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	<title>7830 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 14/4/2020 n.7830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-14-4-2020-n-7830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-14-4-2020-n-7830/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 14/4/2020 n.7830</a></p>
<p>MAMMONE GIOVANNI Pres., D&#8217;ANTONIO ENRICA rel. Pubblico impiego: per spettanza, misura e decorrenza della pensione ex. artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 sussiste la giurisdizione Corte dei Conti. Giurisdizione e competenza- Pubblico impego- spettanza, misura e decorrenza della pensione ex. artt. 13 e 62 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-14-4-2020-n-7830/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 14/4/2020 n.7830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-14-4-2020-n-7830/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 14/4/2020 n.7830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">MAMMONE GIOVANNI  Pres.,  D&#8217;ANTONIO ENRICA rel.</span></p>
<hr />
<p>Pubblico impiego: per spettanza, misura e decorrenza della pensione ex. artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 sussiste la giurisdizione Corte dei Conti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza- Pubblico impego- spettanza, misura e decorrenza della pensione ex. artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214- giurisdizione Corte dei Conti- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l&#8217;inadempimento o l&#8217;inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell&#8217;ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità  dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l&#8217;importo .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>ORDINANZA</strong><br /> <br /> <br /> ZUPPELLO LEONARDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato MARIA TERESA LA VARI; <br /> <br /> <strong><em>contro </em></strong><br /> <br /> I.N.P.S. &#8211; ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; <br /> <br /> <strong><em>&#8211; resistente non costituitosi in questa fase &#8211; </em></strong><br /> <br /> Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2020 dal Consigliere ENRICA D&#8217;ANTONIO;<br /> lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA&#8217;, il quale conclude affinchè la Corte respinga il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei Conti. <br /> <br /> <strong>CONSIDERATO IN FATTO: </strong><br /> <br /> 1.Con ordinanza del 22/5/2019 la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per l&#8217;Umbria ha sollevato conflitto di giurisdizione ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario , nel procedimento introdotto con ricorso ex art 445 bis cpc ,da Leonarda Zuppella , dipendente dell&#8217;INPS , per il riconoscimento nei confronti dell&#8217;Istituto delle molteplici e gravi patologie da cui era affetta che ne riducevano in modo permanente a meno di un terzo la capacità  di lavoro in occupazione confacenti alle sue attitudini, rimesso dal Tribunale ordinario di Terni alla Corte dei Conti. . <br /> Secondo la Corte dei Conti oggetto del giudizio non era il riconoscimento del trattamento pensionistico , ma l&#8217;accertamento di uno stato di riduzione della capacità  lavorativa utile al riconoscimento di un beneficio previdenziale la cui giurisdizione apparteneva al giudice ordinario .<br /> 2.La Procura generale ha concluso per il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti .<br /> <br /> <strong>RITENUTO IN DIRITTO</strong><br /> <br /> 3.Va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti. <br /> 4.Come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l&#8217;inadempimento o l&#8217;inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell&#8217;ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità  dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l&#8217;importo (tra altre, Cass. Sez. U. n 7755/2017; n. 11849/2016; n 4853/2013;n 5927/2011; n 12722/2005) . In sostanza la competenza della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti( cfr Cass SU n 7755/2017)ed in tali casi la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri &#8211; anche istruttori &#8211; del giudice ordinario per l&#8217;accertamento e la valutazione dei fatti. <br /> 5.Va, altresì¬, ricordato il principio consolidato di questa Corte secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giurisdizioni , rileva non giÃ  la prospettazione delle parti, bensì¬ il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350). <br /> 6. Nella fattispecie il ricorrente , dipendente pubblico, ha chiesto l&#8217;accertamento giudiziale ,attraverso il ricorso alla procedura ex art 445 bis cpc, delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell&#8217;assegno di invalidità .<strong>E&#8217;Â </strong>noto che il procedimento per a.t.p.o. ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, «strumentale e preordinato all&#8217;adozione del provvedimento amministrativo dell&#8217;ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che deve essere indicata nel ricorso» (Cass. n. 9755/2019, Cass.n. 24/10/2018, n. 27010). <br /> Su tale domanda sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti non risultando fondato il rilievo formulato dalla iCorte dei Conti] secondo cui oggetto del giudizio non è il trattamento pensionistico ,ma l&#8217;accertamento di uno stato di riduzione della capacità  lavorativa . <br /> Tale giurisdizione sussiste anche con riferimento al procedimento ex art 445 bis cpc in quanto proprio preordinato all&#8217;adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale indicata in ricorso . <br /> 7.Per le considerazioni che precedono va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti. <br /> <br /> <strong>PQm </strong><br /> <br /> Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti . <br /> Roma 25/2/2020 <br /> <br /> <br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
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