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	<title>7871 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7871 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.7871</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-8-2013-n-7871/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-8-2013-n-7871/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.7871</a></p>
<p>Pres. Piscitello &#8211; Est. Perna Soc. Elemedia Spa,(Avv.ti G. Mangialardi e A. Clarizia) c/ Roma Capitale ( Avv. S. Siracusa ) c/ Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Lazio (Avv. Di Stato) e nei confronti di Società Mediaradio Srl (n.c.) in materia di risarcimento del danno da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-8-2013-n-7871/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.7871</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-8-2013-n-7871/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.7871</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello &#8211; Est. Perna<br /> Soc. Elemedia Spa,(Avv.ti G. Mangialardi e A. Clarizia) c/ Roma Capitale ( Avv. S. Siracusa ) c/ Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Lazio (Avv. Di Stato) e nei confronti di Società Mediaradio Srl (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in materia di risarcimento del danno da ritardo per mancata risposta da parte dell&#8217;Amministrazione nei termini previsti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità della P.A. – Frequenza radiofoniche – Danno da ritardo – Determinazione del quantum – Mancato guadagno – Ammissibilità – Non sussiste – Quantificazione in via equitativa.	</p>
<p>2. Responsabilità della P.A. – Frequenza radiofoniche – Provvedimento tardivo – Conseguenze – Danno da ritardo – Sussiste – Determinazione arco temporale effetti dannosi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di risarcimento del danno da ritardo per mancata risposta da parte dell’Amministrazione nei termini previsti, il pregiudizio risarcibile si fonda sul ritardo della P.A. e non sul mancato guadagno della parte ricorrente che non può essere riconosciuto ai sensi dell’art. 2 L.241/90.	</p>
<p>2. In materia di risarcimento del danno da ritardo per mancata risposta da parte dell’Amministrazione nei termini previsti, il provvedimento adottato tardivamente dalla P.A. competente è idoneo, da una parte, ad affermare la sussistenza del danno lamentato e, dall’altra, a circoscrivere l’arco temporale nel quale si sono consumati gli effetti dannosi discendenti dall’inerzia nel provvedere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 34 del 2012, proposto da:<br />
Società Elemedia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Mangialardi e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni, in persona del ministro pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Lazio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Mediaradio Srl, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4432 del 2012, proposto da:<br />
Società Elemedia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Mangialardi e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni, in persona del ministro pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Lazio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Mediaradio Srl, , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Vinti &#038; Associati in Roma, via Emilia, 88; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 34 del 2012:<br />	<br />
del silenzio serbato dall&#8217;Ispettorato territoriale del Lazio dell’Amministrazione dello sviluppo economico &#8211; comunicazioni sulla domanda presentata da Elemedia S.p.A. il 20 aprile 2011 per l&#8217;eliminazione delle interferenze subite dall&#8217;impianto della ricorrente sito in Monte Cosce (RI);<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
al risarcimento del danno ai sensi dell&#8217;art. 2 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 4432 del 2012:<br />	<br />
con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento n. 3186 del 19 aprile 2012, con il quale l&#8217;IT Lazio ha rigettato la denuncia presentata da Elemedia in merito alla interferenza subita dal proprio impianto operante 90.100 MHz da Monte Cosce a seguito del provvedimento con il quale Med<br />
&#8211; di ogni altro atto anche non noto connesso, presupposto e conseguente;<br />	<br />
con motivi aggiunti notificati il 13 marzo 2013:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. 1178 del 12 febbraio 2013 in ottemperanza all’ordinanza della Sezione n. 3647/2012;<br />	<br />
e per la condanna del Ministero dello Sviluppo economico &#8211; Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno subito da Elemedia Spa, in forma specifica o per equivalente.</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Lazio e, limitatamente al giudizio RG n. 4432/2012, di Mediaradio Srl;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Elemedia S.p.A., (in seguito, anche “ricorrente” o “società”), odierna esponente, premesso di essere titolare di una concessione ministeriale per la diffusione radiofonica nazionale e proprietaria dell’emittente “Radio DeeJay”, di cui irradia il segnale nel bacino del Lazio e Umbria dall’impianto autorizzato di Monte Cosce (RI) sulla frequenza 90.100 MHz, ha rappresentato di essere interferita dal segnale isofrequente di &#8220;Radio Lattemiele&#8221;, di proprietà di Mediaradio S.r.l., proveniente da una località prossima a Camaldoli — Monteporzio Catone; di avere, pertanto, in data 14 febbraio 2011, segnalato tali interferenze all’Ispettorato per il Lazio; che il 14 giugno 2011 tanto l’&#8217;Ispettorato per le Marche e l’Umbria, quanto quello per il Lazio hanno effettuato misurazioni in presenza dei rappresentanti delle due società, cui non risulta essere seguito alcun provvedimento.<br />	<br />
2. Con il primo ricorso in epigrafe (RG n. 34/2012), Elemedia ha allora impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla denuncia di’interferenza chiedendo, oltre alla declaratoria di illegittimità e la condanna a provvedere entro trenta giorni, il risarcimento del danno subito dalla società nella misura ritenuta di giustizia.<br />	<br />
2.1 La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame: <i>violazione e falsa interpretazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 1 e 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5 del d.m. 7 maggio 2009.</i><br />	<br />
Secondo la ricorrente, la campagna di misurazioni eseguita avrebbe confermato che il segnale di Radio Lattemiele interferirebbe con quello di Radio DeeJay; l’Ispettorato per il Lazio, territorialmente competente, avrebbe tuttavia “omesso l&#8217;adozione degli atti volti a rimuovere tale ingiusta interferenza, consentendo di fatto la prosecuzione del danneggiamento dell&#8217;interesse imprenditoriale di Elemedia S.p.A.”: e ciò, nonostante esso fosse “tenuto a provvedere sulle istanze degli operatori del settore delle radiocomunicazioni che lamentino interferenze, al fine di rimuoverle”, nel termine di giorni 30 giorni “dall&#8217;inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda”, di cui all’art. 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241, e quindi entro 30 giorni dall’istanza presentata dalla odierna ricorrente (14 febbraio 2011), o comunque dal completamento dell&#8217;istruttoria (14 giugno 2011).<br />	<br />
2.2. Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, l’inerzia dell’Amministrazione impedirebbe ad Elemedia S.p.A. d’irradiare adeguatamente il segnale di “Radio DeeJay” nel territorio del Lazio e dell&#8217;Umbria, con gravi danni, oltre che al diritto di comunicazione, anche economici, poiché alla perdita di segnale seguirebbe quella dell’utenza, e per conseguenza, la riduzione della raccolta pubblicitaria, secondo la perizia allegata in atti.<br />	<br />
2.3. Si è costituita l’Amministrazione resistente con mero atto formale, per chiedere il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />	<br />
2.4 Con sentenza n. 2932 del 27 marzo 2012 la Sezione, quanto alla domanda d’accertamento, ha accolto il ricorso, per l’effetto ordinando all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della decisione; quanto alla domanda di risarcimento, ha disposto la separazione della stessa, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., per la trattazione in Pubblica Udienza.<br />	<br />
3. Con provvedimento n. 3186 del 19 aprile 2012, l&#8217;Ispettorato Territoriale Lazio ha rigettato la denuncia di interferenza presentata da Elemedia; nello specifico, l’organo periferico ha osservato che l&#8217;impianto della ricorrente aveva già subito in passato l&#8217;interferenza da parte del segnale 90.100 MHz operante dalla località Monte Cavo e che il segnale 90.100 MHz irradiato da Monte Porzio Catone &#8220;non ingenera nuove interferenze ne aggrava quelle preesistenti rispetto a quando la frequenza 90.100 MHz era esercita da Radio Milano International”.<br />	<br />
3.1 Avverso tale provvedimento la società si è gravata con il secondo ricorso in epigrafe (RG n. 4432/2012), per chiedere l’annullamento del diniego oltre che il risarcimento dei danni subiti, deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; <i>Violazione e falsa applicazione di norme di legge: artt. 3 e 97 Cost; art. 10bis, L. 7 agosto 1990, n. 241; artt. 28 e 42, D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177; art. 16, L. 223/1990; art. 1, L. 122/1998; art. 5, dm 7 maggio 2009; circolare ministeriale 39486<br />
3.2 Nel secondo giudizio si sono costituite sia l’Amministrazione intimata sia Mediaradio S.r.l., odierna controinteressata, entrambe insistendo per il rigetto del ricorso<br />	<br />
3.3 Con ordinanza collegiale n. 3647/2012 del 10 ottobre 2012 la Sezione ha accolto, ai fini del riesame della vicenda da parte dell’intimata Amministrazione, la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.<br />	<br />
In ottemperanza alla suddetta ordinanza, l’Ispettorato Territoriale Lazio, all’esito di una riunione congiunta con i rappresentanti delle parti tenutasi in data 20 dicembre 2012, ha adottato il provvedimento prot. 1178 del 12 febbraio 2013.<br />	<br />
3.4 Avverso tale provvedimento la società ha proposto motivi aggiunti, notificati in data 13 marzo 2013, riproponendo le censure già svolte nei precedenti scritti difensivi.<br />	<br />
Con memoria del 22 maggio 2013, la ricorrente ha depositato in entrambi i giudizi perizia sul danno subito da Elemedia, a firma dell’ing. Roberto Santori e datata 13.5.2013.<br />	<br />
4. Alla Pubblica Udienza del 3 luglio 2013 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Il Collegio deve previamente procedere alla riunione di entrambi i giudizi, stanti le evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra i medesimi.<br />	<br />
2. Per motivi di ordine logico ed espositivo l’esame prenderà le mosse dal secondo ricorso in epigrafe (RG n. 4432/2012), per poi passare a trattare della domanda di risarcimento danni avanzata con il primo gravame e riproposta anche con il secondo.<br />	<br />
2.1 Con il secondo ricorso si impugnano il provvedimento n. 3186/2012, adottato dall’Ispettorato Territoriale Lazio in data 19 aprile 2012 in ottemperanza alla sentenza n. 2923/2012 della Sezione che &#8211; in accoglimento del primo ricorso &#8211; ordinava all’intimata Amministrazione di provvedere in merito alla denuncia di interferenza presentata da Elemedia, nonché il successivo provvedimento n. 1178 del 12 febbraio 2013, reso dal predetto Ispettorato in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 3647/2012 che, nel secondo giudizio, ordinava all’Amministrazione il riesame della controversia.<br />	<br />
2.2 Ad un più compiuto esame della vicenda, condotta anche sulla scorta delle motivazioni diffusamente rese dall’organo periferico nel provvedimento di riesame (n. 1178/2013), il Collegio ritiene di dover disattendere le censure svolte da Elemedia con il ricorso RG n. 4432/2012), risultando la sottostante pretesa della ricorrente alla rimozione delle lamentate interferenze priva di elementi di fondatezza.<br />	<br />
2.2.1 Va preliminarmente considerato che l’esistenza di una situazione interferenziale tra le due emittenti in questione, Radio DeeJay e Radio Lattemiele, è circostanza ben nota alle parti come all’Amministrazione, ed è incontestata, essendo stata essa da ultimo acclarata con verbale redatto dall’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, all’esito degli accertamenti congiunti dell’14 giugno 2011, in cui si evidenziava che “tra le due emittenti non è rispettato il rapporto di protezione S/N stabilito dalla normativa tecnica vigente”.<br />	<br />
2.2.2 Tale circostanza (i.e. la situazione interferenziale), come esplicitato nel citato provvedimento n. 1178/2013, è altresì preesistente, in quanto al momento dell&#8217;acquisizione del ramo d&#8217;azienda costituito dall&#8217;impianto operante sulla frequenza 90.100 MHz da Monte Cosce, la ricorrente aveva piena contezza sia dei limiti dell&#8217;area di servizio che tale impianto poteva garantire, sia delle gravi problematiche interferenziali di cui era oggetto.<br />	<br />
Inoltre, la situazione interferenziale non rappresenta un <i>quid novi</i> ma uno stato di fatto sorto già dal 1991 a seguito del rilascio dell&#8217;autorizzazione a RADIO ANTENNA MUSICA di Terni, dante causa della ricorrente; né essa costituisce un aggravamento rispetto alla problematica già esistente, atteso che la modifica della frequenza di esercizio, da 89.900 MHz a 90.100 MHz assentita alla Mediaradio, non sostanzia una nuova attivazione bensì una riassegnazione di frequenza già utilizzata (e ritornata nella disponibilità del Ministero a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2920/2005), peraltro con modalità di esercizio inferiori a quelle esercite in precedenza.<br />	<br />
2.2.3 Infine, sul piano procedimentale, nel ripetuto provvedimento si dà atto della circostanza che la ricorrente sia stata coinvolta, in qualità di controinteressata, in tutte le fasi che avevano preceduto sia il rilascio del provvedimento autorizzatorio in questione sia in quelle successive.<br />	<br />
2.3 In considerazione delle suesposte ragioni e in applicazione delle linee guida di cui alla nota-circolare n. 39486 del 5 novembre 1998, l’Ispettorato ha dunque ritenuto infondata la pretesa di rimozione delle interferenze da parte di Elemedia, mentre ha ritenuto meritevoli di considerazione, previa idonea valutazione, tre diverse e alternative ipotesi di compatibilizzazione degli impianti emerse nel corso della riunione del 20 dicembre 2012 (in sintesi: modifica della frequenza o del puntamento del sistema radiante della frequenza di Elemedia; spostamento dell’impianto di Elemedia; scambio reciproco degli impianti tra le emittenti), invitando nel contempo le emittenti in controversia ad una bonaria composizione della vicenda; in tal modo, l’organo periferico ha dato piena ottemperanza all’ordine di riesame impartito dalla Sezione e chiarito in modo compiuto e condivisibile le ragioni per le quali la pretesa di rimozione delle interferenze da parte dell’odierna ricorrente dovesse essere disattesa.<br />	<br />
2.4 Dalle esposte considerazioni discende la infondatezza del ricorso RG n. 4432/2012 in esame, sia in merito alla domanda di annullamento, sia in ordine alla consequenziale domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
3. Passando all’esame del primo ricorso in epigrafe (RG n. 34/2012), che viene all’odierno esame del Collegio limitatamente alla domanda di risarcimento del danno derivante alla ricorrente dall’inerzia dell’Amministrazione, che impedirebbe ad Elemedia S.p.A. d’irradiare adeguatamente il segnale di “Radio DeeJay” nel territorio del Lazio e dell&#8217;Umbria, si osserva quanto segue.<br />	<br />
3.1 Una volta acclarato che nella fattispecie considerata la scadenza del termine per provvedere sulla denuncia d’interferenza qualifica la condotta dell&#8217;Amministrazione procedente come inadempimento, ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge n. 241 del 1990, da tale qualificazione discendono <i>ex lege </i>due conseguenze: funzionalmente, la fondatezza della pretesa della ricorrente che intende far dichiarare l&#8217;illegittimità di siffatto inadempimento, con conseguente condanna dell&#8217;amministrazione inadempiente a provvedere (come da sentenza n. 2923/2012 della Sezione); sul piano patrimoniale, la responsabilità dell&#8217;amministrazione procedente per il danno da ritardo, nei limiti tracciati dalla decisione n. 7/2005 dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dall&#8217;art. 2 bis, comma 1, della legge n. 241/1990, inserito dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, 9 dicembre 2010, n. 35787; Tar Sicilia – Palermo, Sez. II, 25 settembre 2009, n. 1539), che reca una fattispecie espressa di responsabilità risarcitoria per danno da mero ritardo nel provvedere.<br />	<br />
3.2 In tali limiti, la domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, della legge n. 241/1990, la p.a. è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.<br />	<br />
Nel caso di specie, il Collegio ritiene sussistente sia il comportamento colpevole dell’Amministrazione, che ha palesemente violato l’obbligo di provvedere in modo espresso in merito all’istanza presentata da Elemedia, sia l’evento dannoso come conseguenza del mero ritardo nel provvedere.<br />	<br />
3.2.1 E invero, quanto al primo profilo, come si evince dalla sentenza n. 2923/2012 resa nel procedimento in esame, dall’istanza presentata dalla odierna ricorrente (14 febbraio 2011), o comunque dal completamento dell&#8217;istruttoria (14 giugno 2011), decorreva inutilmente il termine di giorni 30 previsto dall’art. 2 della legge 241/90 per la conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione adottasse un provvedimento espresso.<br />	<br />
3.2.2 Quanto all’esistenza e all’entità del danno subito per effetto del ritardo, e qui si viene a trattare del secondo profilo, Elemedia ha dedotto e documentato che il ritardo dell’Ispettorato nel dare evasione alla richiesta, ha impedito alla stessa di irradiare adeguatamente il segnale di “Radio DeeJay” nel territorio del Lazio e dell&#8217;Umbria, con perdita dell’utenza (80% dell’ascolto in fascia buona) e conseguente severa riduzione della raccolta pubblicitaria, con una perdita di ricavi pubblicitari annui stimata in euro 81.700,00 (come da perizia in data 13.5.2013, agli atti), dati peraltro non contestati da parte delle odierne resistenti.<br />	<br />
3.2.3 In proposito, il Collegio ritiene che il danno lamentato dalla ricorrente possa ritenersi sussistente e non escluso dalla circostanza che successivamente, in data 19 aprile 2012, l’Ispettorato Territoriale Lazio adottava un provvedimento espresso di diniego della denuncia di interferenza presentata da Elemedia. Tale provvedimento, infatti, da un lato risulta palesemente intempestivo rispetto al termine di legge, essendo stato adottato oltre un anno dalla data di presentazione dell’istanza, dall’altro, nella sua tardività, è idoneo a circoscrivere l’arco temporale nel quale si sono consumati gli effetti dannosi discendenti dal ritardo nel provvedere.<br />	<br />
3.2.4 Quanto all’entità del danno risarcibile, tuttavia, il Collegio – seguendo la suindicata giurisprudenza &#8211; reputa di non poter seguire il criterio indicato dalla ricorrente, ancorato alla perdita annua derivante dal minor introito delle inserzioni pubblicitarie, anche se teoricamente ponderabile ex ante in termini percentuali in relazione alla concreta possibilità di accoglimento dell’istanza da parte dell’amministrazione inerte.<br />	<br />
E ciò, non tanto e non solo perché una ponderazione <i>ex ante</i> della possibilità suddetta non è più effettuabile, essendo intervenuta, nelle more del presente giudizio, la pronuncia della p.a., che ha rigettato l’istanza medesima, ma soprattutto perché il danno che il legislatore intende ristorare al cittadino, frustrato dalla mancata risposta da parte dell’Amministrazione nei termini, è un pregiudizio da mero ritardo, che non può avere come elemento fondante il “mancato guadagno”, come si pretenderebbe da parte della ricorrente.<br />	<br />
3.2.5 In ragione delle suindicate considerazioni, il Collegio ritiene piuttosto più adeguato al caso di specie operare una determinazione del pregiudizio<i>de quo</i> in via equitativa, sia pure non sganciata dai dati oggettivi rappresentati nella perizia e non contestati dalle parti resistenti, quantificandolo forfetariamente in euro 30.000,00.<br />	<br />
3.3 Il ricorso n. 34/2012, pertanto, quanto alla domanda risarcitoria deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire alla ricorrente il danno subito ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, della legge n. 241/1990, nella suindicata misura.<br />	<br />
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i giudizi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
quanto al ricorso n. 34/2012, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna le amministrazioni intimate al risarcimento del danno, nei confronti di Elemedia s.p.a., che quantifica in euro 30.000,00 (=trentamila/00);<br />	<br />
quanto al ricorso n. 4432/2012, unitamente ai motivi aggiunti, lo rigetta;<br />	<br />
compensa le spese di entrambi i giudizi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/08/2013</p>
<p align=justify>
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