa ad altro operatore economico in rapporti commerciali di diritto privato. L’impresa Ladisa S.r.l. avrebbe dovuto quindi essere esclusa dalla procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con secondo motivo rileva che la stessa Ladisa S.r.l., ad integrazione dei propri requisiti, ha depositato un contratto di avvalimento la società 3Mc s.p.a. con riferimento al requisito del fatturato minimo annuo specifico. Tale contratto, deduce la ricorrente, non conterrebbe la specificazione puntuale dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, come invece prevedeva la lettera di invito, e sarebbe anche indeterminata la prestazione economica per l’avvalimento. Inoltre l’impresa ausiliaria avrebbe referenze merceologiche relative alla detergenza industriale servizi ospedalieri che non avrebbero nulla in comune con le referenze oggetto di commercio nel settore del Sopravvitto secondo il modello 72. Per queste ragioni il fatturato dell’ausiliaria della controinteressata non potrebbe essere considerato specifico rispetto all’oggetto della gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento al lotto 1/18 l’esclusione della Ladisa S.r.l. per carenza dei requisiti di partecipazione comporterebbe l’ammissione di altri soli quattro operatori e precisamente Pietro Guarnieri e Figli, Pastore S.r.l., Ardisson S.r.l., Landucci Claudio Sas, Sirio S.r.l. e applicando il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta risulterebbero anomale quelle dei primi due concorrenti, con conseguente aggiudicazione ad essa ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento al lotto 3/20 l’esclusione della Ladisa S.r.l. comporterebbe ex se l’aggiudicazione ad essa ricorrente in quanto secondo miglior offerente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e l’impresa Ladisa S.r.l. replicando alle deduzioni della ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso; la controinteressata inoltre eccepisce inammissibilità del ricorso perché rivolto avverso le aggiudicazioni a due distinti operatori economici di due diversi lotti della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022 ed è passata in decisione, essendosi il Collegio riservato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorso è infondato e pertanto si prescinde dall’eccezione preliminare formulata dalla difesa della controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1 Quanto al primo motivo, la circostanza che le forniture dichiarate dalla controinteressata ai fini della partecipazione alla gara di cui si discute siano state rese ai componenti del raggruppamento temporaneo di imprese di cui era mandataria non ne inficia la qualificazione, poiché appare in grado di dimostrare comunque la sua capacità di rendere le prestazioni nei termini e quantità richieste dal contratto da aggiudicare, tanto più che le forniture in questione sono state effettuate presso le sedi dei committenti. La richiesta di un fatturato minimo per la partecipazione alla procedura è stata posta dalla stazione appaltante al fine di verificare la solidità dei concorrenti sotto il profilo economico-finanziario e la loro capacità tecnica, e le forniture effettuate alle proprie mandanti per l’esecuzione di un appalto aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese è circostanza che fornisce tale dimostrazione, tanto più la lettera invito non qualifica il destinatario delle prestazioni effettuate dal concorrente ai fini suddetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ infine decisiva la considerazione che in casi dubbi deve essere privilegiata l’interpretazione che favorisce la massima partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici (C.d.S. V, 17 febbraio 2022 n. 1186).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposizione della legge di gara richiedeva che il fatturato minimo annuo dichiarato per la partecipazione riguardasse generi alimentari e generi di consumo non alimentari i quali potessero ritenersi <i>assimilabili</i>, e non identici, alle tipologie di cui ai modelli 72 e l’attività dichiarata dalla controinteressata può essere qualificata in tali termini, poiché rientra nel medesimo settore imprenditoriale di quello relativo all’oggetto del contratto da aggiudicare. L’attività di ristorazione collettiva comprende infatti l’approvvigionamento di prodotti alimentari nonché la pulizia della dispensa e degli impianti, che costituiscono le prestazioni della concessione in gara. In proposito è stato stabilito che nell&#8217;ambito delle gare pubbliche, laddove il bando espressamente prevede al fine della partecipazione il requisito di un fatturato specifico per lo svolgimento pregresso di “servizi analoghi”, ebbene questa nozione non deve essere confusa con quella di “servizi identici” e deve trattarsi piuttosto di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale (C.d.S. V, 3 novembre 2021 n. 7341).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ poi inconferente la censura secondo cui le derrate nella ristorazione sarebbero un costo e non un fatturato, posto che il fatturato dichiarato dalla controinteressata ha ad oggetto fatture di vendita emesse nei confronti di altri soggetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2 Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene che la richiesta di un fatturato minimo al fine dell’integrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione alla gara attiene alla solidità economica e alla capacità professionale dell’impresa partecipante alla selezione e non a quello della dotazione di risorse aziendali per l’esatta esecuzione del contratto da aggiudicare. Nella fattispecie ricorre quindi l’avvalimento di garanzia il quale non richiede l’indicazione, nel relativo contratto, di specifici beni patrimoniali o indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, la messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione. In tale fattispecie è infatti sufficiente che emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare e mettere a disposizione della società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità, e tanto si evince dal contratto (C.d.S. V, 22 dicembre 2016 n. 5423). Non è rinvenibile la lacunosità del contenuto negoziale denunciata dalla ricorrente poiché nel contratto si stabilisce che “i requisiti messi a disposizione della Ladisa da parte della ausiliaria 3Mc, sono i seguenti: con riferimento agli ultimi tre esercizi contabili disponibili (2018-2019-2020), un fatturato minimo annuo specifico (IVA esclusa), per generi di consumo non alimentari, assimilabili alle tipologie rinvenibili nei modelli 72 e tipologie similari, pari ad € 4.350.839,00”e si prevede anche che “la società 3Mc nella qualità sopra costituita, quale impresa ausiliaria, assume con la sottoscrizione della presente scrittura privata, la responsabilità solidale, con Ladisa, nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ma il contratto di avvalimento è anche più analitico nella disciplina degli obblighi dell’ausiliaria. In esso si legge infatti quanto segue: “Ai fini della garanzia della corretta esecuzione contrattuale, 3Mc, in qualità di ausiliaria, si obbliga a mettere a disposizione di LADISA e della Stazione Appaltante la propria esperienza professionale nel settore della gara, di cui il fatturato costituisce indice indicativo. Parimenti, in relazione ai requisiti sopra dettagliati, 3Mc si obbliga a mettere a disposizione anche le risorse e i mezzi atti a garantire l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali da parte dell’impresa avvalente quali: a. KNOW HOW ED ESPERIENZA GESTIONALE messa a disposizione dell’esperienza e della professionalità specifiche maturate dalla 3Mc nel settore oggetto dell’appalto; b. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E PERSONALE: messa a disposizione delle risorse necessarie alla buona esecuzione del servizio in appalto per tutta la durata dello stesso e delle eventuali proroghe: In particolare, la società 3Mc, metterà a disposizione di LADISA le seguenti unità di personale: &#8211; Ufficio Controllo Qualità: n. 1 risorsa; &#8211; Ufficio Amministrativo: n. 2 risorse; &#8211; N. 1 responsabile di magazzino; &#8211; Ufficio Logistica: n.1 risorsa; &#8211; Settore trasporto: n. 1 autista. &#8211; Sistema di Qualità Aziendale con le procedure operative e i metodi di controllo, compresa l’eventuale formazione del personale dell’ausiliata. d. MEZZI ED ATTREZZATURE: messa a disposizione della LADISA delle attrezzature per la corretta esecuzione del servizio tra cui: &#8211; N. 5 Transpallet elettrici; Saranno messe a disposizione tutte le risorse sopra indicate necessarie alla buona esecuzione del contratto ininterrottamente e per tutta la durata dell’appalto. Il personale sopra indicato potrà essere inviato presso l’impresa avvalente per tutto il periodo necessario all’espletamento del servizio. In ogni caso, il personale sarà in costante collegamento con la società avvalente LADISA attraverso la posta elettronica, apparecchi cellulari, etc. in modo da prestare la propria esperienza e consulenza specifiche sia quotidianamente e all’occorrenza, anche tramite visite presso la sede operativa della LADISA.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il corrispettivo contrattuale, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, è in parte determinato con riferimento al profilo specifico della messa a disposizione dei requisiti, e in parte rimesso alla successiva determinazione ad opera delle parti in esito alla verifica delle prestazioni ulteriori poste in essere dall’ausiliaria. Si prevede infatti che “in caso di aggiudicazione, Ladisa corrisponderà a 3Mc, quale corrispettivo per il solo avvalimento dei requisiti, un importo pari al 0,10% dell’importo contrattuale” ed altresì che “per le eventuali ulteriori prestazioni fornite le Parti concorderanno, con separato accordo, i relativi compensi”. D’altra parte è noto che solo a posteriori, in esito agli sviluppi esecutivi, è possibile stabilire il compenso in relazione alle prestazioni effettivamente rese, non enucleabili a priori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va infine rilevato che l’impresa ausiliaria della ricorrente produce anche generi non alimentari presenti nel modello 72 quali detergenti, detersivi, tovaglioli e bagnoschiuma. Sul punto della natura del fatturato messo a disposizione da parte dell’ausiliaria, la stazione appaltante ha chiesto specifiche delucidazioni ricevendone ad opera di Ladisa il chiarimento secondo cui il fatturato conseguito dalla 3MC S.p.A., oggetto di avvalimento, riguarda “generi di consumo non alimentari assimilabili alle tipologie rinvenibili nei modelli 72 e tipologie similari”. In mancanza di più puntuali previsioni della <i>lex specialis</i> appare sufficiente che il fatturato dell’ausiliaria sia stato realizzato con riferimento a prodotti che rientrano nel raggio d’azione delle previsioni del contratto in gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese processuali seguono la soccombenza e la ricorrente è quindi condannata al loro pagamento, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se e in quanto dovuti, a favore di ciascuna parte resistente costituita; nulla spese per la resistente non costituita.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti, a favore di ciascuna parte resistente costituita; nulla spese per la resistente non costituita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carlo Testori, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola Fenicia, Consigliere</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2016-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2016-n-790/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.790</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi, Est. B. Massari Sulla doverosità per la stazione appaltante di instaurare un procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, in contraddittorio con l’impresa offerente, prima di procedere all’esclusione della stessa per la mancata indicazione “dell’organizzazione del lavoro” Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Offerte di gara- Art. 46 D.Lgs. 163/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2016-n-790/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2016-n-790/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi, Est. B. Massari</span></p>
<hr />
<p>Sulla doverosità per la stazione appaltante di instaurare un procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, in contraddittorio con l’impresa offerente, prima di procedere all’esclusione della stessa per la mancata indicazione “dell’organizzazione del lavoro”</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Offerte di gara- Art. 46 D.Lgs. 163/2006 &#8211; Tassatività Cause di esclusione – Criterio del prezzo più basso – Indicazione del costo complessivo del personale – Sufficienza Sussistenza di una atipica condizione di anomalia o irregolarità dell’offerta &#8211; dell’offerta- Subprocedimento di verifica dell’anomalia &#8211; Necessità.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span calibri="" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;
font-family:">Nelle gare pubbliche, secondo il disposto dell’art. 46, co. 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006 che fissa il principio di tassatività delle cause di esclusione, la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla legge ed in particolare dal Codice e dal regolamento di esecuzione e di attuazione del medesimo. Ove il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e l’offerta, non ricadendo nelle predette cause di esclusione, contempli i costi del lavoro e della sicurezza, non può essere esclusa perché carente dell’indicazione “dell’organizzazione del lavoro”, laddove l’operatore economico avrebbe dovuto indicare, ai fini della valutazione di congruità dell’offerta, solo il costo complessivo del personale, così come stabilito dalla lex specialis, e del resto, dall’art. 119, co. 2, d.P.R. n. 207/2010. Quand’anche l’amministrazione appaltante avesse ritenuto la sussistenza di una atipica condizione di anomalia o irregolarità dell’offerta sarebbe stato necessario, prima di procedere all’esclusione, instaurare uno specifico procedimento di verifica dell&#8217;anomalia il quale presuppone l&#8217;effettività del contraddittorio con l&#8217;offerente e la possibile presentazione di osservazioni da parte di quest’ultimo, volte a giustificare la congruità e la ragionevolezza delle voci di costo che hanno determinato l&#8217;offerta economica</span></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00790/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00459/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2016, proposto da:<br />
Impresa Scala Santo S.r.l., Plona Costruzioni S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Matteo Spatocco in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Toscana, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luciana Caso, con domicilio eletto presso &#8211; Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell’Unità Italiana, 1;<br />
Regione Toscana &#8211; Commissario Delegato Calamità, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliataria in Firenze, Via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
degli atti e degli esiti relativi alla &#8220;procedura negoziata concorrenziale, ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, lettera b), delle &#8220;Disposizioni per l&#8217;attuazione degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana&#8221; (Allegato 2 dell&#8217;Ordinanza commissariale n. 33 del 20.07.2015)&#8221;, avente ad oggetto &#8220;Lavori di ricostruzione dell&#8217;argine destro del Torrente Carrione a valle di Via Covetta a Carrara (Ms). Codice Identificativo Gara (CIG) n. 64836236F4 Codice Unico di Progetto (CUP) n. J87B15000050001&#8221; ivi compresi, per quanto di interesse: il provvedimento di esclusione in danno del Raggruppamento costituendo tra le Imprese ricorrenti, di cui alla comunicazione della Regione Toscana &#8211; (Direzione Difesa del suolo e Protezione civile) in data 3.03.2016, Prot. n. A00-GRT/274599/P.80.10.20 e relativa allegazione (Lista delle categorie di lavorazioni);<br />
degli eventuali atti conseguenti, allo stato non noti, ivi compresa la aggiudicazione (con riserva, una volta appresa la stessa &#8211; nel caso intervenga o sia intervenuta &#8211; di relativa impugnazione), nonché, ove occorrente, per la dichiarazione di inefficacia del contratto,ove lo stesso venga stipulato, e con espressa istanza delle ricorrenti imprese, che qui si esplicita, a voler subentrare nello stesso, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 122 CPA,<br />
e, in via di risarcimento e/o di consequenzialità&#8217;,<br />
per il riconoscimento della spettanza, in favore delle imprese ricorrenti, della loro riammissione nella procedura sopra descritta e alla conferma, dunque, della aggiudicazione in loro favore, con conseguente acquisizione della commessa, o, in via subordinata, per il riconoscimento del risarcimento per equivalente monetario, da quantificarsi, nel caso, in corso di causa.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Regione Toscana &#8211; Commissario Delegato Calamità;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
&nbsp;<br />
Premesso che:<br />
&#8211; le ditte ricorrenti, nella veste di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, presentavano un’offerta per la partecipazione alla procedura negoziata, da svolgersi con modalità telematica, indetta dal Commissario delegato per le calamità natur<br />
&#8211; ad integrazione delle modalità di presentazione dell’offerta fissate dall’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010, la lettera d’invito specificava che alle sette colonne della lista “<em>sono state aggiunte tre ulteriori colonne</em>” stabilendo che nell’ottava<br />
&#8211; a conclusione delle operazioni il RTI ricorrente risultava provvisoriamente aggiudicatario, avendo offerto il prezzo migliore senza incorrere nelle clausole automatiche di esclusione per anomalia;<br />
&#8211; il presidente del seggio di gara, all’esito della verifica sulla congruità dei costi del personale, comunicava alla parte ricorrente l’esclusione dalla procedura essendo stato riscontrato che “<em>per tutte le voci di cui si compone la Lista, e stato in<br />
considerato che:<br />
&#8211; le ditte Scala Santo s.r.l. e Plona Costruzioni s.r.l. hanno impugnato il provvedimento di esclusione deducendo, tra l’altro, che illegittimamente la stazione appaltante avrebbe sostanzialmente condotto una verifica di anomalia vertente non sui costi in<br />
&#8211; nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati il ricorso veniva trattenuto per la decisione nel merito, sussistendone i presupposti;<br />
rilevato che:<br />
&#8211; nelle gare pubbliche per il disposto dell’art. 46, co. 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006 che fissa il principio di tassatività delle cause di esclusione, la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento al<br />
&#8211; nel caso di specie non risulta violata alcuna delle disposizioni di cui sopra, né tantomeno una specifica clausola di esclusione stabilita dalla legge di gara, poiché tenuto conto del criterio di aggiudicazione prescelto (ossia quello del prezzo più bas<br />
&#8211; in particolare l’operatore economico doveva indicare, ai fini della valutazione di congruità dell’offerta, solo il costo complessivo del personale, così come stabilito, del resto, dall’art. 119, co. 2, d.P.R. n. 207/2010, potendo la commissione proceder<br />
&#8211; non ha perciò pregio la tesi sostenuta dalla difesa della Regione secondo cui la stazione appaltante avrebbe “<em>imposto ai concorrenti di valutare e di indicare</em>” l’organizzazione del lavoro “<em>al momento della formulazione dell’offerta; ciò al<br />
&#8211; quand’anche il seggio di gara avesse ritenuto la sussistenza di una atipica condizione di anomalia o irregolarità dell’offerta era necessario, prima di procedere all’esclusione, instaurare uno specifico procedimento di verifica dell&#8217;anomalia il quale pr<br />
ritenuto che:<br />
&#8211; per le ragioni esposte il ricorso vada accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, seguendo le spese di giudizio la soccombenza, come in dispositivo liquidate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Condanna le amministrazioni resistenti ciascuna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2016-n-790/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.790</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Contessa Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l. (Avv.F. Nardocci e S. Carloni) e R.T.I. MCC Cerone Costruzioni Metalliche a r.l. (Avv.S.Carloni) / Università degli Studi di Perugia (Avv.St.) e altri rimette all&#8217;Adunanza Plenaria la questione relativa alla decorrenza del termine per proporre ricorso avverso gli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini  &#8211;  Est. Contessa <br /> Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l. (Avv.F. Nardocci e S. Carloni) e R.T.I. MCC Cerone Costruzioni Metalliche a r.l. (Avv.S.Carloni) / Università degli Studi di Perugia (Avv.St.) e altri</span></p>
<hr />
<p>rimette all&#8217;Adunanza Plenaria la questione relativa alla decorrenza del termine per proporre ricorso avverso gli atti d&#8217;aggiudicazione delle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Individuazione – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione all’Adunanza Plenaria. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – Termine – Compatibilità comunitaria del rito accelerato – Combinato disposto artt. 120, comma 5, c.p.a. e 79, comma 2, lett. c), comma 5 e comma 5 quater d.lgs 163/2006 – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione all’Adunanza Plenaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione se  il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica (e, segnatamente, l’art. 120 c.5 c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5-quater dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163) debba essere inteso, anche alla luce della matrice comunitaria che lo ispira (direttiva 89/665/CE e smi), nel senso che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso principale: a) decorre dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 dell’articolo 79 del ‘codice dei contratti’ nel solo caso in cui la presunta violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali poste a fondamento del ricorso sia immediatamente percepibile dal contenuto di tale comunicazione, mentre b) decorre dal giorno in cui è stato possibile ottenere integrale accesso agli atti della procedura ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo 79 (e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 del medesimo articolo) nel caso in cui la presunta violazione non fosse percepibile dal contenuto della dichiarazione e sia resa palese solo a seguito dell’esperito accesso agli atti.	</p>
<p>2. Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione  (nel caso in cui il tenore delle disposizioni della cui interpretazione si discute &#8211; e, segnatamente, del comma 5 dell’articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5-quater dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 206, n, 163 – non sia suscettibile dell’interpretazione dinanzi ipotizzata sub I),) se si ritenga compatibile con i principi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24, Cost.) e con il principio comunitario dell’effetto utile il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, per la parte in cui – per un verso – assoggetta a un termine notevolmente accelerato l’impugnativa degli atti in questione e – per altro verso – determina una ulteriore, sostanziale, riduzione dei termini per l’impugnativa nelle ipotesi in cui la presunta violazione non sia direttamente percepibile dal contenuto della dichiarazione di cui al richiamato articolo 79 e sia resa palese solo a seguito dell’esperito accesso agli atti (in tal modo ponendo a carico del soggetto ricorrente lo sfavorevole effetto processuale dell’ulteriore riduzione del termine effettivamente a disposizione ai fini dell’impugnativa e per un numero di giorni pari a quello necessario per avere piena conoscenza degli atti della gara possibile oggetto di impugnativa e dei relativi profili di illegittimità).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8446 del 2012, proposto dalla società Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di un R.T.I. costituendo, rappresentata difesa dagli avvocati Francesco Nardocci e Silvio Carloni, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Oslavia 14; </p>
<p>R.T.I. MCC Cerone Costruzioni Metalliche a r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Silvio Carloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia 14; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consorzio Nazionale di Cooperative di Produzione e Lavoro &#8220;Ciro Minotti&#8221; s.c.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Fariselli, Mirca Tognacci e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;<br />
Serio Società Cooperativa a r.l.;<br />
Moveco s.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad adiuvandum</i>:<br />
A.C.E.R. Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Riccardo Barberis, con domicilio eletto presso Riccardo Barberis in Roma, via Antonio Pollaiolo 3<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza in forma semplificata resa dal T.A.R. dell’Umbria, Sez. I, n. 450/2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia e del Consorzio Nazionale di Cooperative di Produzione e Lavoro &#8220;Ciro Minotti&#8221; s.c.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Carloni e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti</p>
<p>La società Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l. e la società MCC Cerone Costruzioni Metalliche a r.l. riferiscono di aver preso parte (in qualità – rispettivamente – di capogruppo mandataria e di mandante di un R.T.I. costituendo) alla procedura aperta da esperirsi con il metodo del prezzo più basso indetta dall’Università degli studi di Perugia per l’affidamento dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione di un immobile sito in via della Tartaruga – Perugia (bando in data 28 marzo 2012). <br />	<br />
All’esito delle operazioni di gara, l’amministrazione aggiudicatrice ha comunicato che il R.T.I. Edilerica si era classificato al secondo posto, mentre il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro ‘Ciro Menotti’ si era classificato al secondo posto (la comunicazione in questione, resa ai sensi dei commi 2, lettera c) e 5 dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stata resa con lettera raccomandata del 5 luglio 2012).<br />	<br />
Il RTI appellante riferisce che “<i>avendo interesse di verificare le modalità di svolgimento delle operazioni di gara, con particolare riferimento alla posizione del concorrente aggiudicatario, ha domandato di accedere agli atti di gara.</i><br />	<br />
<i>L’Università ha consentito l’accesso solo in data 26 luglio 2012 (ciò perché, come è stato riferito telefonicamente, il funzionario responsabile prima era in ferie), con l’ostensione degli atti e il contestuale rilascio di copia di parte della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni del Consorzio ‘Ciro Menotti’</i>”.<br />	<br />
Il R.T.I. appellante riferisce, altresì, che solo a seguito dell’integrale disamina della documentazione di gara ha potuto rilevare l’esistenza di vizi nella formulazione dell’offerta da parte del Consorzio primo classificato i quali, ove correttamente apprezzati, ne avrebbero dovuto determinare l’esclusione dalla procedura.<br />	<br />
In particolare, il vizio nella formulazione dell’offerta da parte del Consorzio aggiudicatario consisterebbe in ciò, di avere designato, quale consorziata che avrebbe eseguito i lavori, la Serio soc. coop. a r.l. e nel fatto che quest’ultima, a propria volta, avesse designato quale impresa esecutrice la Moveco soc. coop. a r.l.<br />	<br />
In tal modo, il Consorzio appellato avrebbe posto in essere un inammissibile meccanismo di designazione ‘a cascata’ delle imprese designate per l’esecuzione dell’appalto.<br />	<br />
Il R.T.I. osserva che i richiamati vizi nella formulazione dell’offerta non erano immediatamente evincibili dal contenuto della comunicazione resa ai sensi dell’articolo 79, comma 2, lettera c) del ‘Codice dei contratti’ (il quale si limita a stabilire l’obbligo per le stazioni appaltanti “<i>[di comunicare] ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo quadro</i>”).<br />	<br />
Pertanto, una volta avuta completa cognizione del contenuto dell’offerta dell’appellata, il R.T.I. appellante aveva provveduto a notificare il ricorso introduttivo dinanzi al T.A.R.<br />	<br />
Ai fini della presente ordinanza di rimessione occorre osservare:<br />	<br />
&#8211; che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso, decorrente dalla comunicazione di cui all’articolo 79 (comma 2, lettera c) e comma 5), computato ai sensi del comma 2 dell’articolo 120 del ‘codice’ – e tenuto conto della sospensione feri<br />
&#8211; che la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata solo otto giorni dopo la scadenza del richiamato termine ultimo &#8211; ossia, il successivo 27 settembre 2012 –.<br />	<br />
Con la sentenza oggetto del presente appello (adottata in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a.) il T.A.R. dell’Umbria ha dichiarato il ricorso in questione irricevibile, ritenendo che il <i>terminus a quo</i> per il computo del termine di impugnativa (pari a trenta giorni, ai sensi del comma 5 dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo) coincidesse con il momento di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del medesimo codice.<br />	<br />
Al riguardo i primi Giudici hanno osservato:<br />	<br />
&#8211; che non sembrano applicabili al caso di specie i principi enunciati da questo Consiglio con la sentenza n. 2646/2011;<br />	<br />
&#8211; che la vigente disciplina dell’impugnazione degli atti delle procedure di evidenza pubblica, recata dall’articolo 120 del ‘codice’, ispirata alla <i>ratio</i> di forte accelerazione impressa dalle esigenze di adattamento alla Direttiva 2007/66/CE (costi<br />
La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dalla società Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l. e dalla società MCC Cerone Costruzioni Metalliche a r.l. le quali ne hanno chiesto la riforma articolando plurimi motivi.:<br />	<br />
I) &#8211; In primo luogo l’appellante lamenta che i primi Giudici abbiano dichiarato la tardività del ricorso (il quale, tenuto conto del termine di sospensione feriale, era stato proposto il trentottesimo giorno successivo alla comunicazione di cui all’articolo 79 del ‘codice dei contratti’), senza tenere in adeguata considerazione il fatto che, anche nella materia delle pubbliche gare, il termine per l’impugnativa non può farsi decorrere dalla mera conoscenza dell’atto oggetto di impugnativa, bensì dal momento (nel caso di specie, di alcuni giorni successivo) in cui il soggetto inciso ha potuto apprezzarne la lesività e la concreta illegittimità (momento che, nel caso in esame, si è verificato solo a seguito dell’accesso agli atti esperito ai sensi del comma 5-<i>quater</i> dell’articolo 79 del ‘codice dei contratti’).<br />	<br />
Sotto tale aspetto, i primi Giudici avrebbero omesso di considerare che le disposizioni sull’esperimento dei rimedi di tutela nella materia degli appalti pubblici, essendo in buona parte di derivazione comunitaria (in particolare: direttiva 89/665/CE, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE), devono essere interpretate in modo da garantire in massimo grado l’<i>effet utile</i> proprio delle disposizioni comunitarie oggetto di ravvicinamento delle legislazioni.<br />	<br />
Sotto tale aspetto, le disposizioni in materia di termini e modalità di impugnativa (e, segnatamente, l’articolo 120 del c.p.a.) dovrebbero essere lette e interpretate alla luce del pertinente paradigma comunitario di riferimento (e, segnatamente, dell’articolo 2-<i>quater</i> della direttiva 89/665/CE, secondo cui il termine previsto dalle singole legislazioni nazionali per la proposizione del ricorso deve necessariamente decorrere dalla piena conoscenza da parte dell’interessato dei “<i>motivi pertinenti</i>” i quali hanno condotto all’aggiudicazione).<br />	<br />
Al riguardo, la sentenza in epigrafe si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, la quale ha chiarito che il termine per la proposizione del ricorso in materia di appalti non può essere semplicemente fatto decorrere dal momento della <i>conoscenza dell’atto</i> lesivo, bensì da quello in cui l’interessato è venuto a conoscenza della <i>violazione normativa</i> posta a fondamento dell’aggiudicazione. <br />	<br />
La stessa giurisprudenza comunitaria ha – altresì – chiarito che gli ordinamenti nazionali devono assicurare all’interessato la disponibilità di un termine <i>pieno ed effettivo</i> per la proposizione del ricorso: ciò comporta che, laddove in un primo momento l’interessato non abbia potuto avere piena conoscenza delle violazioni sottese all’aggiudicazione, il termine per l’impugnativa dovrà necessariamente decorrere <i>ex novo</i> dal momento in cui egli abbia avuto tale conoscenza.<br />	<br />
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha, altresì, sancito l’obbligo per i Giudici nazionali di disapplicare le disposizioni nazionali le quali si pongano in contrasto con il principio di diritto comunitario appena richiamato.<br />	<br />
Del resto, anche parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che l’articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con l’articolo 79 del ‘codice dei contratti’, deve essere inteso nel senso che il termine per l’impugnativa avverso un’aggiudicazione in ipotesi illegittima non possa che decorrere dal momento in cui l’interessato abbia avuto piena e adeguata conoscenza delle caratteristiche (e dei vantaggi) dell’offerta selezionata.<br />	<br />
Opinando in senso diverso si giungerebbe alla conseguenza (invero, inammissibile) di far gravare sul partecipante alla gara un onere particolarmente stringente – quello di impugnare gli atti entro il ridottissimo termine di 30 giorni, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti – senza porre lo stesso in condizione di disporre di tale termine in modo pieno ed effettivo, al fine di operare una scelta processuale consapevole, pur nel limitato tempo a disposizione.<br />	<br />
Conseguentemente, la sentenza in epigrafe dovrebbe essere riformata per non aver considerato che, nelle ipotesi in cui la comunicazione di cui all’articolo 79 del ‘codice dei contratti’ non ponga l’interessato in condizione di conoscere per intero le caratteristiche dell’offerta (e i relativi vizi), il termine per l’impugnativa dovrebbe essere prorogato almeno di un ulteriore termine di dieci giorni (ossia, del termine previsto dal comma 5-<i>quater</i> del medesimo articolo 79 per esercitare l’accesso integrale agli atti della procedura di gara).<br />	<br />
Laddove i primi Giudici avessero operato nel modo appena indicato avrebbero dovuto concludere nel senso della tempestività del ricorso introduttivo, il quale era stato proposto dopo solo otto giorni dal decorso del termine di trenta giorni a partire dal giorno della comunicazione di cui all’articolo 79, cit.<br />	<br />
II) Nel merito, il R.T.I. appellante ribadisce nella presente sede di appello il motivo (già articolato in primo grado e non esaminato dal T.A.R. per avere esso ritenuto assorbente il profilo della tardività del ricorso) secondo cui il Consorzio nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro ‘Ciro Menotti’ avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per avere illegittimamente designato quale impresa consorziata che avrebbe eseguito i lavori la soc. Serio soc. coop. a r.l., mentre questa aveva – a sua volta – designato quale impresa esecutrice la Moveco soc. coop. a r.l. (che era stata indicata genericamente come ‘associata’ dalla cooperativa Serio).<br />	<br />
Secondo l’appellante, il richiamato sistema di indicazione ‘a cascata’ dell’impresa esecutrice si porrebbe in contrasto con la disciplina di settore, la quale consente tale tipologia di designazione solo in caso di consorzio il quale – a propria volta – designi un altro consorzio. Al contrario, ciò non sarebbe possibile nel caso, che qui ricorre, in cui una consorziata (che non è essa stessa un Consorzio, come la soc. Serio) indichi quale impresa esecutrice una semplice associata (quale la soc. Moveco), la quale non è legata da un rapporto organico né con il Consorzio Ciro Menotti, né con la cooperativa Moveco (e che pertanto non potrebbe legittimamente giovarsi, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti del Consorzio).<br />	<br />
In definitiva, sarebbe stato necessario disporre l’esclusione dalla gara del Consorzio Ciro Menotti per violazione della previsione di cui al comma 7 dell’articolo 37 del ‘Codice dei contratti’, secondo cui “<i>i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre</i>”.<br />	<br />
III) Sempre nel merito, il R.T.I. appellante ribadisce nella presente sede di appello il motivo (già articolato in primo grado e non esaminato dal T.A.R. per la ritenuta tardività del ricorso) secondo cui l’Università degli Studi di Perugia avrebbe operato in modo gravemente illegittimo (e con rilevanti profili di colposità) per avere difeso il proprio operato con affermazioni ellittiche ed elusive anche quando l’odierna appellante aveva indicato, attraverso l’informativa di cui all’articolo 243-<i>bis</i> del ‘codice dei contratti’ l’esistenza di profili di illegittimità connessi all’aggiudicazione e la propria intenzione di proporre ricorso avverso la stessa.<br />	<br />
L’appellante ha, altresì, articolato domanda risarcitoria finalizzata all’integrale ristoro del danno patito in conseguenza degli atti illegittimi posti in essere dall’Università degli Studi di Perugia nell’ambito della complessiva vicenda.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro ‘Ciro Menotti’, il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione, anche al fine di rendere una decisione in forma semplificata (del che è stata data puntuale comunicazione alle parti presenti).<br />	<br />
Il Collegio, tuttavia, ha rilevato che un punto di diritto sottoposto al suo esame può dar luogo a contrasti giurisprudenziali e ha, pertanto , deciso di rimettere la decisione del ricorso all’Adunanza plenaria (comma 1 dell’articolo 99 del c.p.a.).<br />	<br />
All’esito della medesima Camera di consiglio il Collegio ha, comunque, reso l’ordinanza cautelare n. 4857/2012 con cui ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe, impedendo – in particolare – la stipula del contratto con il Consorzio appellato.<br />	<br />
DIRITTO<br />	<br />
<i>1. Aspetti generali della questione</i><br />	<br />
1.1. Giunge all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore delle ristrutturazioni la quale aveva partecipato a una gara per appalti pubblici di lavori indetta dall’Università degli studi di Perugia (classificandosi al secondo posto della graduatoria finale) avverso la sentenza del T.A.R. dell’Umbria con cui è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto avverso gli atti con cui l’appalto in questione era stato aggiudicato al Consorzio nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro ‘Ciro Menotti’.<br />	<br />
<i>2. Il necessario rinvio all’Adunanza plenaria e i quesiti da rivolgere all’Organo nomofilattico.</i><br />	<br />
2.1. Il Collegio ritiene che una fra le questioni di diritto dibattute fra le parti (e che è stata ritenuta dirimente dai primi Giudici ai fini del decidere) possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali e che, quindi, sia opportuno deferire la controversia all’esame dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ai sensi del comma 1 dell’articolo 99 del c.p.a.<br />	<br />
2.2. In particolare, si ritiene di sottoporre all’Adunanza plenaria le seguenti questioni:<br />	<br />
I) “<i>Se il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica (e, segnatamente, il comma 5 dell’articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5-quater dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163) debba essere inteso, anche alla luce della matrice comunitaria che lo ispira (direttiva 89/665/CE come modificata dalla direttiva 2007/66/CE), nel senso che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso principale:</i><br />	<br />
<i>a) decorre dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 dell’articolo 79 del ‘codice dei contratti’ nel solo caso in cui la presunta violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali poste a fondamento del ricorso sia immediatamente percepibile dal contenuto di tale comunicazione, mentre</i><br />	<br />
<i>b) decorre dal giorno in cui è stato possibile ottenere integrale accesso agli atti della procedura ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo 79 (e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 del medesimo articolo) nel caso in cui la presunta violazione non fosse percepibile dal contenuto della dichiarazione e sia resa palese solo a seguito dell’esperito accesso agli atti</i>”;<br />	<br />
II) (nel caso in cui il tenore delle disposizioni della cui interpretazione si discute &#8211; e, segnatamente, del comma 5 dell’articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5-<i>quater</i> dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 206, n, 163 – non sia suscettibile dell’interpretazione dinanzi ipotizzata sub I),) “<i>Se si ritenga compatibile con i princìpi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24, Cost.) e con il principio comunitario dell’</i>effet utile<i> il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, per la parte in cui – per un verso – assoggetta a un termine notevolmente accelerato l’impugnativa degli atti in questione e – per altro verso – determina una ulteriore, sostanziale, riduzione dei termini per l’impugnativa nelle ipotesi in cui la presunta violazione non sia direttamente percepibile dal contenuto della dichiarazione di cui al richiamato articolo 79 e sia resa palese solo a seguito dell’esperito accesso agli atti (in tal modo ponendo a carico del soggetto ricorrente lo sfavorevole effetto processuale dell’ulteriore riduzione del termine effettivamente a disposizione ai fini dell’impugnativa e per un numero di giorni pari a quello necessario per avere piena conoscenza degli atti della gara possibile oggetto di impugnativa e dei relativi profili di illegittimità)</i>”.<br />	<br />
<i>3. Il quadro normativo di riferimento.</i><br />	<br />
3.1. Ai fini della presente ordinanza di rimessione vengono in particolare in rilievo quattro disposizioni:<br />	<br />
a) in primo luogo, il comma 5 dell’articolo 120 del c.p.a. (articolo rubricato ‘Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo119, coma 1, lettera a)’), il cui primo periodo stabilisce che “<i>per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo </i>[ivi compresi gli atti di aggiudicazione che nel caso in esame vengono in rilievo, n.d.E.]<i> il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’ articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto</i>”;<br />	<br />
b) in secondo luogo, l’articolo 79, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 163 del 2006 (c.d. ‘codice dei contratti’), secondo cui “[le stazioni appaltanti comunicano] <i>c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo quadro</i>”;<br />	<br />
c) in terzo luogo l’articolo 79, comma 5, lettera a) del medesimo decreto, secondo cui “[in ogni caso l’amministrazione comunica d’ufficio] <i>a) l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva</i>”;<br />	<br />
d) in quarto luogo, l’articolo 79, comma 5-quater del ridetto articolo 79, secondo cui “<i>fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 13, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i procedimenti di esclusione o differimento dell’accesso adottati ai sensi dell’articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l’accesso sia consentito durante tutto l’orario in cui l’ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio</i>”.<br />	<br />
<i>4. Inquadramento sistematico della questione.</i><br />	<br />
4.1. La questione che il Collegio ritiene di rimettere all’Adunanza plenaria concerne i rapporti fra:<br />	<br />
&#8211; da un lato, la previsione dinanzi richiamata <i>sub a</i>) (la quale ha introdotto un termine decadenziale particolarmente breve per l’impugnativa degli atti delle pubbliche gare) e<br />	<br />
&#8211; dall’altro, le previsioni di cui all’articolo 79 del ‘Codice dei contratti’ il quale, se – per un verso – garantisce che ai soggetti interessati sia data tempestiva comunicazione degli elementi essenziali relativi all’avvenuta aggiudicazione (e dall’avv<br />
4.2. Ci si domanda, quindi, se (anche in considerazione delle particolari esigenze di tutela connesse alla derivazione comunitaria delle disposizioni sostanziali e processuali di cui trattasi e, comunque, nel bilanciamento fra i vari interessi coinvolti) si possa fornire un’interpretazione del richiamato quadro normativo tale per cui il termine di trenta giorni per l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorra sempre dal momento della comunicazione di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 79, ma sia incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità (laddove questi non fossero oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione e – comunque – entro il limite dei dieci giorni che il richiamato comma 5-<i>quater</i> fissa per esperire la particolare forma di accesso &#8211; semplificato ed accelerato &#8211; ivi disciplinata).<br />	<br />
4.3. Qui di seguito, i principali elementi che depongono nel senso di fornire risposta favorevole al primo dei richiamati quesiti, anche in considerazione del fatto che la questione qui esaminata ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali.<br />	<br />
4.3.1. In primo luogo, il Collegio ritiene di richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in via di principio, la piena conoscenza dell&#8217;atto censurato (acquisita la quale inizia a decorrere il termine decadenziale per l’impugnativa) si concretizza con la cognizione, da parte del soggetto interessato, degli elementi essenziali quali l&#8217;autorità emanante, l&#8217;oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all&#8217;impugnativa consapevole dell&#8217;incidenza dell&#8217;atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti (Cons. Stato, IV, 26 gennaio 2010 n. 292).<br />	<br />
Si è condivisibilmente affermato, tuttavia, che detti elementi essenziali devono essere tali da consentire all&#8217;interessato di poter valutare se l&#8217;atto è illegittimo o meno. In difetto, si deve ritenere che il destinatario abbia una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l&#8217;atto per poi proporre i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell&#8217;atto per poter, una volta avuta completa conoscenza del contenuto dell&#8217;atto, quindi dell&#8217;effetto lesivo dello stesso, valutare se impugnarlo o meno (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2007 n. 522). Ciò in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione è obbligatoria, sicché la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo. Di conseguenza, la piena conoscenza del provvedimento presuppone la conoscenza del contenuto essenziale dell&#8217;atto, non potendo il termine per l&#8217;impugnazione decorrere dalla semplice conoscenza del suo contenuto dispositivo sfavorevole, ma occorrendo anche la consapevolezza dei vizi da cui eventualmente l&#8217;atto è affetto, conseguita attraverso la valutazione della motivazione (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2011, n. 8).<br />	<br />
La giurisprudenza di questo Consiglio ha altresì osservato che la verifica della “piena conoscenza” dell’atto lesivo da parte del ricorrente, ai fini di individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche. Essa deve risultare incontrovertibilmente da elementi oggettivi, ai quali il giudice deve riferirsi, nell’esercizio del suo potere di verifica di ufficio della eventuale irricevibilità del ricorso, o che devono essere rigorosamente indicati dalla parte che, in giudizio, eccepisca l’irricevibilità del ricorso instaurativo del giudizio.<br />	<br />
Ebbene, queste essendo le coordinate sistematiche attraverso cui riguardare la questione in oggetto, ne consegue che non appare condivisibile far decorrere il termine per l’impugnativa dal momento della semplice conoscenza degli elementi essenziali dell’offerta risultata vincitrice (ci si riferisce alla comunicazione relativa “<i>[alle] caratteristiche [e ai] vantaggi dell’offerta</i>” di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 79, cit.), in specie nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – da tale comunicazione non fossero in alcun modo evincibili gli ulteriori e diversi aspetti sui quali si sono in seguito innestate le censure di illegittimità (aspetti di cui l’interessato è potuto venire a conoscenza solo a seguito dell’accesso).<br />	<br />
4.3.2. In secondo luogo, l’appellante ha correttamente richiamato un orientamento giurisprudenziale comunitario in quale sembra effettivamente deporre nel senso che il termine per la proposizione di impugnative in materia di procedure di affidamento relative ad appalti c.d. ‘sopra soglia’ decorra dalla data in cui l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere della illegittimità dell’atto della serie procedimentale (in particolare: dell’aggiudicazione), con obbligo per il Giudice nazionale di disapplicare l’eventuale disposizione processuale di diritto interno la quale connetta il decorso di tale termine da un momento diverso (e, in particolare, dal momento anteriore in cui è stata resa nota la sola aggiudicazione con la generica indicazione delle relative caratteristiche e vantaggi).<br />	<br />
Al riguardo, appare pertinente ai fini della presente decisione la sentenza della Corte di giustizia delle CE, III Sezione, 28 gennaio 2010 in causa C-406/08 (<i>Uniplex</i>) con cui è stato affermato che:<br />	<br />
&#8211; “<i>l’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubb<br />
&#8211; “<i>la direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale av<br />
Sotto tale aspetto il Collegio ritiene che, contemperando la statuizione della Corte di Giustizia (la quale ipotizza una sorta di “<i>proroga [del] termine di ricorso</i>” <i>jussu judicis</i> al fine di consentire il conseguimento dell’<i>effet utile</i> da parte della disposizione processuale di matrice comunitaria) con l’evidente <i>ratio</i> di concentrazione ed accelerazione sottesa alla previsione di diritto interno in tema di termine decadenziale d’impugnativa e di accesso agli atti di gara (in particolare: comma 5-<i>quater</i> dell’articolo 79 del ‘Codice dei contratti’), il punto di equilibrio fra le richiamate esigenze possa essere individuato in una lettura del complessivo quadro normativo tale, per cui il <i>dies a quo</i> per il decorso del termine decadenziale d’impugnativa sia posticipato sino a decimo giorno dalla comunicazione di aggiudicazione ex art. 79, cit. (ossia al momento in cui il concorrente, agendo in modo diligente, potrà aver avuto conoscenza integrale della documentazione di proprio interesse, attivando le modalità semplificate di accesso agli atti di cui al medesimo comma 5-<i>quater</i>).<br />	<br />
Naturalmente, ciò sarebbe possibile a due condizioni:<br />	<br />
a) che, effettivamente, il profilo di illegittimità lamentato in sede di impugnativa non fosse in alcun modo desumibile dal tenore della comunicazione di cui all’articolo 79;<br />	<br />
b) che il richiamato termine di dieci giorni (aggiuntivo rispetto a quello di trenta giorni per la proposizione dell’impugnativa ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del c.p.a.) dovrebbe essere corrispettivamente ridotto nelle ipotesi in cui, esperito l’accesso agli atti della gara, la pertinente documentazione sia stata resa disponibile in un termine inferiore rispetto a quello di dieci giorni di cui al più volte richiamato comma 5-<i>quater</i>.<br />	<br />
4.3.3. In terzo luogo si osserva che la giurisprudenza di questo Consiglio si è già, in alcune ipotesi, dimostrata sensibile all’esigenza di operare (nella materia in questione) un delicato bilanciamento fra:<br />	<br />
&#8211; (da un lato) l’evidente <i>ratio</i> acceleratoria sottesa alla dimidiazione del termine decadenziale per l’impugnativa nel c.d. ‘rito appalti’ e la necessità che tale finalità non possa essere ostacolata o derogata attraverso il riconoscimento di possi<br />
&#8211; (dall’altro) l’esigenza di evitare che l’imposizione di un termine di per sé molto breve, unita alla necessità – in talune ipotesi – di impiegare alcuni giorni (dieci, secondo il modello di cui all’articolo 79, comma 5-<i>quater</i>) per avere piena con<br />
Si segnala al riguardo la sentenza di questo Consiglio, V, 1° settembre 2011, n. 4895, la quale ha stabilito che la legge, attraverso il combinato disposto degli artt. 79, codice dei contratti pubblici e 120 c.p.a. ha inteso delimitare ad un massimo di quaranta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione (sia o meno accompagnata dal provvedimento o dai verbali di gara recanti la motivazione: 10 giorni per esercitare l’accesso decorrenti dalla comunicazione + 30 giorni per la proposizione del ricorso).<br />	<br />
In termini simili si è espresso Cons. Stato, III, 14 marzo 2012, n. 1428, il quale ha ritenuto la tempestività di un ricorso proposto successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 79 del ‘Codice dei contratti’ in un’ipotesi in cui tale comunicazione non risultava idonea a consentire la piena conoscenza degli atti sottesi all’aggiudicazione (piena conoscenza che era stata conseguita solo in un secondo momento, a seguito dell’accesso agli atti).<br />	<br />
Nell’occasione, questo Giudice di appello ha affermato che l&#8217;obbligo posto in capo alla stazione appaltante di rendere edotti i soggetti non aggiudicatarii dei risultati della gara può intendersi correttamente adempiuto, al fine di garantire ricorsi efficaci e tempestivi contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, attraverso la comunicazione dell&#8217;atto di affidamento nella sua forma integrale e, ove dallo stesso ( come appunto si rileva nel caso di specie ) non risultino comunque gli elementi di cui sopra, attraverso l&#8217;invio dei verbali di gara, come pure d&#8217;altronde previsto dal citato comma 5.<br />	<br />
<i>5. Conclusioni sul punto.</i><br />	<br />
5.1. Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene di sottoporre all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato i quesiti dinanzi esposto al paragrafo 2.2., <i>sub</i> I) e II).<br />	<br />
<i>6. Nel merito</i><br />	<br />
6.1. Laddove l’Adunanza plenaria ritenesse superabile il profilo di tardività sottolineato dai primi Giudici, si ritiene che sussistano elementi tali da concludere nel senso della fondatezza dell’appello (con particolare riguardo al secondo motivo), dal momento che, effettivamente, il sistema di indicazione ‘a cascata’ dell’impresa esecutrice da parte del Consorzio Nazionale di Cooperative ‘Ciro Menotti’ appare in contrasto con la pertinente disciplina di settore.<br />	<br />
In particolare, il comma 7 dell’articolo 37 del ‘Codice dei contratti’ (secondo cui “<i>i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre</i>”) sembra ammettere la richiamata tipologia di designazione solo in caso di consorzio il quale – a propria volta – designi un altro consorzio e non anche nell’ipotesi, che qui ricorre, in cui una consorziata (che non è essa stessa un Consorzio, come la soc. Serio) indichi quale impresa esecutrice una semplice associata (quale la soc. Moveco), la quale non è legata da un rapporto organico né con il Consorzio Ciro Menotti, né con la cooperativa Moveco.<br />	<br />
<i>7. Conclusioni</i>.<br />	<br />
7.1. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio ritiene che l’intera controversia vada devoluta all’esame dell’Adunanza Plenaria, affinché siano definite le segnalate delicate questioni, aventi carattere di massima.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) rimette l’esame della intera controversia all’esame all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 del Codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2012 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-9-2012-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Salemi P.E., B.R., R.G. (Avv. F.Amalfa) / Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (Avv. M. Alì) e altri sull&#8217;inidoneità dell&#8217;autonomia imprenditoriale delle Aziende sanitarie locali a eslcudere la giurisdizione del giudice amministrativo nelle materie indicate dalla legge 1. Giurisdizione e competenza – Rapporti di lavoro – Controversie</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio  &#8211; Est. Salemi <br /> P.E., B.R., R.G. (Avv. F.Amalfa) / Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (Avv. M. Alì) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inidoneità dell&#8217;autonomia imprenditoriale delle Aziende sanitarie locali a eslcudere la giurisdizione del giudice amministrativo nelle materie indicate dalla legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Rapporti di lavoro – Controversie – Giurisdizione – Riparto – Individuazione. 	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Lavoro P.A. – Assunzione dipendenti – Procedure concorsuali Giurisdizione amministrativa– Sussiste – Portata e Limiti – Individuazione. 	</p>
<p>3. Impiego pubblico – Pubblica amministrazione – Pubblicazione di un giornale – Utilizzazione personale della p.a. – Rapporto di impiego pubblico – Non cessa. 	</p>
<p>4. Giurisdizione e competenza – Sanità – Aziende servizio sanitario nazionale – Organizzazione e funzionamento – Giurisdizione g.a. – Esclusione – Non sussiste – Fattispecie – Natura privatistica &#8211; Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, da un lato, attribuisce esplicitamente alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al “diritto all’assunzione” (comma 1), dall’altro, riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle “procedure concorsuali di assunzione” (comma 4). La regola processuale in questi termini detta, appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell’area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l’amministrazione assume con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, D.Lgs., cit.), mentre la contestazione inerente a un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e l’esercizio del potere pubblico attribuito all’amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto.	</p>
<p>2. In tema di interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa di legittimità delle controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione, e perciò dell’area dell’attività autoritativa dell’amministrazione pubblica, il termine “assunzione” deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni le quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente, effetti che si riscontrano anche nelle selezioni preordinate al passaggio di dipendenti pubblici dallo status di non di ruolo a quello di ruolo. Quanto all’espressione “procedura concorsuale” si intende una procedura caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei. Pacificamente, sono concorsuali sia le procedure connotate dall’espletamento in senso di prove stricto sensu intese, ma comunque libere nelle modalità, purché la procedura concreti una selezione tra diversi aspiranti, sia i concorsi per soli titoli. 	</p>
<p>3. Qualora un’amministrazione pubblica curi la redazione e la pubblicazione di un giornale come strumento d’informazione e di riflessione sulle sue attività e si avvalga a tale fine della propria organizzazione, senza ricorso ad autonome strutture aventi scopo di lucro e connotati imprenditoriali, il rapporto in atto con lavoratori dipendenti dell’amministrazione stessa, che siano chiamati a collaborare a quel giornale non cessa, per questa sola ragione, di atteggiarsi come un rapporto di impiego pubblico. 	</p>
<p>4. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.502 del 1992 (recante il riordino della disciplina in materia sanitaria), l’autonomia imprenditoriale, che è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le Aziende del Servizio sanitario nazionale, sta a significare che l’organizzazione e il funzionamento di dette aziende sono disciplinati con atti di diritto privato, senza che ciò escluda che nelle materie indicate dalla legge vi sia la giurisdizione del giudice amministrativo. Pertanto, l’individuazione del soggetto da preporre a un neo costituito ufficio stampa di una Azienda Sanitaria Locale (nel caso di specie trattasi si procedura indetta per il conferimento dell’incarico di addetto stampa) costituisce una selezione avente natura concorsuale e preordinata alla costituzione di un rapporto di lavoro, sicchè la relativa controversia rientra nella cognizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 331/2012, proposto da</p>
<p>PINTALDI EMILIO, BRANCATO ROSARIA e ROSSELLINI GIANLUCA, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Amalfa ed elettivamente domiciliati in Palermo, via G. Daita, n. 15, presso lo studio dell’avv. Antonio Atria;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Commissario straordinario <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Alì ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Trentacoste, n. 89, presso lo studio della signora Alessandra Allotta;	</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
CORTESE ROBERTA, rappresentata e difesi dall’avv. Giovanni Monforte ed elettivamente domiciliata in Palermo, via A. Salinas, n. 56, presso lo studio dell’avv. Luca Di Carlo.	</p>
<p align=center>per  l’annullamento </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione seconda, n. 559 del 28 febbraio 2012.</p>
<p>Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina e di Cortese Roberta;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 9 maggio 2012, il Consigliere Guido Salemi;<br />	<br />
Uditi, altresì, l’avv. A. Catalioto, su delega dell’avv. F. Amalfa, l’avv. L. Di Salvo, su delega dell’avv. M. Alì e l’avv. G. Mazzarella, su delega dell’avv. G. Monforte;<br />	<br />
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO    E    DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) &#8211; I signori Emilio Pintaldi, Rosaria Brancato e Gianluca Rossellini adivano il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento delle delibere nn. 3873 e 3975, rispettivamente del 2 e 13 dicembre 2011, con le quali il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina aveva approvato i verbali della Commissione giudicatrice e conferito alla dott.sa Roberta Cortese l’incarico annuale di collaborazione per l’attività di addetto stampa. <br />	<br />
2) &#8211; Con sentenza n. 559 del 28 febbraio 2012, il giudice adito dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Richiamando propri precedenti giurisprudenziali, detto giudice osservava che era da escludersi che la procedura di selezione, prevista dall’art. 9 della legge n. 150 del 2000, fosse da ricondurre alla figura del pubblico concorso.<br />	<br />
A suo avviso, l’individuazione del soggetto da preporre a un neo costituito ufficio stampa era espressione della “autonomia imprenditoriale” di cui fruiscono le Aziende sanitarie in forza di quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ovvero esercizio di quei “poteri del privato datore di lavoro” di cui al secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001, i quali non costituiscono estrinsecazione di potestà pubblicistica, con la conseguenza che la controversia in esame non rientrava nella cognizione del giudice amministrativo, ma di quello ordinario, in virtù di quanto previsto dal primo comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 dl 2001.<br />	<br />
3) &#8211; I ricorrenti hanno proposto appello contro la summenzionata sentenza.<br />	<br />
4) &#8211; Resistono all’appello l’Azienda sanitaria provinciale di Messina e la dott.sa Roberta Cortese.<br />	<br />
In particolare, la difesa dell’Azienda ha eccepito che la procedura indetta per il conferimento dell’incarico di addetto stampa non rientra nel novero delle “procedure concorsuali per l’assunzione” cui fa riferimento la disposizione derogatoria di cui all’art. 63, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, essendo stata diretta all’affidamento di un mero incarico di collaborazione.<br />	<br />
5) &#8211; Alla camera di consiglio del 9 maggio 2002, l’appello è stato trattenuto in decisione, ricorrendo le condizioni per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104 del 2010.<br />	<br />
6) &#8211; L’appello è fondato, risultando erronea la sentenza appellata, che ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Viene in considerazione il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, nella parte in cui, da un lato, attribuisce esplicitamente alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al “diritto all’assun-zione” (comma 1), dall’altro, riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle “procedure concorsuali di assunzione” (comma 4).<br />	<br />
La regola processuale in questi termini detta, appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell’area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l’amministrazione assume con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, D.Lgs., cit.), mentre la contestazione inerente a un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e l’esercizio del potere pubblico attribuito all’amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto.<br />	<br />
L’interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa di legittimità, e perciò dell’area dell’attività autoritativa dell’amministrazione pubblica, è consolidata in giurisprudenza nel senso che il termine “assunzione” deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni le quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente, effetti che si riscontrano anche nelle selezioni preordinate al passaggio di dipendenti pubblici dallo status di non di ruolo a quello di ruolo (cfr., di recente, Cass., SS.UU., 7 luglio 2010, n. 16041).<br />	<br />
Quanto al termine “procedura concorsuale”, la stessa giurisprudenza ha chiarito che detta procedura è caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (cfr. Cass., SS.UU., n. 16041 del 2010, cit.). Pacificamente, sono concorsuali sia le procedure connotate dall’espletamento in senso di prove <i>stricto sensu</i> intese, ma comunque libere nelle modalità, purché la procedura concreti una selezione tra diversi aspiranti (Cass., SS.UU. 8 maggio 2007, n. 10374), sia i concorsi per soli titoli (cfr. Cass. SS.UU., 1° marzo 2006, n. 4517).<br />	<br />
Nel caso di specie, si è in presenza di una controversia concernente una selezione avente natura concorsuale e preordinata alla costituzione di un rapporto di lavoro, sicché la stessa rientra nella cognizione del giudice amministrativo. <br />	<br />
La Corte di Cassazione ha sancito, e, più volte ribadito, il principio per cui qualora un’amministrazione pubblica curi la redazione e la pubblicazione di un giornale come strumento d’informazione e di riflessione sulle sue attività e si avvalga a tale fine della propria organizzazione, senza ricorso ad autonome strutture aventi scopo di lucro e connotati imprenditoriali, il rapporto in atto con lavoratori dipendenti dell’amministrazione stessa, che siano chiamati a collaborare a quel giornale non cessa, per questa sola ragione, di atteggiarsi come un rapporto di impiego pubblico (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 15 maggio 2003, n. 7509).  <br />	<br />
Quanto, poi, all’argomento, sul quale ha insistito il giudice di prime cure, che le Aziende sanitarie hanno “autonomia imprenditoriale”, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992, va osservato che, come già chiarito dalla giurisprudenza (Cfr. Cass. Civ., Ord. n. 2031 del 30 gennaio 2008), l’autonomia imprenditoriale, che è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le Aziende del Servizio sanitario nazionale, sta a significare che l’organizzazione e il funzionamento di dette aziende sono disciplinati con atti di diritto privato, senza che ciò escluda che nelle materie indicate dalla legge vi sia la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
7) &#8211; Alla stregua delle svolte considerazioni, in accoglimento dell’appello, la sentenza del T.A.R. va annullata e la causa va rinviata, per la cognizione del merito, al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 del Codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione  di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.<br />	<br />
Tenuto conto della peculiarità della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e annulla la sentenza appellata con rinvio della causa al giudice di primo grado.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, addì 9 maggio 2012, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Guido Salemi, estensore, Ermanno de Francisco, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
18 settembre 2012<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/11/2011 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-11-2011-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-11-2011-n-790/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-11-2011-n-790/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/11/2011 n.790</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;aggiudicazione della gara pubblica disposta dal Direttore Arsenale Marina Militare di Taranto, se il ricorso è stato notificato alle amministrazioni intimate personalmente e non già presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con non corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti. (G.S.) N. 00790/2011 REG.PROV.CAU. N. 01624/2011 REG.RIC. REPUBBLICA</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-11-2011-n-790/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/11/2011 n.790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;aggiudicazione della gara pubblica disposta dal Direttore Arsenale Marina Militare di Taranto, se il ricorso è stato notificato alle amministrazioni intimate personalmente e non già presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con non corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00790/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01624/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Cantiere Navalmeccanico Emanuele Stanisci Srl, Officine Jolly Srl, Lacaita Pietro Srl, Studio Tecnico D&#8217;Ingegneria Martino Cecere</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Marco Camposano, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Difesa, Arsenale Marina Militare Taranto</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;aggiudicazione della gara pubblica n. 11/2011 contenuta nella Determinazione del Direttore Arsenale Marina Militare di Taranto n. 33 del 19 settembre 2011, comunicata a mezzo raccomandata A.R. ricevuta in data 28/09/2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Cnt Consorzio Navalmeccanico Taranto, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Quinto, Luigi Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Camposano Marco, Quinto Luigi.;	</p>
<p>Considerato che il ricorso è stato notificato alle amministrazioni intimate personalmente e non già presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con violazione dell’art 11 t.u. 30 ottobre 1933 n.1611( nel testo sostituito dall’art 1 , legge 25 marzo 1958 n.260), a mente del quale “ tutte le citazioni , i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali , od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”;<br />	<br />
considerato la non corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
Respinge la suindicata domanda cautelare.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 18/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-11-2011-n-790/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/11/2011 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2009 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-14-9-2009-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Virgilio, Est. Corsaro Ariete s.p.a. (Avv. N. Todaro) c/ Comune di Messina (n.c.), MontePaschi Se.Ri.T. s.p.a. (n.c.) spettano al g.a. la giurisdizione sulle controversie inerenti la richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento degli oneri di urbanizzazione Giurisdizione e competenza &#8211; Oneri di urbanizzazione &#8211; Riscossione mediante cartella esattoriale &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Virgilio,  Est. Corsaro<br /> Ariete s.p.a. (Avv. N. Todaro) c/ Comune di Messina (n.c.), MontePaschi Se.Ri.T. s.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>spettano al g.a. la giurisdizione sulle controversie inerenti la richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento degli oneri di urbanizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Oneri di urbanizzazione &#8211; Riscossione mediante cartella esattoriale &#8211; Giurisdizione g.a. &#8211; Sussiste &#8211; Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In base agli artt. 16, l. 10/77 e 7 L. 205/00, sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a. sulle controversie concernenti la richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e delle conseguenti sanzioni, anche in forza della considerazione di ordine generale che il contributo di concessione edilizia non ha natura di tributo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunziato la seguente	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n.755/2005, proposto da</p>
<p><b>ARIETE s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Todaro ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Cordova n. 76, presso la Segreteria di questo C.G.A.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <B>COMUNE DI MESSINA</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;	</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della <b>MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;	</p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. I) &#8211; n. 1034/2004, del 16 aprile 2004.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 11 dicembre 2008 il Consigliere Antonino Corsaro; Nessuno è presente per le parti;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso n. 874/2004 la ricorrente Società Ariete s.r.l., chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento n. 295 2003 1002277328, con la quale il Gruppo Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., ad istanza del Comune di Messina, aveva ingiunto il pagamento della somma di € 112.069,90 a titolo di oneri di urbanizzazione L. 10/77, sanzioni oneri concessori per ritardato pagamento ex art. 50 L.R. 71/78 ed interessi legali sui predetti oneri e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al provvedimento impugnato.<br />	<br />
Gli intimati non si costituivano in giudizio per resistere al gravame.<br />	<br />
Con sentenza n. 1034/2004 il TAR dichiarava in forza dell’art. 9 della L. n. 205/2000 inammissibile il ricorso, affermava la carenza di giurisdizione, atteso che l’esplicito disposto dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992, attribuisce la giurisdizione, in materia di ricorsi proposti avverso le cartelle di pagamento, al Giudice tributario.<br />	<br />
	Appella la parte soccombente e deduce: Violazione, falsa ed erronea interpretazione dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992. Giurisdizione del giudice amministrativo. Violazione e mancata applicazione dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 80/1998. Difetto di motivazione.<br />
	La cartella di pagamento è l’atto utilizzato dalla Amministrazione per il recupero della pretesa creditoria e non può radicare la giurisdizione del giudice. Bisogna fare riferimento alla pretesa sostanziale per determinare la giurisdizione.<br />
	Ripropone quindi gli stessi motivi di I° grado.<br />
	Gli intimati non si costituiscono per resistere al gravame.<br />
	Alla udienza del 11 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	La controversia concerne l’annullamento della cartella di pagamento con la quale il Gruppo Montepaschi aveva ingiunto il pagamento di somme di denaro a titolo di oneri di urbanizzazione, sanzioni per ritardato pagamento ed interessi legali.<br />
	Rileva preliminarmente il motivo di ricorso con il quale l’appellante denunzia la violazione, falsa ed erronea interpretazione dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992 ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice amministrativo e la violazione della L. n. 10 del 1977, artt. 15 e 16, sostenendo che in ordine alla pretesa relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, sia ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 16, sia ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 7 e, comunque, in forza della considerazione di ordine generale che il contributo di concessione edilizia non abbia natura di tributo. Non pare all’appellante quindi che l’affermazione del primo decidente, fondata sulla mera esegesi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992, sia corretta perchè avulsa da una lettura sistematica e scoordinata dall’art. 2 dello stesso decreto che individua la giurisdizione tributaria.<br />
	Occorre quindi preliminarmente osservare che l’art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n.448 così recita:<br />
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l&#8217;articolo 2, concernente l&#8217;oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente: <br />	<br />
“Art. 2. (Oggetto della giurisdizione tributaria) &#8211; 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell&#8217;avviso di cui all&#8217;articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. <br />	<br />
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l&#8217;intestazione, la delimitazione, la figura, l&#8217;estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell&#8217;estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l&#8217;attribuzione della rendita catastale. <br />	<br />
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”. <br />	<br />
Questo Consiglio ritiene che la lettura della norma non può prescindere da quanto osservato dalla Corte Costituzionale (14 maggio 2008, n. 130) che ha ribadito che «la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione» (sentenza n. 64 del 2008) e che l&#8217;oggetto di tale giurisdizione, può essere modificato dal legislatore ordinario, il quale, tuttavia, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel «non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni speciali e nell&#8217;«assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 1998). «Da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l&#8217;oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia in sede di prima revisione, sia successivamente) e, altresì, che il mancato rispetto del limite di &#8220;non snaturare&#8221; le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell&#8217;istituzione di un &#8220;nuovo&#8221; giudice speciale, espressamente vietata dall&#8217;art. 102 Cost.. L&#8217;identità della &#8220;natura&#8221; delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cioè, una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita &#8220;revisione&#8221; dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un &#8220;nuovo&#8221; giudice speciale» (sentenza n. 64 del 2008).<br />	<br />
La giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» e che la medesima non può essere ancorata «al solo dato formale e soggettivo, relativo all&#8217;ufficio competente ad irrogare la sanzione» (ordinanza n. 34 del 2006) e quindi «l&#8217;attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall&#8217;erronea qualificazione di &#8220;tributaria&#8221; data dal legislatore (o dall&#8217;interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria)».<br />	<br />
Conclude la Corte che non c&#8217;è dubbio che la lettura che dell&#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dà il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell&#8217;organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono e si pone in contrasto con l&#8217;art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale. Fra le letture che dell&#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 in contrasto vi sono quella del decidente in primo grado nonchè quelle altre che finiscono per frazionare il rapporto.<br />	<br />
Appare pienamente in sintonia il principio affermato che la cartella esattoriale costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia e pertanto deve essere impugnata dinanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l&#8217;atto non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere. La cartella di pagamento non possiede quindi alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui la obbligazione è stata enunciata (Cass. SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001 e n. 3008).<b><br />	<br />
</b>La giurisdizione, infatti, non può essere fatta dipendere né dallo strumento utilizzato per la riscossione del recupero né, tanto meno, dall&#8217;errore nell&#8217;indicazione del giudice cui ricorrere, ma solo dall&#8217;oggetto della lite (Cass. SS.UU., 9 maggio 2008 , n. 11498).<br />	<br />
La sentenza n. 130 del 2008, ha statuito che non spetta al Giudice tributario conoscere delle controversie che riguardino violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.<br />	<br />
Appare fondato quindi il motivo di violazione della L. n. 10 del 1977, artt. 15 e 16, sia della L. n. 205 del 2000, art. 7 in ordine alla pretesa relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni: la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo anche in forza della considerazione di ordine generale che il contributo di concessione edilizia non ha natura di tributo. Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non soltanto i ricorsi contro il provvedimento che accorda o nega la concessione edilizia, ma anche quelli che investono la determinazione e liquidazione del contributo a carico del beneficiario della concessione stessa, nonché l&#8217;irrogazione delle sanzioni, ivi comprese le controversie concernenti la richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e delle conseguenti sanzioni (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 17 luglio 2008 , n. 1646; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 giugno 2008, n. 1212; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 30 aprile 2008, n. 141; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 4 aprile 2008 , n. 475).<br />	<br />
	Soluzione ormai condivisa anche dalla Suprema Corte che ha affermato che la sussistenza della giurisdizione esclusiva è confermata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 (poi sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), il quale, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell&#8217;uso del territorio, nessuno escluso (Cass. 22904/2005; 7897/2003; 5903/2003), sicchè deve intendersi in essa inclusa la materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione (Cass. SS.UU. 12188/2007; 9358/2007; 22514/2006).<br />
	Pertanto, deve essere accolto il motivo di ricorso, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al TAR Catania ai sensi dell’art. 35 l. 1034/1971.<br />
	Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello e rinvia al TAR Catania ai sensi dell’art. 35 l.1034/ 1971.<br />
	Spese al definitivo.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo,Antonino Corsaro, estensore, Filippo Salvia, Componenti.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />	<br />
il   14 settembre 2009</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2007 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-18-12-2007-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-18-12-2007-n-790/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2007 n.790</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente; F. Mattei &#8211; Estensore M. S. e A. P. D&#8217;A. (avv. C. Di Cesare) c/ il Ministero della pubblica istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per L&#8217;Abruzzo, l’Ufficio Scolastico Provinciale di L’Aquila (Avv. dist. St.) e nei confronti di A. F., L. P., C. S.; P. L (avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-18-12-2007-n-790/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2007 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-18-12-2007-n-790/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2007 n.790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente; F. Mattei &#8211; Estensore<br /> M. S. e A. P. D&#8217;A. (avv. C. Di Cesare) c/ il Ministero della pubblica istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per L&#8217;Abruzzo, l’Ufficio Scolastico Provinciale di L’Aquila (Avv. dist. St.) e nei confronti di A. F., L. P., C. S.; P. L (avv. N. Ruscitti)</span></p>
<hr />
<p>aggiornamento della graduatoria permanente degli insegnanti, norma incostituzionale e giudicato favorevole sulla valutazione dei titoli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Insegnanti &#8211; Graduatorie permanenti – Beneficio della doppia valutazione del servizio prestato in scuole nei comuni di montagna – Incostituzionalità della normativa recante il beneficio – Adeguamento alla sentenza costituzionale in sede di aggiornamento della graduatoria &#8211; Legittimità – Giudicato favorevole sulla doppia valutazione – Inopponibilità alla P.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti degli insegnanti, l’Amministrazione ben può depurare il punteggio assegnato al concorrente della maggiorazione prevista da una una normativa dichiarata nelle more incostituzionale (nella specie, la norma che prevedeva la doppia valutazione del servizio prestato presso scuole situate nei comuni montani), ancorché l’illegittimità del diniego di riconoscimento della detta maggiorazione sia stata accertata con sentenza passata in cosa giudicata. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti in termini in questa rivista.CORTE COSTITUZIONALE &#8211; SENTENZA 26 gennaio 2007, n. 11, aveva ritenuto incostituzionale il par. B.3), lett. h), della tabella di cui all’art. 1, 1º comma, d.l. 7 aprile 2004 n. 97, allegata al d.l. stesso, conv., con modif., in l. 4 giugno 2004 n. 143, nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna, anziché limitare l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse.<br />
Il ragionamento del Collegio abruzzese si collega a tale pronuncia – resa su ordinanze T.A.R. MOLISE, CAMPOBASSO, 17 marzo 2005 e T.A.R. SICILIA – CATANIA 10 gennaio 2006 (due) (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 2005 e n. 16 del 2006) -, per affermare che il potere amministrativo di aggiornamento della graduatoria non incontra ostacoli nel giudicato che abbia riconosciuto un punteggio favorevole alle ricorrenti in base a legge poi dichiarata incostituzionale. <br />
A tale conclusione non osta, secondo il T.A.R., l’intangibilità del giudicato perché, da un lato, il concorrente in graduatoria – a fronte del potere di aggiornamento &#8211; vanta una posizione di “mera aspettativa”, riferita “ad una realtà soggetta a ciclico mutamento”, dall’altro, perché “l’effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale è quello di vietare l’applicazione della norma caducata ogni qualvolta il giudice si trovi (di fronte), come nel caso di specie, ad un rapporto giuridico nuovo, insorgente dal disposto aggiornamento della graduatoria, rispetto a quello sul quale il Tribunale ha già statuito con proprie precedenti sentenze”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">aggiornamento della graduatoria permanente degli insegnanti, norma incostituzionale e giudicato favorevole sulla valutazione dei titoli</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2007, proposto da:<br />
<b>MICHELINA SOZIO</b> E <b>ANNA PINA D&#8217;ASCENZO</b> rappresentate e difese dall&#8217;avv. Claudio Di Cesare, con domicilio eletto presso il suo studio, in L&#8217;Aquila, piazza S. Marciano n. 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>, in persona del Ministro pro tempore,</p>
<p>L’<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;ABRUZZO</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore,<br />
L’<b>UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI L’AQUILA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />
rappresentati e difesi ope legis dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati, in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>ANTONELLA FALCONE</b>, <b>LUCIA PANTALEO</b>, <b>CONSUELO STORNI</b>,  <b>PIERA LEONE</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Nino Ruscitti, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in L&#8217;Aquila, via Salaria Antica Est;</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della graduatoria ad esaurimento per le nomine a tempo indeterminato e determinato, relativa alla fascia III ed al personale docente della scuola dell’infanzia per la Provincia di L’Aquila, pubblicata dall’Ufficio scolastico provinciale in data 25 luglio 2007 con provvedimento dirigenziale prot. n. 3338 e dei conseguenti provvedimenti applicativi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e dei controinteressati.<br />
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore, alla Camera di consiglio del giorno 28/11/2007, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000.<br />
Considerato che con il ricorso, in epigrafe indicato, le sigg.re Sozio e D’Ascenzo hanno impugnato la graduatoria ad esaurimento definitiva per le nomine a tempo indeterminato e determinato, fascia III, relativamente al personale docente della scuola primaria per la provincia di L’Aquila, pubblicata dall’Ufficio scolastico provinciale in data 25.7.2007 con provvedimento dirigenziale prot. n. 3338;<br />
Considerato che le ricorrenti, già inserite nelle graduatorie permanenti per la scuola primaria ha presentato all’Ufficio scolastico provinciale di Teramo domanda di aggiornamento e permanenza nelle graduatorie ad esaurimento nella provincia di L’Aquila;<br />
Considerato che secondo la prospettazione resa dalla ricorrente l’Ufficio scolastico provinciale avrebbe dovuto assegnarle ad entrambe, in sede del richiesto aggiornamento della graduatoria, punti n. 24 (12+12 per i due anni completi di servizio) in aggiunta ai punti alle stesse già rispettivamente riconosciuti, con attribuzione complessiva in loro favore di punti n. 158 per Sozio e n. 220 per D’Ascenzo.<br />
Considerato che l’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria definitiva, odiernamente impugnata, ha attribuito alle ricorrenti, rispettivamente, punti n. 134 e n. 196, in attuazione del disposto di cui all’art. 3, comma 3 del D.D.G. del Ministero della pubblica istruzione che, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 11 gennaio 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa attributiva del doppio punteggio per il servizio reso in scuole di montagna, ha previsto che “ A decorrere dall’a.s. 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/07, citata in premessa è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50% del punteggio viene fatta d’ufficio dal sistema informatico”; <br />
Considerato che le ricorrenti ha usufruito del doppio punteggio per il servizio svolto in comuni montani negli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006 e che tale attribuzione è stata resa dall’Ufficio scolastico regionale in esecuzione delle sentenze di questo Tribunale n. 1531 ed 1536 del 14.12.2005, passate in giudicato, di accoglimento dei gravami proposte dalle odierne ricorrenti per omesso riconoscimento del doppio punteggio per il servizio prestato nel Comune di L’Aquila posto oltre 600 metri di altezza e perciò da considerare comune di montagna, ai sensi della legge n. 134 del 2004 di conversione del d.l. n. 97/2004, sulla base di costanti pronunce di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 1159/2004, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 2207/2005);<br />
Considerato che odiernamente le sig.re Sozio e D’Ascenzo lamentano l’illegittimità del punteggio loro attribuito nella parte in cui l’Ufficio scolastico gli ha sottratto, al punteggio già determinato ed acquisito in virtù delle succitate sentenze di questo Tribunale ( sentenza nn. 1531 e n. 1536 del 2005), passate in giudicato, il punteggio relativo alla predetta doppia valutazione per il servizio reso in scuole di montagna negli a.s. 2004-2005 e 2005-2006;<br />
Considerato che le ricorrenti lamentano<br />
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.;<br />
b) violazione e falsa applicazione delle sentenze T.A.R. L’Aquila nn. 1531 e 1536 del 2005; <br />
c) eccesso di potere per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 3 del D.D.G. del Ministero della pubblica istruzione del 16.3.2007; violazione del principio generale in tema di affidamento e di ragionevolezza;<br />
Considerato che la graduatoria oggetto di impugnativa risulta essere stata redatta in applicazione delle disposizioni contenute nel D.D.G. del Ministero della pubblica istruzione del 16 marzo 2007 che all’art. 3 (Norme specifiche per la terza fascia, Aggiornamenti e nuovi inserimenti), comma 3 prevede “ A decorrere dall’a.s. 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/07, citata in premessa, è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50% del punteggio viene fatta d’ufficio dal sistema informativo”.<br />
Considerato che la Corte Costituzionale con la succitata sentenza n. 11 del 2007 ha affermato che “il collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella medesima costituiscono mere aspettative (sent. n. 168 del 2004). Proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri di valutazione, che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento. ……. I concorrenti, in considerazione della natura di mera aspettativa di chi attende il collocamento in graduatoria, non possono vantare un diritto alla stabilità della disciplina, né un diritto a sfruttarne i mutamenti…..”;</p>
<p>Considerato che, in riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, ad avviso del Tribunale, la pronuncia di incostituzionalità incide sulle situazioni non esaurite, quale appunto la situazione giuridica soggettiva della ricorrente dalla Corte Costituzionale definita di “mera aspettativa” in quanto riferita, in sede di aggiornamento delle graduatorie, ad una realtà soggetta a ciclico mutamento, con conseguente legittimità della graduatoria e della posizione ivi assegnata, atteso che occorre necessariamente fare riferimento alle norme disciplinanti la materia delle graduatorie.<br />
Considerato che, conseguentemente, l’effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale è quello di vietare l’applicazione della norma caducata ogni qualvolta il giudice si trovi, come nel caso di specie, ad un rapporto giuridico nuovo, insorgente dal disposto aggiornamento della graduatoria, rispetto a quello sul quale il Tribunale ha già statuito con proprie sentenze nn. 1531 e 1536 del 2005.<br />
Ritenuto, pertanto, in relazione alla graduatoria oggetto di impugnativa il sotteso rapporto non può essere considerato “esaurito”, con conseguente legittimità dell’azione amministrativa e dei provvedimenti odiernamente gravati. <br />
Ritenuto che le per le considerazioni che precedono le censure dedotte non sono suscettibili di positiva definizione e che, pertanto, il proposto gravame deve essere respinto.<br />
Ritenuto, infine, che sussistono giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, respinge il ricorso nell’epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-18-12-2007-n-790/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2007 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.790</a></p>
<p>Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Iannini – Estensore Soc. Mare Azzurro s.r.l. (avv. A. Assisi e D. Colaci) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Soc. Vibo Sviluppo s.p.a. (avv. O. Durante, M.C. Inzillo e V. Cantafio), Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia (n.c.), Società Medio Credito Regionale del Sud</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Iannini – Estensore<br /> Soc. Mare Azzurro s.r.l. (avv. A. Assisi e D. Colaci) c.  Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato),  Soc. Vibo Sviluppo s.p.a. (avv. O. Durante, M.C. Inzillo e V. Cantafio),   Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia (n.c.),   Società Medio Credito Regionale del Sud s.p.a. (n.c.),  Costa degli Dei s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la controversia attinente ad un patto territoriale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accordi amministrativi – Patto territoriale – Rientra nella c.d. azione amministrativa per accordi – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.11, l. n.241 del 1990.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Accordi amministrativi – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.11, l. n.241 del 1990 – Ambito di applicazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il patto territoriale si colloca a pieno titolo nel quadro della c.d. azione amministrativa per accordi, caratterizzandosi, in particolare, quale strumento di programmazione negoziata, con la conseguenza che ad esso si applica la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 11, l. 7 agosto 1990 n.241, che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie connesse alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi che coinvolgono soggetti privati e pubbliche amministrazioni.</p>
<p>2. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi ex art.11, l. 7 agosto 1990 n.241, coinvolge necessariamente tutte le controversie scaturenti dalla conclusione dell’accordo, anche se originate da atti giuridici posti in essere da soggetti di natura privatistica, quali sono i soggetti promotori ovvero quelli convenzionati ai fini dell’ istruttoria delle domande (affermazione riferita alla conclusione di un patto territoriale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
Sede di Catanzaro, Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori Magistrati:<br />
	Cesare Mastrocola – Presidente<br />	<br />
	Giovanni Iannini – Primo Referendario Rel. ed Est.<br />	<br />
	Marco Morgantini – Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 753/2001, proposto da</p>
<p><b>Società Mare Azzurro S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Assisi e Domenico Colaci ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Bausan n. 20, presso lo studio dell’avv. Virgilio Conte;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui è domiciliato <i>ex lege</i>;</p>
<p align=center>
NONCHÉ CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Società Vibo Sviluppo S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dagli avvocati Olga Durante, Maria Caterina Inzillo e Vincenzo Cantafio ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Turco n. 71, presso lo s<br />
<br />
&#8211; l’<b>Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia</b>, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Società Medio Credito Regionale del Sud, S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI DI</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Costa degli Dei S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della nota n. 86/01 del 30 marzo 2001 dell’Amministratore Delegato della Società Vibo Sviluppo, con cui è stato comunicato che la proposta di investimenti presentata dalla Società ricorrente non è stata inserita nel novero delle iniziative imprenditoria<br />
&#8211; dell’eventuale atto con cui i soggetti interessati hanno formalizzato e sottoscritto il patto territoriale, nella parte in cui non è incluso il progetto proposto dalla ricorrente, del provvedimento n. 2381 del 27 novembre 2000 del Direttore Generale del</p>
<p align=center>
nonché, con i motivi aggiunti, per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della decisione di cui alla nota n. 290 del 23 ottobre 2001 del Comitato tecnico di selezione dei progetti della Società Vibo Sviluppo S.p.a., concernente il mancato inserimento della proposta di investimento presentata dalla mare Azzurro S.r.l. tra le iniziative imprenditoriali ammesse ai finanziamenti previsti dal patto territoriale della Provincia di Vibo Valentia;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Vibo Sviluppo;<br />	<br />
	Viste l’ordinanza istruttoria n. 413 del 24 maggio 2001 e le ordinanze n. 585 del 12 luglio 2001 e n. 108 del 21 febbraio 2002;<br />	<br />
	Visti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente;<br />	<br />
	Viste le memoria prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 19 maggio 2006 il Primo Referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
	Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella Segreteria del Tribunale in data 2 maggio 2001, la Società Mare Azzurro S.r.l. ha impugnato la nota n. 86/01 del 30 marzo 2001 dell’Amministratore Delegato della Società Vibo Sviluppo , con cui è stato comunicato che la proposta di investimenti presentata dalla Società ricorrente, a seguito di pubblicazione di bando a cura della Società Vibo Sviluppo,  non è stata inserita nel novero delle iniziative imprenditoriali ammesse ai finanziamenti previsti nel patto territoriale della Provincia di Vibo Valentia, specializzato nel settore turismo ed approvato con decreto n. 2381 del 27 novembre 2000 del Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica. Ha, altresì, impugnato gli altri atti indicati in epigrafe.<br />	<br />
	A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione del bando di gara, degli articoli 97 e 113 Cost., difetto di motivazione, violazione della legge n. 241/90, violazione del diritto di difesa.<br />	<br />
	La motivazione del provvedimento, secondo la ricorrente, si ridurrebbe alla comunicazione che il programma di investimenti non rientra tre quelli ammessi ai finanziamenti del piano territoriale. Risulterebbe, in conseguenza, compromesso il diritto  di difesa, non essendo dato cogliere le ragioni reali dell’esclusione, che potrebbero anche celare l’intento di favorire determinati soggetti.<br />	<br />
	Si è costituita l’Amministrazione Statale intimata, resistendo al ricorso.<br />	<br />
	Con ordinanza collegiale n. 413 del 24 maggio 2001 è stata disposta l’acquisizione di documentazione concernente il procedimento. La Società Vibo Sviluppo ha inviato quanto richiesto.<br />	<br />
	Si è costituita, quindi, la Vibo Sviluppo S.p.a. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità sotto svariati profili del ricorso e rilevando, comunque, l’infondatezza dello stesso. <br />	<br />
	Con ordinanza n. 585 del 12 luglio 2001 il Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha disposto il riesame della domanda a suo tempo presentata dall’odierna ricorrente.<br />	<br />
	Il Comitato tecnico di selezione della Vibo Sviluppo, con atto in data 23 ottobre 2002, ha rilevato che causa dell’esclusione è la mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando e, precisamente, dei seguenti atti:<br />	<br />
1) comunicazione di disponibilità da parte di un istituto bancario a concedere il finanziamento a m/l termine, indicato nel quadro fonti impieghi;<br />
2) inadeguatezza della documentazione attestante la disponibilità di mezzi propri.<br />
	Avverso tale atto parte ricorrente ha proposto motivi  aggiunti, deducendone l’illegittimità.<br />	<br />
	Le parti hanno prodotto memorie.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 19 maggio 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. Deve esaminarsi, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Vibo Sviluppo, che ha posto in evidenza che gli atti posti in essere dalla stessa, quale società di diritto privato, non sono qualificabili quali atti amministrativi e non possono essere, pertanto, impugnati innanzi al giudice amministrativo.<br />
	L’eccezione è priva di fondamento.<br />	<br />
	La figura del patto territoriale è stata prevista dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 431, che lo ha definito come “<i>l’accordo tra soggetti pubblici e privati per l’individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura, finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi o gli indirizzi allo scopo definiti nel Quadro comunitario di sostegno</i>” .<br />	<br />
	Il comma 203 dell’art. 2 della legge n. 662/1996 ha, poi, inserito il patto territoriale nel quadro degli accordi concernenti interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali.<br />	<br />
	Sulla stessa linea si è mossa la previsione di cui all’art. 7 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (c.d. legge di semplificazione), che, peraltro, ha espressamente attribuito al C.I.P.E. la competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.<br />	<br />
	In base a tali premesse può giungersi alla conclusione che il patto territoriale si colloca a pieno titolo nel quadro della c.d. azione amministrativa per accordi, caratterizzandosi, in particolare, quale strumento di programmazione negoziata.<br />	<br />
	Ciò implica che alla fattispecie si applica la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 11 della legge n. 241/1990, che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie connesse alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi che coinvolgono soggetti privati e pubbliche amministrazioni (con specifico riferimento alla giurisdizione in materia di patti territoriali, TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 maggio 2003 n. 808).<br />	<br />
	La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia coinvolge necessariamente tutte le controversie scaturenti dalla conclusione dell’accordo, anche se originate da atti giuridici posti in essere da soggetti di natura privatistica, quali sono i soggetti promotori ovvero quelli convenzionati ai fini dell’istruttoria delle domande.<br />	<br />
	Deve, pertanto, giungersi alla conclusione che la controversia in questione rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata dalla resistente.</p>
<p>2. Risulta del pari priva di fondamento la richiesta del Ministero intimato, volta ad ottenere l’estromissione del giudizio per difetto di legittimazione.<br />
	Non può, infatti, essere disconosciuto il ruolo eminente spettante all’Amministrazione Statale nell’ambito dei procedimenti attuativi della programmazione negoziata, trattandosi di uno dei soggetti protagonisti dello svolgimento della funzione amministrativa per accordi, che si realizza con la formazione del patto territoriale.<br />	<br />
	Può prescindersi dall’esame delle altre eccezioni sollevate dalla resistente, risultando, comunque, infondate le domande proposte dalla ricorrente.</p>
<p>3. Passando all’esame del merito, risulta chiaro che, anche alla luce del disposto del secondo comma dell’art. 11 della legge n. 241/90, relativo all’applicabilità dei principi in materia di obbligazioni e contratti posti dal codice civile, occorre verificare la fondatezza o meno delle ragioni poste a base dell’esclusione della domanda, addotte con il riesame il cui esito ha formato oggetto dei motivi aggiunti.<br />
	Al riguardo va, innanzi tutto, rilevata l’infondatezza delle doglianze con le quali si lamenta l’inesecuzione dell’ordinanza cautelare con la quale si è disposto il riesame. Secondo parte ricorrente tale ordinanza avrebbe imposto di procedere, senz’altro, ad istruire e valutare la domanda presentata dalla Società Mare Azzurro, senza possibilità di rinnovo della fase di ammissione della domanda stessa.<br />	<br />
	L’assunto è privo di fondamento in quanto i rilievi di cui all’ordinanza, concernenti la mancata definizione delle ragioni per le quali era stata disposta l’esclusione, non implicavano certo il superamento delle relative problematiche, dovendosi comunque subordinare l’ammissione della domanda al pieno rispetto delle previsioni del bando.<br />	<br />
	Da ciò discende l’infondatezza dell’ulteriore rilievo circa la competenza della Società Medio Credito (oggi Banca Intesa &#8211; Rete Mediocredito Lombardo) ad effettuare ogni adempimento relativo al riesame. Si è trattato, infatti, non di istruire e valutare la domanda, quanto di esaminare i presupposti di ammissibilità della stessa. <br />	<br />
	E a tale stregua appare non suscettibile di censura il fatto che le relative valutazioni siano state effettuate dal comitato tecnico di selezione dei progetti della Società Vibo Sviluppo, la quale non può essere certamente relegata nel ruolo del tutto passivo di semplice promotrice dell’iniziativa.<br />	<br />
	Non appare condivisibile, d’altra parte, l’osservazione, di cui al secondo dei motivi aggiunti, secondo cui la fase di controllo della documentazione non è necessaria in quanto non prevista dalla normativa dei patti territoriali. Risulta evidente, infatti, che la sottoposizione a valutazione dei progetti presentati presuppone necessariamente la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.<br />	<br />
	Alla luce di ciò, risulta, inoltre, infondata l’ulteriore censura volta a rilevare la violazione del giusto procedimento, che sarebbe conseguente alla mancata previsione dell’attività del comitato tecnico di selezione dei progetti.</p>
<p>4. Parte ricorrente contesta, poi, l’esattezza dei rilievi di cui alla nota della Vibo Sviluppo, rilevando, innanzi tutto, riguardo alla rilevata assenza di comunicazione di disponibilità da parte di un istituto bancario a concedere il finanziamento a m/l termine, indicato nel quadro fonti impieghi, che la Banca Popolare di Crotone, con nota del 30 settembre 1999, ha deliberato una linea di credito di £. 3.000.000.000 per il progetto per i patti territoriali di Vibo Valentia.<br />
	La doglianza è priva di fondamento.<br />	<br />
	Osserva in proposito la resistente che detto documento è stato prodotto per la prima volta in sede giudiziaria e non era allegato alla domanda presentata entro i termini perentori fissati dal bando.<br />	<br />
	Il rilievo della resistente appare fondato, atteso che la richiamata nota della Banca reca la data del 30 settembre 1999, laddove il termine perentorio per la presentazione delle domande e della relativa documentazione era fissato al 10 settembre 1999.</p>
<p>5. Parte ricorrente contesta, inoltre, l’affermazione di cui alla citata nota della Vibo Sviluppo, concernente l’inadeguatezza della documentazione attestante la disponibilità di mezzi propri, osservando di avere documentato l’avvenuto acquisto della struttura alberghiera da ammodernare e che i soci della Mare Azzurro hanno attestato, con dichiarazioni sostitutive, di essere proprietari di immobili per un valore complessivo di £. 4.100.000.000.<br />
	Anche tali osservazioni sono prive di fondamento.<br />	<br />
	Il rilievo della non adeguatezza della documentazione, mosso dalla Vibo Sviluppo, deriva, infatti, dalla constatazione che le dichiarazioni sostitutive presentate difettano di quegli elementi minimi indispensabili a dimostrare il possesso di mezzi propri suscettibili di liquidazione a breve termine. <br />	<br />
	Anche a prescindere dalla mancata indicazione della data, le dette dichiarazioni, presenti nel fascicolo del ricorso introduttivo, risultano prive di ogni dato idoneo a verificare il valore commerciale degli immobili e, addirittura, ad identificare l’immobile stesso, risultando soltanto l’indicazione del Comune in cui esso si trova.<br />	<br />
	D’altra parte, appare esatta anche l’ulteriore osservazione della Vibo Sviluppo secondo cui dalla generica dichiarazione inerente il possesso degli immobili non risulta la reale possibilità (oltre che volontà) di dismissione degli stessi.</p>
<p>6. Per quanto sopra, deve rilevarsi l’infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
	Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti.<br />	<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2006.</p>
<p><u>Depositata in Segreteria il 4 luglio 2006</u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-5-4-2006-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-5-4-2006-n-790/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-5-4-2006-n-790/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.790</a></p>
<p>il provvedimento che vieta l&#8217;accesso agli stadi, incidendo su diritti fondamentali della persona, deve rispettare rigorosamente il principio di legalità Persona fisica e diritti della personalita&#8217; &#8211; Diritti fondamentali – Divieto di accesso agli stadi – Incide su diritti fondamentali della persona – Richiede il rispetto del principio di legalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-5-4-2006-n-790/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-5-4-2006-n-790/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il provvedimento che vieta l&#8217;accesso agli stadi, incidendo su diritti fondamentali della persona, deve rispettare rigorosamente il principio di legalità</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Persona fisica e diritti della personalita&#8217; &#8211; Diritti fondamentali – Divieto di accesso agli stadi – Incide su diritti fondamentali della persona – Richiede il rispetto del principio di legalità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento con il quale il Questore impone il divieto di accesso agli stadi nonché l’obbligo di presentazione periodica presso l’autorità di polizia concerne misure che incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, tanto da limitare fortemente diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quale la libertà di circolazione; sicché detto provvedimento va emesso nel rigoroso rispetto del principio di legalità, secondo il quale il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi va riferito a manifestazioni e luoghi specificatamente determinati, conseguendone l’illegittimità qualora sia eccessivamente generico e indeterminato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Angelo De Zotti		&#8211; Presidente<br />	<br />
Rita De Piero			&#8211; Consigliere, relatore<br />	<br />
Angelo Gabbricci		-Consigliere<br />	<br />
  ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
	sul ricorso n. 3065/2004, proposto da</p>
<p><b>Vincenzo De Falco</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casetta e Stefano Capo, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia-Mestre, via  Einaudi n. 34;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
l’<b>Amministrazione dell’Interno</b>, costituita in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è <i>ex lege</i> domiciliata in san Marco n. 63;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento del Questore di Venezia n. QII/2/Crim &#8211; 2002 M.P. del 28.2.2002, notificato il 3.10.2004, con cui si dispone il divieto di accesso agli stadi per tre anni, nonché l’obbligo di presentarsi periodicamente, per lo stesso periodo di tempo, con determinate modalità, presso il Comando Stazione Carabinieri di Racconigi; </p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 3.11.2004 e depositato presso la Segreteria il 16.11.2004, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi all’udienza pubblica del 16.2.2006 (relatore il cons. De Piero), l’avv. Lazzarin, in sostituzione di Capo, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato Brunetti, per l’Amministrazione;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO  e  DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorrente rappresenta di essersi trovato a Venezia, il giorno 28.4.2002, durante i disordini che si sono verificati in occasione della partita di calcio Venezia &#8211; Torino, cui il provvedimento opposto si riferisce.<br />
Tale atto (con cui all’istante viene fatto divieto, per un periodo di tre anni, di accedere agli stadi di Venezia e Mestre, nonché agli stadi di tutto il territorio nazionale ove vengono disputati incontri della squadre del Venezia e del Torino, con l’ulteriore divieto di accesso alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, ecc, nonché con l’obbligo di presentarsi presso il Comando Stazione Carabinieri di Racconigi, con determinate modalità) datato 28 agosto 2002, è stato tuttavia notificato all’istante solo in data 3.10.2004, cioè oltre due anni dopo la sua emissione.<br />
Contro il provvedimento  vengono dedotti:<br />
1) violazione dell’art. 3 della L. 7.8.90 n. 241; travisamento di fatto e carenza di presupposto.<br />
E’ mancata la comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Nell’atto opposto viene indicata quale data di notificazione della (asseritamente inviata) comunicazione di avvio del procedimento il 24.7.2002, ma  il ricorrente contesta di averla mai ricevuta o sottoscritta.<br />
2) Violazione dell’art. 6, comma 1, della L. 13.12.89 n. 401. Indeterminatezza dell’oggetto.<br />
Il provvedimento impugnato fa divieto &#8211; per la durata di tre anni &#8211; di accedere “agli stadi, siti in tutto il territorio nazionale, ove le quadre del Torino e A.C. Venezia, disputeranno incontri di calcio nazionali o internazionali”, estendendo tale divieto anche “alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al  transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime”.<br />
Tali &#8211; non puntuali &#8211; indicazioni si pongono in contrasto con le norme indicate, come già deciso anche da questo Tribunale in un caso del tutto analogo e relativo ai medesimi fatti posti a base del provvedimento opposto con la sentenza n. 202/2003.<br />
3) Altra violazione dell’art. 6, comma 1, della L 13.12.89 n. 401.. Incompetenza.<br />
Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Venezia anziché da quello di Cuneo, ove il ricorrente risiede.<br />
4) Difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
L’entità della sanzione non è motivata adeguatamente<br />
5) Ulteriore difetto di motivazione.<br />
La motivazione del provvedimento richiama il “deferimento all’A.G. per i reati di rissa aggravata e danneggiamento aggravato”, di cui il ricorrente non è a conoscenza.<br />
6) Violazione dell’art. 6, comma 1, della L. 13.12.89 n. 401. Difetto di istruttoria e di motivazione<br />
Il provvedimento è stato notificato oltre due anni dopo la sua emanazione; perciò avrebbe dovuto dar conto dell’attualità dell’interesse pubblico  a mantenerne l’efficacia dopo tanto tempo.<br />
L’Amministrazione, costituita, dopo aver rettificato la prospettazione in fatto fornita dal ricorrente (in particolare esponendo che lo stesso era stato ripreso dalle telecamere in atto di sfondare la rete di recinzione dello stadio e che, dopo che la comunicazione di avvio del procedimento era stata restituita dai Carabinieri di Racconigi, essendosi il ricorrente reso irreperibile, la notificazione della stessa era comunque andata a buon fine in data 24.7.2002, presso la Questura di Cuneo, Divisione Polizia Anticrimine, come risulta dalla sottoscrizione autografa apposta al provvedimento, dimesso in atti), puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
 Come ha già avuto modo di stabilire, in fattispecie del tutto identica, riferita ai medesimi fatti qui in contestazione, la III Sezione di questo Tribunale (cfr. sent. n. del ), poiché si controverte  di “misure che incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, tanto da limitare fortemente diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (quale la libertà di circolazione)”, i provvedimenti del genere di quello di cui si controverte “vanno emessi nel rigoroso rispetto del principio di legalità”; al che consegue che “il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi va riferito a manifestazioni e luoghi specificatamente determinati, laddove l’ordine impartito appare eccessivamente esteso e indeterminato, specialmente in ordine ai luoghi di sosta e di transito, genericamente indicati e rapportati all’intero territorio nazionale”. Soggiunge ancora la sentenza, dal cui contenuto il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che “sotto altro profilo, nessuna motivazione viene addotta a sostegno della scelta di irrogare la sanzione nella misura massima prevista (anni tre), in palese violazione dell’obbligo di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione (presente tanto nel codice penale quanto nella disciplina generale e in quella di settore che regolano l’illecito amministrativo)”; in definitiva ritenendo che “il provvedimento impugnato è stato assunto in violazione del generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa (presente nel nostro ordinamento oltre che in quello comunitario), il quale va osservato, in particolar modo, quando la P.A. disponga di margini di apprezzamento discrezionale, e, a maggior ragione, ai fini dell’emissione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario”.<br />
Alla stregua delle condivisibili conclusioni cui questo Tribunale è già pervenuto, anche il provvedimento qui opposto va annullato.<br />
Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate, sussistendone i presupposti di legge.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento opposto.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.2.2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-5-4-2006-n-790/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.790</a></p>
<p>Aldo FINATI – Presidente, Nicola DURANTE – Relatore Eroglu HASAN (Avv. Pasquale F. Talarico) contro Ministero dell’Interno (Avv. distr. Stato). Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Status di rifugiato – Riconoscimento – Diniego – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario Dopo l’entrata in vigore dell’art.46, l. 6</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo FINATI – Presidente, Nicola DURANTE – Relatore<br /> Eroglu HASAN (Avv. Pasquale F. Talarico) contro Ministero dell’Interno (Avv. distr. Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Status di rifugiato – Riconoscimento – Diniego – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Dopo l’entrata in vigore dell’art.46, l. 6 marzo 1998 n.40, rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, adottato dalla competente commissione centrale costituita presso il Ministero dell’interno</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Dott. Biagio Delfino <a href="/ga/id/2004/4/1464/d">&#8220;Diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e problemi di giurisdizione: il contrasto giurisprudenziale si acuisce&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La controversia riguardante il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato appartiene alla autorità giudiziaria ordinaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA <br />
IN   NOME   DEL   POPOLO   ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL   TRIBUNALE   AMMINISTRATIVO   REGIONALE PER  LA  CALABRIA SEDE  DI  CATANZARO<br />
Sezione  Prima</b></p>
<p>composto dai magistrati dr. Aldo Finati, presidente; dr. Nicola Durante, estensore; dr. Umberto Maiello, componente; ha pronunziato</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 851/98 r.g., proposto da<br />
Eroglu Hasan, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale F. Talarico, nel cui studio in Catanzaro, alla via Cantafio n. 2, elettivamente domicilia;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, adottato dalla commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento del 26.2.1998.</p>
<p>Visto il ricorso, il controricorso, gli atti ed i documenti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 17.3.2004, il dr. Nicola Durante;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>Deve preliminarmente osservarsi che l’odierno giudizio, nel quale s’impugna il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, adottato dalla competente commissione centrale costituita presso il Ministero dell’interno, risulta instaurato con ricorso notificato dopo l’entrata in vigore dell’art. 46 L. 6.3.1998 n. 40, che ha espressamente abrogato l’art. 5 D.L. 416/1989, conv. con modificazioni in L. 39/1990, il quale attribuiva al giudice amministrativo la competenza per l’impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato.<br />
L’abrogazione, per altro, è stata confermata nell’art. 47 del testo unico sugli stranieri, di cui al D.Lgs. 286/1998.<br />
Pertanto, da quel momento in avanti, la qualifica di rifugiato politico, ai sensi della convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, così come quella di avente diritto all’asilo di cui all’art. 10, comma 3, Cost. (dalla quale si distingue perché richiede, quale fattore determinante, un fondato timore di essere perseguitato) assurge a figura giuridica riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti ai provvedimenti assunti in materia dai competenti organi va attribuita natura meramente dichiarativa e non costitutiva.<br />
Dunque, le relative controversie (così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 1999 n. 907).<br />
E poiché, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., la giurisdizione si radica al momento della domanda, ne consegue che il presente ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono ugualmente giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.  Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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