<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7773 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7773/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7773/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7773 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/7773/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.7773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2020-n-7773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2020-n-7773/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2020-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.7773</a></p>
<p>Carmine Volpe, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Fonzaso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata e Enrico Gaz, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via di Monte Fiore, n. 22, contro la Società  S. Costruzioni S.r.l., in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2020-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.7773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2020-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.7773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carmine Volpe, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Fonzaso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata e Enrico Gaz, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via di Monte Fiore, n. 22, contro la Società  S. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Curato, Guido Francesco Romanelli e Massimo Moretti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria, n. 5)</span></p>
<hr />
<p>Destinazione di un edifico a luogo di culto islamico e regole urbanistico-edilizie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; permesso di costruire &#8211; variante &#8211; finalità  di destinazione a luogo di culto (moschea) &#8211; incompatibilità  con la destinazione edilizia e urbanistica &#8211; conseguenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Legittimamente è respinta la variante presentata, ove l&#8217;intervento richiesto confluisca teleologicamente verso un utilizzo unitario (nel caso di specie, moschea e centro di servizi e cultura islamico) non compatibile con la destinazione urbanistica nè della zona, nè dell&#8217;edificio che si va ad ampliare in deroga ai limiti di cubatura disponibili.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 09/12/2020<br /> <strong>N. 07773/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07967/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 7967 del 2014, proposto dal Comune di Fonzaso, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata e Enrico Gaz, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via di Monte Fiore, n. 22,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Società  S. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Curato, Guido Francesco Romanelli e Massimo Moretti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria, n. 5,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 707/2014, resa tra le parti, concernente il diniego di un permesso di costruire in variante.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Società  S. Costruzioni S.r.l.;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare del 29 ottobre 2014, n. 4967;<br /> Vista l&#8217;ordinanza presidenziale del 27 febbraio 2020, n. 621;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 30 ottobre 2020 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l&#8217;avvocato Stefano Gattamelata e l&#8217;avvocato Massimo Moretti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il Comune di Fonzaso ha impugnato la sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 707 del 2014 con la quale è stato accolto il ricorso della Società  S. s.r.l. (d&#8217;ora in avanti solo la Società ) per l&#8217;annullamento del diniego del permesso di costruire per una variante in corso d&#8217;opera con ampliamento, riferita ad un edificio a destinazione mista, funzionale alla realizzazione, tra l&#8217;altro, di sale riunioni e di un luogo di preghiera. Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie la legge regionale invocata n. 14 dell&#8217; 8 luglio 2009, c.d. &#8220;Piano casa&#8221;, che concede facoltà  costruttive aggiuntive e derogatorie nella percentuale del 30% dell&#8217;esistente, purchè venga rispettata la compatibilità  urbanistica con la zona; ciò in quanto la destinazione dell&#8217;ampliamento richiesto sarebbe da ritenere conforme a ridetta disciplina urbanistica, o in ragione della compatibilità  dell&#8217;utilizzo a sale riunioni per convegni e preghiere con la funzione &#8220;direzionale&#8221; espressamente ammessa nelle zone &#8220;D2&#8221; dalle norme di attuazione del vigente P.R.G., ovvero per l&#8217;omogeneità  degli standard urbanistici della stessa rispetto ad un&#8217;area qualificata come &#8220;zona di artigianato di servizio e servizi alla viabilità &#8220;. Infine, il paventato utilizzo per un&#8217;attività  non strettamente riconducibile alla destinazione d&#8217;uso assentita attiene alla successiva fase di vigilanza e controllo sul territorio, comunque non pregiudicata dal rilascio del titolo in questione.<br /> 2. La difesa civica ha in primo luogo riproposto l&#8217;eccezione di irritualità  del ricorso di primo grado per omessa notifica alla Comunità  Montana Feltrina, in quanto titolare esclusiva della funzione dello sportello unico delle attività  produttive (S.U.A.P.) per conto di molteplici enti territoriali della zona, giusta apposita convenzione siglata allo scopo. Nel merito, dopo aver ribadito gli elementi oggettivi sulla base dei quali l&#8217;ufficio ha ritenuto che la plausibile effettiva destinazione dell&#8217;immobile fosse a moschea, ha insistito per l&#8217;incompatibilità  della destinazione d&#8217;uso richiesta con la disciplina urbanistica della zona, richiamandone anche il potenziale impatto sulla generalità  del territorio comunale.<br /> 3. Con atto depositato il 24 ottobre 2014 la Società  ha resistito e chiesto che l&#8217;appello sia respinto. Con riferimento alla riproposta eccezione di rito, ha evidenziato come il provvedimento impugnato rechi l&#8217;intestazione del Comune di Fonzaso, cui pertanto esso doveva essere ascritto in esclusiva, tanto pìù che il SUAP costituisce una &#8220;funzione comunale&#8221;, cui l&#8217;Ente non può sottrarsi. Non sussisterebbe, invece, alcuna incompatibilità  dell&#8217;intervento edilizio con la disciplina di zona, come correttamente argomentato dal T.A.R.<br /> 4. Con ordinanza cautelare n. 4967 del 29 ottobre 2014 veniva accolta l&#8217;istanza cautelare e sospesa l&#8217;esecutività  della sentenza impugnata, sulla ritenuta sussistenza di elementi di fondatezza del proposto gravame.<br /> 5. Con ordinanza presidenziale n. 621 del 27 febbraio 2020 sono stati disposti incombenti istruttori anche allo scopo di acquisire la dichiarazione della permanenza di interesse alla decisione, attualizzando il contesto fattuale alle eventuali sopravvenienze ed indicando la sussistenza di connessioni (di ordine oggettivo o soggettivo) con altri giudizi pendenti in sede di giustizia amministrativa.<br /> In adempimento della stessa, il Comune ha prodotto una sintetica memoria al principale scopo di confermare l&#8217;attualità  dell&#8217;interesse all&#8217;accoglimento dell&#8217;appello.<br /> In vista dell&#8217;odierna udienza, la Società  a sua volta ha depositato memoria per ribadire la propria prospettazione, insistendo in particolare sulla infondatezza della eccezione concernente l&#8217;omessa integrazione del contraddittorio alla Comunità  Montana Feltrina, benchè incaricata, <em>ex</em> art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, del rilascio dei provvedimenti finali.<br /> 6. Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2020, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 7. Il collegio ritiene l&#8217;appello fondato e come tale da accogliere con riferimento al secondo motivo dello stesso, relativo all&#8217;eccepito contrasto dell&#8217;intervento proposto con la vigente disciplina urbanistica. Preliminarmente si rende necessario perimetrare i confini dell&#8217;odierna vicenda epurandola dalle suggestioni, reciprocamente introdotte mediante produzioni documentali riferite alla risonanza mediatica della ipotizzata progettualità  in controversia. La preoccupazione che il complesso nella sua interezza si trasformi in un centro islamico e in moschea, che il giudice di prime cure esclude, avuto riguardo al contenuto vincolato di ciascun titolo edilizio, infatti, appare tutt&#8217;altro che infondata, stante che la variante nel suo complesso ha la dichiarata finalità  di addivenire a tale risultato. Essa tuttavia deve essere scrutinata esclusivamente alla luce della normativa di riferimento e, nello specifico, della disciplina urbanistica vigente <em>ratione temporis</em> nel Comune di Fonzaso. A prescindere, infatti, dalle sfumature e dai distinguo terminologici utilizzati dalle parti, è incontestabile che nella progettualità  presentata dalla Società  si parli di una &#8220;sala per preghiere&#8221;, pur senza attingere al ben pìù ampio respiro della vera e propria &#8220;moschea&#8221;, paventata dall&#8217;Amministrazione alla luce della documentazione intercorsa tra la proprietà  e un&#8217;Associazione culturale interessata ad acquisire la disponibilità  dell&#8217;immobile. Punto essenziale della controversia è pertanto la compatibilità  o meno della stessa, pur nella sua configurazione minimale, con la vigente disciplina urbanistica della zona.<br /> 8. Nel caso di specie, dunque, la Società  ha presentato una variante che è andata ad incidere su tre preesistenti titoli edilizi (permesso edilizio n. 79/2004, n. 46/2008 e n. 2/2012). Il progetto <em>de quo</em> era articolato in due fasi, delle quali la prima riferita a cambiamenti della destinazione e dell&#8217;assetto dei piani scantinato, terreno e primo dell&#8217;edificio giÃ  esistente; la seconda pìù specificamente alla edificazione <em>ex novo</em> e in ampliamento di un corpo aggiunto, collegato al manufatto originario, &#8220;sfruttando&#8221; le cubature aggiuntive consentite dalla legislazione regionale sul c.d. &#8220;piano casa&#8221;. La destinazione d&#8217;uso di tale locale è espressamente indicata nella relazione allegata all&#8217;istanza come &#8220;sala riunione, con meno di 99 persone&#8221;, per una zona e &#8220;sala specifica per luogo di preghiera o convegni&#8221;, per un&#8217;altra, distinta e separata. Nelle &#8220;considerazioni finali&#8221; la scelta viene esplicitata in ragione della volontà  di armonizzare il nuovo manufatto alla destinazione finale dell&#8217;intero edificio a &#8220;centro di servizi e culturale islamico&#8221;, con ciò attestando, almeno nelle intenzioni, una funzionalità  complessiva dello stesso ben diversa dall&#8217;attuale.<br /> Rileva ancora il Collegio come la peculiarità  del procedimento seguito, per nulla evidenziata dal giudice di prime cure, risieda nella triplice finalità  dell&#8217;intervento: da un lato, infatti, si intende realizzare un ampliamento dell&#8217;edificio preesistente utilizzando i premi di cubatura riconosciuti dalla legislazione regionale; dall&#8217;altro se ne vuole da subito mutare la destinazione d&#8217;uso, così¬ da rendere il cambiamento tale sia nei confronti dell&#8217;edificio preesistente, che dell&#8217;intera zona; il tutto, infine, con un approccio teleologicamente orientato ad una conversione della funzionalità  dell&#8217;intero edificio, da destinare a &#8220;centro di servizi e culturale islamico&#8221;. E&#8217; evidente, pertanto, che la funzione &#8220;di servizio&#8221; o &#8220;direzionale&#8221; del locale aggiunto, seppure esaminata in maniera parziaria ed astratta dal contesto dichiarativo e descrittivo nel quale si colloca, non può essere dequotata a sala riunioni o preghiere, genericamente indicata, mutuando la strumentale analoga genericità  riveniente dall&#8217;istanza di variante.<br /> 9. La destinazione d&#8217;uso della zona ove insiste l&#8217;edificio, connotata come &#8220;D2&#8221;, è riservata esclusivamente a &#8220;<em>artigianato di servizio e servizi alla viabilità </em>&#8220;. Le N.T.A. al P.R.G. esplicitano la relativa dizione evocando la possibilità  di inserirvi &#8220;<em>insediamenti artigianali di servizio, commerciali, direzionali, mense e servizi della ristorazione, esercizi pubblici e di svago, oltre all&#8217;eventuale residenza del titolare o custode</em>&#8220;. Nessuna di tali diciture appare compatibile con una &#8220;sala preghiera&#8221;, seppur alternativamente utilizzata quale &#8220;sala convegni&#8221;. Ove, infatti, non se ne fosse voluta obiettivare la caratteristica strutturale d&#8217;uso, non ne sarebbe stata necessaria la esplicita declinazione nella richiesta variante. La riconducibilità  della stessa alla dicitura &#8220;insediamenti direzionali&#8221;, affermata dal primo giudice, non è in alcun modo condivisibile, individuandosi con essa di regola nel linguaggio urbanistico le zone da destinare a sedi di enti e società  pubblici e privati, attività  di servizio alle imprese ed alle persone (studi professionali) e strutture specializzate per servizi privati (cliniche, scuole e centri di formazione), in maniera peraltro mutevole e fungibile al tipo di zona cui accedono, nel caso di specie, come pìù volte ricordato, artigianale di servizi o di servizi alla viabilità . Ne sono per contro esclusi i luoghi di culto, comunque configurati. E&#8217; pertanto innegabile che l&#8217;ampliamento richiesto, individuando da subito l&#8217;uso del futuro locale aggiuntivo, non era compatibile nè con la destinazione dell&#8217;edificio cui doveva accedere, nè con quella della zona ove lo stesso insiste. Tale è pertanto il senso da attribuire al punto 1 del provvedimento di diniego impugnato, laddove si evidenzia come la l.r. n. 14 del 2009 «<em>presuppone la preesistenza di un volume ampliabile avente destinazione conforme all&#8217;incremento costruttivo che si intende realizzare facendo ricorso alle particolari facoltà  edilizie consentite dalla legislazione regionale</em>».<br /> 10. Ma anche ad ammettere che la Società  potesse realizzare un ampliamento annettendo al preesistente un locale con diversa destinazione d&#8217;uso, quest&#8217;ultima, se non identica, avrebbe dovuto essere compatibile con quella di zona. Ciò che ad avviso del T.A.R. sarebbe da riconoscere alla richiesta destinazione, seppure nemmeno esattamente catalogata, ritenendo che «<em>non sussistano differenze, dal punto di vista degli standards urbanistici, tra gli utilizzi commerciali o per riunioni così¬ come prospettai nell&#8217;istanza di cui si tratta</em>». Il che, al contrario, non solo non tiene conto della effettiva destinazione del locale in ampliamento (in vista, peraltro, di quello futuro e dichiarato dell&#8217;intero edificio), comprensivo sia di una sala riunione, che di una sala per preghiera o, in alternativa, senza meglio esplicitarne il senso, per convegni; ma neppure dell&#8217;effettivo carico urbanistico che ne potrebbe conseguire, qualificandolo come omogeneo a quello di un&#8217;attività  commerciale, in assenza di qualsivoglia riscontro e, soprattutto, pianificazione programmatoria a monte.<br /> D&#8217;altro canto, la eterogeneità  della destinazione d&#8217;uso richiesta in modifica rispetto a quella dell&#8217;edificio preesistente e alla zona è indirettamente confermata anche dalla esistenza nella regolamentazione urbanistica del Comune di zone espressamente dedicate ai luoghi di culto, calibrate sull&#8217;analisi dell&#8217;impatto urbanistico che la loro comprensibile attrattività  sulla comunità  dei fedeli è destinata a produrre (zona &#8220;F&#8221;).<br /> 11. Quanto sopra detto consente di ritenere fondato il secondo motivo di appello, determinandone l&#8217;accoglimento e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 707 del 2014, il rigetto del ricorso di primo grado n.r.g. 522 del 2014. Il Comune di Fonzaso, infatti, ha legittimamente respinto la richiesta di variante presentata dalla Società  in quanto l&#8217;intervento richiesto, seppur analizzato nella sua singola consistenza e a prescindere dal dichiarato intento di armonizzazione futura alla sua destinazione dell&#8217;intero edificio, non appare compatibile con la destinazione urbanistica nè della zona, nè dell&#8217;edificio che si va ad ampliare in deroga ai limiti di cubatura disponibili.<br /> 12. Le valutazioni effettuate consentono di assorbire la riproposta eccezione di irritualità  della notifica, secondo cui non sarebbe stato coinvolto, quale contraddittore necessario, il SUAP comprensoriale allocato presso la Comunità  Montana Feltrina.<br /> 13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 707 del 2014, respinge il ricorso di primo grado n.r.g. 522/2014.<br /> Condanna la Società  S. Costruzioni S.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 6.000 (seimila/00) a favore del Comune di Fonzaso, oltre oneri accessori, se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carmine Volpe, Presidente<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere</div>
<p> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore<br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-12-2020-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.7773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2019 n.7773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-11-2019-n-7773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-11-2019-n-7773/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-11-2019-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2019 n.7773</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente, Davide Ponte, Consigliere, Estensore; PARTI: (Anna S., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Alberto Azzena, Michele Torre c. Comune di Sorso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Isetta) La sospensione del processo amministrativo ex art. 79 C.P.A. è disciplinata dal codice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-11-2019-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2019 n.7773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-11-2019-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2019 n.7773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente, Davide Ponte, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Anna S., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Alberto Azzena, Michele Torre c. Comune di Sorso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Isetta)</span></p>
<hr />
<p>La sospensione del processo amministrativo ex art. 79 C.P.A. è disciplinata dal codice del processo civile ed, in particolare, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., postula l&#8217;esistenza di una causa pregiudiziale, ovvero una questione che altro giudice debba risolvere con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicata .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; sospensione del giudizio &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La sospensione del processo amministrativo ex art. 79 C.P.A. è disciplinata dal codice del processo civile ed, in particolare, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., postula l&#8217;esistenza di una causa pregiudiziale, ovvero una questione che altro giudice debba risolvere con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità  tecnica o necessaria).</em><br /> <em>Quest&#8217;ultima sussiste quando una controversia (pregiudiziale) costituisce l&#8217;indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si impone nei confronti di quest&#8217;ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare uniformità  di decisioni; la pregiudizialità  necessaria si pone quindi fra rapporti giuridici diversi, collegati in modo tale che la situazione giuridica della causa pregiudiziale si pone come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la cui esistenza è dunque necessariamente presupposta dalla prima; il rapporto di pregiudizialità  in senso tecnico è pertanto configurabile quando il petitum della domanda pregiudiziale costituisce al contempo la causa petendi o, per converso fatto paralizzante (impeditivo, modificativo, estintivo), della domanda dedotta nella causa dipendente medesimo titolo).</em><br /> <em>In sintesi, il nesso di pregiudizialità -dipendenza intercorre tra distinti rapporti giuridici quando l&#8217;esistenza di uno dipende dall&#8217;esistenza o inesistenza dell&#8217;altro ed in base a ciù² il fondamentale principio di unità  dell&#8217;ordinamento giuridico impone la conformità  tra giudicati. Al di fuori di questa ipotesi la sospensione non è obbligatoria, perchè essa determina l&#8217;arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato così dilatando i tempi della decisione finale del giudizio e le aspettative ad una sua rapida definizione che le parti, che si oppongono alla sospensione, legittimamente possono vantare.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/11/2019<br /> <strong>N. 07773/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10511/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 10511 del 2018, proposto da Anna S., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Alberto Azzena, Michele Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Sorso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Isetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, viale Umberto 93;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Antonello F. non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00995/2018, resa tra le parti, concernente PER L&#8217;ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA<br /> &#8211; della nota/comunicazione del Dirigente responsabile del servizio II Settore Gestione del Territorio del Comune di SORSO, ing. Marco DELRIO dell&#8217;11.01.2018, inviata alla ricorrente in data 16.01.2018 con la quale si comunicava che la struttura della stessa: un BAR sito nel litorale di Sorso loc. Pedi Freddu, era ricompreso nell&#8217;elenco degli immobili oggetto di demolizione e la si invitava a liberarla entro e non oltre la data del 28 febbraio 2018, con avvertimento che in difetto l&#8217;amministrazione avrebbe proceduto in via sostitutiva alla rimozione forzosa, addebitando i costi della messa in pristino;<br /> &#8211; della Determinazione a contrarre n. 227 del 21.12.2017, Registro Gen. n. 2031 &#8211; del Comune di Sorso &#8211; Servizio 2.3. Manutenzioni Impianti tecnologici, Ufficio delegato tutela del paesaggio &#8211; per l&#8217;affidamento lavori inerenti intervento sostitutivo per la rimozione forzosa di n. 6 strutture sul litorale del Comune di SORSO non adeguate al P.U.L. ed inottemperanti alle Ordinanze di Demolizione &#8211; CIG. 7331415B0A nella quale risulta indicato il nominativo della ricorrente, ivi asserendo che la stessa non avrebbe ottemperato all&#8217;ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.<br /> &#8211; di tutti gli atti prodromici e/ conseguenziali, resi noti a seguito di accesso ai documenti amministrativi del 16/18.01.2018 quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:<br /> &#8211; della comunicazione di avvio del procedimento di rimessione in pristino dei luoghi del 18.04.2016 prot. 6514;<br /> &#8211; dell&#8217;ORDINANZA di DEMOLIZIONE n. 13 del 12/09/2011 del Comune di Sorso, 2Â° Settore &#8211; Gestione del Territorio Prot. Gen. N. 15330 delle opere site in Località  Marina di Sorso&#8221; (di proprietà  di S. Anna) per presunti abusi edilizi, contestati perà² al solo sig. F. Antonello, letteralmente per aver realizzato in aderenza al corpo principale: &#8211; un manufatto in legno di mt 1 x m 4 per circa mt 2,5 di altezza; &#8211; sul fronte mare, in aderenza al corpo principale, una struttura in legno delle dimensioni di m 9,10 m x 3,34 m con altezza di m 2,5 chiusa su tutti i lati da listelli in legno e vetrate; &#8211; una vetrata delle dimensioni di m 4 x m 5,60 con una altezza di m 2,60; sul dichiarato presupposto dell&#8217;assenza di titolo per asserito: mancato rinnovo dell&#8217;autorizzazione concessoria demaniale.<br /> &#8211; del contraddittorio e ma i consegnato &#8220;rapporto per violazione urbanistico-edilizia&#8221; del 18.07.2011 prot. N. 1835/PM del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sorso che rappresentava sempre e solo a carico del F. Antonello, esclusivamente la realizzazione dei seguenti e minori interventi edilizi rispetto al successivo ordine di demolizione: n. 1 veranda in legno delle dimensioni di m 9,10 x 3,34 con altezza di m 2,50; n. 1 tettoia in legno delle dimensioni di circa m 4&#215;5,60 con altezza di circa m 2,60 in assenza di concessione edilizia, letteralmente: &#8220;poichè l&#8217;autorizzazione comunale che consentiva la presenza del chiosco-bar sarebbe scaduta in data 31.12.2005 e non è stata più¹ rinnovata&#8221;. di seguito &#038; &#8220;Le dimensioni del corpo principale sono di circa m 6,30&#215;7,40. Tale struttura presenta una difformità  al progetto assentito di circa m 1,0&#215;4,0 con altezza media di circa m 2,50&#8221;.<br /> &#8211; della Comunicazione di Avvio del Procedimento per presunti abusi edilizi per la realizzazione di una veranda e una tettoia nell&#8217;immobile sito in Località  Marina di Sorso&#8221; del Comune di Sorso (2Â° Settore &#8211; Gestione del Territorio), prot. N. 13482 dell&#8217;11.08.2011 indirizzato ed inviato al solo F. Antonello;<br /> &#8211; del Verbale a firma del geom. Irene FINI, prot. Gen. n. 14718 del 02.09.2011 &#8211; del Comune di Sorso, 2Â° Settore &#8211; Gestione del Territorio, relativo al sopralluogo in data 04.07.2011 presso il chiosco &#8211; indicato come di proprietà  di F. Antonello &#8211; nel quale verbale, all&#8217;ultimo paragrafo si rappresenta che tutte le strutture rilevate &#8211; TRANNE QUELLA PRINCIPALE &#8211; sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo.<br /> &#8211; della nota (mai comunicata) del Comune di Sorso 2Â° Settore Gestione del Territorio &#8211; prot. N. 9614 del 03.06.2016 con il quale si prende atto che le opere di cui all&#8217;ordinanza di demolizione 13/2011 a carico di F. Antonello, sono di proprietà  di Anna S..<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Sorso;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Antonio Alberto Azzena, Michele Torre e Federico Isetta;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> Con l&#8217;appello in esame la parte odierna appellante impugnava la sentenza n. 995 del 2018 con cui il Tar Sardegna aveva in parte dichiarato irricevibile ed in parte respinto l&#8217;originario gravame. Quest&#8217;ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l&#8217;annullamento di una serie di atti concernenti un ordine di demolizione per presunti abusi edilizi, contestati al coniuge, per aver realizzato in aderenza al corpo principale le seguenti opere: &#8211; un manufatto in legno di mt 1 x m 4 per circa mt 2,5 di altezza; &#8211; sul fronte mare, in aderenza al corpo principale, una struttura in legno delle dimensioni di m 9,10 m x 3,34 m con altezza di m 2,5 chiusa su tutti i lati da listelli in legno e vetrate; &#8211; una vetrata delle dimensioni di m 4 x m 5,60 con una altezza di m 2,60. Il tutto sul dichiarato presupposto dell&#8217;assenza di titolo per asserito e mancato rinnovo del titolo demaniale.<br /> In particolare, nel ricostruire in fatto la vicenda, l&#8217;odierna appellante esponeva di aver ricevuto in data 26 luglio 2011 dal coniuge F., la donazione dell&#8217;azienda; quest&#8217;ultima era stata avviata con l&#8217;istanza del 17 maggio 2001, concernente l&#8217;autorizzazione per l&#8217;installazione di un box amovibile in legno per vendita gelati e bibite in località  Marina di Sorso, richiesta che veniva assentita con autorizzazione n. 357 del 19 dicembre 2002. La stessa appellante aveva quindi ricevuto in seguito una serie di atti, oggetto dell&#8217;impugnativa decisa dalla sentenza impugnata.<br /> In particolare l&#8217;impugnativa aveva ad oggetto: la comunicazione, inviata in data 16 gennaio 2018 con la quale si comunicava che la struttura in esame era ricompresa nell&#8217;elenco degli immobili oggetto di demolizione e la si invitava a liberarla entro e non oltre la data del 28 febbraio 2018, con avvertimento che in difetto l&#8217;amministrazione avrebbe proceduto in via sostitutiva alla rimozione forzosa, addebitando i costi della messa in pristino; la Determinazione a contrarre n. 227 del 21 dicembre 2017, per l&#8217;affidamento lavori inerenti intervento sostitutivo per la rimozione forzosa di n. 6 strutture sul litorale del Comune non adeguate al P.U.L. ed inottemperanti alle Ordinanze di Demolizione fra cui quella dell&#8217;esponente; tutti gli atti prodromici e conseguenziali, con particolare riferimento all&#8217;ordine di demolizione n. 13 del 12 settembre 2011.<br /> All&#8217;esito del giudizio di prime cure il Tar dichiarava irricevibile per tardività  il ricorso concernente i vizi dedotti in relazione alla disposta demolizione, respingendolo nella restante parte.<br /> Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante deduceva i seguenti vizi:<br /> &#8211; illogicità  e travisamento in relazione alla presunta tardività , nullità  e rilevabilità  d&#8217;ufficio dell&#8217;ordine di demolizione, assenza di presupposto logico trattandosi di pertinenze;<br /> &#8211; riproposizione dei motivi di prime cure.<br /> Veniva altresì formulata domanda di sospensione del processo per la pendenza del giudizio civile in relazione alla pendenza del processo avviato, dalla stessa parte, per l&#8217;accertamento dell&#8217;intervenuta locazione urbana ad uso diverso da quello abitativo.<br /> La parte appellata si costituiva in giudizio e, controdeducendo punto per punto, chiedeva il rigetto del gravame.<br /> Con decreto n. 2738 del 2019 e, a seguire, con ordinanza n. 3135 del 2019 veniva accolta la domanda cautelare proposta per la sospensione dell&#8217;esecuzione della sentenza impugnata.<br /> Alla pubblica udienza del 7 novembre 2019 la causa passava in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Preliminarmente va esaminata l&#8217;istanza di sospensione del processo, invocata da parte appellante rispetto al ricorso, proposto dalla stessa ex art. 447 c.p.c., avente ad oggetto l&#8217;accertamento della natura locatizia del rapporto contrattuale in essere tra le parti risalente al 2008, relativamente al compendio in questione, con ogni conseguenza di legge in ordine alla durata ed alla disponibilità  dell&#8217;immobile.<br /> 2. L&#8217;istanza non può essere accolta.<br /> 2.1 La sospensione del processo amministrativo ex art. 79 cod.proc.amm è disciplinata dal codice del processo civile e la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., invocata nella specie, postula l&#8217;esistenza di una causa pregiudiziale, ovvero una questione che altro giudice debba risolvere con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità  tecnica o necessaria).<br /> Quest&#8217;ultima, come giù  evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 1 settembre 2017, n. 4156), sussiste quando una controversia (pregiudiziale) costituisce l&#8217;indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si impone nei confronti di quest&#8217;ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare uniformità  di decisioni; la pregiudizialità  necessaria si pone quindi fra rapporti giuridici diversi, collegati in modo tale che la situazione giuridica della causa pregiudiziale si pone come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la cui esistenza è dunque necessariamente presupposta dalla prima; il rapporto di pregiudizialità  in senso tecnico è pertanto configurabile quando il petitum della domanda pregiudiziale costituisce al contempo la causa petendi o, per converso fatto paralizzante (impeditivo, modificativo, estintivo), della domanda dedotta nella causa dipendente medesimo titolo); in estrema sintesi, il nesso di pregiudizialità -dipendenza intercorre tra distinti rapporti giuridici quando l&#8217;esistenza di uno dipende dall&#8217;esistenza o inesistenza dell&#8217;altro ed in base a ciù² il fondamentale principio di unità  dell&#8217;ordinamento giuridico impone la conformità  tra giudicati.<br /> Al di fuori di questa ipotesi la sospensione non è obbligatoria, perchè essa determina l&#8217;arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato così dilatando i tempi della decisione finale del giudizio e le aspettative ad una sua rapida definizione che le parti, che si oppongono alla sospensione, legittimamente possono vantare.<br /> 2.2 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va esclusa in radice la sussistenza della necessaria pregiudizialità , nei termini condivisibilmente evidenziati da parte appellata, in quanto oggetto della controversia sono provvedimenti repressivi di attività  abusiva edilizia, i quali prescindono dalla natura del titolo in base al quale la parte cui gli abusi sono imputabili abbia la detenzione od il possesso del bene.<br /> A fronte del carattere vincolato dell&#8217;attività  sanzionatoria concernente l&#8217;abusività  edilizia (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 6 settembre 2017, n. 4243), con ogni nota conseguenza in termini di natura di accertamento di fatto del giudizio di difformità  dell&#8217;intervento edilizio e dell&#8217;assenza in ordine all&#8217;onere di una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla repressione (non potendo ammettersi l&#8217;esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare), priva di rilevanza è la natura del titolo e del rapporto in base al quale il responsabile dell&#8217;abuso detenga il bene.<br /> I presupposti dell&#8217;attività  repressiva sanzionatoria edilizia, rilevanti nella presente controversia, oltre a distinguersi da quelli concernenti l&#8217;azionato accertamento della natura del rapporto locatizio, divergono in guisa tale da escludere in radice il predetto rischio, circa il possibile contrasto di giudicati: quale che sia l&#8217;esito del giudizio civile, nulla muta rispetto alla verifica dei presupposti di legittimità  degli atti impugnati, costituenti esercizio del potere repressivo edilizio, del tutto autonomi e svincolati dalla tipologia del rapporto sottostante.<br /> 3. Passando al merito del gravame, pur a fronte della generica riproposizione delle censure di primo grado, di per sì© inammissibile (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2019, n. 6194), l&#8217;appello è infondato.<br /> 3.1 In linea di fatto, dall&#8217;analisi della documentazione versata in atti, gli elementi richiamati nella narrativa in fatto appaiono pacifici.<br /> Parte appellante invoca la piena conoscenza dell&#8217;ordine sanzionatorio solo in seguito al pieno accesso effettuato nel gennaio del 2018.<br /> 3.2 Peraltro, in senso contrario militano diversi elementi.<br /> In primo luogo, l&#8217;atto datato 18 aprile 2016 &#8211; protocollo 6514 &#8211; recante comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 13 del 12 settembre 2011, ricevuto dall&#8217;odierna ricorrente in data 28 aprile 2016, come risulta dall&#8217;avviso di ricevimento prodotto in giudizio.<br /> In tale comunicazione risulta espressamente richiamato il provvedimento fondamentale e lesivo, cioè l&#8217;ordinanza demolitoria n. 13 del 12 settembre 2011, nonchè i relativi elementi di contorno, fra i quali la previa avvenuta notifica dello stesso atto sanzionatorio al coniuge della stessa odierna appellante, quale autore dell&#8217;abuso, il quale aveva altresì comunicato al Comune che titolare della struttura era appena divenuta l&#8217;odierna appellante, coniuge del medesimo<br /> Per ciù² che concerne l&#8217;ordine demolitorio, risulta pacifico che lo stesso fosse stato oggetto di notifica, anche previa comunicazione di avvio del relativo procedimento (datata 11 agosto 2011), al coniuge della appellante, il quale aveva da pochi giorni ceduto l&#8217;attività  alla stessa.<br /> 3.3 A fronte di tali risultanze, appare corretta e pienamente condivisibile la conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure in relazione alla tardività  del gravame, rispetto al provvedimento principale, che non può che ripercuotersi su tutti gli atti endoprocedimentali oggetto di contestazione.<br /> In presenza di così chiari elementi circa la pendenza di un efficace ordine demolitorio, al più¹ tardi nell&#8217;aprile del 2016, ipotizzare che la decorrenza del termine breve per l&#8217;impugnativa possa essere rimessa all&#8217;arbitrio del singolo, che nel caso di specie ha atteso quasi due anni per esercitare il connesso e conseguente diritto di accesso, appare contrario alla ratio dei principi vigenti in materia.<br /> Ciù² anche sulla scorta del principio stesso di trasparenza, il quale sostanzia e rende effettiva la tutela del terzo attraverso il diritto alla &quot;piena conoscenza&quot; della documentazione amministrativa, in quanto tale diritto rimane uno strumento che il soggetto interessato ha l&#8217;onere di attivare non appena abbia contezza dell&#8217;esistenza dell&#8217;atto lesivo nei suoi connotati fondamentali.<br /> Il privato non può quindi limitarsi ad attendere il trascorrere del tempo, rinviando anche l&#8217;eventuale esercizio del diritto di accesso, ossia scegliendo di utilizzare lo strumento quale mero espediente per non far decorrere il termine di decadenza, poichè in tal modo agendo finisce per abusare di un diritto coniato per la sua tutela trasformandolo in uno strumento per calibrare la futura azione giudiziaria, in danno anche dell&#8217;interesse pubblico ancora oggi presente nelle trame dell&#8217;intesse legittimo.<br /> Peraltro, anche lo stretto rapporto esistente fra dante causa ed odierna appellante, coniugi fra cui è stata trasmessa la titolarità  del bene poco prima della definitiva sanzione degli abusi accertati, esclude la conformità  ai principi vigenti della tesi invocata da parte appellante.<br /> 4. Alla riconosciuta tardività  dell&#8217;originaria impugnativa, si aggiunge l&#8217;inammissibilità  delle censure dedotte con la mera riproposizione dei vizi di primo grado, anche in considerazione dell&#8217;assenza di autonoma lesività  rispetto alla accertata intangibilità  dell&#8217;ordine demolitorio.<br /> Resta peraltro necessaria una precisazione, anche alla luce delle difese di parte appellata. L&#8217;ordine demolitorio ed i conseguenti atti prodromici ed esecutivi devono muoversi nei limiti dettati dalla stessa ordinanza; con la conseguenza che i relativi effetti possono dispiegarsi unicamente sulle parti della struttura sanzionate dall&#8217;ordinanza di demolizione, non sull&#8217;intera struttura<br /> 5. Sussistono giunti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-11-2019-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2019 n.7773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7773</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Carlotti Elefante (difeso da se stesso) c/ Comune di Turi (n.c.) inesistenza del diritto di accesso ad una delibera comunale che prevede la sistemazione di strade comunali da parte di chi abbia più volte diffidato il Comune ad asfaltare la via ov&#8217;egli risiede Procedimento amministrativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Carlotti<br /> Elefante (difeso da se stesso) c/ Comune di Turi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>inesistenza del diritto di accesso ad una delibera comunale che prevede la sistemazione di strade comunali da parte di chi abbia più volte diffidato il Comune ad asfaltare la via ov&#8217;egli risiede</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – diritto di accesso – fattispecie – delibera con la quale un Comune stabilisce la sistemazione di alcune strade comunali – situazione qualificata e differenziata all’accesso – da parte di proprietario che abbia reiteratamente diffidato il Comune ad asfaltare la via di residenza – non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Premesso che l’interesse di ogni cittadino acché l’amministrazione comunale provveda alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici (e, tra essi, le strade), non è tutelabile in via amministrativa né giurisdizionale, fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla p.a. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata, non è configurabile in termini di diritto di accesso l’interesse a visionare la delibera comunale2003 di approvazione del progetto di sistemazione di quattro strade da parte di chi abbia diffidato l’amministrazione ad asfaltare la via ov’egli risiede, non potendosi ravvisare alcun collegamento tra la manutenzione stradale, pretesamente omessa, e la delibera rivolta alla sistemazione di quattro diverse vie comunali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1408 del 2004 proposto da</p>
<p><b>ELEFANTE BIAGIO</b>, costituitosi personalmente, domiciliato ex lege presso la Segreteria della Sezione;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TURI</b>,<br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 3126 del 23.7.2003/27.8.2003, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, sez. I;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore il cons. Gabriele Carlotti;<br />
dato atto della mancata comparizione dell’appellante alla camera di consiglio del 13.7.2004;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. È impugnata la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall’Elefante ai sensi dell’art. 25 l. n. 241/1990.</p>
<p>2. Giova premettere alla successiva esposizione brevi cenni sulla vicenda dedotta in contenzioso.</p>
<p>2.1. Con atto notificato e depositato, rispettivamente il 18 giugno e l’8 luglio 2003, l’appellante proponeva ricorso avanti al T.a.r. della Puglia ex art. 25 legge 241/90 nei confronti del Comune di Turi, chiedendo che gli fosse consentito l’accesso, implicitamente negato dall’amministrazione civica intimata, agli atti comunali consistenti nella «delibera di Giunta n. 53/2003 di approvazione del progetto di sistemazione» di quattro strade, nonché alla relazione ed al capitolato speciale.</p>
<p>2.2. Nel ricorso di primo grado l’Elefante esponeva:<br />
&#8211;	di esser proprietario di un’azienda agricola servita da una strada classificata come comunale;<br />	<br />
&#8211;	di aver più volte diffidato vanamente il Comune di Turi ad asfaltare la suddetta via, le cui polveri, sollevate da un intenso traffico veicolare, risultavano dannose per le coltivazioni;<br />	<br />
&#8211;	di aver appreso della decisione dell’amministrazione comunale di provvedere alla sistemazione, mercé la delibera non ostentata, di altre quattro strade comunali. 																																																																																												</p>
<p>2.3. Aggiungeva il ricorrente, odierno appellante, di aver presentato istanza di accesso «al fine di valutare ogni azione opportuna, ivi compresa quella per danni nella misura di 500 euro connessa alla mancata manutenzione».</p>
<p>2.4. Avverso il silenzio mantenuto dal Comune di Turi sulla domanda in parola, l’Elefante si tutelava avanti al T.a.r. della Puglia, invocando l’applicazione alla fattispecie degli artt. 10 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 nonché 2, 3 e 4 del d.lgs. 24.2.97 n. 39.</p>
<p>2.5. Il Collegio barese dichiarava il ricorso inammissibile, osservando come la posizione dell’Elefante rispetto alla ridetta delibera non si differenziasse affatto da quella di un quivis de populo, considerata altresì la totale assenza di lesività della determinazione amministrativa. <br />
	In dettaglio il T.a.r. contestava la tesi della configurabilità di un’indiscriminata facoltà di accesso agli atti comunali, in assenza di un preciso interesse qualificato legittimante e distinto da quello della collettività indifferenziata, al solo fine di svolgere una funzione di controllo generico sull’operato della p.a.. 																																																																																												</p>
<p>2.6. Alla stregua delle riferite premesse, il Tribunale pugliese negava l’esistenza di alcun concreto interesse dell’Elefante alla conoscenza degli atti suddetti, non potendosi ravvisare alcun collegamento tra la manutenzione stradale, pretesamente omessa, e la delibera rivolta alla sistemazione di quattro diverse vie comunali.</p>
<p>2.7. In ultimo il giudice di prime cure riteneva inconferenti gli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs.24.2.1997 n. 39, pur invocati dal ricorrente, non vertendo la controversia su questioni ambientali.</p>
<p>3. Contro la sentenza specificata in epigrafe è insorto l’Elefante, criticandone la motivazione perché asseritamente fondata su di un completo travisamento del reale interesse dell’appellante all’accesso.</p>
<p>3.1. In particolare, a detta del deducente, la ragione dell’istanza risiedeva nell’esigenza di poter verificare la corretta applicazione da parte dell’amministrazione comunale, in occasione dell’individuazione delle vie da sistemare, degli enunciati criteri di priorità ravvisati a) nel collegamento delle medesime alle strade pubbliche e b) nell’importanza delle aziende da esse servite.</p>
<p>3.2. Sotto altro aspetto l’appellante censura la decisione impugnata per non aver tenuto conto della natura comunale degli atti richiesti e della loro sicura accessibilità ai sensi dell’art. 10 t.u. ord. Ee. Ll..</p>
<p>4. L’appello è infondato e soggiace alla relativa declaratoria di reiezione.</p>
<p>4.1. Occorre subito sgombrare il campo dall’ultima difesa spiegata.</p>
<p>4.2. L’Elefante denuncia l’illegittimità dell’implicita reiezione dell’istanza di accesso per violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000. </p>
<p>4.3. Secondo l’opinione del ricorrente tale disposizione, a differenza dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, consentirebbe una sorta di accesso indiscriminato agli atti dei comuni e delle province da parte dei cittadini residenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali, senza alcuna necessità di allegare un interesse giustificativo della domanda, fatte soltanto salve le esigenze di tutela della riservatezza di terzi.</p>
<p>4.4. La tesi non può essere condivisa.</p>
<p>4.5. L’appellante interpreta erroneamente l’art. 10 del d.Lgs. n. 267/2000. Ed invero, il primo comma di tale articolo, sancendo il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali («tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici», ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese), non implica affatto una diversa configurazione del diritto di accesso siccome delineato nell’art. 25 l. proc. Amm. E nemmeno regola secondo modalità differenziate l’esercizio di tale “diritto”. <br />
	La disposizione succitata stabilisce piuttosto che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili (fatte salve le esclusioni ivi contemplate), mentre nulla dispone riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, pertanto, non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti del Capo V della legge 7.8.1990, n. 241.<br />	<br />
	Detto altrimenti, l’art. 10 t.u. ee. Ll. contiene una deroga all’art. 24 l. n. 241/1990 e non anche all’art. 22 della stessa legge.																																																																																												</p>
<p>4.6. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, quindi, anche per tali atti vale la norma da ultimo citata secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.</p>
<p>4.7. Nemmeno convince la tesi, pure adombrata dall’appellante, di un diritto di accesso agli atti dei comuni e delle province libero per i soli residenti, atteso che una siffatta esegesi, comunque non evincibile dal richiamato dettato normativo, non sarebbe in linea con la fondamentale direttiva costituzionale di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.</p>
<p>5. Tanto premesso, va condivisa la motivazione della sentenza impugnata sul punto dell’assenza, in capo all’Elefante, di un concreto interesse ad accedere agli atti oggetto dell’actio ad exhibendum.</p>
<p>5.1. Invero la conoscenza della delibera in questione non si presenta affatto indispensabile per i fini di difesa allegati dall’appellante. Questi, infatti, per ottenere adeguata tutela giurisdizionale avverso l’asserita inadempienza comunale all’obbligo legale di corretta manutenzione delle vie di pubblico transito (scolpito dall’art. 14 d.lgs. 30.4.1992, n. 285), non ha necessità alcuna di far valere, per colorare le proprie pretese, la maggior sollecitudine ipoteticamente mostrata dal Comune di Turi nella cura e nella conservazione di altre parti del sistema viario locale.</p>
<p>5.2. Innanzitutto deve osservarsi che l’interesse di ogni cittadino acché l’amministrazione comunale provveda alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici (e, tra essi, le strade), non è tutelabile in via amministrativa né giurisdizionale (fatti salvi i casi di azioni popolari, non previste tuttavia per la fattispecie concreta dedotta in contenzioso), fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla p.a. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata: non si è in presenza dunque di  interesse legittimo differenziabile, semmai ci si trova al cospetto di interesse semplice e di fatto, rientrante come tale nell’area del giuridicamente irrilevante.</p>
<p>5.3. Di contro, qualora dall’inosservanza dell’obbligo di diligente manutenzione derivi causalmente un danno per l’amministrato, ben potrà questi adire direttamente l’autorità giudiziaria competente, deducendo il rapporto, esclusivamente bilaterale, instauratosi con l’amministrazione che sia venuta meno, a cagione della condotta colposamente omissiva ad essa ipoteticamente ascrivibile, ad un generico dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica di terzi: non vi è quindi alcun bisogno, per qualificare siffatto distinto interesse ad agire (che però trova scaturigine, è bene sottolinearlo, nella lesione del diritto soggettivo all’integrità patrimoniale), dell’interposizione di altre situazioni legittimanti attinenti a diverse ed inconferenti illegittimità procedimentali, ipoteticamente commesse dalla p.a. in occasione dello svolgimento delle funzioni ad essa affidate. </p>
<p>5.4. Ferme restando le precedenti considerazioni, deve comunque aggiungersi che l’argomentazione testé confutata, secondo cui l’accesso alla delibera in questione risulterebbe finalizzato a verificarne l’eventuale vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà (così parrebbero astrattamente qualificabili i profili di illegittimità della delibera ai quali ha accennato l’Elefante nell’appello), si mostra fallace anche per un differente profilo.<br />
	Invero la dimostrazione della reale esistenza di un interesse sindacatorio del genere allegato dall’appellante non risulta comunque suffragata dall’offerta di alcun consistente principio di prova, per essersi l’Elefante del tutto astenuto dal chiarire, in fatto, se:<br />	<br />
&#8211; sussista un preciso collegamento giuridico e territoriale tra le vie oggetto della delibera di sistemazione stradale e la sua azienda (ovverosia se le prime e la seconda siano inserite in un unico comprensorio, sottoposto ad un’unitaria ed inscindibile- la strada finitima alle sue proprietà sia effettivamente destinata a servire importanti aziende agricole (o, in altri termini, se, in assenza di altre imprese aventi tali caratteristiche, possa considerarsi “importante” quella gestita dall’appellante) n<br />
	In mancanza di tali allegazioni deve opinarsi che la pretesa posizione legittimante del deducente non sia assistita dagli indefettibili caratteri di differenziazione e di qualificazione e, quindi, come tale insuscettibile di autonoma tutela.																																																																																												</p>
<p>6. In conclusione l’appello merita integrale reiezione.</p>
<p>7. La mancata costituzione del Comune intimato non consente al Collegio di pronunciarsi sulle spese del giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 13.7.2004, con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Emidio Frascione				&#8211; Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	 	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti	 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti 				#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2004-n-7773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.7773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
