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	<title>788 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>788 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>sulla distinzione tra accesso ordinario e accesso civico e relativi presupposti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-accesso-ordinario-e-accesso-civico-e-relativi-presupposti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 10:26:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-accesso-ordinario-e-accesso-civico-e-relativi-presupposti/">sulla distinzione tra accesso ordinario e accesso civico e relativi presupposti</a></p>
<p>Pres. C. Testori Rel. R. Giani Accesso &#8211; Posizione soggettiva specifica della parte istante &#8211; Esclude accesso civico &#8211; Dimostrazione della titolarità di un interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti &#8211; Necessità &#8211; Fattispecie La domanda di accesso a tutela di una posizione soggettiva specifica della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-accesso-ordinario-e-accesso-civico-e-relativi-presupposti/">sulla distinzione tra accesso ordinario e accesso civico e relativi presupposti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-accesso-ordinario-e-accesso-civico-e-relativi-presupposti/">sulla distinzione tra accesso ordinario e accesso civico e relativi presupposti</a></p>
<p>Pres. C. Testori Rel. R. Giani</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Accesso &#8211; Posizione soggettiva specifica della parte istante &#8211; Esclude accesso civico &#8211; Dimostrazione della titolarità di un interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti &#8211; Necessità &#8211; Fattispecie</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La domanda di accesso a tutela di una posizione soggettiva specifica della parte istante esula dal modello di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ove l’accesso è funzionale “<em>allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico</em>”. Tale inquadramento comporta che il soggetto che avanza domanda di ostensione di atti debba allegare e dimostrare la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti. Non risulta nella specie che sussista un interesse specifico alla conoscenza del piano d’impresa allegato ad una istanza volta a ottenere un concessione demaniale di una area in quanto la ricorrente non ha presentato domanda concorrente di concessione, con il risultato che l’interesse conoscitivo diretto non sussiste, mentre emerge un contrapposto interesse economico e commerciale della controinteressata, con connessi profili di riservatezza (peraltro previsti, come limite, anche in seno all’accesso civico dall’art. 5 <em>bis,</em> comma 2 lett. c del d.lgs. n. 33 del 2013).</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/06/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00788/2022 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00440/2022 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 440 del 2022, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Porto di Livorno 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pardini e Matteo Pollastrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valerio Pardini in Firenze, via Panciatichi n. 778;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i> in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sintermar Darsena Toscana (S.D.T.) S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Ernesto Stajano, Elena Orsetta Querci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">&#8211; per l&#8217;annullamento della nota del 28.02.2022 del Dirigente della Direzione Demanio, patrimonio e lavoro portuale dell&#8217;Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale, con cui è stato disposto il rigetto dell&#8217;istanza di accesso agli atti proposta dalla Società Porto di Livorno 2000 s.r.l., datata 31.01.2022 e assunta a protocollo n. 8084;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per la condanna dell&#8217;Amministrazione ricorsa ad ordinare l&#8217;esibizione dei documenti oggetto dell&#8217;istanza ai sensi dell&#8217;art. 116, comma 4 c.p.a:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto o connesso se lesivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sintermar Darsena Toscana (S.D.T.) S.r.l. e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale &#8211; Livorno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con istanza del 31 gennaio 2022 la Porto di Livorno 2000 s.r.l. richiedeva all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, al fine della tutela di ogni proprio diritto, l’accesso ad una pluralità di atti inerenti il procedimento per il rilascio di concessione di area demaniale in località La Paduletta nel porto di Livorno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Autorità di Sistema Portuale, con nota prot. 14203 del 28 febbraio 2022, negava l’accesso richiesto, evidenziando la mancanza di interesse diretto, concreto e attuale e la natura esplorativa dell’accesso medesimo, diretto ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Porto di Livorno 2000, radicato ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il provvedimento n. 18 del 1° febbraio 2022, recante “<i>Rilascio di concessione amministrativa di durata massima semestrale – Sintermar Darsena Toscana S.r.l. – mq. 18.500 circa – Aree patrimoniali in loc. Paduletta</i>”, in seno ad esso avanzava anche azione ex art. 116 c.p.a., per l’annullamento del diniego di accesso e il conseguente ordine di ostensione degli atti richiesti. Parte ricorrente censura il diniego per difetto di adeguata motivazione del rifiuto di accesso, in quanto la relativa domanda non è stata valutata anche ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella memoria del 20 maggio 2022 parte ricorrente rileva che l’Autorità, in data 13 aprile 2022, le ha messo a disposizione parte della documentazione richiesta con l’istanza ostensiva del 31 gennaio 2022; essa evidenzia però che non le è stata invece consentita la visione del piano d’impresa allegato all’istanza di SDT e che “<i>non sono inoltre state fornite indicazione sull’esistenza di atti e documenti relativi alla separazione del traffico merci e passeggeri all’interno del terminal della controinteressata e di eventuali provvedimenti ex art. 45 bis cod. nav.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Autorità di Sistema Portuale e la controinteressata resistono alla richiesta di ostensione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 la causa è stata chiamata con specifico riferimento alla decisione sull’accesso e, sentiti i difensori comparsi, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In parte la questione ostensiva risulta superata, per stessa ammissione di parte ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere, residuando i profili da essa evidenziati nella memoria del 20 maggio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rileva preliminarmente il Collegio come quella avanzata in data 31 gennaio 2022 costituisca domanda di accesso documentale di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990. L’istante avanza la propria domanda conoscitiva “<i>al fine di tutelare ogni diritto della Porto di Livorno 2000</i>”, quindi a tutela di una posizione soggettiva specifica della parte istante medesima, nel contrasto tra operatori del medesimo settore economico; siamo quindi fuori del modello di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ove l’accesso è funzionale “<i>allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico</i>”. Tale inquadramento comporta che il soggetto che avanza domanda di ostensione di atti debba allegare e dimostrare la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti. Non risulta nella specie che sussista un interesse specifico alla conoscenza del piano d’impesa allegato all’istanza di SDT volta a ottenere la concessione demaniale dell’area; tale interesse sussisterebbe se la ricorrente avesse presentato domanda concorrente di concessione, cosa che non vi è stata, con il risultato che l’interesse conoscitivo diretto non sussiste, mentre emerge un contrapposto interesse economico e commerciale della controinteressata, con connessi profili di riservatezza (peraltro previsti, come limite, anche in seno all’accesso civico dall’art. 5 <i>bis,</i> comma 2 lett. c del d.lgs. n. 33 del 2013). Quanto al secondo profilo evidenziato dalla parte ricorrente come ancora attuale (“<i>non sono inoltre state fornite indicazione sull’esistenza di atti e documenti relativi alla separazione del traffico merci e passeggeri all’interno del terminal della controinteressata e di eventuali provvedimenti ex art. 45 bis cod. nav.</i>”) si rileva la inammissibilità della richiesta, stante la sua genericità, la portata palesemente esplorativa tale per altro da comportare una elaborazione da parte dell’amministrazione cui è rivolta l’istanza stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce delle considerazioni che precedono in relazione al ricorso sull’accesso deve essere in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere e in parte il ricorso deve essere respinto, con spese al definitivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando sulla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., dichiara in parte l’intervenuta cessazione della materia del contendere e in parte respinge il ricorso stesso.</p>
<p class="popolo">Spese al definitivo.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Carlo Testori, Presidente</p>
<p class="tabula">Riccardo Giani, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Riccardo Giani</td>
<td></td>
<td>Carlo Testori</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2020 n.788</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-2-7-2020-n-788/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-2-7-2020-n-788/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-2-7-2020-n-788/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2020 n.788</a></p>
<p>Nicola Durante, Presidente, Gaetana Marena, Referendario, Estensore PARTI: Riccardo Lepre, rappresentato e difeso dagli avvocati Severino Berardi, Anna D&#8217;Orta, contro Comune di Centola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; nei confronti Giuseppina Nardo, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Foggia, Luca Strazzullo, Â La volontà  di recesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-2-7-2020-n-788/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2020 n.788</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-2-7-2020-n-788/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2020 n.788</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Nicola Durante, Presidente, Gaetana Marena, Referendario, Estensore PARTI: Riccardo Lepre, rappresentato e difeso dagli avvocati Severino Berardi, Anna D&#8217;Orta,  contro Comune di Centola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; nei confronti Giuseppina Nardo, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Foggia, Luca Strazzullo,</span></p>
<hr />
<p>Â La volontà  di recesso del contitolare del permesso di costruire si atteggia alla stregua di una vera e propria rinuncia all&#8217;effetto abilitativo promanante dal permesso di costruire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; permesso di costruire &#8211; opere su parti comuni-  recesso del contitolare &#8211; rinuncia all&#8217;effetto abilitativo &#8211; natura e conseguenze.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em> La volontà  di recesso del contitolare del permesso di costruire si atteggia alla stregua di una vera e propria rinuncia all&#8217;effetto abilitativo promanante dal permesso di costruire.</em><br /> <em>Trattasi di una manifestazione di volontà  negoziale del rinunciante, di derivazione civilistica, la quale determina una rimozione retroattiva degli effetti ipso iure prodottisi nella sua sfera giuridica, in conseguenza del rilascio del titolo edilizio.</em><br /> <em>Il dissenso, così¬ inteso, non legittima, perciò solo, l&#8217;esercizio dei poteri sanzionatori- interdittivi, non essendo contemplato tra le cause normativamente previste di cui agli artt. 31 e seguenti del DPR 380/2001 e non integrando gli estremi costitutivi delle difformità  sostanziali o delle variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire.</em><br /> <em>Perà², il venir meno postumo del consenso può acquisire un&#8217;analoga rilevanza quoad effectum, ingenerando parimenti una situazione di difformità  urbanistica, con i connessi risvolti di illiceità , in via diretta, dell&#8217;attività  edificatoria realizzata sulla proprietà  del rinunciante oppure di illegittimità , in via indiretta, dell&#8217;attività  realizzata sulle proprietà  degli altri contitolari o ancora di impossibilità  di esecuzione dell&#8217;intervento assentito, nelle ipotesi di indivisibilità  dello stesso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/07/2020<br /> <strong>N. 00788/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01826/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2018, proposto da:<br /> Riccardo Lepre, rappresentato e difeso dagli avvocati Severino Berardi, Anna D&#8217;Orta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Centola, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Giuseppina Nardo, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Foggia, Luca Strazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) della Determinazione n.18 del 16.08.2018, di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 02/2017 &#8211; pratica edilizia n. 126/2016;<br /> b) della comunicazione di avvio del procedimento prot. 8670 del 19.06.2018;<br /> c) dell&#8217;ordinanza n. 01/2018, prot. 9781/18 del 12.07.2018, di sospensione immediata dei lavori di cui al P.d.C. n.02/2017;<br /> d) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Giuseppina Nardo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto mediante Teams, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, la dott.ssa Gaetana Marena, come da verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</p>
<p> FATTO<br /> Il ricorrente sig. Lepre Riccardo è comproprietario in solido con la Sig.ra Nardo Giuseppina di una parte comune indivisa sita in località  San Paolo &#8211; Palinuro di Centola.<br /> Entrambi i contitolari richiedevano il rilascio di un permesso di costruire (n. 2/2017) per la realizzazione di un percorso pedonale e carrabile all&#8217;accesso ai fabbricati.<br /> GiÃ  con varie note, la comproprietaria manifestava il suo disinteresse per l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera in ragione del fatto che il titolo edilizio abilitava soltanto l&#8217;uso pedonale; ma ciononostante il Sig. Lepre iniziava i lavori.<br /> Seguiva una prima ordinanza di sospensione dei lavori n. 8 del 12.07.2018.<br /> In data 04.07.2018, prot. 9356, la comproprietaria in epigrafe comunicava al Comune formale rinuncia al permesso di costruire, cui seguiva l&#8217;adozione della determina n. 18/2018, che sanciva l&#8217;annullamento in autotutela del titolo edilizio n. 02/2017 &#8211; pratica n. 126/2016, nonchè la demolizione, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica, di tutte le opere giÃ  eseguite, dall&#8217;altro contitolare, in base al titolo annullato.<br /> Avverso gli atti <em>de quibus</em>, il comproprietario proponeva ricorso, notificato in data 30.10.2018 e depositato il 22.11.2018, chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi di legittimità .<br /> A.VIOLAZIONE ART. 21 <em>NONIES</em> L. 241/1990- CARENZA DI POTERE IN CONCRETO- SVIAMENTO.<br /> La parte ricorrente lamenta l&#8217;inosservanza della disposizione normativa, attesa la carenza di tutti gli elementi costituivi della fattispecie normativamente tipizzata: interesse pubblico, ragionevolezza del termine, momento comparativo e motivazione.<br /> B) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART.3 LEGGE 241/90 &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART.22 e 23 DEL D.P.R. 380/2001 &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART.21 QUINQUIES E NONIES DELLA L.241/1990 E S.M.I. &#8211; CARENZA DI POTERE IN CONCRETO &#8211; SVIAMENTO.<br /> La parte ricorrente insiste sul fatto che i lavori siano stati integralmente eseguiti e, come tali, non potevano essere incisi in via successiva da atti in autotutela. La determinazione del Comune si atteggia, a suo dire, quale annullamento, ma di fatto è una revoca, il cui esercizio è ammissibile in relazione ad atti amministrativi ad effetto durevole e non in relazione a provvedimenti ad effetto istantaneo e giÃ  interamente eseguiti.<br /> C) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART.3 LEGGE 241/90 &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART.22 E 23 DEL D.P.R. 380/2001 &#8211; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL&#8217;AFFIDAMENTO &#8211; SVIAMENTO.<br /> La parte ricorrente insiste sulla carenza delle regole motivazionali di esplicitazione dell&#8217;interesse pubblico sulla lesione del principio di affidamento, in ragione dell&#8217;avvenuto completamento delle opere.<br /> D-E-F.G. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART.21 QUINQUIES E NONIES DELLA L.241/1990 E S.M.I. &#8211; VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 22 E 23 DEL D.P.R. 380/2001 &#8211; ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ERRONEA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO &#8211; VIOLAZIONE DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241, ARTT. 3, 7 E 8 &#8211; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA E DEL PRESUPPOSTO DELL&#8217;ART. 3 DELLA L. N.241/1990 &#8211; CARENZA DI INTERESSE PUBBLICO E DI ISTRUTTORIA.<br /> Nei motivi che vengono accorpati per affinità  contenutistica, la parte ricorrente si lamenta del fatto che il Comune sia incorso in un&#8217;istruttoria viziata da eccesso di potere, dal momento che non è esplicitato il concreto ed attuale interesse pubblico all&#8217;annullamento del titolo edilizio, che, invece, sembra coincidere con il mero dissenso manifestato dalla contitolare.<br /> Si duole della mancanza di un adeguato substrato motivazionale, che dia conto delle prevalenti esigenze pubblicistiche nonchè dell&#8217;inosservanza dei principi di proporzionalità , ragionevolezza e conseguenzialità  dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p> In data 01.12.2018 si costituiva in giudizio la Sig.ra Nardo, depositando memoria volta a confutare tutte le argomentazioni della parte ricorrente.</p>
<p> Il Comune di Centola non si costituiva in giudizio.</p>
<p> Nell&#8217;udienza del 1 luglio 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto mediante Teams, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, la causa era trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> In via preliminare, va delibata l&#8217;istanza di estinzione del giudizio depositata dalla controinteressata in data 06.01.2020.<br /> In base al combinato disposto di cui agli artt. 71 ed 81 cpa, il ricorso si considera perento se nel termine di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura, per quest&#8217;ultimo intendendosi una nuova manifestazione di volontà  processuale di una delle parti che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio. Questa non può essere desunta <em>aliunde</em> oppure dalla mera istanza di sospensione cautelare, bensì¬ da un&#8217;espressa domanda di fissazione dell&#8217;udienza (TAR Napoli, Sez. III, 07.02.2019, 671; Cons. Stato, Sez. III, 19.03.2018, 1755; TAR Napoli, Sez. III, 23.03.2016, 1522).<br /> Nel caso di specie, emerge dalla documentazione versata in atti che il termine annuale non sia decorso, atteso che la domanda <em>de qua</em> è stata tempestivamente depositata in data 01.04.2019 dalla controinteressata, che, in quanto evocata in giudizio è divenuta parte necessaria.<br /> La richiesta di estinzione del giudizio non è meritevole di accoglimento.</p>
<p> Nel merito, si procede a scrutinare i motivi di ricorso.<br /> Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.<br /> La parte ricorrente prospetta varie doglianze, che si esaminano insieme per affinità  contenutistica, afferenti a vizi procedimentali, da inosservanza dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> L. 241/1990, nonchè da eccesso di potere per difetto o carenza di istruttoria.<br /> Nel dettaglio, si duole del fatto che la determina gravata di annullamento in autotutela del permesso di costruire 2/2017, non abbia rispettato tutti i presupposti legalmente richiesti ai fini della valida adozione dell&#8217;atto di secondo grado, ovvero la sussistenza di un interesse pubblico preminente, adeguatamente comparato con l&#8217;interesse privato ed esplicitato in modo incisivo nell&#8217;impianto motivazionale. Oltre all&#8217;eccesso di potere <em>sub specie</em> di difetto di istruttoria e di lesione dell&#8217;affidamento, inquadra l&#8217;atto gravato alla stregua di revoca pìù che di annullamento.<br /> La controinteressata si costituisce confutando le argomentazioni della ricorrente e sottolineando la sua carenza di interesse all&#8217;esecuzione del progetto assentito, espressamente formalizzata, sotto forma di rinuncia, giÃ  di per sè sufficiente a legittimare la successiva emanazione dell&#8217;atto in autotutela.<br /> Orbene, le asserzioni di parte ricorrente non sono meritevoli di pregio e di positivo accoglimento, sulla base del profilo assorbente e dirimente della <em>res controversa</em> per cui, venuto meno il consenso della comproprietaria, l&#8217;art. 11 del DPR 380/2001, nel momento in cui prescrive che &#8220;il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell&#8217;immobile o a chi abbia titolo per richiederlo&#8221;, perde la sua ragione giustificativa ed applicativa.<br /> Viene a mancare, in altri termini, la situazione dominicale che legittima il rilascio del titolo edilizio, essendo la parte ricorrente proprietaria dell&#8217;immobile pro quota e non in via esclusiva.<br /> Allorchè si verta in tema di realizzazione di opere su parti comuni, l&#8217;Amministrazione ha il potere ed il dovere di verificare, in sede di rilascio, l&#8217;esistenza in capo al richiedente di un idoneo titolo di godimento sull&#8217;immobile interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, dovendo esigere il consenso all&#8217;altro contitolare; tale attività  istruttoria è peraltro volta esclusivamente ad accertare il requisito della legittimazione del richiedente e non è diretta a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine all&#8217;assetto proprietario degli immobili interessati (Tar Salerno, Sez. I, 09.05.2014, n. 905; Tar Brescia, Sez. I, 05.05.2011, n. 662; Tar Cagliari, Sez. II, 18.04.2011, n. 364; Tar Pescara, Sez. I, 22.02.2011, n. 150; Tar Pescara, Sez. I, 06.06.2009, n. 401).<br /> Da ciò discende che, venendo meno l&#8217;assenso dell&#8217;altro contitolare, in una fase successiva al rilascio del titolo edilizio, si realizza una sopravvenuta inefficacia del medesimo per carenza dei presupposti legali, rispetto alla quale la determina di autotutela diventa una soluzione inevitabile ed obbligata, meramente accertativa dell&#8217;avvenuta decadenza.<br /> E tanto giÃ  basta a reputare legittimo l&#8217;atto gravato ed a considerare assorbita ogni altra circostanza.<br /> Da un punto di vista ricostruttivo, la volontà  di recesso del contitolare del permesso di costruire si atteggia alla stregua di una vera e propria rinuncia all&#8217;effetto abilitativo promanante dal permesso di costruire.<br /> Trattasi, in buona sostanza, di una manifestazione di volontà  negoziale del rinunciante, di derivazione civilistica, la quale determina una rimozione retroattiva degli effetti ipso iure prodottisi nella sua sfera giuridica, in conseguenza del rilascio del titolo edilizio.<br /> Il dissenso, così¬ inteso, non legittima, perciò solo, l&#8217;esercizio dei poteri sanzionatori- interdittivi, non essendo contemplato tra le cause normativamente previste di cui agli artt. 31 e seguenti del DPR 380/2001 e non integrando gli estremi costitutivi delle difformità  sostanziali o delle variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire.<br /> Perà², il venir meno postumo del consenso può acquisire un&#8217;analoga rilevanza <em>quoad effectum</em>, ingenerando parimenti una situazione di difformità  urbanistica, con i connessi risvolti di illiceità , in via diretta, dell&#8217;attività  edificatoria realizzata sulla proprietà  del rinunciante oppure di illegittimità , in via indiretta, dell&#8217;attività  realizzata sulle proprietà  degli altri contitolari o ancora di impossibilità  di esecuzione dell&#8217;intervento assentito, nelle ipotesi di indivisibilità  dello stesso (TAR Salerno, Sez. I, 11.06.2012, n. 1151).<br /> Ed invero, un ulteriore profilo che comprova, nel caso in esame, la ineluttabilità  dell&#8217;atto di autotutela è proprio l&#8217;impossibilità  stessa dell&#8217;esecuzione del progetto assentito, che, in ragione della indivisibilità  dell&#8217;area su cui verte, involge, non solo l&#8217;area di spettanza dell&#8217;altro contitolare, bensì¬ anche la quota della comproprietaria disinteressata, la cui reiterata opposizione emerge in modo inequivoco dalla documentazione versata in atti, quali le numerose note interlocutorie del 04.05.2017, del 05.06.2018, del 02.07.2018.<br /> Il medesimo rilievo, di parte resistente, dell&#8217;avvenuta ultimazione dei lavori in data 06.07.2018 (come da certificato di ultimazione dei lavori presentato in data 12.07.2018) è inconferente, come emerge dal medesimo contenuto della determina gravata, ove, da sopralluogo del 26.07.2018, risultava la mancanza di una parte della recinzione nonchè della rifinitura pedonale.</p>
<p> Alla stregua delle argomentazioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.</p>
<p> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno- Sezione Seconda- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.<br /> Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Centola e di Giuseppina Nardo, che si liquidano nella somma di euro 1.000,00 cadauno, oltre oneri di legge, se dovuti.<br /> Spese compensate per la controinteressata.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Nicola Durante, Presidente<br /> Olindo Di Popolo, Consigliere<br /> Gaetana Marena, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-2-7-2020-n-788/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2020 n.788</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.788</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-1-2020-n-788/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.788</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore; PARTI: P. ed Affini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, c. Università  degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; S. s.r.l., in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-1-2020-n-788/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.788</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-1-2020-n-788/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.788</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore; PARTI: P. ed Affini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, c. Università  degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Adavastro, Paolo Re.</span></p>
<hr />
<p>Le offerte che si discostino dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro possono considerarsi anormalmente basse soltanto qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; offerta &#8211; anomalia &#8211; G. A. &#8211; sindacabilità  . limiti.<br /> <br /> 2.- Appalti pubblici &#8211; offerta &#8211; giudizio di anomalia &#8211; finalità  &#8211; congruità  complessiva dell&#8217;offerta &#8211; è tale.<br /> <br /> 3.- Appalti pubblici &#8211; costo del lavoro &#8211; tabelle ministeriali &#8211; rilievo &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il giudizio di anomalia dell&#8217;offerta è espressione di discrezionalità  tecnica, sindacabile solo in caso di violazione del principio di ragionevolezza tecnica e di macroscopica illogicità  o di erroneità  fattuale che rendano palese l&#8217;inattendibilità  complessiva dell&#8217;offerta.</em><br /> <br /> <em>2. La valutazione sulla congruità  complessiva dell&#8217;offerta risultata migliore all&#8217;esito della procedura concorsuale risponde all&#8217;esigenza della stazione appaltante di verificarne l&#8217;affidabilità  in termini di sostenibilità  economica</em>. <em>Per queste ragioni</em><em>il giudizio di anomalia non ha per oggetto la ricerca di ipotetiche inesattezze parziali dell&#8217;offerta economica, bensì¬ l&#8217;accertamento della sua tenuta globale.</em><br /> <br /> <em>3. I valori indicati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro non hanno carattere cogente ed inderogabile essendo invece consentiti motivati scostamenti dai medesimi. In particolare, va ribadito che la determinazione tabellare del costo del lavoro costituisce per la stazione appaltante soltanto un indice valutativo del giudizio di adeguatezza economica; che le ore mediamente lavorate, considerate per la determinazione tabellare del costo medio orario scaturiscono detraendo dalle ore contrattuali le ore annue non lavorate, le quali sono in parte predeterminabili in misura fissa (si pensi a: ferie, riduzioni di orario contrattuale, festività  e festività  soppresse), in altra parte sono suscettibili di variazione caso per caso (assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio, formazione professionale, malattia, gravidanza, e infortunio); che sulla misura del costo orario incidono inoltre anche le eventuali agevolazioni di cui può godere il datore di lavoro in considerazione della natura giuridica dell&#8217;azienda e delle tipologie contrattuali utilizzate (contratti di formazione, assunzioni di lavoratori disoccupati a vario titolo, assunzioni di giovani); che non potendo le tabelle ministeriali, nella loro formulazione statistica, considerare l&#8217;effetto di tutte i descritti fattori di incidenza sul costo medio del lavoro, è necessario ritenere che l&#8217;inattendibilità  economica dell&#8217;offerta non possa essere automaticamente desunta dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, le quali, in definitiva, non possono costituire parametri inderogabili.</em><br /> <em>Pertanto, le offerte che si discostino dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro possono considerarsi anormalmente basse soltanto qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 30/01/2020<br /> <strong>N. 00788/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07841/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7841 del 2019, proposto da P. ed Affini s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Università  degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12; S. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Adavastro, Paolo Re, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza 24 luglio 2019, n. 1713 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi Pavia e di S. S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Santi Dario Tomaselli, per delega di Massimiliano Brugnoletti, Paolo Re e l&#8217;avvocato dello Stato Stigliano Messuti.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.  L&#8217;Università  degli Studi di Pavia ha indetto una procedura aperta per l&#8217;affidamento triennale, con opzione di rinnovo di pari data, del servizio di pulizia degli edifici universitari e delle relative pertinenze.<br /> Il criterio di aggiudicazione indicato è quello dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, con attribuzione di settanta punti per l&#8217;offerta tecnica e di trenta punti per l&#8217;offerta economica.<br /> All&#8217;esito della procedura di gara è risultata aggiudicataria la società  S. s.r.l. (d&#8217;ora innanzi solo S.), che ha ottenuto complessivamente 84,18 punti (55,04 + 29,14), mentre al secondo posto si è collocata la P. ed Affini s.p.a. (d&#8217;ora innanzi solo Pulidori), con 73,16 punti (45,92 + 27,24).<br /> L&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria è stata sottoposta a verifica facoltativa di congruità , ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 6 ultimo periodo, del decreto legislativo 1° aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), verifica conclusasi positivamente.<br /> 2.  La P. ha impugnato gli esiti della procedura di gara innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, articolando motivi poi riproposti nel giudizio di appello e riportati nei successivi punti.<br /> Si è costituita in giudizio la S., chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e proponendo ricorso incidentale.<br /> 3.  Il Tribunale amministrativo, con sentenza 24 luglio 2019, n. 1713, ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.<br /> 4.  La ricorrente in primo grado ha proposto appello principale.<br /> La resistente in primo grado ha proposto appello incidentale.<br /> 5.  La causa è stata decisa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 16 gennaio 2020.<br /> 6.  Con un primo motivo l&#8217;appellante ha dedotto l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che fosse stata modificata, in modo non consentito, l&#8217;offerta tecnica. In particolare, si assume che l&#8217;aggiudicata ha indicato: <em>i</em>) nell&#8217;offerta tecnica, un numero di ore annuo pari a 7.560; <em>ii</em>) nelle prime giustificazioni, quale costo, per tali ore, la somma di euro 50.521,64; <em>iii</em>) nelle seconde giustificazioni, una prima parte delle ore, pari a 4.113,78, impiegate per «<em>urgenze non prevedibili</em>» coperte con la somma di euro 60.308,01 riportata nella voce «<em>costi generali</em>» e una seconda parte delle ore, pari a 3.446,22, destinate alle «<em>urgenze prevedibili</em>», coperte con la somma di euro 50.521,64, indicata nell&#8217;offerta economica.<br /> Il motivo non è fondato.<br /> L&#8217;art. 97 del Codice dei contratti pubblici dispone che <em>«gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità , serietà , sostenibilità  e realizzabilità  dell&#8217;offerta</em>».<br /> La giurisprudenza amministrativa è costante nell&#8217;affermare che il giudizio di anomalia dell&#8217;offerta è espressione di discrezionalità  tecnica, sindacabile solo in caso di violazione del principio di ragionevolezza tecnica e di macroscopica illogicità  o di erroneità  fattuale che rendano palese l&#8217;inattendibilità  complessiva dell&#8217;offerta (Cons. Stato, V, 23 gennaio 2018, n. 430).<br /> Dagli atti del processo e del procedimento risulta come non vi sia stata la censurata modifica dell&#8217;offerta tecnica, in quanto la S. ha indicato le ore complessive annue di lavoro. Nella fase delle giustificazioni ha diversamente modulato il costo economico di tali ore distinguendo tra «<em>urgenze prevedibili</em>» ed «<em>urgenze non prevedibili</em>». Come giÃ  osservato in modo convincente dal primo giudice, che ha rimarcato la esistenza anche di urgenze non prevedibili e quindi eventuali, e come tali insuscettibili di essere univocamente determinate in offerta economica, si tratta di una articolazione che costituisce una plausibile giustificazione, in quanto, avuto riguarda all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto, la distinzione in due tipologie di urgenze è compatibile con l&#8217;indicazione contenuta negli atti di gara, senza alcuna modificazione del progetto complessivo gestionale valutato dalla commissione. Si tenga conto che l&#8217;impresa ha chiarito che la squadra specializzata per questa tipologia di interventi «<em>è reperibile e disponibile in qualsiasi momento</em>». Nè tale modifica potrebbe desumersi dal riferimento, nell&#8217;offerta economica, di una somma riferita soltanto alle «<em>urgenze prevedibili</em>», in quanto il mancato riferimento anche al costo delle «<em>urgenze non prevedibili</em>» si può giustificare, come fatto dalla aggiudicataria nel procedimento a ciò dedicato, in ragione del fatto che non fosse determinabile il relativo costo che presenta, infatti, i connotati del cd. costo di reperibilità . Nondimeno, in sede di giustificazioni, la S. ha indicato la somma massima necessaria per la copertura di tale costo nel caso di eventuale impiego di tutti i lavoratori messi a disposizione, indicandola, come si esporrà  oltre, nella voce «<em>costi generali</em>».<br /> In definitiva, la decisione della stazione appaltante non risulta in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica.<br /> 7.  Con un secondo l&#8217;appellante ha dedotto l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto illegittima la decisione della stazione appaltante di non escludere la S. per non avere indicato i costi di manodopera, non potendosi ritenere surrogabile tale obbligo con i costi indicati nella voce «<em>costi generali</em>».<br /> Il motivo non è fondato.<br /> L&#8217;art. 95, comma 10, del Codice dei contratti prevede, tra l&#8217;altro, che nell&#8217;offerta economica l&#8217;operatore deve indicare i propri costi della manodopera.<br /> Questo Consiglio ha giÃ  avuto modo di affermare che «<em>la valutazione sulla congruità  complessiva dell&#8217;offerta risultata migliore all&#8217;esito della procedura concorsuale risponde all&#8217;esigenza della stazione appaltante di verificarne l&#8217;affidabilità  in termini di sostenibilità  economica</em>». Per queste ragioni «<em>il giudizio di anomalia non ha per oggetto la ricerca di ipotetiche inesattezze parziali dell&#8217;offerta economica, bensì¬ l&#8217;accertamento della sua tenuta globale</em>» (Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2019, n. 8303).<br /> In questa prospettiva, si può utilizzare anche lo strumento delle giustificazioni: «<em>nell&#8217;ambito del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta è consentito pervenire ad un giudizio di congruità  senza modificare l&#8217;offerta, tuttavia modificando le giustificazioni (fornendo giustificazioni basate su dati, di fatto o normativi, sopravvenuti; correggendo precedenti errori di calcolo; attuando compensazioni tra sottostime e sovrastime), purchè l&#8217;offerta risulti complessivamente affidabile nel suo complesso al momento dell&#8217;aggiudicazione</em>» (Cons. Stato sez. V, 8 gennaio 2019, n.171).<br /> Nella fattispecie in esame, la S. ha indicato i costi della manodopera, avendo riportato una somma complessiva a copertura di essi. Nella fase delle giustificazioni, la società , distinguendo tra «<em>urgenze prevedibili</em>» e «<em>urgenze non prevedibili</em>», ha soltanto indicato una diversa voce, costituita dai «<em>costi generali</em>», nel cui ambito collocare le «<em>urgenze non prevedibili</em>». Come giÃ  osservato in precedenza &#8211; e come argomentato dal primo giudice &#8211; deve ritenersi che il collegamento tra il costo della manodopera destinato alle «<em>urgenze non prevedibili</em>» e la voce «<em>costi generali</em>» risulta non irragionevole, in quanto, come giÃ  sottolineato, si tratta di costi che partecipano anch&#8217;essi della natura e della finalità  delle prestazioni da eseguire che sono caratterizzare dalla non prevedibilità . Il che, si ribadisce, giustifica l&#8217;allocazione dei costi nell&#8217;ambito di una voce compatibile con la intrinseca caratterizzazione dei costi stessi. Ciò che rileva è che &#8211; come giÃ  rilevato da questo Consiglio, con le sentenze sopra citate &#8211; l&#8217;offerta economica, nel complesso, sia sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera che dovessero risultare necessari per l&#8217;espletamento delle prestazioni oggetto della procedura di gara. Si tratta poi, come correttamente messo in rilievo dal primo giudice, di costi che costituiscono una parte minima (poco pìù di 60.000,00 euro), rispetto all&#8217;ampio importo contrattuale dell&#8217;appalto.<br /> 8.  Con il terzo motivo l&#8217;appellante ha dedotto l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha rilevato l&#8217;illegittimità  della determinazione amministrativa per non avere la S. indicato gli oneri aziendali di sicurezza per tutti i lavoratori indicati nell&#8217;offerta. In particolare, sarebbero stati omessi gli oneri riportati riguarderebbero 169 addetti su 175, sicchè per sei addetti non vi sarebbe stata alcuna indicazione degli oneri di sicurezza (175 &#8211; 169 = 6).<br /> Il riporto art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici dispone che nell&#8217;offerta economica devono essere indicati anche «<em>gli oneri aziendali concernenti l&#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</em>».<br /> Il motivo non è fondato.<br /> La S. ha reso congrue giustificazioni su tale aspetto.<br /> Si è, infatti, affermato che i sei addetti destinati ai «<em>servizi generali</em>» non sono dipendenti subordinati dell&#8217;impresa ma consulenti esterni, che svolgono attività  di controllo sull&#8217;applicazione delle procedure aziendali di qualità  e i costi ad essi relativi rientrano fra quelli generali.<br /> In questa ottica, si giustifica la mancata indicazione di un monte ore annuale. Anche in tale caso, occorre poi tenere conto della oggettiva scarsa incidenza di tali costi rispetto al valore complessivo dell&#8217;appalto, come giÃ  sopra evidenziato.<br /> Nè varrebbe rilevare che si tratta di una giustificazione non resa nell&#8217;ambito del procedimento amministrativo, in quanto, in sede di giustificazioni, si è fatto riferimento a sei unità  ricomprese nei servizi generali.<br /> 9.  Con il quarto motivo si assume l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte cui non ha sindacato la scelta della stazione appaltante di non escludere la S. a fronte dello scostamento del costo del lavoro da essa indicato rispetto a quello risultante dalle tabelle ministeriali. In particolare, tale scostamento si sarebbe risolto nella violazione dei diritti dei lavoratori con riferimento alle ore garantite per assemblee sindacati e diritto allo studio.<br /> Il motivo non è fondato.<br /> L&#8217;art. 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici dispone che «<em>per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente pìù rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali</em>».<br /> La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nell&#8217;affermare che i valori indicati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro non hanno carattere cogente ed inderogabile, essendo invece consentiti motivati scostamenti dai medesimi (Cons. Stato, sez. V, 28.1.2019, n. 690). In particolare, si è affermato che: i) «<em>la determinazione tabellare del costo del lavoro costituisce per la stazione appaltante soltanto un indice valutativo del giudizio di adeguatezza economica</em>»; <em>ii</em>) «<em>le ore mediamente lavorate, considerate per la determinazione tabellare del costo medio orario scaturiscono detraendo dalle ore contrattuali le ore annue non lavorate, le quali sono in parte predeterminabili in misura fissa (si pensi a: ferie, riduzioni di orario contrattuale, festività  e festività  soppresse), in altra parte sono suscettibili di variazione caso per caso (assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio, formazione professionale, malattia, gravidanza, e infortunio)</em>»; <em>iii</em>) «<em>sulla misura del costo orario incidono inoltre anche le eventuali agevolazioni di cui può godere il datore di lavoro in considerazione della natura giuridica dell&#8217;azienda e delle tipologie contrattuali utilizzate (contratti di formazione, assunzioni di lavoratori disoccupati a vario titolo, assunzioni di giovani)</em>»; <em>iv</em>) «<em>non potendo le tabelle ministeriali, nella loro formulazione statistica, considerare l&#8217;effetto di tutte i descritti fattori di incidenza sul costo medio del lavoro, è necessario ritenere che l&#8217;inattendibilità  economica dell&#8217;offerta non possa essere automaticamente desunta dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, le quali per le ragioni anzidette non possono costituire parametri inderogabili</em>»; <em>v</em>) «<em>le offerte che si discostino dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro possono dunque considerarsi anormalmente basse soltanto qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata</em>» (Cons. Stato, sez. VI, n. 8303 del 2019, cit.).<br /> La S., nelle proprie giustificazioni, ha messo in evidenza che i minori costi rispetto a quelli tabellari derivano da una pluralità  di elementi, fra cui: sgravi Inail, rivalutazione del trattamento di fine rapporto; percentuale minima di adesione al fondo di previdenza complementare; la totale deducibilità  dell&#8217;Irarp.<br /> La società  ha depositato nel procedimento una serie di tabelle esplicative e un prospetto contabile con i costi del personale redatto dalla società  CNA Srl di Pavia.<br /> In questo contesto, non risultano elementi in grado di fare ritenere, come affermato dall&#8217;appellante, che non vengano garantiti i diritti sindacali e gli altri diritti irrinunciabili dei lavoratori.<br /> In definitiva, lo scostamento non è considerevole e lo stesso è stato giustificato.<br /> Per questa ragioni la decisione del responsabile unico del procedimento non appare contraria al principio di ragionevolezza tecnica, come giÃ  ritenuto dal primo giudice.<br /> 10.  L&#8217;infondatezza dell&#8217;appello principale determina la improcedibilità  dell&#8217;appello incidentale, non permanendo alcun interesse alla sua disamina.<br /> 11.  Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione totale delle spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:<br /> a) rigetta l&#8217;appello principale, proposto con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> b) dichiara improcedibile l&#8217;appello incidentale, proposto con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> c) spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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