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	<title>7811 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7811 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.7811</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-12-2020-n-7811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-12-2020-n-7811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.7811</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Umberto Maiello, Consigliere, Estensore PARTI: (E. Società  Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cannizzaro, Luciana Caroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in persona del legale rappresentante pro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-12-2020-n-7811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.7811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-12-2020-n-7811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.7811</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Umberto Maiello, Consigliere, Estensore PARTI:  (E. Società  Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cannizzaro, Luciana Caroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Morescalchi, Dorino Tamagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e nei confronti q Società  Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Giuseppe Vallania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Sulla funzione del piano economico finanziario (PEF) nelle gare pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Contratti pubblici &#8211; gara &#8211; offerte- Piano Economico Finanziario (PEF) &#8211; ratio e funzione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nelle contrattazioni pubbliche, la funzione del piano economico finanziario (PEF) è quella di dimostrare la concreta capacità  del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l&#8217;intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico &#8211; finanziario di investimenti e connessa gestione, nonchè il rendimento per l&#8217;intero periodo: il che consente all&#8217;amministrazione concedente di valutare l&#8217;adeguatezza dell&#8217;offerta e l&#8217;effettiva realizzabilità  dell&#8217;oggetto della concessione. In altri termini, è un documento che giustifica la sostenibilità  dell&#8217;offerta e non si sostituisce a essa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità , per provare che l&#8217;impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell&#8217;attività . Ne deriva che il PEF non può essere tenuto separato dall&#8217;offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perchè dÃ  modo all&#8217;amministrazione, che ha invitato a offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l&#8217;affidabilità  della sintesi finanziaria contenuta nell&#8217;offerta in senso stretto.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 09/12/2020<br /> <strong>N. 07811/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06946/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6946 del 2020, proposto da E. Società  Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cannizzaro, Luciana Caroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Morescalchi, Dorino Tamagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Consorzio B. Società  Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Giuseppe Vallania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00995/2020.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Usl Toscana Nord Ovest e del Consorzio B. Società  Cooperativa Sociale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020 svolta in modalità  da remoto, il Cons. Umberto Maiello e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;appellante, con il mezzo qui in rilievo, impugna la sentenza n. 995, pubblicata il 3 agosto 2020, con cui il TAR per la Toscana, Sez. III, ha respinto il ricorso proposto avverso gli esiti della procedura di gara indetta dalla ASL Toscana Nord Ovest, con base d&#8217;asta di Euro 14.080.874,82, per l&#8217;affidamento in concessione, per la durata di sei anni, della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti ubicata nel Comune di Seravezza (LU).<br /> 1.1. La graduatoria finale vedeva classificato al primo posto l&#8217;operatore controinteressato, Consorzio Blu, con complessivi punti 95,75, e al secondo posto la cooperativa E., con complessivi punti 95,09, con uno scarto di 0,66 punti.<br /> 1.2. Vale premettere che, in base alla legge di gara, l&#8217;attribuzione del punteggio relativo al prezzo (max 25 punti) sarebbe stato assegnato con l&#8217;applicazione della formula indicata nel capitolato e rapportata all&#8217;incremento del canone di concessione fissato a base di gara mediante rialzo percentuale e previo vaglio di ammissibilità  del Piano Economico Finanziario (anche solo &#8220;PEF&#8221;). Segnatamente, l&#8217;art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) precisava che l&#8217;offerta economica avrebbe dovuto essere parametrata al valore economico della concessione, calcolato dall&#8217;Amministrazione concedente sulla base del flusso di ricavi annui attesi a favore del concessionario e moltiplicato per la durata del contratto. L&#8217;art. 6 precisava, altresì¬, che il valore del flusso di ricavi attesi è stato ottenuto attraverso la moltiplicazione fra le rette di soggiorno predeterminate dall&#8217;amministrazione e il tasso di riempimento medio della struttura.<br /> 1.3. All&#8217;esito del giudizio di prime cure, con la sentenza qui appellata, il TAR respingeva le censure di parte ricorrente che miravano sia all&#8217;esclusione del Consorzio B. per indeterminatezza del PEF sia alla revisione dei punteggi assegnati a quest&#8217;ultimo previa rideterminazione del coefficiente relativo al tasso di riempimento medio della struttura sia infine all&#8217;annullamento degli atti di gara.<br /> 2. Avverso la decisione di primo grado, con il mezzo qui in rilievo, l&#8217;appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:<br /> a) il TAR non avrebbe correttamente valutato le gravi carenze che inficiavano il PEF allegato dall&#8217;aggiudicatario, il quale non avrebbe utilizzato il modello di relazione previsionale economico finanziaria predisposto dalla stazione appaltante nè riprodotto il suo contenuto essenziale, rivelandosi, pertanto, del tutto carente;<br /> b) il giudice di primo grado non avrebbe, inoltre, adeguatamente considerato che, dopo aver indicato nella legge di gara il dato percentuale relativo alla occupazione della struttura nella misura del 98%, l&#8217;Amministrazione aveva modificato tale dato in corso di gara a mezzo di due &#8220;<em>Comunicati</em>&#8221; pubblicati l&#8217;11 e 16 maggio 2018, indicandolo nella misura dell&#8217;85,78% quale media dell&#8217;ultimo triennio. Di contro, mentre l&#8217;appellante si è subito adeguato a tali nuovi valori, l&#8217;aggiudicatario ha posto a base del suo rilancio i valori originari (98 %) di talchè avrebbe dovuto essere escluso. In subordine, la misura del rilancio offerto avrebbe dovuto essere ricalcolata su valori omogenei tenendo conto per tutti gli operatori dei medesimi valori (siano essi quelli iniziali ovvero quelli corretti). Non sarebbe, dunque, condivisibile la decisione di primo grado nella parte in cui ha opposto che le comunicazioni di chiarimento dell&#8217;11 e del 16 maggio non hanno modificato la previsione del capitolato che rapporta il valore della concessione al tasso di occupazione del 98%, dato al quale si sono attenuti l&#8217;aggiudicataria e tutti gli altri concorrenti, ad eccezione di E.. Di contro, secondo l&#8217;appellante, le parti erano vincolate all&#8217;applicazione dei nuovi valori.<br /> Diversamente opinando, risulterebbe violato l&#8217;affidamento maturato dall&#8217;appellante, che in via subordinata chiede l&#8217;annullamento degli atti di gara;<br /> c) sarebbe, altresì¬, erronea la decisione di primo grado nella parte in cui oppone che la scorretta determinazione del valore della concessione, ove abbia impedito al concorrente, aspirante concessionario, di valutare il rischio operativo della concessione sulla base delle normali condizioni di mercato, avrebbe dovuto condurre all&#8217;immediata impugnazione del capitolato di gara, siccome di per sì¨ pregiudizievole perchè incidente sulla stessa possibilità  di ponderare l&#8217;offerta in maniera adeguata. Il TAR non avrebbe colto la portata della censura che non era quella di affermare l&#8217;impedimento a valutare il rischio operativo, ma diversamente si risolveva nell&#8217;affermazione secondo cui il rischio poteva essere valutato solo muovendo dal dato corretto espresso nei chiarimenti del maggio 2018, non usato dagli altri concorrenti;<br /> d) il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato l&#8217;insostenibilità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario, anche mantenendo fermo il canone al rialzo del 200% e il PEF come redatto e integrato dal Consorzio Blu, oltretutto ritenendo non necessaria la verifica di anomalia dell&#8217;offerta. Tanto in ragione del fatto che:<br /> &#8211; nel PEF del Consorzio B. la voce &#8220;<em>imposte</em>&#8221; ha un valore annuo complessivo di euro 1.499,55, a fronte di un ricavo annuo di euro 2.235.038,37 e di un utile annuo dichiarato pari a euro 48.820,87 e nonostante nella relazione economico finanziaria redatta dalla ASL e allegata alla legge di gara, la voce &#8220;imposte&#8221; fosse quotata in euro 37.836,54. Nè rileverebbe l&#8217;azzeramento IRAP quanto al costo del personale (valevole solo per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), tanto pìù che l&#8217;aliquota del 2,98% del risultato ante imposte sarebbe relativa alla sola imposta Irap e non giÃ , come erroneamente e grossolanamente affermato dal TAR, a tutte le imposte applicabili al Consorzio;<br /> &#8211; i lavori di manutenzione straordinaria e gli interventi migliorativi sulla struttura del RSA Villa San Lorenzo sarebbero stati erroneamente quotati in euro 185.400,60, laddove la reale stima di tali costi, anche con prezzi sotto la media, ammonterebbe a euro 454.500,000.<br /> 2.1. Resistono in giudizio l&#8217;Asl e la controinteressata, Consorzio B. Società  Cooperativa Sociale, che hanno concluso per il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 2.2. All&#8217;esito dell&#8217;udienza camerale del 24.9.2020, con ordinanza n. 5750 del 25.9.2020, questa Sezione ha respinto l&#8217;istanza cautelare di sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza appellata.<br /> 2.3. All&#8217;udienza del 3.12.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 3. L&#8217;appello è infondato e, pertanto, va respinto.<br /> 4. Con una prima doglianza, l&#8217;appellante lamenta che il TAR non avrebbe correttamente valutato le gravi carenze che caratterizzavano il PEF allegato dall&#8217;aggiudicatario, il quale non avrebbe utilizzato il modello di relazione previsionale economico finanziaria predisposto dalla stazione appaltante nè riprodotto il suo contenuto essenziale: segnatamente, il PEF dell&#8217;aggiudicataria non presenterebbe i prescritti caratteri di esaustività  e dettaglio richiesti dalla legge di gara per consentire alla commissione di valutare la congruità , coerenza, sostenibilità  dell&#8217;offerta. Tanto verrebbe fatto palese dalla richiesta di integrazioni avanzata dall&#8217;organo di valutazione non essendo stato allegato nemmeno il VAN (valore attuale netto) di cui all&#8217;art. 165 del d. lg 50/2016. Non sarebbe, pertanto, condivisibile l&#8217;approdo decisorio del TAR nella parte in cui rileva che le suddette mancanze non sarebbero sanzionabili con la qui rivendicata esclusione a fronte della libertà  di redazione del PEF riconosciuta ai concorrenti dalla legge di gara ovvero nella parte in cui conclude nel senso che la convenienza economica e la sostenibilità  finanziaria dell&#8217;operazione, nel senso fatto proprio dal capitolato, sarebbero ugualmente apprezzabili in virtà¹ di tutti gli elementi contenuti nel PEF della controinteressata. Di contro, il primo passaggio della sentenza non distinguerebbe fra &#8220;forma&#8221; e &#8220;sostanza&#8221;; per il resto tale <em>decisum</em> sarebbe, comunque, erroneo in quanto ammetterebbe che l&#8217;amministrazione possa sostituirsi al concorrente e trarre direttamente dagli elementi del PEF &#8220;la convenienza economica e la sostenibilità  finanziaria dell&#8217;operazione&#8221;, convalidando tale percorso pur in assenza di elementi istruttori. In definitiva, il TAR avrebbe avuto un approccio alla tematica qui in rilievo non corretto scorporando il PEF dall&#8217;offerta economica e dequotandolo nonostante la legge di gara stabilisse che la valutazione positiva del piano economico finanziario rappresentava il presupposto per l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;offerta economica.<br /> 4.1. Vale premettere che l&#8217;articolo 40.3 del capitolato speciale d&#8217;appalto prescrive che:<br /> &#8211; l&#8217;offerta economica è rappresentata dal valore del canone di concessione su base annuale;<br /> &#8211; saranno ritenute ammissibili solo offerte in aumento, mediante rialzo percentuale, rispetto al valore del canone iva esclusa a base di gara indicato nella tabella di cui all&#8217;art.6 e pari ad un importo di € 73.770,49;<br /> &#8211; a corredo dell&#8217;offerta economica dovrà  essere presentato un piano economico- finanziario (PEF) attestante l&#8217;equilibrio economico-finanziario, con l&#8217;indicazione esaustiva e un livello di dettaglio minimo delle singole voci come evidenziato nella relazione economico finanziaria previsionale, allegata al capitolato, fornendo inoltre evidenza dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza da rischi specifici propri.<br /> A corredo delle richiamate prescrizioni capitolari, la <em>lex specialis</em> precisava che &#8220;..<em>l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;offerta economica è subordinata all&#8217;accertamento da parte della Commissione della congruità , coerenza e sostenibilità  del PEF</em>&#8221; soggiungendo che &#8220;&#038;<em>sarà  anche oggetto di verifica che il PEF sia stato formulato con valori di costo del capitale allineati al mercato. Pertanto la valutazione positiva del piano economico finanziario rappresenta il presupposto per l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;offerta economica.</em><br /> <em>La valutazione positiva del PEF avverrà  in presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità  finanziaria</em>.&#8221;<br /> Quanto agli ulteriori contenuti minimi il capitolato ulteriormente precisava:<br /> &#8211; &#8220;<em>Il PEF deve assicurare adeguati livelli di bancabilità ..</em>&#8220;<br /> &#8211; &#8220;<em>contenere la matrice dei rischi</em>&#038;&#8221;<br /> &#8211; &#8220;<em>ed essere corredato dalla Dichiarazione sottoscritta da uno o pìù istituti finanziari di manifestazione di interesse a finanziare l&#8217;operazione secondo i contenuti previsti dal piano economico- finanziario</em>&#8220;<br /> &#8211; &#8220;<em>eventuale allegato relativo alla quotazione dei servizi aggiuntivi</em>&#8220;.<br /> 4.2. Tanto premesso, rileva, in apice, il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la natura del documento in questione (id est PEF), evidenziandone correttamente, sotto il profilo concettuale, il rapporto di ontologica alterità  rispetto all&#8217;offerta in senso stretto &#8211; come d&#8217;altro canto evincibile dalla stessa piana lettura della richiamata disciplina di gara &#8211; e soffermandosi sulla sua valenza complementare (dell&#8217;offerta economica in senso stretto) siccome funzionalmente volto a veicolare dati utili per ricostruire la dinamica economico-finanziaria generata dalla gestione nel suo complesso, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare, sulla base dello studio di fattibilità , i costi di gestione, di manutenzione e di individuare l&#8217;equilibrio complessivo dell&#8217;offerta economica presentata.<br /> In tal senso, il decisum appello non si discosta dalle pìù recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. V, 26 maggio 2020 n. 3348) secondo cui per la giurisprudenza (Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6015; 13 aprile 2018, n. 2214) la funzione del PEF è quella di dimostrare la concreta capacità  del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l&#8217;intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico &#8211; finanziario di investimenti e connessa gestione, nonchè il rendimento per l&#8217;intero periodo: il che consente all&#8217;amministrazione concedente di valutare l&#8217;adeguatezza dell&#8217;offerta e l&#8217;effettiva realizzabilità  dell&#8217;oggetto della concessione (Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144). In altri termini, è un documento che giustifica la sostenibilità  dell&#8217;offerta e non si sostituisce a essa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità , per provare che l&#8217;impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell&#8217;attività  (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2010, n. 653). Sicchè il PEF non può essere tenuto separato dall&#8217;offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perchè dÃ  modo all&#8217;amministrazione, che ha invitato a offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l&#8217;affidabilità  della sintesi finanziaria contenuta nell&#8217;offerta in senso stretto (così¬ Cons. Stato, V, n. 2214/2018, cit.).<br /> 4.3. Il suddetto approdo, condiviso dal Collegio, svincola le successive precisazioni dai limiti di operatività  del soccorso istruttorio di cui all&#8217;articolo 83 comma 9 del codice dei contratti e rende coerenti gli sforzi di chiarificazione perseguiti dalla commissione di approfondire la valutazione dell&#8217;intrinseca congruità  del piano economico attraverso l&#8217;acquisizione di elementi di dettaglio delle voci economico/finanziarie giÃ  contenute nel PEF dell&#8217;aggiudicatario &#8211; e di cui nemmeno risulta dedotta l&#8217;alterazione ovvero la modifica &#8211; in aderenza alle prescrizioni capitolari sopra richiamate.<br /> Ed, invero, come giÃ  efficacemente evidenziato dal giudice di prime cure, va qui rimarcato che la relazione economico finanziaria previsionale cui fa rinvio il capitolato costituisce un modello affatto cogente essendo esplicitamente previsto che &#8220;<em>i partecipanti alla procedura saranno liberi di configurare il piano Economico Finanziario in modo differente da quanto di seguito descritto</em>&quot; di guisa che, fermi gli elementi essenziali di valutazione, ciascun operatore avrebbe potuto seguire una tecnica espositiva propria.<br /> 4.4. D&#8217;altro canto, nemmeno può essere obliato che lo stesso capitolato, pur predicando l&#8217;indicazione esaustiva e un livello di dettaglio minimo delle singole voci del PEF, prevede una diretta incidenza della valutazione positiva di siffatto documento sull&#8217;ammissibilità  dell&#8217;offerta ma solo per i profili della congruità , coerenza e sostenibilità  del PEF, valorizzando, in definitiva, quali possibili cause espulsive, solo deficienze strutturali del PEF in un&#8217;ottica sostanziale di guisa che, in presenza di un PEF idoneo a rappresentare minimi valori economico/finanziari idonei ad accreditare la sostenibilità  economico-finanziaria del progetto, non vi è spazio per l&#8217;adozione di una sanzione di tipo espulsivo.<br /> E ciò in aderenza al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui le cause di esclusione, in quanto limitano la libertà  di concorrenza e in quanto di natura <em>latu sensuÂ </em>sanzionatoria, sono di stretta interpretazione e non possono essere oggetto di interpretazione analogica ed estensiva (tra tante, Cons. Stato, V, 23 maggio 2015, n. 1565; 5 dicembre 2014, n. 6028; 22 maggio 2001, n. 2830).<br /> All&#8217;interno della descritta cornice il giudice di prime cure ha, dunque, correttamente rilevato l&#8217;esposizione dei dati essenziali corrispondenti a tutte le voci di entrate e di costo previsti nella relazione unitamente alla proiezione dei relativi risultati di gestione distinti per singolo anno per la complessiva durata della gestione.<br /> 4.5. I rilievi della Commissione svolti nel corso della seduta dell&#8217;11.10.2019 si dispiegano, invero, solo nella necessità  di acquisire i dati in forma disaggregata di talune voci di costi (es: personale) ovvero le fonti che reggono gli elementi forniti (es: quanto alle fonti di finanziamento ed al regime fiscale). Rispetto alla stessa analisi finanziaria previsionale è la stessa Commissione a dare atto che nel PEF sono esposti i flussi di entrata ed uscita, limitandosi a richiedere l&#8217;indicazione degli indici VAN (valore attuale netto ) e TIR (tasso interno di rendimento), che comunque costituiscono il mero sviluppo dei valori economici giÃ  forniti, richieste di integrazione (quanto ad es al dettaglio dei costi del personale ovvero all&#8217;indice TIR) in parte replicate anche per l&#8217;odierna appellante.<br /> E&#8217;, infatti, un dato che può ritenersi acquisito &#8211; siccome non contestato &#8211; che nessuna modifica e/o integrazione sostanziale è stata apportata ai dati sui menzionati flussi contenuti nel PEF.<br /> 5. Il costrutto giuridico dell&#8217;appellante non si rivela persuasivo nemmeno nella parte in cui avversa le statuizioni della decisione di primo grado secondo cui le comunicazioni di chiarimento dell&#8217;11 e del 16 maggio non avevano modificato la previsione del capitolato che rapportava il valore della concessione al tasso di occupazione del 98%, dato al quale si sono attenuti l&#8217;aggiudicataria e tutti gli altri concorrenti, ad eccezione di E.. Di contro, secondo l&#8217;appellante, le parti erano vincolate al recepimento di tali modifiche ed alla loro applicazione, non essendo stati i suddetti atti revocati in autotutela ovvero annullati e privati di efficacia ad opera del giudice amministrativo.<br /> Diversamente opinando, sostiene ancora l&#8217;appellante, risulterebbe violato l&#8217;affidamento maturato dall&#8217;appellante, che in via subordinata chiede l&#8217;annullamento degli atti di gara.<br /> 5.1. Come sopra giÃ  anticipato, il valore della concessione è stato calcolato sulla base del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto ed è stato stimato in € 14.080.874,82 sulla scorta del flusso di ricavi attesi annuali, derivanti dalla misura della retta distinta in parte sanitaria e parte sociale per il numero massimo degli ospiti autorizzato nel modulo base, con abbattimento del 2% derivante da un&#8217;ipotetica previsione di non piena occupazione come riportato nella relazione economico-finanziaria previsionale.<br /> Tale relazione &#8220;<em>per completezza di informazione</em>&#8221; riporta i tassi di occupazione nella allegata scheda tecnica &#8220;A&#8221;.<br /> 5.2. Orbene, deve anzitutto convenirsi con il primo giudice, nel senso che alcun mutamento vi è stato nella disciplina di gara rispetto al valore della concessione ed alle previsioni di stima ad essa sottese sulla scorta dei quali è stato organizzato il confronto competitivo: è pur vero che per effetto dei comunicati menzionati dall&#8217;appellante sono stati progressivamente aggiornati i dati relativi alle degenze ma senza che questi, perà², abbiano inciso sulle prescrizioni di gara e, dunque, sulle condizioni organizzative della selezione.<br /> 5.3. Ed, invero, nel primo comunicato, datato 11.5.2018, a seguito della sostituzione della tabella relativa alle giornate di degenze, si precisava che &#8220;<em>La modifica non ha carattere sostanziale in quanto non influisce sui costi di produzione. La modifica relativa alle giornate di degenza non rappresenta elemento significativo, al contrario del tasso di occupazione della struttura. Relativamente a quest&#8217;ultimo dato le modifiche percentuali non appaiono particolarmente rilevanti</em>&#8220;.<br /> 5.4. Nel secondo comunicato, parimenti, si precisa che il tasso di occupazione resta &#8220;<em>vicino alla piena occupazione</em>&#8221; considerata una percentuale pari al 10% della dotazione lasciata a disposizione per libera scelta dell&#8217;utente.<br /> 5.5. In definitiva, le modifiche suindicate &#8211; che assolvevano ad una finalità  essenzialmente informativa &#8211; non accreditavano affatto la tesi qui sviluppata dall&#8217;appellante di una modifica diretta ed automatica delle originarie condizioni di gara che avrebbero evidentemente dovuto comportare la revisione del valore della concessione, rimasto viceversa immutato nella sua proiezione verso il futuro, quale unico parametro di riferimento per strutturare l&#8217;offerta economica.<br /> Ed, invero, il dato storico relativo alle degenze, nella stessa economia dei comunicati suindicati, non implicava, con la pretesa automaticità , una ricaduta sul parametro finale esponendosi negli stessi comunicati in argomento le ragioni per cui la sua incidenza nell&#8217;ambito della previsione svolta dovesse ritenersi, di fatto, neutralizzata.<br /> E ciò anche in considerazione del fatto che la previsione dell&#8217;Amministrazione sulla potenzialità  ricettiva si fonda su una pluralità  di fattori quali desumibili anche dalla relazione di contesto, prodotta in atti, e che concorrono alla definizione dello specifico fabbisogno.<br /> In quest&#8217;ottica, calzante si rileva l&#8217;aggiuntiva obiezione dell&#8217;Amministrazione che, ad ulteriore riprova della inettitudine del dato storico (tasso di occupazione degli anni precedenti) a generare, con inaccettabile pretesa di automaticità , un effetto di trascinamento sulle previsioni sottese alla nuova disciplina di gara, evidenzia che il precedente rapporto ricompreso nella fattispecie dell&#8217;appalto non considerava la recente novità  normativa della Regione Toscana rappresentato dal sistema della libera scelta (con un fabbisogno, dunque, destinato ad allargarsi oltre i naturali confini di competenza territoriale).<br /> D&#8217;altro canto, nemmeno può essere trascurato che l&#8217;effettivo conseguimento dell&#8217;obiettivo rientra nel rischio sotteso al rapporto concessorio e dipende, in parte, anche dalla qualità  dell&#8217;offerta dell&#8217;operatore.<br /> 5.6. Nè può ritenersi che tutto ciò refluisse sulla chiara ed univoca percezione delle regole che reggevano la selezione in argomento, come peraltro può empiricamente desumersi dallo stesso fatto che tutti i ricorrenti hanno confezionato le proprie offerte muovendo dal dato di occupazione stimato dal capitolato nella misura 98%.<br /> In ragione di ciò, nessuna alterazione si è verificata nel confronto concorrenziale nè può ritenersi maturata una lesione di affidamento legittimo e ragionevole in capo all&#8217;appellante di guisa che anche i motivi di gravame che involgono direttamente la legge di gara vanno respinti.<br /> Opinando diversamente, residuerebbe un contrasto insanabile della disciplina di gara siccome, da un lato, ancorata, nel capitolato, a valori rimasti dichiaratamente immutati e, dall&#8217;altro, al contempo, integrata con la previsione di nuovi valori con essi contrastanti e, in siffatte evenienze, il presunto disorientamento dell&#8217;operatore interessato, come correttamente rilevato dal TAR, avrebbe dovuto tradursi, nell&#8217;impossibilità  di effettuare una scelta avveduta sulle modalità  di strutturare l&#8217;offerta e di stimarne la relativa convenienza, in una reazione immediata avverso la legge di gara in ossequio ad un consolidato orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito da questo Consiglio di Stato in composizione plenaria (cfr. Cons. St., Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4).<br /> 6. Nemmeno hanno pregio le residue doglianze secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato l&#8217;insostenibilità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario, che di per sè non sarebbe in equilibrio.<br /> Occorre, infatti, qui ribadire che le valutazioni svolte dal seggio di gara sono espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione e insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità  o irragionevolezza, evenienze qui non in rilievo.<br /> Nella suddetta prospettiva non emergono, infatti, rispetto all&#8217;istruttoria condotta ovvero alla intrinseca coerenza delle conclusioni raggiunte, sintomi di grave distonia suscettivi di apprezzamento in questa sede siccome idonei ad accreditare, non giÃ  la mera non condivisibilità , ma la palese inattendibilità  e l&#8217;evidente insostenibilità  del giudizio operato.<br /> 6.1. Tanto è a dirsi quanto, anzitutto, alle deduzioni dell&#8217;appellante riferite al valore dichiarato nel PEF dal Consorzio B. sotto la voce &#8220;<em>imposte</em>&#8220;, pari all&#8217;importo di euro 1.499,55, a fronte di un ricavo annuo di euro 2.235.038,37 e di un utile annuo dichiarato pari a euro 48.820,87, valore ritenuto incongruo.<br /> Innanzitutto, la stima contenuta nella relazione economico finanziaria confezionata dalla stazione appaltante è meramente presuntiva prevedendosi espressamente che il valore di riferimento potesse variare <em>in base alla natura giuridica del soggetto economico.</em><br /> Il Consorzio B. ha dichiarato nel documento integrativo del PEF presentato il 21.10.2019, per come riportato nello stesso mezzo qui in rilievo, che:<br /> &#8211; l&#8217;Irap &#8220;è stata azzerata <em>in quanto la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di stabilità  del 2016) prevede l&#8217;esonero da tale contributo per il personale a tempo indeterminato</em>&#8221; e<br /> &#8211; per altre imposte che &#8220;<em>il Consorzio usufruisce del regime fiscale agevolato previsto per i Consorzi e le Cooperative Sociali in base all&#8217;art. 1, co. 463, L. 311 del 30/12/2004 ed all&#8217;art. 11 del D.P.R. n. 601/1973&#8243;.</em><br /> Sul punto, l&#8217;appellante oppone che l&#8217;aliquota del 2,98% del risultato ante imposte sarebbe relativa alla sola imposta Irap e non giÃ , come erroneamente affermato dal TAR, a tutte le imposte applicabili al Consorzio.<br /> Di contro, osserva il Collegio che, a differenza di quanto dedotto, il TAR non ha operato alcuna indebita sovrapposizione tra le imposte in astratto esigibili (IRAP ed IRES) .<br /> Ed, invero, il giudice di prime cure, riscontrando una specifica censura dell&#8217;odierna appellante, ha evidenziato come &#8220;Â <em>l&#8217;azzeramento dell&#8217;IRAP riguarda la sola componente del costo del lavoro come si ricava dalla nota indirizzata dal Consorzio B. il 21 ottobre 2019 in risposta alla richiesta di chiarimenti della commissione di gara</em>&#8220;.<br /> Ha, inoltre, soggiunto &#8211; dimostrando in tal modo di distinguere la tipologia delle imposte astrattamente esigibili &#8211; che &#8220;<em>Nella medesima nota, il Consorzio attesta di usufruire del regime fiscale agevolato previsto per i consorzi e le cooperative sociali dall&#8217;art. 1 co. 463 della legge n. 311/2004 e dall&#8217;art. 11 del d.P.R. n. 601/1973, e l&#8217;affermazione non è contestata da E.</em>&#8220;.<br /> Va, dunque, qui ribadito che il Consorzio B. &#8211; secondo quanto chiarito nei giustificativi integrativi (cfr. allegato 15 della produzione dell&#8217;odierna appellante lettera G) &#8211; fruisce del regime fiscale agevolato previsto per i Consorzi e le Cooperative Sociali, ai sensi all&#8217;art. 1, co. 463, L. 311 del 30/12/2004 ed all&#8217;art. 11 del D.P.R. n. 601/1973, ed, in ragione di ciò, operando l&#8217;esenzione dall&#8217;Ires, le imposte dovute (<em>id est</em> IRAP) sono state determinate in € 1.499,55.<br /> Tale tema, quanto all&#8217;operatività  delle agevolazioni Ires, è rimasto inesplorato nel ricorso di primo grado e, parimenti, nemmeno nel ricorso di appello risultano contestati i presupposti e le condizioni di ammissibilità  dell&#8217;aggiudicataria al suddetto regime che vengono, viceversa, irritualmente sviluppati solo nelle memorie difensive attraverso un progressivo e non consentito ampliamento dell&#8217;originario ambito delle contestazioni.<br /> Sotto diverso profilo, il valore dell&#8217;Irap dichiarato corrisponde all&#8217;aliquota IRAP agevolata per le Cooperative Sociali nella Regione Toscana, pari al 2,98% del risultato ante imposte e depurato dal costo del personale siccome in regime a tempo indeterminato, evenienze queste non adeguatamente smentite dall&#8217;appellante.<br /> 6.2. Nè possono essere ritenute convincenti le residue argomentazioni che impingono in una presunta sottostima dei costi dei lavori di manutenzione straordinaria e degli interventi migliorativi sulla struttura del RSA Villa San Lorenzo, quotati in euro 185.400,60 a fronte di una stima di tali costi che, secondo l&#8217;appellante, dovrebbe realisticamente attestarsi ad un importo di euro 454.500,000.<br /> Sul punto, ed in disparte l&#8217;opinabilità  dell&#8217;alternativa ricostruzione offerta dall&#8217;appellante, dirimente si rileva la circostanza ben evidenziata dal giudice di prime cure secondo cui, anche a voler dar credito alle maggiori voci di costo prospettate dall&#8217;appellante, l&#8217;offerta economica aggiudicata manterrebbe, comunque, nella stessa prospettazione di parte, una quota di utile che rende di immediata evidenza la sua obiettiva sostenibilità  vieppìù in considerazione della vocazione mutualistica dell&#8217;aggiudicataria.<br /> Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l&#8217;appello va respinto.<br /> Le spese del presente grado di giudizio in ragione della complessità  ed obiettiva controvertibilità  delle questioni scrutinate possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, svolta in modalità  da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-12-2020-n-7811/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.7811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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