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	<title>778 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;impossibilità per il ricorrente soccombente di “auto eccepire” in appello l’inammissibilità della propria azione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 11:25:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-il-ricorrente-soccombente-di-auto-eccepire-in-appello-linammissibilita-della-propria-azione/">Sull&#8217;impossibilità per il ricorrente soccombente di “auto eccepire” in appello l’inammissibilità della propria azione.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Ricorrente soccombente &#8211; Auto-eccezione relativa all&#8217;inammissibilità del ricorso di primo grado &#8211; Difetto di legittimazione &#8211; Divieto di abuso del processo. Il principio dell’interesse all’impugnazione comporta che la parte che ha proposto ricorso di primo grado non può, contro sé stessa, “auto eccepire”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-il-ricorrente-soccombente-di-auto-eccepire-in-appello-linammissibilita-della-propria-azione/">Sull&#8217;impossibilità per il ricorrente soccombente di “auto eccepire” in appello l’inammissibilità della propria azione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-il-ricorrente-soccombente-di-auto-eccepire-in-appello-linammissibilita-della-propria-azione/">Sull&#8217;impossibilità per il ricorrente soccombente di “auto eccepire” in appello l’inammissibilità della propria azione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Ricorrente soccombente &#8211; Auto-eccezione relativa all&#8217;inammissibilità del ricorso di primo grado &#8211; Difetto di legittimazione &#8211; Divieto di abuso del processo.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio dell’interesse all’impugnazione comporta che la parte che ha proposto ricorso di primo grado non può, contro sé stessa, “auto eccepire” in appello, l’inammissibilità della propria azione. Tale affermazione si fonda anche sul divieto di abuso del processo: se la parte soccombente in primo grado venisse ammessa a contestare in appello la ammissibilità della propria azione processuale, con conseguente annullamento senza rinvio del giudicato sfavorevole, questo varrebbe a cancellare un giudicato negativo, e a rimettere la parte in pista, ad esempio, per articolare domande risarcitorie, per così dire, “a terreno vergine”. Se è comprensibile, nel “gioco delle parti” un siffatto interesse, tuttavia, si tratta di un interesse “illegittimo” e va ribadito che il processo non è un “gioco” rimesso a repentini al libero volere e disvolere della parte sul medesimo oggetto, essendo piuttosto una risorsa scarsa cui tutti gli utenti devono accostarsi con serietà. Alle parti è garantito un ampio strumentario di mezzi, quali la rinuncia al giudizio, o la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, al fine di disvolere l’iniziale ricorso della parte stessa; non è invece consentito, a tale fine, di radicare un giudizio di appello al solo fine di far dichiarare inammissibile il proprio originario ricorso.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Immordino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 847 del 2020, proposto dal<br />
Comune di Campofelice di Roccella, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Siciliana &#8211; Dipartimento Regionale dell&#8217;Ambiente, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliato per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 284/2020;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana &#8211; Dipartimento Regionale dell&#8217;Ambiente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello avverso la sentenza del TARS- Palermo, n. 284/2020, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell&#8217;Ambiente n. 1232 del 22/12/2014, nella parte in cui il parere favorevole di valutazione ambientale strategica veniva condizionata a 4 prescrizioni da recepire in sede di approvazione finale del piano regolatore generale del Comune di Campofelice di Roccella.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, il Tar ha ritenuto illegittima la prescrizione n. 2) e legittime le prescrizioni n. 1), 3) e 4).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La sentenza, nella parte in cui è appellata, muovendo dalla <i>ratio </i>della valutazione ambientale strategica, disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006, che è diretta alla preservazione ambientale del territorio, attraverso la sottoposizione di alcuni piani e programmi &#8211; tra i quali i p.r.g. &#8211; al giudizio di una apposita commissione che esprime valutazioni vincolanti per le successive fasi di approvazione del progetto esaminato, ha ritenuto legittime, in quanto supportate da idonea motivazione, le prescrizioni generali n. 1), 3) e 4), contestate dal Comune, concernenti rispettivamente, la n. 1) la localizzazione di aree per la nuova edilizia residenziale (zone C1), a completamento dell&#8217;abitato, in considerazione del fatto che la stessa è supportata dallo specifico computo degli alloggi vuoti nel territorio comunale, il che rende inattendibile la valutazione operata circa il fabbisogno di nuove unità abitative e, diversamente da quanto segnalato in ricorso, la prescrizione contestata risulta motivata in modo ragionevole, oltre che fondata su presupposti di fatto non contestati dal ricorrente; la terza prescrizione che inibisce la realizzazione di una nuova area per attività turistiche lungo la fascia costiera, in quanto ampiamente giustificata non soltanto dalle valutazioni contenute nel parere impugnato, ma dalle stesse considerazioni espresse nella documentazione di corredo del p.r.g., e riprese in ricorso, dalle quali si evince che in passato la fascia costiera ha già subito un massiccio e intensivo sfruttamento a scopi edilizi, che ne ha gravemente compromesso il proprio valore ambientale che, attraverso la previsione cassata, verrebbe ulteriormente pregiudicato; e l’ultima prescrizione generale (riguardante l’eliminazione della suddivisione delle zone agricole in E1) e E2).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. L’appello è affidato a due motivi di ricorso. Con il primo si sostiene che il ricorso di primo grado andava dichiarato inammissibile perché la VAS sarebbe un atto endoprocedimentale, o improcedibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il secondo motivo si contesta nel merito il rigetto delle censure contro la prescrizione n. 1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Si è costituita in appello la Regione Siciliana &#8211; Dipartimento Regionale dell&#8217;Ambiente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. L’appello è in parte inammissibile, in parte infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. E’ inammissibile il primo motivo di appello con cui il Comune appellante, già ricorrente in primo grado, ha sollevato la questione di inammissibilità del ricorso in primo grado. Sostiene che il ricorso di primo grado, da esso stesso Comune proposto, andava dichiarato inammissibile e/o improcedibile, in quanto con lo stesso impugna la VAS che sarebbe un atto endoprocedimentale, impugnabile solo con il provvedimento finale di approvazione del PRG.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Nel corso dell’udienza pubblica del 16 giugno 2022 è stata sottoposta al contraddittorio della parte appellante la questione di rito della inammissibilità dell’auto eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado. Nel corso dell’udienza l’appellante ha ribadito che la inammissibilità del ricorso di primo grado (per motivi diversi dal difetto di giurisdizione) è rilevabile d’ufficio dal giudice di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. Costituisce condizione dell’azione in appello, come in primo grado, l’interesse a ricorrere, che nei giudizi di impugnazione presuppone la soccombenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il motivo è inammissibile per difetto di soccombenza e dunque di interesse. Un conto è sollecitare il giudice di appello a esercitare i suoi poteri ufficiosi nel rilievo di questioni di rito rilevabili d’ufficio, un conto è articolare un motivo di impugnazione a cui la parte non ha alcun interesse per difetto di soccombenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio dell’interesse all’impugnazione comporta che la parte che ha proposto ricorso di primo grado non può, contro sé stessa, “auto eccepire” in appello, l’inammissibilità della propria azione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4. Tale affermazione si fonda anche sul divieto di abuso del processo: se la parte soccombente in primo grado venisse ammessa a contestare in appello la ammissibilità della propria azione processuale, con conseguente annullamento senza rinvio del giudicato sfavorevole, questo varrebbe a cancellare un giudicato negativo, e a rimettere la parte in pista, ad esempio, per articolare domande risarcitorie, per così dire, “a terreno vergine”. Se è comprensibile, nel “gioco delle parti” un siffatto interesse, tuttavia, si tratta di un interesse “illegittimo” e va ribadito che il processo non è un “gioco” rimesso a repentini al libero volere e disvolere della parte sul medesimo oggetto, essendo piuttosto una risorsa scarsa cui tutti gli utenti devono accostarsi con serietà. Alle parti è garantito un ampio strumentario di mezzi, quali la rinuncia al giudizio, o la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, al fine di disvolere l’iniziale ricorso della parte stessa; non è invece consentito, a tale fine, di radicare un giudizio di appello al solo fine di far dichiarare inammissibile il proprio originario ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.5. L’assunto di parte appellante, secondo cui il giudice di appello potrebbe e dovrebbe rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado, se è vero in astratto, fallisce nel caso concreto per due ordini di ragioni entrambe decisive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) Anzitutto, il potere del giudice di appello di rilevare d’ufficio la tardività, inammissibilità o improcedibilità del giudizio di primo grado, a prescindere da uno specifico motivo di appello o eccezione di parte (e fuori dal caso del rilievo del difetto di giurisdizione che ha regole proprie e speciali) costituisce un posterius rispetto alla corretta instaurazione del giudizio di appello e presuppone che il giudizio di appello sia a sua volta ricevibile e ammissibile: sicché nell’esame delle questioni secondo il loro ordine logico, il giudice di appello deve prima verificare se l’appello è ricevibile e/o ammissibile, e solo dopo aver superato tale stadio, può procedere a verificare d’ufficio la ricevibilità, ammissibilità o procedibilità del ricorso di primo grado; pertanto, la questione dell’interesse all’appello sulla base del criterio della soccombenza, è questione di rito che riguarda il giudizio di appello e che è pregiudiziale rispetto alle ulteriori questioni di rito afferenti al ricorso di primo grado; se il ricorso di appello è irricevibile o inammissibile, il giudice di appello si ferma a tale statuizione pregiudiziale e non passa all’esame delle questioni di rito afferenti il ricorso di primo grado; nel caso di specie, il difetto di interesse al motivo di appello per difetto di soccombenza, è pregiudiziale e dirimente e impedisce al giudice di appello di verificare questioni di rito relative al ricorso di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii) In ogni caso, al rilievo d’ufficio della inammissibilità del ricorso di primo grado osta nel caso di specie il muro invalicabile del giudicato (ancorché parziale) che nel presente giudizio si è formato sul capo di sentenza favorevole all’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sollevata questione di inammissibilità del ricorso di primo grado, infatti, riguarda l’intero ricorso di primo grado, diretto contro una VAS. Ma una parte di tale ricorso è già stata decisa con effetto di giudicato, e pertanto il giudice di appello non può rilevare d’ufficio una questione che dovrebbe travolgere l’intera sentenza, perché così facendo travolgerebbe (anche) un giudicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.6. Infine, e solo per completezza, il Collegio rileva che la tesi della inammissibilità del ricorso di primo grado è infondata perché la VAS è un atto che secondo copiosa e condivisa giurisprudenza è immediatamente impugnabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Quanto al secondo profilo del primo motivo di appello, la dedotta improcedibilità del ricorso, in considerazione dell’avvenuto spirare, nelle more del giudizio, del termine per l’approvazione del p.r.g., con conseguente definitiva efficacia del piano, approvato per <i>silentium, </i>la censura è infondata. Al riguardo può osservarsi che, se è vero che lo stesso legislatore individua quale limite temporale inderogabile per l&#8217;espletamento della valutazione ambientale la data di approvazione e non quella di adozione dei piani (per tale via prefigurando l’annullabilità dei provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori che non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione), è altrettanto vero che deve in ogni caso escludersi che l’avvenuta approvazione per <i>silentium</i> del p.r.g. per cui è causa possa aver determinato l’irrilevanza della VAS acquisita ai sensi dell’art. 6 d. lgs. n. 152/2006. A questo specifico riguardo, sono numerose le ragioni che non consentono l’accoglimento di tale prospettazione, rinvenibili nella imprescindibilità della valutazione ambientale che, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione dell&#8217;ambiente e contribuire all&#8217;integrazione di considerazioni ambientali all&#8217;atto dell&#8217;elaborazione, dell&#8217;adozione e approvazione di piani e programmi &#8220;assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile&#8221; (art. 4, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Il procedimento, va posto in luce, comprende secondo quanto dispone l’art. 5, comma 1, lett. a) del cit. d.lgs. &#8220;<i>lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l&#8217;elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l&#8217;espressione di un parere motivato, l&#8217;informazione sulla decisione ed il monitoraggio</i>&#8220;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla normativa comunitaria (tra cui l&#8217;art. 4, direttiva 27 giugno 2001, n. 42) e nazionale di riferimento emerge, con chiarezza, che la VAS è “parte integrante” del procedimento di adozione e approvazione del p.r.g., e la sua mancanza determina l’illegittima definizione del procedimento di formazione del piano, a prescindere dalle concrete modalità nelle quali, anche in relazione ai diversi sistemi normativi regionali, detto procedimento di approvazione del p.r.g. va a concludersi. Con la conseguenza che non rileva il fatto che il p.r.g. del Comune di Campofelice di Roccella sia stato approvato per <i>silentium</i> (in virtù dello spirare del termine perentorio di 540 giorni per il pronunciamento regionale ricavato dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, L.r. n. 71 del 1978 e 6, comma 1, L.r. 12 gennaio 1993, n. 9), se così fosse infatti, la conseguenza sarebbe la totale vanificazione dei precetti comunitari e dell’obbligo di acquisizione della VAS – sulla già avvenuta acquisizione al procedimento della predetta valutazione ambientale strategica, costituente condizione <i>ex lege</i> di legittimità del procedimento medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con il secondo motivo di appello, la sentenza viene stigmatizzata nel merito per non avere censurato per difetto di motivazione, per illogicità ed insufficienza della stessa, la prescrizione secondo cui la zona C1 comporta un eccessivo consumo del suolo, trattandosi di una prescrizione generica, perché non ci sono norme quantitative per limitare il consumo del suolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. La censura è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va a questo riguardo richiamato quanto sostenuto dall’organo tecnico preposto alla valutazione ambientale, il quale nel parere in oggetto ha sottolineato, in modo puntuale, l’elevato livello di urbanizzazione raggiunto negli ultimi anni dal Comune di Campofelice di Roccella per effetto di una non controllata espansione turistico-residenziale, che, in contrasto con tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ha provocato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; lo sfruttamento intensivo del suolo e possibilità di dissesti dovuti all&#8217;abbandono dei suoli agricoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la perdita di valori ambientali nella fascia costiera ed aumento di produzione di rifiuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’impoverimento delle risorse idriche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta di considerazioni che sono perfettamente in linea con la natura “ambientale” delle valutazioni in oggetto, sicché si appalesa inutile il tentativo di parte appellante di contestare la presunta mancanza di parametri normativi “fissi” cui ragguagliare la verifica dei profili inerenti al “consumo del suolo”, trattandosi, con ogni evidenza, di un concetto necessariamente generale che costituisce, anche intuitivamente, un elemento centrale per la valutazione sulle ricadute ambientali del Piano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 179 del 16.07.2019, ha posto in luce come le più recenti concezioni di “territorio”, lo considerano “<i>non più solo come uno spazio topografico suscettibile di occupazione edificatoria ma rivalutato come una risorsa complessa che incarna molteplici vocazioni (ambientali, culturali, produttive, storiche)”,</i> in tale prospettiva “<i>il consumo di suolo rappresenta una delle variabili più gravi del problema della pressione antropica sulle risorse naturali</i>”. In particolare, sottolinea la Corte, emerge con chiarezza, l’emersione di un “<i>processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l&#8217;ambiente che la circonda, all&#8217;interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell&#8217;equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale</i>”, coerentemente con gli indirizzi espressi in sede europea fin dalla comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006, &#8220;<i>Strategia tematica per la protezione del suolo</i>&#8220;, e dall&#8217;approvazione del cosiddetto Settimo programma di azione per l&#8217;ambiente (decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’appellante alle spese del grado di giudizio che liquida in euro 2000,00, più accessori di legge se dovuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Caponigro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Pizzi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Immordino, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Caleca, Consigliere</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2021-n-778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2021-n-778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.778</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente, Francesca Mariani, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberta Bulone, contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato nei confronti -OMISSIS&#8211;OMISSIS-non costituito in giudizio; Procedura selettiva dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2021-n-778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2021-n-778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente, Francesca Mariani, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberta Bulone,  contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato nei confronti -OMISSIS&#8211;OMISSIS-non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Procedura selettiva dei candidati del Corpo della Guardia di Finanza: sulla  valutazione del requisito della condotta incensurabile</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Pubblica sicurezza &#8211; Corpo della Guardia di Finanza &#8211; procedura selettiva dei candidati -Pubblica amministrazione &#8211; ampio potere discrezionale &#8211; va riconosciuto &#8211; requisito della condotta incensurabile &#8211;  richiesto.</p>
<p> 2.Pubblica sicurezza &#8211; Corpo della Guardia di Finanza &#8211; procedura selettiva dei candidati requisito della condotta incensurabile &#8211; natura, caratteristiche e sindacabilità .</p></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il requisito della &#8220;condotta incensurabile&#8221; implica un&#8217;intransigenza selettiva che si giustifica in relazione alle delicate mansioni ed ai peculiari compiti istituzionali affidati al Corpo della Guardia di Finanza, con la conseguenza che vi possono accedere soltanto coloro che abbiano tenuto una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale; e che, di conseguenza, all&#8217;Amministrazione  riconosciuto un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso di accesso solo di quei candidati che per qualità  morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità  e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni.<br />  <br /> 2. La valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell&#8217;Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell&#8217;aspirante, tali da non consentire all&#8217;attualità  un giudizio favorevole e che, rispetto a tale potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell&#8217;eccesso di potere, l&#8217;esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonchè la non contraddittorietà  e ragionevolezza della valutazione e la logicità  della misura assunta, per effetto della valutazione svolta.<br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 19/01/2021<br /> <strong>N. 00778/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01520/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2020, proposto da -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberta Bulone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS&#8211;OMISSIS-non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della determinazione n. 340439/2019 del 28.11.2019, di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965 Allievi Ufficiali anno 2019 (GU n.33 del 26-04-2019); della determinazione del 10 dicembre 2019, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso e di tale graduatoria; della comunicazione avvenuta mediante pec del 06.12.2019 con cui il Centro di Reclutamento &#8211; Reparto Concorsi &#8211; Ufficio Procedure Reclutative &#8211; Sezione Allievi Finanzieri ha confermato l&#8217;esclusione concorsuale del ricorrente, rettificando ed annullando la precedente comunicazione pec di convocazione; nonchè degli eventuali ulteriori atti e verbali, anche promananti dal Comando Generale della Guardia di Finanzia e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso in prosieguo di giudizio ex art. 43 Cod. proc. amm;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di 965 allievi finanzieri &#8211; anno 2019, contingente ordinario, di cui al Bando indicato in epigrafe, superando le relative prove scritte, nonchè quelle di idoneità  fisica ed attitudinale e la fase di valutazione dei titoli.<br /> In data 3.12.2019, tuttavia, nelle more dell&#8217;approvazione della graduatoria finale del concorso, il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza ha notificato al ricorrente il provvedimento del Comando generale che disponeva la sua esclusione dalla procedura per mancanza dei prescritti requisiti di moralità  e di condotta di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera g) del Bando di concorso (vale a dire i requisiti della incensurabilità  della condotta, previsti tramite rinvio alla disciplina che regola l&#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria).<br /> In data 4.12.2019, inoltre, lo stesso Centro di Reclutamento ha invece convocato il ricorrente al Corso di formazione (riservato ai vincitori del concorso ai sensi dell&#8217;art. 18 del Bando), per poi tuttavia riconfermare &#8211; con nota del 6.12.2019 &#8211; la sua esclusione, revocando la precedente convocazione.<br /> In data 18.12.2019  stata infine approvata la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, che non include il ricorrente tra i vincitori.<br /> Avverso i predetti provvedimenti l&#8217;aspirante finanziere ha proposto ricorso a questo Tribunale, con annessa istanza di sospensione, formulando un complesso motivo di doglianza che saà  scrutinato nella parte in diritto della presente sentenza.<br /> L&#8217;Amministrazione si  costituita in giudizio in data 28.02.2020 ed ha resistito al ricorso con memorie e documenti.<br /> Con ordinanza n. 2810 del 16.04.2020 il Tribunale ha fissato la discussione del merito del ricorso ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a., al contempo ordinando l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e idonei della graduatoria concorsuale tramite notificazione per pubblici proclami, correttamente adempiuta dal ricorrente come da documentazione versata in atti.<br /> All&#8217;udienza del 20.10.2020 la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> E&#8217; gravato il provvedimento con cui il ricorrente  stato escluso dal concorso per allievi finanzieri per carenza del requisito della &#8220;condotta incensurabile&#8221;.<br /> Su tale carenza il provvedimento di esclusione  così motivato: &#8220;<em>In particolare, in data 21 aprile 2008 (ancora minorenne)  stato deferito, a seguito di querela, dalla stazione dei -OMISSIS-(-OMISSIS-) alla-OMISSIS-, per il reato di cui all&#8217;art. 582 (&#8220;-OMISSIS-&#8220;) del c.p., per avere, in data 4 marzo 2008, unitamente a -OMISSIS-. Nell&#8217;ambito del relativo procedimento penale (-OMISSIS-), con sentenza n. -OMISSIS-, -OMISSIS-;</em>&#8220;.<br /> L&#8217;Amministrazione ha dunque ritenuto che &#8220;<em>il biasimevole comportamento, ancorchè posto in essere prima del raggiungimento della maggiore età , sia chiaramente indicativo dell&#8217;inadeguatezza del profilo morale dell&#8217;aspirante e sia inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni connesse allo status di appartenente alla Guardia di finanza, che assomma in sè la titolarità  di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza e prevede doveri ed obblighi nei confronti dell&#8217;intera collettività , da parte della quale la condotta posta in essere dall&#8217;interessato  soggetta ad un giudizio di disvalore anche sociale</em>&#8220;.<br /> Avverso l&#8217;esclusione come sopra disposta, il ricorrente ha formulato il seguente motivo di doglianza: &#8220;<em>Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, incongruità , illogicità , irragionevolezza nonchè illegittimità  per violazione e falsa applicazione di cui all&#8217;art. 1, comma 2 lettera g) del Bando di concorso ed art. 2, comma IV, dlgs 160/</em>2006&#8243;.<br /> In sintesi, il ricorrente si duole innanzitutto del fatto che l&#8217;Amministrazione abbia adottato il provvedimento di esclusione sulla base di un solo episodio, peraltro datato nel tempo, non connotato da particolare gravità , e nonostante l&#8217;adozione, da parte del Tribunale per i Minorenni, della sopra ricordata sentenza di non luogo a procedere.<br /> Il ricorrente ha inoltre lamentato l&#8217;inesatta ricostruzione dei fatti da parte dell&#8217;Amministrazione e, in sostanza, l&#8217;arbitrarietà  della decisione assunta, fondata su un &#8220;automatismo casistico&#8221;, senza tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e dell&#8217;intero percorso di vita del ricorrente (che ha pure prestato lodevole servizio presso altri Corpi e ottenuto un punteggio favorevole nella procedura concorsuale), nonchè della sua giovanissima età  all&#8217;epoca dei fatti.<br /> Le censure sono fondate nei limiti di seguito esplicati.<br /> Il Collegio ritiene infatti che &#8211; tenuto conto della oggettiva specificità  del caso concreto in esame &#8211; il provvedimento di esclusione gravato sia carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, come correttamente denunciato nel ricorso.<br /> Preliminarmente va chiarito che il Collegio non ignora che, come ricordato anche dalla difesa erariale, il requisito della &#8220;condotta incensurabile&#8221; implica, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in materia da svariati anni (che il Collegio in linea generale condivide), un&#8217;intransigenza selettiva che si giustifica in relazione alle delicate mansioni ed ai peculiari compiti istituzionali affidati al Corpo della Guardia di Finanza, con la conseguenza che vi possono accedere soltanto coloro che abbiano tenuto una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale; e che, di conseguenza, all&#8217;Amministrazione  riconosciuto un ampio potere discrezionale &#8220;<em>finalizzato a permettere la partecipazione al concorso di accesso solo di quei candidati che per qualità  morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità  e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni</em>&#8221; (così Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5817/2013; si vedano altresì Consiglio di Stato sez. IV, n.1213/2012; Consiglio Stato n. 5301/2006).<br /> Tuttavia deve anche ricordarsi che, sempre secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell&#8217;Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell&#8217;aspirante, tali da non consentire all&#8217;attualità  un giudizio favorevole e che, rispetto a tale potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell&#8217;eccesso di potere, l&#8217;esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonchè la non contraddittorietà  e ragionevolezza della valutazione e la logicità  della misura assunta, per effetto della valutazione svolta (in questi termini, Cons. Stato, IV, n. 1343/2013, Tar Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015).<br /> Alla luce delle sopra riassunte coordinate, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, la valutazione svolta ed esternata dall&#8217;Amministrazione sia effettivamente connotata dalle carenze denunciate.<br /> Ciò non vuol dire che si condivida pienamente la tesi sostenuta nel ricorso, in quanto la circostanza per cui vi sia una sentenza di non luogo a procedere resa nei confronti del ricorrente, senza applicazione di misure di sicurezza, non può essere ritenuta risolutiva: il giudizio sulle qualità  morali e di condotta di un aspirante finanziere, infatti,  del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio ed  da svolgersi soltanto nell&#8217;ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di finanza (T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015), ben potendo l&#8217;Amministrazione ritenere inidoneo il soggetto aspirante sulla base della valutazione complessiva delle circostanze di qualsivoglia episodio inconciliabile con i basilari doveri e con lo status dei militari e, persino, a fronte di un singolo episodio che non ha avuto conseguenze penali e finanche molto risalente nel tempo (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. n. 4602/2016 e sentenze ivi richiamate, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5411/2011, n. 4048/2012; tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze n. 3012/2020, n. 4151/2019, n. 4128/2019 e n. 2464/2016).<br /> Valga peraltro osservare che, come evidenziato nel provvedimento di esclusione, nella sentenza in questione il Tribunale per i Minorenni ha in realtà  espressamente affermato, sebbene con formula sostanzialmente di rito, la personale responsabilità  del ricorrente (all&#8217;epoca minore) nei fatti accaduti.<br /> Tuttavia,  fuori di dubbio che l&#8217;episodio di cui qui si discute presenta delle specificità  che l&#8217;Amministrazione ha omesso di considerare, non rilevandosi, nella motivazione del provvedimento, indici di adeguata istruttoria e valutazione in questo senso.<br /> Sotto un primo profilo, infatti, il ricorrente  risultato coinvolto nella vicenda (&#8220;-OMISSIS-) allorquando non aveva ancora compiuto quattordici anni (dunque in un&#8217;epoca in cui l&#8217;Ordinamento ancora protegge lo sviluppo della sua personalità ) e, successivamente, nulla più risulta a suo carico, avendo peraltro lo stesso maturato presso altro Corpo Militare un ottimo stato di servizio, come comprovato dalla documentazione in atti.<br /> Ne consegue che, nello svolgere la valutazione prognostica sulle qualità  del candidato, l&#8217;Amministrazione era certamente tenuta ad un maggiore sforzo motivazionale per chiarire, come richiesto dalla sopra ricordata giurisprudenza, gli elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell&#8217;aspirante, tali da non consentire (neanche) all&#8217;attualità  (vale a dire dopo la crescita e lo sviluppo della personalità  e in assenza di altri episodi rilevanti) un giudizio (prognostico) favorevole sulla sua persona (sotto il profilo della moralità  ed incensurabilità  della condotta).<br /> In altre parole, nei confronti di un aspirante finanziere autore di reati in epoca precedente al compimento dei quattordici anni, la formulazione del giudizio prognostico sulla idoneità  del candidato al servizio nel Corpo avrebbe dovuto far risaltare quegli elementi che, plausibilmente e nonostante una personalità  ancora immatura ed in fase evolutiva, rilevavano, per la loro materiale consistenza e gravità , la presenza di aspetti della personalità  incompatibili con l&#8217;accesso nel Corpo e non temperabili da condotte successive di opposto tenore.<br /> La valutazione dell&#8217;incensurabilità  della condotta, infatti, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all&#8217;affidabilità  e all&#8217;adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi e, quindi, al rispetto delle leggi e delle regole di convivenza sociale. Tale giudizio, pertanto, non può prescindere, oltre che da una valutazione della fattispecie concreta, dal complesso degli elementi desumibili dal profilo dal candidato (cfr. Tar Lazio n. 9705/2016, n. 12391/2015).<br /> Peraltro, ciò appare tanto più necessario ove &#8211; come evidenziato nel ricorso in relazione alla specifica fattispecie &#8211; dalla lettura degli atti del procedimento penale emerga uno svolgimento fattuale della vicenda in cui il ruolo del ricorrente risulti non propriamente definito e, comunque, differenziato da quello principale.<br /> Si consideri, infatti, che la teste sentita ha dichiarato che vi erano 5-6 ragazzi, mentre le indagini condotte per identificare gli altri minori coinvolti sono rimaste senza esito (cfr. comunicazione notizia di reato) e che gli stessi rappresentanti dell&#8217;istituto scolastico all&#8217;epoca frequentato dai ragazzi coinvolti hanno riconosciuto il diverso ruolo del ricorrente nella vicenda (che avrebbe assistito alla scienza &#8220;<em>senza prendervi parte ma neppure senza intervenire a difesa</em>&#8220;, cfr. verbale Consiglio di classe).<br /> Di conseguenza, anche sotto questo diverso punto di vista, l&#8217;episodio richiamato nel provvedimento di esclusione, peraltro unico ed isolato, nonchè risalente nel tempo, seppure censurabile e moralmente riprovevole, non appare rivestire <em>ex se</em> &#8211; in assenza di ulteriori valutazioni &#8211; valenza tale da giustificare il giudizio di inidoneità  del ricorrente, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza.<br /> In conclusione, per quanto esposto il ricorso deve essere accolto. Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di lite fra le parti, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia rispetto al quale la fattispecie esaminata diverge a causa della sua peculiarità .<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti gravati, nella parte riguardante la posizione del ricorrente.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pietro Morabito, Presidente<br /> Michelangelo Francavilla, Consigliere<br /> Francesca Mariani, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2021-n-778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2020 n.778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2020-n-778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2020-n-778/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2020 n.778</a></p>
<p>Rosaria Trizzino, Presidente Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Cresci, Alfonso De Lauri, contro U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Firenze, nei confronti -OMISSIS-non costituito in giudizio; Modificazione del nome o cognome ex.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2020-n-778/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2020 n.778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino, Presidente Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Cresci, Alfonso De Lauri, contro U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Firenze,  nei confronti -OMISSIS-non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Modificazione del nome o cognome ex. art. 89 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396:  valutazione e sussistenza dei presupposti da parte del Prefetto  è un potere eccezionale .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Persona umana &#8211; identità  personale &#8211; modificazione del nome o cognome ex. art. 89 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396-  valutazione e sussistenza dei presupposti da parte del Prefetto &#8211; potere eccezionale &#8211; è tale- potere discrezionale- è tale.</p>
<p> </p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 89 </em><em>del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 </em><em>attribuisce dunque al Prefetto un peculiare potere discrezionale, poichè attribuisce alla sua valutazione l&#8217;esame della sussistenza dei presupposti tali da giustificare l&#8217;accoglimento della istanza di modifica del nome o del cognome.</em><br /> <em>A parte i casi in cui la richiesta riguardi un cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l&#8217;origine (rispetto ai quali lo stesso comma 1 ha attribuito il potere-dovere del Prefetto di accogliere l&#8217;istanza di modifica, volta a superare le relative situazioni, salvo l&#8217;esame sulla congruità  del cognome desiderato), negli altri casi il Prefetto deve tener conto della natura eccezionale del proprio potere di disporre la modifica dei dati riguardanti l&#8217;identità  personale.</em><br /> <em>Vi è infatti un rilevante interesse pubblico alla stabile identificazione delle persone nel corso del tempo. </em><br /> <em>L&#8217;art. 89 perciò non consente al richiedente di &#8220;scegliere&#8221; il proprio nome: altrimenti opinando, vi sarebbe un serio vulnus a tale interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/06/2020<br /> <strong>N. 00778/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00047/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 47 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Cresci, Alfonso De Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del decreto 2/10/2019, -OMISSIS-notificato in data 2/11/2019 con cui la Prefettura UTG di Firenze ha respinto la domanda diretta al cambiamento del cognome, nonchè ogni atto presupposto connesso e conseguente, ostativo all&#8217;accoglimento della richiesta di variazione suindicata, ivi compresa la nota Prefettura UTG di Firenze di data 11/06/2019, inviata ai sensi dell&#8217;art. 10 <em>bis</em> l. 241/1990.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 comma 5 del d.l. n. 18/2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il dott. Nicola Fenicia;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO</p>
<p> Con il presente gravame la ricorrente ha impugnato il decreto del 2 ottobre 2019 con cui la Prefettura di Firenze ha respinto la richiesta di cambiamento del proprio cognome da &#8220;-OMISSIS-&#8221; a &#8220;-OMISSIS-&#8220;, eliminando il cognome paterno &#8220;-OMISSIS-&#8220;.<br /> Ad illustrazione della relativa istanza la ricorrente aveva esposto la propria storia personale e familiare, caratterizzata dalla progressiva dissoluzione del legame affettivo con il padre, -OMISSIS&#8211; a decorrere dalla separazione di quest&#8217;ultimo con la madre, avvenuta quando la ricorrente aveva sei anni &#8211; rispetto al quale, per diverse ragioni, vorrebbe ora veder definitivamente sancita la recisione di qualsiasi tipo di relazione, anche mediante, appunto, la rimozione del cognome di origine paterna.<br /> Avviata l&#8217;istruttoria, la Prefettura veniva informata con nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze del mancato consenso del padre al cambio di cognome della figlia e la volontà  dello stesso di incontrarla per un chiarimento. Tale incontro avveniva di fronte all&#8217;autorità  prefettizia con la finalità  di tentare la risoluzione della controversia familiare, ma non portava ad un esito conciliativo della controversia.<br /> Dopo il preavviso di rigetto, acquisite le controdeduzioni dell&#8217;interessata, veniva emesso dalla Prefettura il decreto impugnato con cui veniva rigettata l&#8217;istanza di modifica del cognome per l&#8217;eliminazione del cognome paterno con la seguente motivazione: &#8220;<em>la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-ha ottenuto l&#8217;aggiunta del cognome materno in data 26.11.2010 su istanza avanzata da entrambi i</em> <em>genitori (&#038;), e che il favorevole accoglimento dell&#8217;istanza ha permesso l&#8217;accrescimento degli elementi identificativi della persona, introducendo un ulteriore elemento ed aggiungendo, peraltro, una valenza positiva alla identificazione della persona. (&#038;) la richiesta di cancellazione del cognome paterno priverebbe la Sig.ra -OMISSIS- di questa valenza positiva acquisita. Considerato che le norme permettono un&#8217;ampia deroga alla tendenziale stabilità  del cognome e che pur tuttavia si tratta sempre di deroghe, in un quadro ordinamentale ispirato alla tendenziale immutabilità  delle risultanze anagrafiche, in astratto prevalente; ritenuto pertanto che con la deroga concessa nel 2010 (&#038;) si sia configurato un interesse pubblicistico prevalente rispetto alla deminutio che deriverebbe all&#8217;interessata del cognome paterno se venisse accolta l&#8217;odierna istanza; ritenuto che le motivazioni personali addotte, ipoteticamente suscettibili di variazioni nel tempo, non hanno in alcun modo inciso negativamente sul pieno ed equilibrato sviluppo della personalità  della richiedente (&#038;) e che pertanto si possa ritenere prevalente, rispetto all&#8217;interesse privatistico, l&#8217;interesse pubblicistico alla stabilità  del cognome, giÃ  variato in senso ampliativo..</em>&#8220;.<br /> A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto essenzialmente la violazione della normativa di settore, il difetto d&#8217;istruttoria e il difetto di motivazione, sostenendo che il Prefetto di Firenze non avrebbe evidenziato concrete ragioni di interesse pubblico, prevalenti sul suo interesse all&#8217;eliminazione del cognome paterno e capaci di giustificare il diniego della richiesta di mutamento del nome.<br /> Si è costituita l&#8217;intimata Amministrazione, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> All&#8217; udienza del 18 giugno 2020, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la causa è passata in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.<br /> DIRITTO<br /> L&#8217;art. 6 del c.c., nell&#8217;esprimere ilÂ <em>favor</em> per la certezza e la stabilità  del nome &#8211; con l&#8217;evidente intento di salvaguardare l&#8217;interesse pubblico alla certezza dello <em>status</em> e all&#8217;agevole individuazione delle persone, al comma terzo, consente &#8220;cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome&#8221;, nei soli casi e con le formalità  previste dalla legge ordinaria.<br /> L&#8217;art. 89 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, stabilisce, a tale riguardo, che:<br />«<em>1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela l&#8217;origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l&#8217;ufficio dello stato civile dove si trova l&#8217;atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l&#8217;istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.</em><br /> <em>2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.</em><br /> <em>3. In nessun caso può essere richiesta l&#8217;attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l&#8217;appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l&#8217;atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza</em>».<br /> La circolare ministeriale n. 17 del 2001 ha poi condivisibilmente rilevato che &#8220;<em>il nome ed il cognome sono elementi fondanti l&#8217;identità  personale &#038; ne consegue che il cambiamento o la modificazione del nome e del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi &#038;. solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti supportate da adeguata e pregnante documentazione e da significative motivazioni</em>&#8220;.<br /> L&#8217;art. 89 sopra riportato attribuisce dunque al Prefetto un peculiare potere discrezionale, poichè attribuisce alla sua valutazione l&#8217;esame della sussistenza dei presupposti tali da giustificare l&#8217;accoglimento della istanza di modifica del nome o del cognome.<br /> A parte i casi in cui la richiesta riguardi un cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l&#8217;origine (rispetto ai quali lo stesso comma 1 ha attribuito il potere-dovere del Prefetto di accogliere l&#8217;istanza di modifica, volta a superare le relative situazioni, salvo l&#8217;esame sulla congruità  del cognome desiderato), negli altri casi il Prefetto &#8211; come ha correttamente evidenziato la circolare del 2001 &#8211; deve tener conto della natura eccezionale del proprio potere di disporre la modifica dei dati riguardanti l&#8217;identità  personale.<br /> Vi è infatti un rilevante interesse pubblico alla stabile identificazione delle persone nel corso del tempo (cfr. Cons. Stato Sez. III, 26 settembre 2019, n. 6462; Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Cons. Stato Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320).<br /> L&#8217;art. 89 perciò non consente al richiedente di &#8220;scegliere&#8221; il proprio nome: altrimenti opinando, vi sarebbe un serio <em>vulnus</em> a tale interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati.<br /> Tenuto conto, pertanto, della natura eccezionale del potere attribuito al Prefetto, il provvedimento impugnato risulta del tutto ragionevole ed adeguatamente motivato, laddove si attribuisce rilievo recessivo all&#8217;interesse addotto dalla ricorrente, rispetto all&#8217;interesse pubblico alla stabilità  dei dati riguardanti l&#8217;identità  personale.<br /> La Prefettura di Firenze, sulla base di una approfondita istruttoria, ha infatti operato un ragionevole bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti nella delicata situazione sottoposta al suo vaglio, rilevando, da un lato, che l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza avrebbe costituito, nel caso di specie, un&#8217;ulteriore deroga alla stabilità  del nome, che verrebbe ad essere cambiato per due volte nel corso di una decina d&#8217;anni, dall&#8217;altro che il mantenimento del cognome paterno (affianco a quello materno) non avrebbe in alcun modo inciso negativamente sul pieno ed equilibrato sviluppo della personalità  della ricorrente, la quale sarebbe comunque riuscita a crescere personalmente e professionalmente senza subire alcun pregiudizio per la presenza del cognome paterno.<br /> Ed infine la Prefettura ha correttamente messo in luce, giÃ  nel preavviso di rigetto, come le ragioni personali, poste dall&#8217;odierna ricorrente alla base dell&#8217;istanza, e il travagliato rapporto con il padre potessero essere suscettibili di rimeditazioni e di evoluzioni nel corso del tempo, considerata anche la giovane età  della medesima istante.<br /> Nel giudizio di meritevolezza dell&#8217;interesse perseguito dalla richiedente il cambiamento, quindi, il Prefetto di Firenze ha ragionevolmente ritenuto prevalente l&#8217;interesse pubblico all&#8217;identificazione della stessa attraverso la conservazione del cognome paterno originario, essendo l&#8217;interesse della ricorrente allo stato giÃ  salvaguardato con l&#8217;aggiunta del cognome materno intervenuta nel 2010, e risultando viceversa del tutto eccedente, rispetto alle esigenze rappresentate dall&#8217;istante, la richiesta di eliminazione del cognome paterno dal proprio nome.<br /> Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso va respinto.<br /> La particolarità  della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 84, comma 6 del d.l. n. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosaria Trizzino, Presidente<br /> Riccardo Giani, Consigliere<br /> Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-778/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.778</a></p>
<p>Va sospeso, su ricorso di un controinteressato, il permesso di costruire che dovrebbe essere eseguito attraverso riporti di terreno; il periculum in mora deriva dalla possibilità che, durante il tempo che sarà necessario a celebrare il giudizio nel merito, i lavori edilizi siano realizzati. (G.S.) N. 00778/2011 REG.PROV.CAU. N. 00998/2011</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-9-2011-n-778/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/9/2011 n.778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su ricorso di un controinteressato, il permesso di costruire che dovrebbe essere eseguito attraverso riporti di terreno; il periculum in mora deriva dalla possibilità che, durante il tempo che sarà necessario a celebrare il giudizio nel merito, i lavori edilizi siano realizzati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00778/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00998/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 998 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>STEFANIA BECCHETTI</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Davide Epicoco, Oberdan Epicoco, con domicilio eletto presso Oberdan Epicoco in Brescia, via Gambara, 75;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CONCESIO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>GIUSEPPE CASANOVA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco Boldini, con domicilio eletto presso Gianfranco Boldini in Brescia, via Gramsci, 30; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del permesso di costruire n. 38 del 28/05/2010 e 49 del 28/06/2010, nonchè di ogni altro atto connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, ad una prima prospettazione propria della fase cautelare, e riservato al merito il giudizio sulla eccezione di irricevibilità del controinteressato:<br /> <br />
&#8211; il ricorso è assistito da motivi di fumus boni iuris posto che le affermazioni del ricorrente che vorrebbe negare la possibilità di effettuare riporti trovano fondamento nella norma dell’art.11.1., co. 2, delle n.t.a. vigenti;<br />	<br />
&#8211; il periculum in mora deriva dalla possibilità che, durante il tempo che sarà necessario a celebrare il giudizio nel merito, i lavori edilizi siano realizzati;<br />	<br />
&#8211; le spese di fase seguono la soccombenza addossata a Comune e controinteressato in solido;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br />	<br />
ACCOGLIE l’istanza, e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.	</p>
<p>SPESE di fase a carico del Comune di Concesio e di Casanova Giuseppe, in solido tra loro, liquidate in euro 1.000, oltre iva e cpa, se dovuti.<br />	<br />
FISSA per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 25. 1. 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario<br />	<br />
Carmine Russo, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2011 n.778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-5-2011-n-778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-5-2011-n-778/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-5-2011-n-778/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2011 n.778</a></p>
<p>Giuseppe Romeo – Presidente, Alessio Falferi – Estensore. sul principio di proporzionalità 1. Ambiente e territorio – Associazioni ambientaliste – Associazione che persegue finalità di tutela degli animali, della natura e dell’ambiente – Divieto di accesso ai cani nelle isole pedonali del centro cittadino – Ordinanza contingibile ed urgente –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-5-2011-n-778/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2011 n.778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-5-2011-n-778/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2011 n.778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Romeo – Presidente, Alessio Falferi – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sul principio di proporzionalità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Associazioni ambientaliste – Associazione che persegue finalità di tutela degli animali, della natura e dell’ambiente – Divieto di accesso ai cani nelle isole pedonali del centro cittadino – Ordinanza contingibile ed urgente – Impugnazione – Legittimazione – Sussiste.	</p>
<p>2. Pubblica Amministrazione – Atto amministrativo – Divieto di accesso ai cani nelle isole pedonali del centro cittadino – Ordinanza contingibile ed urgente – Illegittimità.	</p>
<p>3. Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Principio di proporzionalità – Contenuto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In forza del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 18, l. 8 luglio 1986, n. 349, un’associazione, che persegue finalità di tutela degli animali, della natura e dell’ambiente, è legittimata ad impugnare un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale si è posto il divieto di accesso ai cani nelle isole pedonali del centro cittadino.	</p>
<p>2. E’ illegittima un’ordinanza contingibile ed urgente che reca il divieto di accesso ai cani nelle isole pedonali del centro cittadino con la quale si è inteso risolvere la problematica dell’abbandono degli escrementi degli stessi, perché quest’ultima poteva essere affrontata e risolta con gli ordinari strumenti a disposizione della p.a..	</p>
<p>3. Il principio di proporzionalità, quale uno dei principi di matrice comunitaria, impone alla p.a. di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i cittadini incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi inutili sacrifici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00778/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00827/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 827 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Associazione A.N.P.A.N.A &#8211; O.N.L.U.S.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Morena Suarìa, con domicilio eletto presso Maria Morena Suarìa in S.Paolo Civitate, via Regina Elena,3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Cosenza<i></b></i>, in persona le legale rappresentante P.T. rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Carolillo, Ugo Dattis, con domicilio eletto presso Rita Cellini in Catanzaro, via Iannelli, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:	</p>
<p><b>Fabio Tambato </b>e il <b>Comitato di Città 2000</b> in persona del Presidente De Rango Benednetto, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Mazziotti, Alessandra Caruso, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Catanzaro, via De Gasperi 76/B; 	</p>
<p><b>Associazione Codici</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Carmine Laurenzano, Mario Tocci, con domicilio eletto presso Giuseppe Sigillo&#8217; in Catanzaro, via Carlo V, 156; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza sindacale prot. n. 2109 Gab sind. contingibile ed urgente per prevenire e reprimere comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone: divieti e prescrizioni comportamentali ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani (divieto di condurre cani nelle isole pedonali del centro cittadino interdette al normale traffico veicolare ecc.) pubblicata all’albo pretorio a far data dal 5.5.2009.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cosenza Sindaco;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ordinanza contingibile ed urgente di data 4 maggio 2009, prot. n. 2109, il Sindaco del Comune di Cosenza ha ordinato ai proprietari e ai detentori di cani a qualsiasi titolo di rispettare, dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima, i seguenti divieti e prescrizioni:<br />	<br />
“<i>a) di vietare l’accesso ai cani anche se tenuti al guinzaglio nelle isole pedonali del centro cittadino interdette al normale traffico veicolare; b) di utilizzare obbligatoriamente idonea museruola o il guinzaglio per i cani quando si trovano in altro luogo aperto al pubblico; c) fermo restando il divieto di cui alla precedente lettera a), di impedire che l’animale sporchi con deiezioni e liquami organici l’area pubblica sulla quale si vengono a trovare, in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso. I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano con i propri animali su area pubblica, fermo restando il divieto di cui alla precedente lettera a), hanno l’obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi, l’obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli idonei strumenti di raccolta dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza</i>”.<br />	<br />
Tale ordinanza è impugnata dall’Associazione A.N.P.A.N.A. (Associazione nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente) – ONLUS, la quale ne chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, denunciando il seguente vizio:”<i> Eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 50 d.Lgs. n. 267 del 2000 ed illogicità manifesta, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza amministrativa e violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione”.</i><br />	<br />
Resiste in giudizio il Comune di Cosenza, il quale eccepisce la irricevibilità del ricorso per tardività, la inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione ad agire e di interesse in capo all’associazione ricorrente e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 714 assunta alla Camera di Consiglio del 17 luglio 2009, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Con atto depositato in data 3 settembre 2009, sono intervenuti <i>ad adiuvandum</i> Tambato Fabio e il Comitato di Città 2000, i quali chiedono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, per violazione di legge, eccesso di potere e manifesta illogicità.<br />	<br />
Con ulteriore intervento <i>ad adiuvandum</i> depositato in data 28 maggio 2010, si è costituita in giudizio l’Associazione CODICI, riconosciuta quale Associazione Nazionale di Promozione Sociale ai sensi della legge n. 383 del 2000, la quale chiede l’annullamento del provvedimento impugnato per eccesso di potere, difetto istruttorio, inosservanza del principio di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, violazione del disposto dell’art. 50, comma quinto e 54 comma secondo del D.Lgs. n. 267/2000, violazione degli artt. 2, 3, 16, 32, 97 della Costituzione. <br />	<br />
Alla Pubblica Udienza del 21 aprile 2011, il ricorso è passato in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Preliminarmente è necessario esaminare le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente.<br />	<br />
Il Comune sostiene, infatti, che il ricorso sia irricevibile in quanto notificato oltre la scadenza del termine decadenziale di 60 giorni.<br />	<br />
L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
L&#8217;art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034 (applicabile alla fattispecie in esame <i>ratione temporis</i>) stabilisce che il ricorso deve essere notificato entro il termine di 60 giorni da quello in cui l&#8217;interessato abbia ricevuta la notifica del provvedimento o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento (inciso quest&#8217;ultimo aggiunto dall&#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2000).<br />	<br />
L’ordinanza impugnata di data 4 maggio 2009 è stata pubblicata all’Albo Pretorio a far data dal 5 maggio 2009 per 15 giorni consecutivi, e, quindi fino al giorno 19 maggio 2009 compreso, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione decorre dal giorno successivo (scadenza della pubblicazione), cioè il 20 maggio 2009, e non, come sostenuto dal Comune resistente, dal primo giorno di pubblicazione.<br />	<br />
Pertanto, decorrendo il termine per l’impugnazione dal 20 maggio 2009, l’ultimo giorno utile per la notifica del ricorso era il giorno sabato 18 luglio 2009, con conseguente proroga al successivo lunedì 20 luglio, ex art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dalla legge n. 263/2005), trattandosi di atto notificato fuori dall’udienza, norma pacificamente applicabile anche al processo amministrativo (<i>TAR Veneto, sez. I, 30 ottobre 2009, n. 2700</i>).<br />	<br />
Il ricorso, come confermato dallo stesso Comune resistente, risulta notificato in data 20 luglio 2009, quindi l’ultimo giorno utile. <br />	<br />
Altrettanto infondata è l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva e di interesse in capo all’Associazione ricorrente.<br />	<br />
L’Associazione A.N.P.A.N.A. (Associazione nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente) – ONLUS è un’associazione individuata tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con decreto dell’11 maggio 2004. <br />	<br />
L’art. 1 dello Statuto dell’Associazione, dedicato agli scopi ed all’ordinamento della medesima, individua, alla lett. A), tra gli scopi dell’ente quello di “provvedere alla protezione dell’Ecosistema con particolare riguardo agli Animali, all’Ambiente, all’Ecologia e, di riflesso, a tutta la Natura, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale”. <br />	<br />
Pertanto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuiscono alle associazioni ambientalistiche riconosciute, in via generale, la legittimazione processuale per la tutela degli interessi di cui le stesse risultano portatrici, è fuori dubbio che l’Associazione ricorrente, che persegue finalità di tutela degli animali, della natura e dell’ambiente, sia legittimata ad introdurre il presente giudizio, in considerazione del fatto che, nella prospettazione offerta dalla ricorrente stessa, il provvedimento impugnato si pone come lesivo di quegli interessi (nel caso specifico, la libertà dei proprietari e possessori dei cani, sotto il profilo della fruibilità e godibilità del territorio comunale) dalla medesima associazione perseguiti e protetti.<br />	<br />
L’eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente è, pertanto, insussistente.<br />	<br />
Passando al merito della vicenda, l’Associazione ricorrente censura il provvedimento impugnato –peraltro, con esclusivo riferimento alla lett.a) dell’art. 1 e cioè, al divieto di accesso ai cani nelle isole pedonali del centro cittadino – per violazione ed erronea applicazione degli artt. 50, comma 5, e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, non sussistendo i presupposti richiesti da detta normativa per esercitare il potere<i> extra ordinem</i> . Mancherebbe, infatti, sia la situazione di pericolo effettivo, che, oltre tutto, necessiterebbe di congrua motivazione del tutto assente nel caso in esame, sia una situazione eccezionale ed imprevedibile, che non potrebbe essere affrontata con i mezzi previsti in via ordinaria dall’ordinamento giuridico. Inoltre, la ricorrente eccepisce l’omessa idonea istruttoria volta a suffragare la decisione di adottare l’ordinanza impugnata, mancando qualunque accertamento sanitario teso a determinare l’effettiva pericolosità per la pubblica igiene. Infine, sarebbe violato il principio di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione.<br />	<br />
Analoghe censure, come ricordato in fatto, sono mosse dagli interventori <i>ad adiuvandum</i> .<br />	<br />
Le censure formulate in ricorso sono fondate.<br />	<br />
In via generale, giova ricordare che le ordinanze contingibili ed urgenti sono provvedimenti assunti, sulla base di una norma di legge, per fare fronte a situazioni di urgente necessità, che non potrebbero essere affrontate e risolte in maniera efficace con gli ordinari strumenti a disposizione della stessa Amministrazione. Tali provvedimenti costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza, ma non il contenuto della stessa. L’atipicità, infatti, è conseguenza della funzione dell’istituto, considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori e, quindi, non è possibile prevedere il contenuto che l’ordinanza dovrà avere per fronteggiare la situazione di urgenza. <br />	<br />
Nel caso in esame, il Sindaco del Comune resistente ha assunto il provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali, rispettivamente, prevedono che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti e che lo stesso Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità pubblica e la sicurezza urbana. <br />	<br />
Tali disposizioni di legge, pertanto, oltre a fondare l’esercitato potere di che trattasi, stabiliscono anche i presupposti in base ai quali è possibile adottare le predette ordinanze.<br />	<br />
Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che lo stesso è stato assunto per fare fronte all’abbandono sul suolo pubblico delle deiezioni canine e dei liquidi fisiologici, in conseguenza dell’evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi medesimi con mezzi adatti –come ripetutamente segnalato all’Amministrazione Comunale-, che possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, specie per i bambini. <br />	<br />
Sulla base di tale presupposto, quindi, è stato disposto il divieto di accesso ai cani nelle isole pedonali del centro cittadino (art. 1, lett. a dell’ordinanza comunale contestata).<br />	<br />
Da quanto appena esposto, risulta fondata, sotto un primo profilo, la censura mossa dall’Associazione ricorrente, laddove con l’adozione di uno strumento <i>extra ordinem </i>si è inteso fare fronte ad una problematica che poteva essere affrontata e risolta con gli ordinari strumenti a disposizione dell’Amministrazione (a titolo puramente esemplificativo <i>Consiglio di Stato sez. IV, 24 marzo 2006, n. 1537; TAR Abruzzo, sez. I, 15 marzo 2011, n.134; TAR Campania, Napoli, sez. V, 29 dicembre 2010, n. 28169</i>). Invero, la problematica dell’abbandono degli escrementi può essere correttamente affrontata e risolta garantendo una attenta e severa vigilanza degli obblighi che la stessa ordinanza impugnata impone ai proprietari di cani alla successiva lett. c), cioè l’obbligo per questi ultimi di raccogliere con strumenti idonei, di cui gli stessi devono essere muniti, le eventuali deiezioni degli animali, da conferire negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti, posizionati nel centro cittadino. Idoneo strumento per affrontare la problematica è costituito, altresì, dalla previsione di una congrua sanzione da comminare ai trasgressori dei suddetti obblighi.<br />	<br />
L’impugnata ordinanza è, pertanto, illegittima, già sotto questo aspetto. <br />	<br />
Peraltro, il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo sotto il connesso profilo della violazione del principio di proporzionalità, come evidenziato dalla ricorrente.<br />	<br />
L’art 1 della legge n. 241/1990 (come modificata dalla legge n. 15/2005 e, successivamente, dalla legge n. 69/2009) prevede che tutta l’azione amministrativa sia retta, tra gli altri, anche dai principi dell’ordinamento comunitario e il principio di proporzionalità rappresenta proprio uno dei principi di matrice comunitaria. Tale principio impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i cittadini incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi inutili sacrifici. <br />	<br />
Nel caso in esame, la scelta di vietare l’ingresso ai cani –e, conseguentemente, ai padroni o detentori degli stessi – nelle isole pedonali, risulta del tutto irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, rispetto al fine perseguito, rappresentato, a ben vedere, dalla necessità di vigilare sul rispetto di regole di civiltà imposte ai cittadini. Inoltre, proprio il provvedimento impugnato afferma che la problematica che si è inteso –illegittimamente –risolvere consegue a comportamenti scorretti da parte dei proprietari o detentori di cani, per “<i>l’evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti allo smaltimento</i>”, dovere civico che rientra nei compiti ed obiettivi che un’Amministrazione Comunale dovrebbero perseguire ed incentivare, anche attraverso l’irrogazione di sanzioni nei confronti di chi dimostra insensibilità verso quel preciso dovere. Oltre tutto, la stessa ordinanza ricorda che già con provvedimento di data 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, è stato previsto, tra l’altro, l’obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse, con la conseguenza, quindi, che tale corretto comportamento –espressione di un dovere civico &#8211; deve essere fatto rispettare anche dall’Amministrazione Comunale. Ancora, come evidenziato dall’interventore<i> ad adiuvandum</i> Associazione Codici, il Comune resistente si è dotato di un regolamento comunale per la tutela degli animali, approvato con deliberazione n. 29 del 30.6.2003, il cui art. 14, comma primo, fa obbligo a proprietari e detentori di cani di evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico, prevedendo sanzioni in caso di violazione di detto obbligo. L’esistenza di tale disposizione dimostra ad un tempo, da un lato, la violazione della disciplina generale delle ordinanze contingibili ed urgenti che non consente il ricorso a tali atipici provvedimenti ove sia possibile utilizzare gli strumenti ordinari a disposizione dell’Amministrazione procedente, quali le norme del regolamento in questione – strumenti ordinari di cui, nel caso di specie, l’Amministrazione ha deciso di dotarsi approvando il regolamento stesso &#8211; e, dall’altro, la violazione del principio di proporzionalità, laddove si è deciso di non utilizzare il mezzo meno gravoso (la norma regolamentare) a carico dei cittadini, ma, al contrario, quello che maggiormente incide sulla libertà degli stessi, imponendo sacrifici inutili e maggiori rispetto agli scopi perseguiti.<br />	<br />
Anche per tali distinte ragioni, il provvedimento impugnato è illegittimo. <br />	<br />
Risulta, altresì, fondata la dedotta violazione degli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.<br />	<br />
Premesso che il provvedimento impugnato, pur richiamando entrambe le norme citate, pare fare diretta applicazione del solo art. 50, comma 5, considerato che nella motivazione dello stesso è operato un -del tutto lacunoso ed insufficiente, per come si dirà in seguito – riferimento a possibili rischi per la salute della popolazione, si rileva come il presupposto richiesto dalla disposizione in esame sia del tutto insussistente.<br />	<br />
La norma in questione, infatti, consente il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente in caso “<i>di emergenze sanitarie o di igiene pubblica</i>” , situazioni che, evidentemente, devono essere accertate tramite apposita attività istruttoria e devono essere rappresentate nel provvedimento medesimo attraverso una idonea e puntuale motivazione.<br />	<br />
E’ del tutto evidente, al contrario, il totale deficit motivazionale ed istruttorio che inficia l’ordinanza impugnata, laddove non può costituire il dedotto “rischio per la salute della popolazione”, di per sé solo, sufficiente giustificazione per fornire supporto alla misura interdittiva disposta con l’ordinanza stessa. Tale locuzione, infatti, si risolve in una sterile “formula di stile”, in mancanza di una pregressa attività istruttoria, che consenta una puntuale indicazione dei pericoli gravi e concreti che costituirebbero una imminente minaccia per la popolazione, tali da giustificare l’assunzione della misura <i>extra ordinem</i>.<br />	<br />
Il provvedimento in questione, quindi, risulta del tutto sprovvisto di idonea motivazione che sia in grado di sorreggere il provvedimento stesso. <br />	<br />
Anche sotto tale distinto motivo, pertanto, il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone il divieto di accesso ai cani nelle isole pedonali del centro cittadino, è illegittimo.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso è fondato e, pertanto, l’ordinanza comunale impugnata è illegittima e deve essere annullata nella parte in cui dispone il divieto di accesso ai cani anche se tenuti al guinzaglio nelle isole pedonali del centro cittadino interdette al normale traffico veicolare.<br />	<br />
Sussistono giustificate ragioni per compensare tra tutte le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Alessio Falferi, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-24-5-2011-n-778/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2011 n.778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-3-2005-n-778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-3-2005-n-778/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-3-2005-n-778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.778</a></p>
<p>Pres. Elefante, est. Branca sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;impresa che abbia presentato l&#8217;offerta con l&#8217;importo espresso in cifre e non anche in lettere Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara – Previsione che l’importo dell’offerta debba essere indicato in cifre e in lettere – Inosservanza – Esclusione del concorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-3-2005-n-778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-3-2005-n-778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, est. Branca</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;impresa che abbia presentato l&#8217;offerta con l&#8217;importo espresso in cifre e non anche in lettere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara – Previsione che l’importo dell’offerta debba essere indicato in cifre e in lettere – Inosservanza – Esclusione del concorrente – Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di gare d’appalto, sebbene sia il bando sia il capitolato speciale prevedano che l’importo dell’offerta debba essere indicato in cifre e in lettere, non può essere disposta l’esclusione del concorrente in caso di inosservanza di tale obbligo, quando la suddetta offerta risulti comunque chiara e certa in tutti i suoi elementi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;impresa che abbia presentato l&#8217;offerta con l&#8217;importo espresso in cifre e non anche in lettere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.778 Reg.Sent.<br />
Anno 2005<br />
N.	10222 Reg.Ric.<br />	<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10222 del 2003, proposto<br />
dall’<b>Azienda Comunale per la Tutela dell’Ambiente di Potenza – ACTA &#8211; </b>rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Petrone, elettivamente domiciliato presso la signora Maria Calabrese   in Roma, Via Gian Franco Ingrassia 21</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Società Cooperativa Parco del Sole</b> non costituita in giudizio;</p>
<p><b>Sileo Pietro Antonio</b> non costituito in giudizio;</p>
<p><b>Ditta Euroautolavaggio</b> non costituita in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata 18 luglio 2003 n. 781, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  16 novembre 2004 il consigliere Marzio Branca,  e udito l’avv. Resta in sostituzione dell’avv. Petrone .<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso della Cooperativa Parco del Sole contro gli atti della procedura indetta dalla Azienda Comunale Tutela Ambiente di Potenza – ACTA &#8211; per l’aggiudicazione del servizio di lavaggio degli automezzi aziendali, conclusasi con l’aggiudicazione a favore della ditta Eurolavaggio di Sileo Antonio.<br />
Il TAR, respinta  l’eccezione  di irricevibilità del ricorso, ed un primo motivo circa l’inammissibilità dell’offerta Eurolavaggio, ha accolto la censura con la quale si è denunciato che la medesima ditta aveva indicato l’importo dell’offerta solo in cifre e non anche in lettere, come prescritto dal capitolato speciale. Ha poi condannato l’Azienda al risarcimento del danno.<br />
L’ACTA ha proposto appello, ribadendo l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado e sostenendo l’erroneità nel merito della sentenza, di cui ha chiesto  la riforma.<br />
La Cooperativa Parco del Sole non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Può prescindersi dall’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, perché l’appello è fondato nel merito.<br />
In primo grado è stato ritenuto fondato il motivo con il quale l’impresa seconda classificata   ha denunciato che la medesima l’aggiudicataria aveva indicato l’importo dell’offerta solo in cifre e non anche in lettere, come prescritto dal capitolato speciale, e pertanto doveva essere esclusa.<br />
L’avviso dei primi giudici risulta errato.<br />
Non è in discussione che la lex specialis recasse una disposizione secondo cui l’importo dell’offerta doveva essere indicato in cifre e in lettere. Ma l’appellante sostiene che l’infrazione non era sanzionata da una clausola di esclusione e che non vi fossero ragioni per una applicazione tanto rigorosa da compromettere il favor partecipationis.<br />
La tesi va condivisa.<br />
La lettura sia del bando che del capitolato speciale consentono di affermare  che la clausola di esclusione cui allude la sentenza  è destinata a presidiare l’osservanza di disposizioni relative alle modalità di confezione e  di spedizione del plico, nonché relative alla presentazione inderogabile delle dichiarazioni e dei documenti richiesti. Le disposizioni riguardanti la formulazione dell’offerta, tra cui quella relativa alla indicazione dell’importo in cifre e in lettere, sono racchiuse nel bando in un apposito paragrafo, intitolato “Offerta in busta chiusa”, ed manca nel contesto considerato ogni comminatoria di esclusione in caso di inosservanza. Identica situazione e struttura presenta il capitolato speciale.<br />
 Il Collegio non ignora che anche l’inosservanza di una norma del bando non sanzionata dall’esclusione può essere causa legittima dell’allontanamento dalla gara, ma perché ciò accada occorre che vi sia l’esigenza di tutelare un interesse particolare e rilevante (Cons. St., Sez. V, 11 febbraio 2003 n. 701; 30 giugno 2003 n. 3870).<br />
Tra tali interessi si annovera certamente quello alla chiarezza ed alla certezza degli elementi dell’offerta affinché il rapporto tra l’Amministrazione e l’impresa aggiudicataria si svolga scevro di qualunque contestazione.<br />
Nella specie, peraltro, non poteva ragionevolmente ipotizzarsi alcun rischio in proposito.<br />
Nel corso della seduta di gara del 28 novembre 2002, di fronte alla contestazione avanzata dalla Cooperativa Parco del Sole, poi ricorrente, circa la mancata indicazione in lettere della percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta, il Presidente ha verificato che, benché scritti soltanto il cifre i valori indicati dalla Eurolavaggio  erano perfettamente chiari e che nessun motivo di incertezza poteva sorgere al riguardo, posto che, oltre tutto, l’importo indicato come offerta corrispondeva alla percentuale indicata del prezzo a base d’asta.<br />
L’appello va quindi accolto con riforma della sentenza di primo grado.<br />
Le spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, l’appello accoglie l’appello in epigrafe, e, in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso di primo grado; <br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 16 novembre  2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Agostino Elefante		Presidente<br />	<br />
 Raffaele Carboni			Consigliere<br />	<br />
  Maria Rosaria Bellavia		Consigliere<br />	<br />
 Chiarenza Millemaggi Cogliani		Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca		Consigliere est.																																																																																											</p>
<p>Deposistata in segreteria<br />
Il 01/03/2005<br />
(art. 55,  L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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