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	<title>7810 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7810 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.7810</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-11-2019-n-7810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.7810</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Francesco Mele, Consigliere, Estensore; PARTI: (F. S.r.l., B. Distribuzione S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Ferrara e Giuseppe Fusco c. Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tiziana Di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-11-2019-n-7810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.7810</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Francesco Mele, Consigliere, Estensore; PARTI:  (F. S.r.l., B. Distribuzione S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Ferrara e Giuseppe Fusco c. Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tiziana Di Grezia)</span></p>
<hr />
<p>Edilizia: mutamento di destinazione d&#8217;uso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; mutamento di destinazione d&#8217;uso &#8211; art. 1 c. 2, DPR 380/2001 &#8211; L.R. Campania art. 2, n. 19 del 2001 &#8211; compatibilità  &#8211; sussiste.<br /> 1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; PRG- Comune di Marano (Napoli) &#8211; attività  di commercio all&#8217;ingrosso &#8211; zona omogenea D1 &#8211; consentita.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Alla stregua del sopravvenuto articolo 23- ter del Testo Unico dell&#8217;Edilizia, norma inserita dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, (salva diversa previsione da parte delle leggi regionali) costituisce mutamento &#8220;rilevante&#8221; della destinazione d&#8217;uso ogni forma di utilizzo dell&#8217;immobile o della singola unità  immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall&#8217;esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile o dell&#8217;unità  immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.</em><br /> <em>Se la statuizione normativa relativa alla rilevanza urbanistica di tale mutamento di destinazione d&#8217;uso comporta che lo stesso non possa essere &#8220;libero&#8221;, non potendo (nel caso in esame) più¹ trovare applicazione il comma 5 dell&#8217;articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2001, tuttavia la verifica se la norma statale abbia comportato il venir meno della disposizione della legge regionale Campania n. 19 del 2001, laddove essa prevede, all&#8217;articolo 2, comma 1, che possono essere realizzati in base a denuncia di inizio di attività  (oggi s.c.i.a.) quei mutamenti di destinazione d&#8217;uso che compatibili con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica, non comportino interventi di trasformazione dell&#8217;aspetto esteriore, di volumi e di superfici, porta a concludere che la predetta norma regionale continui a rimanere in vigore, consentendo l&#8217;assoggettabilità  a s.c.i.a. dei mutamenti di destinazione d&#8217;uso compatibili con la destinazione di zona, pur quando questi determinino il passaggio tra differenti categorie funzionali.</em><br /> <em>2. Dalle previsioni dello strumento urbanistico generale risulta che l&#8217;attività  di commercio all&#8217;ingrosso è consentita nella zona omogenea D1 del Comune di Marano.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/11/2019<br /> <strong>N. 07810/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04864/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4864 del 2017, proposto da F. S.r.l., B. Distribuzione S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Ferrara e Giuseppe Fusco, con domicilio eletto presso lo studio Del Prato Enrico Elio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 107;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tiziana Di Grezia, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI (SEZIONE II), n. 2146/2017, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Marano di Napoli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 giugno 2019 il Cons. Francesco Mele e uditi, per le parti, l&#8217;avvocato Massimo Di Nezza in delega dell&#8217;avv. Giuseppe Ferrara;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> Con sentenza n. 2146/2017 del 19-4-2017 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) rigettava il ricorso ed i motivi aggiunti proposti da F. s.r.l. e B. DISTRIBUZIONE s.r.l., intesi all&#8217;annullamento dei seguenti atti: a) ordinanza dirigenziale del Comune di Marano di Napoli n. 07/16 del 31-3-2016, recante l&#8217;ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi in relazione alla destinazione d&#8217;uso industriale di una porzione di capannone sito nella zona PIP del territorio comunale; b) ordinanza dirigenziale del Comune di Marano di Napoli n. 12 del 3-3-2016, recante l&#8217;ingiunzione di immediata cessazione dell&#8217;attività  commerciale esercitata presso il suddetto manufatto; c) relazione tecnica del Settore Urbanistica del Comune prot. n. 558 del 24-2-2016.<br /> La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.<br /> &#8220;<em>Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, F. S.r.l. e B. Distribuzione S.r.l. espongono di essere rispettivamente proprietaria e locataria di una porzione di capannone sito nella zona PIP (Piano Insediamenti Produttivi) del Comune di Marano di Napoli, porzione adibita ad attività  di commercio all&#8217;ingrosso di parti ed accessori di autoveicoli.</em><br /> <em>Le società  ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe deducendo una serie di vizi attinenti alla violazione della normativa nazionale in materia di edilizia, alla violazione della normativa nazionale e regionale in tema di distribuzione commerciale, alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, alla violazione dei principi di tipicità  e tassatività , alla violazione della normativa urbanistica comunale e del SIAD comunale (Strumento d&#8217;Intervento per l&#8217;Apparato Distributivo), nonchè all&#8217;eccesso di potere sotto svariati profili.</em><br /> <em>Il Comune di Marano di Napoli eccepisce nei suoi scritti difensivi l&#8217;infondatezza del gravame.</em><br /> <em>L&#8217;istanza cautelare, respinta in primo grado con ordinanza n. 1627 del 12 ottobre 2016 sulla base di una ritenuta incompatibilità  urbanistica con le destinazioni d&#8217;uso della zona PIP, è stata accolta in sede di appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 5309 del 28 novembre 2016 sulla scorta della seguente motivazione: &#8220;Ritenuto, nell&#8217;ambito della delibazione propria della presente fase cautelare, sufficientemente comprovati allo stato il requisito del fumus boni iuris a fondamento della formulata istanza cautelare e, in particolare, quello del periculum di un grave ed irreparabile pregiudizio che potrebbe patire, nelle more della decisione sul merito del ricorso di primo grado, l&#8217;attività  commerciale in atto nell&#8217;immobile in relazione al quale è stato adottato il censurato provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi;&#8221;.</em><br /> <em>Parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale a sostegno delle proprie tesi.</em><br /> <em>La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 aprile 2017</em>&#8220;.<br /> Il Tribunale Amministrativo fondava il rigetto del ricorso sulla considerazione che nella specie, attraverso il mutamento di destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile da produttivo a commerciale, si era verificata una variazione essenziale rispetto all&#8217;originario titolo abilitativo, che legittimava l&#8217;ingiunta demolizione, rilevando pure che l&#8217;intervento effettuato necessitava del previo rilascio di permesso di costruire, nella specie mancante.<br /> Il giudice di primo grado riteneva, altresì, che la sufficienza della contestata variazione essenziale a fondare l&#8217;ordine di ripristino rendeva irrilevante la sollevata questione della compatibilità  con la destinazione di zona dell&#8217;operato mutamento di destinazione d&#8217;uso.<br /> Affermava, infine, che legittimamente era stata disposta la cessazione dell&#8217;attività  commerciale, difettando un titolo abilitativo che ne consentisse l&#8217;esercizio.<br /> Avverso la prefata sentenza F. s.r.l. e B. DISTRIBUZIONE s.r.l. hanno proposto appello, deducendone l&#8217;erroneità  e chiedendone l&#8217;integrale riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.<br /> Essi hanno affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) Sul rigetto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti avverso l&#8217;ordinanza dirigenziale n. 07/2016 del 31 marzo 2016 &#8211; Error in iudicando &#8211; della reiezione dei motivi sub punti 1), 2), 3) del ricorso di 1^ grado &#8211; della violazione e falsa applicazione degli artt. 23-ter, 31 comma 2 e 32, comma 1 del D.P.R. 380/2001 &#8211; erronea e falsa applicazione dell&#8217;art. 1-bis DPR n. 447/1998; delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale segnatamente dell&#8217;art. 32 in combinato disposto con l&#8217;art. 5 e la tabella di compatibilità  delle destinazioni d&#8217;uso &#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 del Regolamento di assegnazione PIP Marano &#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4, comma 2, del regolamento edilizio comunale &#8211; violazione ed elusione delle norme speciali di attuazione del P.I.P. &#8211; del vizio genetico- formativo dell&#8217;appellata sentenza &#8211; illogicità  della motivazione &#8211; omessa pronunzia in merito ad un fatto essenziale ai fini della definizione del giudizio; 2) Error in iudicando- violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/2001 &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 15 della legge regionale Campania n. 1/2014 &#8211; illogicità  della motivazione; 3) Error in iudicando &#8211; carenza di motivazione &#8211; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla illegittimità  dell&#8217;ordinanza di ripristino in assenza di una modificazione urbanistica dell&#8217;immobile; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37 del DPR n. 380/2001- violazione del principio di proporzionalità  degli atti amministrativi.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Marano di Napoli, deducendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e chiedendone il rigetto.<br /> Con ordinanza n. 4578/2018 del 26-7-2018 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, che non sono stati ottemperati dal Comune di Marano di Napoli.<br /> Le parti hanno prodotto memorie illustrative e documentazione.<br /> La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 20-6-2019.<br /> DIRITTO<br /> Con il primo motivo parte appellante lamenta: &#8220;<em>Sul rigetto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti avverso l&#8217;ordinanza dirigenziale n. 07/2016 del 31 marzo 2016 &#8211; Error in iudicando &#8211; della reiezione dei motivi sub punti 1), 2), 3) del ricorso di 1^ grado &#8211; della violazione e falsa applicazione degli artt. 23-ter, 31 comma 2 e 32, comma 1 del D.P.R. 380/2001 &#8211; erronea e falsa applicazione dell&#8217;art. 1-bis DPR n. 447/1998; delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale segnatamente dell&#8217;art. 32 in combinato disposto con l&#8217;art. 5 e la tabella di compatibilità  delle destinazioni d&#8217;uso &#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 del Regolamento di assegnazione PIP Marano &#8211; violazipone e falsa applicazione dell&#8217;art. 4, comma 2, del regolamento edilizio comunale &#8211; violazione ed elusione delle norme speciali di attuazione del P.I.P. &#8211; del vizio genetico- formativo dell&#8217;appellata sentenza &#8211; illogicità  della motivazione &#8211; omessa pronunzia in merito ad un fatto essenziale ai fini della definizione del giudizio</em>&#8220;.<br /> Essa deduce l&#8217;erroneità  della sentenza gravata nella parte in cui ritiene che l&#8217;operato mutamento di destinazione d&#8217;uso senza opere doveva ritenersi assoggettato al previo rilascio del permesso di costruire.<br /> In particolare, rileva che il Tribunale non ha effettuato alcuna verifica in ordine alla compatibilità  tra la destinazione d&#8217;uso di commercio all&#8217;ingrosso con la zona omogenea in cui è ubicato l&#8217;immobile, giungendo ad affermare, pur in presenza di destinazioni d&#8217;uso funzionalmente autonome (quella produttiva e quella commerciale) ma compatibili, la necessità  del permesso di costruire.<br /> Evidenzia che l&#8217;accertamento in ordine alla compatibilità  con la zona omogenea di insistenza dell&#8217;immobile avrebbe comportato, in base alle previsioni dell&#8217;articolo 2 della legge regionale Campania n. 19 del 2001, la considerazione che, trattandosi di mutamento di destinazione d&#8217;uso senza opere, l&#8217;intervento doveva considerarsi libero o, al più¹, soggetto a denunzia di inizio di attività .<br /> Non era, pertanto, configurabile la contestata variazione essenziale e, comunque, non si era dato conto delle ragioni per le quali in concreto vi era stata modifica degli standards urbanistici.<br /> Di conseguenza, non poteva essere emanata ordinanza di demolizione, ma, al limite, l&#8217;operato mutamento di destinazione d&#8217;uso avrebbe dovuto essere sanzionato con l&#8217;irrogazione di una sanzione pecuniaria.<br /> Rileva ancora parte appellante che dalla illegittimità  della ingiunta demolizione deriva l&#8217;illegittimità  del conseguente provvedimento di chiusura dell&#8217;attività .<br /> Il motivo di appello, nella parte in cui censura l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza di demolizione, è fondato.<br /> Ritiene in primo luogo il Collegio che la destinazione d&#8217;uso di commercio all&#8217;ingrosso deve ritenersi consentita nella zona D1 (artigianale e industriale).<br /> Non risulta, invero, a ciù² ostativa la previsione contenuta nell&#8217;articolo 31 delle Norme di Attuazione al Piano Regolatore Generale.<br /> Tale disposizione prevede che &#8220;<em>La zona è destinata ad edifici ed attrezzature per attività  artigianale ed industriale. E&#8217; consentita, inoltre, la installazione di uffici, laboratori, magazzini, depositi rimesse, attrezzature sociali al servizio degli addetti e connessi all&#8217;attività  produttiva</em>&#8220;.<br /> Orbene, la necessaria connessione alla attività  produttiva non viene esplicitamente riferita allo svolgimento di attività  commerciale, operandosi riferimento esclusivamente a &#8220;<em>uffici, laboratori, magazzini, depositi e rimesse</em>&#8220;.<br /> L&#8217;esercizio autonomo di una attività  commerciale in zona industriale (nella specie, attività  commerciale all&#8217;ingrosso) risulta, invece, consentita sulla base del combinato disposto dell&#8217;articolo 5 delle predette norme di attuazione e della tavola sinottica esplicativa alle stesse allegate.<br /> Invero, l&#8217;articolo 5 dispone che &#8220;<em>Le destinazioni d&#8217;uso delle singole zone omogenee sono indicate in tabella secondo la simbologia seguente:&#038;5. CI Commercio all&#8217;ingrosso&#038;..</em>&#8220;.<br /> Orbene, la tabella sinottica di cui sopra, relativamente alla zona omogenea D1- artigianale e industriale, ricomprende tra le &#8220;<em>destinazioni d&#8217;uso</em>&#8221; le seguenti attività  &#8220;Â <em>I &#8211; LA &#8211; R2- CI- LD- U3</em>&#8220;, così prevedendo espressamente l&#8217;attività  di commercio all&#8217;ingrosso (sigla CI).<br /> Non vi è, dunque, una espressa limitazione all&#8217;esercizio di tale attività  solo se collegata a un&#8217;attività  produttiva.<br /> D&#8217;altra parte, la possibilità  dell&#8217;esercizio autonomo di tale attività  risulta confermata dalla ulteriore previsione, in tale zona, di una destinazione LD, specificata come &#8220;<em>laboratori e depositi sussidiari alle attività  commerciali</em>&#8220;, per tale via desumendosi che l&#8217;attività  commerciale sia in tale zona possibile in via autonoma.<br /> Dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, come sopra declinate, risulta, pertanto, che l&#8217;attività  di commercio all&#8217;ingrosso è consentita nella zona omogenea D1 del Comune di Marano.<br /> Ciù² posto, deve a questo punto essere esaminata la disciplina del mutamento di destinazione d&#8217;uso in concreto applicabile.<br /> L&#8217;articolo 10, comma 2, del DPR n. 380 del 2001 dispone che &#8220;<em>Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell&#8217;uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio di attività </em>&#8220;.<br /> In Campania la disciplina del mutamento di destinazione d&#8217;uso è contenuta nell&#8217;articolo 2 della legge n. 19 del 28-11-2001.<br /> Esso, per la parte qui di interesse, così dispone:<br /> &#8220;<em>1. Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio di attività : &#038;.f) i mutamenti di destinazioni d&#8217;uso di immobili o di loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell&#8217;aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d&#8217;uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee; [&#038;..].</em><br /> <em>5. Il mutamento di destinazione d&#8217;uso senza opere, nell&#8217;ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero.</em><br /> <em>6. Il mutamento di destinazione d&#8217;uso, con opere che incidano sulla sagoma dell&#8217;edificio o che determinino un aumento piano volumetrico, che risulti compatibile con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee, è soggetto a permesso di costruire.</em><br /> <em>7. Il mutamento di destinazione d&#8217;uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purchè tale passaggio sia consentito dalla norma regionale, è soggetto a permesso di costruire. [&#038;.]</em>&#8220;.<br /> Dalla lettura della norma risulta, dunque, che il mutamento di destinazione d&#8217;uso nell&#8217;ambito di categorie compatibili alla singola zona territoriale omogenea di insistenza è libero nel caso in cui venga effettuato senza opere edilizie. Esso è, invece, soggetto a permesso di costruire quando viene realizzato con opere edilizie che incidono sulla sagoma dell&#8217;edificio o ne determinino un aumento plano-volumetrico. Negli altri casi esso, quando avviene tra categorie compatibili, è soggetto a denunzia di inizio di attività  (oggi segnalazione certificata di inizio di attività ).<br /> Orbene, tenuto conto, per le ragioni sopra esposte, che le categorie produttiva e commerciale all&#8217;ingrosso sono compatibili con la destinazione di zona D1 e che il mutamento di destinazione d&#8217;uso per cui è causa risulta essere stato realizzato senza opere edilizie (di tanto dà  atto la gravata sentenza e, inoltre, la circostanza non risulta contestata dall&#8217;amministrazione neppure a seguito dell&#8217;ordinanza istruttoria della Sezione n. 4578/2018 del 26-7-2018), l&#8217;applicazione della citata normativa regionale induce a ritenere che lo stesso dovesse essere libero e, come tale, in alcun modo sanzionabile.<br /> Peraltro, la corretta applicazione delle sopra riportate disposizioni normative regionali deve essere verificata alla luce del sopravvenuto articolo 23- ter del Testo Unico dell&#8217;Edilizia (norma inserita dalla legge 11 novembre 2014 n. 164).<br /> Il comma 1 del richiamato articolo così recita: &#8220;<em>Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d&#8217;uso ogni forma di utilizzo dell&#8217;immobile o della singola unità  immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall&#8217;esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile o dell&#8217;unità  immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale</em>&#8220;.<br /> Orbene, nella vicenda in esame vi è stato il passaggio dalla categoria produttiva a quella commerciale, onde si è nell&#8217;ambito di applicazione della richiamata disposizione.<br /> Ciù² posto, rileva il Collegio che la statuizione normativa relativa alla rilevanza urbanistica di tale mutamento di destinazione d&#8217;uso comporta certamente che lo stesso non possa essere libero e, pertanto, non può più¹ trovare applicazione il comma 5 dell&#8217;articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2001, secondo cui &#8220;<em>Il mutamento di destinazione d&#8217;uso senza opere, nell&#8217;ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali, è libero</em>&#8220;.<br /> Invero, la qualificazione dell&#8217;intervento quale &#8220;libero&#8221; ne presuppone l&#8217;irrilevanza urbanistica, qualificazione non più¹ predicabile con la sopravvenuta disposizione statale di principio, la quale ha determinato il venir meno della norma regionale con essa contrastante.<br /> Resta, peraltro, da stabilire se, a seguito dell&#8217;entrata in vigore del richiamato articolo 23-ter del Testo Unico, il mutamento di destinazione d&#8217;uso tra differenti categorie funzionali comporti sempre e necessariamente il previo rilascio del permesso di costruire ovvero lo stesso possa essere, qualora esista una disposizione regionale in tal senso, assoggettato a segnalazione certificata di inizio di attività  (giù  d.i.a.).<br /> E&#8217;, dunque, da verificare se la norma statale abbia comportato il venir meno della disposizione della citata legge regionale Campania n. 19 del 2001, laddove essa prevede, all&#8217;articolo 2, comma 1, che possono essere realizzati in base a denuncia di inizio di attività  (oggi s.c.i.a.) quei mutamenti di destinazione d&#8217;uso che, come quello di specie, compatibili con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica, non comportino interventi di trasformazione dell&#8217;aspetto esteriore, di volumi e di superfici.<br /> Ritiene il Collegio che la predetta disposizione continui a rimanere in vigore, consentendo l&#8217;assoggettabilità  a s.c.i.a. dei mutamenti di destinazione d&#8217;uso compatibili con la destinazione di zona, pur quando questi determinino il passaggio tra differenti categorie funzionali.<br /> E tanto per le ragioni che di seguito si svolgono.<br /> Deve in proposito essere evidenziato che l&#8217;articolo 23-ter del D.P.R. n. 380 del 2001 non prevede espressamente che il mutamento di destinazione d&#8217;uso tra le categorie funzionali dallo stesso contemplate sia assoggettato a permesso di costruire.<br /> Esso, invero, si limita a stabilire che lo stesso sia &#8220;<em>rilevante</em>&#8221; o, meglio, stando alla rubrica della disposizione, &#8220;<em>urbanisticamente rilevante</em>&#8220;.<br /> La rilevanza urbanistica dell&#8217;intervento induce ad escludere che lo stesso sia indifferente in relazione all&#8217;interesse pubblico tutelato e, pertanto, possa essere liberamente posto in essere.<br /> La &#8220;rilevanza&#8221;, dunque, in assenza di espressa disposizione che imponga il rilascio del permesso di costruire (nè si qualificano gli interventi quali &#8220;<em>di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio</em>&#8220;, sì da poter ricavare la necessità  di esso dall&#8217;uso di una terminologia analoga a quella impiegata nel comma 1 dell&#8217;articolo 10 del testo unico) , vale unicamente, in senso cogente, ad affermare la necessità  di un controllo del mutamento di destinazione d&#8217;uso da parte dell&#8217;autorità  comunale e, pertanto, di un titolo abilitativo.<br /> Resta, dunque, nel potere del legislatore regionale la possibilità  di prevedere per tali fattispecie di mutamento di destinazione d&#8217;uso il permesso di costruire ovvero la segnalazione certificata di inizio di attività , risultando sufficiente alla osservanza della norma di principio statale la prescrizione della necessità  di un titolo abilitativo per l&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento.<br /> Tale conclusione, del resto, risulta coerente con l&#8217;articolo 10, comma 2, del t.u., laddove prevede che &#8220;<em>Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell&#8217;uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio di attività </em>&#8220;; nonchè con lo stesso articolo 23-ter, il quale lascia comunque &#8220;<em>salva diversa previsione da parte di legge regionale</em>&#8220;.<br /> Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve ritenersi che il richiamato articolo 23-ter non abbia determinato il superamento dell&#8217;articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2001, che assoggetta a d.i.a. (oggi s.c.i.a.) il mutamento di destinazione d&#8217;uso tra categorie compatibili con la zona omogenea di riferimento, atteso che la considerazione della rilevanza urbanistica dell&#8217;intervento, quando vi sia passaggio tra diverse categorie funzionali, viene comunque assicurata dalla prescrizione della necessità  del titolo abilitativo ( nella specie , la segnalazione certificata di inizio di attività ).<br /> Da quanto innanzi esposto, deriva, dunque, che il mutamento di destinazione d&#8217;uso senza opere dell&#8217;immobile per cui è causa da destinazione produttiva a destinazione commerciale all&#8217;ingrosso (tale destinazione risulta acclarata nel verbale n. 5/2016 del 27-2-2016 della Polizia Municipale di Marano) risultava assoggettato, giusta la previsione del citato articolo 2 della legge regionale, a segnalazione certificata di inizio di attività  (giù  d.i.a.), con conseguente applicazione, per il caso di mancanza del predetto titolo abilitativo, della sanzione pecuniaria ( art. 37 del T.U. n. 380 del 2001) e non anche della sanzione demolitoria.<br /> L&#8217;ingiunta demolizione, dunque, non può fondarsi sulla carenza del permesso di costruire, nella specie non necessario.<br /> La stessa, inoltre, per come emerge dalla motivazione dell&#8217;ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi n. 7/16 del 31-3-2016, neppure può legittimamente giustificarsi in base alla variazione essenziale di cui all&#8217;articolo 32, lettera a) dell&#8217;articolo 32 del D.P.R. n. 380 del 2001.<br /> Invero, il richiamato provvedimento precisa, a supporto della adottata determinazione, che &#8220;<em>lo svolgimento dell&#8217;attività  commerciale nella zona P.I.P. configura un cambio di destinazione d&#8217;uso tra categorie funzionali differenti non consentito nè dalla normativa vigente nè dagli strumenti urbanistici approvati dal Comune di Marano e pertanto inquadrabile nella categoria delle variazioni essenziali di cui all&#8217;art. 32 lett. a) del DPR 380/2001</em>&#8220;.<br /> L&#8217;inciso &#8220;<em>pertanto</em>&#8221; evidenzia che il Comune ha ritenuto la sussistenza della variazione essenziale quale diretta conseguenza del fatto che la normativa urbanistica non consentirebbe il cambio di destinazione d&#8217;uso tra la categoria funzionale produttiva e quella commerciale.<br /> Tale giustificazione, così come espressa, risulta illegittima, considerandosi, sulla base delle argomentazioni più¹ sopra esposte, che la destinazione commerciale all&#8217;ingrosso risulta ammessa in zona D1 dal Piano regolatore Generale.<br /> Essendo questa compatibile con la destinazione di zona, viene meno il presupposto sul quale l&#8217;amministrazione ha fondato la ritenuta sussistenza di una variazione essenziale.<br /> Va, in ogni caso, evidenziato &#8211; anche a voler ritenere (peraltro, in contrasto con l&#8217;ordito motivazionale del provvedimento) il rilievo della variazione essenziale sganciato dalla affermazione di incompatibilità  urbanistica dell&#8217;intervento &#8211; che il provvedimento non esplicita in concreto le ragioni per le quali nella specie vi sarebbe variazione degli standards urbanistici, risultando al riguardo necessario un aggravio del carico urbanistico, del quale il provvedimento non dà  conto.<br /> Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve, pertanto, ritenersi la fondatezza del primo motivo di appello laddove deduce l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordine di demolizione.<br /> Di conseguenza, in riforma per tale parte della sentenza gravata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, l&#8217;ingiunzione n. 07/16 del 31 marzo 2016 deve essere annullata.<br /> Resta, dunque, assorbito l&#8217;esame degli altri motivi del gravame, anch&#8217;essi diretti a dimostrare l&#8217;illegittimità  della disposta demolizione.<br /> L&#8217;appello, peraltro, è infondato nella parte in cui censura la sentenza del giudice di primo grado per aver ritenuto la legittimità  dell&#8217;ordinanza di chiusura dell&#8217;attività  commerciale n. 12 del 3-3-2016.<br /> La gravata sentenza così motiva sul punto.<br /> <em>&#8220;&#038; con riguardo alle doglianze mosse avverso l&#8217;ordinanza di cessazione dell&#8217;attività  commerciale n. 12/2016, tutte finalizzate a sostenere che, in base alla normativa urbanistica del Comune di Marano di Napoli, &#8220;nell&#8217;ambito della zona omogenea, in cui è ubicato l&#8217;immobile in oggetto, D1 PIP, tra le destinazioni d&#8217;uso consentite è prevista anche quella di commercio all&#8217;ingrosso&#8221;, il Collegio ravvisa la loro sostanziale inconferenza.</em><br /> <em>Invero, come chiaramente emerge dall&#8217;operata ricostruzione dei fatti, il suddetto provvedimento trae il proprio fondamento non da una sorta di incompatibilità  urbanistica dell&#8217;attività  commerciale esercitata, ma piuttosto dal mancato intervento dell&#8217;apposito titolo abilitativo e dall&#8217;applicazione della misura sanzionatoria contemplata dall&#8217;articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 1/2014</em>&#8220;.<br /> Il Collegio condivide la determinazione reiettiva del giudice di primo grado.<br /> Dalla lettura della citata ordinanza di cessazione dell&#8217;attività  commerciale emerge che la stessa è stata emanata in quanto &#8220;<em>alcuna SCIA è agli atti per l&#8217;attività  commerciale in parola</em>&#8220;.<br /> Dunque il provvedimento non risulta essere stato adottato per profili urbanistici, attinenti alla incompatibilità  con la destinazione di zona dell&#8217;attività  di commercio all&#8217;ingrosso di pneumatici ovvero al difetto di un titolo abilitativo che abbia autorizzato l&#8217;utilizzo commerciale dell&#8217;immobile.<br /> L&#8217;atto inibitorio, invece, rileva la mancanza del prescritto titolo abilitativo all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  commerciale (SCIA) e la sanziona sulla base del disposto dell&#8217;articolo 57, comma 2, della legge regionale Campania n. 1 del 2014.<br /> Invero, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  commerciale non è libero ma è assoggettato a specifica autorizzazione, che costituisce titolo diverso rispetto a quello urbanistico e che è necessario anche quando l&#8217;immobile in cui si intende svolgere l&#8217;attività  sia regolare sotto il profilo urbanistico-edilizio.<br /> L&#8217;ordinanza di cessazione dell&#8217;attività  è, pertanto, legittima in quanto ha rilevato la mancanza di titolo abilitativo all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  commerciale ed ha applicato la misura sanzionatoria prevista dal richiamato comma 2 dell&#8217;articolo 57, a mente del quale &#8220;Â <em>L&#8217;apertura di esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonchè l&#8217;assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali, comportano per il Comune l&#8217;obbligo di disporre, previa contestazione, l&#8217;immediata chiusura oppure la cessazione dell&#8217;attività  e, dove rilasciata, il ritiro dell&#8217;autorizzazione, nonchè l&#8217;applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000</em>&#8220;.<br /> In conclusione, dunque, l&#8217;appello deve essere accolto in parte, nei sensi e nei limiti sopra specificati, e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma della gravata sentenza ed in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, deve essere annullata l&#8217;ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi n. 7/16 del 31 marzo 2016.<br /> Restano comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;amministrazione, specificandosi, altresì, che il presente giudizio non ha ad oggetto la legittimità  dei titoli edilizi rilasciati per l&#8217;immobile per cui è causa ma unicamente i provvedimenti inibitori oggetto di contestazione giurisdizionale.<br /> L&#8217;esito della lite e la novità  delle questioni affrontate giustificano l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 2146/2017 ed in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, annulla l&#8217;ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi n. 07/16 del 31-3-2016.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-11-2019-n-7810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.7810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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