<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>784 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/784/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/784/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 20:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>784 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/784/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2019 n.784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-9-2019-n-784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-9-2019-n-784/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-9-2019-n-784/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2019 n.784</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. Giulia, C. Renato, in proprio e nella qualità  di procuratore generale di C. Pietro e C. Alfredo, e C. Bruno rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonino Paleologo c. Comune di Villabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-9-2019-n-784/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2019 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-9-2019-n-784/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2019 n.784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore; PARTI:  (C. Giulia, C. Renato, in proprio e nella qualità  di procuratore generale di C. Pietro e C. Alfredo, e C. Bruno rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonino Paleologo c. Comune di Villabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Filippo Di Matteo)</span></p>
<hr />
<p>La posizione soggettiva del privato riguardo agli atti della procedura espropriativa per p. u. è quella di interesse legittimo al corretto dispiegamento del potere dell&#8217;Amministrazione, cui consegue l&#8217;onere di tempestiva impugnazione degli atti che si ritengano illegittimi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Espropriazione per p.u. &#8211; poteri della P.A. &#8211; posizione soggettiva del privato &#8211; interesse legittimo &#8211; tale &#8211; atto di proroga dei termini di espropriazione per p.u. &#8211; impugnazione tempestiva &#8211; necessità .</p>
<p> 2.- Risarcimento del danno &#8211; onere della prova &#8211; C.T.U. quale forma di soccorso istruttorio &#8211; inconfigurabilità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.La posizione soggettiva del privato riguardo agli atti della procedura espropriativa per p. u. è quella di interesse legittimo al corretto dispiegamento del potere dell&#8217;Amministrazione, cui consegue l&#8217;onere di tempestiva impugnazione degli atti che si ritengano illegittimi. E tanto vale per il provvedimento intermedio di proroga del termine non meno che per il decreto di esproprio.</em><br /> <em>2.In materia di risarcimento del danno opera il principio dell&#8217;onere della prova in capo al danneggiato richiedente, mentre la CTU non può costituire una forma di soccorso istruttorio nei confronti della parte che non abbia assolto autonomamente all&#8217;onere della prova, costituendo solo mezzo di valutazione delle prove giù  fornite dalle parti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/09/2019<br /> <strong>N. 00784/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00860/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 860 del 2014, proposto da C. Giulia, C. Renato, in proprio e nella qualità  di procuratore generale di C. Pietro e C. Alfredo, e C. Bruno rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonino Paleologo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Leonardo Da Vinci, 65;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Villabate, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Filippo Di Matteo, con domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, n. 76;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 01486/2014, resa tra le parti, concernente espropriazione e richiesta di risarcimento del danno.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Villabate;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Lucia Di Salvo su delega di Antonino Paleologo, Maria Beatrice Miceli su delega di Filippo Di Matteo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> I. &#8211; Gli odierni appellanti avevano proposto, in primo grado, domanda di annullamento dell&#8217;ordinanza del Comune di Villabate 22 ottobre 2002, n. 8 di esproprio di loro terreni, occupati in via d&#8217;urgenza in data 24 ottobre 1996, giusta ordinanza sindacale n. 71 del 2 settembre 1996, che prevedeva il termine di cinque anni dall&#8217;immissione in possesso per il completamento dell&#8217;espropriazione, e di condanna del Comune al risarcimento dei danni per la definitiva perdita dei terreni susseguente alla loro irreversibile trasformazione, realizzata entro il termine di occupazione legittima.<br /> I medesimi avevano dedotto l&#8217;illegittimità  del decreto di esproprio, perchè intervenuto oltre i cinque anni dall&#8217;immissione nel possesso dei beni, affermando che non poteva trovare applicazione l&#8217;art. 22 l. 20 maggio 1991, n. 158 e così la proroga ivi prevista, e comunque la nullità  del provvedimento di esproprio per inesistenza dell&#8217;oggetto, atteso che il bene faceva giù  parte del patrimonio dell&#8217;ente per acquisto a titolo originario a seguito dell&#8217;avvenuta irreversibile trasformazione avvenuta entro il termine di occupazione legittima. A tale acquisto a titolo originario è stata ricollegata la domanda di risarcimento del danno per definitiva perdita del diritto dominicale, da commisurarsi al valore di mercato dei terreni calcolato al momento di scadenza dell&#8217;occupazione legittima, per la cui determinazione veniva chiesto disporsi consulenza tecnica d&#8217;ufficio.<br /> Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile perchè proposto sul presupposto dell&#8217;illegittimità  della proroga del termine di espropriazione disposta con deliberazione n. 276 del 22 ottobre 2001, notificata con raccomandata pervenuta il 24 novembre 2001 e non impugnata nè autonomamente e nè quale atto presupposto del decreto n. 8/2002. Il Tar ha poi soggiunto che il ricorso era altresì infondato con riferimento alla richiesta risarcitoria, perchè genericamente formulata e priva di un qualche principio di prova in ordine all&#8217;almeno presumibile valore di mercato dei terreni o di rilievi critici circa l&#8217;inadeguatezza dell&#8217;indennità  provvisoria di espropriazione quantificata con determinazione n. 212 del 5 luglio 2002 e accompagnata da una richiesta di c.t.u. il cui carattere palesemente esplorativo la rendeva inammissibile.<br /> II. &#8211; In questo grado, gli appellanti denunciano che:<br /> 1) il Tar avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l&#8217;impugnazione del decreto n. 8/2002 per mancata impugnazione della determinazione n. 276 del 22 ottobre 2001 di proroga di due anni del termine espropriativo, in quanto tale impugnativa sarebbe stata superflua, potendo il Tar disapplicare il provvedimento di proroga illegittima, atteso che si verte in materia di giurisdizione esclusiva e di tutela di diritti soggettivi;<br /> 2) erroneamente avrebbe ritenuto che la determina n. 276/2001 fosse stata notificata ai ricorrenti il 24 novembre 2001, in quanto i medesimi non hanno avuto notificata tale determinazione e neppure, salvo il signor C. Bruno, la nota n. 11198 del 23 ottobre 2001, in quanto al novembre 2001 non abitavano in Palermo, via delle Croci n. 2/G;<br /> 3) sarebbe erronea la valutazione di genericità  della domanda risarcitoria &#8211; che gli appellanti precisano essere autonoma e indipendente rispetto alla domanda di annullamento &#8211; stante il riferimento al valore di mercato dei terreni, di cui era stata indicata la superficie (mq. 1.356,00) e la pacifica realizzazione dell&#8217;opera pubblica;<br /> 4) erroneamente il Tar non ha ammesso la c.t.u. ritenendola esplorativa e come tale inammissibile, mentre essa costituisce fonte oggettiva di prova e l&#8217;accertamento richiedeva specifiche cognizioni tecniche.<br /> Resiste il Comune appellato.<br /> III. &#8211; Le critiche degli appellanti non convincono. Non persuade, in primo luogo, la tesi della superfluità  dell&#8217;impugnazione della deliberazione di proroga del termini per l&#8217;espropriazione, perchè disapplicabile in quanto illegittima. La posizione soggettiva del privato riguardo agli atti della procedura espropriativa è quella di interesse legittimo al corretto dispiegamento del potere dell&#8217;amministrazione, cui consegue l&#8217;onere di tempestiva impugnazione degli atti che si ritengano illegittimi. E tanto vale per il provvedimento intermedio di proroga del termine non meno che per il decreto di esproprio di cui è stato chiesto l&#8217;annullamento. Nè la superfluità  dell&#8217;impugnazione del provvedimento di proroga può derivare dalla qualificazione datane dagli appellanti di atto &#8220;abnorme/inesistente&#8221;, in quanto la sostenuta inapplicabilità  alla fattispecie della norma posta a fondamento della determina n. 276/2001 è ascrivibile alla tipologia di vizi di violazione o falsa applicazione di legge e carenza di presupposto e non integra una carenza strutturale dell&#8217;atto tale da privarlo di rilevanza giuridica; esso, quindi, costituisce un provvedimento valido ed efficace, che si consolida in caso di mancata impugnazione. L&#8217;onere di impugnazione insorge con la conoscenza dell&#8217;esistenza e lesività  dell&#8217;atto, nella specie palesati dalla nota n. 11198 del 2001, pervenuta il 24 novembre 2001, e gli appellanti si limitano alla mera affermazione, nell&#8217;atto di appello, di un diverso indirizzo di parte di loro.<br /> Il che non toglie, ove anche fosse veritiero, che hanno conosciuto del provvedimento di proroga quantomeno nel corso del giudizio di primo grado, e che nemmeno allora lo hanno impugnato.<br /> Pertanto, è condivisibile l&#8217;avviso del Tar che la mancata impugnazione del provvedimento che ha prorogato di due anni i termini, non impugnato nè autonomamente, a suo tempo, e neppure quale atto presupposto con il ricorso di primo grado, nè con motivi aggiunti nel corso del giudizio di primo grado, comporta l&#8217;inammissibile dell&#8217;impugnazione del decreto di esproprio sul presupposto dell&#8217;illegittimità  della proroga.<br /> Essendo il provvedimento di esproprio intervenuto entro il termine prorogato va, altresì, condivisa l&#8217;affermazione del Tar di infondatezza della domanda risarcitoria, del resto effettivamente alquanto generica.<br /> Va infine disattesa la critica al Tar per non aver disposto CTU, in quanto in materia di risarcimento del danno opera il principio dell&#8217;onere della prova, mentre la CTU non può costituire una forma di soccorso istruttorio nei confronti della parte che non abbia assolto autonomamente all&#8217;onere della prova, ma solo mezzo di valutazione delle prove giù  fornite dalle parti; pertanto, stante la genericità  della domanda risarcitoria in punto di <em>anÂ </em>e di <em>quantum,Â </em>il Tar non era tenuto a disporre CTU.<br /> L&#8217;appello va, pertanto respinto.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere al Comune appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-9-2019-n-784/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2019 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2017 n.784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-6-2017-n-784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-6-2017-n-784/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-6-2017-n-784/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2017 n.784</a></p>
<p>R. Trizzino, Pres., G. Ricchiuto Est. L’esistenza di un vincolo di inedificabilità deve essere valutata al momento della domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo stesso, in virtù del principio “tempus regit actum” 1. Edilizia e urbanistica- Vincoli paesaggistici- Aree protette di cui alla L. reg. Toscana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-6-2017-n-784/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2017 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-6-2017-n-784/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2017 n.784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino, Pres., G. Ricchiuto Est.</span></p>
<hr />
<p>L’esistenza di un vincolo di inedificabilità deve essere valutata al momento della domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo stesso, in virtù del principio “tempus regit actum”</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica- Vincoli paesaggistici- Aree protette di cui alla L. reg. Toscana 52/1982, vincolo che comporta inedificabilità assoluta dell’area- Temporanea abrogazione della legge- Applicazione del principio tempus regit actum- Sussistenza.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica- Diniego di sanatoria- Idonea motivazione del diniego- Obbligatorietà- Fattispecie.</p>
<p>3. Processo amministrativo- Mancata costituzione in giudizio- Sintomatica della scelta di non contestazione dei rilievi sollevati dal ricorrente.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Risulta viziato il provvedimento di diniego di sanatoria di un abuso edilizio fondato sul richiamo alla legge reg. 52/1982 (che individua le cd “aree protette” soggette a vincolo di inedificabilità assoluta) ove la medesima domanda di sanatoria è stata presentata al tempo in cui la predetta legge era stata abrogata. In attuazione del principio&nbsp;<em>tempus regit actum</em>&nbsp;l&#8217;obbligo di pronuncia da parte dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall&#8217;epoca d&#8217;introduzione del vincolo.<br />
2. Un costante orientamento giurisprudenziale, pur ritenendo sufficiente una motivazione “scarna e sintetica”, richiede comunque che dal diniego di sanatoria sia possibile evincere l&#8217;indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di incompatibilità dell&#8217;intervento con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Nel caso di specie risulta assente l&#8217;indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di incompatibilità dell&#8217;intervento edilizio, essendo privo il provvedimento impugnato di quel minimo supporto motivazionale idoneo e sufficiente a integrare gli estremi logici dell&#8217;incompatibilità ambientale e paesaggistica.<br />
&nbsp;<br />
3. La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata consente di applicare i principi in materia di “non contestazione” di cui all’art. 64 comma 2° cpa, dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto dedotto in ricorso, l&#8217;amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/06/2017</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00784/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00542/2003 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="data:image/png;base64,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" width="95" /></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 542 del 2003, proposto da:&nbsp;<br />
Lorenzoni Gino, Lorenzoni Valter e Panicucci David, tutti in qualità di eredi di Lorenzoni Guido, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Righi, Ruggero Papino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Righi in Firenze, via Lamarmora 14;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Livorno, Dirigente Area IV Edilizia Privata &#8211; Comune di Livorno, parti non costituite in giudizio;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">del provvedimento n. 700230 del 5 dicembre 2002, pervenuto il 13 gennaio 2003 &#8211; del Comune di Livorno a firma del dirigente area IV, con il quale è stata esplicitamente respinta, attraverso atto di diniego, la domanda di sanatoria di abuso edilizio presentata dal ricorrente il 30 aprile 1986 al Comune;<br />
nonché per quanto possa occorrere ogni atto consequenziale e prodromico collegato fra cui il regolamento edilizio ed il piano strutturale.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 maggio 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con il presente ricorso il Sig. Lorenzoni Guido ha impugnato il diniego sull’istanza di sanatoria n. 700230 del 5 dicembre 2002, istanza quest’ultima presentata dal ricorrente il 30 aprile 1986 e riferita a due manufatti, il primo dei quali è adibito a civile abitazione e il secondo a magazzino.<br />
Il provvedimento di diniego è motivato in considerazione del fatto che gli interventi edilizi inciderebbero su aree assoggettate al vincolo “Aree protette” di cui alla L. reg. 52/1982, vincolo che comporterebbe l’inedificabilità assoluta dell’area.<br />
Nell’avversare il provvedimento sopra citato si è sostenuta l’esistenza dei seguenti vizi:<br />
1. la violazione dell’art. 3 e 97 della Cost, in quanto il Comune di Livorno avrebbe concesso la sanatoria ai vicini di casa del ricorrente, circostanza che farebbe emergere una disparità di trattamento con la posizione dell’attuale ricorrente;<br />
2. la violazione della L. reg. n. 52/82, in quando detta disposizione non avrebbe potuto essere richiamata in quanto abrogata e, pertanto, sulla stessa area non sussisterebbe alcun vincolo di inedificabilità assoluta;<br />
3. la violazione dell’art. 33 della L. 47/1985, in quanto il vincolo idrogeologico esistente non comporterebbe l’inedificabilità;<br />
4. la violazione dell’art. 2 della L. n. 241/90, in quanto le modifiche intervenute non sarebbero opponibili al ricorrente.<br />
Non si è costituito il Comune di Livorno, malgrado fosse stato correttamente intimato.<br />
Nel corso del giudizio i Sig.ri Gino Lorenzoni, Valter Lorenzoni e David Panicucci, in qualità di eredi del Sig. Guido Lorenzoni, hanno presentato istanza di prosecuzione del giudizio e di fissazione dell’udienza di merito.<br />
All’udienza del 3 maggio 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Il ricorso va accolto, risultando fondato il secondo motivo.<br />
1.1 Il provvedimento di diniego è motivato in considerazione del fatto che gli interventi edilizi inciderebbero su aree assoggettate al vincolo “Aree protette” di cui alla L. reg. 52/1982, vincolo che comporterebbe l’inedificabilità assoluta dell’area.<br />
1.2 In realtà alla data del 5 dicembre 2002, periodo di tempo in cui è stato emanato il diniego ora impugnato, la legge regionale sopra citata risultava essere stata abrogata dall&#8217;art. 27 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49, disciplina quest’ultima che a sua volta ha devoluto ai Comuni il potere di individuazione delle opere da sottoporre a vincolo.<br />
1.3 Ciò premesso è evidente che l’Amministrazione avrebbe dovuto dare prova dell’esistenza di detto vincolo e dell’incompatibilità al mantenimento degli interventi di cui si tratta, avendo a riferimento la disciplina effettivamente vigente al momento di emanazione del diniego di sanatoria ora impugnato.<br />
In attuazione del principio&nbsp;<em>tempus regit actum</em>&nbsp;l&#8217;obbligo di pronuncia da parte dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall&#8217;epoca d&#8217;introduzione del vincolo (Cons. Stato Sez. VI, 30-09-2015, n. 4564 Cons. Stato Sez. VI, 07-05-2015, n. 2297, Cons. Stato Sez. VI, 01-12-2014, n. 5927, T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, n. 304/2013).<br />
1.4 Non solo risultava non più vigente la disciplina istitutiva del vincolo alla base del provvedimento impugnato, ma dall’esame di quest’ultimo non è possibile evincere le caratteristiche dello stesso vincolo di edificabilità assoluta e la sua incidenza sull’area dove insiste la proprietà del ricorrente.<br />
1.5 E’ evidente che l’avvenuto riferimento ad una disciplina non più in vigore avrebbe dovuto impegnare l’Amministrazione a precisare le caratteristiche del vincolo di cui si tratta, a definire l’ambito di incidenza dello stesso e l’applicabilità di quest’ultimo ai manufatti oggetto dell’istanza di sanatoria.<br />
1.6 Nemmeno è da considerarsi esaustivo e sufficiente il riferimento alla L. reg. 52/1982, in quanto detta disposizione è diretta a tutelare le aree destinate a parchi e riserve naturali, mediante il rinvio a successive disposizioni di attuazione che hanno la funzione di disciplinare effettivamente gli interventi ammessi.<br />
1.7 Un costante orientamento giurisprudenziale, pur ritenendo sufficiente una motivazione “scarna e sintetica”, richiede comunque che dal diniego di sanatoria sia possibile evincere l&#8217;indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di incompatibilità dell&#8217;intervento con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo (Cons. Stato Sez. V, 23-06-2014, n. 3142).<br />
E’, peraltro, noto che solo la presenza dei vincoli di inedificabilità assoluta preclude la sanabilità di opere edilizie abusive realizzate dopo l&#8217;imposizione dei vincoli stessi.<br />
1.8 Ne consegue che, nel caso di specie, risulta assente l&#8217;indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di incompatibilità dell&#8217;intervento edilizio, essendo privo il provvedimento impugnato di quel minimo supporto motivazionale idoneo e sufficiente a integrare gli estremi logici dell&#8217;incompatibilità ambientale e paesaggistica.<br />
1.8 Si consideri, inoltre, che dalla relazione tecnica depositata dalla ricorrente si evince che l’area di proprietà di quest’ultima risulta esclusa da una perimetrazione ai sensi dell’art. 2 della L. reg. 52/1982.<br />
1.9 Da ultimo è dirimente constatare che i rilievi proposti dal ricorrente sono rimasti privi di contestazione, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Livorno, circostanza quest’ultima che consente di applicare i principi in materia di “non contestazione” di cui all’art. 64 comma 2° cpa, dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto dedotto in ricorso, l&#8217;amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre (Cons. Stato Sez. VI, 23-10-2015, n. 4877 e T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19-11-2014, n. 1943).<br />
2. In conclusione il ricorso è fondato e di conseguenza va annullato il diniego di sanatoria ora impugnato.<br />
La particolarità della fattispecie consente di compensare le spese del presente giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego di sanatoria sopra citato.<br />
Compensa le spese del presente giudizio, con refusione del contributo unificato nella misura di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />
Raffaello Gisondi, Consigliere<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>Giovanni Ricchiuto</strong></td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;"><strong>Rosaria Trizzino</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-6-2017-n-784/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2017 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.784</a></p>
<p>Pres. Conti &#8211; Cons. Poppi N. 00784/2015 REG.PROV.COLL. N. 00376/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 376 del 2015, proposto da:&#160; Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A., rappresentata e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti &#8211; Cons. Poppi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 00784/2015 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00376/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(Sezione Prima)</strong></p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 376 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Allodi, Giangiacomo Allodi, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L&#8217;Aquila, Via Salaria Antica Est;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Comune di L&#8217;Aquila, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Domenico De Nardis, Andrea Liberatore, domiciliata in L&#8217;Aquila, viale XXV Aprile; Comune di L&#8217;Aquila Ufficio Centrale Unica di Committenza;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></p>
<p>Diass S.r.l. Insurance Brokers;&nbsp;</p>
<p>per l&#8217;annullamento della nota prot. n. 0053067 del 17.6.2015, con la quale il comune dell&#8217;Aquila ha irrogato nei confronti della ricorrente la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163/2006 e disposto l&#8217;escussione della cauzione provvisoria prodotta dall&#8217;impresa ai fini della partecipazione alla procedura di gara per l&#8217;affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un parco urbano in piazza d&#8217;armi</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di L&#8217;Aquila;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Con ricorso ritualmente notificato, Cogepa Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava, chiedendone l’annullamento, la nota n. 53067 del 2015, con cui il comune dell’Aquila le irrogava la sanzione di cui all’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006 e disponeva l’escussione della cauzione provvisoria, nonché la nota n. 561010 del 2015, con cui si rigettava la sua informativa ex art. 243 bis del d.lgs. n. 163 del 2006 e il punto 15, lett. b), del bando di gara.</p>
<p>Parte ricorrente premetteva che: con bando pubblicato il 6.10.2014, il comune dell’Aquila aveva indetto una procedura di gara aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del parco urbano in piazza d’armi; la ricorrente presentava domanda di partecipazione; a seguito della seduta del 24.3.2015, la commissione di gara le comunicava la sua esclusione a causa dell’incompletezza delle dichiarazioni rese dal progettista incaricato in relazione ai requisiti di capacità tecnica; in particolare, la Pica Ciamarra Associati aveva riferito la propria dichiarazione a categorie di lavori in parte diverse da quelle richieste dal bando; con successiva nota n. 53067 del 17.6.2015, la stazione appaltante le comunicava l’irrogazione della sanzione e le concedeva il termine di 10 giorni per integrare il requisito mancante; la società ricorrente comunicava la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.</p>
<p>A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva: violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 38, 46 e 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento, in quanto i progettisti incaricati erano in possesso dei requisiti di capacità tecnica e l’esclusione era stata disposta solamente a causa dell’erronea indicazione di categorie di lavori diverse da quelle richieste dal bando di gara. La stazione appaltante, per contro, avrebbe erroneamente rilevato il difetto di un requisito di partecipazione essenziale e avrebbe escluso la ricorrente, incamerando la cauzione provvisoria in applicazione della sanzione ex art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, ancorché ella non si fosse avvalsa del soccorso istruttorio.</p>
<p>Poiché la Cogepa, a seguito di invito alla regolarizzazione, non ha manifestato la volontà di avvalersi del soccorso istruttorio, la stazione appaltante non avrebbe potuto irrogare la sanzione pecuniaria, come statuito dall’Anac con la determinazione n. 1 del 2015.</p>
<p>Peraltro le disposizioni citate sarebbero state violate anche perché, nel caso di specie, si trattava di dichiarazioni incomplete e non mancanti e, quindi,non di irregolarità essenziali.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il comune dell’Aquila, deducendo l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>Con ordinanza n. 183 del 2015, il Collegio rilevava che “le questioni sollevate con il ricorso introduttivo meritano una più approfondita valutazione incompatibile con la presente sede cautelare, per quanto concerne l’interpretazione del comma 2 bis dell’art. 38 della legge n. 163 del 2006”, e che, “nella comparazione degli interessi in conflitto, prevale allo stato l’interesse della ricorrente alla sospensione dell’atto gravato, trattandosi di mera sanzione pecuniaria e non ravvisandosi alcun pregiudizio alla rapida conclusione della procedura di gara”.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 4/11/2015, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.</p>
<p>Oggetto di gravame è la nota n. 53067 del 2015, con cui il comune dell’Aquila – rilevato che, come accertato dalla commissione di gara nella seduta del 24.3.2015, la società ricorrente non aveva dimostrato il possesso del requisito tecnico riferito alla progettazione esecutiva per diverse categorie di lavori, tanto che, con provvedimento n. 25593 del 2015, era stata esclusa dalla gara – decideva di rivedere il proprio provvedimento di esclusione, concedendo alla Cogepa Spa il termine di 10 giorni per l’integrazione del requisito mancante. In caso di esito positivo del soccorso istruttorio, la nota gravata preannunciava la revisione del provvedimento di esclusione e, intanto, irrogava la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006.</p>
<p>Con una prima censura, la società ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 38, 46 e 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento.</p>
<p>Parte ricorrente, nell’impugnare il provvedimento in esame, non ha lamentato l’esclusione dalla procedura di gara, ma solamente l’irrogazione della sanzione pecuniaria. In particolare, ella ha dedotto che, non avendo aderito al soccorso istruttorio, anzi avendo espressamente manifestato la volontà di non aderirvi, la stazione appaltante non avrebbe potuto applicarle la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006.</p>
<p>Il primo quesito interpretativo che pone il presente ricorso impone, pertanto, di chiarire se la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006 possa essere applicata solamente qualora il concorrente che sia incorso in un’irregolarità essenziale decida di avvalersi del soccorso istruttorio, integrando o regolarizzando la dichiarazione resa, ovvero anche se questi, non avvalendosi del soccorso istruttorio, venga escluso dalla procedura di gara.</p>
<p>2.1. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato inserito dall&#8217;art. 39, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, “La mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all&#8217;uno per mille e non superiore all&#8217;uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara (…)”.</p>
<p>L&#8217;art. 39 del D.L. n. 90 del 2014, insomma, per le sole procedure bandite dopo la sua entrata in vigore, ha inserito il comma 2 bis all&#8217;art. 38 e il comma 1 ter all’art. 46 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introducendo – come si è visto – una sanzione pecuniaria per la mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, obbligando la stazione appaltante ad assegnare al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per la produzione o l&#8217;integrazione delle dichiarazioni carenti e imponendo l&#8217;esclusione nel solo caso di inosservanza di tale ultimo adempimento. In tal modo si è profondamente inciso il regime normativo delle dichiarazioni richieste ai fini dell&#8217;ammissione in gara. Il nuovo quadro normativo, infatti, è chiaramente orientato alla dequalificazione delle irregolarità dichiarative da fattori escludenti a carenze regolarizzabili o sanzionabili in via pecuniaria, soluzione questa che punta ad appurare il più possibile l&#8217;effettiva titolarità dei requisiti richiesti, senza vanificare o stravolgere l&#8217;esito della gara in ragione di mere carenze formali (Tar Valle d’Aosta, n. 25 del 2015).</p>
<p>Le modifiche introdotte risultano, peraltro, finalizzate a superare le incertezze interpretative e applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante la procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio (che diventa doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive) e la configurazione dell&#8217;esclusione dalla procedura come sanzione unicamente legittimata dall&#8217;omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie) (C.d.S. n. 5890 del 2014).</p>
<p>Come chiarito in giurisprudenza, la nuova disposizione “offre, quale indice ermeneutico, l&#8217;argomento della chiara volontà del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell&#8217;ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni), di imporre un&#8217;istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni (prima della valutazione dell&#8217;ammissibilità della domanda), e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell&#8217;impresa concorrente, all&#8217;obbligo di integrazione documentale (entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante)” (C.d.S. n. 5890 del 2014).</p>
<p>Come chiarito anche dall’Anac, nella determinazione n. 1 del 2015, “La nuova previsione, dunque, esclusivamente per i casi della mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, prevede l’obbligo del concorrente di pagare, in favore della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, e ciò, è da ritenere, solamente al fine di poter integrare e regolarizzare le relative omissioni e/o carenze. L’esclusione del concorrente dalla gara, invece, sarà disposta dalla stazione appaltante esclusivamente a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari). La finalità della disposizione è sicuramente quella di evitare l’esclusione dalla gara per mere carenze documentali &#8211; ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni &#8211; imponendo a tal fine un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (in tal senso, Ad. Pl. Cons. St. n. 16/2014 cit.). Sulla base di tale disposizione, pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, assume rilievo l’effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e non le formalità né la completezza del contenuto della dichiarazione resa a dimostrazione del possesso dei predetti requisiti. Si conferma in tal modo l’orientamento giurisprudenziale a tenore del quale occorre dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l’esclusione dalla gara potrà essere disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito. Sotto tale profilo, la novella in esame sembra finalizzata, altresì, alla deflazione del contenzioso derivante da provvedimenti di esclusione dalle gare d’appalto, per vizi formali – cui non corrisponda l’interesse sostanziale alla reale affidabilità del concorrente – sulle dichiarazioni rese dai partecipanti, con conseguente possibile riduzione dei casi di annullamento e di sospensione dei provvedimenti di aggiudicazione, ciò che, peraltro, si desume dalla collocazione dello stesso art. 39, nel Titolo IV del d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014, dedicato alle «misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico», come sopra già accennato”.</p>
<p>Ciò premesso in termini generali in ordine alla ratio della nuova disposizione, ritiene il Collegio di dover aderire all’orientamento interpretativo secondo cui la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006 possa essere applicata non solo quando il concorrente che sia incorso in un’irregolarità essenziale decida di avvalersi del soccorso istruttorio, integrando o regolarizzando la dichiarazione resa, ma anche nell’ipotesi in cui questi, non avvalendosi del soccorso istruttorio, venga escluso dalla procedura di gara.</p>
<p>Questo Collegio è consapevole che l’Anac ha adottato una diversa lettura ermeneutica, rilevando che “La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva. (…) In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. All’incameramento, in ogni caso, non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio” (in senso adesivo, si veda l’ordinanza cautelare del Tar Emilia-Romagna, Parma, n. 142 del 2015)</p>
<p>Tuttavia, il Tribunale ritiene di non poter condividere questa soluzione interpretativa per le seguenti ragioni.</p>
<p>In primo luogo, soccorre l’argomento testuale. Il comma 2 bis dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, infatti, chiarisce che è la mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni sostitutive volte ad accertare i requisiti di partecipazione alle procedure di gara, in sé per sé considerate, ad obbligare il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.</p>
<p>Qualora l’irregolarità in cui è incorso il concorrente sia essenziale, infatti, la disposizione prevede, da un lato, il pagamento della sanzione pecuniaria nell’importo stabilito dal bando di gara e garantito dalla cauzione provvisoria, dall’altro, che la stazione appaltante assegni al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Se poi il termine decorre inutilmente, senza che il concorrente provveda alla regolarizzazione o integrazione richiesta, questi verrà altresì escluso dalla procedura di gara.</p>
<p>In conclusione, appare evidente dalla lettera della disposizione che l’essenzialità dell’irregolarità determina in sé per sé l’obbligo del concorrente di pagare la sanzione pecuniaria prevista dal bando, a prescindere dalla circostanza che questi aderisca o meno all’invito, che la stazione appaltante deve necessariamente fargli, di sanare detta irregolarità.</p>
<p>Solamente quando l’irregolarità non è essenziale, il concorrente non è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria e la stazione appaltante al soccorso istruttorio.</p>
<p>L’esclusione, invece, è una conseguenza sanzionatoria diversa e in parte autonoma da quella pecuniaria, nel senso che il concorrente vi incorrerà solamente in caso di mancata ottemperanza all’invito alla regolarizzazione da parte della stazione appaltante.</p>
<p>In secondo luogo, ritiene il Collegio che questa lettura ermeneutica sia avvalorata dalla ratio della disposizione esaminata, la quale, come si è detto, è da ravvisare, indubbiamente, nell’esigenza di superare le incertezze interpretative e applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante la procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio, che è diventato doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive, anche “essenziale”.</p>
<p>Il legislatore, insomma, ha voluto evitare, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell&#8217;ammissione alla gara delle offerte presentate, esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali, imponendo un&#8217;istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, e autorizzando la sanzione espulsiva solo quale conseguenza dell’inosservanza, da parte dell&#8217;impresa concorrente, all&#8217;obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante.</p>
<p>In tal modo, si è proceduto alla dequalificazione delle irregolarità dichiarative da fattori escludenti a carenze regolarizzabili.</p>
<p>Proprio per questo – e in particolare per garantire la serietà delle offerte presentate, per favorire la responsabilizzazione dei concorrenti, per evitare spreco di risorse – il nuovo comma 2 bis dell’art. 38 citato ha introdotto una sanzione pecuniaria, che non è alternativa e sostitutiva rispetto all’esclusione, ma colpisce l’irregolarità essenziale, in sé per sé considerata, indipendentemente dal fatto che essa venga successivamente sanata o meno dall’impresa interessata (in tal senso si veda anche la relazione del Procuratore Generale della Corte dei Conti alla’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, secondo cui appunto “la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all’invito a regolarizzare”).</p>
<p>L’introduzione della sanzione pecuniaria, in caso di irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive, quindi, contribuisce a garantire la celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti, in un’ottica di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, a cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede.</p>
<p>L’esclusione, invece, consegue all’effettiva mancanza dei requisiti di partecipazione o, comunque, alla mancata regolarizzazione e integrazione delle dichiarazioni carenti.</p>
<p>Il Tribunale osserva, infine, che da ultimo l’Anac, con il comunicato del 23.3.2015, ha nuovamente “affrontato il tema del giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e la lettera dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione”. Nel richiamato comunicato, il Presidente dell’Anac ha chiarito che la lettura interpretativa fornita dalla determinazione n 1 del 2015 “si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione”.</p>
<p>In proposito, rileva il Collegio che nessun contrasto è ravvisabile tra la lettura interpretativa dell’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui la sanzione ivi prevista è dovuta in caso di irregolarità essenziali ancorchè l’impresa concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio della stazione appaltante, e la direttiva 2014/24/UE, la quale è stata adotta il 26.2.2014 e secondo quanto disposto dall’art. 92 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 17.4.2014. Ancorché il termine di recepimento previsto dall’art. 90 della medesima direttiva (il 18.4.2016) non sia ancora scaduto ed essa non sia self executing, infatti, la direttiva in esame, pur non potendo trovare applicazione diretta nell’ordinamento giuridico, ha comunque una rilevanza giuridica, imponendo quantomeno un vincolo di interpretazione conforme del diritto nazionale.</p>
<p>Nel caso di specie, il considerando n. 84 prevede che “l’offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l’appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti complementari o parte di essi se ritengono che ciò sia necessario per il buon andamento della procedura”.</p>
<p>L’art. 56 della direttiva, rubricato “Principi generali”, poi, al comma 3, stabilisce che “Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”.</p>
<p>Infine, l’art. 59, rubricato “Documento di gara unico europeo”, prevede, al comma 4, che “l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura”.</p>
<p>In conclusione, la direttiva 2014/24/UE prevede, da un lato, la facoltà della stazione appaltante di richiedere, in qualsiasi momento della procedura di gara, tutti i documenti complementari o parte di essi ritenuti necessari e, dall’altro, la facoltà di effettuare il soccorso istruttorio, invitando gli operatori economici partecipanti alla procedura a presentare, integrare o completare le dichiarazioni e le produzioni effettuate entro un congruo termine. Tuttavia, la direttiva in esame, ancorchè non subordini l’esercizio di detta facoltà al pagamento di una sanzione pecuniaria, ma solamente all’osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza, non esclude né bandisce come illegittima detta possibilità.</p>
<p>La lettura interpretativa dell’art. 38, comma 2 bis, citato nel senso prospettato dalla società ricorrente – che peraltro come si è visto sarebbe contraria alla lettera della disposizione normativa stessa – quindi, non può giustificarsi neanche alla luce del vincolo interpretativo derivante appunto dal diritto dell’Unione europea.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni svolte, la censura sollevata dalla società ricorrente è infondata, in quanto ben ha fatto la stazione appaltante ad esigere il pagamento della sanzione di cui al comma 2 bis dell’art. 38 citato, indipendentemente della volontà, manifestata dalla società concorrente, di non aderire al soccorso istruttorio.</p>
<p>È vero che, nel caso di specie, quando ha incamerato la cauzione provvisoria a titolo di pagamento della sanzione in questione, il comune dell’Aquila aveva già escluso la società ricorrente. Tuttavia, resasi conto dell’applicabilità della disposizione citata, con l’atto gravato, la stazione appaltante ha deciso di rivedere il proprio provvedimento di esclusione, concedendo alla società concorrente il termine di 10 giorni per l’integrazione del presunto requisito di capacità tecnica mancante. Peraltro, la nota gravata, nell’irrogare la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, ha chiarito che, in caso di esito positivo del soccorso istruttorio, avrebbe rivisto il provvedimento di esclusione e riammesso in gara la società concorrente.</p>
<p>2.2. Con un ulteriore motivo di ricorso, la Cogepa Spa ha lamentato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla stazione appaltante, i progettisti incaricati erano in possesso dei requisiti di capacità tecnica e l’esclusione era stata disposta solamente a causa dell’erronea indicazione di categorie di lavori diverse da quelle richieste dal bando di gara. Di conseguenza, la stazione appaltante non avrebbe potuto applicare la sanzione ex art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto l’irregolarità non era essenziale.</p>
<p>La sollevata censura pone un secondo problema interpretativo dell’art. 38, comma 2 bis, citato, volto a chiarire cosa debba intendersi per “irregolarità essenziale”.</p>
<p>In proposito, osserva il Collegio che l’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2015 non specifica alcunché in ordine al concetto di essenzialità delle irregolarità, lasciando alle singole stazioni appaltanti il compito di individuare i casi nei quali è consentita la produzione, l’integrazione e la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni di cui all’art. 38, commi 1 e 2, ovvero degli altri requisiti di partecipazione ai sensi dell’estensione operata dal comma 1 ter dell’art. 46, secondo cui “le disposizioni di cui all&#8217;articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”.</p>
<p>Come chiarito dall’Anac nella determinazione n. 1 del 2015, “è ragionevole ritenere che, con la nozione di irregolarità essenziale, il legislatore abbia voluto riferirsi ad ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre all’omissione e all’incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati dallo stesso art. 38, comma 1, del Codice. Tale interpretazione si desume, oltre che dalla ratio sottesa alla norma – che, peraltro, nel prevedere una specifica sanzione pecuniaria, intende realizzare l’obiettivo di evitare che a fronte della generale sanabilità delle carenze e delle omissioni, gli operatori siano indotti a produrre dichiarazioni da cui non si evinca il reale possesso dei singoli requisiti generali e l’esatta individuazione dei soggetti che devono possederli – anche da un dato testuale della medesima, che assume maggior pregnanza da una lettura sistematica dei primi due periodi del citato comma 2-bis. Infatti, nel secondo periodo della norma appena richiamata è espressamente stabilito che nei casi di irregolarità essenziale «la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere». L’espresso riferimento al contenuto delle dichiarazioni ed ai soggetti che le devono prestare, rende palese l’intento del legislatore di estendere l’applicazione della norma a tutte le carenze – in termini di omissioni, incompletezze e irregolarità – riferite agli elementi ed alle dichiarazioni di cui all’art. 38 nonché agli aspetti relativi all’identificazione dei centri di imputabilità delle dichiarazioni stesse”.</p>
<p>Per quanto attiene al contenuto – chiarisce l’Anac – “eventuali irregolarità nella relativa dichiarazione devono ritenersi essenziali in quanto incidenti sull’individuazione del requisito in capo all’impresa stessa (ovvero ai soggetti operanti al suo interno). (…) In sintesi le carenze essenziali riguardano l’impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 dell’art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti (indicati dallo stesso articolo)”.</p>
<p>Ciò che si verifica nei casi in cui, tra l’altro, la dichiarazione sussista, ma dalla medesima non si evinca se il requisito di partecipazione (sia esso di natura generale o di natura speciale) sia posseduto o meno.</p>
<p>Il Collegio ritiene di poter condividere questa interpretazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, in cui la dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica da parte dei progettisti incaricati era stata resa, ma da essa non emergeva la sussistenza di detto requisito in capo ad uno di essi, in quanto la qualificazione era stata riferita a categorie di lavori diverse da quelle indicate nel bando, l’irregolarità in cui era incorsa la società concorrente è stata correttamente qualificata essenziale. Dalla dichiarazione resa, infatti, non si evinceva la sussistenza del requisito richiesto, ossia la qualificazione per tutte le categorie di lavorazione previste dal bando.</p>
<p>La circostanza che detto requisito fosse in realtà posseduto, dedotta dalla società ricorrente, è dunque priva di rilievo, sia perché la sanzione pecuniaria mira proprio a colpire la dichiarazione incompleta e irregolare, sia perché altrimenti il soccorso istruttorio non sarebbe stato neanche possibile e la società non avrebbe potuto essere riammessa in gara.</p>
<p>3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.</p>
<p>Attesa la novità delle questioni, possono compensarsi le spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bruno Mollica, Presidente</p>
<p>Maria Abbruzzese, Consigliere</p>
<p>Lucia Gizzi, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 25/11/2015</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-25-11-2015-n-784/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.784</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Balucani Provincia di Biella (Avv. P. Scaparone) c. Legambiente (Avv.ti M. Contaldi, C. Dal Piaz, C. Servetti) ed altri Ambiente – Rifiuti – Smaltimento &#8211; ATO – Principio di autosufficienza – Natura – Obiettivo dell’azione amministrativa – Divieto di smaltire rifiuti provenienti da altri ambiti territoriali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Balucani<br /> Provincia di Biella (Avv. P. Scaparone) c. Legambiente (Avv.ti M. Contaldi, C. Dal Piaz, C. Servetti) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Rifiuti – Smaltimento &#8211; ATO – Principio di autosufficienza – Natura – Obiettivo dell’azione amministrativa – Divieto di smaltire rifiuti provenienti da altri ambiti territoriali – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il principio di autosufficienza dell’ambito territoriale ottimale nello smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, stabilito dall’art. 182, comma 3, del D.lgs. 152/2006, non si sostanzia nel divieto di smaltimento di rifiuti provenienti da altri ambiti territoriali. L’autosufficienza, infatti, si atteggia come fine dell’azione amministrativa e dunque come obiettivo da perseguire, non già come presupposto di legittimità dell’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Provincia di Biella, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Legambiente &#8211; Associazione Ambientalistica Nazionale, Legambiente Piemonte, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Contaldi, Claudio Dal Piaz, Chiara Servetti, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Vallino Rossana, Padoan Brunella, Godio Gian Pier Battista, Marangon Lorenzo, Gallico Emanuele, Fariello Savina, Alba Riva, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Contaldi, Claudio Dal Piaz, Chiara Servetti, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63; Cei Simonetta, Cavaglia&#8217; S.p.A., Comune di Cavaglia&#8217;; Societa&#8217; Asrab, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cinzia Picco, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; Regione Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanna Scollo, Gabriele Pafundi, Ilaria Chesta, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14 Sc A/4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE II n. 01217/2008, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI COMPATIBILITA&#8217; AMBIENTALE DEL PROGETTO DI RIMODELLAMENTO DISCARICA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati Scaparone, Nilo su delega di Picco e Sivieri su delega di Pafundi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto dinanzi al TAR Piemonte Legambiente Nazionale, unitamente a Legambiente Piemonte e ad alcuni soggetti che si sono qualificati come residenti nella zona, hanno impugnato le determinazioni del dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Biella assunte in data 2.8.2007, recanti i nn. 2636 e 2638, con le quali l’Amministrazione provinciale, all’esito di una conferenza di servizi, ha concluso il procedimento finalizzato alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche, relativamente al progetto denominato “Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bireattore” presentato dalla S.p.a. A.S.R.A.B. che gestisce una discarica in territorio del Comune di Cavaglià.<br />	<br />
Più precisamente con atto n. 2636 veniva adottata la determinazione conclusiva del procedimento svolto in conferenza di servizi; con successivo atto n. 2638 veniva poi espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto e approvato il progetto stesso con conseguente nuova “autorizzazione integrata ambientale”, autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti (ai sensi dell’art.210 d.lgs. n.152/2006), autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell’art.269 d.lgs.cit.), e autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in rete fognaria (ai sensi dello stesso d. lgs.).<br />	<br />
Sulla premessa che la discarica gestita da A.S.R.A.B. è adiacente ad altra discarica di proprietà della società Cavaglià s.p.a., e che le due discariche sono sostanzialmente un unico complesso essendo divise solo da una parete, cosicchè la sopraelevazione dell’una comporta necessariamente la sopraelevazione dell’altra, i ricorrenti deducevano con il ricorso introduttivo, notificato il 15.11.2007, una serie di censure nei confronti della determinazione n.2636, ed altre censure nei confronti della determinazione n.2638.<br />	<br />
Al ricorso introduttivo seguivano motivi aggiunti notificati il 17.1.2008; ulteriori motivi aggiunti venivano notificati in data 10.3.2008.<br />	<br />
Pronunciandosi sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti con sentenza 26 maggio 2008, n.1217 il TAR adito così decideva:<br />	<br />
a) dichiarava il difetto di legittimazione al ricorso di Legambiente Piemonte e dei soggetti qualificatisi come residenti;<br />	<br />
b) dichiarava altresì la inammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” effettuato dal Comune di Cavaglià;<br />	<br />
c) accoglieva il ricorso avendo esaminato tutti i motivi di impugnativa dedotti e ritenuto fondati:<br />	<br />
(quanto alla determinazione n.2636)<br />	<br />
-il motivo sub 1) con il quale si deduceva l’illegittimità della determinazione per violazione dell’art.4 L.R.Piemonte n.40/1998, nell’assunto che la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto riferirsi all’intero complesso e non alla sola discarica<br />
-il motivo sub 2), nella parte in cui denunciava eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento, con riferimento al fatto che l’ampliamento della discarica non rispetta il principio di autosufficienza locale nello smaltimento<br />
(quanto alla determinazione n.2638)<br />	<br />
-il motivo sub 4) ove si deduceva la violazione dell’art.9, comma 1, lett.d), e dell’art.14 d.lgs. n.36/2003, perché le autorizzazioni impugnate sono state rilasciate senza la prestazione da parte di A.S.R.A.B. s.p.a. della garanzia della durata trentenna<br />
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la Provincia di Biella censurando le motivazioni addotte a fondamento dell’accoglimento.<br />	<br />
Ha proposto altresì appello incidentale autonomo A.S.R.A.B. s.p.a., la quale ha svolto tesi difensive analoghe a quelle della Provincia.<br />	<br />
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio proponendo intervento “ad adiuvandum”.<br />	<br />
Ha poi proposto appello incidentale Legambiente Nazionale, unitamente a Legambiente Piemonte e agli altri ricorrenti in primo grado, i quali hanno censurato il capo della sentenza concernente il difetto di legittimazione a ricorrere di Legambiente Piemonte e dei residenti, ed hanno riproposto i motivi di ricorso dedotti in primo grado e ritenuti infondati, che possono essere così riassunti:<br />	<br />
1) incompetenza della Provincia a rilasciare la autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del d.lgs. n.152/2006;<br />	<br />
2) violazione dell’art.14 bis della legge n.241/1990 per la considerazione che, con riferimento alla procedura di impatto ambientale, la conferenza di servizi avrebbe omesso di considerare l’ipotesi zero;<br />	<br />
3) violazione della deliberazione della Giunta regionale 11.11.2002, n.14-7623 e del Piano qualità dell’aria della Provincia di Biella, in relazione al fatto che il rispetto dei limiti di qualità dell’aria nella zona ove si trova la discarica è appena inferiore alla soglia di allarme;<br />	<br />
4) violazione del Piano territoriale provinciale, in quanto consentirebbe le sole infrastrutture ecologiche esistenti ed in progetto;<br />	<br />
5) violazione dei requisiti prescritti dal d.lgs. n.36/2003 e del Piano regionale tutela delle acque, stante che la discarica è priva di barriera geologica naturale delle sponde;<br />	<br />
6) violazione del Programma rifiuti della Provincia di Biella, in relazione al diverso trattamento previsto dal progetto in contestazione per i rifiuti conferiti. <br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 2.12.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Va anzitutto esaminata la eccezione di inammissibilità dell’appello principale della Provincia sollevata nel controricorso e nei successivi atti difensivi di Legambiente, per essere stato notificato l’appello solo in data 18.2.2009, ovvero oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza appellata, avvenuta in data 26.5.2008.<br />	<br />
L’eccezione deve essere disattesa.<br />	<br />
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Legambiente, nella fattispecie in esame non trova applicazione il rito abbreviato di cui all’art.23 bis legge n.1034 del 1971, giacchè esso ha sì per oggetto i giudizi in tema di provvedimenti relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità, ma, secondo quanto si desume dalla formulazione della norma, solo per i casi in cui il giudizio verta sulle procedure di scelta del soggetto esecutore delle opere, ovvero sui procedimenti di occupazione e/o espropriazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere stesse.<br />	<br />
2. Affrontando poi, sempre in via preliminare, la questione della legittimazione dei ricorrenti in primo grado, va condiviso l’appello incidentale di Legambiente ove si censura la statuizione del TAR che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva sia di Legambiente Piemonte che delle persone fisiche ricorrenti.<br />	<br />
2.1 Quanto a Legambiente Piemonte, nella stessa sentenza di primo grado si riconosce, in linea con la prevalente giurisprudenza, che la legittimazione spetta non soltanto alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale individuate con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 13 L 8 luglio 1986, n.349, ma anche alle articolazioni regionali di tali associazioni, purchè rappresentative dell’interesse pregiudicato dall’atto impugnato. E la richiesta rappresentatività non può essere di certo negata nella fattispecie in esame, posto che lo statuto di Legambiente prevede espressamente all’art.24 che la rappresentanza in giudizio è attribuita non solo al presidente nazionale, ma anche ai “presidenti regionali”; né può dubitarsi che Legambiente regionale abbia un interesse concreto e diretto a contestare l’ampliamento di una discarica che insiste proprio sul territorio di sua competenza.<br />	<br />
2.2 Quanto poi alle persone fisiche ricorrenti in primo grado, anche per esse non può essere esclusa la legittimazione a ricorrere, e ciò in linea con l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la legittimazione in materia ambientale va riconosciuta in base al criterio della “prossimità dei luoghi interessati”, ovvero della sussistenza di uno “stabile collegamento” con la zona interessata dalla realizzazione dell’opera (cfr. da ultimo Cons.St. VI, 16 settembre 2011, n.5192).<br />	<br />
3. Passando all’esame dei motivi di gravame prospettati con l’appello principale della Provincia di Biella, e con l’appello incidentale autonomo di A.S.R.A.B. s.p.a. (che sono sostanzialmente coincidenti), va anzitutto dato atto che nelle more del giudizio la società ha presentato la garanzia trentennale per la fase di post-chiusura della discarica (come si evince dalla documentazione depositata in atti dalla società), sì che non ha più ragion d’essere la doglianza del ricorso introduttivo (fatta propria dal TAR) con la quale era stata eccepita la insufficienza della garanzia quinquennale. <br />	<br />
Al riguardo la difesa di Legambiente contesta che la sopravvenuta prestazione di garanzia trentennale possa esplicare effetti di sanatoria osservando che ”la legittimità degli atti impugnati va valutata all’epoca della proposizione del ricorso”, e che occorrerebbe una nuova “autorizzazione unica” con effetto ex nunc.<br />	<br />
Ma siffatte obiezioni sono prive di pregio. Dovendosi infatti valutare nel presente giudizio la fondatezza dei motivi di censura prospettati nei confronti degli atti impugnati, e ciò per l’effetto devolutivo dell’appello, non si può non prendere atto che relativamente al motivo concernente la insufficiente prestazione di garanzia è venuta meno la materia del contendere; d’altra parte deve convenirsi che la prestazione della garanzia trentennale, realizzando una condizione richiesta ai fini della validità della “autorizzazione unica”, viene a produrre un effetto di sanatoria in ordine alla medesima.<br />	<br />
4. Gli altri due motivi di impugnativa della sentenza di primo grado attengono rispettivamente:<br />	<br />
a) al procedimento che ha condotto al giudizio di compatibilità ambientale del progetto di “rimodellamento” della discarica ed alla approvazione del progetto;<br />	<br />
b) alla asserita violazione del principio di autosufficienza delle discariche.<br />	<br />
Entrambi i motivi di gravame meritano adesione.<br />	<br />
4.1 Nell’assunto che la V.I.A. avrebbe dovuto essere riferita all’intero complesso costituito, non solo dalla discarica gestita da A.S.R.A.B s.p.a., ma anche da quella ad essa adiacente gestita dalla società Cavaglià –stante il legame materiale e funzionale intercorrente tra le due, il primo giudice ha ritenuto, anche alla luce di quanto stabilito dall’art.4, comma 5, L.R. n.40/1998, che la V.I.A. avrebbe dovuto “riferirsi in modo unitario a tutte le opere necessarie per la realizzazione del progetto presentato da A.S.R.A.B. s.p.a. comprese quelle che investivano direttamente la discarica di Cavaglià s.p.a.”; in ogni caso non risulterebbe dimostrato che in sede di Conferenza di servizi, che ha preceduto le determinazioni oggetto di impugnativa, vi sia stata la consapevolezza che l’impianto di A.S.R.A.B. s.p.a. fosse contiguo all’altro.<br />	<br />
E’ bensì vero che la richiamata norma regionale impone una valutazione congiunta dei progetti tra loro collegati, ma tale valutazione è stata sostanzialmente effettuata. Giova infatti osservare che anche per la discarica adiacente a quella in contestazione era stata presentata analoga istanza di autorizzazione per interventi di “rimodellamento”, ed anche se essa ha dato luogo ad un distinto e separato procedimento, nondimeno entrambi i procedimenti hanno seguito uno svolgimento congiunto, nel senso che le sedute per l’esame delle due istanze –sia quelle dell’Organo tecnico provinciale riunito con il Comitato tecnico provinciale per i problemi ambientali, sia quelle della Conferenza di servizi- si sono tenute nelle medesime giornate, e le Amministrazioni partecipanti hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale nella piena consapevolezza della contiguità delle due discariche e della loro interdipendenza, come si evince dal verbale della seduta della conferenza di servizi del 14.11.2006 (doc.n.8 prodotto dalla difesa della Provincia)..<br />	<br />
Che la relazione tra i due impianti fosse ben presente in sede di valutazione dei due progetti risulta<br />	<br />
incontestabile, posto che le sedute della Conferenza di servizi e degli Organi tecnici provinciali relative alle domande dei soggetti gestori delle due discariche sono state convocate negli stessi giorni ed i soggetti partecipanti a detti organismi sono stati sempre i medesimi (cfr. in particolare, oltre al verbale delle sedute della Conferenza del 14.11.2006, i verbali delle sedute del 12.6.2007 e del 3.7.2007: doc.i nn.8 e 9 della Provincia).<br />	<br />
In definitiva, anche prescindendo dai rilievi prospettati dall’appellante Provincia tesi ad escludere il riconoscimento della unitarietà strutturale e funzionale delle due discariche ai fini della applicazione dell’art.4, comma 5, L.R. n.40/1998, deve concludersi che l’istruttoria delle due istanze è stata sostanzialmente unitaria, avendo presente la contiguità dei due impianti. Dal che consegue la infondatezza della censura dedotta con il ricorso introduttivo che si appuntava sulla denunciata carenza del procedimento. <br />	<br />
4.2 Con l’altro motivo di gravame la sentenza di primo grado è stata impugnata per la parte in cui ha condiviso la censura del ricorso introduttivo ove si deduceva la violazione del principio sancito dall’art. 182 d.lgs. n.152/2006 della “autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali”; e ciò in quanto l’ampliamento, o modellamento, della discarica A.S.R.A.B. sarebbe stato progettato per ospitare rifiuti provenienti da altre Provincie, e segnatamente dalla Provincia di Torino, anziché per soddisfare bisogni di smaltimento del territorio biellese.<br />	<br />
Al riguardo si osserva che non è stata oggetto di considerazione la circostanza che sin dal 2004 la discarica ha ricevuto anche i rifiuti provenienti dal territorio di Torino, e che la stessa Provincia di Biella, dopo aver autorizzato il “rimodellamento” della discarica, ha approvato un protocollo di intesa con il quale ha accettato di ricevere nel 2007 i rifiuti prodotti nel bacino torinese.<br />	<br />
Non può anzitutto essere condivisa la portata attribuita, nella sentenza impugnata, al principio di autosufficienza quale statuito dall’art.182 d.lgs. cit : vale a dire la sua sostanziale identificazione con il divieto di smaltimento di rifiuti provenienti da altre Regioni. La stessa formulazione dell’art. 182, 3° comma, (“lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento… al fine di : a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali…”) fa intendere che l’autosufficienza si atteggia come “fine” dell’azione amministrativa e dunque come un obiettivo da perseguire, e non già come presupposto di legittimità della autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti. Ben diversa avrebbe dovuto essere la formulazione della norma se avesse voluto imporre un divieto vero e proprio, come si può agevolmente desumere dal successivo 5° comma che così si esprime per sancire quello che è un divieto vero e proprio di smaltimento di rifiuti :“è vietato smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti”.<br />	<br />
Quest’ultima disposizione consente anche di concludere che il divieto opera semmai per i rifiuti provenienti da altre Regioni e non già per quelli trattati all’interno dello stesso ambito regionale.<br />	<br />
Non sussiste poi il prospettato difetto di istruttoria.<br />	<br />
Diversamente da quanto sostenuto da Legambiente la circostanza che la discarica A.S.R.A.B. fosse servita anche per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal territorio della provincia di Torino non era affatto ignorata nel corso del procedimento che ha condotto alla adozione della determinazione impugnata, com’è dimostrato tra l’altro dal verbale della riunione congiunta dell’Organo tecnico e del Comitato tecnico provinciale per i problemi ambientali tenutosi il 17.10.2006, nella quale si fa espresso riferimento agli impegni assunti per il trattamento di rifiuti provenienti da altre Provincie (vedi pag. 3 del verbale).<br />	<br />
Il vero è –secondo quanto si evince dagli atti di causa- che la decisione di intervenire sulla discarica attraverso il progetto di “rimodellamento” è stata sollecitata dall’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) locale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale e provinciale, per fronteggiare il fabbisogno di smaltimento del territorio biellese per gli anni futuri.<br />	<br />
In particolare, quanto all’accordo intercorso con la Provincia di Torino recepito dalla delibera della Giunta provinciale di Biella 28.9.2007, n.277 –che secondo la sentenza di primo grado “non risulta che è…stato oggetto di effettiva considerazione”-, detto accordo prevede che i quantitativi di rifiuti di cui è previsto il conferimento da parte della Provincia di Torino “restano comunque subordinati alle effettive disponibilità di trattamento e successivo smaltimento dell’impianto e possono essere ridotti o azzerati a seconda delle variazioni che dovesse subire la succitata disponibilità, che deve sempre privilegiare il bacino di appartenenza”; al tempo stesso è previsto che la Provincia di Biella acquisti “il diritto alla restituzione alla Provincia di Torino di identica quantità di rifiuti effettivamente conferita presso il polo tecnologico A.S.R.A.B. e successivamente smaltita presso la discarica al servizio del medesimo”.<br />	<br />
In definitiva anche il contenuto di tale accordo dimostra la piena corrispondenza dell’ampliamento dell’impianto alle esigenze del territorio biellese, dal momento che la disponibilità concessa alla Provincia di Torino non solo risulta subordinata al soddisfacimento delle proprie esigenze di smaltimento, ma è stata consentita in vista della possibilità di usufruire di analoga disponibilità in una fase successiva.<br />	<br />
5. Stante la fondatezza dell’appello principale della Provincia e dell’appello incidentale autonomo di A.S.R.A.B.s.p.a., debbono essere esaminati i motivi riproposti con l’appello incidentale di Legambiente.<br />	<br />
Tali motivi sono infondati per le considerazioni che seguono (con le quali si ribadiscono le conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo grado).<br />	<br />
5.1 Quanto alla denunciata incompetenza della Provincia circa il rilascio della autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento, è bensì vero che alla stregua dell’art.208 del codice dell’ambiente la competenza spetterebbe alla Regione, ma nella fattispecie la Regione Piemonte ha delegato l’esercizio di tale funzione alla Provincia (in tal senso deve leggersi l’art.5, 1° comma, lett. c, L.R. n.44/20000; art.3, 1°comma, lett.h), L.R. n.24/2002; art.2, 1° comma, lett.i), D.Lgs. n.59/2005). D’altra parte l’attribuzione alle Regioni di una funzione amministrativa comporta il riconoscimento a queste della corrispondente potestà legislativa sulla funzione stessa.<br />	<br />
5.2 Non si condivide la tesi del mancato esame della cd. ipotesi zero (contemplata dall’art.14 bis, 3° comma,L. n.241/1990), vale a dire delle conseguenze legate alla mancata realizzazione dell’intervento, poiché tale problema è stato oggetto dei chiarimenti forniti in fase istruttoria da A.S.R.A.B. a seguito della richiesta della Provincia.<br />	<br />
5.3 Con riferimento alla asserita violazione della delibera della Giunta regionale 11.11.2002,n.14-7623 e del Piano qualità dell’aria della Provincia di Biella, Legambiente ha ribadito che l’ampliamento dell’impianto e le nuove modalità di gestione mediante bireattore per la produzione di biogas comportano necessariamente una maggiore emissione di sostanze inquinanti, con conseguente aggravamento del bilancio ambientale dell’area; ma di fronte alla dimostrazione, da parte della Provincia, che il progetto prevede misure compensative in grado di mantenere il bilancio ambientale positivo, è mancata la prova del contrario.<br />	<br />
5.4 Non si ravvisa la dedotta violazione del Piano territoriale provinciale, secondo il quale sarebbero permesse solo le infrastrutture ecologiche, non soltanto perché le previsioni del Piano non contengono una effettiva limitazione delle infrastrutture realizzabili nella zona di Cavaglià, ma anche perché non può essere negata tale qualificazione ad una discarica che utilizzando un sistema tecnologico innovativo, determina la degradazione biologica dei rifiuti e produce biogas in maniera controllata.<br />	<br />
5.5 Con riferimento alla dedotta carenza dei requisiti prescritti dal d.lgs. n.36/2003 ed alla violazione del Piano regionale di tutela delle acque, la sentenza di primo grado ha riconosciuto che la “barriera geologica” –secondo quanto descritto nella relazione tecnica allegata- è stata completata artificialmente “attraverso un sistema barriera di confinamento” (in conformità di quanto previsto dall’allegato 1 del d.lgs. n.36/2003), sì che assicura una protezione equivalente a quella “naturale”, ed egualmente garantite sono le condizioni di impermeabilizzazione.<br />	<br />
Nella riproposizione del motivo di gravame non vengono addotti elementi validi a contrastare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado: deve pertanto ritenersi insussistente la asserita violazione del d.lgs. n.36/2003, come pure il connesso rischio di inquinamento delle acque per l’assenza dei requisiti previsti da detto decreto.<br />	<br />
5.6 Infine è privo di pregio l’ultimo motivo con il quale viene ribadita la violazione del Programma rifiuti della Provincia di Biella, e segnatamente dell’art. 5.4 e art.5.3, non essendo prevista la nuova modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti (che, anziché essere essiccati, vengono umidificati con il ricircolo dell’acqua percolata dalla discarica, eventualmente integrata con quella proveniente dal bacino di raccolta delle acque di dilavamento meteoriche afferente alla discarica, al fine della produzione di biogas utilizzato per la produzione di energia elettrica mediante bireattore). Al riguardo infatti non possono che essere ribadite le conclusioni del primo giudice laddove ha evidenziato che la introduzione della tecnologia del bireattore non comporta la modificazione dei rifiuti ammessi in discarica, e che nella stessa relazione redatta dall’ARPA è precisato che “la tipologia di rifiuti smaltiti avrebbe le stesse caratteristiche (classificazione codici C.E.R.) di quelli già presenti, costituiti da bioessiccato”.<br />	<br />
6. Alla stregua delle considerazione che precedono debbono essere accolti l’appello principale della Provincia e l’appello incidentale autonomo di A.S.R.A.B s.p.a., e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinto il ricorso introduttivo di Legambiente; l’appello incidentale di Legambiente ed altri deve essere invece accolto limitatamente al profilo della legittimazione a ricorrere di Legambiente Piemonte e dei residenti. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull&#8217;appello principale della Provincia, come in epigrafe proposto, nonché sull’appello incidentale autonomo di A.S.R.A.B s.p.a., li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; accoglie altresì l’appello incidentale di Legambiente limitatamente al profilo della legittimazione a ricorrere .<br />	<br />
Spese compensate<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2005 n.784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-25-7-2005-n-784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-25-7-2005-n-784/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-25-7-2005-n-784/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2005 n.784</a></p>
<p>Pres. F. Mariuzzo, Est. S. Mielli Summa Costruzioni srl (avv. G. Fontana) contro Comune di Brescia (avv. F. Moniga) Urbanistica ed edilizia – Convenzioni urbanistiche – Natura degli obblighi Poiché le convenzioni urbanistiche precisano gli obblighi che il privato assume unilateralmente, in adempimento di un precetto di legge ed in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-25-7-2005-n-784/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2005 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-25-7-2005-n-784/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2005 n.784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Mariuzzo, Est. S. Mielli<br /> Summa Costruzioni srl (avv. G. Fontana)  contro Comune di Brescia (avv. F. Moniga)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica ed edilizia – Convenzioni urbanistiche – Natura degli obblighi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché le convenzioni urbanistiche precisano gli obblighi che il privato assume unilateralmente, in adempimento di un precetto di legge ed in conformità agli strumenti urbanistici, esse non presuppongono l’instaurazione di alcun vincolo di sinallagmaticità, sicché il privato non può lamentare che le prestazioni ivi assunte eccedano – originariamente o successivamente – gli oneri di urbanizzazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
Sezione staccata di Brescia</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 82 del 1992 proposto da:</p>
<p><b>SUMMA COSTRUZIONI S.r.l.</b><br />
rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Gianfranco Fontana ed elettivamente domiciliata in Brescia, via A. Diaz, n. 28 presso il suo studio</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BRESCIA</b><br />
rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Francesca Moniga con domicilio eletto in Brescia, C.tto S. Agata, n. 11/b presso l&#8217;Avvocatura civica</p>
<p>per  l’ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento dell&#8217;11.11.1991, n. 1332/86 di ingiunzione di pagamento degli oneri di urbanizzazione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato quale relatore, alla pubblica udienza del 24.6.2005 il dott. Stefano Mielli;<br />
Uditi i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Summa Costruzioni Srl l&#8217;8 luglio 1982 ha stipulato con il Comune di Brescia una convenzione per l&#8217;edificazione di ventisette alloggi assumendo l&#8217;obbligo di realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché di cedere aree per servizi pubblici e di realizzare le attrezzature ad esse inerenti.<br />
In particolare la convenzione prevedeva la realizzazione dei marciapiedi e dei passaggi pedonali necessari ad accedere agli edifici, degli spazi di parcheggio e sosta per i veicoli e degli spazi verdi al servizio degli edifici; degli spazi per la sistemazione dei container per la nettezza urbana; della rete fognaria secondaria e delle opere occorrenti per dotare le aree dei servizi dell&#8217;energia elettrica, del gas, dell&#8217;acqua e dell&#8217;illuminazione (art. 1). Relativamente alle opere di urbanizzazione secondaria la convenzione prevedeva la cessione delle aree per la realizzazione dei percorsi pedonali, dei marciapiedi (per mq. 555) e dei parcheggi (per mq. 450), oltre alla cessione di un&#8217;area di mq. 1534 a standard.<br />
Al momento del rilascio della concessione edilizia avvenuto il 5.10.1982, il Comune ha determinato il contributo di costruzione da versare nella misura complessiva di £. 124.718.650, di cui £. 19.449.224 per urbanizzazione primaria; £. 54.930.708 per urbanizzazione secondaria; £. 50.338.698 per contributo sul costo di costruzione.<br />
Le somme relative alle opere di urbanizzazione primaria (£. 19.449.224) non furono versate in quanto scomputate a fronte degli impegni assunti dal costruttore.<br />
Terminata l&#8217;esecuzione delle opere dedotte nella convenzione, le stesse hanno superato favorevolmente il collaudo disposto dall&#8217;Amministrazione comunale con atto del 5.7.1989.<br />
La ricorrente nel chiedere al Comune la presa in carico delle aree cedute e dei manufatti realizzati, con nota del 18.4.1991 lamentava l&#8217;erroneità della previsione originaria della convenzione che, in un allegato, riportava come opera da realizzare a cura del lottizzante una parte del collettore fognario principale (corrispondente a metri lineari 155) previsto da via Torino a via Genova, in quanto non essenziale per l&#8217;area edificata. Contestualmente affermava che, nonostante la mancata realizzazione di alcune opere previste dalla convenzione, la ricorrente non sarebbe stata comunque tenuta al versamento dei corrispondenti oneri di urbanizzazione primaria, in quanto la parte eseguita superava nel suo importo finale quella liquidata dal Comune.<br />
Quest’ultimo, rilevato che in sede di rilascio della concessione edilizia gli oneri di urbanizzazione primaria erano stati interamente scomputati e che la Summa Costruzioni Srl non aveva adempiuto all&#8217;esecuzione degli obblighi assunti in convenzione relativamente alla realizzazione di un tratto di fognatura e dell&#8217;illuminazione pubblica, con nota dell&#8217;11.11.1991 ha ingiunto il pagamento della somma di £. 23.635.467, corrispondente ai costi sostenuti dal Comune per la realizzazione delle opere non eseguite dalla ricorrente, dando corso alla presa in carico delle opere realizzate e delle aree cedute.<br />
Successivamente la somma contestata è stata riscossa mediante escussione della fideiussione prestata.<br />
Con ricorso notificato il 9 gennaio 1992 e depositato il successivo 23 gennaio 1992, il provvedimento dell&#8217;11.11.1991, n. 1332/86 di ingiunzione di pagamento degli oneri di urbanizzazione è stato impugnato per le seguenti censure:<br />
I) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, incongruità, vizio della causa, errore sui presupposti e travisamento dei fatti;<br />
II) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3, della legge 28 gennaio 1977, n. 10; eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità, illogicità, vizio della causa con richiesta di accertare gli effettivi importi dovuti quale contributo concessorio e di quelli dovuti per le opere di urbanizzazione e dei conferimenti di aree eseguiti. <br />
Nel ricorso viene anche formulata una richiesta di perizia avente ad oggetto la determinazione del valore complessivo delle prestazioni eseguite dalla ricorrente e delle aree cedute.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Brescia, chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.<br />
Con ordinanza n. 145 del 6 marzo 1992 è stata respinta l&#8217;istanza cautelare.<br />
Con ordinanza presidenziale n. 290 del 10.9.1997 è stata disposta l&#8217;acquisizione di documentazione dall&#8217;Amministrazione comunale.<br />
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La ricorrente lamenta l&#8217;incongruità della disciplina dei rapporti intercorrenti con il Comune previsti dalla convenzione urbanistica dell&#8217;8 luglio 1982 e la sostanziale sperequazione che, a proprio dire, sussisterebbe tra l&#8217;insieme degli obblighi dalla stessa assunti ed il vantaggio ricavato dal Comune.<br />
Più specificamente con il primo motivo deduce che erroneamente il Comune avrebbe considerato opere di urbanizzazione primaria la realizzazione di un tratto di fognatura e di alcuni punti luce dell&#8217;illuminazione pubblica esterni all&#8217;area oggetto di edificazione.<br />
Con il secondo motivo chiede dichiararsi come versato in difetto di causa e soggetto a ripetizione, ogni importo che superi la somma di £. 124.718.650 liquidata a titolo di contributo di costruzione, con particolare riferimento al valore delle aree cedute.<br />
Occorre premettere che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi di controversia sorta in relazione ad una  convenzione urbanistica (nella specie una convenzione di lottizzazione del 1982), anche se stipulata prima dell’entrata in vigore della legge stessa (cfr. Cass., SS.UU. 11 agosto 1997, n. 7452). <br />
Dalla lettura della convenzione urbanistica risultano peraltro chiaramente definiti gli obblighi posti a carico della ricorrente relativamente alle opere contestate: l&#8217;obbligo di realizzare l&#8217;illuminazione pubblica è previsto dall&#8217;art. 1, mentre l&#8217;obbligo di realizzare la fognatura risulta dagli allegati N ed M depositati in giudizio dall&#8217;Amministrazione comunale.</p>
<p>2. In ragione di tali circostanze il ricorso deve essere respinto.<br />
Infatti le convenzioni urbanistiche stipulate tra i privati e l&#8217;amministrazione hanno natura contrattuale disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante e resta pertanto esclusa la possibilità che l&#8217;Amministrazione o il privato, che a tale regolamentazione dei reciproci rapporti si sono assoggettati, possano legittimamente avanzare la pretesa di modificarne unilateralmente il contenuto.<br />
Inoltre vi è da osservare che nel sistema risultante dal combinato disposto dell’art. 28, quarto comma n.1), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli artt. 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è rinvenibile un principio che dia titolo al soggetto che ha stipulato una convenzione urbanistica con il Comune di non corrispondere al medesimo (in denaro, in aree cedute o in opere di urbanizzazione realizzate), beni di valore complessivamente superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’art.10 della legge n. 10 del 1977 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 1998, n. 807, con riferimento a convenzione di lottizzazione; Tar Lombardia, Milano, 10 maggio 2000, n. 3180; id. 25 giugno 2001, n. 4523) e, conseguentemente, in virtù della convenzione, il privato è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla rilevando che queste possano eccedere originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33).<br />
Le convenzioni hanno infatti lo scopo di precisare gli obblighi che il privato si assume unilateralmente, in adempimento di un precetto di legge ed in conformità agli strumenti urbanistici, senza che si instauri alcun vincolo di sinallagmaticità.<br />
Nel caso di specie, dunque, i ricorrenti non possono fondatamente dolersi che il Comune abbia preteso la realizzazione di alcune delle opere previste nella convenzione (la fognatura e l&#8217;illuminazione pubblica) seppure all’esterno dell’area lottizzata, oltre alla cessione di aree: gli obblighi assunti si sostanziano nel trasferimento delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto previsto dagli artt. 28 e seguenti della legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni che prevedono la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e la cessione gratuita di una quota delle aree necessarie per quelle di urbanizzazione secondaria, nonché l’assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria.<br />
Sotto tale profilo deve pertanto rilevarsi l&#8217;infondatezza delle censure con le quali, con entrambi i motivi di ricorso, la ricorrente lamenta l&#8217;incongruità economica degli oneri assunti nella convenzione e risulta pertanto non ammissibile la richiesta di una consulenza tecnica di ufficio atta a determinare il valore complessivo degli obblighi assunti con la cessione delle aree e l&#8217;esecuzione di opere.<br />
Parimenti infondata è l&#8217;ulteriore censura, contenuta nel primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l&#8217;erronea considerazione da parte del Comune quali opere di urbanizzazione primaria anziché secondaria, di un tratto di fognatura e di alcuni punti luce dell&#8217;illuminazione pubblica esterni all&#8217;area oggetto di edificazione.<br />
Sul punto vi è del pari da osservare che l&#8217;onere per la realizzazione di tali opere che, contrariamente a quanto dedotto consistono in opere di urbanizzazione primaria (cfr. l&#8217;elencazione tassativa di cui all&#8217;art. 4, lett. c ed f della legge 29 settembre 1964, n. 847), non è il frutto dell&#8217;unilaterale determinazione effettuata dal Comune, ma è il contenuto degli obblighi assunti dalla ricorrente nella convenzione: in quanto tale non soggiace alla necessità che le opere siano localizzate all&#8217;interno dell&#8217;area di intervento e la censura risulta pertanto priva di fondamento.<br />
Inoltre la stessa, proprio perché espressione del consenso in allora maturato tra le parti, preclude ogni efficacia sanante dell&#8217;inadempimento, esclude ogni acquiescienza o decadenza in capo al Comune per non aver contestato detta circostanza in sede di collaudo ed autorizza la puntuale contestazione successiva degli inadempimenti, di fatto intervenuta  antecedentemente alla presa in carico delle opere ed allo svincolo della fideiussione prestata. <br />
In definitiva il ricorso deve essere respinto.</p>
<p>3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, oltre ad oneri di legge, in € 1.500,00 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia &#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Brescia la somma liquidata in motivazione, oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa.</p>
<p>Così deciso, in Brescia, il 24 giugno 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Francesco Mariuzzo	&#8211;	Presidente <br />	<br />
Mauro Pedron		&#8211;	Giudice<br />	<br />
Stefano Mielli		&#8211;	Giudice est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-25-7-2005-n-784/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2005 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
